Delibera n. 631 del 13 November 2012

Transcript

Delibera n. 631 del 13 November 2012
Qonsiqlio Regionale della (ampania
Setiore Segreieria Generale
Servizio l)eeisioni amministrative ennsili
ari
Il Presidente del/a il ( oninussione
( O) l.%i/ial’e /)erlnailente
I / Presidenti dei Gruppi ( ‘ansi/jan
:1 / S’’gP’t’iat’io (Iella Giunta Regionale
SFDE
oggetto: De/ibera di Giunta
regio/lu/e
o.
63 / del /3. / I. 2Gl2
Legge Regionale 30 aprile Yff)2. o.
ari. 4 c(nnìna 3.
RiconoNcimeilto debito fuori
bilancia derivante da sentenza del i ribunale
di S. ;Ìnge/t) dei Lombardi n. /19 11 e dcl GJP di
( ‘a/jfri a. 226,09, per danni dafituna selva
—.
.
—
tica, a/m’ore della S’igru Ala//io :lngiolina
A lana Christvan Fiore.
Avvocato
REG. (;E;V. n. 69il
Si assegna il provve limenio in
oggetto
i:
11 ( ‘oninuissione (‘onsiliure permanente per / esam
e.
Ai fini di ogni valutazione sulla eseculivita del/a sente
nza. codesta ( oniunissione si esprunera entro
30 giorni (ari. 59, conirna 2 dcl Regolamenio al
fine di consentire al Consiglio / esame entro i!
terni
ne di 60 norni stabilito dall in1. 22 de/la Legge
Regionale n. / 200N.
Il Dirigente de4 Strvizio
Doti. Lucio
Il Segreia] Generale
Do/i. Fern
aøtlo De Ange/is
tirrkjle
itlL,i1/e
Consiglio Regionale della Campania
Prot. Gen. 2012.00296471A
05/12(20120831 U
Da CR A SERDA
ale della Campania
_.adiGiunta
TTIVTÀ AMMyA
E(c JN:
,
3
Area Generale di Coordinamento:
A. & C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario
N°
Del
A.G.C.
Settore
Servizio
631
13/11/2012
11
5
1
Oggetto:
Legge regionale 30 Aprile 2002 n. 7. arI. 47, comma 3. Riconoscimento debito tuori bilancio denvante
da
sentenze del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi n. 119/11 e del GdP di Calitri n. 226/09 per danni
da fauna
selvatica, a favore Sigra Mattia Angiolina Avvocato Maria Christyan Fiore.
-
Dichiarazione di conformità della copia cartacea:
Il presente documento, ai sensi del TU. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia
conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente,
conservato in banca dati della Regione Campania.
Estremi elettronici del documento:
Documento Primario
Allegato nr i
Allegato or, 2
DF8D9C9B898E986EE2179D4-4785092674A0491t58
EA57F18FC7DOA41C4AEF76F7802EE41 FDD8CEA1A
.
7BC7D8A795DDFA02C0O824AFF5359C42542E833A
Allegato or 3
7F4EDE735DB09E18BB19161E17417957028FE04C
Allegato nr. 4
29E83E59cEF725991347D68288E270cA50BE2528
Allegato nr. 5: 7E1OF4A31S5OBABARCOcA5BCCE9C237RBROCE 133
crontespizio Allegato : E24578DO6D4c2316cAEA65FE084BBA6A3D2D7BDO
(jf
Data. 29/11/2012
-
12:48
DeIiberazone N.
61
,scssore
Presidente Caldoro Stefano
Assessore Giancane Gaetano
Area
Settore
11
5
8
1,2
55
Regione Campania
GIUNTA REGIONALE
SEDUTA DEL
JT!VTA ÀMMN
13/I 1/2012
PRO( ESSo
VERI3AI E
EG. ìEN. N,
C)qqetto
Lee re,’io,,aIe 3L1prile 2002 n. 7, arI. 47, conmui 3. Ricoiioscùi:ento de’hitofi,ori hila,wio
(k’rn’ante da se’nle’,iZe (le’! Tribunale’ di S. -I n,’e’lo dei Lombardi n. 119/Il e’ de’! GdP di ( aliti i u.
226/09, per danni da/iiuna selvatica, a lavore Sh,’.ra llattia ln’wlma I vvocato lJarui Christra,,
Fiore.
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Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati ne’le
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal
ria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa
premesse che seguono, costituenti istrutto
Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal
presente
PREMESSO che:
amento contabile della Regione Campania, rivedendo gli
a. la L.R. 30 Aprile 2002 n. 7 ha disciplinato l’ordin
o-contabili;
istituti contabili ed introducendo nuove procedure amministrativ
che il Consiglio Regionale riconosca la
ce
n. 7 stabilis
b. l’art. 47. comma 3, della LR. 30 Aprile 2002
legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze:
scimenti e ogni conseguente decisione debba essere
e. la richiamata norma prescrive che detti ricono
espressamente riferita in sede di rendicontazione:
PRESO ATTO che:
27 gennaio 2012 ha approvato il Bilancio di Previsione
a. il Consiglio Regionale con legge regionale n. 2 del
per l’anno finanziario 2012;
febbraio 2012 ha approvato il Bilancio Gestionale per
b. la Giunta Regionale con delibera n. 24 del 14
l’esercizio finanziario 201 2;
006 è stato disciplinato l’iter procedurale per il
RILEVATO che con delibera di GR. n. 1731 del 3010.2
ze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere
riconoscimento dei debìti fuori bilancio derivanti da senten
Regionale:
zione relativi alle fattispecie succitate devono essere
TENUTO CONTO che gli atti amministrativi di liquìda
7/2002 e sue s.m.i.;
coerenti con la norma di cui all’art. 47. comma 3, della L,R.
