Helvetia Assicurazione costruzioni

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Helvetia Assicurazione costruzioni
Condizioni Generali dʼAssicurazione (CGA)
Helvetia Assicurazione costruzioni
Edizione settembre 2016
La Sua Assicurazione svizzera.
Premessa
Sommario
Gentile cliente,
Informazioni ai clienti
3
siamo lieti dellʼinteresse da lei dimostrato per il prodotto Helvetia
assicurazione costruzioni.
Assicurazione lavori di costruzione
5
Per noi è di primaria importanza fare in modo che lei si informi
in modo rapido e affidabile sul suo contratto dʼassicurazione. A
tale proposito, le Condizioni Generali dʼAssicurazione (CGA) sono
strutturate come un prontuario di consultazione e contengono, oltre
al sommario, lʼinformazione al cliente nonché ulteriori disposizioni
contrattuali. Per permettere una più facile lettura delle condizioni
contrattuali, tutte le designazioni in riferimento alle persone sono
espresse in forma maschile. Le stesse denominazioni valgono ovviamente anche per le persone di sesso femminile e per le persone
giuridiche.
Costituisce parte integrante del contratto quanto indicato nella
­polizza e nelle Condizioni Generali dʼAssicurazione. Ciò che invece non viene espressamente menzionato è disciplinato dalla
legge. Si tratta sostanzialmente delle disposizioni emanate dal
­Codice civile (CC), dal Codice delle obbligazioni (CO), dalla Legge
sul contratto di assicurazione (LCA), dalla Legge sulla sorvegli­
anza degli assicuratori (LSA) nonché dallʼOrdinanza sulla sorveglianza degli istituti dʼassicurazione privati (OS).
Voglia cortesemente osservare che tutte le comunicazioni indirizzate allʼHelvetia sono da inoltrare per iscritto allʼagenzia generale
indicata sulla polizza oppure alla Sede principale.
La ringraziamo per la fiducia accordataci.
Cordiali saluti
Helvetia Assicurazioni
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Helvetia Assicurazione costruzione – Edizione settembre 2016
Assicurazione responsabilità civile del committente
11
Disposizioni di carattere generale
15
Obblighi nel corso della durata del contratto
17
Obblighi in caso di sinistro
18
Prestazioni in caso di sinistro
19
Riduzione dellʼindennizzo
21
Foro
21
Contratti assicurativi soggetti al diritto
del Principato del Liechtenstein
22
Definizioni
23
Informazioni ai clienti
1
Partner contrattuale
Il suo partner contrattuale è
Helvetia Compagnia
Svizzera dʼAssicurazione SA
Dufourstrasse 40
9001 San Gallo
2
Diritto applicabile,
basi contrattuali
Per il presente contratto si applica la legge svizzera. Le basi contrattuali sono la proposta, lʼinformazione
al cliente, le Condizioni Generali dʼAssicurazione, ev. altre condizioni particolari o condizioni com­ple­
mentari e la polizza. Per il resto si applica la Legge federale svizzera sul contratto dʼassicurazione.
­Qualora lo stipulante sia domiciliato nel Principato del Liechtenstein si applicano il diritto del Liechtenstein e le disposizioni della Legge del Principato del Liechtenstein sul contratto dʼassicurazione.
3
Contenuto del contratto
Le informazioni sui rischi assicurati, sullʼestensione della copertura assicurativa e sugli ulteriori
obblighi e diritti derivanti dal presente contratto dʼassicurazione sono riportate nelle Condizioni
Generali dʼAssicurazione applicabili, nonché nelle eventuali altre Condizioni particolari o condizioni
complementari consegnate allo stipulante.
4
Doveri in sede di stipulazione
In qualità di proponente, l'assicurato è tenuto, conformemente all'art. 6 della legge federale sul contratto
di assicurazione, a rispondere interamente e correttamente alle domande della proposta. Se lo stipulante o la persona assicurata forniscono una risposta reticente o falsa a una domanda scritta, lʼHelvetia
ha la facoltà di rescindere il contratto entro 4 settimane dalla presa dʼatto della violazione dellʼobbligo di
comunicazione. Ove il contratto venga risolto per questo motivo, decade anche lʼobbligo di prestazione
per danni già verificatisi, la cui presenza o la cui entità dipendono dalla comunicazione reticente o falsa.
Sussiste inoltre la facoltà di richiedere il rimborso delle prestazioni già erogate.
5
Aggravamento del rischio
Se durante il periodo di validità del contratto si presenta una variazione rilevante per la valutazione
dellʼentità del rischio, già accertata dalle parti in sede di stipulazione del contratto, lo stipulante è tenuto
a comunicarla immediatamente per iscritto allʼHelvetia. Si intendono rilevanti tutte le circostanze di
rischio su cui lʼHelvetia richiede informazioni nel modulo di proposta. Se tale comunicazione viene
omessa, lʼHelvetia si ritiene svincolata dal contratto per il periodo successivo. Qualora la comunicazione
venisse notificata, lʼHelvetia può aumentare il premio per la durata residua del contratto, adeguare le
condizioni contrattuali oppure disdire il contratto, oppure la parte del contratto riguardante la variazione,
entro quattordici giorni, dal momento in cui riceve tale comunicazione. La validità contrattuale cessa
4 settimane dopo la ricezione della disdetta. Lo stesso diritto di disdetta spetta allo stipulante qualora
non si raggiunga un accordo sullʼaumento del premio o sullʼadeguamento delle condizioni contrattuali.
6
Perfezionamento del contratto
Dopo la ricezione della proposta dʼassicurazione presso la sede dellʼHelvetia, la Compagnia informa
al più presto lo stipulante sullʼaccettazione o meno della stessa. Lʼassicurazione si intende stipulata
a partire dallʼinvio della notifica di accettazione. Lo stipulante riceve la sua polizza a conferma della
stipulazione del contratto dʼassicurazione.
7
Accettazione senza riserva
Qualora il contenuto della polizza non coincidesse con gli accordi presi, lo stipulante deve richiederne
la rettifica entro 4 settimane dalla ricezione del documento, contrariamente il contenuto della polizza si
considererà accettato.
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8
Protezione dei dati
LʼHelvetia elabora i dati personali degli stipulanti con la dovuta discrezione e diligenza, per offrire una
soluzione adeguata alle sue esigenze. Di seguito si trovano ulteriori informazioni utili in merito.
a)
Titolare della raccolta dei dati
Helvetia Compagnia Svizzera dʼAssicurazioni SA, San Gallo.
b)
Elaborazione dei dati
Lʼelaborazione dei dati consiste in qualsiasi operazione relativa a dati personali, indipendentemente dai
mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la conservazione, lʼutilizzo, la modifica,
la comunicazione, lʼarchiviazione o la distruzione di dati. LʼHelvetia elabora i dati degli stipulanti con
discrezione e accuratezza nel rispetto delle disposizioni della Legge federale sulla protezione dei dati.
Lʼelaborazione dei dati ha luogo se la Legge federale sulla protezione dei dati o unʼaltra norma legale
lo consente o se il cliente ha dato il suo consenso a tale riguardo.
c)
Modalità della raccolta dei dati
I dati comprendono quelli comunicati allʼHelvetia dallo stipulante, come pure i dati di dominio pubblico.
Tra le varie tipologie di dati rientrano, a titolo esemplificativo, i dati del cliente (quali nome, indirizzo,
data di nascita), i dati della proposta con i relativi questionari aggiuntivi (quali indicazioni del proponente
riguardo al rischio assicurato, risposte a domande, perizie, indicazioni dellʼassicuratore precedente in
merito al andamento pregresso dei sinistri), i dati contrattuali (quali durata del contratto, rischi assicurati,
prestazioni, dati tratti dai contratti in essere), i dati relativi ai pagamenti (quali data e importo dei premi
versati, arretrati, diffide) e i dati relativi ai sinistri (quali avvisi di sinistro, rapporti di accertamento, documenti contabili, dati riguardanti terzi coinvolti nel sinistro).
d)
Scopo della raccolta dei dati
Lʼelaborazione di dati personali è una premessa fondamentale per la gestione efficiente e corretta dei
contratti. LʼHelvetia elabora i dati degli stipulanti solo nella misura necessaria per le pratiche relative
ai contratti, ai sinistri e alle prestazioni. In particolare, verifica le indicazioni contenute nella proposta
(esame del rischio), amministra i contratti successivamente alla stipulazione del contratto dʼassicura­
zione (compreso lʼincasso dei premi) e liquida i danni conseguenti al verificarsi di un evento assicurato.
I dati possono essere inoltre elaborati per scopi di semplificazione amministrativa, ottimizzazione dei
prodotti e marketing (al fine di presentare ai clienti ulteriori offerte di prodotti e servizi).
e)
Conservazione dei dati
I dati degli stipulanti sono gestiti e archiviati elettronicamente e/o in forma cartacea nel rispetto delle
leggi vigenti (per esempio allʼinterno di schede cliente, sistemi di amministrazione dei contratti, di
­archiviazione dei sinistri o relative applicazioni). I dati degli stipulanti sono protetti per evitare che
ne prendano visione persone non autorizzate o che siano modificati illecitamente. Per legge i dati
classificabili come corrispondenza dʼaffari devono essere conservati per almeno 10 anni dalla risolu­
zione del contratto (art. 962 CO).
f)
Categorie di destinatari
della raccolta di dati
Se necessario, i dati vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare ad assicuratori precedenti, co­
assicuratori e riassicuratori e ad altri assicuratori privati e sociali coinvolti in Svizzera e allʼestero. Tale
trasmissione di dati può avvenire anche allʼinterno del gruppo societario e con i partner di cooperazione. LʼHelvetia può, se necessario, richiedere informazioni utili ad autorità e altri terzi, in particolare
allʼassicuratore precedente, per quanto riguarda lʼandamento pregresso dei sinistri, e alle autorità
competenti per i provvedimenti amministrativi attinenti alla circolazione stradale. In caso di sinistro i
dati degli stipulanti possono essere trasmessi a periti ed esperti (per esempio medici consulenti o periti
esterni) così come ad avvocati ed altro personale ausiliario. Per la rivendicazione di diritti di rivalsa i
dati possono essere trasmessi ad altre terze persone responsabili e alla rispettiva assicurazione di
responsabilità civile.
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Assicurazione lavori di costruzione
Incidenti di costruzione
Incendio
Danni della natura
Furto
Vuole sapere comʼè assicurato? Le prestazioni da lei richieste sono definite nella sua polizza.
Distruzione, danneggiamento in seguito a
B1 Incidenti di costruzione improvvisi e imprevisti;
B2 Danni causati da spray o da atti vandalici a
stabili ed elementi di costruzione sui quali
è in corso unʼattività edile nellʼambito della
presente assicurazione, a condizione che
tale attività non rientri in lavori successivi
pianificati (ad es. intonacatura, posa di perline, ecc.). Sono coassicurati anche i danni
causati da disordini interni.
