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L`assicurazione d`indennità giornaliera in caso di malattia per
L’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia per piccole aziende Copertura di coordinamento LPP Assicurazione Condizioni generali d’assicurazione (CGA) Edizione 05.2007 Indice I Basi 2 V Obblighi Art. 19 Obblighi comportamentali in caso di malattia 8 8 Art. 1 Oggetto dell’assicurazione 2 Art. 2 Basi del contratto 2 Art. 3 Persone assicurate 2 Art. 4 Contraente l’assicurazione 2 VI Art. 5 Validità territoriale 2 Art. 20 Cessione, costituzione in pegno e altri accordi 9 3 Art. 21 Imposte alla fonte su prestazioni in caso di sinistro 9 Art. 22 Comunicazioni 9 Art. 23 Foro competente 9 II Inizio e fine Art. 6 Contratto assicurativo 3 Art. 7 Copertura assicurativa 3 Art. 8 Passaggio nell’assicurazione individuale 4 III Premi 4 Art. 9 Pagamento dei premi 4 Art. 10 Conteggio del premio 5 Art. 11 Ritardo del pagamento 5 Art. 12 Modifica dei premi 5 IV Prestazioni 6 Art. 13 Disposizioni generali 6 Art. 14 Durata dell’erogazione delle prestazioni 6 Art. 15 Calcolo delle prestazioni d’indennità giornaliera 6 Art. 16 Riduzioni di prestazioni 7 Art. 17 Prestazioni non assicurate 7 Art. 18 Concorso con prestazioni di terzi 8 Disposizioni finali 9 I Art. 1 1.1 Art. 2 2.1 2.2 2.3 Art. 3 3.1 Art. 4 4.1 Art. 5 5.1 5.2 Basi Oggetto dell’assicurazione La CSS Assicurazione SA (qui di seguito denominata CSS) assicura le prestazioni elenca- te in polizza contro le conseguenze economiche di malattie e, se concordato, di infortunio. Basi del contratto Il contratto assicurativo è composto dai seguenti elementi: – le presenti Condizioni generali d’assicurazione (CGA); – le Condizioni particolari (CP); – la proposta firmata dal contraente; – le eventuali dichiarazioni scritte del contraente o della persona assicurata, a condizione che siano state confermate dalla CSS nella polizza come Condizioni particolari (CP); – la polizza; – eventuali aggiunte. In aggiunta alle presenti disposizioni è applicabile la Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA). Tutte le definizioni riferite a una persona sono di norma formulate in forma maschile; 2.4 2.5 2.6 ovviamente valgono anche per persone di sesso femminile e persone giuridiche. Il contratto d’assicurazione viene stipulato tra la CSS e il contraente l’assicurazione. Malattia È considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un’incapacità al lavoro. Sono considerate infermità congenite le malattie presenti sin dalla nascita. Infortunio È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte. Persone assicurate Sono assicurate le persone e le cerchie di persone definite nel contratto che operano nell’ambito dell’azienda assicurata a titolo di dipendente (ai sensi della Legge federale sull’assicurazione vecchiaia e superstiti, LAVS). 3.2 Datori di lavoro, lavori indipendenti e i loro familiari che cooperano nell’impresa assicurata non sottoposta all’assicurazione infortuni obbligatoria ai sensi LAINF, vengono assicurati, a condizione che siano elencati per nome nella polizza. Contraente l’assicurazione È considerata contraente l’assicurazione, la persona fisica o giuridica che stipula il contratto assicurativo. Aziende comprese nell’assicurazione Le aziende comprese nell’assicurazione sono le aziende principali e accessorie, filiali e affiliate elencate nella polizza del contraente l’assicurazione. Validità territoriale La copertura assicurativa vale in tutto il mondo. Il Principato del Liechtenstein è equiparato alla Svizzera. Le prestazioni fuori dalla Svizzera saranno erogate soltanto quando un ricovero ospedaliero è necessario per motivi medici e non è possibile un trasporto per il rientro in Svizze- 5.3 ra oppure quando, nei singoli casi, si è in possesso dell’autorizzazione specifica della CSS. I frontalieri e i collaboratori inviati all’estero dal contraente sono esclusi da tale regola. Per i collaboratori inviati all’estero la copertura assicurativa è limitata a 12 mesi consecutivi. 