Dott. CARBONE Vinc

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Dott. CARBONE Vinc
ESTREMI
Autorità: Cassazione civile sez. un.
Data: 18 giugno 2010
Numero: n. 14702
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE
Vincenzo
- Primo Presidente
Dott. PREDEN
Roberto
- Presidente di sezione Dott. ALTIERI
Enrico
- Presidente di sezione Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio
- Consigliere Dott. SEGRETO
Antonio
- rel. Consigliere Dott. PICCININNI
Carlo
- Consigliere Dott. AMOROSO
Giovanni
- Consigliere Dott. DI CERBO
Vincenzo
- Consigliere Dott. D'ALESSANDRO
Paolo
- Consigliere ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 9521/2009 proposto da:
P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ADIGE 43,
presso lo studio dell'avvocato CAPO Vincenzo, che lo rappresenta e
difende, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente contro
MVCI MANAGEMENT S.L., MVCI SERVICES LIMITED, MVCI HOLIDAYS S.L., in
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI 11,
presso lo studio dell'avvocato NAPOLETANO Paolo, che li rappresenta
e difende unitamente all'avvocato CARCATERRA GIOVANNI, per procure
speciali allegate ai relativi controricorsi;
- controricorrenti per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.
31328/2008 del TRIBUNALE di ROMA;
uditi gli avvocati Vincenzo CAPO, Giovanni CARCATERRA;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/05/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Ignazio PATRONE, il quale chiede alla Corte di dichiarare il difetto
di giurisdizione del giudice italiano.
FATTO
PREMESSO IN FATTO
P.S. ha convenuto davanti al tribunale di Roma MCVI Holidays Service Limited, MCVI Management
Service Limited, entrambe con sede in (OMISSIS), MCVI Service Limited, con sede a (OMISSIS),
avanzando la richiesta di risoluzione per grave inadempimento (e in subordine l'accertamento della
invalidità) del contratto da lui stipulato in Roma il (OMISSIS), avente ad oggetto l'acquisto di
"diritti di multivacanze" presso il Villaggio turistico (OMISSIS), sito in (OMISSIS) per un periodo di
quattro settimane da scegliere nella stagione denominata Gold, in una abitazione di tre camere da
letto, con decorrenza dal 2001 sino al 2079, per un corrispettivo di Euro 77.812,00 oltre ad altri
oneri accessori annuali calcolati secondo un sistema predeterminato. L'attore assumeva che non
aveva potuto godere dell'uso di tale appartamento, in quanto, al momento della prenotazione
annuale, gli veniva risposto che non vi era più disponibilità presso tale villaggio e che, quindi, la
società si avvaleva della facoltà di inoltralo presso altra struttura, cosa che egli "sopportava" nei
primi anni, finchè nel 2006 interrompeva il pagamento degli oneri di condominio e di manutenzione
della suddetta struttura turistica. L'attore, quindi, ha formulato una serie gradata di domande con
le quali ha chiesto:
a) la risoluzione del contratto per inadempimento, con condanna delle convenute al risarcimento
del danno, alla restituzione di quanto corrisposto per l'acquisto del diritto e per le spese di
manutenzione versate, oltre ad un risarcimento del danno a titolo di "vacanza rovinata";
b) in subordine la dichiarazione di nullità del contratto, con condanna delle convenute alla
restituzione di quanto percepito; e)in ulteriore subordine l'accertamento del suo "diritto di vacanza"
nel villaggio (OMISSIS), con condanna delle convenute a farglielo effettivamente godere, con
risarcimento del danno da "vacanza rovinata" per gli anni di inadempimento;
d) in ulteriore subordine, la riduzione ex art. 1384 della penale applicata unilateralmente dalle
controparti, con condanna delle stesse alla restituzione della differenza già incamerata;
e) in estremo subordine, il riconoscimento di un arricchimento senza causa in capo alle convenute,
con i conseguenti effetti restitutori ex art. 2041 c.c..
Nel costituirsi in giudizio tutte le convenute, oltre a contestare nel merito le pretese attoree, hanno
eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 22, comma 1 del Regolamento
(CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale. Ad
avviso delle società convenute, trattandosi nella specie di un contratto avente ad oggetto un diritto
di godimento di un immobile sito nel territorio del Regno di Spagna al quale, per espressa
pattuizione tra le parti, si applicano le norme di quel Paese, le domande avrebbero dovute essere
introdotte davanti al giudice spagnolo.
