Diego Del Biondo L`ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA NEI
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Diego Del Biondo L`ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA NEI
Diego Del Biondo L’ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI AUTONOMI SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Le esternalizzazioni ed il rischio di dipendenza economica. - 3. Le tutele previste dalla legge contro l’abuso di dipendenza economica. - 4. I limiti soggettivi della legge 92/1998 in materia di abuso di dipendenza economica e i labili confini tra il lavoratore autonomo e l’imprenditore. - 5. I limiti soggettivi della cd. Legge Fornero in materia di partite IVA. - 6. Considerazioni conclusive. 1. Introduzione. Da diversi decenni la crisi del modello taylorista-fordista ha portato le imprese (e non solo) a esternalizzare intere fasi del proprio processo produttivo per realizzare un cd. soft management che limiti il proprio organico ai soli addetti al core business. Le imprese hanno così assunto nel tempo dimensioni sempre più ridotte, sostituendo l’originaria centralizzazione verticale con modelli organizzativi deverticalizzati e dematerializzati (1). L’azienda unitaria e autosufficiente cede quindi il posto a un’integrazione di agenti economici, principalmente imprese, ma non solo, che in maniera più o meno esplicita collaborano alla realizzazione di un medesimo risultato. Vengono così a realizzarsi, talora anche in via spontanea, integrazioni orizzontali ovvero verticali. Le prime, formate da soggetti legati da un mero vincolo di solidarietà, collaborazione e condivisione di obiettivi comuni, talvolta formalizzato contrattualmente (2), si distinguono per un medesimo peso dei partecipanti nei rapporti intercorrenti. Le seconde, invece, sono caratterizzate da una «funzione gerarchica dell’impresa principale verso gli altri anelli del 1 S. Ferrario, Rappresentanza, organizzazione e azione sindacale di tutela del lavoro autonomo caratterizzato da debolezza contrattuale ed economica, RGL, 2009, 1. 2 Mediante un «contratto di rete» introdotto dalla legge n. 33/2009. 2 decentramento, che si manifesta in concreto sub specie di esercizio di potere conformativo e/o economico» (3). È proprio in quest’ultimo caso che gli anelli deboli della catena rischiano di dipendere economicamente dall’impresa principale (4). Anelli deboli, che, come vedremo nei paragrafi successivi, si concretizzano in svariate forme: impresa, principalmente media o piccola, microimpresa e lavoro autonomo. È appena il caso di sottolineare, benché la dottrina giuridica ed economica in merito vanti una copiosa produzione a conferma di ciò, che questo processo di esternalizzazione è conseguente ad una molteplicità di fattori, di natura strategica, economica, e fiscale, che non devono (non sempre) esser ricondotti a finalità elusive. Ciò che si realizza quindi sono integrazioni aziendali del tutto lecite, composte da soggetti che mantengono una loro individualità economico giuridica, da distinguere quindi dalle false esternalizzazioni o dal proliferarsi delle false partite IVA (5). 2. Le esternalizzazione e il rischio di dipendenza economica La progressiva tendenza verso un soft managment ha portato ad esternalizzare le più svariate attività, talvolta anche indipendentemente dalla loro complessità o centralità nel processo produttivo (6). 3 A. Ferrugia, Le esternalizzazioni “relazionali” nel decentramento di attività dell’impresa, RGL, 2013, 4. Si veda anche R. De Luca Tamajo, Diritto del lavoro e decentramento produttivo in una prospettiva comparata: scenari e strumenti, RIDL, 2007, I, pp. 7 ss. 4 V. Pinto, Profili critici della teoria della codatorialità nei rapporti di lavoro, RGL, 2013, 1. 