DI CAPUA-05.12.2013-SSM-Proc.sommario per la tutela dei crediti

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DI CAPUA-05.12.2013-SSM-Proc.sommario per la tutela dei crediti
“Il procedimento sommario per la tutela dei crediti
di giustizia”
Corso a metodologia mista – cod. P13072 – della Scuola superiore della
magistratura tenutosi dal 04 al 06 dicembre 2013
Edoardo Di Capua1
Sommario:
1. Cenni sul procedimento sommario di cognizione “obbligatorio”, disciplinato
dagli articoli 3 e 14-30 D.Lgs. n. 150/2011
2. Le disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito sommario di
cognizione, ex art. 3 D.Lgs. n. 150/2011
3. Generalità sulla disciplina delle controversie in materia di liquidazione dei
compensi degli avvocati
4. La competenza nelle controversie in materia di liquidazione dei compensi
degli avvocati
5. La composizione collegiale del Tribunale nelle controversie in materia di
liquidazione dei compensi degli avvocati
6. L’ambito oggettivo delle controversie in materia di liquidazione dei compensi
degli avvocati
7. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto ai sensi dell’art.645
c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante compensi o spese spettanti ad
avvocati per prestazioni giudiziali
1 Relazione di Edoardo Di Capua, giudice del tribunale di Torino.
Le opinioni espresse non impegnano la Scuola superiore della magistratura. La Scuola è peraltro, quale
organizzatrice dell’iniziativa formativa e per intesa con il relatore che ne assevera l’originalità, titolare di
ogni diritto sul testo. La riproduzione non autorizzata sarà perseguita nelle forme di legge.
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8. Generalità sulla disciplina delle controversie in tema di spese di giustizia
9. A) L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del custode,
dell’ausiliario del magistrato e delle imprese private cui è affidato l’incarico di
demolizione e riduzione in pristino
10. B) L’opposizione al decreto di pagamento dell’onorario e delle spese
spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di
parte e all’investigatore privato, in caso di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato
11. C) L’opposizione al provvedimento di liquidazione dell’onorario e delle
spese spettanti al difensore della persona ammessa al programma di protezione
dei collaboratori di giustizia, al difensore d’ufficio, al difensore d’ufficio di
persona irreperibile e al difensore d’ufficio del minore
12. D) L’opposizione al provvedimento con cui il Giudice nega l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato
13. E) L’impugnazione del provvedimento di revoca dell’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato
14. Gli aspetti procedurali della disciplina delle controversie in tema di spese di
giustizia
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1. Cenni sul procedimento sommario di cognizione “obbligatorio”, disciplinato
dagli articoli 3 e 14-30 D.Lgs. n. 150/2011
L’art. 54, 1° e 2° comma, Legge 18 giugno 2009 n. 69 ha conferito al Governo
la delega ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge,
uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti
civili di cognizione che rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria e che sono
regolati dalla legislazione speciale, realizzando il conseguente necessario
coordinamento con le altre disposizioni vigenti.
L’art. 54, 4° comma, Legge 18.6.2009 n. 69, ha così determinato i principi e
criteri direttivi ai quali, nell’esercizio della predetta delega, il Governo doveva
attenersi:
A) restano fermi i criteri di competenza, nonché i criteri di composizione
dell’organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente;
B) i procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente regolati dalla
legislazione speciale sono ricondotti ad uno dei seguenti modelli processuali previsti dal
codice di procedura civile:
1) i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di concentrazione processuale,
ovvero di officiosità dell’istruzione, sono ricondotti al rito disciplinato dal libro II, titolo
IV, capo I, del codice di procedura civile, ovvero al rito del lavoro;
2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti
caratteri di semplificazione della trattazione o dell’istruzione della causa, sono
ricondotti al procedimento sommario di cognizione di cui al libro IV, titolo I, capo III
bis, del codice di procedura civile, come introdotto dall’art. 51 della presente legge,
restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito
ordinario;
3) tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito di cui al libro II, titoli I e III,
ovvero titolo II, del codice di procedura civile, vale a dire al rito ordinario;
C) la riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lett. b) non
comporta l’abrogazione delle disposizioni previste dalla legislazione speciale che
attribuiscono al giudice poteri officiosi, ovvero di quelle finalizzate a produrre effetti
che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile;
D) Restano in ogni caso ferme le disposizioni processuali:
in tema di procedure concorsuali;
in tema di famiglia e minori;
di cui al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 (legge assegno);
di cui al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (legge cambiaria);
di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300 ( Statuto dei lavoratori);
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di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà
industriale);
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).
In sostanza, l’attività del Legislatore Delegato era stata vincolata alla
riconduzione forzata di ciascuno dei procedimenti civili di natura contenziosa
autonomamente regolati dalla legislazione speciale (fatte salve le predette eccezioni) ad
uno dei tre modelli previsti dal codice di rito.
Il Legislatore Delegato si è peraltro apertamente professato fedele alla regola del
“Legislatore consapevole”, manifestando l’intendimento (lodevole) di conformarsi alle
chiavi giurisprudenziali di lettura interpretativa delle norme nonché quello (doveroso) di
rispettare le pronunce della Consulta e le abrogazioni implicite.
Ne consegue una struttura normativa divisa in cinque capi:
il primo è dedicato alle disposizioni di carattere generale;
il secondo al rito del lavoro;
il terzo al rito sommario
il quarto al rito ordinario;
il quinto alle abrogazioni e alle modificazioni delle leggi speciali, nonché alla disciplina
transitoria.
Con il D.Lgs. 1.9.2011 n. 150, approvato definitivamente dal Consiglio dei
Ministri l’1.9.2011, la delega legislativa è stata esercitata.
L’art. 1 D.Lgs. n. 150/2011 (“Definizioni”) prevede testualmente quanto segue:
“1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Rito ordinario di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del titolo I
e del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile;
b) Rito del lavoro: il procedimento regolato dalle norme della sezione II del
capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile;
c) Rito sommario di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del capo
III bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile.”
Peraltro, come si è osservato in dottrina (SCARPA) l’obbiettivo di
semplificazione dei riti civili che doveva animare l’intento riformatore sembra, almeno
in parte, vanificato.
In primo luogo, infatti, ciò è stata la conseguenza dei limiti imposti dalla delega
di cui all’art. 54 Legge n. 69/2009, per cui non sono stati modificati i criteri di
competenza previgente né la composizione dell’organo giudicante, così come non sono
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state abrogate singole disposizioni previste dalla legislazione speciale attributive di
poteri officiosi (SCARPA).
Inoltre, la tecnica legislativa adottata dal legislatore delegato non appare del
tutto coerente con il fine di semplificazione effettiva dei riti civili, non essendosi
esaurita nell’individuare categorie di controversie alle quali applicare l’uno o l’altro dei
modelli di giudizio speciale di riferimento individuati dalla legge delega, avendo inciso
sulla disciplina stessa dei singoli modelli, modificandola in parte per dettare
disposizioni comuni alle singole controversie cui essa deve applicarsi. In pratica, la
prescelta attuazione governativa della delega sulla semplificazione dei procedimenti
civili, nel tentativo di operare una reductio ad unitatem, ha finito per favorire
l’insorgere di altrettanti sottoriti lavoro e sottoriti sommari (SCARPA).
Così, nel capo I del D.lgs. 1.9.2011 n. 150, dedicato alle Disposizioni generali,
gli artt. 2 e 3, introducono le disposizioni comuni, rispettivamente, alle controversie che,
ai sensi del successivo capo II, sono regolate dal rito del lavoro, e, ai sensi del
successivo capo III, sono sottoposte al rito sommario di cognizione, ma contengono
delle significative differenze rispetto al procedimento di cui agli artt. 409 ss. c.p.c. ed a
quello di cui agli artt. da 702 bis a 702 quater c.p.c.
Inoltre, nel disciplinare ciascuna singola specie di controversia alla quale deve
applicarsi il rito di destinazione, ciascuno degli artt. da 6 a 13 (per quanto riguarda le liti
regolate dal rito del lavoro) e artt. da 14 a 30 (per quanto riguarda le cause regolate
secondo il procedimento sommario di cognizione) del decreto delegato si apre
disponendo che a quella specifica categoria di lite si applica il modello di rito (lavoro,
sommario o ordinario) prescelto dal legislatore, “ove non diversamente stabilito dalle
disposizioni del presente articolo.”
In particolare, per quanto riguarda il procedimento sommario di cognizione,
l’effetto della sovrapposizione normativa tra l’art. 51, 1° comma, Legge 18.6.2009, n.
69, e gli artt. 3 e 14-30 del D.lgs. 1.9.2011, n. 150, può essere schematizzato come
segue:
Il procedimento sommario di cognizione disciplinato dagli articoli 3 e 14-30 del
D.lgs. n. 150/2011 può qualificarsi come “obbligatorio”: nelle materie elencate, il
procedimento sommario di cognizione non è facoltativo, ma obbligatorio, poiché
costituisce il rito speciale che deve essere utilizzato dall’attore che introduca una delle
controversie per le quali esso è prescritto, e l’eventuale erronea scelta di un diverso rito
comporta, ai sensi dell’art. 4 del decreto delegato, il mutamento, anche d’ufficio, in
quello sommario, salvo che non venga rilevata d’ufficio, né eccepita, entro la prima
udienza.
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Il legislatore delegato, sul presupposto della prevalenza di caratteri di
semplificazione della trattazione o dell’istruzione della causa, ha individuato le seguenti
categorie di controversie regolate dal rito sommario di cognizione:
1) controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato
(art. 14);
2) opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia (art. 15);
3) controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno
sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione
europea o dei loro familiari (art. 16);
4) controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati
membri dell’Unione europea o dei loro familiari (art. 17);
5) controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono
membri dell’Unione europea (art. 18);
6) controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale (art.
19);
7) opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del
permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell’autorità
amministrativa in materia di diritto all’unità familiare (art. 20);
8) opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio (art. 21);
9) azioni popolari e controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed
incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali (art. 22);
10) azioni in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni per il
Parlamento europeo (art. 23);
11) impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in
tema di elettorato attivo (art. 24);
12) controversie in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del
contenuto di intercettazioni telefoniche (art. 25);
13) impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai (art. 26);
14) impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell’Ordine dei
giornalisti (art. 27);
15) controversie in materia di discriminazioni fondate su motivi razziali, etnici,
nazionali, religiosi; fondate su handicap, orientamento sessuale, età; nei confronti di
disabili; per l’accesso al lavoro ed a beni e servizi (art. 28);
16) controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per
pubblica utilità (art. 29);
17) controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di
giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento (art. 30).
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La disciplina del procedimento può variare per ogni singola materia, poiché è
data dalla combinazione tra le disposizioni comuni di cui all’art. 3 D.Lgs. n. 150/2011
con quelle prescritte per ogni singola specie di controversia regolata nella stessa fonte.
La competenza può spettare al Giudice di pace (come, ad esempio, nelle
controversie ex art. 18), al Tribunale in composizione collegiale (come, ad esempio,
nelle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato ex art.
14), al Presidente del Tribunale o della Corte d’Appello (come, ad esempio, nelle
controversie in materia di spese di giustizia ex art. 15), alla Corte d’Appello quale
giudice di unico grado (come, ad esempio, nelle controversie ex art. 23).
Non è prevista la possibilità, in caso di complessità delle difese delle parti, il
passaggio al rito ordinario di cognizione: ai sensi dell’art. 3, 1° comma D.Lgs. n.
150/2011, infatti, “1. Nelle controversie disciplinate dal Capo III, non si applicano i
commi secondo e terzo dell’articolo 702-ter del codice di procedura civile.”
L’ordinanza che decide la causa non è sempre appellabile (non lo è, ad
esempio, nelle “controversie in materia di liquidazione degli onorari e diritti di
avvocato” ex art. 14 D.Lgs n. 150/2011).
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2. Le disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito sommario di
cognizione, ex art. 3 D.Lgs. n. 150/2011
L’art. 3 D.Lgs. n. 150/2011 detta le disposizioni comuni alle controversie
disciplinate dal rito sommario di cognizione, prevedendo, al 1° comma, che ad esse non
si applicano i commi 2° e 3° dell’art. 702 ter c.p.c..
Per il legislatore delegato, l’esclusione della possibilità che anche nel giudizio
sommario di cognizione obbligatorio, come in quello facoltativo, il giudice, valutata la
complessità della singola controversia concretamente proposta con il ricorso ex art. 702
bis c.p.c., possa disporne il passaggio al rito ordinario di cognizione, costituiva un
esplicito limite imposto dalla delega legislativa con l’art. 54, 3° comma, lett. b), n. 2),
Legge n. 69/2009, che delineava i contorni dell’instaurando modello processuale del
procedimento semplificato, e delle controversie da ricondurre ad esso, con il richiamo a
quello di cui agli artt. da 702 bis a 702 quater c.p.c., “restando tuttavia esclusa per tali
procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario.”
Pertanto, quel controllo di concreta compatibilità della singola lite con le forme
semplificate del rito, che nel procedimento sommario di cognizione facoltativo di cui
agli artt. 702 bis ss. è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice, è sostituito, nel
procedimento sommario obbligatorio disciplinato dall’art. 3, D.Lgs. n. 150/2011, da una
verifica, astratta ed irrevocabile, compiuta a monte dal legislatore sulla base delle
caratteristiche riscontrate in alcune specie di controversie che hanno ad oggetto
determinate specifiche materie.
Il legislatore delegato ha adattato il modello procedimentale del giudizio
sommario di cognizione codicistico, prevedendo espressamente, all’art. 3, 2° comma,
prima parte, D.Lgs. n. 150/2011, che nelle controversie alle quali viene esteso il rito
semplificato, quando la causa è giudicata in primo grado in composizione collegiale, sia
il Presidente del collegio ad emettere il decreto di cui all’art. 702 bis, 3° comma,
c.p.c., che fissa l’udienza di comparizione delle parti, designando nello stesso atto il
giudice relatore.
L’art. 3, 2° comma, seconda parte, D.Lgs. n. 150/2011, attribuisce al
Presidente del collegio il potere di delegare l’assunzione dei mezzi istruttori (e,
dunque, non la loro ammissione) ad uno dei componenti del collegio, che nella maggior
parte dei casi coinciderà proprio con il giudice relatore. La norma ricalca quanto
previsto dall’art. 702 quater c.p.c. nell’appello avverso l’ordinanza pronunciata all’esito
del procedimento sommario di cognizione ed a quanto attualmente prevede l’art. 350, 1°
comma, c.p.c. (modificato dalla Legge n. 183/2011) nell’appello avverso la sentenza
pronunciata all’esito del giudizio ordinario di cognizione.
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La norma consente dunque soltanto al Presidente di delegare l’assunzione dei
mezzi di prova ad un componente del Collegio, ciò che pare incongruo, dovendo
semmai essere il Collegio ad adottare la decisione; è ben vero che il provvedimento è
ordinatorio, ma non sembra logico che un Presidente in minoranza possa decidere per la
delega o addirittura riservare a se stesso gli incombenti istruttori, tenuto conto che il
Giudice è il Collegio (SCOTTI).
Restano invece riservate alla competenza del Collegio la trattazione, le decisioni
sull’ammissibilità e rilevanza delle deduzioni istruttorie, le decisioni delle questioni
preliminari e, ovviamente, la decisione definitiva della controversia.
Infine, l’art. 3, 3° comma, D.Lgs. n. 150/2011, per le controversie – tra quelle
cui il legislatore delegato estende il rito sommario – nelle quali il giudice competente è
la Corte d’Appello in primo grado, stabilisce che, fermo quanto previsto dai commi 1 e
2, il procedimento è regolato dagli articoli 702 bis e 702 ter del codice di procedura
civile, il che sembra escludere l’applicabilità – oltre che dell’art. 702 ter, 2° e 3°
comma, c.p.c., come stabilisce espressamente il richiamato art. 3, 1° comma, D.Lgs. n.
150/2011- anche dell’art. 702 quater c.p.c., che non viene a sua volta richiamato
dall’art. 3, 3° comma, D.Lgs. n. 150/2011, e quindi ribadire l’inappellabilità del
provvedimento che conclude i relativi procedimenti.
Non sono previste deroghe apportate in via generale alle regole dettate
nell’art.702 bis in tema di:
proposizione della domanda;
contenuto del ricorso;
formazione del fascicolo;
designazione del giudice;
convocazione delle parti all’udienza di comparizione;
termini di notificazione e costituzione;
contenuto della comparsa di risposta;
decadenze e preclusioni;
chiamata di terzo.
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3. Generalità sulla disciplina delle controversie in materia di liquidazione dei
compensi degli avvocati
L’art. 28 della previgente Legge 13 giugno 1942 n. 794 in materia di “Onorari
di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile” disponeva
quanto segue:
“Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del
proprio cliente l’avvocato [o il procuratore] (1), dopo la decisione della causa o
l’estinzione della procura, deve, se non intende seguire la procedura di cui all’art. 633 e
seguenti del codice di procedura civile, proporre ricorso al capo dell’ufficio giudiziario
adito per il processo.” (2)
(1) L’albo dei procuratori legali è stato soppresso dall’art. 1, l. 24 febbraio 1997,
n. 27. La medesima legge ha, tra l’altro, stabilito che in tutte le disposizioni legislative
vigenti al termine “procuratore legale” va sostituito quello di “avvocato.”
(2) L’articolo era stato abrogato, a decorrere dal 16.12.2009, dall’art. 2, comma
1, D.L. n. 200/2008 e, successivamente, l’efficacia della legge era stata ripristinata
dall’art. 1 Legge n. 9/2009 in sede di conversione.
Il successivo art. 29 Legge n. 794/1942 disciplinava il “procedimento di
liquidazione”, stabilendo quanto segue:
“Il Presidente del Tribunale o della Corte di appello ordina, con decreto in
calce al ricorso, la comparizione degli interessati davanti al collegio in camera di
consiglio, nei termini ridotti a norma dell’art. 645, ultima parte, del codice di
procedura civile.
Il decreto è notificato a cura della parte istante.
Non è obbligatorio il ministero di difensore.
Il collegio, sentite le parti, procura di conciliarle. Il processo verbale di
conciliazione costituisce titolo esecutivo.
Si applica per le spese l’art. 92, ultimo comma, del codice di procedura civile.
Se una delle parti non comparisce o se la conciliazione non riesce, il collegio
provvede alla liquidazione con ordinanza non impugnabile la quale costituisce titolo
esecutivo anche per le spese del procedimento.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili,
davanti al giudice di pace [e al pretore] (1) quando essi sono rispettivamente
competenti a norma dell’art. 28” (2).
(1) Il D.lgs. n. 51/1998 ha soppresso l’ufficio del Pretore e, fuori dai casi
espressamente previsti dal citato decreto, le relative competenze sono da intendersi
trasferite al Tribunale ordinario.
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(2) L’articolo era stato abrogato, a decorrere dal 16.12.2009, dall’art. 2, comma
1, D.L. n. 200/2008 e, successivamente, l’efficacia della legge era stata ripristinata
dall’art. 1 Legge n. 9/2009 in sede di conversione.
Infine, l’art. 30 Legge n. 794/1942 prevedeva quanto segue:
“L’opposizione proposta a norma dell’art. 645 del codice di procedura civile
contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti e spese spettanti ad avvocati e
procuratori per prestazioni giudiziali è decisa dal tribunale e dalla corte di appello in
camera di consiglio oppure dal giudice di pace [o dal pretore], con ordinanza non
impugnabile la quale costituisce titolo esecutivo anche per le spese.
Il procedimento è regolato dall’articolo precedente.” (2).
(2) L’articolo era stato abrogato, a decorrere dal 16.12.2009, dall’art. 2, comma
1, D.L. n. 200/2008 e, successivamente, l’efficacia della legge era stata ripristinata
dall’art. 1 Legge n. 9/2009 in sede di conversione.
Come si dirà meglio infra, secondo la giurisprudenza della Cassazione, la
normativa si riferiva soltanto ai procedimenti civili e non anche a quelli penali ed
amministrativi.
Secondo la tesi prevalente, l’avvocato che voleva recuperare giudizialmente un
credito professionale per prestazioni giudiziali poteva optare per tre strade:
1) il procedimento speciale di cui agli artt. 28 e segg. Legge n. 794/1942
(limitatamente ai crediti relativi a procedimenti civili);
2) il procedimento monitorio per decreto ingiuntivo;
3) il giudizio ordinario di cognizione.
Secondo la tesi prevalente, il giudizio ordinario di cognizione era ammissibile
visto che (come si dirà meglio in seguito), il presupposto dell’esperibilità del
procedimento speciale era pur sempre la natura non contestata del credito e l’esigenza
soltanto di una sua determinazione quantitativa (ossia di una sua “liquidazione”), per cui
non si poteva negare all’avvocato che riteneva il proprio credito contestato o
contestabile oppure che semplicemente temeva una sua contestazione, la possibilità di
agire con lo strumento della cognizione ordinaria prevista obbligatoriamente proprio per
quel tipo di situazioni processuali.
L’art. 34 D.Lgs. n. 150/2011 ha abrogato i citati artt. 29 e 30 Legge n.
794/1942 ed ha così modificato l’art. 28 :
“Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del
proprio cliente l’avvocato, dopo la decisione della causa o l’estinzione della procura se
non intende seguire la procedura di cui all’art. 633 e seguenti del codice di procedura
civile, procede ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150.”
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L’art. 14 D.Lgs. n. 150/2011 disciplina dunque attualmente le “controversie in
materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato”, prevedendo
testualmente quanto segue:
“1. Le controversie previste dall’articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794,
e l’opposizione proposta a norma dell’articolo 645 del codice di procedura civile
contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per
prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. È competente l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale
l’avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.
4. L’ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.”
La Relazione spiega l’intervento normativo come segue:
“L’articolo 14 detta la disciplina delle controversie riguardanti gli onorari,
diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali, previste dall’articolo 28
della legge 13 giugno 1942 n. 794, nonché l’opposizione proposta a norma dell’art. 645
del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo avente ad oggetto il
pagamento dei medesimi crediti.
Le controversie in questione sono state ricondotte al rito sommario di
cognizione, in virtù dei caratteri di semplificazione della trattazione e dell’istruzione
della causa evidenziati dal rinvio, ad opera della normativa previgente, alla disciplina
dei procedimenti in camera di consiglio e del resto corrispondenti al limitato oggetto
del processo.
In ossequio alla delega (art. 54, comma 2, lettera a) della l. n. 69 del 2009) si è
mantenuta ferma la competenza funzionale dell’ufficio giudiziario di merito adito per il
processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera, nonché la composizione
collegiale dell’organo giudicante…
Nel rispetto dell’ulteriore principio di delega (art. 54, cit., lettera c) ultimo
periodo) che prevede il mantenimento delle disposizioni «finalizzate a produrre effetti
che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile», si
è avuto cura di specificare che le parti possono stare in giudizio personalmente.
Questo, com’è chiaro, potrà accadere nel giudizio di merito, e quindi non nella fase di
eventuale impugnativa di legittimità, per cassazione.
Non si è invece riportata la disposizione sul tentativo giudiziale di conciliazione,
in quanto assorbita dalla norma generale contenuta nell’art 185 c.p.c.
Sempre al fine di mantenere l’effetto processuale speciale attualmente in essere,
si stabilisce che l’ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.”
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Dunque, analogamente a quanto già previsto nei citati artt. 28 e 29 Legge n.
794/1942, l’art. 14 D. Lgs. n. 150/2011 contempla:
- la competenza dell’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale
l’avvocato ha prestato la sua opera;
- la composizione collegiale del Tribunale;
- la possibilità delle parti di stare in giudizio personalmente;
- la non appellabilità dell’ordinanza decisoria.
Ne restano fuori le controversie in materia di onorari di Avvocati:
- per prestazioni extragiudiziali in materia civile;
- per prestazioni giudiziali in materia penale;
- per prestazioni giudiziali in materia amministrativa.
A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 150/2011 è sorto il dubbio se:
a) la nuova disciplina debba ritenersi inderogabile oppure
b) persista ancora la possibilità di opzione per il procedimento ordinario di
cognizione.
Secondo una parte della dottrina (SCOTTI), poiché il Legislatore delegato si è
riferito solo a due delle tipologie di controversie astrattamente proponibili (non
considerando l’opzione del procedimento ordinario), sembra preferibile la tesi che
l’avvocato possa continuare a scegliere la proposizione della controversia per il
recupero degli onorari giudiziali con le ordinarie modalità della citazione tradizionale;
tra l’altro, tale soluzione sembra ragionevole allorché l’avvocato ritenga che le difese
del cliente non si limiteranno all’entità del corrispettivo ma involgeranno il vero e
proprio an debeatur (che, secondo una tesi infra citata, potrebbe comportare una
declaratoria di inammissibilità).
Persiste comunque sicuramente la strada alternativa del procedimento
monitorio, sicché l’avvocato può proporre ricorso per decreto ingiuntivo ex art.633
c.p.c., come si evince:
- dall’art. 28 Legge n. 794/1942 (come modificato dall’art. 34 D.Lgs. n.
150/2011), ai sensi del quale: “Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti
nei confronti del proprio cliente l’avvocato, dopo la decisione della causa o l’estinzione
della procura, se non intende seguire la procedura di cui all’art. 633 e seguenti del
codice di procedura civile, procede ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150”;
- dall’art. 14, 1° comma, D.Lgs. n. 150/2011, ai sensi del quale: “1. Le
controversie previste dall’articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e
l’opposizione proposta a norma dell’articolo 645 del codice di procedura civile contro
il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per
13
prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.”
Con riguardo alla possibilità delle parti di stare in giudizio personalmente nel
giudizio di merito, si deve richiamare la Cassazione formatasi con riferimento alla
normativa previgente di cui alla Legge n. 794/1942, secondo cui la disposizione dell’art.
29, 3° comma, Legge n. 794/1942 (ai sensi della quale nelle cause aventi ad oggetto il
pagamento del corrispettivo di prestazioni giudiziali civili a favore dell’avvocato da
parte del proprio cliente, non è obbligatorio il ministero di difensore), riguardava tutte le
attività successive all’introduzione del giudizio, mentre in relazione all’atto introduttivo
del giudizio medesimo doveva ritenersi operante la disciplina ordinaria del patrocinio di
cui all’art. 82 c.p.c.
In sintesi, secondo la normativa preesistente, così come interpretata dalla
Suprema Corte, la possibilità di stare in giudizio in proprio non permetteva anche la
redazione degli atti introduttivi, ossia:
1) il ricorso ex art. 28 Legge n. 794/1942 (che comunque rientrava nelle facoltà del
legale, ai sensi dell’art. 86 c.p.c.);
2) la memoria costitutiva nel procedimento ex art. 29 Legge n. 794/1942;
3) l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ex artt. 645 c.p.c. e 30 legge
794/1942.
Pertanto la facoltà di stare in giudizio personalmente era stata riduttivamente
limitata alla possibilità di interloquire nell’ambito del procedimento camerale introdotto
dall’avvocato o nato per effetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo.
Sul punto, in giurisprudenza possono richiamarsi le seguenti pronunce:
Cass. civile, sez. II, 4 novembre 2010, n. 22463: “La disposizione dell’art. 29, terzo
comma, della legge n. 794 del 1942, secondo cui nelle cause aventi ad oggetto il
pagamento del corrispettivo di prestazioni giudiziali civili a favore dell’avvocato da
parte del proprio cliente, non è obbligatorio il ministero di difensore, riguarda tutte
le attività successive all’introduzione del giudizio, mentre solamente in relazione
all’atto introduttivo del giudizio medesimo deve ritenersi operante la disciplina
ordinaria del patrocinio di cui all’art. 82 cod. proc. civ.”
Cass. civile, sez. II, 26 gennaio 2000, n. 850: “La disposizione dell’art. 29, comma
3, l. 13 giugno 1942 n. 794, secondo cui nelle cause aventi ad oggetto il pagamento
del corrispettivo di prestazioni giudiziali civili a favore dell’avvocato da parte del
proprio cliente, non è obbligatorio il ministero di difensore, riguarda
esclusivamente le attività successive all’introduzione del giudizio e non l’atto
introduttivo del giudizio medesimo, in relazione al quale deve, invece, ritenersi
operante la disciplina ordinaria del patrocinio di cui all’art. 82 c.p.c. Pertanto, è
invalida, se sottoscritta personalmente dalla parte non ritualmente patrocinata, la
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citazione in opposizione alla pretesa del difensore introduttiva di una causa di
valore eccedente lire un milione.”
Ad avviso di chi scrive tali conclusioni dovrebbero trovare applicazione anche
nel vigore della nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 150/2011, tenuto conto che:
- il previgente art. 29, 3° comma, Legge n. 794/1942 disponeva: “Non è obbligatorio il
ministero di difensore.”
- l’attuale art. 14, 3° comma, D.Lgs. n. 150/2011, dispone: “Nel giudizio di merito le
parti possono stare in giudizio personalmente”;
- al di là della diversa espressione utilizzata dal legislatore, sembra evidente che nulla
sia cambiato sul punto.
Pertanto, anche alla luce della nuova normativa di cui al D.Lgs. n. 150/2011, la
possibilità di stare in giudizio in proprio non dovrebbe consentire la redazione degli atti
introduttivi, ossia:
1) il ricorso introduttivo ex art. 702 bis c.p.c. (che comunque rientra nelle facoltà del
legale, ai sensi dell’art. 86 c.p.c.);
2) la comparsa di costituzione e risposta nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c.;
3) l’opposizione a decreto ingiuntivo ex artt. 14 D.Lgs. n. 150/2011 e 645 c.p.c.
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4. La competenza nelle controversie in materia di liquidazione dei compensi degli
avvocati
Come si è detto, analogamente a quanto già previsto dalla Legge n. 794/1942,
l’art. 14, 2° comma, D.Lgs. n. 150/2011, contempla la competenza dell’ufficio
giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la sua
opera.
Come espressamente previsto dall’art. 14, 2° comma, D.Lgs. n. 150/2011,
competente può essere, innanzitutto, il Tribunale, nel qual caso la composizione è
collegiale.
Giova ricordare che l’art. 54 Legge delega n. 69/2009 aveva imposto al
Governo che restassero “fermi i criteri di competenza, nonché i criteri di composizione
dell’organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente” .
Peraltro, la competenza può spettare anche alla Corte d’Appello in unico
grado.
Invero, nel caso in cui l’avvocato abbia prestato la propria attività difensiva in
più gradi dello stesso giudizio (ad esempio, davanti al Tribunale ed alla Corte
d’Appello), la domanda dev’essere rivolta al giudice di merito del grado superiore che
ha definito il giudizio, il quale é competente anche alla liquidazione per il grado
precedente (GIULIANI).
La possibilità che la competenza possa spettare alla Corte d’Appello in unico
grado si evince anche dall’art. 3, 3° comma. D.Lgs. n. 150/2011 (che contempla la
competenza della Corte d’Appello in primo grado) e dall’art. 14, 4° comma, D.Lgs. n.
150/2011 (che prevede la non appellabilità dell’ordinanza che definisce il giudizio).
Del resto, sotto il vigore della previgente normativa di cui alla Legge n.
794/1942, la Cassazione aveva avuto modo di affermare che “in tema di liquidazione
del compenso per l’attività defensionale dell’avvocato, poiché l’art. 28 della legge 13
giugno 1942 n. 794 prevede che lo speciale procedimento sia attivato ‘dopo la
decisione della causa o l’estinzione della procura’, è inammissibile la domanda di
liquidazione relativa al giudizio di primo grado, allorché penda il giudizio d’appello e
la procura non sia estinta, dovendosi intendere per ‘decisione della causa’ il
provvedimento conclusivo che definisce l’intero procedimento” (cfr. in tal senso: Cass.
Civile 21 dicembre 2007, Sez. II, n. 27137, in Giust. civ. Mass. 2007, 12).
a) Secondo parte della dottrina (BULGARELLI) non sarebbe ipotizzabile una
competenza funzionale anche del Giudice di pace, in quanto l’art. 14, 2° comma,
D.Lgs. n. 150/2011 prevede la composizione collegiale dell’organo giudicante.
