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OSSERVAZIONI
SOPKA
CONTRATTO DI VENDITA DI UN CAVALLO
IL
CONTENUTO
Devo
alla cortesia
IN
UN PAPIRO
EGIZIO
professore Girolamo Vitelli la comunica-
del
zione preventiva di un papiro latino, che pubblicasi nel sesto volume
dei Papiri della Società italiana, sotto
dal prof. Luigi Schiaparelli. Trattasi di un
probabilmente, per quello che
ha un caso
Si
ben noto
e
^),
di
del
secolo,
e,
Cristo.
doppia redazione del documento, secondo un uso
frammento pubblicato
il
documento
i
lacune nella datazione consentono
le
giugno o del 9 luglio dell'anno 77 dopo
di ristabilire, del 7
annotato
n. 729, ricostruito e
il
sotto la lettera h appartiene,
verosimilmente, alla scriptio interior del rotolo.
Gaio Valerio Longo, cavaliere
dì Egitto,
tata) al prezzo di
turione della
Ecco
1)
dell'ala
compra un cavallo nero
il
Apriana nell'esercito romano
Cappadocia (razza assai ripu-
di
mmdcc dracme auguste, da Gaio
XXII
legione
Giulio Rufo, cen-
2).
testo, nella lettura e la restituzione dello Schiaparelli:
WiLCKEN,
in Archiv fiir
Papyrustorschung,^,
p. 387 sgfj.
Per j'usu me-
dievale, di cui é probabile la connessione con questo auticliissimo, Gauiienzi,
Le
notizie dorsali delle antiche carte bolognesi, eie, in Atti del Conytcsao interna'
zionale di scienze storiche, Sez. V, voi. IX,
mento
fllia,
italiano nel
e
Sulla duplice redazione del docu-
evo, Firenze, 1908; Pitzorno,
Nuovo Archivio veneto,
Sull'esercito romano in
in
2)
medio
N. S. XXVII, par.te
La carta mater
e la carta
II.
Egitto, dati e bibliografia in Modica, Contri-
buti papirologici alla ricostruzione dell'ordinamento dell'Egitto (Roma, 1026),
pag. 251 sg.
SOPRA
IL
CONTRATTO
VENDITA DI UN CAVALLO, ECC.
DI
145
Ualerius Longus eqiues) ala Apria{na) emit equom
[C.
Cappadocem nigrum
dr{achmis) aug(ustis) ce
\n\
co
DCC
de C. lul\io'\
[Buf]o (centurione) leg{ionis) XX[/]7.
[,„^,,edi]ctum descriptum quod
quis
eum
[quantum id
let
euicerit,
erit,
p(robam)
\e\quom
palam corporé
esse,
esset; et si
tu[ìic\
t{antam) p{ecuniam)
s',"p]l[am] uti ald]so-
r{ecte) d{ari) stipul{atus) est C. Ua[l]erius,
Rufus
spop(ondit) C. lulius
\dr{achmas) aug(ustas
bere C. lulius
[em\tore
Eum
ueterinam adsoìe\t\ extra [,J
bibere, ita uti bestiam
ooaoDCC
Rufus
(centurio). Eas[q(ue)]
d]ixit se accepisse et ha-
(centurio)
ab C. Ualer[i]o Lo(ngo)
e^t]
[tradidisse ei s(upra)s(criptum) equom?].
[Actum
VJ^J-
]f[» J,
idus
imp(eratore)
«w[;'4"]s,
Uespasiano IIX, Domitian\o'\ caes(are?) f(ilio?) [V?]
co(nsulibus
1
[C. Ualerius
?)
.
^
Longus
[ ,
.
»
J
eq(ues)'\
[
—
bi[bere
—
ala Apr(iana) emit equom
—
le]g(ionis)
—
des]cripltum] q[uod]
—
ad]solet p(robam) r(ecte) d(ari) stipul(atus) est C.
.
[Ualerius
—
5
Come
Eum
palam
equom
esse,
cor[j^ore
—
—
ac]ce[pisse et ha'\b[ere] C. lulius [Rufus
l'editore
non ha mancato
tratto di vendita di
un
di rilevare, è questo
il
—
primo con-
cavallo che ci avviene di leggere. Tuttavia,
Bullettino dell'Istituto di Diritto
Romano
-
Anno XXXI.