5 Riprendendo le parole di Pinto “il suo non essere mera finzione giuridica dietro la quale si cela l’unico e vero detentore del potere manageriale”. V. Pinto, Profili critici cit. 6 Esternalizzando dalle attività meramente marginali che non richiedono elevate capacità professionali, ai servizi amministrativi continui, fino ad attività consulenziali anche continuative che possono richiedere anche elevate esperienze e generalmente compensi più elevati e fasi del processo produttivo indispensabili al compimento dell’oggetto sociale ecc. 3 Il tipo di esternalizzazione può inoltre differenziarsi per le caratteristiche del soggetto a cui vengono commissionate le attività, strutturato nella veste di impresa, grande, media o piccola che sia, talvolta anche in forma individuale, ovvero nella veste di lavoratore autonomo, comprendendo al suo interno tutte le sfumature concesse dalla legge, indipendentemente dalla sua posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o dalla sua iscrizione a ordini, registri, albi, ruoli o elenchi. Pertanto, il grado di esperienza e di professionalità richiesto, la specificità dell’attività prestata (7) e soprattutto l’entità e la capacità economica del soggetto terzo, influiscono in maniera preponderante sul rischio di dipendere economicamente dal committente. A parità di attività, tanto più il cessionario è “grande” (inteso sia in senso dimensionale sia di capacità economica), quanto più avrà possibilità di offrire i propri servizi ad un maggior numero di committenti, diversificando il rischio, e quindi riducendo la sua dipendenza economica dal singolo o principale committente. Tale rischio infatti, è direttamente collegato alla «reale possibilità» per il prestatore di «reperire sul mercato alternative soddisfacenti» (8). In tal senso è facile comprendere come i più esposti al rischio di dipendere economicamente dall’impresa principale vengono ad essere gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi, che, facendo affidamento solo sul proprio lavoro, avranno una limitata possibilità di proporsi al mercato esterno per rispondere contemporaneamente ad una pluralità di commesse. Il rischio di dipendenza economica viene ad essere addirittura certo quando l’essenza del servizio esternalizzato, in considerazione della sua specificità e/o della sua entità, ovvero semplicemente la scelta delle tipologie o delle clausole 7 Quindi la concreta possibilità di rivenderla nel mercato esterno; pensiamo ad esempio all’ipotesi in cui un soggetto abbia adattato per lungo tempo la propria attività a quella di un’impresa più grande, operando come “monocliente”, rendendo così molto più difficile un’eventuale riconversione produttiva. M. Libertini, La responsabilità per abuso di dipendenza economica: la fattispecie, CI, 1, 2013. 8 V. Pinto, Profili critici cit. Per una definizione di alternative soddisfacenti si veda L. Renna, L’abuso di dipendenza economica come fattispecie transtipica, CI, 2, 2013. 4 contrattuali utilizzate (9), portano il prestatore a dedicarsi a tempo pieno all’attività commissionata, operando così in un regime di monocommittenza, sotto un coordinamento altrui e in costante situazione di debolezza contrattuale (10). Il medesimo rischio tuttavia diventa probabile anche quando il cessionario, pur non operando in regime di monocommittenza, percepisce dal medesimo soggetto la maggior parte dei suoi introiti, o comunque una parte rilevante di essi, tali da poter influenzare la propria esistenza. In tal senso, il riferimento al lavoratore autonomo soggetto al rischio di dipendenza economica, non è limitato a quelli che si è soliti chiamare “lavoratori autonomi economicamente dipendenti” o parasubodinati, ossia collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori a progetto, ma si estende, nella sua accezione più ampia, anche alla platea dei titolari di partita IVA e talvolta anche a quei professionisti, che, pur svolgendo attività cd. protette (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, ingegneri, architetti, ecc.), hanno visto deteriorare col tempo le loro tutele sul mercato (11). A parità di requisiti dimensionali dell’esecutore, invece, è stato rilevato che, quanto più è elevato il grado di professionalità, di cultura e di esperienza necessaria per l’attività prestata, tanto più è difficile per il committente imporre, sia in sede di stipula del contratto, sia durante il rapporto, le proprie condizioni (12). 