l` effetto farfalla - Federazione Nazionale Assicuratori

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l` effetto farfalla - Federazione Nazionale Assicuratori
Nell’Aprile del 1947,si riuniva a Firenze il primo
Congresso degli Operatori del comparto
assicurativo. Nasceva, così, la FEDERAZIONE ITALIANA
LAVORATORI DELLE ASSICURAZIONI
Oggi, FEDERAZIONE NAZIONALE ASSICURATORI
federazione nazionale assicuratori
documento riservato alle RSA-FNA di Roma
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BBO
NEE
ON
AZZIIO
MA
D’’IIN
ORRM
OXX D
NFFO
novembre 2008
1.
IL MERCATO ASSICURATIVO NAZIONALE
2.
2.1
2.2
IMPRESE EUROPEE
PAROLE CHIAVE
IL PROCESSO DI LIBERALIZZAZIONE
2.2.1 L’APPROCCIO
2.2.2
3.
TRE GENERAZIONI DI DIRETTIVE
COMPAGNIE EXTRA UE
TAVOLE
TAV. I
MERCATO ASSICURATIVO
TAV. II PORTAFOGLIO DIRETTO
M
MEERRC
CA
ATTO
OA
ASSSSIIC
CU
URRA
ATTIIV
VO
O111
TAV. III PORTAFOGLIO DIRETTO 2007
DISTRIBUZIONE REGIONALE
TAV. IV PORTAFOGLIO DIRETTO 2007
LE COMPAGNIE TOP 50
TAV. V MISCELLANEA
1
Fonti varie
MERCATO ASSICURATIVO
pagina 1
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federazione nazionale assicuratori
novembre 2008
1.
IL MERCATO ASSICURATIVO NAZIONALE
La
classificazione
per
vigilanza, mette in luce
un’ulteriore modalità di
suddivisione, stavolta, di
natura
geografica,
secondo
la
quale
le
Imprese possono distinguersi in
Sotto
il profilo della
vigilanza, le Compagnie
di
assicurazioni
che
operano sul mercato
italiano, si suddividono
in:
ª
ª IIMMMPPPRRREEESSSEEEVVVIIIGGGIIILLLAAATTTEEEDDDAAA IISSVVAAPP
Ö Estere suddivise in
che comprendono:
Ö Nazionali
) appartenenti allo SPAZIO ECONOMICO
EUROPEO 2 (SEE) che operano in
REGIME DI STABILIMENTO
LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI
IMPRESE NAZIONALI
RAPPRESENTANZE DI IMPRESE EXTRA-UE
le Compagnie estere, non appartenenti
all' UNIONE EUROPEA, possono lavorare in
Italia solo in REGIME DI STABILIMENTO,
aprendo una sede secondaria sul
territorio
italiano.
Preventivamente,
devono esserne autorizzate dall' ISVAP
con uno specifico provvedimento.
RAPPRESENTANZE
RIASSICURATIVE UE
DI
IMPRESE
)
extra
SEE
che
operano,
unicamente, in REGIME DI STABILIMENTO.
Segue una sintesi dei principali passaggi
di definizione dei due regimi operativi
(STABILIMENTO e LPS) per Imprese estere da
cui emerge come, entrambe le
modalità, siano poste sul percorso di
integrazione europea.
ª
ª IIMMMPPPRRREEESSSEEEVVVIIIGGGIIILLLAAATTTEEE DDDAAAAAALLLTTTRRREEE AAUUUTTTHHHOOORRRIIITTTYYY
che operano sul territorio nazionale in
2
REGIME DI STABILIMENTO
LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI (LPS)
cioè senza la necessità di impiantare
strutture stabili.
lo SEE è finalizzato al MERCATO UNICO che
copra non solo la COMUNITÀ EUROPEA, ma anche i
paesi dell' AREA EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO
(AELS). Un tale mercato conta 380 milioni di
abitanti.
L'accordo AELS, firmato nel maggio 1992 tra i 12
Stati membri della COMUNITÀ EUROPEA e gli allora 6
Stati membri dell'AELS (Austria, Finlandia, Islanda,
Norvegia, Svizzera e Svezia) è entrato in vigore nel
1994, in 17 Paesi. Da allora, molte cose sono
cambiate: tre membri AELS - Austria, Finlandia e
Svezia - sono divenuti Stati membri dell'Unione
europea mentre, nel maggio 1995, il Liechtenstein
rientrava nello SEE. L'accordo è quindi ora
applicabile ai 15 Stati membri dell'UE e a tre Stati
AELS, ma non alla Svizzera, che continua,
comunque, a far parte dell'AELS.
