Diego Del Biondo L`ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA NEI

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Diego Del Biondo L`ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA NEI
Diego Del Biondo
L’ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA
NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI AUTONOMI
SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Le esternalizzazioni ed il rischio di
dipendenza economica. - 3. Le tutele previste dalla legge contro
l’abuso di dipendenza economica. - 4. I limiti soggettivi della
legge 92/1998 in materia di abuso di dipendenza economica e i
labili confini tra il lavoratore autonomo e l’imprenditore. - 5. I
limiti soggettivi della cd. Legge Fornero in materia di partite
IVA. - 6. Considerazioni conclusive.
1. Introduzione.
Da diversi decenni la crisi del modello taylorista-fordista ha
portato le imprese (e non solo) a esternalizzare intere fasi del
proprio processo produttivo per realizzare un cd. soft
management che limiti il proprio organico ai soli addetti al core
business.
Le imprese hanno così assunto nel tempo dimensioni sempre
più ridotte, sostituendo l’originaria centralizzazione verticale
con modelli organizzativi deverticalizzati e dematerializzati (1).
L’azienda unitaria e autosufficiente cede quindi il posto a
un’integrazione di agenti economici, principalmente imprese,
ma non solo, che in maniera più o meno esplicita collaborano
alla realizzazione di un medesimo risultato.
Vengono così a realizzarsi, talora anche in via spontanea,
integrazioni orizzontali ovvero verticali.
Le prime, formate da soggetti legati da un mero vincolo di
solidarietà, collaborazione e condivisione di obiettivi comuni,
talvolta formalizzato contrattualmente (2), si distinguono per un
medesimo peso dei partecipanti nei rapporti intercorrenti.
Le seconde, invece, sono caratterizzate da una «funzione
gerarchica dell’impresa principale verso gli altri anelli del
1
S. Ferrario, Rappresentanza, organizzazione e azione sindacale di
tutela del lavoro autonomo caratterizzato da debolezza contrattuale
ed economica, RGL, 2009, 1.
2
Mediante un «contratto di rete» introdotto dalla legge n. 33/2009.
2
decentramento, che si manifesta in concreto sub specie di
esercizio di potere conformativo e/o economico» (3).
È proprio in quest’ultimo caso che gli anelli deboli della catena
rischiano di dipendere economicamente dall’impresa principale
(4). Anelli deboli, che, come vedremo nei paragrafi
successivi, si concretizzano in svariate forme: impresa,
principalmente media o piccola, microimpresa e lavoro
autonomo.
È appena il caso di sottolineare, benché la dottrina giuridica ed
economica in merito vanti una copiosa produzione a conferma
di ciò, che questo processo di esternalizzazione è conseguente
ad una molteplicità di fattori, di natura strategica, economica, e
fiscale, che non devono (non sempre) esser ricondotti a finalità
elusive. Ciò che si realizza quindi sono integrazioni aziendali
del tutto lecite, composte da soggetti che mantengono una loro
individualità economico giuridica, da distinguere quindi dalle
false esternalizzazioni o dal proliferarsi delle false partite IVA
(5).
2. Le esternalizzazione e il rischio di dipendenza economica
La progressiva tendenza verso un soft managment ha portato ad
esternalizzare le più svariate attività, talvolta anche
indipendentemente dalla loro complessità o centralità nel
processo produttivo (6).
3
A. Ferrugia, Le esternalizzazioni “relazionali” nel decentramento di
attività dell’impresa, RGL, 2013, 4. Si veda anche R. De Luca Tamajo,
Diritto del lavoro e decentramento produttivo in una prospettiva
comparata: scenari e strumenti, RIDL, 2007, I, pp. 7 ss.
4
V. Pinto, Profili critici della teoria della codatorialità nei rapporti
di lavoro, RGL, 2013, 1.
5
Riprendendo le parole di Pinto “il suo non essere mera finzione
giuridica dietro la quale si cela l’unico e vero detentore del potere
manageriale”. V. Pinto, Profili critici cit.