9 Non di rado i contratti a monte prevedono clausole di esclusiva, imposte dal committente, che impediscono al cessionario di offrire contemporaneamente i propri servizi sul mercato, formalizzando una dipendenza economica del cessionario. 10 Realizzandosi quella che viene chiamata distorsione monopsonistica: P. Ichino, Il contratto di lavoro, I, in A. Cicu, F. Messineo, Tratt. dir. civ. e comm., Giuffrè, 2000, p. 16; S. Ferrario, Rappresentanza, organizzazione cit.; A. Vallebona, Lavoro autonomo coordinato e Diritto sindacale, DL, 2000, 1, 314. 11 Abolizione delle tariffe professionali, apertura ai mercati esteri, proliferarsi di categorie professionali nuove e alternative a cui la legge consente di svolgere parte delle attività tipiche delle stesse professioni protette. 12 P. Ichino, Il contratto di lavoro cit.; S. Ferrario, Rappresentanza, organizzazione cit. 5 3. Le tutele previste dalla legge contro l’abuso di dipendenza economica. Definito il concetto di dipendenza economica (13), rimangono da individuare le tutele previste dall’ordinamento per far fronte ad un eventuale abuso di tale condizione. Se infatti «il trovarsi in uno stato di superiorità economica non è considerato di per sé illecito (…) quello che è vietato è l’abuso che di tale superiorità si fa» (14). Una prima risposta viene offerta dalla l. n. 192 del 18.6.1998, recante la disciplina della subfornitura nelle attività produttive, che ha introdotto nell’ordinamento italiano il divieto di abuso di dipendenza economica. Il legislatore, pur non offrendo una completa definizione di “abuso” si limita al 2° comma dell’art. 9 a specificare che l’abuso può consistere “anche”: nel rifiuto di vendere o di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose o discriminatorie e nella interruzione arbitraria delle relazioni contrattuali in atto (15). Al comma 3 bis, invece, la medesima fattispecie viene ricollegata alla “violazione diffusa e reiterata” delle norme sui ritardi nei pagamenti. In merito all’onere della prova si ritiene che mentre per il rifiuto di contrarre, per i trattamenti discriminatori e per la violazione delle norme sui ritardi nei pagamenti l’abuso si può ritenere presunto ex lege, spettando così all’impresa dominante provare l’esistenza di una ragionevole 13 Identificabile nella disparità di potere contrattuale tra due contraenti, che può determinare un “eccessivo squilibrio” nelle rispettive prestazioni e nella mancanza di reali possibilità per il contraente debole di reperire nel mercato alternative soddisfacenti. 14 L. Renna, L’abuso di dipendenza cit.; si veda anche V. Pinto, Profili critici cit. 15 Tale elenco viene quindi considerato dichiaratamente esemplificativo e non tassativo. A ciò si aggiunge un’altra ipotesi di abuso atipico, emersa in giurisprudenza, r i c o n d u c i b i l e alla riduzione consistente di commesse da parte dell’impresa dominante: M. Libertini, La responsabilità cit. 6 giustificazione aziendale (16), negli altri casi sarà invece l’impresa dipendente a dover provare il carattere ingiustificato o arbitrario delle azioni subite (17). Ancora aperta rimane invece la questione su quali siano le conseguenze applicabili nell’ipotesi di abuso di dipendenza economica. Mancando un’espressa previsione legislativa, la dottrina maggioritaria sembra limitare i rimedi esperibili al mero risarcimento del danno (18). Una parte della dottrina, invece, seppur minoritaria, partendo dalla ratio dell’art. 9, ossia la tutela dell’impresa in posizione di dipendenza economica, e dalle previsioni di cui all’art. 2932 c.c., li estende fino a prevedere un obbligo a trattare (19). 