OGGETTO MOBILITÀ ED OBBLIGO DI PERMANENZA
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OGGETTO MOBILITÀ ED OBBLIGO DI PERMANENZA
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO MOBILITÀ ED OBBLIGO DI PERMANENZA QUINQUENNALE QUESITO (posto in data 5 giugno 2015) Un nostro iscritto, valentissimo chirurgo vascolare, dipendente a tempo indeterminato dal settembre 2012, è risultato vincitore di un avviso di mobilità. L’Azienda di appartenenza non intende concedere il nulla osta necessario per il trasferimento, con la motivazione che nel bando di concorso pubblico a suo tempo vinto dal collega era previsto l’obbligo di permanenza per almeno cinque anni, ai sensi del comma 5-bis dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto nell’articolo 35 dal comma 230 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Risulta peraltro che l’obbligo di permanenza quinquennale nella sede di prima assegnazione previsto dal comma 5-bis dell’articolo 35 del citato decreto legislativo 165 del 2001 non trova applicazione diretta per le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale. Tale circostanza è stata chiarita dalla nota 10 marzo 2006, n. 3 dell’Ufficio Personale delle Amministrazioni Pubbliche del Dipartimento della Funzione Pubblica, nota secondo la quale “La normativa di settore per le aziende sanitarie locali, contenuta nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 demanda alla competenza normativa regionale la determinazione dei principi e dei criteri per l’organizzazione ed il funzionamento delle stesse, definiti poi con l’atto aziendale di diritto privato (articolo 3, comma 1 bis), includendovi anche i criteri per la definizione delle dotazioni organiche (articolo 3, comma 5). Ne discende che il comma 5 bis dell’articolo 35, introdotto dall’articolo 1, comma 230, della legge 266 del 2005, non trova immediata applicazione nei confronti delle aziende sanitarie, trattandosi di normativa che attiene all’aspetto organizzativo dell’amministrazione” CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 2 RISPOSTA (inviata in data 8 giugno 2015) La normativa in materia di mobilità ha subito negli ultimi cinque anni notevoli modifiche (apportate in particolare dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che rendono vincolante l’assenso dell’amministrazione di appartenenza per il trasferimento di un dipendente pubblico da un’amministrazione ad un’altra a seguito di un avviso di mobilità. Questo è il dato imprescindibile, al di là della motivazione specifica addotta nel caso in esame al diniego della concessione del nulla osta. Tale motivazione risulta peraltro legittima se la clausola della permanenza per cinque anni era specificata nel bando di concorso: la partecipazione ad un concorso pubblico comporta infatti l’accettazione di tutte le condizioni specificate nel bando. La facoltà dell’Azienda di avvalersi di quel vincolo è ancor più fondata se la formula sopra indicata (la partecipazione al concorso comporta l’accettazione delle condizioni specificate nel bando) era, come si usa, riportata nel bando, ed ancor più se la clausola della permanenza per cinque anni è esplicitamente riportata nel contratto individuale che deve essere stato sottoscritto per perfezionare l’assunzione. Il citato parere del 10 marzo 2006 del direttore dell’ufficio personale delle pubbliche amministrazioni del Dipartimento della Funzione pubblica non può essere interpretato nel senso che la norma di cui si parla non è in assoluto applicabile alle aziende sanitarie. Il parere citato afferma infatti che la norma non trova immediata applicazione nei confronti delle aziende sanitarie, cioè che l’obbligo di permanenza per un quinquennio nella sede di prima destinazione è una clausola che nelle Aziende sanitarie si applica solo se la Regione, nell’ambito della potestà legislativa ad essa attribuita, o la singola Azienda, nell’ambito della potestà organizzativa che si esprime nell’atto aziendale, e nei regolamenti che ne derivano, manifesta la volontà di avvalersi di questo diritto. La parte finale del citato parere esplicita infatti che Rimane fermo naturalmente il potere di disciplinare la fattispecie nell’esercizio delle potestà normativa ed organizzativa qualora se ne riscontrasse la convenienza. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 3 Facoltà della quale si avvale peraltro l’azienda di destinazione, che nella delibera 398 del 17 marzo 2015, con la quale recepisce i risultati dell’avviso pubblico di mobilità, precisa che il dirigente medico interessato non potrà essere destinatario di successivo provvedimento di trasferimento prima che siano trascorsi due anni dall’immissione in servizio, ai sensi del comma 10 dell’articolo 12 della legge regionale. La natura giuridica della norma in questione è efficacemente esposta in un articolo pubblicato il 7 febbraio 2013 su leggioggi.it, nel quale si legge l’obbligo della permanenza quinquennale nella sede di prima destinazione non è obbligo di diritto oggettivo posto a tutela dello stesso ordinamento positivo, ma vincolo posto a tutela di situazioni soggettive della pubblica amministrazione che, esercitando la sua facoltà/potestà organizzatoria, può farlo valere o meno a seconda delle esigenze organizzative. Nel caso esposto nel quesito il vincolo di permanenza quinquennale si configura come una vera e propria clausola contrattuale, la portata della quale deve essere verificata analizzando gli atti (bando del concorso del quale il dirigente interessato al trasferimento per mobilità è risultato vincitore nel 2012, contratto individuale di lavoro). Se dall’analisi di tali atti la sussistenza di questo vincolo risulta confermata l’unico modo per uscirne è un diverso accordo tra le parti, che può essere sottoscritto in qualsiasi momento, su sollecitazione dell’una o dell’altra. Si torna in sostanza alla più generale situazione nella quale l’assenso dell’amministrazione di appartenenza deve essere conquistato adoperandosi nei modi più convincenti possibile, perché il trasferimento per mobilità costituisce, nella legislazione vigente, non un diritto soggettivo ma solo un interesse legittimo, comunque tutelato da principi giuridici di carattere generale che sono riportati nella successiva sezione. Laddove non si riuscisse a conquistare il necessario consenso l’unica alternativa possibile è un ricorso al giudice del lavoro, che evidenzi come l’Azienda non ha applicato i principi generali di correttezza e buona fede, facendo valere una clausola contrattuale indubbiamente vessatoria, ed evidenzi altresì come la negazione del consenso comporti per il dirigente interessato un danno oggettivo, di carattere professionale, assolutamente sproporzionato rispetto al disagio che comporterebbe per l’Azienda provvedere alla sua sostituzione. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 4 CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE L’istituto della mobilità della dirigenza medica è disciplinato non solo dall’articolo 20 del CCNL 1998_2001, ma anche dall’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 che detta norme generali in materia di rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, e che secondo una logica di gerarchia delle norme sicuramente ha maggior valore di una norma contrattuale. Questo è ancor più vero oggi in relazione alla evoluzione della normativa che disciplina il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti e che, invertendo una linea di tendenza consolidata, ripristina la priorità della norma di legge rispetto al contratto. Secondo il citato articolo 20 la mobilità volontaria era subordinata alla sola accettazione dell’amministrazione di destinazione, e il nulla osta non poteva essere negato dall’amministrazione di appartenenza, superato il periodo di prova. Il comma 2 dell’articolo 20 prevedeva infatti che Il nulla osta dell' azienda o ente di appartenenza, qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal preavviso di tre mesi. Il CCNL 1998_2001 è stato stipulato in data 8 giugno 2000, mentre il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è entrato in vigore il 24 maggio 2001. Nella formulazione originaria l’articolo 30 precisava 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza. La disciplina della mobilità volontaria è stata profondamente modificata da successivi provvedimenti legislativi, non derogabili dai contratti collettivi nazionali di lavoro, che conferiscono oggi all’amministrazione di appartenenza ampia discrezionalità, facendo prevalere motivazioni di carattere economico ed organizzativo rispetto alle esigenze professionali del dirigente. Una prima significativa modifica è stata introdotta dal comma 230 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha inserito nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l’articolo 35, che disciplina l’accesso al pubblico impiego, l’articolo 35-bis, che dispone: CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 5 I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. Oltre a questo vincolo, che deriva dalla normativa nazionale, una ulteriore limitazione all’istituto della mobilità volontaria è stata posta da disposizioni restrittive emanate in ambito regionale, soprattutto dalle Regioni sottoposte a piani di rientro, che hanno subordinato la concessione del nulla osta alla rinuncia alla sostituzione del dipendente che viene trasferito ad altra azienda in base all’istituto della mobilità. Questo al fine di evitare effetti negativi in termini di costo complessivo del personale a livello regionale. Una ulteriore ed ancor più cogente limitazione del diritto ad accedere alla mobilità è stata introdotta dall’articolo 49 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che ha modificato il comma 1 dell’articolo 30 del decreto legislativo 165, che disciplina l’ istituto della mobilità, aggiungendo al testo previgente (Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento) le norme: Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire. L’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è stato ulteriormente modificato dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che con l’articolo 4 riscrive integralmente i primi commi dell’articolo 30, eliminando il vincolo del parere favorevole dei dirigenti delle strutture di appartenenza e di destinazione, ma mantenendo il vincolo dell’ assenso dell’amministrazione di appartenenza. E non è irrilevante notare l’inciso che il comma 2.2 inserito nell’articolo 30 dal citato articolo 4 del decreto legge 90, che precisa: Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 6 La normativa oggi vigente subordina la mobilità volontaria all’assenso dell’amministrazione di appartenenza. Il comma 2 dell’articolo 20 del CCNL 1998_2001 disponeva che laddove l’azienda di appartenenza non avesse dato il proprio esplicito assenso questo era sostituito dal preavviso di tre mesi (ferma restando la possibilità di un diverso accordo tra le parti). Quella norma non è più applicabile a seguito delle disposizioni legislative che sono state adottate successivamente, che rendono possibile il trattenimento in servizio per cinque anni dalla data dell’assunzione e rendono comunque imprescindibile il preventivo assenso dell’ amministrazione di appartenenza. Visto che il nulla osta dell’amministrazione di appartenenza costituisce condizione imprescindibile per accedere alla mobilità, l’unica strada percorribile è quella di ottenere il consenso di coloro che devono comunque pronunciarsi nel merito della richiesta, prima di tutto il responsabile della struttura complessa alla quale risulta assegnato il dirigente, ed in secondo luogo il responsabile del servizio gestione delle risorse umane, che è responsabile della predisposizione dell’atto amministrativo con il quale l’Azienda concede il proprio nulla osta al trasferimento, e conseguentemente della correttezza formale del provvedimento stesso. Laddove il trasferimento per mobilità costituisca una opportunità importante, sia sotto il profilo personale, sia sotto il profilo professionale, piuttosto che porsi in conflitto con gli interlocutori che con differenti ruoli e responsabilità devono dare comunque il proprio assenso al trasferimento, a questi ci si dovrà rapportare con totale trasparente apertura, al fine di concordare una soluzione che tenga conto non solo delle preminenti esigenze organizzative aziendali, ma anche delle più che comprensibili aspirazioni del dirigente interessato. Lo stesso atteggiamento di trasparente e leale apertura deve essere adottato con l’azienda di destinazione, attivando nell’ambito di questa tutti i contatti possibili per rendere fattibile un progetto che oggi è sicuramente meno facile da realizzare rispetto agli anni in cui non si ponevano grandi problemi, non avendo le aziende sanitarie i vincoli che attualmente hanno, anche sotto il profilo amministrativo. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 7 Opportuno privilegiare, sia nei confronti dell’azienda di appartenenza sia nei confronti dell’azienda verso la quale si aspira ad essere trasferiti, i rapporti personali, presentando una formale richiesta solo quando si sia conquistato il consenso sostanziale necessario. Un siffatto comportamento è coerente con i principi della correttezza e della buona fede che devono informare il rapporto di lavoro, così come sanciti dagli articoli 1175 e 1375 del codice civile per i rapporti contrattuali in genere. Ai principi di correttezza e buona fede deve peraltro attenersi la stessa azienda, che proprio in ragione di tali principi non può negare il proprio assenso a meno che la perdita per trasferimento di un determinato dirigente crei problemi organizzativi o determini disservizi all’utenza. la buona fede assume un valore di canone oggettivo sulla base del quale valutare la condotta e la legittimità delle pretese di una parte nei confronti dell’altra. Si tratta di un criterio che sullo sfondo ha un modello di lealtà e di correttezza non codificato in alcuna norma giuridica, ma che si rinviene dai principi generali dell’ordinamento giuridico. (enciclopedia Treccani) I principi di correttezza e buona fede sono entrati nel tessuto connettivo dell'ordinamento giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale imposto dall’articolo 2 della nostra costituzionale: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Una volta collocati nel quadro dei valori introdotti dalla Carta costituzionale, la rilevanza dei principi di correttezza e buona fede si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge. In questa prospettiva, si è pervenuti ad affermare che il criterio della buona fede costituisce strumento, per il giudice, atto a controllare, anche in senso modificativo od integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 8 In sostanza una amministrazione pubblica non può