Di conseguenza, la violazione di dette distanze

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Di conseguenza, la violazione di dette distanze
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Di conseguenza, la violazione di dette distanze comporta un danno
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risarcibile al fondo del vicino .
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Anche nel caso delle luci e delle vedute , confliggono due interessi: quello di chi vuole aria e luce per la sua casa e quello di chi tende
a proteggere la sua privacy.
Sarà la legge a dettare la risoluzione del conflitto: chi la viola, sarà
tenuto al risarcimento.
4.
Modi di acquisto della proprietà.
«I modi di acquisto della proprietà sono quei fatti giuridici che l’ordinamento dichiara idonei a creare nei singoli un diritto di proprietà, o a
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trasmetterlo da uno ad un altro soggetto» . I modi di acquisto della proprietà vengono elencati in maniera del tutto esemplificativa dall’art. 922
c.c.
Quando si dice che alcuni fatti sono idonei a creare un diritto di
proprietà si allude principalmente alle situazioni in cui l’acquisto avviene a titolo originario, dal momento che in esse il suddetto acquisto non
dipende dall’esistenza o dalla validità di un ugual diritto in capo a un
precedente titolare.
Al contrario, nell’acquisto a titolo derivativo, l’esistenza, la validità e
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la prova di un precedente diritto sono fondamentali .
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Cass. 6 marzo 2003, n. 3289, in Mass. Foro it., 2003. Il danneggiato può essere
autorizzato a recidere le radici personalmente o può chiedere che lo faccia il danneggiante ex art. 896 c.c. (Cass. 27 marzo 2002, n. 4361, in Mass. Foro it., 2002; Cass. 12
febbraio 1993, n. 1788, in Dir. giur. agr. amb., 1993, p. 472).
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Come intuitivamente si può comprendere, sono luci le aperture che consentono
il passaggio di aria e luce in un locale – finestre e simili –. Non è considerata luce una
porzione di muro perimetrale in vetrocemento (Cass. 14 marzo 1991, n. 2707, in Foro
it., 1991, I, c. 1423) o il pannello in vetrocemento opaco (Cass. 28 novembre 1984, n.
6192, in Mass. Foro it., 1984) posto su un tetto.
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Sono vedute quelle aperture che consentono di affacciarsi e guardare avanti, di
lato o obliquamente. Le vedute dirette, i balconi e le terrazze devono distare almeno un
metro e mezzo dal confine (art. 905 c.c.).
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V. ARANGIO-RUIZ, Istituzioni di diritto romano, Jovene, Napoli, 1987, p. 188.
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Così, «l’acquisto di un bene da parte dell’aggiudicatario in sede di esecuzione
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Nella prima categoria possiamo far rientrare i modi di acquisto costituiti
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dalla presa di possesso di cose mobili con l’animo di farle proprie –
le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l’occupazione.
Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca
(art. 923 c.c.) 145 –
e, con il medesimo animo, anche di cose immobili –
la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si
acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni (art. 1158 c.c.) –;
dal ritrovamento delle cose smarrite e consegnate all’autorità
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–
trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita,
appartiene a chi l’ha trovata (art. 929, comma 1, c.c.) 147 –;
forzata, pur essendo indipendente dalla volontà del precedente proprietario ricollegandosi ad un provvedimento del giudice dell’esecuzione, ha natura di acquisto a titolo
derivativo e non originario, in quanto si traduce nella trasmissione dello stesso diritto
del debitore esecutato» (Cass. 5 gennaio 2000, n. 27, in www.notaio.org).
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Res nullius o res derelictae.
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Similmente si vedano gli artt. 924-926 c.c. L’occupazione è un modo di acquisto
della proprietà a titolo originario, che prescinde, cioè, dalla preesistenza della proprietà
altrui sul medesimo bene. Detta occupazione può compiersi esclusivamente con riferimento alle cosiddette res nullius, ossia a cose che non risultano di proprietà di alcuno
(selvaggina), quando concorrano sia il requisito oggettivo dell’impossessamento del
bene, sia quello soggettivo della volontà dell’occupante. Peraltro, attraverso una lettura
sistematica di tale norma, si rileva che il mezzo di acquisto della proprietà de quo può
riguardare esclusivamente beni mobili, dal momento che i beni immobili vacanti, ai
sensi dell’art. 827 c.c., diventano di proprietà dello Stato.