2 5.4 Dipendenti inviati Sono da considerare collaboratori inviati all’estero i dipendenti che immediatamente prima del loro trasferimento all’estero erano assicurati in Svizzera ai sensi della Legge federale sull’assicurazione infortuni (LAINF) e che continuano a svolgere la loro attività per il datore di lavoro con sede in Svizzera nei confronti del quale hanno diritto a percepire il salario. La copertura assicurativa esiste per i collaboratori inviati, che vi soggiornano al massimo 12 mesi consecutivi. II Inizio e fine Art. 6 6.1 6.2 6.3 Art. 7 7.1 7.2 5.5 Frontalieri Per i frontalieri la CSS eroga l’indennità giornaliera come per le persone assicurate in Svizzera, fintanto che hanno domicilio nell’ambito della zona di frontiera (50 chilometri in linea d’aria dalla frontiera) e hanno un rapporto lavorativo valevole con il contraente l’assicurazione. Contratto assicurativo Inizio Il contratto assicurativo inizia alla data indicata nella polizza. Durata Il contratto assicurativo è stipulato per la durata indicata in polizza. Alla scadenza della durata contrattuale, il contratto si rinnova tacitamente sempre per un altro anno, a meno che il contratto non venga disdetto da uno dei partner contrattuali al più tardi 3 mesi prima della scadenza del contratto. La disdetta dovrà essere pervenuta per iscritto al più tardi tre mesi prima della scadenza del contratto presso il partner contrattuale. L’anno assicurativo coincide con l’anno civile. Fine Il contratto cessa in caso di disdetta, chiusura dell’attività imprenditoriale o trasferimento all’estero della sede dell’azienda. 6.4 6.5 Disdetta in caso di sinistro Dopo ogni caso di prestazioni per il quale la CSS eroga prestazioni, il contraente può disdire per iscritto il contratto, al più tardi entro 14 giorni dalla notifica del versamento delle prestazioni. La copertura assicurativa termina al momento in cui la disdetta perviene alla CSS. Dopo ogni caso di prestazioni con obbligo d’indennizzo, la CSS ha il diritto, al più tardi al momento del versamento dell’ultimo indennizzo parziale, a disdire per iscritto il contratto. In tal caso, la copertura assicurativa termina 14 giorni dopo che la comunicazione sia pervenuta presso il contraente l’assicurazione. Copertura assicurativa Inizio Per la persona assicurata la copertura assicurativa inizia il giorno in cui inizia o avrebbe dovuto iniziare il suo lavoro presso l’azienda assicurata, al più presto tuttavia, alla data d’inizio del contratto assicurativo indicata in polizza. Fine della copertura assicurativa La copertura assicurativa termina per la persona assicurata: – con l’estinzione del contratto assicurativo; – per la durata di un’ interruzione del lavoro senza diritto al salario; – in caso di fuoriuscita dalla cerchia delle persone assicurate; – in caso di disdetta a cura del datore di lavoro, con effetto alla data d’uscita dall’impresa assicurata; – in caso di disdetta da parte del dipendente, con effetto alla data di uscita dall’impresa assicurata; – al compimento del 70esimo anno di età; – con il superamento del periodo di soggiorno all’estero di massimo 12 mesi consecutivi; – quando la durata complessiva delle prestazioni indicata nel contratto è raggiunta (esaurimento del diritto). Per aziende comprese nell’assicurazione: – con l’estinzione del contratto assicurativo. 3 Art. 8 8.1 8.2 8.3 8.4 Passaggio nell’assicurazione individuale Obbligo d’informare Il contraente l’assicurazione, su incarico della CSS, deve informare il dipendente uscente per iscritto, al più tardi l’ultimo giorno lavorativo, circa il suo diritto di passaggio e il termine a ciò legato. In caso di non mantenimento dell’obbligo d’informazione da parte del contraente l’assicurazione, la persona assicurata rimane nell’assicurazione collettiva. In tal caso, il contraente l’assicurazione è responsabile per i danni da ciò derivanti. Passaggio In caso di uscita dalla cerchia delle persone assicurate e in caso di estinzione del presente contratto, le persone con domicilio in Svizzera hanno il diritto di passare nell’assicurazione individuale della CSS senza esame dello stato di salute. Il diritto di libero passaggio deve essere fatto valere entro 3 mesi dall’uscita o dall’estinzione del contratto assicurativo o, al più tardi, dopo aver ricevuto l’informazione secondo art. 8.1. Fa fede la data d’entrata della comunicazione presso la CSS. Per le persone assicurate che dopo l’uscita dal