SPV - E-learning MELIUSform
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La Cartolarizzazione (Parte I) Gianfranco Arpea Avvocato Ughi e Nunziante Studio Legale Un prodotto multimediale ideato da MELIUSform Edizione 2011 Tutti i diritti riservati pagina 1 di 26 Nozione Per cartolarizzazione, ovvero securitization, si intende un istituto giuridico, recte, una tecnica finanziaria complessa consistente nella cessione in blocco di crediti, anche futuri, o di altre attività capaci di generare cashflows pluriennali da parte di un‟impresa, denominata originator, in favore di una società cessionaria costituita ad hoc, denominata società veicolo o special purpose vehicle (SPV). L‟SPV emette direttamente, o per il tramite di altra società, strumenti finanziari incorporanti i crediti ceduti: titoli c.d. «a ricorso limitato» (o limited recourse). I titoli emessi vengono collocati sul mercato finanziario secondario. Il ricavato derivante dal collocamento degli strumenti finanziari consente all‟SPV di procurarsi la provvista per pagare il corrispettivo della cessione in favore della cedente. Un prodotto multimediale ideato da MELIUSform Edizione 2011 Tutti i diritti riservati pagina 2 di 26 Nozione Il rimborso degli strumenti finanziari è garantito esclusivamente dall‟esazione dei crediti e dei relativi interessi, mentre l‟SPV non risponde verso i sottoscrittori degli strumenti finanziari con tutto il suo restante patrimonio. Un prodotto multimediale ideato da MELIUSform Edizione 2011 Tutti i diritti riservati pagina 3 di 26 Origine storica La cartolarizzazione rappresenta la risposta alla crisi del sistema di finanziamento degli alloggi verificatasi negli USA durante gli anni „70, in cui il rialzo dei tassi di interesse comportò un forte aumento del rendimento offerto dalle banche di investimento su altri impieghi. Pertanto, l‟eccesso di domanda di mutui ipotecari rispetto ai fondi di cui disponevano le thrift institutions americane (Fannie Mae, Freddie Mac) pose l‟alternativa di aumentare il proprio indebitamento o smobilizzare i mutui già concessi. Successivamente, tale tecnica si estese anche ad altre tipologie di crediti non assistiti da garanzia pubblica: crediti su contratti di leasing, crediti su finanziamenti legati all‟uso di carte di credito. Un prodotto multimediale ideato da MELIUSform Edizione 2011 Tutti i diritti riservati pagina 4 di 26 Origine storica Con la l. 130/1999 la cartolarizzazione dei crediti è stata introdotta in Italia. Due tesi: per la c.d. market school rappresenta la fine delle banche nel campo dell‟intermediazione finanziaria; per la banker school rappresenta l‟evoluzione della banca moderna. Un prodotto multimediale ideato da MELIUSform Edizione 2011 Tutti i diritti riservati pagina 5 di 26 Fonti normative L. 30 aprile 1999, n. 130 “Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti” D.L. 25 settembre 2001, n. 351 “Disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico” Codice civile T.U.B. (d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385) T.U.F. (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) Art. 7 d.l. 15 aprile 2002, n. 63 L. 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003) Un prodotto multimediale ideato da MELIUSform Edizione 2011 Tutti i diritti riservati pagina 6 di 26 Funzione economico-giuridica La funzione della cartolarizzazione è tipicamente di assolvere al finanziamento d‟impresa in un modo alternativo alle consuete forme diffuse nella prassi (i.e. ricorso al credito bancario), coerentemente con la tendenza alla c.d. disintermediazione del credito. Ciò avviene mediante la smobilitazione di crediti di impresa, spesso di difficile esazione, generando liquidità attraverso il risparmio raccolto sul mercato dei capitali. Finalità: i. liquidità immediata; ii. trasferimento del rischio; iii. accesso al mercato finanziario a condizioni più favorevoli; iv. depurazione del bilancio. Un prodotto multimediale ideato da MELIUSform Edizione 2011 Tutti i diritti riservati pagina 7 di 26 Funzione economico-giuridica In sintesi, si mira ad una diversa allocazione tra gli operatori di un rischio di natura finanziaria. La tendenza più moderna è nel senso di anticipare l‟utilizzazione della