Nuovo diritto per il padre:Congedo per la nascita del figlio

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Nuovo diritto per il padre:Congedo per la nascita del figlio
l av o r o
Nuovo diritto per il padre
di alberto giorgiutti, daniele cattunar e
stefano di barbara *
Con la Riforma del Lavoro
è stato riconosciuto ai lavoratori padri, con l’esclusione dei dipendenti pubblici,
un congedo obbligatorio di
un giorno e uno facoltativo
di due giorni come intervento volto alla
promozione di una “cultura di maggiore
condivisione dei compiti di cura dei figli
all’interno della coppia e per favorire la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”. L’Inps, con una recente circolare, ha
provveduto ad analizzare puntualmente il nuovo istituto senza stabilire, però,
le modalità operative per il recupero
che dovranno essere seguite di datori
di lavoro per la gestione complessiva
dell’evento. Si tratta solo dell’ennesimo
caso dove aziende e i professionisti e gli
uffici del personale vengono lasciati soli
senza indicazioni operative.
Basta pensare al decreto sulla detassazione della produttività, emanato il 22
gennaio, ma non ancora entrato in vigore perché non pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale; oppure, al blocco degli incentivi su assunzioni, proroghe e trasformazioni di lavoratori licenziati per motivi economici dalle piccole aziende per
i quali è stata prevista una misura sostitutiva solo annunciata tramite un comunicato stampa. Si tratta di operazioni di
politica comunicativa irresponsabile,
sola illusione di grandi innovazioni non
attuabili.
a carico dell’inps
Il provvedimento per il congedo è in
vigore per tutte le nascite, adozione e
affidamento compresi, decorrenti dal
1° gennaio 2013 e riconosce ai padri due
tipi di congedo: uno obbligatorio e uno
facoltativo; il primo di un giorno e l’altro
di due giornate.
I due congedi, la cui durata non subisce variazioni in caso di parto plurimo,
APRILE 2013
Congedo per la nascita del figlio - Sono previsti uno
obbligatorio di un giorno e uno facoltativo da due, da usufruire
entro 5 mesi dal lieto evento, ma non sono ancora ben chiare
le modalità operative che il datore di lavoro dovrà adottare
devono essere entrambi utilizzati entro
il quinto mese di vita del bambino e ciò
vale anche in caso di parto prematuro.
Il trattamento economico è pari al 100%
della retribuzione ed è posto a carico del
l’Inps, con le stesse modalità previste
per l’indennità di maternità.
Nella sua circolare esplicativa l’Inps
precisa che il congedo obbligatorio del
padre si configura come un diritto autonomo rispetto a quello della madre e,
di conseguenza, il congedo di un giorno
va considerato aggiuntivo a quello obbligatorio per la madre e spetta anche se la
madre non lavora.
la madre deve fare rinuncia
Il congedo facoltativo, invece, può es-
sere fruito dal lavoratore solo se la madre rinuncia allo stesso numero di giorni
che saranno fruiti dal padre del bambino. In questo caso, quindi, il diritto
sorge esclusivamente se la madre è una
lavoratrice dipendente, oppure iscritta
alla gestione separata, ed è in astensione dall’attività lavorativa. L’Inps precisa
che il diritto spetta anche se la madre,
pur avendone diritto, non si avvale del
congedo di maternità; si suppone che
l’istituto faccia riferimento ai casi di
adozione e affidamento in quanto il congedo di maternità non è rinunciabile.
L’Inps ribadisce che il lavoratore che
intende fruire dei due congedi deve farne richiesta, al datore di lavoro, almeno
15 giorni prima. Nel caso in cui la richiesta sia volta all’astensione dal lavoro in
occasione della nascita, è previsto che
il preavviso possa venire rispettato con
riferimento alla data presunta del parto.
Solo per la richiesta di congedo facoltativo il lavoratore deve presentare
la domanda al proprio datore di lavoro
allegando una dichiarazione di responsabilità con la quale la madre dichiara di
rinunciare a due giorni del proprio congedo di maternità (ex astensione obbligatoria). La medesima dichiarazione va
presentata anche al datore di lavoro della
madre da parte di uno dei due genitori.
ancora dubbi sulla norma
Premesso che L’Inps provvederà a fornire ulteriori dettagli operativi con successivo messaggio, nella sua circolare
precisa che “la riduzione (dei giorni fruiti) andrà operata, stante la possibilità di
fruirne in contemporanea da entrambi i
genitori, nel giorno o nei giorni finali del
congedo obbligatorio della madre”, dimenticandosi, però, che il padre potrebbe fruire del diritto entro cinque mesi,
ben dopo quindi il termine previsto per
il congedo di maternità per la madre,
che è di tre o quattro mesi dopo il parto.
Alcuni Contratti nazionali di lavoro
(Ccnl) prevedono già il diritto del padre
all’astensione di un giorno in occasione
della nascita del figlio. Riteniamo, in
questo caso, che il congedo obbligatorio
non si cumuli, ma sostituisca la previsione contrattuale, con il vantaggio, però,
che il trattamento economico diventa a
carico dell’Inps e non più del datore di
lavoro.
*Studio Giorgiutti Alberto & Associati
ilFRIULI BUSINESS 65