2. Ottaviano - Federchimica

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2. Ottaviano - Federchimica
5° WORKSHOP DELLA LOGISTICA CHIMICA
Aspetti della sicurezza in stabilimento: operazioni di
carico e scarico e lavori in quota.
“Le legislazioni applicabili alle operazioni di (s)carico e
lavori in quota e alcune posizioni del settore”
Avv. Argentino Ottaviano
Milano, 11 novembre 2014
5° WORKSHOP DELLA LOGISTICA CHIMICA
“Le legislazioni applicabili alle operazioni di (s)carico e lavori in quota e alcune posizioni del
settore”

SOMMARIO
SOMMARIO
 INTRODUZIONE *
 LE RESPONSABILITA’ NEL TRASPORTO
Panoramica del quadro normativo applicabile
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I diversi profili di corresponsabilità
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 LE RESPONSABILITA PER LA SICUREZZA
DEL SITO
I soggetti coinvolti
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Il contratto di appalto e il DUVRI
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La responsabilità solidale tra committente e
appaltatore
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 IL RAPPORTO TRA CONTRATTO DI
APPALTO E CONTRATTO DI TRASPORTO
⃰
Differenze ed elementi in comune – Sentenze
in materia
Cenni sul D.Lgs. 286/2005 e ADR
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Sentenze in materia
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Quadro sanzionatorio
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 I BENEFICI “PROCESSUALI” DELLE LINEE
GUIDA
La responsabilità amministrativa degli Enti e
l’adozione di modelli organizzativi
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Possibile efficacia esimente delle Linee Guida
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Sentenze in materia
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La relazione è predisposta con estratti delle Linee Guida di Federchimica “Appalti e sicurezza sul lavoro” – Collana Editoriale del
Comitato Affari Legali n. 6 del Novembre 2010 e “Indicazioni per la stesura del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenze” – Collana Editoriale di Igiene Industriale n. 1 del Novembre 2010.
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5° WORKSHOP DELLA LOGISTICA CHIMICA
“Le legislazioni applicabili alle operazioni di (s)carico e lavori in quota e alcune posizioni del
settore”
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PANORAMICA DEL QUADRO NORMATIVO APPLICABILE
INTRODUZIONE
AREA SICUREZZA
 D.LGS. N. 81/2008 – Testo Unico Sicurezza
 D.P.R. N. 151/2011 – Prevenzione incendi
 D.LGS. N. 93/2000 – Sicurezza recipienti a pressione
 D.LGS. N. 17/2010 - Attuazione Diretta macchine
 D.LGS. N. 475/1992 – Dispositivi di Protezione Individuale
AREA AMBIENTE
 D.LGS. N. 152/2006 – Codice dell’Ambiente
 D.LGS. N. 194/2005 – Attuazione direttiva rumore ambientale
AREA TRASPORTO
 D.LGS. N. 285/1992 – Codice della Strada
 D.LGS. N. 286/2005 – Liberalizzazione dell’autotrasporto
 ADR 2013
 Circolare Ministeriale 23/07/1981 n°91 – Protezioni antinfortunistiche sulle cisterne (non pubblicata in G.U.)
 Circolare Ministeriale 17/12/1993 n°294 – Protezioni antinfortunistiche delle cisterne (non pubblicata in G.U.)
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5° WORKSHOP DELLA LOGISTICA CHIMICA
“Le legislazioni applicabili alle operazioni di (s)carico e lavori in quota e alcune posizioni del
settore”
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I DIVERSI PROFILI DI CORRESPONSABILITA’
INTRODUZIONE
 Sicurezza sul lavoro: corresponsabilità della direzione del sito e dell’impresa di trasporto per gli infortuni del
conducente
 Appalto: responsabilità del committente in solido con l'appaltatore per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti
retributivi, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto
di appalto
 Trasporto: corresponsabilità del proprietario delle merci, del committente, del vettore, del caricatore per le violazioni
del conducente
 Reati: responsabilità amministrativa delle società per i reati commessi dai propri vertici e dipendenti
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“Le legislazioni applicabili alle operazioni di (s)carico e lavori in quota e alcune posizioni del
settore”
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I SOGGETTI COINVOLTI
LE RESPONSABILITA’
PER LA SICUREZZA
DEL SITO
 Committente: La parte o le parti che commissionano la compagnia di trasporto e/o il sito di carico/scarico.
 Impresa di trasporto: commissionata dalla committente (compresi i subvettori, se previsti).
 Conducente: La persona che è incaricata di effettuare il trasporto.
 Operatore: L’operatore di sito che fisicamente si occupa del carico/scarico.
Ruoli e responsabilità
La direzione del sito di carico/scarico è responsabile di tutte le attività ed è tenuto a prendere le misure appropriate
affinché tutte le persone – compresi gli eventuali operatori di imprese esterne – impegnate nelle operazioni del sito
possano farlo in sicurezza.
Conducenti che accedono ai siti di carico/scarico devono essere adeguatamente informati sui requisiti di sicurezza del
sito, sul percorso da prendere, sul metodo di caricamento/scaricamento, sui rischi del prodotto ecc.
Le Linee Guida descrivono dettagliatamente i contenuti da fornire riguardanti le informazioni, le istruzioni e la
formazione ai conducenti e agli operatori nei siti di carico/scarico.
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“Le legislazioni applicabili alle operazioni di (s)carico e lavori in quota e alcune posizioni del
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I SOGGETTI COINVOLTI
IL DATORE DI LAVORO
OBBLIGHI SPECIFICI
DIREZIONE DEL SITO
- Garantire la sicurezza di TUTTE le persone che operano all’interno del sito
- Garantire che i requisiti di accesso al SITO siano comunicati ai trasportatori
- Garantire che le procedure di sicurezza siano comunicate ai conducenti all’arrivo
- Documentare la valutazione del rischio lavoro in quota
IMPRESA DI TRASPORTO
- Fornire e garantire un equipaggiamento adatto all’operazione da eseguire
- Garantire la manutenzione di adeguati dispositivi di protezione
- Garantire la formazione sull’utilizzo dell’equipaggiamento e dei DPI
- Garantire l’implementazione di una procedura per segnalare i quasi-incidenti, gli
incidenti, i problemi di carico/scarico e le situazioni pericolose al fine di
individuare le azioni correttive
IL LAVORATORE
OBBLIGHI SPECIFICI
PERSONALE DI SITO
- Monitoraggio continuo
carico/scarico
e
in
stretta
collaborazione
delle
operazioni
di
CONDUCENTE DEL VEICOLO
- Aderire alle istruzioni di sicurezza presso il punto di carico/scarico
- Seguire le indicazioni fornite dal personale di sito
- Astenersi dai lavori in quota in assenza delle condizioni di sicurezza
- In mancanza di attrezzature e condizioni di lavoro interrompere l’attività e
contattare la direzione
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“Le legislazioni applicabili alle operazioni di (s)carico e lavori in quota e alcune posizioni del
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IL CONTRATTO DI APPALTO E IL DUVRI
LE RESPONSABILITA’
PER LA SICUREZZA
DEL SITO
L’articolo 26 D. Lgs. 81/08 precisa che, nel caso in cui un imprenditore affidi dei lavori in appalto presso la propria
azienda od unità produttiva, questi dovrà promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra le imprese, elaborando
un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile,
ridurre al minimo i rischi da interferenze (DUVRI). Il D. Lgs. 81/08 non fornisce alcuna indicazione su quali siano nel
dettaglio i contenuti del DUVRI.
