la malattia - Provincia di Cremona

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ASSENZA PER MALATTIA: ISTRUZIONI PER L'USO
Art. 21 C.C.N.L. 6.7.1995 – Art. 19 CCNL 14.9.2000 – Art. 13 CCNL 5.10.2001 – D.Lgs.
150/2009 -D.L. 206/2009 – D.Lgs. 165/2001 – L. 111/2011 – Circolare P.C.M. 10/2011
IL COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE IN CASO DI MALATTIA
• è obbligatorio per il lavoratore comunicare l’assenza all’ufficio di appartenenza all’inizio
dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica la malattia, anche nella ipotesi si tratti di
prosecuzione di una malattia già in precedenza comunicata, fatto salvo il caso di
impedimento, che dovrà comunque essere comprovato.
• è obbligatorio per il lavoratore comunicare all’ufficio di appartenenza la prognosi (durata
della malattia certificata dal medico), laddove non comunicata contestualmente alla
comunicazione dell'assenza;
• non è più necessario inviare il certificato a mano o a mezzo raccomandata, in quanto sarà il
medico curante a inviarlo all'INPS per via telematica e l'amministrazione lo potrà
visualizzare sempre in via telematica . Solo nel caso in cui il medico rilasci il certificato in
forma cartacea, il dipendente ha il dovere di recapitarlo ovvero di trasmetterlo in A/R alla
Amministrazione entro i 2 giorni successivi all'inizio della malattia. Se il termine scade in
giorno festivo, è prorogato al primo giorno lavorativo utile.
• il lavoratore deve dare tempestiva comunicazione dell’indirizzo ove può essere reperito
durante il periodo di malattia, laddove esso non coincida con la ordinaria residenza già
segnalata alla Amministrazione;
• il dipendente è obbligato, anche in presenza di espressa autorizzazione del medico
curante ad uscire, a farsi trovare all’indirizzo comunicato all'Amministrazione, in
ciascun giorno del periodo di malattia, anche se domenicale o festivo, dalle ore 9 alle ore
13 e dalle ore 15 alle ore 18 (fasce di reperibilità);
• il dipendente in malattia è obbligato a dare preventiva comunicazione alla Amministrazione in
tutti i casi in cui debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato nelle fasce di reperibilità per
visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che
dovranno essere, a richiesta, documentati; in questi casi è quindi necessario farsi
rilasciare la giustificazione dell'assenza da parte, ad esempio, del medico di base che visita
il dipendente in orario di reperibilità.
• qualora il lavoratore in malattia debba dare una delle comunicazioni di cui sopra
all'amministrazione in giorno non lavorativo o fuori dall'orario di servizio degli uffici,
dovrà comportarsi secondo i consueti canoni di buona fede e correttezza, ad esempio
inviando dette comunicazioni via posta elettronica o fax o, comunque, avvisando
telefonicamente gli uffici immediatamente alla loro riapertura;
• i giorni di prognosi decorrono, salvo diversa disposizione scritta del medico, dalla data di
rilascio del certificato di malattia; il rientro anticipato del dipendente da un’assenza
coperta da certificato medico è subordinato alla presentazione di un certificato di variazione
della prognosi precedente oppure di guarigione;
• quando l’infermità è causata da colpa di un terzo (es.: incidente stradale), è necessario
avvertire l'Ufficio Assicurazioni per consentire all'Amministrazione di richiedere il
risarcimento dei danni;
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• durante la malattia, il dipendente non deve attendere ad attività estranee al servizio e che
possano ritardarne il recupero psico-fisico. Recente giurisprudenza ha affermato che il
recesso dal contratto da parte del datore di lavoro, nel caso in cui il lavoratore abbia svolto
un'attività lavorativa nel periodo in cui era assente dal servizio per malattia, è giustificato sia
nel caso in cui il tipo di attività lavorativa svolta dal dipendente in costanza di malattia possa
inequivocabilmente far presumere la fraudolenta simulazione della malattia, sia nel caso
in cui il tipo di attività lavorativa svolta, in rapporto alla patologia dichiarata, possa
realmente compromettere o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del dipendente.
IL CERTIFICATO MEDICO
• Il certificato medico attestante l'assenza per malattia del dipendente è rilasciato dal medico del
SSN in forma telematica e dallo stesso medico trasmesso direttamente all'INPS.
