Descrizione Atti Pregiudizievoli.

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Descrizione Atti Pregiudizievoli.
Descrizione
Atti Pregiudizievoli.
Descrizione Atti Pregiudizievoli
COSTITUZIONE DI FONDI PATRIMONIALI
Atto con il quale ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche
per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni,
immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni
della famiglia. Nel costituire il fondo patrimoniale i coniugi possono stabilire di
conservare ognuno la proprietà dei beni costituenti il fondo ovvero trasferire gli stessi
in capo all'altro coniuge non proprietario.
La costituzione del fondo patrimoniale, è un vincolo che limita la disponibilità dei beni da
parte dei coniugi, e che sottrae gli stessi alle azioni esecutive da parte dei creditori. Il
fondo patrimoniale può essere costituito anche a mezzo di convenzione matrimoniale.
PIGNORAMENTO
Consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da
qualunque atto diretto a sottrarre all'esecuzione forzata determinati beni,
specificatamente individuati.
PIGNORAMENTO IMMOBILIARE
E' il pignoramento che si esegue sui beni immobili del debitore mediante notificazione
al debitore e successiva trascrizione, di un atto nel quale gli si indicano esattamente i
beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione e gli si ingiunge di
astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che si
assoggettano all'espropriazione, le pertinenze e i loro frutti.
COSTITUZIONE DI VINCOLO
Con questa fattispecie giuridica si vogliono intendere tutti quei provvedimenti di natura
amministrativa con i quali la Pubblica Amministrazione limita o comprime la disponibilità
di alcuni immobili di rilevanza artistica e monumentale, ambientale o commerciale.
L'aspetto più significativo del vincolo, oltre al divieto di apportare modifiche senza
preventiva autorizzazione, consiste nel diritto di prelazione che lo Stato può esercitare
nel termine di due mesi nel caso di alienazione a titolo oneroso.
DOMANDA GIUDIZIARIA
Atto voluto dal legislatore per rendere edotti i terzi della esistenza di una azione
giudiziaria che interessa la proprietà o altri diritti reali sopra gli immobili.
La trascrizione di una domanda giudiziale esercita un enorme pregiudizio sulla
circolazione dei beni, per questo la legge si è preoccupata di elencare in maniera analitica
e tassativa quali atti introduttivi di giudizio devono essere resi pubblici con il mezzo della
trascrizione.
DIVISIONE GIUDIZIARIA
Lo scioglimento della comunione (ereditaria o ordinaria) può avvenire o per atto
volontario o per ordine del Giudice, espresso sotto forma di sentenza ovvero di
ordinanza.
La sentenza di divisione si rende necessaria quando i condividenti non raggiungono un
accordo in fase istruttoria. Ma se non sorgono contestazioni il Giudice istruttore, una
volta accertato il diritto alla divisione, dispone la formazione di un progetto di divisione
da parte di un consulente tecnico d'ufficio e, ove non sorgono contestazioni lo dichiara
esecutivo con ordinanza non impugnabile.
DECRETO DI ATTRIBUZIONE QUOTE PER DIVISIONE
Atto con il quale l'ufficiale giudiziario attribuisce le quote ai condividenti.
DECRETO DI TRASFERIMENTO
II processo di esecuzione si conclude con il Decreto di Trasferimento con il quale sono
trasferiti all'aggiudicatario i beni espropriati.
DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI
Se l'esecuzione ha per oggetto beni immobili il Decreto di trasferimento si definisce
DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI.
DECRETO DI RITRASFERIMENTO IMMOBILI
Gli immobili aggiudicati e trasferiti nelle esecuzioni esattoriali sono ritrasferiti al
proprietario espropriato (o ad altri aventi diritto al riscatto) quando questi ha
esercitato il suo diritto al riscatto.
Il decreto di ritrasferimento ha la stessa efficacia de Decreto di Trasferimento.
