AGCOM_NORDENERGIA_CAFFARO ENERGIA
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Provvedimento n. 7406 ( C3603 ) SOCIETÀ NORDELETTRICA/CAFFARO ENERGIA L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 16 luglio 1999; SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l'atto delle società Sondel Spa e Caffaro Spa, pervenuto in data 9 luglio 1999; CONSIDERATO quanto segue: 1. Le parti La Società Nordelettrica Spa (di seguito SONDEL) con sede a Milano, è attiva nella produzione e vendita di energia elettrica e di energia termica da fonte idroelettrica e termoelettrica. Inoltre, opera nel settore della progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti di generazione di energia elettrica e termica. SONDEL è controllata dalla società Falck Spa, holding dell'omonimo gruppo, operante anche nei settori attinenti l'ecologia, il mercato immobiliare e l'acciaio. Il fatturato dalla società SONDEL, realizzato interamente in Italia, è stato nel 1998 di 513 miliardi di lire. La società Caffaro Spa (di seguito CAFFARO) è controllata dalla società SNIA Spa che ne detiene il 59,24% del capitale sociale. CAFFARO opera, direttamente e tramite proprie controllate, nei settori dell'energia, progettazione di forze motrici (anche idrauliche) e produzione di energia elettrica da fonte idrica, e chimico, produzione di prodotti elettrochimici e per l'agricoltura. In particolare, CAFFARO controlla la società Caffaro Energia Srl (di seguito CAFFARO ENERGIA), oggetto della presente operazione di concentrazione, attiva nella produzione di energia elettrica da fonti idriche e energia termica. Nel 1998, il fatturato realizzato da CAFFARO in Italia è stato di circa 548,5 miliardi di lire, mentre il fatturato nazionale di CAFFARO ENERGIA è stato, nello stesso periodo, di circa 11 miliardi di lire. 2. Descrizione dell'operazione L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione da parte di SONDEL del 50% del capitale sociale di CAFFARO ENERGIA ceduto dall'attuale socio CAFFARO. Sulla base Patti Parasociali stipulati tra le Parti, CAFFARO ENERGIA sarà sottoposta al controllo congiunto di CAFFARO e di SONDEL. Gli accordi disciplinano, infatti, che il Consiglio di Amministrazione (CdA) sia composto da sei membri con designazione paritetica e che abbia competenza, nel suo complesso, della gestione ordinaria dell'attività di CAFFARO ENERGIA. Le deliberazioni del CdA sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti purché vi sia il voto almeno di un consigliere rappresentante di ogni socio. CAFFARO ENERGIA è un'impresa autonoma in quanto già dotata di proprie centrali per la generazione di energia elettrica da fonte idrica. L'accordo tra le Parti dispone, infine, che 95 GWh di energia elettrica prodotta da CAFFARO ENERGIA (ossia il 30% circa della produzione totale) sia destinata a coprire i fabbisogni di energia elettrica del gruppo Caffaro. 3. Qualificazione dell'operazione L'operazione in esame, in quanto comporta il passaggio dal controllo esclusivo al controllo congiunto di un'impresa costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 710 miliardi di lire. 4. Valutazione della concentrazione Il mercato rilevante Il mercato del prodotto L'operazione di concentrazione in esame interessa il mercato della generazione di energia elettrica e, in particolare, la generazione di energia elettrica da fonte idrica rinnovabile. Con l'attuazione del Decreto Legislativo n. 79/99 di recepimento della direttiva CE 96/92 di liberalizzazione del mercato elettrico, l'attività di produzione non è più soggetta al vincolo dell'autoproduzione o della cessione a ENEL. La legge n. 9/91 (articolo 22) aveva introdotto una deroga alla riserva di ENEL Spa nella produzione di energia elettrica (articolo 1 della legge n. 6/62 e autorizzazioni previste dalla normativa emanata in materia di nazionalizzazione di energia elettrica) e favorito lo sviluppo della generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate. L'energia elettrica così generata doveva, tuttavia, essere destinata ad uso proprio o ceduta a ENEL in virtù di convenzioni tipo di durata pluriennale che disciplinavano le condizioni, gli incentivi e le tariffe di cessione (provvedimento CIP n. 6/92). Dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 79/99 (1° aprile 1999), invece, tutta l'energia elettrica prodotta sul territorio nazionale può essere liberamente ceduta sul mercato dei cosiddetti clienti idonei (art 14 del Decreto Legislativo n. 79/99). L'energia elettrica prodotta da fonte idrica rinnovabile comprende l'energia generata da acqua fluente, da bacini di modulazione settimanale o giornaliera (con durata di invaso minore o uguale a 400 ore) o da serbatoi di regolazione stagionale (con durata di invaso maggiore o uguale a 400 ore). Nel 1998, sui 247 mila GWh di energia elettrica