diritto d`asilo – quadro normativo europeo

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diritto d`asilo – quadro normativo europeo
AZIONI PER I RIFUGIATI
IL DIRITTO D’ASILO
Quadro normativo europeo
La normativa europea: la Convenzione di Dublino e il regolamento Dublino II
L’obiettivo di una progressiva armonizzazione in materia di immigrazione e asilo all’interno
dell’Unione Europea porta ad ampliare lo sguardo dalla politica italiana alle tendenze che si sono
manifestate più in generale a livello di Unione negli ultimi anni. Accordi e direttive europee
stabiliscono una serie di requisiti minimi per l'accoglienza delle persone in fuga all'interno del
territorio dell'Unione. Tra gli anni ‘90 e 2000 le istituzioni europee iniziano a legiferare in materia
di asilo fornendo quadri normativi validi in tutti i paesi europei.
Un passaggio importante è sicuramente costituito dalla stesura della Convenzione di Dublino del
1990, poi aggiornata e modificata nel 2003 con il regolamento n. 343/2003 del Consiglio Europeo
del 18 febbraio 2003, detto ‘Dublino II’.
Il regolamento europeo Dublino II, che in quanto regolamento è direttamente applicabile in tutti gli
stati membri dell’Unione Europea e non necessita di essere recepito tramite decreto legislativo
(come accade per le direttive), stabilisce “i criteri e meccanismi di determinazione dello stato
membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli stati membri da
un cittadino di un paese terzo”.
Il regolamento Dublino II, come del resto la precedente Convenzione di Dublino che con esso viene
sostituita, si basa sul principio secondo cui la competenza dell’esame di una domanda di asilo
appartiene allo stato membro che risulta maggiormente responsabile dell’ingresso e del soggiorno
del richiedente sul territorio europeo. Questo significa che ad essere competente per l’esame della
domanda è il primo stato membro dove il richiedente ha fatto ingresso e in cui la sua presenza è
stata registrata.
Ma come viene registrata la presenza di un richiedente asilo sul territorio di uno stato membro
dell’Unione Europea? Ogni stato registra le impronte digitali dei richiedenti asilo che presentano
domanda sul loro territorio e le inserisce in una banca dati che viene condivisa con tutti gli altri
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paesi membri. Questa banca dati è il sistema Eurodac istituito dal regolamento (CE) 2725/2000,
creato appunto per meglio mettere in pratica il contenuto della Convenzione di Dublino.
Proviamo quindi a spiegare concretamente come funzionano il regolamento Dublino II e il relativo
sistema Eurodac.
Prendiamo ad esempio una persona che fugge dal proprio paese e che vuole chiedere protezione in
Francia perché in quel paese ha già una rete di contatti e conoscenze che potrebbero aiutarlo ad
intraprendere una nuova vita. Chiedere asilo in Francia, vuole dire raggiungere fisicamente il
territorio francese e lì presentare la propria domanda di asilo.
Per giungere in Francia il richiedente percorre però un tragitto che lo porta a sbarcare prima sulle
coste italiane, dalle quali poi egli vorrebbe muoversi in direzione della Francia. La persona si
ritrova in questo momento in una condizione di irregolarità sul territorio italiano, ovvero senza
alcun permesso di soggiorno. Se la persona irregolare viene fermata al momento dello sbarco in
Italia o nel periodo di tempo in cui soggiorna transitoriamente sul suolo Italiano ha due possibilità:
essere espulsa o presentare domanda di asilo in Italia. Se chiede asilo in Italia non potrà poi
ripresentare la propria domanda in Francia. Se infatti la persona chiede asilo in Italia, e durante il
periodo in cui la sua domanda viene esaminata, si sposta in Francia e li chiede nuovamente asilo, le
autorità francesi rileveranno, attraverso le impronte digitali, che la persona è già richiedente asilo in
territorio italiano e provvederanno a rinviarla in Italia dove la sua domanda di asilo verrà poi
esaminata. Il paese competente per la domanda di asilo, in questo caso l’Italia, è tenuto a
riammettere sul suo territorio il richiedente nel più breve tempo possibile.
Come mostrato dall’esempio sopra riportato quindi, il regolamento Dublino II e il sistema Eurodac
sono stati principalmente pensati per evitare che un richiedente asilo possa presentare domanda in
diversi stati membri, creando una proliferazione di pratiche che creano confusione e inefficienza.
