cass. civ. 19-10-2012 n. 18078
Transcript
cass. civ. 19-10-2012 n. 18078
Cassazione Civile APPALTO PRIVATO C ass. civ. Sez. II, Sent., 19-10-2012, n. 18078 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FELICETTI Francesco - Presidente Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere Dott. BIANCHINI Bruno - Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere Dott. VINCENTI Enzo - rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 26485-2006 proposto da: C.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE TUCCIMEI 1, presso lo studio dell'avvocato TRIMARCHI CARMEN STUDIO HALL & DONATO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE TRIMARCHI; - ricorrente contro CIRAOLO COSTRUZIONI SNC, in persona dei soci CI.MA., CI.SA., R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTESANTO 10/A, presso lo studio dell'avvocato ST MESSINA MARINA, rappresentato e difeso dall'avvocato PAGANO AUGUSTO; - controricorrenti e contro C.B., C.R.; - intimati - avverso la sentenza n. 282/2006 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 08/06/2006; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2012 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI; udito l'Avvocato MIUCCIO Giuseppe con delega depositata in udienza dell'Avvocato TRIMARCHI Giuseppe, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto Diritto P.Q.M. Svolgimento del processo 1. - Tra G. e Ca.Gi. e la società Ciraolo Costruzioni s.n.c. intercorreva, in data 30 luglio 1982, un contratto di vendita-divisione-appalto in forza del quale i primi trasferivano alla seconda una parte di un terreno edificabile di loro proprietà, convenendo che nella porzione residua la società avrebbe realizzato una palazzina. Costruito l'immobile, i C. ne riscontravano gravi difetti (presenza di umidità, cattiva esecuzione del giunto tecnico, dissesto del muro di contenimento, cattivo funzionamento della rete fognaria), per cui agivano con citazione del dicembre 1991 (segnatamente: G., B. e C.R., quali eredi di Ca.Gi.) nei confronti della società costruttrice per la rimozione di detti vizi ed il risarcimento del danno. La Ciraolo Costruzioni s.n.c., costituendosi in giudizio, eccepiva la "prescrizione" dell'azione, della quale contestava anche la fondatezza nel merito, proponendo a sua volta domanda riconvenzionale per la rimozione di una tubatura degli attori. L'adito Tribunale di Messina, ammessa ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, respingeva l'eccezione di "prescrizione" ed accoglieva la domanda attorea ai sensi dell'art. 1669 cod civ., condannando la convenuta la pagamento di somme a vario titolo. 2. - Interponeva gravame la Ciraolo Costruzioni s.n.c., ribadendo anzitutto l'eccezione di "prescrizione" del diritto alla garanzia; chiedevano la reiezione dell'impugnazione gli appellati costituitisi in giudizio C.B. (nato nel (OMISSIS)), quale erede di C.G., B. (nato nel (OMISSIS)) e C.R., quali eredi di Ca.Gi.. Con sentenza resa pubblica l'8 giugno 2006, la Corte d'appello di Messina, accogliendo il gravame, rigettava le domande proposte in primo grado contro la società convenuta e compensava totalmente le spese del doppio grado. Per quanto specificamente interessa in questa sede, la Corte territoriale accoglieva l'eccezione di "prescrizione" dell'azione proposta dai C. ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., assumendo - contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, che aveva gravato la convenuta società di costruzioni dell'onere di provare la "conoscenza ultrannale da parte degli attori dei difetti costruttivi" - che gli attori stessi, su cui incombeva dimostrare la tempestività dell'azione in quanto elemento costitutivo della domanda, avevano mancato di "provare in quale periodo si erano manifestati, con un sufficiente grado di specificità, i difetti per cui è causa, in modo da consentire di verificare l'effettiva osservanza del requisito temporale imposto dalla norma richiamata". 