anticipazioni su crediti e/o fatture

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anticipazioni su crediti e/o fatture
FOGLIO INFORMATIVO
relativo a
OPERAZIONI DI ANTICIPAZIONI SU CREDITI
E/O FATTURE
Documento n. 56 decorrenza 01/01/2017
INFORMAZIONI SULLA BANCA
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SCAFATI E CETARA - SOCIETA’ COOPERATIVA
Sede legale e amministrativa: Via P. Melchiade, n. 37 - 84018 Scafati (Sa)
Tel.: 081 8570111 – Fax: 081 8502428 – N. Verde: 800778686 (Ufficio informazioni)
E-mail: [email protected] - Sito internet: www.bccscafatiecetara.it
Codice Fiscale e Partita IVA 00252880653
Iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Salerno al n. 00252880653
Iscritta all’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 2042 - Cod. ABI: 08855.9
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A160753
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia
degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di garanzia
CHE COS’È L’ANTICIPAZIONE SU CREDITI E/O FATTURE
L’operazione di anticipazione su crediti e/o fatture è analoga all’apertura di credito, dalla quale si differenzia per la presenza di documenti riferibili a rapporti commerciali che il cliente è tenuto ad esibire a fronte
delle singole richieste di anticipazione. In tal modo il cliente consegue l’anticipata “monetizzazione” di un
proprio credito verso un terzo, con il cui incasso – derivante da apposito mandato del cliente o da cessione
del credito da parte di questi - la banca ottiene il rimborso delle somme anticipate al cliente. L’operazione
può essere, secondo le valutazioni della banca, assistita da idonea garanzia.
Sotto il profilo operativo, l’importo risultante dai documenti giustificativi del credito presentati alla banca
viene addebitato al conto anticipi – al netto dello scarto convenuto – con contestuale accredito al conto ordinario. Alla scadenza dei termini di pagamento dei documenti e trascorsi i giorni tecnici eventualmente
convenuti, se il debitore esegue la prestazione dovuta, si estingue anche la partita debitoria aperta al conto
anticipi, con contestuale accreditamento del residuo (scarto) al conto corrente ordinario; laddove, invece, il
terzo debitore non adempia l’obbligazione, la partita debitoria accesa al conto anticipi è ugualmente estinta, con addebito della posta al conto ordinario del presentatore. Le competenze via via maturate sul conto
anticipi sono direttamente portate a debito del corrispondente conto corrente ordinario.
L’anticipo su fatture può essere concesso anche come fido promiscuo con altre forme tecniche dello stesso
tipo (Es. Anticipo SBF, Sconto commerciale, ecc.).
Imprese con rating di legalità.
Le imprese che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso l’anno
precedente alla richiesta di affidamento e che siano iscritte al registro delle imprese da almeno due anni
possono chiedere all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) l’attribuzione del rating
di legalità, secondo quanto disciplinato dall’art. 5ter del D. Lgs. n.1/2012 e dal Regolamento MEF_MISE
dell’8 aprile 2014. Il rating di legalità, attribuito sulla base delle dichiarazioni e della documentazione presentata dall’impresa all’AGCM, ha durata due anni ed è rinnovabile su richiesta dell’impresa stessa. Alle
imprese che abbiamo ottenuto e mantengano il rating di legalità la Banca, laddove ne tenga conto, offre
particolari agevolazioni in termini di tassi e commissioni applicate al finanziamento, in ragione del livello
di rating di legalità ad esse assegnato. In particolare, per aziende in possesso di un rating pari a 3 “stelle” la
Banca può concedere una riduzione dei tassi debitori fino allo 0,90% ed una riduzione delle spese di istruttoria fino al 30%.
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Principali rischi (generici e specifici)
Obbligo da parte del cliente di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate ove manchi il pagamento del terzo.
Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, commissioni e spese) ove
contrattualmente previsto.
CONDIZIONI ECONOMICHE
MAZIONI SULLA BANCA
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico
del cliente per la prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.
INTERESSI DEBITORI
Tasso di interesse debitore annuo massimo indicizzato
(per utilizzi nei limiti del fido concesso e
oltre i limiti del fido concesso)
Tasso pari alla media mensile aritmetica dell’EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 6 mesi (divisore 365), maggiorata di uno spread massimo di 8,30 punti percentuali.