negare il proprio assenso al trasferimento per mobilità di un proprio dipendente, se non dimostra che la concessione di tale assenso comporterebbe un danno oggettivo rispetto ad esigenze organizzative che in ogni caso sono preminenti rispetto alle esigenze del dipendente stesso. Questo potrebbe essere il caso di uno specialista con competenze tecniche particolari, in mancanza del quale potrebbero non essere assicurate certe prestazioni. Un altro motivo che può rendere legittimo il diniego del nulla osta al trasferimento potrebbe essere l’impossibilità di provvedere ad una sostituzione in conseguenza di vincoli amministrativi o finanziari, ad esempio nelle regioni soggette a piani di rientro, nelle quali, in effetti, le procedure di mobilità sono soggette a vincoli ulteriori. L’amministrazione di appartenenza è tenuta in ogni caso a motivare l’eventuale diniego del nulla osta, che può essere negato solo a fronte di oggettive difficoltà organizzative quali potrebbero essere la mancata autorizzazione regionale alla sostituzione. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 9 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 1998_2001 ARTICOLO 20 mobilità volontaria 1. assenso dell’azienda di destinazione quale unico vincolo La mobilità volontaria dei dirigenti tra le aziende e tutti gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, anche di Regioni diverse, in presenza della relativa vacanza di organico, avviene a domanda del dirigente che abbia superato il periodo di prova, con l'assenso dell'azienda di destinazione e nel rispetto dell'area e disciplina di appartenenza del dirigente stesso. 2. possibilità di sostituire il nullaosta col preavviso di tre mesi Il nulla osta dell'azienda o ente di appartenenza, qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal preavviso di tre mesi. I commi 1 e 2 risultano di fatto disapplicati per effetto delle modifiche al comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 apportate dall’articolo 1, comma 1, della legge 4 marzo 2009, n. 15, che ha ripristinato la priorità della legge rispetto al contratto, precisando che le norme di legge non sono derogabili dalla contrattazione collettiva, a meno che la legge espressamente non lo preveda. Questo principio ha reso ineludibile l’assenso dell’amministrazione di appartenenza, già previsto dal comma 1 dell’articolo 30 del decreto legislativo 165 (che disciplina la mobilità dei dipendenti pubblici) fin dalla prima versione, e ribadito nel testo modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che prevedeva che il trasferimento fosse disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire. 3. continuità del rapporto di lavoro in caso di mobilità La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro. Il fascicolo personale segue il dirigente trasferito e nel conferimento dell’incarico dirigenziale che deve essere conferito al dirigente tra quelli previsti dalla normativa vigente, l'azienda di destinazione tiene conto dell'insieme delle valutazioni riportate dal dirigente anche nelle precedenti amministrazioni. Il conferimento dell’ incarico deve essere perfezionato attraverso la stipula del contratto individuale. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 10 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 1998_2001 ARTICOLO 20 4. perdita dell’incarico di struttura complessa in caso di mobilità La mobilità di cui al presente articolo se richiesta da un dirigente con incarico di direzione di struttura complessa comporta nel trasferimento, la perdita di tale incarico. L'azienda o l'ente di destinazione provvederanno all'affidamento al dirigente trasferito di un incarico di struttura semplice o di un incarico professionale, anche di alta specializzazione, tenuto conto della clausola precedente. L'incarico di direzione di struttura complessa potrà essere conferito dalla nuova azienda previo espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente (avviso pubblico, valutazione di idoneità formulata da una commissione appositamente nominata, scelta motivata del direttore generale). LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). 230. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi". DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Articolo 35 Reclutamento del personale 5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 11 RIFERIMENTI NORMATIVI Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 articolo 2, comma 2, ultimo periodo testo vigente fino al 19 marzo 2009 Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario. testo vigente dal 20 marzo 2009 a seguito della modifica apportata dall’articolo 1, comma 1, della legge 4 marzo 2009. n. 15 entrata in vigore il 20 marzo 2009 Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 12 RIFERIMENTI NORMATIVI Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Articolo 30 passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse testo vigente fino al 24 giugno 2014 1. la mobilità come cessione del rapporto di lavoro Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire. 1-bis. norme per agevolare i processi di mobilità Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. 