le novità in materia di congedi , permessi e aspettativa
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le novità in materia di congedi , permessi e aspettativa
Ottobre 2011 Dipartimento per le Pari Opportunità di Roma e Lazio DPPO & Redazione Luana BELLACOSA Sabrina DOTTORI Maria Rita GATTI Mirella GORI Giovanna RICCI Rete Fulvia ALLEGRI Sandra APUZZO Bianca CUCINIELLO Laura FORIN Raffaella INFELISI Stefania LEONE Patrizia NOCENTE Nadia PETRINI Carla PROIETTI Stefania SABA Stefania SALVI Filomena TEDESCHI LE NOVITÀ IN MATERIA DI CONGEDI, PERMESSI E ASPETTATIVA Le novità del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 di riordino della disciplina UILCA Segreteria Regionale Roma e Lazio Via Collina n. 24 00187 Roma Tel. 06 42012631 Fax 06 42012375 1 coinvolto in modo più diretto nella cura dei figli. L’art. 32 Dlgs n. 151/2001 dispone che i congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, ma che, qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo è elevato a undici mesi. Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi e al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso anzidetto. Se vi è un solo genitore, il congedo spetta a lui per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a dieci mesi. L’intervento del legislatore delegato riguarda la fruizione del congedo parentale da parte dei genitori di minori con handicap in situazione di gravità accertata. La Legge 104/1992 definisce persona andicappata “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” (art. 3), equiparando così in modo integrale i soggetti affetti da invalidità fisica e quelli affetti da invalidità psichica. La situazione assume connotazione di gravità quando la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. La gravità dell’handicap è accertata dalla Asl, mediante le commissioni preposte agli accertamenti sanitari relativi alle domande per ottenere la pensione, l’assegno o le indennità di invalidità civile, integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare in servizio presso le Asl. Continuiamo il percorso di approfondimento del Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119 che ha riordinato la materia dei congedi, delle aspettative e dei permessi, affrontando in questo numero quelle che sono le novità in materia di prolungamento del congedo parentale. MODIFICHE AL PROLUNGAMETO DEL CONGEDO PARENTALE E’ trascorso più di un decennio da quando, con l’emanazione della L. 8 marzo 2000, n. 53, l’istituto del congedo parentale ha innovato l’astensione facoltativa post partum disciplinata dall’art.7 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, di tutela delle lavoratrici madri, a sua volta abrogata e sussunta nel vigente Dlgs 26 marzo 2001 n. 151. Il Dlgs 18 luglio 2011, n. 119 torna ora ad incidere sulla materia, con specifico riferimento ai bambini portatori di handicap in situazione di gravità, modificando l’art. 33 del Dlgs n. 151/2001. Il congedo parentale consiste nel diritto di entrambi i genitori di astenersi dal lavoro, anche contemporaneamente, entro i primi otto anni di vita del bambino. Le principali innovazioni rappresentate dal congedo parentale rispetto all’originaria astensione facoltativa, che a seguito degli interventi della Corte Costituzionale e del legislatore era già fruibile in modo frazionato e da entrambi i genitori, consistono nella durata, nell’arco temporale in cui può essere collocato, nella possibilità di fruizione contemporanea da parte dei genitori, nell’utilizzabilità da parte del padre durante il periodo di congedo di maternità della madre e contemporaneamente alla fruizione da parte di questa dei riposi giornalieri (ex allattamento), nel regime di premialità per il padre L’art. 33 Dlgs n. 151/2001 finora prevedeva per la lavoratrice madre o, in alternativa, per il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata: 2 - - - il diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale, a condizione che il bambino non fosse ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, fermo il diritto di fruire del congedo parentale ordinario; il diritto di fruire, in alternativa al prolungamento del congedo, dei riposi di due ore giornaliere retribuite, cumulabili con il congedo parentale ordinario, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino; il diritto a fruire, in alternativa al prolungamento del congedo, successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, di