Il citato art. 26 prevede due specifici obblighi posti a carico del Datore di Lavoro committente; in particolare, il
Datore di Lavoro, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro
autonomo, deve:
1) verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei Lavoratori autonomi in relazione ai
lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratti d’opera o di somministrazione;
2) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati
ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività “mediante
informativa in cui specifica i rischi presenti nel luogo di lavoro dove le attività devono essere svolte”.
Ulteriori obblighi sono, invece, posti a carico di tutti i datori di lavoro coinvolti nei lavori (Committente,
Appaltatore o prestatore d’opera, eventuali subappaltatori).
Tali soggetti devono:
a) cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che incidono sull’attività
lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i Lavoratori, informandosi
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle cosiddette “interferenze” tra i lavori delle diverse imprese
coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
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“Le legislazioni applicabili alle operazioni di (s)carico e lavori in quota e alcune posizioni del
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IL CONTRATTO DI APPALTO E IL DUVRI
LE RESPONSABILITA’
PER LA SICUREZZA
Chi e quando redigere il DUVRI
DEL SITO
Il Datore di Lavoro committente deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento
di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, almeno, ridurre al minimo i rischi di interferenze
(DUVRI), da allegare al contratto di appalto. Il DUVRI va compilato prima della firma del contratto di appalto e va ad
esso allegato. Tuttavia, il DUVRI può essere successivamente aggiornato e adeguato in funzione dei lavori,
servizi e forniture.
L’obbligo di cooperazione non significa che il Committente debba intervenire in supplenza dell’Appaltatore tutte le volte in
cui costui ometta, per qualsiasi ragione, di adottare misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi Lavoratori.
L’obbligo di cooperazione imposto al Committente è limitato all’attuazione di quelle misure rivolte ad eliminare i
pericoli che, per effetto dell’esecuzione delle opere appaltate, vanno ad incidere sia sui dipendenti
dell’appaltante sia su quelli dell’Appaltatore, mentre per il resto ciascun Datore di Lavoro deve provvedere
autonomamente alla tutela dei propri prestatori d’opera subordinati, assumendone la relativa responsabilità.
Il DUVRI può anche essere elaborato e sottoscritto da un soggetto delegato dal Datore di Lavoro.
Il DUVRI deve essere redatto quando sono presenti “interferenze” tra le attività dei soggetti coinvolti nelle lavorazioni.
⃰
L’interferenza può essere definita come una sovrapposizione di attività lavorative che può generare un contatto
“rischioso”, a condizione che i soggetti coinvolti nel rischio interferenziale appartengano a distinte organizzazioni di
lavoro.
Per approfondimenti tecnici sulla redazione del DUVRI, si rinvia alle Linee Guida di Federchimica “Indicazioni per la
stesura del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – Collana Editoriale di Igiene Industriale,
Novembre 2010.
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“Le legislazioni applicabili alle operazioni di (s)carico e lavori in quota e alcune posizioni del
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LE RESPONSABILITA’
LA RESPONSABILITA’ SOLIDALE TRA COMMITTENTE E APPALTATORE
PER LA SICUREZZA
DEL SITO
La responsabilità solidale ai sensi del D. Lgs. 276/03
Il contratto di appalto, disciplinato dagli articoli da 1655 a 1677 del Codice Civile, è stato oggetto, nel corso del tempo e
specialmente in ambito giuslavoristico, di numerosi interventi da parte del Legislatore volti, da un lato, a distinguere
l’appalto c.d. “genuino” - con cui il Committente affida ad un imprenditore l’esecuzione di un’opera o di un servizio - da
fenomeni non consentiti di mera fornitura di manodopera e, dall’altro, a regolamentare il regime della responsabilità
riconducibile in capo al Committente e all’Appaltatore, nei confronti dei Lavoratori impegnati nell’esecuzione dell’appalto.
La Legge Biagi (D.Lgs. n. 276/03) ha innovato la materia precisando che l’elemento caratteristico del contratto di
appalto, “l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’Appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle
esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei
confronti dei Lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per l’assunzione, da parte del medesimo Appaltatore, del
rischio d’impresa”.
Al riguardo la giurisprudenza (Trib. Milano 5/2/2010) ha affermato che “L'applicazione della disposizione normativa di cui
all'art. 29, D.Lgs. n. 276/03 agli appalti c.d. labour intensive, vale a dire caratterizzati dalla prevalenza delle prestazioni
lavorative, consente di ravvisare una fattispecie di appalto genuino anche in presenza del solo potere direttivo nei
confronti dei lavoratori, unito all'effettiva assunzione del rischio di impresa, mentre l'utilizzo di strumenti di proprietà del
committente non può considerarsi elemento decisivo per la qualificazione del rapporto. Solo in caso di insussistenza
degli elementi propri dell'appalto genuino, si integra la fattispecie di somministrazione irregolare di manodopera”.
Per completezza va evidenziato che tale pronunciamento del Tribunale di Milano aveva già trovato anticipazione in parte
della Giurisprudenza formatasi nella vigenza dell’abrogata Legge n. 1369/1960 (Cass. 29 agosto 2003 n. 12664; Cass.
18 marzo 2000 n. 3196; Cass. 21 maggio 1998 n. 5087) e nella sentenza Trib. Milano 5/2/2007.
La nozione di “organizzazione di mezzi”, pertanto, non deve essere intesa in senso esclusivamente materiale,
ossia nel solo senso di disponibilità di macchinari ed attrezzature e altri fattori produttivi necessari per la
realizzazione dell’opera o l’esecuzione del servizio appaltati, bensì come “attività produttiva”. Ciò che rileva è che
l’appaltatore disponga di una vera e propria “organizzazione di carattere imprenditoriale” dei mezzi necessari per la
realizzazione dell’opera o la prestazione del servizio, i quali poi, a seconda della natura dell’opera o del servizio oggetto
dell’appalto, possono anche essere costituiti prevalentemente da conoscenze specifiche (bene immateriale tipicamente
rappresentato dal c.d. know-how), nonché dalle prestazioni lavorative dei dipendenti dell’appaltatore.
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“Le legislazioni applicabili alle operazioni di (s)carico e lavori in quota e alcune posizioni del
settore”
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LA RESPONSABILITA’ SOLIDALE TRA COMMITTENTE E APPALTATORE
LE RESPONSABILITA’
PER LA SICUREZZA
DEL SITO
Al fine di classificare l’appalto come “genuino”, la giurisprudenza ritiene necessario, di caso in caso, “procedere ad una
analisi dettagliata di tutti gli elementi che caratterizzano il rapporto instaurato tra le parti allo scopo di accertare se
l’impresa appaltatrice operi in concreto in condizioni di reale autonomia organizzativa e gestionale rispetto
all’impresa committente e se essa abbia una gestione a proprio rischio in relazione alla specifica opera o servizio
affidatole” (Cass. 6 febbraio 2004 n. 2305).
Il D.Lgs. 276/03 ha, altresì, disposto che, qualora il contratto di appalto fosse riqualificato da un Giudice in termini di
sussistenza di somministrazione irregolare di lavoro prevista dagli articoli 20 e seguenti, verrebbero a determinarsi,
principalmente, le seguenti conseguenze:

