la malattia - Provincia di Cremona
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ASSENZA PER MALATTIA: ISTRUZIONI PER L'USO Art. 21 C.C.N.L. 6.7.1995 – Art. 19 CCNL 14.9.2000 – Art. 13 CCNL 5.10.2001 – D.Lgs. 150/2009 -D.L. 206/2009 – D.Lgs. 165/2001 – L. 111/2011 – Circolare P.C.M. 10/2011 IL COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE IN CASO DI MALATTIA • è obbligatorio per il lavoratore comunicare l’assenza all’ufficio di appartenenza all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica la malattia, anche nella ipotesi si tratti di prosecuzione di una malattia già in precedenza comunicata, fatto salvo il caso di impedimento, che dovrà comunque essere comprovato. • è obbligatorio per il lavoratore comunicare all’ufficio di appartenenza la prognosi (durata della malattia certificata dal medico), laddove non comunicata contestualmente alla comunicazione dell'assenza; • non è più necessario inviare il certificato a mano o a mezzo raccomandata, in quanto sarà il medico curante a inviarlo all'INPS per via telematica e l'amministrazione lo potrà visualizzare sempre in via telematica . Solo nel caso in cui il medico rilasci il certificato in forma cartacea, il dipendente ha il dovere di recapitarlo ovvero di trasmetterlo in A/R alla Amministrazione entro i 2 giorni successivi all'inizio della malattia. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato al primo giorno lavorativo utile. • il lavoratore deve dare tempestiva comunicazione dell’indirizzo ove può essere reperito durante il periodo di malattia, laddove esso non coincida con la ordinaria residenza già segnalata alla Amministrazione; • il dipendente è obbligato, anche in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, a farsi trovare all’indirizzo comunicato all'Amministrazione, in ciascun giorno del periodo di malattia, anche se domenicale o festivo, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18 (fasce di reperibilità); • il dipendente in malattia è obbligato a dare preventiva comunicazione alla Amministrazione in tutti i casi in cui debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato nelle fasce di reperibilità per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che dovranno essere, a richiesta, documentati; in questi casi è quindi necessario farsi rilasciare la giustificazione dell'assenza da parte, ad esempio, del medico di base che visita il dipendente in orario di reperibilità. • qualora il lavoratore in malattia debba dare una delle comunicazioni di cui sopra all'amministrazione in giorno non lavorativo o fuori dall'orario di servizio degli uffici, dovrà comportarsi secondo i consueti canoni di buona fede e correttezza, ad esempio inviando dette comunicazioni via posta elettronica o fax o, comunque, avvisando telefonicamente gli uffici immediatamente alla loro riapertura; • i giorni di prognosi decorrono, salvo diversa disposizione scritta del medico, dalla data di rilascio del certificato di malattia; il rientro anticipato del dipendente da un’assenza coperta da certificato medico è subordinato alla presentazione di un certificato di variazione della prognosi precedente oppure di guarigione; • quando l’infermità è causata da colpa di un terzo (es.: incidente stradale), è necessario avvertire l'Ufficio Assicurazioni per consentire all'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni; 1 • durante la malattia, il dipendente non deve attendere ad attività estranee al servizio e che possano ritardarne il recupero psico-fisico. Recente giurisprudenza ha affermato che il recesso dal contratto da parte del datore di lavoro, nel caso in cui il lavoratore abbia svolto un'attività lavorativa nel periodo in cui era assente dal servizio per malattia, è giustificato sia nel caso in cui il tipo di attività lavorativa svolta dal dipendente in costanza di malattia possa inequivocabilmente far presumere la fraudolenta simulazione della malattia, sia nel caso in cui il tipo di attività lavorativa svolta, in rapporto alla patologia dichiarata, possa realmente compromettere o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del dipendente. IL CERTIFICATO MEDICO • Il certificato medico attestante l'assenza per malattia del dipendente è rilasciato dal medico del SSN in forma telematica e dallo stesso medico trasmesso direttamente all'INPS. Il lavoratore non deve quindi più trasmettere il certificato all'amministrazione se il medico ha correttamente eseguito l'invio. Per evitare disguidi nell'invio telematico del certificato, è utile informare il medico che il proprio datore di lavoro è un Ente Pubblico. 