Deliberazione n. 15 del 21.03.2013 - allegato
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Deliberazione n. 15 del 21.03.2013 - allegato
Comune di CAVALLINO - TREPORTI Provincia di VENEZIA Regolamento per lo svolgimento del commercio nel mercato di Cavallino estivo Regolamento allegato al Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 09/04/2002 Aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 18/12/2003 Aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 19/12/2007 Aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del /2013 1 Art. 1 Tipologia del mercato di Cavallino Estivo Il mercato stagionale si svolge nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre. Ar t .2Es t r e mide l l ’ at t of o r ma t i vode l l ’ i s t i t uz i onede lme r c at odiCava l l i noEs t i v o Questo mercato stagionale è stato istituito as e g ui t o de l l ’ a doz i one de lPi a no di Commercio su aree pubbliche del Comune di Venezia anno 1985. Art. 3 Giornate e orari di svolgimento di Cavallino Estivo Il mercato ha luogo il giorno martedì dalle ore 6.00 alle ore 15.00 Nel mercato possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo n.228 del 2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende. I concessionari di posteggio entro le ore 7.30 devono avere installato il proprio bancoautoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuna assegnato. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 6.00 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 13.00 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone. Entro le ore 15.00 tutti i concessionari di posteggio debbono, avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa. E’c o ns e n t i t oa is o l i concessionari del settore alimentare con estensione alla somministrazione, di sgomberare il posteggio e nt r ol eo r e15. 30,f e r mol ’ obbl i g odic e s s a r eog nio pe r a z i onediv e ndi t aedis ommi ni s t r a z i o nee n t r o le ore 15.00. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza. L’ or a r i opr e v i s t ope rl ’ i ng r e s s od e g l iop e r a t o r ip r e c a r ièda l l eo r e7. 30. L’ or a r i oi nc uièv i e t a t al ac i r c o l a z i on ede iv e i c o l iv ada l l eo r e6. 00a l l eo r e1 5. 00. Art. 4 Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell'articolazione del mercato L'area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento, dalla quale si evidenziano: a) ubicazione: si svolge con posteggi in concess i ones i t ua t ine l l ’ a r e ad e l l aPi a z z aMe r c a t o. b) superficie complessiva del mercato: mq. 29.744,50; c) superficie complessiva: dimensione dei posteggi mq 9.692,10; d) totale posteggi : n. 272 di cui : - n. 20 (di cui n. 7 P.E. alimentare) riservati ai titol a r idia ut or i z z a z i onedic uia l l ’ a r t .27es e g ue nt i del D.to L.vo n. 114/1998 per il settore alimentare ; - n. 41 riservati ai produttori primari, di cui all ’ a r t .4Decreto Legislativo 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende; - n. 211 r i s e r v a t ia it i t ol a r idia ut or i z z a z i onedic u ia l l ’ a r t .27es e g ue nt ide lD. to L.vo 114/1998 per il settore non alimentare; f) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati: - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza; - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo dei posteggi; - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi. 2 Non è consentita la vendita di prodotti appartenenti a settori merceologici o a tipologie merceologiche diverse da quelle previste per i singoli posteggi. Art. 5 Posteggi riservati agli imprenditori agricoli Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle i mpr e s edic u ia l l ’ a r t .8 della legge n. 580/1993, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. Lac omuni c a z i on epe re s e r c i t a r el av e nd i t aa lde t t a g l i os ua r e epubb l i c heme di a n t el ’ u t i l i z z od i un posteggio è indirizzata al Sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita e deve c ont e ne r ea is e ns ide l l ’ a r t . 