Il nucleo dell'accordo AELS sta nelle cd. QUATTRO
LIBERTÀ del MERCATO UNICO: libera circolazione di
1. merci, 2. servizi, 3. capitali, 4. persone. (fonte:
documentazione del PARLAMENTO EUROPEO NOTE SINTETICHE).
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acquisite a partire dal 1970, vanno
proprio in questa direzione in quanto
vietano
la
discriminazione
di
cittadinanza e, al tempo stesso, non
sollevano dall'obbligo di osservare le
norme nazionali.
2. IMPRESE EUROPEE 3
2.1
) LIBERTÀ DI STABILIMENTO
La LIBERTÀ DI STABILIMENTO comporta che un
imprenditore, che opera in un altro Stato
membro, è soggetto agli stessi obblighi
vigenti per gli imprenditori nazionali.
La via da percorrere non è facile né sicura.
Ma deve essere percorsa e lo sarà.
(Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni)
Roma, 1957 – La firma dei TRATTATI DI ROMA
Il
che ha istituito la COMUNITÀ
ha stabilito il principio
della libera circolazione di
TRATTATO 4
ECONOMICA EUROPEA
9
9
9
9
9
persone,
capitali,
merci,
servizi
imprese,
funzionale
effettivo.
ad
In
contesto, le
e di PRESTAZIONE
questo
STABILIMENTO
3
un
mercato
comune
LIBERTÀ
parole chiave
DI
DI SERVIZI 5 ,
In
passato
una
Società italiana non
sarebbe riuscita a
far valere le proprie
ragioni
in
un
processo
in
Germania,
ad
esempio, dove veniva seguita la teoria
della sede effettiva della società 6
secondo cui le norme della disciplina di
un’azienda non sono quelle del luogo in
cui i soci l’hanno costituita, ma quelle del
persona/impresa può sia stabilirsi in un altro Stato
membro [LIBERTÀ DI STABILIMENTO-art. 43], sia offrire i
suoi servizi al di là delle frontiere in un altro Stato
membro pur restando stabilita nel suo paese
d'origine [LIBERA PRESTAZIONE - art. 49].
L'applicabilità delle due libertà significa che i
cittadini della Comunità hanno diritto al
trattamento nazionale: uno Stato membro deve
permettere ai cittadini degli altri Stati membri di
stabilirsi o di prestare i loro servizi sul proprio
territorio, secondo le stesse condizioni imposte ai
propri cittadini. Ogni discriminazione basata sulla
nazionalità è proscritta.
Questa situazione implica che le condizioni
nazionali per l’accesso e l’esercizio continuino ad
essere applicate, il che è ancora un ostacolo per i
cittadini stranieri, obbligati, in particolare, ad
intraprendere nuovamente gli studi per conseguire
i titoli e i diplomi richiesti.
Per ovviare a tali ostacoli, le misure comunitarie
destinate a "facilitare l'esercizio" delle due libertà
hanno spinto verso il riconoscimento reciproco
delle norme nazionali e la loro armonizzazione.
6 Teoria cd. SITZTHEORIE (indicata con SIÈGE RÉEL in
Francia)
Fonti: varia documentazione della COMUNITÀ
EUROPEA, ARAG
4 con l'entrata in vigore dei TRATTATI DI ROMA, siglati il
25 marzo del ’57 da Italia, Germania, Francia,
Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, il 1º gennaio 1958,
ECONOMICA
EUROPEA
nacque
la
COMUNITÀ
(l’aggettivo ECONOMICA sarà abolito dal TRATTATO DI
MAASTRICHT del 1992).
La cerimonia che accompagnò la sigla dei trattati,
si tenne in Campidoglio, nella sala degli Orazi e
Curiazi del Palazzo dei Conservatori, la stessa dove,
il 29 ottobre 2004, i rappresentanti dei 25 Paesi
membri dell' UNIONE EUROPEA, hanno firmato la
Costituzione per l'Europa.