16 Come ad esempio una giusta causa per inadempimenti pregressi dell’impresa dipendente: così T. Bari, 17 gennaio 2005, FI, 2005, I, c. 1603, oppure un giustificato motivo oggettivo per ristrutturazione dell’organizzazione aziendale: così T. Roma, 5 novembre 2003, FI, 2003, I, c. 3440. 17 Si veda M. Libertini, La responsabilità cit.; F. Bortolotti, Riduzione delle commesse e interruzione arbitrarie delle re- lazioni commerciali in atto: i limiti dell’abuso di dipendenza economica, in GI, 2010; T. Trieste, 20 settembre 2006, in CM, 2007, p. 178, nt. E. Battelli; T. Isernia, 12 aprile 2006, in Pluris e da ultimo, T. Bologna, 17 maggio 2012, in Pluris. 18 Al riguardo, per una ricostruzione si veda L. Renna, L’abuso di dipendenza economica cit. Sostenitori del solo risarcimento danni sono, D. Maffeis, Abuso di dipendenza economica, La subfornitura. L. 18 giugno 1998, n. 192, in De Nova-Chiesa-Maffeis-Salvadè, ( a c u r a d i ) , p. 81; L. Delli Priscoli, L’abuso di dipendenza economica nella nuova legge sulla subfornitura: rapporti con la disciplina delle clausole abusive e con la legge antitrust, GComm., 1998, I, p. 833; A. Barba, L’abuso di dipendenza economica: profili generali, in La subfornitura industriale nelle attività produttive, V. Cuffaro (a cura di), Jovene, 1998, p. 351 e V. Pinto, L’abuso di dipendenza economica «fuori dal contratto» tra diritto civile e diritto antitrust, RDC, 2000, 2, p. 424. 19 In tal senso sembrano orientarsi anche F. Prosperi, Il contratto di subfornitura e l’abuso di dipendenza economica. Profili ricostruttivi e sistematici, Edizioni Scientifiche Italiane, 2002, p. 293 ss.; F. Macario, Abuso di autonomia negoziale e disciplina dei contratti fra imprese: verso una nuova disciplina generale?, RDC, 2005, p. 696 ss.; S. Bastianon, Rifiuto di contrarre, interruzione arbitraria delle relazioni commerciali e abuso di dipendenza economica, CG, 2002, p. 1068 e da ultimo L. Renna, L’abuso di dipendenza economica cit. 7 4. I limiti soggettivi della legge 92/1998 in materia di abuso di dipendenza economica e i labili confini tra il lavoratore autonomo e l’imprenditore. Se l’art. 9 della l. n. 192/9820 ha il pregio di aver introdotto una risposta all’abuso di dipendenza economica, ad esso deve esser tuttavia rimproverata una certa trascuratezza nell’individuare il suo campo di applicazione, tale da generare dubbi interpretativi non del tutto risolti, con l’effetto di offrire tutele differenti ai vari prestatori dei servizi esternalizzati in ragione delle tipologie contrattuali e/o delle vesti giuridiche utilizzate. In mancanza di una chiara definizione del legislatore, dottrina e giurisprudenza si sono a lungo interrogate sul quale fosse il campo di applicazione dell’art. 9 e in particolare se fosse limitato ai soli rapporti di subfornitura o, al contrario, se potesse abbracciare tutte quelle ipotesi in cui fosse riscontrabile un’asimmetria del potere contrattuale nei rapporti tra operatori commerciali. L’incertezza deriva principalmente dalla collocazione della norma che, posta all’interno di una disciplina sul contratto di subfornitura, sembrerebbe limitare la propria applicazione ai soli contratti che hanno per oggetto una lavorazione “su commessa” o “per conto terzi”, dove l’impresa subfornitrice viene ad assumere posizione di conto terzista (21). Al riguardo dottrina e giurisprudenza si dividono tra coloro che propendono per un’interpretazione estensiva, anche in via analogica, e coloro che optano per un’interpretazione più restrittiva in ragione della eccezionalità della norma. 