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È questa l’invenzione, disciplinata dagli artt. 927-933 c.c.
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L’invenzione mostra l’evidente favore del legislatore sul fatto che le cose smarrite
siano restituite ai proprietari. Per cosa smarrita deve intendersi quella cosa di cui il
proprietario – o possessore o detentore – abbia perso la disponibilità materiale, chi la
trova è tenuto a renderla al proprietario, se lo conosce, mantenendo soltanto il diritto
ad un premio proporzionale al valore del bene ritrovato. Nel caso in cui, invece, non si
conosca il legittimo proprietario della cosa, chi rinviene l’oggetto deve consegnarlo al
Sindaco. L’ipotesi della scoperta del tesoro, che presuppone il reperimento di una cosa
mobile di pregio nascosta o sotterrata, di cui nessuno possa provare di essere il proprietario, è ormai considerata essenzialmente di scuola; la recente asserita scoperta del
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dall’attrazione esercitata su altri beni (suolo/alberi) da parte di una
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proprietà preesistente –
qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo (…) che risulti diversamente dal titolo o dalla legge (art. 934 c.c.) –.
Sul principio fondamentale dell’accessione
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si basano, inoltre, an-
tesoro dei pirati avvenuta in alcune isole caraibiche, infatti, comporta solo un premio
di immenso valore, ma l’acquisizione della proprietà sui beni da parte dello Stato.
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Stiamo parlando dell’accessione, applicativa del principio superficies solo cedit;
essa può riguardare un bene mobile e uno immobile, o due immobili, o due mobili. In
quest’ultima ipotesi avremo le figure specifiche dell’unione, della commistione e della
specificazione (artt. 939-940 c.c.). Storicamente, «l’art. 444 del codice civile del 1865
collocava i frutti nel Libro I fra i modi di acquisto della proprietà e, precisamente, nel
capo II “del diritto di accessione su ciò che è prodotto dalla cosa”» (M. COSTANTINOD. BELLANTUONO-R. PARDOLESI, Della proprietà, I, in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, Torino, 1982, p. 62). L’accessione in senso proprio, disciplinata oggi
dagli artt. 934 e ss. c.c., si fonda sul principio generale per cui la proprietà del suolo
attrae anche la proprietà delle costruzioni e/o piantagioni che vi vengano realizzate,
fatti salvi i rapporti di carattere obbligatorio che ne possono derivare. Se infatti, per
esempio, il proprietario del fondo costruisce un’opera sul proprio terreno utilizzando
materiali altrui, questi ultimi siano facilmente separabili dal manufatto e ciononostante
la separazione non venga richiesta dal loro proprietario entro 6 mesi dal giorno in cui è
stato messo a conoscenza dell’incorporazione di essi nel nuovo bene, il proprietario del
fondo diventerà anche proprietario della costruzione e dovrà corrispondere esclusivamente il valore dei materiali impiegati al legittimo proprietario di essi. In materia, la
Corte di Cassazione, ha precisato che la normativa codicistica può essere derogata solo
da specifiche disposizioni di legge ovvero da altrettanto specifiche pattuizioni tra le
parti; non è quindi ammesso derogarvi attraverso un negozio unilaterale come un testamento (Cass. 26 aprile 2004, n. 6078, in CD-Rom Corte Sup. Cass., voce “accessione”). Dato che l’istituto richiede una incorporazione, una congiunzione o almeno
un’aderenza tra l’opera e il suolo, «non si realizza l’ipotesi di accessione nel caso in cui
un terzo, costruendo un balcone nell’immobile di sua proprietà, invada lo spazio aereo
sovrastante l’altrui suolo e crei su di esso una arbitraria veduta» (Cass. 27 aprile 1989,
n. 1955, in CD-Rom Corte Sup. Cass., voce “accessione”).