5 Il TRATTATO CE di istituzione della COMUNITÀ EUROPEA,
stabilisce il principio della liberalizzazione dell'
attività non salariata nelle sue due forme: la
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luogo
in
cui
si
trova
amministrazione centrale.
la
sua
Questa impostazione, tuttavia, non
agevolava la libertà di circolazione in
quanto la sede effettiva doveva
rispondere ad una pluralità di requisiti
ovvero tutti quelli previsti nei Paesi in cui
si trasferiva.
) LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI (LPS)
Con la LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI
l’Operatore, stabilito in un Paese, ha la
possibilità di prestare la propria attività, a
titolo temporaneo, in un altro Stato.
Stando alle due definizioni, mentre la
LIBERTÀ DI STABILIMENTO implica l’esercizio
effettivo di un’attività economica per
una durata di tempo indeterminata
tramite una struttura stabile, la LIBERA
PRESTAZIONE DI SERVIZI è caratterizzata dalla
mancanza di partecipazione stabile e
continuativa alla vita economica dello
Stato ospitante.
) HOME COUNTRY CONTROL
L’istituto dell’HCC si applica ai soli
comparti bancario e assicurativo e
implica il reciproco riconoscimento delle
AUTHORITY degli Stati membri.
Nel caso del comparto assicurativo, per
effetto dell’HCC, la vigilanza finanziaria
su
un’impresa
di
assicurazione,
compresa quella sulle attività esercitate
tramite succursali o in regime di LPS,
rientra nella competenza esclusiva dello
Stato membro d’origine.
Il confronto, poi, tra i vari ordinamenti
nazionali, implicato dall’attuazione del
principio di HCC, dovrebbe favorirne
l’armonizzazione introducendo forme di
collaborazione tra le AUTHORITY dei singoli
Stati membri.
2.2
IL PROCESSO DI LIBERALIZZAZIONE
2.2.1
L’APPROCCIO
Data l’importanza,
anche sociale, i
settori bancario e
assicurativo, sono
posti, da sempre,
ad
un
attento
presidio da parte
delle
pubbliche
Autorità
e
sono
soggetti
a
regolamentazioni
nazionali
che,
ancorché differenti, sono rigorose verso
l’accesso e l’esercizio di queste attività.
Per realizzare un mercato interno di
questi settori, pertanto, la libera
circolazione dei capitali è stata solo una
parte del problema se si pensa alla
vastità degli apparati normativi nazionali
da riavvicinare.
Il processo di armonizzazione 7 ha seguito
principi unici, sia per Banche che per
Assicurazioni, quali
9
la responsabilità della sorveglianza
deve essere posta in capo al Paese
di origine
9
il
riconoscimento
dei
controlli
effettuati nel Paese di origine deve
essere reciproco.
Per il Comparto assicurativo, che ha una
regolamentazione ancora più rigorosa
rispetto a quello del credito, la normativa
comunitaria, nel coordinare gli apparati
nazionali, declinando le norme della
libera circolazione (persone, servizi,
7
il processo ha interessato, soprattutto, le norme di
applicabili alle Società
DIRITTO COMMERCIALE
MERCATO ASSICURATIVO
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capitali) del TRATTATO
di conciliare, quindi,
DI ROMA,
ha cercato
la rigorosità dei principi
con
la garanzia di un' offerta di prodotti
più ampia e vantaggiosa per i
consumatori, attraverso l' esercizio
effettivo delle LIBERTÀ DI STABILIMENTO e
di PRESTAZIONE DI SERVIZI.
introdotto il principio della LIBERTÀ DI
STABILIMENTO (HOST COUNTRY CONTROL), in
base al quale le Compagnie di
assicurazione, aventi la sede principale
nel territorio di uno Stato membro, hanno
il diritto di esercitare l’attività assicurativa,
mediante l’apertura di succursali o
agenzie, nel territorio di un qualsiasi altro
Stato membro 9 .
La prima DIRETTIVA di coordinamento, che
riguardava l’assicurazione non VITA,
prevedeva una specifica autorizzazione
per la creazione di una Compagnia e
per l'insediamento di succursali/agenzie.
2.2.2
TRE GENERAZIONI DI DIRETTIVE
Il percorso di liberalizzazione delle
assicurazioni
ha
seguito
da
tre
generazioni di DIRETTIVE COMUNITARIE.
