l` effetto farfalla - Federazione Nazionale Assicuratori
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l` effetto farfalla - Federazione Nazionale Assicuratori
Nell’Aprile del 1947,si riuniva a Firenze il primo Congresso degli Operatori del comparto assicurativo. Nasceva, così, la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DELLE ASSICURAZIONI Oggi, FEDERAZIONE NAZIONALE ASSICURATORI federazione nazionale assicuratori documento riservato alle RSA-FNA di Roma 4/47 BBO NEE ON AZZIIO MA D’’IIN ORRM OXX D NFFO novembre 2008 1. IL MERCATO ASSICURATIVO NAZIONALE 2. 2.1 2.2 IMPRESE EUROPEE PAROLE CHIAVE IL PROCESSO DI LIBERALIZZAZIONE 2.2.1 L’APPROCCIO 2.2.2 3. TRE GENERAZIONI DI DIRETTIVE COMPAGNIE EXTRA UE TAVOLE TAV. I MERCATO ASSICURATIVO TAV. II PORTAFOGLIO DIRETTO M MEERRC CA ATTO OA ASSSSIIC CU URRA ATTIIV VO O111 TAV. III PORTAFOGLIO DIRETTO 2007 DISTRIBUZIONE REGIONALE TAV. IV PORTAFOGLIO DIRETTO 2007 LE COMPAGNIE TOP 50 TAV. V MISCELLANEA 1 Fonti varie MERCATO ASSICURATIVO pagina 1 4/47 federazione nazionale assicuratori novembre 2008 1. IL MERCATO ASSICURATIVO NAZIONALE La classificazione per vigilanza, mette in luce un’ulteriore modalità di suddivisione, stavolta, di natura geografica, secondo la quale le Imprese possono distinguersi in Sotto il profilo della vigilanza, le Compagnie di assicurazioni che operano sul mercato italiano, si suddividono in: ª ª IIMMMPPPRRREEESSSEEEVVVIIIGGGIIILLLAAATTTEEEDDDAAA IISSVVAAPP Ö Estere suddivise in che comprendono: Ö Nazionali ) appartenenti allo SPAZIO ECONOMICO EUROPEO 2 (SEE) che operano in REGIME DI STABILIMENTO LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI IMPRESE NAZIONALI RAPPRESENTANZE DI IMPRESE EXTRA-UE le Compagnie estere, non appartenenti all' UNIONE EUROPEA, possono lavorare in Italia solo in REGIME DI STABILIMENTO, aprendo una sede secondaria sul territorio italiano. Preventivamente, devono esserne autorizzate dall' ISVAP con uno specifico provvedimento. RAPPRESENTANZE RIASSICURATIVE UE DI IMPRESE ) extra SEE che operano, unicamente, in REGIME DI STABILIMENTO. Segue una sintesi dei principali passaggi di definizione dei due regimi operativi (STABILIMENTO e LPS) per Imprese estere da cui emerge come, entrambe le modalità, siano poste sul percorso di integrazione europea. ª ª IIMMMPPPRRREEESSSEEEVVVIIIGGGIIILLLAAATTTEEE DDDAAAAAALLLTTTRRREEE AAUUUTTTHHHOOORRRIIITTTYYY che operano sul territorio nazionale in 2 REGIME DI STABILIMENTO LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI (LPS) cioè senza la necessità di impiantare strutture stabili. lo SEE è finalizzato al MERCATO UNICO che copra non solo la COMUNITÀ EUROPEA, ma anche i paesi dell' AREA EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (AELS). Un tale mercato conta 380 milioni di abitanti. L'accordo AELS, firmato nel maggio 1992 tra i 12 Stati membri della COMUNITÀ EUROPEA e gli allora 6 Stati membri dell'AELS (Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svizzera e Svezia) è entrato in vigore nel 1994, in 17 Paesi. Da allora, molte cose sono cambiate: tre membri AELS - Austria, Finlandia e Svezia - sono divenuti Stati membri dell'Unione europea mentre, nel maggio 1995, il Liechtenstein rientrava nello SEE. L'accordo è quindi ora applicabile ai 15 Stati membri dell'UE e a tre Stati AELS, ma non alla Svizzera, che continua, comunque, a