Helvetia Assicurazione costruzioni
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Helvetia Assicurazione costruzioni
Condizioni Generali dʼAssicurazione (CGA) Helvetia Assicurazione costruzioni Edizione settembre 2016 La Sua Assicurazione svizzera. Premessa Sommario Gentile cliente, Informazioni ai clienti 3 siamo lieti dellʼinteresse da lei dimostrato per il prodotto Helvetia assicurazione costruzioni. Assicurazione lavori di costruzione 5 Per noi è di primaria importanza fare in modo che lei si informi in modo rapido e affidabile sul suo contratto dʼassicurazione. A tale proposito, le Condizioni Generali dʼAssicurazione (CGA) sono strutturate come un prontuario di consultazione e contengono, oltre al sommario, lʼinformazione al cliente nonché ulteriori disposizioni contrattuali. Per permettere una più facile lettura delle condizioni contrattuali, tutte le designazioni in riferimento alle persone sono espresse in forma maschile. Le stesse denominazioni valgono ovviamente anche per le persone di sesso femminile e per le persone giuridiche. Costituisce parte integrante del contratto quanto indicato nella polizza e nelle Condizioni Generali dʼAssicurazione. Ciò che invece non viene espressamente menzionato è disciplinato dalla legge. Si tratta sostanzialmente delle disposizioni emanate dal Codice civile (CC), dal Codice delle obbligazioni (CO), dalla Legge sul contratto di assicurazione (LCA), dalla Legge sulla sorvegli anza degli assicuratori (LSA) nonché dallʼOrdinanza sulla sorveglianza degli istituti dʼassicurazione privati (OS). Voglia cortesemente osservare che tutte le comunicazioni indirizzate allʼHelvetia sono da inoltrare per iscritto allʼagenzia generale indicata sulla polizza oppure alla Sede principale. La ringraziamo per la fiducia accordataci. Cordiali saluti Helvetia Assicurazioni 2/25 | Helvetia Compagnia Svizzera dʼAssicurazioni SA, San Gallo Helvetia Assicurazione costruzione – Edizione settembre 2016 Assicurazione responsabilità civile del committente 11 Disposizioni di carattere generale 15 Obblighi nel corso della durata del contratto 17 Obblighi in caso di sinistro 18 Prestazioni in caso di sinistro 19 Riduzione dellʼindennizzo 21 Foro 21 Contratti assicurativi soggetti al diritto del Principato del Liechtenstein 22 Definizioni 23 Informazioni ai clienti 1 Partner contrattuale Il suo partner contrattuale è Helvetia Compagnia Svizzera dʼAssicurazione SA Dufourstrasse 40 9001 San Gallo 2 Diritto applicabile, basi contrattuali Per il presente contratto si applica la legge svizzera. Le basi contrattuali sono la proposta, lʼinformazione al cliente, le Condizioni Generali dʼAssicurazione, ev. altre condizioni particolari o condizioni comple mentari e la polizza. Per il resto si applica la Legge federale svizzera sul contratto dʼassicurazione. Qualora lo stipulante sia domiciliato nel Principato del Liechtenstein si applicano il diritto del Liechtenstein e le disposizioni della Legge del Principato del Liechtenstein sul contratto dʼassicurazione. 3 Contenuto del contratto Le informazioni sui rischi assicurati, sullʼestensione della copertura assicurativa e sugli ulteriori obblighi e diritti derivanti dal presente contratto dʼassicurazione sono riportate nelle Condizioni Generali dʼAssicurazione applicabili, nonché nelle eventuali altre Condizioni particolari o condizioni complementari consegnate allo stipulante. 4 Doveri in sede di stipulazione In qualità di proponente, l'assicurato è tenuto, conformemente all'art. 6 della legge federale sul contratto di assicurazione, a rispondere interamente e correttamente alle domande della proposta. Se lo stipulante o la persona assicurata forniscono una risposta reticente o falsa a una domanda scritta, lʼHelvetia ha la facoltà di rescindere il contratto entro 4 settimane dalla presa dʼatto della violazione dellʼobbligo di comunicazione. Ove il contratto venga risolto per questo motivo, decade anche lʼobbligo di prestazione per danni già verificatisi, la cui presenza o la cui entità dipendono dalla comunicazione reticente o falsa. Sussiste inoltre la facoltà di richiedere il rimborso delle prestazioni già erogate. 5 Aggravamento del rischio Se durante il periodo di validità del contratto si presenta una variazione rilevante per la valutazione dellʼentità del rischio, già accertata dalle parti in sede di stipulazione del contratto, lo stipulante è tenuto a comunicarla immediatamente per iscritto allʼHelvetia. Si intendono rilevanti tutte le circostanze di rischio su cui lʼHelvetia richiede informazioni nel modulo di proposta. Se tale comunicazione viene omessa, lʼHelvetia si ritiene svincolata dal contratto per il periodo successivo. Qualora la comunicazione venisse notificata, lʼHelvetia può aumentare il premio per la durata residua del contratto, adeguare le condizioni contrattuali oppure disdire il contratto, oppure la parte del contratto riguardante la variazione, entro quattordici giorni, dal momento in cui riceve tale comunicazione. La validità contrattuale cessa 4 settimane dopo la ricezione della disdetta. Lo stesso diritto di disdetta spetta allo stipulante qualora non si raggiunga un accordo sullʼaumento del premio o sullʼadeguamento delle condizioni contrattuali. 6 Perfezionamento del contratto Dopo la ricezione della proposta dʼassicurazione presso la sede dellʼHelvetia, la Compagnia informa al più presto lo stipulante sullʼaccettazione o meno della stessa. Lʼassicurazione si intende stipulata a partire dallʼinvio della notifica di accettazione. Lo stipulante riceve la sua polizza a conferma della stipulazione del contratto dʼassicurazione. 7 Accettazione senza riserva Qualora il contenuto della polizza non coincidesse con gli accordi presi, lo stipulante deve richiederne la rettifica entro 4 settimane dalla ricezione del documento, contrariamente il contenuto della polizza si considererà accettato. 3/25 | Helvetia Compagnia Svizzera dʼAssicurazioni SA, San Gallo Helvetia Assicurazione costruzione – Edizione settembre 2016 8 Protezione dei dati LʼHelvetia elabora i dati personali degli stipulanti con la dovuta discrezione e diligenza, per offrire una soluzione adeguata alle sue esigenze. Di seguito si trovano ulteriori informazioni utili in merito. a) Titolare della raccolta dei dati Helvetia Compagnia Svizzera dʼAssicurazioni SA, San Gallo. b) Elaborazione dei dati Lʼelaborazione dei dati consiste in qualsiasi operazione relativa a dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la conservazione, lʼutilizzo, la modifica, la comunicazione, lʼarchiviazione o la distruzione di dati. LʼHelvetia elabora i dati degli stipulanti con discrezione e accuratezza nel rispetto delle disposizioni della Legge federale sulla protezione dei dati. Lʼelaborazione dei dati ha luogo se la Legge federale sulla protezione dei dati o unʼaltra norma legale lo consente o se il cliente ha dato il suo consenso a tale riguardo. c) Modalità della raccolta dei dati I dati comprendono quelli comunicati allʼHelvetia dallo stipulante, come pure i dati di dominio pubblico. Tra le varie tipologie di dati rientrano, a titolo esemplificativo, i dati del cliente (quali nome, indirizzo, data di nascita), i dati della proposta con i relativi questionari aggiuntivi (quali indicazioni del proponente riguardo al rischio assicurato, risposte a domande, perizie, indicazioni dellʼassicuratore precedente in merito al andamento pregresso dei sinistri), i dati contrattuali (quali durata del contratto, rischi assicurati, prestazioni, dati tratti dai contratti in essere), i dati relativi ai pagamenti (quali data e importo dei premi versati, arretrati, diffide) e i dati relativi ai sinistri (quali avvisi di sinistro, rapporti di accertamento, documenti contabili, dati riguardanti terzi coinvolti nel sinistro). d) Scopo della raccolta dei dati Lʼelaborazione di dati personali è una premessa fondamentale per la gestione efficiente e corretta dei contratti. LʼHelvetia elabora i dati degli stipulanti solo nella misura necessaria per le pratiche relative ai contratti, ai sinistri e alle prestazioni. In particolare, verifica le indicazioni contenute nella proposta (esame del rischio), amministra i contratti successivamente alla stipulazione del contratto dʼassicura zione (compreso lʼincasso dei premi) e liquida i danni conseguenti al verificarsi di un evento assicurato. I dati possono essere inoltre elaborati per scopi di semplificazione amministrativa, ottimizzazione dei prodotti e marketing (al fine di presentare ai clienti ulteriori offerte di prodotti e servizi). e) Conservazione dei dati I dati degli stipulanti sono gestiti e archiviati elettronicamente e/o in forma cartacea nel rispetto delle leggi vigenti (per esempio allʼinterno di schede cliente, sistemi di amministrazione dei contratti, di archiviazione dei sinistri o relative applicazioni). I dati degli stipulanti sono protetti per evitare che ne prendano visione persone non autorizzate o che siano modificati illecitamente. Per legge i dati classificabili come corrispondenza dʼaffari devono essere conservati per almeno 10 anni dalla risolu zione del contratto (art. 962 CO). f) Categorie di destinatari della raccolta di dati Se necessario, i dati vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare ad assicuratori precedenti, co assicuratori e riassicuratori e ad altri assicuratori privati e sociali coinvolti in Svizzera e allʼestero. Tale trasmissione di dati può avvenire anche allʼinterno del gruppo societario e con i partner di cooperazione. LʼHelvetia può, se necessario, richiedere informazioni utili ad autorità e altri terzi, in particolare allʼassicuratore precedente, per quanto riguarda lʼandamento pregresso dei sinistri, e alle autorità competenti per i provvedimenti amministrativi attinenti alla circolazione stradale. In caso di sinistro i dati degli stipulanti possono essere trasmessi a periti ed esperti (per esempio medici consulenti o periti esterni) così come ad avvocati ed altro personale ausiliario. Per la rivendicazione di diritti di rivalsa i dati possono essere trasmessi ad altre terze persone responsabili e alla rispettiva assicurazione di responsabilità civile. 