6
Esternalizzando dalle attività meramente marginali che non
richiedono elevate capacità professionali, ai servizi amministrativi
continui, fino ad attività consulenziali anche continuative che possono
richiedere anche elevate esperienze e generalmente compensi più
elevati e fasi del processo produttivo indispensabili al compimento
dell’oggetto sociale ecc.
3
Il tipo di esternalizzazione può inoltre differenziarsi per le
caratteristiche del soggetto a cui vengono commissionate le
attività, strutturato nella veste di impresa, grande, media o
piccola che sia, talvolta anche in forma individuale, ovvero
nella veste di lavoratore autonomo, comprendendo al suo
interno tutte le sfumature concesse dalla legge,
indipendentemente dalla sua posizione fiscale ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto o dalla sua iscrizione a ordini,
registri, albi, ruoli o elenchi.
Pertanto, il grado di esperienza e di professionalità richiesto, la
specificità dell’attività prestata (7) e soprattutto l’entità e la
capacità economica del soggetto terzo, influiscono in maniera
preponderante sul rischio di dipendere economicamente dal
committente.
A parità di attività, tanto più il cessionario è “grande” (inteso sia
in senso dimensionale sia di capacità economica), quanto più
avrà possibilità di offrire i propri servizi ad un maggior numero
di committenti, diversificando il rischio, e quindi riducendo la
sua dipendenza economica dal singolo o principale
committente. Tale rischio infatti, è direttamente collegato alla
«reale possibilità» per il prestatore di «reperire sul mercato
alternative soddisfacenti» (8).
In tal senso è facile comprendere come i più esposti al rischio di
dipendere economicamente dall’impresa principale vengono ad
essere gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi, che,
facendo affidamento solo sul proprio lavoro, avranno una
limitata possibilità di proporsi al mercato esterno per rispondere
contemporaneamente ad una pluralità di commesse.
Il rischio di dipendenza economica viene ad essere addirittura
certo quando l’essenza del servizio esternalizzato, in
considerazione della sua specificità e/o della sua entità, ovvero
semplicemente la scelta delle tipologie o delle clausole
7
Quindi la concreta possibilità di rivenderla nel mercato esterno;
pensiamo ad esempio all’ipotesi in cui un soggetto abbia adattato per
lungo tempo la propria attività a quella di un’impresa più grande,
operando come “monocliente”, rendendo così molto più difficile
un’eventuale riconversione produttiva. M. Libertini, La
responsabilità per abuso di dipendenza economica: la fattispecie, CI, 1,
2013.
8
V. Pinto, Profili critici cit. Per una definizione di alternative
soddisfacenti si veda L. Renna, L’abuso di dipendenza economica
come fattispecie transtipica, CI, 2, 2013.
4
contrattuali utilizzate (9), portano il prestatore a dedicarsi a
tempo pieno all’attività commissionata, operando così in un
regime di monocommittenza, sotto un coordinamento altrui e in
costante situazione di debolezza contrattuale (10).
Il medesimo rischio tuttavia diventa probabile anche quando il
cessionario, pur non operando in regime di monocommittenza,
percepisce dal medesimo soggetto la maggior parte dei suoi
introiti, o comunque una parte rilevante di essi, tali da poter
influenzare la propria esistenza.
In tal senso, il riferimento al lavoratore autonomo soggetto al
rischio di dipendenza economica, non è limitato a quelli che si è
soliti chiamare “lavoratori autonomi economicamente dipendenti”
o parasubodinati, ossia collaboratori coordinati e continuativi e
collaboratori a progetto, ma si estende, nella sua accezione più
ampia, anche alla platea dei titolari di partita IVA e talvolta anche
a quei professionisti, che, pur svolgendo attività cd. protette
(avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, ingegneri,
architetti, ecc.), hanno visto deteriorare col tempo le loro tutele sul
mercato (11).
A parità di requisiti dimensionali dell’esecutore, invece, è stato
rilevato che, quanto più è elevato il grado di professionalità, di
cultura e di esperienza necessaria per l’attività prestata, tanto più è
difficile per il committente imporre, sia in sede di stipula del
contratto, sia durante il rapporto, le proprie condizioni (12).
