ulteriori risposte ai quesiti
Transcript
ulteriori risposte ai quesiti
PROVENIENZA: ORDINE DI MONZA E BRIANZA OGGETTO: 1.1. Ambito soggettivo (delega su conto corrente) 6.1. Determinazione delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale 4.2. Aspetti connessi alla richiesta di accesso alla procedura QUESITO: In tema di voluntary disclosure se nel conto corrente estero vi è un intestatario e un delegato, il delegato (con delega di firma) che non ha mai effettuato operazioni (anche se avrebbe potuto) deve presentare in modo autonomo la voluntary disclosure solo per la sua quota? deve presentare il quadro RW? Se invece avesse effettuato delle operazioni deve presentare la voluntary disclosure e l'RW? Inoltre: - il titolare del c/c deve indicare nella sezione I i dati del delegato che non ha mai effettuato operazioni? - per attività finanziarie detenute in Svizzera va compilata nella sezione II la colonna 2 o 3? ("Black list con accordo per scambio di informazioni" oppure " Non black list"?) - se il titolare del c/c non rimpatrierà la disponibilità estera detenuta in Svizzera sono previste sanzioni più alte? Le caselle 2 e 13 della sezione IV del modello vanno compilati? - gli imponibili ai fini della determinazione dell’ imposta Ivafe vanno inseriti nella relazione di accompagnamento? - la relazione di accompagnamento va inviata anche nel caso di opzione per la tassazione forfettaria? SOLUZIONE PROPOSTA: In ordine alla delega esistente per operare su conto corrente la risposta è già stata fornita dalla DRE (cfr. quesiti Mantova 3, Pavia 2). Nella sezione I, colonna 1, del Modello di “Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria” si ritiene che il titolare deva indicare i dati del soggetto delegato. Per le attività finanziarie detenute in Svizzera va compilata nella sezione II la colonna 2 (black list con accordo per scambio informazioni). Se il titolare del c/c non rimpatrierà la disponibilità estera detenuta in Svizzera è stabilita la riduzione delle sanzioni per violazione delle norme sul monitoraggio alla metà del minimo edittale qualora (Circ. 10/2015, punto 6.1.) l’autore della violazione rilascia all’intermediario finanziario estero, presso cui le attività sono detenute, l’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione (c.d. waiver), controfirmata dall’intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. In alternativa il contribuente può avvalersi delle sanzioni ridotte effettuando il c.d. rimpatrio giuridico delle attività (cfr. Circ. 10/2015, punto 6.1). Le caselle 2 e 13 della sezione IV del modello vanno compilate per le attività trasferite in Italia o in Stati membri della UE o in Stati aderenti all’Accordo SEE che consentono un effettivo scambio di informazioni con l’Italia. Si ritiene che nella relazione di accompagnamento siano da inserire gli elementi che permettono all’Agenzia delle Entrate di determinare gli imponibili soggetti a IVAFE (cfr. Circ. 10/2015 punto 4.2.). La relazione di accompagnamento va inviata anche nel caso di scelta della determinazione forfettaria dei redditi finanziari. QUESITO ORDINE DI PROVENIENZA: ORDINE DI MONZA E BRIANZA OGGETTO: Rapporto tra voluntary e sanzioni penali – punto 7 - Circolare 10/E 2015 QUESITO: Quesito: nell’ambito di una gestione titoli estera da regolarizzare, una persona fisica possiede delle obbligazioni. La situazione patrimoniale fornita dalla banca con riferimento al 31/12/n indica che il corso di tali obbligazioni è aumentato rispetto al corso al momento dell’acquisto, ed eccede il valore nominale. In caso di VD con metodo analitico, va rilevato un reddito? La medesima situazione patrimoniale evidenzia, per tali titoli, i ratei di interessi maturati nel periodo intercorrente fra l’ultima cedola e il 31/12/n: devono essere considerati come redditi? Nella stessa gestione sono presenti dei fondi azionari. La situazione patrimoniale fornita dalla banca con riferimento al 31/12/2013 indica che le quote di tali fondi, a quella data, sono plusvalenti rispetto al costo di acquisto. Va rilevato un reddito? Più in generale: premesso che la circ. 10/2015 dice che: “Secondo il disposto dell’articolo 5-quater, gli imponibili con riferimento a ciascun investimento e a ciascuna attività devono essere determinati analiticamente secondo le regole in vigore nel periodo d’imposta al quale si fa riferimento.” nella quantificazione, con metodo analitico, dei redditi di capitale e diversi connessi alle attività finanziarie estere, quale criterio occorre seguire? Il criterio di cassa? Le regole previste per chi applica iI regime della dichiarazione (inteso come alternativo al regime del risparmio amministrato e a quello del risparmio gestito)? SOLUZIONE PROPOSTA DA RICHIEDENTE: Nessuna NOTA DELL’ESTENSORE: Si ritiene che, coerentemente con quanto disposto dagli artt. 68 e segg. TUIR, la indicazione dei plusvalori vada effettuata con il criterio del regime dichiarativo e quindi sostanzialmente solo per quei valori che risultavano definitivamente acquisiti e capitalizzati o incassati al termine del priodo di imposta di riferimento o durante lo stesso. Su questo argomento e’ necessaria una esplicita conferma da parte della Agenzia. RISPOSTA Direzione regionale Come già precisato all’interno del quesito, la circolare 10/2015 ha chiarito che la quantificazione delle poste reddituali finanziarie riemerse a seguito dell’istanza di voluntary deve avvenire secondo le specifiche regole di tassazione in vigore nel periodo di imposta al quale si fa riferimento. Tale precisazione ha, tuttavia, una valenza concreta in principal modo per l’applicazione delle aliquote disposte per le particolari tipologie reddituali, dal momento che queste hanno subito importanti modifiche nel corso degli anni interessati dal procedura di voluntary. L’indicazione ha invece una portata minore in merito al regime di tassazione dei redditi finanziari. Questi redditi prevedono un regime di tassazione tradizionale, quello della dichiarazione, a cui il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ha affiancato due regimi alternativi: il regime del risparmio gestito e il regime del risparmio amministrato. Entrambi i regimi richiedono una specifica indicazione da parte del contribuente, che deve espressamente optare per il regime di tassazione che preferisce. Nell’ambito della voluntary disclosure, dal momento che l’ambito oggettivo delle istanze attiene a redditi che non sono stati regolarmente sottoposti a tassazione, è evidente che l’opzione per uno dei due regimi alternativi non è stata esercitata dal contribuente. Di conseguenza, gioco forza, alle maggiori imposte derivanti dall’adesione al programma di collaborazione volontaria deve applicarsi il regime ordinario della dichiarazione, le cui caratteristiche principali sono: - tassazione per cassa; - per i redditi di capitale, tassazione al lordo e al cambio del giorno di realizzazione, come previsto dagli artt. 44, 45, 47 del Tuir - per i redditi diversi, tassazione al netto di oneri e spese e in base al tipo di reddito e alla provenienza, come disposto dagli artt. 67 e 68 del Tuir. PROVENIENZA: Ordine di Monza e Brianza OGGETTO: 1.2.2. I redditi connessi con gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria illecitamente detenuti all’estero QUESITO: Due contribuenti sono titolari di tre relazioni bancarie estere cointestatate. Tutte le relazioni bancarie si riferiscono a rapporti di conto corrente e gestione titoli. L’ammontare medio delle consistenze patrimoniali delle tre relazioni negli anni 2010-2013 è stato rispettivamente di euro 2.500.000, 600.000 e 400.000. Alla luce delle vigenti disposizioni e dei relativi chiarimenti pubblicati, ai fini della determinazione del rendimento imponibile dei capitali detenuti all’estero non è possibile optare per il cd metodo forfettario ex art 5 quinquies comma 8 Dl 167/90 Sulla base della documentazione ottenuta dagli istituti bancari è stato però possibile ricostruire analiticamente il rendimento soltanto delle due relazioni principali. Per la terza relazione (dalla