4de lDe c r e t oLe g i s l a t i v o228/ 2 00 1ede l l ’ a r t .28de lDe c r e t oLe g i s l a t i v on. 114/1998 le seguenti indicazioni: a) le generalità del richiedente; b)l ’ i s c r i z i onene lr e g i s t r od e l l ei mpr e s eeg l ie s t r e mid e l l ’ ub i c a z i on ede l l ’ a z i e nda ; c )l as p e c i f i c a z i on ede ipr o dot t id ic u is ’ i ntende praticare la vendita; d)l adi c hi a r a z i o nede lpo s s e s s ode ir e q u i s i t id ic uia l l ’ a r t .5c omma2de lDe c r e t oLe g i s l a t i v on. 114/1998; e) la richiesta di assegnazione del posteggio; I titolari dei posteggi devono comprovare la qualifica di imprenditore agricolo. I posteggi riservati ai produttori agricoli non potranno superare la superficie di mq. 50. Art. 6 Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli L'assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine sotto indicati: - maggior numero di presenza maturate in quel mercato, - maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963 o presentata la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e s.m.i.; - sorteggio; Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione. Il Comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo. Ip r odut t o r ipr i ma r ic hen on a b bi a no o c c up a t iipos t e g g ia l l ’ or as t a b i l i t aa is e ns ide l precedente art. 3 comma 3, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata. I pos t e g g il i be r ia l l ’ o r a r i od ii ni z i os onoa s s e g na t i ,pe rq ue lg i or no,a g l iope r a t or ip r e c a r ia v e n t iTi t o l o, con priorità per quelli del settore alimentare nel numero massimo di 3 (tre). Art. 7 Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria. Tale spazio dovrà essere delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento. Art. 8 Descrizione della circolazione pedonale e veicolare Da l l eor e7. 00a l l eo r e14. 0 0èv i e t a t al ac i r c o l a z i oned e iv e i c o l ine l l ’ a r e ad e s t i na t aa lme r c a t o, fatti salvi i mezzi di emergenza ed i residenti. E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni dei posteggio loro assegnato. E' autorizzabile 3 l'ampliamento del posteggio a seguito di sostituzione del mezzo, a patto che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che non sia altrimenti occupato e che non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia Locale. Art. 9 Modalità di tenuta e consultazione della Pianta delle Assegnazioni delle Concessioni Presso il Servizio Sportello Unico Attività Produttive deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato, almeno in scala 1:2000, con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi, nonché i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza, divisi tra alimentare e non-alimentare e imprenditori agricoli. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, il Servizio Sportello Unico Attività Produttive ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento delle Assegnazioni delle Concessioni e comunicarlo alla Regione. Copia della planimetria e delle Assegnazioni delle Concessioni è depositata presso il Comando di Polizia Locale per il Servizio di Vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, è inviata all'ASL competente per il territorio. Art. 10 Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie Presso il Servizio Sportello Unico Attività Produttive del Comune si provvede a stilare due distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento: a) la graduatoria degli assegnatari di posteggio detta "Graduatoria assegnatari", aggiornata in base all'anzianità di presenza al mercato; b) la graduatoria degli operatori precari, detta "Graduatoria precari", distinta tra settore alimentare, ittico, non alimentare ed imprenditori agricoli, aggiornata in base alle presenze dei precari stessi all'atto dell'assegnazione dei posteggi non occupati per ciascuna giornata di svolgimento del commercio su aree pubbliche, per l'assenza del titolare del posteggio; c) Il registro dove vengono annotate tutte le assenze degli operatori. Entrambe le graduatorie di cui al precedente comma sono tenute dal Servizio Sportello Unico Attività Produttive e dalla Polizia Locale, sono aggiornate mensilmente e sono rese disponibili, su richiesta, a tutti gli interessati. Art. 11 Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari Ic onc e s s i on a r id ipo s t e g g inonpr e s e n t ia l l ’ or as t a b i l i t aa is e