La società MCVI Service Limited, con sede in (OMISSIS), ha inoltre contestato la propria
legittimazione passiva per non essere la stessa parte del contratto per cui è causa. In conseguenza
di ciò ha eccepito, in subordine, la giurisdizione della AG della Repubblica di Irlanda.
Nella pendenza della causa di primo grado, l'attore ha proposto il presente regolamento preventivo
di giurisdizione. Resistono con controricorsi le convenute. Tutte le parti hanno presentato memorie.
DIRITTO
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sostiene l'attore, attuale ricorrente, che alla fattispecie sarebbe applicabile non l'art. 22, comma
1 (foro dei contratti di affitto di immobili) del reg. n. 44/2001, ma l'art. 16 (foro del consumatore),
trattandosi di contratto regolato - quanto al diritto comunitario derivato - dalla Direttiva 94/4 7/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente di
un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili e dalla più recente Direttiva 2008/122/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per
quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le
vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio.
In particolare il ricorrente sostiene che il rapporto tra le parti non potrebbe in nessun caso essere
assimilato ad una locazione di immobile, ma sarebbe piuttosto definibile quale "prodotto per
vacanza a lungo termine", nel quale vengono in rilievo una serie di obbligazioni che, lungi
dall'individuare uno specifico bene immobile, si riferiscono ad un circuito di servizi per vacanze.
2. Ritiene questa Corte che nella fattispecie vada dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice
italiano, in applicazione dell'art. 22 del reg. n. 44/2001, che al comma 1 statuisce che in materia di
contratti di affitto di immobili sussiste la giurisdizione esclusiva dei giudici dello Stato membro in
cui l'immobile si trova.
L'art. 22, comma 1 del Regolamento, con disposizione che era già contenuta - negli stessi termini nell'art. 16, comma 1 della Convenzione di Bruxelles, costituisce l'applicazione di un principio da
lungo tempo radicato nel diritto internazionale privato, secondo il quale (v. Considerando n. 11 del
Regolamento) le norme sulla giurisdizione devono presentare un alto grado di prevedibilità ma, pur
articolandosi intorno al principio-base della competenza del giudice del domicilio del convenuto,
possono prevedere deroghe giustificate da esigenze di certezza dei rapporti giuridici in alcuni casi
rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l'autonomia delle parti giustifichi
un diverso criterio di collegamento.
In tal modo (v. Considerando n. 12) il criterio del foro del domicilio del convenuto viene completato
dalla previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l'organo
giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della
giustizia.
Per queste ragioni, connesse all'indubbio carattere territoriale delle controversie tra privati relative
a contratti aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili e di diritti reali immobiliari e ai
contratti di godimento (affitto) degli stessi, la regola stabilita dall'art. 22, comma 1 cit. è quella
della giurisdizione esclusiva (e non semplicemente alternativa) del giudice del luogo ove l'immobile
oggetto del rapporto si trova, giudice che è ritenuto maggiormente a conoscenza delle norme che
regolano l'uso e il trasferimento di tali diritti.
3. Anzitutto va escluso che nella fattispecie possa avere diretta rilevanza la Direttiva 2008/122/CE,
come richiesto dal ricorrente, che assume che si tratta di un'ipotesi di contratto di vendita di "diritti
di multivacanza" relativi a prodotti per vacanze di lungo termine.
Il rapporto contrattuale tra le parti è venuto ad esistere (2001) quando tale Direttiva non era stata
deliberata, così come il termine per la trasposizione della stessa negli ordinamenti nazionali è
certamente ancora pendente, essendo stato fissato al 23 febbraio 2011.
Rimane perciò fermo che questa direttiva non si applica alla presente fattispecie contrattuale
(vedasi principio analogo espresso da CGCE 22.4.1999, Travel Vac, C-423/97).
Ciò comporta anche che la richiesta di rinvio pregiudiziale effettuata dal ricorrente alla Corte di
Giustizia della Comunità Europea in merito all'ampiezza e specificazione dell'art. 22, comma 1 del
Reg. n. 44/2001, in relazione alla direttiva 2008/112/CE, essendo la questione irrilevante nella
fattispecie, anzitutto ratione temporis.
4.1. Secondo il ricorrente il contratto in questione non rientra nell'ambito di applicazione dell'art.
22, comma 1 del Regolamento perchè non si tratta di un contratto di affitto bensì di una fattispecie
di altra natura, riguardante il ed. diritto di vacanze a lungo termine, sulla base di una definizione
presente nella direttiva comunitaria 2008/122 del 14 gennaio 2009.