consistenza media di euro 400.000) non è possibile procedere alla ricostruzione analitica del rendimento effettivamente conseguito. Dalla documentazione disponibile è peraltro riscontrabile un rendimento medio complessivo della gestione di circa 1 – 1,5% annuo. SOLUZIONE PROPOSTA: Alla luce delle oggettive difficoltà della determinazione analitica del rendimento della terza relazione, si ritiene di determinarne il rendimento nella misura forfettaria del 5%, dando evidenza nella relazione di accompagnamento che tale rendimento è ragionevolmente superiore a quello effettivamente conseguito. Per le altre due relazioni si procede alla determinazione analitica dei rendimenti. Nella dichiarazione di voluntary non viene barrata l’opzione per la tassazione forfettaria dei rendimenti ma nei righi da VD23 a VD 26 viene inserito direttamente l’importo del rendimento come sopra determinato. In caso non si concordi con l’applicazione del rendimento nella misura forfettaria del 5% sopra prospettata, si chiede come procedere alla determinazione del rendimento relativamente all’attività finanziaria per la quale vi siano oggettive difficoltà nella ricostruzione dei rendimenti analitici, ai fini dell’accesso alla procedura di collaborazione volontaria. RISPOSTA Direzione regionale Sulla base dei dati riportati nel quesito, è evidente che i contribuenti coinvolti dalla vicenda non possano accedere al programma di voluntary disclosure utilizzando il metodo di determinazione forfetaria dei rendimenti finanziari. Come chiarito all’interno della circolare del 13 marzo 2015, n. 10 (ripresa dalla circolare del 16 luglio 2015, n. 27), l’applicazione del regime forfetario in luogo del regime ordinario: - deve essere specificatamente richiesta dal contribuente; - è vincolante per tutti i periodi d’imposta oggetto di collaborazione volontaria; - è esercitabile solo nei casi in cui la media delle consistenze delle attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d’imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro; - non tiene conto della presunzione legale di ripartizione della disponibilità fra più cointestatari delle stesse, prevista dal comma 9 dell’articolo 5-quinquies del decreto legge. Nel caso in esame, sebbene si tratti di un rapporto cointestato, la media delle consistenze finanziarie è superiore al limite di 2 milioni di euro e pertanto non è adoperabile il criterio di determinazione forfetaria del reddito. Allo stesso tempo, la circolare ha precisato che il criterio di determinazione forfetaria non è applicabile in misura parziale. Pertanto, “nei soli casi in cui si configuri in maniera evidente l’impossibilità per il contribuente di produrre il corredo documentale ed informativo previsto dall’articolo 5quater, comma 1, lettera a), resta ferma la facoltà per l’Amministrazione di far valere la presunzione legale relativa di redditività delle attività finanziarie estere prevista dall’articolo 6 del decreto legge”. PROVENIENZA: Ordine di Monza e Brianza OGGETTO: 4.2. Aspetti connessi alla richiesta di accesso alla procedura QUESITO: Un contribuente ha presentato istanza di collaborazione volontaria, nel corso del 2014, relativa alle annualità fino al 2012 (per l’annualità 2013 il patrimonio detenuto all’estero è stato oggetto di dichiarazione redditi e di monitoraggio) ed ha definito per adesione gli avvisi di accertamento e di irrogazione sanzioni notificati a fine anno 2014. Per quanto attiene le sanzioni irrogate, il patrimonio detenuto in CH è stato oggetto di rimpatrio giuridico con mandato di gestione a fiduciaria italiana in regime di risparmio amministrato; conseguentemente sono state applicate sanzioni ridotte. A tutt’oggi l’intestazione alla società fiduciaria del patrimonio detenuto in CH è ancora in corso di perfezionamento per motivi di carattere burocratico. Si chiede se sia possibile revocare ora il mandato fiduciario e produrre la dichiarazione di waiver prevista dall’art. 5 - quinquies, comma 5, DL 167/90 (quindi nella formulazione attuale), mantenendo fermi gli effetti ottenuti in materia di riduzione delle sanzioni. Risposta DR LOMBARDIA Tra le condizioni per fruire della riduzione delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale di cui all’art. 5-quinquies, comma 3, del d.l. 4/2014, era previsto, in alternativa, sia il rimpatrio fisico sia il rimpatrio giuridico delle disponibilità. Tale disposizione è stata confermata, negli stessi termini, anche nella nuova voluntary di cui al DL 186/20014 in relazione alla quale la circolare 10/2015 ha specificato che costituisce rimpatrio giuridico di una disponibilità finanziaria sia l’affidamento delle attività in gestione o amministrazione agli intermediari residenti sia il rilascio del c.d waiver all’intermediario finanziario estero che detiene le attività. Pertanto, nel caso prospettato il contribuente potrà quindi produrre il waiver, seguito dall’atto di revoca del mandato fiduciario. QUESITO 5 ORDINE DI PROVENIENZA: Ordine di Monza e Brianza OGGETTO: 1.2 – ambito oggettivo Determinazione della base imponibile RW in relazione al periodo d'imposta QUESITO: La circolare 10/E in un passaggio dedicato ai criteri di determinazione degli imponibili ai fini del quadro RW, dopo aver ricordato la necessità di adottare gli stessi criteri già dettati nelle istruzioni alla compilazione del modello UNICO PE relative a ciascuna delle annualità coinvolte dalla Procedura, puntualizza opportunamente che "… fino al periodo d'imposta 2012 rileva la detenzione al termine di ciascun periodo d'imposta, per il 2013 la detenzione nel corso del periodo d'imposta …". Orbene, con riferimento proprio al periodo d'imposta 2013, si chiede se (anche) ai fini della VD, posto che per quanto concerne i conti correnti occorre avere riguardo alla giacenza media degli stessi (con conversione al cambio medio mensile per quelli in valuta) tale regola valga anche per gli investimenti in attività finanziarie? Volendo esemplificare, per semplicità: il contribuente all’1/1/2013 deteneva un titolo obbligazionario poi ceduto in data 31/1/2013 per un controvalore pari ad Euro 100.000. La liquidità generata dalla cessione pari ad Euro 100.000 è stata accreditata in c/c e dunque è risultata concorrente alla giacenza media di tale conto a partire dal 31/1/2013. Ai fini della determinazione dell'importo RW per il 2013 occorre: - Considerare l'intero importo di Euro 100.000? - Considerare l'importo di Euro 100.000 ragguagliato pro-rata temporis (vale a dire per 31/365)? SOLUZIONE PROPOSTA: Ragioni di equità farebbero propendere per questa seconda soluzione. QUESITO ORDINE DI PROVENIENZA: Ordine degli Avvocati OGGETTO: 9 – la patologia della procedura Obbligo di segnalazione di operazione sospette in capo all’avvocato QUESITO: Sussistenza? SOLUZIONE PROPOSTA: Si ritiene che vi sia un esonero per l’Avvocato dall’obbligo di segnalazione di operazioni sospette ex art. 41 Dlgs n. 231/2007, e ciò per l’applicazione dell’art. 12 D. LGS n. 231/2007 e della sentenza della Corte di Giustizia UE 26.6.2007 (Proc. C 305-5). QUESITO ORDINE DI PROVENIENZA: Ordine degli Avvocati OGGETTO: 3 – cause di inammissibilità Causa di inammissibilità in caso di pendenza di procedimento, accessi, verifiche etc. in capo ad un concorrente nel reato o ad un soggetto solidalmente obbligato in via tributaria (art. 5 quater, comma 2 DL. 167/90) QUESITO: Opera anche se il contribuente non ne è effettivamente a conoscenza? SOLUZIONE PROPOSTA: Dovrebbe prevalere il dato di effettiva conoscenza da parte del contribuente della suddetta pendenza e ciò in ossequio ai principi generali della disciplina Risposta Direzione regionale La questione è stata affrontata all’interno della circolare del 16 luglio 2015, n. 27. Fermo restando che l’obbligo di evidenziare la sussistenza di una causa ostativa è un obbligo specifico del contribuente che partecipa al programma di voluntary disclosure, “mentre non sussistono dubbi nelle ipotesi in cui il provvedimento tributario o penale sia stato ricevuto dal medesimo soggetto che vuol aderire alla procedura in