SEQUESTRO CONSERVATIVO
II Sequestro Conservativo è uno dei mezzi offerti dall'ordinamento positivo dello
Stato per dare attuazione al principio della responsabilità patrimoniale del debitore
nell'adempimento delle obbligazioni, in quanto potendosi convertire in Pignoramento
può determinare il completo soddisfacimento delle ragioni creditorie del sequestrante.
SEQUESTRO GIUDIZIARIO
II sequestro giudiziario intercorre fra due o più soggetti i quali vantino la proprietà
o il possesso sugli stessi beni, per cui in attesa della sentenza dichiarativa
dell'effettiva appartenenza dei beni fra i contendenti, appare opportuno provvedere
alla loro custodia e alla loro gestione temporanea.
Il sequestro giudiziario viene, pertanto accordato, non per i riflessi esterni verso i terzi,
che possono acquistare diritti sui beni in contestazione, quanto, e soprattutto per riflessi
interni fra i contendenti, ad evitare che taluno di essi, in possesso precario o meno dei
beni possa continuare a disporne o a fruire in pregiudizio degli altri, o comunque a
prevenire che i beni stessi siano deteriorati, dispersi alterati ecc.
SEQUESTRO PENALE
Atto trascritto quando vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano
le garanzie per il pagamento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato e
quando è vi fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle
obbligazioni civili derivanti dal reato.
LODO ARBITRALE
Atto con il quale le parti decidono di fare risolvere una controversia tra loro insorta da
un arbitro (o da più arbitri) il quale decide con il lodo arbitrale.
Il lodo è dichiarato esecutivo con decreto del pretore il quale conferisce alla
pronuncia arbitrale efficacia di sentenza.
LODO ARBITRALE COSTITUTIVO DI DIRITTI REALI
Atto con il quale attraverso il lodo arbitrale vengono costituiti diritti reali a favore di
una delle parti.
LODO ARBITRALE PER DIVISIONE
Atto con il quale attraverso il lodo arbitrale due o più persone convengono nella
divisione dei beni in loro possesso.
LODO ARBITRALE TRASLATIVO
Atto con il quale attraverso il lodo arbitrale vengono trasferiti dei beni immobile da
una parte all'altra.
IPOTECA LEGALE
L'ipoteca legale trae la sua essenza e il suo titolo direttamente nella legge che con
l'iscrizione, imposta anche in assenza del consenso del debitore, intende proteggere e
garantire in via reale determinati soggetti ritenuti meritevoli di tutela giuridica per
crediti aventi particolare natura. Hanno diritto all'ipoteca legale :
L'alienante sopra gli
immobili alienati
per l'adempimento degli
obblighi che
derivano dall'atto di alienazione.
I coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli
immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo.
Lo Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente responsabile, secondo
le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale.
RINNOVAZIONE IPOTECA LEGALE
II Codice Civile dispone che l'ipoteca conserva il suo effetto per venti anni dalla data
della iscrizione e che questo effetto cessa se la stessa non viene rinnovata prima della
scadenza del termine.
La rinnovazione eseguita entro i termini di scadenza comporta la proroga della efficacia
dell'ipoteca rinnovata per un ulteriore periodo di validità legale e la conservazione del
grado iniziale.
DECRETO INGIUNTIVO
Atto con il quale l'ufficiale giudiziario ingiunge il debitore al pagamento dei
debiti. Il decreto ingiuntivo spesso si trasforma in ipoteca giudiziale.
DECRETO INGIUNTIVO INTEGRATIVO
Atto con il quale viene integrato un precedente decreto ingiuntivo.
IPOTECA GIUDIZIALE O GIUDIZIARIA
E' giudiziale l'ipoteca che deriva il suo titolo da una sentenza che porta condanna al
pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbigazione, ovvero al
risarcimento di danni, anche se liquidabili in tempo successivo.
Costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale anche gli altri provvedimenti
giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto.
RINNOVAZIONE IPOTECA GIUDIZIALE O GIUDIZIARIA
II Codice Civile dispone che l'ipoteca conserva il suo effetto per venti anni dalla data
della iscrizione e che questo effetto cessa se la stessa non viene rinnovata prima della
scadenza del termine.