Ricordiamo inoltre che lo stato competente per l’esame della domanda di asilo sarà poi anche quello
che riconoscerà al richiedente, in caso di esito positivo della domanda, una forma di protezione con
relativo permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno per protezione internazionale avrà validità
entro i confini di quel paese permetterà l’inserimento nel sistema di accoglienza per i titolari di
protezione così come previsto dalla normativa di quel paese.
Lo stesso sistema Eurodac viene infatti utilizzato affinché un rifugiato già riconosciuto in uno Stato
non possa recarsi in un altro Paese e chiederne la protezione e l'inserimento nei sistemi di
accoglienza.
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Un altro esempio del funzionamento del regolamento Dublino II è quello di una persona che arriva
clandestinamente e senza documenti in Italia, viene fermata e identificata (cioè ne vengono rilevate
le impronte digitali) e viene lasciata libera con un qualsiasi tipo di permesso. Successivamente si
reca in un altro Stato dell’Unione dove presenta regolare richiesta di asilo. Le autorità dello stato
dove il richiedente ha presentato domanda di asilo identificano la persona attraverso le sue impronte
digitali e la rimandano in Italia, paese di primo ingresso, dove verrà esaminata la sua domanda.
Come si può capire dal caso appena esposto le impronte digitali possono essere anche prese ad uno
straniero irregolare e sprovvisto di documenti fermato dalla polizia, al solo fine di identificarlo, ma
anche per produrre il suo permesso di soggiorno sul quale esse sono registrate. Oltre ad utilizzare il
sistema Eurodac che contiene le impronte digitali dei richiedenti asilo, le polizie europee sono
comunque in contatto e possono scambiarsi dati e informazioni relative agli stranieri che
soggiornano legalmente o illegalmente sul loro territorio.
Il regolamento prevede comunque delle deroghe alla logica di attribuzione dello stato competente
per l’esame della domanda. Esse sono:
1) la clausola di sovranità: che consente ad un altro Stato membro (non quello di primo ingresso) di
dichiarasi competente per l’esame della domanda (art. 3.2 Dublino II),
2) la clausola umanitaria, che prevede che la domanda sia esaminata da un altro Stato nel caso in
cui sussistano ragioni di tipo umanitario, fondate su motivi familiari o culturali, che giustifichino
tale decisione (art.15 Dublino II).
Ragioni umanitarie di tipo familiare si verificano ad esempio:
1) Quando la persona interessata dipende dall'assistenza di un parente per una gravidanza, una
maternità recente, una malattia grave, un serio handicap o l’ età avanzata. In quel caso gli stati
membri possono lasciare insieme o ricongiungere il richiedente asilo e il parente che si trovi nel
territorio di uno degli stati membri, a condizione che i legami familiari esistessero già nel paese
d'origine.
2)Quando il richiedente asilo è un minore non accompagnato che ha uno o più parenti che possono
occuparsi di lui/lei in un altro stato membro. In questo caso gli stati membri cercano di
ricongiungere il minore con il(i) parente(i), a meno che ciò sia in contrasto con il miglior interesse
del minore.
Di fatto queste clausole vengono raramente utilizzate e il criterio che fa solitamente fede è quasi
sempre quello del paese di primo ingresso o primo attraversamento.
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Concludendo l’analisi del regolamento Dublino II si potrebbe dire che, per quanto esso contribuisca
a organizzare in maniera più efficiente la procedura per l’esame delle domande di asilo, esso
impedisca allo stesso tempo ai richiedenti di scegliere il paese dove presentare domanda. É inoltre
importante sottolineare che i paesi dell’Unione Europea non dispongono degli stessi sistemi di
accoglienza per i rifugiati, ma che anzi presentano forti disuguaglianze rispetto alle modalità di
presa in carico di questa categoria di migranti e rispetto alle possibilità di accesso ai servizi e di
integrazione degli stessi. Attraverso questo regolamento viene inoltre di fatto impedito al
richiedente asilo e al rifugiato di dirigersi verso quei Paesi dove potrebbe costruire in modo più
proficuo il proprio percorso di integrazione, grazie, per esempio, alla conoscenza pregressa della
lingua lì parlata, oppure alla presenza di amici o parenti in grado di fornire appoggio e aiuto.
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