argomento, più incerta appare l’interpretazione della norma nella parte in cui prevede che l’inammissibilità operi anche nel caso in cui tali provvedimenti siano conosciuti da soggetti solidamente obbligati in via tributaria o dai concorrenti nel reato. Infatti, in tali casi, non essendovi coincidenza soggettiva tra il soggetto che richiede l’accesso alla procedura e chi ha avuto la formale conoscenza del provvedimento suscettibile di determinare la inammissibilità alla stessa, l’effettiva conoscenza della causa ostativa da parte dell’istante non è certa, potendo essere lo stesso ignaro. Al riguardo si ritiene che, nel rispetto dei principi di lealtà e di garanzia che devono improntare i rapporti tra fisco e contribuente, la norma introduce una presunzione di conoscenza che non deve essere considerata in senso assoluto”. Deve pertanto concludersi che il contribuente non a conoscenza della presenza di una causa ostativa può presentare regolare istanza di voluntary. Rimane comunque indiscusso che l’Ufficio potrà eccepire la sussistenza della causa di inammissibilità laddove nel corso dell’istruttoria dovessero emergere elementi comprovanti l’effettiva conoscenza (anche non formale) da parte del contribuente. QUESITO ORDINE DI PROVENIENZA: Ordine degli Avvocati OGGETTO: 7 – effetti ai fini penali Obbligo di comunicazione all’autorità giudiziaria da parte dell’Agenzia delle entrate (art. 5 quater, comma 3, DL 167/90) QUESITO: Quando opera? SOLUZIONE PROPOSTA: L’obbligo di comunicazione all’Autorità giudiziaria da parte dell’agenzia sussiste solo nel caso in cui sia stata preventivamente fatta una denuncia per fatti penalmente rilevanti. RISPOSTA Direzione regionale La presentazione di un’istanza di voluntary disclosure avvia, in modo naturale, una rete di rapporti molto stretta l’Agenzia delle Entrate e l’autorità giudiziaria. Pertanto, in aggiunta all’ordinaria comunicazione di reato ex art. 331 cpp da effettuare a seguito della rilevazione di un reato penale, risulta atto dovuto da parte dell’Agenzia delle Entrate eseguire le seguenti comunicazioni: - - - - indicazione dei nominativi che hanno presentato richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria al fine di avere conoscenza dell’esistenza di cause di inammissibilità di natura penale che precludono l’accesso alla procedura di emersione volontaria; in applicazione dell’art. 5-quater, comma 3, del dl 167/1990 “entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, per l'utilizzo dell'informazione ai fini di quanto stabilito all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b)”, ovvero ai fini dell’esclusione della punibilità per i reati individuati dalla norma; in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5 septies Legge n. 186/2014, le Direzioni provinciali comunicheranno i nominativi dei soggetti che nell’ambito della procedura hanno esibito o trasmesso atti o documenti falsi, ovvero hanno fornito dati e notizie non rispondenti al vero, per le consequenziali determinazioni di spettanza dell’Autorità giudiziaria; permane, in ogni caso, l’obbligo per l’Agenzia delle Entrate di denunciare all’Autorità giudiziaria, ex art. 331 c.p.p., ogni altro reato intercettato nello svolgimento dell’istruttoria relativa alle richieste di voluntary disclosure. PROVENIENZA: ORDINE DI BRESCIA OGGETTO: CONTRIBUENTE CON DOPPIA NAZIONALITÀ RESIDENTE FISCALMENTE IN ITALIA DAL 2012 QUESITO: Un contribuente con doppia nazionalità (italiano e venezuelano) prima fiscalmente residente in Venezuela, diviene fiscalmente residente in Italia dal 2011. Nel 2009/2010, al termine di una attività lavorativa di 24 anni in Venezuela vende tutti gli immobili che possedeva in Venezuela trasferendo il ricavato in un deposito in Svizzera. Dall’anno 2011 dichiara nel quadro RW (quindi a decorrere dal mod. Unico 2012) l’ammontare delle somme depositate in Svizzera e paga l’imposta l’Ivafe. Non dichiara però i redditi da risparmio e gli interessi maturati negli anni dal 2011 sui capitali posseduti in Svizzera. In seguito trasferisce in Italia solo la parte residua delle attività finanziarie, in quanto altra parte era stata utilizzata per il rimborso di un finanziamento contratto con la banca svizzera. Non è altresì in grado di conoscere se la Banca svizzera abbia applicato l’euroritenuta dal 2011. Si chiede quindi: - il contribuente deve regolarizzare i redditi da risparmio e da interessi non dichiarati dal 2011? - potrà detrarre gli interessi passivi, pagati alla banca svizzera a valere sul mutuo, dai redditi da risparmio e da interessi attivi dei vari anni da regolarizzare con la VD? SOLUZIONE PROPOSTA: Nessuna RISPOSTA Direzione regionale Sulla base di quanto rappresentato, il contribuente deve regolarizzare i redditi derivanti dai rendimenti delle somme depositate in Svizzera a partire dall’anno in cui è fiscalmente residente in Italia. Non è consentita la detrazione degli interessi passivi pagati in Svizzera. PROVENIENZA: ORDINE DI BRESCIA OGGETTO: 5. Ambito temporale della procedura di collaborazione volontaria 4.2. Aspetti connessi alla richiesta di accesso alla procedura 7. Effetti ai fini penali QUESITO: Negli anni 80 una persona fisica trasferisce all’estero (Svizzera) fondi non dichiarati per circa (cinque miliardi e ottocento milioni di lire) 3 milioni di euro. Non ha mai dichiarato tali somme nel quadro Unico RW e non ha mai dichiarato i redditi da risparmio e da interessi maturati su tali somme. Si chiede quindi: - Le somme in conto capitale trasferite all’estero negli anni 80 non devono essere dichiarate in quanto il periodo è prescritto? - Per quali anni deve presentare la voluntary disclosure per i redditi determinati con il sistema analitico/forfettario? - Se trattenuta dalla Banca svizzera, può detrarre l’Euroritenuta dalle somme dovute con la voluntary disclosure per redditi dichiarati analiticamente/forfettariamente? - La voluntary disclosure è causa di non punibilità anche dei reati previsti dalla normativa antiriciclaggio? - Come si deve comportare il contribuente per la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2013 e 2014 per quanto riguarda sia il quadro RW che i redditi diversi? SOLUZIONE PROPOSTA: Le somme trasferite all’estero e lì detenute in violazione degli obblighi di monitoraggio (quadro RW) e di dichiarazione dei redditi in Italia, comportano la possibilità di presentare la VD per gli anni ancora accertabili e quindi, se le somme sono sempre state detenute in Svizzera e i redditi prodotti all’estero e non dichiarati non hanno comportato la commissione di reati tributari oppure, qualora abbiano comportato la commissione di reati tributari, quando entrerà in vigore il decreto legislativo sulla certezza del diritto, possono essere regolarizzati gli anni dal 2009 al 2013 per le violazioni del quadro RW e dal 2010 al 2013 per i redditi. Premesso che il sistema di determinazione forfettario dei redditi finanziari si può applicare alle condizioni indicate nell’art. 5-quinquies, comma 8, D.L. 167/1990, come illustrate nel punto 1.2.2. della Circ. 10/2015, non vi è differenza in ordine agli anni regolarizzabili con la VD a seconda del sistema di determinazione dei redditi analitico o forfettario. Si ritiene che l’euroritenuta applicata dalle banche Svizzere non possa essere scomputata dalle imposte dovute in Italia (v. risposte Como 26 Quesiti presentati DRE 19 giugno 2015). La VD comporta la non punibilità dei “reati di riciclaggio (articolo 648-bis codice penale) e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter c.p.), ove le relative condotte siano state commesse in relazione ai reati tributari espressamente individuati dalla norma” (Circ. 10/2015, punto 7). La violazioni compiute nella dichiarazione dei redditi 2013 possono essere comprese nella VD. In alternativa è possibile avvalersi del ravvedimento operoso qualora la dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta 2013 sia stata presentata. La dichiarazione dei redditi 2014, i cui termini di presentazione sono pendenti, deve includere la compilazione del quadro RW e la