a norma dell’art. 29 di tale Decreto, il Collaboratore dell’Appaltatore (o dell’eventuale Subappaltatore) impegnato
nell’esecuzione dell’appalto avrebbe diritto di chiedere, mediante ricorso al Giudice del Lavoro, la costituzione di un
rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione;
 a norma dell’art. 27, comma 2, il soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione sarebbe tenuto ai
pagamenti di tutte le somme, “a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale”, nonché al compimento di
tutti gli “atti (...) per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la
somministrazione ha avuto luogo”, che non siano stati effettuati dall’Appaltatore (o dall’eventuale Subappaltatore) in
relazione ai lavori utilizzati nell’esecuzione dell’appalto;
 a norma dell’art. 18, comma 5 bis, Committente ed Appaltatore (ed eventuale Subappaltatore) sarebbero
assoggettati a una sanzione sotto forma di ammenda di euro 50 per ogni Lavoratore occupato e per ogni
giornata di occupazione.
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“Le legislazioni applicabili alle operazioni di (s)carico e lavori in quota e alcune posizioni del
settore”
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LE RESPONSABILITA’
LA RESPONSABILITA’ SOLIDALE TRA COMMITTENTE E APPALTATORE
PER LA SICUREZZA
DEL SITO
La solidarietà negli obblighi contributivi
Pur in presenza di un appalto “genuino” e, dunque, lecito, Committente ed Appaltatore (e Subappaltatore) sono,
comunque, sottoposti ad un inderogabile regime di responsabilità solidale nei confronti dei Lavoratori impegnati
nell’esecuzione dell’appalto, degli istituti previdenziali e dell’amministrazione finanziaria.
 In primo luogo, l’art. 1676 c.c. prevede, infatti, che “Coloro che, alle dipendenze dell’Appaltatore, hanno dato la loro
attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il Committente per
conseguire quanto loro è dovuto, fino alla concorrenza del debito che il Committente ha verso l’Appaltatore nel tempo
in cui essi propongono la domanda”.
 Secondariamente, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 276/03, “In caso di appalto di opere o di servizi il Committente
imprenditore o Datore di Lavoro è obbligato in solido con l’Appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali
ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai Lavoratori i
trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”.
 L’art. 35, comma 28, del D.L. n. 223 del 2006 (c.d. “Decreto Bersani”) dispone, poi, che l’Appaltatore e il
Subappaltatore sono solidalmente responsabili dell’effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui
redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori
per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il Subappaltatore.
 Va ricordato, in conclusione alla trattazione del regime della responsabilità solidale, che l’art. 26, comma 4, del
D.Lgs. 81/08 (così come novellato dal D.Lgs. 106/09), Testo Unico Sicurezza, dispone che il Committente
imprenditore risponda in via solidale con l’Appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per i
danni da infortunio sul lavoro per i quali il Lavoratore dipendente dell’Appaltatore o del Subappaltatore non
risulti indennizzato a opera dell’INAIL.
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“Le legislazioni applicabili alle operazioni di (s)carico e lavori in quota e alcune posizioni del
settore”
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IL RAPPORTO TRA
DIFFERENZE ED ELEMENTI IN COMUNE – SENTENZE IN MATERIA
CONTRATTO DI
APPALTO E
CONTRATTO DI
TRASPORTO
Le disposizioni dell’art. 26 del T.U. si applicano in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a un’impresa
appaltatrice
o
a
Lavoratori
autonomi.
Le tipologie contrattuali coinvolte, sono, sostanzialmente, quelle menzionate nel titolo dell’articolo stesso: contratti
d’appalto, d’opera e di somministrazione.
L’appalto, disciplinato dagli articoli da 1655 a 1677 del Codice Civile e dall’articolo 29 del D.Lgs. 276/03, è il contratto con
cui una parte (Appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il
compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro per conto di un Committente.
L’oggetto dell’appalto può essere della più varia natura, spaziando dagli appalti d’opera (costruzione o ristrutturazione di
un edificio, realizzazione di un impianto industriale ecc.) a quelli di servizio (ad es. pulizie, vigilanza, attività logistiche,
mensa, ecc.).
Elementi caratterizzanti dell’appalto sono l’esistenza in capo all’Appaltatore di una propria organizzazione d’impresa e
l’assunzione da parte dello stesso di una obbligazione di risultato a proprio rischio.
Nei contratti di trasporto (specie ove prevedano una pluralità e continuità di prestazioni) può essere dubbia
l’assoggettabilità alle disposizioni di cui agli artt. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276/2003 e 26 del T.U.. Il dubbio nasce dal
fatto che tale contratto presenta numerosi elementi di somiglianza con un appalto di servizio, ma rappresenta, per contro,
un’ulteriore fattispecie di contratto tipico, separatamente definito e disciplinato dal Codice Civile (artt. 1678 e segg.), oltre
che da leggi speciali.
Segnatamente dottrina e giurisprudenza contemplano l’esistenza di una particolare fattispecie negoziale, nella pratica
denominata «appalto di servizi di trasporto», per mezzo della quale il vettore si obbliga a trasferire, per un certo
periodo di tempo, all’interno di una zona territoriale ben individuata, persone o cosa da un luogo all’altro,
dovendo ricorrere, nella specie, la «predeterminazione e la sistematicità dei servizi, accompagnate dalla
pattuizione di un corrispettivo unitario e dalla assunzione dei rischi da parte del trasportatore» (Cass. civ. sez. III,
sent. n. 6160 del 13.03.2009).
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IL RAPPORTO TRA
DIFFERENZE ED ELEMENTI IN COMUNE – SENTENZE IN MATERIA
CONTRATTO DI
APPALTO E
CONTRATTO DI
TRASPORTO
Il dato caratterizzante tali fattispecie è la durata e la costanza nel tempo delle prestazioni dedotte in contratto le
quali, non esaurendosi in sporadiche ed episodiche prestazioni di trasporto, vanno ad integrare un risultato
complessivo rispondente alle esigenze del committente, per il quale è stato sostenuto che debbano trovare applicazioni
le disposizioni che disciplinano il contratto di appalto.
Tale assunto è stato confermato dalla giurisprudenza secondo cui «al fine di garantire una maggiore omogeneità nella
disciplina dell’intera fattispecie» si deve privilegiare la disciplina del tipo contrattuale prevalente, «ossia maggiormente
caratterizzante il rapporto», ovvero maggiormente rispondente al risultato unitario dedotto nel contratto e che pertanto «si
dovranno applicare le disposizione che regolano il contratto di appalto» (cfr. Tribunale di Torino n. 3442/05; e in tal senso
si erano già espresse la Corte d’Appello di Torino il 3 luglio 1991 e la Corte Costituzionale sentenza n. 386 del 5
novembre 1996).
Il criterio discretivo tra il contratto di appalto ed il contratto di trasporto, come innanzi delineato (appalto di servizi di
trasporto) è l’assunzione o meno di un insieme di obbligazioni contrattuali non rinvenibili e non riconducibili alla
sola disciplina del trasporto, quali «le obbligazioni derivanti dalla gestione per conto del committente di
un’attività imprenditoriale complessa da organizzarsi in maniera stabile sulla base dell’esigenza manifestata
dallo stesso committente, tale per cui la prestazione dedotta in contratto vada ben oltre il solo trasferimento
delle cose da un luogo ad un altro (ed eventualmente nell’esecuzione delle tipiche obbligazioni accessorie al
trasporto)» (cfr. Tribunale di Venezia –sez. lav. – sentenza n. 218/2011; Tribunale di Milano – sez. lav. – sentenza del
16.11.2005; nonché Cass. n. 11430/1992 e Cass. N. 5397/1979).
Dunque nell’ipotesi di appalto di servizi , ovvero qualora risulti prioritaria la prestazioni dei servizi o di altre
attività ad essi connesse (quali stoccaggio, catalogazione della merce, gestione della stessa all’interno del
magazzino, promozione, vendita e commercializzazione dei prodotti trasportati ecc.) rispetto alla prestazione di
mero trasporto, è sempre ravvisabile sine dubio il regime di responsabilità solidale di cui all’art. 29, comma 2, D.
Lgs. n. 276/2003, espressamente prevista in capo al committente imprenditore o datore di lavoro e
all’appaltatore.
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“Le legislazioni applicabili alle operazioni di (s)carico e lavori in quota e alcune posizioni del
settore”
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IL RAPPORTO TRA
DIFFERENZE ED ELEMENTI IN COMUNE – SENTENZE IN MATERIA
CONTRATTO DI
APPALTO E
CONTRATTO DI
TRASPORTO
Relativamente alla problematica dell’interferenza e della conseguente redazione del DUVRI ed in assenza, ad oggi, di
chiarimenti legislativi o regolamentari e di specifiche soluzioni giurisprudenziali, può essere ragionevole affermare che, in
via di principio, fintanto che ciascun Operatore (quelli del Committente e quelli del Trasportatore) opera esclusivamente
sui propri mezzi e sulle proprie attrezzature (es.: i Lavoratori del Committente non salgono sul mezzo di trasporto del
Trasportatore né lo predispongono per il carico/scarico; i Lavoratori del Trasportatore non utilizzano attrezzature e/o
macchinari dell’impianto del Committente), non si configura l’ipotesi di interferenza e pertanto non risulta necessaria la
redazione del DUVRI.
Il Datore di Lavoro-Committente ovviamente è, comunque, tenuto a fornire preventivamente al vettore adeguate
informazioni sui rischi presenti nella sua unità produttiva, sulle misure comportamentali, di sicurezza e di
emergenza e sull’eventuale necessità di utilizzo di specifici Dispositivi di Protezione Individuale da parte del
personale del Trasportatore (es.: estratto del piano di emergenza, indicazione dei camminamenti da seguire,
indicazioni sulla segnaletica di sicurezza etc.). Al fine di dimostrare l’avvenuta fornitura di informazioni, potrebbe essere
opportuno prevedere adeguati strumenti, quali: consegna di informazioni scritte, firma del Trasportatore su apposita
documentazione aziendale.
Ove, invece, un contratto con un Vettore od Operatore logistico preveda una attività globale di logistica integrata
o comunque, accanto ed in aggiunta alle mere prestazioni di trasporto, anche lo svolgimento di attività
accessorie di natura logistica - quali movimentazione della merce, preparazione delle spedizioni, operazioni di carico e
scarico - da svolgersi dal vettore all’interno di una unità produttiva del Committente, risulta senz’altro opportuno
e prudenziale assimilare tale contratto ad un appalto con la conseguenza che troverà integrale applicazione la
disciplina dell’art. 26, ivi inclusa la redazione del DUVRI.
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“Le legislazioni applicabili alle operazioni di (s)carico e lavori in quota e alcune posizioni del
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LE RESPONSABILITA’
CENNI SUL D. LGS. 286/2005 E ADR
NEL TRASPORTO
Nella riforma introdotta dal D.Lgs. 286/2005 notevole importanza presentano le disposizioni che riguardano la forma del
contratto. L’art 6 del D.Lgs. 286/2005 ha, infatti, stabilito, in conformità ai criteri dettati dalla legge delega, che di regola,
la forma sia scritta e l’adozione, con decreto dirigenziale della competente struttura del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, di modelli contrattuali tipo per favorire l’uso della stessa.
Con Decreto Dirigenziale del 1° febbraio 2006 sono stati approvati tali modelli ed individuati gli elementi obbligatori dei
medesimi.
La normativa definisce “committente” l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula, o nel cui nome è
stipulato, il contratto di trasporto con il vettore.
La normativa fornisce anche la definizione di “caricatore”, termine che indica l'impresa o la persona giuridica
pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito
all'esecuzione del trasporto.
Sulla base delle definizioni richiamate, il concorso negli illeciti commessi durante il trasporto resta circoscritto alle ipotesi
in cui il committente o il caricatore siano un’impresa (anche agricola) o una persona giuridica pubblica e non soggetti
privati che si avvalgano del trasporto al di fuori di un’attività imprenditoriale (esempio: trasporto di masserizie
domestiche).
Tuttavia, quando si tratta di soggetti privati non esercenti attività di impresa o pubbliche funzioni, trovano comunque
applicazione le disposizioni del Codice della Strada (quali, ad esempio, l’art 167 comma 9) che prevedono forme
analoghe di responsabilità concorrente indistintamente per tutti i soggetti.
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LE RESPONSABILITA’
CENNI SUL D.LGS. 286/2005 E ADR – CASI DI CORRESPONSABILITA’
NEL TRASPORTO
 INCAUTO AFFIDAMENTO DI MERCI A VETTORE ABUSIVO
Art. 7 del D.Lgs 286/2005: il committente, il caricatore ed il proprietario della merce sono puniti con le stesse sanzioni
amministrative previste dall’art. 26 della Legge 298/74 per chi esercita l'autotrasporto in modo abusivo quando affidano le
merci ad un vettore:
 esercente abusivamente l’attività di autotrasportatore ovvero operante in violazione dei limiti e condizioni prescritte dal
titolo abilitativo;
 straniero, privo di titolo autorizzativo o di licenza per effettuare il servizio sul territorio italiano.
 MANCATA ACQUISIZIONE DOCUMENTI DEL VETTORE
Art. 7 - D.Lgs 286/2005: sanzioni per il committente del trasporto che, nell'esercizio dell'attività di impresa ovvero di
pubbliche funzioni, ed in assenza di un contratto stipulato in forma scritta, utilizza un vettore senza:
 acquisire dal medesimo la dichiarazione di regolare iscrizione all'Albo o di esercizio dell'attività di autotrasportatore e
la fotocopia della carta di circolazione del veicolo.
 CONCORSO NELLE VIOLAZIONI COMMESSE DAL CONDUCENTE
I soggetti della filiera del trasporto possono essere chiamati a rispondere degli illeciti commessi dal conducente
relativi alla velocità, al carico irregolare o mal sistemato, al mancato rispetto dei periodi di guida e di riposo, con
una responsabilità propria e concorrente rispetto a quella del conducente e non di tipo solidale con questi: essa
si aggiunge, cioè, senza sostituirsi, a quella del conducente, autore materiale di uno degli illeciti sopraindicati.
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5° WORKSHOP DELLA LOGISTICA CHIMICA
“Le legislazioni applicabili alle operazioni di (s)carico e lavori in quota e alcune posizioni del
settore”