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L’art. 1146, comma 2, c.c. – «il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore, per goderne degli effetti» – prevede un’accessione
che consenta al titolare di un diritto reale di natura derivativa (traslativa o costitutiva)
su un bene di unire il proprio possesso a quello del suo dante causa al fine di raggiungere prima il tempo necessario per usucapirlo. In tal modo, il soggetto potrà prevalere
contro chi ha esperito l’azione di rivendica, a patto che «il titolo di provenienza del bene, ancorché affetto da gravi patologie, operi una identificazione della res collimante
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che alcuni fenomeni naturali, di derivazione romanistica, quali l’alluvione, l’avulsione – distaccamento di talune parti consistenti di un fondo che, per effetto della piena di un fiume o di un torrente, si incorporano ad un altro terreno –, l’alveo abbandonato ed altri simili, che presuppongono eventi meramente naturali e costituiscono ipotesi di accessione da immobile a immobile.
Si parla di accessione da mobile a mobile per quanto riguarda modi
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di acquisto della proprietà quali l’unione , la commistione e la specifi151
cazione ; questi modi di acquisto riguardano prevalentemente la proprietà di beni mobili.
Nella seconda categoria dei modi di acquisto della proprietà ritroviamo il contratto, le successioni, le espropriazioni, l’acquisto di beni
mobili per possesso di buona fede.
In queste fattispecie, se colui che acquista la proprietà è chiamato a
provarla, recente giurisprudenza ha affermato che:
al di fuori dell’ipotesi della rivendicazione per la quale l’art. 948 c.c. prevede un regime
probatorio rigoroso, la proprietà può essere provata, come tutti i fatti, anche con presunzioni e quindi anche attraverso il ricorso alle risultanze catastali (Cass. 27 ottobre
2003, n. 16094, in Giust. civ., 2004, I, p. 58) 152.
con quella della cosa consegnata all’accipiens. (…) Il possesso costituisce una situazione
fattuale non assimilabile ad un diritto, ma al più ad una sua proiezione» (C.A. PRADELLA, Accessione del possesso ex art. 1146 comma 2 c.c., in www.lexfori.it).
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Essa si ravvisa nel caso in cui due o più cose, appartenenti a diversi proprietari,
vengono unite o mescolate – ma sono ancora separabili – in modo da formare una cosa
sola. In realtà, in tale ipotesi, si verificherebbe il sorgere di una situazione di comproprietà, proporzionale alla quantità degli elementi originariamente di proprietà di ciascuno (art. 939 c.c.); solo qualora sia individuabile una cosa principale o notevolmente
superiore per valore, il proprietario di questa diventa proprietario del tutto, salvo
l’obbligo di versamento di un indennizzo in denaro.
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«Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una
nuova cosa, possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne acquista la
proprietà pagando al proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d’opera. In quest’ultimo caso la cosa spetta al proprietario della materia, il quale deve pagare il prezzo della mano d’opera» (art.
940 c.c.). Il legislatore ha, dunque, inteso assicurare una tutela più intensa al lavoratore
ed alla sua opera.
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La Corte, nel formulare il principio sopra indicato, ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di appello nella parte in cui aveva fatto riferimento alle mappe catastali per stabilire l’appartenenza al convenuto della proprietà del suolo ubicato a
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Naturalmente, la prova dovrebbe essere il più “neutrale” possibile;
così,
in tema di demanio comunale, al fine di provare la proprietà in capo al Comune di un
terreno non è sufficiente una certificazione proveniente dallo stesso Comune (Cass.
24 febbraio 2000, n. 2092, in www.notaio.org).