2. funzioni e limiti dei contratti collettivi nazionali di lavoro I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 13 RIFERIMENTI NORMATIVI Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Articolo 30 Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse testo vigente fino al 24 giugno 2014 2-bis. obbligo di esperimento preventivo delle procedure di mobilità Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria. 2-quinquies. trattamento giuridico ed economico in caso di mobilità Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione . 2-sexies. assegnazione temporanea da altre amministrazioni Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione con i quali devono procedere periodicamente a ridefinire la propria organizzazione e le relative dotazioni orga-niche, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre ammi-nistrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 14 RIFERIMENTI NORMATIVI Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Articolo 30 passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse testo vigente dal 25 giugno 2014 1. criteri e procedure per il trasferimento ad altra amministrazione Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell' amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e in attesa dell'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità. 1-bis. Riqualificazione del personale trasferito L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 15 RIFERIMENTI NORMATIVI Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Articolo 30 Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse testo vigente dal 25 giugno 2014 (come modificato dall’articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90) 2. fruibilità della prestazione lavorativa tra sedi diverse I dipendenti delle amministrazioni pubbliche con rapporto di lavoro contrattualizzato possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 con il consenso degli stessi. 2.1. finanziamento delle procedure di mobilità Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3. 2.2. nullità di clausole contrattuali in contrasto con i commi 1 e 2 Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 16 RIFERIMENTI NORMATIVI Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Articolo 30 Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse testo vigente dal 25 giugno 2014 (come modificato dall’articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90) 2.3. istituzione e disciplina di un fondo per finanziare la mobilità Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I successivi commi dell’articolo 30 sono rimasti immutati CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 17 RIFERIMENTI NORMATIVI CODICE CIVILE Articolo 2013 Prestazione del lavoro Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Articolo 1175 Comportamento secondo correttezza Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza, in relazione ai principi della solidarietà corporativa. Articolo 1375 Esecuzione di buona fede Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 18 RIFERIMENTI NORMATIVI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA parere 10 marzo 2006 n. UPPA 3/06 Oggetto: articolo 1, comma 230, legge 23 dicembre 2005, n. 266. Si fa riferimento alla nota del 12 gennaio 2006, protocollo n. 3119, con la quale l’Azienda sanitaria locale della provincia di Como ha chiesto a questo Ufficio di avere un riscontro in merito all’applicazione alle aziende del Servizio sanitario nazionale del comma 230 dell’articolo 1 della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, con riferimento all’obbligo per i vincitori di concorso pubblico "di permanenza nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore ai cinque anni." La normativa di settore per le aziende sanitarie locali, contenuta nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 demanda alla competenza normativa regionale la determinazione dei principi e dei criteri per l’organizzazione ed il funzionamento delle stesse, definiti poi con l’atto aziendale di diritto privato (articolo 3, comma 1 bis), includendovi anche i criteri per la definizione delle dotazioni organiche (articolo 3, comma 5). Ne discende che, ad avviso dello scrivente, il comma 5 bis dell’articolo 35, introdotto dall’articolo 1, comma 230, della legge 266 del 2005, non trova immediata applicazione nei confronti delle aziende sanitarie trattandosi di normativa che attiene all’aspetto organizzativo dell’amministrazione. Rimane fermo naturalmente il potere di disciplinare la fattispecie nell’esercizio delle potestà normativa ed organizzativa qualora se ne riscontrasse la convenienza. IL DIRETTORE DELL’UFFICIO Francesco Verbaro CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it