La prima tappa ha riguardato la
STABILIMENTO.
LIBERTÀ DI
Nel 1973, anno in cui furono emanate le
prime norme comunitarie per il settore
assicurativo, nel suo complesso 8 , fu
8
Direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, n. 239
recante COORDINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE,
REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ACCESSO
E
DI
ESERCIZIO
DELL’ASSICURAZIONE
DALL’ASSICURAZIONE
DIRETTA
DIVERSA
Il benestare, concesso per RAMO ed a
fronte di un programma di attività,
poteva essere rifiutato qualora non
fossero soddisfatti i requisiti di accesso
fissati dalla legislazione nazionale.
Per la LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI, cioè la
conclusione di contratti transfrontalieri, la
situazione è stata più problematica ed è
stata sbloccata dalla CORTE DI GIUSTIZIA 10 .
9 Le direttive sono state recepite in Italia con la
legge 10 giugno 1978, n. 295, recante NUOVE NORME
PER L’ESERCIZIO DELL’ASSICURAZIONE DANNI.
10 con due sentenze del 4 dicembre 1986
(COMMISSIONE contro Germania e COMMISSIONE
contro Francia): secondo la Corte, lo Stato
ospitante, dove si verifica il rischio e che è
destinatario delle prestazioni, può sottoporre la
compagnia di assicurazioni alla sua autorizzazione
per tutelare i consumatori, soprattutto per i rischi di
massa. L’autorizzazione deve essere concessa a
tutte le imprese residenti in un altro Stato membro
che soddisfino i requisiti previsti dalla legislazione
dello Stato destinatario. Questi requisiti non
(prima direttiva
assicurazione non vita), in G.U.C.E. (Gazzetta
Ufficiale delle Comunità Europee) 16 agosto 1973,
n. L.228, e Direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, n.
240 intesa a sopprimere le restrizioni alla LIBERTÀ DI
STABILIMENTO in materia di Assicurazioni dirette
diverse dall’assicurazione sulla vita, in G.U.C.E. 16
agosto 1973, n. L.228.
MERCATO ASSICURATIVO
SULLA
VITA
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del 1992 14 , ha introdotto il
AUTORIZZAZIONE
UNICA 15 :
regime
dell'
l'autorizzazione concessa da uno Stato
membro a una compagnia per l'esercizio
sul suo territorio, consente all’Impresa di
operare nell’intera Comunità sia in LIBERTÀ
DI STABILIMENTO che in LIBERA PRESTAZIONE DEI
SERVIZI.
SULLA VITA
Il 22 giugno 1988, il CONSIGLIO ha
adottato una seconda DIRETTIVA 11 per
LIBERA
agevolare
l'esercizio
della
PRESTAZIONE DI SERVIZI, distinguendo tra
) GRANDI RISCHI 12
quelli delle grandi imprese. In questo
ambito, una compagnia può fornire i
suoi servizi in un altro Stato membro
(STATO DEL RISCHIO) senza autorizzazione
ma sotto il controllo (e normativa) dello
Stato di residenza (STATO DI STABILIMENTO).
) RISCHI DI MASSA
quelli dei privati cittadini: lo STATO DEL
RISCHIO può sottoporre la prestazione dei
servizi e i moduli dei contratti, ad
approvazione
applicando
la
sua
legislazione, compresa quella fiscale.
Con la TERZA DIRETTIVA DI COORDINAMENTO
DELL'ASSICURAZIONE SULLA VITA del novembre
1992 16 , il regime di AUTORIZZAZIONE UNICA si
è esteso anche al VITA.
3.
COMPAGNIE EXTRA UE
Le Compagnie estere non
appartenenti all' UNIONE
possono
EUROPEA,
anch’esse
operare
in
Italia ma unicamente in
Per l' assicurazione sulla vita, l'esercizio
della LIBERA PRESTAZIONE è stato introdotto
nel 1990 13 .
REGIME
nazionale.
Nel 1992 è stato adottato un regime
definitivo,
perfezionando
la
liberalizzazione delle attività.
La cd.
TERZA DIRETTIVA DI COORDINAMENTO
DELL'ASSICURAZIONE DIVERSA ALL'ASSICURAZIONE
debbono costituire un doppione rispetto a quelli
già soddisfatti nello Stato di origine e i controlli
eseguiti da quest'ultimo devono essere tenuti in
considerazione.
