SCRITTURA PRIVATA fra PEDUS SERVICE P. DUSSMANN SRL
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SCRITTURA PRIVATA fra PEDUS SERVICE P. DUSSMANN SRL
SCRITTURA PRIVATA fra PEDUS SERVICE P. DUSSMANN SRL, con sede in , in persona del - da una parte [in seguito denominata anche “Pedus” o “Parte privata” o “socio privato] E COMUNE DI CAMPI BISENZIO, in persona del _______________ COMUNE DI SESTO FIORENTINO, in persona del _______________ COMUNE DI FIESOLE, in persona del _______________ COMUNE DI SIGNA, in persona del _______________ - dall’altra parte [in seguito denominati anche “I Comuni” o “Parte pubblica” 0 “socio pubblico”] PREMESSO I Comuni di Campi Bisenzio, di Sesto Fiorentino, di Fiesole e di Signa sono soci della Società Qualità & Servizi spa, con sede in Calenzano, via del Colle 78, costituita con atto Not. Massarelli di Firenze del 2.4.1996, avente per oggetto sociale “l’esercizio e la gestione di cucine centralizzate e centri di cottura, mense sociali, aziendali, interaziendali, scolastiche e di comunità in genere, sia mediante forniture di pasti cucinati che di materie prime”. Pedus Service P. Dussmann srl, a sua volta, ha la qualità di socio privato della spa Qualità & Servizi ed è proprietaria di azioni della Società che rappresentano il 30,49% del capitale sociale. Il Comune di Sesto Fiorentino, il Comune di Campi Bisenzio, il Comune di Fiesole e il Comune di Signa hanno la proprietà di porzioni del capitale sociale, rispettivamente, nella misura del 28,41%, del 21,71%, del 7,36%, del 9,02%, mentre le restanti azioni, che rappresentano il 3,01% del capitale sociale, sono di proprietà dell’Istituto degli Innocenti di Firenze. Qualità & Servizi ha svolto in passato e continua a svolgere attualmente attività di somministrazione pasti in favore dei Comuni di Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Fiesole e Signa nonché in favore dell’Istituto degli Innocenti di Firenze, in virtù di convenzioni che nel corrente anno 2006 sono state rinnovate per un triennio. Pedus Service P. Dussmann srl ha espresso l’intento di cedere la propria partecipazione sociale, mentre i Comuni di Sesto Fiorentino, di Campi Bisenzio, di Fiesole e di Signa hanno congiuntamente espresso l’intento di acquistare le relative azioni ripartendole fra loro in misura corrispondente alla quota percentuale della loro partecipazione sociale maggiorata di ulteriore percentuale in relazione all’acquisto delle azioni che sarebbero spettate all’Istituto degli Innocenti di Firenze, in proporzione delle rispettive partecipazioni, conseguendone che il Comune di Sesto Fiorentino acquista il 42,72 % delle azioni di proprietà Pedus, mentre il Comune di Campi Bisenzio acquista il 32,65 %, il Comune di Fiesole il 11,07 %, il Comune di Signa il 13,56 %. E’ sorta controversia in ordine alla determinazione del prezzo di alienazione. Tale controversia è essenzialmente dovuta alla diversa valutazione che è compiuta dai soci pubblici e dal socio privato riguardo all’eventualità che la Spa Qualità & Servizi abbia diritto di ricevere l’adeguamento dei prezzi dei pasti in base agli indici di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (indice ISTAT), per tutto il periodo corrente dal 1.1.1998 al 31.7.2005. E’ stato valutato che tale diritto, ove sussista, comporterebbe, salvo errori, la corresponsione, in favore di Qualità & Servizi ed a carico dei Comuni cessionari, dell’importo complessivo di € 2.323.372,20=, cosicché ne risulterebbe incrementato in misura molto notevole il valore della partecipazione del socio privato. I Comuni di Campi Bisenzio, di Sesto Fiorentino, di Fiesole e di Signa hanno congiuntamente dichiarato di ritenere che la Spa Qualità & Servizi non ha diritto di conseguire l’adeguamento dei prezzi per il periodo sopra indicato e che pertanto il valore della partecipazione del socio privato deve essere determinato, ai fini dell’acquisto delle azioni, senza tenere conto degli introiti derivanti da tale adeguamento. Sulla base di queste premesse, i Comuni sopra indicati hanno dichiarato di essere disponibili ad acquistare le azioni del socio privato per il prezzo di € 450.000,00, che tiene conto del valore attuale della Società e delle sue prospettive gestionali, in relazione all’interesse degli stessi Comuni alla prosecuzione dei servizi già affidati alla Spa Qualità & Servizi. Il socio privato ritiene incongruo tale prezzo in relazione al maggior valore derivante dal presunto diritto della Spa Qualità & Servizi di conseguire l’adeguamento dei servizi svolti per le variazioni ISTAT intervenute nel periodo sopra indicato. La parte pubblica, nell’intento di pervenire allo scioglimento del rapporto sociale con Pedus Service P. Dussmann srl e al contempo di consentire alla Spa Qualità & Servizi