Distruzione, danneggiamento o scomparsa
in seguito a
C1 Incendio, fumo (azione repentina ed
effetto accidentale), fulmine, esplosione,
scoppio e implosione;
C2 Acqua di spegnimento;
C3 Caduta e atterraggio di emergenza di
aero­mobili e veicoli spaziali o di parti di
essi.
Distruzione, danneggiamento o scomparsa in
seguito a
D1 Eventi naturali: piene, inondazioni, uragani
(vento di almeno 75 km / h e oltre che abbatte
alberi o scoperchia case nelle vicinanze
delle cose assicurate), grandine, valanghe,
pressione della neve, frane, caduta massi e
scoscendimenti.
Danni che possono essere provati da tracce,
testimoni o in altro modo in seguito a
E1 Perdite dovute al furto di cose assicurate
fissate allʼopera in costruzione.
Somma dʼassicurazione in base alla polizza
Somma dʼassicurazione in base alla polizza
Somma dʼassicurazione in base alla polizza
Somma dʼassicurazione in base alla polizza
Fino al 10 % della somma dʼassicurazione
per prestazioni edili, tuttavia al massimo
CHF 1ʼ000ʼ000.–
Fino al 10 % della somma dʼassicurazione
per prestazioni edili, tuttavia al massimo
CHF 1ʼ000ʼ000.–
Fino al 10 % della somma dʼassicurazione
per prestazioni edili, tuttavia al massimo
CHF 1ʼ000ʼ000.–
Fino al 10 % della somma dʼassicurazione
per prestazioni edili, tuttavia al massimo
CHF 1ʼ000ʼ000.–
Sottoassicurazione
Sono assicurati
A1
A2
A3
A4
Prestazioni edili
A1.1
Le prestazioni edili indicate nella polizza
A1.2
Spese di sgombero, di ricerca del danno, di demolizione e di ricostruzione
A1.3
Copertura estesa (Maintenance) per danni alle prestazioni edilizie
A1.4
Copertura estesa (Maintenance) per le spese di sgombero, di ricerca del danno,
di demolizione e di ricostruzione necessarie
■
■
Coperte dalla somma d'assicurazione delle
prestazioni edili
Fino al 10 % della somma dʼassicurazione
per prestazioni edili, tuttavia al massimo
CHF 1ʼ000ʼ000.–
Prestazioni edili non assicurate dal Cantone
A2.1
Prestazioni edilizie non assicurate o solo in parte dallʼassicurazione cantonale per stabili
Fino al 10 % della somma dʼassicurazione per
prestazioni edili
Fino al 10 % della somma dʼassicurazione per
prestazioni edili
A2.2
Spese di sgombero, di ricerca del danno, di demolizione e di ricostruzione necessarie
Fino a CHF 100ʼ000.–
Fino a CHF 100ʼ000.–
Assicurazione complementare combinata
A3.1
■ Materiale dʼimpalcatura, sbadacchiatura e di sostegno
■ Area edificabile e terreno adiacente
■ Opere esistenti e beni mobili
Somma dʼassicurazione in base alla polizza
Solo per area edificabile e terreno adiacente:
somma dʼassicurazione in base alla polizza
Solo per area edificabile e terreno adiacente:
somma dʼassicurazione in base alla polizza
A3.2
Spese di sgombero, di ricerca del danno, di demolizione e di ricostruzione necessarie
Coperte dalla somma dʼassicurazione
dellʼassicurazione complementare combinata
Solo per area edificabile e terreno adiacente:
coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi­
curazione complementare combinata
Solo per area edificabile e terreno adiacente:
coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi­
curazione complementare combinata
Somma dʼassicurazione in base alla polizza
Solo per area edificabile e terreno adiacente:
somma dʼassicurazione in base alla polizza
Solo per area edificabile e terreno adiacente:
somma dʼassicurazione in base alla polizza
Assicurazione complementare combinata Plus
A4.1
■
■
■
■
■
A4.2
Spese per perizie e di ricerca del danno necessarie per lʼaccertamento e
la localizzazione di un danno di costruzione di origine sconosciuta
Coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi­
curazione complementare combinata Plus,
tuttavia fino a un massimo di CHF 100ʼ000.–
Coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi­
curazione complementare combinata Plus,
tuttavia fino a un massimo di CHF 100ʼ000.–
Coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi­
curazione complementare combinata Plus,
tuttavia fino a un massimo di CHF 100ʼ000.–
Coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi­
curazione complementare combinata Plus,
tuttavia fino a un massimo di CHF 100ʼ000.–
A4.3
Spese supplementari necessarie per ore lavorative
Coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi­
curazione complementare combinata Plus,
tuttavia fino a un massimo di CHF 100ʼ000.–
Coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi­
curazione complementare combinata Plus,
tuttavia fino a un massimo di CHF 100ʼ000.–
Coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi­
curazione complementare combinata Plus,
tuttavia fino a un massimo di CHF 100ʼ000.–
Coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi­
curazione complementare combinata Plus,
tuttavia fino a un massimo di CHF 100ʼ000.–
A4.4
Spese di sgombero, di ricerca del danno, di demolizione e di ricostruzione necessarie
Coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi­
curazione complementare combinata Plus
Solo per area edificabile e terreno adiacente:
coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi­
curazione complementare combinata Plus
Solo per area edificabile e terreno adiacente:
coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi­
curazione complementare combinata Plus
Materiale dʼimpalcatura, sbadacchiatura e di sostegno
Area edificabile e terreno adiacente
Opere esistenti e beni mobili
Attrezzi, utensili e macchine edili
Cose rimosse (danni da ganci di gru)
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Incidenti di costruzione
Incendio
Danni della natura
Furto
Vuole sapere comʼè assicurato? Le prestazioni da lei richieste sono definite nella sua polizza.
Distruzione, danneggiamento in seguito a
B1 Incidenti di costruzione improvvisi e imprevisti;
B2 Danni causati da spray o da atti vandalici a
stabili ed elementi di costruzione sui quali
è in corso unʼattività edile nellʼambito della
presente assicurazione, a condizione che
tale attività non rientri in lavori successivi
pianificati (ad es. intonacatura, posa di perline, ecc.). Sono coassicurati anche i danni
causati da disordini interni.
Distruzione, danneggiamento o scomparsa
in seguito a
C1 Incendio, fumo (azione repentina ed
effetto accidentale), fulmine, esplosione,
scoppio e implosione;
C2 Acqua di spegnimento;
C3 Caduta e atterraggio di emergenza di
aero­mobili e veicoli spaziali o di parti di
essi.
Distruzione, danneggiamento o scomparsa in
seguito a
D1 Eventi naturali: piene, inondazioni, uragani
(vento di almeno 75 km / h e oltre che abbatte
alberi o scoperchia case nelle vicinanze
delle cose assicurate), grandine, valanghe,
pressione della neve, frane, caduta massi e
scoscendimenti.
Danni che possono essere provati da tracce,
testimoni o in altro modo in seguito a
E1 Perdite dovute al furto di cose assicurate
fissate allʼopera in costruzione.
Somma dʼassicurazione in base alla polizza
Solo per area edificabile e terreno adiacente
Somma dʼassicurazione in base alla polizza
Solo per area edificabile e terreno adiacente
Somma dʼassicurazione in base alla polizza
Sottoassicurazione
Sono assicurati
A5
Assicurazione complementare combinata Top
A5.1
■
■
■
■
■
A5.2
Spese per perizie e di ricerca del danno necessarie per lʼaccertamento e
la localizzazione di un danno di costruzione di origine sconosciuta
Coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi­
curazione complementare combinata Top
Coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi­
curazione complementare combinata Top
Coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi­
curazione complementare combinata Top
Coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi­
curazione complementare combinata Top
A5.3
Spese supplementari necessarie per ore lavorative straordinarie, domenicali,
festive e notturne
Coperte dalla somma dʼassi­curazione dellʼassi­
curazione complementare combinata Top
Coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi­
curazione complementare combinata Top
Coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi­
curazione complementare combinata Top
Coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi­
curazione complementare combinata Top
A5.4
Perdita di proventi e spese supplementari (garanzia di 52 settimane), in base alle
Condizioni particolari della polizza
Coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi­
curazione complementare combinata Top
Coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi­
curazione complementare combinata Top
Coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi­
curazione complementare combinata Top
Coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi­
curazione complementare combinata Top
A5.5
Vetrate contro i danni dovuto a graffiature, in base alle Condizioni particolari della polizza
Coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi­
curazione complementare combinata Top,
tuttavia fino a un massimo di CHF 100ʼ000.–
Coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi­
curazione complementare combinata Top,
tuttavia fino a un massimo di CHF 100ʼ000.–
Coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi­
curazione complementare combinata Top,
tuttavia fino a un massimo di CHF 100ʼ000.–
Coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi­
curazione complementare combinata Top,
tuttavia fino a un massimo di CHF 100ʼ000.–
A5.6
Spese di sgombero, di ricerca del danno, di demolizione e di ricostruzione necessarie
Coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi­
curazione complementare combinata Top
Solo per area edificabile e terreno adiacente:
coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi­
curazione complementare combinata Top
Solo per area edificabile e terreno adiacente:
coperte dalla somma dʼassicurazione dellʼassi­
curazione complementare combinata Top
Materiale dʼimpalcatura, sbadacchiatura e di sostegno
Area edificabile e terreno adiacente
Opere esistenti e beni mobili
Attrezzi, utensili e macchine edili
Cose rimosse (danni da ganci di gru)
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Non sono assicurati
Incidenti di costruzione
Incendio
Danni della natura
Furto
A6
B3
C4
D2
E2
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
I danni la cui causa risale a prima dellʼinizio del contratto. Lo stipulante deve dimostrare che il danno è
stato causato durante il periodo contrattuale;
I danni a cose e costi che, con riserva dell'art. A13, sono assicurati altrove o devono essere assicurati
altrove;
I danni dovuti a influenze atmosferiche normali, prevedibili secondo la stagione e le condizioni locali
e cioè senza tener conto di altre cause che vi contribuiscono (per es. errori di esecuzione e/o di
costruzione, difetti di coordinamento, misure di protezione inadeguate).
■ La copertura assicurativa sussiste qualora il danno causato dalle influenze atmosferiche subentri
in seguito a un incidente di costruzione assicurato o gli assicurati possano dimostrare che tale
danno è dovuto allʼazione di persone non partecipanti allʼopera.
Le spese di ogni genere e supplementari dovute a modifiche delle modalità di costruzione o in seguito
al tentativo di apportare migliorie per il ripristino dello stato così come si trovava prima del sinistro,
come per esempio le spese per le misure di protezione dello scavo di costruzione e della scarpata
(come palancole, targonate o casserature, ancoraggi, sostegni, materiali di riempimento) che non
erano previste, ma hanno dovuto essere successivamente adottate in seguito al crollo dello scavo di
fondazione oppure a causa del terreno di costruzione poco stabile;
Le spese per eliminare i difetti (esecuzione del lavoro o progettazione carenti).