11 Direttiva 88/357 recante coordinamento dell'
assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita.
12 Le definizioni puntuali di GRANDI RISCHI e RISCHI DI
MASSA sono contenute nel CODICE DELLE ASSICURAZIONI
(d.l. 209/2005 e successivi aggiornamenti - dl n.
198 del 6 novembre 2007 e dl n. 97 del 3 Giugno
2008).
13 DIRETTIVA 90/619, 8 novembre 1990 (SECONDA
DIRETTIVA DI COORDINAMENTO).
DI
STABILIMENTO
aprendo
una
sede
secondaria sul territorio
Per far ciò, preventivamente, devono
esserne autorizzate dall' ISVAP con un
provvedimento ad hoc (è possibile
verificare se una compagnia straniera 17
può o meno operare sul territorio italiano
consultando lo specifico provvedimento
di
autorizzazione
pubblicato
sul
BOLLETTINO).
14 DIRETTIVA
92/49, 18 giugno 1992. Si sottolinea che
la normativa non comprende l'assicurazione della
RESPONSABILITÀ CIVILE risultante dalla circolazione di
autoveicoli, cui si applica una regolamentazione
speciale (DIRETTIVA 90/618, novembre 1990), che
prevede che un assicuratore stabilito in uno Stato
membro,
per
assicurare
un
autoveicolo
immatricolato in un altro Stato membro (LIBERA
PRESTAZIONE
DI
SERVIZI),
deve
nominare
un
rappresentante in questo Stato.
15 Ha poi stabilito il principio dell’ HOME COUNTRY
CONTROL e ha abolito la vigilanza sostanziale,
sostituendola con una vigilanza limitata al controllo
di solvibilità da parte delle imprese.
16 DIRETTIVA 92/96
17 l’elenco delle imprese comunitarie, è contenuto
nell' APPENDICE all' ALBO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE
redatta dall' ISVAP
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tavole
YOY
#
PORTAFOGLIO DIRETTO
ITALIANO
PORTAFOGLIO INDIRETTO
ITALIANO
PIL
RECESSIONE ECONOMICA
FAMIGLIA ANAGRAFICA
INDICE DELLE RETRIBUZIONI
CONTRATTUALI
INDICE DI RETRIBUZIONE
ORARIA
PORTAFOGLIO DIRETTO
ITALIANO
year over year (anno su anno): metodo di comparazione dei dati di un determinato periodo con i dati riferiti allo stesso periodo dell'anno precedente
Quantità
tutti i contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi (codice delle Assicurazioni);
portafoglio del lavoro indiretto italiano: i contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato, se l'impresa
cedente è essa stessa impresa italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato. Si considerano facenti parte del portafoglio estero i contratti, ovunque
stipulati, nel caso in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede legale in altro Stato. I contratti stipulati da imprese italiane attraverso uno stabilimento costituito in altro
Stato si considerano facenti parte del portafoglio estero
il PIL è il valore di mercato di tutti i beni e servizi finali prodotti in un Paese in un dato periodo di tempo
La recessione economica è una situazione macroeconomica caratterizzata da livelli di attività produttiva più bassi di quelli che si potrebbero ottenere usando completamente ed
in maniera efficiente tutti i fattori produttivi a disposizione. Negli USA si parla di recessione quando il PIL reale diminuisce per almeno due trimestri consecutivi. Si ha recessione
economica se la variazione del PIL rispetto all'anno precedente è negativa. Se la variazione è inferiore all'1% si parla di crisi economica.
Secondo l’art. 4 del D.P.R. 223/1989, per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli
affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (la nozione è distinta da quella di famiglia nucleare o civile, ossia composta da persone unite in matrimonio con
effetti civili riconosciuti. Ne consegue che la famiglia anagrafica e la famiglia nucleare o civile possono non coincidere)
Istat produce indicatori mensili sulle “retribuzioni contrattuali”, dedotti dalle misure tabellari contenute nei CCNL. Tali indicatori fanno riferimento ad un concetto di “prezzo” della
prestazione di lavoro alle dipendenze, diverso da quello di retribuzione complessiva o di fatto rilevata presso le imprese, perchè riferito ad un collettivo di lavoratori, costante,
caratterizzato da una composizione fissa per qualifica e per livello di inquadramento contrattuale. Ne deriva che gli indici delle retribuzioni contrattuali, al contrario di quelli delle
retribuzioni di fatto, non sono influenzati da variazioni nella composizione degli occupati, da specificità aziendali, dalla quantità di ore effettivamente lavorate e dalla
corresponsione di specifica. dell'indice generale).