4.2. Sennonchè, a parte ogni rilievo sul punto che, essendo l'oggetto principale del contratto nella
fattispecie la concessione in godimento di un appartamento nel villaggio turistico (OMISSIS) e non
la prestazione di un servizio turistico sia pure a lungo termine, la direttiva del 2009 non è
applicabile alla fattispecie contrattuale in questione ratione temporis per non essere stata ancora
non solo attuata, ma neppure deliberata alla data della citazione (2008).
Il contratto in questione rientra nella disciplina della Direttiva 94 e nella legge spagnola di
recepimento di tale direttiva, cioè la L. 15 dicembre 1998, n. 42, relativa ai diritti di godimento per
turno di beni immobili ad uso turistico, espressamente richiamata nel preambolo delle Condizioni di
Contratto sottoscritte da P. e testualmente ivi definita "la Legge Spagnola" (che quindi regola,
pattiziamente, il contratto stesso).
4.3. Incidentalmente si può osservare che l'art. 1 della Legge Spagnola contempla che i contratti
disciplinati dalla Direttiva 94 possano essere posti in essere tanto ricorrendo alla istituzione di un
diritto reale immobiliare (Art. 1,comma 1: "derecho real limitado de aprovechamiento por turno" diritto reale limitato di godimento a tempo parziale), quanto alla istituzione di un diritto di
godimento di natura personale consistente in un contratto di affitto (Art. 1, comma 6 a cui rinvia
l'Art. 1, comma 1: "contratos de arrendamiento de bienes immuebles vacacionales per temporada"
- contratto di locazione di beni immobili turistici a tempo parziale).
Sempre ai sensi della Legge Spagnola lo schema contrattuale attuato con il Programma (ubicazione
del compendio immobiliare, diritti attribuiti, durata, oneri di manutenzione, etc.) è stato trascritto
nei registri fondiari del luogo, con piena pubblicità e accessibilità per qualunque soggetto
interessato.
Emerge dal testo del Contratto e dall'atto notarile di conformità alla Legge Spagnola, prodotti dalle
resistenti, che il contratto stipulato da P. è un contratto avente ad oggetto diritti che rientrano nelle
categorie previste dall'art. 22, comma 1 del Regolamento CE n. 44/2001, e che pertanto la
controversia ad esso relativa ricada nell'ambito di applicazione di tale norma.
4.4. Il Contratto, regolato dalla legge spagnola (Art. 1 del Programma), disciplina in maniera
dettagliata, tra l'altro, l'acquisto e l'esercizio dei diritti di godimento e occupazione di un
appartamento trilocale ubicato nel villaggio (OMISSIS) (Art. 1, lett. C), la utilizzazione dei servizi
accessori e comuni (Art. 1, lett. E), il pagamento degli oneri di condominio e di manutenzione con i
criteri di calcolo e di ripartizione di tali oneri di manutenzione per l'appunto basati sulla entità di tali
servizi ed oneri e sul numero dei titolari degli appartamenti nel villaggio (OMISSIS) (Art. 1, lett. H),
la istituzione e del funzionamento del Consiglio di Amministrazione del villaggio (Art. 2,, lett. C), le
procedure di prenotazione per l'occupazione degli appartamenti (Art. 2, lett. D), il diritto dei
titolari, alla fine del periodo pluriennale di godimento dell'immobile a tempo parziale, di partecipare
addirittura alla suddivisione del ricavato della vendita degli appartamenti (Art. 2, lett. E).
4.5. Il nucleo fondamentale del contratto è quindi la cessione del godimento di un immobile ben
definito nelle sue caratteristiche(tre vani) nell'ambito di una ben individuata struttura ((OMISSIS)),
a fronte del pagamento di una somma totale iniziale e, quindi, degli oneri condominiali e di
manutenzione annuali, che sono tipici dei contratti di godimento di immobili.
Questa è l'obbligazione principale, a cui è tenuta la debitrice. Non appare possibile ricondurre la
tipologia del rapporto al contratto di organizzazione turistica (sul quale v. da ultimo Cass., Sezione
Terza, 8 ottobre 2009, n. 21388), nè ad altre tipologie nelle quali risulta prevalente l'aspetto
organizzativo del viaggio (tipico dell'attività del tour operatori su quello del godimento di un bene
determinato o determinabile con sufficiente chiarezza in una stagione preventivamente indicata.
Nella fattispecie nessuna obbligazione di trasporto o di organizzazione del soggiorno risulta sia
stata prevista dal contratto a carico delle resistenti.