La rinnovazione eseguita entro i termini di scadenza comporta la proroga della efficacia
dell'ipoteca rinnovata per un ulteriore periodo di validità legale e la conservazione del
grado iniziale.
FALLIMENTO
II dissesto dell'imprenditore propone in primo luogo il problema di assicurare che i suoi
beni vengano destinati al soddisfacimento dei creditori: occorrono dunque cautele di
varia natura contro il pericolo di occultamento. In secondo luogo vi è l'esigenza di
soddisfare i creditori secondo un ordine di preferenza che tenga conto della natura dei
loro crediti e, nell'ambito di ciascuna categoria di crediti secondo un principio di parità di
trattamento, anziché lasciare che si soddisfi chi arriva prima o chi è favorito dal debitore.
Infine vi è l'esigenza di intervenire prima che il dissesto si aggravi e se ne allarghino le
ripercussioni dannose.
A questi scopi sono predisposti il fallimento e altri procedimenti concorsuali connessi.
SENTENZA DI FALLIMENTO
Atto con il quale il tribunale, nomina il giudice delegato per la procedura fallimentare,
nomina il curatore, ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili entro
ventiquattro ore, assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti mobiliari su cose in
possesso del fallito un termine non superiore ai 30 giorni dalla data di affissione della
sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande, e stabilisce il luogo, il giorno
e l'ora dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo.
FALLIMENTO IN PERSONA DI ...
L'imprenditore spesso si avvale di rappresentanti commerciali. L'institore particolare tipo
di rappresentante commerciale, è colui che è preposto dal titolare all'esercizio
dell'impresa commerciale. Egli può stare in giudizio in nome del preponente per le
obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui e preposto.
Egli può anche alienare o ipotecare beni immobili del preponente se a ciò è stato
espressamente autorizzato. Per tale motivo il suo comparirà nella notifica dell'estratto
della sentenza dichiarativa di fallimento fatta dal curatore fallimentare alle competenti
conservatorie perché sia annotato nei pubblici registri immobiliari.
APPRENSIONE DEI BENI DEL CONIUGE FALLITO
La legge dispone che i beni acquistati dal coniuge del fallito nel quinquennio precedente
alla dichiarazione di fallimento si presumano acquistati con danaro del fallito (salvo prova
contraria) e quindi si considerano di proprietà del fallito medesimo (presunzione
muciana).
Il curatore pertanto è legittimato ad apprenderne il possesso.
La presa di possesso, altro non è che una sorta di revocatoria ex lege che si attua
senza bisogno di una azione e di una sentenza.
DECRETO DI AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO
L'imprenditore che si trova in stato di insolvenza, fino a che il suo fallimento non è
dichiarato, può proporre ai creditori un concordato preventivo.
La domanda per l'ammissione è proposta dal debitore al tribunale del luogo in cui
trovasi la sede principale dell'impresa. Il tribunale, se riconosce ammissibile la proposta,
con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato
preventivo (ammissione al concordato).
Con lo stesso provvedimento il tribunale delega un giudice alla procedura di
concordato, ordina la convocazione dei creditori, nomina il commissario giudiziale.
Durante la procedura di concordato il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni
e l'esercizio dell'impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale e la direzione del
giudice delegato. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza
l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al
concordato. I creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena
di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Per determinate categorie di imprese sottoposte alla vigilanza dello Stato, in ragione
della particolare importanza collettiva che riveste la loro attività (quali banche,
assicurazioni, società cooperative...), singole leggi prevedono l'assoggettamento alla
liquidazione coatta amministrativa. Di regola tali imprese sono sottratte al fallimento,
ma alcune sono assoggetta bili sia all'una che all'altra procedura.
La liquidazione coatta amministrativa è marcatamente finalizzata allo scopo di eliminare
dal mercato l'impresa dissestata.
Il tribunale del luogo dove l'impresa ha sede, su richiesta di uno o più creditori,
dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio.
