AGGIORNAMENTI Notizie varie Dal notiziario On

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AGGIORNAMENTI Notizie varie Dal notiziario On
AGGIORNAMENTI
Rassegna di notizie di interesse notarile tratte dai principali canali di informazione
Curata da Francesco Boni
trasmesso via Internet e pubblicato sul sito www.notaibergamo.it
Mese di NOVEMBRE 2009
Sommario:
Notizie varie
Risposte dell’Ufficio Studi ai quesiti posti da notai
Dalla Lista Sigillo
Circolari, Risoluzioni e Note ministeriali
Scadenzario
Segnalazione di giurisprudenza
Giurisprudenza tributaria
Diritto internazionale
Segnalazioni di volumi, pubblicazioni e letture
Segnalazioni di siti web e programmi
Agenda di incontri di interesse notarile
Notizie varie
Nuova disciplina in materia di passaporti
Dal 25 novembre, con la conversione del DL 135/2009 sono entrate in vigore alcune importanti modifiche alle
disposizioni attuali sul rilascio dei passaporti: si sancisce, anche in Italia, l'obbligatorietà del passaporto individuale.
Non è più prevista la possibilità di iscrizione del minore sul documento del genitore (o tutore o altra persona delegata
ad accompagnarli) e viene stabilita una durata temporale differenziata del passaporto a seconda dell'età del minore.
Grazie alle nuove regole il passaporto italiano avrà quindi una validità di tre anni per i minori da zero a tre anni e una
validità di cinque anni per i minori di età compresa tra i tre e i diciotto anni.
A breve si aggiungerà anche la rilevazione delle impronte per i maggiori di 12 anni (vedi in CNN Notizie del 30 giugno
2009) .
I passaporti contenenti l'iscrizione di minori rilasciati fino ad oggi (si sottolinea sul sito internet della Polizia di Stato)
rimangono comunque validi fino alla scadenza e tutte le richieste di iscrizione del figlio minore sul proprio passaporto
pervenute fino al 24 novembre saranno evase fino al 15 dicembre.
Dal notiziario On-line del CNN
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DECRETO-LEGISLATIVO 13 ottobre 2009, n. 147 (GU n. 254 del 31-10-2009)
Attuazione della direttiva 2007/63/CE, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE per quanto
riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o
di una scissione di società per azioni.
DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2009, n. 151 (GU n. 256 del 3-11-2009)
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione
della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva
2006/70/CE che reca misure di esecuzione.
Il notiziario contiene anche il testo delle “Prime Osservazioni” elaborate dal CNN, a firma di
Marco Krogh.
■ Studi Esecuzioni Immobiliari Studio n. 8-2009/E
Esecuzione forzata e consolidamento dell’usufrutto
Lo studio affronta le problematiche connesse alla vicenda estintiva dell’usufrutto in dipendenza della
morte dell’usufruttuario - a cui consegue il c.d. consolidamento dell’usufrutto alla nuda proprietà – che si
verifichi in pendenza di esecuzione forzata.
Il problema può essere esaminato sotto due profili, dovendosi stabilire:
a) quali siano le conseguenze sostanziali dell’assoggettamento ad esecuzione (e poi a vendita) forzata
della nuda proprietà a cui consegua in corso di esecuzione il consolidamento dell’usufrutto;
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b) quali siano le conseguenze processuali del consolidamento dell’usufrutto, ossia se lo stesso comporti
la necessità del compimento di specifiche attività del Giudice e del professionista delegato e quali siano i
poteri del G.E. e le facoltà delle parti.
Lo studio tratta dei seguenti aspetti:
- Facoltà del procedente e poteri del Giudice.
- Patologia processuale: effetti sostanziali del consolidamento dell’usufrutto in corso di procedimento.
- rimedi processuali.
- Indicazioni operative
■ Studi Tributari Studio n. 80-2009/T
Il regime fiscale degli enti non commerciali e delle ONLUS: questioni attuali
Sommario: 1. Premessa; 2. La distinzione tra enti commerciali e non commerciali; 3. Individuazione
dell’ente non commerciale: problematiche applicative recenti; 4. Gli specifici regimi fiscali collegati alla
qualifica di ente non commerciale; 4.1. La riduzione a metà dell’aliquota Ires; 4.2. Il regime fiscale degli
enti associativi; 4.3. L’esenzione I.C.I.; 5. Il regime agevolativo ONLUS; 5.1. Soggetti e clausole
statutarie; 5.2. I settori di attività; 5.3. Attività istituzionali delle ONLUS: problematiche applicative
recenti; 5.4. Le attività connesse; 5.5. Attività connesse: problematiche applicative recenti; 5.6. La
procedura per l’acquisizione della qualifica di ONLUS. Obblighi del contribuente, provvedimenti
dell’Agenzia e controllo giurisdizionale; 5.7. Le ONLUS di diritto; 6. Le singole agevolazioni ONLUS; 6.1.
Nelle imposte dirette; 6.2. Nell’Iva; 6.3. Nella imposta di registro; 6.4. Altre agevolazioni
■ Studi Tributari Studio n. 117-2009/T
L’accertamento immobiliare in base al valore normale dopo la legge “comunitaria” n.
88/2009
Sommario: 1. Premessa; 2. Il nuovo ruolo del valore normale nell’accertamento immobiliare; 2.1.
L’abrogazione della presunzione legale; 2.2. Accertamento immobiliare e presunzioni semplici; 2.3. Le
rilevazioni dell’OMI dopo l’abrogazione della presunzione legale; 2.4. La responsabilità dell’acquirente in
caso di corrispettivo diverso da quello effettivo a fronte di cessione immobiliare in regime IVA; 3.
Ambito temporale di applicazione della norma abrogatrice.
■ Studi Civilistici Studio n. 341-2009/C La cessione in garanzia
Sommario: 1. Il problema; 2. La posizione della giurisprudenza; 3. Il problema della ratio del divieto
del patto commissorio; 4. Il criterio individuato; 5. L’analisi delle fattispecie: la vendita a scopo di
garanzia; 6. L’analisi delle fattispecie: la procura a scopo di garanzia; 7. L’autonoma rilevanza della
cessione in garanzia; 8. Cessione in garanzia e negozio fiduciario; 9. Ostacoli concettuali
all’ammissibilità di una figura autonoma; 10. Instabilità di una titolarità in funzione di garanzia; 11.
Opponibilità della cessione in garanzia; 12. Rapporti con la disciplina delle garanzie reali tipiche.
■ Studi Civilistici Studio n. 380-2009/C
La donazione di quota indivisa su un bene facente parte di una più ampia massa comune
La donazione di una quota indivisa di un bene facente parte di una più ampia massa comune è da
ritenersi valida, tuttavia, secondo l’impostazione ormai ampiamente consolidata nella giurisprudenza
della Cassazione in materia di atti di disposizione su beni indivisi, essa non potrebbe produrre effetti
traslativi immediati, poiché gli stessi sarebbero subordinati alla circostanza che il bene oggetto di
disposizione venga attribuito in sede di divisione al donante onde si tratterebbe nella sostanza di un atto
di disposizione su bene altrui.
La conclusione non è condivisa dallo studio, ma tuttavia non è eludibile dall’operatore pratico, proprio a
causa del suo profondo radicamento nella giurisprudenza.
Nondimeno tale questione attiene non già alla validità dell’atto di donazione, ma esclusivamente
all’efficacia interinale del medesimo nel periodo successivo alla sua stipulazione, fino alla divisione della
comunione esistente sulla più ampia massa comune.
La validità dell’atto in questione, invece, può essere affermata non solo sul piano teorico, in quanto
suffragata da consistenti argomenti di carattere sistematico, ma anche sul piano pratico, alla stregua
del pur non incontrastato orientamento di parte della giurisprudenza della Suprema Corte, che afferma
la validità della donazione di bene altrui.
Si tratta dunque di un atto ricevibile dal notaio alla stregua del consolidato principio secondo cui la
violazione dell’art. 28 della Legge Notarile si configura esclusivamente laddove una pattuizione
negoziale sia nulla in virtù di un consolidato orientamento giurisprudenziale.
Tuttavia la particolare delicatezza e la notevole complessità della questione non possono non richiamare
il notaio rogante alla massima prudenza e dovrebbero suggerire al medesimo di porre particolare
attenzione alla precisazione ed alla regolamentazione dell’assetto di interessi divisato dalle parti.
In particolare, indipendentemente dalla questione dell’efficacia interinale dell’atto in questione, occorre
considerare che certamente, qualunque opinione si segua al riguardo, dopo la divisione della massa
comune il donatario è destinato a divenire definitivamente privo della titolarità del bene di cui si è
disposto, laddove questo non sia assegnato al donante o al suo avente causa-donatario.
