Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di ITAL TBS
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Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di ITAL TBS
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di ITAL TBS Telematic & Biomedical Services S.p.A. sulla proposta di Modifica dell’art. 8 dello Statuto Sociale Signori Azionisti, Pur se alcuni segnali confortano l’ipotesi di una attenuazione della crisi economica, continua l’estrema volatilità dei mercati spesso condizionati da manovre speculative. Il titolo della nostra Società, nonostante l’anticiclicità dell’attività svolta e pur in presenza di iniziative, in particolare sui mercati esteri, che dovrebbero assicurare nel futuro significativi margini di sviluppo del Gruppo, ha sofferto del clima creatosi dopo la quotazione. Va, altresì, considerato che l’Alternative Investment Market sul quale la nostra Società è quotata non prevede la specifica tutela per gli azionisti di minoranza assicurata, nei mercati regolamentati, con la normativa sulle offerte pubbliche di acquisto e di scambio. Al momento della quotazione sull’AIM si era ritenuta sufficiente la tutela prevista dall’art. 8 dello Statuto sociale che sterilizza per un anno il diritto di voto dell’azionista che superi la soglia del 3% o che incrementi i suoi diritti di voto nella misura del 3% senza informarne tempestivamente la Società. Sembra opportuno rimeditare questa scelta e, raccogliendo il suggerimento di vari azionisti, aggiungere alla tutela citata una garanzia di parità di trattamento per tutti i titolari di azioni proponendo di inserire nello Statuto della nostra Società la previsione di un’OPA endosocietaria che consenta a tutti gli azionisti che intendano vendere, nell’ipotesi di un rastrellamento di azioni che faccia superare, ad un singolo azionista o ad un gruppo di azionisti che agiscano di concerto, la soglia del 30%, di poter cedere le proprie azioni ad un prezzo che tenga conto di quanto pagato per ottenere il pacchetto di maggioranza. Il richiamo alla normativa per le società quotate sui mercati regolamentati, a sua volta parametrata sulla Direttiva comunitaria 2004/25/CE, pur assicurando la protezione degli azionisti di minoranza e la parità di trattamento di tutti gli azionisti, garantisce, comunque, l’eventuale contendibilità della Società. La formulazione proposta prende le mosse, con gli opportuni adattamenti, da quanto è stato previsto, a questo proposito, per gli emittenti che aderiscono al Mercato Alternativo del Capitale. La nuova formulazione dell’art. 8 dello Statuto rappresenta, dunque, un’ulteriore e migliore tutela per gli azionisti di minoranza. Sottoponiamo alla Vostra cortese attenzione, in calce alla presente, il vecchio ed il nuovo testo dell'art. 8 dello Statuto Sociale affinchè possiate confrontare le due versioni e Vi invitiamo ad approvare il nuovo testo dell'art. 8 dello Statuto Sociale. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Testo vecchio Articolo 8 - Obbligo di comunicazione per trasferimenti azionari Gli azionisti sono tenuti a comunicare, con raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata alla sede legale della Società - Segreteria societaria – quale risulta dal Registro delle Imprese, il superamento della soglia del 3% del capitale sociale o, in ogni caso, della modifica dell'esercizio del diritto di voto in misura uguale o superiore al 3%, per effetto del perfezionarsi dell'atto di acquisto, dell'atto di cessione, dell'atto di costituzione in pegno, dell'atto di costituzione del diritto di usufrutto, dell'atto di sequestro delle azioni e comunque in seguito a qualsiasi variazione della propria partecipazione da qualsiasi titolo o evento derivante -ivi compresa la successione mortis causa - delle azioni ITAL TBS Telematic & Biomedical Services S.p.A. La comunicazione dovrà avvenire entro tre giorni liberi a partire dalla data dell'atto o dell'evento che ha originato tale modifica. Il diritto di voto rimarrà sospeso per un anno in capo all'azionista che non abbia ottemperato tempestivamente a quanto previsto nel comma precedente, a partire dal momento in cui la Società avrà conosciuto, in qualsiasi modo, il superamento della soglia e ciò limitatamente alle azioni oggetto di cessione o di costituzione di diritti reali o comunque in qualsiasi modo trasferite. Testo nuovo Articolo 8 - Obbligo di comunicazione per trasferimenti azionari Gli azionisti sono tenuti a comunicare, con raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata alla sede legale della Società - Segreteria societaria – quale risulta dal Registro delle Imprese, il superamento della soglia del 3% del capitale sociale o, in ogni caso, della modifica dell'esercizio del diritto di voto in misura uguale o superiore al 3%, per effetto del perfezionarsi dell'atto di acquisto, dell'atto di cessione, dell'atto di costituzione in pegno, dell'atto di costituzione del diritto di usufrutto, dell'atto di sequestro delle azioni e comunque in seguito a qualsiasi variazione della propria partecipazione da qualsiasi titolo o evento derivante -ivi compresa la successione mortis causa - delle azioni ITAL TBS Telematic & Biomedical Services S.p.A. La comunicazione dovrà avvenire entro tre giorni liberi a partire dalla data dell'atto o dell'evento che ha originato tale modifica. Il diritto di voto rimarrà sospeso per un anno in capo all'azionista che non abbia ottemperato tempestivamente a quanto previsto nel comma precedente, a partire dal momento in cui la Società avrà conosciuto, in qualsiasi modo, il superamento della soglia e ciò limitatamente alle azioni oggetto di cessione o di costituzione di diritti reali o comunque in qualsiasi modo trasferite. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, si rendono applicabili a TBS Group S.p.A., per richiamo volontario ed in quanto compatibili, le disposizioni relative alle società quotate di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente agli artt. 106 e 109 del decreto 58/1998). Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con Borsa Italiana S.p.A.. Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’art. 106, comma 1, del decreto di cui ai commi precedenti, non accompagnata dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente il 30%, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all’azionista. La partecipazione per cui non può essere esercitato il diritto di voto viene comunque computata ai fini della regolare costituzione delle assemblee. Finchè le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato “Alternative Investment Market”, e per l’anno successivo all’eventuale delisting, tutte le modifiche al presente articolo devono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno quattro quinti del capitale sociale e più della metà degli azionisti che non risultino collegati in alcun modo neppure indirettamente con il socio che esercita il controllo sulla società.