contratto collettivo sono registrate come disoccupati ai sensi della LADI, art. 10 (Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza), il diritto di passaggio vale per 3 mesi dal ricevimento delle informazioni secondo art. 8.1. Fa fede la data d’entrata della comunicazione presso la CSS. Nel quadro delle condizioni delle tariffe dell’assicurazione individuale valevoli al momento del passaggio, la CSS concede la possibilità di mantenere le prestazioni garantite nel contratto collettivo. Tali prestazioni, al momento del passaggio saranno 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 adeguate al grado dell’attività lavorativa della persona assicurata. Le persone assicurate disoccupate hanno il diritto, mediante adeguamento dei premi, di adeguare il differimento a 30 giorni per caso di prestazioni. Un caso di prestazioni in sospeso al momento del passaggio nell’assicurazione individuale, fino alla sua conclusione sarà conteggiato tramite il contratto collettivo d’assicurazione finora avuto. Se la persona assicurata al momento del passaggio è inabile al lavoro o dopo il passaggio subisce una ricaduta, i giorni per i quali sono state erogate prestazioni a carico del contratto collettivo, saranno computati sulla durata delle prestazioni della nuova assicurazione individuale. Il differimento non sarà computato una seconda volta. Non esiste alcun diritto all’esonero dal pagamento dei premi. Per nuovi casi di malattia con copertura a carico dell’assicurazione individuale d’indennità giornaliera per malattia, sono applicabili le CGA del contratto individuale. Non esiste alcun diritto di passaggio: – in caso di cambio di posto di lavoro e passaggio all’assicurazione del nuovo datore di lavoro; – in caso di scioglimento del presente contratto e mantenimento dell’assicurazione di tale cerchia di persone o di parte di essa presso un altro assicuratore; – per le persone assicurate in età AVS ai sensi LAVS o in caso di pensionamento anticipato; – in caso di trasferimento del domicilio all’estero o per persone il cui domicilio è già fuori dalla Svizzera. III Premi Art. 9 9.1 9.2 Pagamento dei premi Il premio è contrattualmente calcolato per anno assicurativo ed è in scadenza alla data indicata sulla fattura dei premi. In caso di pagamenti parziali, rimangono dovute le rate non ancora pagate di un premio annuale. I premi parziali possono subire modifiche, a seconda della modalità di pagamento contrattualmente concordata. Se il contratto viene sciolto prima della scadenza dell’anno assicurativo, la CSS rimborsa la parte di premio pagato che avrebbe 9.3 dovuto coprire il periodo assicurativo non ancora trascorso, e non richiede più le rate in scadenza successivamente. Per le prestazioni versate, per quanto riguarda l’assicurazione per danni basata sul salario AVS ai sensi dell’art. 15.2, non sono dovuti premi. Per ciò che riguarda le assicurazioni per somme, sulla base di una somma fissa concordata contrattualmente ai sensi dell’art. 15.3, i premi rimangono dovuti anche nel caso di prestazioni. 4 Art. 10 Conteggio del premio 10.1 Con effetto all’inizio dell’anno assicurativo, sarà fatturato un premio provvisorio sulla base delle masse salariali annue provvisorie concordate contrattualmente. Il premio definitivo sarà calcolato sulla base delle indicazioni che il contraente deve fornire ogni anno alla fine dell’anno assicurativo o dopo, lo scioglimento del contratto. A tale scopo, il contraente riceve dalla CSS un formulario per la dichiarazione della massa salariale e un apposito foglio d’istruzione. 10.2 Determinante ai fini del calcolo dei premi è il salario sottoposto all’obbligo contributivo ai sensi della LAVS, tuttavia, al massimo il guadagno massimo assicurabile indicato in polizza per anno e per persona. Se per le persone elencate per nome nella polizza è stata concordata una somma salariale annua fissa, questa vale anche per il calcolo dei premi. Art. 11 Ritardo del pagamento 11.1 Il debitore dei premi è il contraente. Se il premio o premio parziale non viene versato nei termini dovuti, il contraente sarà esortato mediante lettera raccomandata di provvedere al pagamento entro 14 giorni dalla data d’invio del sollecito inviato per raccomandata. Se il pagamento dell’importo della fattura comprensivo di spese per i richiami non perviene nel corso di tale termine di richiamo legale, l’obbligo della CSS a versare prestazioni è sospeso a partire dalla scadenza del termine di richiamo. 