4.1. L’accessione invertita.
Da ultimo e separatemente, si può considerare quanto succede in caso di occupazione di fondo attiguo:
la fattispecie prevista dall’art. 938 c.c., «occupazione di porzione del fondo attiguo altrui», nota anche come accessione invertita, in realtà rappresenta un’eccezione alla
regola appena enunciata (art. 934 c.c., n.d.a.) solo in via eventuale. Tale norma, infatti,
dispone che, qualora si realizzi un edificio occupando parzialmente il fondo confinante
altrui, in linea di massima il proprietario del terreno occupato acquista altresì la proprietà di quella parte di costruzione che insiste sul proprio fondo. Tuttavia, in presenza
delle condizioni richieste dalla legge, detta regola viene ad essere capovolta: in particolare, a tal fine, occorre che l’occupazione del suolo sia avvenuta in buona fede, che
il proprietario del suolo non richieda l’abbattimento dell’edificio entro tre mesi dall’inizio della costruzione e che il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, tenuto anche conto delle circostanze, attribuisca la proprietà del suolo occupato al proprietario della costruzione, con efficacia costitutiva. Ciò detto, residuerà comunque,a carico di chi abbia acquisito la proprietà della porzione del fondo altrui, l’obbligo di corrispondere al precedente proprietario un’indennità pari al doppio del valore del terreno
stesso. Detta regola, da ultimo, si riferisce esclusivamente alla costruzione di un edificio, cioè di una struttura muraria complessa, e pertanto non può essere invocata con
riguardo ad opere diverse, quali un muro di cinta (Cass. 10 febbraio 1984, n. 1018, in
CD-Rom Corte Sup. Cass., voce “accessione”).
Questa norma prevede una fattispecie particolare dell’istituto dell’accessione, detto comunemente “accessione invertita”, figura giuridica in virtù della quale al giudice adito è consentito di attribuire al
proprietario di una costruzione eseguita su una parte dell’altrui fondo
monte e dal quale si era verificato il pericolo per il fondo a valle dell’attore che aveva
proposto domanda di danno temuto e di condanna del convenuto all’adozione delle
misure necessarie.
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attiguo la proprietà del terreno occupato.
Il legislatore ha, quindi, previsto la possibilità di invertire la direzione in cui solitamente opera l’acquisto per accessione; la finalità principale sottesa a detta norma sarebbe garantire l’interesse generale allo sviluppo delle costruzioni, nonché la tutela della buona fede del costruttore contro l’eventuale comportamento del proprietario del fondo il quale, a costruzione inoltrata o addirittura compiuta, potrebbe agire per re153
clamarne la demolizione .
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I presupposti dell’azione ex art. 938 c.c. sono: la costruzione di un
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edificio – compreso il caso di una scala esterna di accesso all’edificio
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medesimo – ; lo sconfinamento in senso orizzontale ; il limite dello
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sconfinamento ad una ‘porzione’ del fondo attiguo ; la mancata opposizione da parte del proprietario del suolo vicino entro tre mesi dall’inizio della costruzione; la buona fede del costruttore.
L’accertamento dello stato soggettivo in questione è richiesto per evi153
F. DE MARTINO, Della proprietà, in Comm. al codice civile, a cura di ScialojaBranca, Zanichelli, Bologna-Roma, 1983, p. 511.
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È costruttore il proprietario del suolo, sia quando costruisce direttamente, sia
quando si avvale dell’opera di un appaltatore o di altra persona che, comunque, costruisca nel suo interesse.
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«Complesso strutturale unitario, dal punto di vista funzionale o costruttivo, tale
che la parte sconfinante risulti inseparabile senza grave danno all’opera costruita» (A.
FRIGERIO, L’accessione invertita, in www.101giuristi.com).
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In dottrina: M. PARADISO, L’accessione al suolo, in Il cod. civ. comm., a cura di P.
Schlesinger, Giuffrè, Milano, 1994, p. 265. In giurisprudenza: Cass. 4 marzo 2003, n.
3189, in Giust. civ. Mass., 2003, p. 445; Cass. 14 aprile 1999, n. 3676, in Giust. civ.
Mass., 1999, p. 846; Cass. 27 agosto 1998, n. 8509, in Giust. civ. Mass., 1998, p. 1788;
Cass. 12 febbraio 1998, n. 1504, in Giust. civ. Mass., 1998, p. 324.
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La disciplina dell’accessione invertita non può essere invocata, a causa del suo
carattere eccezionale, allorquando si verifichi un’occupazione verticale di un fondo attiguo posto in essere, ad esempio, nell’ambito di un edificio in un condominio, dal proprietario di un piano in danno del proprietario di altro piano sovrastante o sottostante
(M. DE TILLA, La proprietà, Giuffrè, Milano, 2000, p. 881; Cass. 23 dicembre 1987, n.