tre giorni di permesso mensile retribuito, cumulabile con il congedo parentale ordinario, coperto da contribuzione figurativa; La disciplina del prolungamento del congedo parentale deve pertanto ritenersi la seguente: - il prolungamento del congedo parentale non è cumulabile con il godimento del congedo parentale ordinario, sicché i tre anni comprendono i periodi di congedo ordinario e non si aggiungono ad essi; - il prolungamento del congedo parentale ordinario non spetta quando il bambino sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, tranne nell’ipotesi in cui sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore; - i periodi di prolungamento del congedo ordinario possono esser goduti solo entro il compimento dell’ottavo anno da parte del bambino e non oltre; - il congedo prolungato può esser fruito sia in misura continuativa che in misura frazionata. Circa il prolungamento del congedo parentale erano emerse nel tempo alcune perplessità e ci si chiedeva: - se il prolungamento del congedo parentale fosse cumulabile con il godimento del congedo parentale ordinario, come espressamente previsto per i riposi giornalieri e mensili; - quale fosse il fondamento dell’esclusione del diritto al prolungamento nell’ipotesi di ricovero extradomiciliare richiedente la presenza del genitore; - se il prolungamento del congedo ordinario potesse tradursi nel diritto al suo godimento anche una volta compiuto l’ottavo anno; - se ilprolungamento del congedo potesse essere fruito in misura frazionata, così come possibile per il congedo parentale ordinario. (Fonte “Guida al Lavoro Il Sole 24Ore”) Curarsi per un tumore senza perdere il lavoro Vera Martinella Curarsi per un tumore senza perdere il lavoro. La chemio può richiedere lunghi tempi di recupero: continuare a svolgere la propria attività aiuta L’art. 3 del Dlgs n. 19/2011 interviene a fugare i dubbi interpretativi. 3 chiede tempi di recupero e specifico sostegno. I pazienti, consapevoli della loro situa zione e della tossicità delle cure a cui sono sottoposti, possono e devono lavorare, ma non necessariamente come prima della malattia. La disposizione di legge chiarisce poi che durante il periodo di congedo, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. In più, il decreto sancisce che la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta, risulti espressamente dalla domanda del dipendente interessato, accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica. «Un passaggio importante inserito nell’articolo 7 del decreto legislativo – continua l’avvocato Iannelli - riconosce che tale congedo non rientra nel periodo di comporto, il che significa in sostanza che il posto di lavoro è tutelato per un lasso di tempo più lungo. Un vero successo di Aimac che ha a lungo inseguito questo obiettivo». MILANO –Un diritto in più, un serio problema in meno per le oltre 300mila persone che ogni anno in Italia si ammalano di cancro. Il Consiglio dei Ministri lo scorso 9 giugno 2011 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo delegato in attuazione dell’articolo 23 del collegato lavoro (legge 4 novembre 2010, n. 183) di “delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi”, sollecitato per lungo tempo dall’Associazione italiana malati di cancro (Aimac). In pratica, i malati di cancro ottengono finalmente il riconoscimento di un nuovo diritto: curarsi mantenendo la retribuzione e la possibilità di affrontare con serenità le fasi critiche della malattia. A sancirlo è l’articolo 7 del decreto che va così a colmare una lacuna legislativa che abbandonava a se stesse due milioni di persone che in Italia combattono il cancro. In Italia vivono circa 690mila persone che affrontano una diagnosi di cancro in età lavorativa. Secondo i dati presentati durante l’ultima Giornata nazionale del malato oncologico, organizzata dalla Favo (Federazione delle associazioni di volontariato in oncologia ) tre malati su quattro vogliono continuare a lavorare, ad essere parte attiva della società, ma spesso non sanno che esistono norme che prevedono specifiche tutele e facilitano il reinserimento (prevedendo, ad esempio, il passaggio al part time). Fino ad ora chi veniva colpito dal tumore, con invalidità riconosciuta superiore al 50 per cento, nel momento in cui si assentava per le cure oltre al periodo previsto dal contratto di lavoro perdeva la retribuzione. «D’ora in poi non sarà più