4.6. Le altre obbligazioni del venditore - essenzialmente la possibilità di scelta lasciata al
contraente tra altri villaggi del medesimo circuito facente capo al gruppo di società Marriott appaiono manifestamente accessorie rispetto alla obbligazione principale, così come il rispetto delle
procedure - previste dal contratto - per la prenotazione dei periodi di disponibilità dell'immobile non
configura una ipotesi di contratto di tipo alberghiero, ma una modalità di tipo organizzativo relativa
al concreto esercizio del diritto di godimento del bene indicato nel contratto.
5. Neppure appare possibile ricondurre la fattispecie di cui si tratta ad un rapporto di tipo
associativo, quale quello adombrato nelle difese del ricorrente. Le obbligazioni dedotte con assoluta
chiarezza nel contratto stipulato dalle parti sono incentrate sul godimento di un bene immobile e
non sulla partecipazione a programmi di tipo sportivo, ricreativo o vacanziero. La possibilità di
usufruire delle strutture comuni, anche sportive, del Villaggio è collegata alla intervenuta vendita
del diritto e non ha alcuna autonoma rilevanza sulla causa del negozio, che resta quella della
vendita di un diritto legato ad un bene.
6.1. Individuata quindi la prestazione principale e caratterizzante del contratto nel concessione di
un diritto di godimento di un appartamento di tre stanze nell'ambito del Villaggio (OMISSIS) nel
periodo definito Gold ed avendo le parti sottoposto tale contratto alla legge sostanziale spagnola
della regolamentazione dei diritti di godimento per turno degli immobili turistici, la giurisdizione si
appartiene al giudice del luogo in cui si trova tale immobile, e quindi al giudice spagnolo, a norma
dell'art. 22, comma 1, reg. 44/2001.
6.2. Questa conclusione trova supporto nella giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, che si è
costantemente espressa nel senso che un contratto avente ad oggetto diritti di godimento di un
immobile rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 22, comma 1 del Regolamento.
La sentenza Travel Vac/Sanchis (C-423/97) precisa che un contratto di godimento immobiliare a
tempo parziale istituisce diritti di godimento immobiliare. Nel caso di specie, però, poichè il
contratto per cui era causa prevedeva numerose altre prestazioni e servizi il cui corrispettivo era
esplicitamente stabilito in un importo di gran lunga superiore a quello stabilito per il diritto di
godimento immobiliare, la Corte di Giustizia ha concluso, specificamente a causa di questa esplicita
sproporzione economica dei corrispettivi, che il contratto non dovesse essere considerato come
principalmente vertente su diritti relativi a beni immobili.
Similmente, la sentenza Hacker/Eurorelais (280/90) aveva escluso l'applicabilità dell'art. 16,
comma 1. (predecessore dell'art. 22, comma 1 del Regolamento) della Convenzione di Bruxelles
del 1968 perchè il diritto di usare un alloggio era accompagnato da svariate altre prestazioni, tra
cui la prenotazione e l'organizzazione del viaggio, fornite al cliente da un organizzatore
professionista di viaggi.
In tale sentenza, tuttavia, si richiama la sentenza Roesler/Rottwinkel (241/83) del 15.1.1985, in
cui, sottolineando l'importanza del collegamento tra il luogo dell'immobile e l'autorità giudiziaria
competente, nel punto 24 della motivazione la Corte di Giustizia ha ritenuto che l'art. 16, comma 1,
lett. a, andasse applicato a "qualsiasi contratto di locazione di immobili, indipendentemente dalle
sue particolari caratteristiche". La sentenza Dansommer/Gotz (8/98) del 27.1.2000, nel punto 23,
richiamando la precedente sentenza Lieber/Goebel del 9.6.1994, afferma che rientrano nell'ambito
dell'art. 16, comma 1, lett. a della Convenzione "ogni controversia che riguardi i diritti e gli obblighi
che discendono da un contratto di locazione di un bene immobile, indipendentemente dal fatto che
l'azione sia fondata su un diritto reale o un diritto di obbligazione", e conclude che l'art. 16, comma
1, lett. a della Convenzione "è applicabile ad un'azione di risarcimento danni per cattiva
manutenzione dei locali e per danni causati ad un alloggio preso in locazione da un privato".
7. Quanto, infine, alla eccezione di carenza di legittimazione passiva da parte della MCVI Service di
(OMISSIS), l'esame della stessa appartiene al merito della controversia e risulta ininfluente in
questa sede di regolamento preventivo di giurisdizione.
8. Va, quindi, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di questo regolamento sostenute dalle
resistenti.
P.Q.M.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Condanna il ricorrente al pagamento delle
spese sostenute dalle controricorrenti per questo regolamento, liquidate per ciascuna in complessivi
Euro 1200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010