Con il Contratto di Finanziamento Personale BBVA Finanzia eroga
Transcript
Foglio informativo n° 04 Aggiornamento n° 07 Data ultimo aggiornamento 01/04/2011 FOGLIO INFORMATIVO - Finanziamento Personale ASSICURAZIONE CPI COMPLETO ASSICURAZIONE SIAMO SERENI Ai sensi delle disposizioni di cui alla delibera C.I.C.R. del 04.03.2003 e successivo provvedimento di attuazione della Banca d’Italia del 29.07.2003 TIMBRO DEL SOGGETTO ABILITATO Sezione I - INFORMAZIONI SULL’INTERMEDIARIO FINANZIARIO Denominazione sociale BBVA Finanzia S.p.A. Sede Legale Via Umberto Quintavalle 68 - 00173 Roma - Tel. 06.36772.111 Indirizzo telematico www.bbvafinanzia.it Capitale Sociale € 15 milioni i.v. Riserve come da ultimo bilancio approvato Codice Fiscale/Partita IVA e Registro delle Imprese di Roma 08099191002 R.E.A 1073319 Iscrizione Elenco Generale UIF 36047 Iscrizione Elenco Speciale Banca d’Italia ex art. 107 TUB 32976.3 Associata Assofin Società soggetta alla Direzione e Coordinamento di Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Sezione II - CARATTERISTICHE E RISCHI CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL’OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO PERSONALE 1. Descrizione sintetica della struttura e della funzione economica Con il Contratto di Finanziamento Personale BBVA Finanzia eroga una somma di denaro direttamente al cliente che si impegna a restituirla secondo un piano di ammortamento a tasso fisso, a rate costanti o variabili. Il Finanziamento Personale si concretizza attraverso l’accredito sul conto corrente del Cliente o con altre modalità della somma richiesta in quanto rientra nella categoria dei prestiti non finalizzati, cioè in quelle operazioni di finanziamento non direttamente collegate all’acquisto di uno specifico bene o servizio. Le rate vengono addebitate sul conto corrente del Cliente a partire dal mese successivo all’erogazione del Finanziamento. In ogni caso la richiesta di Finanziamento è soggetta a valutazione da parte di BBVA Finanzia che si riserva la facoltà di rifiutare l’erogazione del Finanziamento. 2. Eventuali servizi accessori Può ricorrere - su richiesta del Cliente - sotto forma di adesione o altra forma di stipula, una polizza assicurativa, a copertura del rimborso del credito derivante dal Finanziamento per rischi di decesso e invalidità totale e permanente, inabilità temporanea e totale al lavoro, perdita involontaria d’impiego o malattia grave (Assicurazione CPI Completo), nonché una polizza assicurativa a copertura del rischio infortuni che abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente o il ricovero in un Istituto di Cura pubblico o privato e una polizza assicurativa per prestazioni di assistenza (Assicurazione SIAMO SERENI). 3. Rischi relativi al Finanziamento Personale Essendo il Finanziamento Personale a tasso fisso, esiste un generico rischio di tasso di interesse, derivante dall’impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso. Si possono, inoltre, manifestare rischi legati all’incremento di commissioni e/o spese a carico del Cliente non imposte dal creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc. Sezione III - CONDIZIONI ECONOMICHE DELL’OPERAZIONE TAN (Tasso Annuo Nominale)* massimo 15% TAEG-ISC (Tasso Annuo Effettivo Globale Indicatore Sintetico di Costo)* massimo 16,145% Prezzo del Finanziamento Personale Commissione di estinzione anticipata 1% del capitale residuo, salvo i casi previsti dalla legge in cui nessuna penale può essere applicata Spese di istruttoria massimo € 300 Nella formula per il calcolo del TAEG-ISC gli intervalli di tempo sono espressi in 12 mesi identici di 365 gg Spese di sollecito e gestione del recupero complessivi importo massimo non superiore al 25% del totale degli importi scaduti e non corrisposti * In ogni caso entro il Tasso Soglia come determinato ai sensi della legge n. 108/96 e successive modidifiche ed integrazioni, come indicato di seguito. Il TAEG-ISC sopra indicato è valido fino al 30.06.2011 Premio Assicurazione CPI COMPLETO massimo 5,50% del capitale finanziato (Importo richiesto + Spese d’istruttoria) - opzionale € 0,5 a rata fino a € 2.500 € 1 a rata fino a € 5.000 € 2,5 a rata oltre € 5.000 Premio Assicurazione SIAMO SERENI - opzionale massimo € 1.100 Spese per incasso presso Filiali € 0 a rata Interessi di mora per ritardato pagamento Spese emissione ed invio comunicazioni ed estratto conto del Finanziamento €3 TAEG-ISC di Contratto più tre punti percentuali ed in ogni caso non superiore al tasso soglia moratorio in vigore al momento della conclusione del presente Contratto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge Eventuali oneri fiscali € 14,62 quale imposta di bollo Spese trasmissione copia documentazione varia richiesta dal Cliente € 10 Spese presentazione RID e Spese per incasso bollettino postale Edizione 04/2011_v2 Spese conteggio Finanziamento residuo € 25 Penale di decadenza dal beneficio del termine massimo 8% del capitale residuo Commissioni incasso e richiamo effetti € 10 Spese insoluto e ripresentazione RID €5 Il Tasso Effettivo Globale Medio in vigore, relativo all’operazione descritta in questo foglio Il Tasso Soglia costituisce il limite al di sopra del quale si configura il reato di usura. Il informativo, è indicato nell’apposita tabella contenente i Tassi Effettivi Globali Medi alle Tasso Soglia è calcolato, ai sensi della legge n. 108/96, aumentando della metà il Tasso operazioni di finanziamento oggetto della rilevazione da parte del Ministero dell’Economia Effettivo Globale Medio. e delle Finanze, pubblicizzata mediante l’inclusione all’interno di questo foglio informativo. TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) 10,93% Tasso Soglia 16,395% 1/2 Foglio informativo n° 04 Aggiornamento n° 07 Data ultimo aggiornamento 01/04/2011 FOGLIO INFORMATIVO - Finanziamento Personale ASSICURAZIONE CPI COMPLETO ASSICURAZIONE SIAMO SERENI Sezione IV - SINTESI DELLE PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI Art. 2) Conclusione del Contratto ed erogazione della somma Il Contratto si conclude al momento in cui il richiedente (di seguito “Cliente” o “Richiedente”) riceve conferma scritta dell’accettazione di BBVA Finanzia. BBVA Finanzia erogherà il Finanziamento richiesto direttamente al Cliente con la modalità scelta dallo stesso nel frontespizio del Contratto, nel termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla data di conclusione dello stesso. Una volta effettuata l’erogazione la Richiesta di Finanziamento non potrà più essere revocata. misura pari al TAEG-ISC di Contratto più tre punti percentuali ed in ogni caso non superiore al tasso soglia moratorio in vigore al momento della conclusione del presente Contratto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Inoltre, ove vi sia stato un intervento da parte del personale di BBVA Finanzia e/o soggetti esterni per il recupero dei pagamenti delle rate, il Cliente moroso avrà l’obbligo di rimborsare i costi e le spese sostenuti, per un importo massimo non superiore al 25% del totale degli importi scaduti e non corrisposti. Le somme suindicate sono escluse dal calcolo del TAEG-ISC. Art. 3) Obbligazioni del Cliente Il Cliente si impegna a rimborsare mensilmente a BBVA Finanzia l’importo finanziato secondo il piano di ammortamento finanziario convenuto. Art. 14) Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto Fermo restando quanto previsto all’art. 12, BBVA Finanzia avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione espressa dal presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., senza preventiva messa in mora o pronuncia giudiziale al riguardo, al verificarsi di una delle seguenti circostanze: a) mancato pagamento di almeno due rate del Finanziamento inteso che il pagamento tardivo, successivo alla dichiarazione di decadenza, anche se accettato, non rimette in termini il debitore; b) mancata prestazione di garanzie promesse o diminuzione di quelle già date; c) accertamento di protesti o azioni esecutive, cautelari o concorsuali nei confronti del Cliente e/o del Coobbligato; d) irreperibilità, stato di detenzione, decesso del Cliente e/o del Coobbligato; e) la mancata osservanza degli obblighi contrattuali previsti dall’articolo (3) OBBLIGAZIONI DEL CLIENTE o (5) OBBLIGAZIONI DEL COOBBLIGATO o (9) COMUNICAZIONI o (12) MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO o (15) EVENTUALI GARANZIE o (16) ONERI E SPESE; f) l’infedele dichiarazione circa i dati o le informazioni forniti da parte del Cliente o del Coobbligato per l’ottenimento del Finanziamento o in esecuzione degli obblighi contrattuali, e g) il verificarsi, comunque, di una delle ipotesi previste dall’art. 1186 c.c.. In tutti i casi sopra menzionati il Cliente e/o i suoi aventi causa dovranno provvedere a pagare in un’unica soluzione, entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, quanto dovuto per le obbligazioni scadute ed impagate, per il residuo capitale risultante dopo il pagamento degli insoluti, nonchè una penale di importo massimo pari all’8% del capitale residuo, che si intende qui espressamente pattuita e accettata. In caso di mancato pagamento delle somme di cui sopra e dalla scadenza del termine suddetto di 15 giorni, decorreranno sull’intera quota insoluta in linea capitale