FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY Ufficio del Giudice
Transcript
FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY Ufficio del Giudice
FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY Ufficio del Giudice Sportivo Curva Nord - Stadio Olimpico 00194 ROMA - tel.06/36857306 CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B COMUNICATO B/30/GS (Riunione del 26 Aprile 2013) Rettifica risultati gare del 14/04/2013 - 7° giornata di RITORNO - 1°Fase ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE =================================================================================================== Girone 4 1^ Squadra -2^ Squadra Risultato Mete Arbitro --------------------------------------------------------------------------------------------------A.P. PARTENOPE RUGBY ASD -HELIANTIDE S.GIORGIO R.R.CALABRIA 17 - 21 ( 2- 3) Sig. CARRERA M. Omologazione risultati gare del 24/04/2013 - 5° giornata di RITORNO - 1°Fase ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE =================================================================================================== Girone 1 1^ Squadra -2^ Squadra Risultato Mete Arbitro --------------------------------------------------------------------------------------------------ASD RUGBY MILANO -RUGBY ROVATO ASD 34 - 24 ( 4- 3) Sig. ARMANINI F. (Originariamente programmata il 24/03/2013) C L A S S I F I C A Girone 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB. ASD BIELLA RUGBY CLUB 80 19 18 0 1 67 532 244 288 0 19 C.U.S. GENOVA RUGBY ASD 73 19 16 0 3 65 500 262 238 0 19 RUGBY PARABIAGO ASD 61 19 13 0 6 50 373 298 75 0 19 RUGBY GRANDE MILANO ASD 60 19 12 0 7 63 467 275 192 0 19 ASD RUGBY MILANO 55 19 12 0 7 40 373 282 91 0 19 RUGBY ROVATO ASD 52 19 10 1 8 57 426 394 32 0 19 RUGBY SONDRIO SOC.COOP.DIL. ARL 42 19 8 0 11 35 341 338 3 0 19 VII° RUGBY TORINO ASD 40 19 7 2 10 32 387 435 -48 0 19 ASD RUGBY LECCO 29 19 6 1 12 20 228 373 -145 0 19 ASD ASTI RUGBY 1981 29 19 6 0 13 27 249 377 -128 0 19 RUGBY UNION 96 ASD 20 19 3 0 16 28 252 461 -209 0 19 ASS. POL. DIL. RUGBY ALESSANDRIA 9 19 1 0 18 20 174 563 -389 0 19 C L A S S I F I C A Girone 4 --------------------------------------------------------------------------------------------------Squadra Punti Gioc. Vinte Par. Perse Mete P.F. P.S. Diff. Pen OBB. ASD GRAN SASSO RUGBY 81 19 17 0 2 95 624 251 373 0 19 MIWA ENERGIA BENEVENTO 63 19 14 0 5 52 404 299 105 0 19 HELIANTIDE SAN GIORGIO R.R.CALABRIA 61 19 13 1 5 52 448 312 136 0 19 S.S.D. COLLEFERRO RUGBY 1965 A.R.L. 57 19 13 1 5 48 359 262 97 4- 19 ASD C.U.S.ROMA RUGBY 46 19 9 1 9 42 329 360 -31 0 19 RUGBY CITTA' DI FRASCATI SSD A.RL 40 19 7 1 11 53 357 410 -53 0 19 ASD ARIETI RUGBY RIETI 39 19 9 0 10 46 359 329 30 0 19 A.P. PARTENOPE RUGBY ASD 36 19 6 0 13 46 391 408 -17 0 19 ASD CIVITAVECCHIA R.CENTUMCELLAE 30 19 4 3 12 43 358 551 -193 0 19 POL. AMATORI RUGBY MESSINA ASD 30 19 5 2 12 29 262 376 -114 0 19 PRIMAVERA RUGBY ASD 28 19 5 1 13 37 314 529 -215 0 19 RUGBY F.C. SEGNI ASD 28 19 7 0 12 39 381 499 -118 8- 19 SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE AMMONIZIONI - 2° Cartellino Giallo - CIPOLLA SALVATORE, della ASD RUGBY MILANO, espulso temporaneamente al 29° del 2°tempo Opposizione mediante Ricorso su Decisione Omologatoria e Monitoria ex Art. 80 Regolamento di Giustizia Heliantide Rugby Reggio Calabria ASD. Il Giudice Sportivo, visto il ricorso in opposizione ex art. 78 e segg. Regolamento di Giustizia, presentato dalla società Heliantide Rugby Reggio Calabria ASD in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, avv. Giancarlo Liberati, avverso: 1) la decisione monitoria