dichiarazione dei redditi prodotti all’estero. RISPOSTA Direzione regionale Sulla base di quanto rappresentato, si concorda con la soluzione proposta. In merito all’ambito temporale si aggiunge quanto segue: Ai sensi dell’art. 2, comma4, del D.Lgs. 218/2015, ai fini della causa di non punibilità di cui all’articolo 5-quinques, commi 1 e 2, del D.L. 167/1990, si considerano oggetto della procedura di collaborazione volontaria anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito di tale procedura per i quali è scaduto il termine di accertamento. QUESITO ORDINE DI PROVENIENZA: ORDINE DI BRESCIA OGGETTO: Rapporto tra voluntary e sanzioni penali – punto 7 - Circolare 10/E 2015 QUESITO: Quali implicazioni vi sarebbero ai fini della Voluntary Disclosure qualora un soggetto privato effettuasse un acquisto immobiliare in cui una parte del prezzo risultasse pagata “in nero”? SOLUZIONE PROPOSTA DA RICHIEDENTE: Il reato di falso in atto notarile di compravendita immobiliare prevede l’applicazione della sanzione penale di cui all’art. 483 C.P (reclusione fino a 2 anni). Sebbene tale reato non risulti incluso tra i reati coperti dalla Voluntary Disclousure, l’applicazione della sanzione penale risulterebbe troppo penalizzante per i contribuenti che volessero aderire alla procedura. NOTA DELL’ESTENSORE: Non si comprende dal testo del quesito se la questione riguardi sia il compratore che il venditore che incassa lo somma. Se la compravendita e’ la causa che ha generato l’approvvigionamento della somma oggetto di voluntary da parte del venditore, il meccanismo si innesca mediante la indicazione nella modulistica del soggetto collegato con codice 2. In tale caso potrebbero risultare dovute a carico dell’acquirente anche le imposte sui trasferimenti a suo tempo non versate (es. imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali). Per quanto concerne gli aspetti di natura penale gli stessi andranno valutati dal magistrato competente dopo che l’Ufficio incaricato dell’esame della procedura di voluntary abbia provveduto ai sensi III comma art. 5 quater DL 167/1990 a comunicare il perfezionamento della procedura di voluntary. Infatti, anche la Circolare 10 del 2015 prevede al paragrafo 7 che È ovviamente rimessa alla Autorità giudiziaria la valutazione in merito alla rilevanza penale, anche agli effetti dell’articolo 5-septies, comma 1, di ulteriori elementi emersi nell’ambito di attività di controllo successive al perfezionamento della procedura di collaborazione ma riferite ad annualità interessate dalla stessa, così come dell’emergere dell’esistenza di cause di inammissibilità della procedura. RISPOSTA Direzione regionale Si concorda con quanto precisato nella nota. Le riflessioni su eventuali reati derivanti dall’adesione al programma di VD è esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria. QUESITO 4 ORDINE DI PROVENIENZA: Ordine di Brescia OGGETTO: 3 – cause di inammissibilità Causa di inammissibilità in caso di pendenza di procedimento, accessi, verifiche etc. in capo ad un concorrente nel reato o ad un soggetto solidalmente obbligato in via tributaria (art. 5 quater, comma 2 DL. 167/90). QUESITO: I contribuenti che hanno ricevuto un verbale di acquisizione di documentazione valutaria in Dogana nel quale è prevista la possibilità di "esperire, nel territorio italiano, gli eventuali accertamenti ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 4 del DL 28/06/1990 n. 167, convertito in Legge 04/08/1990 n. 227" possono presentare istanza di collaborazione volontaria internazionale nel caso in cui alla data di presentazione non sia stato notificato alcun accertamento al contribuente? SOLUZIONE PROPOSTA: La facoltà di accedere alla procedura è preclusa qualora l’autore della violazione abbia avuto la formale conoscenza: a) dell’inizio di accessi, ispezioni o verifiche b) dell’inizio di altre attività amministrative di accertamento c) della propria condizione di indagato o di imputato in procedimenti penali per violazioni tributarie. Si ritiene che l’effetto preclusivo non si realizzi in caso di ricezione di un verbale di acquisizione di documentazione valutaria in Dogana, in quanto tale verbale non rientra in alcuna delle suddette categorie. ORDINE DI PROVENIENZA: ORDINE DI BUSTO ARSIZIO OGGETTO: POLIZZA ASSICURATIVA RISCHIO MORTE SOTTOSCRITTA CON COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SVIZZERA QUESITO: Un contribuente ha sottoscritto una polizza a puro rischio morte con una compagnia di assicurazione svizzera. Il premio annuale della polizza è sempre stato versato garantendo la tracciabilità a mezzo bonifico internazionale con partenza da una banca italiana e corretta indicazione dell'agenzia della compagnia di assicurazione svizzera e il numero della polizza. La compagnia di assicurazione svizzera nel 2004 ha rilasciato una dichiarazione con la quale informava il contribuente che, in caso di suo decesso, la compagnia estera medesima avrebbe versato l’imposta sostitutiva all'Erario Italiano. Il contribuente non ha mai redatto il quadro RW. L'ultimo premio di Polizza, sempre a mezzo bonifico tracciabile, è stato corrisposto nel 2011, in quanto la polizza aveva scadenza nel 2012. Pertanto non è esistita né esiste attualmente un’attività estera nella titolarità del contribuente. Nel 2012 la compagnia di assicurazione svizzera ha riconosciuto al cliente - contribuente, a titolo di bonus per la fedeltà alla compagnia, un importo di circa € 15.000,00, accreditato sul c/c italiano del contribuente e dal medesimo dichiarato nel quadro RL del Mod. Unico 2013 per l'anno d'imposta 2012. Il contribuente chiede se debba presentare istanza di accesso alla VD e con riguardo a quali attività. SOLUZIONE PROPOSTA: In primo luogo il contribuente ritiene di non essere tenuto a regolarizzare alcuna attività estera. In subordine, qualora si ritenesse che il contribuente abbia omesso di dichiarare la copertura assicurativa nel quadro RW negli anni di efficacia della polizza vita si propone la seguente soluzione: a) per gli anni d'imposta dal 2009 sino al mese del 2012 (nel quale è scaduta la copertura assicurativa), si propone di indicare l'importo del capitale previsto per il caso morte, b) gli importi annuali sarebbero oggetto di dichiarazione al cambio di fine anno di ciascun esercizio, c) sarebbe regolarizzata solo l’omessa indicazione del valore delle attività estere nel quadro RW, d) non vi sarebbero redditi da regolarizzare per gli anni in questione. RISPOSTA Direzione regionale Le polizze estere devono essere sempre segnalate nel quadro RW, in quanto si tratta di investimenti di natura finanziaria detenuti in un Paese estero, come precisato dalla circolare 43 del 2009. Sono esonerati dalla compilazione del modello RW unicamente i contribuenti il cui investimento della polizza è stato affidato in gestione ad un intermediario finanziario. Con riferimento al valore rilevante ai fini del monitoraggio fiscale delle polizze, bisogna distinguere: - per i periodi di imposta anteriori al 2013, si deve indicare il valore dei premi versati dal sottoscrittore; - dal 2013 il valore da indicare è quello previsto ai fini IVAFE dalla circolare 28 del 2012 e quindi il valore di riscatto al termine del periodo di imposta. Relativamente alle imposte sui redditi, occorre precisare che l’imponibilità sorge al verificarsi del riscatto, della cessione o dell’avveramento della condizione dedotta nel contratto, con le dovute distinzioni: - in caso di riscatto, le somme percepite si considerano quali redditi di capitale, art. 44, co. 1, lett. g-quater del Tuir, per un importo pari alla differenza tra quanto versato e quanto percepito. Per i riscatti successivi al 2011, nella base imponibile deve essere applicata la distinzione per eventuali investimenti in titoli pubblici ed equiparati, - in caso di cessione della polizza, la differenza tra i premi versati e il prezzo di cessione si qualifica come reddito diverso, ex art. 67, comma 1, lett. c-quinquies del Tuir; - in caso di decesso dell’assicurato, le somme percepite sono esenti da imposta