I MIGRANTI ed i RIFUGIATI nel DIRITTO INTERNAZIONALE

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I MIGRANTI ed i RIFUGIATI nel DIRITTO INTERNAZIONALE
I MIGRANTI ed i RIFUGIATI nel DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
Il fenomeno dell’immigrazione è antico come la consuetudine di spostarsi temporaneamente da un paese
all’altro.
Immigrazione ed emigrazione sono, infatti, due facce della medesima medaglia: dal punto di vista del
paese di origine che si lascia, si tratta di immigrazione; dal punto di vista del paese di arrivo, di emigrazione.
A seguito di un conflitto armato, in particolare, si verifica una specifica ipotesi di immigrazione: la fuga
dal paese d’origine perché teatro di guerra e pericoloso per la violazione dei diritti umani e l’approdo in altra
nazione pacifica. Tale tipologia di immigrato è definito rifugiato.
Gli immigrati, infatti, si distinguono a seconda dei motivi che sono a fondamento della scelta di
spostarsi: economici, di lavoro/studio, familiari, calamità naturali, …
Il riconoscimento del rifugiato quale categoria protetta nel D.I.U. nasce specificamente e compiutamente
con la Convenzione di Ginevra del 1951, dedicata proprio a tale categoria: la tragica esperienza del II
conflitto mondiale è stata determinante – come per l’elaborazione delle quattro Convenzioni del 1949 –
anche per decidere di regolamentare con un testo normativo esclusivo un così delicato fenomeno.
Ai sensi dell’art. 1 della suddetta Convenzione (completata in seguito col Protocollo di New York del
1967 che ne ha corretto ed ammodernato alcune parti), è definito rifugiato (o profugo) chi è costretto a
fuggire dal proprio paese di origine e non può tornarvi per il timore di essere perseguitato per motivi di :
• Razza;
• Religione;
• Opinione politica;
• Nazionalità;
• Appartenenza ad un determinato gruppo sociale.
Quello del rifugiato è un vero è proprio “status”, che, ove riconosciuto, obbliga il soggetto a rispettare le
leggi del paese ospitante e, nel contempo, riconosce importanti diritti: in Italia, ad esempio, il “no
refoulement” (divieto di essere rimpatriato); l’accesso al lavoro; al Servizio sanitario nazionale; all’assistenza
sociale ed, infine, la possibilità di acquisire la cittadinanza dopo 5 anni di stabile residenza in Italia.
Il “diritto d’asilo” è riconosciuto a livello costituzionale, all’art.10, comma III: il nostro paese s’impegna
a riconoscere il diritto a permanere sul territorio nazionale (con la concessione di un permesso di soggiorno
temporaneo) a coloro che chiedono di essere riconosciuti rifugiati.
In caso di arrivo di richiedenti asilo, i volontari delle Società Nazionali di C.R. e M.R. garantiscono la
prima e seconda accoglienza. In Italia, in particolare, attualmente a Lampedusa la C.R.I. opera garantendo
assistenza sanitaria a tutti coloro che sbarcano provenienti dalle zone di crisi nordafricane, ed accoglienza a
coloro che hanno formalizzato la richiesta d’asilo, in appositi centri (CARA – Centro di Accoglienza per i
Richiedenti Asilo), ove sono organizzate attività di istruzione e ricreative per offrire agli ospiti adeguate
condizioni di vita.
A livello internazionale la C.R.I. è impegnata, tra le altre missioni internazionali, nella gestione del
Campo Profughi di Ra’s Jedir al confine tra Tunisia e Libia per offrire soccorso ed accoglienza a centinaia di
migliaia di persone in fuga dal conflitto che sta dilaniando il territorio libico.
Glossario
Sfollato Chi lascia la propria abitazione/città, ma rimane all’interno del proprio paese senza varcarne i
confini (Kosovo 1997 – Libia /Tunisia 2011).
Clandestino/Irregolare: Colui il quale entra in un paese diverso da quello di origine irregolarmente perchè
privo dei documenti di viaggio (documento di identità e visto di ingresso).
Extracomunitario: Cittadino di un paese non appartenente all’U.E. (americano; australiano; orientale; …).
Immigrato/Emigrato: Lo spostamento dal paese d’origine può essere considerato dal punto di vista della
nazione di partenza (emigrazione) o di arrivo (immigrazione).