Il lavoratore non deve quindi più trasmettere il certificato all'amministrazione se il medico ha
correttamente eseguito l'invio.
Per evitare disguidi nell'invio telematico del certificato, è utile informare il medico che il proprio
datore di lavoro è un Ente Pubblico.
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•
Il certificato riporta un numero di protocollo identificativo. Il settore Risorse umane
provvede autonomamente alla visualizzazione del certificato telematico. Pur non
essendovi un obbligo in tal senso, qualora il dipendente comunichi al settore competente il
numero di protocollo del certificato, la visualizzazione sarà agevolata.
•
Se il medico, per qualunque motivo, non rilascia il certificato telematico, bensì in forma
cartacea, il dipendente ha il dovere di recapitarlo ovvero di trasmetterlo in A/R alla
Amministrazione entro i 2 giorni successivi all'inizio della malattia. Se il termine scade in
giorno festivo, è prorogato al primo giorno lavorativo utile.
•
Il certificato medico attestante l'assenza per malattia riporta, oltre ai dati del medico, i dati
anagrafici del dipendente, l'indirizzo di residenza/domicilio ovvero diverso indirizzo di
reperibilità durante la malattia e il periodo di prognosi, con la specifica se trattasi di “I” inizio
riferito ad ogni evento morboso, “C” continuazione-proseguimento della malattia o decorso
della malattia a seguito di un ricovero ospedaliero, “R” ricaduta, per il rimanifestarsi di una
malattia per la quale era già stato chiuso il periodo di prognosi.
•
In osservanza alla normativa in materia di protezione dei dati personali, il certificato di
malattia in visione al datore di lavoro non contiene l'esplicitazione della diagnosi.
•
Esistono situazioni particolari in cui il datore di lavoro ha la necessità di conoscere la
diagnosi. Ciò accade nelle ipotesi di malattia che prevedono esenzione dalla decurtazione
della retribuzione e dal regime di reperibilità ai fini della visita fiscale. In queste situazioni
l'Amministrazione, che non abbia la documentazione necessaria, applicherà il regime
generale; è quindi interesse del dipendente in questi casi far pervenire all'ente tutti gli
atti necessari per applicare in modo corretto la normativa di riferimento (si vedano a
questo proposito, le sezioni “L'obbligo di reperibilità – esclusioni” e “La retribuzione nel
periodo di malattia”.
•
Il dipendente, dopo essersi registrato al sito dell'INPS (www.INPS.it-homepage) può
prendere visione di tutti i certificati a lui intestati e segnalare al medico e/o alla
Amministrazione eventuali anomalie/difformità.
•
In caso il medico rilasci certificato cartaceo, non vi sono conseguenze per il lavoratore,
salvo l'obbligo di produrlo fisicamente all'Amministrazione; l'ente, peraltro, è tenuto a
segnalare alla Direzione ASL di competenza la mancata trasmissione telematica del
certificato da parte del medico.
•
Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie,
prestazioni specialistiche od esami diagnostici, l'assenza è giustificata mediante la
presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che
hanno svolto la visita o la prestazione.
L'OBBLIGO DI REPERIBILITA'
Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore entro le quali devono essere effettuate le visite
mediche di controllo sono dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e della ore 15,00 alle ore 18,00.
L'onere della reperibilità sussiste fin dal primo giorno di assenza per malattia e per tutto il
periodo, compresi i giorni non lavorativi e festivi.
L'amministrazione dispone per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando
la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita,
tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo.
Il controllo è in ogni caso obbligatorio sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle
giornate precedenti o successive a quelle non lavorative (art. 16, c. 9, L. 111/2011).
Esclusioni
E' prevista l'esclusione dall’obbligo di reperibilità a favore dei dipendenti per i quali
l’assenza è riconducibile a:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Viene inoltre prevista un’ulteriore esclusione dall’obbligo di reperibilità per i dipendenti nei
confronti dei quali sia già stata effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel
certificato.
Le assenze durante le fasce di reperibilità
L’assenza ingiustificata al domicilio durante le fasce di reperibilità comporta sanzioni
economiche ed integra fattispecie rilevanti sul piano disciplinare.