Qualora il suddetto parametro di indicizzazione dovesse scendere al di sotto dello zero, lo stesso si intenderà pari a zero.
Gli interessi debitori previsti per gli utilizzi
oltre il limite del fido concesso sono calcolati
sull’ammontare e per la durata dello sconfinamento per valuta, nel caso in cui in cui il
saldo per valuta ed il saldo disponibile risultino contestualmente sconfinanti. Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta vengono
calcolati gli interessi debitori previsti per
l’utilizzo entro il limite del fido.
Considerata l’attuale misura del parametro EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 6 mesi (divisore 365) pari a - 0,217%
(Media % mese Novembre 2016) e dei predetti punti di maggiorazione, il tasso di interesse complessivo massimo applicabile risulta pari al 8,30%. (Euribor 0,00% + 8,30% = 8,30%).
Il tasso di interesse varierà con decorrenza trimestrale, per tutta
la durata del rapporto, dal primo giorno del mese di gennaio,
aprile, luglio e ottobre di ciascun anno, sulla base
dell’andamento del parametro riferito al penultimo mese del
trimestre solare precedente.
Tasso di mora
Tre punti percentuali in più del tasso debitore annuo applicato
sulle somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido
Periodicità di addebito spese e commissioni
Trimestrale
Periodicità di conteggio interessi debitori
Annuale, al 31 dicembre di ciascun anno o alla chiusura del
rapporto
Esigibilità interessi debitori
1° Marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati o
alla chiusura del rapporto
Calcolo degli interessi (Divisore interessi debitori)
Riferimento anno civile 365 gg. (se bisestile 366 gg.)
Modalità di calcolo degli interessi
Totale dei numeri dare del periodo moltiplicato per il tasso di
interesse, dividendo il risultato per 365 (divisore dell’anno civile).
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Il valore del parametro di indicizzazione innanzi indicato del tasso di interesse viene rilevato dal quotidiano
“Il Sole 24 Ore” ovvero, nel caso detto quotidiano non fosse più pubblicato o ne omettesse la divulgazione,
da altro primario foglio economico-finanziario ovvero ancora, in mancanza anche di quest’ultimo,
sull’apposita pagina del circuito telematico “Reuters” o, in ulteriore subordine, del circuito telematico MID.
Qualora non fosse più possibile fare riferimento al suddetto parametro, le parti convengono che – a decorrere dall’inizio del primo semestre successivo alla scomparsa del parametro in parola – quest’ultimo sarà sostituito dal parametro che il mercato adotterà in sua vece oppure, in caso di impossibilità di sostituzione automatica, dal parametro che la Banca – sulla base di facoltà che le viene con questo atto specificamente attribuita dal cliente – individuerà seguendo le indicazioni desumibili dal mercato e dai provvedimenti nazionali o comunitari che fossero emanati in materia. In ogni caso, il parametro sostitutivo, da comunicarsi per
iscritto al cliente, non potrà comportare, al momento della prima applicazione, significativi scostamenti dalla misura del precedente da ultimo rilevata.
IMPORTI MASSIMI DI SPESE
spese per comunicazioni periodiche
spese per altre comunicazioni, ad eccezione di quelle concernenti variazioni
unilaterali
Spese per invio altre comunicazioni
mediante raccomandata
spese per copia documentazione
COMMISSIONI
Commissione sul fido accordato
(chiamata anche Commissione per la
messa a disposizione dei fondi)
- in forma cartacea € 0,00
- in forma elettronica € 0,00
- in forma cartacea € 1,00
- in forma elettronica € 0,00
€ 5,00
da quantificare al momento della richiesta
0,50% ( trimestrale)
Compenso per l’impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all’ammontare dell’ affidamento concesso.
La commissione sul fido accordato è calcolata e addebitata su base trimestrale moltiplicando la somma messa a disposizione nel
trimestre per l’aliquota a fianco indicata.
Ove la somma sia messa a disposizione del
cliente per una durata inferiore al trimestre,
l'importo della commissione viene proporzionalmente ridotto. Il trimestre considerato
coincide con quello solare, quindi con termine, rispettivamente, alla fine di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno.
