Foglio informativo n. 454/024. LR n. 1 del 14/01/2009 art. 7
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Foglio informativo n. 454/024. LR n. 1 del 14/01/2009 art. 7
Foglio informativo n. 454/025. L.R. n. 1 del 14/01/2009 art. 7 – Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese artigiane (ex L.R. 21/97). Informazioni sulla banca. Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede legale e amministrativa: Piazza San Carlo 156 - 10121 Torino. Per chiamate dall’Italia: 800.303.303. Per chiamate dall’Estero: +39.011.80.19.200. Sito Internet: www.intesasanpaolo.com. Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5361. Capogruppo del Gruppo Bancario “Intesa Sanpaolo”, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale 00799960158. Partita IVA 10810700152. Codice A.B.I. 3069.2. Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede/ a distanza: Nome e Cognome/ Ragione Sociale Sede (Indirizzo) Telefono e E-mail Iscrizione ad Albi o Elenchi Numero Delibera Iscrizione all’Albo/ Elenco Qualifica Che cos’è un finanziamento a medio/lungo termine. E’ un finanziamento destinato al sostegno dei programmi di investimento e sviluppo delle imprese artigiane. La durata massima è di 5 anni oltre al periodo di preammortamento tecnico dalla data di erogazione fino alla scadenza della prima rata. L’impresa rimborsa il finanziamento con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale ed interessi, secondo un tasso che può essere fisso o variabile. Il finanziamento può essere garantito da un Confidi. Finanziamento L.R. 1 del 14/01/2009 art. 7: caratteristiche e rischi tipici. E’ un finanziamento ordinario a medio termine, a fondi misti in parte a valere su disponibilità messe a disposizione della Banca e in parte da Finpiemonte SpA. Questo Foglio Informativo pubblicizza esclusivamente le caratteristiche e le condizioni economiche che sono di competenza della Banca, essendo le agevolazioni, per definizione, demandate alle determinazioni dell’Ente Agevolante. Aggiornato al 28.09.2016 Pagina 1 di 9 FOGLIO INFORMATIVO N.454/025. FINANZIAMENTO. L.R. 1 DEL 14/01/2009 ART. 7 FINPIEMONTE. A cosa serve: è un finanziamento destinato al sostegno di progetti di investimento finalizzati a conseguire uno dei seguenti obiettivi: Avviamento di nuove imprese artigiane Introduzione di nuovi prodotti/servizi o processi produttivi Miglioramento sostanziale dei prodotti/servizi o processi esistenti Miglioramento della compatibilità ambientale delle imprese Introduzione di un sistema di qualità certificabile Promozione e sviluppo dell’impresa artigiana sui mercati locali, nazionali e internazionali Ricerca e sviluppo Natura dell’agevolazione: Finanziamento agevolato fino al 100% delle spese ammissibili, così composto: Programmi di investimento prioritari: 70% con fondi regionali a tasso zero (fino ad un massimo di € 150.000,00) 30% con fondi bancari alle condizioni previste dalla convenzione tra Finpiemonte e la Banca. Programmi di investimento non prioritari: 50% con fondi regionali a tasso zero (fino ad un massimo di € 150.000,00) 50% con fondi bancari alle condizioni previste dalla convenzione tra Finpiemonte e la Banca. Il finanziamento può essere concesso fino al 100% del costo dell’investimento (IVA esclusa). L’ impresa rimborsa il finanziamento con il pagamento periodico di 2 rate: una, su fondi della Banca, comprensiva di capitale ed interessi, calcolate in base ad un tasso fisso o in base ad un tasso variabile, e una rata , su fondi messi a disposizione da Finpiemonte SpA a tasso zero. E’ obbligatorio l’intervento di un Confidi di Garanzia. A chi si rivolge: a tutte le piccole imprese appartenenti al settore dell’artigianato della regione Piemonte. E’ rivolto esclusivamente a “clienti non consumatori” (imprese individuali o società). Per l’erogazione del finanziamento il Cliente deve essere titolare di un conto corrente presso la banca erogante, ad eccezione di professionisti e microimprese, queste ultime identificate secondo quanto