L’indice delle retribuzioni orarie contrattuali, ottenuto come rapporto tra ciascun indice elementare delle retribuzioni e il corrispondente indice della durata contrattuale, misura
mensilmente le variazioni della retribuzione contrattuale da corrispondere ai lavoratori dipendenti per ciascuna unità di tempo nella quale il lavoro deve essere contrattualmente
prestato.
Per la costruzione deglii “indici elementari“ (riferiti, cioè, a ciascuna categoria di inquadramento), la retribuzione di ciascun mese viene rapportata alla corrispondente retribuzione
riferita al periodo assunto come base (nel caso specifico dicembre 2000). Gli indici elementari vengono quindi aggregati distintamente per calcolare indici medi per qualifica
(operai, impiegati, complesso), comparto, settore, ecc., sino alla costruzione dell'indice generale.
tutti i contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi (codice delle Assicurazioni);
legenda
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valore
rilevato
al
espresso in
#
yoy
imprese autorizzate sottoposte a vigilanza ISVAP
imprese nazionali
dic-07
unità
ramo Vita
ramo Danni
multiramo
riassicurazione
rappresentanze estere extra UE
TOTALE
dic-07
unità
-2,98%
unità
163
68
77
17
1
4
dic-07
unità
dic-07
dic-07
unità
unità
dic-07
dic-07
unità
167
-3,37%
rappresentanze di imprese estere UE operanti in Italia (vigilanza Authority di altri
Paesi)
regime di stabilimento
dic-07
unità
76
libera prestazione di servizi (LPS)
dic-07
unità
694
dic-07
unità
770
TOTALE
TAV. I
MERCATO ASSICURATIVO
fonte ISVAP
MERCATO ASSICURATIVO
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valore
rilevato
al
espresso in
#
yoy
(% a.p.)
premi lordi contabilizzati
ramo Vita
dic-07
giu-08
.000.000€
.000.000€
61.440
29.071
-11,40%
-16,30%
ramo Danni
dic-07
giu-08
.000.000€
.000.000€
37.655
18.850
1,30%
-0,10%
TOTALE
dic-07
giu-08
.000.000€
.000.000€
99.095
47.922
-6,95%
-10,60%
canali di distribuzione
ramo Vita
Banche&Poste
Agenzie
Promotori finanziari
dic-07
%
dic-07
%
58
31,1
8,6
58,4
30,7
8,3
dic-07
%
Banche&Poste
Agenzie
Vendita diretta
Brokers
dic-07
%
dic-07
%
1,7
87,3
3,7
7,2
1,6
87,0
3,9
7,3
dic-07
%
dic-07
%
%
%
2,7
10,2
2,4
9,9
%
6,5
7,2
ramo Danni
cessioni in riassicurazione
ramo Vita
ramo Danni
dic-07
dic-07
premi / PIL
dic-07
numero contratti VITA in vigore
individuali
collettive
dic-07
dic-07
.000
.000
TAV. II
PORTAFOGLIO DIRETTO
fonte ISVAP
MERCATO ASSICURATIVO
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22.235
12.241
-7,54%
14,55%
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REGIONI
RAMI VITA
PREMI
incidenza
.000€
%
RAMI DANNI
PREMI
incidenza
.000€
%
TOTALE
PREMI
incidenza
.000€
%
PIEMONTE
VALLE D'AOSTA
LOMBARDIA
TRENTINO A.A.