far parte dell'AELS. Il nucleo dell'accordo AELS sta nelle cd. QUATTRO LIBERTÀ del MERCATO UNICO: libera circolazione di 1. merci, 2. servizi, 3. capitali, 4. persone. (fonte: documentazione del PARLAMENTO EUROPEO NOTE SINTETICHE). MERCATO ASSICURATIVO pagina 2 4/47 federazione nazionale assicuratori novembre 2008 acquisite a partire dal 1970, vanno proprio in questa direzione in quanto vietano la discriminazione di cittadinanza e, al tempo stesso, non sollevano dall'obbligo di osservare le norme nazionali. 2. IMPRESE EUROPEE 3 2.1 ) LIBERTÀ DI STABILIMENTO La LIBERTÀ DI STABILIMENTO comporta che un imprenditore, che opera in un altro Stato membro, è soggetto agli stessi obblighi vigenti per gli imprenditori nazionali. La via da percorrere non è facile né sicura. Ma deve essere percorsa e lo sarà. (Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni) Roma, 1957 – La firma dei TRATTATI DI ROMA Il che ha istituito la COMUNITÀ ha stabilito il principio della libera circolazione di TRATTATO 4 ECONOMICA EUROPEA 9 9 9 9 9 persone, capitali, merci, servizi imprese, funzionale effettivo. ad In contesto, le e di PRESTAZIONE questo STABILIMENTO 3 un mercato comune LIBERTÀ parole chiave DI DI SERVIZI 5 , In passato una Società italiana non sarebbe riuscita a far valere le proprie ragioni in un processo in Germania, ad esempio, dove veniva seguita la teoria della sede effettiva della società 6 secondo cui le norme della disciplina di un’azienda non sono quelle del luogo in cui i soci l’hanno costituita, ma quelle del persona/impresa può sia stabilirsi in un altro Stato membro [LIBERTÀ DI STABILIMENTO-art. 43], sia offrire i suoi servizi al di là delle frontiere in un altro Stato membro pur restando stabilita nel suo paese d'origine [LIBERA PRESTAZIONE - art. 49]. L'applicabilità delle due libertà significa che i cittadini della Comunità hanno diritto al trattamento nazionale: uno Stato membro deve permettere ai cittadini degli altri Stati membri di stabilirsi o di prestare i loro servizi sul proprio territorio, secondo le stesse condizioni imposte ai propri cittadini. Ogni discriminazione basata sulla nazionalità è proscritta. Questa situazione implica che le condizioni nazionali per l’accesso e l’esercizio continuino ad essere applicate, il che è ancora un ostacolo per i cittadini stranieri, obbligati, in particolare, ad intraprendere nuovamente gli studi per conseguire i titoli e i diplomi richiesti. Per ovviare a tali ostacoli, le misure comunitarie destinate a "facilitare l'esercizio" delle due libertà hanno spinto verso il riconoscimento reciproco delle norme nazionali e la loro armonizzazione. 6 Teoria cd. SITZTHEORIE (indicata con SIÈGE RÉEL in Francia) Fonti: varia documentazione della COMUNITÀ EUROPEA, ARAG 4 con l'entrata in vigore dei TRATTATI DI ROMA, siglati il 25 marzo del ’57 da Italia, Germania, Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, il 1º gennaio 1958, ECONOMICA EUROPEA nacque la COMUNITÀ (l’aggettivo ECONOMICA sarà abolito dal TRATTATO DI MAASTRICHT del 1992). La cerimonia che accompagnò la sigla dei trattati, si tenne in Campidoglio, nella sala degli Orazi e Curiazi del Palazzo dei Conservatori, la stessa dove, il 29 ottobre 2004, i rappresentanti dei 25 Paesi membri dell' UNIONE EUROPEA, hanno firmato la Costituzione per l'Europa. 