Consig gionale - Assemblea Legislativa

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Consig gionale - Assemblea Legislativa
REGIONE DELCUMBRIA
Consig
gionale
Atti Consiliari
VII LEGISLATURA
ATTO
A TTO
DA
Al
N.1021
SOTTOPORSI
FINI
DEL
ALL’ASSEMBLEA
SOLO
ESAME
ex art. 2 7 della legge regionale 11/~/2000,n. 3 “Istituzione del Comitato
Regionale per le Comunicazioni”
“Relazione del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE. COMJ
sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sulla attività svolta
nell’anno 2000”
Depositato al Servizio Assistenzaagli Organi,
Iter Procedimenti e SistemaInformativo il 8.1.2002
Trasmessoalla I CommissioneConsiliare Permanente il 8.1.2002
CO.RE.COM.
-UMBRIA
COMITATO
REGIONALE
PERLE Comcmoh~
COMITATO
REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
DELL’UMBRIA
(CO.RE.COM.)
RELAZIONE
AL CONSIGLIO
ANNUALE
REGIONALE
Palazzo Caltjerini, Piazza Italia, 4 - 06121 PERUGIA -Tel. 075576.3260 - FAX 075576.3393
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COMITATO
REGIONALE
PERLE COMUNICAZIONI
DICEMBRE 2001
Indice
Premessa
1.
1.1
1.2
1.3
11sistema radiotelevisivo
in Umbria
II servizio pubblico della RA1
L’emittenza locale
L’offerta radiotelevisiva dell’emittenza locale
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.j
3.6
2.7
L’intervento pubblico per l’emittenza locale
Legge 28/2000
3.
L’attivazione
4.
Altre attività, iniziative e progetti realizzati dal CO.RE.COM.
5.
3.1
Legge regionale 3 /2000
Legge 448/2000
Premio di produzione radiotelevisiva
Legge 150/2000
Convenzioni 2000
Sintesi conclusiva
del Registro regionale delle imprese radiotelevisive
La prospettiva delle deleghe deIl’Autorità
Problemariche delle deleghe
j. I. 1 Questioni di carattere generale (Delibere dell’Autorità nn. 52/99 53i99j
5.2 Funzioni e modalità di esercizio delle deleghe
5.2.I Funzioni proprie e$nzioni delegate
5.2.2 Modalità di conferimento delle deleghe
52.3 Modalità di esercizio della delega
52.3 Poteri sostitutivi
52.5 Funzioni delegabili
j. 2.6 Quadro di una possibile nuova class~$cazionedelle deleghe
23 Contenuti delle finzioni delegabili pi& complesse
5.3.I Adozione del regolamento per 1‘organizzazionee la fenuta del registro degli operatori
di comunicazione,di cui al1‘art. 1, comma 6, lett. a) n.5
Palauo
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Pm LE Comamoh~
5.3.2. DeJinizione dei criteri relativi alle tartJ%emassime per 1‘interconnessione e per
l’accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all’art. I, comma 6, lett. a)
n. 7
5.3.3 Emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per
1‘adozione da parte dì ciascun gestore di una Carta dì servizio di standard minimi per
ogni comparto d’attività di cui al1‘art. 1 comma 6, lett. b) n. 2
5.3.4 Monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, dì cui al1‘art. 1, comma 6, lett. b) n. 13;
5.3.5 Funzioni di vigilanza e controllo, in materia dì
5.3.5.1 Esistenzadì fenomeni dì interferenze elettromagnetiche,di cui al1 ‘art. 1, comma
6, lett. a) n. 3
5.3.5.2 Rispetto dei tetti di radìokequenze compatibili con la salute umana, di cui
al1 ‘art. 1, comma 6, lett. a) n. 15
5.3.5.3 Conformità alle prescrizioni dì legge dei servizi e dei prodotti che sonoforniti
da ciascun operatore destinatario di concessioneo autorizzazione in base alla
normativa vigente, di cui al1‘art. 1, comma 6, lett. b) n. I
5.3.j. 4. Verifica del rispetto della normativa in materia di campagneelettorali
5.3.5.5. Modalità dì dìstribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in
qualunqueforma dt@ìsa,dì cui al1‘a. 1, comma 6, lett. b) n. 3
5.3.5.6. Rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori,
di cui ali ‘a. 1, comma 6, lett. b) n.6
5.3.5.7. Rispetto della tutela delle minoranze linguistiche, di cui al1‘art. 1, comma 6,
lett. b) n. 7
5.3.58. Rispetto delle norme in materia di diritto di retttJ?cadi cui al1 ‘art. 1, comma 6,
lett. b) n. 8 (la relativa procedura riveste carattere urgente ed è
immediatamente operativa, previo nulla-osta da parte del1‘Autorità che ne è
informata tempestivamente)
5.3.5.9. Rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e
diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazionedì massa, di cui al1‘art. 1,
comma 6, lett. b) n. 12
5.3.j.10 Rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui
all’art. 2
5.3.6 Funzioni istruttorie, in materia di
5.3.6.1 Controversie in tema di interconnessione e accesso alle injrastrutture di
telecomunicazioni, di cui al1‘art. 1, comma 6, lett. a) n. 9
j. 3.6.2 Controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati,
di cui al1‘art. 1, comma 6, lett. a) n. 10
5.4 Considerazioni sulle risorse da assegnareai CO.RE.COM in relazione alle deleghe
5.4.1. Metodi dì valutazione delle risorse
5.4.1.1. Unprimo metodo dì valutazione
5.4.1.2. Un secondo metodo di valutazione
5.4.1.3. Monitoraggio delle emittenfi radiotelevisive
5.5. Conclusioni
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RLGIONL DELL‘UMBRIA
Consiglio Regionale
.%@&
CO.RE.COM.
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COMITAT~REGI~NALEPER
LE Cohmmmo~
6.
6.7
6.2
Resoconto finanziario
Premessa e sinfesi
Prospetfo rendiconfo
Allegati : elenchi emittenti, ripetitori
Eienco emittenti
7.1
Elenco ripetitori
7.2
radiotelevisivi.
Allegati: legislazione essenziale in materia radiotelevisiva
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CO.RE.COM.
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COMITATO
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PREMESSA
La presente relazione, redatta ai sensi del comma 2 dell’art. 27 della Legge region&
n.3/2000, che si trasmette al Consiglio regionale e all’Autorità perle Garanzie
nelleCom~c~iofi,
si riferisce non solo alla situazione del sistema delle comunicazioni in Umbria relativa all’anno
2000, bensì anche a quella dell’anno 2001 che volge al termine, avendo il CO.E.COM. ritenuto
utile che maturasserosituazioni e si concludesseroalcune iniziative per fornire un quadro,il piti
completo possibile.
Per quanto riguarda invece l’attività svolta dall’organismo e il relativo consuntivo delle
spese,da tempo definito presso la ragioneria dei Consiglio regionale, il riferimento specifico e
all’anno 2000.
La noma sopra richiamata prevede che il CO.RE.COM. relazioni sul sistema della
comunicazione nella regione, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo. AI riguardo,
poiché le competenzeattuali dell’organo si limitano alla comunicazioneradiotelevisiva, la relazione
si occupanecessariamentedi quel solo aspetto.
Le problematiche dell’attribuzione delle deleghe ai CO.RE.COM. da parte dell’Autorità,
sono comunque state ampiamente discusse, in particolare il dirigente responsabile del
CO:RE:COM. dell’Umbria, nella sua qualità di coordinatore del gruppo di lavoro tecnico del
CoordinamentoNazionale dei CO.RE.COM.-CORERAT, ha redatto un articolato documento che è
stato poi fatto proprio sia dal CO.RE.COM., sia dal Coordinamento e inviato alle Conferenze dei
Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e a queha dei Presidenti delle Assemblee
regionali e delle Province Autonome. In questa relazione è riportata un’ampia sintesi di detto
documento. In questa fine anno del 2001, dopo le risoluzioni degli organi di coordinamento delle
Giunte regionali, delle Assemblee regionali e dei CORECOM., si sono praticamente awiate le
procedure per il rilascio delle deleghe con I’apertura di un “tavolo” fra Autorità, Giunte regionali,
Consigli regionali e con la partecipazione “tecnica” del Coordinamento Nazionale dei
CO.RE.COM.-CORERAT.
Nel capitolo che riguarda 1’ attività del CO.RE.COM. sono illustrate le attività e le iniziative
riferite all’anno 2000 che riguardano, più ampiamente,il sistemadelle comunicazioni.
La relazione esponepoi il rendiconto finanziario, precedutoda una breve nota.
Infine, vengono allegati materiali documentari sulla legislazione nazionale e regionale in
materia di comunicazione insieme agli elenchi dei soggetti e delle strutture della comunicazione in
Umbria.
In conclusione di questa premessa, appare necessario svolgere alcune considerazioni di
caratteregeneralesul sistemaradiotelevisivo regionale. 11numero di emittenti che hanno sedelegale
nella regione o che in essahanno una sede operativa: 15 televisioni e 25 radio si rivela elevato
rispetto al bacino d’utenza ed economico dell’Umbria, il che comportarisorse pubblicitarie limitate,
considerato che attingono in Umbria anche numerose emittenti televisive e radiofoniche extra
regionali il cui segnalecopre,in parte 0 in tutto, la nostra regione.
Quanto alla quantità e alla qualità dell’offerta radiotelevisiva, la relazione contiene i risultati
di due approfondite indagini commissionate dal COJECOM. dalle quali si evince un sistema
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CO.RE.COM.
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ancora fragile, ma in evoluzione, riguardo soprattutto aIl’informazione. E’ invece la
programmazione extra informativa a registrare ancora carenzee, di contro, il ricorso massiccio alle
televendite, fenomeno, in realtà, diffuso in tutto il sistema privato locale a livello nazionale, ai
programmi di cartomanzia e a quelli di erotismo, questi ultimi, in verità.,non molto diffusi, senza
considerarei collegamenti a circuiti nazionali o satellitari.
Le emittenti rispondono in proposito che con risorse limitate non vi sono possibilità per
produzioni di qualità. A questo punto, si inserisce il discorso dell’intervento pubblico di sostegno
che riguarda sia l’innovazione tecnologica, sia I’attività ordinaria, In proposito, nella relazione sono
contenuti dati che dimostrano un complesso di finanziamenti pubblici per I’emittenza umbra nei
biennio non trascurabili, nell’ordine dei 4 miliardi, considerando provvidenze regionali (ex L.R.
3/2000), finanziamenti statali, rimborso di messaggi autogestiti, interventi di comunicazione
istituzionale e pubblicitari.
1 finanziamenti statali previsti per il.futuro sono oltretutto in aumento. Al di là, comunque,
dell’intervento pubblico che potrà essere incrementato anche a seguito della legge 150 sulla
comunicazione, appare necessario che le emittenti umbre trovino forme di collaborazione e di
sinergie fra loro sia dal punto di vista delle strutture della comunicazione, sia da quello della
produzione. Il discorso è tanto più urgente se si considera la sfida del digitale che stapartendo e che
impegnerà molto l’emittenza anche dai punto di vista economico. Strutture fragili rischiano infatti
di soccombereall’inevitabile sfida tecnologica.
Su1 piano della ricerca della qualità si inserisce l’iniziativa del premio di produzione
radiotelevisiva “Comunicare l’Umbria”, indetto dal CO.RJZ.COM. per premiare le migliori
produzioni radiofoniche e televisive regionali. Le stesse,ripetute indagini quantitative e qualitative
sull’offerta radiotelevisiva in Umbria, commissionate dal CO.RE.COM., sono rivolte a una migliore
conoscenzade1settore,al fine di stimolarne la crescita.
La situazione dell’inquinamento elettromagnetico, problema che non investe direttamente, al
momento, il CO.RE.COM., del quale comunque ci si è occupati a livello di consulenza,non appare
in Umbria drammatica, con poche eccezioni che sono all’attenzione degli organi regionali. Al
riguardo, l’innovazione tecnologica e l’avvento del digitale sono in grado di fare previsioni
favorevoli per il futuro.
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1.
Il sistema radiotelevisivo
in Umbria
Il sistema radiotelevisivo regionale è caratterizzato dalla presenzadel servizio pubblico della
RAI con la sua sederegionale e di numeroseemittenti private locali.
1.1
Il servizio pubblico della RAI
La concessionariapubblica illumina sufficientemente con il proprio segnalel’intero territorio
regionale, ad eccezione di alcune zone del Trasimeno compresetra i Comuni di Paciano, parte dei
Comuni di Panicale, Magione e Piegaro, nonché limitate zone del temano quali Marmore e zone
adiacenti.
La programmazione quotidiana radiotelevisiva della Rai regionale è imperniata
sull’informazione locale e prevedetre edizioni del TG3 in onda aIle ore 14,OO- 19,35 - 22,45 e due
edizioni del Giornale radio dell’Umbria in onda alle ore 07,20 e alle ore 12,lO.
Nel corso del 2000 la redazione giornalistica della Sede regionale per l’Umbria ha fornito
diversi contributi a tutte le testate nazionali radiofoniche e televisive e ha collaborato, con
collegamenti sulla rete nazionale, alla rubrica del TG3 nazionale “Italie” fornendo significativi
contributi riguardanti specifiche e caratteristicherealtà locali.
1.2
L’emittenza locale
L’emittenza locale privata è diffusa in modo alquanto uniforme sul territorio regionale e
risponde a due tipologie : l’eminenza commerciale e l’emittenza comunitaria.
Quest’ultima, definita come tale dalla legge c.d. Mammì (L. 223/90), è caratterizzatada una
propria identità e costituisce una grande occasionedi ricomposizione culturale e di identità sociale
ne1 territorio, nonché un fondamentale contributo al valore costituzionale del pluralismo
nell’informazione e nella comunicazione.
Le emittenti comunitarie, per il loro carattere tradizionalmente militante, essendo
espressionedi una comunità, si rapportano positivamente con le altre realtà (locali , nazionali ed
anche internazionali) idealmente vicine per le tematiche affrontate (oltre ad essernespessodiretta
espressione)interagiscono con le realtà cuhurali più interessanti della società civile, con un’offerta
al pubblico quanto mai vivace, spesso sperimentale ed antagonista, talvolta catalizzatrice di
trasformazioni già in atto sul territorio.
Nella provincia di Perugiahanno sedelegale ed operativa 15 emittenti radiofoniche di cui 10
commerciali e 5 comunitarie, mentre quelle della provincia di Terni sono 9, di cui 5 commerciali e
quattro comunitarie.
Le emittenti televisive che hanno sede legale ed operativa nella provincia di Perugia sono
complessivamente6, tutte commerciali; nella provincia di Temi, invece, delle 5 presenti, 3 sono
commerciali, 2 comunitarie.
Quattro emittenti televisive locali trasmettono sul nostro territorio ed hanno la propria sede
operativa in Umbria, mentre la sedelegale è fuori regione.
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Il territorio regionale viene altresì irradiato, a zone, da ben 9 emittenti televisive locali e da 5
emittenti radiofoniche locali, con sede legale ed operativa fuori regione, che trasmettono,
comunque, anche in Umbria.
Altrettanto numerose risultano le emittenti nazionali private che trasmettono grazie ad
impianti propri, situati in Umbria: 12 emittenti televisive e 19 emittenti radiofoniche.
L’emittenza privata locale e nazionale, fin qui riassunta, verrà meglio esplicitata ed elencata
in appendice, come la descrizione della rete di trasmettitori operanti in Umbria, con l’indicazione
della postazione e delle zone interessatedal servizio.
Complessivamente,il sistema, come accennatoin premessae come approfondito più avanti, appare
sovradimensionato rispetto sia al bacino di utenza, sia soprattutto alle potenzialità degli introiti
pubblicitari , drenati oltretutto da emittenti extra regionali il cui segnale copre, in parte o in tutto,
l’Umbria. La stessa qualità dei segnali non sempre è buona, tale da “scoraggiare” l’utenza. Al
riguardo, c’è da segnalare che molte emittenti hanno fatto investimenti per l’innovazione
tecnologica il che, nel medio termine, porterà a un miglioramento della ricezione dei segnali e,
soprattutto, potrà avere effetti positivi sulla entità delle emissioni elettromagnetiche , laddove si è
verificato che le stessesuperanoi limiti consentiti.
1.3
L’oferta radiotelevisiva dell’emittenza locale
Il Comitato regionale per le comunicazioni, nell’ambito della sua attività di studi e ricerche
sul sistema radiotelevisivo regionale, ha commissionato nell’ultimo quinquennio una serie di analisi
sulla programmazione delle emittenti televisive, sulla produzione informativa delle emittenti
radiofoniche e televisive, nonché la raccolta di opinioni e giudizi sul sistema dell’informazione
locale da parte del pubblico e di leader di opinione, al fine di ampliare e approfondire e diffondere
la conoscenzadel sistema stesso.
Una prima indagine organica per l’Umbria è stata condotta negli anni 8647 (Mancini 1989)
e tra i principali risultati, la ricerca mise in luce i seguenti aspetti caratterizzanti:
- il sistema dei media informativi in Umbria ha manifestato un’incompiuta strutturazione;
- la raccolta delle notizie, da parte delle redazioni ed i processo che porta alla loro
produzione, ha evidenziato una forte dipendenza dalle fonti, con debole capacità di
selezione e di rielaborazione delle notizie;
- si è evidenziata una scarsa capacità di sviluppare autonomamente, da parte delle
emittenti, inchieste, indagini, commenti e approfondimenti ed un’inclinazione ancora
minore a fare giornalismo d’opinione.
Tutto ciò, a suo tempo, aveva portato a concludere che i media informativi locali avessero
un basso grado di influenza nei processidi formazione dell’opinione pubblica regionale ed, anzi, vi
si collocasseroin posizione di marginalità.
Quest’ultimo aspetto, riguardante il contributo dato dai mezzi d’informazione locale al
dibattito pubblico e quindi al più generaleesercizio di democrazia, appare di particolare rilievo: un
recente studio sul rapporto tra mercato politico, opinione pubblica e “riflessività sistemica” in
Umbria ha riproposto la debolezza e l’inadeguatezzadel sistema dei media rispetto alla funzione di
dar vita all’ “arena pubblica” (Marini 1998).
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Tali problematiche di carattere strutturale potevano essere considerate ormai tipi& del
sistemaumbro dei media e, in particolare, dell’emittenza radiotelevisiva.
Si è awertita, quindi l’esigenzadi raccogliere ulteriori elementi conoscitivi commissionando
un’indagine su “La programmazione e l’informazione dell’eminenza privata in Umbria” che ha
prodotto alcune conclusioni sulle quali è opportuno riflettere.
Dal punto di vista della crescita di un “mercato” dei prodotti informativi, capace di
valorizzare le risorse materiali ed umane investite, l’Umbria sembramostrarestoricamenteproblemi
e aspetti di crisi innanzitutto riconducibili alla dimensione territoriale, cioè discendenti
principalmente dalla limitata ampiezza dell’audience, e aggravati, poi, dalle specifiche abitudini di
consumomediale della suapopolazione (Marini 1998).
A tal proposito è utile ricordare alcuni aspetti strutturali dell’Umbria: una regione di
dimensioni modeste, abituata da una popolazione di poco superiore alle 800.000 unità, con una
propensione al consumo mediale allineata alle altre regioni del Centro-Nord e del Nord solo per
televisione e radio, ma con un gap significativo rispetto a questestesseregioni nella lettura dei libri,
di quotidiani e settimanali (Istat 1996. Audipress 1997, Marini 1998).
Come quadro di riferimento per un discorso sui media in Umbria, va anche richiamata la
problematica del dualismo territoriale, che fa delle province di Perugia e Terni due “mondi”
relativamente poco integrati oltre che diversi per struttura economico-produttiva, per dinamica
demografica,per rapporti extra-regionali, ecc.
Va poi aggiunto un elemento di natura storico-culturale che consiste nel carattere
policentrico del territorio e della comunità regionale: la realtà umbra si articola in una pluralità di
piccoli centri urbani di antica e orgogliosa tradizione, ciascuno dei quali mantiene un proprio
territorio di riferimento: la precedentee superataripartizione amministrativa in dodici comprensori
corrispondeva in effetti ad una divisione in ambiti socio-economici dotati di specifica e,
relativamente autonoma,identità, da molteplici punti di vista.
Nello sviluppo dell’emittenza sia radiofonica che televisiva il dualismo provinciale e il
policentrismo sembranoavereun ruolo di grandepeso.
A questo proposito si deve tener presenteche, in generale,l’assoluta centralità di un preciso
riferimento ad un territorio, tipico contrassegnodi identità per il mezzo locale, sia essogiornale che
televisione o radio), si è spessorivelata un limite.
In tal senso,lo sviluppo dell’emittenza televisiva umbra appareemblematico.