Peraltro anche l’orientamento della Suprema Corte che afferma la nullità della donazione di bene altrui,
si riferisce alla donazione di cosa altrui donata come propria ed in quanto diretta a “produrre un effetto
traslativo immediato” e non esclude la validità della donazione che sia espressamente configurata come
ad effetto meramente obbligatorio.
Ne consegue l’opportunità, sul piano del corretto espletamento del mandato professionale conferito al
notaio rogante:
- di rendere edotte le parti di tali circostanze e di tali effetti;
- di chiarire espressamente nell’atto di donazione, secondo la volontà delle parti, se il donante assume o
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meno nei confronti del donatario l’obbligo di ottenere l’assegnazione del bene di cui si è disposto in sede
di divisione;
- di chiarire espressamente nell’atto di donazione, secondo la volontà delle parti, se il donatario viene
immesso immediatamente, beninteso nei limiti dell’art. 1102 c.c., nel godimento pro-quota del singolo
bene donato;
- in ogni caso, laddove si intenda evitare il rischio di nullità dell’atto nel caso in cui prevalga
l’orientamento giurisprudenziale da ultimo citato, di configurare l’atto come donazione obbligatoria e
dunque priva di effetti traslativi immediati.
■ Studi Civilistici Studio n. 491-2009/C
I soggetti certificatori: indagine sulle norme nazionali e regionali
Lo studio evidenzia che la specificità della normativa regionale, che in alcuni casi ha avuto cura di
indicare precisamente i titoli professionali validi per la certificazione energetica, non si riscontra anche
nelle norme nazionali. L’assenza dei decreti presidenziali e la genericità della definizione contenuta
Dell’All. III del d.lgs. 115/2008, infatti, non permettono di poter individuare con certezza le categorie
professionali dei tecnici abilitati alla certificazione energetica per quelle regioni che non hanno legiferato
in materia.
Tuttavia, i numerosi riferimenti dati nelle varie legislazioni regionali appaiono utili per valutare la
competenza professionale del soggetto alla certificazione energetica anche per il resto del territorio
nazionale in cui difettano ancora le normative specifiche.
Sommario: 1. Ambito nazionale; 2. Ambito regionale; 2.a) Emilia Romagna; 2.b) Liguria; 2.c)
Lombardia; 2.d) Piemonte; 2.e) Valle d’Aosta; 2.f) Altre Regioni; 3. Conclusioni
Presidente del Consiglio dei Ministri DECRETO 6 ottobre 2009 (GU n. 273 del 23-11-2009)
Istituzione del registro dei Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT).
È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 46, comma 2, della legge 7
luglio 2009, n. 88, il registro dei Gruppi europei di cooperazione territoriale - G.E.C.T.
LEGGE 20 novembre 2009, n. 166 (GU n. 274 del 24-11-2009 - Suppl. Ordinario n.215)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante
disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di
giustizia delle Comunità europee.
■ Prassi Ministero dello Sviluppo Economico DECRETO 23 luglio 2009 (GU n. 278 del 28-112009)
Istituzione di un nuovo regime di aiuto in favore di investimenti produttivi ai sensi dell'articolo 1,
comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le aree tecnologiche individuate dal
comma 842 del medesimo articolo e per interventi ad essi connessi e collegati.
Risposte dell’Ufficio Studi ai quesiti posti da notai
Quesito
n. 221-2009/I
n. 214-2009/I
Abstract
Prestito obbligazionario non remunerativo - ammissibilità
E’ stato chiesto se sia consentito che una SPA emetta un prestito obbligazionario ordinario non
remunerativo, in forza del quale verrebbe riconosciuto all’obbligazionista il solo diritto alla
restituzione del capitale.
L’Ufficio dopo aver individuato la natura delle obbligazioni come titoli di credito che rappresentano
frazioni di ugual valore nominale con uguali diritti di un’unica operazione di finanziamento a titolo di
mutuo, di ammontare predeterminato e assoggettata a regolamentazione convenzionale uniforme
per volontà della società emittente e dopo aver esaminato la causa e la disciplina del contratto di
mutuo, ha concluso che appare possibile che una società per azioni emetta un prestito
obbligazionario ordinario non remunerativo, in forza del quale verrebbe riconosciuto
all’obbligazionista il solo diritto alla restituzione del capitale
La mancata previsione di una remunerazione del prestito non sembra incidere sulla natura di
finanziamento di un’operazione di emissione di obbligazioni, in quanto ciò che caratterizza le
operazioni di finanziamento è, appunto, la previsione dell’obbligo di rimborso di quanto versato. La
previsione di una remunerazione, consistente nel pagamento degli interessi, consente di qualificare
il finanziamento in termini di onerosità, piuttosto che di gratuità, senza tuttavia incidere sulla natura
di prestito di tale operazione.
Fusione per incorporazione di associazione non riconosciuta in una associazione
riconosciuta
E’ stato chiesto quali siano gli adempimenti necessari per formalizzare una fusione per
incorporazione di associazione non riconosciuta in una associazione riconosciuta.
L’Ufficio ha rilevato innanzitutto che a seguito della riforma del diritto societario, in tema di
trasformazioni eterogenee, per gli enti del libro primo del Cod.Civ., parrebbe superata la barriera
causale nel passaggio da società ad ente e viceversa. Tale fenomeno è immediatamente percepibile
nelle trasformazioni, ma il suo impatto è evidente anche nell’ipotesi di fusione fra enti.
L’introduzione della disciplina della trasformazione eterogenea e, in particolare, la codificazione del
principio per cui questa, nel caso di passaggio da associazione a società, possa esser decisa
dall’assemblea maggioritaria, ha aperto il campo ad una ricostruzione che vede estensibile la regola
contenuta nell’art. 2500-octies, comma 2, ad ogni altra ipotesi di trasformazione o fusione da
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assumersi da parte di un associazione.
Chiaramente tale estensione non sta a significare l’automatica applicabilità di tutti i segmenti del
procedimento di fusione di cui alla sezione II del capo X del libro V c.c. alla fattispecie di fusione
omogenea fra enti non lucrativi civilmente riconosciuti. La dottrina ne ha desunto l’applicabilità della
scansione delibera/atto, ma non anche del regime di pubblicità mentre per ciò che concerne la tutela
di terzi creditori, si è evidenziata una certa simmetria della disciplina societaria con quella della
associazioni e fondazioni riconosciute ma non anche con riguardo agli enti non personificati
Con specifico riferimento al quesito, l’Ufficio ha evidenziato che:
- se anche alla fusione in esame si applica il principio secondo il quale tale operazione ha natura di
fenomeno modificativo e non estintivo/costitutivo dell’ente, troveranno applicazione gli artt. 1 e 2
d.p.r. 361/2000, per modificare lo statuto di una associazione riconosciuta (che, sebbene questa sia
l’incorporante, è pur sempre “modificato” a seguito della fusione) occorrono, quindi, i seguenti
requisiti:
a) presentazione alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell’ente di domanda
sottoscritta da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell’ente;
b) allegazione di copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto modificati;
c) allegazione della documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie
inerenti al procedimento di modifica dello statuto;
d) approvazione della modifica mediante iscrizione della stessa nel registro delle persone giuridiche
da parte del prefetto, previa verifica della mancanza di ragioni ostative all’iscrizione o della necessità
di integrare la documentazione presentata.
Troverà quindi applicazione il disposto del comma 2 dell’art. 21 c.c., per cui per modificare l'atto
costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre
quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
A queste disposizioni possono aggiungersi, in virtù di una loro applicazione analogica, anche le
norme che il codice detta in tema di fusione di società, per lo meno quelle che appaiono “neutrali”
rispetto allo scopo di lucro, e che sono funzionali a disciplinare la dimensione organizzativa dei
soggetti diversi dalle persone fisiche, in particolare:
- non è né necessario redigere un progetto di scissione conforme a quanto stabilito dall’art. 2501-ter
c.c., (ad esempio appare incompatibile la disciplina contenuta nei nn. da 3 a 8 concernenti le
posizioni dei soci delle società coinvolte nella fusione),
né il rispetto del termine di sessanta giorni a garanzia dei creditori di cui all’art. 2503 c.c., posto che
non v’è pubblicità dell’approvazione e del “progetto di fusione”, momenti dai quali viene appunto
fatto decorrere il termine per l’opposizione;
- non occorrono né la relazione al progetto di fusione né la relazione degli esperti di cui all’art. 2501sexies c.c.