4/25 | Helvetia Compagnia Svizzera dʼAssicurazioni SA, San Gallo Helvetia Assicurazione costruzione – Edizione settembre 2016 Assicurazione lavori di costruzione Incidenti di costruzione Incendio Danni della natura Furto Vuole sapere comʼè assicurato? Le prestazioni da lei richieste sono definite nella sua polizza. Distruzione, danneggiamento in seguito a B1 Incidenti di costruzione improvvisi e imprevisti; B2 Danni causati da spray o da atti vandalici a stabili ed elementi di costruzione sui quali è in corso unʼattività edile nellʼambito della presente assicurazione, a condizione che tale attività non rientri in lavori successivi pianificati (ad es. intonacatura, posa di perline, ecc.). Sono coassicurati anche i danni causati da disordini interni. Distruzione, danneggiamento o scomparsa in seguito a C1 Incendio, fumo (azione repentina ed effetto accidentale), fulmine, esplosione, scoppio e implosione; C2 Acqua di spegnimento; C3 Caduta e atterraggio di emergenza di aeromobili e veicoli spaziali o di parti di essi. Distruzione, danneggiamento o scomparsa in seguito a D1 Eventi naturali: piene, inondazioni, uragani (vento di almeno 75 km / h e oltre che abbatte alberi o scoperchia case nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta massi e scoscendimenti. Danni che possono essere provati da tracce, testimoni o in altro modo in seguito a E1 Perdite dovute al furto di cose assicurate fissate allʼopera in costruzione. Somma dʼassicurazione in base alla polizza Somma dʼassicurazione in base alla polizza Somma dʼassicurazione in base alla polizza Somma dʼassicurazione in base alla polizza Fino al 10 % della somma dʼassicurazione per prestazioni edili, tuttavia al massimo CHF 1ʼ000ʼ000.– Fino al 10 % della somma dʼassicurazione per prestazioni edili, tuttavia al massimo CHF 1ʼ000ʼ000.– Fino al 10 % della somma dʼassicurazione per prestazioni edili, tuttavia al massimo CHF 1ʼ000ʼ000.– Fino al 10 % della somma dʼassicurazione per prestazioni edili, tuttavia al massimo CHF 1ʼ000ʼ000.– Sottoassicurazione Sono assicurati A1 A2 A3 A4 Prestazioni edili A1.1 Le prestazioni edili indicate nella polizza A1.2 Spese di sgombero, di ricerca del danno, di demolizione e di ricostruzione A1.3 Copertura estesa (Maintenance) per danni alle prestazioni edilizie A1.4 Copertura estesa (Maintenance) per le spese di sgombero, di ricerca del danno, di demolizione e di ricostruzione necessarie ■ ■ Coperte dalla somma d'assicurazione delle prestazioni edili Fino al 10 % della somma dʼassicurazione per prestazioni edili, tuttavia al massimo CHF 1ʼ000ʼ000.– Prestazioni edili non assicurate dal Cantone A2.1 Prestazioni edilizie non assicurate o solo in parte dallʼassicurazione cantonale per stabili Fino al 10 % della somma dʼassicurazione per prestazioni edili Fino al 10 % della somma dʼassicurazione per prestazioni edili A2.2 Spese di sgombero, di ricerca del danno, di demolizione e di ricostruzione necessarie Fino a CHF 100ʼ000.– Fino a CHF 100ʼ000.– Assicurazione complementare combinata A3.1 ■ Materiale dʼimpalcatura, sbadacchiatura e di sostegno ■ Area edificabile e terreno adiacente ■ Opere esistenti e beni mobili Somma dʼassicurazione in base alla polizza Solo per area edificabile e terreno adiacente: somma dʼassicurazione in base alla polizza Solo per area edificabile e terreno adiacente: somma dʼassicurazione in base alla polizza A3.2 Spese di sgombero, di ricerca del danno, di demolizione e di ricostruzione necessarie Coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassicurazione complementare combinata Solo per area edificabile e terreno adiacente: coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi curazione complementare combinata Solo per area edificabile e terreno adiacente: coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi curazione complementare combinata Somma dʼassicurazione in base alla polizza Solo per area edificabile e terreno adiacente: somma dʼassicurazione in base alla polizza Solo per area edificabile e terreno adiacente: somma dʼassicurazione in base alla polizza Assicurazione complementare combinata Plus A4.1 ■ ■ ■ ■ ■ A4.2 Spese per perizie e di ricerca del danno necessarie per lʼaccertamento e la localizzazione di un danno di costruzione di origine sconosciuta Coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi curazione complementare combinata Plus, tuttavia fino a un massimo di CHF 100ʼ000.– Coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi curazione complementare combinata Plus, tuttavia fino a un massimo di CHF 100ʼ000.– Coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi curazione complementare combinata Plus, tuttavia fino a un massimo di CHF 100ʼ000.– Coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi curazione complementare combinata Plus, tuttavia fino a un massimo di CHF 100ʼ000.– A4.3 Spese supplementari necessarie per ore lavorative Coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi curazione complementare combinata Plus, tuttavia fino a un massimo di CHF 100ʼ000.– Coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi curazione complementare combinata Plus, tuttavia fino a un massimo di CHF 100ʼ000.– Coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi curazione complementare combinata Plus, tuttavia fino a un massimo di CHF 100ʼ000.– Coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi curazione complementare combinata Plus, tuttavia fino a un massimo di CHF 100ʼ000.– A4.4 Spese di sgombero, di ricerca del danno, di demolizione e di ricostruzione necessarie Coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi curazione complementare combinata Plus Solo per area edificabile e terreno adiacente: coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi curazione complementare combinata Plus Solo per area edificabile e terreno adiacente: coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi curazione complementare combinata Plus Materiale dʼimpalcatura, sbadacchiatura e di sostegno Area edificabile e terreno adiacente Opere esistenti e beni mobili Attrezzi, utensili e macchine edili Cose rimosse (danni da ganci di gru) 5/25 | Helvetia Compagnia Svizzera dʼAssicurazioni SA, San Gallo Helvetia Assicurazione costruzione – Edizione settembre 2016 6/25 | Helvetia Compagnia Svizzera dʼAssicurazioni SA, San Gallo Helvetia Assicurazione costruzione – Edizione settembre 2016 Incidenti di costruzione Incendio Danni della natura Furto Vuole sapere comʼè assicurato? Le prestazioni da lei richieste sono definite nella sua polizza. Distruzione, danneggiamento in seguito a B1 Incidenti di costruzione improvvisi e imprevisti; B2 Danni causati da spray o da atti vandalici a stabili ed elementi di costruzione sui quali è in corso unʼattività edile nellʼambito della presente assicurazione, a condizione che tale attività non rientri in lavori successivi pianificati (ad es. intonacatura, posa di perline, ecc.). Sono coassicurati anche i danni causati da disordini interni. Distruzione, danneggiamento o scomparsa in seguito a C1 Incendio, fumo (azione repentina ed effetto accidentale), fulmine, esplosione, scoppio e implosione; C2 Acqua di spegnimento; C3 Caduta e atterraggio di emergenza di aeromobili e veicoli spaziali o di parti di essi. Distruzione, danneggiamento o scomparsa in seguito a D1 Eventi naturali: piene, inondazioni, uragani (vento di almeno 75 km / h e oltre che abbatte alberi o scoperchia case nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta massi e scoscendimenti. Danni che possono essere provati da tracce, testimoni o in altro modo in seguito a E1 Perdite dovute al furto di cose assicurate fissate allʼopera in costruzione. Somma dʼassicurazione in base alla polizza Solo per area edificabile e terreno adiacente Somma dʼassicurazione in base alla polizza Solo per area edificabile e terreno adiacente Somma dʼassicurazione in base alla polizza Sottoassicurazione Sono assicurati A5 Assicurazione complementare combinata Top A5.1 ■ ■ ■ ■ ■ A5.2 Spese per perizie e di ricerca del danno necessarie per lʼaccertamento e la localizzazione di un danno di costruzione di origine sconosciuta Coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi curazione complementare combinata Top Coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi curazione complementare combinata Top Coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi curazione complementare combinata Top Coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi curazione complementare combinata Top A5.3 Spese supplementari necessarie per ore lavorative straordinarie, domenicali, festive e notturne Coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi curazione complementare combinata Top Coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi curazione complementare combinata Top Coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi curazione complementare combinata Top Coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi curazione complementare combinata Top A5.4 Perdita di proventi e spese supplementari (garanzia di 52 settimane), in base alle Condizioni particolari della polizza Coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi curazione complementare combinata Top Coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi curazione complementare combinata Top Coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi curazione complementare combinata Top Coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi curazione complementare combinata Top A5.5 Vetrate contro i danni dovuto a graffiature, in base alle Condizioni particolari della polizza Coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi curazione complementare combinata Top, tuttavia fino a un massimo di CHF 100ʼ000.– Coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi curazione complementare combinata Top, tuttavia fino a un massimo di CHF 100ʼ000.– Coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi curazione complementare combinata Top, tuttavia fino a un massimo di CHF 100ʼ000.– Coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi curazione complementare combinata Top, tuttavia fino a un massimo di CHF 100ʼ000.