La concorrenza di fatto sul duplice fronte interno (tra tutte le televisioni locali) ed esterno
(con i network nazionali e con emittenti di province confinanti) ha evidenziato - abbastanzapresto
nel corso dell’evoluzione del sistema - il cruciale problema delle dimensioni delle aziendeemittenti: un bacino di diffusione e di ascolto comunque circoscritto finisce inevitabilmente per
comprimere in vario modo lo sviluppo aziendale.
Il monitoraggio periodico di Datamedia/TV Bank ha sempre evidenziato la notevole
distanza tra regioni che rappresentanobacini di adeguata ampiezza per lo sviluppo dei media e
l’Umbria.
La rilevazione relativa al pubblico delle emittenti locali mostra in modo lampante tale
svantaggio: secondo una rilevazione del ‘95, nella classifica relativa alle emittenti televisive
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dell’Italia centrale la prima emittente Umbra si collocava al 16” posto, con un dato di ascolto
comprensivo anche della ricezione in areenon umbre.
L’ampiezza della zona in cui un’emittente diffonde non è però ininfluente rispetto
all’intensità del radicamento territoriale - comunitario.
Uno studio sulle strategie di palinsesto (cioè sulle logiche delle scelte di programmazione)
delle emittenti televisive umbre, ha messo in evidenza l’esistenza di una relazione inversa tra
ampiezza del bacino di utenza, da una parte, e forza dell’identità territoriale delle emittenti,
dall’altra.
Questo va ricondotto al fatto che le emittenti maggiori, che coprono l’intero territorio
regionale, hanno adottato strategie aziendali e di programmazione per i quali il riferimento al
territorio si è molto affievolito e non costituisce più l’elemento caratterizzantedi tale emittenza.
1 ripetuti studi compiuti a partire compiuti a partire dalla fine degli anni ’ 70 sull’emittenza
televisiva dell’Umbria hanno sempre sottolineato la combinazione, alquanto contraddittoria, tra
incremento delle emittenti operanti sul territorio regionale e diffkoltà di crescita dimensionale
(Baronti et al. 1979, Giacchè-Ponti 1983, Giacchè-Venti 1989).
Attraverso al ricostruzione e l’analisi dei dati di ascolto rilevati tramite sondaggio
(Datamedia 1997), si è evidenziato che per le radio esiste una correlazione tra diffusione, ascolto e
fedeltà: infatti le stazioni che hanno diffusione più ampia sono anche quelle che mostrano un
ascolto e una fedeltà maggiori.
Per le televisioni la situazione appare opposta: i casi di piU alta fedeltà sono relativi alle
emittenti con diffusione più circoscrittaTali risultati devono essere considerati come importante
segnaledella maggiore propensionee capacitàdelle televisioni “di nicchia territoriale” di esprimere
l’identità locale e di costruire su di essail rapporto con il pubblico.
Riguardo alle radio sembra invece che la fidelizzazione dipenda dalle modalità di fruizione
del mezzo e dei generi che lo caratterizzano(ad esempio ascolto della musica come passatempoin
casao in automobile), favorendo le emittenti a più ampia coperturaterritoriale.
A quanto evidenziatosi dai dati di ascolto, si ricollegano i risultati relativi alla produzione
informativa.
L’analisi dei macrogeneri informativi proposti dalle emittenti radiofoniche e da quelle
televisive - e cioè informazione quotidiana, periodica e sportiva - mostra che l’offerta si diversifica
in modo sensibile in relazione alle specifkità dei due mezzi.
Nel caso delle radio la produzione informativa si concentra innanzitutto sui notiziari che si
qualificano come programmi “ di flusso” grazie all’alto numero di edizioni, prevalentementebrevi,
a caratterenazionale e locale.
La maggiore offerta si deve tra l’altro al frequente ricorso a brevi notiziari nazionali forniti
da agenzie di servizio; tale modalità di acquisizione delle informazioni risulta quasi del tutto
inapplicabile dalle televisioni.
Al contrario, queste ultime si impegnano in misura relativamente maggiore negli altri due
macrogeneri, cioè informazione periodica e sportiva, la cui fruizione è resa senz’altro più appetibile
dal corredo di immagini.
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LE cOMLJNICAZIONI
Questa divisione di molo nel campo dell’informazione non cofispon& ~010a specifici
attributi tecnici dei mezzi, ma anche al fatto che - a parte alcune eccezioni - le televisioni
esprimono una più completa caratterizzazionelocale.
Il nucleo centrale della ricerca sull’informazione radio-televisiva, promossa dal
CO.RE.COM. è rappresentatadall’analisi dei notiziari, e più esattamentedalla ricostruzione dello
spazio assegnatoalle diverse areetematiche (cronaca,politica, economia ecc.).
Sulla base del ruolo dell’informazione politica e dell’equilibrio tra la aree tematiche, si
possono individuare tre modelli di giornalismo, accomunati della prevalenza delle notizie di
caratterepolitico.
Il primo è quello delle emittenti televisive a diffusione regionale che, nonostanteil maggior
rilievo della politica, evidenzia il mix piu bilanciato tra le aree.
Il secondo è rappresentato dalle emittenti a diffusione circoscritta, sia televisione che
radiofoniche. fortemente concentratesulla coperturadell’attività politica e istituzionale.
Va però specificato che, mentre le televisioni appaiono più equilibrate, le radio si basano
prevalentementesul binomio politica-cronaca.
Infine, il terzo modello, espresso dalle emittenti radiofoniche a diffusione regionale,
presentacaratteristicheintermedie.
Anche considerando il numero delle notizie, piuttosto che la loro durata, si conferma il
primato della politica nelle emittenti “comprensoriali” (a diffusione cittadina o di area), mentre in
quelle regionali sono i vari aspetti della cronacaa conquistareil vertice della “classifica”.
La rilevanza attribuita alla politica risulta poi rafforzata dall’uso che se ne fa nella
costruzione dei sommari e nella gerarchizzazionedelle notizie.
La secondaricerca commissionatadal CO.RE.COM , curata da Rolando Marini, incentrata
sui palinsesti locali radiotelevisivi, analizza le peculiarità dell’offerta radio-televisiva umbra sia in
relazione alle caratteristiche proprie dei due mezzi che alla evoluzione tecnica e aziendale
riguardante il rapporto tra livello locale e livello nazionale della produzione radio-televisiva.
In generale, relativamente all’aspetto dell’offerta di programmi, l’osservazione diretta
condotta da questa ricerca ha trovato la conferma di una tendenza già presente anche a livello
nazionale, secondo la quale l’offerta televisiva si caratterizza per una maggiore varietà di generi,
mentre quella radiofonica è fortemente concentratasu “musica e intrattenimento” con informazione
di attualità e curiosità (il cosiddetto“programma radiofonico misto”) che, non a caso,identificano la
radio commerciale per antonomasia.
L’analisi della programmazione ha permesso, inoltre, l’individuazione delle strategie
produttive e di palinsesto, come risultato di diversi fattori quali la struttura aziendale, la
disponibili~di risorse tecniche, umane e finanziarie e gli indirizzi di orientamento al pubblico e al
mercato.
L’ampliamento della richiesta, e quindi del mercato, dell’informazione Iocale, la rilevanza
che taleprocessoassegnaal ruolo della piccola e media eminenza insediata sul territorio, comporta
l’esigenza di riflettere sulle logiche che orientano e definiscono l’informazione e la qualità dei
prodotti a livello locale.
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CO.RE.COM.
-UMBRIA
COMITATO
REGIONALE
PERLE COMUNICAZIONI
L’aumento della richiesta di informazione locale non è stata sempre accompagnatada una
pari crescita del prodotto informativo, sul piano della qualità, anche se il panorama appare alquanto
differenziato.
Ne consegue che il consumo dell’informazione locale appare prevalentemente occasionale,
owero non sufficientemente caratterizzatoda un processodi tidelizzazione tra emittenti e pubblico.
Le osservazioni, sinteticamente riportate, permettono di delineare un quadro complessivo
ancoradi modesto livello, dovuto principalmente alla scarsitàdi risorse, per ricavare le quali. molte
delle emittenti non esitano a trasformarsi, per lunghi periodi della giornata, in una sorta di
contenitori di piazzisti, maghi, cartomanti, presunti esperti di lotto e nurnerologia.
D’altro canto, l’informazione che viene diffusa (per circa la meta sportiva) pare una risorsa
da non sottovalutare per quello che rappresentain termini di identità e consapevolezzadei fruitori
dei territori serviti.
Il sistema locale radio-televisivo regionale sembra.,comunque, inserirsi in una linea di
tendenzapositiva di implementazione delle redazioni, di aumento delle produzioni di qualità e di
progressivo affinamento delle tecniche professionali degli operatori. Si tratta dunque di un
patrimonio da custodire e da arricchire, per mezzo di politiche attive per il sostegnodell’emittenza
locale, avendo di mira i processi di innovazione e integrazione tecnologica, nonché quelli di una più
puntuale ed efficace specializzazione giornalistica (lingue straniere, economia, strumenti di lavoro)
dei giovani che si affacciano in questo,a tratti selvaggio, mercato della comunicazione.
2.
L’intervento
pubblico per I’emittenza locaie
Nell’ambito delle diverse attività del CO.FE.COM, particolare rilevanza e delicatezza
assumeil lavoro di gestione delle varie e sostanzioserisorse finanziarie destinate alle emittenti
radiotelevisive locali.
Vedremo, sia pure in sintesi estrema, di esaminare analiticamente alcune normative di
riferimento ed effetti prodotti.
2.1
Legge 28/2000
Inizieremo dalla Legge 22 febbraio 2000, n. 28 recante “disposizioni per la parità di
accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la
comunicazionepolitica “, meglio nota come “par condicio”.
Come è noto, tale legge da la facoltà, alle emittenti radiofoniche e televisive locali, di poter
trasmettere nelle occasioni in cui si svolgono consultazioni, appunto, elettorali o referendarie,
messaggi politici autogestiti sia in forma gratuita ( con rimborso dello Stato nella misura di £.
41.OOOcadauno per le Televisioni e £. 13.000 cadauno per le radio) che a pagamento diretto da
parte dei soggetti politici committenti.
La gestione di tale attività è affidata al COJECOM. sulla base di regolamenti attuativi di volta in
volta stabiliti dalla Autorità per le garanzienelle comunicazioni.
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REGIONE DELL’“~IBRIA
Consiglii Regionale
‘e@@
CO.RE.COM.
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COMITATO
REGIONALE
PERLE COMUNICAZIONI
Essaconsiste, tra I’aItro, nella raccolta deIIe offerte di disponibilità delle emittenti, nella verifica
dei contenitori da inserire nei palinsesti di ogni singola emittente, nella determinazione delle somme
da stanziare, per ogni campagna eIettoraIe, a titolo di rimborso per i messaggi autogestiti gratuiti
trasmessi,nelia assegnazionealle singole emittenti dei Messaggi stessi (cosiddetti gratuiti, ma in
realtà pagati dallo Stato nella misura di £. 41.OOOcadauno per Ie TV e £. 13.OOOcadauno per le
radio), mediante elaborazioni di appositi piani conseguentiad operazioni di sorteggio.
AI CO.RE.COM competono altresì Ia raccolta delle attestazioni congiunte dei messaggitrasmessi,
I’attività istruttoria e di controllo delle richieste di rimborso ed, infine, gli atti di liquidazione dei
rimborsi che però, materialmente, ai sensi dell’articolo 4, comma 5” della citata Legge 28/2000,
verranno erogati dalla Giunta regionale con appositedeterminazioni.
In Umbria, per Ie eiezioni regionali e per i Referendum della primavera 2000 sono stati resi
disponibili, per Ie emittenti, complessivi 288. 168.182 milioni di cui 187.309.318 per le emittenti
televisive e 100.858.863per le emittenti radiofoniche.
Nell’anno 2001, per le elezioni politiche, Amministrative e per il Referendum de17 Ottobre scorso,
sempre in Umbria, sono stati resi disponibili 289. 239.226 di cui 188.005.497 per Ie emittenti
televisive e 101.233.729per le emittenti radiofoniche.
In totale quindi ne1 biennio 2000 - 2001 il CO.RE.COM ha gestito, soltanto ai sensi della legge
28/2000, una disponibilità di risorse per le emittenti radiotelevisive locali pari a 577.407.408
milioni.
2.2
Legge regionale 3 /2000
Con tale legge regionale non si è soltanto istituito, prima regione in Italia, il CO.RE.COM.,
ma sono state dettate anche norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva
locale .
Con l’articolo 13 di tale legge Ia Regione dell’Umbria ha altresì disposto misure di sostegno
per I’innovazione tecnologica delle emittenti iscritte al Registro regionale delle Imprese della
Comunicazione radiotelevisiva, istituito pressoil CO.RE.COM dell’Umbria ed anche questo primo
casoin Italia.
Tali misure di sostegno, nella forma di contributi in conto capitale, sono state destinate
aIl’acquisizione di strumenti ed apparecchiatureper l’adeguamento tecnologico degli impianti di
produzione e trasmissione.
Per I’anno 2000 le risorse a disposizione per le predette misure di sostegno sono state
determinate,con la Legge regionale in parola, in £. 4OO.OOO.OOO.
L’esame istruttorio delle richieste di ammissione a contributo avanzatedalle emittenti e la
formazione delle graduatorie dei tre settori previsti e cioè Bassa Frequenza, Alta Frequenza,
collegamenti telematici ad agenzie di informazione, sono stati affidati ad una Commissione
composta da n. tre rappresentanti di Sviluppumbria e due rappresentanti del CO.RE.COM, questi
nelle persone del Dr. Massimo Duranti, Dirigente responsabile del CO.RE.COM, e Carlo
Bugiardini, Responsabiledella SezioneGestionedella Comunicazione.
La Presidenzadi detta Commissioneè stataaffidata al Dr. Duranti.
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Consiglio Regionale
‘@&fl@
CO.RE.COM.
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C~~~ITAT~REGIONALEPER
LE COMUNICAZIONI
Detta Commissione ha , ormai da tempo, espletato gli incarichi conferitigli ed ha rimesso i verbali
e le graduatorie alla Soc. Sviluppumbria per le operazioni di approvazione e di liquidazione delle
risorse disponibili per I’anno 2000, pari , si ripete, a £. 400.000.000.
Le emittenti radiofoniche richiedenti ed ammessea contributo sono staten. 7;
Le emittenti televisive richiedenti ed ammessea contributo sono staten. 5.
Gli atti di cui soprarisultano approvati da Sviluppumbria in data 03.12.2001.
Per quanto concerne lo stanziamento per l’anno 2001 è prevista una somma di &.
100.000.000con un calo sensibile dell’intervento.
7.3
Legge 448/2000
D.M. 2 1.09.1999- Regolamento recante norme per la concessionealle emittenti televisive
locali, titolari di concessione,dei benefici di cui all’articolo 45, comma 3, della legge 23 Dicembre
1998, n. 448.
Particolarmente impegnativa è stata l’attività gestionale di tale Decreto, sia per le
problematiche interpretative che esso ha innescato anche a livello nazionale, sia per la delicatezza
dei compiti assegnatidal Ministero delle Comunicazioni a1 CO.RE.COM, compiti che riguardano
praticamente tutta la fase organizzativa ed istruttoria di ogni singola domanda fino alla redazione
della graduatoria finale da trasmettereal Ministero per le liquidazioni.
Abbiamo prima parlato di problematiche interpretative emerseanchea livello nazionale.
Anche in tale sede si è proficuamente espressoil contributo del CO.RE.COM dell’Umbria.
E’ stata infatti accolta la proposta di modifica, in senso favorevole alle emittenti locali
regionali, della norma che, nel 1999 consentiva ad emittenti extra regionali, operanti anche su
bacini televisivi diversi da quello principale, di poter far pesare su ogni bacino, l’intero importo
della media del fatturato.
Oggi il fatturato complessivo di tali emittenti deve essere ripartito sulla base della
consistenzapercentualeraggiunta in ogni singolo bacino televisivo servito.
Ciò ha avuto una consistenteincidenza nei punteggi e quindi anchenelle graduatorie.
Restanoancora,per la verità.,altre problematiche per la soluzione delle quali il CO.RE.COM
dell’Umbria ha consegnatoproposte al Coordinamento nazionale.
Solo per fare alcuni esempi ci riferiamo ai 3 principali punti tutt’ora in discussione e
precisamente:
1) alla percentualizzazione anche del punteggio da assegnareal personale in servizio presso le
emittenti con caratteristiche di operatività su più bacini regionali (cioè quelle emittenti extra
regionali che coprono oltre il 70% della popolazione residenti in bacini televisivi diversi da
quello principale).
(Ai fini del punteggio da attribuire al personale che svolge attività giomahstica nelle emittenti
locali ricordiamo inoltre il peso che potrebbe assumere, nella formazione delle future
graduatorie, l’adeguamento dei rapporti di lavoro sulla base de1contratto collettivo sottoscritto
dalla Associazione AER-ANTI-CORALLO e la Federazionenazionale della StampaItaliana).
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COMITATO
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2) al riconoscimento di una qualche dignità di punteggio ai rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa in ambito giornalistico poiché tale dignità, utili ai fini delle graduatorie per
l’attribuzione delle prowidenze di cui alla Legge 448/98, potrebbe oltretutto favorire, in
qualche maniera, la riduzione di lavoro nero e comunque esenteda ogni forma di contribuzione.
Anche in questo settore gioverà ricordare lo specifico regolamento concordato,per la disciplina
di tali rapporti di collaborazione, dal coordinamento AER-ANTI-CORALLO
con la
Federazionenazionale della Stampa.
3) All’allargamento della fascia, oggi limitata al 30%, delle emittenti utilmente collocate in
graduatoria ed ammessea beneficiare dei 415degli stanziamenti previsti.
Solo con riferimento alle risorse previste dalla Legge 448198,Il CO.RE.COM. dell’Umbria,
nel triennio 1999/2001 ha gestito provvidenze statali per emittenti televisive locali pari a circa
2.750.000.000e più precisamente:
-Nell’armo 1999 per le nove emittenti utilmente collocate in graduatoria è stata ottenuta una
assegnazionecomplessivadi £. 613.656.000;(DM 27 luglio 2000)
-Nell’anno 2000 per le n. 10 emittenti inserite in graduatoria è stata ottenuta una assegnazione
complessivadi £. 638.433.915 (DM 13 11.2001)
-Nell’anno 2001 per n. 10 emittenti, non disponendoa tutt’oggi del Decreto di riparto è prevedibile
tuttavia una assegnazionedi circa £. 1.200.000.000visto che il monte prowidenze è passatoda £.
40 miliardi a 82 miliardi .
Sappiamo.bene che l’erogazione materiale di tali provvidenze è stata caratterizzatada una
lentezza esasperante,fino al punto di determinare critiche anche da parte della Corte dei Conti
perché, in presenza di tali ritardi, non è stata nemrneno data attuazione alla norma prevista
dall’articolo 145 della Legge 388/2000 che stabilisce l’erogazione automatica alle emittenti locali,
in casodi ritardi procedurali nell’assegnazionedelle risorse, di un acconto pari al 90% del totale al
quale avrebberodiritto.
La cosasembra finalmente in fase di sblocco e comunque saràbene chiarire come su queste
problematiche, nonostante la positività dei rapporti che intercorrono con il Ministero delle
Comunicazioni, al CO.RE.COM non è stato possibile intervenire essendo questi un organo di
garanziae di controllo e pertanto non portatore di alcuna caratteristica o responsabilitàsindacale.
C’è infime da sottolineare con soddisfazione che, attività espletatenel triennio trascorsodal
CO.RE.COM dell’Umbria, Cosi delicate come la gestione, l’istruttoria e la redazione delle
graduatorie dei soggetti aventi diritto a provvidenze di rilevante consistenza,come quelle di cui
trattasi, pur comportando anche esclusioni , non hanno tuttavia determinato alcun ricorso formale,
cosainvece verificatasi in altre regioni.
2.4
Premio di produzione radiotelevisiva
Nell’organizzare il Premio di produzione radiotelevisiva, giunto ormai alla sua terza
edizione, il CO.RE.COM. ha ritenuto che esso dovesseconfigurarsi come un preciso segnale di
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COMITATO
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PERLE Coh4um~zIo~
attenzione verso l’emittenza umbra e come uno stimolo alla crescita qualitativa delle produzioni
realizzate direttamente dalle emittenti stesse.
Anche in questa iniziativa il CO.RE.COM., nel triennio, nonostante i noti limiti del suo
bilancio, ha investito una somma pari a £. 45.000.000 per premi in denaro ai quali vanno aggiunti i
10 milioni che la Giunta regionale, con apprezzabile sensibilità, ha reso disponibili, per l’edizione
2001, a titolo di premio speciale.