3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre C.B. (nato nel (OMISSIS)), affidando le sorti dell'impugnazione a quattro motivi di censura, illustrati da memoria. Resistono con controricorso C.M., C.S. e R.G., quali soci della società Ciraolo Costruzioni s.n.c., scioltasi nel dicembre 2003 e poi cancellata; non hanno svolto difese C.B. (nato nel (OMISSIS)) e C.R., ritualmente intimati. Motivi della decisione 1. - Con il primo mezzo è denunciata, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 cod. civ.. La Corte territoriale avrebbe ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società costruttrice facendo erroneamente riferimento alla conoscenza ultrannale dei difetti costruttivi da parte degli attori, cioè a circostanza relativa alla denuncia dei difetti medesimi dell'opera (comma primo dell'art. 1669 citato), ma del tutto irrilevante ai fini della prescrizione dell'azione, decorrente dalla denuncia dei difetti (stesso art. 1669, comma 2). A chiusura del motivo viene formulato il seguente quesito di diritto: "dica la Suprema Corte se il termine prescrizionale stabilito dal capoverso dell'art. 1669 cod. civ. decorre dalla scoperta o dalla denunzia (della rovina o del pericolo di rovina o dei gravi difetti)". 1.1. - Il motivo è infondato. A tal fine, occorre precisare - alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. 2, 17 luglio 2009, n. 7612) - che l'art. 1669 cod. civ., comma 1 consente al committente di agire per la responsabilità dell'appaltatore per la rovina o i difetti della costruzione di immobili che si palesino nel corso di dieci dal compimento dell'opera, purchè di essi "sia stata fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta" (comma 1). A ciò la stessa norma (comma 2) aggiunge un termine di prescrizione, fissato in un anno dalla denunzia anzidetta. Dunque, la decorrenza del termine di decadenza si riconnette alla scoperta della gravità dei difetti e della loro imputabilità alla prestazione dell'appaltatore, mentre il termine di prescrizione si lega unicamente, sotto il profilo cronologico, alla denunzia dei difetti, che pertanto deve sussistere come atto condizionante la decorrenza del termine prescrizionale. Non sembra potersi dubitare, quindi, che la motivazione della sentenza impugnata, nonostante utilizzi il vocabolo "prescrizione", abbia inteso risolvere giuridicamente una questione relativa alla decadenza dall'azione di cui all'art. 1669 c.c., comma 1, giacchè il corredo argomentativo è calibrato esclusivamente sulla "conoscenza da più di un anno", da parte dei committenti, dei vizi lamentati, quale tema di discussione indotto dalla stessa allegazione della società appellante secondo la quale detti vizi "non potevano essere emersi dopo oltre setti anni dalla consegna". Del resto, la Corte territoriale mostra di ben conoscere la differenza tra decadenza e prescrizione posta dall'anzidetta norma, posto che ne declina correttamente la disciplina, rilevando che in essa "è prevista una durata decennale della garanzia, a condizione che il committente denunci i vizi entro un anno dalla scoperta e proponga la relativa azione entro un anno dalla denuncia". Di qui, la ritenuta fondatezza dell'eccezione sulla "conoscenza ultrannale da parte degli attori dei difetti costruttivi", avendo il giudice di appello addossato la relativa prova sugli originari attori in ragione del fatto che ad essi incombeva dimostrare "in quale periodo si erano manifestati, con un sufficiente grado di specificità, i difetti per cui è causa, in modo da consentire di verificare l'effettiva osservanza del requisito temporale imposto dalla norma richiamata". Con ciò cade ogni residuo dubbio sul fatto che - sebbene indicata come eccezione di "prescrizione" l'unica questione esaminata e decisa dalla sentenza impugnata è proprio, e soltanto, quella della decadenza annuale per la denuncia dei difetti ex art. 1669 cod. civ., sulla quale si era, peraltro, incentrato il thema decidendum in primo grado, posto che l'eccezione già respinta dal Tribunale adito - come precisato nella sentenza d'appello - concerneva proprio la mancata prova della conoscenza, oltre l'anno, dei difetti costruttivi. 2. - Con il secondo mezzo è dedotta, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 cod. civ. e la nullità della decisione per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.. Il ricorrente, nell'eventuale ipotesi in cui si ritenesse che la Corte territoriale abbia inteso riferirsi non già alla "prescrizione", ma alla decadenza per tardività della "denunzia" dei difetti (avuto riguardo alla notifica dell'atto introduttivo o ad "ipotetica" precedente segnalazione), sarebbe comunque incorsa in vizio di extrapetizione, posto che tale tardività non poteva essere rilevata d'ufficio e la società non aveva sollevato eccezione di decadenza, ma soltanto di prescrizione. Il quesito di diritto è così formulato: "a) se la tardività della denuncia di cui all'art. 1669 cod. civ., comma 1 può essere rilevata anche in assenza di un'eccezione di decadenza; b) se viola l'art. 112 cod. proc. civ. il Giudice che dichiari tempestiva la denuncia stessa senza che la parte interessata abbia eccepito la decadenza". 