9
Non di rado i contratti a monte prevedono clausole di esclusiva,
imposte dal committente, che impediscono al cessionario di offrire
contemporaneamente i propri servizi sul mercato, formalizzando una
dipendenza economica del cessionario.
10
Realizzandosi quella che viene chiamata distorsione
monopsonistica: P. Ichino, Il contratto di lavoro, I, in A. Cicu, F.
Messineo, Tratt. dir. civ. e comm., Giuffrè, 2000, p. 16; S. Ferrario,
Rappresentanza, organizzazione cit.; A. Vallebona, Lavoro autonomo
coordinato e Diritto sindacale, DL, 2000, 1, 314.
11
Abolizione delle tariffe professionali, apertura ai mercati esteri,
proliferarsi di categorie professionali nuove e alternative a cui la legge
consente di svolgere parte delle attività tipiche delle stesse professioni
protette.
12
P. Ichino, Il contratto di lavoro cit.; S. Ferrario, Rappresentanza,
organizzazione cit.
5
3. Le tutele previste dalla legge contro l’abuso di dipendenza
economica.
Definito il concetto di dipendenza economica (13),
rimangono da individuare le tutele previste
dall’ordinamento per far fronte ad un eventuale abuso
di tale condizione. Se infatti «il trovarsi in uno stato di
superiorità economica non è considerato di per sé
illecito (…) quello che è vietato è l’abuso che di tale
superiorità si fa» (14).
Una prima risposta viene offerta dalla l. n. 192 del
18.6.1998, recante la disciplina della subfornitura nelle
attività produttive, che ha introdotto nell’ordinamento
italiano il divieto di abuso di dipendenza economica.
Il legislatore, pur non offrendo una completa definizione di
“abuso” si limita al 2° comma dell’art. 9 a specificare che l’abuso
può consistere “anche”: nel rifiuto di vendere o di comprare, nella
imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose o
discriminatorie e nella interruzione arbitraria delle relazioni
contrattuali in atto (15). Al comma 3 bis, invece, la medesima
fattispecie viene ricollegata alla “violazione diffusa e
reiterata” delle norme sui ritardi nei pagamenti.
In merito all’onere della prova si ritiene che mentre per il
rifiuto di contrarre, per i trattamenti discriminatori e per la
violazione delle norme sui ritardi nei pagamenti l’abuso si
può ritenere presunto ex lege, spettando così all’impresa
dominante provare l’esistenza di una ragionevole
13
Identificabile nella disparità di potere contrattuale tra due
contraenti, che può determinare un “eccessivo squilibrio”
nelle rispettive prestazioni e nella mancanza di reali
possibilità per il contraente debole di reperire nel mercato
alternative soddisfacenti.
14
L. Renna, L’abuso di dipendenza cit.; si veda anche V. Pinto,
Profili critici cit.
15
Tale elenco viene quindi considerato dichiaratamente
esemplificativo e non tassativo. A ciò si aggiunge un’altra ipotesi di
abuso atipico, emersa in giurisprudenza, r i c o n d u c i b i l e alla
riduzione consistente di commesse da parte dell’impresa
dominante: M. Libertini, La responsabilità cit.
6
giustificazione aziendale (16), negli altri casi sarà invece
l’impresa dipendente a dover provare il carattere
ingiustificato o arbitrario delle azioni subite (17).
Ancora aperta rimane invece la questione su quali siano le
conseguenze applicabili nell’ipotesi di abuso di dipendenza
economica. Mancando un’espressa previsione legislativa, la
dottrina maggioritaria sembra limitare i rimedi esperibili al
mero risarcimento del danno (18). Una parte della dottrina,
invece, seppur minoritaria, partendo dalla ratio dell’art. 9,
ossia la tutela dell’impresa in posizione di dipendenza
economica, e dalle previsioni di cui all’art. 2932 c.c., li
estende fino a prevedere un obbligo a trattare (19).
16
Come ad esempio una giusta causa per inadempimenti pregressi
dell’impresa dipendente: così T. Bari, 17 gennaio 2005, FI, 2005, I, c.
1603, oppure un giustificato motivo oggettivo per ristrutturazione
dell’organizzazione aziendale: così T. Roma, 5 novembre 2003, FI,
2003, I, c. 3440.