di codesto Ill.mo Giudice Sportivo, trasmessa a mezzo telegramma (non consegnato dal portalettere) in data 17/04/2013 e notificata in data 18/04/2013 mediante pubblicazione nell’Albo del Giudice Sportivo, con la quale, in riferimento alla gara del 14 aprile 2013, è stata irrogata al proprio tesserato, Gerhard BOSHOFF, la sanzione disciplinare di due settimane di squalifica (dal 15/04/2013 al 28/04/2013 compresi) per aver violato, a seguito segnalazione dell’arbitro, l’art. 026/01 lett. S, Regolamento di Giustizia . segue Segue Opposizione Omologatoria e Monitoria Heliantide San Giorgio R. Calabria Com. B/30/GS Pag. 2 2) l’omologazione del risultato del medesimo incontro del 14 aprile 2013 che all’interno del Comunicato B/28/GS riferito alla riunione del 17/04/2013, riporta erroneamente il risultato di 17-19 mentre in realtà la gara è terminata con il risultato di 17-21 avendo realizzato l’odierna ricorrente 3 mete tutte trasformate; verificati i requisiti di cui all’art. 80 regolamento di Giustizia, lo dichiara ammissibile. Nel merito la ricorrente dopo aver ricordato di non aver ricevuto il telegramma della FIR in data 17 aprile 2013 per un disguido del locale ufficio postale ma di aver avuto conoscenza del provvedimento in data 18 aprile attraverso la lettura del Comunicato B/28/GS con ciò apprendendo la sanzione comminata al proprio tesserato BOSHOFF Gerhard di due settimane di squalifica (dal 15/04/2013 al 28/04/2013 compresi) per aver effettuato a giudizio del Direttore di gara, nell’immediatezza del fatto, un placcaggio “pericoloso” al 26° del II tempo dell’incontro del Campionato nazionale di Serie B, Girone IV, “Partenope Napoli” V/s “Heliantide Rugby Reggio Calabria”, giocata a Napoli, stadio “Collana” il 14 aprile 2013, alle ore 14:30, tant’è che il Boshoff veniva espulso definitivamente a seguito dell’esibizione di cartellino rosso, prosegue. Premesso che non si ha contezza di quanto riportato dall’ufficiale di gara nella sua relazione e sebbene consapevoli del valore di prova privilegiata che viene riconosciuto al referto arbitrale, la presente esposizione dei fatti intende ricostruire nella maniera più oggettiva possibile e senza alcuna considerazione di parte, la vicenda che ha visto protagonista, suo malgrado, il giocatore della “Heliantide Rugby Reggio Calabria”, Gerhard Boshoff. il cronometro dell’arbitro segnava, dunque, il 26° del II temp o e le due squadre si trovavano all’incirca all’altezza del centrocampo. A seguito di “un avanti” di un giocatore della “Heliantide” il Direttore di gara decretava un mischia con introduzione a favore della squadra di casa. La “Partenope” vinceva la mischia e la sua “terza linea centro” raccoglieva il pallone e andava ad impegnare il “mediano di mischia” reggino passando il pallone al suo compagno con il n. 9 ed ecco che interveniva il Boshoff che con le mani larghe, si accingeva a placcare il n. 9 della squadra di casa, prima ancora che questi effettuasse il passaggio del pallone. Tuttavia, il Boshoff si accorgeva, in corsa, che l’avversario non era più in possesso della palla e nel tentativo di evitare l’impatto effettuava una virata verso il suo lato sx, coinvolgendo il n. 9 avversario non con un placcaggio pericoloso ma con un semplice quanto frequentissimo contatto fisico che determinava la caduta a terra di entrambi i giocatori che non riportavano dall’impatto alcun tipo di conseguenza. La velocità con la quale si sono succedute le diverse fasi dell’azione ha portato l’arbitro a valutare i fatti con eccessiva severità sanzionando il placcatore (rectius presunto placcatore), addirittura, con un cartellino