così – spiega Elisabetta Iannelli, vice presidente di Aimac : i lavoratori mutilati e invalidi civili, cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento potranno fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni». Il concetto fondamentale da trasmettere, secondo Marco Venturini, presidente eletto dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), è semplice: «Chi è colpito da tumore può continuare a lavorare, ma le sue prestazioni possono cambiare». Ad esempio, un intervento chirurgico può comportare lunghi periodi di ripresa (o cambiamenti definitivi) e la chemioterapia ri «Ci sono evidenze scientifiche che dimostrano che il lavoro aiuta a guarire e a seguire meglio i trattamenti - sottolinea Francesco De Lorenzo, presidente Favo -. A tal proposito stiamo realizzando un progetto pilota con un’importante realtà italiana, l’Eni, per la migliore gestione del reinserimento in azienda dei pazienti oncologici. Vogliamo creare un modello, un prototipo, da estendere anche ad altre realtà produttive per facilitare il ritorno al lavoro». E anche l’Inps farà la sua parte: non procederà a nessuna visita di verifica nei confronti dei titolari di pensioni di invalidità per patologie neoplastiche. E, per non costringere i malati ad adattare le terapie ai tempi dei controlli, «abbiamo deciso che i pazienti oncologici non debbano essere sottoposti a visite fiscali ripetitive e invasive che rischiano di incidere negativamente sulla somministrazione dei trattamenti» conclude Massimo Piccioni, presidente della Commissione medica superiore dell’Istituto. (fonte Corriere della Sera) 4 QUELLE TASSE AMICHE DELLE DONNE Il pregio della proposta di Alesina e Ichino è la sua efficienza e semplicità perché ha costi minimi di amministrazione: implica semplicemente l’imposizione di aliquote Irpef diversificate per uomini e donne. La proposta può essere calibrata in modo da non avere effetti rilevanti sulle entrate tributare complessive imponendo un’aliquota maggiore agli uomini e minore alle donne e - almeno potenzialmente - induce un cambiamento culturale verso una maggiore parità tra i sessi nella società italiana, una sorta di affirmative action. Una coppia messa di fronte alla scelta di chi debba lavorare e chi debba occuparsi della famiglia, terrà in conto del vantaggio fiscale delle donne. Tuttavia, la proposta ha in sé dei limiti forse insuperabili. Il limite principale è sul lato dell’equità. Consideriamo a titolo d’esempio due famiglie con unico genitore, uguali carichi familiari e reddito, ma in un caso l’unico genitore è uomo, nell’altro è donna: sarebbe contro il principio dell’equità (orizzontale) tassare più la prima famiglia rispetto alla seconda. Così come sarebbe contro il principio dell’equità (verticale) nell’ipotesi che la famiglia mono-genitore con capofamiglia donna abbia un reddito maggiore di quella con capofamiglia uomo e le due famiglie paghino un’uguale imposta. Inoltre, la proposta andrebbe anche a vantaggio delle donne che vivono in famiglie ricche. Gli stessi obiettivi di incentivo dell’offerta di lavoro femminile si possono ottenere con un sistema di crediti d’imposta simile a quello adottato in altri paesi europei e negli Stati Uniti. La cosiddetta imposta negativa prevede un sistema del tutto simile a quello attuale con la differenza sostanziale di riconoscere un credito d’imposta a quei contribuenti che si trovano ad avere un totale di detrazioni maggiore dell’imposta a debito. Una sperimentazione fiscale è comunque già partita. Il decreto legge 159/ 2007, che ha accompagnato l’iter della Finanziaria 2008, fa un passo nella direzione dell’imposta negativa, avendo introdotto un bonus di 150 euro ai contribuenti con reddito complessivo positivo ma con imposta netta uguale a zero, quindi incapienti. Viene inoltre riconosciuto loro anche un bonus di 150 euro per ogni familiare a carico. La Finanziaria prevede poi che due detrazioni Irpef siano riconosciute anche in caso di incapienza: quella per Per incentivare l’occupazione femminile e la natalità è preferibile un sistema di sussidi alle donne lavoratrici con figli piuttosto che aliquote Irpef differenziate per uomini e donne. Il sistema di sussidi alla madri che lavorano (noto anche come imposta negativa) è un sistema più equo, è la naturale evoluzione degli assegni al nucleo familiare e si ispira alle migliori esperienze straniere. Pregi e difetti delle proposte