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b) Secondo altra parte della dottrina (SCOTTI), invece, la competenza
funzionale del Giudice di pace sarebbe invece ammissibile, in quanto l’art. 14, 2°
comma, D.Lgs. n. 150/2011 prevede la competenza collegiale del solo Tribunale (“Il
tribunale decide in composizione collegiale”).
Si deve peraltro considerare che la competenza del Giudice di pace potrebbe
risultare innovativa rispetto alla previgente disciplina, con il rischio di una violazione
della Legge delega che, come si è detto, ha prescritto il rispetto dei criteri previgenti di
competenza.
Nel caso in cui l’avvocato ricorra alla procedura monitoria per il recupero di
compensi professionali spettanti per le prestazioni professionali erogate in un giudizio
civile, si pone il problema se ciò possa avvenire nel rispetto dei criteri tradizionali
di competenza.
La risposta dovrebbe essere positiva, dal momento che nessuna norma ha inciso
sulle regole di competenza nella richiesta del decreto ingiuntivo (SCOTTI).
1) Potrebbe dunque trovare applicazione, innanzitutto, l’art. 637, 1° comma,
c.p.c., ai sensi del quale “per l’ingiunzione è competente il giudice di pace o, in
composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda
proposta in via ordinaria.”
In tal caso, ove l’avvocato proponga il ricorso per decreto ingiuntivo al Giudice del
luogo di residenza o della sede della parte intimata, un tale Foro potrebbe essere più
favorevole per il cliente, laddove le prestazioni professionali siano state svolte in altro
Foro.
2) In secondo luogo, potrebbe trovare applicazione l’art. 637, 2° comma, c.p.c.,
ai sensi del quale: “Per i crediti previsti nel numero 2 dell’art. 633 (ossia se il credito
riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatti, tra
gli altri, da avvocati) è competente anche l’ufficio giudiziario che ha deciso la causa
alla quale il credito si riferisce.”
Si tratta di una prima ipotesi di “competenza territoriale speciale” (la quale va
qualificata come un’ipotesi di foro facoltativo concorrente con i fori di cui al 1° comma)
e che coincide con il Foro previsto dall’art. 14, 2° comma, D. Lgs. n. 150/2011.
3) In terzo luogo, potrebbe trovare applicazione anche l’art. 637, 3° comma,
c.p.c., ai sensi del quale: “Gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda
d’ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha
sede il consiglio dell’ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale
dipendono.”
Si tratta di una seconda ipotesi di “competenza territoriale speciale” (la quale va
qualificata come un’ipotesi di foro facoltativo concorrente con i fori di cui al 1°
comma).
17
Con riguardo a tale ipotesi, giova ricordare che, secondo la Cassazione: “In tema di
procedimento di ingiunzione, l’art. 637, comma 3, c.p.c., nell’individuare un foro
facoltativo e concorrente con quello di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo,
attribuisce all’avvocato la facoltà processuale, ai fini del recupero in via monitoria dei
suoi crediti per prestazioni professionali, di agire dinanzi al giudice del luogo in cui ha
sede il consiglio dell’ordine al cui albo egli è iscritto, e il consiglio dell’ordine, in
relazione al quale si determina il giudice competente, va identificato in quello al quale
il legale è iscritto attualmente, cioè con riferimento al momento della proposizione del
ricorso, a nulla rilevando che, al tempo della richiesta in via stragiudiziale di
pagamento della parcella, il medesimo avesse la sede principale dei suoi affari e
interessi in altro luogo e fosse iscritto ad altro Consiglio dell’ordine” (cfr. in tal senso:
Cass. civile, sez. II, 20 luglio 2010, n. 17050 in Guida al diritto 2010, 41, 62).
Sempre con riguardo a tale ipotesi, giova anche ricordare che la Corte Costituzionale ha
ritenuto non fondata “in riferimento all’art. 3 cost., la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 637, comma 3, c.p.c., nella parte in cui, stabilendo che gli
avvocati possono altresì proporre domanda di ingiunzione nei confronti dei propri
clienti al giudice competente per valore del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine
degli avvocati al cui albo sono iscritti al momento della proposizione della domanda di
ingiunzione, attribuisce esclusivamente agli avvocati la possibilità di scegliere un foro
facoltativo in alternativa a quelli di cui agli art. 18, 19 e 20 c.p.c.; la ratio della
censurata disposizione - consistente nella finalità di agevolare l’avvocato per
consentirgli di concentrare le cause, nei confronti dei clienti, nel luogo in cui ha
stabilito l’organizzazione della propria attività professionale - esclude che sia violato il
principio di ragionevolezza, così come deve escludersi la denunciata violazione del
principio di uguaglianza, sia perché il riferimento agli altri cittadini non è pertinente,
perché la previsione normativa concerne i rapporti professionali tra gli avvocati ed i
clienti, sia perché per le altre categorie professionali, che non possono avvalersi della
stessa norma, vale il rilievo che ogni professione presenta caratteri peculiari idonei a
giustificarne una disciplina giuridica differenziata, mentre nel rapporto tra l’avvocato e
il cliente la facoltà processuale attribuita al primo, ai fini del recupero dei suoi crediti
per prestazioni professionali, costituisce il frutto di una scelta non irragionevole del
legislatore -sentt. n. 137 del 1975, 341 del 2006, 237 del 2007, 221 del 2008; ordd. n.
318 del 2008, 134 del 2009-” (cfr. in tal senso: Corte costituzionale, 18 febbraio 2010,
n. 50 in Giur. cost. 2010, 1, 602).
In dottrina (SCOTTI) si è osservato che, poiché queste competenze sono tuttora
operative, qualora l’avvocato ricorrente si avvalga della competenza di cui all’art. 637,
1° comma o 3° comma, c.p.c., potrebbe venirne fuori una sorta di monstrum in cui il
decreto ingiuntivo verrebbe emesso da un Ufficio e l’opposizione si svolgerebbe dinanzi
ad un altro, visto che il 2° comma dell’art. 14 D.Lgs. n. 150/2011 individua come
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competente l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha
prestato la propria opera (tale diversificazione non ci sarebbe ovviamente nel caso in cui
l’avvocato ricorrente si avvalga della competenza alternativa di cui all’art. 637, 2°
comma, c.p.c.). Quindi, secondo tale dottrina, le alternative sarebbero le seguenti:
a) Si potrebbe sostenere che esista un’implicita deroga alla competenza anche
per la richiesta del decreto ingiuntivo, che andrebbe rivolta al Giudice di merito dinanzi
al quale si è svolto il procedimento in cui sono state prestate le attività professionali (e
quindi anche alla Corte di Appello, con tutti i problemi che ciò comporta), a prescindere
dal contenuto delle linee di difesa e dalla reazione processuale dell’intimato, che
l’avvocato ricorrente non può conoscere (in particolare, l’avvocato ricorrente non
potrebbe sapere se il giudizio di opposizione avrà ad oggetto la mera liquidazione
quantitativa del corrispettivo oppure una contestazione ad ampio spettro estesa anche
all’an debeatur).
b) In alternativa, si dovrebbe ritenere che non esista alcuna regola derogatoria e,
conseguentemente, che per la determinazione della competenza del Giudice del
procedimento monitorio valgano i criteri ordinari.
Peraltro, in tale seconda ipotesi non sembra concepibile che, in deroga al meccanismo di
opposizione al decreto ingiuntivo, l’opposizione debba essere proposta dinanzi ad un
Ufficio diverso da quello che ha emesso il decreto.
Com’è noto, infatti, la competenza del Giudice dell’opposizione è completamente
distinta da quella del Giudice del procedimento monitorio in senso stretto; ai sensi
dell’art. 645 c.p.c., infatti, “L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al
quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto …” e, secondo la Cassazione
prevalente, quella del Giudice dell’opposizione è una competenza funzionale ed
inderogabile (cfr. in tal senso, tra le tante: Cass. civile, Sezioni Unite, 08 marzo 1996, n.
1835; Cass. civile, Sezioni Unite, 08 ottobre 1992, n. 10985; Cass. civile, Sezioni
Unite, 08 ottobre 1992, n. 10984).
Pertanto, la strada preferibile sembra essere quella di interpretare
riduttivamente l’art. 14, 2° comma, D.Lgs. n. 150/2011, escludendo che esso si
riferisca anche al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
A sostegno di tale soluzione ermeneutica deve aggiungersi che, diversamente
opinando, la norma implicherebbe una deroga ai previgenti criteri di competenza, in
contrasto con il contenuto della Legge delega n. 69/2009.
In forza del previgente art. 30 Legge n. 794/1942 anche l’opposizione a
decreto ingiuntivo doveva svolgersi con il rito camerale collegiale, allorché
l’avvocato avesse scelto lo strumento monitorio per il recupero di compensi
professionali spettanti per le prestazioni professionali erogate in un giudizio civile.
Peraltro, il giudizio di opposizione poteva investire anche un Ufficio non strutturato per
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operare collegialmente come, ad esempio, il Giudice di pace. Sul punto, può
richiamarsi Cass. civile, sez. II, 3 luglio 1998, n. 6492 in Giust. civ. Mass. 1998, 1453:
“La competenza ad emettere ingiunzione per onorari di avvocati, attribuita anche al
capo dell’ufficio giudiziario che ha deciso la causa a cui si riferisce tale credito, è
concorrente con quella del giudice competente per la proposizione della domanda in
via ordinaria, mentre l’adozione del rito camerale - anche da parte del giudice
monocratico non togato, come è argomentabile sia dall’art. 737 c.p.c., sia dall’art. 30 l.
13 giugno 1942 n. 794 - anziché di quello ordinario - necessario se l’opponente
contesta il conferimento dell’incarico al professionista - non determina nullità del
procedimento, se non è denunciata e provata la violazione del diritto di difesa.”
Attualmente, sotto il vigore del D. Lgs. n. 150/2011, come si è detto, secondo
parte della dottrina (BULGARELLI) non sarebbe ipotizzabile una competenza
funzionale anche del Giudice di pace, in quanto l’art. 14, 2° comma, D.Lgs. n.
150/2011 prevede la composizione collegiale dell’organo giudicante. Ad avviso di chi
scrive, quale logica conseguenza di tale tesi, l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso
dal Giudice di Pace su richiesta dell’avvocato nei confronti del proprio cliente dovrebbe
dunque proporsi avanti all’ufficio del Giudice di Pace, secondo la procedura ordinaria.
Secondo altra parte della dottrina (SCOTTI), invece, la competenza funzionale
del Giudice di pace sarebbe invece ammissibile, in quanto l’art. 14, 2° comma. D.Lgs.
n. 150/2011 prevede la competenza collegiale del solo Tribunale (“Il tribunale decide in
composizione collegiale”), pur dovendosi considerare che la competenza del Giudice di
pace potrebbe risultare innovativa rispetto alla previgente disciplina, con il rischio di
una violazione della Legge delega che, come si è detto, ha prescritto il rispetto dei
criteri previgenti di competenza. Ad avviso di chi scrive, quale logica conseguenza di
tale tesi, l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace su richiesta
dell’avvocato nei confronti del proprio cliente dovrebbe quindi ugualmente proporsi
avanti all’ufficio del Giudice di Pace, ma secondo il rito sommario di cognizione ex art.
14, D.Lgs. n. 150/2011.
Un ulteriore problema nasce dall’interferenza fra il Foro di cui all’art. 14 D.
Lgs. n. 150/2011 (tanto per il procedimento sommario, quanto per il procedimento
monitorio) con quello previsto dall’art. 33, 2° comma, lettera u), D. Lgs. n. 206/2005
(Codice del consumo), ove il cliente dell’avvocato sia un consumatore.
Se si considera, da una parte, l’origine comunitaria, inderogabile e poziore di
tale regola e, dall’altra parte, la dichiarata volontà del legislatore delegato di non
modificare nulla in tema di competenza, nelle controversie in oggetto deve ritenersi
operante il principio secondo cui, qualora il cliente rivesta la qualità di “consumatore” ai
sensi del D. Lgs. 206/2005 (Codice del consumo), il foro speciale esclusivo della sua
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residenza o del suo domicilio ex art. 33, comma 2, lett. u), D. Lgs. citato prevale sulla
regola della competenza prevista dall’art.14 D. Lgs. n. 150/2011 (GIULIANI).
Una conferma in tal senso può trarsi dall’orientamento della Cassazione nel
vigore della precedente disciplina, secondo cui “in tema di competenza per territorio,
ove un avvocato abbia agito, con il procedimento di ingiunzione, al fine di ottenere dal
proprio cliente il pagamento di competenze professionali avvalendosi del foro speciale
di cui all’art. 637, comma 3, c.p.c., il rapporto tra quest’ultimo ed il foro speciale della
residenza o del domicilio del consumatore previsto dall’art. 33, comma 2, lett. u, D.lgs.
6 settembre 2005 n. 206 va risolto nel senso della prevalenza del foro del consumatore,
sia perché esso è esclusivo sia perché, trattandosi di due previsioni ‘speciali’, la norma
successiva ha una portata limitatrice di quella precedente” (cfr. in tal senso: Cass.
Civile, sez. III, 9.6.2011, n. 12685, in Giust. civ. Mass. 2011, 6, 877).
Pertanto, lo speciale procedimento contemplato dall’art. 14 D. Lgs. n. 150/2011,
con la regola della competenza incardinata presso il Giudice dell’Ufficio dinanzi al
quale sono state svolte le prestazioni professionali, potrà essere esperito dall’avvocato
soltanto nei casi in cui il foro del consumatore coincida con il foro speciale di cui
all’art.14, 2° comma, D. Lgs. n. 150/2011 oppure nei confronti di clienti che non siano
privati consumatori.
Al di fuori di queste ipotesi, il Giudice del foro davanti al quale l’avvocato ha
prestato la propria opera, adito con il procedimento di cui all’art. 14 D. Lgs. 150/2011,
dovrà rilevare la propria incompetenza per territorio.
21
5. La composizione collegiale del Tribunale nelle controversie in materia di
liquidazione dei compensi degli avvocati
Come si è detto, analogamente a quanto già previsto dalla Legge n. 794/1942,
l’art. 14, 2° comma, D.Lgs. n. 150/2011 prevede la composizione collegiale del
Tribunale.
Appare evidente la discontinuità rispetto al modello di procedimento sommario
di cognizione delineato dal codice di procedura civile che, com’è noto, è applicabile
esclusivamente alle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica ex
art. 702 bis, 1° comma, c.p.c.
Sul punto, giova ribadire ancora una volta che l’art. 54 Legge delega n. 69/2009
aveva imposto al Governo che restassero “fermi i criteri di competenza, nonché i criteri
di composizione dell’organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente” .
Peraltro, nel vigore della vecchia disciplina sussisteva un contrasto
giurisprudenziale sulla questione della composizione collegiale o monocratica del
Tribunale:
a) Secondo una parte della Cassazione, in tema di opposizione a decreto
ingiuntivo di liquidazione di competenze professionali richieste dall’avvocato per
prestazioni giudiziali in materia civile, la procedura camerale prevista dall’art. 30 Legge
n. 794/1942 non rientrava tra quelle che l’art. 50 bis c.p.c. riserva al Tribunale in
composizione collegiale, con la conseguenza che tale procedimento doveva essere
trattato dal Tribunale in composizione monocratica:
Cass. civile, sez. II, 22 marzo 2005, n. 10271 in Foro padano 2006, 2, 230: “La
procedura camerale prevista dall’art. 30 della l. n. 794 del 13 giugno 1942 non
rientra tra quelle che, ai sensi dell’art. 50 bis c.p.c. devono essere trattate dal
tribunale in composizione collegiale. Ne consegue che tale procedimento va trattato
dal tribunale in composizione monocratica. Gli art. 50 bis e 50 ter c.p.c. non hanno
però modificato gli art. 28 e 29 della Legge 13 giugno 1942 n. 794 i quali
prevedono la competenza funzionale del capo dell’ufficio giudiziario sicché la
competenza funzionale ed inderogabile spetta ora al Presidente del tribunale.”
Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 2003, n. 1312 in Giust. civ. Mass. 2003, 215: “In
tema di opposizione a decreto ingiuntivo di liquidazione di competenze
professionali richieste da avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile, la
procedura camerale prevista dall’art. 30 l. 13 giugno 1942 n. 794 non rientra tra
quelle che, ai sensi dell’art. 50 bis c.p.c., introdotto con il d.lg. 19 febbraio 1998 n.
51, devono essere trattate dal tribunale in composizione collegiale. Ne consegue che
tale procedimento va trattato dal tribunale in composizione monocratica.”
22
Cass. civile, sez. II, 25 settembre 2002, n. 13927 in Giust. civ. Mass. 2002, 1717:
“La procedura camerale prevista dagli art. 28 e 29 legge n. 794 del 1942 per la
liquidazione degli onorari e diritti di avvocato introdotta avanti al pretore in epoca
anteriore alla data (del 2 giugno 1999) di efficacia del d.lg. n. 51 del 1998 (giusta
successiva legge n. 188 del 1998) e non oggetto di effettiva trattazione del merito o
precisazione delle conclusioni, correttamente è giudicata dal tribunale in
composizione monocratica, in quanto l’art. 244, comma 2, del citato d.lg. n. 51 del
1998 dispone che le funzioni del pretore non espressamente attribuite ad altra
autorità sono devolute al tribunale in composizione monocratica ‘anche se relative
a procedimenti disciplinati dagli art. 737 e seguenti del c.p.c.’, ossia a procedimenti
in Camera di consiglio, pur se incidenti su diritti soggettivi, così esprimendo una
chiara eccezione alla riserva di collegialità prevista dall’art. 50 bis, comma 2,
c.p.c. (introdotto dall’art. 56 del medesimo d.lg. n. 51 del 1988), che prevede debba
il tribunale in composizione collegiale giudicare nei procedimenti in Camera di
consiglio disciplinati dagli art. 737 ss. ‘salvo che sia altrimenti disposto’. ”
b) Secondo altra parte della Cassazione, invece, il procedimento per la
liquidazione di onorari di avvocato ai sensi degli art. 28, 29 e 30 Legge n. 794/1942,
svolgentesi in camera di consiglio, doveva essere trattato dal Tribunale in composizione
collegiale, prevedendo l’art. 50 bis, 2° comma, c.p.c., per i procedimenti in camera di
consiglio disciplinati dagli art. 737 ss. c.p.c., una riserva di collegialità, dalla quale
restano esclusi soltanto quelli, tra i procedimenti camerali, per i quali sia altrimenti
disposto, e tra questi i procedimenti in camera di consiglio già di competenza del
Pretore, e ora attribuiti al Tribunale, secondo quanto dispone l’art. 244 del D.lgs. n.
51/1998; la Cassazione aveva anche chiarito che, in forza dell’art. 50 quater c.p.c.,
l’inosservanza della regola sulla composizione collegiale del Tribunale era causa di
nullità del provvedimento adottato, soggetta al principio generale della conversione in
motivo di impugnazione, ai sensi dell’art. 161 c.p.c. (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez.
II, 11 marzo 2004, n. 4967 in Giust. civ. Mass. 2004, 3 ed in Giur. it. 2004, 2271).
La Cassazione civile, Sezioni Unite, 20 luglio 2012, n. 12609 ha confermato
quest’ultimo orientamento, affermando che “le controversie in tema di liquidazione dei
compensi dovuti agli avvocati per l’opera prestata nei giudizi davanti al tribunale, ai
sensi degli art. 28, 29 e 30 Legge 13 giugno 1942 n. 794, rientrano fra quelle da
trattare in composizione collegiale, in base alla riserva prevista per i procedimenti in
camera di consiglio dall’art. 50 bis, comma 2, c.p.c., come peraltro confermato
dall’art. 14, comma 2, D.lgs. 1 settembre 2011 n. 150, per i procedimenti instaurati
successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso” (cfr. in tal senso: Cass.
civile, Sezioni Unite, 20 luglio 2012, n. 12609 in Giust. civ. Mass. 2012, 7-8, 938).
23
Giova ricordare che l’art. 28 Legge n. 794/1942 era stato abrogato, a decorrere
dal 16.12.2009, dall’art. 2, comma 1, D.L. 22.12.2008 n. 200, e successivamente
ripristinato dall’art. 1 Legge 18 febbraio 2009 n. 9, in sede di conversione.
La suddetta questione ha ovviamente perso rilevanza con riguardo alle
controversie di cui al novellato art. 28, Legge 13 giugno 1942 n. 794 ed all’opposizione
proposta a norma dell’art. 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari,
diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali, instaurate successivamente
all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2011, atteso che, come si è detto, l’art. 14, 2°
comma, contempla espressamente la composizione collegiale del Tribunale.
Peraltro, un Giudice di merito ha ritenuto che “non è manifestamente
infondata, per contrasto con l’art. 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 3, comma 1, del d.lg. n. 150 del 2011, nella parte in cui prevede che anche alle
controversie di cui all’art. 14 del medesimo decreto non si applichi il comma secondo
dell’art. 702 ter c.p.c, e quella dell’art. 14, comma 2, del d.lg. n. 150 del 2011 nella
parte in cui prevede che il tribunale decida in composizione collegiale anziché
monocratica” (cfr. in tal senso: Tribunale Verona, 03 maggio 2013 in Redazione
Giuffrè 2013 ed in www.ilcaso.it - Sez. Giurisprudenza, 9151) (allegata sub 1 alla
presente relazione).
In motivazione, il Tribunale di Verona ha affermato, tra l’altro, quanto segue:
“Il Tribunale è chiamato a decidere in composizione collegiale sul ricorso di cui in
epigrafe, in conformità al disposto dell’art. 14, comma 2, del D.lgs. 150/2011.
Il legislatore delegato con tale norma ha mantenuto, per le controversie in materia di
liquidazione degli onorari, ivi compresa quella di opposizione al decreto ingiuntivo
ottenuto dall’avvocato, la collegialità derivante dall’art. 29 della L.794/1942 (il
contrasto giurisprudenziale sul punto è stato definitivamente risolto dalla pronuncia
della Cassazione a Sezioni Unite 20 luglio 2012 n. 12609), poiché ha ritenuto che il
criterio direttivo (art. 54, comma 4, lett. a) L.n.69/2009) che aveva stabilito che
restassero fermi “i criteri di composizione dell’organo giudicante previsti dalla
legislazione vigente” imponesse di adeguarsi al criterio fissato dalla norma speciale
sopra citata (sul punto si fa rinvio allo specifico passaggio che si legge a pag. 29 della
relazione governativa al D. lgs. 150/2011).
Il collegio ritiene però che diverso fosse il senso della suddetta indicazione della legge
delega e che, in particolare, il legislatore delegante non avesse inteso mantenere i
criteri di composizione dell’organo giudicante previsti dalle norme speciali abrogate
dal D. lgs. 150/2011 (gli artt, 29 e 30 della L.794/1942 sono stati abrogati dall’art. 34,
comma 16 del D.lgs.150/2011) ma quelli generali di cui all’art. 50 ter c.p.c., introdotto
dal D.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che, nel riparto delle competenze, tra giudice
24
monocratico e giudice collegiale, ha stabilito che: “fuori dei casi previsti dall’articolo
50-bis, il tribunale giudica in composizione monocratica.”
A favore di questa interpretazione depone innanzitutto un argomento di ordine letterale,
ossia la considerazione che la legislazione presa a riferimento dalla direttiva sopra
citata non è qualificata come speciale, a differenza di quella menzionata ai successivi
commi b e c.
Sotto il profilo sistematico poi la lettura del criterio fissato dall’art. 54, comma 4 lett.
a) della legge 69/2009 qui proposta risulta del tutto coerente con un altro, e più
generale, criterio direttivo della legge delega, quello fissato dal comma 2 dell’art. 54
che richiedeva che la riforma realizzasse “il necessario coordinamento con le altre
disposizioni vigenti”.
Tale richiamo infatti non può che essere inteso come affermazione dell’esigenza di un
raccordo tra il decreto semplificazione e l’ordinamento previgente nel quale, a partire
dal D. lgs. 51/1998, il giudizio monocratico ha costituito la regola.
Si noti che, proprio sulla base di quest’ultimo rilievo, la Corte Costituzionale in passato
ha giudicato pienamente coerenti con il sistema alcuni interventi normativi, compiuti
attraverso lo strumento del decreto legislativo, che hanno reso monocratici giudizi che
prima erano stati collegiali, pur in assenza di una specifica indicazione in tal senso
nella corrispondente legge delega.
Ci si riferisce, in particolare, alla sentenza n.53 del 28 gennaio 2005 che ha sancito la
piena legittimità costituzionale dell’art. 170 del D. lgs. 30 maggio 2002 n.115 (Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia) che ha previsto, per
l’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice,
che, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, il processo continuasse ad
essere quello speciale per gli onorari di avvocato, quindi di natura camerale, (già era
così infatti in virtù dell’art. 11, comma 6, della legge 8 luglio 1980 n.319) ma che
l’ufficio procedesse in composizione monocratica e non più in composizione collegiale.
In particolare la Corte, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità
costituzionale della norma sopra citata, in riferimento all’art. 76 Cost., ha osservato
che: “…non è necessario che sia espressamente enunciato nella delega il principio già
presente nell’ordinamento, essendo sufficiente il criterio del riordino di una materia
delimitata. Entro questi limiti il testo unico poteva innovare per raggiungere la
coerenza logica e sistematica e, come nel caso di specie, prevedere la composizione
monocratica anziché quella collegiale, applicando al processo in questione il principio
generale affermato con la riforma del 1998 al fine di rendere la disciplina più coerente
nel suo complesso e in sintonia con l’evolversi dell’ordinamento.”
Con altra pronuncia (sentenza 10 febbraio 2006 n. 52) la Corte ha anche escluso che
l’art. 170 del D. lgs. 30 maggio 2002 n.113 sia in contrasto con il parametro
costituzionale dell’art.3 Cost. nella parte in cui riconosce al giudice in composizione
25
monocratica la competenza a conoscere dell’opposizione, anche nell’ipotesi in cui il
provvedimento sia stato pronunciato da giudice in composizione collegiale, e come sia
invece “ragionevole il sistema di attribuzione del reclamo al giudice monocratico in
rapporto ad esigenze di buona amministrazione, rapidità, economie delle risorse.”
Sulla base di analoghe considerazioni la Corte (sentenza n.52 del 2005) ha parimenti
escluso l’illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 76 Cost. dell’art. 99,
comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, nella parte in cui dispone che
nel processo di opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ovvero di revoca dell’ammissione già
accordata, l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica anziché
collegiale.
A fronte di un simile quadro di riferimento il perseguimento da parte del legislatore
delegato dei fini di semplificazione della riforma non poteva prescindere
dall’osservanza di quei principii, già evincibili dall’ordinamento nel suo complesso e
comunque richiamati in maniera onnicomprensiva dalla legge delega, che consentono
di raggiungere appieno il succitato obiettivo, anche sotto il profilo del contenimento
delle risorse da impiegare nell’amministrazione della giustizia.
Sempre sotto il profilo sistematico non va trascurato che la stessa legge n. 69/2009 ha
inteso ribadire, sia pure implicitamente, il principio generale della monocraticità del
giudizio di primo grado, sommario o di cognizione ordinaria, nel momento in cui con
l’art. 54, comma 5, ha abrogato il rito societario collegiale previsto dall’art. 1, comma
2, del D. lgs. 5/2003.
Per effetto di tale modifica sono state infatti sottratte al rito collegiale le controversie di
cui all’art. 1, lett. d) del D.lgs. 5/2003 (rapporti in materia di intermediazione
mobiliare da chiunque gestita, servizi e contratti di investimento, ivi compresi servizi
accessori, fondi di investimento ed altri) che, non rientrando in nessuna delle ipotesi di
cui all’art. 50 bis c.p.c., sono ora riservate, in virtù della regola dell’art. 50 ter c.p.c.,
alla decisione del giudice monocratico.
Ma anche il legislatore delegato ha dimostrato, invero contraddittoriamente, di
ispirarsi al predetto principio generale nel momento in cui ha attribuito al giudice
monocratico le controversie in materia di riconoscimento della protezione
internazionale (art. 19 D. lgs. 150/2011), sebbene esse, vertendo su uno status,
richiedano l’intervento obbligatorio del P.M, e in tal modo ha derogato al criterio
fissato dall’art. 50 bis n. 1 c.p.c. per tale tipologia di giudizi.
Ad avviso del collegio poi il disposto dell’art. 14, comma 2, del D.lgs. 150/2011, al pari
di quello dell’art. 3, comma 1, dello stesso testo, che comporta che al procedimento ex
art. 14 non si applichi il comma secondo dell’art. 702 ter c.p.c., oltre a porsi in
contrasto con il sistema normativo preesistente e con la stessa legge delega, conducono
26
ad un risultato incompatibile con la dichiarata finalità di semplificazione della riforma,
sotto un ulteriore profilo.
Tali norme infatti ammettono, all’interno della categoria dei procedimenti ricondotti al
procedimento sommario di cognizione, un modello processuale che costituisce un
unicum, in quanto rappresenta la sola ipotesi di procedimento sommario collegiale di
competenza del tribunale nel quale non è previsto l’intervento del Pubblico Ministero.
Per le ragioni sin qui esposte il collegio dubita, con riferimento al parametro dell’art.
76 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del D.lgs.
150/2011, nella parte in cui esclude anche per la controversie di cui all’art. 14
l’applicazione del comma secondo dell’art. 702 ter c.p.c nonchè dell’art. 14, comma 2,
del D. lgs. 150/2011, nella parte in cui prevede che il tribunale decida in composizione
collegiale, perchè formulati in difetto o in eccesso di delega.
E’ poi evidente la rilevanza della questione poiché questo Tribunale è chiamato a
pronunciarsi sul ricorso di cui in epigrafe in una composizione diversa da quella che
poteva desumersi dalle indicazioni del legislatore delegante e dell’intero sistema.”
Naturalmente, l’attuale composizione collegiale dell’organo giudicante (nel caso
di competenza del Tribunale e, ovviamente, della Corte d’Appello), ha richiesto
l’adozione degli opportuni adattamenti delle norme in materia di trattazione e di
istruzione del procedimento, proprie del procedimento sommario c.d. “facoltativo”
previsto dagli artt. 702 bis e segg. c.p.c., espressamente limitato alle “cause in cui il
tribunale giudica in composizione monocratica.”
In particolare, deve richiamarsi l’art. 3, 2° comma, D.Lgs. n. 150/2011, ai sensi
del quale “Quando la causa è giudicata in primo grado in composizione collegiale, con
il decreto di cui all’articolo 702-bis, terzo comma, del codice di procedura civile il
presidente del collegio designa il giudice relatore. Il presidente può delegare
l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.”
27
6. L’ambito oggettivo delle controversie in materia di liquidazione dei compensi
degli avvocati
Per affrontare la problematica (di non facile soluzione) relativa all’ambito
oggettivo delle controversie in materia di liquidazione dei compensi degli avvocati, è
opportuno richiamare gli orientamenti giurisprudenziali formatisi in relazione alla
previgente Legge 13 giugno 1942 n. 794 in materia di “Onorari di avvocato e di
procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile.”
Come si è accennato in precedenza, secondo la tesi prevalente, l’avvocato che
voleva recuperare giudizialmente un credito professionale per prestazioni giudiziali
poteva optare per tre strade:
1) il procedimento speciale di cui agli artt. 28 e segg. Legge n. 794/1942
(limitatamente ai crediti relativi a procedimenti civili);
2) il procedimento monitorio per decreto ingiuntivo;
3) il giudizio ordinario di cognizione.
Secondo la tesi prevalente, il giudizio ordinario di cognizione era ammissibile
visto che (come si dirà meglio in seguito), il presupposto dell’esperibilità del
procedimento speciale era pur sempre la natura non contestata del credito e l’esigenza
soltanto di una sua determinazione quantitativa (ossia di una sua “liquidazione”), per cui
non si poteva negare all’avvocato che riteneva il proprio credito contestato o
contestabile oppure che semplicemente temeva una sua contestazione, la possibilità di
agire con lo strumento della cognizione ordinaria prevista obbligatoriamente proprio per
quel tipo di situazioni processuali.
Peraltro, secondo la Cassazione, lo speciale procedimento camerale di
liquidazione di onorari e diritti dell’avvocato previsto dagli art. 28 e segg. Legge 13
giugno 1942 n. 794 si riferiva soltanto ai compensi in materia giudiziale civile e non
anche in materia penale (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 23 gennaio 2012, n. 876
in Guida al diritto 2012, 20, 59; Cass. civile, sez. II, 14 ottobre 2004, n. 20293 in Giust.
civ. Mass. 2004, 10).