LE RESPONSABILITA’
CENNI SUL D.LGS. 286/2005 E ADR – CASI DI CORRESPONSABILITA’
NEL TRASPORTO
 RESPONSABILITA’ DEL VETTORE O DEL COMMITTENTE
Quando il contratto di trasporto è stato redatto in forma scritta, il vettore e il committente rispondono delle violazioni degli
articoli 61, 62, 142, 164, 167 e 174 C.d.S. commesse dal conducente se del contratto risulta che abbiano impartito
istruzioni per il trasporto incompatibili con il rispetto delle norme richiamate.
Quando, invece, il contratto non è stato redatto in forma scritta, né risultano richiamati accordi di diritto privato di cui
all’articolo 5 del D.L.vo 286/2005, vettore e committente rispondono in concorso con il conducente che le ha
commesse, per violazioni relative al superamento dei limiti di velocità di cui all’art. 142 C.d.S. ed alla mancata
osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all’art. 174 C.d.S., se non sono in grado di produrre agli organi di
polizia stradale un’idonea documentazione dalla quale risulti la compatibilità delle istruzioni trasmesse al vettore
medesimo o al conducente in merito all'esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione
violata.
 RESPONSABILITA DEL CARICATORE
Il caricatore può essere chiamato a rispondere delle violazioni degli articoli 142 e 174 C.d.S. commesse dal conducente,
quando, dal contratto di trasporto in forma scritta risultino presenti istruzioni per il trasporto incompatibili con il rispetto
delle norme richiamate.
Un diverso contenuto presenta, tuttavia, la responsabilità del caricatore per violazione degli artt. 61, 62, 164 e 167
C.d.S; infatti, qualunque sia la forma del contratto di trasporto, egli è sempre responsabile, in concorso con il
conducente, laddove vengano accertate tali violazioni (art. 7, comma 7).
Si tratta di una responsabilità che esula dall’accertamento della presenza all’interno del contratto di disposizioni
incompatibili e dalla verifica del contributo causale del caricatore alla commissione dell’illecito.
 RESPONSABILITA’ DEL PROPRIETARIO DELLE MERCI
Viceversa, il proprietario delle merci può essere chiamato rispondere delle violazioni degli articoli 61, 62, 142, 164, 167 e
174 C.d.S. commesse dal conducente, soltanto nel caso in cui, dall’esame del contratto di trasporto redatto in forma scritta,
risulti che egli abbia fornito istruzioni per il trasporto incompatibili con il rispetto delle norme richiamate.
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“Le legislazioni applicabili alle operazioni di (s)carico e lavori in quota e alcune posizioni del
settore”
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CENNI SUL D.LGS. 286/2005 E ADR
LE RESPONSABILITA’
NEL TRASPORTO
ADR
1.4.1.1 Gli operatori del trasporto di merci pericolose devono prendere le appropriate misure, in relazione alla
natura e dimensione dei pericoli prevedibili, al fine di evitare danneggiamenti o ferite e, se il caso, di minimizzare i
loro effetti. Essi devono, in ogni caso, rispettare le disposizioni dell'ADR per quanto li concerne.
 Trasportatore
“Trasportatore”, l’impresa che esegue il trasporto con o senza contratto di trasporto
 Destinatario
“Destinatario”, il destinatario secondo il contratto di trasporto. Se il destinatario designa un terzo conformemente alle
disposizioni applicabili al contratto di trasporto, quest’ultimo è considerato come il destinatario ai sensi dell’ADR. Se il
trasporto si esegue senza contratto di trasporto, l’impresa che prende in carico le merci pericolose all’arrivo deve essere
considerata come destinatario
 Caricatore
“Caricatore”, l’impresa che:
a) carica merci pericolose imballate, piccoli container o cisterne mobili in o su un veicolo o container; o
b) carica un container, un container per il trasporto alla rinfusa, un CGEM, un container-cisterna o una cisterna mobile
su un veicolo
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“Le legislazioni applicabili alle operazioni di (s)carico e lavori in quota e alcune posizioni del
settore”
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CENNI SUL D.LGS. 286/2005 E ADR
LE RESPONSABILITA’
NEL TRASPORTO
ADR
 Imballatore
“Imballatore”, l’impresa che riempie con le merci pericolose gli imballaggi, compresi i grandi imballaggi e gli IBC, e se il
caso, prepara i colli ai fini del trasporto
 Riempitore
“Riempitore”, l’impresa che riempie con merci pericolose una cisterna (veicolo- cisterna, cisterna smontabile, cisterna
mobile, container-cisterna) o un veicolo- batteria o CGEM, o un veicolo, un grande container o un piccolo container per il
trasporto alla rinfusa
 Scaricatore
“Scaricatore”, l’impresa che:
a) rimuove un container, un container per il trasporto alla rinfusa, un CGEM, un container- cisterna o una cisterna
mobile da un veicolo; o
b) scarica merci pericolose imballate, piccoli container o cisterne mobili da un veicolo o da un container; o
c) scarica merci pericolose da una cisterna (veicolo-cisterna, cisterna smontabile, cisterna mobile o container-cisterna)
o da un veicolo-batteria, da una MEMU o da un CGEM o da un veicolo, da un grande container o da un piccolo
container per il trasporto alla rinfusa o da un container per il trasporto alla rinfusa.
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settore”
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LE RESPONSABILITA’
CENNI SUL D.LGS. 286/2005 E ADR
NEL TRASPORTO
SPEDITORE
 assicurarsi che le merci pericolose siano classificate e autorizzate al trasporto conformemente all’ADR;
 fornire al trasportatore informazioni e dati in una maniera tracciabile e, se necessario, i documenti di trasporto
e i documenti di accompagnamento richiesti (autorizzazioni, approvazioni, notifiche, certificati, ecc.);
 utilizzare soltanto imballaggi, grandi imballaggi, grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR) e cisterne
(veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batterie, cisterne mobili, contenitori-cisterna e CGEM) approvati e
adatti al trasporto delle merci in questione e recanti marchi prescritti dall’ADR;
 osservare le disposizioni sul modo di inoltro e sulle restrizioni di spedizione;
 assicurare che anche le cisterne vuote non pulite e non degassificate (veicoli-cisterna, cisterne smontabili,
veicoli-batterie, cisterne mobili, contenitori-cisterna e CGEM), o i veicoli, grandi contenitori e piccoli
contenitori per il trasporto alla rinfusa vuoti, non ripuliti, siano marcati ed etichettati in maniera conforme e
che le cisterne vuote, non ripulite, siano chiuse e presentino le stesse garanzie di tenuta di quando erano
piene.
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settore”