sull’incentivazione fiscale dell’impiego femminile Uno dei temi centrali nella definizione del programma del Partito Democratico è quello relativo alle politiche di incentivazione del lavoro femminile. Ci sono varie proposte in campo. Proviamo ad analizzarle. Mentre c’è un vasto consenso sulla necessità di rafforzare le politiche di conciliazione con la costruzione di asili nido aperti anche alla sera, i congedi parentali maschili pagati e i voucher per la baby sitter, c’è ancora discussione su quale meccanismo di tassazione sia meglio adottare per incentivare il lavoro femminile. Due sono sostanzialmente le opzioni: prima proposta è stata avanzata da Alberto Alesina e Andrea Ichino e consiste nel far pagare agli uomini un’imposta maggiore delle donne a parità di reddito percepito. La seconda proposta prevede un sistema simile a quello attuale con la differenza sostanziale di riconoscere un credito d’imposta (o sussidio) a quei contribuenti che si trovano ad avere un totale di detrazioni maggiore dell’imposta a debito. Noi preferiamo la seconda proposta perché si inserisce in un’attività di studio e di riforma del sistema fiscale italiano che dura da anni e si ispira alle migliori esperienze straniere adattandole al contesto italiano. 5 l’affitto pagato ed una nuova detrazione di 1200 euro per le famiglie con almeno 4 figli. Mentre il bonus di 150 euro è una misura una tantum valida solo per il 2007, perché costituisce una delle destinazioni dell’extragettito maturato nello scorso anno, le detrazioni per affitto e per 4 figli continueranno ad essere agli incapienti anche in futuro, e quindi rappresentano un primo assaggio di imposta negativa. Restano non soggette a restituzione in caso di incapienza le detrazioni più rilevanti, cioè quella che produce la no tax area e quelle per carichi familiari, nonché tutte le detrazioni associate a particolari spese. Sono solo i primi passi. A regime, il sistema potrebbe somigliare a quanto introdotto nel Regno Unito con il Working Tax Credit (WTC) e con il Child Tax Credit (CTC). Con il WTC vengono riconosciuti crediti alle famiglie a basso reddito che lavorano almeno 16 ore se con figli a carico, o almeno 30 ore senza figli a carico. Con il CTC viene riconosciuto un credito a famiglie con figli. I crediti, percepibili come assegno periodico, sono attribuiti in base al reddito congiunto della famiglia e sono di entità rilevante: una famiglia a basso reddito che lavora oltre 30 ore settimanali può ricevere 4.100 sterline l’anno (circa 6.000 euro), con la possibilità di ottenere anche rimborsi dell’80 per cento delle spese documentate per la cura dei figli fino a 300 sterline la settimana. Nel Regno Unito queste misure hanno avuto positivi effetti sia di equità, sostenendo il tenore di vita delle famiglie a basso reddito, sia di efficienza, con un forte incentivo alla partecipazione femminile al mondo del lavoro, senza riflessi negativi sui tassi di fertilità. Sia in UK che negli Stati Uniti i WTC costituiscono il perno delle politiche fiscali e sono al centro delle proposte elettorali soprattutto del Labour Party e dei Democratici americani. Sempre nel campo delle sperimentazioni effettuate c’è poi da ricordare che oltre alle misure della Finanziaria, il nostro sistema fiscale ha già una forma di imposta negativa: si tratta dell’assegno al nucleo familiare che spetta alle famiglie dei lavoratori dipendenti a reddito medio-basso anche in caso di incapienza fiscale. Non c’è quindi bisogno di sconvolgere l’esistente e ripartire sempre da zero: dobbiamo riformare l’assegno al nucleo familiare, estendendolo a tutte le famiglie con bambini, anche a quelle degli autonomi, che oggi ne sono escluse, e modificarne la struttura per incentivare l’offerta di lavoro di entrambi i partner. Se tra gli obiettivi delle politiche fiscali vi è anche l’incentivo al lavoro femminile esiste infatti un problema di fondo con l’assegno al nucleo familiare: l’assegno decresce rispetto al reddito familiare, quindi si riduce se la donna aumenta l’offerta di lavoro. Si potrebbe ovviare a questo difetto prevedendo un aumento dell’import o dell’asseg no se entrambi i coniugi lavorano (proprio come in UK), per rimborsare alla famiglia il forte aumento dei costi di produzione del reddito associato al lavoro di entrambi (trasporti, abbigliamento, soprattutto cura dei figli). Assieme a questa misura di carattere monetario, l’offerta di lavoro