prot. n. 803674 del 25.10.2011 e prot. n. 517245 del
CONSIDERATO che l’Avvocatura Regionale, con note
Tribunale di S. Angelo dei Lombardi n. 119/11 e la
5.07.2012. ha trasmesso rispettivamente la sentenza del
na la Regione Campania al risarcimento dei danni
sentenza del GdP di Calitri n. 226/09, con le quali si condan
lina;
provocati da fauna selvatica a favore della sig.ra Mattia Angio
VISTE:
così provvede:
a. la sentenza n. 226/09 del G.d.P di Calitri. che decidendo
a della Regione Campania:
passiv
rigetta l’eccezione del difetto di legittimazione
a.1
e Campania;
Region
dichiara responsabile del danno di cui è causa la
p.t. al pagamento in favore di Mattia
condanna la Regione Campania, in persona del Presidente
a.2
interessi e rivalutazione monetaria:
Angiolina della somma di settecentoventotto/00 (€ 728,00) oltre
al pagamento in favore di Mattia
condanna la Regione Campania in persona del Presidente p.t.
a.3
antuno/00 (€ 991 00) di cui € 546.00
Angiolina delle spese del giudizio liquidate in € novecentonov
ori di legge;
per diritti, € 395,00 per onorari ed € 50,00 per spese oltre access
b.
che decidendo così provvede:
la sentenza n. 119/11 del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi,
dichiara inammissibile l’appello.
b.1
presente grado di giudizio in favore
condanna l’appellante al rimborso delle spese processuali del
b.2
700,00 per onorari, oltre rimborso
dell’appellata. che si liquidano in € 400,00 per diritti ed €
il tutto, con attribuzione al difensore
forfettario per spese genearali, Iva e Cpa come per legge;
antistatario:
DATO ATTO che:
e di Pace di Calitri e della sentenza n. 119/11 del
a. in esecuzione della sentenza n. 226/09 del Giudic
deciso in sentenza;
Tribunale di S. Angelo dei Lombardi occorre provvedere a quanto
espresso parere di congruità sulle spese legali
b. l’Avvocatura con nota prot. n. 691974 del 21 .09.2012 ha
richieste dall’avvocato Maria Christyan Fiore;
di risarcimento danni €728,00 oltre €137,37 a
e. il debito complessivo ammonta a€ 5.083,41= di cui a titolo
4 per spese legali (diritti ed onorari €
titolo di interessi per complessivi € 865,37= e di cui € 4.218,0
escluse € 966,74, spese di registrazione I e I
2.437,00, spese generali € 30463, Cap € 109,67, spese
grado € 400.00:
rminata in base ad un regolare impegnc
d. la spesa complessiva di € 5.083.41=, non essendo predete
ai sensi dell’art. 47. comma 3 e 4 dellE
contabile, è da ascriversi tra i debiti fuori bilancio, la cui legittimità.
di sentenza;
L.R. n. 7/02. è riconosciuta quale obbligazione sorta a seguito
I debito fuori bilancio in questione di € 508341= derivante dalle predette sentenze e certo liquido
ed
esigibile:
la Giunta Regionale. ai sensi dell’art. 29 comma 9 lettera b) della L.R, n. 7/2002 è autorizzata ad effettuare
variazioni compensativeJn termini di competenza e/o di cassa, tra capitoli della medesima unità
previsionale di base:
e.
-
f.
RITEN UTO
a. di richiedere al Consiglio Regionale il riconoscimento della legittimità del “debito fuori bilancio” determinato
nella misura di € 508341= ai sensi dell’art 47 comma 3 L,R, 7/02 e della DGR. 1731 del 30/10/2006
pubblicata sul BURC del 20/11/2006:
b. che a tanto si possa provvedere, dotando il capitolo di spesa 580 all’interno della UPB 62357 denominato
Pagamento debiti fuori bilancio di cui all’art. 47 della LR. 7/2002 di competenza dell’ AGO 11” all’uopo
istituito della somma di € 5083.41= e prelevando una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124
(UPB 6.23.57) rientrante nelle competenze operative del Settore 02 AGC 08 ed avente sufficiente
disponibilità:
c. di demandare al Dirigente del Settore 05 Foreste Caccia e Pesca dell’AGO. 11 il conseguente atto di
impegno della predetta somma di € 5.083,41= da assumersi sul capitolo 580 UPB 62357 alluopo istituito.
subordinanclone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio
Regionale:
VISTI
a.
b.
c.
d.
e.
f.
lart. 47. comma 3. della L.R. 30 Aprile 2002 n. 7 modificato dall’art. 22 della L.R. n i del 30 Gennaio
2008;
la nota dell’AGO. Sviluppo Attività Settore Primario n. 877417 del 25/10/2006:
la DGR 1731/2006:
il Consiglio Regionale con legge regionale n. 2 del 27 gennaio 2012 ha approvato il Bilancio di
Previsione per l’anno finanziario 2012:
la Giunta Regionale con delibera n. 24 del 14 febbraio 2012 ha approvato il Bilancio Gestionale per
l’esercizio finanziario 2012:
lo Statuto della Regione Campania;
PROPONGONO e la Giunta in conformità. a voti unanimi
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1.
di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47. comma 3. della L.R.