LE RESPONSABILITA’
CENNI SUL D.LGS. 286/2005 E ADR
NEL TRASPORTO
TRASPORTATORE
 verificare che le merci pericolose da trasportare siano autorizzate al trasporto conformemente all’ADR;
 assicurarsi che la documentazione prescritta si trovi a bordo dell’unità di trasporto;
 assicurarsi visivamente che i veicoli e il carico non presentino difetti manifesti, perdite o fessure, mancanze di
equipaggiamenti, ecc.;
 assicurarsi che il termine per la prossima prova per i veicoli-cisterna, veicoli-batteria, cisterne fisse, cisterne
smontabili, cisterne mobili, contenitori-cisterna, e CGEM non sia stata superata;
Nota: cisterne, veicoli batteria e CGEM possono comunque essere trasportati dopo la scadenza di questo termine nelle
condizioni di 4.1.6.10 (nel caso di veicoli batteria e CGEM contenenti recipienti a pressione come elementi), 4.2.4.4,
4.3.2.4.4, 6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6 o 6.7.4.14.6
 verificare che i veicoli non siano sovraccaricati;
 assicurarsi che siano apposte le etichette e le segnalazioni previste per i veicoli;
 assicurarsi che gli equipaggiamenti previsti nelle consegne scritte per il conducente si trovino a bordo del
veicolo.
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
LE RESPONSABILITA’
CENNI SUL D.LGS. 286/2005 E ADR
NEL TRASPORTO
DESTINATARIO
 effettuare nei casi previsti dall’ADR la pulizia e la prescritta decontaminazione dei veicoli e dei contenitori;
 assicurarsi che i contenitori, una volta interamente scaricati e puliti, degassificati e decontaminati, non
portino più le etichette e la segnalazione arancio prescritte.
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settore”