femminile dovrebbe essere sostenuta anche con il potenziamento della rete di asili nido, oggi molto carente in quasi tutta Italia. Con il sistema WTC si può favorire un cambiamento culturale verso una maggiore parità tra i sessi. Essendo poi disposti a variare la aliquote si può anche ovviamente ottenere l’obbiettivo di introdurre il nuovo strumento a parità di gettito spostando il carico fiscale verso le famiglie senza figli e/o ad alto reddito. La proposta di WTC avrebbe un ulteriore importante effetto: l’emersione di una parte del lavoro nero, che si concentra ai livelli di reddito inferiore. Con il sistema attuale, alcuni lavoratori accettano un lavoro irregolare per convenienza, per mettersi in tasca parte delle imposte e dei contributi che dovrebbero altrimenti essere pagati. La convenienza verrebbe meno se fosse introdotto in Italia un sistema analogo al WTC. In conclusione. Cambiare le aliquote fiscali è sempre un’operazione controversa che richiede la creazione di un vasto consenso. La differenza principale tra la proposta di Alesina e Ichino e il WTC è il mix di equità, efficienza e semplicità. Con il WTC si può comunque incentivare l’offerta di lavoro femminile magari 6 xottica », aggiunge Da Lan. Il job sharing è già previsto dal contratto nazionale«macosì l’abbiamo normato, con tre casi specifici di applicazione ». Una seconda innovazione è rappresentata dal part time ciclico, «che contribuisce all’eliminazione dei contratti interinali o di somministrazione, abbassando il tasso di precarietà». Il lavoratore gode di un contratto a tempo indeterminato che gli assicura un periodo fisso all’anno, durante i picchi produttivi. Per il periodo rimanente, potrà dedicarsi a una seconda attività ma non dovrà sottoporsi ogni volta al rischio del rinnovo del contratto a termine. L’integrativo è una specie di piccola enciclopedia della flessibilità. In trentacinque pagine si scorrono, per esempio, interventi a sostegno del dipendente impegnato a crescere i piccoli: i lavoratori (sia papà che mamme) potranno, in vista di una maternità, conferire a una «banca ore» straordinari e giorni di ferie che si potranno trasformare successivamente in permessi aggiuntivi e retribuiti per accudire i figli piccoli; sullo stesso solco, si assicurano 5 giorni di permessi di paternità, pagati al 100%, in occasione della nascita di un bambino. con minore efficienza e minor semplicità, ma con maggiore equità. (fonte http://www.nelmerito.com) Posto «familiare» e banca ore Luxottica rivoluziona la fabbrica Firmato l’integrativo: flessibilità per i genitori, job sharing. E in busta paga entra un premio per il risparmio energetico BELLUNO — Ancora una volta, tocca a Luxottica (e ai sindacati del territorio) fare vera innovazione nelle relazioni industriali. Se da altre parti si stracciano gli accordi e si decide l’uscita da Confindustria, dentro il colosso mondiale dell’occhialeria si passa «da un modello di rivendicazione a uno di fattiva partecipazione», come dice uno dei protagonisti della trattativa, Paolo Da Lan, segretario provinciale a Belluno della Uilta Uil. E' stato firmato il nuovo contratto integrativo aziendale, che sarà applicato a tutti i dipendenti del gruppo, circa 8.000. Avrà la solita durata triennalema introduce forme di flessibilità che di consueto hanno ben poco. A cominciare dal job sharing familiare, che potrà consentire al lavoratore di condividere il proprio posto di lavoro (e la paga) con un parente stretto, sia un coniuge disoccupato o in cassa integrazione, sia un figlio prossimo alla conclusione degli studi, o ancora uno dei due in grado di sostituirlo in caso di impendimento temporaneo. E ancora: retribuzione piena anche dopo i 180 giorni di assenza in caso di malattie gravi (attualmente superando questa soglia la legge prevede metà stipendio). Questo in cambio di un sacrificio «alla Brunetta» per le malattie brevi: riduzione proporzionale del premio integrativo annuale (ma solo se si va oltre un certo «bonus» di assenze). La novità più curiosa riguarda l’introduzione del risparmio energetico come ulteriore parametro per il premio annuale, accanto a quelli tradizionali di redditività e produttività individuale. «In ballo non c’è una gran cifra - spiega ancora Da Lan - questa voce riguarda circa 80 euro». Ma in questi casi vale soprattutto il principio. Se gli addetti di un reparto o di un ufficio, con una gestione più attenta delle macchine