30 aprile 2002 n. 7, cosi come modificato dall’art. 22 della L.R. n. 1 del 30 gennaio 2008, la somma
complessiva di € 5.083,41= appartenenti alla categoria dei debiti fuori bilancio avanzati dal Sigra Mattia
Angiolina, così come specificato nelle allegate schede di rilevazione di partita debitoria:
2.
di prendere atto che la somma totale di € 5083.41= rappresenta una stima approssimativa del debito in
quanto soggetta nel tempo, a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare lino al soddisfo e
di eventuali altre voci che al momento non sono quantificabìli:
3.
di allegare schede di rilevazione di partita debitoria che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
4.
di autorizzare, ai sensi dell’art. 29. comma 9. lettera b), della LR. n7/2002, una variazione compensativa
in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario, atferente i
capitoli di seguito riportati rientranti nella medesima unità previsionale di base:
capitolo di spesa 124 (U.PB. 62357), denominato “Pagamento debiti fuori bilancìo”, riduzione dello
stanziamento di competenza e di cassa per € 5,083.41=:
capitolo di spesa 580 (U.P.B. 6.23.57), denominato “Pagamento debiti fuori bilancio di cui all art 47
della L.R. 7/2002 di competenza dell’AGO 11”. incrementato dello stanziamento di competenza e
cassa per € 5083.41=
5.
6.
7.
Pesca il conseguente atto di impegno della
di domandare al Dirigente del Settore 05 Foreste Caccia e
6.23.57. istituito con delibera di GR.
predetta somma di € 5.08341= da assumersi sul capitolo 580 UPS
to del debito fuori bilancio da parte del
1078 del 2206.07, subordinandone la liquidazione al riconoscimen
Consiglio Regionale:
C Awocatura, in ordine alla notifica di
di subordinare, in ogni caso, latto di liquidazione alla verifica dellAG
dei creditori;
atti di precetto e/o procedure esecutive promosse o concluse da parte
imenti di rispettiva competenza:
di trasmettere copia della presente deliberazione per i successivi ademp
Bilancio, Ragioneria e Tributi: allA.G.C. il
al Consiglio Regionale della Campania; allA.G.C. 08
e Spese e Settore Foreste Caccia
Sviluppo Attività Settore Primario; ai Settori proponenti, Settore Entrate
sussistenza di eventuali azioni di
della
ione
e Pesca: al Settore B.C.A.: all’A.G.C. Avvocatura per la valutaz
i all’Autorità Giudiziaria; alla
innanz
nati
responsabilità a carico dei proponenti gli atti annullati ed impug
ale e al BURC per la
Region
ria
Sezione Giurisdizionale competente della Corte dei Conti; alla Tesore
relativa pubblicazione.
-
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
LI B E RA Z
LLHli
OGGETTO
31) lpri/e 201)2 n. 7. ar!. 47, coinitia 3. Ric(,IIoscimento debito fuori hihuicio
da Ne,lte,,Ze del Trihiiiiale di S. /1,n,’elo dei Lombardi ii. lI 9/11 e del GdP di (alitri o.
226/(ì9, per danni da fauna seh’atica, afa)’ore Si.ra ;1”hittia 4ngio1iiia i vvocato ilaria Christia,,
Le’e rc’,’iOIIa!e
dcrivaiite
—
l’iore.
QUADRO A
( alt/tiro Sk’fallo
Presh/eiite
i 5,5 (‘SSOF(’
(,iallcalle (;I1L’ta,Io
l)r. sa I, ombardo Dan le/a
i». RoNati Bru,it,
!)r.ssa SaIer,,,i 1 farli,
Dr. lIayo,ro Ira,,cesco
O O
NA
A
Dr, ferrara Wauro (ad interim)
A
I)ipartii;ienio de/IL’ Risorse
Iii,a,,:iarie. I niane e Strumentali
l)r. I
orna/e
--
VISTO IL DIRIGENTE SETTORE
ATTIVITA
ZAA
ASSISTENZA GIUNTA
AEREOl[
i:H,jZI;3U
1l3/!/212
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29/11’2012
A[.LE SEGUENTi AREE E SETTOR1 GENERALE W C.OORDNAMENTG
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‘
Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio
SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA
N. 14- DEL 5.10.2012
Area 11
SETTORE 05
SERVIZIO 01
La Sottoscritta Dr.ssa Daniela Lombardo nella qualità di responsabile del Settore
Foreste Caccia e
Pesca per quanto di propria competenza
ATTESTA
Quanto segue:
Generalità del creditore: Matta Angiolina nata Conza della Campania (AV)
il 03.08.1955 e residente in
Conza della Campania (AV) alla C.da Cavallerizza n. 2— C.F. MTTNLN55M
43C976R.
Oggetto della Spesa: Riconoscimento della spesa di €865,37 derivante
da sentenza del Giudice di Pace
di Calitri n. 226109.
Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza Giudice di Pace di Calitri n. 226109.
Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con atto di citazione la sig.ra Mattla Angiolina conveniva in giudizio presso
il Giudic
la Regione Campania. Il Giudice di Pace di Calitri con sentenza n. 22610 dichiar e di Pace di Califfi
9
ava la responsabilità
esclusiva della Regione Campania per il risarcimento dei danni subiti dal
ricorrente ad opera di un
cinghiale condannandola al pagamento delle spese di I grado. Successivame
nte la Regione Campania
proponeva appello risultando soccombente anche in Il grado.
Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza del Giudice di Pace di Califfi n. 226/09.
Importo
Interessi legalI
€ 728,00
€ 137,37
Totale debito* € 865,37
(*) la somma esposta
rappresenta una stima approssimativa del debito In quanto soggetta, nel
tempo, a variazioni dl questa voce, il cui importo esatto si definisce
al momento della
lIquIdazione.
Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,
ATTESTA
bilancio: esecuzione di sentenza:
a) Motivo per inclusione del debito fra quelli fuori
37
e/o oneri accessori ovvero la somma di € 865.
b) che al momento non sussistono interessi
in quanto soggetta nel tempo a variazione delle
rappresenta una stima approssimativa del debito
al momento non sono quantificabili;
voci di interesse che andranno a maturare e che
sensi dell’art.2934 e ss. del Codice Civile;
c) che il debito non è caduto in prescrizione ai
sulla scorta di quanto dichiarato io scrivente
CHIEDE
fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell’art. 47
li riconoscimento della legittimità del presente debito
per l’importo complessivo di
della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002
€
865,37=
Allega la seguente documentazione:
Sentenza Giudice di Pace di Calitri n 226/09.
n. 119/11.
Sentenza del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi
Parere Congruità Avvocatura.
11 Dirigente
Dr.ssa Dariiela Lombardo
Allegato alla proposta di delibera per I riconoscimento di debito fuori
bilancio
SCHEDA Dl RILEVAZIONE Dl PARTITA DEBITORIA
N. 15
Area 11
-
DEL 5.10.2012
SETTORE 05
La Sottoscritta Drssa Daniela Lombardo
Pesca per quanto di propria competenza
SERVIZIO 01
nella qualità di responsabile dei Settore Foreste Caccia e
ATTESTA
Quanto segue:
Generalità del creditore: Avv. Fiore Maria Christyan nata a Conza
della Campania (AV il 24071974 con
studio in Conza della Campanìa (AV) via Renoir 9 CF. FRIMC
H74L64C976C.
-
Oggetto della Spesa: Riconoscimento della spesa di € 421804
derivante da sentenze del Giudice di
Pace di Calitri n. 226/09 e del Tribunale di S. Angelo dei Lomba
rdi n. 119/11
Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:
Sentenza Giudice di Pace di Calitri n. 226/09.
Tribunale di 5. Angelo dei Lombardi n. 119/11
Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Con atto di citazione la sig.ra Mattia Angiolina conveniva in giudiz
io presso il Giudice di Pace di Caiitri
la Regione Campania. Il Giudice di Pace di Calitri con senten
za n. 226/09 dichiarava la responsabilita
esclusiva della Regione Campania per il risarcimento dei danni
subiti dal ricorrente ari opera di un
cinghiale condannandola al pagamento delle spese di I grado.
Successivamente la Regione Campania
proponeva appello risultando soccombente anche in Il grado.
Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
Sentenza del Giudice di Pace di Calitri n. 226/09.
Sentenza del Tribunale di 5. Angelo dei Lombardi n. 119/11.
Importo sentenza
Totale debito**
*
€ 4.218,04
€ 4.218,04
(*) di cui
diritti ed onorari € 2.437,00, spese generali € 304,63, Cap € 109,67
, spese escluse €
966,74, spese di registrazione I e Il grado € 400,00.
(**) la somma
esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto
soggetta, nel
tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto
si definisce al momento della
liquidazione.
Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati.
ATTESTA
o: esecuzione di sentenza:
a) Motivo per I’ inclusione del debito fra quelli fuori bilanci
accessori ovvero la somma di € 4218,04
b) che al momento non sussistono interessi e/o oneri
soggetta nel tempo a variazione delle
rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto
che al momento non sono quantificabili:
VOCI di interesse che andranno a maturare e
t.2934 e ss. del Codice Civile;
c) che il debìto non è caduto in prescrizione ai sensi dell’ar
CHIEDE
o ai sensi dei comma 3 e 4 deH’art. 47
Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilanci
rto complessivo di
della Legge Regione Campania ti 7 del 30 Aprile 2002 per l’impo
€ 4.218,04=
Allega la seguente documentazione:
Sentenza Giudice di Pace di Calitri n 226/09.
.
Sentenza del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi n. 119/11
Parere Congruità Avvocatura.
Il Dirigente
Dr.ssa Daniela Lombardo
:*.
I’
-
ÀiL /G’).
UFFICIo HEL (;IIII)ICF 1)1 PACF
I
1
t
e
(‘AIITRI (Avellino)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOMI: DEL POPOLO ITAlIANO
Il
Giudice di Pace di Calitri. avv.
[:rnesto
(‘erullo.
ha
pronunciati)
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segtiente
b%O
•
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1951(709 dcl RLLA.U.
i
:j;
sig.ra
MATTIA
ANGIOLINA
1009
(c.t:
M1TNLN55M43C97ÒR), elettivamernc domiciliata in Conta della
Campania (AV) alla via (J. Galilei n. 2, presso lo studio dell’avv.