11.2 Per nuovi danni verificatesi durante l’interruzione della copertura, la CSS non eroga prestazioni. Per i casi correnti durante il pe- Art. 12 10.3 Ai fini della verifica delle indicazioni, la CSS può prendere visione di tutta la documentazione dell’azienda rilevante a tale scopo oppure può farla esaminare da un terzo incaricato dalla CSS. 10.4 Il premio definitivamente calcolato è da considerare premio futuro anticipato. 10.5 Se il contraente non provvede entro il termine stabilito, a fornire alla CSS le indicazioni necessarie ai fini della determinazione del premio definitivo, la CSS stabilisce il premio mediante stima. Il contraente ha il diritto di contestare il premio stimato entro 30 giorni dopo che gli sarà pervenuto, inviando alla CSS la documentazione necessaria per la rettifica. Se la contestazione non perviene alla CSS prima della scadenza del termine, il premio stimato è considerato accettato. riodo dell’interruzione della copertura non vengono erogate prestazioni. 11.3 La copertura è ripristinata un giorno dopo che tutti i premi, interessi di mora, tassi per richiami ed esecuzioni riguardanti tale contratto saranno state completamente saldate. 11.4 La CSS può esigere per vie legali, entro 2 mesi dalla scadenza del termine di richiamo, i premi e le tasse per richiami arretrati. Se la CSS non fa uso di tale diritto, rinunciando al pagamento del premio arretrato, può recedere dal contratto. Non è possibile compensare i premi arretrati con eventuali prestazioni derivanti dal contratto assicurativo. Modifica dei premi 12.1 Sulla base dell’andamento dei sinistri, nonché in virtù dei criteri presentati nel cpv. 2, il calcolo del rischio e dei premi può cambiare. La CSS può quindi adeguare il premio con effetto a partire dall’anno assicurativo seguente. A tale scopo deve notificare le nuove aliquote dei premi al contraente l’assicurazione, al più tardi 30 giorni prima dell’entrata in vigore. Se il contraente non è d’accordo con le nuove aliquote dei premi, può disdire per iscritto il contratto con effetto alla fine dell’anno assicurativo in corso. La disdetta deve pervenire presso la CSS al più tardi l’ultimo giorno dell’anno assicurativo in corso. Nessuna comunicazione è considerata approvazione della modifica del premio. 12.2 Ai fini dell’adeguamento dei premi, sono tenuti in considerazione in modo particolare i seguenti criteri: i premi incassati, le prestazioni erogate, la frequenza dei sinistri, eventuali accantonamenti per casi di prestazioni in sospeso o da assumere, caratteristiche di copertura o di prestazioni concordate individualmente, prospettive per ciò che concerne l’entità del portafoglio assicurati, eventuali 5 accordi aggiuntivi con il contraente l’assicurazione per ciò che concerne prevenzione e assistenza dei collaboratori. IV Prestazioni Art. 13 Disposizioni generali 13.1 Caso di prestazioni Un caso di prestazioni è quell’evento che comporta un diritto a prestazioni. Se prima della conclusione di un caso si verifica una nuova malattia, ciò dà inizio ad un nuovo caso, a meno che non abbia un nesso causale con il primo. Una malattia che dal punto di vista medico è collegata ad una malattia precedente (ricaduta), è da considerare nuovo caso, solo se la persona assicurata, per 12 mesi dopo la conclusione del caso precedente, non è stata in trattamento medico per questa malattia. Un nuovo caso di prestazioni genera un nuovo periodo di attesa. Art. 14 Durata dell’erogazione delle prestazioni 14.1 Durata del versamento delle prestazioni L’obbligo della CSS a versare prestazioni inizia allo scadere del differimento (periodo d’attesa) concordato contrattualmente. Il differimento (periodo d’attesa) vale per ogni caso di prestazioni e viene computato alla durata dell’erogazione delle prestazioni. I giorni con incapacità lavorativa parziale contano sia per il calcolo del periodo d’attesa sia per la durata delle prestazioni come giorni interi. I giorni nel periodo senza copertura a causa di ritardo del pagamento sono computati interamente alla durata delle prestazioni. 