rosso. Alla luce di una certosina ricostruzione dei fatti, effettuata immediatamente dopo l’incontro attraverso l’analisi del filmato della gara, è emerso, in maniera oggettiva e con sufficiente chiarezza, che le circostanze che hanno caratterizzato la vicenda de quo, non collimano con la prognosi di pericolosità effettuata dall’arbitro e permettono di poter tranquillamente asserire, in limine, che il placcaggio effettuato dal giocatore Boshoff non rientra in nessuno dei casi classificati dalla norma come pericolosi . Quanto sopra esposto conduce a poter affermare che il Direttore di gara, seppur in perfetta buona fede, ha valutato con eccesiva severità il tipo di placcaggio effettuato dal Boshoff, non considerando alcune circostanze, che avrebbero certamente mitigato la sanzione elevata al giocatore, apparsa sproporzionata rispetto ai fatti realmente accaduti. Pertanto, solo l’intervento del Giudice Sportivo, chiamato ad interpretare con maggior tempo e serenità i fatti riportati dall’arbitro potrà ricondurre ad equità l’eccessiva sanzione comminata all’incolpevole giocatore. Tutto ciò induce ad affermare che, essendo con evidenza emerso, anche dal referto arbitrale, lo scarso disvalore del comportamento del giocatore della “Heliantide” che è stato sanzionato con il minimo edittale previsto e che nel caso di specie concorrono più circostanze attenuanti, la sanzione irrogata al Boshoff, può essere diminuita sino alla metà del minimo previsto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, 2° comma” del Reg. di Giustizia . la luce di quanto sopra esposto SI C H I E D E che la S.V.Ill.ma Voglia ricevere per la forma la presente opposizione ed in accoglimento della stessa, provveda : I) a riformare il provvedimento monitorio della squalifica di due settimane irrogata al giocatore Gerhard Boshoff e con la presente impugnato, annullandolo mediante revoca o mitigando la sanzione riportandola ad equità seguendo la logica motivazioni sopra esposte che, seppur di parte, trovano, nella realtà dei fatti accadimenti, un oggettivo riscontro ; II) a rettificare il risultato omologato erroneamente di 17 a 19 con quello effettivo di 17 a 21 . Laddove sia ritenuto utile e conducente ai fini del presente atto e per un più completo accertamento dei fatti, si chiede di sentire sulle circostanze dedotte lo stesso direttore gara e per consentire la ricostruzione degli accadimenti, si chiede venga accolta produzione di un DVD (All. n. 1), contenente l’intera registrazione della gara 14/04/2013, oltre ad uno stralcio riferito all’azione incriminata, nonché una serie progressiva di 14 fotogrammi dell’azione di gioco in cui è coinvolto il Boshoff. Sin qui la reclamante alla quale va riconosciuta, comunque, una ricostruzione dei fatti ed una esposizione assai particolareggiata ed efficace che avrebbero meritato altra sorte. Il GSN ricorda, infatti, in via preliminare, che per costante giurisprudenza di questo Giudice e dei Giudici del grado ulteriore, il referto dell’arbitro è prova privilegiata dei fatti indicati, che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio. La premessa di cui sopra è necessaria per comprendere immediatamente il fondamento ed il perchè della reiezione di tutte le doglianze proposte dalla società ricorrente. In particolare la stessa sembra dimenticare l’ambito preciso e dettagliato entro il quale una prova televisiva (e/o anche la produzione di fotogrammi) può essere visionata e presa in considerazione dal Giudice Sportivo (argomento ex art. 77 R.d.G.) situazioni che chiaramente non ricorrono in questa vicenda, per cui è del tutto vano asserire: si chiede