9619, in Giur. it., 1988, I, 1, c. 1788).
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Rileva, qui, non tanto che il fondo sia occupato solo in parte, quanto che la costruzione, insistente sul proprio fondo, si estenda anche a quello vicino ed è necessario che la
costruzione sia iniziata sul suolo del costruttore per poi successivamente estendersi sul
suolo attiguo e non viceversa (M. PARADISO, L’accessione al suolo, cit., p. 267; P. RESCIGNO, Codice Civile, Giuffrè, Milano, 2001, p. 923). Allorquando una parte dell’edificio
abbia occupato l’intera proprietà altrui attigua l’istituto non trova applicazione.
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tare che il vicino-costruttore tragga profitto dalla sua condotta disonesta. La buona fede contemplata dalla disposizione in esame non coincide con quella richiesta per la qualificazione del possesso di buona fede,
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poiché deve essere provata da chi invoca l’acquisto ex art. 938 c.c. :
questa buona fede deve consistere nella ragionevole convinzione – fondata su circostanze univoche ed obiettive – di costruire su suolo proprio
o sul quale si abbia comunque diritto di costruire. Tale convinzione può
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anche discendere dall’ignoranza di sorpassare la linea di confine .
Tuttavia, il punto fondamentale della buona fede deve consistere
nella convinzione di esercitare una facoltà inerente al diritto di proprietà, cioè nell’opinione di non invadere illegittimamente il suolo del vici161
no e, di conseguenza, di non ledere il diritto altrui .
Numerose sono anche le pronunce giurisprudenziali riscontrate sul
requisito della buona fede.
A tale proposito, e con riferimento al momento in cui è necessario riscontrare il predetto requisito, si è notato come la Suprema Corte abbia
recentemente sovvertito un orientamento sino a quel momento maggioritario.
Con questa pronuncia, il Supremo Collegio ha affermato che:
il requisito della buona fede del costruttore, ai fini della declaratoria dell’accessione invertita ex art. 938 c.c., deve sussistere solo nel momento iniziale, in cui nell’effettuare la
costruzione di un edificio il costruttore operi inconsapevolmente lo sconfinamento sul
fondo altrui, laddove non è richiesto che persista oltre tale momento, né tanto meno fino
al completamento dell’opera (Cass. 19 agosto 2002, n. 12230, in Giust. civ. Mass., 2002,
p. 1538).
Al contrario, secondo la teoria fatta propria dal precedente orientamento giurisprudenziale, lo stato soggettivo connesso alla buona fede deve sussistere fino al completamento della costruzione non operando l’art. 938 c.c., nel richiedere tale requisito, alcuna distinzione
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A. GAMBARO, Il diritto di proprietà, in Trattato di diritto civile comm. a cura di A.
Cicu, F. Messineo, Milano, 1995, p. 785; Cass. 12 maggio 1987, n. 4366, in Giust. civ.
Mass., 1987, fasc. 5.
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M. PARADISO, L’accessione al suolo, cit., p. 272; F. DE MARTINO, Della proprietà,
cit., p. 513; Cass. 26 aprile 1990, n. 3483, in Giust. civ. Mass., 1990, fasc. 4; Cass. 21
aprile 1988, in CD-Rom Corte Sup. Cass., voce “accessione invertita”.
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P. RESCIGNO, Proprietà (Diritto privato), cit., p. 292.
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tra l’inizio ed il termine della costruzione .
Avuto, poi, riguardo alla mancata opposizione entro tre mesi da parte del confinante, è stato da più parti affermato che la surriferita mancata opposizione non può essere validamente utilizzata per dimostrare lo
stato soggettivo di buona fede del soggetto che ha eseguito la costruzio163
ne, onerato della relativa positiva dimostrazione .
Si è già rilevato che, ai fini probatori, è necessario che il costruttore
provi la sussistenza della buona fede e in simili ipotesi si dovrà avere riguardo alla ragionevolezza dell’uomo medio e al convincimento che
questi poteva legittimamente formarsi in merito all’esecuzione della costruzione sul proprio suolo e non su quello altrui, in base alle cognizioni
possedute effettivamente o che tali debbano presuntivamente ritenersi.