■ Se un difetto provoca però un incidente di costruzione imprevisto, lʼHelvetia risarcisce il danno
deducendo dallʼindennità le spese che senza lʼincidente di costruzione si sarebbero comunque
dovute sostenere per eliminare il difetto;
Le spese per lʼeliminazione dei difetti di natura estetica anche se questi difetti sono conseguenza di
un evento risarcibile;
Le penalità convenzionali per inosservanza del termine di esecuzione e di consegna o relative ad
altri obblighi come pure altri danni patrimoniali;
I danni nella misura in cui devono essere sostenuti da un assicuratore responsabilità civile di un
partecipante alla costruzione dellʼopera ugualmente assicurato nellʼambito dellʼassicurazione lavori
di costruzione. Una franchigia nella rispettiva assicurazione di responsabilità civile non può andare a
carico dellʼHelvetia. Nei limiti di un evento coperto dallʼassicurazione lavori di costruzione, lʼHelvetia
versa tuttavia un anticipo per le prestazioni dovute dallʼassicuratore responsabilità civile, tuttavia fino
a un massimo di prestazioni e spese coperti dalla polizza. Lʼavente diritto deve quindi cedere
le sue pretese di risarcimento allʼHelvetia nella misura dellʼanticipo accordato. Se le prestazioni
dellʼassicuratore responsabilità civile non raggiungono le prestazioni previste dallʼassicurazione lavori
di costruzione, lʼHelvetia si assume la differenza;
I danni a decorazioni artistiche (stucchi, affreschi, pitture su vetro, ecc.) di costruzioni già esistenti ai
sensi di A3, A4 o A5;
I danni agli attrezzi, agli utensili e alle macchine edili ai sensi di A4.1 e A5.1 dovuti a:
a) danni dʼesercizio attribuibili a cause interne, in modo particolare danni dovuti a rottura, incrina­
tura, deformazione o usura, qualunque ne sia la causa (quali le inevitabili influenze riconducibili al
normale funzionamento o al trasporto; le sollecitazioni eccessive, il gelo; la mancanza di acqua, di
olio o di lubrificante).
■Se tali danni sono però la causa di collisioni, ribaltamenti o cadute, i danni che ne conse­
guono sono assicurati;
b) i danni verificatisi in seguito allʼuso delle cose assicurate da parte di persone non qualificate o
prive della formazione prescritta dalle autorità;
c) i danni determinati da difetti e deficienze di cui gli assicurati o i rispettivi organi erano o dovevano
essere a conoscenza;
d) i danni che subentrano quando, dopo un sinistro, le cose assicurate continuano ad essere utiliz­
zate prima che siano state riparate definitivamente e ne sia garantito il normale funzionamento;
e) i danni a cucchiai, coppe, pale, benne, cingoli, rulli, barre e teste alesatrici e pneumatici;
■Questi danni vengono tuttavia risarciti se sono conseguenti a un danno assicurato subito
dallʼoggetto stesso;
Spese in rapporto con siti contaminati;
Costi per prestazioni edili fornite inutilmente, nonché eventuali costi per il ridimensionamento in caso
di assegnazione dellʼincarico di effettuare perforazioni o infissioni di tubature e costi aggiuntivi deri­
vanti da eventuali divergenze dalla linea teorica (orizzontale e verticale) o dal rilevamento di ostacoli
in sede di perforazione o di infissione delle tubature;
Costi e spese supplementari derivanti dalla semplice improduttività o inutilizzabilità delle captazioni
dʼacqua sotterranea come pozzi filtranti e simili, ad esempio in seguito a ostruzione, divergenza dalla
linea teorica / profondità desiderata, rottura / ostruzione del tubo filtrante, ecc.;
I danni dovuti a traboccamento o deflusso di acque accumulate con un contenuto superiore a
500ʼ000 m3;
I danni derivanti da avvenimenti bellici, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione, rivolte e attacchi terroristici, nonché dalle misure adottate per combatterli;
Danni in caso di terremoti, eruzioni vulcaniche;
I danni in caso di modifiche della struttura nucleare dellʼatomo.
■ I danni elencati ai punti A20 – A22 sono tuttavia coperti qualora lo stipulante può provare che il
danno non ha relazione alcuna con questi eventi.
B4
B5
B6
B7
I beni mobili degli imprenditori che parte­
cipano allʼopera e dei loro subappaltatori;
I danni causati ai beni mobili assicurati
dallʼazione prolungata delle intemperie o
della temperatura, del fumo, della polvere,
della fuliggine, dei gas, dei vapori o delle
scosse;
a)La semplice mancanza di ermeticità
o la permeabilità del cemento o di
unʼeventuale guarnizione;
b) Eventuali mancanze di ermeticità di
canali e condotte come pure devia­
zioni dai tracciati previsti (orizzontali e
verticali), a meno che non siano state
causate da un movimento del terreno
repentino e imprevisto;
c) Formazioni di crepe non conseguenti
a un incidente di costruzione coperto.
Queste sono considerate un difetto estetico, anche in caso di imperme­abilità
compromessa;
■Sono tuttavia assicurate le crepe
che, per ragioni statiche, rendono
inevitabile il risanamento di parte
dellʼopera;
d) Danni da fenomeni di subsidenza non
conseguenti a un incidente di costru­
zione coperto.
■Sono tuttavia assicurati i danni da
fenomeni di subsidenza conse­
guenti a un incidente di costruzione
che, per ragioni statiche, rendono
inevitabile il risanamento di parte
dellʼopera;
Nella copertura estesa (Maintenance):
a)i danni a sigillature e isolazioni elastiche (per es. tetti piani), come pure i
danni consecutivi che ne risultano;
b) i danni alle condutture di drenaggio e
alle canalizzazioni, come pure i danni
consecutivi che ne risultano;
Danni a tubi vuoti e condutture non sottoposti agli accertamenti e alle operazioni
di sondaggio per la determinazione della
posizione degli stessi ritenuti assoluta­
mente necessari in accordo con gli obblighi
previsti, nonché danni da ciò derivanti.
Danni dovuti a incendio ai sensi di
C1 – C3 a:
■ materiale dʼimpalcatura, sbadacchia­tura e di sostegno;
■ opere esistenti e beni mobili;
■ attrezzi, utensili e macchinari edili;
■ cose rimosse (danni da ganci di gru).
Danni della natura ai sensi di D1 a
■ materiale dʼimpalcatura, sbadacchiatura
e di sostegno;
■ opere esistenti e beni mobili;
■ attrezzi, utensili e macchine edili;
■ oggetti in movimento (danni da ganci
di gru).
Validità territoriale
F1
La copertura assicurativa si estende al cantiere designato nella polizza.
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Helvetia Assicurazione costruzione – Edizione settembre 2016
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Beni mobili degli imprenditori che partecipano
allʼopera e dei loro subappaltatori.
Assicurazione responsabilità civile del committente
È assicurata la responsabilità civile
Lesioni corporali
Danni materiali
Danni patrimoniali veri e propri
Volete sapere come siete assicurati? Le prestazioni da voi richieste sono definite nella vostra polizza.
G1
H1
I1
G2
G3
Pretese di risarcimento di terzi, avanzate
ai sensi delle disposizioni legali sulla
responsabilità civile contro persone assicurate, in seguito a uccisione, ferimento o
altri danni alla salute di persone;
Spese per la difesa da pretese ingiusti­
ficate;
Sono inclusi nella copertura i danni
patrimoniali, se riconducibili a una
lesione corporale assicurata.
H2
H3
H4
Pretese di risarcimento di terzi avanzate ai
sensi delle disposizioni legali sulla responsabilità civile contro persone assicurate, in
seguito a distruzione, danneggiamento o
perdita di cose;
Spese per la difesa da pretese ingiustificate;
Sono inclusi nella copertura i danni patrimoniali, se riconducibili a un danno materiale
assicurato arrecato al danneggiato;
Sono considerati danni materiali anche
lʼuccisione, il ferimento o altri danni alla
salute nonché la perdita di animali.
I2
Pretese di risarcimento di terzi avanzate
ai sensi delle disposizioni legali di responsabilità civile contro persone assicurate, in
seguito a danni patrimoniali (misurabili in
termini pecuniari) che non derivano né da una
lesione corporale assicurata né da un danno
materiale assicurato arrecato al danneggiato.
Nellʼambito delle altre disposizioni contrattuali
la copertura assicurativa è limitata ai danni
patrimoniali causati da un evento imprevisto
che non fa parte del normale o progettato
processo di costruzione;
Spese per la difesa da pretese ingiustificate.
A23 Assicurazione di base
A23.1
in seguito a danni improvvisi e imprevisti legati alla demolizione, allʼedificazione o alla trasformazione dellʼopera menzionata nella polizza con
nesso causale.
Somma di garanzia in base alla polizza
Somma di garanzia in base alla polizza
Somma di garanzia in base alla polizza
A23.2
in seguito a danni improvvisi e imprevisti in relazione allo stato del terreno che ne fa parte, allʼesercizio dei relativi diritti di proprietà che ne
derivano (ad es. attività edili) o allʼadempimento degli obblighi di manutenzione con nesso causale.
Somma di garanzia in base alla polizza
Somma di garanzia in base alla polizza
Somma di garanzia in base alla polizza
A23.3
del committente quale ente collettivo di diritto pubblico (Confederazione, Cantone, Comune, ecc.) in base alle disposizioni di diritto pubblico per
danni causati illegalmente a terreni o opere di terzi;
Somma di garanzia in base alla polizza
Somma di garanzia in base alla polizza
Somma di garanzia in base alla polizza
A23.4
del committente non professionale (non commerciale) per danni derivanti da progettazione, direzione e/o conduzione dei lavori, lavori di
montaggio o di costruzione secondo il codice dei costi di costruzione (CCC) – capitoli da 1 a 4 eseguiti interamente o parzialmente da un
assicurato stesso.
Somma di garanzia in base alla polizza
Somma di garanzia in base alla polizza
Somma di garanzia in base alla polizza
A23.5
derivante da una compromissione allʼambiente, quando questa è la conseguenza di un singolo evento verificatosi in maniera improvvisa e
imprevista, che rende necessaria lʼadozione di misure immediate per la tutela dellʼambiente.
Somma di garanzia in base alla polizza
Somma di garanzia in base alla polizza
Somma di garanzia in base alla polizza
A24 Spese per la prevenzione di danni
A24.1
in relazione al progetto di costruzione designato nella polizza.
Somma dʼassicurazione in base alla polizza
A25 Protezione giuridica in caso di procedura penale
A25.1
È assicurata la protezione giuridica in caso di procedura penale, ossia le spese risultanti da un procedimento penale disposto dalle autorità
penali o amministrative sulla base di un evento assicurato, purché non esista unʼaltra copertura assicurativa.
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CHF 250ʼ000.–
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Non è assicurata la responsabilità civile
A26 Per pretese derivanti da danni la cui causa risale a prima dellʼinizio del contratto;
A27 Per pretese derivanti da danni:
a) dello stipulante;
b) che concernono la persona dello stipulante (ad es. perdita di sostegno);
c) di persone che vivono in comunione domestica con lʼassicurato responsabile;
A28 dellʼautore per i danni causati in occasione di un crimine, di un delitto o di unʼinfrazione intenzionale;
A29 per pretese fondate su una responsabilità assunta contrattualmente e che eccede le prescrizioni legali, come pure le pretese derivanti dallʼinadempimento
di un obbligo di assicurazione legale o contrattuale;
A30 quale detentore in seguito allʼuso di veicoli a motore immatricolati o utilizzati in modo non conforme alla legge oppure per viaggi non autorizzati con veicoli
terrestri, natanti, aeromobili e biciclette;
A31 per pretese derivanti da danni riconducibili a progettazioni, direzione, conduzione, montaggio o realizzazione dei lavori eseguiti interamente o parzialmente
da un assicurato professionale (commerciale).