Dalla data di accertamento dello stato di insolvenza è possibile l'esperimento delle azioni
revocatone e sono perseguibili i reati fallimentari. Contro la sentenza può essere
proposta opposizione da qualunque interessato entro 30 giorni dall'affissione davanti al
tribunale che l'ha pronunciata. Il termine per appellare è di 15 giorni dalla notificazione
della sentenza.
RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
II decreto ingiuntivo è un atto del tribunale con il quale il giudice, con l'autorità della
quale è dotato, interviene a difesa del diritto vantato dal creditore di ricevere il
dovuto. Con tale atto ingiunge al debitore di pagare una certa cifra valendosi dei
propri beni immobiliari. Il giudice concede solitamente al debitore 15-30 giorni per
sistemare le pendenze finanziarie. In questo lasso di tempo il debitore può
impugnare il decreto facendo ricorso.
ESECUZIONE IMMOBILIARE
II creditore che non riceve la prestazione dovuta da parte del debitore pu ò
chiederne l'esecuzione forzata da parte del giudice. Se l'esecuzione ha per oggetto
beni immobili trattasi di esecuzione immobiliare. L'esecuzione forzata potrà realizzarsi
sull'immobile del debitore con il pignoramento, l'espropriazione e la vendita forzata
dello stesso.
L'esecuzione è diretta da un giudice. I provvedimenti del giudice sono dati con
ordinanza, che può essere dal giudice stesso modificata o revocata finché non abbia
avuto esecuzione.
CONCORDATO
II procedimento fallimentare si può chiudere anche con un concordato. Si tratta di un
accordo che il fallito può proporre ai sui creditori offrendo il pagamento integrale ai
creditori privilegiati e almeno una congrua percentuale ai creditori chirografi,
entro un certo tempo e con certe garanzie.
CONCORDATO PREVENTIVO
II concordato preventivo è un procedimento concorsuale proposto dallo stesso
debitore insolvente al fine di evitare la più drastica misura del fallimento.
La proposta di concordato deve offrire serie garanzie reali e personali di pagare per
l'intero i crediti privilegiati, e quelli chirografi almeno nella misura del quaranta
per cento, oppure il debitore deve offrire ai creditori per il pagamento dei suoi
debiti la cessione di tutti i beni esistenti nel suo patrimonio alla data della cessione
di tutti i beni esistenti nel suo patrimonio alla data della proposta di concordato,
(tranne quelli non assoggettabili a fallimento), sempre che la valutazione di tali beni
faccia fondatamente ritenere che i creditori possano essere soddisfatti almeno nella
misura sopra indicata.
AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA
Quando l'imprenditore si trovi in una temporanea difficolt à di adempiere le
proprie obbligazioni, ma, vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa, egli
può chiedere al tribunale di essere sottoposto ad amministrazione controllata per un
periodo non superiore a due anni.
DECRETO DI MESSA IN AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA
Atto con il quale l'ufficiale giudiziario decreta, per la società interessata, la messa in
amministrazione controllata.
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
E' una procedura concorsuale applicabile a grandi imprese in crisi con lo scopo di
assicurare, se possibile, la continuazione della loro attività.
AVVISO D'ASTA
E' la comunicazione della vendita forzata di una totalità di beni soggetti falliti. Con il
ricavato di tale vendita saranno soddisfatti i creditori.
SENTENZA
E' un provvedimento dell'autorità giudiziaria diverso dal decreto e dall'ordinanza, che
pone fine ad una controversia civile o ad un procedimento penale.
SENTENZA ACCERTAMENTO PROPRIETÀ
Atto con il quale l'autorità giudiziaria sentenzia l'effettivo possesso della proprietà
di un determinato immobile.
SENTENZA DI ACQUISTO PER USUCAPIONE
Atto con il quale l'autorità giudiziaria sentenzia l'effettivo acquisto per usucapione
relativamente ad un determinato immobile a favore di una delle due parti.
SENTENZA COSTITUTIVA DI DIRITTI REALI
Atto con il quale l'autorità giudiziaria sentenzia la costituzione di diritti reali su un
determinato immobile a favore di una delle due parti.