e non rilevano ai fini dell’imposta di successione. Nel caso sottoposto ad esame l’importo di euro 15.000,00 incassato, a titolo di bonus fedeltà, dovrà essere fiscalmente trattato secondo le regole previste in caso di sopravvivenza dell’assicurato, come sopra descritto. PROVENIENZA: CAMERA TRIBUTARIA OGGETTO: RADDOPPIO TERMINI ACCERTAMENTO IN CASO DI ASSETS PERVENUTI PER SUCCESSIONE O DONAZIONE QUESITO: APPLICABILITA’ COMMA 4 ART. 5 QUATER DL 167/90 POST MODIFICA L. 186/2014 Nel caso in cui gli assets da regolarizzare siano pervenuti al contribuente per successione o donazione nell’anno 2009 e il waiver venga presentato dal contribuente - erede o donatario per il conto/conti in cui è confluita l’eredità o la donazione opera la disposizione di cui al comma 4 dell’art. 5- quater del Decreto legge 28/06/1990 n. 167, come modificato dalla L. n. 186/2014? In altri termini, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'articolo 5quinquies, commi 4, primo periodo, lettera c), 5 e 7 del decreto cit., può considerarsi esclusa l’applicazione dell’istituto del raddoppio dei termini di accertamento, di cui all’art. 12, comma 2-bis del D.L. n. 78 del 1/07/2009? SOLUZIONE PROPOSTA: Si ritiene che la risposta debba essere affermativa. In caso contrario, infatti, si determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra la posizione del soggetto che ha commesso un’evasione nel 2009 e che accede alla disclosure, cui non si applicherebbe il raddoppio dei termini e quella del soggetto che abbia ricevuto le stesse somme in eredità o in donazione nel medesimo anno. RISPOSTA Direzione regionale La soluzione proposta è condivisibile, ma necessita di alcune precisazoini. Il quesito evidenzia la fattispecie di una successione mortis causa realizzata nel 2009, ma che per semplicità di calcolo poniamo l’esempio che si sia invece verificata il 31 dicembre 2008. A seguito della successione, si ha che per le disponibilità detenute all’estero in Paesi black list negli anni di imposta ad oggi potenzialmente accertabili, la titolarità dei beni è così ripartita: - dal 2004 al 2008: de cuius; - dal 2009 al 2013: eredi. Nell’ambito di un’attività istruttoria ordinaria ciò comporta la ripresa delle imposte non dichiarate dal de cuius dal 2006 al 2008 (in caso di dichiarazione e delle imposte, più sanzioni, per gli eredi. Ai soli fini della collaborazione volontaria la legge 186/2014 ha previsto la disapplicazione dell’istituto del raddoppio dei termini di accertamento, di cui all’art. 12, comma 2-bis e 2-ter del D.L. n. 78 del 1/07/2009, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'articolo 5-quinquies, commi 4, primo periodo, lettera c), 5 e 7 del decreto legge 167/1990. PROVENIENZA: CAMERA TRIBUTARIA Oggetto: 1.1. ambito soggettivo 4.2. aspetti connessi alla richiesta di accesso alla procedura Quesito: In caso di trust nel quale il disponente decida di ritornare in possesso degli assets devoluti in trust deve ritenersi dovuta l’imposta di donazione applicabile nella misura dell’8% al momento del trasferimento dei beni in trust con conseguente necessità di procedere al ravvedimento operoso di detta imposta prima di procedere all’invio dell’istanza di collaborazione volontaria? Soluzione proposta: Si ritiene che in caso di soli investimenti finanziari gli assets non siano mai usciti dalla sfera di disponibilità del settlor con la conseguenza che non è dovuta l’imposta di donazione sull’atto di immissione di beni in trust. RISPOSTA Direzione regionale Il quesito rappresentato richiede necessariamente ulteriori chiarimenti che permettano di delineare con più precisione il tema da analizzare. In linee generali deve comunque precisarsi che l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni ai conferimenti di beni in un trust, ai sensi dell’art. 2, comma 49, del dl 262/2006, risponde a dei presupposti che sono autonomi rispetto a quelli che incidono sulle imposte interessate dall’istanza di voluntay disclosure. QUESITO ORDINE DI PROVENIENZA: CAMERA TRIBUTARIA OGGETTO: Riconoscimento di crediti di imposta sui redditi esteri ex art. 165 Tuir – punti 1.2.2. I redditi connessi con gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria illecitamente detenuti all’estero - Circolare 10/E 2015 QUESITO: La preclusione di cui al comma 8 dell’art. 165 Tuir (secondo cui la detrazione, dall’imposta italiana, delle imposte pagate all’estero a titolo definitivo, non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione, nella dichiarazione presentata, dei redditi esteri) trova applicazione anche nel caso in cui i redditi prodotti all’estero – e le imposte ivi pagate sugli stessi – formino oggetto di voluntary disclosure? SOLUZIONE PROPOSTA DA RICHIEDENTE: Si ritiene che, nell’ambito ed ai fini della procedura di collaborazione volontaria, la preclusione di cui al comma 8 dell’art. 165 Tuir non trovi applicazione, quantomeno con riferimento alla regolarizzazione dell’omessa indicazione dei redditi esteri nella dichiarazione presentata dal contribuente, in analogia con la posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate (nella Circ. n. 5/2015, par. 3.4) con riferimento alle ipotesi di ravvedimento operoso e di dichiarazioni integrative a sfavore. NOTA DELL’ESTENSORE: Nel corso del convegno di Pavia e’ stato affermato che potrebbe trovare applicazione la combinazione tra ravvedimento (anteriore alla presentazione di istanza di voluntary) e voluntary per potere fruire della possibilita’ accordata dalla Circolare 9/E del 2015 di detrazione delle imposte pagate all’estero ex art. 165 TUIR, che costituirebbe conseguenza del calcolo da ravvedimento e non di calcolo da voluntary; in tale caso esiste il problema della valutazione di convenienza riguardanti le sanzioni e della non copertura delle questioni di carattere penale, tipica del ravvedimento operoso. Si chiede pertanto alla Agenzia di confermare la propria posizione in merito specificando, a livello di interpretazione della mens legis della voluntary che trattasi di dichiarazione di acquiescenza con termine diversamente dal ravvedimento che e’ una integrazione di una dichiarazione di scienza e che non ha termine, salvo cause ostative. A tal proposito si chiede di precisare in via definitiva che dalle imposte dovute sugli interessi originariamente non dichiarati possa essere scomputata la euro ritenuta in base a quanto gia’ precisato al proposito dal paragrafo 4 della Circolare 55 del 2005, in merito alla sussistenza del diritto alla compensazione e/o rimborso della euro ritenuta stessa anche da parte dei soggetti che non possono fruire del credito imposte pagate all’estero ex art. 165 TUIR. RISPOSTA Direzione regionale Il quesito ripropone la problematica del riconoscimento del credito di imposta e dell’euroritenuta. Ad oggi, rimane fermo che per entrambe le casistiche, sia quella più generale del credito per imposte pagate all’estero che quello più specifico dell’euroritenuta, non trovino accoglimento all’interno del programma di collaborazione volontaria. Per il ravvedimento, invece, vale la disciplina appositamente prevista, perciò, in caso di dichiarazione validamente presentata, è possibile procedere con la presentazione di una dichiarazione integrativa a sfavore per tutti gli anni potenzialmente accertabili e far valere in tale sede l’eventuale credito di imposta. PROVENIENZA: Camera tributaria OGGETTO: 6. Aspetti sanzionatori QUESITO: Nell’ipotesi di incarico conferito a Fiduciaria italiana di gestire e/o amministrare le attività e/o investimenti detenuti all’estero, si chiede quale documento sia necessario allegare ai fini della dimostrazione che detti investimenti e/o attività sono detenuti in Italia. SOLUZIONE PROPOSTA: A riguardo, si ritiene idonea l’allegazione alla documentazione da inviare entro trenta giorni dal protocollo dell’istanza, del contratto di conferimento dell’incarico alla Fiduciaria italiana. RISPOSTA Direzione regionale Il quesito rappresentato è stato risolto dalla circolare del 28 agosto 2015, n. 31. “Si ritiene che possa costituire documentazione idonea