Circ19 / 4 maggio 2015

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Circ19 / 4 maggio 2015
SERVIZI LEGALI E LEGISLATIVI
ANNO 2015
Circolare n. 19 GLP/cg Si comunica che in attuazione dell’ 1-bis, commi 6, 7, 8, 9 e 10 del cd. "decreto competitività", convertito con modificazioni dalla L. n. 116/2014, il Mi4 maggio 2015
nistero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'8 gennaio 2015, ha
DEMATERIALIZZAZIO- emanato i decreti ministeriali nn. 8, 9, 10 e 11 recanti le modalità attuative
NE DEI REGISTRI DI della dematerializzazione dei registri di carico e scarico:
CARICO E SCARICO
• degli sfarinati e delle paste alimentari, di cui all'articolo 12, comDEGLI SFARINATI E
ma 3, del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187;
DELLE PASTE ALIMENTARI, DEL BUR• del burro, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre
RO, DELLE SOSTANZE
1956, n. 1526;
ZUCCHERINE,
DEL
LATTE IN POLVERE E
• delle sostanze zuccherine, di cui all'articolo 28 della legge 20 febDEGLI ALTRI LATTI
braio 2006, n. 82;
CONSERVATI NONCHÉ
DEI REGISTRI NEL
• del latte in polvere e degli altri latti conservati, di cui all'articolo 3
SETTORE VITIVINICOdella legge 11 aprile 1974, n. 138.
LO
I registri dematerializzati sono realizzati nell'ambito del SIAN.
Fino al 30 giugno 2015, i sopraelencati registri possono, tuttavia, essere
tenuti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo.
A decorrere dal 1° luglio 2015 , invece, i registri dovranno essere tenuti esclusivamente con modalità telematiche.
Registro del latte in polvere e degli altri latti conservati
Sono obbligati alla tenuta di tale registro: i produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori.
Sono esentati dall'obbligo coloro che detengono latte conservato chiuso in
confezioni originali di peso non superiore ad 1 Kg.
Registro delle sostanze zuccherine
Sono obbligati alla sua tenuta i produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di saccarosio, escluso lo zucchero a velo, di glucosio e di isoglucosio, anche in soluzione.
Sono esclusi gli utilizzatori che:
•
•
•
•
•
commercializzano al dettaglio;
somministrano al pubblico;
producono alimenti in laboratori annessi a esercizi di vendita o di
somministrazione;
sono artigiani;
sono in possesso di un registro di carico e scarico delle materie
prime, nel quale sono indicati i carichi e le utilizzazioni delle sostanze zuccherine, tenuto ai sensi di altre disposizioni e vidimato dal
competente Ufficio territoriale dell'ICQRF oppure dall'ufficio dell'Agenzia delle Dogane competente per territorio.
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Registro del burro
Sono obbligati alla tenuta di tale registro i produttori e i confezionatori.
Registro degli sfarinati e delle paste alimentari
Non sono oggetto di registrazione le operazioni relative ai depositi di soli
prodotti finiti e confezionati.
Sono da annotare le operazioni (entrate, uscite e lavorazioni) relative:
•
alle materie prime con requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del DPR n. 187/2001;
•
alle sostanze delle quali non è autorizzato l'impiego per la produzione degli sfarinati e delle paste alimentari destinate al consumo nazionale, che si intendono invece utilizzare per la fabbricazione degli
sfarinati e delle paste alimentari di cui all'articolo 12, comma 1, del
DPR n. 187/2001 (quelli la cui produzione è diretta alla successiva
spedizione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo nonché
destinata all'esportazione);
•
ai prodotti finiti ottenuti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del DPR
187/01.
I D.M. in commento prevedono che per le violazioni relative alla tenuta del
registro dematerializzato rimane in vigore la disciplina sanzionatoria previgente, con la possibilità, ove ne ricorrano le condizioni, di applicazione
della diffida di cui all'articolo 1, comma 3, del D.L. 91/2014.
Per le violazioni nella tenuta dei registri dovute a malfunzionamento del sistema telematico, attestato dal SIAN, i decreti escludono la responsabilità
dell'operatore in quanto esente da colpa.
Per la tenuta dei registri in oggetto, ciascun soggetto obbligato dovrà iscriversi al portale di accesso ai servizi del Mipaaf (http://mipaaf.sian.it).
Qualora l’operatore fosse già in possesso delle credenziali di accesso al
SIAN non deve iscriversi nuovamente.
È, inoltre, possibile accedere alla piattaforma informatica SIAN anche utilizzando una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con certificato di autenticazione rilasciato da un soggetto certificatore.
Sia le istruzioni per l'iscrizione al SIAN che le modalità di tenuta di ciascun
registro sono specificate negli allegati (1 e 2) ai decreti forniti con la presente circolare.
I decreti in commento, inoltre, stabiliscono (nell’allegato 2) che le registrazioni devono essere distinte per ciascuno stabilimento o deposito identificato da un codice alfanumerico attribuito dagli uffici territoriali dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (codice ICQRF).