ricchezza attraverso l‟impiego di meccanismi contrattuali che dispongono non del diritto immediato su un bene, ma della situazione antecedente e strumentale rispetto ad esso, quella della pretesa giuridica al conseguimento di un bene o, addirittura, quella ancora precedente della previsione di acquistare in futuro la pretesa giuridica al suo conseguimento. Il bene non precede il contratto, esso sorge nel contratto; quest‟ultimo non presuppone l‟avvenuta produzione di merci, ma è esso stesso a creare merci sino al punto di diventare a sua volta merce. Un prodotto multimediale ideato da MELIUSform Edizione 2011 Tutti i diritti riservati pagina 8 di 26 Funzione economico-giuridica In particolare, la cartolarizzazione comporta l‟ampliamento degli scambi diretti fra i soggetti in surplus (gli investitori) e in deficit (le imprese). Naturalmente l‟originator usufruisce pienamente dei benefici derivanti dall‟operazione solo se la cessione è completa ed include anche che il rischio di insolvenza ricada sul soggetto acquirente. Si dà così origine all‟effetto detto off-balance sheet o fuori bilancio dei crediti iscritti all‟attivo. L‟operazione di cartolarizzazione permette, inoltre, di migliorare i ratios patrimoniali ed i coefficienti di liquidità. Un prodotto multimediale ideato da MELIUSform Edizione 2011 Tutti i diritti riservati pagina 9 di 26 Principali differenze con altri istituti a. Il legislatore e la prassi hanno già introdotto nel nostro ordinamento delle figure simili (per quanto riguarda lo scopo), ma diverse (per metodologie e risultati) rispetto alla cartolarizzazione: tipiche: i. ii. b. sconto; obbligazioni societarie; atipiche i. ii. iii. iv. factoring; forfaiting; polizza di credito commerciale (commercial paper); cambiale finanziaria. Un prodotto multimediale ideato da MELIUSform Edizione 2011 Tutti i diritti riservati pagina 10 di 26 Struttura dell‟operazione (modello anglosassone) Rappresentazione sintetica dei flussi al momento della cessione Corrispettivo di cessione Originator Proventi dalla emissione SPV Cessione degli attivi Underwriters Collocamento dei titoli Rappresentazione sintetica dei flussi nel corso dell‟operazione Attivo cartolarizzato Incassi Un prodotto multimediale ideato da MELIUSform Edizione 2011 Tutti i diritti riservati SPV Incassi Underwriters pagina 11 di 26 Struttura dell‟operazione (modello franco-ispanico) Rappresentazione sintetica dei flussi Originator Fondo di crediti Società di gestione del fondo Underwriters Un prodotto multimediale ideato da MELIUSform Edizione 2011 Tutti i diritti riservati pagina 12 di 26 Soggetti La struttura soggettiva dell‟operazione si caratterizza per la necessaria presenza di almeno tre soggetti: i. ii. iii. il cedente/originator; la società cessionaria/SPV; gli investitori/underwriters. Nella prassi, a seconda del grado di complessità dell‟operazione e per garantire maggiormente gli investitori, tale struttura è arricchita da ulteriori soggetti dotati di particolari competenze professionali: i. ii. iii. iv. l‟advisor; l‟arranger; il servicer; l‟agenzia di rating. Un prodotto multimediale ideato da MELIUSform Edizione 2011 Tutti i diritti riservati pagina 13 di 26 Originator L‟originator si identifica con la società titolare dei crediti (pool of receivables) che intende beneficiare del finanziamento attraverso il loro smobilizzo. La prassi vuole che i principali originator siano banche o altri intermediari finanziari. Di frequente l‟originator prosegue a mantenere e gestire direttamente i rapporti con i clienti/debitori nel corso dell‟operazione di cartolarizzazione. Un prodotto multimediale ideato da MELIUSform Edizione 2011 Tutti i diritti riservati pagina 14 di 26 SPV In base all‟art. 3, l. 130/1999 l‟SPV può costituirsi solo nella forma della società di capitali o della società cooperativa. L‟SPV deve essere dotato del solo capitale minimo previsto per il tipo societario prescelto, stante l‟espressa deroga agli obblighi di innalzamento del capitale minimo previsti per gli intermediari finanziari iscritti all‟elenco generale dell‟art. 106 T.U.B. La caratteristica principale dell‟SPV è costituita dalla separazione patrimoniale dei crediti ceduti rispetto al patrimonio generale della