previsto al D. Lgs. 6/9/2005 n° 206 (Titolo III, Capo I, Art. 18: “..omissis d-bis) - "microimprese": entità, società o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n.2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003). In tali casi, l’erogazione del finanziamento potrà avvenire mediante accredito su conto corrente presso la Banca erogante o presso altra banca o per cassa. Il pagamento delle rate di rimborso del finanziamento potrà avvenire esclusivamente mediante addebito su conto corrente intestato al cliente presso la Banca erogante o presso altra banca. Per ulteriori dettagli sul conto corrente si rinvia alla sezione Servizi accessori del presente Foglio Informativo. Sono finanziabili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda o nei sei mesi precedenti nel caso di imprese di nuova costituzione, quali: formazione del personale dipendente, (massimo 20% delle spese ammissibili); acquisto di macchinari, impianti tecnici, automezzi allestiti con attrezzature specifiche (per questa tipologia sono ammissibili anche i beni usati, se corredati di una perizia tecnica che ne attesti il valore di mercato; acquisto di arredi strumentali; acquisto di attrezzature e/o apparecchiature informatiche e relativi programmi applicativi; acquisizione di servizi reali (consulenze, promozione, pubblicità...); opere murarie, impianti elettrici, idraulici, ristrutturazioni, spese di progettazione (massimo 35% delle spese ammissibili); solo per le iniziative di “ricerca e sviluppo”, costi del personale dipendente (massimo 15% delle spese ammissibili e comunque non più di € 15.000) e costi per materiali minuti e prototipi (massimo € 30.000); commissioni di garanzia del Confidi (massimo € 1.000), documentate da un preventivo rilasciato dal Confidi scelto. Aggiornato al 28.09.2016 Pagina 2 di 9 FOGLIO INFORMATIVO N.454/025. FINANZIAMENTO. L.R. 1 DEL 14/01/2009 ART. 7 FINPIEMONTE. Sono ammissibili i beni usati se: inseriti in atto di cessione d’azienda; acquistati da altra impresa, dietro presentazione di perizia tecnica; acquistati dal produttore, dal concessionario o da un rivenditore di settore. Non sono ammessi i beni acquisiti o da acquistare in leasing. Modalità di rimborso: il rimborso avviene sulla base del piano di ammortamento con il pagamento di rate composte da una quota a rimborso del capitale ed una quota a rimborso di interessi e con periodicità trimestrale a decorrere dal giorno di stipula del contratto. E previsto il preammortamento tecnico, sulla sola quota fondi Banca, da percepire assieme alla prima rata che viene calcolato dalla data di erogazione fino al giorno di scadenza della prima rata e cioè al 31/03 - 30/06 - 30/09 – 31/12 immediatamente successivo. Il finanziamento L.R. 1 del 14/01/2009 art. 7 Finpiemonte prevede che l’impresa possa scegliere tra (solo sulla quota relativa ai fondi Banca): tasso fisso, in cui rimangono fissi per tutta la durata del prestito sia il tasso di interesse sia l’importo delle singole rate (rata costante). Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato; tasso variabile, in cui sono variabili sia il tasso di interesse sia l’importo delle singole rate (rata variabile). Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate. Garanzie: la Banca può richiedere, in funzione a valutazioni di merito creditizio garanzie reali o personali nonché vincoli o specifiche cautele, ivi comprese le garanzie rilasciate dai Confidi. Rischi del Finanziamento L.R. 1 del 14/01/2009 art. 7 (solo sulla quota di competenza della Banca). I rischi del finanziamento sono: In caso di finanziamento a tasso variabile possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso iniziale; In caso di finanziamento a tasso fisso impossibilità di beneficiare delle eventuali riduzioni dei tassi di mercato nel tempo. Principali condizioni economiche. Quanto può costare il Finanziamento L.R. 1 del 14/01/2009 art. 7 Finpiemonte. Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) e Costo Complessivo del Credito. Esempio 1 – Microimpresa I tassi sono calcolati sulla base dell’anno civile (365 giorni), finanziamento chirografario di durata 5 anni e importo di € 50.000 (quota fondi Banca) ed € 50.000 (quota fondi Finpiemonte), piano di ammortamento italiano, spese di istruttoria esenti, spese avviso di scadenza € 2,25, spese comunicazioni di legge pari a € 0,70. Per il calcolo del TAEG sono state considerate le seguenti spese: il pagamento degli interessi (in caso di tasso variabile il valore del tasso iniziale viene ipotizzato costante per tutta la durata), rimborso spese per incasso rata ed invio comunicazioni di legge ed avviso di scadenza rata e/o quietanza, imposta sostitutiva1. Il Costo Complessivo del Credito è calcolato con le medesime logiche del TAEG, ma a differenza dello stesso ricomprende anche il costo del conto corrente facoltativo2. Per quantificare l'incidenza del costo del conto corrente sul finanziamento, è necessario confrontare il Costo Complessivo del Credito con il TAEG. 1L’imposta sostitutiva è calcolata sulla base dell’aliquota dello 0,25%. Nel caso di finalità “portabilità tramite surroga” l’imposta sostitutiva è esente. 2Sono ricompresi il canone mensile del conto corrente di erogazione pari a € 10 e la quota mensile dell’imposta di bollo pari a € 8,33. Aggiornato al 28.09.2016 Pagina 3 di 9 FOGLIO INFORMATIVO N.454/025. FINANZIAMENTO. L.R. 1 DEL 14/01/2009 ART. 7 FINPIEMONTE. Ipotesi a tasso Variabile - rilevazione del parametro Euribor media 3 mesi , base 365, per valuta 03/11/2014. Ipotesi a Tasso Fisso – data di rilevazione dell’Eurirs a 5anni: 03/11/2014. Durata del finanziamento 5 anni Rata trimestrale Tasso variabile TAN TAEG Costo Compl. 7,583% 8,503% 9,394% Rata trimestrale Tasso fisso TAN TAEG 7,960% 8,8250% Costo Compl. 9,717% Rata trimestrale a Tasso Zero TAN 0% TAEG 0,039% Costo Compl. 0,039% Esempio 2 - Impresa non qualificabile come Microimpresa I tassi sono calcolati sulla base dell’anno civile (365 giorni), finanziamento chirografario di durata 5 anni e importo di € 50.000 (quota fondi Banca) ed € 50.000 (quota fondi Finpiemonte), piano di ammortamento italiano, spese di istruttoria esenti, spese avviso di scadenza € 2,25, spese comunicazioni di legge pari a € 0,70. Sono state considerate le seguenti spese: il pagamento degli interessi (in caso di tasso variabile il valore del tasso iniziale viene ipotizzato costante per tutta la durata), rimborso spese per incasso rata ed invio comunicazioni di legge ed avviso di scadenza rata e/o quietanza, imposta sostitutiva1, conto corrente obbligatorio2. Il Costo Complessivo del Credito equivale al TAEG, in quanto non sono presenti accessori facoltativi. 1 L’imposta sostitutiva è calcolata sulla base dell’aliquota dello 0,25%. Nel caso di finalità “portabilità tramite surroga” l’imposta sostitutiva è esente. 2 Sono ricompresi il canone mensile del conto corrente di erogazione pari a € 10 e la quota mensile dell’imposta di bollo pari a € 8,33. Ipotesi a tasso Variabile - rilevazione del parametro Euribor media 3 mesi , base 365, per valuta 03/11/2014. Ipotesi a Tasso Fisso – data di rilevazione dell’Eurirs a 5 anni: 03/11/2014. Durata del finanziamento 5 anni Rata trimestrale Tasso variabile TAN TAEG 7,583% 9,394% Rata trimestrale Tasso fisso TAN TAEG 7,960% 9,717% Rata trimestrale a Tasso Zero TAN TAEG 0% 0,039% Dettaglio condizioni economiche. Importo massimo finanziabile Importo minimo finanziabile Durata e preammortamento. Tassi. Tasso di interesse nominale annuo. Solo sulla quota fondi Banca Non previsto € 25.000,00 Minimo 2 anni – massimo 5 anni. E’ previsto il preammortamento tecnico dalla data di erogazione fino al 31/03 – 30/06 – 30/09 – 31/12 immediatamente successivo. tasso variabile: parametro di indicizzazione + spread tasso fisso: parametro di determinazione + spread Parametro di determinazione. Eurirs lettera, pari durata finanziamento, rilevato il primo giorno lavorativo del mese di erogazione del finanziamento, arrotondato allo 0,05% superiore + spread fisso Parametro di indicizzazione Euribor 3 mesi (base 360) media del mese antecedente l’erogazione del finanziamento e/o della decorrenza rata + spread fisso Spread (spread massimo). 