– A5.6 Spese di sgombero, di ricerca del danno, di demolizione e di ricostruzione necessarie Coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi curazione complementare combinata Top Solo per area edificabile e terreno adiacente: coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi curazione complementare combinata Top Solo per area edificabile e terreno adiacente: coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi curazione complementare combinata Top Materiale dʼimpalcatura, sbadacchiatura e di sostegno Area edificabile e terreno adiacente Opere esistenti e beni mobili Attrezzi, utensili e macchine edili Cose rimosse (danni da ganci di gru) 7/25 | Helvetia Compagnia Svizzera dʼAssicurazioni SA, San Gallo Helvetia Assicurazione costruzione – Edizione settembre 2016 8/25 | Helvetia Compagnia Svizzera dʼAssicurazioni SA, San Gallo Helvetia Assicurazione costruzione – Edizione settembre 2016 Non sono assicurati Incidenti di costruzione Incendio Danni della natura Furto A6 B3 C4 D2 E2 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 I danni la cui causa risale a prima dellʼinizio del contratto. Lo stipulante deve dimostrare che il danno è stato causato durante il periodo contrattuale; I danni a cose e costi che, con riserva dell'art. A13, sono assicurati altrove o devono essere assicurati altrove; I danni dovuti a influenze atmosferiche normali, prevedibili secondo la stagione e le condizioni locali e cioè senza tener conto di altre cause che vi contribuiscono (per es. errori di esecuzione e/o di costruzione, difetti di coordinamento, misure di protezione inadeguate). ■ La copertura assicurativa sussiste qualora il danno causato dalle influenze atmosferiche subentri in seguito a un incidente di costruzione assicurato o gli assicurati possano dimostrare che tale danno è dovuto allʼazione di persone non partecipanti allʼopera. Le spese di ogni genere e supplementari dovute a modifiche delle modalità di costruzione o in seguito al tentativo di apportare migliorie per il ripristino dello stato così come si trovava prima del sinistro, come per esempio le spese per le misure di protezione dello scavo di costruzione e della scarpata (come palancole, targonate o casserature, ancoraggi, sostegni, materiali di riempimento) che non erano previste, ma hanno dovuto essere successivamente adottate in seguito al crollo dello scavo di fondazione oppure a causa del terreno di costruzione poco stabile; Le spese per eliminare i difetti (esecuzione del lavoro o progettazione carenti). ■ Se un difetto provoca però un incidente di costruzione imprevisto, lʼHelvetia risarcisce il danno deducendo dallʼindennità le spese che senza lʼincidente di costruzione si sarebbero comunque dovute sostenere per eliminare il difetto; Le spese per lʼeliminazione dei difetti di natura estetica anche se questi difetti sono conseguenza di un evento risarcibile; Le penalità convenzionali per inosservanza del termine di esecuzione e di consegna o relative ad altri obblighi come pure altri danni patrimoniali; I danni nella misura in cui devono essere sostenuti da un assicuratore responsabilità civile di un partecipante alla costruzione dellʼopera ugualmente assicurato nellʼambito dellʼassicurazione lavori di costruzione. Una franchigia nella rispettiva assicurazione di responsabilità civile non può andare a carico dellʼHelvetia. Nei limiti di un evento coperto dallʼassicurazione lavori di costruzione, lʼHelvetia versa tuttavia un anticipo per le prestazioni dovute dallʼassicuratore responsabilità civile, tuttavia fino a un massimo di prestazioni e spese coperti dalla polizza. Lʼavente diritto deve quindi cedere le sue pretese di risarcimento allʼHelvetia nella misura dellʼanticipo accordato. Se le prestazioni dellʼassicuratore responsabilità civile non raggiungono le prestazioni previste dallʼassicurazione lavori di costruzione, lʼHelvetia si assume la differenza; I danni a decorazioni artistiche (stucchi, affreschi, pitture su vetro, ecc.) di costruzioni già esistenti ai sensi di A3, A4 o A5; I danni agli attrezzi, agli utensili e alle macchine edili ai sensi di A4.1 e A5.1 dovuti a: a) danni dʼesercizio attribuibili a cause interne, in modo particolare danni dovuti a rottura, incrina tura, deformazione o usura, qualunque ne sia la causa (quali le inevitabili influenze riconducibili al normale funzionamento o al trasporto; le sollecitazioni eccessive, il gelo; la mancanza di acqua, di olio o di lubrificante). ■Se tali danni sono però la causa di collisioni, ribaltamenti o cadute, i danni che ne conse guono sono assicurati; b) i danni verificatisi in seguito allʼuso delle cose assicurate da parte di persone non qualificate o prive della formazione prescritta dalle autorità; c) i danni determinati da difetti e deficienze di cui gli assicurati o i rispettivi organi erano o dovevano essere a conoscenza; d) i danni che subentrano quando, dopo un sinistro, le cose assicurate continuano ad essere utiliz zate prima che siano state riparate definitivamente e ne sia garantito il normale funzionamento; e) i danni a cucchiai, coppe, pale, benne, cingoli, rulli, barre e teste alesatrici e pneumatici; ■Questi danni vengono tuttavia risarciti se sono conseguenti a un danno assicurato subito dallʼoggetto stesso; Spese in rapporto con siti contaminati; Costi per prestazioni edili fornite inutilmente, nonché eventuali costi per il ridimensionamento in caso di assegnazione dellʼincarico di effettuare perforazioni o infissioni di tubature e costi aggiuntivi deri vanti da eventuali divergenze dalla linea teorica (orizzontale e verticale) o dal rilevamento di ostacoli in sede di perforazione o di infissione delle tubature; Costi e spese supplementari derivanti dalla semplice improduttività o inutilizzabilità delle captazioni dʼacqua sotterranea come pozzi filtranti e simili, ad esempio in seguito a ostruzione, divergenza dalla linea teorica / profondità desiderata, rottura / ostruzione del tubo filtrante, ecc.; I danni dovuti a traboccamento o deflusso di acque accumulate con un contenuto superiore a 500ʼ000 m3; I danni derivanti da avvenimenti bellici, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione, rivolte e attacchi terroristici, nonché dalle misure adottate per combatterli; Danni in caso di terremoti, eruzioni vulcaniche; I danni in caso di modifiche della struttura nucleare dellʼatomo. ■ I danni elencati ai punti A20 – A22 sono tuttavia coperti qualora lo stipulante può provare che il danno non ha relazione alcuna con questi eventi. B4 B5 B6 B7 I beni mobili degli imprenditori che parte cipano allʼopera e dei loro subappaltatori; I danni causati ai beni mobili assicurati dallʼazione prolungata delle intemperie o della temperatura, del fumo, della polvere, della fuliggine, dei gas, dei vapori o delle scosse; a)La semplice mancanza di ermeticità o la permeabilità del cemento o di unʼeventuale guarnizione; b) Eventuali mancanze di ermeticità di canali e condotte come pure devia zioni dai tracciati previsti (orizzontali e verticali), a meno che non siano state causate da un movimento del terreno repentino e imprevisto; c) Formazioni di crepe non conseguenti a un incidente di costruzione coperto. Queste sono considerate un difetto estetico, anche in caso di impermeabilità compromessa; ■Sono tuttavia assicurate le crepe che, per ragioni statiche, rendono inevitabile il risanamento di parte dellʼopera; d) Danni da fenomeni di subsidenza non conseguenti a un incidente di costru zione coperto. ■Sono tuttavia assicurati i danni da fenomeni di subsidenza conse guenti a un incidente di costruzione che, per ragioni statiche, rendono inevitabile il risanamento di parte dellʼopera; Nella copertura estesa (Maintenance): a)i danni a sigillature e isolazioni elastiche (per es. tetti piani), come pure i danni consecutivi che ne risultano; b) i danni alle condutture di drenaggio e alle canalizzazioni, come pure i danni consecutivi che ne risultano; Danni a tubi vuoti e condutture non sottoposti agli accertamenti e alle operazioni di sondaggio per la determinazione della posizione degli stessi ritenuti assoluta mente necessari in accordo con gli obblighi previsti, nonché danni da ciò derivanti. Danni dovuti a incendio ai sensi di C1 – C3 a: ■ materiale dʼimpalcatura, sbadacchiatura e di sostegno; ■ opere esistenti e beni mobili; ■ attrezzi, utensili e macchinari edili; ■ cose rimosse (danni da ganci di gru). Danni della natura ai sensi di D1 a ■ materiale dʼimpalcatura, sbadacchiatura e di sostegno; ■ opere esistenti e beni mobili; ■ attrezzi, utensili e macchine edili; ■ oggetti in movimento (danni da ganci di gru). Validità territoriale F1 La copertura assicurativa si estende al cantiere designato nella polizza. 9/25 | Helvetia Compagnia Svizzera dʼAssicurazioni SA, San Gallo Helvetia Assicurazione costruzione – Edizione settembre 2016 10/25 | Helvetia Compagnia Svizzera dʼAssicurazioni SA, San Gallo Helvetia Assicurazione costruzione – Edizione settembre 2016 Beni mobili degli imprenditori che partecipano allʼopera e dei loro subappaltatori. Assicurazione responsabilità civile del committente È assicurata la responsabilità civile Lesioni corporali Danni materiali Danni patrimoniali veri e propri Volete sapere come siete assicurati? Le prestazioni da voi richieste sono definite nella vostra polizza. G1 H1 I1 G2 G3 Pretese di risarcimento di terzi, avanzate ai sensi delle disposizioni legali sulla responsabilità civile contro persone assicurate, in seguito a uccisione, ferimento o altri danni alla salute di persone; Spese per la difesa da pretese ingiusti ficate; Sono inclusi nella copertura i danni patrimoniali, se riconducibili a una lesione corporale assicurata. H2 H3 H4 Pretese di risarcimento di terzi avanzate ai sensi delle disposizioni legali sulla responsabilità civile contro persone assicurate, in seguito a distruzione, danneggiamento o perdita di cose; Spese per la difesa da pretese ingiustificate; Sono inclusi nella copertura i danni patrimoniali, se riconducibili a un danno materiale assicurato arrecato al danneggiato; Sono considerati danni materiali anche lʼuccisione, il ferimento o altri danni alla salute nonché la perdita di animali. I2 Pretese di risarcimento di terzi avanzate ai sensi delle disposizioni legali di responsabilità civile contro persone assicurate, in seguito a danni patrimoniali (misurabili in termini pecuniari) che non derivano né da una lesione corporale assicurata né da un danno materiale assicurato arrecato al danneggiato. Nellʼambito delle altre disposizioni contrattuali la copertura assicurativa è limitata ai danni patrimoniali causati da un evento imprevisto che non fa parte del normale o progettato processo di costruzione; Spese per la difesa da pretese ingiustificate. A23 Assicurazione di base A23.1 in seguito a danni improvvisi e imprevisti legati alla demolizione, allʼedificazione o alla trasformazione dellʼopera menzionata nella polizza con nesso causale. Somma di garanzia in base alla polizza Somma di garanzia in base alla polizza Somma di garanzia in base alla polizza A23.2 in seguito a danni improvvisi e imprevisti in relazione allo stato del terreno che ne fa parte, allʼesercizio dei relativi diritti di proprietà che ne derivano (ad es. attività edili) o allʼadempimento degli obblighi di manutenzione con nesso causale. Somma di garanzia in base alla polizza Somma di garanzia in base alla polizza Somma di garanzia in base alla polizza A23.3 del committente quale ente collettivo di diritto pubblico (Confederazione, Cantone, Comune, ecc.) in base alle disposizioni di diritto pubblico per danni causati illegalmente a terreni o opere di terzi; Somma di garanzia in base alla polizza Somma di garanzia in base alla polizza Somma di garanzia in base alla polizza A23.4 del committente non professionale (non commerciale) per danni derivanti da progettazione, direzione e/o conduzione dei lavori, lavori di montaggio o di costruzione secondo il codice dei costi di costruzione (CCC) – capitoli da 1 a 4 eseguiti interamente o parzialmente da un assicurato stesso. Somma di garanzia in base alla polizza Somma di garanzia in base alla polizza Somma di garanzia in base alla polizza A23.5 derivante da una compromissione allʼambiente, quando questa è la conseguenza di un singolo evento verificatosi in maniera improvvisa e imprevista, che rende necessaria lʼadozione di misure immediate per la tutela dellʼambiente. Somma di garanzia in base alla polizza Somma di garanzia in base alla polizza Somma di garanzia in base alla polizza A24 Spese per la prevenzione di danni A24.1 in relazione al progetto di costruzione designato nella polizza. Somma dʼassicurazione in base alla polizza A25 Protezione giuridica in caso di procedura penale A25.1 È assicurata la protezione giuridica in caso di procedura penale, ossia le spese risultanti da un procedimento penale disposto dalle autorità penali o amministrative sulla base di un evento assicurato, purché non esista unʼaltra copertura assicurativa. 