4
ci
iLÌDO9
Maria Christyan Fiore che la rappresenta e difende giusta mandato
a
L
margine dell ‘atto di citazione.
e
ATTORE
CONTRO
I) RF(;IONE CAMPANIA (c.[ 8001 1090639) in persona
del
Presidente, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa.
giusta procura ad lites jwr notaio Stefano Cimmino di Napoli
del
17—9—02,
dall’avv.
Anna Carbone,
domieiliati in SanCAngelo dci lombardi
f
p:iflhi
Lt•U’
PROMOSSA
dalla
I:
‘
ed
elettivamente
presso
il Palano
Regione c’o STAP Foreste ‘sia Petrile.
CONVENUTA
OGGETTO: Risarcimento danni.
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C rcf
sOLCIMEN’IO 1)1:1. rkoCI:SS()
(oli alto
li
titjhioflt’
ritualmente notilicaio, Niania, Angiolitia
coin eniva in giudizio innanzi a questo (uiudice
la Regione
Uanipania, iii persona dcl Presidente p.t., al fine di sentir dichiarare
la Regione Campania responsabile esclusiva dell’evento dannoso
avvenuto il 10.02.2008 e condannarla al risarcimento dei danni.
l.’attriee affermava che in tale data, in località Conza della
Campania. sulla SS 7 Ofantina al km. 9+700, l’autovettura di sua
proprietà. HAi Panda tg. 14C820FW condotta dal tìglio Petrozzino
Michele.
impattava
contro
un
cinghiale
che
era
sbucato
improvvisamente dalla vegetazione costeggiante la strada e che a
seguito dell’urto l’autovettura riportava danni per (. 728,00.
Si costituiva la Regione Campania la quale eccepiva il proprio
difetto di legittimazione passiva a causa della responsabilità da
attribuire alla Provincia delegata dalla L. 157/92 alle funzioni
amministrative di caccia e di protezione della fauna, restando a
carico della Regione
soltanto le funzioni di programmazione e
coordinamento al fine della pianificazione faunistico-venatoria e
conclude per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Esaurita la Iàse istruttoria e precisate le conclusioni, la causa veniva
trattenuta a sentenza il 19.06.2009.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I .a domanda è thndata e va accolta.
I’
Va rigettata l’eccezione relativa al diletto di
legiiiiinaiione
passi a
della Regione Campania. perehè la legge I 57/2 aflida alle Regioni
i poteri di
gestione,
tutela e
delegando alla Provincia le
controllo
della Iiiuna selvatica,
lìJllzioni amministrative in materia
di
caccia e protezione della fauna.
La Suprema Corte, con le sentenze n. 13956/1990 in relazione
all’ari. 9 I.. 157/1992.
vi.
13907/2002, n. 466412005 cd altre. ha
affermato che la legittimazione
1 riguardo alla domanda
i
risarcitoria per danni da fauna selvatica, spetta alle Regioni
e non
allo Stato ed alle Province,
perché
la L. Il lèbhraio 1992 n. l57
affida alle Regioni i poteri di gestione. tutela e controllo di
essa.
Pertanto, la Regione è obbligata ad adottare tutte le misure
idonee
ad
evitare
conseguenza
che la fauna selvatica arrechi danni a terzi e di
è responsabile ai sensi dell’ari. 2043 c.c. dei danni
prodotti dalla fauna medesima.
La prova testimoniale e la l’altura per la ripara7ione dell’autovettu
ra
offrono a questo giudicante elementi
idonei
e
suflk’ienti
all ‘accertamento del diritto in contestazione.
Risulta provato che la FIAr Panda collidevu con un cinghiale che
repentinamente era sbucato dalla vegetazione e che i danni descritti
dall’attrice, risultanti dalla fattura fiscale e concordanti con le
fotografie depositate. vanno quanti ticati nella somma di E’. 728,00.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di C’alitri definitivamente pronunciando
sulla
domanda proposta da Mania Angiolina. cosi dispone:
i!tt lc
UiÌ
(
C/iOik
lì
dcl diCti() (li
CL
li
ìI7toIiC
pìsSi\a d’li
I I
hile del danno di cui d causa la Regione
) dichiara pnn
taiiì pan ia.
) condanna la Regione Campania,
paemneiìlu
iii
I
0C
(li
in
Mailia
e1tecefltoventoIto 00 euro ((.
persona del Presidente p.t., al
Aneiulina
7S,i)0).
deHa somma di
oltre interessi
e
rivalutazione monetaria
4
condanna la Regione Campania. in persona del Presidente pt. al
pagamento in lavore di \lattia Angiol ma, delle spese del
ud zio iqu idate in curo novecenlonovant uno/00 (curo
di cui cuin 54(0() per diritti. curo 305,00 per
9 I 00).
onorari
ed
euro 50,00 per spese oltre accessori di legge.
