Detenzione - Armi e tiro
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Detenzione - Armi e tiro
CASSAZIONE PENALE Estremi Autori tà Cassazi one penal e sez. I Data: 08/04/2015 ( ud. 08/04/2015 , dep.23/04/2015 ) Numero: 17012 · Intestazi one · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagl i Il l .mi Si gg.ri Magi strati : Dott. GIORDANO Umberto - Presi dente Dott. CAIAZZO Lui gi Pi et - rel . Consi gl i ere Dott. NOVIK Adet Toni - Consi gl i ere Dott. SANDRINI Enri co Gi useppe - Consi gl i ere Dott. CENTONZE Al essandro - Consi gl i ere ha pronunci ato l a seguente: sentenza sul ri corso proposto da: P.L. N. IL (OMISSIS); O.L. N. IL (OMISSIS); avverso l a sentenza n. 139/2013 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 04/02/2014; vi sti gl i atti , l a sentenza e i l ri corso; udi ta i n PUBBLICA UDIENZA del 08/04/2015 l a rel azi one fatta dal Consi gl i ere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO; Udi to i l Procuratore General e i n persona del Dr. Ri el l o Lui gi , che ha concl uso per i l ri getto dei ri corsi . udi to i l di fensore avv. Manci ni Lui gi per P.L.. · Fatto RILEVATO IN FATTO Con sentenza i n data 4.2.2014 l a Corte d'appel l o di Cagl i ari confermava l a sentenza del GIP del Tri bunal e di Cagl i ari nel l a parte i n cui era stata affermata l a responsabi l i tà di P.L. e O.L. i n ordi ne ai seguenti reati commessi i n concorso tra i predetti : detenzi one e porto di un arma da ri tenersi cl andesti na costi tui ta da un tubo-fuci l e di fabbri cazi one arti gi anal e capace di sparare cartucce con pal lettoni cal i bro 12; - fabbri cazi one del l 'arma cl andesti na di cui al precedente capo; mal trattamento di ani mal i (art. 544 ter c.p.) per aver medi ante i l suddetto tubo-fuci l e cagi onato l esi oni al cane di propri età di C.O.; ri determi nando l a pena compl essi va i n anni 2 di recl usi one ed Euro 1.800,00 di mul ta ci ascuno. Dal l a moti vazi one del l e sentenze di pri mo e secondo grado emergono l e seguenti ci rcostanze. Il gi orno 29 novembre 2007 C.O. aveva denunci ato al l a Guardi a Forestal e di Campuomu che, l o stesso gi orno, i l propri o cane da cacci a era stato feri to dal l 'espl osi one di un col po di tubo-fuci l e i n un bosco. Agenti del l a Guardi a Forestal e, dopo aver constatato l a presenza del suddetto tubo-fuci l e l egato con del fi l di ferro ad un al bero, muni to di percussore che veni va azi onato da una tagl i ol a che scattava quando i l ci nghi al e o al tro ani mal e urtava un fi l o di nyl on teso a pochi centi metri da terra, si erano appostati i l gi orno seguente nei di ntorni del l a suddetta trappol a ed avevano vi sto gi ungere con un'autovettura due uomi ni , ri conosci uti negl i i mputati , uno dei qual i , i l P., si era recato nei pressi del l a suddetta postazi one, entre l 'al tro, l ' O., pri ma era andato a control l are del l e postazi oni per l a cattura di vol ati l i , poi si era di retto verso i l P., ma vedendo che l o stesso era stato i ntanto fermato dagl i agenti forestal i , si era dato al l a fuga. Veni va effettuata nel l 'i mmedi atezza una perqui si zi one domi ci l i are nei confronti degl i i mputati e nell a di sponi bi l i tà del l a casa di campagna del P. veni vano ri nvenute: reti per l a cattura di vol ati l i , tagl i ol e di fattura arti gi anal e come quel l a montata sul tubo fuci l e, matassi ne di fi l o di ferro come quel l o usato per fi ssare al l 'al bero i l tubo-fuci l e, ci nque cartucce a pal lettoni cal i bro 12 detenute i