2.1. - Il motivo, al cui esame può scendersi proprio in considerazione di quanto già ritenuto in sede di delibazione del primo motivo, è infondato. In termini più generali, la deduzione del vizio, in procedendo, di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per l'extrapetizione in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, impone a questo giudice di legittimità una cognizione non circoscritta all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con la quale il giudice di merito ha vagliato la questione, bensì estesa all'esame diretto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito. Tale enunciazione di principio è stata riaffermata recentemente, in sede di risoluzione di contrasto giurisprudenziale, dalle Sezioni Unite civili (Cass., sez. un., 22 maggio 2012, n. 8077) e la stessa, sebbene in quell'occasione modulata sulla fattispecie particolare del vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, assume, comunque, una portata più generale (come evidenzia la stessa sentenza delle Sezioni Unite appena richiamata) in riferimento alla denuncia di un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata. Ciò premesso, lo scrutinio della specifica censura può avere ingresso in questa sede, in quanto il ricorrente ha dedotto il vizio del procedimento ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 ed ha confezionato il motivo in conformità al principio di specificità della deduzione. 2.2. - All'esame del fatto processuale rilevante giova premettere la ricognizione delle coordinate giuridiche entro le quali viene a collocarsi l'eccezione su cui il ricorrente lamenta che la Corte di appello avrebbe pronunciato nonostante essa non sia stata proposta. A tal riguardo, non si dubita che la decadenza dall'azione stabilita dall'art. 1669 cod. civ., al pari di altre ipotesi positivamente enucleate e di analogo tenore materiale (come quelle della garanzia per i vizi dell'opera appaltata, ex art. 1667 cod. civ., o della cosa compravenduta, ai sensi dell'art. 1495 cod. civ.: tra le altre, Cass., sez. 2, 12 luglio 1986, n. 4531; Cass., sez. 2, 19 dicembre 2011, n. 27334; Cass., sez. 2, 25 giugno 2012, n. 10579), debba essere oggetto di eccezione di parte e ciò malgrado che la denuncia dei gravi difetti o del pericolo di rovina dell'opera costituisca una condizione dell'azione di responsabilità esercitabile nei confronti dell'appaltatore o del costruttore-venditore. In tal senso, si è pronunciata questa Corte (Cass., sez. 2, 16 giugno 2000, n. 8187; Cass., sez. 2, 29 novembre 1996, n. 10624), precisando che l'onere del committente di fornire la prova di avere operato la denuncia entro l'anno dalla scoperta sorge allorquando il convenuto eccepisca la decadenza dall'azione per intempestività della denuncia. Ciò in linea con il disposto normativo di cui all'art. 2967 cod. civ., che individua due specie di decadenza: l'una a tutela di un interesse superiore, in materia cioè indisponibile, e per la quale quindi non è ammessa rinunzia ed è possibile il rilievo d'ufficio; l'altra, invece, posta a tutela di interessi individuali, essendone quindi consentita la rinuncia e necessitando di apposita eccezione, da proporsi ritualmente, affinchè il giudice possa pronunciare su di essa. A tale secondo tipologia di decadenza appartiene quella, di cui all'art. 1669 cod. civ., comma 1 collocandosi la materia da esso disciplinata nell'ambito dei diritti disponibili dalle parti. Quanto al profilo della rituale proposizione di detta eccezione di decadenza, va poi messo in rilievo che, nella presente controversia, occorre avere riguardo anche al giudizio di appello, posto che trattasi di giudizio instaurato (nel dicembre 1991 e, dunque, prima del 30 aprile 1995) nella vigenza dell'art. 345 cod. proc. civ. nel testo anteriore a quello introdotto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, sicchè per esso non operava il divieto dei nova in riferimento alle eccezioni di parte (non rilevabili d'ufficio). 