2.5
Legge I50/2000
E prevedibile che prossimamente,ulteriori possibilità di lavoro, ancheper le emittenti locali,
possano scaturire dalla attuazione della legge 7 giugno 2000, n, 150, concernente la “disciplina
delle attività di informazione e di comunicazionedelle pubbliche amministrazione “.
In particolare intendiamo riferirci alla realizzazione e trasmissione dei progetti di
comunicazione a carattere pubblicitario previsti all’art. 13 della citata legge, con la diffusione sui
mezzi di comunicazione di massa.
Il finanziamento di tali progetti, pur nei limiti delle risorse disponibili, è previsto in bilancio
di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il centro di responsabilità n. 17 “
Informazione ed editoria” .
Per completezza enunciativa ci sembra giusto ricordare che le emittenti godono anche di
altre consistenti agevolazioni sulle ‘tariffe TELECOM, ENEL e sui collegamenti ad agenzie di
stampa.
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PERLE COMUNICAZIONI
2.6
Convenzioni 2000
A riguardo, vengono citati alcuni esempi di pubbliche amministrazioni che hanno investito risorse
economicheaffidando alle emittenti locali la propria comunicazioneistituzionale:
Il Consiglio regionale dell’Umbria, in regime di convenzione, per l’anno 2000 ha previsto
uno stanziamento Lit. 44.417.450, per l’anno 2001 di Lit. 48.838.918;
Il Comune di Terni per l’anno 2000 ha stanziato circa Lit. 90.000.000, per l’anno 2001 circa
Lit. 104.000;
L’Azienda ospedaliera “S. Maria” di Terni, per l’anno 2000 ha sostenutouna spesadi circa
40 milioni.
2.7 Sintesi conclusiva
In conclusione, nell’ultimo triennio, il CO.RE.COM. ha operato in maniera da mettere in
grado le 13 emittenti Televisive e le 26 emittenti radiofoniche che compongono il sistema
radiotelevisivo locale umbro, di poter disporre di una quantità di risorse, nazionali e regionali,
calcolate in circa 4 miliardi.
Non ci sembra davvero poca cosa soprattutto se si considera che, in buona sostanza,sono
erogazioni da considerare“a fondo perduto”.
Per quanto riguarda il futuro prossimo registriamo con soddisfazione l’aumento, previsto nell’art.
40, comma 15, della finanziaria 2002 approvatadal Senato,da 82 a 120 miliardi del fondo destinato
alle prowidenze per l’emittenza locale. Per la prima volta a tali prowidenze potranno accedere
anchele emittenti radiofoniche per le quali viene riservatauna quota pari ad un decimo e cioè pari a
12 miliardi. ammodernamento.
Altra importante novità è costituita dal recenteregolamento (D.M. 24 Ottobre 2001,n. 407,
in vigore dal 2.12.2001), con il quale il Ministero delle Comunicazioni, di concerto con il Ministro
dell’economia e finanze, ha stabilito le modalità di attribuzione del contributo di oltre 35 1 miliardi
nel triennio 2000/2002, a titolo di rimborso del 40% delle spese sostenute e da sostenereper
l’adeguamento degli impianti al piano di assegnazione delle frequenze e per il loro
ammodernamento.
Certo, la data per la presentazione delle domande relative al 2000, fissata al 3 1.12.2000, può
obiettivamente creare problemi.
3.
Attivazione
del Registro regionale delle imprese radiotelevisive
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PERLE COMITNICA~IONI
In attuazione dell’articolo 12 della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3, si è proweduto
all’espletamento degli adempimenti necessari alla prima attivazione del Registro regionale delle
imprese operanti nel settore delle comunicazioni radiotelevisive (R.R.I.C.).
Detto registro, primo nel territorio nazionale, è stato pubblicato sul B.U.R. n. 63 del 13.12.2000 e
constadi complessiven. 30 Imprese appartenentialle seguenticategorie:
n. 7 emittenti televisive;
n. 14 emittenti radiofoniche;
n. 7 imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi;
n. 2 concessionariedi pubblicità.
Le n. 7 emittenti televisive iscritte,di cui n. 5 con sede in Perugia e n. 2 con sede in Terni,
risultano avere natura giuridica di Sr1o Soc. Coop. a r. 1.per un ammontare complessivo di capitale
socialepari a £. 3.886.435.000e quindi pari ad una media di £. 555.205.000.
Delle n. 14 emittenti radiofoniche, di cui n. 9 con sedein Perugia e n. 5 con sede in Temi,
n. 12 risultano avere natura giuridica di Sr1o Soc. Coop. a r. 1. per un ammontare complessivo di
capitale sociale pari a £. 1.088.235.000(nondefinitivo) e quindi pari ad una media di E.90.686.250
(non defin.); n. 1 è una Sas ; n. 1 è una impresa no profit.
Le tre emittenti comunitarie sono state conteggiate tra le società di capitali essendo società
cooperativea r. 1..
Le n. 7 imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi hanno la
seguentenatura giuridica:
n. 4 Sr1
n. 1 Snc
n. 2 Ditte individuali.
Le n. 2 concessionarie di pubblicità sono una Sr1ed una Snc.
L’iscrizione al R.R.I.C. è condizione essenzialeper poter accederealle prowidenze in conto
capitale, a sostegnodell’innovazione tecnologica, previste dall’articolo 13 della legge regionale n. 3
12000.
L’ammontare di tali prowidenze per i settori della bassa e della alta frequenza, nonché
dell’informatizzazione, è stato fissato dall’articolo 3 1 della suddettalegge regionale in complessive
£. 400.000.000.
Per l’assegnazione di detta somma, una Commissione formata da n. 3 rappresentanti di
Sviluppumbria e da n. 2 rappresentanti del CO.RE.COM., ha provveduto a redigere un apposto
Bando che è stato pubblicato sul B.U.R. n. 22 del 09/ 0512001.
Il Registro regionale delle Imprese operanti nel settoredelle comunicazioni radiotelevisive è
stato gestito dal CO.RE.COM., nella fase di prima attivazione, su supporto cartaceo. Ora il Registro
saràreso operativo anche su supporto digitale ed, osservandole necessariemisure di riservatezza,
ogni singola Impresa verrà messa in grado di accedere telematicamente al proprio fascicolo e
quindi, ove necessario,produrre nuova documentazione, o variazioni di quella già prodotta, che
dovesseroverificarsi nel corso della propria attività.
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COMITATO
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PERLE COMUNICAZIONI
4) Attività, iniziative e progetti realizzati dal CO.RE.COM.
Si riporta, di seguito, una sintesi cronologica delle principali attività svolte dal CO.RE.COM.
nell’anno 2000.
Gennaio2000
Il CO.RE.COM. dell’Umbria, primo in Italia, è stato istituito all’inizio dello scorso anno con
Leggeregionale 1l-l-2000, n. 3 “Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva
locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)“.
La legge regolamentala comunicazionenel suo complesso,stabilendo le modalità con le quali l’ente
Regione intende comunicare al suo interno e all’esterno la propria attività istituzionale; prevede
interventi economici a favore delle emittenti radiotelevisive locali mirati al sostegnodello sviluppo
tecnologico, delle forme associativee della formazione professionale.
Nel frattempo, in attesa delle nomine dei componenti il nuovo organo denominato
CORECOM., Il CORERAT. presieduto da Enrico Viola e composto da Andrea Bassanelli,
Tiziano Bertini Anna Maria Buoninsegni, Pasquale Graziani, Stefano Lupi, Germano Mancini,
Guglielmo Mazzetti, Roberto Tacchi, ed ancora in carica a tutti gli effetti, ha tracciato il bilancio
complessivodell’attività svolta in questi anni che può considerarsisenz’altro positivo per la fattiva
collaborazionerealizzata con le emittenti locali, Rai compresa.
Va ricordato anche l’impegno profuso dal CO.RE.RAT. per dotarsi di una nuova legge che
ne stabilisseprecisamenteil ruolo e i compiti, di una nuova sederispondente alle esigenzeoperative
della struttura e di una nuova struttura amministrativa.
Marzo e aprile 2000
Il COREXAT.,
adempimentiquali:
in regime di prorogatio, si è trovato ad espletare, alcuni importanti
definizione dello schemadi regolamento del Comitato medesimo, come previsto dalla legge
istitutiva del CORBCOM. e la predisposizione di un “codice etico” di comportamento dei
componenti,dei dipendenti e dei consulenti;
tutti gli adempimenti relativi alla vigilanza e controllo dello svolgimento della campagna
elettorale per le consultazioni amministrative e referendarie, analisi del nuovo, complesso quadro
normativo delineatosi con l’approvazionedella Legge 22 febbraio 2000, n. 28: ” Disposizioni per la
parità di accessoai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la
comunicazione politica”, nonché delle disposizioni emanate con delibere n. 29/2000 e 5512000
dall’Autorità per le garanzienelle comunicazioni e quelle emanatedalla Commissione parlamentare
di Vigilanza per i servizi radiotelevisivi relative alla Rai regionale.
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PERLE COMUNICAZIONI
In primo luogo l’organizzazione del monitoraggio della programmazione radiotelevisiva
durante la campagnaelettorale per un periodo di almeno due mesi.
Per attuare l’attività di monitoraggio è stato costituito un gruppo di ascolto i cui membri,
selezionati in ordine ad esperienza pregressa concernente la materia giornalistica o quella
dell’emittenza, sono stati preventivamente addestrati affinché avessero una conoscenza il più
possibile dettagliata della normativa elettorale.
L’organizzazione dell’attività di vigilanza e controllo si è svolto con la piena collaborazione
della Guardia di Finanza e dell’Ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni.
Il Comitato ha approvato la proposta di disciplinare, elaborata dall’Ufficio, per
regolamentareeventuali procedimenti per l’accertamentodi violazioni che potrebbero verificarsi nel
corso della campagna elettorale a carico delle emittenti; successivamenteha definito, sempre con
l’approvazione dell’Autorità, il piano delle trasmissioni dei messaggi politici previsti dalla legge
28/2000
L’emittenza umbra ha risposto con grande spirito di collaborazione per rendere realmente
possibile la comunicazione politica tra i soggetti politici e i cittadini: 9 emittenti televisive e tre
radiofoniche hanno dato la loro disponibilità a trasmetteremessaggipolitici autogestiti gratuiti.
Detti messaggi sono stati trasmessi gratuitamente per i soggetti politici richiedenti, ma
rimborsati dallo Stato alle emittenti, tramite la Regione e il CO.RE.COM.
A pieno regime, potevano esseretrasmessi in Umbria 4.692 messaggi (1.173 radiofonici e
3.519 televisivi) con relativi rimborsi pari al lit.14.076.000 per le radio e pari a lit. 140.760.000per
le TV.
In termini di durata, le 9 emittenti televisive hanno dedicato circa 147 ore alle trasmissioni
di comunicazione politica; le 3 radio, complessivamente,49 ore.
La sede regionale RAI, a partire da giovedì 30 marzo fino a venerdì 14 aprile 2000, dal
lunedì al venerdì dalle ore 13.OOalle 13.30, ha programmato la messa in onda di trasmissioni di
comunicazione politica per una durata complessiva di 5 ore e mezza articolate in confronti tra i
candidati delle coalizioni, interviste e comunicazioni dedicatealle liste.
Dette trasmissioni sono statereplicate anche su Radiotre dalle ore 14.08 alle 14.38.
Semprenello stessoperiodo sono stati trasmessidalia Rai 110 messaggiautogestiti.
L’attività di monitoraggio e di analisi svolta dal Comitato ha condotto ad importanti
conclusioni.
Va, ad esempio sottolineato, in chiave di evoluzione degli atteggiamenti nei confronti della
comunicazione elettorale regolamentata dal principio della par condicio, che, nonostantela vigenza
di norme nuove e alquanto difficili da applicare, l’opportunità rappresentatadai proventi economici
prospettati - sia per i messaggi gratuiti sia per quelli a pagamento - ha fatto registrare una buona
partecipazione delle emittenti alle attività comunicative elettorali. Naturalmente, il tipo di elezione
ha mobilitato specialmentele emittenti a diffusione regionale.
Dopo un inizio difficile, è stata comunque superata la fase decisamente critica, quella del
primo impatto deila par condicio (1995), segnata - a livello sia nazionale che locale - dal
disorientamento degli operatori della comunicazione via etere, dalla rinuncia a organizzare e
trasmettere programmi o messaggi elettorali, nonché da vibrate proteste di emittenti singole e
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REGICJNE
DELCUMBRlA
Consiglio Regionale
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CO.RE.COM.
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associate.Ciò può essereconsiderato l’esito di un processodi positivo adattamento ad un nuovo
quadro di riferimento normativo (adattamentoriguardanteanchegli attori politici).
11 controllo quotidiano per fasce orarie ha riguardato 7 emittenti televisive e 6 emittenti
radiofoniche che interessanol’ambito regionale. Le televisioni osservatesono state la Rai regionale,
Umbria TV, Rte 24h, Tef, TelePerugia.,Nuova TeleTerni e Teleregione. Il monitoraggio delle
emittenti radiofoniche ha invece riguardato la Rai (notiziari regionali), Augusta Perusia, Radio
Gubbio, Radio Delta, Radio Galileo e Radio Subasio.
All’informazione della Rai regionale, che - com’è noto - è ampiamente la più seguita dal
pubblico dell’Umbria, è stata dedicata un’analisi del contenuto finalizzata alla misurazione dei
tempi dedicati agli attori politici e agli attori istituzionali nell’informazione istituzionale, politica ed
elettorale nei notiziari regionali. Più esattamente sono state analizzate le tre edizioni del T3
regionale e l’edizione delle 12,lO del GR3 regionale.
Insediamentodel CO.RE.COM
Martedì 11 aprile 2000 si è tenuta pressola sededi Piazza Italia, 4 la riunione di insediamento
del CO.RE.COM., Comitato regionale per le comunicazioni, istituito, primo in Italia, con legge
regionale 3/2000.
Il CO.RE.COM. è organo decentratodell’Autorità per le Garanzienelle Comunicazioni, ma,
prioritariamente, organo di consulenzae gestione della Regione in materia di comunicazione.
Il nuovo organo è composto dal PresidenteEnrico Viola, membri: Andrea Bassanelli, Guido
Maraspin, Guglielmo Mazzetti e Gianluca Procaccini.
Hanno presenziato all’insediamento il Presidentedella Giunta regionale e il Presidente del
Consiglio regionale, che hanno portato il loro saluto e l’augurio di buon lavoro. In riferimento agli
adempimenti di cui alla Delibera n. 5YOOKSP dell’Autorità per le garanzienelle comunicazioni, il
Comitato ha approvato la proposta di piano di ripartizione degli spazi per i messaggi referendari
autogestiti, elaborato dall’Ufficio e approvato dall’Autorità.
Maggio 2000
Presentazionedel sistema informativo per il CO.RE.COM
All’inizio del ‘99, il CO.RE.RAT., si è trasferito nei nuovi uffici di Piazza Italia, 4 (Palazzo
Calderini), struttura sicuramente più consona alle necessità operative del Comitato e, oltretutto,
collegata con la sede del Consiglio Regionale, mediante un ponte radio a microonde che consente
l’interconnessionecon il sistema informativo del Consiglio stesso.
Si è, quindi, instaurato un rapporto di collaborazione tra il CO.RE.COM., il Servizio
Informatico del Consiglio regionale e la Società Soluzioni EDP di Firenze per la creazione di un
progetto di software finalizzato alla gestione di tutta l’attività di competenzadel Comitato regionale
per le Comunicazioni.
La prima stesura di tale progetto è già stata sottoposta al Coordinamento Nazionale dei
Comitati ove è stata accolta con notevole interesse, in quanto potrebbe costituire elemento di
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omogeneizzazione dell’attività di tutti i CO.RE.COM. d’Italia mediante una rete di trasmissione
dati, che colleghi le strutture dei Comitati fra di loro e con 1’Autorit.à per le Garanzie nelle
Comunicazioni e lo stessoMinistero.
Giugno 2000
Giovedì 15 giugno, presso Palazzo Spada, sede del Consiglio Comunale di Terni, il
Comitato regionale per le comunicazioni dell’Umbria ha incontrato i Sindaci della Provincia e le
emittenti radiotelevisive locali che operanonel ternano.
Il Presidente del CO.RE.COM., Prof. Enrico Viola, ha presentato i componenti il nuovo
organismo ed ha illustrato i contenuti della Legge regionale n. 3/2000 che riguarda la
comunicazione e l’emittenza radiotelevisiva locale, nonché l’attività, le competenzee le aspettative
del nuovo Comitato.
Si è svolto poi un interessante dibattito tra i responsabili delle emittenti ternane e il
Comitato, incentrato su specifiche problematiche sollevate dalle stesseemittenti, in particolare le
prowidenze previste dalla Legge regionale 3/2000 e la difficoltà di applicazione della Legge
28/2000 riscontrata nella trascorsacampagnaelettorale.
Approvazione schemadella pianta organica della struttura di supporto del Comitato.
La struttura prevista per il Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.) e la
relativa proposta di organico, tengono conto della specificità e autonomia del Servizio così come
individuato dall’art. 8 della L.R. 1511997.Dunque, della sua collocazione all’interno della struttura
regionale, delle nuove funzioni attribuite dalla L.R. 3/2000 (quale organo di consulenza e gestione
della Regione in materia comunicazione), di quelle già attribuite dalla normativa statale e, infine,
del suo esserefunzionalmente organo decentratodell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
destinatario di funzioni delegate.
Seppure proiettata nella prospettiva dell’esercizio delle deleghe dell’Autorità, la struttura
prevista dovrà esserenecessariamenteverificata nel momento in cui verranno discusse le relative
convenzioni.
La struttura e il relativo organico prevedono un’articolazione funzionale nella quale
l’organismo viene assistito direttamente da una segreteria, dipendente dal Dirigente responsabile
che assolveanche a compiti di supportodi caratteregeneraleai servizi.
L’articolazione funzionale della struttura prevede la creazione di 3 Sezioni che
corrispondono a altrettante, specifiche tipologie di campi di intervento del CO.RE.COM. con
relative, autonome funzioni amministrative.
La sezione 1: “Gestione della comunicazione”
La sezione 2: “Analisi della comunicazione”
La sezione 3: “Strutture della Comunicazione”
Infme, è prevista, a supporto diretto della presidenza,una segreteriacon un assistente.
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PERLE COMUNICAZIONI
Il Comitato procede all’approvazione del Regolamento del Comitato e Codice etico di cui
all’art. 12 della L, R. 3/2000, che viene pubblicato sul supplemento ordinario n. 1 al bollettino
ufficiale regione Umbria n. 55 del 18 ottobre 2000.
Luglio e agosto 2000
In attuazione dell’art. 12 della L.R. 11 gennaio 2000, n. 3, che prevede l’istituzione del
Registro regionale delle imprese della comunicazione radiotelevisiva (R.R.I.C.), il Comitato
procede all’approvazione del relativo Regolamento, che è stato pubblicato sul supplemento
ordinario n. 2 al bollettino ufficiale Regione Umbria n. 49 del 13 settembre2000:
Settembree ottobre 2000
Partecipazione al Forum nazionale della Federazione Nazionale della Federazione della Stampa
italiana: Gubbio 13/15 ottobre 2000.
Il Dr. Paolo ServentiLonghi, Segretarionazionale della FederazioneNazionale della Stampa
italiana ha invitato il CO.RE.COM. dell’Umbria a collaborare, come avvenuto per l’anno ‘99, aIla
realizzazione del secondoForum nazionale dell’informazione in programma a Gubbio nei giorni 13,
14, 15 ottobre 2000, pressoil Centro congressiS. Spirito di Gubbio, dedicato al rapporto tra nuovi
media e qualità dell’informazione.
Va ricordato che la partecipazionealla Io edizione del Forum è stata sicuramente costruttiva
per il Comitato, per tanto, si è deciso di contribuire all’edizione 2000, concordando con gli
organizzatori uno spazio riservato ad un’iniziativa che ha dato piena visibilità al contributo che il
Comitato ha offerto: una sessioneparallela dedicata “La qualità dell’informazione locale”: svoltasi
sabato 4 ottobre, alle ore 17,00. La sessioneè stata preceduta, nella mattinata, dalla riunione del
CoordinamentoNazionale dei CO.RE.RAT./CO.RE.COM.
Ai lavori, coordinati dal Presidente del CO.RE.COM., Enrico Viola, sono intervenuti il
Ministro della Giustizia Piero Fassino e il Sottosegretario per il Dipartimento per l’Editoria
Vincenzo Vita.
Hanno portato il saluto del Consiglio regionale i Vice presidenti Vannio Brozzi e Fiammetta
Modena e sono intervenute numerose personalità del mondo dell’informazione quali il Presidente
del Coordinamento nazionale dei CO.RE.RAT./CO.RE.COM., prof. Giuseppe Scarcia, i professori.