In particolare, si richiama testualmente la seguente massima della Cassazione:
Cass. civile, sez. II, 14 ottobre 2004, n. 20293 in Giust. civ. Mass. 2004, 10:
“L’avvocato che abbia prestato la propria opera professionale in favore di persona
costituitasi parte civile in un processo penale non può ottenere il pagamento dei relativi
onorari valendosi del procedimento previsto dagli art. 29 e 30 l. 13 giugno 1942 n. 794,
applicabile per gli onorari e gli altri compensi spettanti agli avvocati per le prestazioni
professionali esplicate nell’ambito di un processo civile o di altri procedimenti a questo
equiparati dalla stessa legge n. 794 (procedimenti davanti a giudici speciali o davanti
agli arbitri). Pertanto il provvedimento decisorio dell’opposizione ad un decreto
28
ingiuntivo riguardante onorari e spese spettanti ad un avvocato per la difesa di una
parte civile in un processo penale ha a tutti gli effetti natura di sentenza emessa in un
ordinario giudizio di cognizione e quindi detto provvedimento è impugnabile solo
mediante appello e non già mediante ricorso per cassazione.”
Come pure chiarito dalla Suprema Corte, la normativa non trovava
applicazione nel caso di prestazioni rese dall’avvocato nei procedimenti
amministrativi (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 14 ottobre 2004, n. 20293 in
Giust. civ. Mass. 2004, 10; Cass. civile, sez. II, 29 luglio 2004, n. 14394 in Giust. civ.
Mass. 2004, 7-8).
In particolare, si richiama testualmente la seguente massima della Cassazione:
Cass. civile, sez. II, 29 luglio 2004, n. 14394 in Giust. civ. Mass. 2004, 7-8: “La
speciale procedura camerale prevista dalla l. 13 giugno 1942 n. 794 per la liquidazione
delle competenze di avvocato e procuratore si riferisce esclusivamente ai compensi in
materia giudiziale civile, e non può, pertanto, trovare applicazione nel caso di
prestazioni rese dal legale dinanzi al giudice amministrativo, caso nel quale la
liquidazione deve seguire le forme ordinarie previste dal codice di procedura civile,
sicché il provvedimento conclusivo del procedimento, anche se adottato in forma di
ordinanza, costituisce a tutti gli effetti una sentenza che, come tale, è soggetta ai mezzi
ordinari di impugnazione (ossia, propriamente, all’appello).”
Sempre secondo la Cassazione, la procedura camerale prevista dagli art. 29 e 30
Legge n. 794/1942 per la liquidazione degli onorari e diritti di avvocato e procuratore
era dettata solo per le prestazioni giudiziali civili e non anche per le prestazioni
stragiudiziali (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 23 gennaio 2012, n. 876 in Guida al
diritto 2012, 20, 59; Cass. civile, sez. II, 13 giugno 2007, n. 13847 in Giust. civ. Mass.
2007, 6).
Peraltro, sempre in tema di esercizio della professione forense, doveva
considerarsi prestazione giudiziale, ai fini della liquidazione delle competenze in base
alla legge professionale n. 79471942, anche l’assistenza e l’attività svolta dal difensore,
stragiudizialmente, per transigere una controversia, trattandosi di attività complementare
e dipendente da quella per cui gli è stato conferito il mandato (cfr. in tal senso: Cass.
civile, sez. II, 04 dicembre 2009, n. 25675 in Giust. civ. Mass. 2009, 12, 1670; Cass.
civile, sez. II, 13 giugno 2007, n. 13847 in Giust. civ. Mass. 2007, 6).
In particolare, si richiamano testualmente le seguenti massime della Cassazione sopra
citata:
Cass. civile, sez. II, 04 dicembre 2009, n. 25675 in Giust. civ. Mass. 2009, 12, 1670:
“In tema di esercizio della professione forense, è da considerare prestazione
giudiziale, ai fini della liquidazione delle competenze in base alla legge
professionale 13 giugno 1942 n. 794 e della relativa tariffa in materia giudiziale,
29
anche l’assistenza e l’attività svolta dal difensore, stragiudizialmente, per
transigere una controversia, trattandosi di attività complementare e dipendente da
quella per cui gli è stato conferito il mandato.”
Cass. civile, sez. II, 13 giugno 2007, n. 13847 in Giust. civ. Mass. 2007, 6: “La
procedura camerale prevista dagli art. 29 e 30 l. 13 giugno 1942 n. 794 per la
liquidazione degli onorari e diritti di avvocato e procuratore è dettata solo per le
prestazioni giudiziali civili, salvo essere ammessa anche per le prestazioni
stragiudiziali, allorché esse siano in funzione strumentale o complementare
all’attività propriamente processuale. Ne consegue che ove la corte d’appello abbia
dichiarato inammissibile il gravame avverso l’ordinanza di liquidazione emessa dal
tribunale a seguito di opposizione dei debitori, il professionista non può dolersi di
tale decisione limitandosi a dedurre la prestazione di duplice attività professionale,
ma ha l’onere di specificare, nel ricorso per cassazione, le ragioni che ostano a
siffatta strumentalità o complementarità. (Nella specie la S.C., nel rigettare il
ricorso, ha confermato che avverso il provvedimento reso dal tribunale,
qualificabile come ordinanza ancorché reso in forma di sentenza, avrebbe dovuto
esser proposto il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 cost.).”
Inoltre, secondo l’orientamento della Cassazione, lo speciale procedimento
camerale di liquidazione di onorari e diritti dell’avvocato previsto dagli art. 28 e segg.
Legge 13 giugno 1942 n. 794 era limitato alla determinazione del quantum dovuto al
professionista e non si estendeva anche all’an della pretesa, ossia ai suoi ai
presupposti:
Cass. civile, sez. II, 07 agosto 2002, n. 11882 in Giur. it. 2003, 2271: “In tema di
onorari e diritti dell’avvocato, non è applicabile lo speciale procedimento di
liquidazione dei compensi previsto dagli art. 28 e ss., l. 13 giugno 1942 n. 794,
qualora la controversia non involga solo il ‘quantum’ del compenso ma anche l’
‘an’ della pretesa: nella specie il provvedimento finale risulta impugnabile con
l’appello).”
Cass. civile, sez. II, 27 marzo 2001, n. 4419 in Giust. civ. Mass. 2001, 596: “La
speciale procedura di liquidazione dei compensi per le prestazioni giudiziali degli
avvocati in materia civile, regolata dagli art. 28 e ss. l. 13 giugno 1942 n. 794, non
è applicabile, quando il diritto al compenso dell’avvocato sia contestato nell’an.”
Precisamente, lo speciale procedimento previsto dagli art. 29 e 30 Legge n. 794
del 1942 (che doveva essere adottato anche nel caso in cui il patrono si fosse avvalso
dell’ingiunzione di cui all’art. 633 c.p.c.), trovava applicazione soltanto se la
controversia aveva ad oggetto il “quantum” del compensi dovuti al professionista, ossia
la determinazione della misura del compenso (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 23
gennaio 2012, n. 876 in Guida al diritto 2012, 20, 59; Cass. civile, sez. II, 15 marzo
30
2010, n. 6225 in Giust. civ. Mass. 2010, 3, 370; Cass. civile, sez. II, 29 marzo 2005, n.
6578 in Giust. civ. Mass. 2005, 3; Cass. civile, sez. II, 21 aprile 2004, n. 7652 in Giust.
civ. Mass. 2004, 4 ) e non anche qualora:
il giudizio si estenda ad altri oggetti di accertamento e decisione, quali i presupposti
stessi del diritto al compenso, i limiti del mandato, l’effettiva esecuzione della
prestazione, la sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa rinvenienti da
altri rapporti o le pretese avanzate dal cliente nei confronti del professionista (cfr.
sul punto: Cass. civile, sez. II, 23 gennaio 2012, n. 876 in Guida al diritto 2012, 20,
59; Cass. civile, sez. II, 4 giugno 2010, n. 13640 in Giust. civ. Mass. 2010, 6, 869;
Cass. civile, sez. II, 15 marzo 2010, n. 6225; Cass. civile, sez. II, 21 aprile 2004, n.
7652; Cass. civile, sez. II, 18 marzo 1999, n. 2471);
“vi sia contestazione sulla esistenza del rapporto di clientela, sull’avvenuta
transazione della lite o sulla natura giudiziale dei compensi, ovvero quando con
riconvenzionale sia dal cliente introdotto un nuovo e diverso petitum” (cfr. in tal
senso: Cass. civile, sez. III, 14 ottobre 2010, n. 21261 in Diritto & Giustizia 2010;
Cass. civile, sez. II, 09 settembre 2008, n. 23344 in Giust. civ. Mass. 2008, 9 1340;
in senso conforme cfr. anche Cass. civile, sez. II, 23 gennaio 2012, n. 876 in Guida
al diritto 2012, 20, 59; Cass. civile, sez. II, 21 maggio 2003, n. 7957 in Giust. civ.
Mass. 2003, 5);
“la parte ingiunta contesti la sussistenza del debito, eccependone l’avvenuto
pagamento” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 04 gennaio 2006, n. 29; Cass.
civile, sez. II, 31 agosto 2005, n. 17565);
la parte ingiunta contesti “l’eccessività delle pretese” (cfr. in tal senso: Cass. civile,
sez. II, 04 gennaio 2006, n. 29);
“venga contestata la fondatezza della pretesa del legale al compenso o l’effettiva
esecuzione delle prestazioni” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 17 maggio 2002,
n. 7259);
“l’opponente abbia introdotto, ampliando il thema decidendum, domande o
eccezioni riconvenzionali oppure abbia contestato i presupposti stessi del diritto del
patrono al compenso o l’effettiva esecuzione delle prestazioni” (cfr. in tal senso:
Cass. civile, sez. II, 11 ottobre 2001, n. 12409; Cass. civile, sez. II, 22 marzo 2001,
n. 4133);
“la controversia sia estesa al dedotto inadempimento del professionista alle
obbligazioni nascenti a suo carico dal rapporto professionale” (cfr. in tal senso:
Cass. civile, sez. II, 23 gennaio 2012, n. 876 in Guida al diritto 2012, 20, 59; Cass.
civile, sez. II, 08 agosto 2000, n. 10426) e/o “siano state avanzate
riconvenzionalmente dall’opponente pretese risarcitorie per asserita condotta
negligente od imperita del professionista” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 27
gennaio 1998, n. 786);
31
“siano contestati gli stessi presupposti del diritto del patrono, ovvero l’esistenza del
rapporto professionale o di clientela o le competenze reclamate riguardino, oltre
che prestazioni giudiziali in materia civile, prestazioni stragiudiziali in detta
materia, o in materia penale, o in giudizi amministrativi” (cfr. Cass. civile, sez. II,
23 gennaio 2012, n. 876 in Guida al diritto 2012, 20, 59; in senso conforme cfr.
anche Cass. civile, sez. II, 08 agosto 2000, n. 10426);
più in generale, “nel giudizio si facciano valere anche altre ragioni di merito o di
rito, di qualsiasi specie, sostanziali o processuali” (cfr. in tal senso: Cass. civile,
sez. II, 16 marzo 2007, n. 6166; Cass. civile, sez. II, 29 marzo 2005, n. 6578),
come, ad esempio, il “difetto di legittimazione passiva” (cfr. in tal senso: Cass.
civile, sez. II, 29 marzo 2005, n. 6578) o “il diritto al compenso dell’avvocato sia
contestato nell’an” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 27 marzo 2001, n. 4419);
“venga dedotta l’esistenza di più rapporti professionali con il difensore ed il
pagamento integrale di tutte le prestazioni professionali mediante versamenti
effettuati” in quanto “il thema decidendum necessariamente si amplia ed esorbita
dalla natura e dall’oggetto del procedimento speciale, postulando la verifica delle
diverse attività espletate e dei compensi complessivamente dovuti” (cfr. in tal senso:
Cass. civile, sez. III, 14 ottobre 2010, n. 21261 in Diritto & Giustizia 2010; Cass.
civile, sez. II, 09 settembre 2008, n. 23344 in Giust. civ. Mass. 2008, 9 1340).
Nelle predette ipotesi, secondo la Cassazione, “trattandosi di indagine
incompatibile con la trattazione nelle forme del rito speciale, vengono meno le ragioni
che giustificano la deroga al principio generale del doppio grado di giudizio ed il
procedimento deve svolgersi secondo il rito ordinario” (cfr. in tal senso: Cass. civile,
sez. III, 14 ottobre 2010, n. 21261 in Diritto & Giustizia 2010; Cass. civile, sez. II, 09
settembre 2008, n. 23344 in Giust. civ. Mass. 2008, 9 1340: nella specie era stato
ritenuto inammissibile il procedimento speciale perché il convenuto cliente, eccependo
il pagamento, aveva fatto riferimento alla somma da lui complessivamente versata in
relazione a numerosi rapporti intrattenuti negli anni addietro con il legale).
In altre parole, in tali casi, il procedimento ordinario attraeva nella sua sfera, per
ragioni di connessione, anche la materia propria del procedimento speciale e tutto il
giudizio si concludeva in primo grado con un provvedimento impugnabile solo con
l’appello (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 23 gennaio 2012, n. 876 in Guida al
diritto 2012, 20, 59).
Ciò chiarito, nel caso di controversia instaurata ai sensi degli artt. 28 e segg.
Legge n. 794/1942 non limitata (sin dall’origine oppure a seguito delle difese del
cliente) alla determinazione della misura dei compensi, la giurisprudenza di legittimità
non era peraltro univoca sul provvedimento che doveva essere pronunciato dal
Giudice erroneamente adito e, dunque, sulla sorte del procedimento:
32
a) Invero, secondo una parte della Cassazione, quando il diritto al compenso
dell’avvocato era contestato nell’an, non essendo applicabile la speciale procedura di
liquidazione dei compensi per le prestazioni giudiziali degli avvocati in materia civile,
regolata dagli art. 28 e ss. l. 13 giugno 1942 n. 794, il Giudice adito doveva ordinare, se
il contraddittorio era regolarmente instaurato, la trasformazione del rito, ossia la
prosecuzione del procedimento con l’ordinario rito di cognizione:
Cass. civile, sez. II, 24 febbraio 2004, n. 3637: “Lo speciale procedimento
abbreviato di cui agli art. 28 e 29 legge n. 794 del 1942, esperibile dall’avvocato
per ottenere la liquidazione delle spese, dei diritti e degli onorari giudiziali nei
confronti del proprio cliente, è utilizzabile anche nei confronti della controparte (ai
sensi dell’art. 68, r.d.l. n. 1578 del 1933) qualora ricorra l’ipotesi, non contestata,
della definizione del giudizio mediante transazione. In mancanza di uno dei
presupposti (nel caso di specie, contestazione del dedotto accordo transattivo) non
può dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, ma il procedimento prosegue
trasformandosi in un ordinario giudizio di cognizione.”
Cass. civile, sez. II, 30 agosto 2001, n. 11346 in Giust. civ. Mass. 2001, 1630: “Lo
speciale procedimento abbreviato di cui agli art. 28 e 29 legge n. 794 del 1942 e 68
del r.d.l. n. 1578 del 1933 può essere proposto dall’avvocato soltanto per ottenere
la liquidazione delle spese, dei diritti e degli onorari giudiziali nei confronti del
proprio cliente sempre che sussista uno dei presupposti previsti da dette norme, in
quanto non vengano contestati il rapporto di clientela o il credito vantato. Peraltro,
nel caso in cui la mancanza del presupposto emerga in occasione della
comparizione delle parti in camera di consiglio, il giudice adito deve limitarsi a
dichiarare l’inammissibilità del ricorso e, nell’ipotesi di regolare instaurazione del
contraddittorio, deve ordinare che il procedimento prosegua secondo l’ordinario
rito di cognizione avanti all’autorità giudiziaria competente.”
Cass. civile, sez. II, 27 marzo 2001, n. 4419 in Giust. civ. Mass. 2001, 596:
“Quando il diritto al compenso dell’avvocato sia contestato nell’an, la speciale
procedura di liquidazione dei compensi per le prestazioni giudiziali degli avvocati
in materia civile, regolata dagli art. 28 e ss. l. 13 giugno 1942 n. 794, non è
applicabile e, pertanto, in tale ipotesi, il giudice adito deve dichiarare
l’inammissibilità del ricorso proposto ed ordinare, se il contraddittorio è
regolarmente costituito, che il procedimento prosegua con l’ordinario rito di
cognizione (e l’ordinanza pronunziata in tal senso non è impugnabile con ricorso
per cassazione ai sensi dell’art 111 cost., perché, non avendo contenuto decisorio,
non acquista autorità di giudicato e non preclude la possibilità di proporre la
domanda di liquidazione degli onorari in via ordinaria).”
Cass. civile, sez. I, 27 febbraio 1995, n. 2229 in Giust. civ. Mass. 1995, 455: “Lo
speciale procedimento abbreviato di cui agli art. 28 e 29 legge n. 794 del 1942 e 68
33
del r.d.l. n. 1578 del 1933 impiegabile dall’avvocato e dal procuratore legale
soltanto per ottenere la liquidazione delle spese, dei diritti e degli onorari giudiziali
nei confronti del proprio cliente e, se la controversia si sia conclusa con una
transazione, anche della controparte, con la conseguenza che esso non può essere
iniziato o proseguito ove faccia difetto uno dei presupposti previsti da dette norme
(in quanto manchino, o vengano contestati, il rapporto di clientela, la natura
giudiziale delle competenze pretese o l’avvenuta transazione della lite). Peraltro,
nel caso in cui la mancanza del presupposto emerga in occasione della
comparizione delle parti in camera di consiglio, il competente Capo dell’ufficio
giudiziario adito non può dichiarare l’inammissibilità del ricorso, per la sola
accertata inapplicabilità del procedimento speciale, ma, stante la regolare
instaurazione del contraddittorio, deve ordinare che il procedimento prosegua
secondo l’ordinario rito di cognizione.”
b) Peraltro, la Cassazione più recente riteneva che, anche quando l’inesistenza
dei presupposti per l’applicazione del procedimento speciale ex art. 28 e 29 della Legge
n. 794 del 1942 fosse emersa all’udienza di comparizione delle parti dopo la regolare
costituzione del contraddittorio e, dunque, in presenza di contestazioni sull’an il
Giudice del procedimento speciale si doveva limitare ad una mera pronuncia di
inammissibilità, senza disporre il mutamento del rito al fine di consentire la
prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie davanti al giudice competente; secondo
tale orientamento, infatti, il mutamento del rito, ossia il passaggio a quello ordinario,
non si poteva configurare perché il procedimento originario aveva natura sommaria con
un oggetto diverso e una disciplina semplificata rispetto alla puntuale regolamentazione
del secondo:
Cass. civile, sez. II, 5 agosto 2011, n. 17053: “L’ordinanza con la quale il tribunale
— adito, ai sensi degli art. 28 e 29 l. 13 giugno 1942 n. 794, per la liquidazione dei
compensi professionali di un avvocato — abbia dichiarato l’inapplicabilità di tale
procedura a causa della contestazione del credito non è impugnabile con ricorso
straordinario per cassazione, non avendo contenuto decisorio né potendo
acquistare autorità di cosa giudicata; né può disporsi il mutamento del rito in un
ordinario giudizio di cognizione, con conseguente conservazione degli atti già
compiuti, presupponendo il mutamento del rito l’esistenza di due procedimenti a
cognizione piena, mentre lo speciale procedimento per la liquidazione degli onorari
è sommario e ha un oggetto diverso rispetto a quello per il quale si procede con
cognizione ordinaria.”
Cass. civile, sez. II, 09 settembre 2008, n. 23344 in Giust. civ. Mass. 2008, 9 1340
ed in Diritto & Giustizia 2008: “In tema di liquidazione di diritti ed onorari di
avvocato anche quando l’inesistenza dei presupposti per l’applicazione del
procedimento speciale ex art. 28 e 29 della Legge n. 794 del 1942 emerga
34
all’udienza di comparizione delle parti dopo la regolare costituzione del
contraddittorio, deve essere dichiarata esclusivamente l’inammissibilità del ricorso
senza disporre il mutamento del rito al fine di consentire la prosecuzione del
giudizio nelle forme ordinarie davanti al giudice competente; il mutamento del rito,
cioè il passaggio a quello ordinario, non si può configurare perché il procedimento
originario ha natura sommaria con un oggetto diverso e una disciplina semplificata
rispetto alla puntuale regolamentazione del secondo.”
Un altro problema concerneva la natura di Sentenza o Ordinanza del
provvedimento conclusivo del procedimento e, dunque, il regime dell’impugnazione,
nel caso di erronea trattazione e decisione della causa (GIULIANI):
con il rito ordinario, nel caso di controversia limitata alla determinazione della
misura dei compensi oppure
con il rito camerale speciale artt. 28 e segg. Legge n. 794/1942, nel caso di
controversia non limitata (sin dall’origine oppure a seguito delle difese del cliente)
alla determinazione della misura dei compensi.
Secondo la tesi della prevalente giurisprudenza della Cassazione, in tali casi
operava la prevalenza della natura sostanziale del provvedimento sulla sua forma:
1) Pertanto, qualora il Giudice adito, a conclusione di un procedimento
instaurato ai sensi degli artt. 28 ss. Legge n. 794/1942, non si fosse limitato a decidere
sulla controversia tra avvocato e cliente circa la determinazione della misura dei
compensi, ma si fosse pronunciato anche sui presupposti del diritto al compenso,
relativi all’esistenza e alla persistenza del rapporto obbligatorio, l’intero giudizio
doveva concludersi in primo grado con un provvedimento che, quand’anche adottato in
forma di Ordinanza, aveva valore di Sentenza e, dunque, poteva essere impugnato con il
solo mezzo dell’appello:
Cass. civile, sez. II, 03 febbraio 2012, n. 1666 in Giust. civ. Mass. 2012, 2, 127: “In
tema di compensi per le prestazioni giudiziali degli avvocati in materia civile, il
provvedimento con cui il giudice adito, a conclusione di un processo iniziato ai
sensi degli art. 28 ss. l. 13 giugno 1942 n. 794, non si limiti a decidere sulla
controversia tra l’avvocato ed il cliente circa la determinazione della misura degli
onorari, ma pronunci anche sui presupposti del diritto al compenso, relativi
all’esistenza e alla persistenza del rapporto obbligatorio, pur se qualificato come
ordinanza, riveste natura sostanziale di sentenza con la conseguenza che esso può
essere impugnato con il solo mezzo dell’appello e non invece con il ricorso
straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di questioni di
merito, la cui cognizione non può essere sottratta al doppio grado di giurisdizione.”
Cass. civile, sez. II, 23 gennaio 2012, n. 876 in Guida al diritto 2012, 20, 59: “In
tema di liquidazione degli onorari di avvocato nei confronti del cliente, il giudizio
35
d’opposizione deve svolgersi in ogni caso ex art. 29 e 30 l. 794/1942, con la
conseguenza che al provvedimento conclusivo va attribuita natura sostanziale di
ordinanza, sottratta all’appello e impugnabile solo con ricorso per cassazione ex
art. 111 cost. Queste regole non possono trovare applicazione quando la
controversia non verta unicamente sulla misura del compenso dovuto all’avvocato e
procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile, in quanto siano contestati
gli stessi presupposti del diritto del patrono, ovvero l’esistenza del rapporto
professionale o di clientela o le competenze reclamate riguardino, oltre che
prestazioni giudiziali in materia civile, prestazioni stragiudiziali in detta materia, o
in materia penale, o in giudizi amministrativi oppure la controversia sia estesa al
dedotto inadempimento del professionista alle obbligazioni nascenti a suo carico
dal rapporto professionale. In tali casi, il procedimento ordinario attrae nella sua
sfera, per ragioni di connessione, anche la materia propria del procedimento
speciale e tutto il giudizio si conclude in primo grado con un provvedimento
impugnabile solo con l’appello.”
Cass. civile, sez. II, 4 giugno 2010, n. 13640 in Giust. civ. Mass. 2010, 6, 869: “In
tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocati, non è ammissibile il ricorso
alla speciale procedura di cui agli art. 28 e 29 l. 13 giugno 1942 n. 794 qualora la
controversia non abbia ad oggetto soltanto la semplice determinazione della misura
del compenso, ma si estenda altresì ad altri oggetti d’accertamento e di decisione,
quali i presupposti stessi del diritto al compenso, i limiti del mandato, la sussistenza
di cause estintive o limitative della pretesa; in tal caso, il procedimento ordinario
attrae nella sua sfera, per ragioni di connessione, anche la materia propria del
procedimento speciale e l’intero giudizio non può non concludersi in primo grado
se non con un provvedimento che, quand’anche adottato in forma d’ordinanza, ha
valore di sentenza e può essere impugnato con il solo mezzo dell’appello.”
Cass. civile, sez. II, 10 agosto 2007, n. 17622 in Giust. civ. Mass. 2007, 9: “La
speciale procedura di liquidazione dei compensi per le prestazioni giudiziali degli
avvocati in materia civile, regolata dagli art. 28 ss. della l. n. 794 del 1942, non è
applicabile quando la controversia riguardi non soltanto la semplice
determinazione della misura del compenso spettante al professionista, bensì anche
altri oggetti di accertamento e decisione, quali i presupposti stessi del diritto al
compenso, i limiti del mandato, l’effettiva esecuzione delle prestazioni e la
sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa azionata. (Nella specie la
S.C. - riconoscendo natura sostanziale di sentenza al provvedimento del tribunale
che aveva deciso col rito camerale l’opposizione a decreto ingiuntivo su crediti
professionali di avvocato, ancorché la decisione fosse formalmente un’ordinanza ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per cassazione contro tale pronuncia,
36
essendo la medesima impugnabile soltanto con l’appello, proprio in quanto avente
natura decisoria non soltanto della semplice misura del compenso).”
2) Analogamente, nel caso inverso, qualora il Giudice adito, a conclusione di un
procedimento ordinario di cognizione (frequente nel caso di opposizione a decreto
ingiuntivo trattata e decisa col rito ordinario, nonostante l’opposizione avesse ad
oggetto solo la determinazione della misura del compenso liquidata con il decreto)
avente ad oggetto una controversia tra avvocato e cliente limitata alla determinazione
della misura dei compensi, l’intero giudizio doveva concludersi in primo grado con un
provvedimento che, quand’anche adottato in forma di Sentenza, aveva valore di
Ordinanza, in quanto tale sottratta all’appello ed impugnabile solo con il ricorso per
cassazione ex art. 111 Cost.:
Cass. civile, sez. II, 15 marzo 2010, n. 6225 in Giust. civ. Mass. 2010, 3, 370; Cass.
civile, sez. II, 07 agosto 2002, n. 11882 in Giust. civ. Mass. 2002, 1498: “In tema di
onorari e di diritti di avvocato, ancorché il difensore si sia avvalso dell’ordinario
procedimento per ingiunzione ex art. 633 ss. c.p.c., l’opposizione avverso il
provvedimento di liquidazione deve svolgersi secondo lo speciale procedimento
previsto dagli art. 29 e 30 l. 13 giugno 1942 n. 794, dovendosi riconoscere alla
decisione conclusiva, anche se adottata nella forma della ‘sentenza’, natura
sostanziale di ‘ordinanza”, sottratta all’appello ed impugnabile solo con il ricorso
per cassazione ex art. 111 cost.”
Cass. civile, sez. II, 31 agosto 2005, n. 17565 in Giust. civ. Mass. 2005, 6: “Nel
caso in cui, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di onorari
di avvocato, la parte ingiunta contesti la sussistenza del debito, eccependone
l’avvenuto pagamento, l’oggetto del giudizio esula da quello proprio del
procedimento disciplinato dagli art. 29 ss. legge n. 794 del 1992, che è limitato alla
determinazione della misura del compenso spettante al professionista, con l’effetto
che la relativa decisione ha natura sostanziale di sentenza di primo grado e può
essere impugnata soltanto con l’appello, e non con il ricorso in cassazione, che è
conseguentemente inammissibile.”
Cass. civile, sez. II, 29 marzo 2005, n. 6578 in Giust. civ. Mass. 2005, 3: “Le
decisioni sulle opposizioni a decreto ingiuntivo in materia di onorari professionali
dovuti agli avvocati hanno valore di ordinanza, e come tali sono impugnabili solo a
mezzo di ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 cost., solo nelle ipotesi in
cui sia controverso soltanto il quantum del compensi dovuti al professionista,
mentre hanno valore di sentenza, e come tali sono appellabili, qualora
nell’opposizione si facciano valere anche altre ragioni di merito (quali, come nella
specie, il difetto di legittimazione passiva).”
Cass. civile, sez. II, 07 agosto 2002, n. 11882 in Giust. civ. Mass. 2002, 1498: “In
tema di onorari e di diritti di avvocato, ancorché il difensore si sia avvalso
37
dell’ordinario procedimento per ingiunzione ex art. 633 ss. c.p.c., l’opposizione
avverso il provvedimento di liquidazione deve svolgersi secondo lo speciale
procedimento previsto dagli art. 29 e 30 l. 13 giugno 1942 n. 794, dovendosi
riconoscere alla decisione conclusiva, anche se adottata nella forma della sentenza,
natura sostanziale di ordinanza, sottratta all’appello ed impugnabile solo con il
ricorso per cassazione ex art. 111 cost. Tale principio non può, tuttavia, trovare
applicazione quando la controversia non involga unicamente la misura del
compenso dovuto all’avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile, ma siano
contestati i presupposti stessi del diritto del patrono al compenso, potendo, in tal
caso, la sentenza pronunciata all’esito del giudizio di opposizione essere impugnata
soltanto con l’appello. Nondimeno, qualora, come nella specie, l’ordinanza sentenza in discorso sia stata pronunciata dal giudice di pace secondo equità - tale
dovendosi sempre considerare, a norma dell’art. 113 c.c., la decisione delle cause il
cui valore è inferiore a due milioni di lire, ancorché dell’equità il giudice di pace
(come nella specie) non abbia fatto menzione - essa è impugnabile solo con ricorso
per cassazione.”
3) Peraltro, la Cassazione civile, Sezioni Unite, 11 gennaio 2011, n. 390 (seguita
da Cass. civile, sez. II, 19 maggio 2011, n. 11024) ha temperato il predetto criterio
della prevalenza della sostanza sulla forma del provvedimento, facendo applicazione del
principio dell’apparenza, affermando che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo
per onorari e altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni
giudiziali civili, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento
(Sentenza oppure Ordinanza ex art. 30 Legge n. 794/1942) che ha deciso la
controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di
una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con
le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento:
Cass. civile, Sezioni Unite, 11 gennaio 2011, n. 390 in Giust. civ. Mass. 2011, 1, 33,
in Giust. civ. 2011, 3, 623, in Il civilista 2011, 3, 21 ed in Diritto & Giustizia 2011:
“In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari e altre spettanze dovuti dal
cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, al fine di individuare il
regime impugnatorio del provvedimento - sentenza oppure ordinanza ex art. 30 l. 13
giugno 1942 n. 794 - che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma
adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può
essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto
svolto il relativo procedimento (Nella specie, le S.U. hanno cassato la sentenza
della Corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile il gravame avverso la
sentenza emessa dal giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, per somme
relative a prestazioni giudiziali civili, reputando che si trattasse, nella sostanza, di
ordinanza inappellabile ai sensi dell’art. 30 l. n. 794 del 1942, nonostante detta
38
sentenza fosse stata emanata all’esito di un procedimento svoltosi completamente
nelle forme di un ordinario procedimento civile contenzioso).”
Cfr. altresì Cass. civile, sez. II, 19 maggio 2011, n. 11024: “In tema di opposizione
a decreto ingiuntivo per onorari e altre spettanze dovuti dal cliente al proprio
difensore per prestazioni giudiziali civili, al fine di individuare il regime
impugnatorio del provvedimento - sentenza oppure ordinanza ex art. 30 l. 13 giugno
1942 n. 794 - che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal
giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche
implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo
procedimento. (Nella specie il provvedimento impugnato era stato qualificato, dallo
stesso giudice che l’aveva adottato, come ordinanza ex art. 29, comma 4, l. n. 794
del 1942, sì che avverso lo stesso bene era ammissibile il ricorso per cassazione).”