17
Si veda M. Libertini, La responsabilità cit.; F. Bortolotti,
Riduzione delle commesse e interruzione arbitrarie delle re- lazioni
commerciali in atto: i limiti dell’abuso di dipendenza economica, in
GI, 2010; T. Trieste, 20 settembre 2006, in CM, 2007, p. 178, nt. E.
Battelli; T. Isernia, 12 aprile 2006, in Pluris e da ultimo, T.
Bologna, 17 maggio 2012, in Pluris.
18
Al riguardo, per una ricostruzione si veda L. Renna, L’abuso di
dipendenza economica cit. Sostenitori del solo risarcimento danni sono,
D. Maffeis, Abuso di dipendenza economica, La subfornitura. L. 18
giugno 1998, n. 192, in De Nova-Chiesa-Maffeis-Salvadè, ( a
c u r a d i ) , p. 81; L. Delli Priscoli, L’abuso di dipendenza
economica nella nuova legge sulla subfornitura: rapporti con la
disciplina delle clausole abusive e con la legge antitrust, GComm.,
1998, I, p. 833; A. Barba, L’abuso di dipendenza economica: profili
generali, in La subfornitura industriale nelle attività produttive, V.
Cuffaro (a cura di), Jovene, 1998, p. 351 e V. Pinto, L’abuso di
dipendenza economica «fuori dal contratto» tra diritto civile e
diritto antitrust, RDC, 2000, 2, p. 424.
19
In tal senso sembrano orientarsi anche F. Prosperi, Il contratto di
subfornitura e l’abuso di dipendenza economica. Profili ricostruttivi e
sistematici, Edizioni Scientifiche Italiane, 2002, p. 293 ss.; F.
Macario, Abuso di autonomia negoziale e disciplina dei contratti fra
imprese: verso una nuova disciplina generale?, RDC, 2005, p. 696
ss.; S. Bastianon, Rifiuto di contrarre, interruzione arbitraria delle
relazioni commerciali e abuso di dipendenza economica, CG, 2002, p.
1068 e da ultimo L. Renna, L’abuso di dipendenza economica cit.
7
4. I limiti soggettivi della legge 92/1998 in materia di abuso di
dipendenza economica e i labili confini tra il lavoratore
autonomo e l’imprenditore.
Se l’art. 9 della l. n. 192/9820 ha il pregio di aver introdotto una
risposta all’abuso di dipendenza economica, ad esso deve esser
tuttavia rimproverata una certa trascuratezza nell’individuare il
suo campo di applicazione, tale da generare dubbi interpretativi
non del tutto risolti, con l’effetto di offrire tutele differenti ai vari
prestatori dei servizi esternalizzati in ragione delle tipologie
contrattuali e/o delle vesti giuridiche utilizzate.
In mancanza di una chiara definizione del legislatore,
dottrina e giurisprudenza si sono a lungo interrogate sul
quale fosse il campo di applicazione dell’art. 9 e in
particolare se fosse limitato ai soli rapporti di subfornitura
o, al contrario, se potesse abbracciare tutte quelle ipotesi
in cui fosse riscontrabile un’asimmetria del potere
contrattuale nei rapporti tra operatori commerciali.
L’incertezza deriva principalmente dalla collocazione
della norma che, posta all’interno di una disciplina sul
contratto di subfornitura, sembrerebbe limitare la propria
applicazione ai soli contratti che hanno per oggetto una
lavorazione “su commessa” o “per conto terzi”, dove
l’impresa subfornitrice viene ad assumere posizione di
conto terzista (21).
Al riguardo dottrina e giurisprudenza si dividono tra
coloro che propendono per un’interpretazione estensiva,
anche in via analogica, e coloro che optano per
un’interpretazione più restrittiva in ragione della
eccezionalità della norma.
20
Di ispirazione comunitaria, essendo legata alla attuazione della
Raccomandazione 12 maggio 1995.
