clicca qui - Odontotecnici.net
Transcript
clicca qui - Odontotecnici.net
Vigilanza Post-vendita PROCEDURA OPERATIVA N° Revisione n°00 TIMBRO LABORATORIO Verificato da: Da: WWW.ODONTOTECNICI.NET Data 10.03.2005 Approvato da: Pagina 1 di 6 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE Questo documento ha lo scopo di definire ed organizzare le attività di vigilanza post-vendita al fine della corretta gestione aziendale e in ottemperanza alle disposizioni di legge. 2. RIFERIMENTI Articoli 9 e 10 del Decreto Legislativo n° 46 del 1997. Circolare Ministeriale “Vigilanza sugli incidenti con i dispositivi medici” 3. DEFINIZIONI 3.1. INCIDENTE Per “incidente” si intende la condizione in cui qualsiasi disfunzione o deterioramento delle caratteristiche o delle prestazioni, nonché qualsiasi carenza dell'etichettatura o nelle istruzioni per l'uso di un dispositivo medico o qualsiasi reazione avversa abbiano causato un peggioramento dello stato di salute o la morte del paziente o di un utilizzatore. - Incidente con esito letale: incidente in cui il dispositivo medico ha determinato o ha contribuito a determinare il decesso del paziente (o di un utilizzatore). Per stabilire il nesso di causalità tra dispositivo medico e decesso si devono tenere in considerazione vari fattori (rischi potenziali nell'utilizzare il dispositivo, caratteristiche dello stesso, condizioni del paziente, ecc.) e deve essere sempre tenuta in considerazione la valutazione effettuata dal medico e/o altro operatore che ha assistito all'evento. Anche se esiste un semplice sospetto l'incidente deve essere notificato. - Incidente in cui il dispositivo medico ha determinato un peggioramento dello stato di salute del paziente, dell'utilizzatore o di terze persone. Per peggioramento dello stato di salute si deve intendere: una malattia o lesione con pericolo per la vita; una menomazione di una funzione del corpo; una condizione che rende necessario un intervento medico o chirurgico per impedire una menomazione di una funzione del corpo o una lesione di una struttura corporea; una condizione che causa l'ospedalizzazione o il prolungamento dell'ospedalizzazione. 3.2. MANCATO INCIDENTE - Per "mancato incidente" si intende a): la condizione in cui qualsiasi disfunzione o deterioramento delle caratteristiche o delle prestazioni, nonché qualsiasi carenza dell'etichettatura o nelle istruzioni per l'uso di un dispositivo medico avrebbe potuto causare, se il dispositivo fosse stato utilizzato, un peggioramento dello stato di salute o la morte del paziente o di un utilizzatore, oppure b): la condizione in cui qualsiasi disfunzione o deterioramento delle caratteristiche o delle prestazioni, nonché qualsiasi carenza dell'etichettatura o nelle istruzioni per l'uso di un dispositivo medico avrebbe potuto causare durante la procedura d'uso o a seguito della stessa, se non fosse intervenuto il personale sanitario, un peggioramento dello stato di salute o la morte del paziente o di un utilizzatore. Da: WWW.ODONTOTECNICI.NET Pagina 2 di 6 3.3. SEGNALAZIONI DI RECLAMO. Qualsiasi non conformità e/o eventi non ricompresi nei punti precedenti, concernenti l'uso o procedure per uso, correlate a un dispositivo medico. 3.4. RITIRO DAL MERCATO Ritiro dal commercio di un dispositivo o di una partita di questi per le seguenti cause: Motivi esclusivamente commerciali. Motivi legati a inconvenienti di ordine tecnico o medico. .3.5. INTERVENTI DI PERFEZIONAMENTO O RIPARAZIONE Gli interventi di perfezionamento o riparazione di un dispositivo sono quelli legati alla normale attività di gestione dei dispositivi dopo che questi sono stati immessi in commercio. Un esempio di queste attività è le riparazione e la ribasatura nella protesi mobile come anche le eventuali attività di ottimizzazione protesica delle altre tipologia di protesi. 4. MODALITÀ ESECUTIVE Dopo che un dispositivo è stato immesso in commercio possono succedere delle circostanze per cui il fabbricante è chiamato ad intervenire. 4.1. Interventi di perfezionamento o riparazione di un dispositivo Gli interventi post-vendita finalizzati alla riparazione di un dispositivo od al suo perfezionamento possono essere trattati indifferentemente: incrementando dei nuovi interventi il fascicolo tecnico preesistente del dispositivo in questione, oppure aprendo una nuova posizione. 4.2. Incidente o mancato incidente Qualora il fabbricante venisse a conoscenza di un incidente o di un mancato incidente tramite: - Ricevimento di notifica da parte di un operatore sanitario - Ricevimento di notifica da parte del ministero Al ricevimento della notifica si procede come indicato nel Diagramma 01. Da: WWW.ODONTOTECNICI.NET Pagina 3 di 6 DIAGRAMMA 01 Incidente o mancato incidente Notifica al ministero se l’evento è avvenuto in Italia, se in altro paese della comunità europea all’autorità locale competente Ricevimento Allegato 3 segnalazione di incidente da parte di un operatore sanitario o dal Ministero Allegato 1 Modulo di notifica Notifica immediata Max 10gg. per incidente Max 30gg. se per mancato incidente Se ancora disponibile, l’operatore sanitario