4) Sempre la citata Cassazione civile, Sezioni Unite, 11 gennaio 2011, n. 390 ha
anche chiarito che “nella descritta disciplina, che prevede una deroga al principio del
doppio grado di giurisdizione, non sussistono profili di illegittimità costituzionale in
riferimento agli art. 3 e 24, comma 2, Cost., avuto riguardo al fatto che la Corte cost.,
con le sentenze n. 22 del 1973 e n. 238 del 1976, ha già dichiarato non fondate le
questioni di legittimità costituzionale degli art. 28, 29 e 30 della citata legge n. 794 del
1942, in riferimento ai medesimi parametri, sul rilievo che la non impugnabilità del
provvedimento conclusivo del procedimento per la liquidazione delle prestazioni
giudiziali in materia civile rese dagli avvocati è stata razionalmente intesa negli stretti
limiti della non appellabilità del medesimo provvedimento in quanto emanato
nell’ambito della materia della liquidazione, e che detto regime, pur escludendo il
doppio grado di cognizione di merito (oltretutto non riconosciuto dalla Costituzione
quale necessaria garanzia del diritto di difesa), assicura comunque il valido esercizio di
tale diritto attraverso l’esperibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111
Cost..”
Tutto ciò chiarito, si deve affrontare la questione se e/o entro quali limiti i
predetti orientamenti giurisprudenziali relativi all’ambito oggettivo dei precedenti
procedimenti di cui agli artt. 28 ss. Legge n. 794/1942 in materia di “onorari di
avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile” siano utilizzabili
anche per le controversie attualmente disciplinate dal D.Lgs. n. 150/2011.
Secondo la dottrina prevalente (GIULIANI) e parte della giurisprudenza (cfr., in
motivazione, Tribunale Verona, 03 maggio 2013 in www.ilcaso.it - Sez.
Giurisprudenza, 9151) nulla sarebbe sostanzialmente cambiato rispetto al passato,
avendo il procedimento ex art. 14 D. Lgs. n. 150/2011 mantenuto le medesime
caratteristiche che aveva quello disciplinato dall’art. 29 Legge n.794/1942, tenuto anche
conto dei rilievi che seguono:
39
- In primo luogo, l’art. 14 D. Lgs. n. 150/2011 si limita a prevedere che il rito
sommario di cognizione regola le “controversie previste dall’art. 28 della legge 13
giugno 1942, n. 794”, senza prevedere alcuna modifica riguardo all’ambito di
applicazione di tale ultima disposizione.
Invero, sotto tale profilo, l’art. 28 Legge n. 794/1942, anche a seguito della modifica
apportata dall’art. 34 D.Lgs. n. 150/2011, riproduce la precedente formulazione,
disponendo testualmente che “per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti
nei confronti del proprio cliente l’avvocato, dopo la decisione della causa o l’estinzione
della procura se non intende seguire la procedura di cui all’art. 633 e seguenti del
codice di procedura civile” deve procedere (attualmente) ai sensi dell’art. 14 D. Lgs. n.
150/2011.
- In secondo luogo, si deve richiamare la relazione di accompagnamento al D.
Lgs. n. 150/2011, nel passo riguardante proprio l’art. 14, in cui si afferma quando segue:
“Le controversie in questione sono state ricondotte al rito sommario di cognizione, in
virtù dei caratteri di semplificazione della trattazione e dell’istruzione della causa
evidenziati dal rinvio, ad opera della normativa previgente, alla disciplina dei
procedimenti in camera di consiglio, e del resto corrispondenti al limitato oggetto del
processo. Al riguardo, non è stato ritenuto necessario specificare che l’oggetto delle
controversie in esame è limitato alla determinazione degli onorari forensi, senza che
possa essere esteso, in queste forme, anche ai presupposti del diritto al compenso, o ai
limiti del mandato, o alla sussistenza di cause estintive o limitative (passaggio questo
che rileva ai fini della valutazione delle questioni qui esposte). Tale conclusione, ormai
costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, non viene in alcun modo
incisa dalla presente disciplina, in assenza di modifiche espresse alla norma che
individua i presupposti dell’azione, contenuta nella legge 13 giugno 1942 n. 794.”
Peraltro, nel caso di contestazioni sollevate dal cliente circa il rapporto
professionale, la natura delle prestazioni e soprattutto circa la perizia e diligenza
nell’espletamento del mandato, poste a fondamento di un’eccezione di inadempimento
contrattuale, se non anche di una domanda riconvenzionale risarcitoria, ci si è
domandati quale soluzione possa essere adottata nelle controversie attualmente
disciplinate dal D.Lgs. n. 150/2011.
Come correttamente osservato in dottrina (GIULIANI), deve certamente
escludersi un mutamento del rito sul presupposto che le difese svolte dalle parti
richiedano un’istruzione non sommaria ai sensi dell’art. 702 ter, 3° comma, c.p.c.,
tenuto conto che l’art. 3, 1° comma, D. Lgs. 150/2011 ne prevede espressamente
l’inapplicabilità. Come chiarito dalla relazione di accompagnamento, trattasi di una
previsione presa “in conformità al criterio di delega previsto dall’articolo 54, comma 4,
lett. b), n. 2), della legge 18 giugno 2009, n. 69 [con il quale] è stata esclusa, per tutti i
40
procedimenti suindicati, la possibilità di conversione del rito sommario di cognizione
nel rito ordinario.” Ciò in quanto la valutazione circa la compatibilità con il modello
del rito sommario delle controversie ad esso ricondotte dal D. Lgs. n. 150/2011 è già
stata eseguita a priori dal legislatore delegato, senza alcun potere del Giudice adito di
valutare caso per caso se la controversia sia compatibile con il modello processuale
scelto dall’attore. Ne consegue che la norma in esame nulla ha a che vedere con il tema
dell’erronea scelta del rito, presupponendo, al contrario, l’introduzione ritualmente
corretta di una delle controversie riconducibili al modello del processo sommario di
cognizione (cfr. in tal senso: Trib. Napoli, 26 gennaio 2012, in Giur. mer., 2012, p.
1537-1539).
Ciò chiarito, sono state quindi prospettate le seguenti possibili soluzioni:
a) Secondo una prima tesi, in sostanziale continuità con il citato orientamento
della Cassazione che, con riguardo all’erronea scelta del procedimento ex artt. 28 ss.
Legge n. 794/1942, in presenza di contestazione sull’an debeatur, non consentiva un
provvedimento di mutamento del rito imponendo la declaratoria di inammissibilità della
domanda (Cass. civile, sez. II, 5 agosto 2011, n. 17053; Cass. civile, sez. II, 09
settembre 2008, n. 23344), deve ritenersi che, anche a seguito dell’entrata in vigore del
D.Lgs. n. 150/2011, in presenza di contestazioni sull’an, ed anche quando l’inesistenza
dei presupposti per l’applicazione del procedimento sommario emerga all’udienza di
comparizione delle parti dopo la regolare costituzione del contraddittorio, il Giudice del
procedimento speciale debba limitarsi ad una pronuncia di inammissibilità, senza
disporre alcun mutamento del rito al fine di consentire la prosecuzione del giudizio nelle
forme del giudizio ordinario di cognizione davanti al Giudice competente.
Questa tesi sembra avvalorata dal rilievo della dottrina prevalente secondo cui
con il D.Lgs. n. 150/2011 nulla sarebbe cambiato rispetto al passato, avendo il
procedimento ex art. 14 D. Lgs. n. 150/2011 mantenuto le medesime caratteristiche che
aveva quello disciplinato dall’art. 29 Legge n.794/1942.
Inoltre, anche in tal caso potrebbe richiamarsi la motivazione addotta dal citato
orientamento della Cassazione, secondo cui “il mutamento del rito, cioè il passaggio a
quello ordinario, non si può configurare perché il procedimento originario ha natura
sommaria con un oggetto diverso e una disciplina semplificata rispetto alla puntuale
regolamentazione del secondo” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 09 settembre
2008, n. 23344).
A sostegno di questa tesi, è stata richiamata la previsione di cui all’art. 14, 3°
comma, D. Lgs. n. 150/2011 (mutuata dall’art. 29, 3° comma, Legge n.794/1942),
relativa alla possibilità per le parti di stare in giudizio personalmente, che è stata
giustificata dal legislatore delegato con la necessità di adeguarsi al principio dell’art. 54,
41
4° comma, lett. c) della legge delega. Da tale norma è infatti possibile evincere che,
allorquando le eccezioni del convenuto comportino un ampliamento del thema
decidendum alla sussistenza della pretesa del ricorrente, il giudizio non possa proseguire
perché, nell’ipotesi in cui il resistente non si sia avvalso dell’assistenza tecnica, egli si
troverebbe in posizione di inferiorità rispetto alla controparte proprio nel momento in
cui il giudizio diviene più complesso. Una diversa interpretazione quindi esporrebbe la
norma ad un’agevole censura di illegittimità costituzionale per contrasto con i principii
degli artt. 3 e 24 Cost. (cfr. in tal senso l’infra citata pronuncia del Tribunale Verona, 03
maggio 2013 in Redazione Giuffrè 2013 ed in www.ilcaso.it - Sez. Giurisprudenza,
9151).
Tale tesi è comunque già stata seguita da una parte della giurisprudenza di
merito che, nel ritenere “non manifestamente infondata, per contrasto con l’art. 76
Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del d.lg. n. 150 del
2011, nella parte in cui prevede che anche alle controversie di cui all’art. 14 del
medesimo decreto non si applichi il comma secondo dell’art. 702 ter c.p.c., e quella
dell’art. 14, comma 2, del d.lg. n. 150 del 2011 nella parte in cui prevede che il
tribunale decida in composizione collegiale anziché monocratica” (cfr. in tal senso:
Tribunale Verona, 03 maggio 2013 in Redazione Giuffrè 2013 ed in www.ilcaso.it Sez. Giurisprudenza, 9151) (allegata sub 1 alla presente relazione), in motivazione ha
affermato, tra l’altro, quanto segue:
“Qualora si ritenga che la previsione della composizione collegiale del
Tribunale investito del ricorso ex art. 14 D. lgs. 150/2011 costituisca puntuale
attuazione dell’art. 54, comma 4, lett. a) della legge delega è quest’ultima norma, a
avviso del collegio, a violare la carta costituzionale, ed in particolare i parametri degli
artt. 3 e 97, comma 1, Cost., nella parte in cui fa salvi i criteri di composizione
dell’organo giudicante che erano previsti dall’art. 29, primo comma, della L.794/1942,
tenuto conto delle indispensabili caratteristiche di semplicità che deve avere l’oggetto
del procedimento. Per derivazione presentano gli stessi vizi le norme del decreto
legislativo individuate nel paragrafo precedente.
Il legislatore delegato infatti, nel riprendere i punti salienti della disciplina degli artt.
29 e 30 della L.794/1942, ha anche implicitamente ribadito il limite all’applicabilità del
rito speciale, allora di natura camerale, che era stato individuato, con riguardo al
regime previgente, dalla giurisprudenza di legittimità. Secondo quest’ultima infatti la
procedura speciale doveva cedere il passo a quella ordinaria qualora non si
controvertisse soltanto della liquidazione del compenso (e quindi della sua corretta
determinazione, sulla base della valutazione della qualità delle prestazioni
pacificamente rese e non pagate), ma anche dell’esistenza del credito o della effettività
delle prestazioni allegate dal professionista (cfr. ex plurimis: Cass. 4.1.2006, n° 29;
Cass. 10.8.2007, n° 17622).
42
La conferma che anche il legislatore delegato ha aderito a tale opzione interpretativa si
rinviene nel passo della relazione al decreto legislativo 150/2011, riguardante proprio
l’art. 14, in cui si afferma che: ‘Le controversie in questione sono state ricondotte al
rito sommario di cognizione, in virtù dei caratteri di semplificazione della trattazione e
dell’istruzione della causa evidenziati dal rinvio, ad opera della normativa previgente,
alla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio, e del resto corrispondenti al
limitato oggetto del processo. Al riguardo, non è stato ritenuto necessario specificare
che l’oggetto delle controversie in esame è limitato alla determinazione degli onorari
forensi, senza che possa essere esteso, in queste forme, anche ai presupposti del diritto
al compenso, o ai limiti del mandato, o alla sussistenza di cause estintive o limitative
(passaggio questo che rileva ai fini della valutazione delle questioni qui esposte). Tale
conclusione, ormai costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, non
viene in alcun modo incisa dalla presente disciplina, in assenza di modifiche espresse
alla norma che individua i presupposti dell’azione, contenuta nella legge 13 giugno
1942 n. 794’.
Sulla scorta di tali notazioni si può ben affermare che il procedimento ex art. 14 D. lgs.
150/2011 abbia mantenuto le medesime caratteristiche, anche di semplicità degli
accertamenti ai quali è diretto, che aveva quello disciplinato dall’art. 29 L.794/1942 e
che la Corte Costituzionale ha descritto nei seguenti termini (sentenza 11 aprile 2008
n.96) :“La normativa denunciata presenta caratteristiche di marcata specialità,
essendo stata dettata dal legislatore in considerazione della omogeneità del ramo di
giurisdizione e della identità dell’ufficio giudiziario esistenti tra la lite instaurata per
recuperare il credito insoddisfatto, vantato dall’avvocato nei confronti del proprio
cliente per prestazioni giudiziali in materia civile, ed il giudice davanti al quale si può
svolgere la procedura camerale semplificata prevista dall’art. 29 della legge n. 794 del
1942. Si tratta infatti di un credito di natura squisitamente civilistica, nascente da un
contratto di prestazione d’opera professionale stipulato tra l’avvocato ed il cliente
normalmente prima dell’instaurazione della controversia giudiziaria e in ogni caso
distinto e separato rispetto alla stessa.” Nella stessa pronuncia la Corte ha anche
ribadito quanto aveva avuto modo di precisare in precedenza, con riguardo alla
procedura de qua, ossia che «il procedimento trova giustificazione e limite nella
peculiarità delle fattispecie che ne consentono l’instaurazione e ne consigliano la
definizione possibilmente in via conciliativa.” A tale argomentazione fondamentale si è
aggiunta quella che «la relativa semplicità degli accertamenti di fatto, solitamente
desumibili dagli atti del processo nel quale le prestazioni sono state eseguite o che,
comunque, in riferimento alla controversia, sono normale esplicazione di attività di
patrocinio. Accertamenti tutti compiuti dal giudice alla stregua delle voci e con
l’osservanza delle tariffe di cui alle tabelle allegate al testo legislativo, nonché, in
43
determinati casi, tenendosi presente il parere degli organi professionali (sentenza n. 22
del 1973).
Il legislatore delegato del D. lgs. 150/2011 non ha invece inteso chiarire quale sia l’iter
del giudizio allorquando, come è accaduto nel caso di specie, a seguito delle difese di
parte convenuta, il suo oggetto debba estendersi all’an della pretesa e proprio la
definizione di tale aspetto consente di cogliere appieno la rilevanza della questione qui
posta.
Orbene, ad avviso del Tribunale, vi è un chiaro dato normativo che induce a ritenere
che possa trovare tuttora applicazione l’indirizzo più rigoroso, affermatosi nella più
recente giurisprudenza di legittimità con riguardo alla disciplina previgente, secondo il
quale l’ampliamento del giudizio all’an della pretesa rende inammissibile il ricorso.
Ci si riferisce alla previsione, mutuata dall’art. 29, comma 3, della l. n.794/1942, della
possibilità per le parti di stare in giudizio personalmente’, che è stata giustificata dal
legislatore delegato con la necessità di adeguarsi al principio dell’art. 54, comma 4,
lett. c) della legge delega.
Da tale norma è infatti possibile evincere che, allorquando le eccezioni del convenuto
comportino un ampliamento del thema decidendum alla sussistenza della pretesa del
ricorrente, il giudizio non possa proseguire perché, nell’ipotesi in cui il resistente non
si fosse avvalso dell’assistenza tecnica, egli si troverebbe in posizione di inferiorità
rispetto alla controparte proprio nel momento in cui il giudizio diviene più complesso.
Una diversa interpretazione quindi esporrebbe la norma ad un’agevole censura di
illegittimità costituzionale per contrasto con i principii degli artt. 3 e 24 Cost.
Non può poi convenirsi con quella dottrina che giudica la soluzione qui proposta
palesemente incongrua e censurabile sotto il profilo costituzionale in quanto
penalizzerebbe il diritto d’azione del ricorrente, esponendolo al rischio di un esito
sfavorevole del giudizio che dipende direttamente dalle difese del resistente. Questa tesi
infatti muove dalla premessa che il procedimento speciale in esame, dopo la riforma,
sia divenuto obbligatorio ma tale postulato può essere condiviso solo con riguardo al
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che sia stato ottenuto dall’avvocato, alla
luce del tenore della norma, peraltro non dissimile da quello del previgente art.30 della
L.794/1942.
L’osservazione non è altrettanto condivisibile per l’ipotesi in cui l’iniziativa giudiziale
sia assunta dal professionista legale poiché il procedimento ex art. 14 D. lgs. 150/2011
è alternativo ad altri istituti che, al pari di esso, consentono all’avvocato di recuperare
il proprio credito a titolo di compenso per prestazioni giudiziali civili, quali il
procedimento di ingiunzione, il giudizio di cognizione ordinario e, dopo la novella
69/2009, anche il procedimento sommario ordinario (in questi termini nella
giurisprudenza di merito si veda l’ordinanza del Tribunale di Treviso del 13 dicembre
2012).
44
Da ciò consegue che il professionista che si avvalga di tale strumento lo fa con
cognizione di causa e nella piena consapevolezza, che gli deriva dalla sua competenza
tecnica, di quali siano i possibili sviluppi processuali a cui può dar luogo la difesa del
resistente.
Che la pronuncia di inammissibilità sia l’unico esito possibile del giudizio ai sensi
dell’art. 14 D. lgs. 150/2011, allorquando le difese del convenuto ne amplino l’oggetto,
risulta confermato anche dalla impraticabilità di altri sviluppi processuali. Non
sarebbe infatti possibile una conversione del rito ai sensi dell’art. 702 ter, terzo comma
c.p.c., poichè l’art. 3 comma 1, del D.lgs. 150/2011 esclude espressamente
l’applicabilità di tale norma al procedimento in esame.
Nemmeno si potrebbe separare la questione introdotta dal convenuto da quella sull’an
della pretesa atteso che secondo l’insegnamento della Suprema Corte: “la deduzione di
negligenze o inadempienze proposta dal cliente al fine di paralizzare o limitare la
pretesa dell’attore integra una eccezione in senso proprio e non è da essa separabile
per ragioni di speditezza o di opportunità, in quanto la legge citata non autorizza il
giudice ad applicare la regola del ‘solve et repete’ né a pronunciare condanna con
riserva delle eccezioni del convenuto (Cass. sez. II, 22 maggio 1981 n.3361 resa
proprio con riguardo ad un procedimento per liquidazione dei compensi di avvocato).
La conseguenza delle conclusioni appena esposte è che l’avvocato, a seguito della
pronuncia di inammissibilità del ricorso ex art. 14 D. lgs.150/2011, deve riproporre la
domanda nelle forme del giudizio di cognizione ordinario (questa è la soluzione che era
stata indicata, con riguardo al procedimento ex art. 29 L. 794/1942 da Cass. 9
settembre 2008, n° 23344; Cass. 4 giugno 2010 n.13640; Cass. 5 agosto 2011, n°
17053) o, per le ragioni sopra dette, a sua discrezione, in quelle del procedimento
sommario ordinario e l’uno e l’altro verranno trattati e decisi dal tribunale in
composizione monocratica secondo la regola generale dell’art. 50 ter c.p.c..
Risulta allora evidente l’incongruenza e la contrarietà al principio di ragionevolezza,
che trova espressione nell’art. 3 Cost., di una disciplina che, nel caso di ampliamento,
nei termini sopra meglio delineati, della materia del contendere, finisce per riservare al
collegio il giudizio sul solo quantum della pretesa dell’avvocato e al giudice
monocratico il giudizio astrattamente più complesso che venga promosso, dopo la
conclusione del giudizio collegiale, per far accertare la sussistenza del credito del
professionista.
Ancor più irragionevole appare l’iter processuale che può aver luogo quando
l’avvocato agisca direttamente nelle forme del giudizio ordinario di cognizione e le
difese del resistente attengano al solo quantum della sua pretesa, perché l’art. 4,
comma 2, del D. lgs. 150/2011 prevede che, in tale caso, il giudice possa disporre
anche d’ufficio il mutamento di rito non oltre la prima udienza di comparizione delle
parti.
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Se tale evenienza si verifica il processo prosegue davanti al collegio proprio quando ha
un oggetto più circoscritto rispetto a quello inizialmente prospettabile e quindi
caratteristiche di maggiore semplicità.
In ogni caso, sia che il giudizio inizi e prosegua davanti al tribunale in composizione
collegiale sia che venga da questi trattato a seguito del mutamento di rito disposto ai
sensi dell’art. 4, comma 2, D. lgs. 150/2011, al collegio, nell’assetto normativo
delineato dalla riforma, sono demandate attività, quali il tentativo di conciliazione e,
nel caso in cui questo non riesca, la verifica, invero quasi esclusivamente documentale,
dell’effettuazione delle prestazioni professionali e la stima della congruità degli importi
richiesti per esse che, non presentando, almeno di norma, particolari difficoltà, ben
potrebbero essere svolte da un giudice monocratico.
Questo Collegio è consapevole che, secondo il consolidato orientamento della Corte
Costituzionale, nella disciplina degli istituti processuali vige il principio della
discrezionalità e insindacabilità delle scelte operate dal legislatore con il limite della
loro non manifesta irragionevolezza (ordinanze n.164 del 2010, n.141 del 2011, 174 del
2012 e, da ultimo, sentenza n. 10 del 16 gennaio 2013) ma ritiene che, con la disciplina
in esame, quest’ultimo limite sia stato superato.
Come è stato osservato da un’attenta dottrina può anche escludersi che la soluzione
adottata dalla legge delega, nella interpretazione alternativa qui esaminata, sia stata
funzionale ad un aumento delle garanzie imposto dalla soppressione dell’appello e
dalla contestuale previsione della possibilità di stare in giudizio personalmente, atteso
che le medesime caratteristiche si riscontrano anche nelle controversie di cui all’art. 15
del D. lgs. 150/2011, tra le quali rientrano alcune che, come subito si dirà, per il loro
oggetto sono assimilabili a quelle in materia di liquidazione dei compensi dell’avvocato
e per le quali la riforma ha mantenuto la monocraticità dell’organo giudicante, nella
persona del capo dell’ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che ha
emesso il provvedimento impugnato o di un suo delegato. (tale modifica, come detto
sopra, è stata introdotta dall’art. 170 del D.lgs. 113/2002).
La collegialità, come si è detto, è invece diretta conseguenza dell’adeguamento del
legislatore delegato all’indicazione di cui al punto dell’art. 54, comma 4 lett. a) della
legge 69/2009 sui criteri di composizione dell’organo giudicante e rappresenta quindi il
retaggio di un periodo in cui costituiva la regola, soprattutto per i procedimenti
camerali.
Proprio il raffronto tra l’art. 14 e l’art. 15 del D. lgs. 150/2011 consente di cogliere un
ulteriore profilo di contrarietà dell’art. 54, comma 4 lett. a) della legge delega sempre
con il principio dell’art. 3 Cost., ossia quello dell’adozione di due soluzioni differenti in
punto di composizione dell’organo giudicante pur a fronte di procedimenti che, per le
caratteristiche di tendenziale semplicità degli accertamenti e della valutazione
demandata al giudice, sono tra loro pienamente assimilabili.
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Per consentire di cogliere l’affinità tra queste due tipologie di procedimenti giova
innanzitutto evidenziare come, con riguardo al giudizio di opposizione al decreto di
liquidazione del compenso al ctu, la Cassazione abbia escluso che esso abbia natura
impugnatoria, dal momento che ha ad oggetto la controversia relativa alla spettanza e
alla liquidazione del compenso o dell’onorario dell’ausiliario del giudice (Cass. 31
marzo 2006 n.7633), e tale principio ben può essere esteso a tutti i giudizi di
opposizione avverso decreti di liquidazione riconducibili all’art. 15 del D.lgs.
150/2011.
L’affinità con il giudizio ai sensi dell’art. 14 D. lgs. 150/2011 è ancora più marcata per
quelli, tra i procedimenti rientranti nella categoria in esame, che richiedono all’organo
giudicante valutazioni sulla sussistenza delle prestazioni rese dall’avvocato e sulla
congruità degli importi richiesti per esse.
Si pensi all’opposizione avverso i decreti di liquidazione pronunciati in favore del
difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio nel processo penale, civile ed
amministrativo (a norma dell’art. 84 D.P.R. n.115/2002 che richiamava l’art. 170) e
all’opposizione avverso i decreti di liquidazione del compenso del difensore d’ufficio,
del difensore d’ufficio di persona irreperibile e del minore (a norma degli artt. 115-118
del D.P.R. n.115/2002 che parimenti richiamava l’art. 170 del D.lgs. D.lgs. 113/2002).
Alla luce di tali analogie la differente composizione dell’organo giudicante (collegiale
nel caso del procedimento ex art. 14 e monocratico nel caso del procedimento ex art.
15) non è più giustificabile, tanto meno in una prospettiva di coerenza del sistema
avviata con l’art. 170 del D. lgs. 113/2002.
Il complesso di norme qui censurate infine non soddisfa nemmeno quelle esigenze di
buona amministrazione, rapidità ed economia delle risorse dell’amministrazione della
giustizia che anche la Corte Costituzionale, nelle sentenze menzionate al primo
paragrafo, ha ravvisato a giustificazione degli interventi normativi che, a partire dal
già menzionato D. lgs. 51/1998, hanno inteso esaltare ed ampliare il ruolo del giudice
unico, consentendo di recuperare energie e risorse umane in un’ottica deflattiva e di
maggiore efficienza del sistema.
Di qui il loro contrasto con il principio di buon andamento ed imparzialità
dell’amministrazione, sancito dall’art. 97, primo comma, della Costituzione, che, come
ripetutamente chiarito dalla Corte Costituzionale, riguarda gli organi di
amministrazione della giustizia per i profili concernenti l’ordinamento degli uffici
giudiziari e il loro funzionamento (ex plurimis, ordinanze n. 122 del 2005; n. 94 del
2004 e n. 458 del 2002).
La trattazione in forma collegiale di un procedimento semplificato come il presente
richiede infatti tempi e adempimenti maggiori di quelli che sarebbero richiesti se esso si
svolgesse davanti ad un giudice monocratico. Tali inconvenienti risultano poi ancora
maggiori qualora il giudizio, come nel caso di specie, si debba concludere con una
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pronuncia di inammissibilità che comporta la necessità di una riproposizione della
domanda nelle forme del giudizio di cognizione o in quelle del procedimento sommario
ordinario.”
In senso contrario alla tesi in esame, si è peraltro osservato (GIULIANI) che
l’assunto (diffusamente motivato nella relazione di accompagnamento al D.Lgs. n.
150/2011) secondo cui il rito sommario di cognizione ex art. 702-bis ss., c.p.c.,
garantisce comunque una cognizione piena della posizione soggettiva dedotta in
giudizio, seppur con una trattazione ed un’istruzione semplificate, mette in crisi la
premessa da cui muoveva il predetto orientamento giurisprudenziale, ossia che il
mutamento del rito presupponga l’esistenza di due procedimenti a cognizione piena,
requisito che non era rinvenibile in caso di instaurazione dello speciale procedimento
camerale previgente, ma che ora potrebbe ritenersi integrato dall’instaurazione di un
procedimento con rito sommario ai sensi del D. Lgs. n. 150/2011.
Sempre in senso contrario, è stato richiamato l’art. 3, 1° comma, D. Lgs.
150/2011, nella parte in cui esclude l’applicabilità dell’art. 702 ter, 2° comma, c.p.c., ai
sensi del quale il Giudice, se “rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate
nell’art. 702 bis, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda
riconvenzionale” : la predetta norma precluderebbe infatti al Giudice, adito ex art. 14,
D. Lgs. n. 150/2011, di dichiarare inammissibile la domanda anche qualora l’oggetto
del procedimento si estenda all’accertamento dei presupposti del diritto dell’avvocato al
compenso professionale, così superando il precedente orientamento giurisprudenziale
della Cassazione di cui si è sopra dato conto; il Giudice di cui all’art. 702 ter, 2° comma
c.p.c. sarebbe infatti un Giudice “sbagliato” e, nel caso in questione, ricorrerebbe
appunto tale ipotesi, con conseguente preclusione al Collegio di poter dichiarare
inammissibile la domanda (cfr. in tal senso: Trib. Napoli, 26 gennaio 2012, in Giur.
mer., 2012, p. 1538 secondo cui il discrimine tra il 3° ed il 2° comma dell’art. 702-ter
c.p.c. “è nel fatto che, in ipotesi di comma 3 il giudice adito è proprio quello destinatae
solutionis della vicenda in esame, nel mentre, il giudice del comma 2 è un giudice
‘sbagliato’ ed “è evidente che, nel caso ora in esame, ricorre appunto tale ipotesi, con
conseguente preclusione al Collegio di poter dichiarare ‘inammissibile’ la domanda,
ma non anche di trasformare il rito, semplicemente ricorrendo al disposto del comma 1
dell’art. 4 d.lg. in discorso”).
Peraltro, come correttamente osservato in dottrina
(GIULIANI), l’art. 3, 1° comma, D. Lgs. 150/2011 assolve, anche in tal caso, alla mera
e ben più limitata funzione di indicare quali disposizioni del rito sommario di
cognizione codicistico non trovano applicazione, per incompatibilità, nelle controversie
ricondotte dal D. Lgs. n. 150/2011 a tale modello generale, disposizioni tra le quali
figura quella che impone al Giudice di dichiarare l’inammissibilità della domanda
(anche riconvenzionale) qualora essa non rientri tra quelle che introducono una causa in
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cui il tribunale giudica in composizione monocratica, secondo l’incipit del primo
comma dell’art. 702-bis, c.p.c.
b) Secondo una seconda tesi, si potrebbe ricorrere al meccanismo del
mutamento del rito previsto dall’art. 4 D.Lgs. n. 150/2011 (COSSIGNANI;
SCOTTI).
Anche tale soluzione ha evidenti vantaggi di economia processuale e risulta
conforme al principio di conservazione degli atti processuali (COSSIGNANI), evitando
declaratorie di inammissibilità (oltretutto, preludio di una successiva causa ordinaria di
cognizione) o separazione di cause.
Si è peraltro osservato che l’art. 4 D.Lgs. n. 150/2011 disciplina in via diretta
soltanto l’ipotesi dell’instaurazione, mediante forme errate, di una controversia che
dovrebbe essere trattata secondo uno dei riti semplificati dal D. Lgs. n. 150/2011; in
altri termini, la disposizione non regola espressamente il caso (contrario) in cui venga
instaurata, mediante uno dei riti semplificati, una controversia che non rientra
nell’ambito di applicazione dello stesso decreto, qual è, ad esempio, la controversia
avente ad oggetto (non la liquidazione del compenso, ma) l’esistenza e la validità del
rapporto di patrocinio. Inoltre, l’art. 4 consente il mutamento del rito in ipotesi di
controversia promossa con forme diverse da quelle previste, così sembrando riferirsi
all’ipotesi dell’errore sul rito compiuto ab origine, e non alla opportunità/necessità, non
derivante da errore iniziale, che la controversia, per effetto delle argomentazioni
difensive del convenuto, proceda con rito diverso.
I sostenitori questa tesi rilevano che se, da una parte, tale disposizione sembra in
effetti riferirsi ai casi di vero e proprio “errore” nella scelta del rito rispetto all’opzione
prevista nel decreto, dall’altra parte, la norma potrebbe forse essere letta estensivamente
ed applicata anche nelle ipotesi in cui la scelta del rito “incongruo” non sia dipesa da un
errore del ricorrente (ossia dell’avvocato) ma dalle difese del convenuto, che hanno
determinato l’inapplicabilità del rito sommario, con le contestazioni relative all’an e non
solo al quantum debeatur.