20 Di ispirazione comunitaria, essendo legata alla attuazione della Raccomandazione 12 maggio 1995. 21 «Escludendo quindi le imprese fornitrici, le quali offrono sul mercato semilavorati e prodotti standard, identificabili su catalogo e generalmente disponibili in stock, intrattenendo con l’impresa subfornitrice medesima soprattutto scambi commerciali», in questi termini C. L. Natali, L’abuso di dipendenza economica nel sistema italiano e francese, Contratti, 10, 2006, che giunge poi ad affermare il contrario. 8 La dottrina maggioritaria sembra propendere per un’applicazione generale dell’art. 9 quantomeno a tutti i contratti posti in essere tra imprenditori (22), anche caratterizzati da un’ampia peculiarità come nel caso del franchising, sulla base della ratio della disciplina ed in ragione della cd. unitarietà dell’ordinamento. La giurisprudenza è apparsa invece divisa, anche se, nonostante in un primo momento abbia tradizionalmente propeso per un’applicazione più rigida (23), negli ultimi anni sembri orientarsi anch’essa per un’interpretazione estensiva (24) espressa anche dalle Sezioni Unite (25). 22 In tal senso V. Roppo, Contratto di diritto comune, contratto del consumatore, contratto con asimmetria di potere contrattuale: genesi e sviluppi di un nuovo paradigma, RDPriv, 2001, p. 769; R. Caso, R. Pardolesi, La nuova disciplina del contratto di subfornitura (industriale): scampolo di fine millennio o prodromo di tempi migliori, RDPriv, 1998, p. 725 ss.; V. Franceschelli, Subfornitura: un nuovo contratto commerciale, Dir. prat. società, I, 1998, p. 15; A. Barba, L’abuso di dipendenza cit.; F. Prosperi, Il contratto di subfornitura cit.; E. Capobianco, Diritto comunitario e trasformazioni del contratto, Edizioni Scientifiche Italiane, 2003; S. Polidori, Discipline della nullità e interessi protetti, Edizioni Scientifiche Italiane, 2001, p. 227 ss.; G. Perlingieri, Funzione notarile e clausole vessatorie. A margine dell’art. 28 l. 16 febbraio 1913, n. 89, Rass. dir. civ., 2006, p. 832; O. Lombardi, Forma legale e tecniche formative del contratto (la disciplina della subfornitura nelle attività produttive), Edizioni Scientifiche Italiane, 2005, p. 28; G . Nicolini, Subfornitura e attività produttive. Commento alla l. 18 giugno 1998, n. 192, Giuffrè, 1999, p. 122. 23 In questo senso T. Roma 29 luglio 2004, Annali it. dir. autore, 2005, p. 533; T. Taranto 22 dicembre 2003, FI, 2004, 1 , p. 262; T. Roma del 30 novembre 2009; T. Bari, 2 luglio 2002 (ord.), FI, 2002, 1, p. 3208, nt. A. Palmieri, Abuso di dipendenza economica: dal caso limite alla (drastica) limitazione dei casi di applicazione del divieto? 24 T. Catania, 5 gennaio 2004 (ord.), FI, 2004, I, 262; Trib. Bari, 22 ottobre 2004 (ord.), FI, 2005, I, 1604; T. Isernia, 12 aprile 2006, GM, 2006, 2149, nt. L. Delli Priscoli, T. Trieste, 20 settembre 2006, GI, 2007, 1737, T. Torre Annunziata, 30 marzo 2007, GM, 2008, p. 341; T. Parma, 15 ottobre 2008, Obbl. e contr., 2009, 1, 77 e T. Torino, 11 marzo 2010 (ord.), GComm, 2011, 2 , p. 1471, nt. V. Landriscina, L’abuso di dipendenza economica tra violazione del canone di buona fece e abuso del diritto; Cass., sez. III, 18 settembre 2009, n. 20106; Cass., sez. III, 21 giugno 2011, n. 13583. 