Deliberazione n. 15 del 21.03.2013 - allegato

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Deliberazione n. 15 del 21.03.2013 - allegato
Comune di CAVALLINO - TREPORTI
Provincia di VENEZIA
Regolamento per lo svolgimento del commercio nel
mercato di Cavallino estivo
Regolamento allegato al Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche approvato con delibera
di Consiglio Comunale n. 17 del 09/04/2002
Aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 18/12/2003
Aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 19/12/2007
Aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del /2013
1
Art. 1 Tipologia del mercato di Cavallino Estivo
Il mercato stagionale si svolge nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre.
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Commercio su aree pubbliche del Comune di Venezia anno 1985.
Art. 3 Giornate e orari di svolgimento di Cavallino Estivo
Il mercato ha luogo il giorno martedì dalle ore 6.00 alle ore 15.00
Nel mercato possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della
prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo n.228 del 2001, che
vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.
I concessionari di posteggio entro le ore 7.30 devono avere installato il proprio bancoautoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuna assegnato.
Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 6.00 e/o sgombrare il posteggio prima
delle ore 13.00 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni
operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).
Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da
cose e persone.
Entro le ore 15.00 tutti i concessionari di posteggio debbono, avere sgomberato l'intera area di
mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa. E’c
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L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti
organi di vigilanza.
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Art. 4 Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell'articolazione del mercato
L'area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al
presente regolamento, dalla quale si evidenziano:
a) ubicazione: si svolge con posteggi in concess
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b) superficie complessiva del mercato: mq. 29.744,50;
c) superficie complessiva: dimensione dei posteggi mq 9.692,10;
d) totale posteggi : n. 272 di cui :
- n. 20 (di cui n. 7 P.E. alimentare) riservati ai titol
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- n. 41 riservati ai produttori primari, di cui all
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il settore non alimentare;
f) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo dei posteggi;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
2
Non è consentita la vendita di prodotti appartenenti a settori merceologici o a tipologie
merceologiche diverse da quelle previste per i singoli posteggi.
Art. 5 Posteggi riservati agli imprenditori agricoli
Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle i
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della legge n. 580/1993, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della
Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le
disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
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un posteggio è indirizzata al Sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita e deve
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114/1998 le seguenti indicazioni:
a) le generalità del richiedente;
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114/1998;
e) la richiesta di assegnazione del posteggio;
I titolari dei posteggi devono comprovare la qualifica di imprenditore agricolo.
I posteggi riservati ai produttori agricoli non potranno superare la superficie di mq. 50.
Art. 6 Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli
L'assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli avviene sulla base dei seguenti criteri di
priorità, nell'ordine sotto indicati:
- maggior numero di presenza maturate in quel mercato,
- maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata
l'autorizzazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963 o presentata la dichiarazione di inizio attività, ai
sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- sorteggio;
Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni
concessione.
Il Comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel
tempo.
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precedente art. 3 comma 3, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata. I
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con priorità per quelli del settore alimentare nel numero massimo di 3 (tre).
Art. 7 Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita
I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente
delimitato dalla planimetria. Tale spazio dovrà essere delimitato in modo visibile con dei segni posti a
terra, o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento.
Art. 8 Descrizione della circolazione pedonale e veicolare
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fatti salvi i mezzi di emergenza ed i residenti.
E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e
dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo
spazio globale occupato rientri nelle dimensioni dei posteggio loro assegnato. E' autorizzabile
3
l'ampliamento del posteggio a seguito di sostituzione del mezzo, a patto che vi sia un adeguato spazio
disponibile per tale operazione, che non sia altrimenti occupato e che non intralci il passaggio degli
automezzi di emergenza.
Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea
transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia Locale.
Art. 9 Modalità di tenuta e consultazione della Pianta delle Assegnazioni delle Concessioni
Presso il Servizio Sportello Unico Attività Produttive deve essere tenuto a disposizione degli
operatori e di chiunque abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato, almeno in scala
1:2000, con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi, nonché i dati di assegnazione di ogni
concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza, divisi tra alimentare e non-alimentare e
imprenditori agricoli.
Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, il Servizio Sportello Unico
Attività Produttive ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento delle Assegnazioni delle Concessioni
e comunicarlo alla Regione.
Copia della planimetria e delle Assegnazioni delle Concessioni è depositata presso il Comando
di Polizia Locale per il Servizio di Vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, è inviata all'ASL
competente per il territorio.
Art. 10 Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie
Presso il Servizio Sportello Unico Attività Produttive del Comune si provvede a stilare due
distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente
regolamento:
a) la graduatoria degli assegnatari di posteggio detta "Graduatoria assegnatari", aggiornata in base
all'anzianità di presenza al mercato;
b) la graduatoria degli operatori precari, detta "Graduatoria precari", distinta tra settore alimentare,
ittico, non alimentare ed imprenditori agricoli, aggiornata in base alle presenze dei precari stessi
all'atto dell'assegnazione dei posteggi non occupati per ciascuna giornata di svolgimento del
commercio su aree pubbliche, per l'assenza del titolare del posteggio;
c) Il registro dove vengono annotate tutte le assenze degli operatori.
Entrambe le graduatorie di cui al precedente comma sono tenute dal Servizio Sportello Unico
Attività Produttive e dalla Polizia Locale, sono aggiornate mensilmente e sono rese disponibili, su
richiesta, a tutti gli interessati.
Art. 11 Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari
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non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.
I posteggi liberi all'orario di inizio sono assegnati, per quel giorno, agli operatori precari aventi
titolo.
Gli operatori "precari" dovranno esibire all'atto della spunta l'autorizzazione di tipo a) o b), di
cui all'art. 28 del Decreto legislativo 114/98, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per
esercitare l'attività.
L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine in "Graduatoria precari", che viene
formata dando le seguenti priorità, nell'ordine:
a) all'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato, quale che sia la sua residenza o sede
o nazionalità. A tal fine si evidenze che, ai sensi del Decreto Legislativo 114/98, il numero di
presenze nel mercato è definito come il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato
prescindendo dal fatto che egli vi abbia potuto o no svolgere l'attività. Qua
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b) in caso di parità di presenza all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile
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considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.
Per conseguire una presenza l'operatore deve essersi presentato alla "spunta" nel mercato
prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non
dipenda da sua rinuncia per motivi non legati alle dimensioni del posteggio.
A partire dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 10/2001 la mancata presenza per due
anni consecutivi da un mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze effettuate.
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con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta sia a nome proprio che per conto altrui.
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su area pubblica in forma itinerante.
Art. 12 Richiamo delle modalità di pagamento dei canoni - posteggio.
Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono
soggette al pagamento dei canoni di occupazione di spazi ed aree pubbliche e della T.I.A. (Tariffa
Igiene Ambientale) nelle misure stabilite in base alla vigente normativa.
I canoni dovranno essere versati se
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concessioni giornaliere sarà ammesso il pagamento ai soggetti abilitati.
Art. 13 Criteri per il rilascio dell'autorizzazione
Per consentire alla Giunta Regionale di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione
l'elenco dei posteggi liberi nel territorio regionale, il Comune è tenuto, per ogni posteggio da
assegnare a comunicare alla Regione la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il
settore e l'eventuale tipologia, la cadenza del mercato in cui è inserito ed, infine, se trattasi di
posteggio annuale o stagionale.
La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del
Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 114, deve essere inviata al Servizio Sportello Unico Attività
Produttive del Comune, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La stessa può essere
anche inviata via fax o pres
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La domanda deve essere spedita, trasmessa o depositata nel termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco dei posteggi liberi. Essa va redatta
secondo le modalità indicate nel facsimile che verrà pubblicato ogni volta nello stesso B.U.R..
La spedizione o la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una
richiesta non conforme al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti comporterà
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l'inammissibilità della domanda. Nel facsimile saranno indicati quelli che sono considerati i dati
essenziali.