A titolo meramente esemplificativo sono considerati dalla giurisprudenza casi di assenza
ingiustificata alla visita di controllo:
a) non aver udito il campanello durante il riposo o per altri motivi;
b) mancanza del nominativo del lavoratore sul citofono;
c) non funzionamento del citofono o del campanello;
d) mancata o incompleta comunicazione della variazione di domicilio o del luogo di reperibilità;
e) espletamento di incombenze facilmente effettuabili in orari diversi.
Al contrario l’assenza durante le fasce di reperibilità potrebbe essere considerata giustificata in
presenza di situazioni, ovviamente opportunamente documentate, che abbiano reso
imprescindibile e indifferibile la presenza del lavoratore altrove, per evitare gravi conseguenze
per sé o per i membri della famiglia.
La nozione di giustificato motivo costituisce una clausola elastica che dottrina e giurisprudenza
concorrono a definire e ricorre in presenza di un ragionevole impedimento, cioè un motivo serio
ed apprezzabile che determina l’impossibilità di osservare l’obbligo di reperibilità.
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L’assenza dal domicilio giustificata con la contemporanea presenza del lavoratore presso lo
studio del medico curante non costituisce, di per sé, valida giustificazione. Sarà infatti
necessario provare la necessità della visita e la sua indifferibilità.
L’assenza al domicilio durante la visita di controllo, in mancanza di validi motivi di
giustificazione, è contestata anche nel caso in cui il dipendente, su invito rilasciato dal medico
fiscale, si sia successivamente sottoposto a visita ambulatoriale. Quest’ultima infatti non ha lo
scopo di sanare l’assenza al domicilio, ma solo quello di confermare la prognosi stabilita dal
medico curante.
Onere della prova.
Poiché la condotta del lavoratore deve sempre coincidere con l’esaurimento di tutte le
possibilità di adempiere all’obbligo di reperibilità secondo i criteri della normale diligenza, è sul
medesimo lavoratore che ricade l’onere della prova dell’esistenza del giustificato motivo, che
rappresenta l’unico modo per evitare l'applicazione delle sanzioni previste in caso di assenza
alla visita di controllo.
In caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale, si applica l'art. 5 del D.L. 463/83, comma 14,
che disciplina la comminazione di una specifica sanzione economica a carico del dipendente,
ferma restando la possibilità di applicare sanzioni disciplinari in presenza dei presupposti ed a
seguito del relativo procedimento.
LA RETRIBUZIONE NEI PERIODI DI MALATTIA
a) Viene effettuata la riduzione del trattamento economico per i primi 10 giorni di assenza per
malattia e per ogni evento morboso. La riduzione si applica ogni volta che si è in presenza
di un evento morboso.
Viene effettuata un'unica riduzione fino al decimo giorno di assenza sia nel caso di
attestazione mediante un unico certificato dell'intera assenza, sia nell'ipotesi di prognosi
successivamente protratta mediante altro/i certificato/i, sempre che l'assenza sia
continuativa.
b) La trattenuta non viene applicata in caso di:
• infortunio sul lavoro o a causa di servizio;
• ricovero ospedaliero;
• convalescenza conseguente a ricovero ospedaliero, in presenza di certificazione rilasciata
da struttura pubblica o da un medico convenzionato con il SSN, nella quale si evidenzi il
nesso causale e la continuità tra il ricovero e la successiva assenza;
• day hospital;
• assenza relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.
Per quanto riguarda le terapie salvavita, sono esclusi dalla trattenuta sia i giorni di
effettuazione della terapia stessa sia gli eventuali giorni di assenza conseguenti alla
medesima. In quest'ultimo caso sarà cura del dipendente produrre idonea certificazione
attestante che l'ulteriore assenza è diretta conseguenza della terapia effettuata.
c) Nei primi 10 giorni di assenza verrà corrisposto il solo trattamento economico
fondamentale che comprende:
- Retribuzione tabellare
- Progressione economica
- 13^ mensilità
- Retribuzione di anzianità (ove prevista)
- Eventuali assegni “ad personam”.
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IL PERIODO DI COMPORTO
Il periodo di comporto rappresenta il periodo massimo di malattia durante il quale il lavoratore
ha diritto alla conservazione del posto; tale periodo ammonta a 18 mesi per il lavoratore non in
prova.
• Calcolo dei 18 mesi: si sommano all’ultimo evento morboso in corso le malattie intervenute
nel triennio precedente.