11/25 | Helvetia Compagnia Svizzera dʼAssicurazioni SA, San Gallo Helvetia Assicurazione costruzione – Edizione settembre 2016 CHF 250ʼ000.– 12/25 | Helvetia Compagnia Svizzera dʼAssicurazioni SA, San Gallo Helvetia Assicurazione costruzione – Edizione settembre 2016 Non è assicurata la responsabilità civile A26 Per pretese derivanti da danni la cui causa risale a prima dellʼinizio del contratto; A27 Per pretese derivanti da danni: a) dello stipulante; b) che concernono la persona dello stipulante (ad es. perdita di sostegno); c) di persone che vivono in comunione domestica con lʼassicurato responsabile; A28 dellʼautore per i danni causati in occasione di un crimine, di un delitto o di unʼinfrazione intenzionale; A29 per pretese fondate su una responsabilità assunta contrattualmente e che eccede le prescrizioni legali, come pure le pretese derivanti dallʼinadempimento di un obbligo di assicurazione legale o contrattuale; A30 quale detentore in seguito allʼuso di veicoli a motore immatricolati o utilizzati in modo non conforme alla legge oppure per viaggi non autorizzati con veicoli terrestri, natanti, aeromobili e biciclette; A31 per pretese derivanti da danni riconducibili a progettazioni, direzione, conduzione, montaggio o realizzazione dei lavori eseguiti interamente o parzialmente da un assicurato professionale (commerciale). ■ Non colpiti da questa esclusione sono i costruttori professionali (commerciali) con unʼassicurazione di responsabilità civile professionale / assicurazione responsabilità civile dʼazienda (con copertura per danni alle opere). In tal caso la copertura secondo A23.4 vale solo in modo sussidiario (in seguito) ad unʼassicurazione professionale / assicurazione responsabilità civile dʼazienda. Una franchigia nella rispettiva assicurazione di responsabilità civile non può andare a carico dellʼHelvetia; A32 per danni la cui sopravvenienza avrebbe dovuto essere attesa con grande probabilità dagli assicurati (ad es. il danneggiamento di terreni e stabili, compresi strade e sentieri, causato dallʼandirivieni di persone e di veicoli o dal deposito di macerie, materiali, macchinari e attrezzi); A33 per i danni il cui verificarsi era stato implicitamente accettato con la scelta di un determinato metodo di lavoro allo scopo di ridurre le spese o accelerare i lavori (ad es. in caso di rinuncia alla necessaria protezione dello scavo di fondazione); A34 per pretese derivanti da danni che, per esperienza, risultano inevitabili sulla base del metodo di costruzione scelto (ad es. danni da fenomeni di subsidenza e/o da crepe nellʼarea attigua al cantiere in seguito allʼesecuzione di speciali attività edilizie come pareti chiodate e palancolate, tutti i tipi di abbassamenti della falda freatica, tutti i tipi di lavori di palificazione o vibrazione, tutti i tipi di fondazioni su pali, operazioni di brillamento pirotecniche, rimozione di roccia con martello picconatore, operazioni di sottofondazione e sottomurazione, spingitubo, ecc.). A35 in qualità di ente di diritto pubblico (cfr. A23.3) per le pretese derivanti da atti dannosi che per natura risultavano inevitabili o difficilmente evitabili; incluse le pretese derivanti da espropriazione (diritto dʼespropriazione), o da fattispecie analoghe allʼespropriazione; A36 per pretese di regresso e di compensazione di terzi relative a prestazioni accordate ai danneggiati; A37 per pretese o spese supplementari derivanti da danni in relazione a contaminazioni preesistenti (danni pregressi), inclusi quelli che direttamente o indirettamente derivano dallʼamianto o da materiali contenenti amianto, idrocarburi clorurati (ICC), clorofluorocarburi (CFC), o urea formaldeide, o che sono in rela zione con queste sostanze; A38 per obblighi di carattere penale o simili (per es. multe) in relazione alla protezione giuridica nella procedura penale ai sensi di A25.1. A39 per le pretese derivanti da danni dovuti ad avvenimenti bellici, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione, rivolte e attacchi terroristici, nonché dalle misure adottate per combatterli. Lesioni corporali Danni materiali Danni patrimoniali veri e propri H5 I3 per danni in seguito allʼazione progressiva (ad es. di intemperie, temperatura, umidità, formazione di muffa e funghi, fumo, polvere, fuliggine, gas, vapori o scosse, ecc.), tranne quando lʼazione progressiva è dovuta ad un evento subentrato in modo improvviso ed imprevisto; H6 per pretese legate a danni concernenti il progetto di costruzione designato nella polizza, i relativi stabili inclusi i beni mobili ivi sistemati (incl. i veicoli), nonché il terreno che ne fa parte con tutte le costruzioni ivi edificate. Inoltre sono esclusi i danni causati alle condutture che attraversano il (proprio) terreno in questione. Se si superano i confini di proprietà, la parte in lavorazione della relativa parcella confinante resta esclusa dallʼassicurazione; H7 per danni a cose che un assicurato o un'impresa partecipante al cantiere, ha preso in consegna a scopo di uso, lavorazione, custodia, trasporto, o per altri motivi oppure che ha preso in affitto o in locazione; H8 per danni a cose con o sulle quali un assicurato o un imprenditore che partecipa allʼopera esercita oppure omette di esercitare unʼattività (ad es. lavorazione, riparazione, carico o scarico di un veicolo). Sono inoltre considerate attività di questo genere: la progettazione, la direzione dei lavori, lʼimpartire ordini e istruzioni, la sorveglianza e il controllo, come pure lavori simili, nonché le prove di funzionamento indipendentemente da chi le effettua; H9 per pretese legate a danni dovuti alla diminuzione della produttività o al prosciugamento di sorgenti; H10 per pretese derivanti da pregiudizio al funzionamento di una cosa non danneggiata nella sua sostanza; H11 per danni a elementi di costruzione di opere di terzi attigue, direttamente confinanti a elementi di costruzione propri; H12 per pretese derivanti da danni causati da subsidenza e dalla formazione di crepe, a condizione che non sia stata eseguita la prova a futura memoria a titolo precauzionale come previsto da L4. ■ La presente esclusione non si applica nel caso in cui lo stipulante sia in grado di provare che i danni causati da subsidenza e dalla formazione di crepe non sussistevano prima dellʼinizio dellʼattività edilizia, bensì si sono verificati nel corso della durata del contratto. Non sono interessate dalla presente disposizione le restrizioni di copertura e le esclusioni di cui ai punti A33 – A35. Validità temporale J1 La copertura assicurativa vale per i danni causati nel periodo della durata del contratto. Per danni ai sensi delle presenti disposizioni sʼintendono anche le misure di prevenzione dei danni assicurate. 13/25 | Helvetia Compagnia Svizzera dʼAssicurazioni SA, San Gallo Helvetia Assicurazione costruzione – Edizione settembre 2016 14/25 | Helvetia Compagnia Svizzera dʼAssicurazioni SA, San Gallo Helvetia Assicurazione costruzione – Edizione settembre 2016 Derivante da pregiudizi allʼambiente: a) se più eventi simili quanto ai loro effetti (ad es. penetrazione occasionale e graduale di sostanze dannose nel suolo, traboccamento ripetuto di liquidi da recipienti mobili, ecc.) richiedono, con giuntamente, misure per prevenire, ridurre o eliminare il danno, che per eventi dello stesso genere, presi isola tamente, non sarebbero necessari; b) per il pregiudizio allʼambiente la compromissione ambientale propriamente detto, ad esempio per i danni a cose che non sottostanno alla tutela degli interessi patrimoniali individuali; c) in relazione a siti contaminati; d) derivante da impianti per il trattamento dei rifiuti di proprietà dello stipulante o dellʼimpresa al suo servizio. ■Tale esclusione non si applica agli impianti di compostaggio oppure al deposito intermedio di breve durata di residui o altri prodotti di rifiuto e alla depurazione o al trattamento preliminare delle acque di scolo; e) per le pretese di risarcimento derivanti dalla violazione colposa di prescrizioni di legge o decretate dalle autorità; I4 spese per lʼaccertamento di perdite, la ricerca di falle, di difetti di funzionamento e di cause di danni, per vuotare e riempire gli impianti, i recipienti e le condutture, come pure le spese per ripararli e modificarli (ad es. spese di risanamento); I5 per le spese che risultano dalle misure per la prevenzione dei danni in seguito ad eventi causati da impianti nucleari, veicoli a motore, natanti, aeromobili o da relative parti o accessori; I6 per le spese per lʼeliminazione di uno stato pericoloso; I7 per le spese di consolidamento di una fossa di fondazione; I8 per le spese dovute a nevicate e formazione di ghiaccio; I9 per le pretese derivanti da immissioni di qualsiasi genere (p.es. rumori, scosse, polvere, immondizia, odori, ostacoli a vie dʼaccesso, perdita di utili, ecc.). Tale disposizione si applica in particolare a pergiudizi inevitabili arrecati ai terreni adiacenti effettuando attività edilizie conformi a quanto prescritto dallʼart.679a del Codice civile. I10 del committente, di altri partecipanti allʼopera e dei fornitori. Inizio dellʼassicurazione La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio dellʼassicurazione riportata nella polizza. ■ ■ K2 Scadenza del contratto In mancanza di disdetta, il contratto dʼassicurazione scade alla data convenuta nella polizza per la fine dei lavori, in ogni caso quando tutte le prestazioni edili sono collaudate ai sensi della norma SIA 118 o in seguito a consegna a scopo di utilizzazione (p.es. a scopo abitativo) sono considerate tali; in caso di esecuzione scaglionata di unità abitative (case unifamiliari / plurifamiliari, proprietà per piani) o di lotti di costruzione, nel momento in cui tutte le presta zioni riguardanti il singolo oggetto sono collaudate o considerate tali. ■ ■ La copertura estesa (Maintenance) di 24 mesi secondo N2 inizia al momento della scadenza del contratto dʼassicurazione. ■ K3 Scadenza del premio Salvo convenzione contraria, il premio deve essere pagato in una sola volta e vale per tutta la durata dei lavori. Il pagamento del premio, compresa la tassa di bollo, scade alla consegna della polizza, al più tardi tuttavia allʼinizio dellʼassicurazione. ■ ■ K4 Ritardo nel pagamento del premio In caso di mancato pagamento, lo stipulante sarà intimato a sue spese per iscritto ad effettuarlo entro 14 giorni dallʼinvio della diffida. Questʼultima menzionerà le conseguenze del ritardo. ■ ■ K9 Persone assicurate Se la diffida rimane senza effetto, le prestazioni dellʼHelvetia sono sospese