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data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia l'autorizzazione, assegnando i posteggi
liberi presenti nel proprio territorio secondo la graduatoria redatta in base ai seguenti criteri di
priorità; nell'ordine:
a) maggior numero di presenze sullo stesso mercato effettuate come operatore precario, dalla data di
entrata in vigore dell'abrogata legge 28.3.1991, n. 112, dal soggetto che fa la domanda e, in caso di
subingresso, anche dall'operatore che- ha ceduto la propria azienda al richiedente;
b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree
pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione
più favorevole; pe
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4.
La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con
riferimento a ciascun settore merceologico per tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R..
Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Servizio Attività
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posteggio non effettuando la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria.
Nell'ipotesi in cui l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il
posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, il Comune attribuirà un posteggio il
più possibile simile tra quelli pubblicati e non ancora assegnati.
Le presenze nel mercato effettuate come operatore precario, utilizzate quale titolo per
l'assegnazione di un posteggio, non costituiscono titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio
nello stesso mercato. A tal fine le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la
concessione di posteggio sono azzerate all'atto del rilascio della nuova autorizzazione.
Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale sono contestuali. In caso di
subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.
Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della Legge Regionale n. 10 dei
6.4.2001, ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello
stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite
secondo le norme vigenti.
Art. 14 Migliorie di ubicazione
Il Servizio Sportello Unico Attività Produttive, prima di comunicare i dati relativi ai posteggi
liberi sul proprio territorio, informa i titolari di posteggio nel territorio stesso, che possono presentare
domanda per migliorare la propria posizione.
6
La procedura di assegnazione per miglioria prevede che il Servizio invii a tutti gli operatori la
comunicazione relativa al posto resosi libero invitando gli stessi a dichiarare, se sono interessati o
meno a modificare la propria posizione. L'operatore dovrà comunicare al Servizio Attività Produttive
con lettera raccomandata o a mano al protocollo dell'Ente che firmerà per ricevuta, a partire dal 15
giorno e non oltre 30 giorni dalla comunicazione ricevuta, la volontà di migliorare la propria
posizione sia riguardo al posto resosi libero sia sugli altri posti che a catena si rendessero liberi.
La mancata comunicazione da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare
la propria posizione.
Il Comune inviterà gli operatori che ne avranno fatto richiesta ad apposita riunione per definire
le assegnazioni in miglioria che dovranno tener conto della ripartizione nel mercato tra i diversi
settori merceologici.
L'assegnazione viene effettuata secondo i seguenti criteri, nell'ordine:
a) anzianità di presenza nel mercato come risultante dalla "Graduatoria assegnatari";
b) rispetto dell'ordine cronologico della domanda.
Il Servizio Attività Produttive, prima di comunicare alla Regione gli identificativi del posto
resosi libero, e comunque dopo aver soddisfatto le eventuali migliorie richieste, potrà procedere alla
soppressione totale o parziale dei posti per motivi di pubblica utilità (transito mezzi di soccorso,
viabilità ... ) come consentito al punto 2 parte III del D.G.R. 20 luglio 2001 n. 1902.
Art. 15 Criteri per la revoca, la decadenza o la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di
concessione
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assegnato per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori a un terzo del periodo di operatività del
mercato, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare da giustificarsi con
comunicazione scritta accompagnata da idonea documentazione che deve pervenire al Comune entro
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come impedimento dal legale rappresentante. L'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati,
mercati posticipati, e mercati festivi confermati, non è conteggiata.
Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001 n. 10l
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sospesa dal Sindaco nei casi previsti dall'art. 29 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114.
Il rinnovo della concessione è automatico per ulteriori dieci anni, salvo disdetta presentata
dall'operatore titolare dell'autorizzazione o in caso di motivato rifiuto del rinnovo da parte del
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L'eventuale comunicazione di rinuncia alla concessione va inviata al Servizio Sportello Unico
Attività Produttive, allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione. L'atto di rinuncia è
irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo del Comune.
Art. 16 Definizione di corrette modalità di vendita
Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle
operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal
Comune.
Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da
doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre
cm. 50 dal fronte del banco rispetto ai segnaterra.
7
I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non
devono essere inferiori a m. 2,20.
I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 50 centimetri.
E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo
assenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tenere
conto della porzione di tenda che supererà lateralmente la concessione assegnata.
E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste
in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari,
purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi
limitrofi, nonché ai residenti.