l l egal mente poi chè i l P. non ri sul tava possessore di armi cal i bro 12 nè era ti tol are di l i cenza di porto di fuci l e, una busta contenente del l e mandorl e (mandorl e erano state trovate nei pressi del l a suddetta trappol a per atti rare i l ci nghi al e) e un pai o di tronchesi ne che potevano essere state uti l i zzate per fi ssare con i l fi l di ferro i l tubofuci l e al l 'al bero; nel l 'abi tazi one del P. erano stati ri nvenuti : parti di ci nghi al e di recente cattura, tordi e petti rossi , numerose tagl i ol e ugual i a quel l a montata sul tubo-fuci l e e numerose reti per uccel l agi one; nel l 'abi tazi one del l ' O. era stata ri nvenuta sel vaggi na (cinghi al e e uccel l i ), tagl i ol e per uccel l i e ungul ati , arnesi per l a fabbri cazi one di tagl i ol e come quel l a montata sul tubo-fuci l e, un vi sore notturno e quattro mol l e si mi l i a quel l a presente al l 'i nterno del tubo-fuci l e. La Corte d'appel l o ri teneva - i n base al comportamento degl i i mputati ed a quanto agl i stessi sequestrato nel l e ri spetti ve abi tazi oni - che entrambi fossero dedi ti al l 'atti vi tà di bracconaggi o; che entrambi avessero costrui to i l tubo-fuci l e i n sequestro e l 'avessero posi zi onato nel l uogo i n cui era stato sequestrato dagl i agenti del l a Guardi a forestal e. Ri teneva sussi stente nei confronti degl i i mputati anche i l reato di cui al l 'art. 544 ter c.p., poi chè i l tubo fuci l e era stato posi zi onato nel modo suddetto con l o scopo di sparare ed ucci dere un ani mal e, compi endo un'atti vi tà l esi va del l 'i ntegri tà e del l a vi ta del l o stesso senza al cuna necessi tà ed anche con crudel tà. Avverso l a sentenza hanno proposto ri corso per cassazi one i l di fensore di P.L. e personal mente O.L., chi edendone l 'annul l amento per vi ol azi one di l egge e per vi zi o di moti vazi one. La di fesa del P. ha premesso che l a Corte d'appel l o aveva omesso di ri spondere a mol te del l e censure contenute nei moti vi d'appel l o. Non corri spondeva al vero che l a tagl i ol a montata su tubo fuci l e fosse i denti ca a quel l e ri nvenute nel l a di sponi bi l i tà del P., come poteva constatarsi esami nando i l fasci col o fotografi co predi sposto dal l a Pol i zi a gi udi zi ari a. Anche l e cartucce sequestrate non avevano l e caratteri sti che del bossol o ri trovato i n prossimità del punto i n cui era stato feri to i l cane di C.O., nè poteva ri tenersi che l e mandorl e sequestrate a casa del ri corrente fossero ugual i a quel l e ri trovate nei pressi del tubo-fuci l e. Nessun col l egamento poteva essere stabi l i to tra l a sel vaggi na, costi tui ta da tordi e merl i , sequestrata al ri corrente ed i reati contestati , i n quanto detta sel vaggi na non era stata catturata con i l tubo-fuci l e. Con ri guardo al feri mento del cane del C., l a Corte di meri to non aveva consi derato che i l tubo-fuci l e era stato pi azzato per ucci dere un ci nghi al e e non un cane, e qui ndi l a condotta doveva essere consi derata come col posa e non dol osa. O.L. nei moti vi di ri corso ha messo i n evi denza che vi erano di vergenze nel l a ri costruzi one del fatto tra l e premesse del verbal e di perqui si zi one domi ci l i are nei confronti del ri corrente e quanto ri feri to nel l a comuni cazi one del l a noti zi a di reato. La Corte d'appel l o non aveva consi derato che, val utando i l compl esso degl i el ementi emersi , era mol to pi ù l ogi co ri tenere che l ' O. non sol o non fosse fuggi to, ma neppure si fosse