a partire dalla scadenza del termine di diffida fino al pagamento completo dei premi e delle spese. K5 Rimborso del premio Il pagamento del premio deve effettuarsi per il suo importo totale anche in caso di scadenza anticipata del contratto dʼassicurazione ai sensi di K2 e K3. ■ K6 Disdetta in caso di sinistro Dopo lʼinsorgere di un danno risarcibile, il contratto o la parte di contratto interessata dal danno può essere disdetta: a) dallo stipulante, entro 14 giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza del pagamento dellʼindennizzo; b) dallʼHelvetia, al più tardi allʼatto del pagamento dellʼindennizzo. ■ K10 Interessi assicurati Sono assicurati i danni che secondo le norme SIA vanno a carico del committente, dei geologi, degli architetti, degli ingegneri e della direzione lavori nonché degli imprenditori e dei loro subappaltatori, nella misura in cui le rispettive prestazioni sono contenute nella somma dʼassicurazione. ■ K11 Somme dʼassicurazione a) ■ ■ b) La validità contrattuale cessa 14 giorni dopo la ricezione della disdetta. K7 Trapasso di proprietà Se le cose assicurate cambiano proprietario, i diritti e gli obblighi derivanti dal contrattodi assicurazione passano allʼacquirente, se questi non rifiuta per iscritto il trapasso dellʼassi curazione entro 30 giorni dopo il cambiamento di proprietà. Il premio è dovuto pro rata temporis fino alla data del recesso. Il rimborso del premio relativo al periodo dʼassicurazione non ancora trascorso viene effettuato al proprietario precedente. c) ■ d) LʼHelvetia ha il diritto di disdire il contratto entro 14 giorni da quando ha avuto conoscenza dellʼavvenuto trapasso, con il preavviso di 30 giorni. Il rimborso della parte di premio relativo al periodo dʼassicurazione non ancora trascorso viene effettuato allʼacquirente. K8 Fallimento LC = lavori di costruzione In caso di fallimento dello stipulante, il contratto si estingue con la dichiarazione di fallimento. Se tuttavia fra le diverse cose assicurate esistessero dei pezzi di valore non pignorabili, il loro diritto assicurativo rimane al debitore fallito ed alla sua famiglia. RCC = responsabilità civile del committente 15/25 | Helvetia Compagnia Svizzera dʼAssicurazioni SA, San Gallo Helvetia Assicurazione costruzione – Edizione settembre 2016 ■ ■ Nella polizza o nelle Condizioni generali per stipulante sʼintendono sempre tutte le persone menzionate alla lettera a, mentre per assicurati sʼintendono tutte le persone menzionate alle lettere a – d. ■ In caso di scioglimento o cessione anticipata del contratto in base ad un motivo previsto dalla legge o dal contratto, il premio è dovuto soltanto fino alla data dello scioglimento del contratto. Tuttavia il premio è dovuto per lʼintero periodo dʼassicurazione se: a) lʼHelvetia eroga prestazioni in caso di danno totale; b) lo stipulante disdice il contratto in caso di sinistro parziale. È assicurata la responsabilità civile: a) dello stipulante in qualità di committente del progetto di costruzione designato nella polizza e di proprietario del terreno che ne fa parte. Se lo stipulante è una società di persone (per es. una società in nome collettivo), una comunione di proprietari (per es. una comunione ereditaria) o se egli ha concluso lʼassicurazione per conto di terzi, i soci, i membri della comunione o le persone a cui si riferisce lʼassicurazione hanno gli stessi diritti ed obblighi dello stipulante; b) dei dipendenti e degli altri ausiliari dello stipulante (esclusi gli imprenditori e artigiani indipendenti di cui si serve, quali imprenditore edile, architetto, ingegnere, geologo, ecc.) nellʼadempimento dei loro obblighi contrattuali o professionali in rapporto allʼopera assicurata e al terreno che ne fa parte; Restano tuttavia escluse le pretese di regresso e di compensazione avanzate da terzi per le prestazioni che hanno accordato ai danneggiati; c) del proprietario o di colui che gode del diritto reale limitato al terreno e/o allo stabile, se lo stipulante è solo committente e non proprietario del terreno e/o dello stabile che fanno parte dellʼopera assicurata (per es. diritto di superficie); d) del proprietario di un terreno gravato da diritto di passaggio o di posa di condutture in virtù di un contratto di servitù, per danni in relazione alla realizzazione dellʼopera sul suo terreno (posa di condotte, canalizzazioni, strade, ecc.). RCC RCC K1 LC LC Disposizioni di carattere generale ■ K12 Obbligo di dichiarazione LC = lavori di costruzione Prestazioni edili: La somma di assicurazione deve corrispondere al totale delle prestazioni edili previste. Nella somma dʼassicurazione non devono essere inclusi i costi per gli studi preliminari e per i concorsi, i costi del terreno e dei raccordi alle infrastrutture, come pure le spese di finanziamento e le tasse. Di conseguenza la somma dʼassicurazione corrisponde alle prestazioni edili secondo il codice dei costi di costruzione (CCC), capitoli da 1 a 4 inclusi gli onorari e lʼimposta sul valore aggiunto (IVA) Somme dʼassicurazione dopo un sinistro: Le somme dʼassicurazione non si riducono per il fatto che vengano effettuati dei risarci menti; lo stipulante è tenuto tuttavia a versare un premio supplementare proporzionale. Somma di garanzia: La somma dʼassicurazione vale quale garanzia unica per la durata contrattuale. Essa viene risarcita al massimo una sola volta per tutti i danni cagionati nel corso della durata contrattuale, per le spese assicurate di prevenzione dei sinistri nonché per altre spese assicurate. Conteggio definitivo: In caso di prestazioni edili assicurate di importo pari o inferiore a CHF 10ʼ000ʼ000.– si rinuncia di comune accordo a un conteggio definitivo dei premi. Per prestazioni edili assicurate di valore superiore a CHF 10ʼ000ʼ000.– sia lo stipulante sia lʼHelvetia possono richiedere un conteggio definitivo dei premi qualora la differenza tra le prestazioni edili assicurate e la somma di costruzione effettiva sulla base del conteggio edile finale ammonti a più del 10 %. Il premio dellʼassicurazione responsabilità civile del committente si fonda su basi mutevoli. La base principale per la determinazione di un fatto costitutivo del rischio rilevante è costituita dalla somma delle prestazioni edili in CHF ai sensi di K11a. Eventuali variazioni nella somma delle prestazioni edili superiori al 10 % nel corso della durata del contratto devono essere segnalate tempestivamente allʼHelvetia. RCC = responsabilità civile del committente 16/25 | Helvetia Compagnia Svizzera dʼAssicurazioni SA, San Gallo Helvetia Assicurazione costruzione – Edizione settembre 2016 ■ ■ ■ ■ ■ ■ Obblighi particolari a) b) c) d) e) f) L2 L3 Pregiudizi allʼambiente Misure di prevenzione dei danni Le aziende e gli specialisti coinvolti nel cantiere (imprese edili, artigiani, architetti, ingegneri, direzione lavori, geologi, ecc.) devono essere obbligati dallo stipulante: ■ a osservare le norme e ordinanze emanate dalle autorità, dallʼIstituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA), dalla Società svizzera degli ingegneri e architetti (SIA) e dallʼUnione svizzera dei professionisti della strada (VSS), come pure a rispettare le regole generalmente riconosciute nellʼedilizia; ■ prima di intraprendere lavori (come movimenti di terra, lavori di scavo, di perforazione, di taglio, di fresatura, ecc.) a consultare i piani presso i servizi competenti e a procurarsi tutte le indicazioni atte a stabilire il tracciato e la posizione esatta delle condotte. Se un assicurato ne ha conoscenza o ne avrebbe dovuto avere conoscenza conside rate le circostanze, egli è tenuto a rispettare gli obblighi menzionati sopra. Prima dellʼinizio dei lavori di scavo è necessario affidare ad un ingegnere, per mezzo di un contratto scritto, lʼincarico di mettere in sicurezza e monitorare lʼintero scavo (in particolare scarpate, recinzioni, aggottamento, ecc.) a partire da una profondità di scavo verticale di 4.0 m. Per i lavori di sottofondazione si applicano le direttive (disposizione e procedura di lavoro) impartite dallʼingegnere. Lʼingegnere civile decide se è necessario coinvolgere un geologo o un geotecnico. Gli accertamenti, le raccomandazioni e le richieste del geologo / geotecnico o dellʼingegnere civile devono essere rispettate in base al concetto geologico e geotecnico. Se il geologo / geotecnico o lʼingegnere civile propongono un piano di controllo e di sorveglianza, esso deve essere osservato tassativamente. In caso di mancato adempimento di questo obbligo, i danni allo scavo, alle prestazioni edili come pure a opere proprie a altre opere appartenenti a terzi, causati da instabilità della fossa di fondazione, non sono assicurati. Se per lavori di ristrutturazione si interviene significativamente sulla statica dellʼedificio, per la progettazione, lʼesecuzione e la direzione locale dei lavori dellʼintero progetto, un ingegnere deve essere incaricato per iscritto. Va inoltre concordata in questi casi una collaborazione diretta fra architetto e ingegnere. Per tutta la durata dei lavori che rendono necessaria lʼapertura del tetto, sullʼintera superficie deve essere installata una copertura resistente alle intemperie che copre lʼintera superficie. I lavori di risanamento da parte di una ditta specializzata devono essere eseguiti in modo tale da garantire, al termine della giornata, un'adeguata copertura ermetica del tetto. Devono essere adottate tutte le ragionevoli misure di protezione adeguate alle condi zioni locali contro i danni dovuti a incendio e forze della natura. Se un assicurato effettua autonomamente dei lavori rinunciando alla consultazione di imprenditori e specialisti esperti, è lui stesso responsabile del rispetto degli obblighi contrattuali. ■ L4 Prova a futura memoria precauzionale Prima dellʼinizio dei lavori di costruzione, lo stipulante è tenuto ad allestire a proprie spese e a titolo di prova precauzionale a futura memoria, i protocolli di stato e delle crepe relativi alle opere presenti sulle parcelle attigue di terzi. Obblighi in caso di sinistro Lʼassicurato ha lʼobbligo di provvedere affinché a) la produzione, la trasformazione, la raccolta, il deposito, lʼeliminazione di sostanze nocive allʼambiente siano eseguiti nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e delle autorità; b) le attrezzature utilizzate per le suddette attività, compresi i dispositivi di sicurezza e di allarme, siano sottoposti a un servizio di manutenzione a regola dʼarte e tenuti in fun zione in osservanza delle prescrizioni tecniche, legali e delle autorità; c) le decisioni emesse dalle autorità in merito a risanamenti e a misure analoghe siano messe in atto entro i termini prescritti. ■ Gli assicurati sono tenuti ad assumersi le spese di tutte le misure necessarie per la protezione della costruzione e delle opere attigue, secondo le regole generalmente riconosciute nellʼedilizia, e ciò anche quando queste misure si rivelano indispensabili soltanto nel corso dei lavori di