società e agli eventuali ulteriori patrimoni separati generati dalle diverse operazioni di cartolarizzazione di cui sia parte cessionaria la medesima società. La possibilità di una contemporanea gestione di più operazioni di cartolarizzazione da parte dello stesso SPV ha comportato l‟imposizione normativa di un‟informazione contabile separata per ciascuna operazione. Un prodotto multimediale ideato da MELIUSform Edizione 2011 Tutti i diritti riservati pagina 15 di 26 SPV La legge consente che la società cessionaria possa essere diversa da quella emittente gli strumenti finanziari. L‟SPV deve essere iscritto all‟elenco tenuto dalla Banca d‟Italia, di cui all‟art. 107 T.U.B. All‟SPV è riconosciuto un potere di agire limitato in applicazione della previsione di cui all‟art. 2, comma 3, l. 130/1999, norma che consente il compimento delle ulteriori attività finanziarie accessorie, strumentali alla migliore riuscita dell‟operazione. La destinazione dei flussi derivanti dall‟incasso dei crediti viene conseguito tramite la separazione del patrimonio. Un prodotto multimediale ideato da MELIUSform Edizione 2011 Tutti i diritti riservati pagina 16 di 26 SPV Il patrimonio separato è la somma algebrica di una serie di operazioni attive e passive: i. ricavi derivanti dalla riscossione dei crediti (capitale, interessi, spese di recupero, penali, risarcimenti, ecc); ii. ricavi derivanti dal reinvestimento delle somme derivanti dalla gestione dei crediti ceduti (art. 2, comma 3, lett. e); iii. costi e ricavi delle eventuali operazioni finanziarie accessorie (art. 2, comma 3, lett. f); iv. costi dell‟operazione (art. 2, comma 3, lett. h). Si tratta di un società avente ad oggetto esclusivo l‟effettuazione di un‟operazione. È costituita come una sottocapitalizzata (dotata quindi di thin capitalization), in quanto il suo patrimonio non ha alcuna funzione di garanzia dell‟operazione, dato che gli investitori vengono garantiti dai sottostanti crediti ceduti e che costituiscono un patrimonio separato rispetto a quello della cessionaria. Un prodotto multimediale ideato da MELIUSform Edizione 2011 Tutti i diritti riservati pagina 17 di 26 SPV Il ruolo dell‟SPV è fondamentale nella misura in cui consente l‟effettivo scorporo dal bilancio del cedente delle attività cedute, con i relativi vantaggi che ciò comporta. L‟SPV non può svolgere alcuna attività finanziaria, se non quella diretta al perfezionamento di uno o più processi di securitization: non possono né effettuare investimenti né acquistare crediti destinati a confondersi tra loro. La forma giuridica può essere quella del trust o di una special purpose company. Un prodotto multimediale ideato da MELIUSform Edizione 2011 Tutti i diritti riservati pagina 18 di 26 Underwriters L‟investitore può essere professionale o non professionale. L‟investitore non assume alcun rischio collegato alla gestione di impresa, né quello diretto che condividerebbe diventandone socio, né quello solo indiretto che potrebbe comunque risentire concedendo un prestito, per essere la restituzione di questo garantita attraverso la consistenza patrimoniale della società. Si tratta di soggetti in surplus che dispongono di liquidità e possono investirla nell‟acquisto di titoli, in quanto questi offrono dei buoni rendimenti associati a livelli di rischio relativamente bassi. Un prodotto multimediale ideato da MELIUSform Edizione 2011 Tutti i diritti riservati pagina 19 di 26 Advisor È una società specializzata che in genere assolve al compito di congegnare l‟intera operazione e di fornire assistenza e consulenza al potenziale cedente/originator, con cui stipula un accordo in forza del quale assume il ruolo di responsabile dell‟ideazione e della successiva attuazione dell‟iniziativa. Le attività preliminari dell‟advisor consistono nel fornire consulenza per: i. circoscrivere il perimetro dei crediti; ii. valutare il grado di esigibilità dei crediti (due diligence); iii. stimare ex ante i flussi finanziari; iv. strutturare le modalità attuative dell‟operazione; v. individuare la banca arranger; vi. congegnare il sistema delle garanzie (c.d. credit enhancement). Un prodotto multimediale ideato da MELIUSform Edizione 2011 Tutti i diritti riservati pagina 20 