2 • Il certificato riporta un numero di protocollo identificativo. Il settore Risorse umane provvede autonomamente alla visualizzazione del certificato telematico. Pur non essendovi un obbligo in tal senso, qualora il dipendente comunichi al settore competente il numero di protocollo del certificato, la visualizzazione sarà agevolata. • Se il medico, per qualunque motivo, non rilascia il certificato telematico, bensì in forma cartacea, il dipendente ha il dovere di recapitarlo ovvero di trasmetterlo in A/R alla Amministrazione entro i 2 giorni successivi all'inizio della malattia. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato al primo giorno lavorativo utile. • Il certificato medico attestante l'assenza per malattia riporta, oltre ai dati del medico, i dati anagrafici del dipendente, l'indirizzo di residenza/domicilio ovvero diverso indirizzo di reperibilità durante la malattia e il periodo di prognosi, con la specifica se trattasi di “I” inizio riferito ad ogni evento morboso, “C” continuazione-proseguimento della malattia o decorso della malattia a seguito di un ricovero ospedaliero, “R” ricaduta, per il rimanifestarsi di una malattia per la quale era già stato chiuso il periodo di prognosi. • In osservanza alla normativa in materia di protezione dei dati personali, il certificato di malattia in visione al datore di lavoro non contiene l'esplicitazione della diagnosi. • Esistono situazioni particolari in cui il datore di lavoro ha la necessità di conoscere la diagnosi. Ciò accade nelle ipotesi di malattia che prevedono esenzione dalla decurtazione della retribuzione e dal regime di reperibilità ai fini della visita fiscale. In queste situazioni l'Amministrazione, che non abbia la documentazione necessaria, applicherà il regime generale; è quindi interesse del dipendente in questi casi far pervenire all'ente tutti gli atti necessari per applicare in modo corretto la normativa di riferimento (si vedano a questo proposito, le sezioni “L'obbligo di reperibilità – esclusioni” e “La retribuzione nel periodo di malattia”. • Il dipendente, dopo essersi registrato al sito dell'INPS (www.INPS.it-homepage) può prendere visione di tutti i certificati a lui intestati e segnalare al medico e/o alla Amministrazione eventuali anomalie/difformità. • In caso il medico rilasci certificato cartaceo, non vi sono conseguenze per il lavoratore, salvo l'obbligo di produrlo fisicamente all'Amministrazione; l'ente, peraltro, è tenuto a segnalare alla Direzione ASL di competenza la mancata trasmissione telematica del certificato da parte del medico. • Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. L'OBBLIGO DI REPERIBILITA' Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo sono dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e della ore 15,00 alle ore 18,00. L'onere della reperibilità sussiste fin dal primo giorno di assenza per malattia e per tutto il periodo, compresi i giorni non lavorativi e festivi. L'amministrazione dispone per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso obbligatorio sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative (art. 16, c. 9, L. 111/2011). Esclusioni E' prevista l'esclusione dall’obbligo di reperibilità a favore dei dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile a: a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; b) infortuni sul lavoro; c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio; d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. Viene inoltre prevista un’ulteriore esclusione dall’obbligo di reperibilità per i dipendenti nei confronti dei quali sia già stata effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato. Le assenze durante le fasce di reperibilità L’assenza ingiustificata al domicilio durante le fasce di reperibilità comporta sanzioni economiche ed integra fattispecie rilevanti sul piano disciplinare. A titolo meramente esemplificativo sono considerati dalla giurisprudenza casi di assenza ingiustificata alla visita di controllo: a) non aver udito il campanello durante il riposo o per altri