■ Non colpiti da questa esclusione sono i costruttori professionali (commerciali) con unʼassicurazione di responsabilità civile professionale / assicurazione
responsabilità civile dʼazienda (con copertura per danni alle opere). In tal caso la copertura secondo A23.4 vale solo in modo sussidiario (in seguito)
ad unʼassicurazione professionale / assicurazione responsabilità civile dʼazienda. Una franchigia nella rispettiva assicurazione di responsabilità civile
non può andare a carico dellʼHelvetia;
A32 per danni la cui sopravvenienza avrebbe dovuto essere attesa con grande probabilità dagli assicurati (ad es. il danneggiamento di terreni e stabili, compresi
strade e sentieri, causato dallʼandirivieni di persone e di veicoli o dal deposito di macerie, materiali, macchinari e attrezzi);
A33 per i danni il cui verificarsi era stato implicitamente accettato con la scelta di un determinato metodo di lavoro allo scopo di ridurre le spese o accelerare i
lavori (ad es. in caso di rinuncia alla necessaria protezione dello scavo di fondazione);
A34 per pretese derivanti da danni che, per esperienza, risultano inevitabili sulla base del metodo di costruzione scelto (ad es. danni da fenomeni di subsidenza
e/o da crepe nellʼarea attigua al cantiere in seguito allʼesecuzione di speciali attività edilizie come pareti chiodate e palancolate, tutti i tipi di abbassamenti
della falda freatica, tutti i tipi di lavori di palificazione o vibrazione, tutti i tipi di fondazioni su pali, operazioni di brillamento pirotecniche, rimozione di roccia con
martello picconatore, operazioni di sottofondazione e sottomurazione, spingitubo, ecc.).
A35 in qualità di ente di diritto pubblico (cfr. A23.3) per le pretese derivanti da atti dannosi che per natura risultavano inevitabili o difficilmente evitabili; incluse le
pretese derivanti da espropriazione (diritto dʼespropriazione), o da fattispecie analoghe allʼespropriazione;
A36 per pretese di regresso e di compensazione di terzi relative a prestazioni accordate ai danneggiati;
A37 per pretese o spese supplementari derivanti da danni in relazione a contaminazioni preesistenti (danni pregressi), inclusi quelli che direttamente o indirettamente derivano dallʼamianto o da materiali contenenti amianto, idrocarburi clorurati (ICC), clorofluorocarburi (CFC), o urea formaldeide, o che sono in rela­
zione con queste sostanze;
A38 per obblighi di carattere penale o simili (per es. multe) in relazione alla protezione giuridica nella procedura penale ai sensi di A25.1.
A39 per le pretese derivanti da danni dovuti ad avvenimenti bellici, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione, rivolte e attacchi terroristici, nonché dalle
misure adottate per combatterli.
Lesioni corporali
Danni materiali
Danni patrimoniali veri e propri
H5
I3
per danni in seguito allʼazione progressiva
(ad es. di intemperie, temperatura, umidità,
formazione di muffa e funghi, fumo, polvere,
fuliggine, gas, vapori o scosse, ecc.), tranne
quando lʼazione progressiva è dovuta ad un
evento subentrato in modo improvviso ed
imprevisto;
H6 per pretese legate a danni concernenti il progetto di costruzione designato nella polizza, i
relativi stabili inclusi i beni mobili ivi sistemati
(incl. i veicoli), nonché il terreno che ne fa
parte con tutte le costruzioni ivi edificate.
Inoltre sono esclusi i danni causati alle condutture che attraversano il (proprio) terreno
in questione.
Se si superano i confini di proprietà, la parte in
lavorazione della relativa parcella confinante
resta esclusa dallʼassicurazione;
H7 per danni a cose che un assicurato o
un'impresa partecipante al cantiere, ha preso
in consegna a scopo di uso, lavorazione,
custodia, trasporto, o per altri motivi oppure
che ha preso in affitto o in locazione;
H8 per danni a cose con o sulle quali un
assicurato o un imprenditore che partecipa
allʼopera esercita oppure omette di esercitare
unʼattività (ad es. lavorazione, riparazione,
carico o scarico di un veicolo). Sono inoltre
considerate attività di questo genere: la progettazione, la direzione dei lavori, lʼimpartire
ordini e istruzioni, la sorveglianza e il controllo,
come pure lavori simili, nonché le prove di
funzionamento indipendentemente da chi le
effettua;
H9 per pretese legate a danni dovuti alla diminuzione della produttività o al prosciugamento
di sorgenti;
H10 per pretese derivanti da pregiudizio al funzionamento di una cosa non danneggiata nella
sua sostanza;
H11 per danni a elementi di costruzione di opere
di terzi attigue, direttamente confinanti a
elementi di costruzione propri;
H12 per pretese derivanti da danni causati da
subsidenza e dalla formazione di crepe, a
condizione che non sia stata eseguita la
prova a futura memoria a titolo precauzionale
come previsto da L4.
■ La presente esclusione non si applica
nel caso in cui lo stipulante sia in grado
di provare che i danni causati da subsidenza e dalla formazione di crepe non
sussistevano prima dellʼinizio dellʼattività
edilizia, bensì si sono verificati nel corso
della durata del contratto.
Non sono interessate dalla presente disposizione le
restrizioni di copertura e le esclusioni di cui ai punti
A33 – A35.
Validità temporale
J1
La copertura assicurativa vale per i danni causati nel periodo della durata del contratto. Per danni ai sensi delle presenti disposizioni sʼintendono anche
le misure di prevenzione dei danni assicurate.
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Derivante da pregiudizi allʼambiente:
a) se più eventi simili quanto ai loro effetti
(ad es. penetrazione occasionale e
graduale di sostanze dannose nel suolo,
traboccamento ripetuto di liquidi da
recipienti mobili, ecc.) richiedono, con­
giuntamente, misure per prevenire,
ridurre o eliminare il danno, che per
eventi dello stesso genere, presi isola­
tamente, non sarebbero necessari;
b) per il pregiudizio allʼambiente la compromissione ambientale propriamente
detto, ad esempio per i danni a cose che
non sottostanno alla tutela degli interessi
patrimoniali individuali;
c) in relazione a siti contaminati;
d) derivante da impianti per il trattamento
dei rifiuti di proprietà dello stipulante o
dellʼimpresa al suo servizio.
■Tale esclusione non si applica agli
impianti di compostaggio oppure al
deposito intermedio di breve durata
di residui o altri prodotti di rifiuto e
alla depurazione o al trattamento
preliminare delle acque di scolo;
e) per le pretese di risarcimento derivanti
dalla violazione colposa di prescrizioni
di legge o decretate dalle autorità;
I4
spese per lʼaccertamento di perdite, la ricerca
di falle, di difetti di funzionamento e di cause
di danni, per vuotare e riempire gli impianti, i
recipienti e le condutture, come pure le spese
per ripararli e modificarli (ad es. spese di risanamento);
I5
per le spese che risultano dalle misure per
la prevenzione dei danni in seguito ad eventi
causati da impianti nucleari, veicoli a motore,
natanti, aeromobili o da relative parti o accessori;
I6
per le spese per lʼeliminazione di uno stato
pericoloso;
I7
per le spese di consolidamento di una fossa
di fondazione;
I8
per le spese dovute a nevicate e formazione
di ghiaccio;
I9
per le pretese derivanti da immissioni di qualsiasi genere (p.es. rumori, scosse, polvere,
immondizia, odori, ostacoli a vie dʼaccesso,
perdita di utili, ecc.). Tale disposizione si
applica in particolare a pergiudizi inevitabili­
arrecati ai terreni adiacenti effettuando
attività edilizie conformi a quanto prescritto
dallʼart.679a del Codice civile.
I10 del committente, di altri partecipanti allʼopera
e dei fornitori.
Inizio dellʼassicurazione
La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio dellʼassicurazione riportata nella polizza.
■
■
K2
Scadenza del contratto
In mancanza di disdetta, il contratto dʼassicurazione scade alla data convenuta nella polizza
per la fine dei lavori, in ogni caso quando tutte le prestazioni edili sono collaudate ai sensi
della norma SIA 118 o in seguito a consegna a scopo di utilizzazione (p.es. a scopo abitativo)
sono considerate tali; in caso di esecuzione scaglionata di unità abitative (case unifamiliari /
plurifamiliari, proprietà per piani) o di lotti di costruzione, nel momento in cui tutte le presta­
zioni riguardanti il singolo oggetto sono collaudate o considerate tali.
■
■
La copertura estesa (Maintenance) di 24 mesi secondo N2 inizia al momento della scadenza
del contratto dʼassicurazione.
■
K3
Scadenza del premio
Salvo convenzione contraria, il premio deve essere pagato in una sola volta e vale per tutta
la durata dei lavori. Il pagamento del premio, compresa la tassa di bollo, scade alla consegna
della polizza, al più tardi tuttavia allʼinizio dellʼassicurazione.
■
■
K4
Ritardo nel pagamento del premio
In caso di mancato pagamento, lo stipulante sarà intimato a sue spese per iscritto ad effettuarlo entro 14 giorni dallʼinvio della diffida. Questʼultima menzionerà le conseguenze del
ritardo.
■
■
K9
Persone assicurate
Se la diffida rimane senza effetto, le prestazioni dellʼHelvetia sono sospese a partire dalla
scadenza del termine di diffida fino al pagamento completo dei premi e delle spese.
K5
Rimborso del premio
Il pagamento del premio deve effettuarsi per il suo importo totale anche in caso di scadenza
anticipata del contratto dʼassicurazione ai sensi di K2 e K3.
■
K6
Disdetta in caso di sinistro
Dopo lʼinsorgere di un danno risarcibile, il contratto o la parte di contratto interessata dal
danno può essere disdetta:
a) dallo stipulante, entro 14 giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza del
pagamento dellʼindennizzo;
b) dallʼHelvetia, al più tardi allʼatto del pagamento dellʼindennizzo.
■
K10
Interessi assicurati
Sono assicurati i danni che secondo le norme SIA vanno a carico del committente, dei
geologi, degli architetti, degli ingegneri e della direzione lavori nonché degli imprenditori e dei
loro subappaltatori, nella misura in cui le rispettive prestazioni sono contenute nella somma
dʼassicurazione.
■
K11
Somme dʼassicurazione
a)
■
■
b)
La validità contrattuale cessa 14 giorni dopo la ricezione della disdetta.
