OGGETTO MOBILITÀ ED OBBLIGO DI PERMANENZA

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OGGETTO MOBILITÀ ED OBBLIGO DI PERMANENZA
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1
OGGETTO
MOBILITÀ ED OBBLIGO DI PERMANENZA QUINQUENNALE
QUESITO
(posto in data 5 giugno 2015)
Un nostro iscritto, valentissimo chirurgo vascolare, dipendente a tempo
indeterminato dal settembre 2012, è risultato vincitore di un avviso
di mobilità. L’Azienda di appartenenza non intende concedere il nulla
osta necessario per il trasferimento, con la motivazione che nel bando
di concorso pubblico a suo tempo vinto dal collega era previsto l’obbligo
di permanenza per almeno cinque anni, ai sensi del comma 5-bis
dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto
nell’articolo 35 dal comma 230 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266.
Risulta peraltro che l’obbligo di permanenza quinquennale nella sede
di prima assegnazione previsto dal comma 5-bis dell’articolo 35 del
citato decreto legislativo 165 del 2001 non trova applicazione diretta
per le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale.
Tale circostanza è stata chiarita dalla nota 10 marzo 2006, n. 3
dell’Ufficio Personale delle Amministrazioni Pubbliche del Dipartimento
della Funzione Pubblica, nota secondo la quale “La normativa di settore
per le aziende sanitarie locali, contenuta nel decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 demanda alla competenza normativa regionale
la determinazione dei principi e dei criteri per l’organizzazione ed
il funzionamento delle stesse, definiti poi con l’atto aziendale di diritto
privato (articolo 3, comma 1 bis), includendovi anche i criteri per
la definizione delle dotazioni organiche (articolo 3, comma 5).
Ne discende che il comma 5 bis dell’articolo 35, introdotto dall’articolo
1, comma 230, della legge 266 del 2005, non trova immediata
applicazione nei confronti delle aziende sanitarie, trattandosi
di normativa che attiene all’aspetto organizzativo dell’amministrazione”
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RISPOSTA
(inviata in data 8 giugno 2015)
La normativa in materia di mobilità ha subito negli ultimi cinque anni
notevoli modifiche (apportate in particolare dal decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150 e dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che
rendono vincolante l’assenso dell’amministrazione di appartenenza
per il trasferimento di un dipendente pubblico da un’amministrazione
ad un’altra a seguito di un avviso di mobilità. Questo è il dato
imprescindibile, al di là della motivazione specifica addotta nel caso
in esame al diniego della concessione del nulla osta. Tale motivazione
risulta peraltro legittima se la clausola della permanenza per cinque
anni era specificata nel bando di concorso: la partecipazione ad un
concorso pubblico comporta infatti l’accettazione di tutte le condizioni
specificate nel bando.
La facoltà dell’Azienda di avvalersi di quel vincolo è ancor più fondata
se la formula sopra indicata (la partecipazione al concorso comporta
l’accettazione delle condizioni specificate nel bando) era, come si usa,
riportata nel bando, ed ancor più se la clausola della permanenza per
cinque anni è esplicitamente riportata nel contratto individuale che
deve essere stato sottoscritto per perfezionare l’assunzione.
Il citato parere del 10 marzo 2006 del direttore dell’ufficio personale
delle pubbliche amministrazioni del Dipartimento della Funzione
pubblica non può essere interpretato nel senso che la norma di cui si
parla non è in assoluto applicabile alle aziende sanitarie. Il parere
citato afferma infatti che la norma non trova immediata applicazione
nei confronti delle aziende sanitarie, cioè che l’obbligo di permanenza
per un quinquennio nella sede di prima destinazione è una clausola
che nelle Aziende sanitarie si applica solo se la Regione, nell’ambito
della potestà legislativa ad essa attribuita, o la singola Azienda,
nell’ambito della potestà organizzativa che si esprime nell’atto
aziendale, e nei regolamenti che ne derivano, manifesta la volontà
di avvalersi di questo diritto. La parte finale del citato parere esplicita
infatti che Rimane fermo naturalmente il potere di disciplinare
la fattispecie nell’esercizio delle potestà normativa ed organizzativa
qualora se ne riscontrasse la convenienza.
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Facoltà della quale si avvale peraltro l’azienda di destinazione, che
nella delibera 398 del 17 marzo 2015, con la quale recepisce i risultati
dell’avviso pubblico di mobilità, precisa che il dirigente medico
interessato non potrà essere destinatario di successivo provvedimento
di trasferimento prima che siano trascorsi due anni dall’immissione
in servizio, ai sensi del comma 10 dell’articolo 12 della legge regionale.