n s ide lp r e c e de n t ea r t .3,c omma3, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti. I posteggi liberi all'orario di inizio sono assegnati, per quel giorno, agli operatori precari aventi titolo. Gli operatori "precari" dovranno esibire all'atto della spunta l'autorizzazione di tipo a) o b), di cui all'art. 28 del Decreto legislativo 114/98, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività. L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine in "Graduatoria precari", che viene formata dando le seguenti priorità, nell'ordine: a) all'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità. A tal fine si evidenze che, ai sensi del Decreto Legislativo 114/98, il numero di presenze nel mercato è definito come il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che egli vi abbia potuto o no svolgere l'attività. Qua l or al ’ op e r a t o r ep r e c a r i o a s s e g na t a r i odip o s t e g g i onone s e r c i t il ’ a t t i v i t àdiv e nd i t ap e rs u av ol o nt à ,pe r d el apr e s e nz ama t ur a t a in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria; 4 b) in caso di parità di presenza all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dal R.E.A. pe rl ’ a t t i v i t àd ic omme r c i os ua r e epub bl i c h et e n e nd oc o nt oc he ,i nc a s odic on f e r i me nt oi n società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole; per la formazione della graduatoria, ne l l ’ i pot e s idiope r a t or ig i ài s c r i t t ia l l ’ e xRe g i s t r oDi t t es ic ons i de r al ada t ad ii s c r i z i onea lREA pe r l ’ a t t i v i t àd ic omme r c i os ua r e ep ubbl i c h ei nd i c a t ane l l av i s ur ac a me r a l e .Vi c e v e r s a ,ne lc a s o l’ i s c r i z i on ea lREA a v v e ng as i n da l l ’ or i g i ne ,a c c e r t a t oc he ic od i c ide l l ’ a t t i v i t àe s e r c i t a t a da l l ’ op e r a t o r e( c l a s s i f i c a z i oneATECO)c o mpr e ndon oa nc hei lc omme r c i os ua r e epubb l i c he ,s i considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale. Per conseguire una presenza l'operatore deve essersi presentato alla "spunta" nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati alle dimensioni del posteggio. A partire dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 10/2001 la mancata presenza per due anni consecutivi da un mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze effettuate. L’ op e r a t or ep r e c a r i o,pr i maoc ont e s t ua l me nt ea l l as u apa r t e c i pa z i onea l l as pun t a, comunica a l l ’ Ammi ni s t r a z i onec omuna l eida t ii d e nt i f i c a t i v ide l l adi t t aede l l ’ a u t o r i z z a z i onedir i f e r i me nt o. Ne ig i or nid ime r c a t ol ’ Ammi ni s t r a z i onec omuna l ep r ovv e dea l l ar e g i s t r a z i o ned e l l epr e s e nz e c one s c l us i v or i f e r i me nt oa l l ’ a u t or i z z a z i onei nd i c ata nella predetta comunicazione, a nulla rilevando i da t ia na g r a f i c ide l l ’ o pe r a t o r e .Nonèc ons e n t i t oa du n as t e s s ape r s onaf i s i c apr e s e nt a r s ipe rl as pun t a con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta sia a nome proprio che per conto altrui. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica su posteggio può partecipare a l l eope r a z i on idis pu nt as ul l as t e s s aa r e adime r c a t of i noa l l ’ o t t e n i me nt odidu ea ut o r i z z a z i onic on relativa concessione di posteggio decennale, salvi sempre i diritti quesiti. In tal caso non può essere ut i l i z z a t a ,a if i n id e l l ’ a s s e g na z i oneoc c a s i ona l e ,l as t e s s aa u t or i z z a z i oner e l a t i v aa lpos t e g g i og i ài n c onc e s s i onede c e nna l es uq ue l l os t e s s ome r c a t o .Puòe s s e r equ i nd iu t i l i z z a t aun’ a ut or i z z a z i onepe ri l c omme r c i os ua r e epu bb l i c hes upos t e g g i oi nuna l t r ome r c a t ooun’ a ut o r i z z a z i o nepe ri lc omme r c i o su area pubblica in forma itinerante. Art. 12 Richiamo delle modalità di pagamento dei canoni - posteggio. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento dei canoni di occupazione di spazi ed aree pubbliche e della T.I.A. (Tariffa Igiene Ambientale) nelle misure stabilite in base alla vigente normativa. I canoni dovranno essere versati se c ond ol en or mepr e v i s t en e l“ Re g ol a me nt oCo muna l epe rl a di s c i p l i n ade l l eoc c u pa z i o nidis pa z ie da r e epubb l i c heede lc a noned ic o nc e s s i on e ” .Pe rl e concessioni giornaliere sarà ammesso il pagamento ai soggetti abilitati. Art. 13 Criteri per il rilascio dell'autorizzazione Per consentire alla Giunta Regionale di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco dei posteggi liberi nel territorio regionale, il Comune è tenuto, per ogni posteggio da assegnare a comunicare alla Regione la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l'eventuale tipologia, la cadenza del mercato in cui è inserito ed, infine, se trattasi di posteggio annuale o stagionale. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 114, deve essere inviata al Servizio Sportello Unico Attività Produttive del Comune, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La stessa può essere anche inviata via fax o pres e nt a t ad i r e t t a me nt epr e s s ol ’ u f f i c i op r ot o c ol l od e lCo munec h ea ppon el a data di deposito. La domanda deve essere spedita, trasmessa o depositata nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco dei posteggi liberi. Essa va redatta secondo le modalità indicate nel facsimile che verrà pubblicato ogni volta nello stesso B.U.R.. La spedizione o la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta non conforme al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti comporterà 5 l'inammissibilità della domanda. Nel facsimile saranno indicati quelli che sono considerati i dati essenziali. L’ Uf f i c i oc omp e t e n t e ,v e r i f i c a t iir e qui s i t is og g e t t i v ipr e v i s t ia l l ' a r t .5de lDe c r e t olegislativo 31. 3. 1998,n.114,s ul l aba s ed e l l an or ma t i v ap r e v i s t ada l“ Re g ol a me nt oComuna l epe rl ad i s c i p l i n a de l l eoc c up a z i on idis pa z ie da r e epubb l i c heede lc a n onedic o nc e s s i one ” ,e nt r os e s s a nt ag i or nid a l l a data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia l'autorizzazione, assegnando i posteggi liberi presenti nel proprio territorio secondo la graduatoria redatta in base ai seguenti criteri di priorità; nell'ordine: a) maggior numero di presenze sullo stesso mercato effettuate come operatore precario, dalla data di entrata in vigore dell'abrogata legge 28.3.1991, n. 112, dal soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche dall'operatore che- ha ceduto la propria azienda al richiedente; b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole; pe rl af or ma z i onede l l ag r a du a t o r i a ,ne l l ’ i po t e s idiop e r a t o r ig i ài s c r i t t ia l l ’ e xRe g i s t r o Di t t es ic on s i de r al ad a t ad ii s c r i z i onea lREA p e rl ’ a t t i v i t àdic omme r c i os ua r e epubbl i c h ei n di c a t a nella misura camerale. Viceversa, nel caso l’ i s c r i z i onea lREAa v v e ng as i nd a l l ’ o r i g i ne ,a c c e r t a t oc h e ic odi c ide l l ’ a t t i v i t àe s e r c i t a t a da l l ’ o pe r a t o r e( c l a s s i f i c a z i o ne ATECO)c ompr e ndo no a nc h ei l commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale. c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si ha riguardo al timbro postale di spedizione. I nr i f e r i me nt oa lpr e c e de nt epunt oa ) , s ip r e c i s ac h el ’ Ammi ni s t r a z i on ec omuna l eh as t a bi l i t o c hei lc o nt e g g i ode l l epr e s e n z ea lme r c a t ov ac ons i de r a t oap a r t i r ed a l l ’ a nno198 4. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico per tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R.. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Servizio Attività Pr od u t t i v ee nt r o qu i ndi c ig i or nida l l as u apubb l i c a z i one .Sul l ’ i s t a nz ai lc o mpe t e n t eSe r v i z i os i pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni. Las c e l t ade lpos t e g g i odaa s s e g na r ev i e nee f f e t t ua t ada l l ’ ope r a t or es e c ondol ’ o r di n ed i collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico; il primo in graduatoria ha pr i o r i t àn e l l as c e l t ar i s p e t t oa ls e c on doec os ìd is e g ui t o,s i n oa l l ’ a s s e g na z i oned it ut t iipos t e g g il i b e r i pubblicati sul BUR. La graduator i aèv a l i dae s c l us i v a me nt ea if i n ide l l ’ a s s e g na z i on ed e ipos t e g g ipubbl i c a t ine l BUR; dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio la graduatoria perde validità e non èpi ùut i l i z z a bi l epe rl ’ u l t e r i o r es c o r r i me nt o.Ne lc a s oi nc uil ’ ope r a t o r er i nun c ia l l ’ a s s e g na z i onede l posteggio non effettuando la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria. Nell'ipotesi in cui l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, il Comune attribuirà un posteggio il più possibile simile tra quelli pubblicati e non ancora assegnati. Le presenze nel mercato effettuate come operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, non costituiscono titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato. A tal fine le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del rilascio della nuova autorizzazione. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale sono contestuali. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della Legge Regionale n. 10 dei 6.4.2001, ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Art. 14 Migliorie di ubicazione Il Servizio Sportello Unico Attività Produttive, prima di comunicare i dati relativi ai posteggi liberi sul proprio territorio, informa i titolari di posteggio nel territorio stesso, che possono presentare domanda per migliorare la propria posizione. 6 La procedura di assegnazione per miglioria prevede che il Servizio invii a tutti gli operatori la comunicazione relativa al posto resosi libero invitando gli stessi a dichiarare, se sono interessati o meno a modificare la propria posizione. L'operatore dovrà comunicare al Servizio Attività Produttive con lettera raccomandata o a mano al protocollo dell'Ente che firmerà per ricevuta, a partire dal 15 giorno e non oltre 30 giorni dalla comunicazione ricevuta, la volontà di migliorare la propria posizione sia riguardo al posto resosi libero sia sugli altri posti che a catena si rendessero liberi. La mancata comunicazione da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione. Il Comune inviterà gli operatori che ne avranno fatto richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni in miglioria che dovranno tener conto della ripartizione nel mercato tra i diversi settori merceologici. L'assegnazione viene effettuata secondo i seguenti criteri, nell'ordine: a) anzianità di presenza nel mercato come risultante dalla "Graduatoria assegnatari"; b) rispetto dell'ordine cronologico della domanda. Il Servizio Attività Produttive, prima di comunicare alla Regione gli identificativi del posto resosi libero, e comunque dopo aver soddisfatto le eventuali migliorie richieste, potrà procedere alla soppressione totale o parziale dei posti per motivi di pubblica utilità (transito mezzi di soccorso, viabilità ... ) come consentito al punto 2 parte III del D.G.R. 20 luglio 2001 n. 1902. Art. 15 Criteri per la revoca, la decadenza o la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione L’ or g a noc omuna l ec ompe t e nt e ,c o npr op r i op r ov v e di me nt o,di s ponel ar e v oc aol ade c a d e nz a dell'atto di concessione così come previsto dall'art. 5 comma 1 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10. Dopol ’ a c c e r t a me nt od e l l af a t t i s pe c i ec on t e s t a n dol aa l l ' i nt e r e s s a t oef i s s a ndount e r mi nepe rl e controdeduzioni, il Comune passato inutilmente tale termine provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. L’ a ut or i z z a z i oneèr e v oc a t ane lc a s oi nc u il ’ ope r a t or ede c a d ada l l ac onc e s s i onede lpos t e g g i o assegnato per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori a un terzo del periodo di operatività del mercato, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare da giustificarsi con comunicazione scritta accompagnata da idonea documentazione che deve pervenire al Comune entro 30g i or nida lv e r i f i c a r s ide l l ’ a s s e nz as t e s s a .I nc a s odis oc i e t àd ipe r s one ,l ' a s s e n z av e rrà giustificata come impedimento dal legale rappresentante. L'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, e mercati festivi confermati, non è conteggiata. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001 n. 10l ’ a ut or i z z a z i oneè sospesa dal Sindaco nei casi previsti dall'art. 29 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Il rinnovo della concessione è automatico per ulteriori dieci anni, salvo disdetta presentata dall'operatore titolare dell'autorizzazione o in caso di motivato rifiuto del rinnovo da parte del Comunedac omuni c a r ea l l ’ ope r a t o r e . L'eventuale comunicazione di rinuncia alla concessione va inviata al Servizio Sportello Unico Attività Produttive, allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo del Comune. Art. 16 Definizione di corrette modalità di vendita Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre cm. 50 dal fronte del banco rispetto ai segnaterra. 7 I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a m. 2,20. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 50 centimetri. E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente la concessione assegnata. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti. Art. 17 –Funzionamento del mercato I lme r c a t o èg e s t i t od a lComune c he a s s i c ur al ’ e s pl e t a me nt od e l l ea t t i v i t à dic a r a t t e r e i s t i t uz i ona l eel ’ e r og a z i onede is e r v i z id ime r c a t o. Gli Uffici preposti, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, hanno facoltà di emanare ordini di s e r v i z i oi not t e mpe r a nz aa l l eno r mev i g e nt i ,a g l ii nd i r i z z ide l l ’ a mmi ni s t r a z i o nec omuna l eoi nv i r t ù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato. Ais e ns ide l l ’ a r t .7c omma3de l l aLe g g er e g i on a l e6a pr i l e20 01,n.10,ime r c a t i ,pr e v i a c onv e nz i onec oni lComune ,c hep r e v e dac omunquel ’ e s pl e t a me n t od apa r t ed e llo stesso delle attività istituzionali a garanzia di tutti gli operatori, possono essere svolti anche su aree private purché previste negli strumenti urbanistici ed inserite nella programmazione comunale e possono essere gestiti anche da consorzi di operatori. Il Sindaco può fissare, in caso di comprovate esigenze pubbliche, gli orari di carico e scarico de l l eme r c i ,d ia l l e s t i me nt ode l l ea t t r e z z a t ur ediv e ndi t aedis g ombe r ode l l ’ a r e adime r c a t oa n c h ei n deroga a quelli stabiliti nel precedente articolo 3. I concessionari non possono occupare superficie maggiore e diversa da quella assegnata. E’obbl i g a t o r i al ape r ma ne nz ade g l iope r a t o r ip e rt ut t al adu r a t ade lme r c a t o,a n c hei nc a s od i suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso c ont r a r i o, l ’ o pe r a t o r ea s s e n t eat u t t ig l ie f f e t t i . Art. 18 Richiamo delle modalità di subingresso e di reintestazione Ai s e n s ide l l ’ a r t .6de l l aLe gg e6a pr i l e2 001,n .10i ls ubi ng r e s s oa da l t r os og g e t t oi npos s e s s o de ir e q ui s i t idic u ia l l ’ a r t .5de lD. Lg s .1 14 / 9 8as e g ui t od imor t ede lt i t o l a r e ,dic e s s i oneod i a f f i d a me nt oi ng e s t i o ne de l l ’ a t t i v i t àc o mme r c i a l e da pa r t e del titolare, è subordinato ad autorizzazione. Lar i c h i e s t ad is ub i n g r e s s o ,c or r e da t ad a l l ’ a ut o c e r t i f i c a z i onea t t e s t a n t ei lpos s e s s ode ir e q ui s i t i pr e v i s t i ,de v ee s s e r epr e s e n t a t ada ls ube n t r a nt e ,ape n adide c a de nz a ,e n t r os e s s a n t ag i or n ida l l ’ a t t od i cess i oneoa f f i da me nt oi ng e s t i onede l l ’ a t t i v i t à ,i nc a s odia t t ot r av i v i ,ov v e r oe nt r os e ime s ida l l a morte del titolare. In caso di subentro mortis causa, per tale periodo, gli eredi hanno facoltà di c ont i nua r el ’ a t t i v i t à ,a n c hes en oni npo s s e s s od e ir e qu isiti richiesti. I lt r a s f e r i me nt ode l l ag e s t i o neode l l apr op r i e t àde l l ’ a z i e ndape ra t t ot r av i v ioac a us adimor t e , c ompo r t al apo s s i bi l i t à ,pe ri ls u be n t r a nt e ,d ic on t i n ua r el ’ a t t i v i t à ,s e nz aa l c un ai nt e r r uz i one ,s o l o dopo aver presentato la relativa domanda di subingresso: a) a lComunes e dede lpos t e g g i o ,p e rl ei mpr e s edo t a t edia ut o r i z z a z i oned ic u ia l l ’ a r t . 28, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 114/98; b) al Comune di residenza del subentrante, per le imprese dotate di autorizzazione di cui a l l ’ a r t .2 8,c omma1 lettera b) del Decreto Legislativo n. 114/1998; c) a lComunede lVe n e t oc h ehar i l a s c i a t ol ’ a ut or i z z a z i onedic u ia l l ’ a r t .28,c omma1, lettera b) del D.Lgs. 114/98 in caso di subentrante non residente nel Veneto. 8 Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione de l l ’ a nz i a ni t àd ii s c r i z i o nene lr e p e r t or i ode l l enot i z i ee c onomi c hee da mmi ni s t r a t i v e( REA) .Il s ube n t r a nt ea c q ui s i s c ea n c hel ea s s e nz enong i us t i f i c a t ee v e nt ua l me nt ee f f e t t ua t eda l l ’ or i g i na r i o titolarede l l ’ a ut or i z z a z i one .L’ ope r a t o r ec het r a s f e r i s c el ag e s t i oneol apr op r i e t àd e l l ’ a z i e n dape ra t t o tra vivi, deve indicare nel relativo contratto, il numero delle assenze non giustificate effettuate con r i f e r i me nt oa l l ’ a u t or i z z a z i onea f f e r e n t ea l l os pe c i f i c or a mod’ a z i e nda . Ais e n s ide l l ’ a r t .7,c omma1,de l l aL.n.241 / 1990es . m. i .,ne lc a s odit r a s f e r i me nt ii ng e s t i o n e dia z i e ndaor a mod’ a z i e n da ,l ’ a v v i ode lpr o c e d i me nt od ir e v oc ade l l ’ a u t or i z z a z i o nepe rde c a de nz a dalla concessione di posteggio o per a l t r omot i v odic u ia l l ’ a r t .5,c o mma1de l l aL. R.n.1 0/ 2001d e v e e s s e r ec omuni c a t oa n c he a lt i t ol a r e or i g i n a r i o de l l ’ a u t or i z z a z i one c he ha a f f i da t oi ng e s t i on e l ’ a z i e nda . I nc a s odic e s s i on edir a mid’ a z i e nd aad i v e r s ia c qu i r e nt ièf a t t oo bbl i g odii nd i c a r e ,ne l l ’ a t t od i c e s s i one ,l ad i t t ac h es u be nt r ane l l ep r i or i t àa c qui s i t eda lc e de n t ec o nl ’ a u t or i z z a z i oner e l a t i v aa l l o s pe c i f i c or a mod’ a z i e nd a . In caso di subentro in imprese con posteggio, la relativa concessione scade al compimento del decennio dallad a t af i s s a t ane l l ’ a t t oor i g i na r i odir i l a s c i o.Lad oma ndadir e i nt e s t a z i onediun a autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di una piccola impresa commerciale, rilasciata a s e g ui t od ic e s s i oneod ia f f i da me nt odig e s t i on ede l l ’ a z i e nda ,e f f e t t u a t i con scrittura privata registrata ai sensi del combinato disposto degli artt. 2083, 2202 e 2556 del Codice Civile, consente di pr os e g ui r en e l l ’ a t t i v i t àde ldante causa, senza interruzioni. Sipr e c i s ac h ea is e ns ide l l ’ a r t .2556,c omma2,de lCodi c eCi v i le i contratti che hanno ad ogg e t t oi lt r a s f e r i me nt ode l l ap r op r i e t àode lg odi me nt ode l l ’ a z i e nd aodir a mod’ a z i e nd ade v ono essere redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata. Art. 19 Richiamo alle norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria. La materia è disciplinata dall'Ordinanza del Ministero della Sanità del 03/04/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte non espressamente indicata, dal T.U. leggi sanitarie e regolamento Comunale d'Igiene e Veterinaria, nonché dalla Legge 283/62 e relativo regolamento di attuazione n. 382/1980, e successive modifiche ed integrazioni. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltreché all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione dei posteggio. Perdurando il mancato rispetto della normativa, la concessione di posteggio deve essere revocata. Art. 20 Spostamento dei posteggio per motivi di pubblico interesse Il Comune per motivi di pubblica utilità quali, ad esempio, il passaggio dei mezzi di soccorso, nuove esigenza di viabilità od altro, può spostare la collocazione di operatori, previa consultazione con le Associazioni di Categoria degli operatori più rappresentative. Qualora si debba procedere allo spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorità: - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati; - nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, che abbia le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quello revocato, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti. Lo spostamento del posteggio può essere temporaneo. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio quanto più possibile simile. 9 Il Sindaco comunica agli enti interessati ed agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà spostato il mercato comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita "Graduatoria assegnatari" di cui al precedente art. 10, formulata sulla base: a) dell'anzianità di presenza in quel mercato; intesa come anzianità di partecipazione al mercato, e s c l us oi lpe r i ododipr e c a r i a t o.Ne lde t e r mi na r el ’ a nz i a ni t àdipa r t e c i pa z i onea lme r c a t os i considerano i sub-ingressi sino a risalire al titolare originario del posteggio b) in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al R.E.A.per il commercio su aree pubbliche. Pe rl af or ma z i onede l l ag r a dua t o r i a ,ne l l ’ i pot e s idiope r a t o r ig i ài s c r i t t i a l l ’ e xRe g i s t r oDi t t es ic o ns i de r al ada t ad ii s c r i z i on ea lREA pe rl ’ a t t i v i t àdic omme r c i os ua r e e pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l’ i s c r i z i onea lREA a v v e ng as i n da l l ’ o r i g i ne ,a c c e r t a t oc h eic o di c id e l l ’ a t t i v i t àe s e r c i t a t ada l l ’ ope r a t or e( c l a s s i f i c a z i on eATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale. L’ a t t ua z i on e del trasferimento deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del pr oc e di me nt od ic uia l l ’ a r t .7de l l aL.n .241/ 1990es . m. i .ec hei nt a l ef a t t i s pe c i epuòt r ov a r e a ppl i c a z i on el ’ a rt. 11 della stessa legge. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento. Art. 21 Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita Qualora la giornata di svolgimento dei mercato cada in un giorno festivo, ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, lo stesso deve essere anticipato o posticipato oppure effettuato in deroga, nella medesima giornata, come previsto dal calendario di cui al comma 3 dello stesso articolo. DISPOSIZIONI FINALI Art. 22 Sanzioni 1. Il Comune, ricevuto il verbale inviato dal responsabile della vigilanza urbana in ordine a l l ’ a c c e r t a me nt od e l l ’ i nf r a z i onec on t e s t a t a ,i no r d i n ea ldi s pos t ode l l ’ a r t .2 9d e lDe c r e t o legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , definisce l'entità della sanzione pecuniaria ed emette il provvedimento sanzionatorio previsto stabilendo l'eventuale sanzione accessoria. 2. Per ogni violazione al presente regolamento, non prevista dal Decreto legislativo 114/98, si applica la sanzione pecunia da 50 euro a 250 euro. In particolare è punito con tale sanzione chi: a) nonpr ov v e de r àa l l apu l i z i ade l l ’ a r e aa s s e g na t a ; b) oc c u pe r àl ’ a r e a oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio; c) e c c e d e r àne l l ’ oc c upa z i onede lp o s t e g g i or i s pe t t oa l l as upe r f i c i ea ut or i z z a t a ; d) porrà in vendita prodotti non compresi nella tipologia merceologica per la quale è stato istituito il posteggio; e) incorrerà in ogni altra violazione rispetto al dettato del presente regolamento. Art. 23 Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, purché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di 10 forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati. Tali aggiornamenti, se non modificano il numero dei posteggi, non sono comunicate alla Regione Veneto. Art. 24 Rinvio a disposizioni normative Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti e in particolare il D. Lgs. 114/1998, la L.R. del Veneto 10/2001 ed i criteri applicativi ai sensi de l l ’ a r t .2,c omma7ede l l ’ a r t .3,c omma1de l l aL. R.n.10 / 2001( t e s t oc oo r d i na t ode l l aD. G. R.n. 1902 del 20/07/2002, n. 633 del 14/03/2003, n. 1028 del 16/04/2004, n. 2113 del 02/08/2005))- art. 20 L.R. n. 19/2003, art. 16 L.R. n. 7/2005, art. 5 L.R. n. 16/2006, LRV n. 7/2008; LRV n. 3/2010. Art. 25 Abrogazione di precedenti disposizioni Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto. 11