di espletare la sua ordinaria attività sociale senza essere coinvolta nel contenzioso che dovrebbe comunque sostenere allo scopo di accertare il contestato diritto alla indicizzazione, ha proposto al socio privato, che accetta, di esperire direttamente, ove lo creda conveniente ed opportuno, la sua attività contenziosa, per ottenere le utilità che gli deriverebbero, in relazione all’entità della sua attuale partecipazione sociale, se la Spa Qualità & Servizi avesse diritto all’indicizzazione, senza coinvolgere quest’ultima e al solo fine, appunto, di stabilire in via definitiva il valore della sua partecipazione sociale. Ciò premesso, le parti contraenti di cui in epigrafe, hanno convenuto e pattuito: Art. 1 In contestualità alla sottoscrizione del presente atto Pedus Service P. Dussmann srl cede la propria partecipazione sociale dalla spa Qualità & Servizi, alienando, con separato atto di cessione, le azioni che la rappresentano ai Comuni di Campi Bisenzio, di Sesto Fiorentino, di Fiesole e di Signa, che le acquistano, corrispondendo all’attualità il prezzo complessivo di € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) ed effettuando la ripartizione delle azioni acquistate e del relativo prezzo nelle seguenti percentuali: 32,65 % il Comune di Campi Bisenzio, 42,72 % il Comune di Sesto Fiorentino, 11,07 % il Comune di Fiesole e 13,56 % il Comune di Signa. Art. 2 Le parti contraenti sottoporranno la decisione della controversia relativa agli eventuali diritti del socio privato per la pretesa indicizzazione ad Arbitro unico, il quale dovrà rispondere ai sensi quesiti: a) se sussista il diritto della Spa Qualità & Servizi di ricevere dai clienti la maggiorazione dei prezzi dei pasti in base all’indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (ISTAT), con riferimento al periodo corrente dal 1.1.1998 al 31.7.2005, ovvero ad altro maggiore o minore periodo; b) unicamente in caso di accertamento del diritto di cui sopra, determini l’Arbitro l’entità complessiva della maggiorazione dei prezzi derivante dall’indicizzazione. c) una volta determinata l’entità di cui al punto b) l’Arbitro dichiari conseguentemente il maggior prezzo di cessione della partecipazione, a carico di parte acquirente in misura proporzionale alle partecipazioni da ciascuna acquistate, nella misura del 30.49% dell’entità stabilita al punto b, salvo il limite di cui all’art. 3 e conseguentemente condanni i Comuni a versare in favore di Pedus Service la somma anzidetta. Art. 3 Nel caso che il diritto del socio privato venga riconosciuto, il maggior importo ad esso dovuto in relazione al maggior valore della partecipazione sociale sarà corrisposto in misura non superiore a € 400.000,00 (quattrocentomila), dopo che sia intervenuta pronuncia definitiva in quanto non soggetta o non più soggetta ad impugnazione. Art. 4 Nel caso che l’Arbitro unico ritenga inesistente il diritto alla indicizzazione, tutte le spese per la procedura arbitrale saranno a carico di Pedus Service P. Dussmann srl. Nel caso che tale diritto sia riconosciuto tutte le spese della procedura arbitrale saranno a carico dei Comuni. Art. 5 La promozione della procedura arbitrale sarà effettuata dal socio privato nei tempi che riterrà opportuni mediante la notifica di atto di accesso in arbitrato. Entro trenta giorni dalla data di tale notifica, le parti potranno presentare istanza congiunta al Preside della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza – Università degli Studi di Roma, per la designazione dell’arbitro unico. Nel caso che trascorrano trenta giorni senza che i Comuni abbiano aderito alla redazione e presentazione dell’istanza congiunta, Pedus Service P. Dussmann srl avrà la facoltà di procedere senza ulteriore indugio. Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che, ai fini della presente procedura, i Comuni si considerano quale unica parte poiché costituenti un unico centro di interessi. La procedura arbitrale si svolgerà secondo le regole di cui agli art. 809 e seguenti cpc. La sede dell’arbitrato sarà determinata dall’Arbitro unico che procederà a darne comunicazione formale alle parti. Art. 6 La presente scrittura sarà sottoscritta dalle parti previa approvazione da parte delle Giunte Municipali dei Comuni di cui in epigrafe. Art. 7 Sottoscrive il presente atto anche l’Istituto degli Innocenti di Firenze al solo fine della conferma della rinuncia al diritto di prelazione. Letto, confermato e sottoscritto in Campi Bisenzio il
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Dussmann Service Deutschland GmbH
NON UTILIZZERA’ PIU’ IL SERVIZIO SOPRAINDICATO E PERTANTO
CHIEDO
che l’importo ancora a credito di €. _________________ venga accreditato a
NOME ________________________________________
COGNOME ___...