5 Il TRATTATO CE di istituzione della COMUNITÀ EUROPEA, stabilisce il principio della liberalizzazione dell' attività non salariata nelle sue due forme: la MERCATO ASSICURATIVO pagina 3 4/47 federazione nazionale assicuratori novembre 2008 luogo in cui si trova amministrazione centrale. la sua Questa impostazione, tuttavia, non agevolava la libertà di circolazione in quanto la sede effettiva doveva rispondere ad una pluralità di requisiti ovvero tutti quelli previsti nei Paesi in cui si trasferiva. ) LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI (LPS) Con la LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI l’Operatore, stabilito in un Paese, ha la possibilità di prestare la propria attività, a titolo temporaneo, in un altro Stato. Stando alle due definizioni, mentre la LIBERTÀ DI STABILIMENTO implica l’esercizio effettivo di un’attività economica per una durata di tempo indeterminata tramite una struttura stabile, la LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI è caratterizzata dalla mancanza di partecipazione stabile e continuativa alla vita economica dello Stato ospitante. ) HOME COUNTRY CONTROL L’istituto dell’HCC si applica ai soli comparti bancario e assicurativo e implica il reciproco riconoscimento delle AUTHORITY degli Stati membri. Nel caso del comparto assicurativo, per effetto dell’HCC, la vigilanza finanziaria su un’impresa di assicurazione, compresa quella sulle attività esercitate tramite succursali o in regime di LPS, rientra nella competenza esclusiva dello Stato membro d’origine. Il confronto, poi, tra i vari ordinamenti nazionali, implicato dall’attuazione del principio di HCC, dovrebbe favorirne l’armonizzazione introducendo forme di collaborazione tra le AUTHORITY dei singoli Stati membri. 2.2 IL PROCESSO DI LIBERALIZZAZIONE 2.2.1 L’APPROCCIO Data l’importanza, anche sociale, i settori bancario e assicurativo, sono posti, da sempre, ad un attento presidio da parte delle pubbliche Autorità e sono soggetti a regolamentazioni nazionali che, ancorché differenti, sono rigorose verso l’accesso e l’esercizio di queste attività. Per realizzare un mercato interno di questi settori, pertanto, la libera circolazione dei capitali è stata solo una parte del problema se si pensa alla vastità degli apparati normativi nazionali da riavvicinare. Il processo di armonizzazione 7 ha seguito principi unici, sia per Banche che per Assicurazioni, quali 9 la responsabilità della sorveglianza deve essere posta in capo al Paese di origine 9 il riconoscimento dei controlli effettuati nel Paese di origine deve essere reciproco. Per il Comparto assicurativo, che ha una regolamentazione ancora più rigorosa rispetto a quello del credito, la normativa comunitaria, nel coordinare gli apparati nazionali, declinando le norme della libera circolazione (persone, servizi, 7 il processo ha interessato, soprattutto, le norme di applicabili alle Società DIRITTO COMMERCIALE MERCATO ASSICURATIVO pagina 4 4/47 federazione nazionale assicuratori novembre 2008 capitali) del TRATTATO di conciliare, quindi, DI ROMA, ha cercato la rigorosità dei principi con la garanzia di un' offerta di prodotti più ampia e vantaggiosa per i consumatori, attraverso l' esercizio effettivo delle LIBERTÀ DI STABILIMENTO e di PRESTAZIONE DI SERVIZI. introdotto il principio della LIBERTÀ DI STABILIMENTO (HOST COUNTRY CONTROL), in base al quale le Compagnie di assicurazione, aventi la sede principale nel territorio di uno Stato membro, hanno il diritto di esercitare l’attività assicurativa, mediante l’apertura di succursali o agenzie, nel territorio di un qualsiasi altro Stato membro 9 . La prima DIRETTIVA di coordinamento, che riguardava l’assicurazione non VITA, prevedeva una specifica autorizzazione per la creazione di una Compagnia e per l'insediamento di succursali/agenzie. 