Occorre segnalare l’opportunità di redigere invece una situazione patrimoniale (prevista in materia
di fusione dall’art. 2501-quater c.c.), tenuto conto che l’autorità governativa, in sede di controllo ai
fini dell’iscrizione della fusione nel registro delle persone giuridiche, dovrà valutare l’adeguatezza del
patrimonio ai fini della realizzazione dello scopo.
Sussistono dubbi in merito alla necessità di redigere, in seguito all’approvazione delle delibere, un
apposito atto di fusione (in materia societaria, gli atti di fusione e scissione costituiscono
l’esecuzione delle delibere approvate dagli enti partecipanti, ed hanno la funzione di attestare
l’avvenuta approvazione del progetto da parte di ciascuna società e la persistenza della volontà di
ciascun ente di realizzare tale progetto, in caso di fusione tra associazioni, invece, poiché l’art. 2,
d.p.r. 361/2000 richiede l’allegazione della documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle
disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto, sarebbe, forse, sufficiente
la delibera dell’organo competente a modificare lo statuto) tuttavia la stipula di un atto di fusione
potrebbe essere quanto meno opportuna ai fini di compendiare in un unico documento le
modificazioni dello statuto dell’ente incorporante derivanti dalla fusione e di dare certezza in merito
alla conformità delle delibere adottate da ciascun ente ed alla mancanza di un’eventuale revoca di
tali delibere.
Riguardo alla forma delle delibere e dell’eventuale atto di fusione la legge non richiede
espressamente che il verbale dell’assemblea degli associati attraverso il quale si realizza la modifica
dello statuto della ente, debba essere redatto da un notaio (a differenza degli artt. 2375, comma 2,
e 2480 c.c.), ma la delibera di modifica dello statuto va ad incidere sul contenuto dello stesso, il
quale ai sensi dell’art. 14 c.c. deve rivestire la forma dell’atto pubblico.
Electio amici, cessione del contratto e donazioni dirette
E’ stato posto il quesito se la “electio amici” e la cessione del contratto preliminare (a titolo gratuito)
debbano necessariamente qualificarsi come donazioni dirette (con conseguenti vincoli di forma).
Secondo l’Ufficio le due fattispecie prospettate vanno considerate separatamente.
1) Per quanto riguarda, infatti, la “electio amici” - ovvero la dichiarazione attraverso cui una delle
parti del contratto concluso ai sensi dell’art. 1401 e ss. c.c. nomina la persona che deve acquistare i
diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso – è la stessa legge a prevederne i
requisiti di forma, disponendo che essa debba rivestire “la stessa forma che le parti hanno usata per
il contratto, anche se non prescritta dalla legge” (art. 1403 c.c.).
Pertanto, la risposta alla prima fattispecie del quesito è negativa.
2) Per quanto riguarda invece la cessione del contratto preliminare, pur essendo pacificamente
riconosciuta la possibilità di una cessione a titolo gratuito, è discussa in dottrina l’ammissibilità della
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“donazione di contratto” (in quanto “la posizione contrattuale che viene trasferita al cessionario
verso il ceduto è, in quanto tale, naturalmente comprensiva anche di obblighi e di situazioni non
soltanto vantaggiose”).
Posto che non tutte le fattispecie negoziali a titolo gratuito sono necessariamente sorrette da un
intento liberale, nell’ambito stesso degli atti di liberalità, la fattispecie deve essere collocata
all’interno dell’area applicativa delle donazioni dirette (art. 769 c.c. e ss.) ovvero all’interno dell’area
applicativa degli altri atti di liberalità (art. 809 c.c).
E’ impossibile individuare una soluzione avente valenza generale, ma bisogna esaminare caso per
caso la volontà dei soggetti, dunque, di volta in volta, sarà possibile inquadrare l’operazione come
una vera e propria donazione, ove ne ricorrano i requisiti, ma in genere la specificità dei requisiti di
tale negozio, faranno qualificare la cessione a titolo gratuito come una liberalità non donativa (art.
809 c.c.)” non soggetta alla disciplina prevista in materia di forma dell’atto di donazione.
E’ stato anche segnalato che certa dottrina ravvisa quale possibile indice di ricorrenza di una
donazione diretta la circostanza che il cessionario–donatario subentri in un rapporto che è già stato
parzialmente eseguito dal cedente ma non ancora dal ceduto, in modo che la posizione contrattuale
ceduta presenti, allo stato, una netta prevalenza di elementi attivi; mentre adduce come esempi di
donazione indiretta i casi della cessione del contratto stipulata a favore di terzo oppure per
adempiere l’obbligo altrui; lo stesso Autore ravvisa, infine, la ricorrenza di un atto gratuito non
liberale, qualora tale operazione, seppur priva di corrispettivo in senso tecnico, non impoverisca il
cedente, ad esempio perché comporta soltanto una omissio adquirendi.
Farmacia comunale. Unipersonalità ed esclusività dell’oggetto sociale
E’ stato chiesto se per le farmacie comunali la partecipazione al capitale del socio-farmacista privato
sia elemento irrinunciabile e se anche per le farmacie comunali valga la regola della esclusività e
dell'unicità dell'oggetto.
Riguardo al tema dell’unipersonalità
Nella disciplina delle farmacie comunali, è prevista, fra le forma di gestione (oltre a quelle in
economia, a mezzo di azienda speciale e a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle
farmacie di cui sono unici titolari), anche quella “a mezzo di società di capitali costituite tra il
comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso
farmacie di cui il comune abbia la titolarità”. Con la precisazione che “all'atto della costituzione della
società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti” (art.
9, lett. d) della legge 2 aprile 1968, n. 475).
La disposizione richiama espressamente la disciplina dei servizi pubblici locali (si precisa, infatti, che
“le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990,
n. 142).
Posto che la forma della “società mista”, espressamente evocata dall’art. 9 della legge del 1968, sia
quella preferenziale (è incontrovertibile che la normativa di settore vuole che le farmacie siano
gestite dai comuni secondo le formule organizzative previste dalla normativa generale sui servizi
pubblici, con le sole precisazioni derivanti dalla specificità del settore stesso per quanto riguarda
l'istituto dell'esternalizzazione nonché circa la possibile composizione della compagine societaria) è
prevalente l’opinione secondo cui il rinvio operato dall'art. 9, comma 1, della legge 475 del 1968 alla
legge 142 del 1990 sia da intendere nel senso che la normativa generale integra quella di settore in
quanto contiene disposizioni più articolate sui modelli di erogazione comuni ed altresì è additiva
perché contiene modelli ulteriori rispetto a quelli previsti nella disciplina di settore.
Di qui si può pertanto dedurre l’ammissibilità del ricorso alla società di capitali interamente
partecipata dal Comune per la gestione del servizio di farmacia comunale, con i limiti sopra indicati
di cui al citato art. 23-bis.
Riguardo al tema dell’esclusività e dell’unicità dell’oggetto
Sino al 2003, si riteneva che il comma 2 dell’art. 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, secondo il
quale “le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia”, fosse
riferibile solo alle farmacie private, considerato anche che l’art. 8 della stessa legge prevede
l’incompatibilità per la partecipazione alle società di cui all'articolo 7, con qualsiasi altra attività
esplicata nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco, con la
posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia e con qualsiasi
rapporto di lavoro pubblico e privato.
Si è recentemente sostenuto come la lettura degli statuti delle società per la gestione delle farmacie
comunali “conferma che la specialità dell’attività di gestione del servizio farmaceutico non vuol dire,
per le società comunali, anche esclusività e unicità del loro oggetto, viceversa, quindi,
estremamente variegato e composito..
L’evidenziata disparità di trattamento è stata successivamente eliminata dalla Corte Costituzionale
che con la sentenza n. 275 dell’11 febbraio/24 luglio 2003 ha dichiarato costituzionalmente
illegittimo l’articolo 8, comma 1° lettera a) nella parte in cui non prevede che la partecipazione e la
gestione di società titolari di farmacie comunali siano incompatibili con qualsiasi altra attività nei
citati settori della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco”.
Pertanto l’art. 8, comma 1, lett. a), della legge 8 novembre 1991, n. 362 è costituzionalmente
illegittimo nella parte in cui non prevede che la partecipazione a società di gestione di farmacie
comunali è incompatibile con qualsiasi altra attività nel settore della produzione, distribuzione,
intermediazione e informazione scientifica del farmaco».
Dalla lettura della pronuncia appare evidente come:
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a)
L’incompatibilità sia riconducibile alle attività di cui alla lettera a);
b)
Essa concerne qualsiasi partecipazione pubblica o privata (farmacista);
c)
La stessa non appare estensibile ad ulteriori attività, che non siano inquadrabili nel settore
della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco”.