complessivamente generata in Italia, l'energia elettrica da fonte idrica rinnovabile rappresentava il 19%. Nello stesso periodo, sotto il profilo della potenza netta istallata, le centrali idriche rappresentavano circa il 30% della disponibilità totale (pari a 20 mila MW) rispetto alle centrali termoelettriche tradizionali che, con circa 51 mila MW, costituiscono il 70% della disponibilità totale netta installata in Italia. La struttura dell'offerta di energia elettrica è ancora largamente dominata da ENEL. In particolare, con riferimento alla generazione di energia elettrica da fonte idrica, nel 1997, la quota di energia elettrica prodotta da ENEL rappresentava circa il 73% dell'energia elettrica totale, mentre alle municipalizzate (tra cui spiccano le AEM di Milano e Torino) corrispondeva una quota inferiore al 10%, agli autoproduttori una quota prossima al 15% (tra cui, oltre la Sondel, il principale operatore è Edison Spa) e la restante quota del 2-3% circa ai piccoli produttori. Sebbene il processo di liberalizzazione del mercato della generazione di energia sia formalmente iniziato dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 79/99, occorre osservare che la maggior parte dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (tra cui la idrica) sarà, ancora, vincolata alla cessione a ENEL in virtù di convenzioni di cessione che cominceranno a scadere nei prossimi anni. CAFFARO ENERGIA dispone di due centrali idroelettriche, rispettivamente in Val Caffaro (BS) e in Val Meduna (UD), per una potenza efficiente lorda complessiva di circa 100 MW. La producibilità netta annua degli impianti di generazione di CAFFARO ENERGIA è prossimo ai 315 GWh. Di questi, come sopra accennato, circa il 30% sarà destinato ai consumi del gruppo Caffaro, mentre il restante 70% (pari a 219 GWh) potrà essere ceduto sul mercato libero dopo la scadenza della convenzione con ENEL (febbraio 2001). 2 Inoltre, CAFFARO ENERGIA intende realizzare una nuova centrale termoelettrica per la produzione di energia elettrica tramite turbogas e cogenerazione con una potenza stimata tra i 300-400 MW. Il mercato geografico Il recepimento della direttiva 96/92 CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica consentirebbe di far coincidere la dimensione geografica del mercato rilevante con il territorio dell'Unione Europea in virtù degli obiettivi di liberalizzazione e interconnessione dei mercati elettrici nazionali che si prefigge la direttiva stessa. Tuttavia, sebbene il Decreto Legislativo n. 79/99 di recepimento della direttiva 96/92 CE abbia liberalizzato l'attività di importazione di energia elettrica, ENEL mantiene una posizione di assoluta preminenza sugli acquisti dall'estero con il rinnovo dei contratti di importazione annuali e pluriennali dalla Francia e dalla Svizzera. Inoltre, nel caso specifico, CAFFARO ENERGIA disporrà di energia elettrica da cedere sul mercato libero solo a partire dal febbraio 2001 data di scadenza delle convenzioni di cessione in essere con ENEL ai sensi della legge n. 9/91 e del provvedimento CIP n. 6/92. Ai fini della presente operazione, quindi, anche considerando l'ipotesi più restrittiva di un mercato geografico nazionale, le valutazioni sull'impatto concorrenziale dell'operazione non muterebbero. Effetti della concentrazione Con la presente operazione Sondel intende potenziare la propria presenza nel mercato delle generazione di energia elettrica e termica. In particolare, nel mercato interessato solo la Sondel opererà in concorrenza con l'impresa comune CAFFARO ENERGIA, in quanto l'attuale socio di CAFFARO ENERGIA non è presente nel mercato della generazione di energia elettrica. Pertanto, gli effetti orizzontali derivanti dall'operazione di concentrazione in esame attengono alla valutazione dell'effetto della sovrapposizione delle quote di mercato di Sondel e dell'impresa comune nel mercato interessato. A seguito dell'operazione di concentrazione Sondel verrà a disporre di una potenza installata complessiva appena superiore ai 1.300 MW corrispondenti a circa il 2% della potenza netta totale installata in Italia. Sondel potrà così contribuire, alla produzione nazionale di energia elettrica, per una quota prossima al 2%. Considerando che l'energia elettrica prodotta da CAFFARO ENERGIA sarà disponibile sul mercato dei clienti idonei solo a partire dal 2001, e che il mercato della generazione di energia elettrica nazionale è ancora largamente dominato da ENEL, sebbene quest'ultima debba cede entro il 1° gennaio 2003 circa 15.000 MW di capacità di generazione (tra cui centrali idroelettriche), l'operazione in esame non appare in grado di modificare sostanzialmente le condizioni di concorrenza nel mercato interessato. RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro *** 3
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