K7
Trapasso di proprietà
Se le cose assicurate cambiano proprietario, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto­di
assicurazione passano allʼacquirente, se questi non rifiuta per iscritto il trapasso dellʼassi­
curazione entro 30 giorni dopo il cambiamento di proprietà. Il premio è dovuto pro rata
temporis fino alla data del recesso. Il rimborso del premio relativo al periodo dʼassicurazione
non ancora trascorso viene effettuato al proprietario precedente.
c)
■
d)
LʼHelvetia ha il diritto di disdire il contratto entro 14 giorni da quando ha avuto conoscenza
dellʼavvenuto trapasso, con il preavviso di 30 giorni. Il rimborso della parte di premio relativo
al periodo dʼassicurazione non ancora trascorso viene effettuato allʼacquirente.
K8
Fallimento
LC = lavori di costruzione
In caso di fallimento dello stipulante, il contratto si estingue con la dichiarazione di fallimento.
Se tuttavia fra le diverse cose assicurate esistessero dei pezzi di valore non pignorabili, il loro
diritto assicurativo rimane al debitore fallito ed alla sua famiglia.
RCC = responsabilità civile del committente
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■
■
Nella polizza o nelle Condizioni generali per stipulante sʼintendono sempre tutte le persone
menzionate alla lettera a, mentre per assicurati sʼintendono tutte le persone menzionate alle
lettere a – d.
■
In caso di scioglimento o cessione anticipata del contratto in base ad un motivo previsto dalla
legge o dal contratto, il premio è dovuto soltanto fino alla data dello scioglimento del contratto.
Tuttavia il premio è dovuto per lʼintero periodo dʼassicurazione se:
a) lʼHelvetia eroga prestazioni in caso di danno totale;
b) lo stipulante disdice il contratto in caso di sinistro parziale.
È assicurata la responsabilità civile:
a) dello stipulante in qualità di committente del progetto di costruzione designato nella
polizza e di proprietario del terreno che ne fa parte. Se lo stipulante è una società di
persone (per es. una società in nome collettivo), una comunione di proprietari (per es.
una comunione ereditaria) o se egli ha concluso lʼassicurazione per conto di terzi, i soci,
i membri della comunione o le persone a cui si riferisce lʼassicurazione hanno gli stessi
diritti ed obblighi dello stipulante;
b) dei dipendenti e degli altri ausiliari dello stipulante (esclusi gli imprenditori e artigiani
indipendenti di cui si serve, quali imprenditore edile, architetto, ingegnere, geologo,
ecc.) nellʼadempimento dei loro obblighi contrattuali o professionali in rapporto allʼopera
assicurata e al terreno che ne fa parte; Restano tuttavia escluse le pretese di regresso
e di compensazione avanzate da terzi per le prestazioni che hanno accordato ai
danneggiati;
c)
del proprietario o di colui che gode del diritto reale limitato al terreno e/o allo stabile,
se lo stipulante è solo committente e non proprietario del terreno e/o dello stabile che
fanno parte dellʼopera assicurata (per es. diritto di superficie);
d) del proprietario di un terreno gravato da diritto di passaggio o di posa di condutture in
virtù di un contratto di servitù, per danni in relazione alla realizzazione dellʼopera sul suo
terreno (posa di condotte, canalizzazioni, strade, ecc.).
RCC
RCC
K1
LC
LC
Disposizioni di carattere generale
■
K12
Obbligo di dichiarazione
LC = lavori di costruzione
Prestazioni edili:
La somma di assicurazione deve corrispondere al totale delle prestazioni edili previste.
Nella somma dʼassicurazione non devono essere inclusi i costi per gli studi preliminari
e per i concorsi, i costi del terreno e dei raccordi alle infrastrutture, come pure le spese
di finanziamento e le tasse. Di conseguenza la somma dʼassicurazione corrisponde
alle prestazioni edili secondo il codice dei costi di costruzione (CCC), capitoli da 1 a 4
inclusi gli onorari e lʼimposta sul valore aggiunto (IVA)
Somme dʼassicurazione dopo un sinistro:
Le somme dʼassicurazione non si riducono per il fatto che vengano effettuati dei risar­ci­
menti; lo stipulante è tenuto tuttavia a versare un premio supplementare proporzionale.
Somma di garanzia:
La somma dʼassicurazione vale quale garanzia unica per la durata contrattuale. Essa
viene risarcita al massimo una sola volta per tutti i danni cagionati nel corso della durata
contrattuale, per le spese assicurate di prevenzione dei sinistri nonché per altre spese
assicurate.
Conteggio definitivo:
In caso di prestazioni edili assicurate di importo pari o inferiore a CHF 10ʼ000ʼ000.–
si rinuncia di comune accordo a un conteggio definitivo dei premi. Per prestazioni edili
­assicurate di valore superiore a CHF 10ʼ000ʼ000.– sia lo stipulante sia lʼHelvetia possono richiedere un conteggio definitivo dei premi qualora la differenza tra le prestazioni
edili assicurate e la somma di costruzione effettiva sulla base del conteggio edile finale
ammonti a più del 10 %.
Il premio dellʼassicurazione responsabilità civile del committente si fonda su basi mutevoli. La
base principale per la determinazione di un fatto costitutivo del rischio rilevante è costituita
dalla somma delle prestazioni edili in CHF ai sensi di K11a. Eventuali variazioni nella somma
delle prestazioni edili superiori al 10 % nel corso della durata del contratto devono essere
segnalate tempestivamente allʼHelvetia.
RCC = responsabilità civile del committente
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■
■
■
■
■
■
Obblighi particolari
a)
b)
c)
d)
e)
f)
L2
L3
Pregiudizi allʼambiente
Misure di prevenzione dei danni
Le aziende e gli specialisti coinvolti nel cantiere (imprese edili, artigiani, architetti,
ingegneri, direzione lavori, geologi, ecc.) devono essere obbligati dallo stipulante:
■ a osservare le norme e ordinanze emanate dalle autorità, dallʼIstituto nazionale
svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA), dalla Società svizzera degli
ingegneri e architetti (SIA) e dallʼUnione svizzera dei professionisti della strada
(VSS), come pure a rispettare le regole generalmente riconosciute nellʼedilizia;
■ prima di intraprendere lavori (come movimenti di terra, lavori di scavo, di perforazione, di taglio, di fresatura, ecc.) a consultare i piani presso i servizi competenti
e a procurarsi tutte le indicazioni atte a stabilire il tracciato e la posizione esatta
delle condotte.
Se un assicurato ne ha conoscenza o ne avrebbe dovuto avere conoscenza conside­
rate le circostanze, egli è tenuto a rispettare gli obblighi menzionati sopra.
Prima dellʼinizio dei lavori di scavo è necessario affidare ad un ingegnere, per mezzo
di un contratto scritto, lʼincarico di mettere in sicurezza e monitorare lʼintero scavo (in
particolare scarpate, recinzioni, aggottamento, ecc.) a partire da una profondità di scavo
verticale di 4.0 m. Per i lavori di sottofondazione si applicano le direttive (disposizione
e procedura di lavoro) impartite dallʼingegnere. Lʼingegnere civile decide se è necessario coinvolgere un geologo o un geotecnico. Gli accertamenti, le raccomandazioni e
le richieste del geologo / geotecnico o dellʼingegnere civile devono essere rispettate in
base al concetto geologico e geotecnico. Se il geologo / geotecnico o lʼingegnere civile
propongono un piano di controllo e di sorveglianza, esso deve essere osservato tassativamente. In caso di mancato adempimento di questo obbligo, i danni allo scavo, alle
prestazioni edili come pure a opere proprie a altre opere appartenenti a terzi, causati
da instabilità della fossa di fondazione, non sono assicurati.
Se per lavori di ristrutturazione si interviene significativamente sulla statica dellʼedificio,
per la progettazione, lʼesecuzione e la direzione locale dei lavori dellʼintero progetto,
un ingegnere deve essere incaricato per iscritto. Va inoltre concordata in questi casi
una collaborazione diretta fra architetto e ingegnere. Per tutta la durata dei lavori che
rendono necessaria lʼapertura del tetto, sullʼintera superficie deve essere installata una
copertura resistente alle intemperie che copre lʼintera superficie. I lavori di risanamento
da parte di una ditta specializzata devono essere eseguiti in modo tale da garantire, al
termine della giornata, un'adeguata copertura ermetica del tetto.
Devono essere adottate tutte le ragionevoli misure di protezione adeguate alle condi­
zioni locali contro i danni dovuti a incendio e forze della natura.
Se un assicurato effettua autonomamente dei lavori rinunciando alla consultazione di
imprenditori e specialisti esperti, è lui stesso responsabile del rispetto degli obblighi
contrattuali.
■
L4
Prova a futura memoria
precauzionale
Prima dellʼinizio dei lavori di costruzione, lo stipulante è tenuto ad allestire a proprie spese e
a titolo di prova precauzionale a futura memoria, i protocolli di stato e delle crepe relativi alle
opere presenti sulle parcelle attigue di terzi.
Obblighi in caso di sinistro
Lʼassicurato ha lʼobbligo di provvedere affinché
a) la produzione, la trasformazione, la raccolta, il deposito, lʼeliminazione di sostanze
nocive allʼambiente siano eseguiti nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e delle
autorità;
b) le attrezzature utilizzate per le suddette attività, compresi i dispositivi di sicurezza e di
allarme, siano sottoposti a un servizio di manutenzione a regola dʼarte e tenuti in fun­
zione in osservanza delle prescrizioni tecniche, legali e delle autorità;
c)
le decisioni emesse dalle autorità in merito a risanamenti e a misure analoghe siano
messe in atto entro i termini prescritti.
■
Gli assicurati sono tenuti ad assumersi le spese di tutte le misure necessarie per la protezione della costruzione e delle opere attigue, secondo le regole generalmente riconosciute
nellʼedilizia, e ciò anche quando queste misure si rivelano indispensabili soltanto nel corso
dei lavori di demolizione o di costruzione.
■
M1
Avente diritto
Lʼavente diritto è equiparato allo stipulante per quanto concerne gli obblighi di seguito
enunciati.
■
■
M2
Notifica
Lo stipulante:
a) informa immediatamente lʼHelvetia (in caso di furto anche la polizia) e richiede
unʼinchiesta ufficiale;
b) formula una motivazione scritta per il diritto allʼindennizzo;
c)
permette ogni inchiesta utile a tale riguardo e presenta su richiesta una distinta delle
cose esistenti prima e dopo il sinistro, nonché delle cose danneggiate, completa di
indicazione dei valori;
d) avvisa immediatamente lʼHelvetia se vengono recuperate cose rubate oppure se riceve
notizie al loro riguardo. Lʼavente diritto è inoltre tenuto a restituire, dedotto lʼindennizzo
per unʼeventuale perdita di valore, lʼindennità che gli è stata versata per le cose recuperate oppure metterle a disposizione dellʼHelvetia;
e) informa immediatamente lʼHelvetia nel momento in cui viene avviata una procedura di
fallimento nei suoi confronti.