allo scopo un’attestazione rilasciata dall’intermediario cui sono affidate le attività rimpatriate nella quale, oltre alle generalità del soggetto che si avvale della procedura ed alla data di formale assunzione in carico delle attività stesse, siano dettagliatamente indicate anche la tipologia, la quantità, il valore di ciascuna attività oggetto di rimpatrio giuridico e, per ciascuna, la natura del mandato fiduciario”. Pertanto, riprendendo la soluzione sopra proposta, ai fini del regolare perfezionamento del rimpatrio giuridico, in termini generali è condivisibile che alla documentazione da inviare nei 30 g. debba allegarsi il contratto di conferimento dell’incarico alla società fiduciaria. Tuttavia non è il rispetto del nomen iuris dell’atto l’aspetto preminente. Come chiarito dalla circolare, il contribuente deve aver cura di allegare tutta la documentazione idonea ad illustrare le informazioni richieste per il rimpatrio, a prescindere dall’atto in cui sono contenute PROVENIENZA: CAMERA TRIBUTARIA OGGETTO: RADDOPPIO TERMINI ACCERTAMENTO IN CASO DI ASSETS PERVENUTI PER SUCCESSIONE O DONAZIONE QUESITO: APPLICABILITA’ COMMA 4 ART. 5 QUATER DL 167/90 POST MODIFICA L. 186/2014 Nel caso in cui gli assets da regolarizzare siano pervenuti al contribuente per successione o donazione nell’anno 2009 e il waiver venga presentato dal contribuente - erede o donatario per il conto/conti in cui è confluita l’eredità o la donazione opera la disposizione di cui al comma 4 dell’art. 5- quater del Decreto legge 28/06/1990 n. 167, come modificato dalla L. n. 186/2014? In altri termini, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'articolo 5quinquies, commi 4, primo periodo, lettera c), 5 e 7 del decreto cit., può considerarsi esclusa l’applicazione dell’istituto del raddoppio dei termini di accertamento, di cui all’art. 12, comma 2-bis del D.L. n. 78 del 1/07/2009? SOLUZIONE PROPOSTA: Si ritiene che la risposta debba essere affermativa. In caso contrario, infatti, si determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra la posizione del soggetto che ha commesso un’evasione nel 2009 e che accede alla disclosure, cui non si applicherebbe il raddoppio dei termini e quella del soggetto che abbia ricevuto le stesse somme in eredità o in donazione nel medesimo anno. RISPOSTA Direzione regionale La soluzione proposta è condivisibile, ma necessita di alcune precisazoini. Il quesito evidenzia la fattispecie di una successione mortis causa realizzata nel 2009, ma che per semplicità di calcolo poniamo l’esempio che si sia invece verificata il 31 dicembre 2008. A seguito della successione, si ha che per le disponibilità detenute all’estero in Paesi black list negli anni di imposta ad oggi potenzialmente accertabili, la titolarità dei beni è così ripartita: - dal 2004 al 2008: de cuius; - dal 2009 al 2013: eredi. Nell’ambito di un’attività istruttoria ordinaria ciò comporta la ripresa delle imposte non dichiarate dal de cuius dal 2006 al 2008 (in caso di dichiarazione e delle imposte, più sanzioni, per gli eredi. Ai soli fini della collaborazione volontaria la legge 186/2014 ha previsto la disapplicazione dell’istituto del raddoppio dei termini di accertamento, di cui all’art. 12, comma 2-bis e 2-ter del D.L. n. 78 del 1/07/2009, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'articolo 5-quinquies, commi 4, primo periodo, lettera c), 5 e 7 del decreto legge 167/1990. PROVENIENZA: Ordine di Como OGGETTO: 5. Ambito temporale della procedura di collaborazione volontaria QUESITO: Il Signor Y, amministratore e socio della società X s.r.l., a seguito di accertamento alla società X s.r.l. per gli anni di imposta 2006 e 2007, ha avuto la comunicazione di notizie di reato: 1) per il delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv. c.p. e 2c. 1,2 e 3 D.lgs. 10/03/200 n.74 – relativamente a operazioni in parte inesistenti; 2) Per il reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv. c.p. e 4 D.lgs. 10/03/200 n.74 – relativamente a infedele dichiarazione Ci si chiede se il Signor Y, in caso di presentazione della V.D. personale deve considerare anche gli anni di imposta 2006 e 2007 in conseguenza della comunicazione di notizia di reato di cui sopra imputati alla società X s.r.l.? Nel caso in cui la risposta fosse affermativa, ci si chiede se oltre agli anni 2006 e 2007 devono essere considerati anche gli anni 2008 e 2009? SOLUZIONE PROPOSTA: Le violazioni oggetto di notizia di reato sono a carico della società; quindi si ritiene che le annualità 2006 e 2007 non debbano essere considerate per il Signor Y, amministratore e socio della società X s.r.l. Conseguentemente non vengono considerati nemmeno gli anni 2008 e 2009. RISPOSTA Direzione regionale Il quesito presenta la delicata problematica della configurabilità di una causa di natura penale ostativa all’accesso alla procedura di collaborazione volontaria. La tematica è stata delineata in termini generali dalla circolare 10/2015, “la facoltà di accedere alle procedure è preclusa qualora l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza: […] c) della propria condizione di indagato o di imputato in procedimenti penali per violazione di norme tributarie”. La preclusione opera anche “se altro soggetto (solidalmente obbligato in via tributaria o concorrente nel reato) abbia avuto formale conoscenza dell’inizio di un’attività istruttoria amministrativa o penale nei suoi confronti, come tale da integrare una causa di inammissibilità per l’accesso alla procedura”. In merito alle modalità di applicazione, la circolare ha precisato che l’operatività delle cause ostative risponde ai seguenti criteri: - annualità: l’effetto preclusivo riguarda solo le annualità interessate dall’avvio delle attività istruttorie - tributo: non è preclusiva una causa ostativa che riguarda un tributo diverso da quello oggetto della procedura; - tipologia: una causa ostativa in materia di VD nazionale non è ostativa per l’accesso a quella internazionale Tanto premesso occorre a questo punto verificare se i criteri sopra delineati trovino applicazione nel caso concreto. In prima analisi, alla luce del primo criterio di applicazione delle cause ostative, è evidente che l’eventuale attivazione di indagini penali negli anni 2006 e 2007 abbia efficacia solo per tali anni. Di conseguenza è da escludere un’influenza anche negli anni successivi per i quali si può procedere con ordinaria istanza di voluntary (D’altro canto è chiaro che il caso specifico prende in considerazione periodi di imposta, dal 2006 al 2009, la cui potestà di accertamento da parte dell’Amministrazione si fondava sull’istituto del raddoppio dei termini ex art. 43, comma 3, dpr 600/1973 ante riforma legislativa. Conseguentemente, in forza della nuova disciplina sugli effetti della denuncia di illeciti penali tributari ex art. 331 cpp, deve concludersi che tali annualità risultino essere meno interessate da problematiche attinenti l’istanza di voluntary disclosure, salvo che per detenzioni di beni in Paesi black list senza accordo, che rientrano nell’inalterato regime di raddoppio dei termini previsto dall’art. 12, comma 3, del dl 78/2009). Detto questo, il quesito non rimane privo di valore, dal momento che la presenza di un’indagine penale nei confronti di una società potrebbe tranquillamente manifestarsi in anni di imposta ancora accertabili, ad esempio negli anni 2010 e 2011. In questo caso si avrebbe il problema di capire quali siano gli effetti per l’eventuale istanza di voluntary del socio Riprendendo quanto già indicato in precedenza, è chiaro che per gli anni 2012 e 2013 l’avvenuta denuncia di illeciti penali tributari a carico della società per il biennio precedente non impedisce la presentazione della voluntary personale dell’amministratore e socio per tali anni. Il discorso è leggermente più complicato per gli anni 2010 e 2011, se non altro perché si tratta degli stessi anni oggetto della contestazione nei confronti della società che, in quanto avente carattere penale, comporta una responsabilità personale della persona fisica