Stefano Bagnara ed Enrico Menduni dell’Università di Siena , il direttore del Corriere delI’Umbria,
Federico Fioravanti , il capo redattore de La Nazione, Daniele Magrini, il Capo redattore de Il
Messaggero, Sandro Petrollini, ed il rappresentantedi Telenorba , una delle più significative
esperienzematurate da emittenti locali, Luca Mormone.
Hanno portato un rilevante contributo alla discussione alcuni rappresentanti delle
associazioni delle emittenti: Coordinamento AER, ANTI, CORALLO, FRT, CONNA, R.E.A, e i
rappresentantidell’Ordine dei Giornalisti e della FederazioneNazionale della StampaItaliana.
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ConsIglio Regionale
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PERLE COMUNICAZIONI
Nel corso della sessione è stata presentata, dal sociologo Prof. Rolando Marini, coautore
della ricerca assieme alla Drssa Teresa Perrucci, una pubblicazione curata dal CO.RE.COM. dal
titolo “La programmazione e l’informazione dell’emittenza privata in Umbria”.
Tribune politiche tematiche regionali
Il CORE.COM. dell’Umbria, con propria deliberazione n. 15 del 17 10 2000, ha disposto, di
concerto con la Rai regionale, un primo ciclo sperimentale di tribune politiche tematiche regionali
ed ha individuato i soggetti politici titolari del diritto a partecipare alle suddette trasmissioni di
comunicazione politica, adempiendo così alle disposizioni emanate dalla Commissione
parlamentaredi Vigilanza per i servizi radiotelevisivi in data 21-6-2000 e 26-7-2000.
La Rai regionale ha dedicato alle tribune, complessivamente, 240 minuti di
programmazione, divisi in otto trasmissioni di 30 minuti ognuna. Le trasmissioni sono andate in
onda ogni mercoledì dalle ore 13.00 alle 13,30 a partire dal 25 ottobre, fino al 13 dicembre 2000.
Da sabato 28 ottobre a sabato 2 novembre sono stati trasmessi, invece, i messaggi autogestiti
gratuiti per un tempo complessivo di 60 minuti.
1 temi, individuati dal CO.RE.COM., trattati nel corso delle tribune sono stati i seguenti:
‘Ricostruzione in Umbria”;
“Ambiente e sviluppo”;
“Salute, sicurezza, lavoro”;
“Occupazione e impresa”.
Novembre 2000
Approvazione nuovo regolamento per i programmi dell’accesso.
In considerazione delle modificazioni apportate dalla Legge 6 Agosto 1990, n. 223, alla
Legge n. 103/75, viene ravvisata l’opportunità, di procederealla adozione di un nuovo regolamento
che preveda possibilità di accessoalle trasmissioni sia radiofoniche che televisive programmate
dalla concessionariadel servizio pubblico, da parte dei soggetti di cui all’art.6 della legge 14 aprile
1975 n. 103 ed, in conseguenza,si è proweduto ad adeguare lo schema di domanda che gli
interessatidovranno presentareal CO.RE.COM.
Il suddetto regolamento è stato pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione Umbria in
data 14 febbraio 2001 e sarà oggetto di una capillare campagna promozionale rivolta ai soggetti
titolari del diritto di richiedere spazi relativamente ai programmi dell’accesso.
Dicembre 2000
Disposizione secondo ciclo dì tribune politiche tematiche regionali
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PERLE COMUNICAZIONI
Il Comitato, come previsto dall’art. 4, comma 4 della delibera 21-6-2000 e all’art. 4, comma
1, lett. b) della delibera 26-7-2000, emanateCommissione parlamentare di vigilanza per i servizi
radiotelevisivi, dispone nuovo ciclo di tribune politiche aventi le stessecaratteristiche e le stesse
modalità di svolgimento del primo, dedicateai seguentiargomenti:
“Piano regionale di smaltimento dei rifiuti”
“Agricoltura in Umbria tra qualità e salute”
“D.A.P. Il documento annualeprogrammatico anchenell’ottica del federalismo”.
Pareri sul piano di comunicazionedella Giunta regionale
Il Comitato ha espressoil proprio parere sull’atto della Giunta Regionale n. 1427 del
4/12/2000, emanatoai sensidella Legge regionale 11 Gennaio 2000 n. 3, art.13, aventeper oggetto:
“Sostegnoper l’innovazione tecnologica delle imprese radiotelevisive singole o associate.”
In merito all’atto di cui trattasi, il Comitato ha formulato le seguenti osservazioni:
l)Ai sensi dell’articolo 13 della Legge regionale n. 312000l’unico titolo abilitante a richiedere
l’accesso ai contributi di cui trattasi è rappresentatodalla iscrizione delle Imprese al Registro
regionale delle imprese operanti nel settoredelle comunicazioni (R.R.I.C.).
Pertanto ,con riferimento alle parole “ atti abilitativi.. . . . ..” previste, nell’atto della G.R., per
l’effettiva erogazionedei contributi, si ritiene non possanoesserepreviste altre condizioni oltre
alla suddettaiscrizione al R.R.I.C.;
2) Ai fini di una maggiore chiarezzainterpretativa da parte del soggetto attuatore dei dispositivi
finanziari del1d Legge regionale in questione, dopo la descrizione degli elementi oggetto di
valutazione, e precisamentedopo le parole “per ogni settore” si ritiene opportuno riformulare la
frase come segue:
‘i . . . .. e, distintamente per le quote assegnate alle emittenti televisive ed alle emittenti
radiofoniche, va prevista una riserva del 10% a favore delle radio comunitarie e delle televisioni
che, per Legge, sono assimilate alle radio comunitarie.
Resta inteso che le emittenti comunitarie e assimilate concorrono al complesso dei
finanziamenti e che le riserve scattano qualora tali emittenti non entrino utilmente nelle
rispettive graduatorie”.
Il Comitato ha, altresì, espressoparere sull’atto della Giunta Regionale n. 1426 del 4/12/2000,
emanatoai sensi della Legge regionale 11 Gennaio 2000 n. 3, artt.2 e 4, aventeper oggetto: “Piano
di comunicazione integrata”, decidendodi formulare le seguenti osservazioni:
“Seguendo alla lettera le disposizioni normative e stante la ristrettezza dei tempi, si ritiene di
dovere esprimere il parere richiesto limitatamente agli aspetti della comunicazione che possono
attenere anche l’utilizzo del mezzo radiotelevisivo e l’attuazione complessiva della L.R.3/2000
riguardanti l’emittenza locale.
In generale: comunque, si registra un primo tentativo positivo di “fotografare” la situazione
esistentea livello di comunicazione, indicando nel metodo dell’ analisi, che dovrà coinvolgere tutte
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le strutture della Giunta regionale, il superamentodelle separatezzee consentire la progettazione di
un piano integrato della comunicazione.
Ad ogni buon conto, un simile piano, anchese alla suaprima redazione, non può prescindere
dall’utilizzo del mezzo radiotelevisivo, non solo locale. Seppure il finanziamento previsto al Cap.
175 è da consideraredel tutto insufficiente, nelle proposte avanzatenon si rileva traccia di interventi
da attuare attraverso radio e televisioni locali, A proposito dell’esiguita dello stanziamento,
derivante dalla previsione della norma finanziaria della citata L.R.3/2000, si conferma quanto ebbe
a osservareil Corerat nel parere, espressoil 26 ottobre 1999, sul Disegno di legge della Giunta
regionale, riguardo all’entità e alla distribuzione dei finanziamenti per l’attuazione dei vari aspetti
della normativa. In particolare, si lamentava la non previsione di finanziamento per i programmi di
comune interesse ( art. 11) e analoga non previsione di intervento per la costituzione di forme di
associazionismo fra emittenti ( art. 14). Venne risposto al riguardo che detti interventi e i relativi
finanziamenti sarebberostati previsti nel Piano integrato.
Fermo restando il giudizio di non corretta distribuzione dell’intero ammontare del
finanziamento per tutti gli interventi contemplati e l’auspicio che nel bilancio di previsione per il
2001 \*enga previsto un incremento complessivo dell’intervento e una distribuzione dello stesso
rispetto a tutti gli aspetti dalla legge, riguardo al Piano in oggetto, come accennato,non si prevede
finanziamento alcuno per i programmi di comune interesse, né per l’associazionismo. Le due
pre\isioni di legge sono citate nel Piano in esame,ma non trovano alcuna risposta. Pur nell’ambito
delle ristrettezze, si potrebbero invece dare “segnali” di attenzione con interventi seppuresimbolici.
Anche nelle altre iniziative, sulle quali non si esprimono giudizi per quanto in premessa,non si è
ritenuto di prevedere,neanche laddove possibile, I’utilizzo del mezzo radiotelevisivo.
Seppure non direttamente coinvolto nel Piano, manca almeno un richiamo alla volontà di
prevedereinterventi per la formazione professionaleper il settoreradiotelevisivo.
Riguardo all’utilizzo del Televideo regionale FUI, rinviando alle considerazioni più volte
espressedal Corerat, la proposta di contrazione dell’impegno finanziario, legata a quella del
monitoraggio da effettuare per verificare l’effettivo utilizzo del mezzo, appare al momento
adeguata.
Infine, per rimanere in tema di previsioni di legge, nel Piano non è fatto cenno alla
individuazione di una somma per campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività
(primo comma art. 10 della citata L.R.3/2000), fra le quali prevedere anche l’utilizzo del mezzo
radiotelevisivo , al di là delle indicazioni del secondo cornrna dello stessoart. 10, superate dalla
Legge 150/2000.
In conclusione, si ritiene che, per quanto di competenza, le carenze indicate nel piano in
oggetto, possanoesserein tutto o in parte superatee che, comunque, il prossimo Piano per il 2001,
che si auspica venga predisposto contestualmenteal Bilancio di previsione, possaessereimprontato
a un’attenzione maggiore per il sistemaradiotelevisivo pubblico e privato”.
Progetti dell’UJcio
redatti entro il 31- 12-2000.
Istituzione dì periodi dì praticantato presso il Comitato regionale per le comunicazioni del1‘Umbria
per 6/8 studenti o laureati
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Come previsto dall’art. 2, comma 1, punto g) dei Regolamento per il funzionamento e
l’organizzazione e Codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni: “per fornire un
contributo allo sviluppo della qualificazione nel settoredella comunicazione, può stipulare apposite
convenzioni con Facoltà Universitarie o altre istituzioni formative, ancheprivate, per l’effettuazione
di periodi di tirocinio presso la sua struttura da parte di laureati o studenti, senza oneri di alcun
genere”.
Il progetto elaborato ed approvato dal Comitato prevede un periodo di tirocinio praticoapplicativo, non retribuito e non ripetibile, della durata di tre/quattro mesi da svolgersi, sulla base
dei risultati della selezione delle domandericevute, presso gli uffici del Comitato medesimo. Ogni
periodo di stageprevede di impegnare 2 praticanti (almeno nella fase di awio di questaesperienza),
per un totale di 8/6 posti disponibili nel corso di ogni anno, e saràrivolto:
1.
a studenti iscritti almeno al terzo anno di corso di laurea, ovvero all’ultimo anno di corso di
diploma universitario (delle Facoltà di seguito specificate), che abbiano sostenutoper lo meno
2 esami in materie riguardanti la comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici
0 tecnologici;
2.
a laureati che abbiano conseguito il diploma di laurea da non più di due anni e con età
comunque inferiore ai trent’anni, con esperienze di studio (tesi di laurea, corsi di
specializzazione,esperienzedi praticantato) attinenti ai diversi aspetti della comunicazione.
Detto progetto è stato inviato agli organi competenti per l’attivazione delle convenzioni con le due
Università perugine.
Analisi di fattibilità di un sistemadi monitoraggio continuo per la L.28/2000.
La legge 28/2000 promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e
l’imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l’accesso ai mezzi di informazione per la
comunicazionepolitica in periodi elettorali e non elettorali.
La Commissione parlamentare di vigilanza per i servizi radiotelevisivi e I’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, nell’ambito delle proprie competenze, hanno emanato disposizioni
applicative della suddetta legge al fine di definire le modalità con cui la comunicazione politica
debba svolgersi nei periodi interessati da consultazioni elettorali e non, nonché criteri specifici
riguardanti i programmi di informazione.
Il CO.RE.COM., nello svolgimento delle funzioni di controllo e garanzia previste dalla
normativa, prowede da anni al monitoraggio delle emittenti radiofoniche e televisive locali che
trasmettonoprogrammi di comunicazione politica, nei periodi elettorali ed ha istituito un gruppo di
esperti, coordinati dal Prof. Rolando Marini, che operano in base alla supervisione dell’Ufficio,
awalendosi dell’ausilio della Guardia di Finanza e dell’Ispettorato territoriale Marche-Umbria per il
controllo delle emittenti il cui segnalenon viene captato direttamente dalla sededel CO.RE.COM.
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PERLE CoMuNIcAzIohq
Questa esperienza, ormai ampiamente sperimentata, ha dato risultati molto positivi sia
perché ha favorito l’insorgere di un rapporto di stretta collaborazione tra Comitato ed emittenti, sia
in termini di prevenzione delle possibili violazioni alla legge.
Sulla scorta di quanto detto, è stato possibile elaborareuno schema di progetto che preveda
un monitoraggio permanente, effettuato in parte proporzionalmente alla durata reale, in parte a
campione, non solo nei periodi interessati dalle consultazioni elettorali, bensì tutto l’anno, mirato
alle tipologie di trasmissioni radiofoniche e televisive di vario genere,compresa l’informazione, per
le quali il CO.RE.COM. è chiamato dalle disposizioni di legge a svolgere compiti di controllo e
vigilanza.
Il progetto prevede l’utilizzo di quattro addetti al monitoraggio delle trasmissioni, utilizzati
per sei ore al giorno, per cinque giorni alla settimana. Potrebbero esserecosì monitorate 120 ore
settimanali.
Viene previsto che gli addetti dovranno visionare le trasmissioni indicate dal CO.RE.COM.,
compilare un’appositaschedadi rilevazione dati che verrà predispostadall’Ufficio con l’ausilio di un
esperto, segnalare eventuali, possibili, violazioni della normativa al Responsabile della sezione
“analisi della Comunicazione” che valuterà caso per caso; dovranno altresì presentare al Comitato
una dettagliata analisi dei dati raccolti.
Si sottolinea che le 120 h di monitoraggio preventivate sarebberosufficienti per assicurareal
CO.RE.COM. un “controllo, a rotazione, adeguato, delle trasmissioni di informazione e di
comunicazione pclitica, rivolgendo particolare attenzione all’area della comunicazione politica, ove
è più facilmente riscontrabile il rischio di violazione.
Concorso regionale a premi di produzione radiotelevisiva;
Al fine di contribuire alla crescita qualitativa delle emittenti locali e valorizzare le
produzioni della sede regionale per l’Umbria della Rai e della Scuola di Giornalismo
radiotelevisivo, il Comitato ha istituito la prima edizione del concorso regionale di produzione
radiotelevisiva, a premi, “Comunicare Wmbriu”.
Il concorso regionale ha ottenuto consensoe partecipazione da parte delle emittenti, per questo il
Comitato ha deciso di proseguire quest’esperienzadimostratasi stimolante e costruttiva, sia per la
promozione dell’immagine della regione, sia per l’accurata ricerca di riscoprire luoghi e situazioni
che le emittenti hanno realizzato al fine di proporre immagini e situazioni originali e inedite
dell’Umbria.
La seconda edizione del concorso si è proposta di incoraggiare ulteriormente, ma in modo
più diversificato, questaricerca sugli aspetti inediti del territorio e dalla realtà regionale.
Il Concorso 2000 si è articolato in cinque sezioni:
1)
2)
3)
4)
Produzioni di emittenti televisive locali umbre;
Produzioni di emittenti radiofoniche locali umbre;
Servizi e produzioni della Sederegionale per l’Umbria della RAI - Redazione T3.
Servizi e produzioni sperimentali della Scuola di Giornalismo radiotelevisivo di Perugia.
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PERLE COMUWAZIONJ
5) Siti o portali Internet sull’Umbria (lo edizione sperimentale).
Le produzioni presentate al concorso dovevano ispirarsi ai temi proposti ed indicati dal
Comitato:
per le sezioni 1) - produzioni televisive, 3)- servizi e produzioni della Sede regionale per
l’Umbria della RAI - Redazione TG 3, 4) - Servizi e produzioni sperimentali della Scuola di
Giornalismo radiotelevisivo di Perugia si è pensatoad un’indagine sul territorio regionale il cui
contributo si basassesoprattutto sulle immagini:
“Il PAESAGGIO E LE MEMORIE STORICO - ARTISTICHE SONO PECULIARITA
ECCELLENTI DELL’UMBRIA, DESCRITTE DA CELEBRI VIAGGIATORI, MA TUTTO
QUESTO OGGI E’ MESSO A RISCHIO DA EMERGENZE AMBIENTALI”
Per la sezione 2) - produzioni radiofoniche si è tenuto conto che le radio locali riescono a misurare
al meglio il gradimento da parte del pubblico del prodotto musicale, più di quanto possanofare le
radio nazionali. Tutto ciò rappresentaun’esperienzacomunicativa di grande rilievo tra medium e
pubblico giovanile, un filo diretto che permette di osservarenon soltanto i gusti musicali, ma le
tendenze,le aspirazioni e quant’altro i giovani affidano alla “loro radio”. Il titolo per la sezione
riservataalle le radio è il seguente:
“1 CONTENUTI DEL DIALOGO FRA MONDO GIOVANILE E RADIO LOCALI:
MUSICA, MA NON SOLO MUSICA”
Alle precedenti si è pensato di aggiungere una sezione dedicata ad intemet tenendo conto della
duttilità del mezzo telematico che permette di raccogliere contributi audiovisivi, fotografici e
grafici.
Per la sezione 5) - siti e portali su intemet: il titolo prescelto è
“L’UMBRIA E LO SPORT:STOR.IEVECCHIE E NUOVE DI CAMPIONI”.
La cerimonia di premiazione si è tenuta a Bevagna, presso il teatro comunale Francesco
Torti, la seradel 2 dicembre 2000.
Paola Sensini, giornalista Rai, è statamadrina della serata.
La giuria, designata dal Comitato ai sensi del regolamento del concorso medesimo, era
compostada:
PRESIDENTE:
Prof. Enrico Viola
MEMBRI:
Enrico Vaime
Dr. Mauro Roffl
GianfrancoRicci
Presidentedel Comitato regionale per le comunicazioni.
Autore di programmi radiofonici e televisivi
Direttore editoriale della rivista “MILLECANALI”,
promotore del concorsonazionale “Oscar TV locali”.
Giornalista de “La Nazione”
Palazzo Calderini, Piazza Italia. 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075.576.3260 - Fax 075.576.3393
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Consiglio Regionale
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CO.RE.COM.
- UMBRIA
COMITATO
REGIONALE
PERLE COMUNICAZJONI
Andrea Bassanelli
membro del Comitato
membro del Comitato
Guglielmo Mazzetti
membro
del Comitato
Guido Maraspin
Gianluca Procaccini
membro del Comitato
Dirigente Responsabiledel Comitato.
Dr. Massimo Duranti
Il Dr. Duranti ha svolto le funzioni di Segretario della giuria .
Esito del Concorso:
per la sezione siti e portali intemet è stata premiata la Cooperativa di Lavoro “La terra
invisibile” che ha realizzato il sito: www.terrainvisibile.it/.
Per la sezione servizi prodotti dalla Rai - sederegionale per l’Umbria - redazione del TG3
sono stati premiati i contributi riguardanti il territorio di Città di Castello realizzati da Alessandra
Forte e Giorgio Rinaldi.
Per la sezione emittenti radiofoniche il terzo premio è stato assegnato a Radio Luce, il
secondoa Radio Delta, il primo premio a Radio Onda Libera.
Per la sezione emittenti televisive locali il terzo premio è stato assegnatoa Rte 24h, il
secondoa Tele Umbria Viva, il primo premio a Radio Telediffusioni Umbre Aquesio.
Problematiche
del conferimento
5.
CORJLCOM. - delle deleghe dall’Autorità
ai Comitati regionali per le comunicazioni
per le garanzie nelle comunicazioni
-
Premessa
La legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e
norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, nel prevedere un unico organo di
garanzia e controllo per tutto il sistema delle comunicazioni, ha anche configurato una forma di
decentramentoregionale delle complessefunzioni che tale autorità è chiamata a svolgere. Ha infatti
previsto I’istituzione dei Comitati regionali per le comunicazioni, definiti all’art. 1, comma 13 :”
funzionalmente organi dell’Autorità”. La stessa norma prevede che I’Autorità, d’intesa con la
Conferenza Stato Regioni, individui i criteri per l’istituzione dei CO.RE.COM. e approvi, sempre
d’intesa con la ConferenzaStato Regioni, un regolamento per definire le materie che possonoessere
delegate ai CORECOM. A questi due adempimenti, I’Autorità ha già proweduto con le delibere
52 e 53 del 1999.Nel frattempo, le Regioni e le Province autonome ( 14 su 21 al 15/10/2001) hanno
approvato leggi istitutive dei nuovi organismi (ma non in tutte le Regioni sono stati ancoranominati
i CO.RE.COM.). Occorre in proposito ricordare che la citata legge 249 prevede che i CO.RE.COM.
continuino ad avere ruoli specifici di consulenza e gestione in materia di comunicazione per le
rispettive Regioni, così come previsto nelle specifiche normative regionali.