10
BULLETTINO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO
146
come non
meno
rado avviene, giova
di
il
papiro ad integrare le no-
da noi già possedute, che non queste ad integrare
tizie
Lo schema
cerate daciche (Bruns, Fontes
del 24
quello.
del contratto ci è perfettamente noto dalle tavolette
maggio 166
{British
n. 130, 131, 132, 133) e dal
7,
Museum,
CCXXIX), pure
n.
papiro egizio
ricordato dallo
Schiaparelli, oltreché dai papiri diplomatici del Marini.
Due
stipulazioni
susseguono
si
una seconda
l'animale, e
una prima
:
relativa
relativa alla sanità del-
garenzia dell'evizione.
alla
È da
avvertire, ai fini della ricostruzione, che le stipulazioni dipendono
bedue da im unico verbo, o meglio unico gruppo
est...
- spopondit»
della
1.
di verbi
am-
stipulatus
«
(
poiché non c'è spazio nella scrittura
4),
per far sorreggere la prima da verbi suoi propri.
La prima
stipulazione
è
quelle note sotto
di
il
nome
di azioni
maniliane, è calcata cioè su quelle cautele relative all'acquisto degli
aveva insegnato
animali, che
Manio Manilio, e che
2,
5 sg. (de ovibus),
ci
3, 5 (de capris),
bus), 6, 3 {de asinis), 7, 6 {de
garantisce che
stia
da
il
cavallo
;
4,
r.
canibtcs).
E una
r. II, 3,
5
:
«
Emptio equina
dominium
in
habereque
similis fere ac
Itaque stipulantur paucis
licere,
boum
et
:
'
solet ita promittere
'
esse bibere,
la preposizione extra, alla quale verosimilmente
l'indicazione di qualche cibo o pozione che
tere mancanti, secondo l'editore, sono
€
furfurem
nella linea seguente. Si
»
,
»
(III, 7,
0r
asinorum, quod eisdem rebus
Animalium quoque venditor cavere debet ea sana
nove
'
emptione mutatur, ut in Maniliì actionibus sunt per-
iumenta vendidit
otto
capras hodie
illasce
haec spondesne?
scripta»). Dig. 19, 1 de act. empti vend. 11, 4 (Ulp. 32
«
venditore
Il
stipulazione usuale nella
«
exceptis verbis, ac Manilius scriptum reliquit sic
recte esse et bibere posse
5,
11,^
10 sg. {de bo-
beve normalmente, come una be-
e
sella?).
Varrone,
5 (de suibus),
equis), 9, 7 {de
mangia
(ma anche da
tiro
vendita di animali
vecchio giureconsulto repubblicano
il
sono state tramandate da Varrone, Ber. rust
il
r
praestari, et qui
ut oportet
'
»
.
Segue
doveva tener
dietro
cavallo rifiuta: le let-
due nella linea 2 e poi ancora
può supplire
parole probabilmente
ad edictum)
«
abbreviate,
fenum
»
,
«
ordeum
almeno nella
»
.
desi-
nenza.
La
linea seguente dev'essere integrata approssimativamente cosi:
\sanu{m)
rell.
r{ecte)
di]ctum descriptum quod palarti corpore
esset,"
.
SOPRA
E
CONTRATTO DI VENDITA DI UN CAVALLO, ECC
IL
che l'animale è esente da vizi occulti. L'editore
la dichiarazione
del papiro ha congetturato che
degli
proponendo
edili,
linea 3
per
;
gio 166
«
:
( «
»
ancora
inserire quant'altro
l'editto
principio della
al
»
»
.
mag-
Senonchè non sembra
grammaticale con codesto accusativo
iuxta edictum
«
,
edictum
esse ex edìcto
nesso
il
secundum edictum
«
confronto col citato papiro del 24
il
eum puerum sanum
agevole o naturale
menzionasse espressamente
si
la restituzione
che adduce
il
147
domanda
si
» ?),
né
lo
spazio consente di
La
nella dichiarazione.
quale
è certamente quella imposta dall'editto: e se ne ritrovano espressioni
caratteristiche.
les
:
'
Palam,
«
»
qui mancipia vendunt
Ulp. 1 ad ed. aed. cur.);
§ 1 de aedil. ed. 21, 1
cfr. fr, 1
:
.
.
.
palam
38
fr,
recte
pr. eod.
vendunt, palam recte dicunto...