2.2.2 TRE GENERAZIONI DI DIRETTIVE Il percorso di liberalizzazione delle assicurazioni ha seguito da tre generazioni di DIRETTIVE COMUNITARIE. La prima tappa ha riguardato la STABILIMENTO. LIBERTÀ DI Nel 1973, anno in cui furono emanate le prime norme comunitarie per il settore assicurativo, nel suo complesso 8 , fu 8 Direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, n. 239 recante COORDINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ACCESSO E DI ESERCIZIO DELL’ASSICURAZIONE DALL’ASSICURAZIONE DIRETTA DIVERSA Il benestare, concesso per RAMO ed a fronte di un programma di attività, poteva essere rifiutato qualora non fossero soddisfatti i requisiti di accesso fissati dalla legislazione nazionale. Per la LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI, cioè la conclusione di contratti transfrontalieri, la situazione è stata più problematica ed è stata sbloccata dalla CORTE DI GIUSTIZIA 10 . 9 Le direttive sono state recepite in Italia con la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante NUOVE NORME PER L’ESERCIZIO DELL’ASSICURAZIONE DANNI. 10 con due sentenze del 4 dicembre 1986 (COMMISSIONE contro Germania e COMMISSIONE contro Francia): secondo la Corte, lo Stato ospitante, dove si verifica il rischio e che è destinatario delle prestazioni, può sottoporre la compagnia di assicurazioni alla sua autorizzazione per tutelare i consumatori, soprattutto per i rischi di massa. L’autorizzazione deve essere concessa a tutte le imprese residenti in un altro Stato membro che soddisfino i requisiti previsti dalla legislazione dello Stato destinatario. Questi requisiti non (prima direttiva assicurazione non vita), in G.U.C.E. (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee) 16 agosto 1973, n. L.228, e Direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, n. 240 intesa a sopprimere le restrizioni alla LIBERTÀ DI STABILIMENTO in materia di Assicurazioni dirette diverse dall’assicurazione sulla vita, in G.U.C.E. 16 agosto 1973, n. L.228. MERCATO ASSICURATIVO SULLA VITA pagina 5 4/47 federazione nazionale assicuratori novembre 2008 del 1992 14 , ha introdotto il AUTORIZZAZIONE UNICA 15 : regime dell' l'autorizzazione concessa da uno Stato membro a una compagnia per l'esercizio sul suo territorio, consente all’Impresa di operare nell’intera Comunità sia in LIBERTÀ DI STABILIMENTO che in LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI. SULLA VITA Il 22 giugno 1988, il CONSIGLIO ha adottato una seconda DIRETTIVA 11 per LIBERA agevolare l'esercizio della PRESTAZIONE DI SERVIZI, distinguendo tra ) GRANDI RISCHI 12 quelli delle grandi imprese. In questo ambito, una compagnia può fornire i suoi servizi in un altro Stato membro (STATO DEL RISCHIO) senza autorizzazione ma sotto il controllo (e normativa) dello Stato di residenza (STATO DI STABILIMENTO). ) RISCHI DI MASSA quelli dei privati cittadini: lo STATO DEL