5.1 Problematiche delle deleghe
5.1.I Questioni di carattere generale (Delibere del1‘Autorità nn. 52/99 - 53/99)
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CO.RE.COM.
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PERLE COMUNICAZION
Il Regolamento per la definizione delle materie di competenza dell’Autorità delegabili ai
CO.RE.COM. (allegato A alla Delibera n. 53/99), approvato ai sensi dell’art. 1, comma 13 legge
249/97, contiene in premessa le finalità che hanno ispirato il legislatore nella previsione
dell’istituzione dei CO.RE.COM. quelle di “assicurare le necessarie funzioni di governo, di
garanziae di-controllo in tema i comunicazione”.
Nel riferimento al comma 13 dell’art. 1 della Legge 249197,è poi esplicito il riconoscimento delle
esigenzedi decentramentosul territorio, mentre è ribadito lo status dei CO.RE.COM. quali organi
funzionali dell’Autorità, ai quali sono anche attribuite le competenze svolte dai Comitati per i
servizi radiotelevisivi.
Riguardo alla distinzione fra funzioni proprie e funzioni delegate, specificate all’art. 1 del
Regolamento in questione, c’è da annotare che alcune di quelle definite “proprie “, derivanti dalla
legislazione statalerisultano essere,allo stessotempo, anchefra quelle delegabili dall’Autorità.
Ci si riferisce a quelle di controllo, vigilanza e istruttoria previste dalla Legge 2812000 sulla
cosiddetta“par condicio”.
Essendo,le stesse,già state attribuite specificatamenteda regolamenti dell’Autorità in occasionedi
consultazioni elettorali e referendarie, dovranno essereconsideratecome “deleghe obbligatorie”, ma
ugualmenteda definire con lo strumento della convenzione quanto a oneri da sostenereda parte dei
CORECOM. e, in quantita non irrilevante, già sostenuti.
Rispetto alla definizione degli organici, è prevista negli indirizzi che si pervenga a un’intesa f?a
Regioni e Autorità.
In proposito occorre dire che le Regioni diffkilmente approveranno organici senza avere in
precedenzanon solo e non tanto il placet dell’Autorità, quanto la garanzia delle risorse per poterli
attivare. Ciò significa che tali atti di intesa potranno essererichiesti alle Regioni solo in presenzadi
bozze di convenzioni per le deleghe. E’ comunque anche possibile che le Regioni approvino
organici, ma che ne prevedano l’attuazione solo a seguito della fuma delle convenzioni o che si
preveda il ricorso, ordinariamente, a assunzioni a contratto a tempo determinato, rinnovabili,
nell’ambito degli organigrammi approvati.
Collegata a tale problematica, è la questionerelativa alle disposizioni del comma 14 dell’art.1 della
legge 249/1997 che, per il reclutamento del personaledi ruolo dei CO.RE.COM., prevede si ricorra
prioritariamente alle procedure di mobilita riferibili al personale degli Ispettorati territoriali del
Ministero delle Comunicazioni. Tale norma appare sostanzialmente inapplicabile perché e
presupponeche gran parte o tutte le Funzioni oggi esercitatedegli Ispettorati vengono delegate ai
CO.RE.COM.; (vedi art. 5 - punto C - Delib. 53/99). Inoltre, sottintende che nella stipula delle
convenzioni fra Autorità e CORECOM. intervenga anche il Ministero delle Comunicazioni il
quale, nel frattempo, dovrebbe aver espletato tutte le sopra citate procedure di mobilità. Tutto ciò
appariva praticabile, almeno in parte, con i decreti Bassanini sul riordino dei Ministeri, e con
l’accorpamento delle Telecomunicazioni ad altro dicastero, ma con la nuova istituzione del
Ministero delle Comunicazioni, detta previsione di legge non sembra più attuabile, se non col
consenso del Ministero e nella previsione che alcune delle funzioni oggi esercitate, seppure
saltuariamente,dagli Ispettorati per conto dell’Autorite, siano delegateai CO.RE.COM.
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PERLE COMUNICAZIONI
Rimane però sempre valida e attuabile Per il futuro la normativa che prevede l’awalimento degli
Ispettorati dai parte dei CO.RE.COM.
Riguardo alle risorse finanziarie necessarieai CO.RE.COM. per l’esercizio delle deleghe, la più
volte richiamata Delibera 52 dell’Autorità al punto 3 della lettera B dell’art. 1, prevede che al
finanziamento pro-!-vedanoin parte le Regioni e in parte l’Autorita. Il principio appare riferirsi
anche alle spesedi caratteregenerale sostenutedai CO.RE.COM. e, dunque, anch’esso da ripartire,
come più avanti specificato.
Menzione a parte viene fatta per lo status giuridico ed economico del personale, per il quale si
rinvia alle leggi regionali istitutive. Al riguardo, si ritiene. di dover sottolineare che il personale da
applicare ai CO.RE.COM. per l’assolvimento delle funzioni proprie e delegate, che verranno
attribuite dall’Autorità, debba essere formato secondo le procedure che saranno stabilite con i
regolamenti regionali attuativi della legge 150/2000 sulla Comunicazione della Pubblica
Am.ministrazione.
Riguardo allo specifico della quantificazione in termini economici del costo delle deleghe, la
questione non appare di facile soluzione. Soprattutto, per alcune delle stessee per la commistione
delle varie attività (proprie e delegate)dei CO.RE.COM.
La struttura del CO.RE.COM. dovrà infatti provvedere unitariamente all’esercizio di tutte le
funzioni ad essaattribuite a vario titolo.
Ciò significa che molti degli oneri dovranno essereconsiderati di carattere generale e ripartiti con
una percentuale da. stabilire; per alcune specifiche deleghe, invece, si dovrà quantificare l’onere
aggiuntivo di personalee attrezzature.
Riguardo, infine al regolamento interno previsto al punto 1) della lettera B dell’art. 1 della più volte
citata Delibera dell’Autorità 52/99, le previsioni che sottolineano la necessità di disciplinare le
modalità di consultazione dei soggetti della comunicazione, alludendo anche a un codice etico, del
tipo di quello già adottato dall’Autorità, si ritiene che l’adesione a tale indirizzo non comporti
particolari problemi.
5.2 Funzioni e modalità di esercizio delle deleghe
Passandoa un esamepiù analitico, seguendolo schemadella citata delibera dell’Autorità n. 53/99 si
pongono alcune questioni riguardo alle seguenticinque pro bfematiche:
Funzioni proprie e funzioni delegate
Modalità di conferimento delle deleghe
Modalità di esercizio della delega
Poteri sostitutivi
Funzioni delegabili
5.2.1 Funzioni proprie efunzioni delegate
Come accennatoin premessa,la distinzione fia funzioni proprie e delegate,in alcuni casi, è relativa.
Ci si riferisce, ad esempio, alle previsioni di alcuni punti della Legge n. 28/2000 sulle attività di
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REGIONE oELVU~IIU
Consiglio Regionale
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vigilanza e controIlo sulla comunicazione politica attribuite direttamente ai CO.RE.COM., ma
anche previste nell’ambito delle deleghe da attribuire. Fino ad ora, solo alcuni
CO.RE.RAT./CO.RE.COM. hanno esercitato funzioni “attive” di vigilanza attraverso il
monitoraggio, realizzato con gruppi di ascolto; gli altri si sono limitati a verificare Ie denunce di
violazione pervenute. Al di là delle possibili modifiche annunciate, appare necessario che i tutti i
CO.RE.COM. siano messi in condizione di poter monitorare le emittenti private e la stessaRAI
regionale, come previsto dalla normativa e dalle deliberazioni della Commissione parlamentare di
vigilanza.
La questionerileva dunque ai fini degli oneri da prevederein convenzione.
52.2
Modalità di conferimento delle deleghe
Riguardo al punto 2: modalità di conferimento della delega, dove si prevede che le stessesaranno
attribuite “mediante la stipula di apposite convenzioni, nelle quali saranno specificate le singole
funzioni nonché le risorse assegnateper prowedere al loro esercizio”, si pongono alcuni problemi
interpretativi.
Intanto, appare pacifico che 1’Autorità non ha I’obbligo di assegnare le deleghe
contemporaneamentea tutti i Comitati.
E’ da chiarire se la convenzionecon il singolo CO.RE.COM. debba essereunica o ne occorrano di
distinte per ogni funzione, anche se apparepiù utile che sia unica, seppure contenente la specifica
delle risorse almeno per gruppi di funzioni.
L’ultimo problema è verificare se la convenzionedebba o meno conteneretutte Ie deleghe previste.
Appare al riguardo possibile che vengano delegate, almeno all’inizio, solo alcune delle funzioni e
nella forma della sperimentazione, riguardo soprattutto agli oneri che, in alcuni casi, saranno
difficili da quantificare a priori.
Le convenzioni, a secondadelle previsioni di ogni legge regionale (alcune non contengono però
indicazioni) dovranno esserefirmate anche dai Presidenti dei CO.RE.COM., oltreché dai Presidenti
delle Giunte regionali/Presidenti delle Province autonome e, appunto, se previsto, dai presidenti dei
Consigli regionalikovinciali. Alla luce delle differenti opinioni in merito fra Giunte e Consigli
regionali, si ritiene che la firma delle convenzioni possaesserecongiunta, intervenendo i Presidenti
delle Giunte regionali /Province autonome,i Presidenti dei Consigli regionali/Consigli provinciali e
i Presidenti dei CO.RE.COM. ognuno per le parti di propria competenza.
5.2.3 Modalità di esercizio della delega
L’indicazione che I’esercizio delle deiegheda parte dei CO.RE.COM. dovrà rispettare i principi e i
criteri direttivi stabiliti dall’Autorità appare corretta, ma occorre prevedere che alla definizione
degli stessidovranno concorrerei CO.RE.COM.
5.2.4 Poteri sostitutivi
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Le previsioni di questo aspetto della normativa appaiono corrette e non necessitanodi particolari
interpretazioni.
5.2.5 Funzioni delegabili
Passandoall’esame delle funzioni delegabili, occorre partire, come accennato,da una loro nuova
classificazione, rispetto a quella fomita dall’art. 5 del citato Regolamento.
Sono innanzi tutto da sottolineare le affermazioni del comma 1 di detto art. 5 laddove è scritto che
“sono delegabili, in linea di principio, tutte le funzioni di governo, garanzia e controllo di rilevanza
locale del sistema delle comunicazioni e che non pregiudichino la responsabilità generale
dell’Autorità”.
Detta disposizione appare assolutamente inequivocabile riguardo alla portata dei contenuti delle
specifiche deleghepreviste.
Quanto alla distinzione fra funzioni consultive, di gestione, vigilanza e controllo e istruttorie, così
come previsto dal comma 2 del citato art. 5, si osservache appareutile una secondaclassificazione
per materie, poiché sono previste per alcune delle stessediverse funzioni. Più in generale, appare
improprio aver definito funzioni delegabili anche quelle meramenteconsultive.
Oltre alla nuova classificazione per materie, appare al contempo subito utile operare un’altra
classificazione in base al “peso” di gestione di ciascuna di esse,a prescinderedalla valenza assoluta
di ognuna. Ciò al fine della successivaquantificazione economica.
Al riguardo, rispetto all’impegno organizzativo e strumentale,si possonoindividuare tre livelli, che
corrisponderannoa altrettanti livelli di costi, anchemolto differenziati.
+ Ordinario
6 Elevato
+ Molto elevato
Nel primo livello vanno inserite tutte le funzioni consultive, nel secondo quelle di vigilanza e
controllo sul diritto di rettifica, sul rispetto dei criteri per i sondaggie sulle posizioni dominanti; nel
terzo le previste funzioni istruttorie e tutte le altre inerenti la vigilanza e il controllo.
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5.2.6 Quadro di una possibile nuova cìass@azione delle deleghe:
MATERIA
FUNZIONE/I
LIVELLO
DI COSTO
Registro
comunicazione:
operatori + funzioni consultive per adozione Ordinario
regolamento
+ funzioni di gestioneper la tenuta Molto elevato
Interconnessione e accesso + funzioni consultive per definizione Ordinario
di
infkstrutture
criteri su tariffe massime
telecomunicazioni:
+ funzioni di vigilanza e controllo Molto elevato
sul rispetto dei diritti
+ funzioni istruttorie in materia di Molto elevato
controversie
Sondaggi:
+ funzioni consultive su regolamento Ordinario
per pubblicazione e diffusione
sondaggi
Molto elevato
+ funzioni di vigilanza e controllo su
rispetto criteri
per Ordinario
Servizio + funzioni
consultive
Concessione del
di
schemi
pubblico:
predisposizione
convenzione
Molto elevato
trasmissioni + funzioni di gestione
Monitoraggio
radiotelevisive:
+ funzioni di vigilanza e controllo
sia sul pluralismo, sia sulle voci di
cui sotto, da esercitare anche a
seguito di segnalazioni su
l 3 modalità di distribuzione dei
servizi e prodotti, inclusa la
pubblicità
+3 rispetto periodi minimi per utilizzo
opere audiovisive
+3 rispetto norme tutela minori
minoranze
tutela
l 3 rispetto
linguistiche
nterferenzeelettromagnetiche: + funzioni di vigilanza e controllo in Molto elevato
materia di esistenzadi fenomeni di
interferenze elettromagnetiche
tispetto tetti radiofrequenze + funzioni di vigilanze e controllo
:ompatibili con ia salute:
Molto elevato
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Elevato
Conformità prescrizioni servizi + funzioni di vigilanza e controllo
e prodotti ai concessionari o a
autorizzati
Verifica rispetto norme in + funzioni di vigilanza e controllo Molto elevato
materia di campagne elettorali
(collegate a monitoraggio)
(L. 28)
Diritto di rettifica
+ funzioni di vigilanza e controllo Elevato
(in realtà si configura come
funzione di gestione, essendo
prevista l’immediata operatività
delle procedure)
Posizioni dominanti
Elevato
+ funzioni di vigilanza e controllo
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5 3. Contenuti delle funzioni delegabili pìU complesse
Riguardo ai contenuti delle funzioni da delegare, una declaratoria possibile delle materie più
significative, non necessitandole altre di particolari specificazioni, così come indicato daila legge
249/97 è la seguente:
53.1 Adozione del regolamentoper I ‘organizzazionee la tenuta del registro degli
operatori di comunicazione,di cui al1 ‘art. 1, comma 6, lett. a) x.5;
Devono essere iscritti nel Registro degli Operatori di Comunicazione i soggetti titolari di
concessioneovvero di autorizzazionequali:
le imprese concessionarie di pubblicità da diffondere tramite impianti radiotelevisivi o carta
stampata;
le imprese di produzione e distribuzione radiotelevisiva;
le imprese editoriali ed agenziedi stampa;
le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresal’editoria elettronica e
digitale.
Nel Registro devono inoltre esserecensite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio.
L’Autoriti ha adottato apposito regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro e per la
definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti all’iscrizione diversi da quelli già iscritti
al registro esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. La delega relativa dovrà
prevederedunque una forma di decentramentodel nuovo registro con relative funzioni autonome,
nel quadro di appositadisciplina.
5.32
Dejìnizione dei criteri relativi alle tarife massimeper 1‘interconnessionee per l’accesso
alle inj-astrutture dì telecomunicazioni, di cui all’art. 1, comma 6, lett. a) n. 7;
con il termine di interconnessionesi intende il collegamento fisico e logico tra reti diverse per
gestoree tipologia, al fine di consentireagli utenti collegati ad essedi comunicare reciprocamentee
di accedereai servizi nonostantele differenze. L’apertura del mercato delle telecomunicazioni nel
contesto ONP (Open Network Provision) ha imposto l’eliminazione delle restrizioni relative
all’interconnessione tra reti telefoniche pubbliche fisse, sistemi di linee affittate, sistemi di
comunicazione mobili ad uso pubblico e reti televisive via cavo e la definizione di un vero e proprio
diritto di accessoalle infiastmtture esistenti a favore dei nuovi operatori. Dato che il presidio
dell’accesso da parte dell’ex gestore monopolista costituisce il maggiore ostacolo ai nuovi entrati
per raggiungere gli utenti finali, con la determinazione delle condizioni di accesso e di
interconnessionevengono sanciti contemporaneamenteun obbligo per l’operatore incombente a
mettere a disposizione dei nuovi entrati ad interconnettere i propri impianti per poter fornire al
pubblico servizi sia in arealocale che in area geografica. In uno scenariocostituito da una pluralità
di reti aperte tali diritti/doveri sono owiamente estesi a tutti i diversi operatori di TLC fra loro
interconnessi. Di fatto l’interconnessione deve assicurare I’interoperabilità tra gli apparati ed i
sistemi di rete e la compatibilità dei terminali; pertanto è necessariala determinazione di tariffe e
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PERLE COMUNICAZIONI
modalità tecnico-operative per l’accessoalle reti, la raccolta del traffico, il transito e la terminazione
secondocriteri trasparenti e non discriminatori. Le normative vigenti prevedono che vengano rese
pubbliche tutte le informazioni e le specifiche tecniche necessarieai collegamenti tra le reti e che le
condizioni economiche di offerta siano orientate ai costi effettivi. In particolare devono essere
considerati i costi prospettici incrementali di lungo periodo comprensivi di una equa remunerazione
del capitale impiegato negli investimenti a tali fmi impiegati; la Comunità Europea ha comunque
indicato un tetto delle tariffe riferito alla media dei principali operatori europei (best-practise).Con
l’uscita della “Proposta di fnterconnessionedi riferimento di Telecom Itali” del dicembre 1998 tutti
gli Operatori di TLC hanno potuto pubblicare i loro listini prezzi relativamente ai servizi
commercializzati.
5.3.3 Emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per 1‘adozione
da parte dì ciascun gestore di una Carta di servizio di standard minimi per ogni comparto
d’attività dì cui alì ‘art. 1 comma 6, lett. b) n. 2;
viene previsto a carico degli operatori TLC che offrono reti pubbliche e servizi accessibili al
pubblico, un obbligo a pubblicare, contestualmente al bilancio annuale, una relazione contenente
una serie di indici qualitativi (tempi di fornitura del collegamento iniziale, percentuale di guasti per
linea, di accesso,tempo di riparazione dei guasti, ecc.) e una Carta dei servizi che descrivano con
precisione le tipologie dei servizi commercializzati ed i relativi livelli qualitativi. Particolare
attenzione viene riservata alla fornitura del Servizio Universale che, come è noto, consiste in un
“insieme minimo definito di servizi di determinata qualità disponibile a tutti gli utenti a prescindere
dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni specifiche nazionali, ad un prezzo
accessibile”. Fanno parte del Servizio Universale il servizio telefonia vocale, la fornitura dell’elenco
abbonati, la fornitura di apparecchitelefonici pubblici a pagamento, la fornitura di un servizio a
condizioni speciali per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali, i collegamenti e i servizi
concernenti la cura di interessi pubblici nazionali con specifico riguardo ai servizi di pubblica
sicurezza,di soccorsopubblico, di difesa nazionale, di giustizia, di istruzione e di governo.
5.3.4 Monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui al1‘art. 1, comma 6, lett. b) n. 13;
+ il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive si basa fondamentalmente su due diversi
criteri:
1. accertarele eventuali violazioni di legge effettuate nel corso delle trasmissioni che interessano
le materie della pubblicità (ad esempio art. 8 Legge 223/90 per la pubblicità nel corso di cartoni
animati; Delib. 538/01/CSP Regolamento in materia di pubblicità e televendite; ecc.), dei
messaggi di utilità sociale, delle televendite e della contemporaneità delle trasmissioni. Questo
comprende anche l’analisi dei programmi o degli spot trasmessi in occasione di consultazioni
elettorali o referendarie;
2. analizzare e valutare la qualità delle trasmissioni sulla base di criteri sociali, culturali anche in
considerazionedella loro duratatemporale e delle modalità di messain onda
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COMITATO
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5.3.5 Funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:
5.3.5.I Esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all’art. 1, comma 6, lett. a) n.