Si è aggiunto che, pur essendo tale opzione in contrasto con l’impianto generale
del D.Lgs. n. 150/2011, in cui la tipologia del rito è il frutto di una decisione legislativa
senza possibilità di modulazioni discrezionali, in questo caso occorre tuttavia
considerare che il sistema preesistente (conservato dalla Novella) implicava la
coesistenza del rito ordinario (in presenza di contestazioni sull’an) e del rito camerale
(ora sommario).
Peraltro, si è rilevato che, in caso di mutamento del rito (da sommario
semplificato ad ordinario codicistico), per estensione del thema decidendum, potrebbe
porsi anche un problema di competenza: si pensi, emblematicamente, all’ipotesi in cui il
procedimento di liquidazione sia stato instaurato dinanzi alla Corte d’Appello (quale
49
giudice adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera); nella
fattispecie appena prospettata, il semplice passaggio dal rito sommario a quello di
cognizione piena -se non accompagnato da una pronuncia declinatoria della competenza
(in favore del tribunale o del giudice di pace)- determinerebbe la perdita di un grado di
cognizione sul merito (COSSIGNANI).
In sintesi, secondo la tesi in esame, il quadro attuale potrebbe essere il seguente
(SCOTTI):
1) esperibilità dell’azione con rito ordinario da parte dell’avvocato;
2) ricorso sommario proposto dall’avvocato, suscettibile di evolvere, previa conversione
del rito ex art. 4 D.Lgs. n. 150/2011 in rito ordinario, allorché il convenuto contesti
anche l’an o proponga domanda riconvenzionale;
3) ricorso monitorio proposto dall’avvocato ed opposizione all’ingiunzione da parte
dell’intimato con ricorso ex art.702 bis c.p.c. in sommario (depositato nel termine ex
art. 641 c.p.c.) se la contestazione attiene solo alla liquidazione ;
4) ricorso monitorio proposto dall’avvocato ed opposizione all’ingiunzione da parte
dell’intimato con ordinario atto di citazione in opposizione (notificato nel termine ex
art.641 c.p.c.) se la contestazione attiene anche all’an debeatur .
Merita menzione, con riferimento all’applicabilità delle regole del nuovo
procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c., la citata pronuncia del
Tribunale Napoli, 26 gennaio 2012, in Giur. merito, 2012, 1537 (con nota di Campese),
secondo cui: “Il D.lgs. n. 150 del 2011 non ha sconfessato, né modificato, il precedente
assetto giurisprudenziale secondo cui l’oggetto delle controversie già previste dagli art.
28 ss. l. n. 794 del 1942, ed oggi ricondotte all’art. 14 del menzionato decreto
legislativo, è limitato alla sola determinazione degli onorari forensi, senza che possa
essere esteso, in queste forme, anche ai presupposti del diritto al compenso, od ai limiti
del mandato, od alla sussistenza di cause estintive o limitative. Pertanto, se la
insussistenza dei presupposti emerge in occasione della comparizione delle parti, il
Collegio, se il contraddittorio è regolarmente costituito deve disporre che il
procedimento prosegua secondo l’ordinario rito di cognizione avanti all’autorità
giudiziaria competente” (cfr. in tal senso: Tribunale Napoli, sez. IV, 26 gennaio 2012 in
Giur. merito 2012, 7-8, 1537).
In motivazione, il Tribunale di Napoli ha affermato, tra l’altro, quanto segue:
- Il discrimine tra il 3° ed il 2° comma dell’art. 702-ter c.p.c. “è nel fatto che, in ipotesi
di comma 3 il giudice adito è proprio quello destinatae solutionis della vicenda in
esame, nel mentre , il giudice del comma 2 è un giudice ‘sbagliato’ ed “è evidente che,
nel caso ora in esame, ricorrere appunto tale ipotesi, con conseguente preclusione al
Collegio di poter dichiarare ‘inammissibile’ la domanda, ma non anche di trasformare
il rito, semplicemente ricorrendo al disposto del comma 1 dell’art. 4 d.lg. in discorso:
50
‘quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal
presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza’;
- Nel caso in esame, una controversia di rito ordinario è stata promossa nelle forme del
rito sommario e non rileva che ciò sia emerso a seguito delle contestazioni mosse dal
resistente.
-Ciò è evidente se si considera che già in passato la Cassazione si era espressa in senso
contrario alla trasformazione, ed anche di recente ha così argomentato: ‘l’ordinanza
con la quale il tribunale adito, ai sensi degli art. 28 e 29 l. 13 giugno 1942 n. 794, per
la liquidazione dei compensi professionali di un avvocato, abbia dichiarato
l’inapplicabilità di tale procedura a causa della contestazione del credito (non può)
disporre il mutamento del rito in un ordinario giudizio di cognizione, con conseguente
conservazione degli atti già compiuti, presupponendo il mutamento del rito l’esistenza
di due procedimenti a cognizione piena, mentre lo speciale procedimento per la
liquidazione degli onorari è sommario e ha un oggetto diverso rispetto a quello per il
quale si procede con cognizione ordinaria’ (vedo sez. I, 5 agosto 2011, n. 17053).
-Ma, una volta ricondotto detto procedimento nell’alveo di quelli sommari di
cognizione, e riconosciuto che gli artt. 702 bis ss. c.p.c. disciplinano anch’essi un
procedimento ‘a cognizione piena’ in quanto la ‘sommarietà’ attiene solo al rito,
nessun ostacolo sussiste più ad operare la suddetta trasformazione, se il contraddittorio
(come nel caso ora in esame) è già pieno (dubbio è il caso contrario).
-A questo punto va di nuovo scartata la suggestione di continuare a procedere dinanzi
al Collegio non più col particolare rito sommario (speciale) di cui all’art. 14 d.lg. in
commento sibbene col generale (ed ordinario) rito sommario di cui agli artt. 702 bis
ss. c.p.c.
Se il ricorso all’art. 14 da parte del difensore è alternativo ad una richiesta di decreto
ingiuntivo e se, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo mediante contestazione del
credito, procede il giudice monocratico col rito ordinario, non trova giustificazione la
possibilità che, a parità di contestazioni nell’alternativo rito ex art. 14, debba invece
procedere il Collegio, con rito sommario.
Senza dimenticare che l’art. 702 bis c.p.c., fuori dall’ambito del particolare
procedimento ex artt. 3, 14, 34 nuovo d.lg.del 2011 n. 150, esclude il ricorso a tale
procedura per le cause in cui il Tribunale giudica in composizione collegiale.
-Il predetto comma 1 dell’art. 4 d.lg. null’altro aggiunge. Non c’è termine per la
riassunzione né una udienza di prosecuzione e neppure la condanna alle spese.
-Ma impongono di dettare istruzioni per il prosieguo l’enunciato principio di
‘conservazione degli atti compiuti’ col suo corollario di ‘non regressione’ delle fasi
procedurali, ogni volta che ciò non sia imposto dalla legge o necessiti a garanzia del
diritto di difesa e a tutela del contraddittorio, il tutto nell’ambito dell’immanente
principio generale della ‘economia processuale’.
51
-Per far questo, occorre considerare che un Collegio non ha il mezzo tecnico per
rimettere gli atti al giudice monocratico e, seppure intendesse farlo, non può designare
tale giudice né incidere sulla sua auto organizzazione delle udienze imponendogli una
data d’udienza.
-Tra l’altro, verrebbero così violati i principi organizzativi tabellari che ormai
costituiscono un riflesso del principio costituzionale del ‘giudice naturale’.
Il Tribunale di Napoli ha quindi pronunciato il seguente dispositivo:
P.Q.M.
Il Tribunale
- trattandosi di controversia regolata dal rito ordinario di cognizione;
- rimette gli atti al Presidente del Tribunale;
- riserva al Presidente di individuare la sezione (il giudice istruttore) competente per il
prosieguo, secondo la previsione tabellare;
- riserva al Giudice così individuato la fissazione dell’udienza di prosecuzione, previa
integrazione degli atti introduttivi, se necessita.”
In senso contrario (CAMPESE) si è peraltro richiamato l’art. 54, lettera b), n. 2,
Legge delega n. 69/2009, il quale esclude espressamente per i procedimenti ricondotti al
rito sommario la possibilità di conversione nel rito ordinario: “i procedimenti, anche se
in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della
trattazione o dell’istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento sommario di
cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile,
come introdotto dall’articolo 51 della presente legge, restando tuttavia esclusa per tali
procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario.”
c) Infine, secondo una terza tesi, l’intero giudizio di liquidazione dei
compensi, comprensivo dei temi sull’an debeatur, dovrebbe essere trattato con il
“nuovo” rito sommario.
Conseguentemente, nel caso in cui il giudizio in tale materia venga introdotto
con rito ordinario e, dunque, con atto di citazione (o con atto di citazione in
opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato), il Presidente del
Tribunale o della Sezione tabellarmente competente dovrebbe:
disporre il mutamento del rito da ordinario in sommario ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. n.
150/2011;
nominare il Giudice relatore;
fissare l’udienza di comparizione parti avanti al Collegio per la trattazione;
infine, nel caso in cui il convenuto (o, nel giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo, il convenuto opposto) non si sia ancora costituito, assegnare a
quest’ultimo un termine per la costituzione non inferiore a 10 giorni prima
dell’udienza e mandare all’attore (o all’attore opponente) di notificare a controparte
52
l’atto introduttivo ed il (presente) decreto almeno 30 giorni prima della data fissata
per la sua costituzione, ex art. 702 bis, 3° comma, c.p.c.
A sostegno di questa tesi, si richiama la pienezza della cognizione che, secondo
la maggioranza della dottrina e la stessa relazione di accompagnamento, sarebbe
assicurata da questo procedimento.
Una tale soluzione avrebbe evidenti vantaggi di economia processuale e sarebbe
conforme al principio di conservazione degli atti processuali, evitando declaratorie di
inammissibilità (oltretutto, preludio di una successiva causa ordinaria di cognizione) o
separazione di cause.
Sempre a sostegno di questa tesi, si richiamano tutte le argomentazioni svolte in
senso contrario, rispettivamente, alla tesi dell’inammissibilità esposta poc’anzi sub a) ed
alla tesi della conversione del rito esposta poc’anzi sub b).
Allo stato attuale, questa è la tesi che viene seguita dalla Sezione 3^ civile del
Tribunale di Torino.
53
7. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto ai sensi dell’art. 645
c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante compensi o spese spettanti ad
avvocati per prestazioni giudiziali
Come si è detto in precedenza, l’art. 28 Legge n. 794/1942, come modificato
dall’art. 34 D.Lgs. n. 150/2011, prevede che “Per la liquidazione delle spese, degli
onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l’avvocato, dopo la decisione della
causa o l’estinzione della procura se non intende seguire la procedura di cui all’art.
633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell’articolo 14 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.”
L’art. 14, D.Lgs. n. 150/2011, più volte richiamato, prevede testualmente
quanto segue:
“1. Le controversie previste dall’articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794,
e l’opposizione proposta a norma dell’articolo 645 del codice di procedura civile
contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per
prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. È competente l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale
l’avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.
4. L’ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.”
Dunque, l’opposizione al decreto ingiuntivo, proposta dal cliente ai sensi
dell’art. 645 c.p.c., è anch’essa regolata dal rito sommario, così come in precedenza
era regolata dal procedimento camerale, ai sensi dell’art. 30 L. 794/1942. Come si è
visto, il Legislatore delegato ha infatti esteso la medesima disciplina anche al giudizio
di opposizione proposto ai sensi dell’art. 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo
riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali, il
quale era precedentemente regolato dall’art. 30 Legge n. 794/1942, con una piena
omologazione al procedimento camerale di cui ai predetti artt. 28 e 29.
Per la liquidazione dei propri compensi l’avvocato può attualmente scegliere
tra:
1) il rito sommario di cognizione ex art. 14 D. Lgs. n. 150/2011, limitatamente ai
crediti relativi a procedimenti civili;
2) il procedimento per ingiunzione ex artt. 633 ss. c.p.c., com’era previsto nel
sistema previgente in alternativa al vecchio procedimento camerale speciale;
3) (secondo la dottrina richiamata in precedenza -SCOTTI-) il procedimento
ordinario di cognizione.
54
Con riferimento alla norma previgente dell’art. 30 Legge n. 794/1942, si riteneva
che l’opposizione dovesse essere proposta con atto di citazione con indicazione
dell’udienza di comparizione e il rispetto dei termini di legge. Era quindi l’Ufficio adito
che, per rispettare il rito camerale, avrebbe dovuto provvedere alla fissazione di
un’udienza in camera di consiglio (procedimento per vero piuttosto disapplicato, come
emerge anche dalla lettura delle pronunce della Suprema Corte): Il punto sarà trattato
più ampiamente infra.
Perplessità desta la previsione di un’opposizione a decreto ingiuntivo
suscettibile di essere proposta dalla parte personalmente, con ricorso ex art.702 bis
c.p.c.
In proposito, si deve peraltro ribadire che la Cassazione formatasi con
riferimento alla normativa previgente di cui alla Legge n. 794/1942 escludeva che l’atto
introduttivo del giudizio di opposizione potesse essere proposto dalla parte
personalmente.
Richiamando quanto si è detto in precedenza al Paragrafo 3., tale orientamento
dovrebbe trovare applicazione anche nel vigore della nuova disciplina di cui al D.Lgs. n.
150/2011, con la conseguenza che la possibilità di stare in giudizio in proprio non
dovrebbe comunque consentire la redazione dell’atto di opposizione a decreto
ingiuntivo ex artt. 645 c.p.c. e D.Lgs. n. 150/2011.
Nel caso in cui l’avvocato ricorra alla procedura monitoria per il recupero di
compensi professionali spettanti per le prestazioni professionali erogate in un giudizio
civile, si pone il problema se ciò possa avvenire nel rispetto dei criteri tradizionali
di competenza: sul punto, si rinvia integralmente a quanto si è detto in precedenza al
Paragrafo 4.
Secondo la giurisprudenza prevalente, il giudizio di opposizione, salve le
deroghe espresse, era soggetto alla generale disciplina codicistica:
Cass. Civile, Sezioni Unite, 22 febbraio 2010, n. 4071: “Nel caso in cui sia stato
emesso decreto ingiuntivo per i compensi professionali di un avvocato, ai sensi
degli art. 28 e 29 l. 13 giugno 1942 n. 794, al giudizio di opposizione si applica
l’art. 30 della stessa legge, ma, per quanto non previsto da tale disposizione
speciale, il processo deve intendersi regolato dalle norme del codice di rito
sull’ordinario giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ivi inclusa quella di cui
all’art. 653 c.p.c.”
Cass. civile, Sezioni Unite, 23 marzo 1999, n. 182 in Giust. civ. Mass. 1999, 648:
“In tema di onorari di avvocato, anche se il difensore si sia avvalso dell’ordinario
procedimento per ingiunzione ex art. 633 ss. c.p.c., l’opposizione avverso il
procedimento di liquidazione deve svolgersi secondo il rito di cui agli art. 29 e 30 l.
55
13 giugno 1942 n. 794, dovendosi riconoscere al provvedimento conclusivo, anche
se adottato nella forma della sentenza, natura sostanziale di ordinanza, sottratta
all’appello ed impugnabile solo con il ricorso per cassazione ex art. 111 cost. Tale
principio non può, tuttavia, trovare applicazione quando la controversia non
involga unicamente la misura degli onorari dovuti all’avvocato per prestazioni
giudiziali in materia civile, ma siano contestati i presupposti stessi del diritto del
patrono al compenso, potendo, in tal caso, la sentenza pronunciata all’esito del
giudizio di opposizione essere impugnata soltanto l’appello, salva la ipotesi in cui il
Giudice abbia espressamente (ed erroneamente) qualificato il proprio
provvedimento come ‘ordinanza inappellabile’ ex art. 645 c.p.c. e 30 l. n. 794 del
1992, precludendo, così, alla parte soccombente la corretta impugnazione del
provvedimento con l’appello, e rendendo, per converso, obbligatorio il ricorso per
cassazione, atteso il generale principio, in tema di opposizioni in materia esecutiva,
secondo il quale il rimedio avverso le decisioni rese sull’opposizione dipende
unicamente dalla qualificazione che, a torto o a ragione, il giudice abbia dato del
suo provvedimento.”
Per quanto concerne l’ambito oggettivo del giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo nelle controversie in materia di liquidazione dei compensi degli avvocati, il
debito inquadramento sistematico dell’art. 30 Legge n. 794/1942 portava a ritenere che
il rito camerale valesse solo nel caso in cui il cliente opponente prospettasse argomenti
pertinenti alla sola entità del corrispettivo dovuto e ponesse quindi questioni attinenti
meramente alla liquidazione del compenso professionale, mentre, diversamente, si
originava un ordinario giudizio di opposizione, soggetto alle regole ordinarie.
La gestione camerale ex art. 30 del procedimento di opposizione a decreto
ingiuntivo era sostanzialmente disapplicata, proprio perché assai difficilmente la stessa
proposizione dell’opposizione poteva prescindere da una contestazione di merito circa
la pretesa azionata.
Sul punto, si rinvia integralmente a quanto si è detto in precedenza al Paragrafo
6 su <L’ambito oggettivo delle controversie in materia di liquidazione dei compensi
degli avvocati> .
La forma dell’atto introduttivo del giudizio di opposizione al decreto
ingiuntivo richiesto ed ottenuto dall’avvocato nei confronti del proprio cliente, dovrebbe
essere quella del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (secondo alcuni, quantomeno allorché
l’opponente intenda contestare la sola entità dei compensi professionali giudiziali SCOTTI-).
Peraltro, l’art. 14, 1° comma, D. Lgs. n. 150/2011 parla di opposizione
“proposta a norma dell’articolo 645 del codice di procedura civile”, sicché potrebbe
56
anche ritenersi che l’opposizione debba essere proposta con le forme previste da tale
norma e, dunque, di regola con citazione ad udienza fissa.
D’altronde, sotto il vigore dell’art. 30 Legge n. 794/1942, che usava la stessa
espressione, la Cassazione era pressoché costantemente orientata a ritenere che l’atto di
opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato per il pagamento dei propri
onorari relativi a prestazioni giudiziali in materia civile dovesse rivestire la forma
dell’atto di citazione. In proposito, può richiamarsi Cass. civile, Sez. II, 16 febbraio
1999 n. 1283 in Giust. civ. Mass. 1999, 352: “In tema di liquidazione degli onorari di
avvocato nei confronti del proprio cliente, il professionista può scegliere tra il rito
speciale previsto dagli art. 28, 29 e 30 della l. n. 794 del 1942 e quello monitorio per
ingiunzione. Qualora egli opti per il secondo, e la sua domanda venga accolta, il
debitore che intenda proporre opposizione deve farlo mediante atto di citazione, e non
mediante ricorso. Tuttavia, per il principio della conversione degli atti processuali
nulli, di cui all’art. 156 c.p.c., la eventuale adozione della forma del ricorso in luogo di
quella della citazione non determina la nullità della opposizione quando, con la
regolare instaurazione del contraddittorio, sia stato raggiunto lo scopo dell’atto.”
La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite da Cass. civile, sez. II, 30 marzo
2012, n. 5149 in Foro it. 2012, 5, 1366: “Vanno rimessi gli atti al primo presidente
della Corte di cassazione perché valuti l’opportunità di assegnare alle sezioni unite il
ricorso concernente le questioni di particolare importanza riguardanti l’individuazione
della forma (citazione o ricorso) della opposizione al decreto ingiuntivo in materia di
onorari di avvocato emesso nel 2008 e la valutabilità (ai fini della verifica della
tempestività della opposizione, proposta, nel caso di ritenuta necessità della citazione,
mediante ricorso) della data della notificazione dello stesso ovvero di quella del suo
deposito.”
L’aspetto più rilevante sottoposto alle Sezioni Unite concerne dunque
l’individuazione dell’esatta disciplina da riservare all’errore compiuto dall’opponente, il
quale abbia proposto l’opposizione con ricorso anziché con citazione (o viceversa). In
particolare, nel caso di opposizione erroneamente proposta con ricorso anziché con
citazione, occorre stabilire se la decadenza sia impedita dal semplice deposito del
ricorso in cancelleria ovvero dalla sua notificazione, insieme al decreto di fissazione
d’udienza, all’opposto. Viceversa, nel caso in cui sia erroneamente presentata con
citazione invece che con ricorso, occorre stabilire se sia sufficiente la notifica nel
termine perentorio ovvero se sia necessario il deposito nel termine dell’atto notificato in
cancelleria.
A questo punto si deve quindi richiamare la recente Sentenza della Cassazione,
Sezioni Unite, 23 settembre 2013 n. 21675 (allegata sub 2 alla presente relazione), di
cui si riporta uno stralcio della motivazione:
57
“3.1. Le questioni evidenziate nell’ordinanza di rimessione - relative la prima alla
forma dell’atto con il quale può essere proposta opposizione a decreto ingiuntivo
ottenuta da un avvocato nei confronti del proprio cliente per il pagamento dei propri
onorari relativi all’attività svolta in un giudizio civile, la seconda alla possibilità, ed ai
connessi limiti, di sanatoria dell’atto di opposizione irritualmente proposto - evocano
entrambe il contenuto delle disposizioni di cui agli artt. 28, 29 e 30 della legge 13
giugno 1942, n. 794, dettate in tema di Onorari di avvocato e di procuratore per
prestazioni giudiziali in materia civile, nel testo vigente fino all’intervento normativo di
cui all’art. 16 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 (inapplicabile alla presente fattispecie
ratione temporis).
L’art. 28, rubricato Forma dell’istanza di liquidazione degli onorari e dei diritti, nella
sua formulazione originaria (vigente fino alla sostituzione disposta con l’art. 34,
comma 16, lett. a), del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150), recita(va): Per la liquidazione
delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l’avvocato o il
procuratore, dopo la decisione della causa o l’estinzione della procura, deve, se non
intende seguire la procedura di cui all’art. 633 e seguenti del codice di procedura
civile, proporre ricorso al capo dell’ufficio giudiziario adito per il processo.
L’art. 29, rubricato “Procedimento di liquidazione” (oggi abrogato dall’art. 34,
comma 16, lett. b), del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150), dispone(va): Il presidente del
Tribunale o della Corte di appello ordina, con decreto in calce al ricorso, la
comparizione degli interessati davanti al collegio in camera di consiglio, nei termini
ridotti a norma dell’art. 645, ultima parte, del codice di procedura civile. Il decreto è
notificato a cura della parte istante. Non è obbligatorio il ministero del difensore. Il
collegio, sentite le parti, procura di conciliarle. Il processo verbale di conciliazione
costituisce titolo esecutivo.
Si applica per le spese l’art. 92, ultimo comma, del codice di procedura civile. Se una
delle parti non comparisce o se la conciliazione non riesce, il collegio provvede alla
liquidazione con ordinanza non impugnabile la quale costituisce titolo esecutivo anche
per le spese del procedimento. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano,
in quanto applicabili, davanti al conciliatore e al pretore quando essi sono
rispettivamente competenti a norma dell’articolo 28.
L’art. 30, rubricato Non impugnabilità dell’ordinanza che decide l’opposizione a
decreto ingiuntivo (oggi abrogato dall’art. 34, comma 16, lett. b), del d.lgs. 1 settembre
2011, n. 150), prevede(va): L’opposizione proposta a norma dell’art. 645 del codice di
procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante, onorari, diritti o spese
spettanti ad avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali è decisa dal Tribunale e
dalla Corte di appello in camera di consiglio oppure dal conciliatore o dal pretore, con
ordinanza non impugnabile la quale costituisce titolo esecutivo anche per le spese. Il
procedimento è regolato dall’articolo precedente.
58
3.2. La normativa citata deve essere altresì coordinata - attesone l’espresso richiamo
operato dall’art. 30 (oltre che dall’art. 29) della legge n. 794 del 1942 - con il disposto
di cui all’art. 645 del codice di rito civile, a mente del quale, come è noto, l’opposizione
si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il
decreto con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all’art. 638.
Contemporaneamente l’ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell’opposizione al
cancelliere affinché ne prenda nota sull’originale del decreto. In seguito
all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario
davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà.
3.3. Ulteriore coordinamento normativo deve essere operato con l’art. 156 cod. proc.
civ. (espressamente richiamato nell’ordinanza di rimessione e nelle decisioni in essa
citate), a mente del quale non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di
forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può tuttavia
essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il
raggiungimento dello scopo.
La nullità non può mai essere pronunziata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è
destinato.
3.4. Per completezza di indagine ai fini che oggi occupano queste sezioni unite, va
ancora rammentato che il testo dell’art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794 nella
formulazione attualmente vigente a seguito della sostituzione disposta con il d.lgs.
150/2011, recita: per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti
del proprio cliente l’avvocato, dopo la decisione della causa o l’estinzione della
procura, se non intende seguire la procedura di cui all’art. 633 e seguenti del codice di
procedura civile, procede ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 1 settembre 2011,
n. 150”; art. 14 a mente del quale le controversie previste dall’articolo 28 della legge
13 giugno 1942, n. 794, e l’opposizione proposta a norma dell’articolo 645 del codice
di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese
spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di
cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. È competente l’ufficio
giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria
opera. Il tribunale decide in composizione collegiale. Nel giudizio di merito le parti
possono stare in giudizio personalmente. L’ordinanza che definisce il giudizio non è
appellabile.
4. La prima questione sollevata con l’ordinanza di rimessione attiene alla forma
dell’atto - citazione o ricorso - con il quale deve essere proposta opposizione al decreto
ingiuntivo ottenuto da un avvocato nei confronti del cliente per il pagamento dei propri
onorari relativi a prestazioni giudiziali in materia civile.
4.1. La giurisprudenza di questa Corte risulta pressoché costantemente orientata a
ritenere che l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato per il
59
pagamento dei propri onorari relativi a prestazioni giudiziali in materia civile debba
rivestire la forma dell’atto di citazione (già con la sentenza del 2 agosto 1956, n. 3041,
difatti, venne affermato il principio secondo cui, avverso il provvedimento monitorio
ottenuto dall’avvocato contro il proprio cliente per prestazioni giudiziali in materia
civile, l’opposizione deve essere proposta con atto di citazione nel termine stabilito dal
decreto stesso, principio poi ribadito da Cass. 22 maggio 1959, n. 1561, 3 gennaio
1966, e 16 maggio 1981, n. 3225, ove, in particolare, si legge che l’opposizione
instaurata mediante ricorso depositato in cancelleria “non è prevista dalla legge”,
salvo casi del tutto particolari dovuti alla competenza funzionale cui è connessa una
procedura particolare come nel caso del processo del lavoro).
4.2. In tempi più recenti, il principio è stato espressamente ribadito con la sentenza
della seconda sezione del 16 febbraio 1999, n. 1283, a mente della quale il
procedimento speciale previsto dagli artt. 28, 29 e 30 della legge 13 giugno 1942 n. 794
è posto in alternativa a quello monitorio per ingiunzione di agli artt. 633 e segg. c.p.c.,
con la scelta tra i due riti demandata esclusivamente al professionista e con la
conseguenza che, qualora egli abbia optato per il procedimento di ingiunzione e la
domanda sia stata accolta, il debitore che ritenga la somma liquidata non dovuta, in
tutto o in parte, deve proporre opposizione al decreto ingiuntivo mediante atto di
citazione, notificato al ricorrente nel termine di venti giorni (elevato a quaranta con
legge 20.12.1995 n. 432) di cui all’art. 641 c.p.c.
4.3. Nel solco di tale orientamento si pone ancora la sentenza di cui a Cass. 26 gennaio
2000, n. 850 - mentre in epoca ancor più recente non sembrano rinvenirsi pronunce che
abbiano affrontato espressamente la questione della forma dell’atto di opposizione in
discorso, anche se queste stesse sezioni unite, con pronuncia del 22 febbraio 2010, n.
4071, hanno precisato che, quando un decreto ingiuntivo sia stato emesso per i
compensi professionali di un avvocato, al giudizio di opposizione si applicano gli artt.
28, 29 e 30 legge n. 794 del 1942, ma, per tutto quanto non previsto da queste
disposizioni speciali, il giudizio è regolato dalle norme sull’ordinario giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo (e ciò in conformità con un pressoché unanime
orientamento espresso, in materia, dalla dottrina specialistica, che, con dovizia di
argomentazioni, rafforza il convincimento giurisprudenziale che l’opposizione al
decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato per il pagamento dei propri onorari relativi a
prestazioni giudiziali in materia civile debba essere proposta mediante un atto di
citazione).
4.4. Non può dubitarsi che il principio in parola è destinato ad essere radicalmente
rivisitato a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 1 settembre 2011, 150, a mente del
quale l’atto di opposizione all’ingiunzione dovrà avere la forma del ricorso ex art. 702bis c.p.c., e non più dell’atto di citazione: ma, secondo l’espressa previsione dell’art. 36
del medesimo testo legislativo, le modifiche normative da esso introdotte sono
60
applicabili esclusivamente ai procedimenti instaurati successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto, mentre le controversie pendenti a tale data continuano ad
essere disciplinate dalle disposizioni abrogate o modificate.
4.5. È convincimento del collegio che l’orientamento tradizionale meriti conferma.
4.5.1. In una linea di ideale quanto necessaria continuità con il dictum di cui a Cass.
ss.uu. 4071/2010, è parimenti convincimento del collegio che, per quanto non previsto
dalle disposizioni speciali, il giudizio de quo sia regolato dalle norme sull’ordinario
giudizio di opposizione.
4.5.2. Decisiva, in primo luogo, appare l’indicazione normativa contenuta nell’art. 30
della legge n. 794 del 1942, che richiama espressamente l’opposizione “proposta a
norma dell’art. 645 c.p.c.”
4.5.3 Non meno rilevante appare, poi, la considerazione secondo la quale l’adozione
della forma della citazione per introdurre il procedimento di opposizione appare
coerente con l’esigenza sistematica che affida al professionista la scelta di ricorrere
allo speciale procedimento sommario, disciplinato nel suo esclusivo interesse, al fine di
attuare e garantire una più rapida tutela giurisdizionale del diritto al compenso per le
prestazioni eseguite in un processo civile. Di talché, l’ingiunto introduce la domanda e
il conseguente contraddittorio secondo le modalità del rito ordinario, mentre è rimessa
alla facoltà dell’avvocato la scelta se chiedere o meno la trattazione della questione
secondo il modello di cui alla legge speciale. Ne consegue che la soluzione al quesito
posto dall’ordinanza di rimessione deve essere (in consonanza con la unanime dottrina
che, più o meno motivatamente, si è espressa in argomento) quella che segue lo schema
obbligato della citazione con udienza di comparizione fissata dall’opponente, nel corso
della quale, se ne sussistano i presupposti, verrà disposta, ad istanza del professionista,
la conversione del rito con passaggio dall’istruttore al presidente e conseguente
fissazione dell’udienza in camera di consiglio.
5. Riaffermato, pertanto, il consolidato orientamento, dottrinario e giurisprudenziale,
secondo cui l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato per prestazioni
giudiziali in materia civile deve essere proposto con atto di citazione, si pone l’ulteriore
questione se, e in quali limiti, sia possibile la sanatoria di un’opposizione erroneamente
proposta mediante ricorso.
5.1. In argomento, la giurisprudenza di questa Corte si è costantemente orientata nel
senso di ritenere ammissibile tale sanatoria a condizione che il ricorso venga notificato
nel termine indicato nel decreto, analogamente a come si sarebbe dovuto procedere con
la citazione.
La già ricordata la sentenza n. 3041 del 1956, nel predicare un principio di diritto poi
riaffermato, tra le altre, da Cass. n. 3225 del 1981 e n. 1283 del 1999, specifica, difatti,
che il semplice deposito di un ricorso presso la cancelleria di un ufficio giudiziario...
non può avere alcuna efficacia interruttiva in ordine alla decorrenza del termine di
61
impugnazione (nella fattispecie, il termine per proporre opposizione avverso un decreto
ingiuntivo, già notificato), perché nel sistema del rito civile tutte le impugnazioni contro
decisioni giudiziarie interessanti una pluralità di parti e sottoposte all’obbligo della
notifica debbono venire notificate, alla loro volta, a cura di chi propone il gravame,
alla controparte, ed è soltanto la notifica dell’atto di impugnazione che arresta il
termine prima della scadenza, ossia impedisce il passaggio in giudicato della decisione.
Così - si legge ancora in sentenza -, se detta opposizione non viene notificata entro il
termine stabilito dal decreto ingiuntivo, è tardiva, mentre il decreto diventa definitivo.