VENETO
FRIULI V.GIULIA
LIGURIA
EMILIA ROMAGNA
5.793.183
144.596
14.633.487
738.847
5.778.878
1.540.857
1.659.135
5.610.964
9,43
0,24
23,82
1,20
9,41
2,51
2,70
9,13
3.145.555
78.792
8.289.397
684.856
3.135.606
723.368
1.233.373
3.310.791
8,35
0,21
22,01
1,82
8,33
1,92
3,28
8,79
8.938.738
223.388
22.922.884
1.423.703
8.914.484
2.264.225
2.892.508
8.921.755
9,02
0,23
23,13
1,44
9,00
2,28
2,92
9,00
ITALIA SETTENTRIONALE
_
TOSCANA
UMBRIA
MARCHE
LAZIO
35.899.947
58,43
20.601.738
54,71
56.501.685
57,02
3.610.486
818.048
1.285.695
5.157.466
5,88
1,33
2,09
8,39
2.586.385
494.825
909.460
4.218.810
6,87
1,31
2,42
11,20
6.196.871
1.312.873
2.195.155
9.376.276
6,25
1,32
2,22
9,46
ITALIA CENTRALE
_
ABRUZZO
MOLISE
CAMPANIA
PUGLIA
BASILICATA
CALABRIA
10.871.695
17,69
8.209.480
21,80
19.081.175
19,26
713.871
225.384
3.231.836
2.385.457
292.317
983.491
1,16
0,37
5,26
3,88
0,48
1,60
610.844
114.765
2.179.848
1.485.044
205.647
697.320
1,62
0,30
5,79
3,94
0,55
1,85
1.324.715
340.149
5.411.684
3.870.501
497.964
1.680.811
1,34
0,34
5,46
3,91
0,50
1,70
ITALIA MERIDIONALE
_
SICILIA
SARDEGNA
7.832.356
12,75
5.293.468
14,06
13.125.824
13,25
2.727.128
655.237
4,44
1,07
1.779.794
679.579
4,73
1,82
4.506.922
1.334.816
4,55
1,35
ITALIA INSULARE
_
3.382.365
5,51
2.464.648
6,55
5.847.013
5,90
DIREZIONI GENERALI
3.453.094
5,62
1.086.082
2,88
4.539.176
4,58
61.439.457
100,00
37.655.416
100,00
99.094.873
100,00
TOTALE
TAV. III
PORTAFOGLIO DIRETTO 2007
DISTRIBUZIONE REGIONALE
fonte ISVAP
MERCATO ASSICURATIVO
pagina 10
4/47
federazione nazionale assicuratori
novembre 2008
A
B
C
D
E
valore
Imprese
yoy incidenza
2
rank
.000€
3
in ordine decrescente
%
%
4
totale 102.900.223 -7,1
100
5
di cui imprese italiane ed extra UE 99.116.124
-7
96,3
6
di cui imprese UE 3.784.099 -10,1
3,7
7
8
1 ASSICURAZIONI GENERALI
7.403.089 4,4
7,19
9
2 ALLIANZ
7.111.158 -4,3
6,91
10
3 POSTE VITA
5.535.624 -7,6
5,38
11
4 INA ASSITALIA
5.330.672 1,7
5,18
12
5 FONDIARIA - SAI
5.054.143 -3,4
4,91
13
6 CREDITRAS VITA
4.863.280 16,6
4,73
14
7 INTESA VITA
3.213.641 -47,3
3,12
15
8 COMPAGNIA DI ASS. DI MILANO
3.123.553 -5,6
3,04
16
9 AURORA
2.959.818 -10,7
2,88
17
2.896.834 -0,5
2,82
18 10 ALLEANZA ASSICURAZIONI
2.612.740 -17
2,54
19 11 BNL VITA
2.520.522 -16,1
2,45
20 12 COMPAGNIA ASS. UNIPOL
2.291.244 16,6
2,23
21 13 AVIVA
2.167.459 -41,7
2,11
22 14 EURIZONVITA
2.123.781 -8,9
2,06
23 15 CNP UNICREDIT VITA
2.030.801 2,9
1,97
24 16 MEDIOLANUM VITA
1.889.330 0,5
1,84
25 17 AXA ASSICURAZIONI
1.874.439 4,3
1,82
26 18 TORO ASSICURAZIONI
1.764.553 98,5
1,71
27 19 NOVARA VITA
1.595.064 0,6
1,55
28 20 SOCIETÀ REALE MUTUA
1.529.040
-3
1,49
29 21 SOCIETÀ CATTOLICA
1.358.544 9,4
1,32
30 22 MEDIOLANUM INTERNATIONAL
1.304.361 -5,2
1,27
31 23 LOMBARDA VITA