• Esclusione dal computo
Per patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili (emodialisi,
chemioterapia, trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS) sono esclusi dal computo
dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero o di day hospital ed i giorni di
assenza dovuti per le citate terapie.
La documentazione da presentare consiste in attestazioni e/o certificati della competente
ASL o struttura convenzionata.
Per questi periodi, la retribuzione resta fissata al 100%
• Retribuzione
Per i primi 9 mesi di assenza: retribuzione al 100%
Per gli ulteriori 3 mesi di assenza: retribuzione al 90%;
Per i successivi 6 mesi di assenza: retribuzione al 50%.
Superato il limite massimo, l'amministrazione può concedere un ulteriore periodo di 18 mesi
senza retribuzione, dietro richiesta del dipendente e purché vi sia stato l'accertamento, tramite
la ASL, delle condizioni per stabilire l'insussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente
inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
• Superati i due periodi di comporto (18 mesi più l'ulteriore eventuale periodo concesso/periodo
riproporzionato per il personale part-time verticale), si possono verificare le seguenti
situazioni:
1) il lavoratore rientra in servizio nel profilo di appartenenza;
2) il lavoratore viene utilizzato in mansioni equivalenti a quelle del profilo rivestito nell’ambito
della stessa categoria ove possibile ovvero, con il consenso dell’interessato, in mansioni
proprie di profilo professionale inferiore ove possibile.
- Trattamento economico
DPR 347/83: Art. 11, 2° comma,: “Dal momento del nu ovo inquadramento il dipendente
seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun
riassorbimento del trattamento già in godimento” - Art. 27, 2° comma: “In caso di
inquadramento a qualifica funzionale inferiore per inidoneità fisica in relazione a quanto
previsto dal precedente art.11, la differenza di retribuzione tra le due qualifiche sarà
computata nel maturato per anzianità. Detta differenza sarà utilizzata a conguaglio nel
caso di successivo passaggio a qualifica funzionale superiore”
3) Risoluzione del rapporto con preavviso (pagamento dell’indennità sostitutiva del
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preavviso da parte dell’Amministrazione) se non è possibile il reinquadramento ovvero se il
dipendente è dichiarato permanentemente inidoneo a qualsiasi proficuo lavoro.
Periodo di comporto in caso di part-time verticale
In caso di assenza per malattia di un dipendente in part-time verticale si deve:
• riproporzionare il periodo massimo di conservazione del posto, il periodo di riferimento
all'interno del quale sommare tutte le assenze per malattia effettuate dal lavoratore e i
periodi a retribuzione intera e ridotta in base al numero di giornate di lavoro prestate;
• in conseguenza di tale riproporzionamento, ai fini della verifica del rispetto del periodo
massimo, si computano solo i giorni di malattia coincidenti con quelli nei quali, in base
all'articolazione dell'orario di lavoro, il lavoratore è tenuto a rendere la sua prestazione
lavorativa.
• nel computo del periodo di comporto si tiene conto anche dei giorni del sabato e della
domenica nel caso in cui nel giorno stabilito per la ripresa dell'attività lavorativa il lavoratore
si assenti di nuovo per malattia.
LE SANZIONI DISCIPLINARI SPECIFICHE PER INFRAZIONI COLLEGATE ALLO STATO
DI MALATTIA E ULTERIORI CONSEGUENZE PENALI.
Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve
ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica la sanzione disciplinare del
licenziamento senza preavviso in caso di giustificazione dell’assenza dal servizio mediante
una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia.
Il licenziamento con preavviso è invece previsto nel caso di assenza priva di valida
giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un
biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata
ripresa dal servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione.
Ulteriori conseguenze in caso di falsa malattia.
Fatto salvo quanto previsto dal codice penale, qualora il dipendente giustifichi l’assenza dal
servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è
punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 400,00 ad € 1.600,00. La
medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.
I danni.
Il lavoratore inoltre, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato
a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per
i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all’immagine subiti
dall’amministrazione.
Le ipotesi sopra riportate non esauriscono i casi di possibile illecito disciplinare, che possono
verificarsi in relazione a ogni singolo dovere di comportamento del dipendente durante la malattia
e possono dar luogo alle sanzioni previste dal contratto nazionale (a seconda della gravità della
mancanza, rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa di importo pari a 4 ore di retribuzione,
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 6 mesi,
licenziamento con o senza preavviso).
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