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A tal proposito, lo stesso Ispettorato, il 12 marzo 2015, con nota n. 3410
(anch’essa allegata alla presente), ha fornito indicazioni in merito all'identificazione degli stabilimenti e dei depositi.
Ogni stabilimento o deposito riconducibile a un medesimo operatore, è identificato da un codice distinto costituito dalla sigla della provincia e da un
numero. Detto codice è unico per ogni stabilimento o deposito anche qualora gli stessi trattino o detengano prodotti relativi a settori agroalimentari
diversi (es. zucchero, burro, etc).
Detta nota precisa che, se l'operatore per la sede dello stabilimento/deposito interessato è già in possesso di un registro cartaceo vidimato
dall'Ufficio territoriale dell'Ispettorato, il codice ICQRF è già stato assegnato
ed è quello riportato nel registro.
In caso contrario, l'operatore dovrà richiedere il rilascio del codice ICQRF
all'Ufficio dell'Ispettorato competente per territorio inviando tramite posta
elettronica certificata (PEC) un apposito modulo (allegato 2 alla nota) debitamente compilato, sottoscritto e corredato della documentazione richiesta,
all'indirizzo PEC dell'Ufficio ICQRF di competenza (per gli indirizzi si v. allegato 1 alla nota).
Detto ufficio provvederà all'assegnazione del codice e alla sua comunicazione al richiedente.
*** *** ***
Sempre il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il 20 marzo
2015, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1-bis, comma 5, del decreto
legge 24 giugno 2014, n. 91, ha, inoltre, emanato il d.m. n. 293 recante
"Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore
vitivinicolo".
Il decreto stabilisce che i soggetti che, per l'esercizio di attività imprenditoriale agricola o commerciale, detengono un prodotto vitivinicolo, sono obbligati alla tenuta del Registro telematico e alla registrazione delle operazioni effettuate.
Anche i titolari di stabilimenti di produzione o imbottigliamento dell'aceto di
vino sono soggetti alla tenuta del registro secondo le indicazioni di cui agli
allegati al decreto e all'articolo 19 della L. n. 82/2006.
Il Decreto elenca gli operatori che non sono soggetti all’obbligo del registro.
Tra questi si individuano, in particolare:
−
i titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva inferiore a
50 ettolitri, con annesse attività di vendita diretta o ristorazione. In
tal caso l'obbligo di tenuta è assolto con la presentazione delle dichiarazioni di produzione e di giacenza;
−
gli esercenti l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti vitivinicoli
confezionati che non effettuano alcuna trasformazione o manipolazione;
−
i vettori o gli spedizionieri che detengono nei propri locali prodotti vi-
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tivinicoli confezionati;
−
i rivenditori al minuto di piccoli quantitativi e quelli di bevande da
consumare esclusivamente sul posto;
−
i soggetti che non dispongono di stabilimenti e che detengono,
presso i propri depositi, per la successiva rivendita all'ingrosso o al
minuto, esclusivamente prodotti vitivinicoli confezionati da terzi,
compresi coloro che hanno fatto imbottigliare oppure che hanno fatto vinificare o produrre ed imbottigliare, da terzi per loro conto, a
partire da prodotti vitivinicoli propri o acquistati.
Ai fini dell'esenzione per i rivenditori al minuto, il decreto precisa che si intendono per "piccoli quantitativi" le vendite:
•
di vini e mosti parzialmente fermentati, anche confezionati dal rivenditore stesso, in recipienti di volume nominale non superiore a
60 litri, con l'ulteriore limite di cessioni singole non superiori a 3 ettolitri ed a condizione che, nello stesso esercizio, non si detengano
quantità superiori a 50 ettolitri di vino, escludendo dal computo i vini
confezionati in recipienti di volume nominale fino a 5 litri;
•
di mosto concentrato e mosto concentrato rettificato regolarmente
confezionati da terzi inferiori o pari, per singola cessione, a 5 litri
oppure a 5 chilogrammi.
Gli operatori esentati dall'obbligo di registrazione, sono comunque tenuti a
produrre all'Organismo competente, ove richiesto, i documenti di accompagnamento, laddove previsti, e la documentazione commerciale, relativi
alle singole entrate e uscite dei prodotti vitivinicoli.
Il registro è tenuto in formato elettronico nell'ambito dei servizi del SIAN, in
maniera distinta per ciascuno stabilimento o deposito, secondo quanto
previsto dal decreto e dai relativi allegati.
Il Registro telematico può essere utilizzato dagli operatori in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015.
A decorrere dal 1° agosto 2015 gli operatori hanno facoltà di tenere esclusivamente il Registro telematico.
A decorrere dal 1° gennaio 2016 gli operatori dovranno tenere esclusivamente il registro telematico.
Nota 3410 del
12.3.2015 ICQRF
D.M. n. 10_2015 e
Allegati
D.M. n. 8_2015 e
Allegati
D.M. n. 11_2015 e
Allegati
D.M. n. 293_2015
D.M. n. 9_2015 e
Allegati
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