dematerializzazione registri di cantina

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dematerializzazione registri di cantina
SINERGO Soc. Coop.
Centro Studi Ricerche e Servizi
Viale Umberto I, 1 – 14049 Nizza Monferrato (AT) Italy
www.sinergoservizi.it [email protected]
Tel. +39 0141 793076
DEMATERIALIZZAZIONE REGISTRI DI CANTINA
REGISTRI TELEMATICI: L’obbligo scatterà il prossimo 1° gennaio 2017.
COSA CAMBIA:. Esisterà un unico registro di cantina dematerializzato per ciascun stabilimento
(abolito il registro di commercializzazione, quello di vinificazione, di imbottigliamento, degli
spumanti,…). Il processo di dematerializzazione dei registri non va a modificare la normativa
Comunitaria, pertanto i termini di registrazione e gli obblighi rimangono quelli già esistenti,
seppure con delle semplificazioni nell’invio delle annotazioni sul Sian per talune situazioni, in
relazione alle dimensioni e caratteristiche aziendali.
SOGGETTI OBBLIGATI ED ESONERATI:
Sono obbligati alla tenuta del Registro i soggetti che per la propria attività professionale o a fini
commerciali detengono un prodotto vitivinicolo, compresi i titolari di stabilimenti o depositi che
effettuano operazioni per conto terzi (registrazioni distinte per ciascun committente nel proprio
Registro); i titolari di stabilimenti di produzione e imbottigliamento dell’aceto (registrazioni di
carico/scarico e imbottigliamento); i titolari di distillerie (registrazione dei prodotti vitivinicoli
introdotti e successive lavorazioni/utilizzazioni) e di stabilimenti che elaborano prodotti
aromatizzati a base di vino (registrazione dei prodotti vitivinicoli introdotti e successive
lavorazioni/utilizzazioni).
Sono invece esentati dalla tenuta del Registro i titolari di stabilimenti enologici con capacità
complessiva inferiore a 50 hl con annesse attività di vendita diretta o ristorazione (l’obbligo è
assolto con la dichiarazione vitivinicola e di giacenza); gli esercenti l’attività di commercio
all’ingrosso di prodotti vitivinicoli confezionati (che non effettuano trasformazione o manipolazioni
compreso l’imbottigliamento); coloro che detengono in luoghi diversi dagli stabilimenti, depositi e
acetifici i prodotti vitivinicoli tal quali, senza attività di trasformazione e manipolazione, per
utilizzarli esclusivamente come ingredienti di bevande/alimenti diversi dai prodotti
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vitivinicoli/aromatizzati/bevande spiritose; vettori e spedizionieri che detengono prodotti
confezionati; soggetti che effettuano attività di ricerca e sperimentazione; rivenditori al minuto di
piccoli quantitativi; rivenditori di bevande da consumare esclusivamente sul posto; operatori
viticoltori non vinificatori che non effettuano alcuna pratica enologica/imbottigliamento; soggetti
che non dispongono di stabilimenti, ma detengono presso propri depositi esclusivamente prodotti
vitivinicoli confezionati da terzi per la successiva rivendita.
MODALITÀ E TEMPI DI REGISTRAZIONE:. La registrazione sul Sian potrà avvenire in 2 modalità:
on-line direttamente sul sistema con le proprie credenziali di accesso; mediante servizio di webservices con l’invio telematico al sistema delle informazioni. I tempi di registrazione sono quelli
previsti dalla normativa Comunitaria, e sono riepilogati all’art. 5 del DM 293. Nel caso, però, di
tenuta computerizzata della contabilità di magazzino, le registrazioni delle operazioni possono
essere inviate al Registro sul Sian entro 30 giorni dall’operazione, a condizione che le operazioni e
le giacenze possano essere controllate in qualsiasi momento, che la contabilità computerizzata
possa giustificare, a richiesta dell’organismo competente, le operazioni non ancora inviate al
Registro e che siano disponibili i documenti giustificativi per le operazioni non ancora inviate.
Per le aziende che producono meno di 1.000 hl di vino l’anno. Inoltre, le operazioni di vinificazione
possono
essere
registrate
in
forma
riepilogativa
entro
30
giorni