Cosi deciso in (‘aIim il
IL GIUDICE 1)1 PACE
1
i
4
R.G.AC.n.
g9
0
REPUBBLICA ITALIA
NA
IN NOME DEL POPO
LO ITALIANO
/
/
‘k
Il Tribunale di Sant’An
gelo dei Lombardi, in pe
rsona del dott. Luigi
Levita, in funzione
Giudice Un,co, ha pronu
di
nciato, mediante la
concisa esposizione de
lle ragioni di fatto e
della decisione ex art
di diritto
. 132 c.pc., la segue
nte
SENTENZA
nella causa civile n. 13
76/2009 R.G. A.C. ad
oggetto AppeHo verte
nte
oC’q
TRA
REGIONE
CAMPANIA, in pe
rsona del Presidente
legale rappresentante
rappresentata e difesa
p.t.,
dall’avv, Anna Carbo
ne, con la quale ele
ttivamente domicilia
SantAngelo dei Lomb
in
ardi, via Petrile (do St
ap Foreste), giusta pro
cu
ra generale alle liti pe
notar Cimmino n. 3509
r
3 del 17.9.2002 e provv
edimento autorizzativo
APPELLANTE
E
MATTIA
Angiolina,
nata
a
Conza
della
Campania
il
3.8.1955
(c.f.
rappresentato e difeso
dall’avv, Maria Chris
tyan Fiore, presso I
studio elettivamente
cui
domicilia in Conza de
lla Campania, via
Galilei n, 2, gìusta
margine della compars
mandato a
a di costituzione in ap
pello
MTTNLN55M43C976R),
APPELLATA
CONCLUSIONI DELL
E PARTI
•1
All’udienza del 23 ma
rzo 2011 le parti
hanno precisato le
rispettive conclusion
s’intendono qui rip
i, che
etute e trascritte,
e questo Giudice ha
tra
tte
nuto la causa in de
assegnando i termini
cisione
ex art, 190 c.pc. per
il deposito degli scr
itti conclusivi.
FATTO E DIRITTO
Con citazione reg
olarmente notifica
ta in appello, a
Regione Campania
riformarsi a senten
ha chiesto
za n. 22612009 depo
sitata in data 21O.
2009 dal gudice di
con la quale era sta
2ace di Cahtr//
ta riqettata condanna
ta al pagamento in
favore
defla Matta de(a
/ i
/
:i-;i
JH
,
IiII’IH,
,tessd a causa dellnvastone della carreggiata da parte di un cinghiale, deducendo ‘erroneit
della decisione di prime cure sotto il profilo della legittimazione attiva e dell’iufondìlp,za nel
merito; ha domandato pertanto la riforma della sentenza di primo grado, con viUor
spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi
il
contraddittorio,
si
è
costituita
in
giudizio
Mattia
Anqiolina,
preliminarmente eccependo l’inammissibilità dell’appello (avendo domandato il risarcimento del
danno quantificando la domanda nella somma di euro 700,00) e deducendo, nel merito, la
correttezza della statuizione gravata e concludendo per il rigetta dell’appello, con vittoria delle
spese del secondo grado di giudizio.
Acquisito ritualmente il fascicolo del giudice di pace, all’udienza del 23.3.201 1 questo
Giudice ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, previa
concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
L’appello va dichiarato inammissibile, per le considerazioni che dì seguito si espongono.
Ed infatti, per espressa statuizione del terzo
comma dell’art, 339 c.p.c., “le sentenze
dei giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dellart. 113, secondo comma, sono
appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di
norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”; orbene, la
pronuncia di primo grado, non eccedendo per valore la somma di euro 1.100,00 né rientrando
nell’ambito dei rapporti giuridici concernenti le modalità di cui all’art. 1342 c.c., è stata decisa
secondo equità ex art. 113, co. 2, c.p.c., il che la rende appellabile esclusivamente per i motivi
suesposti (cfr. Cass. Civ., 1 marzo 2007, n. 4890: “In tema d’impugnazione di sentenze del
giudice di pace, in base al combinato disposto dagli artt. 339, terzo comma, e 113, secondo
comma,
c.pc,
sono
da
ritenersi inappellabili (e perciò immediatamente
ricorribili per
Cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il
valore di euro 1.100,00, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o
secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma, appunto,
solamente il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di
cui agli art. 10 e segg. c.p.c. in tema di competenza”. Da ultimo, cfr. conforme Cass. Civ., Sez.
Il, 17 dicembre 2009, n. 26592).
L’attuale formulazione deil’art. 339, terzo comma, c.p.c. (applicabile alle sentenze dei
Giudici di Pace pubblicate dopo il 3 marzo 2006: art. 27, 1° comma, d.lgs. n. 40/2006), ha
quindi assoggettato ad appello le sentenze pronunciate dal Giudice di Pace in via di equità,
circoscrivendo, tuttavia, tale mezzo di impugnazione ai precisi motivi di gravame innanzi
riportati.
Nel caso di specie, poiché l’appellante in primo grado aveva limitato espressamente la
domanda entro il limite di euro 700,00 e comunque nel limite della competenza dell’adita
autorità giudiziaria (cfr. il contenuto dell’atto dì citazione in primo grado), la sentenza è stata
necessariamente pronunciata secondo equità (ex multis, in tal senso, Cass. Civ., ez. III, 25
febbraio 2005 n. 4079; Cass. Civ., Sez. III, 16 giugno 2003, n. 9625; Cass. Civ., Sez. I, 9
settembre 2002, n. 13069; Cass. Civ., Sez. I, 5 marzo 2002, n. 3132; Cass. Civ., Sez.