7,50% sia in caso di tasso fisso che in caso di tasso variabile Su quota Banca: Tasso contrattuale (come sopra determinato) pro-tempore vigente + 2,00 punti percentuali Su quota Finpiemonte Tasso Marginal Lending Facility protempore vigente + 3,00% Tasso di mora Spese. Istruttoria Abbandono domanda di finanziamento. Aggiornato al 28.09.2016 Esenti Non previste Pagina 4 di 9 FOGLIO INFORMATIVO N.454/025. FINANZIAMENTO. L.R. 1 DEL 14/01/2009 ART. 7 FINPIEMONTE. Solo sulla quota fondi Banca Avviso di scadenza e/o quietanza di pagamento Rata trimestrale: € 2,25 modalità cartacea Avviso di scadenza e/o quietanza di pagamento Rata trimestrale: € 1,75 modalità online La rendicontazione on-line è disponibile solo per i titolari di contratti che prevedono questo servizio € 0,70 per invio (con eccezione dei casi d’invio esenti da spese ai sensi della Invio comunicazioni di legge modalità cartacea legge n. 40/2007 art. 8 bis) €0 Invio comunicazioni di legge modalità online La rendicontazione on-line è disponibile solo per i titolari di contratti che prevedono questo servizio Su quota Banca: Estinzione anticipata. 2% del capitale estinto anticipatamente se tasso variabile 3% del capitale estinto anticipatamente se tasso fisso Su quota Finpiemonte Esente Rilascio certificato di sussistenza del credito. € 51,00 Volture. € 51,00 (oltre agli oneri notarili) Spese di riesame, su richiesta dell’impresa, di pratica 0,50% sull’importo del capitale residuo al momento della richiesta di riesame, già deliberata. con un minimo di € 100,00, qualora la richiesta comporti istruttoria e/o atti interni/esterni della Banca. Spese di conto corrente (*) Vedere paragrafo dedicato a “servizi accessori” Piano di ammortamento. Tipo di ammortamento Italiano sia sulla quota fondi Banca sia sulla quota fondi Finpiemonte Tipologia di rata Costante o variabile Periodicità delle rate Trimestrale (*) Da includere nel calcolo degli indicatori di costo del credito (TAEG / Costo Complessivo del Credito) nel caso in cui il conto corrente di appoggio venga aperto nei 30 giorni antecedenti la data di domanda del finanziamento. Ultime rilevazioni del parametro di riferimento. Data. Valore – Media Euribor 3 mesi base 360 Valore – Eurirs 5 anni 01.09.2014 0,199% 0,49% 01.10.2014 0,106% 0,42% 03.11.2014 0,083% 0,46% Prima della conclusione del contratto, in caso di finanziamento a tasso fisso, è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi. Calcolo esemplificativo dell’importo della rata. Finanziamento a tasso variabile, piano di ammortamento italiano per € 50.000,00 di capitale (quota fondi Banca) ed € 50.000,00 (quota fondi Finpiemonte). Durata del finanziamento. 1° e 2° rata trimestrale (quota Banca) base 365 1° e 2° rata trimestrale (quota Finpiemonte). Tasso di interesse applicato. Importo della rata. Tasso di interesse applicato. Importo della rata. 5 anni 7,583% € 3.447,87 0% € 2.500,00 5 anni 7,583% € 3.400,48 0% € 2.500,00 Aggiornato al 28.09.2016 Pagina 5 di 9 FOGLIO INFORMATIVO N.454/025. FINANZIAMENTO. L.R. 1 DEL 14/01/2009 ART. 7 FINPIEMONTE. Finanziamento a tasso fisso, piano di ammortamento italiano per € 50.000,00 di capitale (quota fondi Banca)ed € 50.000,00 (quota fondi Finpiemonte). Durata del finanziamento. 1° e 2° rata trimestrale (quota Banca). 