'
«
pronuntianto
«
»
Aiunt aedi-
(Labeo apd.
Aediles aiunt: 'qui iumenta
(Ulp. 2
»
'
ad
E mi
ed. aed. cur.).
par
probabile l'endiadi «dictum descriptum», appunto pel ricorrere del
verbo edittale
«
Si venditor
«
dicere
»
esse dixerit aut promiserit
Per quanto riguarda
eh' è tra la fine della
la
38
cfr. fr.
:
pr. citato, e
.
2 e
1.
un
gettura,
si
cibo o
principio della
alla
un
o
3,
rimango incerto
il
«
extra
fra
segua
»
la
cavallo rifiuta, con che
1'
extra
«
gallam,
6
:
«
preceda
;
per esempio
«
l'
indicazione di
alla sanità del-
extra ulcus, vul-
dentem, putridum, castrationem,
«
il
nominatim excipere
e una corrispondenza letterale
2,
»
che costituiscano eccezione
vizio
appunto, in questo caso,
II,
:
sanum
attaccherebbe alla dichiarazione che precede, e la con-
nus, cicatricem,
Lo
1.
preposizione
un beveraggio che
l'animale, tosto di seguito dichiarata
Varrone,
14 § 9 eod.
restituzione della scrittura nella lacuna
il
non meno probabile, che
una malattia
fr.
de cetero
et
>
.
.
la
congettura avanzata sopra, che
indicazione di
l'eccezione
ancora
nominatim exceperit de aliquo morbo
si
»
Sarebbe
.
del testo di Ulpiano
;
ha nella stipulazione esemplificata da
sanum
recte
»
.
.
.
extra luscam
surdam
minarti
»
spazio di otto o nove lettere, data anche la possibilità di contra-
zioni,
evidentemente non
dere una
Segue
offre
la
stipulazione relativa alla evizione.
argomento per escludere che
pagnata da mancipazione
ctoritatis in
elementi decisivi per ritenere o esclu-
l'altra di tali restituzioni.
:
la
La sua presenza
è
vendita del nostro cavallo sia accom-
la mancipazione,
dando luogo
all'accio
au-
caso di evizione, toglie la ragione d'una apposita cautela.
Così che è da approvare l'editore che alla linea 6 supplisce
«
tradi-
BULLETTINO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO
148
disse
equom
suprascriptum
ei
»
che
piuttosto
,
«
mancipio dedisse
Questa attestazione, non meno sicura per ciò che
della tradizione del cavallo
un
attribuisce al nostro papiro
una nota
singolare rispetto a
» .
congetturale,
sia
interesse
e vessata questione: se per l'alienazione
dei cavalli, e più in generale degli animali che figurano nel novero
delle res mancipi,
praticasse la tradizione
si
voluti dal diritto civile.
di
luoghi di Varrone
dizione a riguardo
giuridici
(Gaio,
I,
(r.
II, 6,
r.
3;
della vendita
120;
II,
enumerano codesti animali
consente di sfuggir
come
Questione,
alla
fra le res
cavallo,
la setta dei
Il
ciò
«
19,
bestia veierina
»
1),
quali
i
non
nostro papiro
che l'animale
che ancora non fosse
venduto da un soldato a un
più quella qualifica di
un
regni.
').
proculiani
verosimiglianza un cavallo già in servizio
modi
parla di tra-
si
questione col congetturare
domato, secondo insegnava
il
dove
i
dal confronto
cavalli e muli e di testi
mancipi
venduto fosse riguardato nec mancipi, per
poiché
sorta
8, 3),
asini,
Ulpiano,
15;
14,
6;
7,
di
o occorressero
si sa,
(Gaio,
II § 15);
era con
altro,
dell' esercito,
ogni
e v' è per di
che non è appropriata per
,
poliedro.
La
nostro
questione non
si
evita,
dunque
;
e diviene più acuta perchè
papiro non consente di lasciarla risolvere con
caldeggiata dal più recente scrittore della materia
2)^
il
quale vuole
che Varrone di tradizione abbia parlato solamente nel senso
ma-
di
teriale consegna, la quale doveva del resto accompagnarsi anche
mancipazione, e non anche nel senso di figura giuridica
acquisto; sicché la mancipazione
così ai giorni di Varrone,
Ulpiano.