che ha la rappresentanza legale della società o a cui è imputabile il reato. In queste circostanza, ai fini della non applicazione delle cause ostative all’istanza di voluntary, si deve in ogni caso rispondere in maniera negativa ai criteri sopra indicati, ovvero, laddove si trattasse di problematiche emergenti in un’annualità per la quale è presente un’attività amministrativa o penale: - l’attività istruttoria deve essere “relativa ad un tributo diverso da quello oggetto della procedura”; - “la preclusione rileva solo con riguardo alla singola procedura interessata”. Ebbene, da quanto rappresentato nel quesito, sembra che l’indagine tanto amministrativa quanto penale sia stata limitata al controllo della posizione della società, con una ripresa avvenuta unicamente ai fini IRES. Non si fa cenno ad una collaterale ripresa ai fini IRPEF nei confronti della persona fisica. In conclusione, quindi, per applicazione del secondo criterio di applicazione delle cause ostative in sede di collaborazione volontaria, trattandosi di tributo diverso, è legittima la presentazione dell’istanza di voluntary personale da parte dell’amministratore/socio. Laddove, invece, tanto l’attività amministrativa che quella penale avessero portato ad un’inclusione della persona fisica nel controllo per redditi personali da questi non dichiarati, allora per gli anni 2010 e 2011 all’amministratore/socio è preclusa la partecipazione al programma di voluntary, mentre rimane invariata la possibilità di accedere per gli anni 2012 e 2013. Provenienza: ORDINE DI COMO OGGETTO: 1.2. ambito oggettivo Quesito: Un residente italiano, ex lavoratore dipendente “frontaliero” in Svizzera, riceve mensilmente una rendita di invalidità a seguito di infortunio professionale dalla SUVA (azienda autonoma di diritto pubblico svizzera, equiparabile all’INAIL). Nel caso di adesione alla procedura di Voluntary disclosure, il contribuente ritiene di essere sottoposto alle sole sanzioni per la mancata segnalazione (monitoraggio) nel quadro RW delle disponibilità – derivanti dall’incasso della rendita di invalidità, accreditata fino ad alcuni mesi fa su di un conto corrente in Svizzera e, successivamente, in Italia. Si ritiene che la stessa rendita di invalidità, in quanto priva di natura reddituale, non sia imponibile in Italia, in analogia con le rendite per infortuni lavorativi corrisposte dall’INAIL, e pertanto non siano dovute né imposte sui redditi né le relative sanzioni. Soluzione proposta: Si ritengono dovute le sole sanzioni per omessa compilazione del quadro RW relativamente alle disponibilità esistenti su conto corrente detenuto in Svizzera. Invece, si ritiene che non siano dovute né imposte né sanzioni sull’ammontare della rendita di invalidità di fonte estera in quanto priva di natura reddituale ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 917/1986. RISPOSTA Direzione regionale Per principio generale (art. 6, 17 del Tuir) non sono tassate le somme percepite a titolo di risarcimento di un danno consistente in una perdita patrimoniale (c.d. danno emergente), mentre sono tassate le somme che risarciscono un danno consistente nella perdita di redditi (c.d. lucro cessante). In virtù di tale principio, a titolo di esempio non sono soggetti ad imposta gli importi derivanti da rendite INAIL per inabilità permanete o totale, assegni per assistenza personale a seguito di inabilità generale, rendite per caso morte spettanti a superstiti. L’istante dovrà sanare le violazioni commesse in materia di monitoraggio fiscale nonché quelle relative ai redditi derivanti dai rendimenti delle somme detenute nello stato estero. QUESITO ORDINE DI PROVENIENZA: ORDINE DI COMO OGGETTO: Rapporto tra voluntary e IVIE e IVAFE – punto 4.2 - Circolare 10/E 2015 QUESITO: Nella massima parte dei casi l’adesione alla procedura di VD genererà l’emersione di base imponibile ai fini delle 2 imposte patrimoniali IVAFE e IVIE, come indicato anche nella circolare di Agenzia delle Entrate n. 10/E del 13.3.2015, al punto 4.2, ove si richiede coerentemente che la relazione di accompagnamento fornisca gli elementi necessari per la determinazione dei maggiori imponibili. Non risulta del tutto chiaro peraltro a chi scrive se la liquidazione delle imposte emergenti e dovute e le relative sanzioni verrà effettuata direttamente a cura degli Uffici nell’ambito della medesima procedura di VD, come sembra di capire, e di cui si chiede conferma, ovvero con distinte modalità (e quali). SOLUZIONE PROPOSTA DA RICHIEDENTE: Nessuna NOTA DELL’ESTENSORE: Si ritiene che l’ufficio proceda, contestualmente al calcolo delle imposte oggetto di regolarizzazione con la voluntary disclosure, anche alla quantificazione della IVIE o IVAFE o entrambe le imposte, effettuando un calcolo autonomo delle sanzioni, tenuto conto del cumulo giuridico per anno di imposta, in relazione alle sanzioni dovute per effetto della voluntary. RISPOSTA Direzione regionale Con riferimento all'IVIE e IVAFE, la Circolare 27/E del 16 luglio 2015, par. 6.5, ha precisato che i benefici previsti dalla collaborazione volontaria possano essere riconosciuti anche con riguardo a tali imposte. Nello spirito di completezza e collaborazione della procedura, i contribuenti sono tenuti a fornire i documenti e le informazioni per la determinazione di dette imposte che saranno anch’esse oggetto della procedura di VD internazionale, anche in mancanza di violazioni in materia di monitoraggio fiscale. La misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di IVAFE e IVIE è fissata, in base ala dettato dell’articolo 5-quinquies, comma 4, ultimo periodo, del D.L. 167/1990, ridotto di un quarto. PROVENIENZA: Ordine di Como OGGETTO: QUESITO: Una residente italiana, pensionata, ex frontaliera, incassa dal 2002 una pensione svizzera (AVS 1° pilastro) su un c/c in Svizzera (mai denunciato ai fini del monitoraggio) non subendo perciò alcuna imposizione (né in Italia né in Svizzera), contrariamente a quanto sarebbe accaduto con il pagamento della stessa pensione su c/c in Italia (per il quale opererebbe la ritenuta a titolo di imposta del 5% ex da art 76 legge 431/91). In anni recenti non è mai stata presentata la dichiarazione dei redditi. SOLUZIONE PROPOSTA: Si ritiene che non sia stato corretto non avere dichiarato nè pagato alcuna imposta su questo reddito e che – decidendo di sanare la situazione con adesione alla procedura collaborativa per i redditi dal 2010 al 2013 e per il monitoraggio dal 2009 al 2013 – sia corretto, e se ne chiede conferma, usufruire del medesimo regime di tassazione equivalente a quello previsto per il versamento direttamente su C/C italiano (ovvero ritenuta a titolo di imposta del 5%), oltre alle sanzioni e interessi, e non invece applicare l’aliquota marginale del contribuente. RISPOSTA Direzione regionale Il quesito è stato affrontato all’interno della circolare del 11 agosto 2015, n. 30: “al fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento connessa alle sole modalità di incasso della rendita, si ritiene che quando tali pensioni siano accreditate su conti elvetici senza l’intervento di un intermediario finanziario residente, l’imponibile debba essere comunque assoggettato ad un’imposizione sostitutiva del 5%”. Pertanto è condivisibile la soluzione proposta dall’Ordine di Como. Resta fermo che, considerata l’omessa dichiarazione dei redditi da parte della contribuente, l’istanza di voluntary disclosure dovrà comprendere le annualità 2009-2013 sia per la regolarizzazione delle infrazioni relative agli obblighi di monitoraggio fiscale che alle imposte sui redditi. PROVENIENZA: Ordine di Como OGGETTO: 1.2.2. I redditi connessi con gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria illecitamente detenuti all’estero QUESITO: Un residente italiano ha detenuto, tra l’altro, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale un C/C ed una cassetta di sicurezza in Svizzera. Il C/C è tuttora aperto e potrà essere oggetto di ricorso alla procedura di collaborazione volontaria, sia per quanto concerne monitoraggio che per redditi, mentre