di 26 Arranger È una banca che, autonomamente o in pool con altri intermediari finanziari, eroga alla società cessionaria il finanziamento necessario all‟acquisto dei crediti. Attraverso l‟arranger transitano tutti i flussi finanziari generati dall‟operazione diretti all‟SPV, a fronte dell‟incasso dei crediti, e quindi agli investitori che hanno sottoscritto gli strumenti finanziari. Un prodotto multimediale ideato da MELIUSform Edizione 2011 Tutti i diritti riservati pagina 21 di 26 Agenzia di rating Tale società opera nell‟interesse della collettività degli investitori valutando, in qualità di operatore terzo ed indipendente, i rischi connessi all‟operazione e, in particolare, l‟esigibilità del portafoglio dei crediti ceduto, verificando le informazioni fornite al momento della cessione dal cedente o dal suo advisor (c.d. merito creditizio dell‟operazione). L‟art. 2, comma 4, l. 130/1999 impone la presenza di un‟agenzia di rating allorché gli strumenti finanziari siano destinati ad investitori non professionali. I requisiti di professionalità ed indipendenza della società di rating sono stabilita dalla CONSOB in forza della delega contenuta nell‟art. 2, comma 5, l. 130/1999. Un prodotto multimediale ideato da MELIUSform Edizione 2011 Tutti i diritti riservati pagina 22 di 26 Agenzia di rating Il rating è una stima, un‟opinione espressa da un soggetto esterno ed indipendente alla società emittente circa la capacità dell‟emittente di far fronte puntualmente al pagamento del capitale e degli interessi relativi ad una emissione di titoli di credito. La funzione dell‟agenzia di rating è quella di rendere nota agli investitori la probabilità che le quote capitale e gli interessi loro spettanti vengano corrisposti puntualmente e nel rispetto dei termini contrattuali. Un prodotto multimediale ideato da MELIUSform Edizione 2011 Tutti i diritti riservati pagina 23 di 26 Servicer L‟art. 2, comma 3, l. 130/1999 prevede obbligatoriamente la nomina del servicer, a cui deve essere affidata la riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento. Tale funzione deve essere obbligatoriamente assolta da una banca o da un intermediario finanziario iscritto all‟elenco speciale di cui all‟art. 106 T.U.B. Il servicer deve verificare che l‟operazione si svolga conformemente alla legge e al prospetto informativo. La responsabilità del servicer è ritenuta essere di natura contrattuale nei confronti dei prenditori degli strumenti finanziari ex art. 1218 c.c. L‟SPV può delegare integralmente al servicer l‟amministrazione dei crediti ceduti, conferendo allo stesso ogni potere di stipulare accordi di contenuto dilatorio o transattivo con i debitori. Un prodotto multimediale ideato da MELIUSform Edizione 2011 Tutti i diritti riservati pagina 24 di 26 Servicer Il necessario coinvolgimento di questo ulteriore soggetto determina, inoltre, la concreta divulgazione della vicenda che, diversamente, tenuto conto della forma di pubblicità per essa prevista (pubblicazione in G.U.), potrebbe restare sconosciuta ai debitori ceduti. Questa fase è normalmente regolamentata attraverso la conclusione del contratto di servicing, ossia dell‟accordo mediante il quale l‟SPV conferisce ad una società chiamata servicer l‟incarico di gestire ed amministrare il portafogli ceduto. L‟attività di servicing consiste nella riscossione dei crediti ceduti e nella effettuazione di tutti i servizi di cassa e di pagamento connessi all‟operazione. Un prodotto multimediale ideato da MELIUSform Edizione 2011 Tutti i diritti riservati pagina 25 di 26 Servicer Il servicer redige, sia mensilmente che al termine di ogni anno, la relazione informativa riguardo lo stato del portafoglio degli attivi ceduti. Tale relazione è un report contenente tutte le informazioni relative: i. circoscrivere il perimetro dei crediti; ii. alla natura delle attività cedute; iii. allo stato dei finanziamenti; iv. alle garanzie dei fornitori; v. alla situazione giuridica dei debitori ceduti. La commissione corrisposta al servicer è variabile e dipende dal grado di bontà degli attivi. Un prodotto multimediale ideato da MELIUSform Edizione 2011 Tutti i diritti riservati pagina 26 di 26
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