RISCHIO può sottoporre la prestazione dei servizi e i moduli dei contratti, ad approvazione applicando la sua legislazione, compresa quella fiscale. Con la TERZA DIRETTIVA DI COORDINAMENTO DELL'ASSICURAZIONE SULLA VITA del novembre 1992 16 , il regime di AUTORIZZAZIONE UNICA si è esteso anche al VITA. 3. COMPAGNIE EXTRA UE Le Compagnie estere non appartenenti all' UNIONE possono EUROPEA, anch’esse operare in Italia ma unicamente in Per l' assicurazione sulla vita, l'esercizio della LIBERA PRESTAZIONE è stato introdotto nel 1990 13 . REGIME nazionale. Nel 1992 è stato adottato un regime definitivo, perfezionando la liberalizzazione delle attività. La cd. TERZA DIRETTIVA DI COORDINAMENTO DELL'ASSICURAZIONE DIVERSA ALL'ASSICURAZIONE debbono costituire un doppione rispetto a quelli già soddisfatti nello Stato di origine e i controlli eseguiti da quest'ultimo devono essere tenuti in considerazione. 11 Direttiva 88/357 recante coordinamento dell' assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita. 12 Le definizioni puntuali di GRANDI RISCHI e RISCHI DI MASSA sono contenute nel CODICE DELLE ASSICURAZIONI (d.l. 209/2005 e successivi aggiornamenti - dl n. 198 del 6 novembre 2007 e dl n. 97 del 3 Giugno 2008). 13 DIRETTIVA 90/619, 8 novembre 1990 (SECONDA DIRETTIVA DI COORDINAMENTO). DI STABILIMENTO aprendo una sede secondaria sul territorio Per far ciò, preventivamente, devono esserne autorizzate dall' ISVAP con un provvedimento ad hoc (è possibile verificare se una compagnia straniera 17 può o meno operare sul territorio italiano consultando lo specifico provvedimento di autorizzazione pubblicato sul BOLLETTINO). 14 DIRETTIVA 92/49, 18 giugno 1992. Si sottolinea che la normativa non comprende l'assicurazione della RESPONSABILITÀ CIVILE risultante dalla circolazione di autoveicoli, cui si applica una regolamentazione speciale (DIRETTIVA 90/618, novembre 1990), che prevede che un assicuratore stabilito in uno Stato membro, per assicurare un autoveicolo immatricolato in un altro Stato membro (LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI), deve nominare un rappresentante in questo Stato. 15 Ha poi stabilito il principio dell’ HOME COUNTRY CONTROL e ha abolito la vigilanza sostanziale, sostituendola con una vigilanza limitata al controllo di solvibilità da parte delle imprese. 16 DIRETTIVA 92/96 17 l’elenco delle imprese comunitarie, è contenuto nell' APPENDICE all' ALBO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE redatta dall' ISVAP MERCATO ASSICURATIVO pagina 6 4/47 federazione nazionale assicuratori novembre 2008 tavole YOY # PORTAFOGLIO DIRETTO ITALIANO PORTAFOGLIO INDIRETTO ITALIANO PIL RECESSIONE ECONOMICA FAMIGLIA ANAGRAFICA INDICE DELLE RETRIBUZIONI CONTRATTUALI INDICE DI RETRIBUZIONE ORARIA PORTAFOGLIO DIRETTO ITALIANO year over year (anno su anno): metodo di comparazione dei dati di un determinato periodo con i dati riferiti allo stesso periodo dell'anno precedente Quantità tutti i contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi (codice delle Assicurazioni); portafoglio del lavoro indiretto italiano: i contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato, se l'impresa cedente è essa stessa impresa italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato. Si considerano facenti parte del portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede legale in altro Stato. I contratti stipulati da imprese italiane attraverso uno stabilimento costituito in altro Stato si considerano facenti parte del portafoglio estero il PIL è il valore di mercato di tutti i beni e servizi finali prodotti in un Paese in un dato periodo di tempo La recessione economica è una situazione macroeconomica caratterizzata da livelli di attività produttiva più bassi di quelli che si potrebbero ottenere usando completamente ed in maniera efficiente tutti i fattori produttivi a disposizione. Negli USA si parla di recessione quando il PIL reale diminuisce per almeno due trimestri consecutivi. Si ha recessione economica se la variazione del PIL rispetto all'anno precedente è negativa. Se la variazione è inferiore all'1% si parla di crisi economica. Secondo l’art. 4 del D.P.R. 223/1989, per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (la nozione è distinta da quella di famiglia nucleare o civile, ossia composta da persone unite in matrimonio con effetti civili riconosciuti. Ne consegue che la famiglia anagrafica e la famiglia nucleare o civile possono non coincidere) Istat produce indicatori mensili sulle “retribuzioni contrattuali”, dedotti dalle misure tabellari contenute nei CCNL. Tali indicatori fanno riferimento ad un concetto di “prezzo” della prestazione di lavoro alle dipendenze, diverso da quello di retribuzione complessiva o di fatto rilevata presso le imprese, perchè riferito ad un collettivo di lavoratori, costante, caratterizzato da una composizione fissa per qualifica e per livello di inquadramento contrattuale. Ne deriva che gli indici delle retribuzioni contrattuali, al contrario di quelli delle retribuzioni di fatto, non sono influenzati da variazioni nella composizione degli occupati, da specificità aziendali, dalla quantità di ore effettivamente lavorate e dalla corresponsione di specifica. dell'indice generale). L’indice delle retribuzioni orarie contrattuali, ottenuto come rapporto tra ciascun indice elementare delle retribuzioni e il corrispondente indice della durata contrattuale, misura mensilmente le variazioni della retribuzione contrattuale da corrispondere ai lavoratori dipendenti per ciascuna unità di tempo nella quale il lavoro deve essere contrattualmente prestato. Per la costruzione deglii “indici elementari“ (riferiti, cioè, a ciascuna categoria di inquadramento), la retribuzione di ciascun mese viene rapportata alla corrispondente retribuzione riferita al periodo assunto come base (nel caso specifico dicembre 2000). Gli indici elementari vengono quindi aggregati distintamente per calcolare indici medi per qualifica (operai, impiegati, complesso), comparto, settore, ecc., sino alla costruzione dell'indice generale. tutti i contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi (codice delle Assicurazioni); legenda MERCATO ASSICURATIVO pagina 7 4/47 federazione nazionale assicuratori novembre 2008 valore rilevato al espresso in # yoy imprese autorizzate sottoposte a vigilanza ISVAP imprese nazionali dic-07 unità ramo Vita ramo Danni multiramo riassicurazione rappresentanze estere extra UE TOTALE dic-07 unità -2,98% unità 163 68 77 17 1 4 dic-07 unità dic-07 dic-07 unità unità dic-07 dic-07 unità 167 -3,37% rappresentanze di imprese estere UE operanti in Italia (vigilanza Authority di altri Paesi) regime di stabilimento