Pertanto, la buona fede dovrà essere esclusa allorquando,
in relazione alle particolari circostanze del caso concreto, il costruttore avrebbe fin dall’inizio anche solo dubitare della legittimità dell’occupazione del suolo del vicino
(Cass. 29 novembre 1993, n. 11836, in Giust. civ. Mass., 1993, fasc. 11).
Da ultimo, ma sempre con riferimento al requisito della buona fede,
è opportuno soffermarsi ad analizzare una pronuncia della Corte di
Cassazione in virtù della quale la dimostrazione della sussistenza del
predetto requisito ha avuto esito negativo a fronte della ex adverso de164
dotta eccezione di usucapione del bene conteso .
Sostanzialmente, nel corso del giudizio di primo grado i giudici avevano escluso la buona fede dei convenuti nell’occupare, con la relativa
costruzione, parte del terreno dell’attrice poiché, incombendo a chi invoca l’acquisto della proprietà provare la propria ignoranza dell’altrui
titolarità del terreno occupato, tale prova non poteva risultare dal semplice silenzio mantenuto dal proprietario né, soprattutto, dall’aver addirittura dimostrato, avendo dedotto l’usucapione, che sapevano essere
l’immobile di pertinenza di parte attrice.
Infatti, hanno giustamente osservato i giudici della Suprema Corte,
l’usucapione si fonda sul possesso continuato per il tempo legale, eserci162
Cass. 9 ottobre 1997, n. 9786, in Giust. civ. Mass., 1997, p. 1883.
In giurisprudenza: Cass. 15 dicembre 1994, n. 10784, in Giust. civ. Mass., 1994,
fasc. 12; Cass. 24 agosto 1991, n. 9096, in Giust. civ. Mass., 1991, fasc. 8.
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Cass. 15 dicembre 1994, n. 10784, in Giust. civ. Mass., 1994, fasc. 12.
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tato contro il proprietario che trascura l’esercizio dei suoi poteri dominicali.
Pertanto, il Supremo Collegio ha riconosciuto non solo che – se si
assume di aver posseduto – inevitabilmente si riconosce che colui contro il quale si è esercitato il potere di fatto era il proprietario, ma addirittura che – se si assume di aver posseduto per il tempo necessario ad
usucapire – si riconosce altresì che, fin dall’origine, il possesso è stato
esercitato contro il proprietario.
In conclusione, la Suprema Corte ha statuito che il sostenere, ad un
certo momento dell’iter processuale, che si sarebbe venuti a conoscenza
della qualità di proprietario di colui contro il quale si è esercitato il possesso solo dopo che si erano verificate le condizioni per l’acquisto di
proprietà per accessione invertita, è affermazione contraddittoria con il
precedente comportamento processuale.
Orbene, a conclusione dell’analisi sin qui condotta dell’istituto giuridico dell’accessione invertita è opportuno ribadire nuovamente che il
trasferimento della proprietà del suolo al costruttore non si compie esclusivamente per il fatto della costruzione, ma solo in virtù di una sentenza, mediante la quale il giudice competente deve tenere conto della
opportunità di operare il predetto trasferimento.
Quando il giudice dichiara il compimento dell’accessione invertita,
sorge in capo al proprietario sia un diritto al risarcimento dei danni
subiti, sia un diritto al pagamento di una indennità pari al doppio del
valore del suolo occupato al momento della liquidazione. Il fatto che
sorga un diritto al risarcimento dei danni verificatisi è logica conseguenza dell’occupazione e non una condizione dell’acquisto; al contrario deve dirsi per quanto riguarda il pagamento dell’indennità, la
quale si configura come una vera condizione del trasferimento coatti165
vo .
L’azione per ottenere l’indennità ed il risarcimento dei danni è di carattere personale e deve essere proposta contro il costruttore e non eventualmente anche contro i successivi acquirenti dell’immobile.
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F. DE MARTINO, Della proprietà, in Comm. al codice civile, a cura di ScialojaBranca, Zanichelli, Bologna-Roma, 1983, p. 516.