■
■
M3
Obbligo di cooperazione
Lo stipulante è tenuto a cooperare con lʼHelvetia nellʼaccertamento del danno e nella conduzione delle trattative, fornendo tutte le informazioni necessarie sullʼaccaduto e mettendo a
disposizione della compagnia documenti, decreti rilasciati dalle autorità e simili, nonché altri
mezzi di prova.
■
■
M4
Divieto di apportare modifiche
Occorre evitare qualsiasi cambiamento che potrebbe rendere difficile o impossibile
lʼaccertamento della causa del danno o la stima del danno, a meno che le modifiche
non vengano apportate allo scopo di limitare il danno o nellʼinteresse pubblico.
■
■
M5
Limitazione del danno
Durante e dopo il danno lo stipulante deve fare il possibile per conservare e salvare le cose
assicurate e per limitare il danno, seguendo le eventuali istruzioni dellʼHelvetia. Le spese per
limitare i danni sono risarcite fino allʼammontare della somma di assicurazione. Se il totale
delle spese e dellʼindennità supera la somma dʼassicurazione, tali spese sono risarcite solo
se ordinate dallʼHelvetia.
■
■
M6
Obbligo della prova
Lo stipulante deve provare che sono soddisfatte le premesse per sottoporre un evento assi­
curato. Egli deve inoltre dimostrare lʼammontare del danno.
■
■
■
La somma assicurata non costituisce alcuna prova, né dellʼesistenza né del valore delle cose
assicurate al momento in cui si è verificato il sinistro.
■
M7
Inizio dei lavori di riparazione
Una volta denunciato il sinistro si può dare immediatamente inizio alla riparazione, sempre che
tale misura sia indispensabile per poter continuare i lavori e non pregiudichi o renda impossi­
bile lʼaccertamento del danno da parte di un rappresentante dellʼHelvetia. Se il danno non viene visionato entro 5 giorni dal ricevimento della notifica di sinistro, lʼavente diritto può fare eseguire la riparazione. Le parti danneggiate devono essere tenute a disposizione dellʼHelvetia.
Devono essere predisposte adeguate misure di sicurezza per contrastare le forze ascensio­
nali che agiscono sull'opera edile (carico, ancoraggio, ecc.) e/o il possibile allagamento della
fossa di fondazione. Devono inoltre essere disponibili pompe di riserva (inclusa l'alimenta­
zione ridondante).
In caso di violazione colposa di questo obbligo non sussiste alcuna copertura assicurativa.
LʼHelvetia si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di visitare il cantiere, di consultare i piani
e la documentazione della direzione dei lavori e, se lo ritiene opportuno, di conferire con le
persone responsabili della costruzione riguardo ai provvedimenti presi o ancora da adottare.
RCC = responsabilità civile del committente
17/25 | Helvetia Compagnia Svizzera dʼAssicurazioni SA, San Gallo
Helvetia Assicurazione costruzione – Edizione settembre 2016
■
In caso di lavori di battitura, vibroinfissione o con esplosivo occorre inoltre predisporre la
misura delle vibrazioni / scosse.
Le misure di protezione contro i danni da allagamenti (inondazioni in seguito a tracimazione
di acque stagnanti e correnti come stagni, fiumi, laghi, ecc.) devono essere adeguate alle
circostanze presumibili in base alla stagione e alle condizioni locali. Le portate di piena che
si verificano su un periodo di 30 anni (HQ30) sono considerate ai sensi dellʼart. A8 CGA tutto
sommato normali e nei limiti delle prevedibili influenze atmosferiche.
LC = lavori di costruzione
RCC
■
LC
RCC
L1
LC
Obblighi nel corso della durata del contratto
LC = lavori di costruzione
RCC = responsabilità civile del committente
18/25 | Helvetia Compagnia Svizzera dʼAssicurazioni SA, San Gallo
Helvetia Assicurazione costruzione – Edizione settembre 2016
■
Ognuna delle parti può richiedere lʼapplicazione della procedura peritale. Prima di iniziare
lʼaccertamento del danno ognuna delle parti designa un perito e insieme scelgono un arbitro.
Le persone non sufficientemente competenti, imparentate o altrimenti legate ad una delle
parti possono essere ricusate quali periti. I periti accertano il valore delle cose assicurate
immediatamente prima e dopo il danno. Se gli accertamenti dei periti divergono, lʼarbitro
deciderà sui punti contestati entro i limiti dei due accertamenti peritali. Gli accertamenti fatti
dai periti nellʼambito delle loro competenze sono vincolanti, a meno che non venga provato
che gli stessi si scostano in modo evidente e considerevole dalla realtà. La parte che sostiene
questa tesi deve presentarne la prova. Ognuna delle parti sopporta le spese del suo perito e
ambedue per metà quelle dellʼarbitro.
■
Pretese di terzi
Copertura estesa (Maintenance)
Lo stipulante deve astenersi dal prendere posizione circa le pretese del danneggiato, in modo
particolare non deve effettuare pagamenti, lasciarsi trascinare in processi, effettuare transazioni e principalmente non deve riconoscere alcuna richiesta. Lo stipulante non ha diritto,
senza lʼautorizzazione dellʼHelvetia, di cedere pretese risultanti da questa assicurazione a
danneggiati o terzi.
N3
Assicurazione di responsabilità
civile per proprietari di fondi
Qualora il proprietario abbia assicurato ugualmente la responsabilità legale derivante dalla
proprietà del terreno (responsabilità civile per proprietari del fondo), la copertura data dalla
responsabilità civile del committente viene limitata come segue: lʼHelvetia eroga un risarcimento danni solo nella misura in cui il danno eccede la somma dʼassicurazione della
responsabilità civile del proprietario fondiario. Tale indennizzo è limitato alla differenza delle
due somme di assicurazione.
N4
Prescrizione e perenzione
Le pretese derivanti dal presente contratto si prescrivono 2 anni dopo il verificarsi del fatto su
cui è fondato lʼobbligo di prestazione.
■
Prestazioni dellʼHelvetia
Le convenzioni sui prezzi stipulate nel contratto dʼappalto costituiscono la base per il calcolo.
a) LʼHelvetia risarcisce:
■ per le prestazioni edili le spese (con riserva di A16 anche le spese di decontaminazione) necessarie per il ripristino dello stato immediatamente precedente al
sinistro, al massimo tuttavia la somma dʼassicurazione;
■ in caso di cose assicurate secondo A2 – A5, le spese per il ripristino allo stato
immediatamente prima del sinistro, al massimo tuttavia il valore attuale;
■ In caso di costi per gli esperti e per la localizzazione del danno necessari, le spese
sostenute per lʼaccertamento e la localizzazione di un danno edile di origine­sconosciuta, in particolare al fine di stabilire se si tratti di un incidente di costruzione
assicurato o di un difetto di esecuzione non assicurato. La scelta del perito è
decisa dallʼassicuratore dʼintesa con lʼassicurato o lʼimpresa coinvolta nei lavori.
Questa copertura è valida anche per i 24 mesi successivi al collaudo della cos­
truzione.
■ per le merci di beni mobili assicurati, il valore di mercato vale come valore di
sostituzione. Il risarcimento è limitato dalla somma dʼassicurazione stabilita.
b) Non vengono risarcite:
■ le spese supplementari dovute a modifiche del metodo di costruzione o alle
migliorie apportate con il ripristino rispetto allo stato immediatamente precedente
il sinistro;
■ la perdita di valore risultante dallʼesecuzione del ripristino o della riparazione.
Un plusvalore risultante dalla riparazione, come pure il valore di eventuali resti,
vengono dedotti dallʼammontare del danno.
Le prestazioni dellʼHelvetia consistono nella tacitazione delle pretese fondate e nella difesa
contro quelle infondate. Esse sono limitate alle somme massime dʼassicurazione stabilite
nella polizza, compresi gli interessi sullʼammontare del danno, le spese per ridurlo, le spese
di perizia, quelle legali, di giudizio, di arbitrato, di accertamento, come pure le indennità aggiudicate alla parte avversa e le spese per la prevenzione dei danni assicurate.
LC = lavori di costruzione
■
■
■
La prescrizione e/o la perenzione delle richieste dʼindennizzo derivanti dallʼassicurazione di
valori artistici e storici per gli stabili, di modelli, campioni e forme nonché di spese di ricostituzione subentra 5 anni dopo il verificarsi del sinistro.
■
N5
Trattamento del sinistro
LʼHelvetia si occupa della liquidazione di un sinistro solo nella misura in cui le pretese oltrepassino la franchigia convenuta.
■
LʼHelvetia conduce le trattative con il danneggiato in qualità di rappresentante della persona
assicurata. La liquidazione delle pretese del danneggiato è vincolante per la persona assicurata. LʼHelvetia ha il diritto di versare il risarcimento direttamente alla parte lesa, senza
dedurre unʼeventuale franchigia; in tal caso la persona assicurata, rinunciando a qualsiasi
obiezione, è tenuta a rimborsare la franchigia.
N6
Causa civile
Se il danneggiato intenta un processo civile, lʼHelvetia ne assume la direzione e le relative
spese nei limiti fissati ai punti N1 – N2. La persona assicurata deve cedere allʼHelvetia
unʼeven­tuale indennità per spese ripetibili che gli dovesse essere attribuita fino a concorrenza
delle spese processuali sostenute per la sua difesa.
■
N7
Protezione giuridica in caso
di procedura penale
Se in base a un evento di responsabilità civile assicurato viene avviata una procedura dis­
ciplinare o penale, lʼHelvetia si assume le spese che ne derivano per lʼassicurato (per es.
spese legali, spese giudiziarie e spese per perizie, risarcimenti di parte alla parte civile),
come pure le spese addebitate allʼassicurato nella procedura penale, qualora non sussista
unʼaltra copertura assicurativa.
a) LʼHelvetia designa, di comune accordo con la persona assicurata, un avvocato per
la sua difesa. Senza lʼautorizzazione della Compagnia, lʼassicurato non ha il diritto di
conferire un mandato ad un avvocato.
b) LʼHelvetia può rifiutare di occuparsi di un ricorso in caso di contravvenzione, oppure di
contestare la decisione di prima istanza quando, in base agli atti ufficiali, ha acquisito la
convinzione che lʼesito di queste azioni può essere sfavorevole.
c)
Le indennità processuali e di parte civile attribuite alla persona assicurata vanno a
favore dellʼHelvetia fino a concorrenza delle sue prestazioni, sempre che non rappresentino il rimborso di spese personali della persona assicurata o una ricompensa per
i servizi da lei prestati.
d) La persona assicurata è tenuta a trasmettere immediatamente allʼHelvetia tutte le
notifiche e disposizioni concernenti il procedimento disciplinare e ha lʼobbligo di sottomettersi alle disposizioni della compagnia. Se essa dovesse prendere altre misure di
propria iniziativa o contrariamente alle disposizioni dellʼHelvetia, oppure se dovesse
fare ricorso a mezzi legali senza lʼaccordo esplicito della compagnia, tali azioni saranno
considerate come eseguite a suo rischio e pericolo. Se però può essere provato che
queste misure hanno condotto ad un esito più favorevole, lʼHelvetia rimborsa le spese
che ne sono risultate nel quadro delle precedenti disposizioni.
