Consulta il testo - Il Diritto Amministrativo
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www.ildirittoamministrativo.it Consiglio di Stato, Adunanza Generale, Parere 22 febbraio 2011,n.808 in tema di Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nota a cura di Elena Napolitano Nell’ambito della giustizia amministrativa, accanto al rimedio giurisdizionale, si colloca il ricorso amministrativo : particolare istanza rivolta alla pubblica amministrazione e diretta a conseguire la tutela di una situazione giuridica soggettiva che si suppone lesa da un atto amministrativo o da un comportamento della P.A.. Per lo più il ricorso amministrativo, che viene proposto nel rispetto di termini, forme e condizioni normativamente predeterminate, è rivolto contro un provvedimento e mira ad ottenerne l’annullamento, la revoca o la riforma. La più antica distinzione, fondata sulla definitività o meno del provvedimento impugnato,è tra ricorsi ordinari e ricorsi straordinari. I primi sono infatti ammessi nei confronti di atti non definitivi, mentre i secondi sono esperibili soltanto nei confronti di un atto definitivo. Entrambe le tipologie di ricorsi possono avere ad oggetto la tutela sia di interessi legittimi che di diritti soggettivi, con esclusione degli interessi semplici o di mero fatto. Nella categoria dei ricorsi ordinari rientrano il ricorso gerarchico, proprio ed improprio, e il ricorso in opposizione. Il ricorso al Capo dello Stato, invece, rientra nella categoria dei ricorsi straordinari. 1 www.ildirittoamministrativo.it Con il principio electa una via, non datur recursus ad alteram si vuole indicare l’alternatività tra il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e il ricorso giurisdizionale nelle ipotesi in cui le impugnazioni abbiano ad oggetto il medesimo atto nonché nell’ipotesi in cui , pur trattandosi di atti distinti, successivamente all’impugnativa in sede straordinaria dell’atto presupposto, venga impugnato in sede giurisdizionale l’atto conseguente, al fine di dimostrarne l’illegittimità derivata. La ratio sottesa a tale alternatività risponde al principio del ne bis in idem giacchè si vuole evitare la possibilità che su di un medesimo atto amministrativo, impugnato pressoché contemporaneamente con ricorso straordinario e con ricorso giurisdizionale al TAR, il Consiglio di Stato si pronunci con un parere, nel procedimento per ricorso straordinario, e con una decisione d’appello, in sede di ricorso giurisdizionale. A tutela dei contro interessati intimati, vi è l’istituto della trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale. Il ricorso giurisdizionale offre, infatti, maggiori garanzie rispetto a quello straordinario; deve, pertanto, essere consentita la scelta tra le due forme di tutela non solo al ricorrente, ma anche al controinteressato. Il ricorrente, una volta impugnato l’atto con il rimedio giudiziale, non potrà più ricorrere in sede giurisdizionale; i controinteressati,invece, potranno scegliere se aderire alla scelta del primo ricorrente oppure chiedere, con opposizione da notificare al ricorrente ed all’autorità che ha emanato l’atto impugnato entro 60 giorni dalla notifica del ricorso straordinario, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale . Sull’istituto del ricorso straordinario al Capo dello Stato ha inciso la legge n.69/2009, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, nota per le molteplici innovazioni previste. 2 www.ildirittoamministrativo.it Da sempre considerato un animale bicefalo per l’anima talvolta giurisdizionale e talune altre amministrativa del procedimento, il ricorso al Capo dello Stato si è visto, ad opera della precitata legge, privare dell’elemento che la stessa Corte Costituzionale (sent.254/2004) aveva ritenuto decisivo per la qualificazione del procedimento quale rimedio “amministrativo”. L’art.69 della l.69/2009 ha modificato l’art.14 del D.P.R. 1199/1971, secondo cui, nella vigente versione, la decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero competente, “conforme al parere del Consiglio di Stato”; da questa formulazione emerge la trasformazione del peso del parere. Nella previgente versione si trattava di un parere reso obbligatoriamente al Ministro competente ma superabile da una decisione politica del Consiglio dei Ministri; nell’attuale formulazione,invece, si tratta di un parere obbligatorio e vincolante per il Ministero competente, che non potrà più sollecitare l’intervento politico. Questa innovazione normativa ha comportato la riscrittura del dettato dell’art.13 del D.P.R. 1199/1971 vertente sulla legittimazione del Consiglio di Stato a sollevare questione di legittimità costituzionale in sede di ricorso straordinario: “Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l’espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n.87, nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati”. Come accennato, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, oltre ad essere ammesso soltanto per motivi di legittimità, si presenta come rimedio impugnatorio esperibile contro 3 atti soggettivamente ed www.ildirittoamministrativo.it oggettivamente amministrativi nonché definitivi (ex lege, per la natura dell’atto, o perché emanati da organi non subordinati ad altri). Si rileva anche che l’art.7, comma 8, del Codice del processo amministrativo ha circoscritto l’ammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica unicamente alle sole controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. A seguito della privatizzazione del pubblico impiego e prima dell’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo la giurisprudenza era divisa in ordine alla possibilità di ricorrere al Capo dello Stato per gli atti di gestione che incidono su tale rapporto. Un primo orientamento escludeva ciò sull’assunto che gli stessi non potessero essere considerati amministrativi ai sensi dell’art.8 del D.P.R. n.1199/1971; il