demolizione o di costruzione. ■ M1 Avente diritto Lʼavente diritto è equiparato allo stipulante per quanto concerne gli obblighi di seguito enunciati. ■ ■ M2 Notifica Lo stipulante: a) informa immediatamente lʼHelvetia (in caso di furto anche la polizia) e richiede unʼinchiesta ufficiale; b) formula una motivazione scritta per il diritto allʼindennizzo; c) permette ogni inchiesta utile a tale riguardo e presenta su richiesta una distinta delle cose esistenti prima e dopo il sinistro, nonché delle cose danneggiate, completa di indicazione dei valori; d) avvisa immediatamente lʼHelvetia se vengono recuperate cose rubate oppure se riceve notizie al loro riguardo. Lʼavente diritto è inoltre tenuto a restituire, dedotto lʼindennizzo per unʼeventuale perdita di valore, lʼindennità che gli è stata versata per le cose recuperate oppure metterle a disposizione dellʼHelvetia; e) informa immediatamente lʼHelvetia nel momento in cui viene avviata una procedura di fallimento nei suoi confronti. ■ ■ M3 Obbligo di cooperazione Lo stipulante è tenuto a cooperare con lʼHelvetia nellʼaccertamento del danno e nella conduzione delle trattative, fornendo tutte le informazioni necessarie sullʼaccaduto e mettendo a disposizione della compagnia documenti, decreti rilasciati dalle autorità e simili, nonché altri mezzi di prova. ■ ■ M4 Divieto di apportare modifiche Occorre evitare qualsiasi cambiamento che potrebbe rendere difficile o impossibile lʼaccertamento della causa del danno o la stima del danno, a meno che le modifiche non vengano apportate allo scopo di limitare il danno o nellʼinteresse pubblico. ■ ■ M5 Limitazione del danno Durante e dopo il danno lo stipulante deve fare il possibile per conservare e salvare le cose assicurate e per limitare il danno, seguendo le eventuali istruzioni dellʼHelvetia. Le spese per limitare i danni sono risarcite fino allʼammontare della somma di assicurazione. Se il totale delle spese e dellʼindennità supera la somma dʼassicurazione, tali spese sono risarcite solo se ordinate dallʼHelvetia. ■ ■ M6 Obbligo della prova Lo stipulante deve provare che sono soddisfatte le premesse per sottoporre un evento assi curato. Egli deve inoltre dimostrare lʼammontare del danno. ■ ■ ■ La somma assicurata non costituisce alcuna prova, né dellʼesistenza né del valore delle cose assicurate al momento in cui si è verificato il sinistro. ■ M7 Inizio dei lavori di riparazione Una volta denunciato il sinistro si può dare immediatamente inizio alla riparazione, sempre che tale misura sia indispensabile per poter continuare i lavori e non pregiudichi o renda impossi bile lʼaccertamento del danno da parte di un rappresentante dellʼHelvetia. Se il danno non viene visionato entro 5 giorni dal ricevimento della notifica di sinistro, lʼavente diritto può fare eseguire la riparazione. Le parti danneggiate devono essere tenute a disposizione dellʼHelvetia. Devono essere predisposte adeguate misure di sicurezza per contrastare le forze ascensio nali che agiscono sull'opera edile (carico, ancoraggio, ecc.) e/o il possibile allagamento della fossa di fondazione. Devono inoltre essere disponibili pompe di riserva (inclusa l'alimenta zione ridondante). In caso di violazione colposa di questo obbligo non sussiste alcuna copertura assicurativa. LʼHelvetia si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di visitare il cantiere, di consultare i piani e la documentazione della direzione dei lavori e, se lo ritiene opportuno, di conferire con le persone responsabili della costruzione riguardo ai provvedimenti presi o ancora da adottare. RCC = responsabilità civile del committente 17/25 | Helvetia Compagnia Svizzera dʼAssicurazioni SA, San Gallo Helvetia Assicurazione costruzione – Edizione settembre 2016 ■ In caso di lavori di battitura, vibroinfissione o con esplosivo occorre inoltre predisporre la misura delle vibrazioni / scosse. Le misure di protezione contro i danni da allagamenti (inondazioni in seguito a tracimazione di acque stagnanti e correnti come stagni, fiumi, laghi, ecc.) devono essere adeguate alle circostanze presumibili in base alla stagione e alle condizioni locali. Le portate di piena che si verificano su un periodo di 30 anni (HQ30) sono considerate ai sensi dellʼart. A8 CGA tutto sommato normali e nei limiti delle prevedibili influenze atmosferiche. LC = lavori di costruzione RCC ■ LC RCC L1 LC Obblighi nel corso della durata del contratto LC = lavori di costruzione RCC = responsabilità civile del committente 18/25 | Helvetia Compagnia Svizzera dʼAssicurazioni SA, San Gallo Helvetia Assicurazione costruzione – Edizione settembre 2016 ■ Ognuna delle parti può richiedere lʼapplicazione della procedura peritale. Prima di iniziare lʼaccertamento del danno ognuna delle parti designa un perito e insieme scelgono un arbitro. Le persone non sufficientemente competenti, imparentate o altrimenti legate ad una delle parti possono essere ricusate quali periti. I periti accertano il valore delle cose assicurate immediatamente prima e dopo il danno. Se gli accertamenti dei periti divergono, lʼarbitro deciderà sui punti contestati entro i limiti dei due accertamenti peritali. Gli accertamenti fatti dai periti nellʼambito delle loro competenze sono vincolanti, a meno che non venga provato che gli stessi si scostano in modo evidente e considerevole dalla realtà. La parte che sostiene questa tesi deve presentarne la prova. Ognuna delle parti sopporta le spese del suo perito e ambedue per metà quelle dellʼarbitro. ■ Pretese di terzi Copertura estesa (Maintenance) Lo stipulante deve astenersi dal prendere posizione circa le pretese del danneggiato, in modo particolare non deve effettuare pagamenti, lasciarsi trascinare in processi, effettuare transazioni e principalmente non deve riconoscere alcuna richiesta. Lo stipulante non ha diritto, senza lʼautorizzazione dellʼHelvetia, di cedere pretese risultanti da questa assicurazione a danneggiati o terzi. N3 Assicurazione di responsabilità civile per proprietari di fondi Qualora il proprietario abbia assicurato ugualmente la responsabilità legale derivante dalla proprietà del terreno (responsabilità civile per proprietari del fondo), la copertura data dalla responsabilità civile del committente viene limitata come segue: lʼHelvetia eroga un risarcimento danni solo nella misura in cui il danno eccede la somma dʼassicurazione della responsabilità civile del proprietario fondiario. Tale indennizzo è limitato alla differenza delle due somme di assicurazione. N4 Prescrizione e perenzione Le pretese derivanti dal presente contratto si prescrivono 2 anni dopo il verificarsi del fatto su cui è fondato lʼobbligo di prestazione. ■ Prestazioni dellʼHelvetia Le convenzioni sui prezzi stipulate nel contratto dʼappalto costituiscono la base per il calcolo. a) LʼHelvetia risarcisce: ■ per le prestazioni edili le spese (con riserva di A16 anche le spese di decontaminazione) necessarie per il ripristino dello stato immediatamente precedente al sinistro, al massimo tuttavia la somma dʼassicurazione; ■ in caso di cose assicurate secondo A2 – A5, le spese per il ripristino allo stato immediatamente prima del sinistro, al massimo tuttavia il valore attuale; ■ In caso di costi per gli esperti e per la localizzazione del danno necessari, le spese sostenute per lʼaccertamento e la localizzazione di un danno edile di originesconosciuta, in particolare al fine di stabilire se si tratti di un incidente di costruzione assicurato o di un difetto di esecuzione non assicurato. La scelta del perito è decisa dallʼassicuratore dʼintesa con lʼassicurato o lʼimpresa coinvolta nei lavori. Questa copertura è valida anche per i 24 mesi successivi al collaudo della cos truzione. ■ per le merci di beni mobili assicurati, il valore di mercato vale come valore di sostituzione. Il risarcimento è limitato dalla somma dʼassicurazione stabilita. b) Non vengono risarcite: ■ le spese supplementari dovute a modifiche del metodo di costruzione o alle migliorie apportate con il ripristino rispetto allo stato immediatamente precedente il sinistro; ■ la perdita di valore risultante dallʼesecuzione del ripristino o della riparazione. Un plusvalore risultante dalla riparazione, come pure il valore di eventuali resti, vengono dedotti dallʼammontare del danno. Le prestazioni dellʼHelvetia consistono nella tacitazione delle pretese fondate e nella difesa contro quelle infondate. Esse sono limitate alle somme massime dʼassicurazione stabilite nella polizza, compresi gli interessi sullʼammontare del danno, le spese per ridurlo, le spese di perizia, quelle legali, di giudizio, di arbitrato, di accertamento, come pure le indennità aggiudicate alla parte avversa e le spese per la prevenzione dei danni assicurate. LC = lavori di costruzione ■ ■ ■ La prescrizione e/o la perenzione delle richieste dʼindennizzo derivanti dallʼassicurazione di valori artistici e storici per gli stabili, di modelli, campioni e forme nonché di spese di ricostituzione subentra 5 anni dopo il verificarsi del sinistro. ■ N5 Trattamento del sinistro LʼHelvetia si occupa della liquidazione di un sinistro solo nella misura in cui le pretese oltrepassino la franchigia convenuta. ■ LʼHelvetia conduce le trattative con il danneggiato in qualità di rappresentante della persona assicurata. La liquidazione delle pretese del danneggiato è vincolante per la persona assicurata. LʼHelvetia ha il diritto di versare il risarcimento direttamente alla parte lesa, senza dedurre unʼeventuale franchigia; in tal caso la persona assicurata, rinunciando a qualsiasi obiezione, è tenuta a rimborsare la franchigia. N6 Causa civile Se il danneggiato intenta un processo civile, lʼHelvetia ne assume la direzione e le relative spese nei limiti fissati ai punti N1 – N2. La persona assicurata deve cedere allʼHelvetia unʼeventuale indennità per spese ripetibili che gli dovesse essere attribuita fino a concorrenza delle spese processuali sostenute per la sua difesa. ■ N7 Protezione giuridica in caso di procedura penale Se in base a un evento di responsabilità civile assicurato viene avviata una procedura dis ciplinare o penale, lʼHelvetia si assume le spese che ne derivano per lʼassicurato (per es. spese legali, spese giudiziarie e spese per perizie, risarcimenti di parte alla parte civile), come pure le spese addebitate allʼassicurato nella procedura penale, qualora non sussista unʼaltra copertura assicurativa. a) LʼHelvetia designa, di comune accordo con la persona assicurata, un avvocato per la sua difesa. Senza lʼautorizzazione della Compagnia, lʼassicurato non ha il diritto di conferire un mandato ad un avvocato. b) LʼHelvetia può rifiutare di occuparsi di un ricorso in caso di contravvenzione, oppure di contestare la decisione di prima istanza quando, in base agli atti ufficiali, ha acquisito la convinzione che lʼesito di queste azioni può essere sfavorevole. c) Le indennità processuali e di parte civile attribuite alla persona assicurata vanno a