Ne deriva, quindi, che, nei limiti in cui il legislatore ammette le c.d. società multi servizi sia possibile
la previsione di un oggetto plurimo a patto che non si tratti di attività riconducibili al settore della
produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco.
Liquidazione s.a.s. - assegnazione immobile al socio accomandatario al valore di bilancio
– prezzo-valore
E’ stato chiesto se in una SAS che si scioglie, l’assegnazione di un immobile, sia soggetta ad IVA e
se possa esser fatta al valore cui lo stesso è iscritto in bilancio.
A parere dell’amministrazione finanziaria l’assegnazione dei beni ai soci rientra nell’ambito
applicativo del comma 2, n. 5 del d.p.r. 633/1972 (costituisce cessione rilevante ai fini IVA), in
quanto integra una ipotesi di destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Nel caso di specie, per verificare se l’operazione è soggetta ad IVA, è necessario preliminarmente
appurare che all’atto dell’acquisto del bene di cui si discute sia stata operata la detrazione
dell’imposta, poiché, in caso contrario, la cessione risulterebbe estranea dal campo di applicazione di
tale imposta.
Per la determinazione in concreto del regime applicabile nella fattispecie, è necessario individuare la
tipologia cui ascrivere l’immobile in questione:
a) per gli immobili strumentali per natura è prevista la generalizzata esenzione dall’imposta, salvo
che ricorrano le specifiche condizioni di esclusione dall’esenzione ivi previste.
Qualora la cessione risulti imponibile IVA comunque la base imponibile per l’applicazione
dell’imposta sarebbe il valore normale del bene (ai sensi dell’art. 13 comma 2, lettera c) del d.p.r.
633/1972, determinato ai sensi del successivo articolo 14 dello stesso decreto).
b) nell’ipotesi in cui si tratti di un immobile abitativo e nel caso in cui non ricorra alcuna condizione
per l’esclusione dall’esenzione, l’operazione sarà soggetta all’imposta di registro secondo la sua
propria disciplina. Per queste cessioni, infatti, - poiché l’art. 40 d.p.r. n. 131/1986 continua a
menzionare il n. 8-bis) dell’art. 10 d.p.r. n. 633/1972 - non si applica il principio di alternatività.
Sussistendo i presupposti, c’è spazio per l’applicazione del meccanismo del prezzo-valore.
Applicabilità delle cd. agevolazioni “prima casa” ad un fabbricato in corso di
trasformazione da non abitativo ad abitativo
E’ stato chiesto se sia possibile fruire dei benefici “prima casa” per l’acquisto di un immobile
classificato nella categoria C/2 (deposito) ma oggetto di lavori di ristrutturazione autorizzati, diretti
a trasformare il bene stesso in una casa di civile abitazione.
L’Ufficio ha rilevato che in ordine a tale fattispecie si riscontrano alcune pronunce giurisprudenziali
favorevoli all’applicabilità dei benefici fiscali in esame all’acquisto di un immobile avente destinazione
diversa da quella abitativa, «ma con progetto approvato e relativa licenza di trasformazione in
abitazione».
In particolare la Corte di cassazione ha precisato che, per costante orientamento della Corte
Suprema, «i benefici fiscali, previsti per l’acquisto della “prima casa”, spettano anche all’acquirente
di immobile “in corso di costruzione”, da destinare ad abitazione “non di lusso” ed all’acquisto di un
immobile destinato a divenire di uso abitativo attraverso una ristrutturazione, considerato che la
legge richiede che oggetto del trasferimento sia un fabbricato strutturalmente adeguato ad essere
destinato all’uso, non occorrendo che esso sia già idoneo al momento dell’acquisto».
La fattispecie non è stata invece oggetto di specifici interventi da parte dell’Amministrazione
finanziaria; tuttavia appare ragionevole ritenere che per essa possano valere considerazioni
analoghe a quelle svolte espressamente con riferimento al fabbricato in corso di costruzione.
Si ritiene comunque necessario avere un permesso di costruire o una DIA riferiti ad una costruzione
avente destinazione abitativa. I lavori devono essere ultimati entro tre anni dalla registrazione
dell’atto di acquisto e solo successivamente l'Amministrazione potrà controllare l'effettiva spettanza
del beneficio, provvedendo al recupero dell'imposta nei casi in cui i lavori non siano ultimati o, in
caso contrario, qualora il contribuente abbia costruito un'abitazione "di lusso"
In conclusione, pertanto, nel caso di acquisto di un immobile destinato a divenire ad uso abitativo a
seguito di ristrutturazione e che presenti in fieri le caratteristiche di abitazione non di lusso,
dovrebbero essere concesse le cd. agevolazioni “prima casa” se sono stati rilasciati i relativi
permessi edilizi ed i lavori di ristrutturazione sono iniziati, salvo la verifica, terminati i lavori, della
sussistenza di un’abitazione non di lusso.
Amministrazione di sostegno ed inventario dei beni
E’ stato chiesto quale disciplina debba applicarsi nella redazione dell’inventario dei beni del
beneficiario dell’amministrazione di sostegno, laddove tale adempimento sia stato disposto, senza
ulteriori indicazioni, nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno.
L’Ufficio si è espresso nel senso che fermo restando che i problemi interpretativi che si pongono in
relazione al decreto istitutivo dell’amministrazione di sostegno (compresi i dubbi circa l’estensibilità
o meno di norme riguardanti l’interdizione o l’inabilitazione) devono essere risolti caso per caso, si
può constatare che in via generale - e alla luce di quanto disposto dall’art. 411, ultimo comma, c.c. ove il giudice abbia richiamato, sia pure in forma implicita, una limitazione prevista dalla legge
riguardo all’interdetto o all’inabilitato, se ne applica automaticamente anche la disciplina.
Pertanto, utilizzando il suddetto criterio, nel caso di specie l’inventario andrebbe redatto sulla base
AGGIORNAMENTI – novembre 2009
6
n. 191-2009/I
n. 188-2009/T
n. 76-2009/T
n. 229-2009/C
delle formalità speciali previste dagli artt. 362 ss. c.c..
Inapplicabilità dell’art. 2343-ter alle società a responsabilità limitata
E’ stato chiesto se sia applicabile anche alla SRL l'art. 2343-ter c.c. (alla luce del quale la relazione
di cui all'articolo 2343, comma 1, non è richiesta qualora il valore attribuito ai beni in natura o
crediti conferiti, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo,
corrisponda “… b) al valore equo risultante dalla valutazione, precedente di non oltre sei mesi il
conferimento effettuata da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento e dalla società e
dotato di adeguata e comprovata professionalità).
L’Ufficio ha risposto che si tratta di disposizione eccezionale applicabile solo ai conferimenti di beni in
natura o crediti nelle s.p.a.
Art. 15 d.p.r. 601/1973 - clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto e nel
documento di sintesi – compatibilità con durata contrattuale minima.
E’ stato chiesto se possa ritenersi compatibile con il regime tributario di cui all’art. 15 del DPR n.
601/1973 una clausola risolutiva contenuta in un contratto di finanziamento che attribuisce alla
Banca una facoltà di recesso ad nutum.
L’Ufficio ha innanzitutto ricordato che la circolare n. 8/T del 24.09.2002 e la risoluzione n. 1/T del
24.02.2003 chiariscono che le clausole che subordinano la facoltà di recesso dell'istituto di credito al
verificarsi di circostanze o fatti obiettivi riconducibili, in via generale, ad esigenze di tutela del
credito non possono ritenersi ex se incompatibili con la disciplina delineata dall’art. 15 del D.P.R. n.
601/1973 (sono compatibili con il requisito della durata contrattuale minima del finanziamento,
previsto dall’art. 15 DPR n. 601/1973, quelle clausole contrattuali che consentono alle banche
l’esercizio della facoltà di recesso anticipato dal contratto, ma soltanto in relazione a circostanze di
fatto pattiziamente predeterminate ed obiettivamente riscontrabili, a differenza delle clausole che
attribuiscono alla banca la facoltà di recesso ad nutum la quale «impedisce al vincolo negoziale di
sorgere ab origine in modo stabile»). Secondo l’Amministrazione finanziaria, dunque, le clausole che
prevedono la decadenza dal beneficio del termine al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 1186
c.c., ivi compreso il prodursi di eventi tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale,
finanziaria ed economica della parte finanziata, oppure alle clausole che disciplinano casi di
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c., non riservano, in via generale, alla banca
una facoltà di recesso rimessa alla sua libera determinazione ed esercitabile in qualsiasi momento.