interessi di mora nei limiti precisati dall’art. 12. Inoltre, ove vi sia stato un intervento da parte del personale di BBVA Finanzia e/o di soggetti esterni per il recupero dei pagamenti delle rate, il Cliente moroso avrà l’obbligo di rimborsare i costi e le spese sostenuti, per un importo massimo non superiore al 25% del totale degli importi scaduti e non corrisposti. Qualora il Cliente abbia più Finanziamenti in corso con BBVA Finanzia, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto emessa a fronte di un solo rapporto potrà essere estesa anche alle altre operazioni in corso, ove i relativi contratti dispongano anch’essi in tal senso. Il Cliente ed il Coobbligato autorizzano sin d’ora BBVA Finanzia, senza alcun obbligo di preavviso od osservanza di ulteriori formalità, ad azionare le garanzie di cui al successivo art. 15 per il recupero dell’effettivo credito per capitale, interessi, penali e spese. Art. 6) Estinzione anticipata Il Cliente ha diritto di esercitare in qualsiasi momento la facoltà di estinzione anticipata del Finanziamento corrispondendo a BBVA Finanzia il capitale residuo più gli interessi e gli oneri maturati fino al momento dell’estinzione anticipata, nonchè una commissione di estinzione pari all’1% del capitale residuo, salvo i casi previsti dalla legge in cui nessuna penale può essere applicata. Art. 9) Comunicazioni Si intendono validamente effettuate tutte le Comunicazioni, comprese quelle periodiche, inviate da BBVA Finanzia all’indirizzo reso noto dal Cliente nel frontespizio del Contratto. Il Cliente acconsente a che le suddette comunicazioni vengano effettuate anche mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza - “T.C.D.” - (ad esempio mediante l’utilizzo della posta elettronica, S.M.S., telefax) con facoltà di richiedere la modifica della “T.C.D.” eventualmente utilizzata. Art. 10) Modifica delle Condizioni Contrattuali Ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. 385/93 (c.d. Testo Unico Bancario) così come modificato, da ultimo, dal D.lgs 141/2010, BBVA Finanzia ha la facoltà di modificare unilateralmente, in presenza di un giustificato motivo, le condizioni economiche e contrattuali (tranne quelle aventi ad oggetto i tassi di interesse) previste dal Contratto. In tal caso verrà data al Cliente idonea comunicazione, per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente medesimo, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi. Le modifiche si intenderanno approvate ove il Cliente non receda, senza spese, entro la data prevista per la loro applicazione. In caso di recesso da parte del Cliente, quest’ultimo dovrà saldare ogni suo debito nei confronti di BBVA Finanzia, con facoltà di ottenere l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci se sfavorevoli per il Cliente. Art. 11) Pagamenti Tutti i pagamenti devono essere effettuati a favore di BBVA Finanzia. I pagamenti potranno essere effettuati, a scelta del Cliente, con una delle seguenti modalità: a) addebito diretto sul c/c del Cliente (R.I.D.), sottoscrivendo sul frontespizio del Contratto l’apposita autorizzazione a favore di BBVA Finanzia; b) versamento sul c/c postale di BBVA Finanzia utilizzando gli appositi bollettini postali prestampati da BBVA Finanzia. Sono a carico del Cliente le spese relative al mezzo di pagamento prescelto. Indipendentemente dalla modalità di pagamento prescelta, il Cliente è tenuto al puntuale adempimento delle scadenze contrattuali. Art. 15) Eventuali garanzie Ove richiesto da BBVA Finanzia, la concessione del Finanziamento potrà essere subordinata: a) al rilascio di effetti cambiari senza indicazione di scadenza, a firma del Cliente e di eventuali avallanti, all’ordine di BBVA Finanzia, per l’importo corrispondente al totale da rimborsare. In deroga a quanto stabilito dalla Art. 12) Mancato o ritardato pagamento legge cambiaria, detti effetti saranno presentabili all’incasso entro 5 (cinque) In caso di ritardato, inesatto o mancato pagamento di ogni singola rata alla anni dalla data di emissione; l’effetto sarà distrutto trascorsi 6 mesi scadenza convenuta, BBVA Finanzia addebiterà al Cliente, senza necessità di dall’estinzione del Finanziamento qualora il Cliente non ne richieda la formale costituzione in mora, gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo in restituzione. In caso di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine, il Cliente e gli avallanti autorizzano sin da ora BBVA Finanzia, senza alcun obbligo di preavviso ed osservanza di ulteriori formalità, a riempire ed azionare gli effetti di cui sopra per il residuo capitale, interessi e spese accessorie risultanti dalle scritture