accorto del l 'i ntervento del l e guardi e forestal i . Il materi al e sequestrato ri nvenuto nel l 'abi tazi one del l 'i mputato poteva essere uti l i zzato per l a prati ca del l a cacci a i l l egal e, ma non vi era al cuna prova per col l egarl o al l a fabbri cazi one e al posi zi onamento del tubofuci l e di cui al capo di i mputazi one. Il feri mento del cane di C.O. non poteva essere qual i fi cato come mal trattamenti di ani mal i , ma eventual mente poteva essere i nquadrato nel l a fatti speci e di cui al l 'art. 638 c.p., se si fosse provato che i l suddetto cane era stato feri to da un col po parti to dal tubo-fuci l e i n sequestro. · Diri tto CONSIDERATO IN DIRITTO I moti vi di ri corso degl i i mputati sono i nfondati . I gi udi ci di meri to hanno ri tenuto che P.L. e O.L. fossero i mpegnati i n un'atti vi tà, svol ta i n concorso tra l oro, di cacci a di frodo al ci nghi al e, ol tre che a sel vaggi na vari a, al l a stregua del l e prove raccol te che, per come esposte i n sentenza, di mostrano adeguatamente l 'assunto. Dopo i l feri mento del cane di C.O., cagi onato da una sorta di trappol a che faceva parti re un col po di fuci l e al passaggi o di un ani mal e, gl i agenti del l a Guardi a forestal e si erano appostati nei pressi del l a suddetta trappol a ed avevano constatato che al l a stessa si era avvi ci nato i l P., al fi ne di veri fi care se fosse stato preso un ci nghi al e; l ' O., dopo essere andato a control l are al tra postazi one per l a cattura di vol ati l i , stava raggi ungendo i l P. che si trovava nei pressi del l a trappol a per i l ci nghi al e, ma, accortosi che i l predetto era stato fermato dagl i agenti , era scappato. Che i due fossero gi unti sul l uogo per control l are l 'esi to del l e trappol e da l oro stessi predi sposte, i gi udi ci di meri to l 'hanno l ogi camente dedotto dal fatto che gl i i mputati erano arri vati i nsi eme; erano andati a control l are l e trappol e; l ' O., appena aveva scorto l a presenza degl i agenti , era fuggi to; nel l e abi tazi oni degl i stessi erano stati trovati numerosi riscontri si a al fatto che avessero di sposto l e trappol e suddette per l a cacci a al ci nghi al e ed a vol ati l i , si a che avessero gi à catturato ci nghi al i e vol ati l i . Logi camente i gi udi ci di meri to, nel l a descri tta si tuazi one di fatto, hanno ri tenuto che i l P. si fosse i nol trato nel bosco, dove era stata pi azzata l a trappol a per i l ci nghi al e, con un cesti no al sol o fi ne, i n caso di un control l o da parte di guardi acacci a, di gi usti fi care l a sua presenza i n l uogo con l a raccol ta di funghi . Ineccepi bi l e è anche i l percorso l ogi co attraverso i l qual e nel l a sentenze i mpugnata si è gi unti al l a concl usi one che i l P. e l ' O. avevano costrui to i nsi eme il tubo-fuci l e, el emento pri nci pal e del l a trappol a predi sposta per l a cacci a di frodo al ci nghi al e. Si è consi derato, i nnanzi tutto, che i predetti svol gevano i nsi eme l a suddetta atti vi tà di frodo. Si è constatato, i nol tre, che i l tubo-fuci l e era di fattura mol to sempl i ce ed arti gi anal e. Sono stati ri nvenuti , i nfi ne, nel l a di sponi bi l i tà degl i i mputati pezzi i ndi spensabi l i per l a costruzi one del l a suddetta arma, paci fi camente cl andesti na, qual i tagl i ol e del l o stesso ti po di quel l a montata sul tubo-fuci l e i n sequestro e mol l e del l o stesso ti po di quel l a i nseri ta nel predetto fuci l e, nonchè gl i arnesi necessari per fabbri care l a suddetta