LE RESPONSABILITA’
CENNI SUL D.LGS. 286/2005 E ADR
NEL TRASPORTO
CARICATORE
 consegnare al trasportatore merci pericolose solo se queste sono autorizzate al trasporto conformemente
all’ADR;
 verificare, durante la consegna al trasporto di merci pericolose imballate o di imballaggi vuoti non ripuliti, se
l’imballaggio è danneggiato. Egli non deve presentare al trasporto un collo il cui imballaggio è danneggiato, in
particolare se non è più a tenuta, e se c’è perdita o possibilità di perdita della merce pericolosa, se non
quando il danno è stato riparato; ciò vale anche per gli imballaggi vuoti non ripuliti;
 osservare le condizioni relative al carico e alla movimentazione quando carica merci pericolose in un veicolo,
in un grande contenitore o in un piccolo contenitore;
 osservare le disposizioni relative all’etichettatura e alla segnalazione arancio del veicolo o del contenitore;
 osservare, quando carica i colli, i divieti di carico in comune, tenendo conto delle merci pericolose già
presenti nel carro o nel grande contenitore, come pure le disposizioni concernenti la separazione dalle derrate
alimentari, da altri oggetti di consumo o da alimenti per animali.
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
LE RESPONSABILITA’
CENNI SUL D.LGS. 286/2005 E ADR
NEL TRASPORTO
SCARICATORE
 assicurarsi che le merci siano quelle che devono essere scaricate confrontando le informazioni pertinenti sul
documento di trasporto con le informazioni sul collo, container, cisterna, MEMU, CGEM o veicolo;
 verificare, prima e durante lo scarico, se gli imballaggi, la cisterna, il veicolo o il container siano stati
danneggiati in misura tale da mettere in pericolo l’operazione di scarico. In questo caso, assicurarsi che lo
scarico non sia portato a compimento fino a quando non siano state adottate appropriate misure;
 rispettare tutte le prescrizioni pertinenti che riguardano lo scarico;
 immediatamente dopo lo scarico della cisterna, del veicolo o del container:
(i) rimuovere ogni residuo pericoloso che si sia attaccato all’esterno della cisterna del veicolo o del container
durante le operazioni di
scarico; e
(ii) garantire la chiusura delle valvole e delle aperture d’ispezione;
 garantire che sia effettuata la prescritta pulizia e decontaminazione dei veicoli e dei container;
 garantire che i container, una volta che siano stati completamente scaricati, puliti e decontaminati, non
portino più le marcature di pericolo prescritte al Capitolo 5.3;
Nel caso in cui lo scaricatore faccia ricorso ai servizi di altri operatori (pulitore, stazioni di decontaminazione, ecc.), deve
prendere le misure appropriate per garantire che le prescrizioni ADR siano rispettate.
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LE RESPONSABILITA’
CENNI SUL D.LGS. 286/2005 E ADR
NEL TRASPORTO
IMBALLATORE
 osservare le disposizioni relative alle condizioni di imballaggio in comune;
 osservare quando prepara i colli ai fini del trasporto, le disposizioni concernenti i marchi e le etichette di
pericolo sui colli.
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LE RESPONSABILITA’
CENNI SUL D.LGS. 286/2005 E ADR
NEL TRASPORTO
RIEMPITORE
 assicurarsi prima del riempimento delle cisterne che queste ed i loro equipaggiamenti siano in buono stato
tecnico;
 assicurarsi che la data della prossima prova per i carri-cisterna, carri-batteria, carri con cisterne amovibili,
cisterne mobili, contenitori-cisterna e CGEM non sia stata superata;
 riempire le cisterne solo con le merci pericolose autorizzate al trasporto in queste cisterne;
 rispettare, durante il riempimento della cisterna, le disposizioni relative alle merci pericolose in compartimenti
contigui;
 rispettare, durante il riempimento della cisterna, il grado di riempimento massimo ammissibile del contenuto
per litro di capacità per la materia che dovrà riempire la cisterna;
 assicurarsi, dopo il riempimento della cisterna, che tutte le chiusure siano in posizione chiusa e che non vi sia
una perdita
 assicurarsi che nessun residuo pericoloso delle merci con le quali è stata riempita la cisterna aderisca
all’esterno delle cisterne che ha riempito;
 assicurarsi, quando prepara le merci pericolose ai fini del trasporto, che le etichette o le placche così come i
marchi per le materie trasportate a caldo e per le materie pericolose per l’ambiente prescritti siano apposte
conformemente alle disposizioni, sulle cisterne, sui carri, sui grandi contenitori e sui piccoli contenitori per il
trasporto alla rinfusa;
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
LE RESPONSABILITA’
CENNI SUL D.LGS. 286/2005 E ADR
NEL TRASPORTO
GESTORE DI UN CONTENITORE-CISTERNA
O DI UNA CISTERNA MOBILE
 assicurare l’osservanza delle disposizioni relative alla costruzione, all’equipaggiamento, alle prove e alla
marcatura;
 assicurare che la manutenzione delle cisterne e dei loro equipaggiamenti sia effettuata in modo che
garantisca che il contenitore-cisterna o la cisterna mobile, sottoposti alle normali condizioni di esercizio,
rispondano alle disposizioni dell’ADR, fino alla prova successiva;
 effettuare un controllo eccezionale quando la sicurezza del serbatoio o dei suoi equipaggiamenti può essere
compromessa da una riparazione, da una modifica o da un incidente.
GESTORE DI UN CARRO-CISTERNA
 assicurare l’osservanza delle disposizioni relative alla costruzione, all’equipaggiamento, alle prove e alla
marcatura;
 assicurare che la manutenzione delle cisterne e dei loro equipaggiamenti sia effettuata in modo che
garantisca che il carro-cisterna, sottoposto alle normali condizioni di esercizio, risponda alle disposizioni
dell’ADR, fino alla prova successiva;
 effettuare un controllo eccezionale quando la sicurezza della cisterna o dei suoi equipaggiamenti può essere
compromessa da una riparazione, da una modifica o da un incidente.
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“Le legislazioni applicabili alle operazioni di (s)carico e lavori in quota e alcune posizioni del
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
CENNI SUL D.LGS. 286/2005 E ADR
LE RESPONSABILITA’
NEL TRASPORTO
⃰
DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI CARICO,SCARICO E MANIPOLAZIONE (7.5.1)
N.B. Ai fini di questa Sezione, la sistemazione di un contenitore, un contenitore per il trasporto alla rinfusa, un
contenitore cisterna o una cisterna mobile su un veicolo è considerata come “carico”; l’azione di rimuoverlo è
considerata come “scarico”.
Il veicolo e il conducente, così come il grande contenitore, il contenitore per il trasporto alla rinfusa, il contenitore cisterna
o la cisterna mobile, all’arrivo ai posti di carico e scarico, che comprendono i terminali per contenitori, devono risultare
conformi con le disposizioni normative (specialmente quelle concernenti la sicurezza, la security e un soddisfacente
funzionamento dell’equipaggiamento di carico e scarico del veicolo).
Salvo indicazioni contrarie dell’ADR il carico non deve essere effettuato se un esame dei documenti di bordo o una
ispezione visiva del veicolo, grande contenitore, contenitore cisterna o cisterna mobile, come pure delle loro
attrezzature utilizzate durante il carico e lo scarico, evidenziano che il veicolo e/o il conducente non sono in
regola con le prescrizioni di legge. L’interno e l’esterno di un veicolo container devono essere ispezionati prima del
carico per assicurarsi che non sia presente alcun danneggiamento tale da compromettere la sua integrità o quella dei
colli da caricare.
Salvo indicazioni contrarie dell’ADR lo scarico non deve essere effettuato se dalle ispezioni di cui sopra risultano
deficienze che potrebbero comprometterne la sicurezza o la security.
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“Le legislazioni applicabili alle operazioni di (s)carico e lavori in quota e alcune posizioni del
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
LE RESPONSABILITA’
NEL TRASPORTO
CENNI SUL D.LGS. 286/2005 E ADR
1.3 FORMAZIONE DELLE PERSONE ADDETTE AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE
1.3.1 Campo di applicazione
Le persone impiegate presso gli operatori di cui al capitolo 1.4, il cui campo d’attività comprende il trasporto di merci
pericolose, devono avere una formazione rispondente alle esigenze che le loro attività e responsabilità comportano
durante il trasporto di merci pericolose.
1.3.2.1 Formazione di base
Il personale deve familiarizzare con le prescrizioni generali delle disposizioni concernenti il trasporto di merci pericolose.
1.3.2.2 Formazione specifica
Il personale deve avere una formazione direttamente proporzionale ai suoi compiti e alle sue responsabilità, sulle
prescrizioni delle regolamentazioni concernenti il trasporto di merci pericolose. Nel caso in cui il trasporto di merci
pericolose comporti un’operazione di trasporto multimodale, il personale deve essere al corrente delle prescrizioni
concernenti gli altri modi di trasporto.
1.3.2.3 Formazione in materia di sicurezza
Il personale deve avere una formazione su i rischi e i pericoli che presentano le merci pericolose, in misura proporzionata
alla gravità dei rischi di ferite o d’esposizione derivanti dal verificarsi d’incidenti durante il trasporto di merci pericolose,
compreso il loro carico e scarico. La formazione deve mirare a sensibilizzare il personale sulle procedure da seguire per
la movimentazione in condizioni di sicurezza e negli interventi d’emergenza.
1.3.2.4 La formazione deve essere periodicamente integrata con corsi di aggiornamento per tenere conto dei
cambiamenti nelle regolamentazioni
8.2.3 Formazione di tutto il personale, diverso dai conducenti aventi un certificato di cui al 8.2.1, coinvolto nel
trasporto di merci pericolose per strada
Tutte le persone le cui funzioni hanno a che fare con il trasporto stradale di merci pericolose devono avere ricevuto,
conformemente al capitolo 1.3, una formazione sulle disposizioni che regolano il trasporto di queste merci, rispondente
alle loro responsabilità e funzioni. Questa disposizione si applica, per esempio, al personale impiegato dal trasportatore o
dallo speditore, al personale che carica o scarica le merci pericolose, al personale che lavora nei depositi intermedi o per
le agenzie di spedizione ed ai caricatori e ai conducenti di veicoli diversi da quelli aventi un certificato conformemente a
8.2.1, coinvolti nel trasporto di merci pericolose per strada.
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settore”
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SENTENZE IN MATERIA
LE RESPONSABILITA’
NEL TRASPORTO
Con la sentenza N. 1368 del Tribunale di Ravenna dell’Ottobre 2004 per la prima volta un giudice ha rilevato che le infrazioni al regolamento
ADR debbano configurare, in occasione d'infortunio sul lavoro, responsabilità di carattere penale oltre a responsabilità di tipo aquiliano implicante
certo ed adeguato indennizzo alla parte lesa.
Il caso di Ravenna
Nel Settembre del 2000 in uno stabilimento petrolchimico di Ravenna dove durante la fase di carico di una cisterna, l’autista (dipendente
dell’azienda incaricata del trasporto), che operava nella zona del “passo d’uomo” (ove si trovano le “aperture” per il carico della cisterna), veniva
investito da un getto di bitume ad alta temperatura (circa 150°C.) che gli procurava gravi lesioni da ustioni in gran parte del corpo con impossibilità
di attendere alle sue funzioni lavorative per un periodo superiore ai 12 mesi.
La cisterna, non bonificata, conteneva residui di un’emulsione acqua-bitume che a contatto con il carico introdotto ad alta temperatura ha generato
una pressione di vapore d’acqua tale da proiettare lo stesso bitume al di fuori della cisterna investendo cosi, gravemente, l’autista che controllava le
fasi del carico a distanza ravvicinata. Il mezzo utilizzato per il carico era quindi “incompatibile” con il carico stesso.
L’autista, assunto da circa un mese, non era pratico di carico di sostanze “a caldo” come il bitume e non aveva ricevuto alcuna informazione
specifica in merito da parte della sua azienda. Nonostante l’assistenza tecnica durante le operazioni di carico all’interno dello stabilimento da parte
di un “tecnico” all’uopo designato, in forza di un regolare contratto, perché persona con specifica esperienza e professionalità nel campo dei
trasporti di bitumi e prodotti petroliferi, non si riusciva ad evitare il sinistro.
A seguito degli accertamenti, delle perizie svolte e del conseguente giudizio veniva pronunciata sentenza di condanna penale dal Tribunale penale
di Ravenna (sentenza nr.1368/2004) nei confronti delle seguenti persone:

datore di lavoro dell’autista infortunato,

legale rappresentante dello stabilimento petrolchimico,

direttore dello stabilimento con delega alla sicurezza del lavoro,

tecnico specialista in affiancamento durante le operazioni di carico.
I capi d’imputazione erano:
- artt. 40, 2°comma, 113, 590, 1°-2° e 3° comma c.p., perché in cooperazione tra loro, con colpa consistita per tutti in generica negligenza,
imprudenza ed imperizia e violando le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Pertanto l’infortunio, secondo l’accusa, è derivato da una mancanza di adeguata e specifica preparazione e sensibilizzazione del personale
incaricato delle operazioni di carico ed in particolare dall’assenza di precise disposizioni ed istruzioni scritte idonee ad evitare anche
omissioni e condotte negligenti quali quelle che si sono verificate nello stabilimento. Il giudice, sostenendo questa tesi, ha rilevato
determinante la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel manuale ADR, all’epoca dei fatti in vigore (ADR 1999).
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“Le legislazioni applicabili alle operazioni di (s)carico e lavori in quota e alcune posizioni del
settore”

SENTENZE IN MATERIA
LE RESPONSABILITA’
NEL TRASPORTO
Il caso di Gallarate
La Giurisprudenza in materia, dopo Ravenna, si è arricchita di una nuova esemplare condanna ai danni di una azienda
(speditore) che ha dimostrato la più completa inosservanza delle disposizioni ADR di propria competenza (rif. Capitolo
1.3.2.1 (formazione) – Manuale ADR).
La sentenza, in sede civile, n. 330/2006 del 14 luglio 2006 depositata presso il Tribunale di Gallarate ha
condannato infatti lo speditore inadempiente al risarcimento dei danni arrecati alle parti coinvolte in base al
principio della responsabilità extracontrattuale.
Nel caso specifico lo speditore aveva inoltrato una soluzione di acido peracetico, sottoposto a regime ADR, come merce
non pericolosa e, durante la fase di consegna, la rottura del collo non conforme aveva provocato danni a terzi.
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“Le legislazioni applicabili alle operazioni di (s)carico e lavori in quota e alcune posizioni del
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LE RESPONSABILITA’
IL QUADRO SANZIONATORIO
NEL TRASPORTO
VIOLAZIONI
Assenza di Certificato di Formazione Professionale (CFP) o
Certificato di Formazione Professionale (CFP) scaduto
(art.116, comma 12)
Sovraccarico
(art. 168, comma 7)
SANZIONI
Contravvenzione:
Sanzione amministrativa da € 400,00 a € 1.600,00
Contravvenzione:
Raddoppiate le sanzioni amministrative dell’art.167, comma 2: da
€ 41,00 a € 168,00 se l’eccedenza ≤1t; da € 84,00 a € 335,00 se
l’eccedenza ≤ 2t; da € 168,00 a € 674,00 se l’eccedenza ≤3t; da €
419,00 a € 1.682,00 se l’eccedenza >3t (*)
Il carico deve essere ridotto per proseguire il viaggio.
Patente a punti:
4 punti di decurtazione
Contravvenzione:
Sanzione amministrativa da € 1.988,00 a € 7.953,00
Assenza di autorizzazione -se prescritta- o violazione delle condizioni
riportate nella stessa
(art. 168, comma 8 e 8 bis)
Sanzione amministrativa accessoria:
Sospensione carta di circolazione e patente da 2 a 6 mesi;
confisca del veicolo (in caso di reiterazione delle violazioni)
Patente a punti:
10 punti di decurtazione
(*) Tali sanzioni si applicano ai veicoli con massa complessiva a pieno carico >10 t. Per quelli con massa complessiva ≤ 10 t, le sanzioni si
applicano ove ’eccedenza risulti rispettivamente ≤10% , 20%, 30% della massa complessiva
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“Le legislazioni applicabili alle operazioni di (s)carico e lavori in quota e alcune posizioni del
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
LE RESPONSABILITA’
IL QUADRO SANZIONATORIO
NEL TRASPORTO
VIOLAZIONI
Inosservanza prescrizioni condizioni di trasporto: idoneità ed
equipaggiamento/protezione veicoli, marcatura ed etichettatura,
sosta, scarico e carico, stivaggio delle merci.
SANZIONI
Contravvenzione:
Sanzione amministrativa da € 403,00 a e 1.617,00
Sanzione amministrativa accessoria (**):
Sospensione patente e carta di circolazione da 2 a 6 mesi
(art. 168, comma 9)
Patente a punti:
10 punti di decurtazione
Inosservanza prescrizioni condizioni di trasporto:
equipaggiamento e protezione conducenti, documenti di
trasporto, istruzioni di sicurezza
Contravvenzione:
Sanzione amministrativa da € 403,00 a e 1.617,00
Patente a punti:
2 punti di decurtazione
(art.168, comma 9bis)
Inosservanza prescrizioni diverse da quelle di cui ai comma 8,
9 e 9 bis.
Contravvenzione:
Sanzione amministrativa da € 162,00 a € 646,00
(art.168, comma 9ter)
(**) Si applica solo a violazioni riconducibili alla responsabilità del trasportatore o del conducente
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“Le legislazioni applicabili alle operazioni di (s)carico e lavori in quota e alcune posizioni del
settore”
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LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI E L’ADOZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI
I BENEFICI
«PROCESSUALI»
DELLE LINEE GUIDA
Il decreto 8 giugno 2001, n. 231 (“Decreto”), ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo profilo di responsabilità penale a carico delle
società. La società è ritenuta responsabile a causa del vantaggio che ottiene, o dall’interesse che consegue, per effetto del verificarsi di
uno dei reati richiamati espressamente dal Decreto.
La responsabilità d’impresa deriva dal fatto che l’autore materiale del reato sia un soggetto apicale (munito cioè di funzioni di
rappresentanza, amministrazione o direzione) o un soggetto sottoposto alla direzione e vigilanza del medesimo.
La responsabilità dell’Ente si aggiunge a quella delle persone fisiche e soltanto l’adozione del Modello consente alla Società di difendersi
efficacemente.
Le misure sanzionatorie previste dalla Legge a carico dell’Ente sono:
 revoca o sospensione delle autorizzazioni, licenze o concessioni
 revoca ed esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
 divieto di stipulare contratti/convenzioni con la Pubblica Amministrazione
 divieto di pubblicizzare beni e/o servizi
Commissariamento della amministrazione e direzione aziendale coinvolta
Confisca
del prezzo o del profitto del reato
Pecuniaria
da Euro 25.823 a Euro 1.549.371
Pubblicazione
della sentenza adottata nei confronti della Società
La società non è responsabile del reato commesso se è in grado di provare:

che ha preventivamente adottato ed efficacemente attuato un Modello Organizzativo e di Gestione idoneo ad individuare e prevenire
reati della specie di quello verificatosi;

che ha affidato ad un organismo (OdV) - dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo - il compito di vigilare sul funzionamento
e l’osservanza dei modelli e di curarne il loro aggiornamento;

l’autore del reato ha eluso fraudolentemente il MOG;

non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV.
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5° WORKSHOP DELLA LOGISTICA CHIMICA
“Le legislazioni applicabili alle operazioni di (s)carico e lavori in quota e alcune posizioni del
settore”

LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI E L’ADOZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI
I BENEFICI
«PROCESSUALI»
DELLE LINEE GUIDA
L’art. 6 del decreto 231 prevede che il MOG per essere esimente deve:

Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati

Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da
prevenire

Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati

Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’OdV

Introdurre un sistema disciplinare idoneo.
Il MOG può essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria ma anche in questi casi la società deve
dimostrare che il MOG così adottato rispetta i requisiti di cui sopra.
L’adozione del Modello:

in via preventiva (prima della commissione del fatto) consente l’esenzione di responsabilità dell’Ente;

successivamente alla commissione del fatto, ma prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, consente (a certe condizioni) di evitare
l’applicazione delle sanzioni interdittive e la riduzione della sanzione pecuniaria;

nei 20 giorni dalla notifica dell’estratto della sentenza di condanna, consente di richiedere la conversione delle sanzioni interdittive in sanzioni
pecuniarie.
L’adozione del Modello come “esimente offerta dalla norma” non cambia nulla in termini di responsabilità della persona fisica che
commette il reato.
La responsabilità della persona giuridica, infatti, si affianca ma non sostituisce quella della persona fisica che rimane penalmente
responsabile per aver commesso il fatto reato a prescindere dall’accertamento della responsabilità in capo alla persona giuridica stessa.
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POSSIBILE EFFICACIA ESIMENTE DELLE LINEE GUIDA
I BENEFICI
«PROCESSUALI»
DELLE LINEE GUIDA
I modelli di organizzazione, gestione e controllo possono essere adottati sulla base di «codici di comportamento» redatti dalle associazioni
rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministero competenti, può formulare, entro tenta giorni,
osservazioni sull’idoneità dei modelli a prevenire i reati.
Il regolamento di esecuzione del D. Lgs. (D.M. 201 del 2003) chiarisce che vanno sottoposte al Ministero le linee-guida, e non i singoli modelli, per
ovvie esigenze pratiche.
I codici di comportamento devono contenere «indicazioni specifiche e concrete di settore per l’adozione e per l’attuazione dei modelli di
organizzazione e di gestione» previsti dall’articolo 6 del D. Lgs. 231/01.
Nell’ipotesi di coinvolgimento di un ente nel procedimento penale, il magistrato dovrà valutare:

se il Modello esiste;

se è adeguato «sulla carta»;

se è effettivamente attuato dall’ente.
Nel giudizio di adeguatezza rientra la valutazione della conformità del Modello alle linee guida di categoria; in questa operazione le linee
guida possono essere oggetto di esame giurisdizionale. Tuttavia la questione va considerata in termini ragionevoli: posto che si tratta di documenti
che enunciano le linee di condotta, ben difficilmente se ne potrà affermare l’inadeguatezza in astratto, si tratta di indicazioni rispondenti alla best
practice in materia.
Eppure in sede di sindacato del giudice sulla conformità del Modello alle linee guida è possibile che il modello sia ritenuto inidoneo, già sulla carta,
in quanto, ad esempio, non rispetti il contenuto minimo delle linee-guida di riferimento.
Ecco perché il prossimo passo delle società che adottano un Modello potrebbe essere quello di ottenere la certificazione di conformità del proprio
modello alle linee guida generali, specie se queste hanno ottenuto il placet ministeriale.
In questo modo si offrirebbe alla valutazione del magistrato una documentazione dalla quale si possa evincere l’adeguatezza – sempre in linea
teorica – «a cascata», dal modello generale a quello della singola società.
È opinione comune che se il singolo modello si sia conformato a linee guida che hanno avuto, in ipotesi, il placet ministeriale, lo stesso può essere
ritenuto adeguato fino a prova contraria.
Pertanto la Società che adotta ed attua un Modello conforme a quanto previsto dalla normativa richiamata (D. Lgs.231/2001), dalle Linee
Guida redatte dalle associazioni rappresentative degli enti e dalle best practices di riferimento potrà, in un eventuale giudizio per
responsabilità penale dell’Ente, godere dell’efficacia esimente della responsabilità.
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5° WORKSHOP DELLA LOGISTICA CHIMICA
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I BENEFICI
SENTENZE IN MATERIA
«PROCESSUALI»
DELLE LINEE GUIDA
Con sentenza n. 42503 del 16 ottobre 2013, la IV Sezione Penale della Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato dal legale
rappresentante della società avverso la sentenza del 29 novembre 2012, emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., dal Tribunale di Ancona, sezione
distaccata di Senigallia.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso di una società che lamentava l’applicazione, in sede di condanna in primo grado, delle
misure interdittive ex art.9 comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001 per la durata di mesi due. L´ente, condannato per il reato di cui all´art. 25-septies del
citato Decreto, a sostegno della propria tesi difensiva aveva rappresentato di aver riparato integralmente le conseguenze del reato, talché "le
sanzioni interdittive non dovevano essere applicate ricorrendo le cause di esclusione di cui alle lett. a), b) e c) dell´art. 17”.
Tuttavia il giudice di legittimità, dopo aver ricordato il contenuto della disposizione violata, ha statuito il seguente principio di diritto:
Nel caso di commissione da parte dell‘Ente del reato di lesioni colpose con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro si applica
in ogni caso anche la sanzione interdittiva. Infatti, l’art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001 sancisce che in caso di commissione di tale
reato vada applicata all’ente la sanzione interdittiva: da tale disposizione discenderebbe che tale sanzione accessoria va applicata
obbligatoriamente, senza tener conto delle circostanze esimenti previste dal decreto. L’art. 25-septies, co. 3, prevede che in caso di
commissione del delitto di lesioni colpose si applichi la sanzione interdittiva fino a sei mesi, ma non utilizza espressioni come
“obbligatoriamente”.
La Corte di Cassazione, dunque, stabilisce che deve essere applicata la sanzione accessoria interdittiva anche se la società ha risarcito
integralmente il danno al lavoratore lesionato e, di conseguenza, respinge il ricorso della società che chiedeva la disapplicazione della sanzione
interdittiva.
Inoltre, la Suprema Corte di Cassazione, in relazione alla doglianza relativa al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena,
ha sancito il principio secondo cui "il beneficio richiesto non può trovare applicazione nel sistema sanzionatorio delineato dal D.Lgs. n. 231 del 2001,
relativa alla responsabilità degli enti, la quale ha natura amministrativa ed ove, pertanto, non possono trovare applicazione istituti giuridici
specificatamente previsti per le sanzioni di natura penale”.
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