contabili di BBVA Finanzia; b) alla prestazione di idonea fidejussione o altra garanzia reale. Art. 16) Oneri e spese Sono a carico del Cliente ogni onere fiscale, sia presente che futuro, relativo al Contratto e le spese per gli eventuali titoli ed effetti insoluti. In particolare, sono a carico del Cliente le spese per il rilascio delle garanzie (comprese le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteca) e le spese anche legali sostenute da BBVA Finanzia per l’inadempimento del Cliente a seguito dell’intervenuta risoluzione o decadenza dal beneficio del termine ai sensi del precedente art. 14. Art. 17) Cessione del Contratto o del Credito BBVA Finanzia potrà liberamente cedere a terzi il Contratto o i diritti da essi derivanti con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta ai sensi di legge. Art. 18) Foro competente Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è esclusivamente quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente se Consumatore, negli altri casi è quello di Roma. Art. 19) Diritto di Recesso ai sensi del D.Lgs. n.206/2005 (Codice del Consumo) Nel caso in cui il Contratto di Finanziamento fosse negoziato fuori dai locali commerciali ai sensi dell’art. 64 del D.Lgs. n. 206/2005, il Cliente ha facoltà di recedere entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla conclusione del Contratto medesimo a mezzo raccomandata A.R. da inviare a BBVA Finanzia S.p.A., Via Umberto Quintavalle, 68 - 00173 Roma - Ufficio Contact Center. L’esercizio della facoltà di recesso comporterà l’obbligo di restituire a BBVA Finanzia, in un’unica soluzione e nel termine di 10 giorni di calendario dall’invio della comunicazione di recesso, quanto ricevuto a titolo di finanziamento. Sono a carico del cliente le spese dirette alla restituzione della somma. Art. 20) Vendita a distanza In caso di servizi finanziari commercializzati mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi dell’art. 67 ter del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), il Cliente ha la facoltà di recedere dal Contratto, senza penali e senza obbligo di indicarne la motivazione, entro 14 giorni dalla conclusione del medesimo, come meglio specificato nell’apposita informativa resa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 206/2005. Il Cliente, pertanto, dichiara espressamente di aver preso visione del contenuto di tale informativa e di averne ricevuto copia prima della conclusione del presente contratto. Art. 21) Reclami del Cliente e ricorso all’Arbitro Bancario e Finanziario Il Cliente può presentare reclamo a BBVA Finanzia inviando una lettera all’attenzione di: BBVA Finanzia S.p.A. Ufficio Contact Center Via Umberto Quintavalle, 68 – 00173 Roma. In alternativa, il reclamo può essere presentato anche tramite fax al numero 06 23325662, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected] . Il Cliente che non abbia ricevuto riscontro entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo da parte di BBVA Finanzia o che si ritenga insoddisfatto dell’esito del reclamo stesso, prima di ricorrere al giudice, potrà adire l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’ABF, il Cliente potrà consultare l’apposita Guida allegata predisposta da Banca d’Italia, il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ovvero chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia. LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL’OPERAZIONE 1. Decadenza dal beneficio del termine: a seguito di specifiche inadempienze contrattuali, BBVA Finanzia notifica al Cliente la richiesta di estinzione immediata del suo debito, maggiorato di una somma, a titolo di penale. 2. Erogazione: versamento dell’Importo richiesto a favore del Cliente. Edizione 04/2011_v2 3. Estinzione anticipata: facoltà, per il Cliente, di estinguere anticipatamente il Finanziamento rispetto al termine concordato, dietro pagamento del capitale residuo, degli interessi e di una penale pari all’1% del capitale residuo. 4. Garanzia: a fronte della concessione di un Finanziamento, BBVA Finanzia può richiedere al debitore un valore su cui il creditore si può rivalere in caso di insolvenza. Le garanzie possono essere reali (per esempio pegno o ipoteca su un bene fisico, come una casa o automobile) o personali (come per esempio la firma di un coobbligato, una fidejussione). 5. Insolvenza: mancato o ritardato rimborso a BBVA Finanzia di una o più rate da parte del debitore. 6. Interessi di mora: penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal debitore al creditore in caso di mancato o ritardato pagamento di una o più rate di rimborso. 