21
«Escludendo quindi le imprese fornitrici, le quali offrono sul mercato
semilavorati e prodotti standard, identificabili su catalogo e generalmente
disponibili in stock, intrattenendo con l’impresa subfornitrice medesima
soprattutto scambi commerciali», in questi termini C. L. Natali, L’abuso
di dipendenza economica nel sistema italiano e francese, Contratti,
10, 2006, che giunge poi ad affermare il contrario.
8
La dottrina maggioritaria sembra propendere per
un’applicazione generale dell’art. 9 quantomeno a tutti i
contratti posti in essere tra imprenditori (22), anche
caratterizzati da un’ampia peculiarità come nel caso del
franchising, sulla base della ratio della disciplina ed in
ragione della cd. unitarietà dell’ordinamento.
La giurisprudenza è apparsa invece divisa, anche se,
nonostante in un primo momento abbia tradizionalmente
propeso per un’applicazione più rigida (23), negli ultimi
anni sembri orientarsi anch’essa per un’interpretazione
estensiva (24) espressa anche dalle Sezioni Unite (25).
22
In tal senso V. Roppo, Contratto di diritto comune, contratto del
consumatore, contratto con asimmetria di potere contrattuale: genesi e
sviluppi di un nuovo paradigma, RDPriv, 2001, p. 769; R. Caso, R.
Pardolesi, La nuova disciplina del contratto di subfornitura
(industriale): scampolo di fine millennio o prodromo di tempi
migliori, RDPriv, 1998, p. 725 ss.; V. Franceschelli,
Subfornitura: un nuovo contratto commerciale, Dir. prat. società, I,
1998, p. 15; A. Barba, L’abuso di dipendenza cit.; F. Prosperi, Il
contratto di subfornitura cit.; E. Capobianco, Diritto comunitario e
trasformazioni del contratto, Edizioni Scientifiche Italiane, 2003; S.
Polidori, Discipline della nullità e interessi protetti, Edizioni
Scientifiche Italiane, 2001, p. 227 ss.; G. Perlingieri, Funzione
notarile e clausole vessatorie. A margine dell’art. 28 l. 16 febbraio
1913, n. 89, Rass. dir. civ., 2006, p. 832; O. Lombardi, Forma legale e
tecniche formative del contratto (la disciplina della subfornitura nelle
attività produttive), Edizioni Scientifiche Italiane, 2005, p. 28; G .
Nicolini, Subfornitura e attività produttive. Commento alla l. 18
giugno 1998, n. 192, Giuffrè, 1999, p. 122.
23
In questo senso T. Roma 29 luglio 2004, Annali it. dir. autore,
2005, p. 533; T. Taranto 22 dicembre 2003, FI, 2004, 1 , p. 262; T.
Roma del 30 novembre 2009; T. Bari, 2 luglio 2002 (ord.), FI, 2002, 1,
p. 3208, nt. A. Palmieri, Abuso di dipendenza economica: dal caso
limite alla (drastica) limitazione dei casi di applicazione del divieto?
24
T. Catania, 5 gennaio 2004 (ord.), FI, 2004, I, 262; Trib. Bari, 22
ottobre 2004 (ord.), FI, 2005, I, 1604; T. Isernia, 12 aprile 2006,
GM, 2006, 2149, nt. L. Delli Priscoli, T. Trieste, 20 settembre
2006, GI, 2007, 1737, T. Torre Annunziata, 30 marzo 2007, GM,
2008, p. 341; T. Parma, 15 ottobre 2008, Obbl. e contr., 2009, 1, 77
e T. Torino, 11 marzo 2010 (ord.), GComm, 2011, 2 , p. 1471, nt.
V. Landriscina, L’abuso di dipendenza economica tra violazione del
canone di buona fece e abuso del diritto; Cass., sez. III, 18 settembre
2009, n. 20106; Cass., sez. III, 21 giugno 2011, n. 13583.
9
Ciò detto, benché dottrina e giurisprudenza tendano a
propendere per un’interpretazione estensiva dell’art. 9,
applicabile a tutti gli imprenditori, sembrerebbero rimaner
tuttavia privi di tutela tutti quei soggetti che non operano
in veste imprenditoriale e, quindi, lavoratori autonomi
esercenti attività professionali, regolamentate e non, ed
attività parasubordinate, con una disparità ingiustificata in
materia di tutele offerte.