ALTRI ONERI
Imposte e tasse presenti e future
Rimborso Imposta
Per le operazioni con durata contrattuale a
medio lungo termine ovvero per le operazioni
di finanziamento la cui durata contrattuale sia
stabilita in più di 18 mesi, ai sensi dell’art. 12
del D.L.145/2013, con apposita dichiarazione
in atto, è possibile optare per l’applicazione
di uno dei seguenti regimi fiscali:
Imposta di bollo sulle cambiali
(Art. 6 della Tariffa Parte I del DPR
a carico del cliente
Imposta sostitutiva: 0,25% sull’ammontare del fido concesso D.p.r. 29/09/73 n. 601 artt. 15 e ss. - salvo l’applicazione della
maggiore aliquota del 2,00% prevista dalla legge 257/04.
Imposta ordinaria: Imposte di registro su contratto, garanzie, quietanze ecc., nelle misure previste dalle vigenti disposizioni legislative.
Aperture di Credito di durata a medio lungo termine con
applicazione del regime fiscale sostitutivo – art. 15 e ss. del
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n.642/72)
(Se l’apertura di credito è garantita da Pagherò cambiario)
D.P.R. n.601/73: 0,10 per mille dell’importo della cambiale
Aperture di Credito di durata a medio lungo termine con
applicazione del regime fiscale ordinario – art. 15 e ss. del D.P.R.
n.601/73: 11,00 per mille dell’importo della cambiale
Aperture di Credito a tempo indeterminato, Aperture di Credito a
breve termine: 11,00 per mille dell’importo della cambiale
Spesa per rilascio certificazione interessi passivi
€ 15,00
Spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente
Si rinvia a quanto previsto nel relativo foglio informativo
VALUTE
Anticipazione
Rientro anticipazione
L’addebito sul conto anticipi e l’accredito sul conto corrente
ordinario dell’importo delle fatture e/o documenti presentati
avvengono con valuta data operazione. Con eguale valuta
vengono addebitati spese e commissioni connesse
all’operazione.
Data di scadenza del termine fissato per il pagamento della
fattura o di altro documento, addebitando l’importo anticipato
sul conto corrente di corrispondenza su cui è regolata
l’apertura di credito.
QUANTO PUO’ COSTARE L’ANTICIPAZIONE SU CREDITI O FATTURE
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)
I costi riportati nella seguente tabella sono orientativi e si riferiscono ad ipotesi di operatività indicate da Banca d’Italia.
E’ possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando
l’algoritmo pubblicato sul sito internet della banca.
L’equazione di base, da cui risulta il TAEG, esprime su base annua l’eguaglianza fra la somma dei valori
attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese. La
formula è la seguente:
Dove:
 X è il TAEG,
m è il numero d’ordine dell’ultimo utilizzo,
k è il numero d’ordine di un utilizzo, sicché 1 ≤ k ≤ m,
 è l’importo dell’utilizzo k,
 è l’intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo
utilizzo e la data di ciascun utilizzo successivo, sicché
,
m’ è il numero dell’ultimo rimborso o pagamento di spese,
l è il numero di un rimborso o pagamento di spese,
 è l’importo di un rimborso o pagamento di spese,
 è l’intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo
utilizzo e la data di ciascun rimborso o pagamento di spese.
Negli esempi che seguono il TAEG è calcolato assumendo un fido di 1.500 euro (o di 5.000 euro, se il contratto prevede diverse soglie di accordato, superate le quali varia il tasso di interesse o l’importo delle speFoglio Informativo ANTICIPO SU CREDITI O FATTURE aggiornato il 30/12/2016
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se). Se il fido è a tempo indeterminato si suppone una durata del finanziamento pari a 3 mesi e che l'importo del fido accordato sia prelevato subito e per intero, e che rimanga utilizzato per l'intera durata del finanziamento, mentre se il fido è a tempo determinato si suppone una durata del finanziamento pari a 18
mesi e che l'importo del fido accordato sia prelevato subito e per intero, e che rimanga utilizzato per l'intera
durata del finanziamento. Si ipotizza inoltre che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo
di riferimento.
Esempio 1
contratto con durata indeterminata e commissione
sul fido accordato
Accordato: 1.500 euro
Esempio 2
contratto con durata a
tempo determinato e commissione sul fido accordato
Accordato: 1.500 euro
Durata: 3 mesi
Durata: 18 mesi
Tasso debitore nominale annuo: 8,30%
Commissione sul fido accordato: 2,00% dell’accordato, su
base annua
Tasso debitore nominale annuo: 8,30%
Commissione sul fido accordato: 2,00% dell’accordato, su
base annua
Interessi, su base trimestrale: 31,13 euro
Commissione sul fido accordato, su base trimestrale: 7,50 euro
TAEG = 10,705%
Interessi, su base annua:
124,50 euro
Commissione sul fido accordato, su base annua:
30,00 euro
TAEG = 10,052%
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle categorie di operazioni “Anticipi e Sconti Commerciali”, può essere consultato in filiale e sul
sito internet della banca.