La natura giuridica della norma in questione è efficacemente esposta
in un articolo pubblicato il 7 febbraio 2013 su leggioggi.it, nel quale si
legge l’obbligo della permanenza quinquennale nella sede di prima
destinazione non è obbligo di diritto oggettivo posto a tutela dello stesso
ordinamento positivo, ma vincolo posto a tutela di situazioni soggettive
della pubblica amministrazione che, esercitando la sua facoltà/potestà
organizzatoria, può farlo valere o meno a seconda delle esigenze
organizzative.
Nel caso esposto nel quesito il vincolo di permanenza quinquennale si
configura come una vera e propria clausola contrattuale, la portata
della quale deve essere verificata analizzando gli atti (bando del
concorso del quale il dirigente interessato al trasferimento per
mobilità è risultato vincitore nel 2012, contratto individuale di lavoro).
Se dall’analisi di tali atti la sussistenza di questo vincolo risulta
confermata l’unico modo per uscirne è un diverso accordo tra le parti,
che può essere sottoscritto in qualsiasi momento, su sollecitazione
dell’una o dell’altra. Si torna in sostanza alla più generale situazione
nella quale l’assenso dell’amministrazione di appartenenza deve
essere conquistato adoperandosi nei modi più convincenti possibile,
perché il trasferimento per mobilità costituisce, nella legislazione
vigente, non un diritto soggettivo ma solo un interesse legittimo,
comunque tutelato da principi giuridici di carattere generale che sono
riportati nella successiva sezione.
Laddove non si riuscisse a conquistare il necessario consenso l’unica
alternativa possibile è un ricorso al giudice del lavoro, che evidenzi
come l’Azienda non ha applicato i principi generali di correttezza e
buona fede, facendo valere una clausola contrattuale indubbiamente
vessatoria, ed evidenzi altresì come la negazione del consenso
comporti per il dirigente interessato un danno oggettivo, di carattere
professionale, assolutamente sproporzionato rispetto al disagio che
comporterebbe per l’Azienda provvedere alla sua sostituzione.
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CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L’istituto della mobilità della dirigenza medica è disciplinato non solo
dall’articolo 20 del CCNL 1998_2001, ma anche dall’articolo 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001 che detta norme generali in materia
di rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, e che secondo una logica
di gerarchia delle norme sicuramente ha maggior valore di una norma
contrattuale. Questo è ancor più vero oggi in relazione alla evoluzione
della normativa che disciplina il rapporto di lavoro dei pubblici
dipendenti e che, invertendo una linea di tendenza consolidata,
ripristina la priorità della norma di legge rispetto al contratto.
Secondo il citato articolo 20 la mobilità volontaria era subordinata
alla sola accettazione dell’amministrazione di destinazione, e il nulla
osta non poteva essere negato dall’amministrazione di appartenenza,
superato il periodo di prova. Il comma 2 dell’articolo 20 prevedeva
infatti che Il nulla osta dell' azienda o ente di appartenenza, qualora
non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal
preavviso di tre mesi.
Il CCNL 1998_2001 è stato stipulato in data 8 giugno 2000, mentre
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è entrato in vigore il 24
maggio 2001. Nella formulazione originaria l’articolo 30 precisava
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico
mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa
qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso
dell'amministrazione di appartenenza.
La disciplina della mobilità volontaria è stata profondamente
modificata da successivi provvedimenti legislativi, non derogabili
dai contratti collettivi nazionali di lavoro, che conferiscono oggi
all’amministrazione di appartenenza ampia discrezionalità, facendo
prevalere motivazioni di carattere economico ed organizzativo rispetto
alle esigenze professionali del dirigente.
Una prima significativa modifica è stata introdotta dal comma 230
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha inserito
nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l’articolo 35, che
disciplina l’accesso al pubblico impiego, l’articolo 35-bis, che dispone:
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I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente
disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.
Oltre a questo vincolo, che deriva dalla normativa nazionale, una
ulteriore limitazione all’istituto della mobilità volontaria è stata posta
da disposizioni restrittive emanate in ambito regionale, soprattutto
dalle Regioni sottoposte a piani di rientro, che hanno subordinato
la concessione del nulla osta alla rinuncia alla sostituzione
del dipendente che viene trasferito ad altra azienda in base all’istituto
della mobilità. Questo al fine di evitare effetti negativi in termini
di costo complessivo del personale a livello regionale.
Una ulteriore ed ancor più cogente limitazione del diritto ad accedere
alla mobilità è stata introdotta dall’articolo 49 del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, che ha modificato il comma 1 dell’articolo 30
del decreto legislativo 165, che disciplina l’ istituto della mobilità,
aggiungendo al testo previgente (Le amministrazioni possono ricoprire
posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro
di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre
amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento) le norme:
Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto
di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente
i criteri di scelta.
Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti
responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà
assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.
L’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è stato
ulteriormente modificato dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che
con l’articolo 4 riscrive integralmente i primi commi dell’articolo 30,
eliminando il vincolo del parere favorevole dei dirigenti delle strutture
di appartenenza e di destinazione, ma mantenendo il vincolo dell’
assenso dell’amministrazione di appartenenza. E non è irrilevante
notare l’inciso che il comma 2.2 inserito nell’articolo 30 dal citato
articolo 4 del decreto legge 90, che precisa: Sono nulli gli accordi, gli
atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2.
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La normativa oggi vigente subordina la mobilità volontaria all’assenso
dell’amministrazione di appartenenza. Il comma 2 dell’articolo 20 del
CCNL 1998_2001 disponeva che laddove l’azienda di appartenenza
non avesse dato il proprio esplicito assenso questo era sostituito dal
preavviso di tre mesi (ferma restando la possibilità di un diverso
accordo tra le parti). Quella norma non è più applicabile a seguito
delle disposizioni legislative che sono state adottate successivamente,
che rendono possibile il trattenimento in servizio per cinque anni
dalla data dell’assunzione e rendono comunque imprescindibile
il preventivo assenso dell’ amministrazione di appartenenza.
Visto che il nulla osta dell’amministrazione di appartenenza
costituisce condizione imprescindibile per accedere alla mobilità,
l’unica strada percorribile è quella di ottenere il consenso di coloro
che devono comunque pronunciarsi nel merito della richiesta, prima
di tutto il responsabile della struttura complessa alla quale risulta
assegnato il dirigente, ed in secondo luogo il responsabile del servizio
gestione delle risorse umane, che è responsabile della predisposizione
dell’atto amministrativo con il quale l’Azienda concede il proprio nulla
osta al trasferimento, e conseguentemente della correttezza formale
del provvedimento stesso. Laddove il trasferimento per mobilità
costituisca una opportunità importante, sia sotto il profilo personale,
sia sotto il profilo professionale, piuttosto che porsi in conflitto con gli
interlocutori che con differenti ruoli e responsabilità devono dare
comunque il proprio assenso al trasferimento, a questi ci si dovrà
rapportare con totale trasparente apertura, al fine di concordare una
soluzione che tenga conto non solo delle preminenti esigenze
organizzative aziendali, ma anche delle più che comprensibili
aspirazioni del dirigente interessato.
Lo stesso atteggiamento di trasparente e leale apertura deve essere
adottato con l’azienda di destinazione, attivando nell’ambito di questa
tutti i contatti possibili per rendere fattibile un progetto che oggi è
sicuramente meno facile da realizzare rispetto agli anni in cui non si
ponevano grandi problemi, non avendo le aziende sanitarie i vincoli
che attualmente hanno, anche sotto il profilo amministrativo.
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Opportuno privilegiare, sia nei confronti dell’azienda di appartenenza
sia nei confronti dell’azienda verso la quale si aspira ad essere
trasferiti, i rapporti personali, presentando una formale richiesta solo
quando si sia conquistato il consenso sostanziale necessario.
Un siffatto comportamento è coerente con i principi della correttezza e
della buona fede che devono informare il rapporto di lavoro, così come
sanciti dagli articoli 1175 e 1375 del codice civile per i rapporti
contrattuali in genere. Ai principi di correttezza e buona fede deve
peraltro attenersi la stessa azienda, che proprio in ragione di tali
principi non può negare il proprio assenso a meno che la perdita per
trasferimento di un determinato dirigente crei problemi organizzativi
o determini disservizi all’utenza.
la buona fede assume un valore di canone oggettivo sulla base
del quale valutare la condotta e la legittimità delle pretese di una parte
nei confronti dell’altra. Si tratta di un criterio che sullo sfondo ha un
modello di lealtà e di correttezza non codificato in alcuna norma
giuridica, ma che si rinviene dai principi generali dell’ordinamento
giuridico. (enciclopedia Treccani)
I principi di correttezza e buona fede sono entrati nel tessuto connettivo
dell'ordinamento giuridico, espressione di un generale principio
di solidarietà sociale imposto dall’articolo 2 della nostra costituzionale:
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia
come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità
e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale.
Una volta collocati nel quadro dei valori introdotti dalla Carta
costituzionale, la rilevanza dei principi di correttezza e buona fede si
esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti il dovere di agire in modo
da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza
di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito
da singole norme di legge. In questa prospettiva, si è pervenuti
ad affermare che il criterio della buona fede costituisce strumento, per
il giudice, atto a controllare, anche in senso modificativo od integrativo,
lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio
degli opposti interessi.