Art. 17 –Funzionamento del mercato
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Gli Uffici preposti, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree
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previste negli strumenti urbanistici ed inserite nella programmazione comunale e possono essere
gestiti anche da consorzi di operatori.
Il Sindaco può fissare, in caso di comprovate esigenze pubbliche, gli orari di carico e scarico
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I concessionari non possono occupare superficie maggiore e diversa da quella assegnata.
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Art. 18 Richiamo delle modalità di subingresso e di reintestazione
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Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione
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essere redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata.
Art. 19 Richiamo alle norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari
La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo
dell'autorità sanitaria.
La materia è disciplinata dall'Ordinanza del Ministero della Sanità del 03/04/2002 e successive
modificazioni ed integrazioni, per la parte non espressamente indicata, dal T.U. leggi sanitarie e
regolamento Comunale d'Igiene e Veterinaria, nonché dalla Legge 283/62 e relativo regolamento di
attuazione n. 382/1980, e successive modifiche ed integrazioni.
Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltreché all'applicazione
delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione dei
posteggio. Perdurando il mancato rispetto della normativa, la concessione di posteggio deve essere
revocata.
Art. 20 Spostamento dei posteggio per motivi di pubblico interesse
Il Comune per motivi di pubblica utilità quali, ad esempio, il passaggio dei mezzi di soccorso,
nuove esigenza di viabilità od altro, può spostare la collocazione di operatori, previa consultazione
con le Associazioni di Categoria degli operatori più rappresentative.
Qualora si debba procedere allo spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse, il
nuovo posteggio dovrà essere individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, secondo i
seguenti criteri di priorità:
- nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
- nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, che abbia le
caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quello revocato, dato atto che in tal
caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di
posteggi in esso previsti.
Lo spostamento del posteggio può essere temporaneo.
In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le
soluzioni che consentano agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di
un posteggio quanto più possibile simile.
9
Il Sindaco comunica agli enti interessati ed agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione nel
territorio comunale della nuova area dove sarà spostato il mercato comunale, effettuando la
riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati
a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita "Graduatoria assegnatari" di cui al precedente art.
10, formulata sulla base:
a) dell'anzianità di presenza in quel mercato; intesa come anzianità di partecipazione al mercato,
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b) in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al R.E.A.per il
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Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di
riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori
interessati allo spostamento.
Art. 21 Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita
Qualora la giornata di svolgimento dei mercato cada in un giorno festivo, ai sensi dell'art. 8
della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, lo stesso deve essere anticipato o posticipato oppure
effettuato in deroga, nella medesima giornata, come previsto dal calendario di cui al comma 3 dello
stesso articolo.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 22 Sanzioni
1. Il Comune, ricevuto il verbale inviato dal responsabile della vigilanza urbana in ordine
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legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , definisce l'entità della sanzione pecuniaria ed emette il
provvedimento sanzionatorio previsto stabilendo l'eventuale sanzione accessoria.
2. Per ogni violazione al presente regolamento, non prevista dal Decreto legislativo 114/98, si
applica la sanzione pecunia da 50 euro a 250 euro. In particolare è punito con tale sanzione
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d) porrà in vendita prodotti non compresi nella tipologia merceologica per la quale è
stato istituito il posteggio;
e) incorrerà in ogni altra violazione rispetto al dettato del presente regolamento.
Art. 23 Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi
Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro
localizzazione, purché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di
10
forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento,
sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente
rappresentative a livello regionale, a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne
costituiscono gli allegati. Tali aggiornamenti, se non modificano il numero dei posteggi, non sono
comunicate alla Regione Veneto.
Art. 24 Rinvio a disposizioni normative
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti
vigenti e in particolare il D. Lgs. 114/1998, la L.R. del Veneto 10/2001 ed i criteri applicativi ai sensi
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20 L.R. n. 19/2003, art. 16 L.R. n. 7/2005, art. 5 L.R. n. 16/2006, LRV n. 7/2008; LRV n.
3/2010.
Art. 25 Abrogazione di precedenti disposizioni
Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni
vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.
11