14.2 In caso di coordinamento delle prestazioni con altri assicuratori, la durata delle prestazioni non si estende. Art. 15 13.2 Ricadute Il nuovo verificarsi di una malattia (ricaduta), per ciò che concerne la durata delle prestazioni e il periodo d’attesa è da considerare nuovo caso di malattia, se la persona assicurata per tale causa non è stata incapace al lavoro per 12 mesi ininterrotti. 13.3 Incapacità al lavoro È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività. Un imminente esaurimento del diritto non può essere impedito rinunciando temporaneamente alle prestazioni. L’obbligo a versare prestazioni termina con l’inizio delle prestazioni dell’assicurazione di previdenza professionale (LPP). 14.3 A partire dall’età AVS legale, fino al 70esimo anno di età compiuto, per tutti i casi assicurativi correnti e futuri vale una durata delle prestazioni di complessivamente 180 giorni. 14.4 Limitazioni Se una persona assicurata che ha diritto a prestazioni, senza la preventiva approvazione della CSS si reca all’estero, durante il periodo del soggiorno all’estero non ha diritto a prestazioni. Calcolo delle prestazioni d’indennità giornaliera 15.1 Estensione delle prestazioni La CSS garantisce per la perdita di guadagno comprovata che si verifica a causa di un’incapacità lavorativa assicurata. Variante assicurata, entità, durata e periodo di attesa sono riportati in polizza. 15.2 Le basi di calcolo di prestazioni derivanti dall’assicurazione per danni Per i dipendenti, come base per il calcolo dei premi e per l’erogazione delle prestazioni, vale il salario AVS ai sensi della LAVS. 6 La CSS concede le prestazioni contrattuali al verificarsi dell’evento assicurato e solo dietro dimostrazione del danno subito. L’entità precisa delle prestazioni risulta dalla polizza e dalle presenti Condizioni generali d’assicurazione. 15.3 Le basi di calcolo delle prestazioni derivanti dall’assicurazione per somme (somme salariali fisse) La CSS concede le prestazioni assicurate al momento del verificarsi di un caso di prestazioni con obbligo d’indennizzo, indipendentemente dal sussistere di un danno. L’entità delle prestazioni risulta dalla polizza e dalle presenti Condizioni generali d’assicurazione. Le prestazioni assicurate contrattualmente vengono concesse indipendentemente da prestazioni di terzi, tali prestazioni infatti non saranno computate. Vale la somma assicurativa fissata nella polizza. Il salario annuo fisso concordato deve tuttavia corrispondere possibilmente al probabile salario annuo AVS. La CSS può verificare la somma salariale ed eventualmente provvedere ad un futuro adeguamento della polizza. 15.4 Calcolo delle indennità giornaliere Le prestazioni d’indennità giornaliera in funzione del salario sono calcolate come segue: – la base è costituita dall’ultimo salario con obbligo contributivo AVS percepito prima dell’inizio della malattia, comprensivo di elementi salariali non ancora pagati per i quali esiste tuttavia un obbligo legale e che Art. 16 Riduzioni di prestazioni 16.1 Se la malattia è soltanto in parte la causa dell’incapacità lavorativa, la CSS eroga soltanto la parte di prestazioni corrispondente. 16.2 Se si è presenza di una lesione colposa degli obblighi comportamentali, influenzando così la possibilità di verificare o di stabilire l’entità delle conseguenze dei postumi Art. 17 sono assicurati. Tale salario viene convertito per un anno intero e diviso per 365. – per i dipendenti con salario fortemente variabile, viene presa in considerazione la media degli ultimi 12 mesi precedenti l’inizio dell’incapacità lavorativa. – se la persona assicurata prima della malattia era attiva presso più di un datore di lavoro, è determinante solo il salario percepito presso il contraente l’assicurazione. Se per una persona assicurata e menzionata per nome nel contratto è concordato un salario annuo fisso, come guadagno giornaliero è da considerare la 365esima parte del salario (assicurazione per somma). 15.5 Aumenti del salario o modifiche nel rapporto d’impiego vengono tenuti in considerazione per il calcolo dell’indennità giornaliera. Tali accordi devono essere stati presi per iscritto prima del verificarsi dell’incapacità lavorativa alla base del diritto. 