3,
+ consiste nella vigilanza e controllo dei disturbi causati durante la trasmissione di un’onda
elettromagnetica. In particolare, per quanto riguarda la televisione, si verifica quando due
segnali con la stessalunghezza d’onda si sovrappongono in parte o totalmente col risultato di
rendere del tutto o parzialmente irriconoscibile l’immagine trasmessa.Le interferenze possono
interessare vari utilizzatori di impianti radioelettrici quali l’amministrazione militare, il
controllo del traffico aereo, aziende private o pubbliche ecc. Vi sono interferenze causateper
effetto di un improprio coordinamentodelle trasmissioni ovvero per disturbi di tipo involontario
causato spessodal malfunzionamento di apparecchiature.In caso di interferenze i fornitori del
servizio si rivolgono all’autorità competente che nel caso attuale è rappresentatadal Ministero
delle comunicazioni. Quest’ultimo prowede con appositi strumenti ad effettuare misure per
verificarne l’entità e successivamentea rimuoverle anche con interventi coattivi. Da non
dimenticare che per evitare l’insorgere di interferenze è spessopiù efficace una buona azione
preventiva di sorveglianzadello spettro radioelettrico.
5.3.j.2 Rispetto dei tetti dì radiopequenze compatibili con la salute umana, di cui ai1‘art. 1, comma
6, Iett. a) n. 15,
La materia appare alquanto controversa,nel senso che la legge quadro approvata dal Parlamento
prevede la delega alle Regioni (e alle ARPA) e agli enti locali. Le singole Regioni stanno
legiferando per il recepimento non senza contenzioso. Detta legge quadro non abroga le
competenzedell’Autorità previste dalla legge 249, dunque ci si trova di fronte a una competenza
concorrente. Occorre verificare se 1’Autorità intende comunque esercitare detta competenza
delegandola ai Corecom, i quali dovrebbero verificare le singole situazioni legislative regionali per
non creare sovrapposizioni di funzioni, ma semmai prevederesistemi di controllo parallelo.
5.3.5.3 Conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sonoforniti da ciascun
operatore destinatario di concessioneo autorizzazione in base alla normativa vigente, dì
cui ali ‘art. 1, comma 6, lett. b) n. 1;
1 soggetti che esercisconoemittenti radiotelevisive hanno vari vincoli in merito alla fornitura dei
servizi e dei prodotti. Basti ricordare quelli riguardanti la quantità di servizi autoprodotti, requisito
indispensabile per il mantenimento della concessioneministeriale e quelli riguardanti le percentuali
di pubblicità. Poi, a titolo di esempio giova ricordare che le emittenti televisive soggette alla
giurisdizione italiana, indipendentementedalle modalità di trasmissione,devono riservareuna quota
dei loro introiti netti annui derivanti dalla pubblicità alla produzione e all’acquisto di programmi
audiovisivi, compresi i film in misura non inferiore al 40 per cento della quota suddetta e di
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programmi specificamente rivolti ai minori, di produzioni europee,ivi compresequelle realizzate da
produttori indipendenti. Tale quota non può comunque essereinferiore al 10 per cento degli introiti
stessi. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo destina una quota, stabilita dal
contratto di servizio, dei proventi complessivi dei canoni di abbonamento alla produzione delle
opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. Occorre inoltre precisare
che il produttore è il responsabileeconomico e creativo di un programma televisivo. Le emittenti
televisive, nell’organizzazione del proprio palinsesto, possono ricorrere all’autoproduzione dei
programmi o all’acquisizione dei diritti sui programmi realizzati da altri, ivi inclusi i produttori
indipendenti. In linea generale,le reti televisive pubbliche e private dedicano una parte rilevante del
tempo di trasmissione complessivo alla produzione in proprio. Le ragioni ottengono,
principalmente, sia alla caratterizzazione dell’immagine del canale televisivo conseguente alla
produzione in proprio dei programmi, sia al fatto che, per alcuni tipi di programmi, come i
telegiornali, l’esperienza e il Know how acquisito dalle emittenti a livello nazionale è tale da non
rendere necessario il ricorso a produttori indipendenti. Dal punto di vista pratico, il produttore
indipendente è colui che gestisceil budgetper la realizzazione di un programma, contatta e assume
gli autori, intrattiene i rapporti con gli eventuali sponsore seguetutte le fasi della realizzazione con
il potere di operare modifiche ad ogni livello.
5.3.3.4 Verifica del rispetto della normativa in materia di campagneelettorali;
L’esercizio di questa funzione ha due aspetti distinti: quello amministrativo e quello del
monitoraggio. La legislazione in materia è alquanto complessa e richiede capacità elevate di
interpretazione della casistica. Il monitoraggio da effettuare costituisce un “appesantimento” del
monitoraggio ordinario dell’emittenza che richiede un’impegnativa attività specifica.
j. 3.5.j Modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunqueforma
diffusa, di cui al1‘a. 1, comma 6, lett. b) n. 3;
+ vedi fornitura di servizi e prodotti
5.3.5.6 Rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui al1 ‘a.
1, comma 6, lett. b) n.6;
Basti ricordare a titolo di esempio che è vietata la trasmissionedi programmi che possano nuocere
allo sviluppo psichico o morale dei minori che contengono scene di violenza gratuita o
pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso,
religione o nazionalità. E’ comunquevietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla
osta per la protezione o la rappresentazionein pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni
diciotto. 1 film vietati ai minori di anni quattordici non possonoesseretrasmessiné integralmente né
parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7.
5.3.5.7 Rispetto della tutela delle minoranze linguistiche, di cui al1 ‘art. 1, comma 6, lett. b) n. 7,
Palazzo Calderini, Piazza Italia. 4 - 06121 PERUGIA-Tel.
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REGIONE
D6LL‘UMBRb
Consiglio Regionale
‘4??@
CO.RE.COM.
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COMITATO
REGIONALE
PERLE C~~KJNKA~I~NI
Alcuni riferimenti normativi:
Decreto Presidente della Repubblica 29/09/97 Approvazione del contratto di servizio
stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - RadiotelevisioneItaliana Spa
Per quanto attiene l’attuale disciplina del servizio radiofonico e televisivo privato, la tutela delle
minoranze linguistiche interessa la sola redazione del piano di assegnazionedelle frequenze e
l’esercizio di impianti destinati esclusivamente alla ricezione e alla trasmissione via etere
simultanea e integrale di segnali radiotelevisivi. Diversamente, le minoranze linguistiche sono
maggiormentetutelate dall’attuale normativa inerente il servizio pubblico.
53.5.8. Rispetto delle norme in materia di diritto dì rett$ca di cui ali ‘art. 1, comma 6, ìett. b) n. 8
(la relativa procedura riveste carattere urgente ed è immediatamenteoperativa, previo
nulla-osta da parte del1‘Autorità che ne è informata tempestivamente);
Alcuni riferimenti normativi:
+ Legge 6 agosto 1990, n. 223. Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato;
+ Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verita,
ha diritto di chiedere al concessionario privato o alla concessionariapubblica ovvero alle
persone da loro delegate al controllo della trasmissione che sia trasmessaapposita rettifica,
purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali. La
rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria
e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli
interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l’interessato può
trasmettere la richiesta all’Autorità che prowede ai sensi di legge. Nei casi di mancata,
incompleta o tardiva osservanzadell’obbligo di rettifica I’Autorità delibera l’irrogazione della
sanzioneamministrativa del pagamentodi una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni e, nei
casi più gravi, la sospensionedell’efficacia della concessioneo dell’autorizzazione per un
periodo da uno a dieci giorni.
5.3.5.9 Rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e dtjusione dei
sondaggi sui mezzi di comunicazionedi massa,di cui al1‘art. 1, comma 6, lett. b) n. 12;
Rientra fra le funzioni di monitoraggio
5.3.X IO Rispetto delle disposizioni relative al divieto dì posizioni dominanti, dì cui ali ‘art. 2,
Nei settori delle comunicazioni sonore e televisive, anche nelle forme evolutive, realizzate con
qualsiasi mezzo tecnico, della multimediahtà, dell’editoria anche elettronica e delle connessefonti
di finanziamento, è vietato qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto la
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COMITATO
REGIONALE
PERLE COMUNICAZIONI
costituzione o il mantenimento di una posizione dominante da parte di uno stessosoggetto anche
attraversosoggetti controllati e collegati.
5.3.6 Funzioni istruttorie, in materia di:
5.3.6.1 Controversie in tema di interconnessionee accessoalle in@astrutture di telecomunicazioni,
di cui al1 ‘art. 1, comma 6, lett. a) n. 9;
vedi sopra
5.3.6.2 Controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati, di cui al1‘art.
I, comma 6, lett. a) n. IO;
Gli utenti interessati possono proporre ricorso all’Autorità avverso le interruzioni del servizio, nei
casi previsti da un apposito regolamento definito dalla stessaAutorità. Inoltre l’autorità riceve
periodicamente un’informativa dai gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi di
interruzione del servizio agli utenti, formulando eventuali indirizzi sulle modalità di interruzione.
5.4. Considerazioni sulle risorse da assegnareai CO.RE.COM in relazione alle deleghe
Premessadi carattere generalesulle modalità di trasferimento dei fondi
In base alla normativa nazionale e regionale/provinciale, ogni Corecom deve presentare entro gli
ultimi mesi di ogni anno un preventivo di spesa per l’anno successivo al proprio Consiglio
regionalekovinciale. Entro i primi mesi di ogni anno il CO.RE.COM. deve presentare il
rendiconto finanziario delle spese sostenute, distintamente al proprio Consiglio
regionale/Provinciale e all’Autorita per i fondi trasferiti per la gestione delle materie delegate.
54.1 Metodi di valutazione delle risorse
5.4.1.I Un primo metodo di valurazione
delle risorse per l’attuazione delle delegheprevedeipotesi di ripartizione in percentualedei costi fi-a
RegionUProvince autonomee Autorità.
Al riguardo, si riporta un prospetto sintetico con considerazioni di carattere generale sulla
valutazione degli oneri. Appare superfluo ricordare che detti oneri, almeno per alcune delle deleghe,
sono variabili in funzione della dimensione delle Regioni/Province autonome per i diversi carichi di
lavoro dipendenti dalla quantità e qualità dei soggetti della comunicazione nei confronti dei quali si
svolgerà l’attività dei CO.RE.COM.
Sono indicati una serie di capitoli che si riferiscono sia alle spesedi carattere generale che, come
detto, dovrebbero essere anch’esse ripartite fra Autorità e RegionUProvince autonome, sia agli
investimenti per attrezzature, sia alle spese di personale, prescindendo daIla valutazione delle
singole deleghe e dal rispettivo peso.
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CO.RE.COM.
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COMITATO
REGIONALE
PERLE COMUNICAZIONI
PROSPETTO SULLA VALUTAZIONE DEGLI ONERI
Oneri di carattere generale:
+ Indennità Presidentee membri
+ Sedee speseaccessorie
+ Funzionamento
Oneri per attrezzature d’ufficio e tecnologiche:
+ Attrezzature d’uffkio
+ Informatizzazione
+ Apparati audiovisivi monitoraggio e
archiviazione
+ Attrezzature per controlli radioelettrici e
delle telecomunicazioni
per
il
controllo
+ Attrezzature
dell’inquinamento elettromagnetico
+ Ponti di collegamento e informatizzazione
delle postazioni remote
3ner-iper il personale:
In compartecipazione,da definire con le Regioni
(ipotesi 50%-50%)
Solo in parte in compartecipazione con le
Regioni. Nel calcolo delle risorse da richiedere
all’Autorità andrebbero computate almeno tutte
le attrezzature aggiuntive rispetto a quelle delle
quali sono dotati attualmente i Corerat-Corecom.
In particolare, assume rilevanza notevole la
dotazione di mezzi per controlli radioelettrici e
per quelli delle telecomunicazioni, qualora la
prima delle due funzioni venga integralmente
delegata ai CORECOM, mentre è possibile che
vengano delegate le funzioni, ma l’operatività
venga garantita dagli Ispettorati territoriali del
Ministero delle Comunicazioni con la formula
dell’awalimento da parte dei CORECOM di tali
uffici decentrati
La questione è molto complessa,anche alla luce
delle previsioni sui trasferimenti della legge 249
riguardo alla quale valgono le considerazioni
contenutenella relazione. Si ritiene che debbano
essereprevisti investimenti per la formazione e
l’aggiornamento professionale, in accordo con
1’Autorità.
In generale, si ritiene che ogni CO.RE.COM.
debba avere una struttura-tipo omogenea, così
come esemplificata nello schema sotto riportato,
chedovrebbe comprenderecirca da 16 a 23 unità
(a seconda delle dimensioni regionali), senza
considerarela direzione. Per le singole sezioni o
ambiti organizzativi dovrebbero essere previste
implementazioni a seconda della dimensione
della Regione/Provincia autonoma. A tal fine,
come già accennato, si potrebbe ricorrere a
contratti a tempo determinato per le singole
professionalità. Per le attività di monitoraggio,
qualoranon si decidessedi procedere ad appalti,
;i potrebbe ricorrere a prestazioni professionali
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per più o meno lunghi periodi ed anche a
tirocinanti delle Facoltà di Scienze della
Comunicazione, previe convenzioni con le
rispettive Università degli studi
Gli oneri relativi a questa fondamentale voce
potrebbero essereripartiti nei modo seguente:
I 2/3 della struttura tipo a carico delle
Regionikovince
autonome (corrispondenti,
grosso modo, al personale mediamente in
strutture
di
attuali
servizio
nelle
CO.RE.COM./CO.RE.RAT.); 1/3 a carico
dell’Autorità. Gli oneri per il personale(fisso e/o
a tempo determinato) da implementare a
seconda delle deleghe e a seconda della
dimensione delle Regioni/Province autonome a
carico dell’Autorità
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RECIOIFE
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Consiglio Regionale
CO.RE.COM.
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COMITATO
REGIONALE
PERLE COMUNICAZIONI
SCHEMA DELLA STRUTTURA TIPO DI UN CO.RE.COM.
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
CO.RE.COM.
SEGRETERIA
COMITATO
DEL
AssistenzaComitato,
verbalinazione Funzioni
istruttorie.
Amministrazione e bilancio.
Rapporti con I’Autotiq,
organi regionali e altri
soggetti istituzionali.
Rapporti di awalimento
organi penferici Stato
SEZIONE 1
GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE
Funzioni di governo, garanzia e controllo delle
comunicazioni.
Registro operatori della comunicazione.
Prowedimenti, istrutto+e e pareri su funzioni proprie
e delegatedall’Autorita nel settoreradiotelevisivo e
delle comunicazioni.
Accessoalle trasmissioni radiofonicheregionali
(Legge 14/4/75n.103)
Diritto di rettifica.
Esperto in materia
legislativa e
amministrativa
SEZIONE 2
AIVALISI DELLA
COMUIVICAZIONE
Osservatorioregionale sulla
Comunicazione
GestioneLegge 28/2000 - monitoraggio
Prodotti della comunicazione
(conformità).
Editoria locale.
Programmaattività
Relazione annualesul sistemadella
comunicazionenella regione.
Contenuti dell’accesso(L. 103175)
Studi, ricerche, documentazione,
convegni.
Esperto in materia di
comunicazione
SEZIONE 3
STRUTTURE DELLA
COMUNICAZIONE
Piano frequenze
Controlli e verifiche
compatibilità radioelettriche,
interferenze.
Telefonia mobile - contratti interconnessioni.
Catastoimpianti
teleradiodiffirsioni
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Consiglio Regionale
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CO.RE.COM.
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-UMBRIA
COMITATO
REGIONALE
PERLE COMUNICAZIONI
Esempi di costo medio di alcune voci
Oneri per spesegenerali fisse per una sedeCO.RE.COM., nel casodi locazione, comprendenti, oltre
al canone,le pulizie, l’energia elettrica, le spesedi riscaldamentoe condizionamento, condominiali.
Ci si riferisce a una sededi circa 200 mq. posta in zona centrale in un capoluogo dell’Italia centrale.
LSO-70.000.000
Oneri per il funzionamento di un CO.RE.COM. con struttura di medio livello : spesetelefoniche,
postali, biblioteca, emeroteca, cancelleria, eccetto spese acquisto fax, fotocopiatrice, strutture
informatiche e multimediali circa L. 25.000.000
(la voce non prevede speseper attività concernenti studi, ricerche, convegni e per attività inerenti
funzioni proprie affidate dalle rispettive normative regionali/provinciali)
Oneri per le indennità dei Presidenti e membri dei CO.RE.COM.:
Nell’ipotesi di un CO.RE.COM. di quattro membri piU il presidentecon indennità del 20% di quella
del Consigliere regionale per i membri e del 60% per il Presidente,l’onere è di circa L.250.000.000
all’anno. Nel caso estremo di un CO.RE.COM. con 8 membri e il Presidente e indennità fra le più
elevate fra quelle previste dalle rispettive leggi regionali, l’onere sale fmo a L. 650.000.000
Oneri per il personale:
Costo medio di un dirigente con responsabilitàdi direzione L-l 50.000.000 (con oneri riflessi)
Costo medio di un dirigente L. 130.000.000(con oneri riflessi)
Costo medio di un funzionario L. 65.000.000-75.000.000 (con oneri riflessi) a seconda se con
responsabilità o meno della struttura
Costo medio di un impiegato ex concetto L. 44.000.000 (con oneri riflessi)
Costo medio di un impiegato esecutivo L.40.000.000 (con oneri riflessi)
5.4.1.2 Un secondo metodo di valutazione,
molto più complesso, dovrà prevede l’analisi dei costi per le deleghe il cui peso è stato ritenuto
“elevato” e “molto elevato”, ritenendo quella per le deleghe di peso “ordinario” più semplice,
risolvendosi con il solo calcolo degli oneri per unità (variabili da situazione a situazione) di
personaleaggiuntivo a quello della struttura -base.
A titolo esemplificativo, si riportano di seguito alcune considerazioni sulla delega concernente il
monitoraggio di radio e televisioni locali (compresala 3” rete RAI).
Analogamente, si potranno esaminarele altre deleghe.
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5.4.1.3 Monitoraggio delle emittenti radiotelevisive
Nell’analisi delle problematiche e degli oneri relativi a questadelega, si potrebbe tener conto delle
determinazioni assunte dall’Autorità riguardo al monitoraggio delle televisioni nazionali.
L’apposito Gruppo di progetto ha stilato la metodologia e previsto i sistemi di rilevazione e,
successivamente sono stati redatti i bandi di gara per l’affidamento, distintamente per il
monitoraggio degli affollamenti pubblicitari e posizionamento delle interruzioni, e per il pluralismo
socio politico , garanzia dell’utenza e obblighi di programmazione
Detti bandi prevedono l’affidamento a società specializzate con oneri rilevanti. Il costo che si
deduce dalle previsioni , rapportato a ogni emittente, se trasferito a livello delle televisioni locali,
appare impossibile da sostenere, raggiungendo alcune decine di miliardi. Fermi restando gli
standarddi rilevazione , che dovrebberoesserecomuni sia per le emittenti nazionali sia per le locali,
si ritiene che per i COJECOM. possa essereutilizzata una metodologia semplificata. Intanto, si
può prevedere che i CO.RE.COM. di piccole/medie dimensioni possanoeffettuare il monitoraggio
(non solo delle televisioni, ma anche delle radio) direttamente, awalendosi di personale proprio e,
in parte, da assumere a tempo determinato, oltre che dei tirocinanti (di cui disporre tutto l’anno
attraversoconvenzioni con le Università) e di uno o più consulenti esperti in comunicazione .
Un discorso a sé va fatto per le apparecchiaturedi registrazione,visionamento e archiviazione e per
gli strumenti informatici di elaborazione dei dati per il monitoraggio. Le moderne tecnologie
informatiche consentono di registrare (e di archiviare) su disco, con una unica apparecchiatura,
numerose emittenti e di visionare le trasmissioni su monitor del computer inserendo
contestualmentei dati rilevati in appositoprogramma. Ciò comporta investimenti iniziali consistenti
(dell’ordine di alcune decine di milioni), ma i costi attuali potrebbero subire consistenti riduzioni in
relazione alla quantità complessiva delle apparecchiature necessarie per i COJECOM. che
volesseroeffettuare il monitoraggio direttamente.
A monte vanno verificate le singole situazioni di ricezione dei segnali radiofonici e televisivi nel
centro di monitoraggio. Poiché è improbabile che detti segnali siano tutti ricevibili da una unica
postazione di monitoraggio, occorre prevedereponti di collegamento ( il cui costo è dell’ordine di
alcune centinaia di milioni l’uno) o, in alternativa, l’organizzazione del ritiro sistematico dei
supporti registrati, che apparemolto laboriosa, o la previsione di punti decentrati di registrazione da
organizzare col supporto degli Ispettorati territoriali del Ministero delle Comunicazioni, che hanno
sedi in tutti i capoluoghi di Provincia.
