Intesa per la fruizione su base oraria del congedo parentale di cui all
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Intesa per la fruizione su base oraria del congedo parentale di cui all
Roma, 23/06/2016 Consiglio Nazionale delle Ricerche Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale Reg. n. 444/2016 OGGETTO: Intesa per la fruizione su base oraria del congedo parentale di cui all’art. 32 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 - Indicazioni operative. 1. Premessa L’art. 32 del D.Lgs. 151/2001, come modificato dal D.Lgs. 80/2015 e del D.lgs. 148/2015, ha previsto la possibilità per la contrattazione di secondo livello di disciplinare una diversa modalità di fruizione su base oraria del congedo parentale. La presente direttva fornisce chiarimenti sulla fruizione del congedo parentale su base oraria già disicplinata nelle circolari CNR n. 17/2015 e n. 27/2015, tenuto conto che in data 28 aprile 2016 l’Amministrazione e le OO.SS. hanno sottoscritto l’ “Intesa per la fruizione su base oraria del congedo parentale di cui all’art. 32 del D.Lgs. 26 mazro 2015”, ratificata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 80/2016 del 22/06/2016. 2. Descrizione dei contenuti dell’Intesa sottoscritta con le OO.SS. L’Intesa in oggetto contiene le seguenti previsioni: 1. la possibilità di usufruire del congedo parentale su base oraria, fermo restando il limite massimo prescritto dalla legge “pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale”; 2. per il rapporto di lavoro part time, sia verticale che orizzontale, ai fini del calcolo dell’orario medio giornaliero, si applicano le stesse regole previste dalla norma sopra richiamata: in tali casi, dunque, l’orario medio giornaliero sarà automaticamente proporzionato in base alla percentuale di part time di riferimento ed alla riproporzione su base settimanale o mensile; P.le Aldo Moro, 7 – 00185 ROMA Tel. 06 49932067 e-mail: [email protected] 1 3. per la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con le altre tipologie di permesso si rimanda alla normativa vigente. Si specifica, tuttavia, che la fruizione cumulata di diverse tipologie di permesso non potrà essere di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero, con la solo eccezione per i permessi che corrispondono ad attività lavorativa; 4. con riguardo alla presenza in servizio, si fa salva la specificità dei livelli I - III, Ricercatori e Tecnologi, in ossequio alla normativa contrattuale prevista all’art. 58, commi 1 e 2, del CCNL 21.02.2002. 3. Modalità di fruizione In ossequio all’Intesa richiamata, il dipendente potrà usufruire del congedo parentale per singole ore (in base alle precedenti circolari n. 17 e 27/2015 il congedo parentale “ad ore” poteva essere fruito solamente per metà giornata), fermo restando il limite massimo giornaliero imposto dalla normativa vigente, ovvero per un massimo giornaliero di ore “… pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale”. Ne discende che, in caso di lavoro full time l’orario medio giornaliero dovrà essere calcolato dividendo le ore di lavoro (36 ore settimanali) per i giorni di lavoro (5 giorni settimanali da CCNL) per cui l’orario medio giornaliero è di 7 ore e 12 minuti ed il congedo parentale orario sarà fruibile per un massimo giornaliero pari ad 3 ore e 36 minuti. Per quanto riguarda i rapporti di lavoro part time, sia orizzontale che verticale, l’orario massimo di congedo parentale usufuibile giornalmente sarà riproporzionato in base alla percentuale di part time di riferimento ed il riproporzionamento dell’orario di lavoro su base mensile. Esempio di fruizione in caso di orario part time orizzontale e verticale: 20 ore di lavoro settimanale : 5 giorni = 4 ore (orario medio giornaliero) per cui è possibile fruire di 2 ore di congedo parentale al giorno Nel caso di part time verticale è possibile fruire del congedo parentale sino alla metà dell’orario giornaliero effettivo tenuto conto che la giornata di permesso sarà completata applicando la regola sopraesposta e le ore eccedenti saranno computate nel conteggio di un ulteriore giorno di permesso. Si precisa che, con riferimento al personale dipendente inquadrato nei livelli I - III, nel calcolo dell’orario medio giornaliero si terrà conto della previsione di cui all’art. 58, commi 1 e 2, del CCNL del comparto Ricerca sottoscritto in data 21.02.2002, primo biennio economico. 2 In ogni caso si chiarisce che il congedo parentale su base oraria può essere fruito esclusivamente fino al completamento dell’orario di lavoro giornaliero e non può comportare la maturazione di ore di lavoro eccedenti quelle ordinarie. 4. Cumulabilità/ divieto di cumulo In base alla normativa vigente in materia, il congedo parentale fruito su base oraria non è cumulabile con ulteriori permessi previsti dallo stesso D.Lgs. 151/2001. Nello specifico, il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore non può usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore per altro figlio, né dei riposi orari per allattamento (ax artt. 39 e 40 del D.Lgs. 151/2001) anche se richiesti per bambini differenti. Allo stesso modo, il congedo parentale fruito in modalità oraria non è cumulabile con i riposi orari giornalieri di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42, comma 1, del D.Lgs. 151/2001, previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parenatle, anche se richiesti per bambini differenti. Il congedo parentale orario, invece, risulta compatibile con i permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal D.Lgs. 151/2001, quali ad esempio i permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 quando fruiti in modalità oraria. Si riporta una tabella esemplificativa delle compatibilità sopra elencate: Permessi Congedo Parentale ad ore (art. 32 D.Lgs. 151/2001) Congedo Parentale ad ore per altro figlio (art. 32 D.Lgs. 151/2001) NON compatibile Riposi per allattamento, anche per altro figlio (artt. 39 e 40 D.Lgs. 151/2001) NON compatibile Permessi orari per asistenza figlio disabile grave, fruiti in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche per altro figlio (artt. 33 e 42 del D.Lgs. 151/2001) Permessi fruiti in modalità oraria per l'assistenza ai familiari, anche se minori (art. 33, comma 3, della L. 104/1992) Permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di se stesso (art. 33, comma 6 della L. 104/1992) NON compatibile Compatibile Compatibile 3 Si precisa che la fruizione cumulata di diverse tipologie di permesso non può essere di durata superiore alla metà dell’orario medio giornaliero con la sola eccezione per i permessi che corrispondono ad attività lavorativa effettivamente prestata Per quanto riguarda l’indennizzo del congedo, nulla è modificato e, pertanto, il congedo parentale è indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria. Per quanto non specificato, si fa rinvio alle circolari n. 17 e 27 del 2015. Per eventuali chiarimenti in merito a quanto previsto dalla presente circolare, le Segreterie delle Strutture in indirizzo potranno rivolgersi al proprio referente della Sezione Presenze dell’Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale. Il DIRIGENTE Firmato da Preti Alessandro 4