Anche la Corte di Cassazione ritiene che l’ipotesi del mero arbitrio non ricorra qualora, in presenza di
fatti obiettivi, sia attribuito al mutuante l’esercizio della facoltà di recesso a suo insindacabile
giudizio, in quanto una clausola di questo genere va interpretata nel senso di riferire la valutazione
discrezionale soltanto all’apprezzamento della situazione di pericolo e dell’opportunità di richiedere o
meno l’anticipato rimborso della somma mutuata.
L’Ufficio ha quindi concluso nel senso che la previsione nel regolamento contrattuale di clausole che
attribuiscono alla banca la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto di finanziamento al
verificarsi di circostanze o fatti obiettivi, espressamente individuati ed accettati dal beneficiario
dell’operazione, non è incompatibile rispetto alla durata contrattuale minima prevista dall’art. 15
d.p.r. n. 601/1973.
Applicazione della imposta di registro ridotta dell'1% in caso di variazione della
destinazione del bene acquistato da uso abitazione ad uso ufficio
E’ stato chiesto:
a) se possa ritenersi che abbia adempiuto l'onere previsto dal V comma art. 1 Tariffa parte prima
DPR 131/1986 una società, avente come oggetto principale della propria attività la compravendita di
immobili, che ha acquistato da società non costruttrice, una unità immobiliare ad uso abitazione, con
applicazione dell' l'aliquota ridotta dell'1%, con l'onere di rivendita entro tre anni, e che la rivende
entro i tre anni dopo avere variato la destinazione da abitativa ad ufficio;
b) se la attuale previsione normativa consenta ancora di limitare alle unità abitative l'applicazione
dell'imposta ridotta oppure se ne sia possibile una applicazione anche ai beni strumentali
In Sintesi, l’Ufficio ha risposto che la rivendita entro tre anni del bene acquistato con destinazione ad
uso abitazione con l'aliquota ridotta di imposta di registro dell'1% (e con applicazione delle imposte
ipotecaria e catastale in misura fissa), dopo averne variato la destinazione ad uso ufficio, non
comporta adempimento di quanto prescritto dal V comma art. 1 e Nota II ter Tariffa parte prima
d.p.r. 131/1986 e obbliga al pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura
ordinaria.
Se il bene che risulterà dalla variazione di destinazione d'uso e oggetto della rivendita nei tre anni
sarà un bene rientrante nel nuovo ambito applicativo di cui all'art. 10 primo comma n 8 bis d.p.r.
633 del 1972 non si realizzerà un'ipotesi di decadenza dall'agevolazione dell'1%.
Non è possibile applicare l'aliquota ridotta di registro dell'1% di cui al V periodo art. 1 Tariffa
parte prima d.p.r. 131/1986, all'acquisto di un bene strumentale venduto in esenzione da Iva.
Accettazione tacita di eredità.
E’ stato chiesto se nel caso di vendita di un bene da parte dell’unico soggetto chiamato alla
successione del padre, dopo oltre dieci anni dalla morte si debba trascrivere accettazione tacita di
eredità o se sia lecito inserire nell’atto una dichiarazione con la quale il venditore enuncia di aver
assunto la qualità di erede sin dal momento dell’apertura della successione e se tale ultimo atto
atipico possa essere trascritto e con quale efficacia.
L’Ufficio ha ricordato che secondo l’opinione prevalente in dottrina la trascrizione dell’acquisto
ereditario può validamente eseguirsi anche sulla base di un’accettazione tardiva (resa cioè dopo un
AGGIORNAMENTI – novembre 2009
7
n. 210-2009/I
decennio), tanto espressa quanto tacita.
Qualora, poi, il disponente sia rimasto in possesso dei beni ereditari per oltre tre mesi o abbia già
compiuto atti che comportino disposizione di beni ereditari, la maggior parte degli autori riconosce la
possibilità di procedere alla trascrizione dell’acquisto ereditario sulla base di atto di accertamento
con cui l’erede riconosca di avere acquistato tale qualità prima del decorso del decennio in virtù del
precedente fatto acquisitivo, potendo tale dichiarazione essere resa anche all’interno dell’atto di
disposizione del bene ereditario che si vuole porre in essere.
Tale soluzione avrebbe il vantaggio di evitare il rischio di contestazioni fondate sulla mancata
tempestività, fermo restando, tuttavia, che, qualora la dichiarazione resa non dovesse corrispondere
al vero, l’erede effettivo potrebbe agire in petizione ereditaria (essendo l’azione imprescrittibile)
contro l’erede apparente, tuttavia sempre fatti salvi i diritti dell’acquirente in buona fede dall’erede
apparente qualora il suo acquisto sia stato trascritto prima della trascrizione dell’azione.
Società di persone, estraneità dell’atto all’oggetto sociale e conflitto di interessi
Riguardo ad una fattispecie complessa, è stato chiesto sostanzialmente se l’intervento e la
costituzione in un atto di compravendita di tutti i soci di una SNC sia sufficiente per superare il
conflitto di interessi in cui si dovesse trovare il socio amministratore e se il rilascio di una garanzia
ipotecaria da parte della società (atto estraneo all’oggetto sociale) finalizzato alla concessione di un
finanziamento al socio e ad un terzo possa configurare la fattispecie dell'art. 2634 c.c..
Con riguardo al profilo di estraneità dell’operazione rispetto all'oggetto sociale, l’Ufficio ha
rilevato che dottrina e giurisprudenza prescindono, nella valutazione delle singole attività, da una
visione formalistica: la possibilità di ricomprendere un atto nell'oggetto sociale non dipende dal
semplice fatto che esso sia espressamente contemplato nella clausola dell’atto costitutivo che
definisce l'ambito operativo della società, bensì dalla concreta aderenza dell'atto all'attività
commerciale per il cui svolgimento la società è stata costituita.
Alla valutazione di estraneità di un atto rispetto all’oggetto sociale può giungersi, dunque, solo a
seguito di un accertamento di merito, che comunque non compete al notaio.
Il limite dell’oggetto sociale, secondo l’opinione dominante, tutela esclusivamente un interesse dei
soci: quindi l’’atto estraneo all’oggetto sociale potrà essere preventivamente autorizzato dai soci, o
ratificato successivamente, secondo le regole dettate per le modificazioni dell’atto costitutivo, ex art.
2252 cod. civ.. Ricorrendone le condizioni, i creditori potrebbero eventualmente tutelarsi esperendo
l’azione revocatoria (ex art. 2901 cod. civ.).
Con riguardo al profilo del possibile conflitto di interessi, viene in questione la disciplina
dell’art. 1394 cod. civ..
Non potrebbe neppure escludersi un possibile rilievo penale della condotta, ex art. 2634 cod. civ.,
reato di danno, procedibile a querela della persona offesa (in questo caso la società).
Tuttavia, constando il pieno consenso di tutti i soci al compimento dell’atto, la possibilità di
un’azione di annullamento pare meramente teorica, come pure può dirsi per la proposizione della
querela ex art. 2634 cod. civ.
Va ricordato tuttavia che il comportamento infedele degli amministratori potrebbe essere contestato
nell’eventuale sede fallimentare, attraverso l’azione di responsabilità promossa dal curatore ex art.
146 l. fall.
Dalla Lista Sigillo
4 novembre
12 novembre
13 novembre
R.Ricciardi ha scritto: L’Ufficio Studi degli Archivi Notarili ha comunicato al Conservatore dell’Archivio
Notarile di Campobasso che nulla osta a che all’atto notarile venga allegata la versione cartacea di un
documento informatico.
Quindi, a maggior ragione, in caso di procure conservate a raccolta può essere immediatamente
utilizzata la seguente procedura:
1) copia autentica informatica (come per le copia che inviamo al Registro Imprese) della procura
a raccolta
2) verifica della firma digitale del notaio con conseguente stampa della copia della procura
3) allegazione all’atto della stampa, previa attestazione in atto dell’avvenuta verifica della firma
digitale.
Domanda: Nella Fusione per incorporazione nel caso in cui nel patrimonio di una società incorporanda
vi siano "beni culturali" occorre o meno effettuare la denuncia di cui all'art.59 del codice dei beni
culturali?
Risposta 1: Si. Vedi anche Quaderni del Notariato, n. 5, "Il commercio giuridico dei beni culturali",
IPSOA 2001, pag. 67.
Risposta 2: per l'affermativa si dichiara anche il nostro grande Adriano Pischetola nel quaderno di
notariato IPSOA "Circolazione dei beni culturali e attività notarile" a pagina 99, sia pure solo per finalità
conoscitive dell'amministrazione per prendere atto del mutamento giuridico del soggetto che può
disporre o esercitare un potere di fatto sul bene; per altro no autorizzazione, se del caso, nè prelazione.