9 Ciò detto, benché dottrina e giurisprudenza tendano a propendere per un’interpretazione estensiva dell’art. 9, applicabile a tutti gli imprenditori, sembrerebbero rimaner tuttavia privi di tutela tutti quei soggetti che non operano in veste imprenditoriale e, quindi, lavoratori autonomi esercenti attività professionali, regolamentate e non, ed attività parasubordinate, con una disparità ingiustificata in materia di tutele offerte. A ciò deve inoltre aggiungersi la difficoltà nel delineare i confini, nel tempo divenuti sempre più labili, tra le due forme di attività, lavoro autonomo professionale ovvero imprenditoriale (26) (tanto che anche le cd. “professioni protette intellettuali” non di rado vengono svolte con modalità e caratteristiche tradizionalmente proprie delle forme imprenditoriali) e la tendenza a ricondurre entrambe le tipologie sotto la figura del lavoro personale o prevalentemente personale (27). Se il tenore letterale dell’art. 9, e quindi l’utilizzo dei termini “impresa cliente o fornitrice” farebbe escludere a priori la sua applicazione ai lavoratori autonomi, rimane tuttavia da interrogarsi sul concetto stesso di imprenditore. Nel d.lgs. n. 231 del 2002 in materia di repressione dei ritardi dei pagamenti, ad esempio, viene fornita una 25 Cass., S.U., 25 novembre 2011, n. 2490625. Per A. Perulli, Per uno statuto dei lavoratori autonomi, DRI, 2010, 03, p.621 “la figura del piccolo imprenditore finisce per intrecciarsi profondamente con quella del lavoratore in proprio e del professionista”. Si veda anche A. Perulli, Le prospettive del mercato del lavoro italiano dopo la legge n. 92/2012 degli assetti contrattuali. Il lavoro autonomo tradito e il perdurante equivoco del lavoro a progetto, DRI, 2013, 01, 1, anche se conclude con il riconoscere il permanere di ostacoli normativi ad assimilare il piccolo imprenditore al lavoratore autonomo. 27 A. Perulli, Le prospettive del mercato cit.; M. Freedland, Application of labour and employment law beyond the contract of employment, in ILR, 2007, n. 1-2, pp. 3 ss.; O. Razzolini, Piccolo imprenditore e lavoratore prevalentemente personale, Giappichelli, 2012 e O. Razzolini, Perché avviare una riflessione su piccolo imprenditore e lavoro prevalentemente personale, DRI, 4, 2013, p. 1080 ss. 26 10 definizione di imprenditore che abbraccia ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione. In tal caso, tuttavia, deve esser segnalato che la definizione è preceduta dall’espressione «ai fini del presente decreto si intende per imprenditore …», che ne limita la sua applicazione. D’altra parte è stato fatto notare che «di tale definizione occorre tener conto perché il contenuto ascrivibile al termine impresa, usato nell’art. 9, risente del valore comunitario sottostante al concetto di impresa. È quindi imprenditore (…) qualunque soggetto che esercita una attività economica e cioè attività produttiva, creativa di ricchezza» (28). Sulla nozione stessa di impresa è stato peraltro rilevato da autorevole dottrina (29) che l’art. 2082 c.c., collegando il concetto di imprenditore all’esercizio di un’attività economica diretta alla produzione o allo scambio di beni o di servizi, riprodurrebbe l’antica figura del commerciante, di per sé più ampia di quella di imprenditore, che invece ne costituiva una sottospecie, superando così la tradizionale distinzione, tra “impresa” e “mestiere” formulata in base al criterio della presenza o meno dell’organizzazione (30). Una nozione ampia di imprenditore sembrerebbe inoltre derivare anche dall’art. 1469 bis c.c. che identifica la figura del consumatore nella persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, definendo a contrario l’imprenditore in chiunque agisca per scopi connessi alla propria attività imprenditoriale o professionale (31). 28 Così E. Russo, Imprenditore debole, imprenditore-persona, abuso di dipendenza economica, « terzo contratto »,CI, 2009, che riprende a sua volta la definizione di F. Galgano, Diritto civile e commerciale, vol. IV, Cedam, 2004, p. 21. 