1° e 2° rata trimestrale (quota Finpiemonte). Tasso di interesse applicato. Importo della rata. Tasso di interesse applicato. Importo della rata. 5 anni 7,96% € 3.495,00 0% € 2.500,00 5 anni 7,96% € 3.445,25 0% € 2.500,00 Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazione di “Altri finanziamenti alle famiglie e alle Imprese ”, può essere consultato in filiale e sul sito internet indicato nella sezione “Informazioni sulla banca” nella sezione dedicata alla Trasparenza. Altre spese da sostenere. Imposta sostitutiva: I contratti di finanziamento a medio e lungo termine sono assoggettati al regime fiscale ordinario (imposte di registro, di bollo e quando previste quelle ipotecarie e catastali). La banca può, a seguito di specifica opzione da esercitarsi per iscritto in contratto, optare per la corresponsione di un’imposta sostitutiva prevista dal D.P.R. 601/73 e s.m.i. (in percentuale sull’importo erogato, nella misura pro-tempore prevista dalla vigente Legislazione (attualmente generalmente pari allo 0,25%). In particolare la banca opta per il regime fiscale di imposta sostitutiva quando è più conveniente, come ad esempio per le operazioni assistite da ipoteca. E' in ogni caso a carico dell’Impresa l'onere relativo al trattamento tributario del finanziamento. Esente sull’importo erogato a carico dell’Impresa sulla quota fondi Finpiemonte. Servizi Accessori. Per l’erogazione del finanziamento il Cliente deve essere titolare di un conto corrente in essere presso la Banca. Qualora il Cliente non sia già titolare di un conto corrente presso la Banca erogante o presso il sistema bancario, la Banca propone Conto BusinessInsieme. Cos’è un conto corrente? Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile). Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, domiciliazione delle bollette, fido. Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia che assicura a ciascun correntista una copertura fino a € 100.000,00. Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di carta di debito, carta di credito, assegni, dati identificativi e parole chiave per l’accesso al conto su internet, rischi che possono essere ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione. Conto BusinessInsieme. Conto BusinessInsieme è il conto corrente pensato per tutti i clienti che svolgono un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale (con accordato inferiore a 2,5 milioni di euro) che permette di comporre liberamente la propria offerta, scegliendo l’insieme di prodotti e servizi più adatti alle proprie esigenze. La formula del conto, infatti, prevede un unico costo mensile complessivo, che include i canoni di determinati servizi che il cliente sceglie di collegare al conto. Per ogni prodotto o servizio sottoscritto, il costo mensile complessivo aumenta di un ammontare pari al costo mensile di tale servizio. In caso di scioglimento del rapporto contrattuale relativo ad uno o più prodotti o servizi precedentemente collegati, il costo mensile complessivo si riduce di un ammontare pari al costo di tali servizi. Qui di seguito si riepilogano i costi del Conto BusinessInsieme, sulla base dell’offerta commerciale proposta dalla Banca, connessi al solo utilizzo del finanziamento ed inclusi nel relativo calcolo degli indicatori di costo del credito (TAEG/Costo Complessivo del Credito). Aggiornato al 28.09.2016 Pagina 6 di 9 FOGLIO INFORMATIVO N.454/025. FINANZIAMENTO. L.R. 1 DEL 14/01/2009 ART. 7 FINPIEMONTE. Voci di costo. Spese per l’apertura del conto Spese fisse. Gestione della liquidità. Canone mensile base Insieme 10 Canone mensile base Insieme 20 Canone mensile base Insieme Illimitato Canone mensile base Insieme Web Numero di operazioni il cui costo di registrazione è incluso nel canone mensile base Insieme 10 Numero di operazioni il cui costo di registrazione è incluso nel canone mensile base Insieme 20 Numero di operazioni il cui costo di registrazione è incluso nel canone mensile base Insieme Illimitato Numero di operazioni il cui costo di registrazione è incluso nel canone mensile base Insieme Web Spese trimestrali per conteggio interessi e competenze Costo di registrazione per operazione Canone mensile emissione trimestrale comunicazione di legge cartaceo Non previste spese € 10,00 (canone annuo € 120,00) € 20,00 (canone annuo € 240,00) € 30,00 (canone annuo € 360,00) € 3,00 (canone annuo € 36,00) 30 trimestrali 60 trimestrali illimitato Illimitato per operazioni disposte via web. E’ prevista l’applicazione di una commissione aggiuntiva di € 4alle