SENTENZA COSTITUTIVA SERVITÙ' DI PASSAGGIO
Atto con il quale l'autorità giudiziaria sentenzia la costituzione di una servitù di
passaggio a favore di una delle due parti.
SENTENZA DI AMPLIAMENTO DI SERVITÙ'
Atto con il quale l'autorità giudiziaria sentenzia un ampliamento di una servitù già in
essere, a favore della parte dominante.
SENTENZA DI CONDANNA
E' il contenuto di un provvedimento emanato dall'autorità giudiziaria, con la differenza
che in materia civile si concreta in un comando diretto ad una parte, col quale si ordina
alla stessa di dare o di fare qualcosa a favore della parte avversaria, mentre in
materia penale si concreta nell'irrogazione di una pena detentiva o pecuniaria o
detentiva e pecuniaria insieme.
SENTENZA DI REGOLAMENTO CONFINI
Atto con il quale l'autorità giudiziaria sentenzia tra due parti il regolamento dei
confini per delle proprietà tra loro adiacenti.
CITAZIONE
E' un tipo di domanda giudiziale che viene richiesta da una parte e consiste nel
comparire a udienza fissa nel Tribunale davanti al quale la domanda è proposta.
L'atto di citazione è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il
quale lo notifica.
VERBALE DI CONCILIAZIONE
Atto che attesta la conciliazione avvenuta tra due o più parti a cura del conciliatore.
RISCATTO
Atto con il quale il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa
venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni.
Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo
per l'eccedenza.
RISOLUZIONE CONTRATTO
Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le
sue obbligazioni l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del
contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per
ottenere l'adempimento, ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata
domandata la risoluzione.
Dalla data di domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria
obbligazione.
RETTIFICA FALLIMENTO
Atto presentato in rettifica all'atto già depositato presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di competenza territoriale.
RETTIFICA PIGNORAMENTO
Atto presentato in rettifica all'atto già depositato presso la
Registri Immobiliari di competenza territoriale.
Conservatoria dei
DEBITO
Vi sono rapporti nei quali al creditore deve venire attribuito il valore di un bene o di una
quota di patrimonio. Nello svolgimento di questi rapporti occorre perciò procedere prima
o poi alla liquidazione cioè alla determinazione numerica della somma dovuta. Fino a
questo momento la somma dovuta non è fissa nel suo ammontare numerico, bensì
variabile in dipendenza delle variazioni di prezzo del bene che la somma di denaro deve
rappresentare.
CONCILIAZIONE GIUDIZIARIA
Atto con il quale il presidente del Tribunale sentiti i due coniugi prima separatamente poi
congiuntamente, redige il processo verbale della conciliazione o della dichiarazione di
rinuncia all'azione.
AZIONE DI RIVENDICAZIONE
II proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può
proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per
fatto proprio di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a
recuperarla per l'attore a proprie spese, o in mancanza a corrispondere il valore oltre a
risarcirgli il danno.
AZIONE NEGATORIA
II proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla
cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio.
Se sussistono anche turbative o molestie il proprietario può chiedere che se ne ordini
la cessazione oltre la condanna al risarcimento.
INTIMAZIONE
Prima di procedere alla vendita il creditore a mezzo di ufficiale giudiziario deve intimare
al debitore di pagare il debito e gli accessori avvertendolo che in mancanza si
procederà alla vendita. L'intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia
costituito il pegno.
INTERVENTO
I creditori e gli aventi causa possono intervenire nell'atto giudiziario a proprie spese, ma
non possono impugnarlo, a meno che non abbiano notificato un'opposizione
anteriormente e salvo sempre ad essi l'esperimento dell'azione revocatoria o dell'azione
surrogatoria.
DECRETO DI USUCAPIONE
II diritto reale e il fatto del possesso possono trovarsi dissociati. La dissociazione può
venire eliminata rimuovendo il possesso illegittimo mediante opportune iniziative
giudiziarie.