29 F. Galgano, Diritto civile e commerciale cit. 30 E. Russo, Imprenditore debole cit. 31 E. Russo, Imprenditore debole cit.; G. Aranguena, Sospensione di un account su ebay: il contratto telematico b2b tra accettazione point 11 Al riguardo peraltro deve essere segnalato che la Suprema Corte, con ordinanza Cass. 9/6/2011, n. 12685, riprendendo i principi generali contenuti a livello europeo nella Direttiva 93/13/CEE, ha avuto modo di ricollegare la figura del professionista a quella dell’imprenditore in merito all’applicazione del Codice dei Consumatori, di cui al d.lgs. 206/2005 (32). Per quanto appena detto non è inverosimile, seppur con le ovvie difficoltà del caso, focalizzare la definizione di imprenditore, ai fini dell’individuazione del campo di applicazione della disciplina sull’abuso di dipendenza economica, nella contrapposizione imprenditore - consumatore, che finirebbe quindi per ricomprendere nell’alveo dell’imprenditoria chiunque non possa esser ricollegato nella definizione di consumatore (33). D’altra parte sarebbe più opportuno intervenire direttamente sulla disciplina in oggetto prevedendone espressamente un’estensione, anche in considerazione di quelli che sembrano essere gli indirizzi sovrannazionali. È appena il caso di segnalare inoltre, che, se una tale impostazione fosse accettata, la medesima disciplina dell’art. 9 sarebbe applicabile non solo quando il lavoratore autonomo veste i panni del soggetto economicamente dipendente, ma anche quando si ritrova a vestire i panni di colui che abusa della dipendenza economica altrui, comprendendo così il classico esempio del grande studio professionale che affida stabilmente una parte delle proprie attività a consulenti terzi. 5. I limiti soggettivi della cd. Legge Fornero in materia di partite IVA. and click e tutela dell'accesso al mercato del commercio elettronico, Il Diritto dell'informazione e dell'informatica, 2012, pag. 1181. 32 Al riguardo si veda C. E. Bruno, Tutela del consumatore e foro applicabile. Il terzo contratto, in Resp. civ. e prev., 1, 2013, pag. 202. 33 Merita di esser segnalata al riguardo la tesi di O. Razzolini, Piccolo imprenditore cit. e O. Razzolini, Perché avviare cit. che tuttavia arriva a capovolgere la tradizionale distinzione tra imprenditore individuale e lavoratore autonomo ritenendo il primo assorbito nel secondo. 12 Affrontate le difficoltà e i dubbi sull’applicazione della legge sull’abuso di dipendenza economica nei confronti dei lavoratori autonomi, deve essere invece sottolineata la tutela offerta a questi ultimi dalla l. n. 92/2012 che, introducendo l’art. 69 bis nel d.lgs. 276/2003, riconduce alle collaborazioni coordinate e continuative (ove riconducibili a un progetto, ovvero ai rapporti di lavoro subordinato, ove non sia possibile) i rapporti di lavoro autonomo in cui ricorrano almeno due su tre dei criteri tassativamente individuati dalla legge (34), pur con determinate eccezioni. Anche tale previsione, tuttavia, per quanto possa essere utile ad accrescere le tutele di quei lavoratori autonomi che versano in situazione di dipendenza economica, presenta diverse zone d’ombra, creando ancora una volta differenze di trattamento tra i lavoratori che versano nelle medesime condizioni, senza peraltro riuscire ad offrire una reale tutela contro l’abuso di dipendenza economica. La previsione della cd. legge Fornero, infatti, nelle sue eccezioni lascia indifese le prestazioni svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede iscrizione in ordini, albi, registri, ruoli o elenchi, quasi ignorando la reale situazione in cui versano gli esercenti le professioni intellettuali che operano in regime di monocommitenza o quasi (considerando tanto il singolo professionista che presta la sua attività per il “grande studio associato”, talvolta anche con espresse clausole contrattuali di esclusività, quanto il singolo studio che dedica tutta o gran parte della propria attività nei confronti di un unico committente). Sono inoltre escluse dal campo di applicazione del nuovo art. 