A ciò deve inoltre aggiungersi la difficoltà nel delineare i
confini, nel tempo divenuti sempre più labili, tra le due
forme di attività, lavoro autonomo professionale ovvero
imprenditoriale (26) (tanto che anche le cd. “professioni
protette intellettuali” non di rado vengono svolte con
modalità e caratteristiche tradizionalmente proprie delle
forme imprenditoriali) e la tendenza a ricondurre entrambe
le tipologie sotto la figura del lavoro personale o
prevalentemente personale (27).
Se il tenore letterale dell’art. 9, e quindi l’utilizzo dei
termini “impresa cliente o fornitrice” farebbe escludere a
priori la sua applicazione ai lavoratori autonomi, rimane
tuttavia da interrogarsi sul concetto stesso di imprenditore.
Nel d.lgs. n. 231 del 2002 in materia di repressione dei
ritardi dei pagamenti, ad esempio, viene fornita una
25
Cass., S.U., 25 novembre 2011, n. 2490625.
Per A. Perulli, Per uno statuto dei lavoratori autonomi, DRI, 2010,
03, p.621 “la figura del piccolo imprenditore finisce per intrecciarsi
profondamente con quella del lavoratore in proprio e del
professionista”. Si veda anche A. Perulli, Le prospettive del mercato
del lavoro italiano dopo la legge n. 92/2012 degli assetti contrattuali.
Il lavoro autonomo tradito e il perdurante equivoco del lavoro a
progetto, DRI, 2013, 01, 1, anche se conclude con il riconoscere il
permanere di ostacoli normativi ad assimilare il piccolo imprenditore
al lavoratore autonomo.
27
A. Perulli, Le prospettive del mercato cit.; M. Freedland,
Application of labour and employment law beyond the contract of
employment, in ILR, 2007, n. 1-2, pp. 3 ss.; O. Razzolini, Piccolo
imprenditore e lavoratore prevalentemente personale, Giappichelli,
2012 e O. Razzolini, Perché avviare una riflessione su piccolo
imprenditore e lavoro prevalentemente personale, DRI, 4, 2013, p.
1080 ss.
26
10
definizione di imprenditore che abbraccia ogni
soggetto esercente un’attività economica organizzata o
una libera professione. In tal caso, tuttavia, deve esser
segnalato
che
la
definizione
è
preceduta
dall’espressione «ai fini del presente decreto si intende
per imprenditore …», che ne limita la sua applicazione.
D’altra parte è stato fatto notare che «di tale
definizione occorre tener conto perché il contenuto
ascrivibile al termine impresa, usato nell’art. 9, risente
del valore comunitario sottostante al concetto di
impresa. È quindi imprenditore (…) qualunque
soggetto che esercita una attività economica e cioè
attività produttiva, creativa di ricchezza» (28).
Sulla nozione stessa di impresa è stato peraltro rilevato
da autorevole dottrina (29) che l’art. 2082 c.c.,
collegando il concetto di imprenditore all’esercizio di
un’attività economica diretta alla produzione o allo
scambio di beni o di servizi, riprodurrebbe l’antica
figura del commerciante, di per sé più ampia di quella di
imprenditore, che invece ne costituiva una sottospecie,
superando così la tradizionale distinzione, tra
“impresa” e “mestiere” formulata in base al criterio
della presenza o meno dell’organizzazione (30).
Una nozione ampia di imprenditore sembrerebbe inoltre
derivare anche dall’art. 1469 bis c.c. che identifica la
figura del consumatore nella persona fisica che agisce
per scopi estranei all’attività imprenditoriale o
professionale, definendo a contrario l’imprenditore in
chiunque agisca per scopi connessi alla propria attività
imprenditoriale o professionale (31).
28
Così E. Russo, Imprenditore debole, imprenditore-persona, abuso di
dipendenza economica, « terzo contratto »,CI, 2009, che riprende a sua
volta la definizione di F. Galgano, Diritto civile e commerciale, vol.
IV, Cedam, 2004, p. 21.