■
N8
Pretese nei confronti di terzi
Se lʼHelvetia ha erogato prestazioni legate al presente contratto, per le quali possono essere
avanzate delle pretese anche presso terzi, le persone assicurate sono tenute a cedere tali
diritti allʼHelvetia fino a concorrenza delle prestazioni erogate.
■
RCC = responsabilità civile del committente
19/25 | Helvetia Compagnia Svizzera dʼAssicurazioni SA, San Gallo
Helvetia Assicurazione costruzione – Edizione settembre 2016
■
Le pretese di risarcimento respinte si estinguono, a meno che non vengano fatte valere in via
giudiziaria nei 2 anni susseguenti il sinistro.
Prestazioni in caso di sinistro
N1
Dal momento dellʼestinzione del contratto dʼassicurazione secondo K2 sussiste per le
prestazioni edili assicurate una copertura estesa di 24 mesi sui danni:
■ causati nel corso della durata di costruzione assicurata, ma che si manifestano solo nel
corso del periodo di copertura estesa (Maintenance);
■ in rapporto allʼesecuzione dei lavori eseguiti dagli imprenditori assicurati in virtù dei loro
obblighi contrattuali relativi alle loro garanzie.
Qualora coperti dalla polizza, sono assicurati anche i danni di competenza dellʼassicura­zione complementare combinata o della variante Plus fino a concorrenza di un sottolimite di
CHF 100ʼ000.–, sempre che questi danni siano esclusi da unʼassicurazione professionale / assicurazione responsabilità civile dʼazienda in essere quale parte dellʼopera lavorata direttamente. La copertura assicurativa non sussiste in mancanza dellʼassicurazione professio­
nale / assicurazione responsabilità civile dʼazienda.
In caso di danni di origine incerta provocati da infiltrazioni durante i lavori su tetti piani, si
deve ricorrere a un perito indipendente incaricato di cercare lʼorigine del danno. Lʼincarico
deve essere dʼintesa con la compagnia assicurativa, lo stipulante e lʼimpresa responsabile dei
lavori sul tetto piano. Il perito indipendente deve essere incaricato dal committente dellʼopera,
a meno che non siano assicurati dal contratto anche le spese di perizia ricerca del danno.
In caso di incidenti di costruzione coperti, la compagnia assicurativa si fa carico dei costi di
perizia e ricerca del danno.
M9
N2
RCC
■
LC
RCC
Procedura peritale
LC
M8
20/25 | Helvetia Compagnia Svizzera dʼAssicurazioni SA, San Gallo
Helvetia Assicurazione costruzione – Edizione settembre 2016
■
a)
b)
Da ogni indennità calcolata secondo i punti N1–2 viene dedotto lʼimporto convenuto
come franchigia. Se uno stesso evento coinvolge più cose o spese, la franchigia viene
dedotta una sola volta. Se sono state convenute diverse franchigie, sarà preso in con­
siderazione lʼimporto più elevato.
Per quanto riguarda i danni materiali e le spese di prevenzione dei danni assicurate ai
sensi dei punti N1, N3, N7, lʼassicurato deve farsi carico della franchigia concordata
nella polizza. Questo vale per lʼinsieme dei danni materiali e delle spese di prevenzione
dei danni subentrati nel corso della durata del contratto.
Non si deduce la franchigia per le lesioni corporali.
Violazione degli obblighi
In caso di violazione degli obblighi legali o contrattuali, lʼindennità viene ridotta proporzionalmente in base alle ripercussioni di tale violazione sulla causa o sullʼentità del danno. Tuttavia
questa sanzione non viene messa in atto se lo stipulante prova che la violazione degli ob­blighi non è colposa o che il danno sarebbe avvenuto anche se avesse adempiuto al suo
obbligo legale o contrattuale. Resta riservato il recesso dal contratto per un motivo legale o
contrattuale.
■
O3
Sottoassicurazione
In caso di sottoassicurazione, in conformità alla definizione del termine stesso, il risarcimento viene ridotto in misura proporzionale, a condizione che, nel momento in cui si verifica il
sinistro, la differenza tra la somma dichiarata e la somma effettiva delle prestazioni edili sia
superiore al 10 %.
■
Dichiarazioni mendaci
Regresso nei confronti degli
assicurati
Qualora, in virtù dellʼobbligo di dichiarazione, lo stipulante non abbia dichiarato le basi per il
conteggio del premio in maniera veritiera, il risarcimento verrà ridotto in misura proporzionale
alla differenza esistente nel momento in cui si verifica il danno tra la somma dichiarata e la
somma effettiva delle prestazioni edili. Tale risarcimento sarà valido sia in caso di danni totali
che in caso di danni parziali.
a)
Qualora lo stipulante sia domiciliato nel Principato del Liechtenstein si applicano il diritto del
Liechtenstein e le disposizioni della Legge del Principato del Liechtenstein sul contratto di
assicurazione. Salvo diversamente disciplinato, le disposizioni vincolanti oggetto di tale
legge hanno la precedenza rispetto alle disposizioni contrattuali. Ciò riguarda in particolare
le regolamentazioni relative a
a) obbligo dʼinformazione dellʼassicuratore (art. 3 VersVG);
b) mancata ottemperanza dellʼobbligo di dichiarazione (art. 6 cpv. 1 VersVG);
c)
termine di diffida in caso di pagamento tardivo del premio (art. 17 cpv. 1 VersVG);
d) orientamento dello stipulante attraverso una modifica contrattuale unilaterale
(art. 19 cpv. 1 VersVG);
e) divisibilità del premio (art. 21 VersVG);
f)
aggravamento del rischio (art. 24 segg. VersVG);
g) disdetta in caso di sinistro (art. 36 VersVG);
h) prescrizione (art. 38 VersVG);
i)
alienazione dellʼoggetto assicurato (art. 50 cpv. 3 e 4 VersVG);
j)
diritto di recesso dello stipulante in caso di assicurazioni vita individuale (art. 65 VersVG);
k)
scadenza della richiesta di riscatto di unʼassicurazione vita individuale (art. 71 VersVG).
■
■
Q2
Foro
La disposizione riguardante il foro giuridico è considerata nulla e viene sostituita da quanto
segue: per controversie originate da contratti assicurativi qualsiasi accordo convenuto presso
un tribunale estero si intende nullo se lo stipulante ha domicilio nel Principato del Liechtenstein o se lʼinteresse assicurato sia in tale luogo. Foro giuridico per controversie originate dai
contratti sopraccitati è Vaduz.
■
■
Q3
Succursale
Compagnia assicuratrice è lʼHelvetia Compagnia Svizzera dʼAssicurazione SA con sede a
San Gallo, società anonima secondo il diritto svizzero. Lʼagenzia competente per il Principato
del Liechtenstein è sita in Landstrasse 121, 9495 Triesen.
■
■
Q4
Autorità di sorveglianza
Autorità di sorveglianza competente è lʼAutorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
FINMA, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna. In caso di reclami riguardanti la società, lo stipulante
può rivolgersi a questa autorità.
■
■
Q5
Divergenze dalle condizioni
generali di assicurazione
A integrazione e in deroga parziale rispetto alle condizioni generali di assicurazione generali
di assicurazione vigono le seguenti disposizioni:
■ Il richiedente è vincolato alla proposta per 2 settimane. Qualora fosse necessaria ­una
­visita medica, il termine corrisponde a 4 settimane. Si fa salvo un accordo diver­gente
nel caso specifico nonché lʼapplicazione di un termine di più breve durata da parte del
richiedente. Il termine ha inizio con la trasmissione o la spedizione allʼHelvetia Compagnia Svizzera dʼAssicurazioni SA o ai relativi rappresentanti (art. 1 VersVG).
■ LʼHelvetia Compagnia Svizzera dʼAssicurazioni SA è tenuta a mettere a disposizione
del richiedente le informazioni di cui allʼallegato 4 alla Legge sulla sorveglianza degli
assicuratori (LSA) prima dellʼinoltro della proposta di assicurazione. Tali informazioni
sono incluse nelle Condizioni generali di assicurazione, nella proposta e nel corrispondente documento relativo alla polizza o al supplemento.
■
■
■
Se a norma di legge non possono essere opposte al danneggiato le disposizioni del
presente contratto o della Legge sul contratto dʼassicurazione (LCA), che limitano o
annullano la copertura, lʼHelvetia ha il diritto di regresso contro la persona assicurata
nella misura in cui essa sarebbe stata autorizzata a ridurre o rifiutare le sue prestazioni.
In ogni caso allʼHelvetia rimane la rivalsa sugli architetti, ingegneri ed imprenditori.
■
■
Lo stipulante o lʼavente diritto può chiamare in giudizio lʼHelvetia Compagnia Svizzera
dʼAssicurazione SA al proprio foro di domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein,
presso la Sede principale dellʼHelvetia a San Gallo o sul luogo della cosa assicurata, purché
si trovi in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. Per il resto, trova applicazione il Codice
di procedura civile svizzero.
■
■
b)
Diritto applicabile, basi contrattuali
■
Tuttavia non è prevista la riduzione del risarcimento se, nel momento in cui si verifica il
sinistro, la differenza tra la somma dichiarata e la somma effettiva delle prestazioni edili è
inferiore al 10 %.
O5
Q1
Contratti assicurativi soggetti al diritto del Principato del Liechtenstein
■
O2
O4
RCC
■
RCC
Franchigia
LC
O1
LC
Riduzione dellʼindennizzo
Foro
P1
Foro
LC = lavori di costruzione
RCC = responsabilità civile del committente
21/25 | Helvetia Compagnia Svizzera dʼAssicurazioni SA, San Gallo
Helvetia Assicurazione costruzione – Edizione settembre 2016
Con la presente si ricorda al richiedente che non è vincolato alla proposta qualora lʼHelvetia
Compagnia Svizzera dʼAssicurazioni SA non ottemperi al proprio obbligo dʼinformazione.
Successivamente alla stipula del contratto lo stipulante ha facoltà di recedere dal contratto
se le informazioni citate non gli sono state messe a disposizione. Il diritto di recesso cessa 4
settimane dallʼavvenuto ricevimento della polizza inclusa la presente informativa circa il diritto
di recesso (art. 3 VersVG).
■ Lo stipulante ha diritto a recedere dalle soluzioni assicurative di vita individuale con
una durata superiore ai 6 mesi entro un mese dalla venuta a conoscenza della stipula
del contratto. La dichiarazione di recesso deve essere inoltrata per iscritto allʼHelvetia
Compagnia Svizzera dʼAssicurazioni SA. Il termine di recesso si considera rispettato se
la dichiarazione viene consegnata alla posta il 30º giorno. La dichiarazione di recesso
libera lo stipulante da qualsivoglia futuro obbligo derivante dal contratto (art. 65 VersVG).