operazioni effettuate allo sportello in aggiunta al costo dell’operazione stessa, nel caso quest’ultima preveda un costo specifico (ad es. costo del bonifico, costo per pagamento utenze, ecc.). Tale costo aggiuntivo non si applica alle operazioni riguardanti prodotti assicurativi o strumenti finanziari (titoli azionari e obbligazionari, fondi comuni di investimento), né alle operazioni di versamento contanti e/o assegni Incluse nel canone mensile base € 1,60 oltre i limiti trimestrali previsti € 0,20 Oltre a questi costi va considerata l’imposta di bollo di € 8,33 mensili (massimo € 2,85 nel caso di Persona Fisica/Ditta individuale). Recesso dal contratto. Il cliente e la banca possono recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente o anche solo dalla inerente convenzione di assegno mediante comunicazione scritta da darsi: in caso di recesso della banca, con preavviso minimo al cliente di due mesi se questi è consumatore, di 10 giorni se è non consumatore; il preavviso è sempre di almeno 10 giorni nel caso di recesso dalla convenzione di assegno; i soggetti rientranti nella categoria delle “Microimprese” di cui al D. Lgs. n. 11/2010 sono equiparati ai consumatori; in caso di recesso del cliente, con preavviso alla banca di 3 giorni. Nel caso in cui sussista un giustificato motivo, ognuna delle parti può recedere senza necessità di preavviso, dandone pronta comunicazione scritta all’altra. Alla data di efficacia del recesso si determina la chiusura definitiva del conto, con conseguente obbligo per ognuna delle parti di corrispondere all’altra quanto dovuto. La banca procede al calcolo del saldo di chiusura del conto non appena disponga dei dati di tutte le operazioni addebitabili sul conto, effettuate dal cliente con assegni, carte di pagamento o con altra modalità. In caso di recesso della banca o del cliente dal contratto di conto corrente o dalla convenzione di assegno, la banca non è obbligata a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto efficace. L’eventuale emissione di assegni, a seguito della cessazione della convenzione di assegno, determina gli effetti stabiliti dall'art. 9 della legge n. 386/1990 per l’emissione di assegni senza autorizzazione. Il cliente deve restituire alla banca i moduli per assegni non utilizzati. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale. In caso di recesso della banca, con preavviso al cliente di due mesi se questi è consumatore, di 10 giorni se è non consumatore; il preavviso è sempre di 10 giorni nel caso di recesso dalla convenzione di assegno. In caso di recesso del cliente, con preavviso alla banca di 3 giorni. Il saldo del conto è messo a disposizione del cliente al netto degli importi relativi alle operazioni addebitabili sul conto già effettuate dal cliente (con assegni, carte di pagamento o con altra modalità). Aggiornato al 28.09.2016 Pagina 7 di 9 FOGLIO INFORMATIVO N.454/025. FINANZIAMENTO. L.R. 1 DEL 14/01/2009 ART. 7 FINPIEMONTE. Avvertenze. Per le condizioni economiche relative al servizio “Copia documentazione” si veda il Foglio Informativo “Servizi vari” disponibile in Filiale e sul sito internet della Banca. Estinzione anticipata, portabilità e reclami. Estinzione anticipata. Il cliente può scegliere di estinguere anticipatamente tutto o in parte il finanziamento pagando alla Banca un compenso contrattualmente pattuito. L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del finanziamento. Portabilità del finanziamento. Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il cliente, se persona fisica o micro-impresa (come definita dall’art. 1, comma 1, lettera 1 del D.Lgs. 27/1/2010 nr.11), non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. Recesso. E’ convenuta espressamente la facoltà della banca di recedere dal contratto di finanziamento, a norma dell’art. 1456 C.C. , oltre che per qualunque causa di scioglimento dell’impresa e al verificarsi di uno degli eventi riportati sul contratto di finanziamento, riguardanti la parte finanziata. Tempi massimi di chiusura del rapporto. 