favore dellʼHelvetia fino a concorrenza delle sue prestazioni, sempre che non rappresentino il rimborso di spese personali della persona assicurata o una ricompensa per i servizi da lei prestati. d) La persona assicurata è tenuta a trasmettere immediatamente allʼHelvetia tutte le notifiche e disposizioni concernenti il procedimento disciplinare e ha lʼobbligo di sottomettersi alle disposizioni della compagnia. Se essa dovesse prendere altre misure di propria iniziativa o contrariamente alle disposizioni dellʼHelvetia, oppure se dovesse fare ricorso a mezzi legali senza lʼaccordo esplicito della compagnia, tali azioni saranno considerate come eseguite a suo rischio e pericolo. Se però può essere provato che queste misure hanno condotto ad un esito più favorevole, lʼHelvetia rimborsa le spese che ne sono risultate nel quadro delle precedenti disposizioni. ■ N8 Pretese nei confronti di terzi Se lʼHelvetia ha erogato prestazioni legate al presente contratto, per le quali possono essere avanzate delle pretese anche presso terzi, le persone assicurate sono tenute a cedere tali diritti allʼHelvetia fino a concorrenza delle prestazioni erogate. ■ RCC = responsabilità civile del committente 19/25 | Helvetia Compagnia Svizzera dʼAssicurazioni SA, San Gallo Helvetia Assicurazione costruzione – Edizione settembre 2016 ■ Le pretese di risarcimento respinte si estinguono, a meno che non vengano fatte valere in via giudiziaria nei 2 anni susseguenti il sinistro. Prestazioni in caso di sinistro N1 Dal momento dellʼestinzione del contratto dʼassicurazione secondo K2 sussiste per le prestazioni edili assicurate una copertura estesa di 24 mesi sui danni: ■ causati nel corso della durata di costruzione assicurata, ma che si manifestano solo nel corso del periodo di copertura estesa (Maintenance); ■ in rapporto allʼesecuzione dei lavori eseguiti dagli imprenditori assicurati in virtù dei loro obblighi contrattuali relativi alle loro garanzie. Qualora coperti dalla polizza, sono assicurati anche i danni di competenza dellʼassicurazione complementare combinata o della variante Plus fino a concorrenza di un sottolimite di CHF 100ʼ000.–, sempre che questi danni siano esclusi da unʼassicurazione professionale / assicurazione responsabilità civile dʼazienda in essere quale parte dellʼopera lavorata direttamente. La copertura assicurativa non sussiste in mancanza dellʼassicurazione professio nale / assicurazione responsabilità civile dʼazienda. In caso di danni di origine incerta provocati da infiltrazioni durante i lavori su tetti piani, si deve ricorrere a un perito indipendente incaricato di cercare lʼorigine del danno. Lʼincarico deve essere dʼintesa con la compagnia assicurativa, lo stipulante e lʼimpresa responsabile dei lavori sul tetto piano. Il perito indipendente deve essere incaricato dal committente dellʼopera, a meno che non siano assicurati dal contratto anche le spese di perizia ricerca del danno. In caso di incidenti di costruzione coperti, la compagnia assicurativa si fa carico dei costi di perizia e ricerca del danno. M9 N2 RCC ■ LC RCC Procedura peritale LC M8 20/25 | Helvetia Compagnia Svizzera dʼAssicurazioni SA, San Gallo Helvetia Assicurazione costruzione – Edizione settembre 2016 ■ a) b) Da ogni indennità calcolata secondo i punti N1–2 viene dedotto lʼimporto convenuto come franchigia. Se uno stesso evento coinvolge più cose o spese, la franchigia viene dedotta una sola volta. Se sono state convenute diverse franchigie, sarà preso in con siderazione lʼimporto più elevato. Per quanto riguarda i danni materiali e le spese di prevenzione dei danni assicurate ai sensi dei punti N1, N3, N7, lʼassicurato deve farsi carico della franchigia concordata nella polizza. Questo vale per lʼinsieme dei danni materiali e delle spese di prevenzione dei danni subentrati nel corso della durata del contratto. Non si deduce la franchigia per le lesioni corporali. Violazione degli obblighi In caso di violazione degli obblighi legali o contrattuali, lʼindennità viene ridotta proporzionalmente in base alle ripercussioni di tale violazione sulla causa o sullʼentità del danno. Tuttavia questa sanzione non viene messa in atto se lo stipulante prova che la violazione degli obblighi non è colposa o che il danno sarebbe avvenuto anche se avesse adempiuto al suo obbligo legale o contrattuale. Resta riservato il recesso dal contratto per un motivo legale o contrattuale. ■ O3 Sottoassicurazione In caso di sottoassicurazione, in conformità alla definizione del termine stesso, il risarcimento viene ridotto in misura proporzionale, a condizione che, nel momento in cui si verifica il sinistro, la differenza tra la somma dichiarata e la somma effettiva delle prestazioni edili sia superiore al 10 %. ■ Dichiarazioni mendaci Regresso nei confronti degli assicurati Qualora, in virtù dellʼobbligo di dichiarazione, lo stipulante non abbia dichiarato le basi per il conteggio del premio in maniera veritiera, il risarcimento verrà ridotto in misura proporzionale alla differenza esistente nel momento in cui si verifica il danno tra la somma dichiarata e la somma effettiva delle prestazioni edili. Tale risarcimento sarà valido sia in caso di danni totali che in caso di danni parziali. a) Qualora lo stipulante sia domiciliato nel Principato del Liechtenstein si applicano il diritto del Liechtenstein e le disposizioni della Legge del Principato del Liechtenstein sul contratto di assicurazione. Salvo diversamente disciplinato, le disposizioni vincolanti oggetto di tale legge hanno la precedenza rispetto alle disposizioni contrattuali. Ciò riguarda in particolare le regolamentazioni relative a a) obbligo dʼinformazione dellʼassicuratore (art. 3 VersVG); b) mancata ottemperanza dellʼobbligo di dichiarazione (art. 6 cpv. 1 VersVG); c) termine di diffida in caso di pagamento tardivo del premio (art. 17 cpv. 1 VersVG); d) orientamento dello stipulante attraverso una modifica contrattuale unilaterale (art. 19 cpv. 1 VersVG); e) divisibilità del premio (art. 21 VersVG); f) aggravamento del rischio (art. 24 segg. VersVG); g) disdetta in caso di sinistro (art. 36 VersVG); h) prescrizione (art. 38 VersVG); i) alienazione dellʼoggetto assicurato (art. 50 cpv. 3 e 4 VersVG); j) diritto di recesso dello stipulante in caso di assicurazioni vita individuale (art. 65 VersVG); k) scadenza della richiesta di riscatto di unʼassicurazione vita individuale (art. 71 VersVG). ■ ■ Q2 Foro La disposizione riguardante il foro giuridico è considerata nulla e viene sostituita da quanto segue: per controversie originate da contratti assicurativi qualsiasi accordo convenuto presso un tribunale estero si intende nullo se lo stipulante ha domicilio nel Principato del Liechtenstein o se lʼinteresse assicurato sia in tale luogo. Foro giuridico per controversie originate dai contratti sopraccitati è Vaduz. ■ ■ Q3 Succursale Compagnia assicuratrice è lʼHelvetia Compagnia Svizzera dʼAssicurazione SA con sede a San Gallo, società anonima secondo il diritto svizzero. Lʼagenzia competente per il Principato del Liechtenstein è sita in Landstrasse 121, 9495 Triesen. ■ ■ Q4 Autorità di sorveglianza Autorità di sorveglianza competente è lʼAutorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna. In caso di reclami riguardanti la società, lo stipulante può rivolgersi a questa autorità. ■ ■ Q5 Divergenze dalle condizioni generali di assicurazione A integrazione e in deroga parziale rispetto alle condizioni generali di assicurazione generali di assicurazione vigono le seguenti disposizioni: ■ Il richiedente è vincolato alla proposta per 2 settimane. Qualora fosse necessaria una visita medica, il termine corrisponde a 4 settimane. Si fa salvo un accordo divergente nel caso specifico nonché lʼapplicazione di un termine di più breve durata da parte del richiedente. Il termine ha inizio con la trasmissione o la spedizione allʼHelvetia Compagnia Svizzera dʼAssicurazioni SA o ai relativi rappresentanti (art. 1 VersVG). ■ LʼHelvetia Compagnia Svizzera dʼAssicurazioni SA è tenuta a mettere a disposizione del richiedente le informazioni di cui allʼallegato 4 alla Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) prima dellʼinoltro della proposta di assicurazione. Tali informazioni sono incluse nelle Condizioni generali di assicurazione, nella proposta e nel corrispondente documento relativo alla polizza o al supplemento. ■ ■ ■ Se a norma di legge non possono essere opposte al danneggiato le disposizioni del presente contratto o della Legge sul contratto dʼassicurazione (LCA), che limitano o annullano la copertura, lʼHelvetia ha il diritto di regresso contro la persona assicurata nella misura in cui essa sarebbe stata autorizzata a ridurre o rifiutare le sue prestazioni. In ogni caso allʼHelvetia rimane la rivalsa sugli architetti, ingegneri ed imprenditori. ■ ■ Lo stipulante o lʼavente diritto può chiamare in giudizio lʼHelvetia Compagnia Svizzera dʼAssicurazione SA al proprio foro di domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, presso la Sede principale dellʼHelvetia a San Gallo o sul luogo della cosa assicurata, purché si trovi in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. Per il resto, trova applicazione il Codice di procedura civile svizzero. ■ ■ b) Diritto applicabile, basi contrattuali ■ Tuttavia non è prevista la riduzione del risarcimento se, nel momento in cui si verifica il sinistro, la differenza tra la somma dichiarata e la somma effettiva delle prestazioni edili è inferiore al 10 %. O5 Q1 Contratti assicurativi soggetti al diritto del Principato del Liechtenstein ■ O2 O4 RCC ■ RCC Franchigia LC O1 LC Riduzione dellʼindennizzo Foro P1 Foro LC = lavori di costruzione RCC = responsabilità civile del committente 21/25 | Helvetia Compagnia Svizzera dʼAssicurazioni SA, San Gallo Helvetia Assicurazione costruzione – Edizione settembre 2016 Con la presente si ricorda al richiedente che non è vincolato alla proposta qualora lʼHelvetia Compagnia Svizzera dʼAssicurazioni SA non ottemperi al proprio obbligo dʼinformazione. Successivamente alla stipula del contratto lo stipulante ha facoltà di recedere dal contratto se le informazioni citate non gli sono state messe a disposizione. Il diritto di recesso cessa 4 settimane dallʼavvenuto ricevimento della polizza inclusa la presente informativa circa il diritto di recesso (art. 3 VersVG). ■ Lo stipulante ha diritto a recedere dalle soluzioni assicurative di vita individuale con una durata superiore ai 6 mesi entro un mese dalla venuta a conoscenza della stipula del contratto. La dichiarazione di recesso deve essere inoltrata per iscritto allʼHelvetia Compagnia Svizzera dʼAssicurazioni SA. Il termine di recesso si considera rispettato se la dichiarazione viene consegnata alla posta il 30º giorno. La dichiarazione di recesso libera lo stipulante da qualsivoglia futuro obbligo derivante dal contratto (art. 65 VersVG). ■ In caso di assicurazioni sulla vita e sugli infortuni con garanzia di