■ In caso di assicurazioni sulla vita e sugli infortuni con garanzia di restituzione del premio,
ai fini della determinazione delle eccedenze e della partecipazione alle stesse, per la
determinazione dei valori di riscatto, la conversione in unʼassicurazione liberata dal pagamento dei premi e per quanto riguarda il complesso delle prestazioni assicurate vigono le
condizioni contrattuali e la documentazione a stampa (ossia lʼofferta, la proposta e gli allegati) approvati dallʼautorità svizzera di vigilanza. Da essi possono essere desunti anche
i dati relativi alla regolamentazione fiscale vigente per il singolo tipo di assicurazione,
nonché, nel caso delle assicurazioni connesse a fondi, i dati relativi al fondo soggiacente.
LC = lavori di costruzione
RCC = responsabilità civile del committente
22/25 | Helvetia Compagnia Svizzera dʼAssicurazioni SA, San Gallo
Helvetia Assicurazione costruzione – Edizione settembre 2016
Definizioni
Area edificabile e
terreni adiacenti
Area edificabile e terreni adiacenti nelle immediate vicinanze del cantiere, se non sono parte
integrante delle prestazioni edili assicurate ma rientrano nella proprietà del committente e sono in
relazione causale con i lavori edili assicurati. Non rientrano in questa categoria le opere esistenti
come stabili, muri di sostegno, strade, canalizzazioni.
■
Attrezzi, utensili e macchinari edili
Gli attrezzi, gli utensili e i macchinari edili esclusi gli oggetti semoventi esclusi gli oggetti semoventi
o usati su galleggianti, le gru, i veicoli a motore e gli aeromobili.
■
Codice dei costi di costruzione
(CCC)
CCC è l'abbreviazione di Codice dei Costi di Costruzione. Il codice dei costi di costruzione contiene
tutte le prestazioni effettuate durante la costruzione. A ogni singola prestazione viene attribuito un
determinato numero in base agli standard nazionali. Per lʼassicurazione costruzioni sono determinanti
i capitoli 1 – 4, che includono gli onorari e l'imposta sul valore aggiunto e sono così suddivisi:
Capitolo 1 = lavori preliminari
Capitolo 2 = edifici
Capitolo 3 = attrezzature dʼesercizio
Capitolo 4 = lavori esterni
■
Si intende uno stato non gradevole alla vista, che tuttavia non pregiudica la funzionalità dellʼopera
o di una parte di essa, come per esempio nidi di ghiaia nel calcestruzzo a facciavista, differenze di
colore e/o alterazioni strutturali di materiali e di superfici, graffiature su vetrate, vasche da bagno e da
doccia, lavabi, rivestimenti di cucine, elementi di copertura, rivestimenti per pavimenti, facciate, come
pure impurità trasportate dallʼacqua di cemento e simili.
■
Difetti di natura estetica
Pregiudizio allʼambiente
Sono considerati disordini interni gli atti di violenza perpetrati ai danni di persone o cose in occasione
di assembramenti, sommosse o tumulti.
■
Incidente di costruzione
Ai sensi dellʼassicurazione lavori di costruzione si verifica un incidente quando un evento improvviso
e imprevisto, come ad es. il crollo o ribaltamento di lavori edili o di costruzioni esistenti, guasti alla
protezione dello scavo di fondazione, danni delle acque e simili, danneggiano o distruggono lʼoggetto
assicurato.
■
Materiale dʼimpalcatura, di sbadacchiatura, di sostegno e dʼarmatura, tetti provvisori, opere ausiliarie,
baracche, cinte di delimitazione del cantiere e protezioni. Sono escluse le centinature.
■
Obblighi
Sono gli obblighi imposti al contraente in virtù di un contratto dʼassicurazione o di disposizioni legali.
La violazione colposa di un obbligo può autorizzare lʼassicuratore ad essere esonerato dal suo obbligo
di risarcimento.
■
Cose rimosse
(danni provocati da ganci di gru)
Cose che non fanno parte delle prestazioni edili e che, allʼinterno del cantiere, vengono spostate
tramite gru, sollevatori, ascensori di cantiere o tramite veicoli a motore.
■
Opere di terzi
Per opera o opera edile si intende un oggetto, realizzato dallʼuomo, fissato permanentemente al
suolo. Lʼopera di terzi è invece una struttura il cui proprietario non è il committente bensì una terza
persona. Sono considerate opere di terzi sia i lavori di sovrastruttura (stabili di tutti i tipi e garage
sotterranei) che i lavori di genio civile (strade, opere di costruzione come ad es. ponti, muri portanti o
sottopassaggi, fasci di binari, ecc.).
RCC = responsabilità civile del committente
23/25 | Helvetia Compagnia Svizzera dʼAssicurazioni SA, San Gallo
Helvetia Assicurazione costruzione – Edizione settembre 2016
Prestazioni edili
Prestazioni edili indicate nella polizza, inclusi tutti i materiali ed elementi da costruzione nella misura
in cui questi siano compresi nella somma dʼassicurazione È assicurata lʼesecuzione «chiavi in mano»
(tutte le prestazioni in materia di costruzione aggiudicate dal committente e quelle che esegue lui
stesso). Nella somma dʼassicurazione non devono essere inclusi: le spese per gli studi preliminari e di
concorso, il costo del terreno e le spese di urbanizzazione, come pure le spese di finanziamento e le
tasse. Di conseguenza le prestazioni edili corrispondono al codice dei costi di costruzione (CCC) da 1 a
4 inclusi onorari e imposta sul valore aggiunto.
■
Regole della tecnica e dellʼedilizia
Le regole della tecnica e dellʼedilizia (in generale) riconosciute, sono le regole vigenti per la progettazione e lʼesecuzione di strutture dellʼedilizia o di infrastrutture tecniche (per es. le Norme SIA). Esse
corrispondono allo stato attuale della ricerca e della didattica, applicato e riconosciuto.
■
Responsabilità civile
Lʼobbligo legale di rispondere dei danni arrecati a terzi.
Scavo di fondazione
Scavo del terreno esistente fino alla base della fondazione del nuovo edificio con profondità di oltre
1 m misurato verticalmente al punto di maggior incisione rispetto al terreno naturale.
■
Significativi interventi statici
La modifica di elementi portanti esistenti come per es. pareti, colonne di sostegno, soffitti, travi , travi
portanti, ecc. (ma non le fondamenta) per quanto riguarda la portata e/o il comportamento strutturale.
■
■
RCC
■
■
■
Da ciò restano escluse le aperture praticate per finestre e porte, come anche per pozzi per ascensori
e installazioni.
Materiale dʼimpalcatura,
sbadacchiatura e di sostegno
LC = lavori di costruzione
Le falle o le perdite causate da corrosione negli impianti dove vengono immagazzinate sostanze
inquinanti il terreno o le acque, come ad esempio combustibili e carburanti liquidi, acidi, basi e altri
prodotti chimici (ad esclusione però delle acque di scarico e di altri prodotti di scarto industriali)
sono equiparati ad un evento singolo e improvviso ai sensi del capoverso precedente.
■
Ai sensi dellʼassicurazione responsabilità civile del committente si verifica un incidente di costruzione
quando un evento improvviso e imprevisto, come ad es. crollo o ribaltamento di lavori edili o di costru­
zioni esistenti, guasti alla protezione dello scavo di fondazione, guasti agli impianti di sicurezza e
simili, danneggiano o distruggono terreni, opere od oggetti di terzi o feriscono o uccidono persone
terze.
I beni mobili (merci e attrezzature) che si trovano nelle opere esistenti ai sensi del capoverso 1. Non
compresi sono valori pecuniari, ossia denaro, carte valori, libretti di risparmio, metalli preziosi (sotto
forma di scorte, lingotti e merci), monete e medaglie, pietre preziose e perle; oggetti di valore e dʼarte,
gioielleria, pellicce, francobolli.
■
Sono considerati impianti nel senso inteso qui sopra le cisterne, i recipienti analoghi (bacini, vasche,
ecc.) e le condotte, incluse le installazioni che ne fanno parte.
Disordini interni
Opere esistenti di proprietà del committente dellʼopera o per i quali non sussiste copertura assicura­
tiva ai sensi del punto H6 (responsabilità civile del committente dellʼopera).
Per pregiudizio allʼambiente sʼintende la perturbazione durevole dello stato naturale dellʼaria, dellʼacqua
(compresa lʼacqua sotterranea), del suolo, della flora o della fauna cagionata da immissioni, se da
tale perturbazione possono scaturire o sono scaturiti effetti nocivi per la salute dellʼuomo, i beni
materiali o gli ecosistemi. È parimenti considerato pergiudizio allʼambiente uno stato di cose che il
legislatore definisce «danno ambientale».
■
Le crepe sono sempre considerate difetti di natura estetica, a meno che non pregiudichino la staticità
Opere esistenti e beni mobili
LC
RCC
LC
Spesso le controversie contrattuali nascono quando entrambe le parti contraenti utilizzano lo stesso termine, attribuendogli tuttavia un
significato diverso. Qui di seguito proponiamo un elenco dei principali termini in ordine alfabetico.
Accumulo, noto o meno, preeṡistente alla costruzione di sostanze nocive nel suolo, nellʼacqua o
rispettivamente negli edifici già presenti.
■
Sottoassicurazione
Si parla di sottoassicurazione quando il valore dellʼassicurazione immediatamente prima dellʼinsor­
gere del sinistro (valore di risarcimento) supera la somma dʼassicurazione.
■
■
■
■
Sito contaminato
■
■
In tal caso il risarcimento viene ridotto in base al rapporto tra la somma dʼassicurazione e il valore di
risarcimento. La sottoassicurazione trova applicazione sia in caso di danno totale che parziale. Le
prestazioni edili assicurate vanno pertanto considerate in funzione del loro valore totale e non esclu­
sivamente in base allʼammontare di un possibile danno.
Spese di prevenzione dei danni
Se a causa di un evento imprevisto, il verificarsi di un danno assicurato è imminente. La copertura
assicurativa si estende anche alle spese che vanno a carico di un assicurato e che derivano dai
provvedimenti adeguati presi per scongiurare tale pericolo.
■
Nella definizione spese di prevenzione di danni non ricadono le spese dovute ad attività che fanno
parte del corretto adempimento del contratto, come il ripristino di difetti e di danni alle cose fabbri­cate
o fornite o ai lavori eseguiti.
Spese di sgombero, di ricerca
del danno, di demolizione e di
ricostruzione necessarie
Spese necessarie allo sgombero dei resti di cose assicurate dal luogo del sinistro e il loro trasporto
fino al deposito più vicino, come pure le spese di deposito. Spese necessarie per la localizzazione del
danno risarcibile. Spese di demolizione e ricostruzione di parti assicurate non danneggiate dellʼopera,
anche se costruite quando il danno si era già verificato, ma non si era a conoscenza dello stesso.
■
Spese indispensabili
Sono quelle spese che, anche senza il sopravvento di un incidente di costruzione, si sarebbero
dovute sostenere per edificare lʼopera secondo le regole dellʼedilizia.
■
LC = lavori di costruzione
RCC = responsabilità civile del committente
24/25 | Helvetia Compagnia Svizzera dʼAssicurazioni SA, San Gallo
Helvetia Assicurazione costruzione – Edizione settembre 2016
■
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Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo
T +41 58 280 1000 (24 h), F +41 58 280 1001
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La Sua Assicurazione svizzera.
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