2.3. - Venendo, quindi, all'esame diretto degli atti processuali - e tenuto conto del principio, che costituisce diritto vivente, per cui l'oggetto della domanda o dell'eccezione va individuato non solo in base alle espressioni letterali (eventualmente imprecise o improprie) adoperate nell'atto processuale, ma tenendo conto anche, e soprattutto, del contenuto sostanziale dell'atto stesso, quale si desume dal complesso delle tesi svolte, delle deduzioni e delle richieste formulate, ed avendo altresì riguardo alle finalità perseguite dalla parte (per tutte, Cass., sez. lav., 14 ottobre 1986, n. 6015) - è agevole rilevare, anche alla luce di quanto evidenziato nello scrutinio del primo motivo, che il tema dibattuto già in primo grado ed recepito nella sentenza del Tribunale di Messina era stato quello relativo ad un'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1669 c.c., comma 1, e non già di prescrizione ai sensi del comma 2 della stessa disposizione. Sebbene, infatti, la società convenuta, nella comparsa di costituzione e risposta, avesse formulato un'eccezione di prescrizione legata alla garanzia per vizi e difformità dell'opera appaltata (dunque, ai sensi dell'art. 1667 cod. civ.), pur sempre correlata al fatto del decorso del tempo dall'asserita emersione dei vizi, il giudice di primo grado ha qualificato la domanda degli attori alla stregua dell'azione di responsabilità per rovina e difetti dell'edificio (ex art. 1669 cod. civ.) ed ha respinto l'eccezione della controparte in guisa di eccezione di decadenza, adducendo infatti che la convenuta non aveva "provato la conoscenza ultrannale da parte degli attori dei difetti costruttivi". Non solo su tale statuizione è mancata qualsivoglia censura in sede di gravame da parte dell'odierno ricorrente C.B. - il quale, nel chiedere la conferma In toto dell'appellata sentenza, ha altresì allegato (p. 2 della comparsa di costituzione in appello) che "l'azione è stata intrapresa entro l'anno di accertamento dei vizi" - ma, con l'atto di appello (p. 2), la società Ciraolo Costruzioni s.n.c., pur continuando a contestare la qualificazione dell'azione fornita dal Tribunale, ha chiesto, ancora sul presupposto che "i cosiddetti vizi denunciati non possano logicamente essere emersi solo dopo sette anni dall'avvenuta consegna dell'opera appaltata" (e, dunque, sempre sul rilievo fattuale di una supposta conoscenza del vizio da parte del committente in epoca ben precedente all'azione giudiziaria), che fosse "dichiarata la decadenza dalla garanzia e comunque la prescrizione dell'azione". Sicchè, essendosi pronunciata la Corte di appello di Messina proprio sull'eccezione di decadenza dall'azione ex art. 1669 cod. civ. per mancata denuncia dei difetti entro l'anno dalla relativa scoperta (secondo quanto già evidenziato con l'esame del primo motivo), ciò ha fatto senza incorrere nel vizio di extrapetizione lamentato dal ricorrente. 3. - Con il terzo mezzo è denunciata, in subordine, violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 c.c., comma 1 e art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si sostiene che l'art. 1669 cod. civ., comma 1 debba interpretarsi nel senso che - in disparte l'ipotesi di difetti di tutta evidenza - la idonea conoscenza che determina la decorrenza del termine decadenziale "non può, di regola, ritenersi acquisita anteriormente al tempo della denunzia o della citazione-denunzia", ma soltanto dopo l'acquisizione delle disposte relazioni peritali. Sicchè, là dove si reputasse che la Corte territoriale abbia voluto riferirsi alla decadenza e non alla prescrizione, non avrebbe comunque potuto gravare gli attori della prova che, "un anno ed un giorno prima dell'instaurazione del giudizio, essi non avevano ancora acquisito quella "conoscenza completa" in difetto della quale il termine di decadenza non può decorrere". Sono formulati i seguenti quesiti di diritto: "a) salvo il caso di dissesto o gravi difetti di natura ed entità tali da consentire anche la sicura e facile percezione della loro dipendenza dall'attività di progettazione e/o costruzione, può reputarsi che il termine decadenziale stabilito dal primo comma dell'art. 1669 cod. civ. decorra da data anteriore agli accertamenti peritali?; b) salvo il caso suindicato, la domanda ex art. 1669 cod. civ. comporta, per il richiedente, l'onere di provare che, un anno e un giorno prima della denuncia o della citazione-denuncia, egli non aveva ancora completa e sicura conoscenza della natura ed entità dei difetti lamentati e della loro dipendenza dall'attività di progettazione e/o costruzione?". 