Intesa per la fruizione su base oraria del congedo parentale di cui all

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Intesa per la fruizione su base oraria del congedo parentale di cui all
Roma, 23/06/2016
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale
Reg. n. 444/2016
OGGETTO: Intesa per la fruizione su base oraria del congedo parentale di cui all’art. 32
del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 - Indicazioni operative.
1. Premessa
L’art. 32 del D.Lgs. 151/2001, come modificato dal D.Lgs. 80/2015 e del D.lgs. 148/2015,
ha previsto la possibilità per la contrattazione di secondo livello di disciplinare una diversa
modalità di fruizione su base oraria del congedo parentale.
La presente direttva fornisce chiarimenti sulla fruizione del congedo parentale su base
oraria già disicplinata nelle circolari CNR n. 17/2015 e n. 27/2015, tenuto conto che in data
28 aprile 2016 l’Amministrazione e le OO.SS. hanno sottoscritto l’ “Intesa per la fruizione su
base oraria del congedo parentale di cui all’art. 32 del D.Lgs. 26 mazro 2015”, ratificata con
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 80/2016 del 22/06/2016.
2. Descrizione dei contenuti dell’Intesa sottoscritta con le OO.SS.
L’Intesa in oggetto contiene le seguenti previsioni:
1. la possibilità di usufruire del congedo parentale su base oraria, fermo restando il limite
massimo prescritto dalla legge “pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di
paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale
ha inizio il congedo parentale”;
2. per il rapporto di lavoro part time, sia verticale che orizzontale, ai fini del calcolo dell’orario
medio giornaliero, si applicano le stesse regole previste dalla norma sopra richiamata: in
tali casi, dunque, l’orario medio giornaliero sarà automaticamente proporzionato in base
alla percentuale di part time di riferimento ed alla riproporzione su base settimanale o
mensile;
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3. per la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con le altre tipologie di
permesso si rimanda alla normativa vigente. Si specifica, tuttavia, che la fruizione cumulata
di diverse tipologie di permesso non potrà essere di durata superiore alla metà dell’orario
di lavoro giornaliero, con la solo eccezione per i permessi che corrispondono ad attività
lavorativa;
4. con riguardo alla presenza in servizio, si fa salva la specificità dei livelli I - III, Ricercatori
e Tecnologi, in ossequio alla normativa contrattuale prevista all’art. 58, commi 1 e 2, del
CCNL 21.02.2002.
3. Modalità di fruizione
In ossequio all’Intesa richiamata, il dipendente potrà usufruire del congedo parentale per
singole ore (in base alle precedenti circolari n. 17 e 27/2015 il congedo parentale “ad ore”
poteva essere fruito solamente per metà giornata), fermo restando il limite massimo
giornaliero imposto dalla normativa vigente, ovvero per un massimo giornaliero di ore “…
pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile
immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale”.
Ne discende che, in caso di lavoro full time l’orario medio giornaliero dovrà essere
calcolato dividendo le ore di lavoro (36 ore settimanali) per i giorni di lavoro (5 giorni
settimanali da CCNL) per cui l’orario medio giornaliero è di 7 ore e 12 minuti ed il congedo
parentale orario sarà fruibile per un massimo giornaliero pari ad 3 ore e 36 minuti.
Per quanto riguarda i rapporti di lavoro part time, sia orizzontale che verticale, l’orario
massimo di congedo parentale usufuibile giornalmente sarà riproporzionato in base alla
percentuale di part time di riferimento ed il riproporzionamento dell’orario di lavoro su base
mensile.
Esempio di fruizione in caso di orario part time orizzontale e verticale:
20 ore di lavoro settimanale : 5 giorni = 4 ore (orario medio giornaliero) per cui è possibile
fruire di 2 ore di congedo parentale al giorno
Nel caso di part time verticale è possibile fruire del congedo parentale sino alla metà
dell’orario giornaliero effettivo tenuto conto che la giornata di permesso sarà completata
applicando la regola sopraesposta e le ore eccedenti saranno computate nel conteggio di un
ulteriore giorno di permesso.
Si precisa che, con riferimento al personale dipendente inquadrato nei livelli I - III, nel
calcolo dell’orario medio giornaliero si terrà conto della previsione di cui all’art. 58, commi
1 e 2, del CCNL del comparto Ricerca sottoscritto in data 21.02.2002, primo biennio
economico.
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In ogni caso si chiarisce che il congedo parentale su base oraria può essere fruito
esclusivamente fino al completamento dell’orario di lavoro giornaliero e non può comportare
la maturazione di ore di lavoro eccedenti quelle ordinarie.
4. Cumulabilità/ divieto di cumulo
In base alla normativa vigente in materia, il congedo parentale fruito su base oraria non è
cumulabile con ulteriori permessi previsti dallo stesso D.Lgs. 151/2001.
Nello specifico, il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo
parentale ad ore non può usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore
per altro figlio, né dei riposi orari per allattamento (ax artt. 39 e 40 del D.Lgs. 151/2001) anche
se richiesti per bambini differenti.
Allo stesso modo, il congedo parentale fruito in modalità oraria non è cumulabile con i
riposi orari giornalieri di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42, comma 1,
del D.Lgs. 151/2001, previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del
congedo parenatle, anche se richiesti per bambini differenti.
Il congedo parentale orario, invece, risulta compatibile con i permessi o riposi disciplinati
da disposizioni normative diverse dal D.Lgs. 151/2001, quali ad esempio i permessi di cui
all’art. 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 quando fruiti in modalità oraria.
Si riporta una tabella esemplificativa delle compatibilità sopra elencate:
Permessi
Congedo Parentale ad ore
(art. 32 D.Lgs. 151/2001)
Congedo Parentale ad ore per altro figlio
(art. 32 D.Lgs. 151/2001)
NON compatibile
Riposi per allattamento, anche per altro
figlio
(artt. 39 e 40 D.Lgs. 151/2001)
NON compatibile
Permessi orari per asistenza figlio disabile
grave, fruiti in alternativa al prolungamento del
congedo parentale, anche per altro figlio
(artt. 33 e 42 del D.Lgs. 151/2001)
Permessi fruiti in modalità oraria per
l'assistenza ai familiari,
anche se minori
(art. 33, comma 3, della L. 104/1992)
Permessi fruiti in modalità oraria dal
lavoratore
a beneficio di se stesso
(art. 33, comma 6 della L. 104/1992)
NON compatibile
Compatibile
Compatibile
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Si precisa che la fruizione cumulata di diverse tipologie di permesso non può essere di
durata superiore alla metà dell’orario medio giornaliero con la sola eccezione per i permessi
che corrispondono ad attività lavorativa effettivamente prestata
Per quanto riguarda l’indennizzo del congedo, nulla è modificato e, pertanto, il congedo
parentale è indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in
modalità oraria.
Per quanto non specificato, si fa rinvio alle circolari n. 17 e 27 del 2015.
Per eventuali chiarimenti in merito a quanto previsto dalla presente circolare, le Segreterie
delle Strutture in indirizzo potranno rivolgersi al proprio referente della Sezione Presenze
dell’Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale.
Il DIRIGENTE
Firmato da
Preti Alessandro
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