Ma se il titolare del diritto resta inerte e la dissociazione fra possesso e diritto si
protrae, questa viene eliminata in un modo del tutto opposto : trascorso un certo
numero di anni al possessore viene attribuito il diritto corrispondente (proprietà o diritto
reale) mentre il diritto che pertanto tempo non è stato esercitato viene cancellato o
subisce una compressione. Questo fenomeno si chiama usucapione.
L'usucapione può dunque definirsi come un modo di acquisto della proprietà o dei diritti
reali di godimento, a titolo originario per effetto del possesso protratto per un certo
tempo.
DECRETO DI ESPROPRIO
Atto mediante il quale viene espropriata la proprietà o altro diritto reale da parte
della pubblica amministrazione per motivi di interesse generale e di pubblica utilità.
DECRETO DI OCCUPAZIONE
Atto che si verifica quando un ente pubblico, anche in assenza di un provvedimento
espropriativo operativo di effetti o perché mai emanato o perché caducato per
illegittimità occupa un suolo privato e lo trasforma in modo radicale e irreversibile in un
bene pubblico, assoggettato proprio al regime dei beni demaniali o patrimoniali
indisponibili, realizzandovi un'opera di pubblica utilità.
DECRETO DI OCCUPAZIONE VIA TEMPORANEA
Atto simile al DECRETO DI OCCUPAZIONE, differenziato nel fatto che l'occupazione del
bene è temporanea e non definitiva.
DECRETO DI NOMINA CURATORE EREDITARIO
Atto con il quale l'ufficiale giudiziario nomina il curatore dei beni appartenenti all'asse
ereditario.
DECRETO DI NOMINA DEL COMISSARIO GIUDIZIALE
Atto con il quale il pubblico ufficiale nomina il commissario giudiziale.
DECRETO
E' un provvedimento dell'autorità giudiziaria diverso dall'ordinanza e dalla sentenza,
tanto in materia civile che in materia penale.
E' la legge che stabilisce per ogni caso quale forma debba assumere il provvedimento
del giudice e cioè se quella del decreto dell'ordinanza o della sentenza.
DECRETO CONDANNA PENALE
E' il provvedimento che emette il pretore nel giudizio per decreto, che significa che il
pretore può pronunciare condanna senza procedere al dibattimento, in relazione a
reati perseguibili d'ufficio quando ritiene di dovere infliggere solo la multa o l'ammenda.
INGIUNZIONE
In forza di esso un titolare di un credito liquido ed esigibile in denaro o in merci,
fondato su prova scritta, può ottenere su semplice ricorso documentato un
provvedimento detto decreto d'ingiunzione col quale il giudice ingiunge al debitore di
adempiere l'obbligazione entro 20 giorni dalla notifica. Trascorso tale termine senza che il
debitore ingiunto abbia proposto opposizione il decreto d'ingiunzione viene dichiarato
esecutivo e diventa titolo esecutivo.
INGIUNZIONE PAGAMENTO
Atto con il quale il giudice ingiunge il pagamento di una somma di danaro.
IPOTECA PENALE
Lo stato ha diritto all'ipoteca legale sopra i beni dell'imputato e del responsabile civile
secondo le disposizioni del codice Penale e del Codice di procedura penale. Ne deriva
l'ipoteca penale.
ORDINANZA
E' un provvedimento dell'autorità giudiziaria diverso dal decreto e dalla sentenza, tanto
in materia civile che in materia penale.
E' la legge che stabilisce per ogni caso quale forma debba assumere il provvedimento
del giudice e cioè se quella del decreto dell'ordinanza o della sentenza.
REVOCAZIONE DI DONAZIONE
La donazione deve essere fatta per atto pubblico a pena di nullità. La donazione è
irrevocabile, tuttavia è possibile la revoca per sopravvenienza di figli (nascita di un
figlio legittimo o riconoscimento di un figlio naturale), e per ingratitudine del donatario
(gravi reati connessi in danno del donante o del coniuge o di un ascendente o
discendente di lui, ingiuria grave commessa in danno del donante, ingiustificato
rifiuto di prestare al donante gli alimenti a cui fosse tenuto per vincolo di parentela o
affinità o adozione).