Nei casi di CO.REZ.COM.medio- grandi è da prevedereconvenzioni per il monitoraggio con istituti
universitari o affidamenti a società private mediante licitazioni, vista anche la distribuzione
territoriale delle en-menti.
1 COXE.COM. dovranno poi prowedere all’elaborazione dei dati rilevati, alla loro analisi ed
eventualmentealla loro diffusione.
In ambedue i casi, appare economicamenteimpossibile eseguiremonitoraggi per tutte le radio e le
televisioni locali 24 ore su 24 per 365 giorni all’armo. Al riguardo occorrerà prevedere un
monitoraggio a rotazione, in alcuni casi a campione,e individuare a priori nei palinsesti di ciascuna
emittente gli spazi orari occupati abitudinariamente da repliche di programmi e/o spazi occupati
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solitamente da televendite, cartomanzia, astrologia, erotismo, ecc. da monitorare solo per la durata
ed eventuali interruzioni pubblicitarie.
Specialmentenel caso di monitoraggio gestito direttamente dai CO.RE.COM., e in una certa misura
anche nel caso di affidamento esterno, in considerazione dell’attività dì elaborazione e lettura dei
dati, occorre prevedereinvestimenti per la formazione del personale
5.5.
Conclusioni
Entrambi i metodi di valutazione dei costi delle deleghe: quello indiretto che calcola costi fissi,
generali, per strutture e costi del personale, fisso e a termine, e quello che, oltre ai costi fissi di
caratteregenerale,analizza le speseper l’esercizio delle deleghe più onerose,un esempio del quale
è stato delineato poco sopra, portano entrambi ad analoghi risultati economici. Il dettaglio potrà
essere descritto con l’ausilio di tecnici e di analisti economici, anche in contraddittorio con
fimzionati dell’Autorità.
In ogni caso, occorre in partenza avere chiaro il quadro di riferimento certo delle possibili deleghe,
poiché, come accennato in più occasioni, è da chiarire se 1’Autorità vorrà esercitare e dunque
delegarefunzioni complessemolto onerose,come quelle dell’inquinamento elettromagnetico e delle
interconnessioniradioelettriche.
Vista la complessità delle deleghe, si ritiene che si possa dar avvio al processo di decentramento
con la concessione di materie di contenuto significativo, ma di semplice attuazione, accanto a
materie via via più complessecon forme dì sperimentazioneriguardo ai costi.
6.
Rendicontofinanziario anno 2000
6.1
Premessae sintesi
Nel presentare il rendiconto finanziario dell’esercizio 2000 (all.1) appare opportuno
precisare che il CO.RE.COM., organo di consulenza e gestione della Regione in materia di
comunicazione,pur essendo anche uno dei lineamenti che più qualificano il modello organizzativo
dell’Autorità, volto a realizzare il decentramentonel territorio delle funzioni di governo, garanzia e
controllo in tema di comunicazione, non avendo ancora ricevuto le deleghe previste dalla
normativa, ha potuto contare esclusivamente sullo stanziamento reso disponibile dalla Regione
dell’Umbria pari a complessive L. 362.500.000.
Anche in tale situazione, tuttavia, il CO.RE.COM dell’Umbria è riuscito a far fronte alle necessità
postegli non solo dalla sua funzione “regionale”, ma anche da quelle di essereorgano funzionale
dell’Autorità, pur senzadeleghe, e da quelle, anch’essedi tutto rilievo e delicatezza, postegli da una
seriedi funzioni affIdategli direttamente dal Ministero delle comunicazioni.
Sotto questi ultimi aspetti vanno infatti inquadrate le spese, contenute in £.43.382.000,
sostenuteper le funzioni di monitoraggio e controllo della comunicazione in occasionedi campagne
elettorali e referendarie ai sensi della legge 28/2000, cosiddetta “ par condicio”, dei regolamenti
attuativi emanati dall’Autorità, e per consulenze tecniche volte alla corretta formulazione di
particolari pareri su materie di alto contenuto tecnologico.
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Altre spesehanno riguardato la gestioneordinaria del Comitato quali:
o le indennità previste dalla Legge regionale 3/2000 per il Presidente e per i membri del
CO.RJ%COM( £. 185.595.240- a fronte di uno stanziamentodi 211.500.000)
D Gettoni di presenzaper membri ex CORERAT ( &. 2.447.000)
o Missioni del Presidentee dei Membri (2. 5.402.468)
a Cancelleria, supporti audiovisivi, manutenzioni attrezzature( &. 2.5 19.154)
o Spesetelefoniche , fax etc. ( £. 4.371.741)
o Riviste, quotidiani, pubblicazioni specializzate( £. 4.000.000)
Sono state inoltre realizzate indagini, ricerche, studi, seminari di analisi e studio di problemi
della comunicazione e della informazione, che in alcuni casi hanno richiesto iniziative editoriali
specifiche ( £. 2 1.380.000)
Un altro settore di spesaè rappresentatodalla organizzazionedella secondaedizione del Concorso
regionale di produzione radiotelevisiva che ha richiesto complessivamente£. 26.411.500.
Una somma pari a E.14.684.200 è stata utilizzata per l’organizzazione della Conferenza
regionale e di altri Convegni nazionali (Forum Gubbio) su problematiche del sistema
radiotelevisivo e su quello della comunicazione.
Si è provveduto inoltre a potenziare la dotazione di attrezzatureaudiovisive del CO.RE.COM,
destinate a funzioni di analisi, monitoraggio e vigilanza delle trasmissioni radiotelevisive ( £.
6.382240).
In definitiva, si ritiene che si sia operata una corretta gestione delle risorse disponibili, anche
con economie nella parte corrente e per le attività realizzate.
L’avanzo di amministrazione è dovuto invece alla carenzadi personale che ha sostanzialmente
impedito la realizzazione di ulteriori iniziative programmate.
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REGIONE DEI,I:UMDI~IA
ionale
Consig
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CO.RE.COM
COMITATO REGIONALE PER LE cOhfUNlCA7JONl
6.2 Prospetto rendiconto
ALLEGATO1:CONSUNTIVOANNO2000
CONSUNTIVODISPESAANNO2000
Totale iapyyi
Competenza
Indcnnitl
Gettoni
Presidcntc
di presenza
Missioni
e Membri
membri
del Prcsidcntc
Cancelleria,
supporti
185.595240
Co.rc.rat.
-Fcbb/Marzo-
e dei Membri
audiovisivi
e manutenzione
attrezzature
Spese telefoniche
Pubblicazione
Acquisto
Totale
Totale
Stanziamento
Residui
mandati
168.772.906
16.822.334
211.500.000
____--___-_
2.447.000
2.447.000
___---_--
5.402.468
3.477.550
1.924.918
6.000.000
2.519.154
2.134.397
384.757
5.000.000
4.371.741
3.394.712
977.029
8.000.000
riviste
e quotidiani
4.000.000
3.454.300
545.700
7.000.000
attrezzature
audiovisive
6.382.240
3.000.000
3.382.240
6.000.000
14.684.200
14.093.000
591.200
21.380.000
7.980.000
13.400.000
25.000.000
300.000
---_--------
4.000.000
43.382.000
------_----
40.000.000
19.256.800
271.692.665
7.154.700
45.182.878
25.000.000
362.500.000
__------------
=-===
Conferenza
regionale sii Inforninzionc
E comunicazione
c
Convegni
nazionali sui problemi
radiotelevisivi
c della
Comunicazione
Indagini,
riccrcbc e studi SII problemi
della comunicazionc,scminari
di studio
su nrobiematiche
dell’informazione
e della comunicazione
e rcirtive
attiviti
editorirli
Spese varie inerenti ospitaliti
in occrsione di incontri e
riunioni
con nrcsenze da fuori reuionc
COI~SII~CII~C
esterne per adcmlrimenti
inerenti vigilanza
e
controllo
caninapne elettorali
- uriinno di ascolto.
Concorso
rcgionalc di prod~~zio~~c
radiotelevisiva
- seconda edizione
300.000
43.382.000
26.411 SO0
316.875.543
====_I
-m==
Totale Mardati
Totale
Residui
Totale
impegni
271.692.665
Competenza
45.182.878
3 16.875.543
Totale
Totale
Stanziamento
anno 2000
impegni competenza
Totale disponibilità
25000.000
362.500.000
3 16.875543
45.182.878
CO.RE.COM.
-UMBRIA
COMITATO
REGIONALE
PERLE Cohdummo~
7.
ALLEGATI
7.1
Elenco emittenti
Elenco radio private della Provincia di Perugia
Commerciali.
1. RADIO TIFEFWO
1
Via Plinio il Giovane, 10 - 06012 CITTÀ’ DI CASTELLO
2. RADIO SOLERAM
TAM NETWORK-
(Soc.Umbria Media)
PiazzaP.Pasolini, 10 -06074 ELLERA (PG)
3. RADIO ASTRA/LATTE
MIELE
- (Soc.Umbria Media)
PiazzaP.Pasolini, 10 - 06074 ELLERA (PG)
4. RA310 DELTA
Via CesareBattisti, 63 - 06034 FOLIGNO
5. RADIO TADINO
Via Biancospino - 06023 GUALDO TADINO
6. RADIO GUBBIO
P.zzaOderisi, 3 - 06024 GUBBIO
7. RADIO TIBEX
SOUND
Via Giovanni Boccaccio Celalba, 27
- 06016 SAN GIUSTINO
8. RADIO ONDA LIBERA
PiazzaMatteotti, 21 - 06019 UMBERTIDE
9. RADIO SUBY
Loc.Colle dei Bensi - 06080 VIOLE D’ASSISI
10. RADIO SUBASIO
06080 VIOLE D’ASSISI
Comunitarie:
Palano
Calderini, Piazza Italia. 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075.576.3260 - Fax 075.576.3393
http://wvw.consiglioregumbria.org
-e-mail: [email protected]
CO.RE.COM.
- UMBRIA
COMITATO
REGIONALE
PERLE COMUNICAZIONI
1. RADIO AUT MEDIO
TEVERE
- 06059 TODI
Via del Seminario, 15
2.UMBRIA
RADIO
Piazza IV novembre, 16 - 06 123 PERUGIA
3. RADIO LUCE
C.P.34 - 06132 - SAN SISTO - PERUGIA
4. RADIO GENTE UMBRA
P.z.zaFaloci Pulignani, 3 - 06034 FOLIGNO
5. R4DIO
COMUNITA’
CRISTIANA
Piazza Carlo Marx, 6 - 06019 UMBERTIDE
Elenco radio private della Provincia di Terni
Commerciali:
1. RADIO ANTENNA
MUSICA
Via Rapisardi, 2 - 05100 TERNI
2. RADIO GALILEO
Corso Tacito, 25 - 05 100 TERNI
3. RADIO GAMMA
STEREO
Via delle Terre Amolfe, 46/G - Centro Commerciale “Città Verde” - 05 100 TERNI
4. RADIO STRANAMORE
Corso Tacito, 25 - 05 100 TERNI
5. RADIO INCONTRO
Via S.Giuseppe,25 - 05 100 TERNI
Comunitarie:
1. R.T.U. AQUESIO
Corso Cavour, 157 - 05018 ORVIETO
2. RADIO UMBRIA VIVA
Località Raganella - 05020 FORNOLE DI AMELIA
Palazzo Calderini, Piazza Italia, 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075576.3260 - Fax 075576.3393
http://www.consiglioregumbria.org
- e-mail: corecomQconsiglioregumbria.org
I
CO.RE.COM.
- UMBRIA
COMITATOREGIONALEPER
LE Comcmoh7
3. RADIO KRISHNA
CENTRALE
Via C.Battisti, 155 - 05100 TERNI
4. RADIO T.N.A.
Largo de’ Banderari, 1 - 05100 TERNI
Elenco televisioni private della Provincia di Perugia
Commerciali.
1. R.T.E. 24 H
Via Pievaiola, Km. 5.800 - 06132 PERUGIA
2. T.E.F.
StradaLacugnano-SanSisto- 06080 PERUGIA
3. UMBRIA
TV
Via Monteneri, 37 -06 129 PERUGIA
4. GUALDO
TV 23
Via Val Sorda - 06023 GUALDO TADINO (PG)
5. TELE GUBBIO
Corso Garibaldi, 26 - 06024 GUBBIO
6. TEVERE
TV
Via A.Grandi, l/A - 06012 CITTÀ’ DI CASTELLO (PG)
Elenco televisioni private della Provincia di Terni
Commerciali:
1. CANALE
8
Via Marco Claudio, 10 - 05100 TERNI
2. NUOVA TELETERNI
Via Mastro Giorgio, 15 - 05100 TERNI
3. TELE GALILEO
Corso Tacito, 25 - 05 100 TERNI
Palauo
Calderini. Piazza Italia, 4 - 06121 PERUGIA-Tel.
075576.3260 - Fax 075.576.3393
http://vww.consiglioregumbria.org
- e-mail: [email protected]
CO.RE.COM.
- UMBRIA
COMITATO
REGIONALE
PERLE COMUNICAZIONI
Comunitarie:
1. RTU AQUESIO
Corso Cavour, 157 - 05018 ORVIETO
2. TELE UMBRIA
VIVA
Via Barbarasa,8 - 5 100 TERNI
Emittenti locali con sedelegale fuori regione e sede operativa in Umbria:
Televisioni:
TELEPERUGIA - TELE ORVIETO 39 - RETE SOLE - RETE ORO.
Emittenti locali con sede legalefiori regione, che trasmettonoanche in Umbria:
Televisioni:
TELE IDEA - TELESTUDIO - TELE REGIONE - TELE MAREMMA - TELE ETRURIA - TELE
LUPA - TVA 40 - TELE LAZIO - TELE ROMA 56.
Radio:
RADIO BLU - RADIO FORMULA - RADIO VALTIBERINA - RADIO ORTE - RADIO ITALIA
5.
Emittenti nazionali con impianti in Umbria, che trasmettono in Umbria:
Televisioni
CANALE 5 - ITALIA UNO - RETE 4 - TELEMONTECARLO - TELEMONTECARLO 2 - TELE
PIU’ BIANCO - TELE PIU’ NERO - RETE A - TELE CAMPIONE - RETE MIA - TELE
MARKET - ITALIA 7.
Radio
Palazzo Calderini, Piazza Italia, 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075576.3260 - Fax 075.576.3393
http://www.consiglioregumbria.org
- e-mail: [email protected]
CO.RE.COM.
- UMBRIA
COMITATO
REGIONALE
PERLE COMXNICAZIONI
RADIO ITALIA NT - RADIO MONTECARLO - RADIO DI - RADIO MARIA - RADIO
CAPITAL - RADIO KIS KIS - RADIO 24 - ITALIA RADIO - RADIO RADICALE - RETE 105 RADIO LUNA - RADIO VERONICA - RADIO CUORE - RADIO ITALIA SOLO MUSICA
ITALIANA - RADIO MILANO INTERNAZIONALE - RTL 120,5 MHz- RADIO DIMENSIONE
SUONO - RADIO DONNA.
7.2
Elenco ripetitori
In Umbria vi sono circa 60 siti di emissione, di seguito vengono indicate le principali
postazioni e le zone irradiate:
Postazione
Prov.
Bastiola Sant’Anna
Gualdo Tadino
Gubbio
Monte Amato
Monte Guadamelo
Monte Malbe
Monte Martano
Monte Peglia
Monte Pozzoni
Monte Subasio
RoccaRipesena
SanFatucchio
Sellano
PG
PG
PG
PG
TR
PG
PG
TR
PG
PG
TR
PG
PG
Zona interessata dal servizio
Umbertide, Montone, Trestina, Badia
Gualdo Tadino
Gubbio
Città di Castello, Umbertide
Amelia, Guadamelo,Otricoli
Perugia
Todi e vallata del Tevere
Province di Perugia e Temi
Cascia,Norcia
Perugia e vallata di Assisi e Spoleto
Orvieto
Lago Trasimeno e zona sud del lago
Sellano e relative vallate
Allegati: legislazione essenziale in materia radiotelevisiva
Deliberazione 24 ottobre 2000. n. 17 “Nuovo regolamentoper i programmi dell’accesso
radiotelevisivo”.
Deliberazione del Consiglio regionale 25 settembre2000. n. 18 “Regolamento per il funzionamento
e l’organizzazione e Codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.).
Legge 7 giugno 2000. n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni”.
Palauo
Calderini, Piazza Italia. 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075.576.3260 - Fax 075576.3393
http://w.consiglioregumbria.org
- e-mail: [email protected]
CO.RE.COM.
- UMBRIA
COMITATO
REGIONALE
PERLE COMUNICAZIONI
Legge 22 febbraio 2000, n. 28 “Disposizioni per la parità di accessoai mezzi di informazione
durantele campagneelettorali e referendarie e per la comunicazione politica”.
Legge regionale 11 gennaio 2000. n. 3 “Norme in materia di comunicazione e di emittenza
radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.).
Delibera n. 53/99 “Approvazione del regolamento relativo alla definizione deIle materie di
competenzadell’Autorità per le Garanzienelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per
le Comunicazioni”.
Delibera n. 52/99 “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le
Comunicazioni”.
Legge 3 1 luglio 1997.n. 249 “Istituzione deIl’Autorità per le garanzienelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”.
Le,oae6 agosto 1990. n. 223 (1j “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (Va)“.
Palazzo Calderini, Piazza Italia, 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075576.3260 - Fax 075576.3393
http://www.consiglioregumbria.org
- e-mail: [email protected]
INDICE
Deliberazione 24 ottobre 2000. n. 17 “Nuovo regolamentoper i programmi dell’accesso
radiotelevisivo”.
Deliberazione del Consialio regionale25 settembre2000. n. 18 “Regolamento per il funzionamento
e l’organizzazione e Codice etico del Comitato regionaleper le comunicazioni (CORECOM.).
Legge 7 giugno 2000. n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazionedelle
pubbliche amministrazioni”.
LeErre22 febbraio 2000. n. 28 “Disposizioni per la parità di accessoai mezzi di informazione
durante le campagneelettorali e referendariee per la comunicazionepolitica”.
Legge regionale 11 aennaio2000. n. 3 “Norme in materia di comunicazionee di emittenza
radiotelevisivalocale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.).
Delibera n. 53/99 “Approvazione del regolamentorelativo alla definizione delle materie di
competenzadell’Autorità per le Garanzienelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per
le Comunicazioni”.
Delibera n. 52/99 “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le
Comunicazion?‘.
Legge 3 1 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell’Autorità per le garanzienelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazionie radiotelevisivo”.
Legge 6 agosto 1990. n. 223 (1) “Disciplina del sistemaradiotelevisivo pubblico e privato (Va)“.
N:COFZCOMWoria\CO.V~
2001Ih’DICE.doc
Suppkvmehto ordinati0 n. 3 af ~Bolletino Ufficiale~~- serie generale - n. 7 del 14 febbraio 200 I
Spedizione
in abbonamento
postale .
Art.2. commaXVC.legge662196
- Fudi Perugia
REPUBBLICA
ITALiANA
BOLLET’FINOUFFICIALE
DELLA
REGIONE DELL’-UMBRIA
k7I
PfìWA
PERUGIA - 14 febbraio
e.SECONDA
Prezzo L 2.000
2001
(IVA compresa)
QIREZOtìE REDAJONE E Ah!lMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA
PARE
PRIMA
Sezione II
COLATO
DELIBERAZIONE
Nuovo regolamento
REGIONALE PER LE CORSUMCAZIOM
(CO.RE.COM.)
24 ottobre
2000, n. 17.
per i programrm
* dell’accesso
radiotelevisivo.
2
SUppleWo
Il. 3 ai ~Bollettino Ufficiales -seriegenede-n.7
0niitlbO
dei14f&braì02001
.
SOMiMARIO
PARTEPRIMA
Sezione Ta
COMITATO
DELIBERAZIONE
REGIONALE
PER LE COMUNICAZIONI
(CO.RE.COM.)
24 ottobre 2000, n. 17.
Pag.
3
FZEGOLAMENT 0 PER L’ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DEL SEFWIZIO PUBBLICO ._...._-....... =
4
-
Schema di domanda .___................-.......--.-........-....-.......-....-.--...-----...-......-. Y
6
-
Note per la compiiazione
B
11
Nuovo regolamento
per i programuu
.,i.-
-
* dell’accesso
radiotelevisivo
ALLEGATI:
della domanàa .. .._...._._...._....-.....--...--........-.......
Supp&men&3ortihrio
n 3 al d3ollettino
Ufficiale= -seeegenemle-n. 7 del14f&bnaìo2001
3
PARTEPRmA
Sezione II
COMITATO
REGIONikE
PER LE COMUNICAZIONI
(CO.RE.COM.)
DELIBERAZIONE
tiuovo
24 ottobre 2000, n. 17.
regolamento
per i programmi
d&accesso
radiotelevisivo.