filone opposto, invece, ammetteva il ricorso a tale rimedio giudiziale sulla considerazione che la natura solo soggettivamente amministrativa di un atto non ne precludesse tale modalità di impugnazione giacchè ciò che rilevava era , oltre la definitività dell’atto, che l’atto dovesse risultare direttamente ed immediatamente finalizzato alla cura di un interesse pubblico specifico al di là del suo regime giuridico formale. Nell’esaminare la questione occorre fare i conti col citato art.7, co.8, c.p.a. ed è proprio quanto avvenuto recentemente ad opera dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Nel caso in parola la signora Giacoma A., assistente amministrativo del liceo scientifico “Rosetti” di San Benedetto del Tronto, si era vista rigettare dal Dirigente dell’U.S.P. di Ascoli Piceno la sua richiesta tesa ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni riportate in seguito ad incidente stradale accorsole mentre rientrava a casa dopo una giornata di lavoro. 4 www.ildirittoamministrativo.it Il precitato Dirigente , previo parere della Commissione Medica Periferica di Verifica di Ascoli Piceno nonché del Comitato di Verifica per le cause di servizio in Roma e letto il rapporto del Dirigente del Liceo Scientifico “Rosetti” sulle circostanze di tempo, modo e luogo in cui si era verificato l’incidente, non accolse la richiesta della signora A. giacchè “il tratto di strada in cui si è verificato l’infortunio NON rientra nel percorso abitazione-ufficio secondo quanto risulta dagli atti”. A fondamento dell’impugnativa, la signora Giacoma fece presente che per mero errore aveva omesso di indicare che in quel periodo era domiciliata presso l’abitazione della madre a causa di varie disavventure legate alla sua nuova abitazione, a tutti note. A supporto di quanto asserito, la ricorrente depositò anche la dichiarazione testimoniale dell’amministratore del condominio dove risiedeva la madre. Proposto, pertanto, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il MIUR eccepì l’inammissibilità di tale rimedio giudiziale giacchè, a suo parere, la materia rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario trattandosi di controversia avente ad oggetto atti di gestione del rapporto di impiego privatizzato. La Sezione ritenne di dover rimettere il ricorso all’Adunanza generale del Consiglio di Stato che, preliminarmente, esaminò l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Ministeri dell’Istruzione. La questione di diritto che si pose riguardava l’applicabilità dell’art. 7, co.8, del c.p.a. ai ricorsi straordinari vertenti nella materia del pubblico impiego c.d. contrattualizzato e proposti prima dell’entrata in vigore del nuovo codice. Dalla lettura della relazione illustrativa della disposizione in oggetto, venne in rilievo che con tale disposizione si era voluto limitare il ricorso al Presidente della Repubblica alle controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. 5 www.ildirittoamministrativo.it La Sezione osservò,inoltre, che con l’espressione “è stato altresì chiarito che il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa” la norma non dovesse essere considerata norma di interpretazione autentica bensì di contenuto innovativo e , pertanto, non potesse attribuirsi ad essa valenza retroattiva. Ciò sembrava essere avallato non solo dall’art.11 delle disposizioni preliminari al codice civile ove si asserisce che la legge non risponde che per l’avvenire e che di regola non ha valenza retroattiva, bensì anche ai fini della tutela dell’affidamento nella stabilità dell’ordinamento giuridico nutrito dai cittadini. Si è , infatti, consolidato l’orientamento che ritiene che si possa ricorrere al Capo dello Stato per impugnare gli atti amministrativi relativi al rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti nonostante che il D.Lgs.80/98 abbia devoluto la cognizione di tale contenzioso al G.O.; ciò anche perché si tratta di atti che, seppur provenienti dalla P.A. in regime privatistico, hanno ad oggetto la realizzazione di interessi pubblici. Altro argomento a sostegno della tesi che dovesse preferirsi l’opinione del carattere innovativo dell’art.7,co.8, cpa, si rinvenne nell’art.5 c.p.c. secondo cui la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda. Secondo la Sezione non era applicabile in questo caso il principio “tempus regit actum” e, pertanto, l’eccezione di costituzionalità sollevata dal Miur andava rigettata. In riferimento poi al merito della questione, la giurisprudenza della Cassazione si è più volte pronunciata sulle caratteristiche che debba avere un infortunio in itinere subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza tra la sua abitazione ed il luogo di lavoro con conseguente indennizzabilità ossia: 6 www.ildirittoamministrativo.it la necessità dell’uso del veicolo privato; la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento; la sussistenza di un nesso tra itinerario seguito ed attività lavorativa, seppur occasionale. Il D.Lgs. 38/2000 prevede che “l’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo privato, purchè necessitato”. Venendo ad esaminare il caso di specie, dalla documentazione agli atti emergeva che la signora Giacoma utilizzava , senza essere stata autorizzata dall’amministrazione, la propria auto per mera comodità personale e non perché non vi fossero mezzi di trasporto pubblici frequenti tra la scuola dove prestava servizio e la propria abitazione. Come riconosciuto dalla stessa ricorrente, non era stato formalmente comunicata all’Amministrazione scolastica la variazione di domicilio come sarebbe invece stato d’obbligo né, tantomeno, era stata messa in evidenza nell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per cui l’Adunanza Generale espresse il parere che l’Amministrazione avesse agito correttamente nel non tenerne conto e che, pertanto, il ricorso dovesse essere respinto. 7 www.ildirittoamministrativo.it 8