venga accolta produzione di un DVD. segue Segue Opposizione Omologatoria e Monitoria Heliantide San Giorgio R. Calabria Com. B/30/GS Pag. 3 Parimenti non accolta è la richiesta di assumere la testimonianza del direttore di gara perché lo stesso si è già espresso, in maniera del tutto esauriente, attraverso la stesura del referto di gara. Queste le parole dell’arbitro sig. Carrera, riportate nella loro integrità, per cui non si ravvede necessità alcuna di assumere ulteriori chiarificazioni. “Boshoff Gerhard al 26^ 2^ tempo il giocatore effettuava un placcaggio pericoloso contro un giocatore della squadra avversaria che aveva appena passato il pallone, infatti colpiva violentemente a spalla chiusa il giocatore avversario nella regione tra mento e sterno, all’altezza del manubrio sternale, nello scontro comunque il giocatore della squadra avversaria non riportava conseguenze”. Se il direttore di gara ha valutato l’intervento scomposto effettuato dal sig. Gerhard Boshoff come meritevole di espulsione immediata con cartellino rosso non è dato al Giudice Sportivo sindacare le sue decisioni che nella fattispecie sono decisioni squisitamente tecniche; invano pertanto la ricorrente chiede l’applicazione di esimenti sia perché, come detto, i fotogrammi e/o il DVD che proverebbero secondo la società “la non pericolosità” del gesto non sono accoglibili e valutabili, sia anche perché esso (il gesto) è stato sanzionato con il minimo edittale proprio per l’assenza di conseguenze fisiche in capo al giocatore della Partenope “placcato”. Tutto quanto sopra in decisione del ricorso monitorio. Per quanto concerne, invece, il ricorso omologatorio il GSN ha ritenuto opportuno richiedere precisazioni all’arbitro sig. Marco Carrera e lo stesso, con fax pervenuto in Federazione il 24 aprile c.a., prot. 1462, così si esprime: “ io sottoscritto Marco Carrera, arbitro della partita Partenope Napoli – H. Reggio Calabria del 14/04/2013 dopo aver ricevuto la telefonata del Giudice Sportivo desidero rettificare il punteggio di tale partita in quanto ho commesso un errore di trascrizione nel tabellino segnapunti : infatti non ho riportato la trasformazione della meta effettuata dalla squadra Reggio Calabria, per cui il punteggio è in realtà 17 – 21. Roma 23/04/2013. firmato.” Per questo aspetto dunque il ricorso della società Heliantide Rugby Reggio Calabria ASD è fondato e va accolto mandando all’ Ufficio del GSN la correzione della relativa classifica sotto il profilo del punteggio acquisito sul campo. P.Q.M. Il Giudice Sportivo Nazionale, visti gli artt. 10 punto 2), 11 punto 2) 79, 80, 26/1 lett.S), Reg. di Giustizia, • accoglie parzialmente il reclamo così come proposto; • ordina la rettifica del risultato della gara Girone 4 “A-.P. Partenope/Heliantide S. Giorgio Reggio Calabria” del 14/4/2013 con il seguente punteggio 17 a 21 (mete 2 – 3 ); • conferma la sanzione della squalifica di 2 (due) settimane (dal 15/04/2013 al 28/04/2013 compresi) inflitta al tesserato sig. Gerhard Boshoff della società Heliantide Rugby Reggio Calabria ASD comminata nella riunione del 17 aprile 2013 Comunicato B/28/GS, per la violazione del disposto dell’ art. 26/1 lettera S), Regolamento di Giustizia; • dispone la restituzione del contributo funzionale. Roma, 26 aprile 2013 Avv. Michele Carlotto Il Segretario (Sig.ra Elia Grassi) Il Giudice Sportivo (Avv. Michele Carlotto)
Documenti analoghi
- FIR - Comitato Regionale Sardo
4.8.1 della Circolare Informativa 2015/16, DICHIARA la S.S. BULLDOG RUGBY SASSARI
rinunciataria e perdente con il punteggio di 0 a 20 in favore del 7 Fradis Sinnai e
le infligge 4 punti di penalizz...