15.6 Entità della prestazione La premessa ai fini del versamento delle prestazioni è un’incapacità lavorativa di almeno il 25 percento confermata da un medico. La CSS eroga l’indennità giornaliera assicurata, in proporzione al grado di incapacità lavorativa. A partire dal 70 percento di incapacità lavorativa, la CSS eroga l’indennità giornaliera intera. 15.7 Per persone parzialmente disoccupate ai sensi della LADI, in caso d’incapacità lavorativa di oltre il 50 percento, la CSS eroga l’intera indennità giornaliera sulla base del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 8.4. della malattia, la CSS può ridurre proporzionalmente le prestazioni. 16.3 Colpa grave La CSS rinuncia al diritto di ridurre le prestazioni assicurative nei casi di malattia dovuti a negligenza grave o atti temerari. Prestazioni non assicurate – Prestazioni a seguito della lesione della neutralità, eventi bellici o terroristici; – per danni alla salute causati dall’azione di radiazioni ionizzanti e dall’energia atomica, eccetto i danni che potrebbero derivare da trattamenti mediante radiazioni prescritte da un medico, in relazione ad una malattia assicurata; – prestazioni causate da terremoti; – prestazioni a seguito di crimini o delitti di natura colposa commessi dalla persona assicurata; – prestazioni per il periodo precedente alla notifica ritardata di un caso di prestazioni; 7 – prestazioni in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del medico, di altri fornitori di prestazioni o della CSS; – prestazioni a causa di partecipazione a risse o baruffe, salvo che l’assicurato sia ferito pur non avendovi partecipato oppure avendo prestato soccorso; – prestazioni per infortunio, lesione corporale parificata ad infortunio e malattie professionali che sono assicurate in virtù della Legge federale sull’assicurazione infortuni (LAINF); Art. 18 Concorso con prestazioni di terzi 18.1 Se la persona assicurata percepisce prestazioni da un’assicurazione sociale svizzera, un’assicurazione estera corrispondente oppure da un terzo avente responsabilità civile, scaduto il periodo di attesa, la CSS integra tali prestazioni fino all’ammontare dell’indennità giornaliera assicurata dal contratto. 18.2 Se la persona assicurata percepisce prestazioni da un’altra assicurazione privata, la CSS versa proporzionalmente. 18.3 La persona assicurata ha il dovere di comunicare alla CSS tutti gli assicuratori sociali e privati, nonché i terzi aventi responsabilità civile implicati nel caso e le loro prestazioni. In caso di omissione intenzionale o per colpa grave, la CSS può rifiutare di versare le prestazioni. 18.4 I giorni con prestazioni parziali a causa di una riduzione, ai fini del completamento del periodo di attesa e ai fini del calcolo del- V Art. 19 – prestazioni a seguito di trattamenti e operazioni cosmetiche o medicalmente non necessarie e loro conseguenze. Sono determinanti i criteri della Legge federale sull’assicurazioni malattie (LAMal). 17.1 Medico Il medico autorizzato ad esercitare la professione di medico in virtù di un diploma federale o di un diploma di abilitazione cantonale o estero equipollente. la durata delle prestazioni sono da considerare giorni interi. 18.5 Se la CSS eroga prestazioni al posto di un terzo avente responsabilità civile, la persona assicurata deve cedere i suoi diritti alla CSS, sino a concorrenza delle prestazioni accordate. 18.6 Le suddette disposizioni dell’art. 18 non valgono, quando il calcolo dell’indennità giornaliera è basato su somme salariali fisse, ai sensi dell’art. 15.3. Le persone assicurate, le cui somme salariali AVS hanno un limite superiore massimo, sono escluse da tale regolamentazione. 18.7 La CSS può far valere le prestazioni erogate direttamente presso l’assicuratore sociale di competenza o presso il terzo avente responsabilità civile oppure conguagliarle con l’imminente pagamento della rendita arretrata dell’Assicurazione d’invalidità (AI). Obblighi Obblighi comportamentali in caso di malattia 19.1 Il contraente l’assicurazione all’inizio del contratto di lavoro deve informare la persona assicurata per iscritto sui suoi obblighi comportamentali. 