29
F. Galgano, Diritto civile e commerciale cit.
30
E. Russo, Imprenditore debole cit.
31
E. Russo, Imprenditore debole cit.; G. Aranguena, Sospensione di un
account su ebay: il contratto telematico b2b tra accettazione point
11
Al riguardo peraltro deve essere segnalato che la Suprema
Corte, con ordinanza Cass. 9/6/2011, n. 12685,
riprendendo i principi generali contenuti a livello europeo
nella Direttiva 93/13/CEE, ha avuto modo di ricollegare la
figura del professionista a quella dell’imprenditore in
merito all’applicazione del Codice dei Consumatori, di cui
al d.lgs. 206/2005 (32).
Per quanto appena detto non è inverosimile, seppur con le ovvie
difficoltà del caso, focalizzare la definizione di imprenditore, ai
fini dell’individuazione del campo di applicazione della
disciplina sull’abuso di dipendenza economica, nella
contrapposizione imprenditore - consumatore, che finirebbe
quindi per ricomprendere nell’alveo dell’imprenditoria
chiunque non possa esser ricollegato nella definizione di
consumatore (33).
D’altra parte sarebbe più opportuno intervenire direttamente
sulla disciplina in oggetto prevedendone espressamente
un’estensione, anche in considerazione di quelli che sembrano
essere gli indirizzi sovrannazionali.
È appena il caso di segnalare inoltre, che, se una tale
impostazione fosse accettata, la medesima disciplina dell’art. 9
sarebbe applicabile non solo quando il lavoratore autonomo
veste i panni del soggetto economicamente dipendente, ma
anche quando si ritrova a vestire i panni di colui che abusa della
dipendenza economica altrui, comprendendo così il classico
esempio del grande studio professionale che affida stabilmente
una parte delle proprie attività a consulenti terzi.
5. I limiti soggettivi della cd. Legge Fornero in materia di
partite IVA.
and click e tutela dell'accesso al mercato del commercio elettronico, Il
Diritto dell'informazione e dell'informatica, 2012, pag. 1181.
32
Al riguardo si veda C. E. Bruno, Tutela del consumatore e foro
applicabile. Il terzo contratto, in Resp. civ. e prev., 1, 2013, pag. 202.
33
Merita di esser segnalata al riguardo la tesi di O. Razzolini, Piccolo
imprenditore cit. e O. Razzolini, Perché avviare cit. che tuttavia arriva
a capovolgere la tradizionale distinzione tra imprenditore individuale e
lavoratore autonomo ritenendo il primo assorbito nel secondo.
12
Affrontate le difficoltà e i dubbi sull’applicazione della legge
sull’abuso di dipendenza economica nei confronti dei lavoratori
autonomi, deve essere invece sottolineata la tutela offerta a
questi ultimi dalla l. n. 92/2012 che, introducendo l’art. 69 bis
nel d.lgs. 276/2003, riconduce alle collaborazioni coordinate e
continuative (ove riconducibili a un progetto, ovvero ai rapporti
di lavoro subordinato, ove non sia possibile) i rapporti di lavoro
autonomo in cui ricorrano almeno due su tre dei criteri
tassativamente individuati dalla legge (34), pur con determinate
eccezioni.
Anche tale previsione, tuttavia, per quanto possa essere utile ad
accrescere le tutele di quei lavoratori autonomi che versano in
situazione di dipendenza economica, presenta diverse zone
d’ombra, creando ancora una volta differenze di trattamento tra
i lavoratori che versano nelle medesime condizioni, senza
peraltro riuscire ad offrire una reale tutela contro l’abuso di
dipendenza economica.
La previsione della cd. legge Fornero, infatti, nelle sue
eccezioni lascia indifese le prestazioni svolte nell’esercizio di
attività professionali per le quali l’ordinamento richiede
iscrizione in ordini, albi, registri, ruoli o elenchi, quasi
ignorando la reale situazione in cui versano gli esercenti le
professioni intellettuali che operano in regime di
monocommitenza o quasi (considerando tanto il singolo
professionista che presta la sua attività per il “grande studio
associato”, talvolta anche con espresse clausole contrattuali di
esclusività, quanto il singolo studio che dedica tutta o gran parte
della propria attività nei confronti di un unico committente).