restituzione del premio, ai fini della determinazione delle eccedenze e della partecipazione alle stesse, per la determinazione dei valori di riscatto, la conversione in unʼassicurazione liberata dal pagamento dei premi e per quanto riguarda il complesso delle prestazioni assicurate vigono le condizioni contrattuali e la documentazione a stampa (ossia lʼofferta, la proposta e gli allegati) approvati dallʼautorità svizzera di vigilanza. Da essi possono essere desunti anche i dati relativi alla regolamentazione fiscale vigente per il singolo tipo di assicurazione, nonché, nel caso delle assicurazioni connesse a fondi, i dati relativi al fondo soggiacente. LC = lavori di costruzione RCC = responsabilità civile del committente 22/25 | Helvetia Compagnia Svizzera dʼAssicurazioni SA, San Gallo Helvetia Assicurazione costruzione – Edizione settembre 2016 Definizioni Area edificabile e terreni adiacenti Area edificabile e terreni adiacenti nelle immediate vicinanze del cantiere, se non sono parte integrante delle prestazioni edili assicurate ma rientrano nella proprietà del committente e sono in relazione causale con i lavori edili assicurati. Non rientrano in questa categoria le opere esistenti come stabili, muri di sostegno, strade, canalizzazioni. ■ Attrezzi, utensili e macchinari edili Gli attrezzi, gli utensili e i macchinari edili esclusi gli oggetti semoventi esclusi gli oggetti semoventi o usati su galleggianti, le gru, i veicoli a motore e gli aeromobili. ■ Codice dei costi di costruzione (CCC) CCC è l'abbreviazione di Codice dei Costi di Costruzione. Il codice dei costi di costruzione contiene tutte le prestazioni effettuate durante la costruzione. A ogni singola prestazione viene attribuito un determinato numero in base agli standard nazionali. Per lʼassicurazione costruzioni sono determinanti i capitoli 1 – 4, che includono gli onorari e l'imposta sul valore aggiunto e sono così suddivisi: Capitolo 1 = lavori preliminari Capitolo 2 = edifici Capitolo 3 = attrezzature dʼesercizio Capitolo 4 = lavori esterni ■ Si intende uno stato non gradevole alla vista, che tuttavia non pregiudica la funzionalità dellʼopera o di una parte di essa, come per esempio nidi di ghiaia nel calcestruzzo a facciavista, differenze di colore e/o alterazioni strutturali di materiali e di superfici, graffiature su vetrate, vasche da bagno e da doccia, lavabi, rivestimenti di cucine, elementi di copertura, rivestimenti per pavimenti, facciate, come pure impurità trasportate dallʼacqua di cemento e simili. ■ Difetti di natura estetica Pregiudizio allʼambiente Sono considerati disordini interni gli atti di violenza perpetrati ai danni di persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti. ■ Incidente di costruzione Ai sensi dellʼassicurazione lavori di costruzione si verifica un incidente quando un evento improvviso e imprevisto, come ad es. il crollo o ribaltamento di lavori edili o di costruzioni esistenti, guasti alla protezione dello scavo di fondazione, danni delle acque e simili, danneggiano o distruggono lʼoggetto assicurato. ■ Materiale dʼimpalcatura, di sbadacchiatura, di sostegno e dʼarmatura, tetti provvisori, opere ausiliarie, baracche, cinte di delimitazione del cantiere e protezioni. Sono escluse le centinature. ■ Obblighi Sono gli obblighi imposti al contraente in virtù di un contratto dʼassicurazione o di disposizioni legali. La violazione colposa di un obbligo può autorizzare lʼassicuratore ad essere esonerato dal suo obbligo di risarcimento. ■ Cose rimosse (danni provocati da ganci di gru) Cose che non fanno parte delle prestazioni edili e che, allʼinterno del cantiere, vengono spostate tramite gru, sollevatori, ascensori di cantiere o tramite veicoli a motore. ■ Opere di terzi Per opera o opera edile si intende un oggetto, realizzato dallʼuomo, fissato permanentemente al suolo. Lʼopera di terzi è invece una struttura il cui proprietario non è il committente bensì una terza persona. Sono considerate opere di terzi sia i lavori di sovrastruttura (stabili di tutti i tipi e garage sotterranei) che i lavori di genio civile (strade, opere di costruzione come ad es. ponti, muri portanti o sottopassaggi, fasci di binari, ecc.). RCC = responsabilità civile del committente 23/25 | Helvetia Compagnia Svizzera dʼAssicurazioni SA, San Gallo Helvetia Assicurazione costruzione – Edizione settembre 2016 Prestazioni edili Prestazioni edili indicate nella polizza, inclusi tutti i materiali ed elementi da costruzione nella misura in cui questi siano compresi nella somma dʼassicurazione È assicurata lʼesecuzione «chiavi in mano» (tutte le prestazioni in materia di costruzione aggiudicate dal committente e quelle che esegue lui stesso). Nella somma dʼassicurazione non devono essere inclusi: le spese per gli studi preliminari e di concorso, il costo del terreno e le spese di urbanizzazione, come pure le spese di finanziamento e le tasse. Di conseguenza le prestazioni edili corrispondono al codice dei costi di costruzione (CCC) da 1 a 4 inclusi onorari e imposta sul valore aggiunto. ■ Regole della tecnica e dellʼedilizia Le regole della tecnica e dellʼedilizia (in generale) riconosciute, sono le regole vigenti per la progettazione e lʼesecuzione di strutture dellʼedilizia o di infrastrutture tecniche (per es. le Norme SIA). Esse corrispondono allo stato attuale della ricerca e della didattica, applicato e riconosciuto. ■ Responsabilità civile Lʼobbligo legale di rispondere dei danni arrecati a terzi. Scavo di fondazione Scavo del terreno esistente fino alla base della fondazione del nuovo edificio con profondità di oltre 1 m misurato verticalmente al punto di maggior incisione rispetto al terreno naturale. ■ Significativi interventi statici La modifica di elementi portanti esistenti come per es. pareti, colonne di sostegno, soffitti, travi , travi portanti, ecc. (ma non le fondamenta) per quanto riguarda la portata e/o il comportamento strutturale. ■ ■ RCC ■ ■ ■ Da ciò restano escluse le aperture praticate per finestre e porte, come anche per pozzi per ascensori e installazioni. Materiale dʼimpalcatura, sbadacchiatura e di sostegno LC = lavori di costruzione Le falle o le perdite causate da corrosione negli impianti dove vengono immagazzinate sostanze inquinanti il terreno o le acque, come ad esempio combustibili e carburanti liquidi, acidi, basi e altri prodotti chimici (ad esclusione però delle acque di scarico e di altri prodotti di scarto industriali) sono equiparati ad un evento singolo e improvviso ai sensi del capoverso precedente. ■ Ai sensi dellʼassicurazione responsabilità civile del committente si verifica un incidente di costruzione quando un evento improvviso e imprevisto, come ad es. crollo o ribaltamento di lavori edili o di costru zioni esistenti, guasti alla protezione dello scavo di fondazione, guasti agli impianti di sicurezza e simili, danneggiano o distruggono terreni, opere od oggetti di terzi o feriscono o uccidono persone terze. I beni mobili (merci e attrezzature) che si trovano nelle opere esistenti ai sensi del capoverso 1. Non compresi sono valori pecuniari, ossia denaro, carte valori, libretti di risparmio, metalli preziosi (sotto forma di scorte, lingotti e merci), monete e medaglie, pietre preziose e perle; oggetti di valore e dʼarte, gioielleria, pellicce, francobolli. ■ Sono considerati impianti nel senso inteso qui sopra le cisterne, i recipienti analoghi (bacini, vasche, ecc.) e le condotte, incluse le installazioni che ne fanno parte. Disordini interni Opere esistenti di proprietà del committente dellʼopera o per i quali non sussiste copertura assicura tiva ai sensi del punto H6 (responsabilità civile del committente dellʼopera). Per pregiudizio allʼambiente sʼintende la perturbazione durevole dello stato naturale dellʼaria, dellʼacqua (compresa lʼacqua sotterranea), del suolo, della flora o della fauna cagionata da immissioni, se da tale perturbazione possono scaturire o sono scaturiti effetti nocivi per la salute dellʼuomo, i beni materiali o gli ecosistemi. È parimenti considerato pergiudizio allʼambiente uno stato di cose che il legislatore definisce «danno ambientale». ■ Le crepe sono sempre considerate difetti di natura estetica, a meno che non pregiudichino la staticità Opere esistenti e beni mobili LC RCC LC Spesso le controversie contrattuali nascono quando entrambe le parti contraenti utilizzano lo stesso termine, attribuendogli tuttavia un significato diverso. Qui di seguito proponiamo un elenco dei principali termini in ordine alfabetico. Accumulo, noto o meno, preeṡistente alla costruzione di sostanze nocive nel suolo, nellʼacqua o rispettivamente negli edifici già presenti. ■ Sottoassicurazione Si parla di sottoassicurazione quando il valore dellʼassicurazione immediatamente prima dellʼinsor gere del sinistro (valore di risarcimento) supera la somma dʼassicurazione. ■ ■ ■ ■ Sito contaminato ■ ■ In tal caso il risarcimento viene ridotto in base al rapporto tra la somma dʼassicurazione e il valore di risarcimento. La sottoassicurazione trova applicazione sia in caso di danno totale che parziale. Le prestazioni edili assicurate vanno pertanto considerate in funzione del loro valore totale e non esclu sivamente in base allʼammontare di un possibile danno. Spese di prevenzione dei danni Se a causa di un evento imprevisto, il verificarsi di un danno assicurato è imminente. La copertura assicurativa si estende anche alle spese che vanno a carico di un assicurato e che derivano dai provvedimenti adeguati presi per scongiurare tale pericolo. ■ Nella definizione spese di prevenzione di danni non ricadono le spese dovute ad attività che fanno parte del corretto adempimento del contratto, come il ripristino di difetti e di danni alle cose fabbricate o fornite o ai lavori eseguiti. Spese di sgombero, di ricerca del danno, di demolizione e di ricostruzione necessarie Spese necessarie allo sgombero dei resti di cose assicurate dal luogo del sinistro e il loro trasporto fino al deposito più vicino, come pure le spese di deposito. Spese necessarie per la localizzazione del danno risarcibile. Spese di demolizione e ricostruzione di parti assicurate non danneggiate dellʼopera, anche se costruite quando il danno si era già verificato, ma non si era a conoscenza dello stesso. ■ Spese indispensabili Sono quelle spese che, anche senza il sopravvento di un incidente di costruzione, si sarebbero dovute sostenere per edificare lʼopera secondo le regole dellʼedilizia. ■ LC = lavori di costruzione RCC = responsabilità civile del committente 24/25 | Helvetia Compagnia Svizzera dʼAssicurazioni SA, San Gallo Helvetia Assicurazione costruzione – Edizione settembre 2016 ■ Helvetia Assicurazioni Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo T +41 58 280 1000 (24 h), F +41 58 280 1001 www.helvetia.ch La Sua Assicurazione svizzera. 12-10545 09.16 Helvetia Compagnia Svizzera dʼAssicurazioni SA, San Gallo Helvetia Assicurazione costruzione Edizione settembre 2016