69 bis del d.lgs. 276/2003 quelle attività svolte da soggetti con specifiche competenze teoriche di grado elevato, fra i quali studi universitari, qualifiche e diplomi universitari. Anche tale previsione, per quanto sia in linea con quegli studi in merito che rilevano come il rischio di dipendenza economica del lavoratore autonomo sia inversamente proporzionale alle 34 «Una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi»; un corrispettivo, «anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi», che «costituisca più dell’80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi» e la disponibilità «di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente». 13 competenze e al livello professionale del prestatore (35), lascia senza tutela una fetta enorme di mercato, che, malgrado il possesso di competenze e/o di esperienze particolari versa ugualmente in una situazione di dipendenza economica dal committente principale (36). A ciò si aggiunga che la norma in esame, pur avendo il pregio di estendere l’applicazione di un nucleo fondamentale di diritti sociali a una platea più vasta di lavoratori, riportandoli sotto l’ala del diritto del lavoro (anche se con modalità tali da suscitare disagi e incertezze agli operatori del mercato (37)) seppur continuando comunque a riconoscere la genuinità della loro autonomia, non riesce comunque a fronteggiare il rischio di condotte scorrette del committente che, sfruttando una situazione di indiscusso potere contrattuale, imponga arbitrariamente condizioni a lui più favorevoli. 6. Considerazioni conclusive Da quanto rilevato si evince chiaramente l’insufficienza e l’incertezza delle protezioni offerte dal legislatore ai lavoratori autonomi che versano in una situazione di dipendenza economica contro il rischio di abusi da parte del committente. A tal fine, in una prospettiva de iure condendo, sarebbe quindi auspicabile in primo luogo un’espressa estensione del campo di applicazione dell’art. 9 della l. n.92/1998 a tutti gli operatori del mercato, indipendentemente dalla natura imprenditoriale o professionale dell’attività svolta. Tale estensione, peraltro, non dovrebbe riguardare esclusivamente il soggetto 35 Si veda il rapporto di A. Perulli, Studio sul lavoro economicamente dipendente/lavoro parasubordinato, www.europarl.europa.eu; A. Vallebona, Lavoro autonomo cit. 36 Con la conseguenza di rendere ancor più difficoltoso per il lavoratore ricondurre la propria attività nella disciplina del lavoro a progetto di quanto lo fosse prima della legge Fornero: v. G. Proia, I “cortocircuiti” tra flessibilità e rigidità nei modelli contrattuali di accesso al lavoro, ADL, 2013, 4-5, p. 780. 37 «Determinando una ingiusta forzatura dell’assetto di interessi voluto dalle parti, causando la qualificazione come rapporto di collaborazione coordinata e quantitativa di prestazioni che, in realtà, sono state rese in modo non continuativo e/o non coordinato»: G. Proia, I “cortocircuiti” cit. 14 economicamente dipendente, ma anche colui che abusa della propria posizione di predominio, il quale non di rado svolge attività di natura professionale in forma individuale o associata. In secondo luogo sarebbe opportuno estendere l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 69 bis del d.lgs. 276/2003 a tutti quei casi ove sia rinvenibile una cd. distorsione monopsonistica, indipendentemente dalla presenza o meno di quelle caratteristiche che oggi ne garantiscono l’esclusione. Infine sarebbe utile: rivedere il rapporto lavoro autonomo – impresa individuale, riprendere in considerazione l’idea di uno Statuto dei lavoratori autonomi e stimolare ed incentivare forme di associazionismo sindacale dei lavoratori autonomi ed economicamente dipendenti così da riequilibrare le forze contrattuali nei rapporti con i propri committenti.