o dell’illuminazione, riducono l’uso di carta o i consumi di energia elettrica, potranno avere un ulteriore beneficio economico. S’inorgoglisce Nicola Pelà, direttore delle risorse umane del gruppo: «Sia la parte normativa che la parte economica dell’accordo testimoniano, ancora una volta, la volontà di considerare le relazioni industriali in Luxottica laboratorio di innovazione. In una realtà dove il 65% dei dipendenti è donna, può essere il modo di recuperare al lavoro (sia pure parzialmente) il marito che ha perso il proprio posto in un’altra azienda «e di inserirlo nei benefici di welfare introdotti in Lu- 7 tà, da garantire con "appropriate iniziative" volte a favorire l'assunzione nel settore pubblico ovvero l'impiego nel settore privato - al quale la Corte costituzionale, nella sentenza n. 80 del 2010, ha attribuito valore cogente nel nostro ordinamento. Nell'ipotesi di rapporto di lavoro con invalido assunto obbligatoriamente ai sensi della legge 12 aprile 1968 n. 482, le assenze dovute a malattie collegate con lo stato di invalidità non possono essere computate nel periodo di comporto, ai fini del diritto alla conservazione del posto di lavoro ex art. 2110 cod. civ., se l'invalido sia stato destinato a mansioni incompatibili con le sue condizioni fisiche (in violazione dell'art. 20 della legge n. 482 del 1968), derivando in tal caso l'impossibilità della prestazione dalla violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di tutelare l'integrità fisica del lavoratore; inoltre, al fine di accertare l'obiettiva incompatibilità fra le malattie che determinano le assenze dal lavoro e la condizione di invalidità del dipendente assunto obbligatoriamente, non si può non prendere in considerazione il principio dell'equivalenza causale di cui all'art. 41 cod. pen., imponendo di riconoscere un ruolo di concausa anche ad elementi che, in ipotesi, possano avere una influenza causale minima; conseguentemente, sia le assenze derivanti da malattie aventi un collegamento causale diretto con le mansioni svolte dall'invalido, sia le assenze derivanti da malattie rispetto alle quali le mansioni svolte abbiano solo un ruolo di concausa devono essere escluse da quelle utili per la determinazione del periodo di comporto, tenuto conto sia del diritto del lavoratore - tanto più se invalido di pretendere, sia, correlativamente, dell'obbligo del datore di lavoro di ricercare una collocazione lavorativa idonea a salvaguardare la salute del dipendente nel rispetto dell'organizzazione aziendale in concreto realizzata dall'imprenditore; in particolare, nel caso di un rapporto di lavoro instaurato con un prestatore invalido, assunto obbligatoriamente a norma della legge 2 aprile 1968 n. 482, il datore di lavoro, che a norma dell'ex art. 2087 cod. civ. deve adottare tutte le misure necessarie per l'adeguata tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, deve in ispecie in osservanza delle disposizioni della detta legge far sì che le mansioni alle quali il lavoratore invalido In uno scenario complesso, il dialogo continuo e la comprensione delle posizioni altrui premiano sempre». “Corriere del Veneto” LA TUTELA DELLE PERSONE DISABILI NEL MONDO DEL LAVORO E’ STATA RAFFORZATA DALL’ ART. 26 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA. Inserimento sociale e professionale (Cassazione Sezione Lavoro n. 17720 del 29 agosto 2011, Pres. Roselli, Rel.Tria). L'inserimento nel mondo del lavoro delle persone disabili (nel settore pubblico, così come in quello privato) - la cui normativa nazionale, già per effetto del passaggio dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 alla legge n. 68 del 1999, ha avuto un importante "salto di qualità", nel senso di dare migliore attuazione agli artt. 2, 3 e 38, terzo comma, Cost. ha assunto oggi un ruolo ancora più importante grazie all'art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (cui, com'è noto, l'art. 6 del Trattato di Lisbona ha attribuito il valore giuridico dei trattati) - secondo cui "l'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantire l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità" - nonché all'art. 