che ha riscontrato l’evento dopo i tempi previsti dalla notifica può inviare al fabbricante il dispositivo oggetto della segnalazione. Inizio indagine L’indagine dovrà essere svolta nel più breve tempo possibile ! Attenzione se la manipolazione del dispositivo o le indagini possono influenzare le indagini successive, bisogna informare il ministero prima di procedere. Consultazione utilizzatore e dell’operatore sanitario che ha riscontrato l’evento Se l’indagine dura più di 1 mese: fino a conclusione indagine invio Report mensile al ministero Indagine tecnica Fine indagine Chiusura sorveglianza Il ministero invia il proprio rapporto Da: WWW.ODONTOTECNICI.NET Al MINISTERO Allegato 5 Rapporto finale incidente Al ministero, alle strutture sanitarie coinvolte, agli operatori sanitari: Note informative e aggiornamenti sulla sicurezza dei dispositivi Il ministero a questo punto può: !Chiudere il caso !Chiedere altri chiarimenti !Chiedere un rapporto indipendete Pagina 4 di 6 4.2.1. Stoccaggio dei dispositivi oggetto di notifica I dispositivi restituiti dovranno essere segregati in apposito spazio; qualora non utilizzati dovranno, per quanto possibile, essere conservati nella sua confezione primaria originale; qualora utilizzati, non dovranno essere puliti, manipolati o disinfettati e dovranno essere conservati negli appositi contenitori utilizzati per i rifiuti speciali 4.2.2. Indagine tecnica Il fabbricante dovrà, anche affidandosi a strutture esterne, eseguire l'indagine nel più breve tempo possibile, o scegliere di delegare la stessa al ministero pagandone i costi. Si dovranno registrare il numero di dispositivi coinvolti e da quanto tempo sono sul mercato. Gli operatori sanitari dovranno collaborare con il fabbricante fornendo le notizie necessarie per la valutazione dell'evento. Il Ministero della Salute sorveglia le indagini effettuate e può anche intervenire in ogni momento, consultando il fabbricante. Il fabbricante deve fornire, su richiesta del Ministero, il fascicolo tecnico (comprendente la rispondenza ai requisiti essenziali, l'analisi dei rischi, le prove precliniche e cliniche, etc.) e altra documentazione specifica ritenuta necessaria per l'indagine (ad esempio, quella relativa alla produzione o controllo di uno o più lotti). 4.2.3. Rapporto finale Nel rapporto finale vengono descritte le risultanze dell'indagine e le azioni ulteriori che il fabbricante ha intrapreso. I risultati espressi nel rapporto finale possono ad esempio comprendere: - nessuna azione; - ulteriori azioni di sorveglianza; - diffusione di informazioni agli utilizzatori (con mezzi vari, ad es. lettera tipo “dear doctor letter”); - modifica istruzioni d'uso; - azione correttiva sulla produzione futura; - azione correttiva sui dispositivi in uso; - ritiro dal mercato. Da: WWW.ODONTOTECNICI.NET Pagina 5 di 6 4.3. SEGNALAZIONI DI RECLAMO Gli operatori sanitari possono effettuare una segnalazione di reclamo che verrà registrata come contestazione da cliente e come tale verrà trattata. Il fabbricante quadrimestralmente, dovrà trasmettere al Ministero della Salute, tramite apposita scheda (disponibile anche nel sito web del Ministero della Salute: allegato 2), un resoconto informativo sulle segnalazioni di reclamo ricevute e sui relativi provvedimenti messi in atto. 4.4. RITIRO DAL MERCATO Nel caso di ritiro dal commercio di un dispositivo o di una partita di questi dovuto a inconvenienti di ordine tecnico o medico, il fabbricante deve inviare copia della notifica al Ministero della Salute prima o al momento stesso in cui la notifica viene inviata agli utilizzatori interessati preferibilmente tramite il legale rappresentante della struttura sanitaria. Nella notifica devono essere riportati i dati di commercializzazione in Italia del dispositivo oggetto del ritiro e Paesi dell'Unione Europea nei quali il dispositivo è stato commercializzato. Il fabbricante inoltre, è tenuto a comunicare al Ministero della salute l'avvenuto completamento del ritiro. Il Ministero della Salute segue l'andamento del ritiro e si accerta del suo completamento e può, se lo ritiene opportuno o necessario, inviare una propria informativa agli utilizzatori tramite canali diversi. Ritiri dal mercato per motivi esclusivamente commerciali non dovranno essere notificati. 5. DOCUMENTI Gli allegati a questa procedura rispettano per coerenza il numero degli allegati riportati nella circolare del ministero sulla vigilanza post-vendita e sono scaricabili ai seguenti link. Per gli operatori sanitari: http://www.sanita.it/sanita/dispmed/infopera/informaz.htm Per i fabbricanti: http://www.sanita.it/sanita/dispmed/aziende/segnala.htm NOME ARGOMENTO Allegato 1 Notifica al Ministero Incidente o mancato incidente Allegato 2 Resoconto informativo segnalazioni di reclamo Allegato 5 Rapporto finale di incidente o mancato incidente Moduli che riceveremo dagli operatori sanitar i Allegato 3 Segnalazione di incidente o mancato incidente Allegato 4 Segnalazione di reclamo Da: WWW.ODONTOTECNICI.NET TEMPO CONSERVAZIONE 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni 10 anni Pagina 6 di 6