RICORSO
Con questo atto si fa riferimento in genere a qualunque istanza scritta, rivolta ad
un'autorità onde ottenere un provvedimento. In riferimento all'autorità alla quale viene
rivolto esso può dunque essere giudiziario o amministrativo.
SEPARAZIONE BENI
Con questo espressione si fa riferimento all'istituto giuridico mediante il quale i coniugi
che non intendono accettare le norme sulla comunione legale dei beni possono
convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante
il matrimonio.
SEPARAZIONE GIUDIZIALE DI BENI
E' l'atto con il quale l'autorità giudiziaria pronunciata in caso di interdizione o
cattiva amministrazione della comunione la separazione dei beni dei coniugi.
DECRETO VENDITA ALL'INCANTO
E' il mezzo previsto dal codice di procedura civile onde poter procedere in sede di
esecuzione forzata alla vendita al maggior offerente, ma è anche uno dei mezzi previsti
per la stipulazione dei contratti dello stato.
SENTENZA DI SEQUESTRO
Atto con il quale l'ufficiale giudiziario emette la sentenza di sequestro.
SENTENZA DICHIARAZIONE FALLIMENTO
Atto con il quale l'ufficiale giudiziario emana la sentenza di dichiarazione di fallimento.
SENTENZA PER DIVISIONE
Atto con il quale l'ufficiale giudiziario emana la sentenza di divisione fra due condividenti
SENTENZA TRASLATIVA
Atto con il quale l'ufficiale giudiziario emana la sentenza traslativa di passaggio di beni
da una parte ad un'altra.
SENTENZA DI USUCAPIONE
Atto con il quale l'ufficiale giudiziario sentenzia l'avvenuto usucapione su un
determinato immobile.
SENTENZA AZIONE DI RIVENDICAZIONE
Atto con il quale l'ufficiale giudiziario sentenzia
l'azione di rivendicazione.
in favore di
una della
parti
ACCORDO GIUDIZIALE
Atto con il quale l'ufficiale giudiziario sentenzia l'avvenuto accordo tra due parti.
DICHIARAZIONE DI NULLIT À ATTI
La nullità equivale alla inesistenza giuridica del negozio e si può ben paragonare al natomorto; il negozio cioè non produce nessuno degli effetti a cui è rivolto.
DECRETO AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA
Atto con il quale l'ufficiale giudiziario decreta la messa di una societ à in
amministrazione controllata.
DECRETO DI DEVOLUZIONE IMMOBILE ALLO STATO
Atto con il quale l'ufficiale giudiziario decreta la devoluzione di un immobile,
appartenente a terzi, allo stato.
DECRETO PIGNORAMENTO
Atto con il qual l'ufficiale giudiziario decreta il pignoramento sui beni del debitore.
DECRETO SE QUESTRO PREVENTIVO
Atto con il quale l'ufficiale giudiziario decreta il sequestro preventivo sui beni del debitore.
ESTENSIONE DI SENTENZA DI FALLIMENTO
Atto con il quale l'ufficiale giudiziario estende la sentenza di fallimento, ad altre
persone o società aventi causa.
AMMISSIONE CONCORDATO
II tribunale, se riconosce ammissibile la proposta, con decreto non soggetto a
reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo (ammissione al
concordato).
DECRETO AMMISSIONE
Atto con il quale l'ufficiale giudiziario decreta l'ammissione di una o pi ù parti al
concordato preventivo.
PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO
Atto con il quale si sentenzia l'inizio dell'iter burocratico del concordato preventivo.
RICORSO PROVVEDIMENTO INGIUNTIVO
Con questo atto si fa riferimento ad un'istanza giudiziaria scritta, rivolta ad un'autorità
onde ottenere un provvedimento.
REVOCA AMMISSIONE AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA
Atto con il quale il tribunale attesta che il debitore non è più meritevole dell'ammissione
all'amministrazione controllata, e quindi con sentenza viene revocata.
REVOCA
E' un mezzo di impugnazione delle sentenze civili pronunciate in grado di appello o in
unico grado, nonché delle sentenze civili per le quali è scaduto il termine d'appello.