Sono inoltre escluse dal campo di applicazione del nuovo art.
69 bis del d.lgs. 276/2003 quelle attività svolte da soggetti con
specifiche competenze teoriche di grado elevato, fra i quali
studi universitari, qualifiche e diplomi universitari.
Anche tale previsione, per quanto sia in linea con quegli studi in
merito che rilevano come il rischio di dipendenza economica
del lavoratore autonomo sia inversamente proporzionale alle
34
«Una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni
consecutivi»; un corrispettivo, «anche se fatturato a più soggetti
riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi», che
«costituisca più dell’80 per cento dei corrispettivi annui
complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni
solari consecutivi» e la disponibilità «di una postazione fissa di lavoro
presso una delle sedi del committente».
13
competenze e al livello professionale del prestatore (35), lascia
senza tutela una fetta enorme di mercato, che, malgrado il
possesso di competenze e/o di esperienze particolari versa
ugualmente in una situazione di dipendenza economica dal
committente principale (36).
A ciò si aggiunga che la norma in esame, pur avendo il pregio
di estendere l’applicazione di un nucleo fondamentale di diritti
sociali a una platea più vasta di lavoratori, riportandoli sotto
l’ala del diritto del lavoro (anche se con modalità tali da
suscitare disagi e incertezze agli operatori del mercato (37))
seppur continuando comunque a riconoscere la genuinità della
loro autonomia, non riesce comunque a fronteggiare il rischio di
condotte scorrette del committente che, sfruttando una
situazione di indiscusso potere contrattuale, imponga
arbitrariamente condizioni a lui più favorevoli.
6. Considerazioni conclusive
Da quanto rilevato si evince chiaramente l’insufficienza e
l’incertezza delle protezioni offerte dal legislatore ai lavoratori
autonomi che versano in una situazione di dipendenza
economica contro il rischio di abusi da parte del committente.
A tal fine, in una prospettiva de iure condendo, sarebbe quindi
auspicabile in primo luogo un’espressa estensione del campo di
applicazione dell’art. 9 della l. n.92/1998 a tutti gli operatori del
mercato, indipendentemente dalla natura imprenditoriale o
professionale dell’attività svolta. Tale estensione, peraltro, non
dovrebbe
riguardare
esclusivamente
il
soggetto
35
Si veda il rapporto di A. Perulli, Studio sul lavoro economicamente
dipendente/lavoro parasubordinato, www.europarl.europa.eu; A.
Vallebona, Lavoro autonomo cit.
36
Con la conseguenza di rendere ancor più difficoltoso per il
lavoratore ricondurre la propria attività nella disciplina del lavoro a
progetto di quanto lo fosse prima della legge Fornero: v. G. Proia, I
“cortocircuiti” tra flessibilità e rigidità nei modelli contrattuali di
accesso al lavoro, ADL, 2013, 4-5, p. 780.
37
«Determinando una ingiusta forzatura dell’assetto di interessi voluto
dalle parti, causando la qualificazione come rapporto di collaborazione
coordinata e quantitativa di prestazioni che, in realtà, sono state rese in
modo non continuativo e/o non coordinato»: G. Proia, I
“cortocircuiti” cit.
14
economicamente dipendente, ma anche colui che abusa della
propria posizione di predominio, il quale non di rado svolge
attività di natura professionale in forma individuale o associata.
In secondo luogo sarebbe opportuno estendere l’applicazione
delle disposizioni di cui all’art. 69 bis del d.lgs. 276/2003 a
tutti quei casi ove sia rinvenibile una cd. distorsione
monopsonistica, indipendentemente dalla presenza o meno di
quelle caratteristiche che oggi ne garantiscono l’esclusione.
Infine sarebbe utile: rivedere il rapporto lavoro autonomo –
impresa individuale, riprendere in considerazione l’idea di uno
Statuto dei lavoratori autonomi e stimolare ed incentivare forme
di associazionismo sindacale dei lavoratori autonomi ed
economicamente dipendenti così da riequilibrare le forze
contrattuali nei rapporti con i propri committenti.