La mancanza di termini per la fase dinanzi al collegio in camera di consiglio vale
soltanto perché tale fase sia stata legittimamente introdotta mediante una tempestiva
opposizione. E pertanto, se, per errore (come si è verificato nella fattispecie), la parte
che intende proporre opposizione al decreto ingiuntivo, in luogo di far notificare al
professionista istante un atto di citazione, presenta un ricorso al presidente che aveva
emesso l’ingiunzione, un tal ricorso non equivale ad opposizione; potrà eventualmente
valere allo scopo, purché esso sia poscia notificato al professionista istante entro il
termine fissato nel decreto ingiuntivo (operandosi, in tale ipotesi la sanatoria di cui
all’art. 156 ultimo comma cod. proc. civ.); ma se la notifica ha luogo dopo che quel
termine era scaduto, essa è priva di efficacia, perché, frattanto, il decreto di
ingiunzione è divenuto esecutivo (art. 647 cod. proc. civ.). Né può sostenersi... che il
decreto di convocazione delle parti, eventualmente stilato dal presidente in calce al
ricorso in opposizione, implichi una proroga del termine di impugnativa e quindi valga
ad impedire la decadenza dell’opposizione: il presidente ha, bensì, nel momento in cui
emette il decreto ingiuntivo, la facoltà di ridurre o di aumentare il termine normale
stabilito dalla legge (art. 641 cod. proc. civ.) per l’opposizione in giorni venti; ma deve
stabilire quel diverso termine nel decreto ingiuntivo stesso, e non può successivamente
modificarlo con un provvedimento distinto,e ciò perché, conclude la pronuncia, nessuna
modificazione al decreto ingiuntivo è più consentita se non dopo instaurato il
contraddittorio, e questo non può instaurarsi che mediante una tempestiva opposizione
notificata su istanza della parte opponente a chi aveva chiesto l’ingiunzione.
5.2. A tale principio queste sezioni unite intendono dare ulteriore continuità, sia pur
con le precisazioni che seguono.
5.2.1. Non ignora il collegio che una soluzione del tutto speculare rispetto a quella
appena descritta è stata adottata dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di
opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro, previdenza e assistenza, nonché
per crediti relativi a rapporti in ordine ai quali è prevista la cognizione nelle forme del
rito del lavoro (quali quelli locatizi), materia che costituisce, peraltro, eccezione
pressoché unica alla regola secondo cui l’opposizione a decreto ingiuntivo si propone
mediante citazione da notificare alla controparte nel termine di cui all’art. 641 cod.
proc. civ.: nelle controversie alle quali si applica il rito del lavoro, difatti, l’opposizione
62
deve essere proposta con ricorso da depositare nella cancelleria del giudice competente
nel termine di cui all’art. 641 cod. proc. civ., e deve ritenersi (in consonanza con la più
attenta dottrina) tempestivamente proposta tutte le volte che il ricorso risulti depositato
nella cancelleria del giudice competente prima della scadenza del termine per
l’opposizione (ordinaria, o tardiva), senza che sia necessario, ai fini dell’ammissibilità
della opposizione, che entro il medesimo termine il ricorso stesso sia stato notificato
(così Cass. ss.uu. 14 marzo 1991, n. 2714, Cass. sez. lav. 11 luglio 1979, n. 4010, 15
ottobre 1992, n. 11318, 26 aprile 1993, n. 4867, Cass. sez. Ili 2 aprile 2009, n. 8014).
5.2.2. In tale, specifico ambito, giurisprudenza e dottrina costantemente convengono
sulla possibilità della sanatoria di una opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di
lavoro o assimilati proposta con citazione invece che con ricorso, affermandosi in
proposito che l’opposizione può considerarsi valida solo se la citazione venga
depositata nella cancelleria del giudice competente entro il termine di cui all’art. 641
cod. proc. civ. - mentre sarebbe insufficiente la sola notificazione nel medesimo termine
- poiché solo in questo modo si raggiunge lo scopo proprio del ricorso (unica, isolata e
non condivisibile eccezione a tale orientamento può ravvisarsi nella sentenza della
sezione lavoro del 16 novembre 1994, n. 9675, ove si legge che il pretore, investito di
opposizione a decreto ingiuntivo proposta con citazione, anziché con ricorso, in
controversia concernente un indebito previdenziale, deve disporre la conversione del
rito ai sensi dell’art. 426 cod. proc. civ., restando tenuto, ove non abbia provveduto ai
sensi di detta norma, ad applicare - anche ai fini della verifica del rispetto del termine a
comparire - le norme ordinarie).
5.2.3. Non appare, poi, senza significato rammentare come la giurisprudenza di
legittimità, pronunciandosi con riferimento all’opposizione relativa ad un decreto
ingiuntivo relativo a crediti in materia di locazione emesso dal giudice di pace, e
muovendo dalla premessa che l’atto introduttivo del giudizio davanti a questo è la
citazione ad udienza fissa, abbia ripetutamente affermato, da un lato, che l’opposizione
deve essere proposta con citazione e non mediate ricorso, previsto, in generale, per la
particolare materia trattata (art. 447 bis cod. proc. civ.), e, dall’altro, che la
conversione del ricorso, eventualmente proposto, in citazione è ammissibile, purché
siano rispettati i termini per la notifica stabiliti dall’art. 641 cod. proc. civ. (in tal
senso, Cass. 16 novembre 2007, n. 23813, e 30 dicembre 2011, n. 30193).
6. Proseguendo nell’indagine, e posto che nel rito ordinario l’appello si propone con
citazione, nel caso in cui l’impugnazione sia stata invece proposta mediante ricorso si
ritiene costantemente che la sanatoria sia ammissibile solo se tale atto sia stato non
solo depositato nella cancelleria del giudice competente, ma anche notificato alla
controparte nel termine perentorio di cui all’art. 325 cod. proc. civ. (ex multis, Cass. 19
novembre 1998, n. 11657, 11 settembre 2008, n. 23412, 25 febbraio 2009, n. 4498, 21
63
marzo 2011, n. 6412, 10 marzo 2011, n. 5826, 7 giugno 2011, n. 12290, 20 febbraio
2012, n. 2430, 29 febbraio 2012, n. 3058).
6.1. Il principio trova applicazione anche quando l’appello abbia ad oggetto una
questione che, ratione materiae, avrebbe dovuto essere trattata in primo grado con il
rito del lavoro e che, invece, sia stata assoggettata a rito ordinario. Anche in questo
caso, infatti, l’appello proposto mediante ricorso in tanto è ritenuto ammissibile in
quanto tale atto sia stato non solo depositato in cancelleria, ma tempestivamente
notificato alla controparte a norma degli artt. 325 e 327 cod. proc. civ. (tra le molte
conformi, Cass. 28 marzo 1990, n. 2543, 9 marzo 1991, n. 2518, 2 agosto 1997, n.
7173, 7 giugno 2000, n. 7672).
6.1.1. Specularmente, quando l’appello deve essere proposto mediante ricorso, la
giurisprudenza di questa Corte costantemente ritiene ammissibile la sanatoria
dell’impugnazione introdotta mediante citazione purché questa risulti non solo
notificata, ma anche depositata in cancelleria nel termine perentorio di legge (così, tra
le altre, Cass. ss.uu. 3 maggio 1991, n. 4876, nonché Cass. 1 dicembre 1994, n. 10251,
26 ottobre 2000, n. 14100, 1 febbraio 2001, n. 1396, 12 marzo 2004, n. 5150, 20 luglio
2004, n. 13422, 22 luglio 2004, n. 13660, 18 aprile 2006, n. 8947, 10 agosto 2007, n.
17645, 22 aprile 2010, n. 9530, 13 ottobre 2011, n. 21161).
6.1.2. Il principio trova applicazione anche con riferimento alle opposizioni proposte
avverso provvedimenti giudiziari.
Con riferimento alle opposizioni proposte mediante ricorso invece che con citazione, la
possibilità di sanatoria è stata costantemente riconosciuta sempre che la notificazione
dell’atto alla controparte sia avvenuta nel termine perentorio fissato per proporre
impugnazione: espressione di detto orientamento, la sentenza del 12 marzo 1980, n.
1661 (in tema di opposizione proposta avverso il decreto del pretore emesso ai sensi
dell’art. 28 dello statuto dei lavoratori anteriormente all’entrata in vigore della legge 8
novembre 1977, n. 847, che ha disposto l’applicabilità in materia del rito del lavoro).
6.2. A diversa soluzione sono peraltro pervenute queste stesse sezioni unite in tema di
sanatoria dell’impugnazione della delibera dell’assemblea condominiale.
Con la sentenza del 14 aprile 2011, n. 8491, difatti, precisato che l’impugnazione delle
delibere condominiali si propone con citazione, e non con ricorso - come
prevalentemente opinato dalla giurisprudenza di questa Corte -, il problema
dell’ammissibilità della sanatoria dell’impugnazione spiegata a mezzo di ricorso è stato
risolto ritenendo che questo può essere considerato tempestivo anche all’esito del
semplice deposito in cancelleria nel termine perentorio previsto dalla legge, restando
così irrilevante la circostanza che la notificazione dell’atto avvenga in un momento
successivo.
6.2.1. In motivazione, è specificato come la questione della conversione si ponesse in
termini inversi rispetto a quelli consueti, trattandosi di stabilire se la domanda di
64
annullamento di una deliberazione condominiale, proposta impropriamente con ricorso
anziché con citazione, possa essere ritenuta valida, e se, a questo fine, sia sufficiente
che entro i trenta giorni stabiliti dall’art. 1137 c.c. l’atto venga presentato al giudice, e
non anche notificato.
6.2.2. A entrambi i quesiti questa Corte ha offerto risposta affermativa, opinando che
l’adozione della forma del ricorso non escluda l’idoneità al raggiungimento dello scopo
di costituire il rapporto processuale, che sorge già mediante il tempestivo deposito in
cancelleria, mentre “estendere alla notificazione la necessità del rispetto del termine
non risponde ad alcuno specifico e concreto interesse del convenuto, mentre grava
l’attore di un incombente il cui inadempimento può non dipendere da sua inerzia, ma
dai tempi impiegati dall’ufficio giudiziario per la pronuncia del decreto di fissazione
dell’udienza di comparizione.”
6.2.3. Nella sentenza si da atto, infine, di un precedente orientamento giurisprudenziale
il quale, pur affermando che l’impugnazione delle delibere condominiali andrebbe
spiegata con ricorso, riteneva sufficiente, ai fini della sanatoria della stessa,
irritualmente proposta con citazione, la sola tempestiva notificazione di questo atto, ed
irrilevante invece il suo deposito in cancelleria, e si rileva che detto indirizzo si poneva
in dissonanza con l’orientamento consolidato nelle materie del lavoro dipendente, della
separazione personale tra coniugi, della cessazione degli effetti civili e dello
scioglimento del matrimonio nonché delle locazioni, secondo cui la sanatoria della
instaurazione dei giudizi mediante citazione, quando è stabilita la forma del ricorso, è
possibile esclusivamente se nel termine di legge l’atto sia stato non soltanto notificato,
ma anche depositato in cancelleria.
6.3. Appare utile rammentare come la dottrina che si è pronunciata sul principio dianzi
indicato, dopo aver manifestato non poche perplessità di tipo sistematico rispetto alla
soluzione adottata (in particolare, quella secondo cui, a rigore, lo scopo della
citazione, ossia il risultato materiale a cui quest’ultima è preordinata ex lege, si
realizzerebbe con la notifica alla controparte, laddove il mero deposito è inadeguato a
costituire il rapporto processuale, onde la discutibilità dell’affermazione secondo cui la
notifica nei termini non soddisferebbe alcun interesse del convenuto, in quanto, ove si
impieghi lo strumento del ricorso, la contestazione della regolarità della delibera, di
fatto, potrebbe pervenire a conoscenza del condominio medesimo solo dopo che la
stessa ha avuto completa attuazione, laddove, optando per la forma della citazione, il
condominio è in grado di conoscere tempestivamente l’esatta portata delle censure
avanzate con essa, al fine anche di adottare le consequenziali opportune statuizioni a
tutela degli interessi della collettività), e dopo aver osservato che l’orientamento
prevalente fino alla sentenza era nel senso che l’impugnazione avverso le delibere
condominiali dovesse essere proposta con ricorso, ha poi ritenuto che la soluzione
adottata fosse, ratione materiae, “ispirata al buon senso pratico” e volta a fini lato
65
sensu conservativi, onde evitare che una diversa opzione ermeneutica provocasse effetti
“indesiderati” sui giudizi di impugnazione delle delibere condominiali pendenti.
7. A giudizio del collegio, il principio affermato dalla sentenza n. 8491 del 2011 non
appare idoneo a legittimarne applicazioni diverse da quelle, affatto specifiche, per le
quali venne pronunciato.
7.1. Premesso che l’impugnazione della delibera condominiale deve essere proposta
con atto di citazione, secondo la regola generale dell’art. 163 c.p.c., la soluzione
accolta in quella pronuncia risulta, difatti, ispirata, sul piano funzionale (alla luce dei
principi del giusto processo e dell’affidamento in buona fede su prassi interpretative
processuali consolidate, come riconosciuto da questa corte con la sentenza n. 15144 del
2011), dall’intento di evitare conseguenze pregiudizievoli, sul piano delle preclusioni
processuali, alle impugnazioni proposte sotto forma di ricorso.
7.2. Sotto un profilo più squisitamente morfologico, va ancora osservato, nell’ipotesi ex
art. 1137 c.c., da un lato, che, ancorché strutturata come impugnazione, la domanda
del condomino è pur sempre rivolta ad ottenere l’annullamento di una delibera dotata
di efficacia esecutiva - onde il precipuo interesse dell’attore a veder instaurato quanto
prima il contraddittorio, anche al fine di poter ottenere dal giudice l’inibitoria di cui al
2 comma -; dall’altro, che la imposizione del termine di cui al 3 comma dell’art. 1137
c.c. risponde esclusivamente ad esigenze di certezza facenti capo al condominio ed
attinenti a materia non sottratta alla disponibilità delle parti - tant’è che (diversamente
da quanto avviene in caso di inosservanza dei termini per la proposizione dell’appello o
di altri mezzi di impugnazione di pronunzie giudiziali, che rispondono ad interessi di
carattere pubblicistici) l’inosservanza del termine decadenziale in questione non è
rilevabile d’ufficio dal giudice, ma può essere eccepita, appunto, solo (e
tempestivamente) dal condominio convenuto.
7.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che il suddetto
principio non possa trovare alcuna, più generale applicazione al di fuori del territorio
delle delibere condominiali, apparendo del tutto indubitabile che, per valutare la
tempestività di una impugnazione da proporsi con atto di citazione, occorra fare
riferimento alla data di notifica dell’atto e non alla data del suo deposito nella
cancelleria del giudice ad quem, di talché la forma del ricorso non potrebbe mai
considerarsi, in quanto tale, idonea al raggiungimento dello scopo dell’atto di
citazione, in assenza di uno degli elementi essenziali a tale fine, quale la vocatio in ius.
8. A tanto consegue l’affermazione del principio di diritto secondo cui, ai sensi del
disposto della legge 794/1942 (applicabile nella specie ratione temporis), l’opposizione
al decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile
deve essere proposto con atto di citazione, di talché, se l’opponente abbia introdotto il
relativo giudizio con ricorso, la sanatoria del relativo vizio procedurale deve ritenersi
66
ammissibile a condizione che il ricorso venga notificato nel termine indicato nel
decreto, analogamente a come si sarebbe dovuto procedere con la citazione.
Il principio di diritto così esposto va poi coniugato (in adesione con quanto
correttamente ritenuto da Cass. 1283/1999) con quello, più generale, secondo il quale
l’adozione della forma del ricorso in luogo di quella della citazione non determina,
peraltro, la nullità (ovvero la inammissibilità) del procedimento di opposizione quando,
con la regolare instaurazione del contraddittorio, conseguente alla costituzione della
controparte in assenza di eccezione alcuna, sia stato comunque raggiunto lo scopo
detratto, in virtù del principio di conversione degli atti processuali nulli di cui all’art.
156 c.p.c.”
Le Sezioni Unite hanno dunque affermato il principio di diritto secondo cui, ai
sensi del disposto della Legge n. 794/1942 (applicabile nella specie ratione temporis),
l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato per prestazioni giudiziali in
materia civile doveva essere proposto con atto di citazione.
Peraltro, le Sezioni Unite si sono lasciate andare (al punto 4.4) ad un obiter dictum che
nel prendere in esame la riforma del procedimento speciale previsto dagli artt. 28, 29 e
30 della Legge n. 794/1942ad opera del D.lgs. 150/2011 (art. 14) pare una palese
contraddizione e smentita di quanto da loro appena affermato (BULGARELLI):
sostengono, infatti, che tali conclusioni sono “destinate ad essere radicalmente
rivisitate a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, a mente
del quale l’atto di opposizione all’ingiunzione dovrà avere la forma del ricorso ex art.
702bis c.p.c. (secondo il rito speciale), e non più dell’atto di citazione.”
A ben guardare anche l’art. 14, 1° comma, D.lgs. n. 150/2011, prevede lo stesso inciso
già presente nell’art. 30 Legge n. 794/1942 (“l’opposizione proposta a norma
dell’articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante
onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali”) sul quale le
Sezioni Unite hanno basato il primo argomento a sostegno dell’affermazione di quale
debba essere la forma dell’atto introduttivo dell’opposizione a decreto ingiuntivo.
Non si vede quindi per quale motivo, volendo essere coerenti, si possa giungere a delle
conclusioni diverse a seconda che l’opposizione venga radicata prima o dopo l’entrata
in vigore dell’art. 14 D.lgs. 150/2011, posto che anche quest’ultimo articolo, come
visto, pare presupporre un’opposizione nelle “forme” (secondo l’interpretazione che ne
è stata data) dell’art. 645 c.p.c. (BULGARELLI).
Che ne è allora di quella “esigenza sistematica che affida al professionista la scelta di
ricorrere allo speciale procedimento sommario, disciplinato nel suo esclusivo interesse,
al fine di attuare e garantire una più rapida tutela giurisdizionale del diritto al
compenso per le prestazioni eseguite in un processo civile” che secondo le Sezioni
Unite deponevano a favore della scelta della forma della citazione per l’introduzione del
giudizio di opposizione (BULGARELLI) ?
67
L’avvocato perde dunque oggi (vigente il D.lgs. 150/2011) la facoltà riservatagli di
decidere “se chiedere o meno la trattazione della questione secondo il modello di cui
alla legge speciale” potendo, in sua vece, effettuare tale scelta, adottando una
particolare forma dell’atto introduttivo (ricorso), il suo cliente-opponente
(BULGARELLI) ?
Ci si chiede poi se entro il termine di cui all’art. 641 c.p.c. l’ingiunto possa
limitarsi a depositare in Cancelleria il ricorso in opposizione oppure debba anche
provvedere a notificare all’avvocato opposto il ricorso e il decreto di fissazione
dell’udienza .
Sembra preferibile la tesi che privilegia il momento del deposito del ricorso,
sulla scorta degli argomenti che seguono:
- in primo luogo, si fa riferimento all’art. 39, 3° comma, c.p.c., ai sensi del quale (sia
pure relativamente alla litispendenza e continenza di cause) “la prevenzione è
determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso”;
- in secondo luogo, si ritiene ragionevole che entro il termine di cui all’art.641 c.p.c.
l’opponente possa limitarsi a depositare il ricorso ex art.702 c.p.c., ossia a fare ciò che
rientra nelle sue facoltà, registrandosi altrimenti una indebita compressione dei termini a
difesa per la proposizione dell’opposizione;
- in terzo luogo, la notifica del ricorso e decreto di fissazione dell’udienza entro il
termine di cui all’art.641 c.p.c. non sembra potersi conciliare (per l’incompatibilità) con
i termini previsti dall’art.702 ter, 3° comma, c.p.c., per il convenuto;
- in quarto luogo, tale indicazione trova il conforto della dottrina e della giurisprudenza
che, nelle opposizioni a decreto ingiuntivo in materia soggetta al rito del lavoro (cfr., ad
esempio, Cass. civile 8 novembre 1995, n. 11625; Cass. civile 16 novembre 1994, n.
9675; Cass. civile 29 luglio 1994, n. 7095; Cass. civile 26 aprile 1993, n. 4867; Cass.
civile 15 ottobre 1992, n. 11318; Cass. civile 26 marzo 1991, n. 3258; Cass. civile 14
marzo 1991, n. 2714; Cass. civile 6 agosto 1987, n. 6762) ed in materia di canoni di
locazione retta dal rito locatizio ex art.447 bis, ritiene sufficiente ai fini della tempestiva
opposizione nel termine di cui all’art. 641 c.p.c. il deposito del ricorso in cancelleria
entro il termine 40 giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo (cfr. altresì Cass.
civile 1 giugno 2000 n.7263).
Sul punto, si deve peraltro nuovamente richiamare la citata recente Sentenza
della Cassazione civile, Sezioni Unite, 23 settembre 2013 n. 21675 che, in motivazione,
ha affermato, tra l’altro, quanto segue:
“A tanto consegue l’affermazione del principio di diritto secondo cui, ai sensi del
disposto della legge 794/1942 (applicabile nella specie ratione temporis), l’opposizione
al decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile
deve essere proposto con atto di citazione, di talché, se l’opponente abbia introdotto il
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relativo giudizio con ricorso, la sanatoria del relativo vizio procedurale deve ritenersi
ammissibile a condizione che il ricorso venga notificato nel termine indicato nel
decreto, analogamente a come si sarebbe dovuto procedere con la citazione.
Il principio di diritto così esposto va poi coniugato (in adesione con quanto
correttamente ritenuto da Cass. 1283/1999) con quello, più generale, secondo il quale
l’adozione della forma del ricorso in luogo di quella della citazione non determina,
peraltro, la nullità (ovvero la inammissibilità) del procedimento di opposizione quando,
con la regolare instaurazione del contraddittorio, conseguente alla costituzione della
controparte in assenza di eccezione alcuna, sia stato comunque raggiunto lo scopo
detratto, in virtù del principio di conversione degli atti processuali nulli di cui all’art.
156 c.p.c.”
Dunque, fornita risposta (seppur non immune da critiche) al primo quesito rimessole le
Sezioni Unite hanno affrontato il secondo, vero, quesito (senz’altro dipendente in prima
battuta dalle conclusioni raggiunte sul primo presupposto e cioè sulla forma dell’atto
introduttivo del giudizio di opposizione), ossia se, e in quali limiti, fosse possibile la
sanatoria di un’opposizione all’ingiunzione erroneamente proposta nella vigenza
dell’art. 30 della Legge n.794/1942 mediante ricorso.
Come si è detto, le Sezioni Unite hanno ritenuto che, in ossequio all’orientamento
costante della Suprema Corte (con la sola eccezione delle opposte conclusioni raggiunte
da Cass. Civile, Sezioni Unite, 14 aprile 2011, n. 8491 in tema di sanatoria
dell’impugnazione delle delibere dell’assemblea condominiale che sia stata
erroneamente proposta con ricorso e non con citazione, per la quale ai fini della
tempestività è stato ritenuto sufficiente che nei termini per l’impugnazione avvenga il
deposito del ricorso in cancelleria; tali conclusioni non sono state infatti ritenute
applicabili al di fuori del territorio delle delibere condominiali) sia ammissibile tale
sanatoria purchè il ricorso venga notificato nel termine indicato nel decreto ex art. 641
c.p.c., analogamente a come si sarebbe dovuto procedere con citazione (anch’essa da
notificarsi nello stesso termine).
La motivazione è abbastanza stringata ed è basata sul sillogismo che, se per valutare la
tempestività di un’impugnazione da proporsi con atto di citazione occorre fare
riferimento alla data di notifica dell’atto e non alla data del suo deposito nella
cancelleria del giudice ad quem, la forma del ricorso (che sia stato erroneamente
depositato per opporsi al decreto ingiuntivo) non potrebbe mai considerarsi, in quanto
tale, idonea al raggiungimento dello scopo dell’atto di citazione, in assenza di uno degli
elementi essenziali a tale fine, quale la vocatio in ius.
Vocatio in ius che, tuttavia, manca anche nel ricorso eventualmente depositato ex art.
14, D.lgs. n. 150/2011 seppure dalle stesse Sezioni Unite ritenuto formalmente corretto
(ferme le critiche sopra indicate) come atto introduttivo dell’attuale giudizio di
69
opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore dell’avvocato “civilista”
(BULGARELLI).
A questo punto si riportano le testuali parole di autorevole dottrina (BULGARELLI), a
commento delle citate Sezioni Unite:
“Dobbiamo iniziare a preoccuparci e ritenere quindi che ora, nella vigenza dell’art. 14
del D.lgs. 150/2011, anche utilizzando la forma corretta per l’atto introduttivo
dell’opposizione (ricorso) il rispetto dei termini di decadenza previsti dall’art. 641
c.p.c. dipenda dai tempi impiegati dall’ufficio giudiziario per la pronuncia del decreto
di fissazione dell’udienza di comparizione e che quindi di fatto essi possano essere
inferiori a quelli (normalmente 40 giorni) astrattamente previsti?
O conviene forse non preoccuparsi e sbagliare consapevolmente, disattendendo le
sezioni unite, continuando a notificare per conto degli opponenti ad un decreto
ingiuntivo ottenuto da un collega citazioni e non ricorsi essendo così certi di poter
contare sull’intero termine previsto dall’art. 641 c.p.c. e di lasciare all’avvocato
opposto (e al Giudice ex art. 4, commi 1 e 2, D. lgs. 150/2011) la scelta se chiedere o
meno che la trattazione della vertenza si svolga secondo il modello di cui alla legge
speciale?
Pare proprio che la Suprema corte abbia fornito risposta ai quesiti che le sono stati
sottoposti a discapito della coerenza e con una motivazione che per le argomentazioni
fra loro contraddittorie e logicamente inconciliabili deve ritenersi perplessa e in
analogo stato non può pertanto che lasciare l’operatore del diritto.”
Sulla base di quanto affermato dalle Sezioni Unite, sembrerebbe dunque doversi
ritenere che, attualmente, nel caso in cui l’opposizione avverso un decreto ingiuntivo
richiesto ed ottenuto dall’avvocato nei confronti del proprio cliente nella materia
in esame venga erroneamente proposta con citazione anziché con ricorso,
l’opposizione stessa potrebbe ritenersi tempestiva soltanto se entro il termine di 40
giorni dalla notifica del decreto l’atto di citazione venga non soltanto notificato,
ma anche depositato in cancelleria (con l’iscrizione a ruolo): peraltro, qualora si
provveda alla conversione del rito di cognizione ordinaria nel rito di cognizione
sommaria ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. n. 150/2011, probabilmente si verificherebbe la
sanatoria prevista dall’ultimo comma del medesimo art. 4, ai sensi del quale:
“5. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme
del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni
maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”.
E si noti che la conversione del rito ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. n. 150/2011 viene
disposta anche dai sostenitori della tesi secondo cui l’intero giudizio di liquidazione dei
compensi, comprensivo dei temi sull’an debeatur, dovrebbe essere trattato sempre e
comunque con il “nuovo” rito sommario (secondo quanto si è detto in precedenza).
70
8. Generalità sulla disciplina delle controversie in tema di spese di giustizia.
L’art. 170 D.P.R. n. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia),
sotto la rubrica “opposizione a decreto di pagamento”, nel testo precedente le
modifiche apportate dal D. Lgs. n. 150/2011, disponeva testualmente quanto segue:
“1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del
magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l’incarico di demolizione e
riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico
ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall’avvenuta
comunicazione, al presidente dell’ufficio giudiziario competente.
2. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l’ufficio
giudiziario procede in composizione monocratica.
3. Il magistrato può, su istanza del beneficiario e delle parti processuali
compreso il pubblico ministero e quando ricorrono gravi motivi, sospendere
l’esecuzione provvisoria del decreto con ordinanza non impugnabile e può chiedere a
chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le
informazioni necessari ai fini della decisione.”
Dunque, il rito era quello speciale previsto per gli onorari di avvocato di cui
art. 29 Legge n. 794/1942,
ma la composizione prescritta dell’ufficio era
espressamente quella monocratica.
Giova a tal fine richiamare il previdente art. 29 Legge n. 794/1942 che, come si
è già avuto modo di chiarire, stabiliva quanto segue:
“Il Presidente del Tribunale o della Corte di appello ordina, con decreto in
calce al ricorso, la comparizione degli interessati davanti al collegio in camera di
consiglio, nei termini ridotti a norma dell’art. 645, ultima parte, del codice di
procedura civile.
Il decreto è notificato a cura della parte istante.Non è obbligatorio il ministero
di difensore.
Il collegio, sentite le parti, procura di conciliarle. Il processo verbale di
conciliazione costituisce titolo esecutivo.
Si applica per le spese l’art. 92, ultimo comma, del codice di procedura civile.
Se una delle parti non comparisce o se la conciliazione non riesce, il collegio
provvede alla liquidazione con ordinanza non impugnabile la quale costituisce titolo
esecutivo anche per le spese del procedimento.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili,
davanti al giudice di pace [e al pretore] (1) quando essi sono rispettivamente
competenti a norma dell’art. 28” (2).
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(1) Il D.lgs. n. 51/1998 ha soppresso l’ufficio del Pretore e, fuori dai casi espressamente
previsti dal citato decreto, le relative competenze sono da intendersi trasferite al
Tribunale ordinario.
(2) L’articolo era stato abrogato, a decorrere dal 16.12.2009, dall’art. 2, comma 1, D.L.
n. 200/2008 e, successivamente, l’efficacia della legge era stata ripristinata dall’art. 1
Legge n. 9/2009 in sede di conversione.
Il novellato art. 170 D.P.R. n. 115/2002 (“opposizione a decreto di
pagamento”), come modificato dall’art. 34, 17° comma, lettera a), D. Lgs. n. 150/2011,
dispone ora testualmente quanto segue:
“Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del
magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l’incarico di demolizione e
riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico
ministero, possono proporre opposizione. L’opposizione è disciplinata dall’articolo 15
del decreto legislativo 01 settembre 2011 n. 150.”
L’art. 15 D.Lgs. n. 150/2011 disciplina quindi attualmente le “opposizioni a
decreto di pagamento di spese di giustizia”, prevedendo testualmente quanto segue:
“1. Le controversie previste dall’articolo 170 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove
non diversamente disposto dal presente articolo.
2. Il ricorso è proposto al capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il
magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti emessi da
magistrati dell’ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale è
competente il presidente del tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati
dell’ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello è competente il presidente
della corte di appello.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.
4. L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa
secondo quanto previsto dall’articolo 5.
5. Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li
detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.
6. L’ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.”
La Relazione spiega l’intervento normativo come segue:
“L’articolo 15 detta la disciplina delle controversie in materia di opposizione a
decreto di pagamento delle spese di giustizia, di cui all’articolo 170 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115.
Le controversie in questione sono state ricondotte al rito sommario di
cognizione, in virtù dei caratteri di semplificazione della trattazione e dell’istruzione
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della causa evidenziati dal rinvio, ad opera della normativa previgente, alla disciplina
dei procedimenti in camera di consiglio, e del resto corrispondenti al limitato oggetto
del processo.
In ossequio alla delega (art. 54, comma 2, lettera a) della l. n. 69 del 2009) si è
mantenuta ferma la competenza funzionale del capo dell’ufficio giudiziario cui
appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Al riguardo si è
chiarita la portata della norma previgente in merito alla competenza, specificando che
per i provvedimenti emessi da magistrati dell’ufficio del giudice di pace e del pubblico
ministero presso il tribunale è competente il presidente del tribunale e che per i
provvedimenti emessi da magistrati dell’ufficio del pubblico ministero presso la corte di
appello è competente il presidente della corte di appello. Dall’attribuzione della
competenza funzionale all’organo apicale dell’ufficio giudicante deriva ex se il
mantenimento della composizione monocratica dell’organo decidente.
In chiave di mantenimento delle specialità della disciplina, è stato previsto che:
a) nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente;
b) l’ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile: sul punto valgono le
considerazioni effettuate riguardo all’art. 3;
c) è possibile sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto, applicando la disciplina
uniforme dell’inibitoria contenuta nell’art. 5;
d) il presidente può chiedere d’ufficio a chi ha provveduto alla liquidazione, o a chi li
detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.”