10 giorni lavorativi Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca con lettera indirizzata per posta ordinaria a Ufficio Reclami Intesa Sanpaolo - Piazza San Carlo 156 – 10121 TORINO, o inviata sia per posta elettronica alla casella [email protected] che attraverso posta elettronica certificata (PEC) alla casella [email protected], o a mezzo fax al numero 011/0937350, o consegnata allo sportello dove è intrattenuto il rapporto. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. Il Cliente e la Banca per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo: ·al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie–ADR. Il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca; ·oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. La Guida Pratica all’ABF, il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario e la Sintesi del Regolamento di Conciliazione Permanente sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Reclami-Ricorsi-Conciliazione. Aggiornato al 28.09.2016 Pagina 8 di 9 FOGLIO INFORMATIVO N.454/025. FINANZIAMENTO. L.R. 1 DEL 14/01/2009 ART. 7 FINPIEMONTE. Legenda. Euribor (Euro interbank offered rate) Eurirs Finanziamento chirografario Contratto unico Istruttoria Microimprese Parametro di indicizzazione/Parametro di determinazione Piano di ammortamento Piano di ammortamento “Italiano” Professionista Quietanza Quota capitale Quota interessi Rata costante Spread Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Costo Complessivo del Credito Tasso di interesse nominale annuo Tasso di mora Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Voltura Aggiornato al 28.09.2016 Tasso per depositi interbancari in Euro calcolato giornalmente alle ore 11 antimeridiane di Bruxelles come media semplice delle quotazioni rilevate su un campione di banche con elevato merito di credito, selezionato periodicamente dalla Federazione Bancaria Europea (FBE). Il tasso è diffuso sul circuito telematico Reuters e di norma pubblicato, il giorno successivo, su “Il Sole 24 Ore”. Tasso per le operazioni in euro di “Interest Rate Swap” contro Euribor a 6 mesi, diffuso sul circuito Reuters con riferimento alle ore 11 antimeridiane di Francoforte (oppure sul circuito telematico Bridge Telerate con riferimento alle ore 11 antimeridiane di Londra in assenza di rilevazione sul circuito Reuters). Finanziamento non assistito da alcun tipo di garanzia reale - ossia pegno e ipoteca- o personale - ossia fideiussione, anticresi. E’ il contratto con il quale la Banca eroga il finanziamento e l’impresa fornisce le garanzie concordate. Viene utilizzato in caso di investimenti ultimati. Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento. Entità, società o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse. Piano di rimborso del prestito con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo. Qualsiasi persona fisica o giuridica che, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista Atto con il quale un soggetto ricevente una determinata somma accetta il corrispettivo esonerando il cedente a qualsiasi ulteriore richiesta. Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito. Quota della rata costituita dagli interessi maturati. La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo. Maggiorazione applicata ai parametri di determinazione o di indicizzazione. Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili. Il Costo Complessivo del Credito è calcolato con le medesime logiche del TAEG, ma a differenza dello stesso ricomprende le spese per tutti gli accessori facoltativi connessi con il finanziamento, quindi spese standard del conto corrente di erogazione (canone ed imposta di bollo) qualora facoltativo. Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento delle rate. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. Cambiamento d’intestazione del mutuo e subentro nella posizione di mutuatario Pagina 9 di 9
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