arma. Non possono essere presi i n consi derazi one, i n sede di l egi tti mi tà, nè i l moti vo del P. secondo i l qual e l e tagl i ol e ri nvenute nel l a sua abi tazi one non sarebbero propri o del l o stesso ti po di quel l a montata sul tubofuci l e, trattandosi di un apprezzamento i n fatto che non può essere veri fi cato i n questa sede; nè l a di versa i nterpretazi one del l e prove data dal l ' O. - secondo i l qual e egl i non si sarebbe neppure accorto del l a presenza del l e guardi e forestal i e sarebbe stato trovato i n possesso di arnesi e mol l e comuni non riferi bi l i necessari amente al l a costruzi one de tubo-fuci l e - perchè non sono stati denunci ati , e neppure sono ravvi sabi l i , vi zi sotto i l profi l o l ogi co gi uri di co nel l a moti vazi one del l a sentenza i mpugnata, ed i n sede di l egi tti mi tà non può essere presa i n consi derazi one l a di versa i nterpretazi one (ri spetto a quel l a dei gi udi ci di meri to) data al l e prove dal l e parti . Pertanto devono essere respi nti i moti vi di ri corso con i qual i gl i i mputati hanno contestato l a condanna per l a detenzi one ed i l porto di un'arma cl andesti na, nonchè per l a fabbri cazi one di detta arma. Devono essere respi nti anche i moti vi di ri corso con i qual i gl i i mputati hanno contestato l a condanna per i l del i tto di mal trattamento di ani mal i , con ri feri mento al l a l esi one procurata dal l 'espl osi one di un col po del l a suddetta arma al cane di C. O.. Con i l del i tto di cui al l 'art. 544 ter c.p. si puni sce anche chi unque, per crudel tà o senza necessi tà, cagi ona una l esi one ad un ani mal e. Secondo l a gi uri sprudenza di l egi tti mi tà, i n materi a di del i tti contro i l senti mento per gl i ani mal i, l a fatti speci e di mal trattamento di ani mal i confi gura un reato a dol o speci fi co nel caso i n cui l a condotta l esi va del l 'i ntegri tà e del l a vi ta del l 'ani mal e è tenuta "per crudel tà", mentre confi gura un reato a dol o generi co quando l a condotta è tenuta "senza necessi tà" (V. Sez. 3 sentenza n.44822 del 24.10.2007, Rv.238455). Non ri l eva i n al cun modo, nel caso i n esame, che gl i i mputati avessero predi sposto l a trappol a per col pi re un ci nghi al e, poi chè erano bene consapevol i - per gl i el ementi costi tuti vi del l a trappol a e per i modi i n cui l a stessa sarebbe potuta scattare - che i n quel l a trappol a poteva i ncappare anche al tro ani mal e, del feri mento o del l 'ucci si one del qual e avevano pi enamente accettato i l ri schi o. Non è ravvi sabi l e nel l a fatti speci e i l reato di cui al l 'art. 638 c.p., poi chè gl i i mputati non avevano predi sposto l a suddetta trappol a per feri re od ucci dere un ani mal e appartenente ad al tri . E' stato preci sato, i nfatti , che i reati di cui agl i artt. 544 bi s e 544 ter c.p. si di fferenzi ano dal l a fatti speci e di ucci si one o danneggi amento di ani mal i al trui di cui al l 'art. 638 c.p. si a per l a di versi tà del bene oggetto di tutel a penal e (propri età pri vata nel l 'art. 638 c.p. e sentimento per gl i ani mal i nel l e nuove fatti speci e), si a per l a di versi tà del l 'el emento soggetti vo, gi acchè nel sol o art. 638 c.p. l a consapevol ezza del l 'appartenenza del l 'ani mal e ad un terzo è el emento costi tuti vo del reato (V. Sez. 2 sentenza n.24734 del 26.3.2010, Rv.247744). Ri ti ene questa Corte di l egi tti mi tà che procurare una l esi one ad un ani mal e, eserci tando i n modo abusi vo l a cacci a, i ntegri i l