1.289.440
-7
1,25
32 24 ZURICH INSURANCE COMPANY
1.241.506 33,2
1,21
33 25 PO VITA
1.165.832 -34,8
1,13
34 26 AXA MPS ASSICURAZIONI VITA
949.872 25,8
0,92
35 27 AVIVA VITA
836.827 -5,8
0,81
36 28 ANTONIANA VENETA VITA
829.380 -18,8
0,81
37 29 VENEZIA ASSICURAZIONI
821.602
1
0,8
38 30 NUOVA TIRRENA
739.166 13,2
0,72
39 31 CENTROVITA ASSICURAZIONI
704.021 -5,8
0,68
40 32 SARA ASSICURAZIONI
636.058 8,5
0,62
41 33 VITTORIA ASSICURAZIONI
621.959 -2,9
0,6
42 34 SKANDIA VITA
618.571 4,7
0,6
43 35 ITALIANA ASSICURAZIONI
618.313 -18,8
0,6
44 36 BIPIEMME VITA
586.081 3,7
0,57
45 37 CARIGE ASSICURAZIONI
565.121 85,5
0,55
46 38 CREDEMVITA
561.293 -24,6
0,55
47 39 HDI ASSICURAZIONI
500.246 -4,6
0,49
48 40 DUOMO UNI ONE
472.630 -14
0,46
49 41 ERGO PREVIDENZA
466.686 2,4
0,45
50 42 ZURICH INVESTMENTS LIFE
451.441 -25,2
0,44
51 43 ARCA VITA
421.055 -5,6
0,41
52 44 RB VITA
401.040 -43,7
0,39
53 45 AIG LIFE (IRELAND)
387.873 2,3
0,38
54 46 SASA
385.182 2,9
0,37
55 47 GROUPAMA ASSICURAZIONI
384.449 3,5
0,37
56 48 FATA ASSICURAZIONI DANNI
373.508 -8,2
0,36
57 49 CARIGE VITA NUOVA
372.357 -53
0,36
58 50 EUROVITA
TAVOLA IV
PORTAFOGLIO DIRETTO 2007
LE COMPAGNIE TOP 50
fonte ANIA
MERCATO ASSICURATIVO
pagina 11
4/47
federazione nazionale assicuratori
novembre 2008
valore
rilevato
al
espresso in
#
popolazione italiana
famiglie anagrafiche
stranieri residenti
dic-07
.000
dic-07
.000
dic-07
.000
59.619
24.300
3.432
banche
sportelli
giu-08
unità
giu-08
unità
805
33.568
.000.000€
1.535.540
yoy
fonte
varie
dic-07
PIL
giu-08
crescita sul primo trim. 2008 >
0,80%
ISTAT
ISTAT
16,80%
ISTAT
Bankitalia
Bankitalia
3,75%
ISTAT
-0,30% Bankitalia
OCCUPAZIONE
TOTALE OCCUPATI
occupati dipendenti
dic-07
000
23.222
17.167
14.898
2.269
6.055
dic-07
000
46,27
41,12
5,51
16,29%
12,15%
64,76%
set-08
%
123,8
119,3
122,6
4,10%
5,10%
7,70%
lug-08
ore
2.422
danni
vita
totale
dic-07
dic-07
dic-07
unità
unità
unità
24.736
2.078
26.834
20,43%
-4,85%
18,07%
danni
vita
totale
dic-07
dic-07
dic-07
unità
unità
unità
69.250
17.140
86.454
64,41%
69,12%
65,44%
unità
unità
unità
2.607
274
2.881
959,76%
389,29%
853,97%
€
32.925.794
754,89%
permanenti
temporanei
occupati indipendenti
occupati SETTORE ASSICURATIVO
personale amm.vo
produttori
Indice Retribuzione Oraria (IRO) media nazionale
IRO - credito
IRO - assicurazioni
ore non lavorate per conflitti
originati dal rapporto di lavoro
1,00%
1,50%
1,40%
Bankitalia
2,10%
-0,30%
ANIA
ISTAT
ISTAT
65,30% (questure)
ISVAP
reclami/ISVAP
reclami/Compagnie
procedimenti sanzionatori/numero
ordinanze di ingiunzione
ordinanze di archiviazione
totale
dic-07
dic-07
dic-07
procedimenti sanzionatori/importi
ordinanze di ingiunzione
dic-07
TAV.V
MISCELLANEA
MERCATO ASSICURATIVO
pagina 12
isvap