19.2 In occasione di ogni incapacità lavorativa, il contraente l’assicurazione ne fa notifica alla CSS mediante il relativo formulario, e ciò, entro 5 giorni dalla scadenza del periodo di attesa concordato, al più tardi tuttavia, dopo 30 giorni di incapacità lavorativa ininterrotta. Alla notifica va allegato il certificato medico del medico curante. 19.3 In caso di comunicazione tardiva, il diritto alle prestazioni assicurate sussiste al più presto dal momento in cui tale comunicazione perviene alla CSS. Se è stato concordato che il contraente l’assicurazione o l’avente diritto abbia da subire degli svantaggi per aver leso un obbligo, tale svantaggio non si verifica, se per le circostanze in cui si è verificata, la lesione è da considerare senza colpa. 19.4. Se il contraente non rispetta i termini e le scadenze per la notifica del caso di prestazioni, egli è responsabile per i danni da ciò derivanti. 19.5 Il contraente l’assicurazione o la persona assicurata devono adottare tutte le misure da loro esigibili per ridurre il danno. 19.6 Qualsiasi modifica del grado d’incapacità lavorativa nel corso di una malattia deve essere immediatamente comunicata alla CSS. 8 19.7 In caso di incapacità lavorative prolungate, è necessario far pervenire ogni mese un certificato intermedio alla CSS. 19.8 La CSS si riserva la possibilità di far visitare la persona assicurata anche da un medico da essa incaricato oppure di inviare un assistente per i casi di malattia. 19.9 La persona assicurata ha l’obbligo di liberare i medici curanti dal segreto professionale nei confronti della CSS. La CSS tratta tutte le informazioni mediche con la massima riservatezza. 19.10 La persona ammalata impiega la sua capacità lavorativa o capacità lavorativa residua per attività più adatte e più leggere, eventualmente in un altro settore professionale. 19.11 Per quanto possa essere esigibile, entro il periodo di tempo indicato, la persona assicurata si sottopone alle operazioni medical- mente necessarie, alle terapie o alle altre misure consigliate da un medico o dalla CSS. 19.12 Su disposizione e entro il termine indicato dalla CSS, la persona assicurata annuncia il suo diritto a prestazioni all’AI. Se la persona assicurata non dà seguito all’ordine della CSS, o ne fa seguito troppo tardi, la CSS può ridurre le proprie prestazioni d’indennità giornaliera dell’importo che l’AI avrebbe pagato nel caso in cui il diritto a prestazioni fosse stato annunciato in tempo utile. 19.13 L’obbligo di ridurre il danno è giudicato secondo i criteri stabiliti dal diritto delle assicurazioni sociali. 19.14 Se in caso di prestazioni vengono violati gli obblighi comportamentali, la CSS può ridurre o negare le prestazioni secondo il proprio giudizio. IV Disposizioni finali Art. 20 Cessione, costituzione in pegno e altri accordi 20.1 Senza l’approvazione della CSS, le prestazioni assicurative della CSS non possono essere cedute o costituite in pegno. Art. 21 Imposte alla fonte su prestazioni in caso di sinistro 21.1 La CSS versa al contraente l’assicurazione le prestazioni sostitutive del salario per persone assicurate sottoposte all’imposta alla fonte. 21.2 Il datore di lavoro provvede al corretto conteggio con le autorità fiscali competenti. Art. 22 21.3 Se comunque la CSS è chiamata dalle autorità fiscali a rispondere, essa dispone del diritto di regresso nei confronti del contraente l’assicurazione. Comunicazioni Le comunicazioni al contraente l’assicurazione vengono inviate all’ultimo indirizzo noto alla CSS. Un cambio d’indirizzo deve essere notificato alla Art. 23 20.2 Accordi a saldo con altri assicuratori o terzi aventi la responsabilità civile, per la CSS non hanno nessun efficacia, fintanto che non saranno stati approvati dalla CSS. CSS entro 14 giorni dal trasloco. Le comunicazioni alla CSS devono essere inviate all’indirizzo indicato in polizza. Foro competente In caso di controversia legale, il contraente l’assicurazione o la persona assicurata possono promuovere un’azione legale contro la CSS a Lucerna, nel luogo di domicilio svizzero o nel luogo di lavoro in Svizzera. 9 10 11 Form. 481i – 01.08 – 2000–buag Soggetto giuridico: CSS Assicurazione SA Tribschenstrasse 21 Casella postale 2568 6002 Lucerna Assicurazione