L.Bonacina ha scritto: Un anno fa sollevavo in Lista Sigillo il problema dell'indicazione in atto di CV di
terreno edificabile di un prezzo inferiore (peraltro risultante da preliminare) a quello indicato nella
perizia giurata di affrancamento delle plusvalenze, a seguito di accertamento tributario che
contestava l'avvenuta decadenza dall'affrancamento medesimo.
La Commissione Tributaria di Lecco si è finalmente pronunciata con Sentenza depositata il 6 novembre
AGGIORNAMENTI – novembre 2009
8
2009. Appena a mie mani anche il testo completo la invierò in Lista. Anticipo che il dispositivo, oggi a
mie mani, non solo accoglie il ricorso contro l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate,
ma condanna anche quest'ultima alla rifusione delle spese del giudizio!
Nel mio caso è stato determinante aver indicato in atto non solo il prezzo convenuto, ma anche il valore
stimato ed aver corrisposto su questo secondo valore le imposte di registro/ipotecaria/ catastale.
Nell'attesa di inviare il testo completo della motivazione, ringrazio infinitamente per il sostegno ed i
preziosi consigli
Circolari, Risoluzioni e Note ministeriali
Società cooperative dopo la legge n. 99/09: indicazioni operative per la
“comunicazione unica”
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la circolare 16 ottobre 2009 del Ministero dello
Sviluppo Economico già diffusa anticipatamente in CNN Notizie del 19 ottobre scorso.
Sugli interventi numerosi, anche sulle norme codicistiche, in tema di società cooperative dopo
la legge n. 99/09 “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché
in materia di energia”, si veda in CNN Notizie del 3 agosto 2009.
Agenzia Entrate
“Paesi black list”: deducibilità dei costi
Direzione Centrale
Deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese
Normativa
e domiciliate fiscalmente in Stati o territori con regime fiscale privilegiato - Controversie
Contenzioso
pendenti
L’Agenzia delle Entrate ha precisato le modalità di deducibilità dei costi derivanti da
CIRCOLARE
operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate in Paesi della cosiddetta
3 novembre 2009
“black list”.
n. 46/E
Scudo fiscale: ulteriori chiarimenti
Agenzia Entrate
Direzione
Centrale L'Agenzia delle Entrate, sotto forma di domande e risposte, fornisce ulteriori precisazioni sulla
normativa per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero (articolo
Normativa
13-bis, decreto legge 78/2009), risolvendo i dubbi manifestati dalle associazioni professionali
CIRCOLARE
e dalla stampa specializzata.
23 novembre 2009
n. 49/E
D.M. 19.11.2009
COMUNICAZIONE UNICA
È stato approvato il decreto contenente il modello definitivo e le specifiche tecniche per la
presentazione del modello di comunicazione unica per la nascita di nuove imprese, che
entrerà a regime il 1.04.2010. Le modalità di presentazione sono due: quella telematica e
quella su supporto informatico. Solo nei casi in cui dovesse verificarsi un blocco informatico
sarà utilizzabile il modello cartaceo. In ogni caso, dovrà comunque essere ripetuto
l’adempimento per via informatica, entro 5 giorni dallo sblocco della procedura dichiarato
dagli uffici camerali.
Ministero
Sviluppo
Economico
CIRCOLARE
16 ottobre 2009
Scadenzario
4 novembre 2009
15 novembre 2009
25 novembre 2009
29 novembre 2009
Entra in vigore il Decreto Legislativo contenente contenente
le modifiche ed integrazioni al d.lgs. 21 novembre 2007 n.
231 in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività
criminose e di finanziamento del terrorismo
Entra in vigore il decreto legislativo che dà attuazione alla
direttiva 2007/63/CE, che modifica le direttive 78/855/CEE e
82/891/CEE per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad
un esperto indipendente una relazione in occasione di una
fusione o di una scissione di società per azioni
Entra in vigore la legge di conversione del DL 25 settembre
2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di
obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte
di giustizia delle Comunità europee.
(il testo coordinato è reperibile sul Notiziario del 25.11.09)
In tema di posta elettronica certificata dei notai ed altri
professionisti, l’art. 12, comma 7, del D.L. 185/ 2008, n. 185
dispone che “I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti
con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi
il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in
via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo
D.Lgs. 25 settembre 2009
n.151 (GU n. 256 del 3-112009)
D.Lgs. 13.10.2009 n.147
(GU n. 254 del 31-10-2009)
Legge 20 novembre 2009, n.
166
(GU n. 274 del 24-11-2009 Suppl. Ordinario n.215)
D.L. 29 novembre 2008, n. 185,
art. 12, comma 7
(in Suppl. ord. alla G.U. n. 280
del 29.11.2008)
AGGIORNAMENTI – novembre 2009
9
6 dicembre 2009
31 dicembre 2009
31 dicembre 2009
1 aprile 2010
26 giugno 2010
indirizzo di posta elettronica certificata”.
Riguardo ai notai, è da ritenersi che la comunicazione – da
adempiersi entro il 29 novembre 2009 – debba essere
effettuata al consiglio notarile distrettuale, a cui incombe
l’obbligo di pubblicazione telematica dei dati identificativi dei
notai del collegio (salva la possibilità che detta pubblicazione
sia effettuata sul sito del Consiglio nazionale del Notariato a
cura – o per conto – e sotto la responsabilità dei consigli
distrettuali).
Sono dichiarati fuori corso i foglietti bollati per cambiali
recanti l'importo dell'imposta assolta in lire-euro e in euro e
le marche da bollo per cambiali, il cui valore è espresso in
lire, in lire-euro e in euro.
A partire da questa data le marche per cambiali in lire, lireeuro ed euro e i foglietti per cambiali in lire-euro e in euro
non potranno essere rimborsati - lasciando il posto ai
contrassegni telematici emessi dai tabaccai, da utilizzare
sugli appositi foglietti privi di valore, in distribuzione sempre
presso le tabaccherie.
Scadenza del termine per le agevolazioni PPC (applicabili
anche agli acquisti dell’imprenditore agricolo professionale,
iscritto nell’apposita gestione previdenziale)
In tema di riordino delle IPAB Scade la proroga del termine –
previsto dall’art. 4, comma 4, del D. Lgs. 4 maggio 2001, n.
207, per usufruire delle agevolazioni fiscali previste per gli
atti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che
procedano al riordino in aziende di servizi o in persone
giuridiche di diritto privato (esenzione dalle imposte di
registro, ipotecarie e catastali).
Entra in vigore ComUnica: avvio obbligatorio della
trasmissione al Registro delle Imprese della Comunicazione
Unica.
DECRETO MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
26 maggio 2009
(GU n. 131 del 9-6-2009)
Art. 2, comma 8, della legge 22
dicembre 2008, n. 203 (in
Suppl. ord. alla
G.U. n. 303 del 30.11.2008)
Art. 2, comma 10, legge
22.12.2008, n. 203
(Suppl. ord. alla G.U. n.
303 del 30.11.2008)
L’art. 23, comma 13 del D.L. n.
78/2009, cd. “decreto anticrisi”,
apporta modifiche al comma 8
dell’art. 9 del D.L. n. 7/2007.
Essendo trascorsi dodici mesi dalla "emanazione" delle linee DM 26 giugno 2009
guida nazionali sulla certificazione energetica, gli AQE (Gazzetta Ufficiale n.158 del 10
rilasciati entro il 24 luglio 2009 perdono i propri effetti e non luglio 2009)
possono essere utilizzati per l'adempimento degli obblighi di
dotazione e consegna agli acquirenti.
Segnalazione di giurisprudenza
Cassazione
Sentenza
Sez. SS.UU.
28/10/2009
n. 22755
Cassazione civile
Sez. Unite
sentenza
28 ottobre 2009
n. 22755
L'immobile "destinato" a studio rientra nella comunione legale: ma non per il terzo
acquirente
La dichiarazione di destinazione ad attività professionale contenuta nell'atto pubblico di
compravendita di un immobile allo scopo di sottrarlo alla comunione legale dei coniugi non ha
efficacia negoziale; però, per quanto riguarda l'efficacia dell'esclusione verso terzi, il
sopravvenuto accertamento della comunione legale non è opponibile al terzo acquirente in
buona fede.
FAMIGLIA (REGIME PATRIMONIALE) - SEPARAZIONE DEI CONIUGI - SIMULAZIONE
NEI CONTRATTI
In tema di accertamento della comunione legale tra i coniugi, nel caso di acquisto di beni
immobili effettuato dai coniugi in costanza di matrimonio ed esclusi dalla comunione
trattandosi di "beni che servono all'esercizio della professione del coniuge acquirente" di cui
all'art. 179, comma 2, lett. d), c.c., il coniuge non acquirente può successivamente proporre
domanda di accertamento della comunione legale anche rispetto a detti beni che siano stati
acquistati come personali dall'altro coniuge, non risultando precluso tale accertamento dal fatto
che il coniuge non acquirente fosse intervenuto nel contratto per aderirvi.