PIGNORAMENTO ESATTORIALE
Consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore derivante dalla mancata
ottemperanza degli obblighi d'imposta, di astenersi da qualunque atto diretto a
sottrarre all'esecuzione forzata determinati beni, specificatamente individuati.
ORDINANZA DI APPROVAZIONE DI PROGETTO DI DIVISIONE
Atto con il quale l'ufficiale giudiziario ordina l'approvazione di un progetto di divisione
fra due o più condividenti.
ACCERTAMENTO SIMULAZIONE ATTI
Domanda giudiziale diretta all'accertamento della simulazione di atti soggetti a
trascrizione.
ACCERTAMENTO GIUDIZIALE SOTTOSCRIZIONE ATTI
Domanda giudiziale diretta ad ottenere l'accertamento giudiziale della sottoscrizione
di scritture private in cui si contiene un atto soggetto a trascrizione o a iscrizione.
IMPUGNAZIONE DI ACQUISTI PER CAUSA DI MORTE
Domanda giudiziale diretta ad attestare il fondamento di un acquisto a causa di morte.
GIUSTIFICAZIONE IPOTECA GIUDIZIALE
Atto presente solamente presso gli uffici tavolari ed è successivo alla prenotazione
dell'ipoteca giudiziale, ed attesta l'effettiva giustificazione dell'avvenuta ipoteca
giudiziale.
PRENOTAZIONE IPOTECA GIUDIZIALE
Atto presente solamente presso gli uffici tavolari con il quale viene prenota l'ipoteca
giudiziale sugli immobili d'interesse, e una volta riscontrato l'effettiva ragione
dell'iscrizione presso l'autorità giudiziaria viene trascritta.
ALTRO PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO
Qualsiasi altro provvedimento giudiziario non facente parte di quelli già indicati, o non
espressamente indicato.
LODO ARBITRALE MODIFICATO NELL'ESERCIZIO DI DIRITTI REALI
II lodo arbitrale una volta reso esecutivo dal pretore ha la capacità di costituire,
trasferire, o modificare diritti reali e come tale, quindi al pari delle sentenze emesse
dall'autorità giudiziaria, costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.
ISCRIZIONE ORDINANZA TRIBUNALE
E' l'iscrizione iscritta in base ad un ordinanza rilasciata dall'autorità giudiziaria.
DECRETO TRASFERIMENTO FALLIMENTO
Atto con il quale l'autorità giudiziaria decreta il trasferimento del fallimento presso il
tribunale di competenza.
DECRETO TRASFERIMENTO TRIBUNALE
Atto con il quale il pubblico ministero comunica il decreto del prefetto al capo
dell'ufficio giudiziario davanti al quale pende la causa.
Questi sospende il procedimento con decreto che è notificato alle parti entro 10 giorni
dalla sua pronuncia, sotto pena di decadenza della richiesta.
TRASFERIMENTO
E' un atto grave e pregiudizievole.
Con
l'atto di trasferimento si intende l'atto con il quale si
trasferiscono al
proprietario espropriato gli immobili aggiudicati e trasferiti nelle esecuzioni esattoriali.
IPOTECA IN RIPETIZIONE
E' un atto volontario che identifica un'Ipoteca che in dipendenza di trasferimenti
coattivi conseguenti il riordino della proprietà rurale o in dipendenza di divisioni
vengono re iscritte a carico dell'originario debitore sopra beni diversi.
E' una vera e propria ripetizione in quanto la formalità successiva consiste in una vera
e propria ripetizione della prima ipoteca della quale ne conserva il grado e gli effetti
economici con la sola modificazione del dato reale.
ATTO GIUDIZIARIO
E' un atto grave e pregiudizievole. L'atto giudiziario è un provvedimento giudiziario
che produce gli stessi effetti della sentenza quando hanno per oggetto beni immobili.
Questi provvedimenti possono avere la forma dei decreti, delle ordinanze, dei lodi
arbitrali o semplicemente da verbali posti in essere da organi giudiziari.