7. Piano di ammortamento: modello finanziario che riporta, per un’operazione di finanziamento rateale, per ogni periodo di rimborso, l’importo della rata dovuta, distinta tra quota capitale e quota interesse, il debito estinto ed il debito residuo. 8. Quota capitale: parte della rata periodica di rimborso che concerne la restituzione del capitale preso in prestito. 9. Quota interessi: parte della rata periodica di rimborso che concerne la corresponsione degli interessi maturati sul capitale residuo. 10. Rata: importo mensile corrisposto dal Cliente composto da una quota capitale ed una quota di interessi maturata. 11. TAEG-ISC (Tasso Annuo Effettivo Globale-Indicatore Sintetico di Costo): indice del costo complessivo del finanziamento, espresso in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua. Comprende gli oneri accessori quali spese di istruttoria, spese di apertura pratica, spese di incasso delle rate e spese assicurative (l’inclusione di queste ultime due voci può essere opzionale). 12. TAN (Tasso Annuo Nominale): il TAN è il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dagli istituti finanziari all’importo lordo del finanziamento. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall’importo finanziato e dalla durata del Finanziamento, la quota interesse che il debitore dovrà corrispondere al finanziatore e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel computo del TAN non entrano oneri accessori quali provvigioni, spese ed imposte. 13. TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio): media aritmetica dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari, corrette con riferimento alla variazione del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’eurosistema (rilevato trimestralmente con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’ art. 2, commi 1 e 2 della legge 108/1996). I tassi sono comprensivi di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse; non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata e degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. 2/2 Periodo di riferimento della rilevazione: 1° ottobre - 31 dicembre 2010 Applicazione dal 1° aprile fino al 30 giugno 2011 Apertura di credito in conto corrente fino a 5.000 11,10 16,650 oltre 5.000 9,09 13,635 fino a 1.500 14,99 22,485 oltre 1.500 13,60 20,400 fino a 5.000 5,96 8,940 da 5.000 a 100.000 oltre 100.000 6,13 3,85 9,195 5,775 fino a 50.000 5,07 7,605 oltre 50.000 3,57 5,355 Crediti personali 10,93 16,395 Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese 11,09 16,630 fino a 5.000 13,71 20,565 oltre 5.000 11,18 16,770 fino a 25.000 8,39 12,585 oltre 25.000 5,05 7,575 - a tasso fisso 5,31 7,965 - a tasso variabile 3,33 4,995 fino a 25.000 8,32 12,480 oltre 25.000 6,96 10,440 fino a 5.000 11,93 17,895 oltre 5.000 10,39 15,585 fino a 5.000 17,39 26,085 oltre 5.000 12,57 18,855 - a tasso fisso 4,68 7,020 - a tasso variabile 2,79 4,185 Scoperti senza affidamento Anticipi e sconti commerciali Factoring Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione Leasing strumentale Leasing immobiliare: Leasing autoveicoli e aeronavale Credito finalizzato all’acquisto rateale Credito revolving Mutui con garanzia ipotecaria: AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL’ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ. (*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto. Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 2010 e nelle Istruzioni applicative della Banca d’Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009.
Documenti analoghi
informazioni supplementari in caso di
intende comunicare in italiano nel corso del rapporto
contrattuale.
informazioni europee di base sul credito ai consumatori
Bäsä
BSBUBPMUSFä
Spese invio comunicazione periodica in forma cartacea: € 3
Spese trasmissione copia documentazione varia richiesta dal cliente: € 10
Oneri fiscali: € 14,62 ...
INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL
In caso di ritardato, inesatto o mancato pagamento di ogni singola rata alla scadenza convenuta,
BBVA Finanzia addebiterà al cliente, senza necessità di formale costituzione in mora, gli interessi
...
Modulo Adesione CVT Chiara
Chiara Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Banco Desio - Sede Legale: Via Rovagnati, 1 - 20832 DESIO – (MB), Direzione Generale: Via Galileo Galilei, 7 – 20124 MILANO, Cap. Soc. Euro 9.411.000,00 i.v. - ...
RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PERSONALE PP
Sono a carico del Cliente le spese relative al mezzo di pagamento prescelto così
come indicate al successivo art. 16. Indipendentemente dalla modalità di pagamento
prescelta, il Cliente è tenuto al...