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 (ratificata e resa esecutiva dall'Italia con la legge n. 18 del 2009) - che riconosce il diritto al lavoro delle persone con disabili- 8 viene adibito siano compatibili con la sua condizione. (Fonte: Legge e Giustizia) IL GIUDICE PUO’ SINDACARE LE VALUTAZIONI ESPRESSE NELLE NOTE DI QUALIFICA – CHE DEVONO ESSERE MOTIVATE - PREMIO NOBEL PER LA PACE (Cassazione Sezione Lavoro n. 19710 del 27 settembre 2011, Pres. Roselli, Rel. Tria). Le valutazioni del datore di lavoro in ordine al rendimento ed alla capacità professionale del lavoratore, espresse con le note di qualifica, sono sindacabili dal giudice in riferimento ai parametri oggettivi previsti dal contratto collettivo ed agli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375, cod. civ., e, quindi, sul datore di lavoro grava l'onere di motivare queste note, allo scopo di permettere il controllo da parte del giudice dell'osservanza di siffatti parametri. Peraltro detto controllo non è limitato alla mera verifica della coerenza estrinseca del giudizio riassuntivo della valutazione, ma ha ad oggetto la verifica della correttezza del procedimento di formazione del medesimo, che richiede di prendere in esame i dati sia positivi sia negativi rilevanti al fine della valutazione, non potendo invece tenersi conto di quelli estranei alla prestazione lavorativa. Nel caso in cui ad una determinata valutazione del datore di lavoro sia collegata l'attribuzione di un beneficio retributivo, il lavoratore ha l'onere di dedurre che la valutazione corretta avrebbe comportato l'attribuzione del beneficio, mentre la prova dell'esistenza di cause ostative ricade sul datore di lavoro. Il Nobel per la Pace 2011 è stato assegnato a due donne africane e una yemenita, alla presidente liberiana Ellen Johnson Sirleaf, alla sua compatriota Leymah Gbowee e alla yemenita attivista per i diritti civili Tawakkul Karman. Sono tre icone che rappresentano tutte le donne, che oggi festeggiano il riconoscimento del loro cammino e impegno quotidiano per la pace. Il premio rappresenta, secondo le intenzioni del comitato per il Nobel, “un riconoscimento del rafforzamento del ruolo delle donne, in particolare nei paesi in via di sviluppo”. E ancora: “Non possiamo raggiungere la democrazia e una forma di pace duratura nel mondo se le donne non possono ottenere le stesse opportunità degli uomini nell’influenzare lo sviluppo della società a tutti i suoi livelli”. La Sirleaf è la prima presidente donna di uno stato africano, la Gbowee e’ un’attivista pacifista, la Karman si occupa di diritti delle donne e democrazia nello Yemen, paese che negli ultimi mesi sta vivendo in pieno le rivolte per la democrazia partite dall’Africa del Nord.. È stato messo in evidenza il ruolo delle donne come costrut- (Fonte: “Legge e Giustizia”) 9 trici di pace e di democrazia. È stato riconosciuto un senso nuovo e più ampio alla parola pace: non solo assenza di guerra ma anche lotta per i diritti, cura della famiglia e della comunità, la salvaguardia dell’ambiente, la prevenzione della salute, la gestione dell’economia con le piccole imprese e il microcredito”. In Italia le donne fanno le studentesse, le impiegate, le manager. Sono ingegneri, avvocati, ricercatrici. Hanno un’assunzione e un “piano di carriera” o più spesso, un contratto a termine e una vita da precarie. Si dedicano al volontariato e amano a tal punto ciò che fanno che, potendo, lascerebbero tutto il resto, per seguire solo la passione. Si introducono le quote rosa per arrivare ad una naturale parità tra i sessi nei posti chiave delle istituzioni perché le donne competenti e preparate ci sono e sono tante: basta avere la volontà di metterle nei posti chiave. Crescono così nell’industria, nei servizi, nell’agricoltura:, il ruolo subalterno della donna si ridimensiona notevolmente e aumentano i casi di percorsi imprenditoriali autonomi. Le aziende condotte da donne mostrano migliori capacità di tenuta e una maggiore sensibilità verso l’innovazione e la multifunzionalità Dalle carte di alcune inchieste però emergono figure di donne “schiacciate” su un modello unico: avere un bel corpo e sfruttarlo per ricavarne il massimo possibile. “Per fortuna questo modello è solo marginale”. La Donna che sa La bellezza di una Donna si vede dai suoi occhi perchè questa è la porta del suo cuore il luogo dove risiede il suo Amore. Una Donna che sa modellare il giorno incantare la notte dipingere mille volti nel tempo. Sa vestire di fantasia per essere più Donna che può e...in un abbraccio chiude gli occhi aspettando che un bacio sfiori la sua rosea pelle... (Fonti: walkingafrica; corriere della sera) (Luana Bellacosa) 10