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In sostanza una amministrazione pubblica non può negare il proprio
assenso al trasferimento per mobilità di un proprio dipendente, se
non dimostra che la concessione di tale assenso comporterebbe un
danno oggettivo rispetto ad esigenze organizzative che in ogni caso
sono preminenti rispetto alle esigenze del dipendente stesso.
Questo potrebbe essere il caso di uno specialista con competenze
tecniche particolari, in mancanza del quale potrebbero non essere
assicurate certe prestazioni.
Un altro motivo che può rendere legittimo il diniego del nulla osta al
trasferimento potrebbe essere l’impossibilità di provvedere ad una
sostituzione in conseguenza di vincoli amministrativi o finanziari, ad
esempio nelle regioni soggette a piani di rientro, nelle quali, in effetti,
le procedure di mobilità sono soggette a vincoli ulteriori.
L’amministrazione di appartenenza è tenuta in ogni caso a motivare
l’eventuale diniego del nulla osta, che può essere negato solo a fronte
di oggettive difficoltà organizzative quali potrebbero essere la mancata
autorizzazione regionale alla sostituzione.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1998_2001
ARTICOLO 20
mobilità volontaria
1. assenso dell’azienda di destinazione quale unico vincolo
La mobilità volontaria dei dirigenti tra le aziende e tutti gli enti del
Servizio Sanitario Nazionale, anche di Regioni diverse, in presenza
della relativa vacanza di organico, avviene a domanda del dirigente
che abbia superato il periodo di prova, con l'assenso dell'azienda
di destinazione e nel rispetto dell'area e disciplina di appartenenza
del dirigente stesso.
2. possibilità di sostituire il nullaosta col preavviso di tre mesi
Il nulla osta dell'azienda o ente di appartenenza, qualora non venga
concesso entro dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal preavviso
di tre mesi.
I commi 1 e 2 risultano di fatto disapplicati per effetto delle modifiche al comma 2
dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 apportate dall’articolo 1,
comma 1, della legge 4 marzo 2009, n. 15, che ha ripristinato la priorità della legge
rispetto al contratto, precisando che le norme di legge non sono derogabili dalla contrattazione collettiva, a meno che la legge espressamente non lo preveda. Questo principio ha
reso ineludibile l’assenso dell’amministrazione di appartenenza, già previsto dal comma 1
dell’articolo 30 del decreto legislativo 165 (che disciplina la mobilità dei dipendenti
pubblici) fin dalla prima versione, e ribadito nel testo modificato dal decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, che prevedeva che il trasferimento fosse disposto previo parere
favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà
assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto
ricoperto o da ricoprire.
3. continuità del rapporto di lavoro in caso di mobilità
La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro.
Il fascicolo personale segue il dirigente trasferito e nel conferimento
dell’incarico dirigenziale che deve essere conferito al dirigente tra
quelli previsti dalla normativa vigente, l'azienda di destinazione
tiene conto dell'insieme delle valutazioni riportate dal dirigente
anche nelle precedenti amministrazioni. Il conferimento dell’
incarico deve essere perfezionato attraverso la stipula del contratto
individuale.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1998_2001
ARTICOLO 20
4. perdita dell’incarico di struttura complessa in caso di mobilità
La mobilità di cui al presente articolo se richiesta da un dirigente
con incarico di direzione di struttura complessa comporta
nel trasferimento, la perdita di tale incarico. L'azienda o l'ente
di destinazione provvederanno all'affidamento al dirigente trasferito
di un incarico di struttura semplice o di un incarico professionale,
anche di alta specializzazione, tenuto conto della clausola
precedente. L'incarico di direzione di struttura complessa potrà
essere conferito dalla nuova azienda previo espletamento
delle procedure previste dalla normativa vigente (avviso pubblico,
valutazione di idoneità formulata da una commissione appositamente nominata, scelta motivata del direttore generale).
LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266
Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
230. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. I vincitori dei
concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un
periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione
costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi".
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Articolo 35
Reclutamento del personale
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti
collettivi.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
articolo 2, comma 2, ultimo periodo
testo vigente fino al 19 marzo 2009
Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi,
possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e,
per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che
la legge disponga espressamente in senso contrario.
testo vigente dal 20 marzo 2009
a seguito della modifica apportata dall’articolo 1, comma 1,
della legge 4 marzo 2009. n. 15
entrata in vigore il 20 marzo 2009
Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi,
possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e,
per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora
ciò sia espressamente previsto dalla legge.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 30
passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
testo vigente fino al 24 giugno 2014
1. la mobilità come cessione del rapporto di lavoro
Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico
mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni,
che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono
in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico
da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre
amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta.
Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti
responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà
assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.
1-bis. norme per agevolare i processi di mobilità
Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa
con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali
rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi
di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni
istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze
di organico.
2. funzioni e limiti dei contratti collettivi nazionali di lavoro
I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.
In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti
collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo
esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo
personale.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 30
Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
testo vigente fino al 24 giugno 2014
2-bis. obbligo di esperimento preventivo delle procedure di mobilità
Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti
in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al
comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo
dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione
di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è
disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area
funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa
da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità
finanziaria.
2-quinquies. trattamento giuridico ed economico in caso di mobilità
Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo
dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per
mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti
collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione .
2-sexies. assegnazione temporanea da altre amministrazioni
Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative,
risultanti dai documenti di programmazione con i quali devono
procedere periodicamente a ridefinire la propria organizzazione e
le relative dotazioni orga-niche, possono utilizzare in assegnazione
temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti,
personale di altre ammi-nistrazioni per un periodo non superiore
a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali
sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto
da tali norme e dal presente decreto.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 30
passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
testo vigente dal 25 giugno 2014
1. criteri e procedure per il trasferimento ad altra amministrazione
Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico
mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una
qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni,
che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell' amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari
almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che
intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale
di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere.
In via sperimentale e in attesa dell'introduzione di nuove procedure
per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle
amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali
di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici
nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per
il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione
abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità
la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione
pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità.
1-bis. Riqualificazione del personale trasferito
L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei
dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici
o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 30
Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
testo vigente dal 25 giugno 2014
(come modificato dall’articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90)
2. fruibilità della prestazione lavorativa tra sedi diverse
I dipendenti delle amministrazioni pubbliche con rapporto di lavoro
contrattualizzato possono essere trasferiti all'interno della stessa
amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio
dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma
non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103
del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,
in sede di conferenza unificata possono essere fissati criteri per
realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi
diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo,
per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte
delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con
figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo
parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104 con il consenso degli stessi.
2.1. finanziamento delle procedure di mobilità
Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.
2.2. nullità di clausole contrattuali in contrasto con i commi 1 e 2
Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi
in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
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16
RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Articolo 30
Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
testo vigente dal 25 giugno 2014
(come modificato dall’articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90)
2.3. istituzione e disciplina di un fondo per finanziare la mobilità
Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale
presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15
milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie
dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico
spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata
dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione
dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri
di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo sono
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede
di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze
di personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le risorse
sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al
momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto
delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
I successivi commi dell’articolo 30 sono rimasti immutati
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CODICE CIVILE
Articolo 2013
Prestazione del lavoro
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è
stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che
abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle
ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha
diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione
stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo
per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione
del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque
non superiore a tre mesi.
Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se
non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Articolo 1175
Comportamento secondo correttezza
Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole
della correttezza, in relazione ai principi della solidarietà corporativa.
Articolo 1375
Esecuzione di buona fede
Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
parere 10 marzo 2006 n. UPPA 3/06
Oggetto: articolo 1, comma 230, legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Si fa riferimento alla nota del 12 gennaio 2006, protocollo n. 3119,
con la quale l’Azienda sanitaria locale della provincia di Como ha
chiesto a questo Ufficio di avere un riscontro in merito all’applicazione
alle aziende del Servizio sanitario nazionale del comma 230
dell’articolo 1 della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266,
con riferimento all’obbligo per i vincitori di concorso pubblico
"di permanenza nella sede di prima destinazione per un periodo non
inferiore ai cinque anni."
La normativa di settore per le aziende sanitarie locali, contenuta nel
decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 demanda alla competenza
normativa regionale la determinazione dei principi e dei criteri per
l’organizzazione ed il funzionamento delle stesse, definiti poi con l’atto
aziendale di diritto privato (articolo 3, comma 1 bis), includendovi
anche i criteri per la definizione delle dotazioni organiche (articolo 3,
comma 5).
Ne discende che, ad avviso dello scrivente, il comma 5 bis dell’articolo
35, introdotto dall’articolo 1, comma 230, della legge 266 del 2005,
non trova immediata applicazione nei confronti delle aziende sanitarie
trattandosi di normativa che attiene all’aspetto organizzativo dell’amministrazione. Rimane fermo naturalmente il potere di disciplinare
la fattispecie nell’esercizio delle potestà normativa ed organizzativa
qualora se ne riscontrasse la convenienza.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Francesco Verbaro
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