In realtà, il giudizio di opposizione a decreto di pagamento delle spese di
giustizia, oggi regolato dall’art. 15 D.Lgs. n. 150/2011, cui rinvia il novellato art. 170
D. Lgs. 115/2002, può avere ad oggetto diverse situazioni giuridiche:
A) l’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del custode,
dell’ausiliario del magistrato e delle imprese private cui è affidato l’incarico di
demolizione e riduzione in pristino (artt. 168-170 D.P.R. n. 115/2002);
B) l’opposizione al decreto di pagamento dell’onorario e delle spese spettanti al
difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore
privato, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (artt. 82-84 e 104
D.P.R. n. 115/2002);
C) l’opposizione al provvedimento di liquidazione dell’onorario e delle spese
spettanti al difensore della persona ammessa al programma di protezione dei
collaboratori di giustizia, al difensore d’ufficio, al difensore d’ufficio di persona
irreperibile e al difensore d’ufficio del minore (artt. 115-118 D.P.R. n. 115/2002);
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D) l’opposizione al provvedimento con cui il Giudice nega l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato;
E) l’impugnazione del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a
spese dello Stato da parte del Giudice.
Ai paragrafi successivi saranno eaminate le predette situazioni
9. A) L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del custode,
dell’ausiliario del magistrato e delle imprese private cui è affidato l’incarico di
demolizione e riduzione in pristino
L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del custode,
dell’ausiliario del magistrato e delle imprese private cui è affidato l’incarico di
demolizione e riduzione in pristino è disciplinata dagli artt. 168-170 D.P.R. n.
115/2002 e concerne sia il processo civile sia il processo penale.
Giova chiarire che, ai sensi dell’art. 3, 1° comma, lettera n) D.P.R. n.
115/2002, ausiliario del magistrato è “il perito, il consulente tecnico, l’interprete, il
traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o
professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario
addetto all’ufficio può nominare a norma di legge.”
In particolare, l’art. 168 D.P.R. n. 115/2002 disciplina come segue il “decreto
di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell’indennità di
custodia”:
“1. La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell’indennità
di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che
procede.
2. Il decreto è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico
ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo.
3. Nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se
sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è
comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto è comunicato alle parti,
compreso il pubblico ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini
dell’opposizione.”
L’art. 169 D.P.R. n. 115/2002 disciplina invece il “decreto di pagamento delle
spese per la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi” prevedendo
testualmente quanto segue:
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“La liquidazione dell’importo dovuto alle imprese private o alle strutture
tecnico-operative del Ministero della difesa, che hanno eseguito la demolizione di opere
abusive e di riduzione in pristino dei luoghi, è effettuata con decreto di pagamento
motivato dal magistrato che procede.
2. Il decreto di pagamento alle imprese private è comunicato al beneficiario e
alle parti processuali, compreso il pubblico ministero.”
L’art. 171 D.P.R. n. 115/2002, sotto la rubrica “effetti del decreto di
pagamento” poi, dispone che “1. Il decreto di pagamento emesso dal magistrato
costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente
testo unico.”
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che l’esegesi del decreto di
liquidazione “per una consulenza tecnica d’ufficio deve attenersi ai canoni previsti
per gli atti a contenuto normativo e non in base a quelli validi per contratti e negozi;
pertanto, l’interpretazione del decreto deve seguire criteri oggettivi e testuali, poiché è
finalizzata alla ricerca del significato oggettivo della regola o del comando contenuti
nel provvedimento e non dei contenuti di una statuizione di volontà” (cfr. in tal senso:
Cass. civile, Sezioni Unite, 09 maggio 2008, n. 11501 in Diritto & Giustizia 2008).
Come si è detto, il novellato art. 170 D.P.R. n. 115/2002 (“opposizione a
decreto di pagamento”), come modificato dall’art. 34, 17° comma, lettera a), D. Lgs. n.
150/2011, dispone ora testualmente quanto segue:
“Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del
magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l’incarico di demolizione e
riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico
ministero, possono proporre opposizione. L’opposizione è disciplinata dall’articolo 15
del decreto legislativo 01 settembre 2011 n. 150.”
L’art. 170 D.P.R. n. 115/2002 si ritiene applicabile anche avverso il decreto di
rigetto della liquidazione.
La legittimazione attiva nel procedimento di opposizione avverso il decreto di
pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese
private cui è affidato l’incarico di demolizione e riduzione in pristino spetta dunque:
al beneficiario, ossia all’ausiliario del magistrato (ad esempio, il CTU), al custode
ed alle imprese private cui è affidato l’incarico di demolizione e riduzione in
pristino;
alle parti processuali, ossia all’attore o al convenuto o al terzo chiamato o al terzo
intervenuto in una determinata causa oppure al creditore procedente in una terminata
procedura esecutiva;
75
al pubblico ministero.
Il ricorso avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi spettanti al
CTU può essere proposto dal difensore che assisteva la parte nel giudizio nel cui
ambito la consulenza è stata disposta, senza necessità di una specifica procura, come
chiarito dalla Cassazione con riguardo al ricorso previsto dal previgente art. 170 DP.R.
n. 115/2002:
Cass. civile, sez. II, 15 settembre 2009, n. 19867 in Giust. civ. Mass. 2009, 9, 1318:
“Il ricorso previsto dall’art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, avverso il
provvedimento di liquidazione dei compensi spettanti al consulente tecnico
d’ufficio, può essere proposto dal difensore che assiste la parte nel giudizio nel cui
ambito la consulenza è stata disposta, senza necessità di una specifica procura: il
mandato ad litem, infatti, attribuisce al difensore la facoltà di proporre tutte le
domande che siano comunque ricollegabili all’originario oggetto della causa, ivi
compresa quella di verifica della correttezza della liquidazione, la quale è
innegabilmente collegata alla domanda per la cui valutazione è stata disposta la
consulenza.”
Cass. civile, Sezioni Unite, 03 novembre 2005, n. 21288 in Giust. civ. Mass. 2005,
11: “Il ricorso previsto dall’art. 11 Legge 8 luglio 1980 n. 319 (e, ora, dall’art. 170
T.U.) avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi spettanti al consulente
tecnico d’ufficio può essere proposto dal difensore che assiste la parte nel giudizio
nel cui ambito la consulenza è stata disposta, senza necessità di una specifica
procura: il mandato ‘ad litem’, infatti, attribuisce al difensore la facoltà di proporre
tutte le domande che siano comunque ricollegabili all’originario oggetto della
causa, ivi compresa quella di verifica della correttezza della liquidazione, la quale è
innegabilmente collegata alla domanda per la cui valutazione è stata disposta la
consulenza.”
Quanto ai contraddittori necessari nel procedimento di opposizione al decreto
di liquidazione dei compensi al CTU in sede civile, si ritiene che, anche a seguito
dell’entrata un vigore dell’art. 15 D. Lgs. n. 150/2011, nulla sia mutato sulla necessità
che al procedimento partecipino, oltre al beneficiario del decreto di pagamento (il
CTU), anche tutte le parti del giudizio e, dunque, non solo quella o quelle cui sia stato
addossato l’onere di anticipare le spese: la sentenza finale potrebbe infatti modificare il
carico delle spese relative alla CTU, onde la parte non immediatamente gravata
dall’onere non solo può proporre impugnazione ma deve anche partecipare al giudizio
nell’ipotesi in cui l’opposizione risulti proposta da altra parte (GIULIANI).
Sul punto, la Cassazione aveva affermato che nel giudizio di opposizione al
decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico ai sensi del previgente art.
170 D.P.R. n. 115/2002 sono contraddittori necessari l’ausiliario del Giudice ed i
76
soggetti a carico dei quali le spese relative alla consulenza tecnica espletata nel giudizio
di merito potrebbero avere riflessi patrimoniali:
Cass. civile, sez. II, 17 dicembre 2012, n. 23192 in Giust. civ. Mass. 2012, 12, 1426:
“Nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del
consulente tecnico d’ufficio, ai sensi dell’art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, le
parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti
necessari. Ne consegue che l’omessa notifica del ricorso in opposizione e del
decreto di comparizione ad una di tali parti determina la nullità del procedimento e
della decisione, sicché quest’ultima deve essere cassata con rinvio, affinché il
giudice a quo riesamini l’opposizione, previa integrazione del contraddittorio.”
Cass. civile, sez. II, 30 marzo 2006, n. 7528 in Giust. civ. Mass. 2006, 3: “Nel
giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al consulente
tecnico ex art. 11 legge n. 319 del 1980 (e, ora ex art. 170 T.U.) sono contraddittori
necessari l’ausiliare del giudice ed i soggetti a carico dei quali le spese relative alla
consulenza tecnica espletata nel giudizio di merito potrebbero avere riflessi
patrimoniali, con la conseguenza che il decreto presidenziale di comparizione degli
interessati dinanzi al collegio in camera di consiglio deve essere notificato dal
ricorrente non soltanto al CTU, ma altresì alla controparte. Pertanto qualora si sia
verificata violazione delle norme sul litisconsorzio necessario non rilevata dal
giudice, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, risulta viziato
l’intero procedimento, sicché il giudice di legittimità deve disporre l’annullamento,
anche d’ufficio, della pronuncia emessa, con rinvio della causa al giudice a quo,
titolare della competenza funzionale in materia.”
Cass. civile, sez. II, 21 gennaio 2000, n. 645 in Giust. civ. Mass. 2000, 105: “Nel
giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al consulente
tecnico ex art. 11 l. n. 319 del 1980 (e, ora ex art. 170 T.U.) sono contraddittori
necessari il detto ausiliare del giudice ed i soggetti a carico dei quali è posto
l’obbligo di corrispondere il compenso. Ne consegue che il decreto presidenziale di
comparizione degli interessati dinanzi al collegio in camera di consiglio deve essere
notificato dal ricorrente non soltanto al CTU, ma altresì alla controparte, dovendo
in difetto essere integrato il contraddittorio ex art. 102, comma 2, c.p.c.”
La Cassazione ha chiarito che “in tema di procedimento di opposizione - ai sensi
dell’art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 - per la liquidazione dei compensi al perito,
l’imputato, parte del processo al quale l’attività dell’ausiliario è riferita, è interessato al
ricorso con cui il perito si dolga dell’insufficiente liquidazione, atteso che il maggior
onere derivante dalla richiesta riforma del provvedimento impugnato ha una ricaduta nei
suoi confronti; è viziato, pertanto, da nullità, per violazione del principio del
contraddittorio il provvedimento emesso in camera di consiglio senza che all’imputato e
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al suo difensore sia stato notificato l’avviso della udienza camerale” (cfr. in tal senso:
Cass. civile, sez. II, 15 marzo 2012, n. 4152 in Guida al diritto 2012, 24, 82).
La legittimazione passiva nel procedimento di opposizione al decreto di
liquidazione emesso a favore dell’ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese
private cui è affidato l’incarico di demolizione e riduzione in pristino in sede penale
spetta al Ministero della Giustizia, quale parte pubblica tenuta sia all’anticipazione dei
compensi sia al rimborso delle spese del procedimento di opposizione ove soccombente
(cfr. anche l’infra citata Cass. civile, Sezioni Unite, 29 maggio 2012, n. 8516).
Pertanto, con il decreto con cui viene fissata l’udienza di comparizione delle
parti avanti a sé, si dovrà anche:
assegnare al convenuto Ministero della Giustizia (o ai convenuti Ministero della
Giustizia e Consulente del P.M.) (o ai convenuti Ministero della Giustizia e Custode
giudiziario) un termine per la costituzione, che dovrà avvenire non oltre dieci giorni
prima dell’udienza, ex art. 702 bis, 3° comma, c.p.c.;
mandare alla parte ricorrente di notificare al convenuto Ministero della Giustizia,
presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato (o ai convenuti Ministero della
Giustizia, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato e Consulente del P.M.) (o ai
convenuti Ministero della Giustizia, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato e
Custode giudiziario) ricorso e decreto entro un termine di almeno trenta giorni
prima della data fissata per la sua costituzione, ex art. 702 bis, 3° comma, c.p.c.
Con specifico riguardo al giudizio di opposizione avverso i decreti di
pagamento emessi a favore dei CTU, la Cassazione suole affermare che oggetto del
procedimento di opposizione in questione può riguardare non soltanto la verifica della
correttezza della liquidazione operata dal Giudice, ma altresì la corrispondenza
dell’incarico svolto dal CTU ai quesiti demandatigli, ma non anche la valutazione
dell’influenza e dell’utilità della consulenza tecnica, che attengono al merito della causa
e devono farsi valere nella relativa sede:
Cass. civile, sez. I, 22 marzo 2013, n. 7294 in Giust. civ. Mass. 2013, rv 625931:
“Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso a favore del
consulente tecnico d’ufficio, il giudice deve verificare se l’opera svolta
dall’ausiliare sia rispondente ai quesiti posti dal giudice che ha conferito l’incarico,
tenuto conto, ai sensi dell’art. 51 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della
difficoltà, completezza e pregio della relazione peritale, che costituiscono i
parametri per la determinazione del compenso.”
Cass. civile, sez. II, 30 aprile 2012, n. 6598 in Guida al diritto 2012, 26, 62 (s.m.):
“In sede di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi al
consulente tecnico sono ammissibili solo le censure che si riferiscano alla
78
liquidazione del compenso mentre non possono proporsi questioni relative all’utilità
e validità della consulenza tecnica, che attengono al merito della causa e vanno
fatte valere nella relativa sede. Tale principio è rimasto fermo anche a seguito della
pressoché totale abrogazione l. n. 319 del 1980, atteso che la natura e la struttura
del procedimento di opposizione, già previsto dell’art. 11 di questa e ora
disciplinato dell’art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 è rimasta sostanzialmente
invariata. (Nella specie si assumeva che il quesito assegnato al consulente nominato
dal p.m. comportava l’impiego, da parte del consulente stesso, di competenze
specifiche sovrapponibili perfettamente alle conoscenze e alle valutazioni proprie
dell’organo giudiziario).”
Cass. civile, sez. II, 07 febbraio 2011, n. 3024 in Giust. civ. Mass. 2011, 2, 193: “In
tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d’ufficio, secondo la
disciplina recata dall’art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, che lascia
sostanzialmente invariata la natura e la struttura del procedimento di opposizione
alla anzidetta liquidazione già previsto dall’art. 11 l. 8 luglio 1980 n. 319, avverso
il decreto di liquidazione non possono proporsi questioni relative alla utilità e
validità della consulenza tecnica, che attengono al merito della causa e vanno fatte
valere nella relativa sede.”
Cass. civile, sez. II, 31 marzo 2006, n. 7632 in Giust. civ. Mass. 2006, 3: “In tema
di compenso degli ausiliari del giudice, nel procedimento di opposizione al
provvedimento che liquida il compenso al consulente tecnico, ai sensi dell’art. 11 l.
8 luglio 1980 n. 319 (e, ora , dell’art. 170 T.U.) non compete al giudice la
valutazione dell’influenza e dell’utilità della consulenza tecnica (il cui
apprezzamento è riservato al giudice della controversia in sede di cognizione del
merito), bensì quella circa la rispondenza dell’opera svolta dall’ausiliario ai quesiti
postigli. Ne consegue che, nel caso in cui tutto l’elaborato debba ritenersi fuori
d’opera rispetto al quesito, al consulente non spetta alcun compenso.”
Cass. civile, sez. II, 30 marzo 2006, n. 7499 in Giust. civ. Mass. 2006, 3: “Nel
giudizio di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso al
consulente tecnico, ai sensi dell’art. 11 l. 8 luglio 1980 n. 319 (e, ora , dell’art. 170
T.U.), non possono proporsi questioni relative alla utilità e validità della
consulenza tecnica, che attengono al merito della causa e vanno fatte valere nella
relativa sede.”
Cass. civile, sez. I, 11 aprile 1995, n. 4166 in Giust. civ. Mass. 1995, 811: “Nel
procedimento di opposizione al provvedimento che liquida il compenso al
consulente tecnico non compete al giudice la valutazione dell’influenza e dell’utilità
della consulenza tecnica (il cui apprezzamento è riservato al giudice della
controversia in sede di cognizione del merito), bensì quella circa la rispondenza
dell’opera svolta dall’ausiliario ai quesiti postigli, con la conseguenza che, nel caso
79
in cui tutto l’elaborato debba ritenersi fuori d’opera rispetto al quesito, al
consulente non spetta alcun compenso.”
Può essere utile ricordare che gli artt. 52 e 53 disp. attuaz. c.p.c. sono tuttora
vigenti, non essendo stati abrogati né dall’art. 299 del D.P.R. n. 115/2002 né dal D. Lgs.
n. 150/2011 ma, come chiarito dalla Cassazione, continuano ad avere l’efficacia soltanto
di indicare la forma del decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice e
la sua natura di titolo esecutivo, mentre il procedimento di opposizione avverso tale
provvedimento è regolato dall’art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e, ora, dall’art. 15 D. Lgs. n.
150/2011 (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 09 aprile 2013, n. 8586 in Giust. civ.
Mass. 2013, rv 625880: “Gli artt. 52 e 53 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile sono tuttora vigenti, non essendo stati abrogati dall’art. 299 del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ma continuano ad avere l’efficacia soltanto di indicare
la forma del decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice e la sua
natura di titolo esecutivo, mentre il procedimento di opposizione avverso tale
provvedimento è regolato dall’art. 170 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002”).
80
10. B) L’opposizione al decreto di pagamento dell’onorario e delle spese spettanti
al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e
all’investigatore privato, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
L’opposizione al decreto di pagamento dell’onorario e delle spese spettanti al
difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore
privato, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è disciplinata dagli artt.
82-84 e 104 D.P.R. n. 115/2002.
In particolare, l’art. 82 D.P.R. n. 115/2002 disciplina come segue l’ “onorario
e spese del difensore” in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (sia nel
processo civile sia nel processo penale):
“1. L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità
giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che,
in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti
relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno
professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione
processuale della persona difesa. (1)
2. Nel caso in cui il difensore nominato dall’interessato sia iscritto in un elenco
degli avvocati di un distretto di corte d’appello diverso da quello in cui ha sede il
magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il
processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa
professionale.
3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il
pubblico ministero.”
(1) Comma così modificato dall’art. 1 L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1°
gennaio 2005.
L’art. 83 D.P.R. n. 115/2002, invece, disciplina come segue l’ “onorario e
spese dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte”, in caso di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato (sia nel processo civile sia nel processo
penale):
“1. L’onorario e le spese spettanti all’ausiliario del magistrato e al consulente
tecnico di parte sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento,
secondo le norme del presente testo unico. (1)
2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo
e, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico, dall’autorità giudiziaria che ha
proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio,
ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il
giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le
81
fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è
intervenuto dopo la loro definizione.
3. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il
pubblico ministero.”
(1) Comma così modificato dall’art. 3 L. 24 febbraio 2005, n. 25.
L’art. 104 D.P.R. n. 115/2002 disciplina il “compenso dell’investigatore
privato”della parte ammessa al patrocinio (nel processo penale) disponendo che “Il
compenso spettante all’investigatore privato della parte ammessa al patrocinio è
liquidato dall’autorità giudiziaria, ai sensi dell’articolo 83 ed è ammessa opposizione
ai sensi dell’articolo 84.”
Infine, l’art. 84 D.P.R. n. 115/2002 , sotto la rubrica “opposizione al decreto di
pagamento”, prevede poi che “1. Avverso il decreto di pagamento del compenso al
difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa
opposizione ai sensi dell’articolo 170.”
L’art. 84 D.P.R. n. 115/2002 si ritiene applicabile anche avverso il decreto di
rigetto della liquidazione.
La legittimazione passiva in tali procedimenti di opposizione spetta al
Ministero della Giustizia, quale parte pubblica tenuta sia all’anticipazione dei
compensi sia al rimborso delle spese del procedimento di opposizione ove soccombente
(cfr. anche l’infra citata Cass. civile, Sezioni Unite, 29 maggio 2012, n. 8516).
La Cassazione ha chiarito che “il difensore di persona ammessa al patrocinio a
spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, proponga
opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l’entità delle
somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un
diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari
del procedimento medesimo e l’eventuale obbligo del pagamento delle spese sono
regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla responsabilità
delle parti per le spese (nella specie, la Corte ha cassato l’ordinanza impugnata che
aveva escluso che nel giudizio di opposizione potesse esservi spazio per la liquidazione
delle spese della procedura)” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 02 maggio 2013, n.
10239 in Diritto & Giustizia 2013).
Analogamente, si è affermato che “il difensore di persona ammessa al
patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 D.P.R. n. 115 del 2002,
proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando
l’entità delle somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a
tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione
82
degli onorari nel procedimento medesimo e l’eventuale obbligo delle spese sono
regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla responsabilità delle
parti per le spese”(cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 23 aprile 2013, n. 9808 in
Diritto & Giustizia 2013; Cass. civile, sez. VI, 12 agosto 2011, n. 17247 in Giust. civ.
Mass. 2011, 7-8, 1167).
11. C) L’opposizione al provvedimento di liquidazione dell’onorario e delle spese
spettanti al difensore della persona ammessa al programma di protezione dei
collaboratori di giustizia, al difensore d’ufficio, al difensore d’ufficio di persona
irreperibile e al difensore d’ufficio del minore
L’opposizione al provvedimento di liquidazione dell’onorario e delle spese
spettanti al difensore della persona ammessa al programma di protezione dei
collaboratori di giustizia, al difensore d’ufficio, al difensore d’ufficio di persona
irreperibile e al difensore d’ufficio del minore è disciplinata dagli artt. 115-118 D.P.R.
n. 115/2002 (dettati nell’ambito del Titolo III sulla “estensione, a limitati effetti, della
disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale” ).
In particolare, l’art. 115 D.P.R. n. 115/2002 disciplina come segue la
“liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al
programma di protezione dei collaboratori di giustizia”:
“1. L’onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al
programma di protezione di cui al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono
liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall’articolo 82 ed è
ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto
nell’albo degli avvocati di un distretto di corte d’appello diverso da quello dell’autorità
giudiziaria procedente, in deroga all’articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le
spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita” (1).
(1) Comma così modificato dall’art. 94, comma 2, L. 27 dicembre 2002, n. 289, a
decorrere dal 1° gennaio 2003.
L’art. 116 D.P.R. n. 115/2002 disciplina come segue la “liquidazione
dell’onorario e delle spese al difensore di ufficio”:
“1. L’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal
magistrato, nella misura e con le modalità previste dall’articolo 82 ed è ammessa
opposizione ai sensi dell’articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito
inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
83
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona
assistita dal difensore d’ufficio non chiede ed ottiene l’ammissione al patrocinio.”
L’art. 117 D.P.R. n. 115/2002 disciplina come segue la “liquidazione
dell’onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile” :
1. L’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta
alle indagini, dell’imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato
nella misura e con le modalità previste dall’articolo 82 ed è ammessa opposizione ai
sensi dell’articolo 84.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è
reso successivamente reperibile.”
L’art. 118 D.P.R. n. 115/2002 disciplina come segue la “liquidazione
dell’onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore” :
“1. L’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono
liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall’articolo 82 ed è
ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84.
2. Contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento, l’ufficio
richiede ai familiari del minorenne, nella qualità, di presentare entro un mese la
documentazione prevista dall’articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del
termine, l’ufficio chiede all’ufficio finanziario gli adempimenti di cui all’articolo 98,
comma 2, trasmettendo l’eventuale documentazione pervenuta.
3. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minorenne
e dei familiari, se il magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito
previsti per l’ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base
della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti
finanziari.”
Dunque, i citati artt. 115-118 D.P.R. n. 115/2002 richiamano tutti
espessamente sia l’art. 82 sia l’art. 84: in particolare, quest’ultimo, come si è detto,
sotto la rubrica “opposizione al decreto di pagamento”, prevede che “1. Avverso il
decreto di pagamento del compenso al difensore, all’ausiliario del magistrato e al
consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 170.”
Come pure si è detto,’art. 84 D.P.R. n. 115/2002 si ritiene applicabile anche
avverso il decreto di rigetto della liquidazione.
La legittimazione passiva in tali procedimenti di opposizione spetta al Ministero
della Giustizia, quale parte pubblica tenuta sia all’anticipazione dei compensi sia al
rimborso delle spese del procedimento di opposizione ove soccombente (cfr. anche
l’infra citata Cass. civile, Sezioni Unite, 29 maggio 2012, n. 8516).
84
12. D) L’opposizione al provvedimento con cui il Giudice nega l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato
L’art. 99 D.P.R. n. 115/2002, dettato nel Titolo II sulle “disposizioni particolari
sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale”, disciplina l’opposizione al
provvedimento con cui il Giudice penale nega l’ammissione al patrocinio a spese
dello Stato e, sotto la rubrica “Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell’istanza”,
dispone testualmente quanto segue:
“1. Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l’istanza
di ammissione, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia
avutane ai sensi dell’articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente
della corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di
rigetto.
2. Il ricorso è notificato all’ufficio finanziario che è parte nel relativo processo.
3. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l’ufficio
giudiziario procede in composizione monocratica.
4. L’ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura
dell’ufficio del magistrato che procede, all’interessato e all’ufficio finanziario, i quali,
nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di
legge. Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento.”
a) Secondo una prima tesi, l’opposizione al provvedimento con cui il Giudice
penale nega l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato dovrebbe essere attribuita
ancora oggi alla competenza del Giudice penale, in virtù del carattere “accessorio” di
tale controversia, che pertanto resterebbe strettamente collegata al procedimento
principale (GIULIANI).
A sostegno di tale tesi, viene citata Cass. penale, sez. IV, 2 marzo 2011, n.
12491 che, in motivazione, ha configurato la procedura di cui all’art. 99 D.P.R. n.
115/2002, nel complesso, come “una procedura di tipo misto che segue le regole del
rito penale per quanto riguarda la competenza del giudice e segue le regole del rito
civile per quanto riguarda i termini per l’opposizione, la legittimazione processuale,
l’onere della prova e il carico delle spese processuale.”
Secondo tale tesi, l’art. 99 D.P.R. n. 115/2002 pone comunque difficili problemi
di coordinamento con il processo penale in cui verrebbe ad innestarsi quello di
opposizione, di cui non sarebbe certa neppure la riconducibilità all’art. 15 D. Lgs. n.
150/2011, potendosi ipotizzare l’applicazione del sotto-rito sommario di cui al
precedente art. 14, proprio a causa del richiamo al procedimento speciale camerale di
liquidazione degli onorari degli avvocati.
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b) Secondo una seconda tesi, anche tale opposizione dovrebbe invece spettare
alla competenza del Giudice civile, attraverso l’applicazione analogica dell’art. 170
D.P.R. n. 115/2002 e, dunque, anche dell’art. 15 D.Lgs. n. 150/2011 (richiamato
dall’art. 170).
A sostegno di tale tesi, si osserva che la modifica dell’art. 28 Legge n. 794/1942
e l’abrogazione degli artt. 29 e 30 Legge n. 794/1942 hanno determinato l’abrogazione
dell’art. 99, 3° comma, D.Lgs. n. 150/2011 che, come si è detto, richiama il processo
“speciale previsto per gli onorari di avvocato” con la precisazione che “l’ufficio
giudiziario procede in composizione monocratica” (e, dunque, il processo già
disciplinato dai previgenti artt. 28, 29 e 30 Legge n. 794/1942), salvo a voler ipotizzare
la sopravvivenza di una normativa abrogata.
Questa tesi viene seguita dalla 3^ Sezione del Tribunale di Torino.
Per quanto concerne l’opposizione al diniego dell’ammissione al patrocinio a
spese dello Stato in sede civile, si deve innanzitutto richiamare l’art. 126 D.P.R. n.
115/2002, ai sensi del quale:
“1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta
l’istanza di ammissione, il consiglio dell’ordine degli avvocati, verificata
l’ammissibilità dell’istanza, ammette l’interessato in via anticipata e provvisoria al
patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista,
ricorrono le condizioni di reddito cui l’ammissione al beneficio è subordinata e se le
pretese che l’interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.
2. Copia dell’atto con il quale il consiglio dell’ordine accoglie o respinge,
ovvero dichiara inammissibile l’istanza, è trasmessa all’interessato e al magistrato.
3. Se il consiglio dell’ordine respinge o dichiara inammissibile l’istanza, questa
può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.”
Ora, l’opposizione alla delibera del Consiglio dell’ordine degli avvocati di
rigetto o di inammissibilità dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato non sembra ammissibile, sia in quanto l’opposizione non avrebbe ad oggetto un
provvedimento del Giudice, sia in quanto il citato art. 126, 3° comma, D.P.R. n.
115/2002 prevede quale rimedio la riproposizione dell’istanza al magistrato competente
per il giudizio, che decide con decreto. Questa tesi viene seguita dalla 3^ Sezione del
Tribunale di Torino.
Invece, l’opposizione al decreto con cui il Giudice civile, adito ai sensi del
citato art. 126, 3° comma, D.P.R. n. 115/2002 nega a sua volta l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato dovrebbe ritenersi ammissibile attraverso
l’applicazione dell’art. 170 D.P.R. n. 115/2002, argomentandosi per analogia dall’art.
84 D.P.R. n. 115/2002 richiamato in precedenza (GIULIANI).
86
Una tale soluzione sembra avallata da Cass. civile, sez. I, 04 settembre 2009, n.
19203 in Giust. civ. Mass. 2009, 9, 1274 e Cass. civile, sez. I, 27 maggio 2008, n.
13833 in Giust. civ. Mass. 2008, 5, 816, secondo cui “nel giudizio di impugnazione del
provvedimento di espulsione, avverso il provvedimento di diniego di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato lo straniero non può far ricorso al procedimento di cui
all’art. 99 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, espressamente previsto nel procedimento
penale, ma a quello disciplinato dall’art. 170 del citato decreto (applicabile ai sensi
dell’art. 84, a sua volta richiamato dall’art. 142); secondo le previsioni di tale norma,
pertanto, avverso il provvedimento di non ammissione al gratuito patrocinio, lo
straniero può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, al capo
dell’ufficio giudiziario (nella specie, ratione temporis, al Coordinatore dell’ufficio del
giudice di pace competente nel giudizio di impugnazione del provvedimento
espulsivo).”
La legittimazione passiva in tali procedimenti di opposizione spetta in tal caso
non al Ministero della Giustizia, bensì all’Ufficio Finanziario (e, precisamente,
all’Agenzia delle Entrate), quale parte pubblica tenuta al rimborso delle spese del
procedimento di opposizione ove soccombente, come espressamente previsto dall’art.
99. 2° comma, D.P.R. n. 115/2002, ai sensi del quale “il ricorso è notificato all’ufficio
finanziario che è parte nel relativo processo.”
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13. E) L’impugnazione del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio
a spese dello Stato
La “revoca del provvedimento di ammissione” al patrocinio a spese dello
Stato nel processo penale è disciplinata dall’art. 112 D.P.R. n. 115/2002, ai sensi del
quale:
“1. Il magistrato, con decreto motivato, revoca l’ammissione:
a) se, nei termini previsti dall’articolo 79, comma 1, lettera d), l’interessato non
provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito;
b) se, a seguito della comunicazione prevista dall’articolo 79, comma 1, lettera
d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l’ammissione;
c) se, nei termini previsti dall’articolo 94, comma 3, non sia stata prodotta la
certificazione dell’autorità consolare;
d) d’ufficio o su richiesta dell’ufficio finanziario competente presentata in ogni
momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta
provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli
articoli articoli 76 e 92;
2. Il magistrato può disporre la revoca dell’ammissione anche all’esito delle
integrazioni richieste ai sensi dell’articolo 96, commi 2 e 3.
3. Competente a provvedere è il magistrato che procede al momento della
scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata o,
se procede la Corte di cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento
impugnato.
4. Copia del decreto è comunicata all’interessato con le modalità indicate
nell’articolo 97.”
Il successivo art. 113 D.P.R. n. 115/2002 (“Ricorso avverso il decreto di
revoca”) prevede poi che “1. Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai
sensi della lettera d), comma 1, dell’articolo 112, l’interessato può proporre ricorso per
cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi
dell’articolo 97.”