motivi; b) mancanza del nominativo del lavoratore sul citofono; c) non funzionamento del citofono o del campanello; d) mancata o incompleta comunicazione della variazione di domicilio o del luogo di reperibilità; e) espletamento di incombenze facilmente effettuabili in orari diversi. Al contrario l’assenza durante le fasce di reperibilità potrebbe essere considerata giustificata in presenza di situazioni, ovviamente opportunamente documentate, che abbiano reso imprescindibile e indifferibile la presenza del lavoratore altrove, per evitare gravi conseguenze per sé o per i membri della famiglia. La nozione di giustificato motivo costituisce una clausola elastica che dottrina e giurisprudenza concorrono a definire e ricorre in presenza di un ragionevole impedimento, cioè un motivo serio ed apprezzabile che determina l’impossibilità di osservare l’obbligo di reperibilità. 3 L’assenza dal domicilio giustificata con la contemporanea presenza del lavoratore presso lo studio del medico curante non costituisce, di per sé, valida giustificazione. Sarà infatti necessario provare la necessità della visita e la sua indifferibilità. L’assenza al domicilio durante la visita di controllo, in mancanza di validi motivi di giustificazione, è contestata anche nel caso in cui il dipendente, su invito rilasciato dal medico fiscale, si sia successivamente sottoposto a visita ambulatoriale. Quest’ultima infatti non ha lo scopo di sanare l’assenza al domicilio, ma solo quello di confermare la prognosi stabilita dal medico curante. Onere della prova. Poiché la condotta del lavoratore deve sempre coincidere con l’esaurimento di tutte le possibilità di adempiere all’obbligo di reperibilità secondo i criteri della normale diligenza, è sul medesimo lavoratore che ricade l’onere della prova dell’esistenza del giustificato motivo, che rappresenta l’unico modo per evitare l'applicazione delle sanzioni previste in caso di assenza alla visita di controllo. In caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale, si applica l'art. 5 del D.L. 463/83, comma 14, che disciplina la comminazione di una specifica sanzione economica a carico del dipendente, ferma restando la possibilità di applicare sanzioni disciplinari in presenza dei presupposti ed a seguito del relativo procedimento. LA RETRIBUZIONE NEI PERIODI DI MALATTIA a) Viene effettuata la riduzione del trattamento economico per i primi 10 giorni di assenza per malattia e per ogni evento morboso. La riduzione si applica ogni volta che si è in presenza di un evento morboso. Viene effettuata un'unica riduzione fino al decimo giorno di assenza sia nel caso di attestazione mediante un unico certificato dell'intera assenza, sia nell'ipotesi di prognosi successivamente protratta mediante altro/i certificato/i, sempre che l'assenza sia continuativa. b) La trattenuta non viene applicata in caso di: • infortunio sul lavoro o a causa di servizio; • ricovero ospedaliero; • convalescenza conseguente a ricovero ospedaliero, in presenza di certificazione rilasciata da struttura pubblica o da un medico convenzionato con il SSN, nella quale si evidenzi il nesso causale e la continuità tra il ricovero e la successiva assenza; • day hospital; • assenza relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. Per quanto riguarda le terapie salvavita, sono esclusi dalla trattenuta sia i giorni di effettuazione della terapia stessa sia gli eventuali giorni di assenza conseguenti alla medesima. In quest'ultimo caso sarà cura del dipendente produrre idonea certificazione attestante che l'ulteriore assenza è diretta conseguenza della terapia effettuata. c) Nei primi 10 giorni di assenza verrà corrisposto il solo trattamento economico fondamentale che comprende: - Retribuzione tabellare - Progressione economica - 13^ mensilità - Retribuzione di anzianità (ove prevista) - Eventuali assegni “ad personam”. 