dic-07 unità 76 libera prestazione di servizi (LPS) dic-07 unità 694 dic-07 unità 770 TOTALE TAV. I MERCATO ASSICURATIVO fonte ISVAP MERCATO ASSICURATIVO pagina 8 4/47 federazione nazionale assicuratori novembre 2008 valore rilevato al espresso in # yoy (% a.p.) premi lordi contabilizzati ramo Vita dic-07 giu-08 .000.000€ .000.000€ 61.440 29.071 -11,40% -16,30% ramo Danni dic-07 giu-08 .000.000€ .000.000€ 37.655 18.850 1,30% -0,10% TOTALE dic-07 giu-08 .000.000€ .000.000€ 99.095 47.922 -6,95% -10,60% canali di distribuzione ramo Vita Banche&Poste Agenzie Promotori finanziari dic-07 % dic-07 % 58 31,1 8,6 58,4 30,7 8,3 dic-07 % Banche&Poste Agenzie Vendita diretta Brokers dic-07 % dic-07 % 1,7 87,3 3,7 7,2 1,6 87,0 3,9 7,3 dic-07 % dic-07 % % % 2,7 10,2 2,4 9,9 % 6,5 7,2 ramo Danni cessioni in riassicurazione ramo Vita ramo Danni dic-07 dic-07 premi / PIL dic-07 numero contratti VITA in vigore individuali collettive dic-07 dic-07 .000 .000 TAV. II PORTAFOGLIO DIRETTO fonte ISVAP MERCATO ASSICURATIVO pagina 9 22.235 12.241 -7,54% 14,55% 4/47 federazione nazionale assicuratori novembre 2008 REGIONI RAMI VITA PREMI incidenza .000€ % RAMI DANNI PREMI incidenza .000€ % TOTALE PREMI incidenza .000€ % PIEMONTE VALLE D'AOSTA LOMBARDIA TRENTINO A.A. VENETO FRIULI V.GIULIA LIGURIA EMILIA ROMAGNA 5.793.183 144.596 14.633.487 738.847 5.778.878 1.540.857 1.659.135 5.610.964 9,43 0,24 23,82 1,20 9,41 2,51 2,70 9,13 3.145.555 78.792 8.289.397 684.856 3.135.606 723.368 1.233.373 3.310.791 8,35 0,21 22,01 1,82 8,33 1,92 3,28 8,79 8.938.738 223.388 22.922.884 1.423.703 8.914.484 2.264.225 2.892.508 8.921.755 9,02 0,23 23,13 1,44 9,00 2,28 2,92 9,00 ITALIA SETTENTRIONALE _ TOSCANA UMBRIA MARCHE LAZIO 35.899.947 58,43 20.601.738 54,71 56.501.685 57,02 3.610.486 818.048 1.285.695 5.157.466 5,88 1,33 2,09 8,39 2.586.385 494.825 909.460 4.218.810 6,87 1,31 2,42 11,20 6.196.871 1.312.873 2.195.155 9.376.276 6,25 1,32 2,22 9,46 ITALIA CENTRALE _ ABRUZZO MOLISE CAMPANIA PUGLIA BASILICATA CALABRIA 10.871.695 17,69 8.209.480 21,80 19.081.175 19,26 713.871 225.384 3.231.836 2.385.457 292.317 983.491 1,16 0,37 5,26 3,88 0,48 1,60 610.844 114.765 2.179.848 1.485.044 205.647 697.320 1,62 0,30 5,79 3,94 0,55 1,85 1.324.715 340.149 5.411.684 3.870.501 497.964 1.680.811 1,34 0,34 5,46 3,91 0,50 1,70 ITALIA MERIDIONALE _ SICILIA SARDEGNA 7.832.356 12,75 5.293.468 14,06 13.125.824 13,25 2.727.128 655.237 4,44 1,07 1.779.794 679.579 4,73 1,82 4.506.922 1.334.816 4,55 1,35 ITALIA INSULARE _ 3.382.365 5,51 2.464.648 6,55 5.847.013 5,90 DIREZIONI GENERALI 3.453.094 5,62 1.086.082 2,88 4.539.176 4,58 61.439.457 100,00 37.655.416 100,00 99.094.873 100,00 TOTALE TAV. III PORTAFOGLIO DIRETTO 2007 DISTRIBUZIONE REGIONALE fonte ISVAP MERCATO ASSICURATIVO pagina 10 4/47 federazione nazionale assicuratori novembre 2008 A B C D E valore Imprese yoy incidenza 2 rank .000€ 3 in ordine decrescente % % 4 totale 102.900.223 -7,1 100 5 di cui imprese italiane ed extra UE 99.116.124 -7 96,3 6 di cui imprese UE 3.784.099 -10,1 3,7 7 8 1 ASSICURAZIONI GENERALI 7.403.089 4,4 7,19 9 2 ALLIANZ 7.111.158 -4,3 6,91 10 3 POSTE VITA 5.535.624 -7,6 5,38 11 4 INA ASSITALIA 5.330.672 1,7 5,18 12 5 FONDIARIA - SAI 5.054.143 -3,4 4,91 13 6 CREDITRAS VITA 4.863.280 16,6 4,73 14 7 INTESA VITA 3.213.641 -47,3 3,12 15 8 COMPAGNIA DI ASS. DI MILANO 3.123.553 -5,6 3,04 16 9 AURORA 2.959.818 -10,7 2,88 17 2.896.834 -0,5 2,82 18 10 ALLEANZA ASSICURAZIONI 2.612.740 -17 2,54 19 11 BNL VITA 2.520.522 -16,1 2,45 20 12 COMPAGNIA ASS. UNIPOL 2.291.244 16,6 2,23 21 13 AVIVA 2.167.459 -41,7 2,11 22 14 EURIZONVITA 2.123.781 -8,9 2,06 23 15 CNP UNICREDIT VITA 2.030.801 2,9 1,97 24 16 MEDIOLANUM VITA 1.889.330 0,5 1,84 25 17 AXA ASSICURAZIONI 1.874.439 4,3 1,82 26 18 TORO ASSICURAZIONI 1.764.553 98,5 1,71 27 19 NOVARA VITA 1.595.064 0,6 1,55 28 20 SOCIETÀ REALE MUTUA 1.529.040 -3 1,49 29 21 SOCIETÀ CATTOLICA 1.358.544 9,4 1,32 30 22 MEDIOLANUM INTERNATIONAL 1.304.361 -5,2 1,27 31 23 LOMBARDA VITA 1.289.440 -7 1,25 32 24 ZURICH INSURANCE COMPANY 1.241.506 33,2 1,21 33 25 PO VITA 1.165.832 -34,8 1,13 34 26 AXA MPS ASSICURAZIONI VITA 949.872 25,8 0,92 35 27 AVIVA VITA 836.827 -5,8 0,81 36 28 ANTONIANA VENETA VITA 829.380 -18,8 0,81 37 29 VENEZIA ASSICURAZIONI 821.602 1 0,8 38 30 NUOVA TIRRENA 739.166 13,2 0,72 39 31 CENTROVITA ASSICURAZIONI 704.021 -5,8 0,68 40 32 SARA ASSICURAZIONI 636.058 8,5 0,62 41 33 VITTORIA ASSICURAZIONI 621.959 -2,9 0,6 42 34 SKANDIA VITA 618.571 4,7 0,6 43 35 ITALIANA ASSICURAZIONI 618.313 -18,8 0,6 44 36 BIPIEMME VITA 586.081 3,7 0,57 45 37 CARIGE ASSICURAZIONI 565.121 85,5 0,55 46 38 CREDEMVITA 561.293 -24,6 0,55 47 39 HDI ASSICURAZIONI 500.246 -4,6 0,49 48 40 DUOMO UNI ONE 472.630 -14 0,46 49 41 ERGO PREVIDENZA 466.686 2,4 0,45 50 42 ZURICH INVESTMENTS LIFE 451.441 -25,2 0,44 51 43 ARCA VITA 421.055 -5,6 0,41 52 44 RB VITA 401.040 -43,7 0,39 53 45 AIG LIFE (IRELAND) 387.873 2,3 0,38 54 46 SASA 385.182 2,9 0,37 55 47 GROUPAMA ASSICURAZIONI 384.449 3,5 0,37 56 48 FATA ASSICURAZIONI DANNI 373.508 -8,2 0,36 57 49 CARIGE VITA NUOVA 372.357 -53 0,36 58 50 EUROVITA TAVOLA IV PORTAFOGLIO DIRETTO 2007 LE COMPAGNIE TOP 50 fonte ANIA MERCATO ASSICURATIVO pagina 11 4/47 federazione nazionale assicuratori novembre 2008 valore rilevato al espresso in # popolazione italiana famiglie anagrafiche stranieri residenti dic-07 .000 dic-07 .000 dic-07 .000 59.619 24.300 3.432 banche sportelli giu-08 unità giu-08 unità 805 33.568 .000.000€ 1.535.540 yoy fonte varie dic-07 PIL giu-08 crescita sul primo trim. 2008 > 0,80% ISTAT ISTAT 16,80% ISTAT Bankitalia Bankitalia 3,75% ISTAT -0,30% Bankitalia OCCUPAZIONE TOTALE OCCUPATI occupati dipendenti dic-07 000 23.222 17.167 14.898 2.269 6.055 dic-07 000 46,27 41,12 5,51 16,29% 12,15% 64,76% set-08 % 123,8 119,3 122,6 4,10% 5,10% 7,70% lug-08 ore 2.422 danni vita totale dic-07 dic-07 dic-07 unità unità unità 24.736 2.078 26.834 20,43% -4,85% 18,07% danni vita totale dic-07 dic-07 dic-07 unità unità unità 69.250 17.140 86.454 64,41% 69,12% 65,44% unità unità unità 2.607 274 2.881 959,76% 389,29% 853,97% € 32.925.794 754,89% permanenti temporanei occupati indipendenti occupati SETTORE ASSICURATIVO personale amm.vo produttori Indice Retribuzione Oraria (IRO) media nazionale IRO - credito IRO - assicurazioni ore non lavorate per conflitti originati dal rapporto di lavoro 1,00% 1,50% 1,40% Bankitalia 2,10% -0,30% ANIA ISTAT ISTAT 65,30% (questure) ISVAP reclami/ISVAP reclami/Compagnie procedimenti sanzionatori/numero ordinanze di ingiunzione ordinanze di archiviazione totale dic-07 dic-07 dic-07 procedimenti sanzionatori/importi ordinanze di ingiunzione dic-07 TAV.V MISCELLANEA MERCATO ASSICURATIVO pagina 12 isvap