Un argomento
il
congettura
la
alla
dell'atto di
sarebbe stata richiesta e praticata
come più
tardi
quando
scrissero Gaio
a tale opinione, e non banale,
si
ed
ritrovava
proprio nel fatto che Varrone, nel riferire le formule per la vendita
delle res mancipi,
zione,
1)
ma
mentre
richiama per
«Mancipium
core:
est
le pecore, le
capre e
all'evii
porci,
come mancipia,
menzionano anche le pequidquid manu capi subdique potest, ut homo, equas,
Nel testo di Isidoro, origin.
9, 4,
45,
uou propriamente come res mancipi,
ovis.
i
cavalli Appurano
tant'è òhe
si
haec enim animalia, statim ut nata sunt, mancipium esse putantur,
ea quae in besliarum
sive
omette ogni ricordo della clausola relativa
al contrario la
numero
sunt, lune videntur
domari coeperint».
Baviera, Nota alla dottrina
-)
dici, voi. I
(Palermo,
1909),
delie 'r. m.' e
pag. 77 e segg.
mancipium
'nec
ni.',
esse,
nam
quando capi
negli Scritti giuri-
SOPRA
CONTRATTO DI VENDITA DI UN CAVALLO, ECC.
IL
che sono res nec mancipi
spondes
recte licere
è
»
Rufo
è,
come
si
habere
ar-
del cavallo venduto dal centurione Giulio
Longo
Valerio
al soldato
«
compresa nel nostro documento e fornisce
gomento per escludere che
mento
Ora, proprio la stipulazione
^).
14&
fatta la
si sia
mancipazione.
docu-
Il
dunque anche
è detto, del primo secolo, anteriore
esso alle opere dì Gaio e di Ulpiano che attestano la condizione di
res mancipi del cavallo,
e
quanto meno del cavallo domato. Offre
dunque un grave argomento
«
quae
tempi
traditio già ai
il
domantur
collo dorsove
opinione sostenuta da quelli tra gli
alla
scrittori intervenuti nella disputa
»
2),
Varrone, - per
di
quale fu di quest'avviso, - che
quanto
n.
m.
si
«
dove meno
non
è l'argomento
facile
tutti cittadini
:
doveva presentarsi
cerimonia della mancipazione,
la
il
(i
cavalli di
d'importazione recente)
res mancipi, e vi
evidentemente
i
so-
meno
»
**).
contratto segue
alle parti
adibire la
quale richiedeva vari personaggi,
si
si
Cappadocia non possono essere
stati
che
ricomprendesse nell'arcaico catalogo delle
ricomprendesse
il
cavallo ad uso della milizia, che
non ha relazione con quella costituzione famigliare e
bilità
m.
r.
dell'atto
romani; e perchè anche non sappiamo se ogni razza
esotica di cavalli
Il
che
faceva a
perchè
Mommsen,
animali
gli
traditio, e
si
animali
gli
alienavano mediante
praticamente
acquistavano mediante
Decisivo, tuttavia,
si
riferire le parole del
lenne della mancipatio nella vita comune
in Egitto,
pensano che
quali
i
abitualmente
la distinzione di r.
m. e
n.
m.
si
sociale alla quale
collega
*),
papiro ad ogni modo, per questo riguardo, accresce la proba-
che
i
trattati dei giuristi, d' indole scolastica e
Commentari
di
Gaio e
per tanta parte superato
le
Regole
di Ulpiano,
dall' incalzare di
dommatica come
espongano un
diritto
pratiche diverse.
Filippo Vassalli.
1)
Girard, Études historiques sur la formation
d'éviction (Paris,
1884),
pag. 17 seg.,
61 seg., citato
du
systétne de la garantie
dal Baviera,
l.
e, pag.
94.
Bynkershoek, Opusc. de rebus mancipi et nec mancipi, cap. 7 (in Opera
omnia, Lugd. Batav., apd. Luchtmans, 1767, voi. I, pag. 337); Ballhorn-Rosen,
Ueber dominium, Lemgo, 1822, pag. 93 segg. (citato dal Bonfante e dal Baviera,
II. ce); Bonfante, Res mancipi e nec mancipi (Roma, 1888), pag. Ili segg.
») Riferito, in base a una comunicazione privata, dal Baviera, l. e, pag. 82.
*
Bonfante, op. cit., passim, e particolarmente pag. 312.
*)