L'intervento adesivo del coniuge, infatti, non rileva come atto negoziale di rinuncia alla
comunione e, qualora la natura personale del bene che viene acquistato sia dichiarata solo in
ragione di una sua futura destinazione, sarà l'effettività di tale destinazione a determinarne
l'esclusione dalla comunione, non certo la pur condivisa dichiarazione di intenti dei coniugi sulla
sua futura destinazione.
Nella specie, la S.C. ha ritenuto rientrante nella comunione legale l'immobile che, benché
AGGIORNAMENTI – novembre 2009
10
Cassazione penale
Sezione III
n.39078
13 luglio 2009
Cassazione
sentenza
22 ottobre 2009
n. 22390
sez. II civile
Cassazione
sentenza
28 ottobre 2009
n. 22840
sez. II civile
acquistato dal coniuge come bene personale, fu in realtà destinato a casa coniugale.
Immobile residenziale in zona agricola – lottizzazione abusiva
Chi acquista da una società immobiliare un immobile residenziale, che si scopre poi costruito in
zona agricola, risponde di concorso nel reato di lottizzazione abusiva in relazione al quale potrà
vedersi sequestrato in via preventiva anche l'immobile. Infatti, chi riveste la qualità di
acquirente non può essere considerato terzo estraneo al reato, salvo che non provi di aver
agito in buona fede, vale a dire di aver adoperato la necessaria diligenza nell'adempimento dei
doveri d'informazione e conoscenza, senza essersi reso conto di partecipare ad un'operazione
di illecita lottizzazione.
DIVISIONE: AVVISO AI CREDITORI
Nel giudizio di divisione, ove il giudice istruttore deleghi ad un notaio l'espletamento delle
operazioni divisionali (nella specie, vendita di un immobile ritenuto indivisibile) ai sensi dell'art.
790, primo comma, cod. proc. civ., questi ha l'obbligo di dare avviso, almeno cinque giorni
prima, ai condividenti e ai creditori intervenuti, del luogo, giorno e ora in cui le operazioni
devono avere inizio; la tardività di tale avviso, traducendosi in irregolarità procedurale che
impedisce la partecipazione alla vendita all'incanto, determina la nullità di tutte le operazioni
divisionali inerenti alla vendita stessa.
SUCCESSIONI - RAPPRESENTAZIONE
L’art. 468 c.c. circoscrive i limiti di applicazione dell’istituto della rappresentazione, sia nella
successione legittima che in quella testamentaria, nel senso che essa ha luogo a favore dei
discendenti legittimi del chiamato che, nella linea retta, sia figlio e, in quella collaterale, fratello
o sorella del defunto. Sono, pertanto, esclusi dalla rappresentazione i discendenti del nipote ex
filio.
Giurisprudenza tributaria
Cassazione
sentenza
21764/09
Il Sole 24Ore
2.11.2009
Cassazione
Sentenza
12 ottobre 2009
n. 21144
sez. V civile
Cassazione
sentenza
26.11.2009
n. 24296
ICI – area edificabile
La Cassazione ha stabilito che ai fini Ici, per la qualificazione di edificabilità di un’area occorre far
riferimento a quella desumibile dal piano regolatore generale adottato dal comune, a prescindere
dall’approvazione del piano stesso da parte della regione ovvero dall’attribuzione di strumenti
urbanistici attuativi.
IMPOSTA DI REGISTRO cessione di beni immobili di interesse culturale
Nell’ipotesi di compravendita di un immobile riconosciuto di interesse storico, ai fini della corretta
individuazione della base imponibile, l’aliquota dell’imposta di registro non si applica sul valore
automatico catastale, bensì sul valore dichiarato nell'atto. Infatti, l'art. 52, comma 4, D.P.R. n.
131/1986 non individua una base imponibile diversa dal valore venale del bene, ma stabilisce
una mera preclusione al potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, qualora
nell'atto venga indicato almeno un valore non inferiore a quello ottenibile con il procedimento di
valutazione automatica. Ne deriva che, qualora il contribuente indichi un valore superiore, non
può poi legittimamente richiedere che l'imposta venga commisurata al valore individuabile
attraverso il procedimento automatico predetto. Le imposte ipotecaria e catastale, inoltre,
devono essere commisurate in misura proporzionale e non fissa.
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
Al fine dell’ottenimento dei benefici previsti per l’acquisto della prima casa è necessario l’effettivo
ottenimento della residenza presso l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato entro il termine
decadenziale previsto dalla normativa in materia, non essendo viceversa sufficiente dimostrare di
essersi attivati per tempo a porre in essere le necessarie richieste.
La Corte ha affermato che non gode delle agevolazioni “prima casa” il contribuente che ha
eseguito i lavori nell’immobile, chiedendo l’abitabilità, ma che ha ottenuto la residenza solo dopo
la scadenza del termine previsto dalla legge.
La Corte ha modificato le sentenze delle Commissioni tributarie provinciale e regionale ha
confermato l’operato dell’Ufficio.
Diritto internazionale
"CNUE Newsletter": on line il quarto numero
Pubblicato il quarto numero della newsletter d'informazione del Consiglio dei Notariati dell’Unione Europea.
Il file pdf è disponibile dalla home page della RUN>Comunicazione, dove è possibile scaricare anche gli arretrati.
Gli “Sterbeurkunde” nell’ordinamento dello stato civile federale tedesco
Dal 1° gennaio 2009 è in vigore il riformato Ordinamento dello stato civile federale tedesco (“Personanenstandsgesetz”
= “PStG”; cfr. http://www.gesetze-im-internet.de/pstg/BJNR012210007.html).
Simile agli artt. 136 s del relativo ordinamento italiano (r.d.l. 9 luglio 1939, n. 1238) nel registro degli atti di morte
vengono trascritti:
AGGIORNAMENTI – novembre 2009
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
nome e cognome del defunto, luogo e data di nascita; su esplicita richiesta della persona che segnala la
morte anche l’appartenenza ad una religione pur che sia Ente pubblico;

ultima residente del defunto e stato di famiglia;

luogo, giorno, ora e minuto della morte;

Inoltre viene fatto riferimento alla registrazione della nascita del defunto, in caso di matrimonio del defunto al
relativo matrimonio (anche di omosessuali).
Ex art. 55 PStG si considerano “certificati dello stato civile” (“Personenstandsurkunden”) sia certificati di morte
(“Sterbeurkunde” ai sensi dell’art. 60 PStG) come anche “estratti autenticati dagli registri” (“aus allen
Personenstandsregistern beglaubigte Registerausdrucke”).
Infine la legge 21 dicembre 1978, n. 870 sull’approvazione ed esecuzione della convenzione relativa al rilascio di
estratti plurilingue di atti di stato civile, firmata a Vienna l'8 settembre 1976 è da considerare sufficiente ai sensi
dell’art. 620 cc.
Unione europea verso l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona
Con la firma di ratifica da parte della Repubblica Ceca comincia la nuova fase dell'Unione europea, che così acquista
una propria personalità giuridica.
L'adesione al trattato di Lisbona istituisce le figure del Presidente del Consiglio europeo e dell'Alto rappresentante degli
affari esteri. Il Presidente durerà in carica d'ora in poi per due anni e mezzo, con il potere di rappresentare l'UE nelle
sedi internazionali e il compito specifico di garantire la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio. L'Alto
rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza avrà il doppio incarico di mandatario del Consiglio per la
politica estera e la politica di sicurezza comune, e di vicepresidente della Commissione, responsabile delle relazioni
interne.
Maggiori poteri avrà il Parlamento europeo il cui numero di componenti sarà ridotto ad un massimo di 751 e interverrà
in maniera determinante soprattutto in tema di giustizia, sicurezza, immigrazione, trattati internazionali e bilancio. Il
numero dei deputati sarà determinato in base al numero degli abitanti di ogni singolo Paese.
Per saperne di più vai al Dossier "UE: verso l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona"
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/Trattato_Lisbona/index.html
Ucraina: trasferimento sede principale di società italiana
La legislazione ucraina (Delibera del Gabinetto dei Ministri del 22 gennaio 1996 n. 118), in riferimento alla “companies
migration” (trasferimento della sede principale di una società dal registro imprese italiano al registro societario
ucraino), non contempla detta ipotesi.
I soggetti del Registro ucraino delle imprese possono essere soltanto persone giuridiche ucraine.