del i tto di cui al l 'art. 544 ter c.p., poichè è una forma di mal trattamenti feri re un ani mal e senza che ve ne si a al cuna necessi tà. I predetti reati non potrebbero peral tro ri tenersi assorbi ti dal l e sanzi oni previ ste dal l a normati va che regol a l 'esercizi o del l a cacci a, essendo l a regol amentazi one di tempi e modi del l 'esercizi o del l a cacci a dettata ad al tri fi ni (ecol ogi ci , protezi one di al cune speci e, control l o di ani mal i noci vi ), mentre i menzi onati del i tti sono stati i ntrodotti a protezi one del senti mento per gl i ani mal i . Pertanto, i ri corsi devono essere respi nti , con conseguente condanna dei ri correnti al pagamento dell e spese processual i . PALLETTONI e PUGNALE CASSAZIONE PENALE Estremi Autori tà Cassazi one penal e sez. I Data: 10/04/2015 ( ud. 10/04/2015 , dep.23/04/2015 ) Numero: 17013 · Intestazi one · · · · · · · · · · · · · · · · · · · LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagl i Il l .mi Si gg.ri Magi strati : Dott. GIORDANO Umberto - Presi dente Dott. CAIAZZO Lui gi Pi etro - Consi gl i ere Dott. DI TOMASSI Mari astefani a - Consi gl i ere Dott. ROCCHI Gi acomo - rel . Consi gl i ere Dott. CENTONZE Al essandro - Consi gl i ere ha pronunci ato l a seguente: sentenza sul ri corso proposto da: M.R. N. IL (OMISSIS); avverso l a sentenza n. 2234/2011 TRIBUNALE di COSENZA, del 11/06/2014; vi sti gl i atti , l a sentenza e i l ri corso; udi ta i n PUBBLICA UDIENZA del 10/04/2015 l a rel azi one fatta dal Consi gl i ere Dott. GIACOMO ROCCHI; Udi to i l Procuratore General e i n persona del Dr. Spi naci Sante, che ha concl uso per i l ri getto del ri corso. · Fatto RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del l '11/6/2014, i l Tri bunal e di Cosenza di chi arava M.R. col pevol e del l a contravvenzi one di cui al l 'art. 697 c.p. contestata per l a detenzi one senza denunci a di quattro cartucce cai . 12 a pal lettoni e di un pugnal e e, previ a concessi one del l e attenuanti generi che, l o condannava al l a pena di Euro 200 di ammenda. Le muni zi oni e i l pugnal e erano stati ri nvenuti dai Carabi ni eri nel l 'abi tazi one di M., dove si erano recati per noti fi cargl i i l decreto emesso dal Prefetto di Cosenza che gl i vi etava di detenere armi . Secondo i l Gi udi ce, i l pugnal e ri entrava nel l a categori a del l e armi propri e, essendo l a sua desti nazi one natural e l 'offesa al l e persona; quanto al l a detenzi one del l e muni zi oni , era i ni nfl uente l a contestual e detenzi one di un fuci l e da cacci a, che permetteva l a detenzi one di muni zi oni a pal l i ni , e non a pal l a come quel l e sequestrate. 2. Ri corre per cassazi one M.R., deducendo vi ol azi one di l egge e vi zi o del l a moti vazi one. Il pugnal e non poteva essere consi derato arma propria, atteso che si trattava di attrezzo monol ama, i n parte seghettato: non si trattava, qui ndi , di pugnal e, ma di col tel l o. In effetti , sono armi propri e sol o i pugnal i che presentano i l doppi o fi l o tagl i ente. La defi ni zi one del l e muni zi oni come "a pal l ettoni ", poi , era stata formul ata al di fuori di ogni defi ni zi one normati va. Tal i muni zi oni non si di sti nguono da quel l e a pal l i ni se non per i l di ametro dei pal l i ni i n pi ombo: si tratta, qui ndi , di muni zi oni spezzate da cacci a a pal l i ni per l e qual i non vi era obbl i go di denunci a, non superando l e mi l l e uni tà. Il ri corrente concl ude per l 'annul l amento del l a sentenza i mpugnata. · Diri tto CONSIDERATO IN DIRITTO Il ri corso è fondato e determi na l 'annul l amento senza ri nvi o del l a sentenza i mpugnata per i nsussi stenza del fatto. 