La “revoca del provvedimento di ammissione” al patrocinio a spese dello
Stato nel processo civile è disciplinata dall’art. 136 D.P.R. n. 115/2002, ai sensi del
quale:
“1. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni
reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio, il magistrato che procede
revoca il provvedimento di ammissione.
2. Con decreto il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio
provvisoriamente disposta dal consiglio dell’ordine degli avvocati, se risulta
88
l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o
resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
3. La revoca ha effetto dal momento dell’accertamento delle modificazioni
reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia
retroattiva.”
Ciò chiarito, si ritiene ammissibile l’impugnazione del provvedimento di
revoca del Giudice penale o civile dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Secondo la tesi che sembra prevalere, si dovrebbe applicare per analogia l’art.
170 D.P.R. n. 115/2002 richiamato in precedenza (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II,
16 ottobre 2012, n. 17684; Cass. civile, sez. I, 23 giugno 2011, n. 13807) e, dunque,
anche l’art. 15 D.Lgs. n. 150/2011 (richiamato dall’art. 170), fatta eccezione per
l’ipotesi di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
nel processo penale prevista dal citato art. 112, 1° comma, lettera d), D.P.R. n.
115/2002, essendo previsto in tal caso il ricorso per Cassazione ai sensi del successivo
art. 113 D.P.R. n. 115/2002 (il quale prevede che “contro il decreto che decide sulla
richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell’articolo 112, l’interessato
può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla
notizia avuta ai sensi dell’articolo 97”).
Si richiamano testualmente le massime delle citate pronunce:
Cass. civile, sez. II, 16 ottobre 2012, n. 17684 in Giust. civ. Mass. 2012, 10,
1216: “Il provvedimento del giudice penale di revoca del decreto di liquidazione
del compenso in favore del difensore d’ufficio di imputato irreperibile è
suscettibile di opposizione ai sensi dell’art. 170 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
con conseguente inammissibilità di ricorso immediato per cassazione,
rimanendo perciò preclusa anche la possibilità di disporre la rimessione in
termini dell’interessato, ai fini della proposizione di un’impugnazione nelle
forme del rito civile, ove il ricorso sia stato proposto prima della sentenza 3
settembre 2009 n. 19161, delle Sezioni Unite della S.C., la quale ha innovato il
precedente orientamento, affermando la competenza del giudice civile anche per
le opposizioni nei confronti di decreti di liquidazione pronunciati in giudizi
penali.”
Cass. civile, sez. I, 23 giugno 2011, n. 13807 in Giust. civ. Mass. 2011, 6, 941:
“In tema di gratuito patrocinio, il mezzo impugnatorio avverso il provvedimento di
revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede civile, ai sensi
dell’art. 136 d.P.R. 3 maggio 2002 n. 115, deve individuarsi, in mancanza di espressa
previsione normativa, non nella disciplina penalistica dettata dagli art. 99, 112 e 113
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ma nell’art. 170 del medesimo decreto che, pur rivolto a
regolare l’opposizione ai decreti di pagamento in favore dell’ausiliario, del custode e
89
delle imprese private incaricate della demolizione e riduzione in pristino, deve ritenersi
estensibile alle opposizioni ai provvedimenti di revoca dell’ammissione al detto
patrocinio deliberati dal giudice civile, configurando tale disposizione un rimedio
generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione, che non sono provvedimenti
definitivi e decisori, ma mere liquidazioni o rifiuti di liquidazione, e, quindi, esperibile
necessariamente contro un decreto del magistrato del processo che la rifiuti.”
In realtà, la Cassazione penale suole ritenere che “avverso il provvedimento di
revoca, da parte del magistrato, ai sensi dell’art. 112 lett. d) D.P.R. 30 maggio 2002 n.
115, dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è esperibile, ai sensi del
successivo art. 113, il ricorso per Cassazione unicamente quando detto
provvedimento sia stato adottato su richiesta dell’amministrazione finanziaria,
mentre, qualora sia adottato d’ufficio, dev’essere previamente esperito il rimedio
dell’opposizione” (cfr. in tal senso: Cass. penale, sez. IV, 21 dicembre 2011, n. 6419 in
Arch. nuova proc. pen. 2012, 4, 410).
In altre parole, “avverso il provvedimento di revoca del decreto di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, adottato d’ufficio, non è ammesso ricorso per Cassazione,
mezzo di impugnazione riservato alla ipotesi di revoca sollecitata dall’ufficio
finanziario competente, bensì solo ricorso al presidente dell’ufficio giudiziario cui
appartiene il giudice che ha disposto la revoca” (cfr. in tal senso: Cass. penale, sez. IV,
26 ottobre 2011, n. 39280 in Cass. pen. 2013, 2, 737). Nella motivazione della massima
da ultimo citata la Corte precisa che, nonostante le modifiche apportate dal D.L. n.
115/2005, convertito in Legge n. 165/2005, all’art. 112 D.P.R. n. 115/2002, che ha, per
l’appunto, previsto una facoltà di revoca anche d’ufficio per motivi non formali, il
ricorso (diretto) per cassazione continua a rimanere consentito ai soli casi di revoca
disposta “su richiesta”. A tale conclusione si è pervenuti sulla base della considerazione
che il novellato testo dell’art. 113 D.P.R. n. 115/2002, che disciplina lo specifico mezzo
di impugnazione, continua a fare riferimento come nella previgente formulazione, al
provvedimento decisorio adottato “sulla richiesta di revoca”, alludendo evidentemente
all’iniziativa dell’ufficio finanziario prevista dall’art. 112, lett. d), del medesimo D.P.R.
In senso conforme, nel ritenere che il provvedimento di revoca d’ufficio
dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è opponibile con il ricorso di cui
all’art. 99 e non può essere impugnato con ricorso immediato per cassazione, possono
richiamarsi le seguenti pronunce: Cass. pen., sez. IV, 14 aprile 2011, n. 33012, in
C.E.D. Cass. pen, n. 251095; Cass. pen., sez. IV, 14 luglio 2010, n. 32057, in C.E.D.
Cass. pen. n. 248202; Cass. pen., sez. IV, 22 giugno 2010, n. 34668, in C.E.D. Cass.
pen. n. 248082, che ha previsto, peraltro, la conversione del ricorso eventualmente
proposto come opposizione; Cass. pen. sez. IV, 29 aprile 2010, n. 20087, in C.E.D.
Cass. pen. n. 247545; Cass. pen., sez. IV, 11 novembre 2009, n. 48354, in C.E.D. Cass.
90
pen. n. 245728; Cass. pen., sez. IV, 26 novembre 2008, n. 3643, in C.E.D. Cass. pen. n.
243702; Cass. pen., sez, IV, 16 settembre 2008, n. 38478, in C.E.D. Cass. pen. n.
241224; Cass. pen., sez. IV, 14 luglio 2008, n. 33154, in C.E.D. Cass. pen. n. 240883.
Peraltro, secondo l’orientamento del Tribunale di Torino, la legittimazione
passiva in tali procedimenti di opposizione dovrebbe spettare in tali casi non al
Ministero della Giustizia, bensì all’Ufficio Finanziario (e, precisamente, all’Agenzia
delle Entrate), quale parte pubblica tenuta al rimborso delle spese del procedimento di
opposizione ove soccombente, in applicazione analogica dell’art. 99. 2° comma, D.P.R.
n. 115/2002, ai sensi del quale “il ricorso è notificato all’ufficio finanziario che è parte
nel relativo processo.”
91
14. Gli aspetti procedurali della disciplina delle controversie in tema di spese di
giustizia.
In tutte le ipotesi richiamate ai punti precedenti si applica dunque il rito
sommario di cognizione c.d. “obbligatorio” previsto dall’art. 15 D.Lgs. n. 150/2011
che, come si è detto, sostituisce il precedente richiamo al procedimento di liquidazione
degli onorari degli avvocati.
L’art. 15, 2° comma, D.Lgs. n. 150/2011 prevede quanto segue:
“Il ricorso è proposto al capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il
magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
Per i provvedimenti emessi da magistrati dell’ufficio del giudice di pace e del
pubblico ministero presso il tribunale è competente il presidente del tribunale.
Per i provvedimenti emessi da magistrati dell’ufficio del pubblico ministero
presso la corte di appello è competente il presidente della corte di appello”
Sotto il vigore del previgente testo dell’art. 170 D.P.R. n. 115/2002
l’espressione “presidente dell’ufficio giudiziario competente” alimentava qualche
ambiguità nel caso in cui la liquidazione del compenso fosse stata fatta dal Giudice di
pace:
L’unico precedente edito era la pronuncia del Tribunale Matera, 28 settembre 2009
in Giur. merito 2009, 12, 3113: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, avverso il
decreto di pagamento dei compensi professionali dell’avvocato emesso dal g.d.p. è
ammesso il ricorso al Presidente del tribunale essendo l’autorità giudiziaria
competente in forza del tenore dell’art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 poiché nel
riferimento in esso fatto “al presidente dell’ufficio giudiziario competente” non vi
sono spazi per ritenere che tal giudice non vada identificato nel “presidente” del
tribunale, avuto conto che tale precisa qualifica non compete al coordinatore del
g.d.p. che ha solo limitate funzioni organizzatrici e né al Presidente della Corte di
appello dotato solo di poteri di sorveglianza nei confronti del giudice onorario.”
Era ininfluente sul punto il precedente rappresentato da Cass. civile, sez. II, 22
ottobre 2010, n. 21786 in Giust. civ. Mass. 2010, 10, 1362, secondo cui: “Lo
speciale procedimento previsto dall’art. 170 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per le
opposizioni alla liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice, è regolato
dagli art. 28 ss. l. 13 giugno 1942 n. 794, ma tale giudizio, per espressa previsione
del comma 2 del medesimo art. 170, è trattato davanti al tribunale in composizione
monocratica.” In quel caso infatti la decisione era stata emessa dal Tribunale e si
discuteva solamente della composizione collegiale o monocratica dell’organo.
92
Va ricordato peraltro che le citate Cass. civile, sez. I, 27 maggio 2008, n. 13833 (in
Giust. civ. Mass. 2008, 5, 816) e Cass. civile, sez. I, 04 settembre 2009, n. 19203
(in Giust. civ. Mass. 2009, 9, 1274) hanno escluso che nel giudizio di impugnazione
del provvedimento di espulsione, avverso il provvedimento di diniego di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato, lo straniero possa far ricorso al
procedimento di cui all’art. 99 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, espressamente
previsto nel procedimento penale, dovendo utilizzare lo strumento disciplinato
dall’art. 170 del citato decreto (applicabile ai sensi dell’art. 84, a sua volta
richiamato dall’art. 142); tanto premesso, le citate pronunce hanno affermato che
contro il provvedimento di non ammissione al gratuito patrocinio, lo straniero può
proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, al Capo dell’Ufficio
giudiziario e cioè, ratione temporis, al Coordinatore dell’ufficio del Giudice di pace
competente nel giudizio di impugnazione del provvedimento espulsivo.
Si riporta uno stralcio della motivazione di Cass. civile, sez. I, 27 maggio 2008, n.
13833:
“Nell’ipotesi di negata ammissione al beneficio (che si è visto essere assai ristretta,
proprio in forza dell’interpretazione della disposizione fornita dal Giudice
costituzionale) resta il problema di quale sia lo strumento impugnatorio predisposto
dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 in caso di suo diniego.
Infatti, mentre nella materia penale l’art. 99 (Ricorso avverso i provvedimenti di
rigetto dell’istanza) ha appositamente stabilito che “1. Avverso il provvedimento
con cui il magistrato competente rigetta l’istanza di ammissione, l’interessato può
proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell’art. 97,
davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d’appello ai quali
appartiene il magistrato che ha emesso il “emesso il decreto di rigetto” (e che “4.
L’ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell’ufficio
del magistrato che procede, all’interessato e all’ufficio finanziario, i quali, nei venti
giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di
legge”), per la materia civile nulla è stato disposto.
A tale proposito, la soluzione non può che essere cercati all’interno delo stesso TU,
facendo ricorso, più che alla previsione della disciplina penalistica sopraricordata,
a quanto dispone lo stesso art. 142, che, sia pure per le doglianze in materia di
quantificazione delle spettanze del difensore, richiama lo strumento
dell’”opposizione ai sensi dell’art. 84”, che a sua volta rende applicabile l’art. 170
dello stesso TU (Opposizione al decreto di pagamento).
Secondo tale procedura, riguardante l’opposizione al decreto di pagamento emesso
a favore dell’ausiliario del magistrato (e di altre figure), “il beneficiario e le parti
processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro
93
venti giorni dall’avvenuta comunicazione, al presidente dell’ufficio giudiziario
competente”, secondo un processo che “è quello speciale previsto per gli onorari di
avvocato e l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica” (comma 2).
In tali sensi, dunque, va interpretata, in linea generale, la disciplina (lacunosa)
riguardante il rimedio esperibile avverso il provvedimento di diniego
dell’ammissione dello straniero in ordine al richiesto patrocinio a spese dello Stato
per l’impugnazione della sua espulsione dal territorio nazionale.
E’ il Capo dell’Ufficio giudiziario (nella specie, ratione temporis: il Coordinatore
dell’ufficio del Giudice di Pace), dunque, il magistrato (onorario o professionale)
chiamato a risolvere anche il problema giuridico posto dal primo motivo
dell’odierno ricorso, e cioè se l’avvenuta nomina del difensore da parte dello
straniero costituisca ostacolo all’applicazione del beneficio accordato dal cit. T.U.
del 2002, art. 142.)”
Secondo alcuni (SCOTTI), la scelta del decreto di escludere la competenza
dell’Ufficio del Giudice di Pace per l’opposizione, privilegiando comunque quella
del Presidente del Tribunale, è quindi da valutare con sospetto alla luce delle
indicazioni di cui alla sentenza da ultimo citata della Suprema Corte, giacché in
quella prospettiva vi sarebbe stata una modificazione dei criteri di competenza (non
così, a seguire la tesi del Tribunale di Matera).
La natura monocratica del procedimento permane anche in caso di opposizione
avverso un provvedimento pronunciato da un organo collegiale.
La Cassazione, prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2011 aveva
chiarito che “in tema di spese di giustizia, stante la previsione di cui all’art. 170 D.P.R.
30 maggio 2002 n. 115 (secondo cui, quando sia proposta opposizione avverso il
decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato, l’ufficio
giudiziario procede in composizione monocratica), la competenza a provvedere spetta
ad un giudice singolo del tribunale o della corte d’appello, ai quali appartiene il
magistrato che ha emanato il provvedimento di liquidazione dell’indennità oggetto di
impugnazione, da identificare con il presidente del medesimo ufficio giudiziario o con il
giudice da lui delegato; ne consegue che, non essendo configurabili, all’interno di uno
stesso ufficio giudiziario, questioni di competenza tra il presidente ed i giudici da
questo delegati, ma solo di distribuzione degli affari in base alle tabelle di
organizzazione, non costituisce ragione di invalidità dell’ordinanza, adottata in sede di
opposizione al decreto di liquidazione del compenso dell’ausiliario, il fatto che essa sia
stata pronunciata da un giudice diverso dal presidente del tribunale” (cfr. in tal senso:
Cass. civile, sez. II, 15 giungo 2012, n. 9879 in Giust. civ. Mass. 2012, 6, 804).
Ai sensi dell’art. 15, 3° comma, D.Lgs. n. 150/2011: “Nel giudizio di merito le
parti possono stare in giudizio personalmente.”
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La previsione è identica a quella prevista per le controversie in materia di
liquidazione dei compensi degli avvocati dall’art. 14, 3° comma, D.Lgs. n. 150/2011.
L’art. 15, 4° comma, D.Lgs. n. 150/2011 chiarisce che “L’efficacia esecutiva
del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall’articolo
5.”
Ai sensi dell’art. 15, 5° comma, D.Lgs. n. 150/2011: “Il presidente può
chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e
le informazioni necessari ai fini della decisione.”
L’art. 15, 6° comma, D.Lgs. n. 150/2011 prevede la definizione del giudizio
con ordinanza non appellabile.
La previsione è identica a quella prevista per le controversie in materia di
liquidazione dei compensi degli avvocati dall’art. 14, 4° comma, D.Lgs. n. 150/2011.
L’ordinanza conclusiva del giudizio rimane comunque soggetta al ricorso per
cassazione ex art. 111 Cost., in considerazione della sua natura decisoria e della capacità
di incidere in via definitiva su diritti soggettivi, come si era sempre ritenuto a proposito
dell’ordinanza non impugnabile resa ai sensi dell’art. 170, D.P.R. n. 115/2002 (cfr. in
tal senso: Cass. civile, sez. II, 18 febbraio 2011, n. 4020 in Giust. civ. Mass. 2011, 2,
270: “È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di liquidazione dei
compensi al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, essendo tale
provvedimento non definitivo, giacché impugnabile, ai sensi dell’art. 170 del D.P.R. n.
115 del 2002, con opposizione da rivolgersi al presidente dell’ufficio giudiziario
competente. Infatti, soltanto avverso quest’ultimo provvedimento, è proponibile il
ricorso per cassazione, in considerazione della sua natura decisoria e della capacità
d’incidere in via definitiva su diritti soggettivi”).
Si ritiene invece inammissibile il ricorso diretto ex art. 111 Cost. avverso il
decreto di pagamento, attesa la sua natura non decisoria e non definitiva.
La Cassazione (in relazione a procedimenti instaurati prima dell’entrata in
vigore del D. Lgs. 150/2011, ma con argomentazioni estensibili alla legge ora vigente)
ha precisato, mutando un consolidato indirizzo precedente, che i giudizi collegati
all’art. 170 D.P.R. n. 115/2002, anche se aventi ad oggetto provvedimenti
pronunciati nell’ambito di un processo penale, introducono controversie di natura
civile e devono essere trattati dai magistrati addetti al servizio civile e decisi in ultima
istanza dalla cassazione civile, con quel che ne consegue dal punto di vista processuale
(effetto devolutivo dell’opposizione, termini per il ricorso in cassazione ecc.):
Cass. civile, Sezioni Unite, 03 settembre 2009, n. 19161 in Giust. civ. Mass. 2009,
9, 1274 (e, in senso conforme, Cass. civile, sez. III, 21 ottobre 2009, n. 22280 in
95
Giust. civ. Mass. 2009, 10; Cass. civile, sez. II, 26 aprile 2011, n. 9333 in Diritto &
Giustizia 2011; Cass. civile, sez. II, 30 aprile 2012, n. 6600 in Diritto & Giustizia
2012): “Il procedimento di opposizione, ex art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice (oltre
che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito
del patrocinio a spese dello Stato), introduce una controversia di natura civile,
indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato
pronunciato in un giudizio penale, e deve quindi essere trattato da magistrati
addetti al servizio civile, con la conseguenza che la trattazione del ricorso per
cassazione avverso l’ordinanza che lo decide spetta alle sezioni civili della Corte di
cassazione. Tuttavia, qualora l’ordinanza che decide l’opposizione sia stata
adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una violazione delle
regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari che non determina
né una questione di competenza né una nullità, ma può giustificare esclusivamente
conseguenze di natura amministrativa o disciplinare.”
Cass. civile, sez. III, 27 gennaio 2010, n. 1711 in Guida al diritto 2010, 12, 102:
“L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari
del giudice (oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori
nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato), introduce una controversia
di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione
sia stato pronunciato in un giudizio penale, e deve quindi essere trattato da
magistrati addetti al servizio civile. Qualora l’ordinanza che decide l’opposizione
sia stata adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una
violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari
che non determina né una questione di competenza né una nullità, ma può
giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare.”
Cass. civile, sez. II, 2 luglio 2010, n. 15813 in Giust. civ. Mass. 2011, 9, 1213: “Il
procedimento di opposizione, ex art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, al decreto
di liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al
programma di protezione dei collaboratori di giustizia, introduce una controversia
di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione
sia stato pronunciato in un giudizio penale, e deve quindi essere trattato da
magistrati addetti al servizio civile, con la conseguenza che la trattazione del
ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che lo decide spetta alle sezioni civili
della Corte di cassazione.”
Cass. civile 21 dicembre 2012, sez. II, n. 23836 in Giust. civ. Mass. 2012, 12, 1445
ha applicato in tale materia, in continuità con l’indirizzo inaugurato da Cass.civile,
Sezioni Unite, 17 giugno 2010, n. 14627, il principio della scusabilità dell’errore per
overruling processuale, cui deve porsi rimedio mediante la rimessione in termini
96
della parte, in applicazione del principio generale espresso dal (previgente) art. 184
bis ed ora dall’art. 153, 2° comma, c.p.c: “Alla luce del principio costituzionale del
giusto processo, non ha rilevanza preclusiva l’errore della parte che abbia proposto
ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata giurisprudenza di
legittimità sulle norme regolatrici del processo, poi travolta da un mutamento
interpretativo, sicché il ricorso non può essere dichiarato inammissibile o
improcedibile per inosservanza di forme e termini il cui rispetto non era prescritto
al momento dell’impugnazione, essendo stato imposto dall’overruling. Il mezzo per
ovviare all’errore oggettivamente scusabile è dato dalla rimessione in termini ex
art. 184-bis cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis), non ostando il difetto
dell’istanza di parte, atteso che la causa non imputabile è conosciuta dalla Corte di
cassazione, che, con la sua stessa giurisprudenza, ha dato indicazioni sul rito, ex
post rivelatesi inattendibili (Principio affermato circa il ricorso per cassazione
proposto dal consulente tecnico dell’autorità giudiziaria penale nelle forme del rito
penale anteriormente alla sentenza n. 19161 del 2009, con la quale le Sezioni Unite,
innovando la giurisprudenza della S.C., hanno stabilito la natura civile del giudizio
di opposizione al decreto di liquidazione del compenso, pur se emesso in sede
penale).”
L’opposizione è uno strumento necessario, che fonda un onere di
impugnazione, a fronte del quale non è ammissibile la reiterazione dell’istanza di
liquidazione rigettata né una modifica del decreto di liquidazione (GIULIANI).
Come si è detto più volte, il vecchio testo dell’art. 170, 1° comma, D.P.R. n.
115/2002, prevedeva espressamente che “Avverso il decreto di pagamento emesso a
favore dell’ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato
l’incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali,
compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni
dall’avvenuta comunicazione, al presidente dell’ufficio giudiziario competente.”
Invece, il novellato art. 170 D.P.R. n. 115/2002 (“opposizione a decreto di
pagamento”), come modificato dall’art. 34, 17° comma, lettera a), D. Lgs. n. 150/2011,
dispone che “Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del
magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l’incarico di demolizione e
riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico
ministero, possono proporre opposizione. L’opposizione è disciplinata dall’articolo 15
del decreto legislativo 01 settembre 2011 n. 150.”
Ora, per un probabile difetto di coordinamento tra il novellato art. 170 D.P.R. n.
115/2002 e l’art.15 D. Lgs. n. 150/2011, in nessuna delle due norme è stato indicato un
termine di decadenza entro cui proporre l’opposizione stessa e, conseguentemente, sono
state prospettate le seguenti tesi:
97
a) Secondo una tesi minoritaria, si potrebbe fare a meno del termine, avendo il
procedimento in esame natura meramente “dichiarativa”.
In senso contrario, sono stati peraltro prospettati dubbi di legittimità
costituzionalità per eccesso di delega, non avendo il legislatore delegato la facoltà di
modificare la natura dei procedimenti da ricondurre ai modelli previsti dalla legge
delega.
b) Invece, secondo la tesi prevalente, avendo il procedimento natura
“impugnatoria”, un termine deve comunque ritenersi necessario, tenuto anche conto che
il c.d. termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione, di cui all’art. 327 c.p.c., non può
applicarsi al caso di specie, perché l’atto opposto non è un provvedimento decisorio e
definitivo (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 06 ottobre 2011, n. 20485 in Giust. civ.
Mass. 2011, 10, 1412: “in tema di spese di giustizia, il termine di venti giorni previsto
dall’art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per l’impugnazione del decreto di
pagamento delle spettanze degli ausiliari del giudice decorre dalla comunicazione,
completa ed esaustiva, del provvedimento al beneficiario ed alle parti da parte del
cancelliere; non è, invece, applicabile, ai fini della tempestività dell’impugnazione, il
termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., decorrente dal deposito in cancelleria del
provvedimento, che presuppone si sia svolto un grado di giudizio a contraddittorio
pieno, concluso con la pronuncia di una sentenza o di un provvedimento a contenuto
decisorio, evenienza esclusa nell’ipotesi in esame, in quanto il decreto di pagamento
viene emesso sulla scorta della richiesta dell’ausiliario, senza che ne siano informate o
coinvolte le parti del procedimento”).
Sono state dunque prospettate le seguenti soluzioni:
b.1) Applicazione analogica del termine “unificato” di 30 giorni previsto dallo
stesso D. Lgs. n. 150 per altri procedimenti di natura impugnatoria ricondotti al rito
sommario.
In senso contrario, si è peraltro obiettato che in materia non è ammissibile il
ricorso alla analogia iuris, poiché le norme che prevedono decadenze processuali hanno
natura eccezionale.
b.2) Applicazione analogica del termine di 40 giorni previsto per l’opposizione a
decreto ingiuntivo.
In senso contrario, è stata peraltro avanzata la medesima obiezione e, inoltre,
sembra lecito potersi dubitare della ricorrenza stessa di un caso di analogia.
b.3) Un indizio normativo a favore della tesi di chi ritiene ancora operante il
termine di venti giorni previsto dal D.P.R. n. 115/2002 è stato ricavato dall’art. 99, 1°
comma, nell’opposizione al provvedimento con cui il giudice penale nega l’ammissione
al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del quale: “1. Avverso il provvedimento con
cui il magistrato competente rigetta l’istanza di ammissione, l’interessato può proporre
ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell’articolo 97, davanti al
98
presidente del tribunale o al presidente della corte d’appello ai quali appartiene il
magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.”
b.4) Applicazione analogica del termine di trenta giorni previsto dall’art. 703
quater per proporre l’appello avverso l’ordinanza resa a definizione di un procedimento
sommario ex art. 702 bis ss., c.p.c. (orientamento seguito dal Tribunale di Torino).
In senso contrario, è stato osservato che quel termine riguarda l’appello avverso
il provvedimento che definisce il procedimento sommario, mentre nella specie viene in
rilievo il decreto di pagamento, che costituisce invece l’oggetto del procedimento
sommario.
Nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e
penali suscettibili di restare a carico dell’ “erario”, anche quest’ultimo, identificato
nel Ministero della Giustizia, é parte necessaria.
Invero, come chiarito da Cassazione civile, Sezioni Unite, 29 maggio 2012, n.
8516 (allegata sub 3 alla presente relazione): “Posto che il procedimento di
opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 155 del 2002 presenta, anche se riferito a liquidazioni
inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio
contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione
soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria
dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito
oggetto del procedimento; con la conseguenza, che nei procedimenti di opposizione a
liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell’erario,
anche quest’ultimo, identificato nel Ministero della giustizia, è parte necessaria” (cfr.
in tal senso: Cass. civile, Sezioni Unite, 29 maggio 2012, n. 8516 in Giust. civ. Mass.
2012, 5, 687, in Giust. civ. 2012, 9, 2013, in Diritto & Giustizia 2012, in Cass. pen.
2012, 10, 3438 ed in Guida al diritto 2012, 26, 36).
Con la decisione sul contrasto giurisprudenziale, segnalato dalla prima sezione
civile della Corte (Cass., Ord. 9 giugno 2011 n. 12621) in punto di legittimazione del
Ministro della giustizia o dell’Agenzia delle entrate, nei procedimenti ex art. 170 D.P.R.
30 maggio 2002 n. 115, la materia del contenzioso in tema di liquidazione dei compensi
dovuti a seguito della ammissione al patrocinio a spese dello Stato sembra avere trovato
il suo assetto definitivo.
Come si è detto in precedenza, l’opposizione al provvedimento di liquidazione
introduce una controversia civile e spetta alla competenza del giudice civile, anche se si
tratti di provvedimento adottato da giudice penale.
Conseguente a una tale impostazione, alla stregua dei principi generali in tema di
contraddittorio necessario, è la individuazione delle parti, sia del giudizio di
opposizione che del successivo giudizio di impugnazione, in ragione del rapporto
obbligatorio dedotto in causa: da individuare, al di là della lettera dell’art. 170 D.P.R. n.
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115, cit., nello Stato, nella sua particolare articolazione tenuta all’adempimento nei
confronti del patrocinatore.
Nel sistema italiano del patrocinio a spese dello Stato la finalità assistenziale
prevale sul principio di responsabilità. L’art. 133 D.P.R. n. 115 prevede che la condanna
alle spese della parte soccombente non ammessa al beneficio sia pronunciata in favore
dello Stato; fuori di tale ipotesi, a norma del successivo art. 134, le spese anticipate o
prenotate a debito possono essere oggetto di rivalsa nei confronti dell’ammesso al
beneficio, ma solamente se abbia conseguito per sentenza o per transazione almeno il
sestuplo di esse; lo stesso art. 134 prevede, ancora, recuperi a carico dell’ammesso o
delle controparti con riguardo alle ipotesi di rinuncia al giudizio o di estinzione o
cancellazione del processo; nessun recupero, né delle spese anticipate dallo Stato né di
quelle prenotate a debito, è previsto per l’ipotesi di soccombenza dell’ammesso al
beneficio. Ciò giustifica il rilievo della Corte quanto all’interesse dello Stato nella causa
relativa al quantum delle anticipazioni dovute per onorari al gratuito patrocinante: un
interesse tale da qualificarlo parte necessaria, in quanto soggetto il cui patrimonio è
inciso (potenzialmente in via definitiva) dai relativi esborsi.
Il fatto che le spese per il patrocinio gravino sul bilancio del Ministero della
giustizia sembra di per sé giustificare, nel silenzio dell’art. 170, l’individuazione del
detto Ministero (e non dell’Agenzia delle entrate) quale contraddittore necessario.
Quanto al problema di una possibile rappresentanza dell’erario da parte del
pubblico ministero (legittimato attivamente e passivamente nel procedimento di
opposizione secondo l’espressa previsione dell’art. 170) la sentenza, richiamata la sua
estraneità al rapporto controverso, rileva che «resta imperscrutabile il titolo» della sua
prevista partecipazione necessaria.
In materia non opera la regola del foro erariale, derogandovi prima l’art. 170
D.P.R. n. 115/2002 ed ora l’art. 15 D. Lgs. n. 150/2011, in favore della competenza del
capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il
provvedimento impugnato ex art. 15, 2° comma, D. Lgs. n. 150/2011.
Invero, come chiarito dalla Cassazione, “la disciplina del foro erariale può
essere derogata, per effetto di specifiche disposizioni del legislatore (controversie
previdenziali, di opposizione a sanzioni amministrative, di disciplina
dell’impugnazione, di convalida di sfratto), ogni volta che sia manifesto l’intento di
determinare la competenza per territorio sulla base di elementi diversi ed incompatibili
rispetto a quelli risultanti dalla regola del foro erariale e, perciò, destinati a prevalere
su questa (cfr. Cass. civ., S.U., n. 18036/2008; e, per riferimenti S.U. n. 23285/10;
Cass. civ. n. 7595/2011); orbene, la materia dell’opposizione al decreto di pagamento
emesso dal magistrato ai sensi dell’art. 168 ss., del testo unico sulle spese di giustizia è
regolata con l’evidente intento di individuare la competenza del giudice di prossimità,
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come fatto palese sia dalla previsione che la liquidazione delle spettanze è effettuata
con decreto motivato del magistrato che procede (art. 168, comma 1), sia dalla
previsione dell’art. 170, secondo il quale il beneficiario e le parti processuali,
compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione al presidente dell’ufficio
giudiziario competente” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 13 dicembre 2011, n.
26791 in Il civilista 2012, 2, 12).
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la Formazione Decentrata di Torino.
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Allegati
Allegato 1) - Tribunale Verona, 03 maggio 2013
Allegato 2) – Cassazione civile, Sezioni Unite, 23 settembre 2013, n. 21675
Allegato 3) - Cassazione civile, Sezioni Unite, 29 maggio 2012, n. 8516
Villa di Castel Pulci – Scandicci, 5 Dicembre 2013
Edoardo Di Capua
Giudice del Tribunale di Torino
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