Sulle forme organizzative di presenza legale in Ucraina esistono Guide in lingua inglese realizzate da note società
internazionali (vedi il file “investment_in_ucraine_2007_a5.pdf”, presso il sito della KPMG http://www.kpmg.ua/index.thtml/,
“Ukrainian Online Business Guide” presso il sito della PWC http://www.pwc.com/ua/en/solutions/online-business-guide.jhtml) o
“Conducting Business in Ukraine 2009” della Baker & McKenzie presso il sito
http://www.bakernet.com/BakerNet/Resources/Publications/Recent+Publications/DBIUkraine09.htm.
Segnalazioni di volumi, pubblicazioni e letture
Paolo Giunchi,
Giampiero Petteruti
Adriano Pischetola
Emanuele Calò
Andrea Di Porto
Enrico Bevilacqua
Formulario Notarile Commentato – a cura di Gaetano Editore Giuffrè,
Petrelli Volume VI, "Persone e famiglia"
pagine 530
La responsabilità del notaio per l’applicazione del Notariato,
IPSOA,
5/2009,
diritto straniero
pag.545
Osservatorio disciplinare
Notariato,
IPSOA,
5/2009,
pag.576
La cancellazione “semplificata” delle ipoteche non è Rivista del notariato, 5/2009,
cancellazione
pag.1225 (nota a sentenza)
Segnalazioni di siti web e programmi e servizi
COPIA CARTACEA DI UN DOCUMENTO INFORMATICO
L’Ufficio Studi degli Archivi Notarili ha comunicato al Conservatore dell’Archivio Notarile di Campobasso che nulla osta
a che all’atto notarile venga allegata la versione cartacea di un documento informatico.
Quindi, a maggior ragione, in caso di procure conservate a raccolta può essere immediatamente utilizzata la seguente
procedura:
1) copia autentica informatica (come per le copia che inviamo al Registro Imprese) della procura a raccolta
2) verifica della firma digitale del notaio con conseguente stampa della copia della procura
3) allegazione all’atto della stampa, previa attestazione in atto dell’avvenuta verifica della firma digitale.
Notai "in onda"
Dall'home page della RUN>Comunicazione>«Notai in onda» è sempre disponibile la rassegna Radio-TV del notariato;
si possono riascoltare e rivedere gli interventi/interviste dei notai nelle trasmissioni radio-televisive, a livello nazionale
e distrettuale (da ultimo i servizi in occasione del Congresso Nazionale di Venezia; dei Convegni di Milano e Modena;
ecc). Gli eventi di interesse pubblico organizzati dal Notariato sul territorio trovano sempre più risonanza sui media
locali.
La rassegna Radio-TV del Notariato è disponibile anche sul nostro sito web ufficiale notariato.it per la visione da parte
AGGIORNAMENTI – novembre 2009
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del pubblico esterno.
I files sono in formato WMV e WMA, accessibili con svariati lettori disponibili per tutti i principali sistemi operativi
(Apple, Linux, VLC, Mplayer, Xine).
Speciale Congresso: on line i lavori del XLIV Congresso Nazionale
I lavori integrali del XLIV Congresso Nazionale del Notariato, svoltosi a Venezia dal 21 al 24 ottobre 2009, si possono
visualizzare e ascoltare direttamente dalla RUN>Comunicazione>Video in streaming.
“Studi e Materiali": le annate in un CD Rom
A nche quest’anno è stato allegato al fascicolo 4 del 2009 della nostra Rivista "Studi e Materiali. Quaderni trimestrali”,
un CD Rom nel quale sono raccolti i lavori pubblicati nel corso dell’anno, oltre a quelli già raccolti per il 2008.
Il CD Rom è di facile utilizzo, si installa automaticamente ed è compatibile con i più diffusi Software (Windows ’98 se –
NT – 2000 – Xp; Internet Explorer – Mozilla Firefox).
Le modalità di ricerca previste sono le più immediate: per autore, per argomento attraverso le voci dell’indice analitico
generale, per tipologia di lavoro; sarà anche possibile effettuare ricerche a testo libero e ricerche guidate per ambiti
temporali.
I lavori approvati dalle Commissioni studi del Consiglio Nazionale suddivisi per materie di competenza (civilistici, di
impresa, tributari, comunitari e internazionali, antiriciclaggio, esecuzioni immobiliari, d'informatica giuridica); le
risposte che l'ufficio studi del Consiglio Nazionale formula a specifici quesiti di interesse generale rivolti dai notai; i
Materiali che presentano comunque profili di particolare interesse per la categoria, pubblicati nelle due ultime annate
della Rivista (2008-2009) saranno dunque disponibili direttamente dal proprio computer.
GUIDE SUL CONTOCORRENTE E SUL MUTUO
Le Guide sul conto corrente e sul mutuo per i consumatori emanate dalla Banca d’Italia con il provvedimento del 23
novembre 2009, in attuazione del provvedimento del 29 luglio 2009, vedi in CNN Notizie del 21 settembre 2009, sono
già disponibili e scaricabili in download dal sito internet della Banca d’Italia al seguente collegamento
http://www.bancaditalia.it/media/notizie/Guide_pratiche;internal&action=_setlanguage.action?LANGUAGE=it
La Biblioteca digitale dell’Unione Europea
È stata inaugurata la Biblioteca digitale dell'Unione Europea che offre tutte le pubblicazioni stampate a partire dal 1952
dall'Ufficio delle pubblicazioni per conto delle istituzioni, delle agenzie e degli altri organi dell'UE.
L'Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea è un organismo interistituzionale il cui compito è quello di provvedere
all'edizione delle pubblicazioni delle Istituzioni delle Comunità Europee e dell’Unione Europea.
L'Ufficio delle pubblicazioni pubblica quotidianamente la Gazzetta Ufficiale Europea dell’Unione in 22 lingue (o 23
quando è necessario pubblicare atti anche in lingua irlandese). Inoltre funge da editore o coeditore di pubblicazioni nel
quadro delle attività di comunicazione delle istituzioni.
L'Ufficio delle pubblicazioni offre anche una serie di servizi on-line che consentono l'accesso gratuito ad informazioni
riguardanti:
• il diritto dell'Ue (EUR-Lex),
• le pubblicazioni (EU Bookshop),
• gli appalti pubblici (TED),
• la ricerca e lo sviluppo (CORDIS)
Sono state passate allo scanner oltre 12 milioni di pagine e sono ora disponibili più di 110 000 pubblicazioni che
possono essere scaricate dalla Biblioteca digitale dell'UE gratuitamente in 50 lingue.
Per ordinare una copia cartacea o scaricarne una elettronica in formato PDF, basta recarsi sul sito EU Bookshop.
La nuova biblioteca digitale delle pubblicazioni dell'UE sarà collegata a Europeana, una raccolta di materiale digitale
proveniente da biblioteche e archivi di tutta Europa.
Agenda di incontri di interesse notarile e Convegni
Agenda
Tutti i convegni e le attività formative dalla RUN
Salla pagina di accesso della Intranet RUN, nella colonna di destra, sono stati raggruppati gli accessi ai siti del
notariato collegati.
Tra questi dalla pagina iniziale della Fondazione italiana per il Notariato si potrà accedere con comodità a tutte le
informazioni necessarie relative al “Calendario Attività formative” (il relativo collegamento dalla RUN>Comunicazione
è stato soppresso).
Così, dalla RUN, in una logica di portale allargato del notariato, si avrà il collegamento ai dati disponibili e sempre
aggiornati relativi ai convegni e eventi di interesse notarile organizzati su iniziativa della Fondazione, del Consiglio
Nazionale, dei Consigli locali e delle altre Organizzazioni notarili nonché dei corsi e-learning.
Nella home page della RUN saranno segnalati alcuni degli appuntamenti cronologicamente più vicini.
http://www.fondazionenotariato.it/iniziative.asp?id=3&sid=218&xsID=22&anno=2009&mese=05&giorno=00&pg=1
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Data: venerdì 12 dicembre 2009
Luogo: Firenze, presso il Convitto della Calza (piazza della Calza, 6)
Argomento: “La circolazione dei Beni Culturali: attualità e criticità”
Il programma del convegno è disponibile sul sito web della Fondazione Italiana per il Notariato
(www.fondazionenotariato.it).
Organizzazione: promosso dalla Fondazione Italiana per il Notariato in collaborazione con il Consiglio Notarile di
Firenze.
Le iscrizioni, tramite il sito della Fondazione, saranno aperte fino a giovedì 3 dicembre p.v., ore 18.00.
La quota di iscrizione di euro 300 (Iva inclusa)
La partecipazione al Convegno è valida ai fini del riconoscimento di 10 Crediti Formativi Professionali.
- a titolo di parziale rimborso delle spese - prevede:
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