sentenza 10/07 Bonacini
Transcript
sentenza 10/07 Bonacini
IL TRIBUNALE NAZIONALE D’APPELLO Composto dai Signori: - Dott. Stefano Dambruoso Presidente - Dott. Amedeo Franco Componente - Avv. Francesco de Beaumont Componente - estensore - Ing. Vincenzo Pirruccio Componente Ha pronunciato la seguente DECISIONE Nel procedimento in grado di appello proposto da BONACINI Alessandro Contro La decisione n. 11 del 18 giugno 2006 assunta dai Commissari Sportivi a seguito della gara “ Alfa 147 Cup” svoltasi in Monza nei giorni 16,17 e 18 giugno 2006. FATTO Con ricorso inoltrato nei termini Bonacini Alessandro impugnava la decisione n. 11 del Collegio dei Commissari Sportivi resa a seguito di reclamo proposto dallo stesso al termine della gara “Alfa 147 Cup” svoltasi il 18 giugno 2006 presso l’Autodromo Nazionale di Monza. Col ricorso il Bonacini ha rilevato una scorretta condotta di gara dei diretti concorrenti Villamil, Chacon e Larini. In particolare lamentava che: a) al passaggio alla “prima variante” nel primo giro di gara, quando vi era al comando Bonacini, al secondo posto Petroselli, al terzo Villamil, quest’ultimo sorpassava Petroselli transitando con le ruote interne sulla zona verde e con quelle esterne sul cordolo, conseguendo così all’uscita della curva la posizione affiancata a quella di Bonacini in modo da favorire il successivo sorpasso del Bonacini nella curva a seguire “della Roggia”; b) alla ripartenza della gara dopo l’ingresso della safety car, nel penultimo giro Larini sorpassava Villamil alla “prima variante” transitando nella zona vietata, acquisendo così irregolarmente una posizione e vantaggio temporale nei confronti del Bonacini, che si trovava al terzo posto; c) nel corso dell’ultimo giro, quando Bonacini era al comando della gara, all’uscita della seconda curva della “prima variante” la sua auto veniva urtata nella parte posteriore sinistra da quella del Larini, il quale transitando nella zona interdetta superava il Bonacini e lo costringeva a rallentare la velocità, perdendo così terreno anche nei confronti degli inseguitori Villamil e Chacol; d) sempre nel corso dell’ultimo giro, nei pressi della variante “Ascari”, quando Bonacini era all’attacco della terza posizione, Chacon dopo aver perso il controllo dell’auto ed essere finito nella ghiaia, si reimmetteva nel circuito senza concedere la precedenza al Bonacini, che doveva frenare in emergenza per evitare l’impatto; e) ed ancora, sempre nell’ultimo giro, il Chacon ostacolava Bonacini all’uscita della terza curva, impedendogli il sorpasso. A seguito del provvedimento di rigetto da parte dei Commissari Sportivi il Tribunale ha ritenuto opportuno sentire i controinteressati e visionare il filmato, cosa che è avvenuta all’udienza fissata. Il Procuratore Federale ha concluso per l’accoglimento dell’appello modificando la decisione dei Commissari Sportivi retrocedendo in classifica il Larini alle spalle del Bonacini. DIRITTO L’appello è fondato e va accolto. La prova televisiva evidenzia tutti gli episodi di gara avvenuta fra i primi quattro piloti (Villmil, Larini, Chacon e Bonacini) con particolare riferimento ai tagli di variante effettuati da Villmil e Larini. Tuttavia l’episodio significativo è quello dell’ultimo giro quando il Larini con una manovra irregolare urtava il Bonacini e lo superava all’interno della prima variante guadagnando la posizione. Il filmato evidenzia che non si è trattato di un normale incidente di gara poiché, pur nella concitazione agonistica, i conduttori devono comunque conservare una condotta di gara corretta in modo da non danneggiare gli avversari. Nel caso di specie il Larini avrebbe dovuto rallentare al fine di evitare una manovra (passaggio all’interno della variante effettuando una linea migliore) che gli ha consentito di guadagnare la posizione rispetto al Bonacini il quale si è ben preoccupato di non “tagliere” la variante in ossequio alle regole generali delle competizioni in pista ed alle disposizioni impartite dal Direttore di Gara. All’uopo va pure precisato che il Bonacini all’ingresso della variante, era davanti (anche se di poco) al Larini. I restanti possono considerarsi come normali fatti di gara. In considerazione delle posizioni finali di gara appare equo infliggere al Larini la penalizzazione di 1”. P.Q.M. Il Tribunale accoglie parzialmente l’appello ed infligge al conduttore Larini la penalità di 1 secondo e manda alla CSAI per gli adempimenti conseguenti. Dispone la restituzione del deposito cauzionale. Così deciso in Roma il 18/07/2006 Il relatore - estensore (Avv. Francesco De Beaumont) IL Presidente (Dott. Stefano Dambruoso)