la cassetta di sicurezza è stata chiusa il 12 febbraio del 2015, senza nessun particolare accorgimento. La cassetta era stata utilizzata esclusivamente, secondo quanto dichiarato dal titolare, per depositare alcuni documenti relativi alla movimentazione del C/C stesso ed ha avuto un numero di accessi estremamente limitato (2 nel 2009, 1 nel 2013 e la chiusura del 2015) che normalmente coincidono con date relative a movimentazioni del C/C stesso. SOLUZIONE PROPOSTA: Si ritiene e si chiede conferma che tale dichiarazione del titolare sia quanto necessario e sufficiente (oltre che possibile) per procedere nella collaborazione volontaria, senza che via sia documentazione dimostrante il contenuto della cassetta di sicurezza. * * * Risposta DR LOMBARDIA Come ribadito al punto 2.9 della circolare n. 27/2015, la procedura di collaborazione volontaria nazionale è finalizzata a denunciare in modo spontaneo e completo tutte le violazioni fiscali commesse nelle annualità accertabili. A tali principi si deve quindi attenere nel caso specifico il contribuente anche in relazione al contenuto della cassetta di sicurezza, nella piena consapevolezza della valenza penale attribuita alla dichiarazione di dati e notizie non rispondenti al vero e di cui all’art. 5 septies della legge 186/2015. PROVENIENZA: Ordine di Como OGGETTO: 1.2.2. I redditi connessi con gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria illecitamente detenuti all’estero QUESITO: Quando la banca Svizzera dettaglia il portafoglio del cliente ci ritroviamo di fronte alla seguente situazione nel calcolo del rendimento delle operazioni finanziarie: vi sono dei titoli (azioni, obbligazioni, fondi) per i quali non viene riportato il costo di acquisto storico ma solamente il costo medio di acquisto. Ci si chiede se nel calcolo del rendimento, per i titoli per i quali non viene espresso il costo di acquisto storico, consideriamo il costo medio di acquisto fornitoci dalla Banca? SOLUZIONE PROPOSTA: Nel calcolo del rendimento, per i titoli per i quali non viene espresso il costo di acquisto storico, abbiamo considerato il costo medio di acquisto fornitoci dalla Banca. Risposta DR LOMBARDIA Nei casi di oggettiva impossibilità di reperimento del singolo costo iniziale di acquisto, è consentita l’applicazione del costo medio ponderato. PROVENIENZA: Ordine di Mantova OGGETTO: 9.2. Profili connessi alla incompletezza degli elementi forniti dal contribuente QUESITO: Qualora nel termine di presentazione dei documenti (dopo la presentazione della domanda telematica) non si riescano a produrre tutti gli estratto conto a supporto pur avendoli elencati nella relazione, è consentita una presentazione in un maggior termine di tolleranza? In caso affermativo quale? E’ altresì consentito (in tale caso) l’invio frazionato dei documenti? Risposta DR LOMBARDIA Come esemplificato al punto 2.1 della circolare 30/2015, qualora nel caso specifico sussistono cause oggettive e riscontrabili che impediscono la tempestiva produzione documentale o rendano imprecisa la rappresentazione delle violazioni dichiarative oggetto della regolarizzazione, il contribuente dovrà prima di tutto avere cura di segnalare nella relazione di accompagnamento la presenza delle predette cause e successivamente di provvedere all’integrazione della documentazione a completamento della posizione fiscale. Tale integrazione potrà essere effettuata fino alla notifica dell’invito a comparire definibile ex articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, o in sede di contraddittorio propedeutico alla redazione dell’accertamento con adesione. PROVENIENZA: ORDINE DI MANTOVA OGGETTO: RIMPATRIO FISICO O GIURIDICO PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI VD QUESITO: Nel caso in cui anteriormente alla presentazione dell’istanza di VD venga effettuato il rimpatrio fisico o giuridico delle attività estere è necessario produrre il c.d. waiver? SOLUZIONE PROPOSTA: Nessuna RISPOSTA Direzione regionale Come chiarito dalla Circolare n. 27/E del 16 luglio 2015, il contribuente che vuole beneficiare delle sanzioni ridotte sul monitoraggio fiscale dovrà presentare il waiver in caso di detenzione delle attività finanziarie in Paesi extra-UE e non aderenti allo SEE, che hanno posto riserve alla possibilità di scambiare informazioni bancarie. E’ stato ritenuto superfluo aggiungere il c.d. monitoraggio rafforzato, alla possibilità già esistente di scambiare informazioni con il Paese in cui sono detenute le attività. PROVENIENZA: ORDINE DI MANTOVA OGGETTO: RIMPATRIO FISICO O GIURIDICO PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI VD QUESITO: Nel caso in cui anteriormente alla presentazione dell’istanza di VD venga effettuato il rimpatrio fisico o giuridico delle attività estere è necessario produrre il c.d. waiver? SOLUZIONE PROPOSTA: Nessuna RISPOSTA Direzione regionale Come chiarito dalla Circolare n. 27/E del 16 luglio 2015, il contribuente che vuole beneficiare delle sanzioni ridotte sul monitoraggio fiscale dovrà presentare il waiver in caso di detenzione delle attività finanziarie in Paesi extra-UE e non aderenti allo SEE, che hanno posto riserve alla possibilità di scambiare informazioni bancarie. E’ stato ritenuto superfluo aggiungere il c.d. monitoraggio rafforzato, alla possibilità già esistente di scambiare informazioni con il Paese in cui sono detenute le attività. Provenienza: ORDINE DI MANTOVA OGGETTO: 6.1. determinazione delle sanzioni connesse al monitoraggio fiscale rimpatrio giuridico Quesito: Si chiede se per perfezionare il rimpatrio giuridico mantengano ancora validità le specifiche e le forme di mandato indicate dalla Agenzia delle Entrate nelle Circolari 43 e 49 del 2009, 6 del 2010 e nelle risoluzioni 61 del 2011 e 23 del 2012, con particolare riguardo ai beni immobili detenuti all’estero non conferiti in società. Soluzione proposta: Si ritiene che le indicazioni contenute nelle Circolari e nelle Risoluzioni richiamate nel Quesito mantengano la loro validità in particolare per quanto concerne i beni immobili detenuti all’estero, non conferiti in società. Risposta DR LOMBARDIA Le indicazioni di prassi in merito al rimpatrio giuridico degli immobili sono quelle contenute nei documenti richiamati. QUESITO ORDINE DI PROVENIENZA: ORDINE DI MANTOVA OGGETTO: Rapporto tra voluntary e ravvedimento operoso – punti 1.2.2. I redditi connessi con gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria illecitamente detenuti all’estero Circolare 10/E 2015 QUESITO: Nel rapporto tra ravvedimento e voluntary e’ confermato che il quadro RW può divenire oggetto di ravvedimento lungo, in base al nuovo testo dell’art 13 del Dlgs 472 del 1997, anche in caso di totale non compilazione ma di regolare presentazione del modello Unico (circolare 11/E del 2010) e del modello 730 (Circolare Assonime 16 del 2015)? SOLUZIONE PROPOSTA DA RICHIEDENTE: In entrambe le ipotesi si ritiene applicabile il ravvedimento operoso per il quadro RW originariamente omesso integralmente NOTA DELL’ESTENSORE: Si ritiene che al quesito vada data risposta positiva sia in caso di presentazione di Modello Unico senza quadro RW che in caso di presentazione del modello 730 senza separata presentazione del Quadro RW, in quanto la prima ipotesi risulta gia’ compiutamente regolamentata dalla Circolare 11/E del 2010 paragrafo 3.2 ed in quanto e’ indubbio che in presenza di modello 730 regolarmente presentato si configura una situazione esattamente equivalente alla precedente RISPOSTA Direzione regionale Sulla base di quanto rappresentato, si concorda con la soluzione proposta dal richiedente.
Documenti analoghi
SINTESI VOLUNTARY DISCLOSURE
poiché il legislatore parla di disponibilità l’autore della violazione può essere anche un procuratore e/o un
titolare effettivo ai fini della normativa antiriciclaggio.
Gruppo di studio voluntary disclosure
istanza nel caso in cui, come prospettato nella circolare, non vi sia stato un
sostanziale utilizzo della delega.
Al riguardo, si ritiene che potrebbe a tal fine essere sufficiente una dichiarazion...