;r;oi
/5i5; Cas
1L
r
2000, n. 4326; Cass. Civ
,, Scz. III, 16 dicem
bro 1908, n I
i)
Ed infatti, taddove la
parte abbia espr essain
ente lirnil l o li loi i
l. i I
• i 00,00k previsto daIl’a
I i
rt. 113, secondo co
mma, prima pari
p
I
di pace è da conside
i
h I
rare sempre pronunc
iata secondo equil
a pii
normativa (c.d. equit
iii
li’ i’»: ‘i
à necessaria), anche
se il giudicante abbia
ap
pli
ca
to 011,1 Iiiii)IJ ‘li
ritenuta corrisponde
nte all’equità, ovvero
abbia espressamente
menzionato iioi iii’
senza alcun riferime
li ‘iii
nto all’equità, dovend
osi in tale ultima
ipo
tes
i
pre
sumere I1iplIcit,
corrispondenza, sic
et simpliciter, della no
l,ì
rma giuridica applica
ta
all
a
reg
ola
di
eq
L’appellante ha infatt
uita,
i dedotto, nella presen
te vicenda, due mo
tivi d impugna/ton
(carenza di legittimaz
e
ione ed infondatezza
nel merito) non rientr
anti nell’alveo applica
violazione delle norm
tivo della
e sul procedimento,
di norme costituzion
ali o comunitarìe
principi regolatori della
ovvero dei
materia.
Al riguardo, osserva il
Tribunale che le Sezio
ni Unite della Suprema
2008, n. 27339) hann
Corte (18 novembre
o avuto modo di precis
are l’ambito di opera
tività della citata dis
(la quale ha introdott
posizione
o una figura di appello
a critica vincolata, so
ggetto a rigide restri
quanto ai motivi dedu
zioni
cibili), osservando co
me dall’assetto sca
tur
ito
da
lla
D.Lgs. n. 40/2006 e,
riforma di cui al
particolarmente dalla nu
ova disciplina delle
sentenze appellabil
quelle ricorribili per ca
i e di
ssazione, emerge, con
riguardo alle senten
ze pronunciate dal
pace nell’ambito del lim
giudice di
ite della sua giurisdiz
ione equitativa nece
ssa
ria
,
che l’appello a motiv
limitati, previsto dal
comma 3 dell’art. 33
i
9 c.p,c., costituisce
l’unìco rimedio impu
ordinario ammesso, an
gnatorio
che in relazione ai mo
tivi attinenti alla giu
risdizìone contro tale
di sentenze, alla violaz
tipologia
ione di norme sulla co
mpetenza ed al difett
o
assoluto di motivaz
(art. 360, primo comm
ione
a, c.p.c,).
Già la Corte Costituz
ionale
chiamata a pronunz
iarsi sulla questione
costituzionale dell’art.
di legittimità
26, comma 1, lett. b),
D.Lgs. 2 febbraio 20
06, n. 40 con la sen
11 aprile 2008, n. 98
tenza
, aveva potuto chiarire
che chiaro intendim
en
to
del
(art. 1, comrna 3,
legislatore delegante
lettera a), L. 14 ma
ggio 2005, n 80) era
sta
to quello di ridurre
d’immediata ricorribi
i casi
lità per cassazione,
mediante l’introduz
ione dell’appello quale
giudizio di legittimità
filtro al
, al fìne di recuperare
la dimensione nomo
fil
att
ica
della Corte suprema
cassazione, “schiacc
di
iata da un carico di
ricorsi eccessivo”, la
cui rivitalizzazione ric
appunto una riduzion
hiedeva
e del novero delle sen
tenze non appellabil
i
e,
quindi, immediatam
ricorribili per cassazio
ente
ne.
.
‘.
Alla luce di tale dir
ettiva, dunque, la po
rtata da attribuire
alla nuova formulaz
dell’art. 339, terzo co
ione
mrna, c.p.c., è quella
di avere assoggettato
al rimedio dell’appello
controllo di compati
il
biìità tra decisione di
equità e diritto, ch
e
in
precedenza costitui
contenuto del ricorso
va I
per cassazione (unico
mezzo di gravame esp
eribile contro e senten
equitative del giudice
ze
di pace prima della mo
difica legislativa).
Ed infatti, per ch
iarire che con la mo
dihca dellrt. 339
cp.c., comma terzo
intendeva attuare il
. si
solo spostamento, dalla
cassazione all’appello
, della sede di ccntroU
decisione d’equità,
o delia
rimasto lo stesso dal
punto di vista dei co
ntenuti, è stato mD
ieaato nelia:
/I’
,erìtoizt-
Ii
qtJtdtJ\’e del
gLidICe di PdCO nliIIO
‘
il
inno
na esclusivamente per motivi riconducibili nel loro
non deroqabili attraverso equità o con principi regoI1ori dclld
uiiIi,I,
(art.
co.
117,
i
mdtul
sono divenute appellabili, ma solo per questi espressi motivi, con
al ricorso straordinario per cassazione
li
i
consoquonin
luo
7, Cost.), trattando.
i li
li
altrimenti impugnabili.
Nè in tal modo è risultato sottratto alla Suprema Corte il definitìvo vaglio sul
Ìppnliu
tra equità e diritto quale stabilito dal giudice di pace, che, laddove superi il controllo del giudico
di appello, torna a costituire oggetto di sindacato di legittimità, per il tramite di tale decisione.
Ne discende, pertanto, che le sentenze equitative del giudice di pace sono soggette ad
una forma peculiare di appello che esclude il merito della controversia, e che può essere
proposto per motivi riconducibili, essenzialmente, al contrasto della decisione con norme di
diritto non derogabili attraverso l’equità o con principi regolatori della materia, oltre che
all’ipotesi, eccezionale, di motivazione inesistente o apparente o perplessa (dalla quale non sia,
cioè, possibile risalire all’iter logico
giuridico posto a base della decisione), vale a dire ai casi
-
nei quali, sotto il regime previgente, la giurisprudenza di legittimità ammetteva il ricorso per
cassazione avverso detta tipologia di pronunce (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 16 gennaio 2009, n.