1. Il pugnal e sequestrato al l 'i mputato non può essere consi derato arma propri a ai sensi del l 'art. 697 c.p.. In numerose sentenze, rel ati ve al l a qual i fi cazi one del col tel l o a scatto o a mol l a come arma propri a, questa Corte suprema di cassazi one non ha mancato di correlare l a qual i fi cazi one del col tel l o come arma propri a al l a atti tudi ne del corpo del reato ad "assumere l e caratteri sti che di un pugnal e o di uno sti l etto" (Sez. 6A, n. 617 del 13/03/1969 - dep. 28/05/1969, Gi ul i ano, Rv. 111595; Sez. 6A, n. 4143 del 10/12/1974 - dep. 15/04/1975, Castel l ano, Rv. 129779; Sez. 1A, n. 1757 del 17/11/1978 - dep. 16/02/1979, De Ri si , Rv. 141187; Sez. 5A, n. 576 del 23/10/1979 - dep. 18/01/1980, Settimo, Rv. 143974; Sez. 1A, n. 4785 del 12/02/1985 - dep. 16/05/1985, Borel l i , Rv. 169231; Sez. 1A, n. 3121 del 24/09/1986 - dep. 14/03/1987, Bartol i , Rv. 175347; Sez. 2A, n. 1022 del 05/11/1985 - dep. 25/01/1986, Cheri n, Rv. 171715; Sez. 1A, n. 8852 del 19/05/1993 - dep. 28/09/1993, P.M. i n proc. Casal i , Rv. 197008; Sez. 1A, n. 14 del 03/11/1993 - dep. 05/01/1994, P.G. i n proc. Tosel l i , Rv. 198231; Sez. 1A, n. 7471 del 27/04/1994 - dep. 01/07/1994, P.M. i n proc. Bombace, Rv. 198362; Sez. 1A, n. 9372 del 08/06/1994 - dep. 31/08/1994, Nati l l a, Rv. 200135; Sez. 1A, n. 10894 del 20/06/1994 - dep. 31/10/1994, P.G. i n proc. Al bani , Rv. 200177; Sez. 1A, n. 5509 del 17/11/1994 - dep. 17/01/1995, P.M. i n proc. Munari , Rv. 200637; Sez. 1A, n. 2388 del 05/12/1994 - dep. 11/03/1995, Bal semi n, Rv. 200468; Sez. 1, n. 4514 del 20/03/1995 - dep. 26/04/1995, P.M. e Di Renzo, Rv. 201136; Sez. 1A, n. 563 del 30/01/1995 - dep. 19/04/1995, P.M. i n proc. Caruso, Rv. 200927; Sez. 1A, n. 4938 del 04/10/1996 - dep. 07/12/1996, P.M. i n proc. Gi ul i ani , Rv. 207720). Si cchè, i n defi ni ti va, qual i che si ano l e parti col ari caratteri sti che di costruzi one del "col tel l o", al l a stregua del l a vari a ti pol ogi a, i l di scri men tra l 'arma impropri a (ci oè l o strumento da punta e/o da tagl i o atto ad offendere) e l 'arma propri a è costi tui to dal l a presenza del l e caratteristi che ti pi che del l e armi bi anche corte, qual i , appunto, i pugnal i o gl i sti l etti , e, ci oè, l a punta acuta e l a l ama a due tagl i . Nel caso di speci e, sembra paci fi co che i l pugnal e ri nvenuto nel l 'abi tazi one del l 'i mputato avesse una l ama tagl i ente sol o da un l ato. 2. Quanto, i nvece, al l e quattro cartucce, erroneamente i l gi udi ce non l e ha ri tenute muni zi oni da cacci a. In effetti , l e cartucce cari cate a pal l ettoni ri entrano nel l a categori a del l e muni zi oni spezzate per cui , ai fi ni del l a contravvenzi one di cui al l 'art. 697 c.p., l a denunci a del l a l oro detenzi one non è dovuta sempreché essa non ecceda i l numero di mi l l e (Sez. 1, n. 1465 del 03/12/1985 - dep. 14/02/1986, Fazi o, Rv. 171915, Sez. 1, n. 8835 del 06/06/1983 - dep. 26/10/1983, Gal l el l i , Rv. 160850): ci ò i n base al di sposto del l a L. n. 110 del 1975, art. 26; d'al tro canto, è emerso paci fi camente che si trattava di muni zi oni desti nate al fuci l e da cacci a che l 'i mputato deteneva regol armente. · PQM P.Q.M. Annul l a senza ri nvi o l a sentenza i mpugnata perchè i l fatto non sussi ste. Così deci so i n Roma, i l 10 apri l e 2015. Deposi tato i n Cancel l eri a i l 23 apri l e 2015