Informativa 11-2016 - Crisi bancarie e Bail
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Informativa 11-2016 - Crisi bancarie e Bail
Vicenza, 8 aprile 2016 Prot. N°. 934/2016 A tutti gli iscritti all’Albo professionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza COMUNICAZIONE A MEZZO VOXMAIL Loro Sedi OGGETTO: Crisi bancarie e Bail-in – procedure concorsuali.- Gentili colleghe e cari colleghi, mi comunica il Coordinatore Sandrini che, nelle scorse settimane, si è tenuta una riunione della sottocommissione dell’area specialistica “Procedure Concorsuali” che ha esaminato le nuove regole sulla gestione delle crisi bancarie (bail – in). Com’è, infatti, a vostra conoscenza, con il recepimento della direttiva Europea 2014/59 (BRRD – Bank Recovery and Resolution Directive), a partire dal 1º gennaio 2016 la normativa sulle crisi bancarie prevede una serie di strumenti aventi l’obiettivo precipuo di prevenire e gestire eventuali crisi, intervenendo già ai primi segnali di peggioramento, gestendo la crisi essenzialmente senza interventi dello Stato e, quindi, senza costi per i cittadini. Tale normativa, in caso di crisi di una banca o di un intermediario finanziario, prevede l’utilizzo dello strumento del “Bail - in” (che si può tradurre in “salvataggio interno”), strumento che prevede che le risorse necessarie per ripianare le perdite dell’Istituto di Credito, siano “prese” in primo luogo “dagli azionisti” e, se necessario, anche dai creditori. Ciò sta a significare che potranno essere utilizzati, a ripianamento delle perdite della Banca, sia i titoli azionari rappresentativi del capitale della Banca sia i “crediti” che i clienti vantano verso la banca (depositi, obbligazioni, certificati, ecc….). Le nuove regole prescrivono, comunque, che il “Bail in” si applichi seguendo una “gerarchia”, la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la “conversione in azioni” e, solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più a rischio, si possa “passare” alla categoria successiva, secondo il seguente ordine: 1. azionisti 2. detentori di altri titoli di capitale 3. altri creditori subordinati (tra i quali i detentori di obbligazioni subordinate) 4. creditori senza garanzie reali (es. pegno, ipoteca) né personali (es. fideiussione) tra i quali: • detentori di obbligazioni non subordinate e non garantite • detentori di certificate • clienti che hanno derivati con la banca, per l’eventuale saldo creditore a loro favore dopo lo scioglimento automatico del derivato • titolari di conti correnti e altri depositi per l’importo oltre i 100.000 euro per depositante, diversi dai soggetti indicati al punto successivo 5. persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese titolari di conti correnti ed altri depositi per l’importo oltre i 100.000 euro per depositante (la cosiddetta depositor preference). La normativa disciplina, altresì, che alcune categorie di “crediti” siano in ogni caso protette e, in caso di dissesto, non subiscano perdite, e precisamente: • i conti correnti e gli altri depositi fino a 100.000 euro per singolo depositante (in quanto garantiti dal Fondo di Tutela dei Depositi); • i crediti derivanti da passività garantite (per esempio le obbligazioni bancarie garantite); Circoscrizione del Tribunale di Vicenza – Ente Pubblico non economico – 36100 Vicenza. Contrà del Monte 13 Tel. 0444/324944 – Fax. 0444/325930 – e-mail: [email protected] – [email protected] • i crediti per restituzione di beni del cliente in deposito (per esempio il contenuto delle cassette di sicurezza, i titoli in deposito amministrato diversi da quelli emessi dalle banche in crisi). Non essendo previsto dalla normativa alcuna eccezione/esenzione per i “depositi o conti correnti” intestati a procedure concorsuali, la Commissione – sentito il Tribunale - richiama l'attenzione dei colleghi Curatori/Commissari, stante la delicatezza del ruolo ricoperto, a voler ponderare la scelta dell'Istituto Bancario beneficiario di depositi tenendo conto della sua solidità e, comunque, ad intrattenere per (singola) procedura concorsuale “depositi o conti correnti” di importo non superiore ai 100 mila euro presso (singolo) Istituto di Credito, e ciò al fine di rimanere all’interno della categoria dei “crediti” in ogni caso protetti in caso di dissesto (non “subiscono perdite” i conti correnti e gli altri depositi fino a 100.000 euro per singolo depositante, in quanto garantiti dal Fondo di Tutela dei Depositi). Si suggerisce, pertanto, di procedere come segue: 1. ove possibile, predisporre dei piani di riparto parziali per ridurre le disponibilità della procedura al di sotto della soglia di 100 mila euro; 2. suddividere”, previa istanza/comunicazione agli organi competenti, le (residue) disponibilità della singola procedura su più banche affinchè l’importo del (singolo) deposito non superi 100 mila euro per istituto di credito, scegliendo “prioritariamente” banche che presentato parametri di solidità più elevati (CET 1 Ratio); 3. in occasione dei piani di riparto parziali, utilizzare in primo luogo le disponibilità depositate su banche che presentano parametri di solidità minori (CET 1 Ratio). Con i più cordiali saluti. Il Presidente del Consiglio dell’Ordine dott. Marco Poggi Circoscrizione del Tribunale di Vicenza – Ente Pubblico non economico – 36100 Vicenza. Contrà del Monte 13 Tel. 0444/324944 – Fax. 0444/325930 – e-mail: [email protected] – [email protected]