981; Cass. Civ., Sez. III, 3 novembre 2008, n. 26422; Cass. Civ., Sez. Il, 4 febbraio 2003, n.
1610).
Ciò comporta, di conseguenza, l’inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Cass. Civ., Sez.
111, 24 aprile 2008, n. 10774, secondo cui i/ nuovo testo dellrt. 339,
30
comma, c.p.c., è
applicabile ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati dal 3 marzo 2006 in avanti”).
Né, peraltro, l’appellante ha dedotto quale principio regolatore della materia sarebbe
stato
violato
dal
dell’ammissibilità
giudice
del
di
gravame,
pace,
è
atteso
che,
necessario
per
che
giurisprudenza
l’appello
indichi
costante,
con
ai
chiarezza
finì
e
specificamente quale sia il principio che si assume violato, e come la regola equitativa,
individuata dal giudice di pace, si ponga in contrasto con tale regola (così Cass. Civ., Sez. I, 22
marzo 2007, n. 6990).
E ciò si dice in quanto il rispetto dei regolatori della materia non vincola il giudice di
pace al rispetto di una regola ricavabile dal sistema, ma è soltanto un argine per evitare che la
decisione giudiziale sconfini nell’arbitrio; ne deriva che l’appello contro la sentenza del giudice
di pace deve essere diretto a denunciare non già l’inosservanza di una regola, bensì il
superamento di quel limite, sicché l’appellante non solo deve indicare chiaramente il principio
regolatore che si assume violato, ma deve anche specificare in qual modo la regola equitativa
posta a fondamento della pronuncia impugnata si ponga con esso in contrasto, e ciò al fine di
consentire al giudice di seconde cure la verifica della sua esistenza e della sua eventuale
violazione (Cass. Civ., Sez. III, 22 aprile 2009, n. 9534; Cass. Civ., Sez. Il, 18 giugno 2008, n.
16545; Cass. Civ., Sez. Il, 10 gennaio 2007, n. 284; Cass. Civ., Sez. I, 23 ma9gio 2006, n,
12147; Cass. Civ., Sez. I, 13 dicembre 2006, n. 26744).
7—,
Alla luce delle suesposte argomentazioni, l’impugnazione va dichiarata inammissibile./
//
pe prCjCi,iiili
ratura ei
L
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‘iiiiir i<iIì,’,i il il
iii
iiiii
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fase di chiusura de
l proie’;;o, ed all
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proporzionalità (che
1
lii
impone, peraltro,
una costante st ll,lh
v.
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dibattito processuale
i,
iii
e Ventità degli onora
ri per lttivit a
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prevalenza del decisum
‘li i,
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1
sul dispvtatum: Ca
i,
ss. Civ., Sei. Un.,
,liiiiht, ‘1H1/
principio è stato altres
i
1)
ì ribadito da Cass. Civ
., Sez. 11, 5 gennaio
201
fini dell’individuazione
i
i
dello scaglione tariff
ario applicabile ass
ume (kLsiv,
del l’effettivo valore de
I’ai
I i i
lla controversia, de
sumibile dal dec,surn
).
Va evidenziato in
proposito che il rim
borso cd. forfetari
o deIli’’’’’ (jt
costituisce una comp
’iiiiili
onente delle spese giu
diziali, la cui misura
è predeteinwiala dall,
che spetta automatica
lg
mente al professio
nista difensore, an
che in assrfiza (il
specifica e di apposit
i
,
1
i:
i
i,h
,n,
a istanza, dovendos
i, quest’ultima, riten
ere
im
plicita nella doiiiaii,ta
condanna al pagame
nto degli onorari giu
diziali che incombe
sulla parte soccom
Cass. Civ., Sez. 1, 10
b’l’ik’ (clr
marzo 2011, n. 5753
; Cass. Civ,, Sei. lI,
31 gennaio 2011, n
Cass. Civ., Sez. III,
i giugno 2010, n.
21/0;
13433; Cass. Civ., Se
i. 111, 19 aprile 2010
Cass. Civ., Sez. III, 22
, n. ‘)1U2;
febbraio 2010, n. 42
09).
ronché
la
,
tu
P,Q.M
Il Tribunale di Sant’
Angelo dei Lombard
i, in composizione
monocratica, nella pe
del Giudice Unico do
rsona
tt. Luigi Levita, de
finitìvamente pronu
nciando sull’appello
giudizio in epigrafe
proposto m’I
indicato, ognì contrari
a domanda, eccezio
ne e deduzione res
provvede:
pinta, cosi
dichiara inammissibi
le l’appello
condanna l’appeI
lar
mieHe spese
processuali del pre
giudizio in favore de
sente irado dl
U’appellata, che si
liquidano in euro
400,00 per diritti
700,00 per onorari,
ed curo
oltre rimborso forfet
ario per spese gene
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legge; il tutto, con att
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antistatario.
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Sant’Angelo dei Lomb
ardi, 16 agosto 2011
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Il Giudice
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/‘ dott. Luii
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Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
SeHore Contenzioso Cve e Penale
SETTORE FORESTE, (C(L\ i: PFSC
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Tras,iiìsìcne parere di congruit precetto retatì
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rere di congru ilà relativamente al precetto alìerenic le sentenze in oggetto.
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