4 IL PERIODO DI COMPORTO Il periodo di comporto rappresenta il periodo massimo di malattia durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto; tale periodo ammonta a 18 mesi per il lavoratore non in prova. • Calcolo dei 18 mesi: si sommano all’ultimo evento morboso in corso le malattie intervenute nel triennio precedente. • Esclusione dal computo Per patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili (emodialisi, chemioterapia, trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS) sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero o di day hospital ed i giorni di assenza dovuti per le citate terapie. La documentazione da presentare consiste in attestazioni e/o certificati della competente ASL o struttura convenzionata. Per questi periodi, la retribuzione resta fissata al 100% • Retribuzione Per i primi 9 mesi di assenza: retribuzione al 100% Per gli ulteriori 3 mesi di assenza: retribuzione al 90%; Per i successivi 6 mesi di assenza: retribuzione al 50%. Superato il limite massimo, l'amministrazione può concedere un ulteriore periodo di 18 mesi senza retribuzione, dietro richiesta del dipendente e purché vi sia stato l'accertamento, tramite la ASL, delle condizioni per stabilire l'insussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. • Superati i due periodi di comporto (18 mesi più l'ulteriore eventuale periodo concesso/periodo riproporzionato per il personale part-time verticale), si possono verificare le seguenti situazioni: 1) il lavoratore rientra in servizio nel profilo di appartenenza; 2) il lavoratore viene utilizzato in mansioni equivalenti a quelle del profilo rivestito nell’ambito della stessa categoria ove possibile ovvero, con il consenso dell’interessato, in mansioni proprie di profilo professionale inferiore ove possibile. - Trattamento economico DPR 347/83: Art. 11, 2° comma,: “Dal momento del nu ovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento già in godimento” - Art. 27, 2° comma: “In caso di inquadramento a qualifica funzionale inferiore per inidoneità fisica in relazione a quanto previsto dal precedente art.11, la differenza di retribuzione tra le due qualifiche sarà computata nel maturato per anzianità. Detta differenza sarà utilizzata a conguaglio nel caso di successivo passaggio a qualifica funzionale superiore” 3) Risoluzione del rapporto con preavviso (pagamento dell’indennità sostitutiva del 5 preavviso da parte dell’Amministrazione) se non è possibile il reinquadramento ovvero se il dipendente è dichiarato permanentemente inidoneo a qualsiasi proficuo lavoro. Periodo di comporto in caso di part-time verticale In caso di assenza per malattia di un dipendente in part-time verticale si deve: • riproporzionare il periodo massimo di conservazione del posto, il periodo di riferimento all'interno del quale sommare tutte le assenze per malattia effettuate dal lavoratore e i periodi a retribuzione intera e ridotta in base al numero di giornate di lavoro prestate; • in conseguenza di tale riproporzionamento, ai fini della verifica del rispetto del periodo massimo, si computano solo i giorni di malattia coincidenti con quelli nei quali, in base all'articolazione dell'orario di lavoro, il lavoratore è tenuto a rendere la sua prestazione lavorativa. • nel computo del periodo di comporto si tiene conto anche dei giorni del sabato e della domenica nel caso in cui nel giorno stabilito per la ripresa dell'attività lavorativa il lavoratore si assenti di nuovo per malattia. LE SANZIONI DISCIPLINARI SPECIFICHE PER INFRAZIONI COLLEGATE ALLO STATO DI MALATTIA E ULTERIORI CONSEGUENZE PENALI. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso in caso di giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia. Il licenziamento con preavviso è invece previsto nel caso di assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa dal servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione. Ulteriori conseguenze in caso di falsa malattia. Fatto salvo quanto previsto dal codice penale, qualora il dipendente giustifichi l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 400,00 ad € 1.600,00. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto. I danni. Il lavoratore inoltre, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all’immagine subiti dall’amministrazione. Le ipotesi sopra riportate non esauriscono i casi di possibile illecito disciplinare, che possono verificarsi in relazione a ogni singolo dovere di comportamento del dipendente durante la malattia e possono dar luogo alle sanzioni previste dal contratto nazionale (a seconda della gravità della mancanza, rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa di importo pari a 4 ore di retribuzione, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 6 mesi, licenziamento con o senza preavviso). 6