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi (solo se
l’apertura di credito è a tempo indeterminato oppure è a tempo determinato a favore di soggetti diversi da
consumatori e microimprese e ricorrono specifici eventi e condizioni indicati nel contratto), prezzi e ogni
altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest’ultimo la variazione con un preavviso minimo di due mesi. La variazione si intende approvata se il cliente non recede
dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione, senza spese e con l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Le parti hanno la facoltà di recedere per giusta causa, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, eventualmente anticipata via fax, mail o con altro mezzo, dall’apertura di credito a tempo determinato. A mero titolo esemplificativo, costituisce giusta causa di recesso per la banca il verificarsi di
una delle ipotesi indicate nell’art. 1186 cod. civ. (insolvenza del Cliente; diminuzione, da parte di questi,
delle garanzie date; mancata concessione delle garanzie promesse) o il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale e finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in
pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca. Per il pagamento di quanto dovuto viene dato al
cliente, con le medesime modalità, un preavviso di 5 (cinque) giorni.
Se l’apertura di credito è a tempo indeterminato, le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento,
previo preavviso di 5 (cinque) giorni, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta,
eventualmente anticipata via fax, mail o con altro mezzo, dall’apertura di credito nonché di ridurla o di sospenderla seguendo analoghe modalità. In presenza di giusta causa o di giustificato motivo, le parti possono recedere, con le stesse modalità, anche senza preavviso.
Il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito
concesso. Gli eventuali pagamenti allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza o dopo
la comunicazione di recesso, non comportano ripristino dell’apertura di credito. Il cliente, anche senza
un’espressa richiesta della banca, è tenuto ad eseguire il pagamento di tutto quanto dovuto alla scadenza
del contratto o alla data in cui diviene operante il recesso.
Pubblicità e trasparenza delle condizioni.
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La banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali. In qualsiasi momento il cliente può richiedere, in formato elettronico o cartaceo, copia del presente foglio informativo del relativo contratto e del documento di sintesi, aggiornato
con le condizioni economiche in vigore.
Termini di esecuzione delle operazioni - in caso di accoglimento della richiesta di anticipazione (che la
banca si riserva di respingere a suo insindacabile giudizio):
 Anticipazione senza cessione del credito: l’addebito sul conto anticipi e il contestuale accredito
delle somme sul conto corrente ordinario avviene entro il 15° giorno successivo alla data di presentazione dei documenti, con valuta compensata.
 Anticipazione con cessione del credito: l’addebito sul conto anticipi e il contestuale accredito
delle somme sul conto corrente ordinario avviene, entro il 15° giorno, dopo che il debitore ceduto
abbia avuto formale notizia della cessione, ferma la facoltà della Banca di consentire l’utilizzo del
credito concesso soltanto dopo aver ricevuto la dichiarazione di accettazione della cessione da parte del debitore.
Alla estinzione dell’anticipazione: accredito delle somme sul conto anticipi e addebito sul conto ordinario
con valuta pari alla valuta di accredito del mezzo di pagamento utilizzato dal debitore ovvero, in caso di
insoluto, con valuta data dell’operazione.
Portabilità.
Nel caso in cui per rimborsare l’apertura di credito per l’anticipazione su crediti e/o fatture, ottenga un
nuovo finanziamento da un’altra Banca/Intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente
alcun costo (ad esempio commissioni, spese,oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.
Per ulteriori informazioni si rinvia al foglio informativo “MUTUI destinati ad estinguere precedenti finanziamenti, CON SURROGAZIONE NELLE GARANZIE”.
Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca, anche per lettera raccomandata A/R, in via P.
Melchiade, 37 – 84018 SCAFATI (SA), ovvero per via telematica all'indirizzo di posta elettronica [email protected],
ovvero
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
(PEC)
[email protected]. L’Ufficio Reclami risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non
è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, in alternativa al ricorso al giudice, può rivolgersi
a:
a)Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla
banca;
b)Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il cliente può attivare una
procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’esistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile
rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (Organismo di mediazione iscritto nel Registro tenuto dal Ministero
della Giustizia, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet
www.conciliatorebancario.it).
Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli
strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa
domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione
presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.
In ogni caso il cliente ha il diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia. Gli esposti alla Banca d’Italia
possono essere inoltrati anche utilizzando l’apposito modulo disponibile on line sul sito
www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/esposti/index.html.
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LEGENDA
Tasso di interesse
debitore
Tasso di mora
Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari
concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa.
Tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento.
Esigibilità
Indica il momento nel quale gli interessi devono essere pagati.
Tasso indicizzato
Tasso di interesse il cui valore varia in relazione all’andamento di uno o più parametri di indicizzazione.
Prodotto della formula “capitale moltiplicato giorni”, dove il capitale è rappresentato
dall’importo dovuto dal cliente in un determinato momento e i giorni consistono nel
numero di giorni di calendario intercorrenti tra la data dell’operazione che ha originato l’importo dovuto e la data dell’operazione successiva o, in mancanza, quella di
chiusura del periodo durante il quale gli interessi vengono conteggiati.
Valore preso a riferimento per la determinazione del tasso di interesse applicato al
rapporto.
(Acronimo di EURo Inter Bank Offered Rate, tasso interbancario di offerta in euro)
è il tasso interbancario di riferimento calcolato giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea ed è reperibile sulla stampa specializzata (p.es. Il sole 24 ore).
Compenso per l’impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all’ammontare dell’affidamento concesso. E’ onnicomprensiva e
calcolata in maniera proporzionale rispetto all’importo e alla durata.
Numeri dare
Parametro di indicizzazione
Euribor
Commissione sul
fido accordato
Durata a medio
lungo termine
Durata a breve termine
Giorni Banca
Durata superiore a 18 mesi
Tasso annuo effettivo
globale
(TAEG)
TEGM
(tasso effettivo
globale medio)
Indica il costo totale del credito su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del fido concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad
esempio spese di istruttoria della pratica e commissione di massimo scoperto.
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è
usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della categoria di operazioni “Anticipi e Sconti Commerciali”, aumentarlo di un quarto,
aggiungere quattro punti percentuali, verificare che la differenza tra il tasso così ottenuto e il TEGM non sia superiore a otto punti percentuali (se la differenza è superiore bisogna ridurre il tasso in misura tale che la differenza con il TEGM non superi
gli otto punti) e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Affidamento che può essere utilizzato mediante due o più forme tecniche dello stesso
tipo (Es. Anticipo su fatture, Anticipo SBF, Sconto commerciale, ecc.)
Analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione
dell’affidamento.
Analisi da parte della banca ai fini della continuazione o meno del rapporto.
Fido promiscuo
Istruttoria
Revisione periodica
Valuta
Microimpresa
Commissione sul
fido accordato
Durata inferiore o uguale a 18 mesi
Giorni ulteriori rispetto alla scadenza facciale degli effetti presentati o alla data di
scadenza del termine per il pagamento del credito oggetto dell’operazione, rilevanti
ai fini del calcolo degli interessi.
Data di inizio di decorrenza degli interessi.
L’impresa con meno di dieci addetti e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Compenso per l’impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all’ammontare dell’affidamento concesso. E’ onnicomprensiva e
calcolata in maniera proporzionale rispetto all’importo e alla durata dell’affidamento
concesso.
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Disponibilità
somme versate
Saldo disponibile
Saldo contabile
Saldo per valuta (o
saldo liquido)
Sconfinamento
Numero di giorni lavorativi bancari successivi alla data dell’operazione dopo i quali
il cliente può utilizzare le somme versate.
Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare per pagamenti e prelievi.
Saldo risultante dalla differenza fra le operazioni a credito e quelle a debito del cliente in ordine di data; esso comprende pertanto anche le operazioni con valuta successiva rispetto alla data di determinazione del saldo stesso.
Somma sulla quale vengono calcolati gli interessi attivi e passivi.
Spread
Le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto all’ammontare dell’affidamento concesso ("utilizzo extrafido").
Maggiorazione applicata ai parametri di indicizzazione/riferimento.
Risoluzione del
contratto
Scioglimento del rapporto contrattuale a causa del mancato assolvimento degli obblighi, derivanti dal contratto, a carico delle parti dello stesso.
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