4. - Con il quarto mezzo è, in subordine, dedotta, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omessa motivazione circa un punto di fatto controverso e decisivo. Posto che, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., l'onere che incombe sul committente di provare la tempestività della denuncia dei difetti della costruzione, ove sia stata sollevata eccezione di decadenza, risulterebbe attenuato "dalla presunzione semplice che, di regola, la "completa conoscenza" (della natura e gravità dei vizi e del nesso di causalità con la progettazione o costruzione), necessaria perchè decorra il termine decadenziale, non può essere acquisita senza indagini tecniche", la Corte territoriale, nell'ipotesi in cui fosse stata eccepita la decadenza, avrebbe anche potuto respingere la domanda per difetto di prova sulla tempestività della denuncia, ma avrebbe avuto l'obbligo di indicare, però, gli elementi di giudizio in base ai quali era giunta alla convinzione che non operasse detta presunzione semplice e che, invece, gli attori ben conoscessero i difetti dell'immobile ancor prima dell'anno dalla proposizione della domanda. Di qui il vizio dedotto, non essendovi alcuna motivazione nella sentenza impugnata sull'indicato punto di fatto controverso e decisivo per il giudizio (e cioè - come si ribadisce nel motivo - "che fossero stati acquisiti elementi di giudizio tali da fare apparire molto verosimile che la "completa conoscenza" già esistesse, un anno e un giorno prima dell'instaurazione della causa"). 5. - Il terzo ed il quarto mezzo, in quanto strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente e meritano accoglimento nei termini di seguito precisati. Nella giurisprudenza di questa Corte (e ad essa non fanno eccezione le pronunce citate dai controricorrenti) è principio consolidato quello per cui incombe al committente fornire la prova della tempestività della denuncia dei difetti di costruzione di cui all'art. 1669 cod. civ., una volta che la relativa eccezione sia stata ritualmente sollevata (così le già citate Cass. n. 8187 del 2000 e Cass. n. 10624 del 1996). Tale principio, però, si coordina - e non già contrasta o si disallinea disarmonicamente - con l'altro assunto (altrettanto consolidato: ex plurimis, Cass., sez. 2, 23 gennaio 2008, n. 1463; Cass., sez. 1, 1 febbraio 2008, n. 2460; Cass., sez. 3, 13 gennaio 2005, n. 567; Cass., sez. 2, 1 agosto 2003, n. 11740; Cass., sez. 2; 14 novembre 2002, n. 16008), per cui "il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 cod. civ. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti; tale conoscenza deve ritenersi, di regola, acquisita, in assenza di anteriori ed esaustivi elementi, solo all'atto dell'acquisizione di relazioni peritali effettuate; l'accertamento relativo, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto". La Corte territoriale, sebbene, proprio a seguito della eccezione della società appaltatrice, abbia correttamente ritenuto che fossero onerati gli attori committenti della prova sulla tempestività della denuncia di cui all'art. 1669 cod. civ., comma 1, ha poi ritenuto esservi "assenza di prova sul punto" senza però fornire sufficiente ed adeguata contezza del proprio convincimento, pretermettendo di esplicitare quelle circostanze che avrebbero dovuto invece evidenziare il rapporto tra le allegazioni attoree, le emergenze processuali acquisite (in particolare, la consulenza tecnica) e i criteri guida dettati dal principio di diritto innanzi rammentato; principio che mette in luce come, ai fini della tempestività della denuncia dei difetti, sia necessario aver conseguito, da parte del committente, una piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo. Ciò la Corte distrettuale non ha mostrato di tenere in dovuta considerazione, sicchè la sentenza va cassata in parte qua ed il giudice del rinvio dovrà, anzitutto, valutare nuovamente, alla luce dei principi di diritto sopra indicati, se i committenti, onerati della relativa prova, abbiano dimostrato, o meno, di aver tempestivamente denunciato i difetti dell'immobile, ai sensi dell'art. 1669 c.c., comma 1. 6. - Il ricorso va, pertanto, accolto nei termini sopra precisati e la sentenza cassata in relazione alle censure accolte, dovendosi il giudice del merito attenere a quanto innanzi statuito e provvederà anche al regolamento delle spese del presente grado. P.Q.M. LA CORTE rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso; accoglie il terzo e quarto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Messina, che provvederà anche al regolamento delle spese del presente grado. c.c. art. 1669 c.c. art. 2969 c.p.c. art. 112 C opyright 2008 W olte rs Kluwe r Ita lia Srl. All rights rese rve d.