IL COMITATO
Premesso che in Umbria è vigente attualmente un regolamento per l’accesso alle
u-asmissioni regionali della conckionaria
del servizio pubblico radio televisivo,
da parte dei soggetti di cui a.lFart. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
Ravvisata l’opportuniti,
anche in considerazione delle modificazioni
ap or-tate
dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, aIla legge n. 103/7.X di procedere alla J ozione
di un nuovo regolamento che preveda possibilità di accesso aile trasmissioni sia
radiofoniche che televisive programmate dalla concessionaria del servizio pubblico;
Considerato che in conseguenza sia altresì necessario adeguare lo schema di
domanda che gli interessati dovranno presentare al CO.RE.COM.
Vista la pro osta di regolamento, le note esplicative e lo schema di domanda
predisposti dali a Sezione gestione della comunicazione di concerto con il Dirigente
responsabile, che si allegano al presente verbale per farne parte integrante quale
allegato aAaa;
Ritenuto di condividere i contenuti degli elaborati di cui sopra ritenendoli
conformi alle vigenti disposizioni in materia:
Vista la legge 14 aprk 1975 n. 103;
Viita la legge 6 agosto 1990 n. 223;
con voti unanimi,
delibera:
elio attualmente vigente, lkmito regola- Di a provare, in sostituzione di
mento vo Pto a disciplinare l’accesso ra 2 ‘ofonico e televisivo, da parte dei soggetti
individuati
all’art. 6 della legge 14 a rile 1975, n. 103, alle trasmissioni regionali
programmate dalla concessionaria %el servizio pubblico radiotelevisivo;
- Di approvare altresì le note esplicative e la modulistica per la presentazione
al CORECOM.
delle richieste di accesso,
che vengonoallegate al suddetto
regolamento;
- Di dare mandato al Dirigente responsabile dell’Ufficio per la esecuzione
de * adempimenti conseguenti concernenti, in particolare, la ubblicazione
nel
Bo 72rtino i?#ki& della Regione degli elaborati sopra citati e la P
orodiffusionesui
territorio
nelle forme che verranno ritenute più opportune, avendo riguardo
SO rattutto ai soggetti aventi titolo ad essere ammessi alle trasmissioni regionali
del?l‘accesso programmate dalla concessionaria pubblica del servizio mdiotelevisivo.
Il Pr-e
ENRICO VIOLA
4
Suppiemro
ordinario n. 3 al *Bollettino Ufficiale~ -serie generale- R 7 del 14 febbraio 2001
REGOLAMENTO
PER L’ACCESSO RADIOFONKO
E TELEVISIVO ALLE TRAS~&IISSIONI
REGIONALI DEL SERVIZIO PUBBLJCO
Art. 1.
(Oggerto)
1. Ai sensi de!l’articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n.
103, dell’articolo 7, comma 1 della legge 6 agosto 1990,
n. 223 e della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3,
l’accesso alle trasmissioni radiotelevisive regionali della
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
è
disciplinato dalle disposizioni che seguono.
Art. 2.
(Richieste di accesso)
1.1 soogetti di cui all’articolo 6 della legge n. 103yi5,
che intenclono accedere alle trasmissioni regionali diffuse in Umbria dalla sede regionale della concessionaria
del servizio pubblico radiotelevisivo, debbono presentarne richiesta al Comitato regionale per le comunicazioni (co.IE.coM.).
2. La richiesta, da ccmpilarsi in maniera distinta per
quanto concerne !‘accesso alla radio e l’accesso alla
te!evisione. redatta sulla base dello schema allegato al
presente regoiamento, deve contenere:
a) l’indicazione de! soggetto richiedente ai sensi del
1” comma àed’articoio 6 della legge n. 103/i5 e la sottoscrizione, autocetificata
dalla fotocopia di un documento di riconoscimento valido, de! suo legale rappresentante;
b) la àesignazione della persona responsabile, agli
effeti civiii e penaii. del programma dell’accesso da
ammettere alla -,-asmissione, nonché l’accettazione da
parte della medesima con sottosctizione autocetificata
dalla fotocoma di un documento di riconoscimento
valido. Il responsabile di cui alla lettemb) può coincidere
con il soggerro di cJi alla lettera a);
c) la specifica~one sociale 0 culturale 0 politica 2 la
consistenza organizzativa de! soggetto tichiedente, in
re!azione ai contenuto del programma proposto;
d) l’indicazione, ai sensi del terzo comma dell’art.6
della legge 103/7S, di ogni elemento urile a comprovare
la rilevanza dell’interesse sociale, culturale e informativo de! programma de!l’accesso proposto;
e) l’indicazione delle iniziative eventualmente assunte in ordine al contenuto della proposta di progmmma;
fl il contenuto, in sintesi, del programma dell’accesso proposto e la sua durata, con riferimento alle modalità di realizzazione.
Art. 3.
(Esame delle richieste di accesso)
1. Le richieste di accesso, redatte come indicato al
precedente art. 2, dovranno pervenire al CO.RE.COM.
entro e non oltre il primo giorno non festivo del mese
precedente quello d’inizio del trimestre cui si riferisce la
domanda.
2.’ Le domande di accesso pervenute entro i termini al
CO.RE.COM. sono inserite con numerazione progressiva ne! protocollo generale e nell’apposito registro pubblico dell’accesso, previo riscontro della regoltiti
delle
domande stesse.
3. Ai fini delle deliberazioni previste al successivo
articolo 5 ii Presidente del CO.RE.COM., o un suo delegato, di concerto con l’Ufficio, procede all’istruttotia
delle singole domande pervenute,
riferendo
al
CO.RE.COM. con relazione motivata, sulle proposte. Il
CO.RE.COM. procede all’esame, ai sensi dell’art. 6 della
legge 103l75, delle richieste di accesso, sulla base della
relazionecheve.rmdistribuitaaimembtidelCO.RE.COM.
unitamente alla convocazione della riunione.
4. Per ogni richiesta di accesso viene messo ai voti il
testo della decisione con la relativa motivazione.
Al-t. 4.
(Ricorsi)
1. Awerso le deliberazioni de! CO.RR.COM sulle domande di accesso 2 ammesso ricorso, al CO.RE.COM
medesimo, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla deliberazione oggetto dei ricorso.
2. 1 @orsi dovranno essere indirizzati al Presidente
de! CCRE.COM. La discussione del ricorso, da svolgersi
sulla base di una istruttoria curata dal Presidente stesso
‘0 da un componente del COXECOM. da lui delegato, di
concerto con l’Ufficio, deve avere luogo entro venti
giorni dalla ricezione del ricorso medesimo.
3. Il korso deve contenere l’indicazione dei motivi
specifici su cui si fonda.
4. I ricorsi non sospendono l’esecuzione dei piani di
pro=wmmazione trimestrale ai quali si riferiscono.
5. Le decisioni de! CO.RE.COM. sulle richieste di
accesso e sui ricorsi vengono comunicate agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno.
Art. 5.
(Piano tn’mestrale delle trasmissioni)
1. Il CO.RE.COM. delibera i piani ttimestrah delle
trasmissioni radiofoniche e televisive, ripartendo, tra i
soggetti ammessi, secondo i criteri di cui al successivo
comma 4, il tempo effettivamente reso disponibile, per
ciascun tipo di accesso, dalla sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
2. Il piano trimestrale delle trasmissioni dell’accesso
verrà pubblicato nel sito Internet del CO.RE.COM. dell’Umbria www.corecom.umbria.it/.
3. Ciascuna delle trasmissioni consiste in un programma della durata minima non inferiore a tre minuti,
riferito ad una sola richiesta di accesso.
4. L’attribuzione dei tempi assegnati awerx5 in esito
alla formazione di una =graduatoria, tra le domande
ritenute ammissibili, ottenuta dall’applicazione dei seguenti criteri:
a) appartenenza del richiedente ad uno dei seguenti
gruppi elencati, in ordine di importanza:
1) o”ruppi di rilevante interesse sociale, in particolare
quelli operami nei settori educativo, assistenziale, amprofessionale, ricreativo, sportivo, artistibientale,
co, turistico, etc.;
2) autonomie locali e loro organizzazioni associative;
3) enti ed associazioni politiche e culturali;
4) associazioni nazionali del movimento cooperativo
giuridicamente riconosciute;
5) gruppi etnici e linguistici;
6) confessioni religiose - loro articolazioni regionali;
s~ppiemenro ordinario n. 3 al .BolIetino
7) sindacati nazionali - loro articolazioni
UfFGale s -saie genenik - n. 7 dei 14 fzbbrtaio2001
regionali;
8) movimenti politici;
9) partiti e gruppi rappresentati in Parlamento, nel
Consiglio regionale e nei Consigli provinciali e comunali;
b) rilevanza sociale e culturale delle tematiche da
affrontare nel programma e attualità dell’argomento
proposto;
c) precedenza alle organizzazioni
che non hanno
ancora beneficiato delle trasmissioni dell’accesso o che
abbiano ottenuto trasmissioni in epoca più remota.
S. In caso di pariti di posizione nella graduatoria si
procederà per sorteggio. Il CO.RE.COM. si riserva la
facoltà di verificare l’appartenenza di$iiarata
dal soggetto ad uno dei rag=mppamenti previsti dai precedenti
punti 2) e 3).
6. In allegato ai piani trimestrali
sono indicate le
domande di accesso respinte e le relative motivazioni.
7. La deliberazione del CO.RE.COM., di approvazione dei piani trimesmali, è trasmessa, per l’esecuzione,
alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo,
sede regionale per l’Umbria e, per conoscenza, alla
Sottocommissione
parlamentare per l’accesso.
5
3. In caso di registrazione da effettuarsi con la collaborazione tecnica granrita della concessionaria,
guest’ultima proweded
a prendere gli opportuni accordi
operativi con i soggetti ammessi all’accesso per il relativo trimestre.
4. In caso di trasmissioni che vertano sulle stesse
tematiche e che si svolgano sotto forma di intervista, il
CO.RE.CXlM si riserva la facoltà, sentiti i soggetti interessati, di proporne l’accorpamento
e lo svolgimento,
mediante interviste, in un’unica trasmissione, in cui a
ciascun soggetto venga comunque assicurato il tempo
che avrebbe avuto a disposizione in caso di trasmissione
singola.
Art. 7.
(Esecuzione del piano trimestrale)
1. Il CO.RECOM. vigila sul rispetto degli impegni
derivanti ai soggetti dall’ammissione all’accesso nonché
dalle disposizioni di cui al penultimo comma dell’articolo 6 della legge 103/75.
2. 1 soggetti ammessi all’accesso radioFonico 0 televisivo nei piani trimestrali
possono presentare
al
CO,.&%COM. esposti o osservazioni circa l’attuazione
del’.piano o le eventuali difficoltà insorte nell’esercizio
dell’accesso.
Art. 8.
(Entrata in vigore)
1. La registrazione dei programmi ammessi all’accesso potrà essere effettuata integralmente 0 parzialmente
con mezzi propri esterni alla concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo o con la collaborazione tecnica
gratuita, per soddisfare esigenze minime di base, della
concessionaria.
2. Il soggetto che ha registrato il programma in pro‘pria dovrà consegnarlo alla concessionaria entro e non
oltre sette giorni lavorativi prima della data della trasmissione, al fine di consentire al CO.RE.COM. la vigilanza prescritta dalla legge. In caso di mancata consegna
del programma entro tale termine, la concessionaria
può disporre la soppressione della trasmissione, dandone immediata comunicazione aI CO.RE.COM. per le
decisioni conseguenti.
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno
successivo alla sua nubblicazione nel Bollenino Uffìciak
della Regione dell”iimbria.
2. Di esso sarà assicurata adeguata diffusione amaverso gli strumenti informativi
ritenuti più idonei dal
CO.RE.COM. ’
Art. 9.
(Norma transitoria)
1. Fino all’entrata in vigore del presente regolamento
avranno efficacia le vigenti norme regolamentari
per
l’accesso alle uasmissiom radiofoniche
regionali della
concessionaria pubblica del servizio pubblico wliotelevisivo.
6
Suppiemer~o
odimrio n 3 ai *Bollettino Ufficb3ea-seriegenemk-n7dei14f&~2~1
SCHEMA DI DOMANDA PER L’ACCESSO RADIOI?ONICO E TELEVISIVO
ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIil
PUBBLICO
n
DOMANDA
PER L’ACCESSO
A ~sh&SIoM
tiIOFOMCKE
DOMAM>A
PER L’ACCESSO A TRASMISSIOM
(Barrare do la voce che interessa)
TELEVISIVE
Al COMJTATO REGIONALE
PER LE COMUNICAZIONI
(CO.RE.COM.) deIi’Umbria
Piazza Italia, 4 - Pahzo Caidehi
06121 Perugia
. . . .
. . . . . . . . . . . ..*...........................
. . . . ..“...“..........~.........~....................~........~...................................
(denominazionepI estesae sigla dcii’organ~e
.b
richiaicnsc)
facentepartedi uno dei seguentigruppi previsti dall’akcolo 6 deila legge 103/1975:
o
gruppi di rilevante interessesociale, in parti~~la~~ quelti operanti nei settori educativo, assistenziale,professionde,
ricreativo, sportivo, artistico, tluktko, etc.
a
autonomielocali e ioru organizzazioniassociative
a
enti e associazionipolii&e e cdturaii
c
assockuioninazionafide! movimento
cooperativogiuridicamentericonosciute
a
gruppi etnici e linguistici
a
confessionireligiose - lom articohzioni regionali
Q sindacatinazionali - loro articolazioni regionaii
Q movimenti politici
partiti e gruppi rappresentati in Pariamento, nel Consigiio regionale elo nei Consigli Provinciali e Comunaii
(specificare)
... ... ... .- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..- ... ... ... ... .-. ... ... ... ... ... ... ... ,.. ... ... ._.... ... ... ._..--... .-- ... ... ... -.. -.. ... ... -.. ... ... ... ... ... .. ... ...
0
con sedein .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ...-. . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*...............................
v& . .. . . . . . . . . . ..*...........*...
. . . . . . . . . . . . ...*.. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..f... cap ..__....._.................................................
recapitotelefonico .........................................................................................................................
rappnsentatoda.. .....................................................................................................
(nominaivo del IegA rqpruame)
mt..
.. .a ..............................................................
e r&iaEe
il ........................................................
in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
supplementoordiitio
n 3 d -Bollettino Ufficialer-sm’egenende-n?
del14febbmio2001
.
via .. ... . . . . . . . . . . .:. .. . . . . ..... . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .-.............................................‘.....~.....,..’t...........
:
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,.........,,..............................
cap!:‘
7
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tef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,i. . . . . . .:.. . . . . . . . . . . . . .
nellasuaqualità di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*...*....................................................
CHIEDE
:
_:-
ai sensi dei primo comma deIl’articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e de&apposito Regolamento de]
CO.RE.COM.dell’Umbria, di usufruire deil’accessoaila programmazioneradiofonica
teievisiva 0
Datl sda conslstexm organizzativa.
11richiedentecomunica le seguenti informazioni:
. . . . . .’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Datadiwxituzione
Figura giuridica . . . . . .._................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...*..
(m
di fato.w
@ridia, cccr>
/. ,‘1’
3. principali organi slBtU& .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*..........................................
2,
(assemblea dei scci, gimm cscatbq stgrrtario.prrsidcnk=J
4, L’attivitA del richiedente
si svolge in ambito
Regionale
I
El
1
Provinciale
Comunale
AIUU. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .._.............................
.. .
(Spccifim:
==)
CS. quartiere,
fabbriche.
scuola,
5. Altri elementi che il richiedente ritiene utile fornire ai fine di dare informazioni sulla consistenzaorganizzativa nel
territorio nazionale
(es. sedi regionaii, provinciali, comunali, intexwmrmali, zonesindatxli, dio@, sezioni, circoli, ecc)
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I
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&ntudi attivitA editoriali
(indicare titoli e periodicitA
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di riviste, collane di
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libri,
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pubblicazioni
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..*............*...
&me)
. . . . ..-..*....--......................................................................................*........
6. Eventuali a!tivti di formazione e di informazione
(corsi seminari convegni, ecc.)
,......................................-.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~
Supplemento
8
Oniìn0rio
n. 3 al cB0ktino
Uf&kles
- serie genemle . n. 7 oTell
f&b&o
2001
7. Eventuali centri di studio, ricerca, documentazione,ecc.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. EventuaIi altre attivitA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..-..-.-... . . ..f...................................~......................................................
Programma proposto
9. Titolo dei progamma
(AncbcScprowkotio)
.. . .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..-..............................................................-..................
10. Contenutoin sintesi
.,f=
.. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ““~.~.~~,~.~.““~.~.~.“~~~~...................~~........~..................................................
I
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. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..-....-............................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..f.............................................................................................
11. AI ccntauto del programmaproposto si collegano le seguentifinalità del richiedente:
.
sotto il profilo sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ..-................................................
.
sotto ii profilo pOlitic ..............................................................................................................
.
sotto il profifo culturale ......................................................................
.
sortaii profilo della consistenzaorganizzativa ..................................................................................
..- ...................................
12. Eventuali altri elementisuI contenuto del programma
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~............................................
. . . . . . . . . . . . . . ..I.............
. . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . .
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13. Eventuali iniziative dei richiedente, in atto o in progetto,relative ail’argomentodte si vuole traaare
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*.......................--..................................................................................
14. II programmainteressa,a giudizio dei richiedente:
P
il pubbIico in generale
R particolari categoriedi pubbko
(izdiam quaii)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..-...-.-. -..--....-.--.....................................................~.........................
15. La &hiesta di accessosi cuilega a fktti specifici 0 manifboni
previste?
. .
. . . .
. . . . . . . . .
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.-
.
Supp&nzento odhario
n. 3 al *Bollettino
generah - n 7 dei 14 f&b&o 2001
Ufficiales - Lie
9
:
no
0
‘.
si 0.
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...................................................................................................
qtrali
pericxio previ!Sb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
..
.
-.
5:
..
..
17. 11programmaprevedein linea di massima
,.
cl
diba#ito
(mmaopwistodipasoue.
.. ... ... .. . ...)
<
:. .
- *.
IIl
Indrieste, documerrtari
.
intervento di una sola paona
u
altre fixme espressive
17
(~licscqueli
/ ,-.’ /”
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...1..... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... _ 1
SSci &o dibattiti, inmvia
a
solo
a
anche
cl
e richieste, precisarese si prevededi fbe esprimere:
personeinteme d’organiaazione richiedente
persone
estemealf’organizazione richiedente
(qufdi ,.. ... ... ... ... ... ... .. . . .. ... ... ... ... .. . . .. ... ... ... .. . .. . ... ... .. . . .. .. . . .. ... ... ... .. . ... .. . .. . ... .... .. ... ... ... ... .. . .. . .. ....... ... ......... ..............._)
Finna deI legaie rapprz~entantedeil’organizzazione richiedente.*
.,.......*.............................................
(* akgare fotocopia di un documentodi riamoscimenro valido &. 127/97- art. 3J’)
.
10
Sccpp~o
onfbko
DI-on
R 3 d aBollettino
Ufficiales -serie genemk - n. 7 del114 ft&bdo
,?oo~
DI ACCE’ITAZXONE
DELLA RESPONSAJ3ILITA’
DEL PROGRAMMA DELL’ACCESSO RXCHIESTO DA:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................
-_
.Q sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b), del Regolamento per l’accesso radiotelevisivo l’orgau&azione
ecbiedente designa quale responsabile, agli effetti civili e penali del programma di accessoda ammettere ah
trasmissione, iUla Sii.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..f.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
na _.... a . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ... . . . . . . .. . . . il . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. ..-...................
residentein .. . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
via .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ..-......................
li _.
,;che qui in calce, dichiara di accettare detta responsabiliita
cap .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .. ..
IMa sottos&itto/a autorizza il trattamento dei pmpri dati personali anchese qualificabili come dati sensibili e dichkra
altre& di àver ottenuto analogo consensodai rappresentantelegaie e dagli altri aderenti all’organismo quaiora fossero
individuabili in basealla documentazioneprodotta
Fm
per accttazione, del responsabiledel programmaproposto *
.. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
(* allegarefotocopia di un documentodi riconoscimentovalido &. 127/97- ai. 31)
SuppZementO odinurio
n. 3 d l bollettino Ufiicide =-sen~egenerc&-n. 7 aTel14febbraio2001
11
-” :NOm
PER LA C&PIihZIONE
DELLA DOMANDA
PER L’ACCESSO RADIOFONICO
E TELEVXSIVO
ALLE TRASMISSIONI
REGIONALI
DEL SERVIZIO PUBBLICO
-_
Ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento per l’accesso radiotelevisivo,
CO.RE.COM. dell’Umbria e deve contenere:
:
la ric&sta
di accessodeve essere in&ata
d
a) l’indicazione del soggetto richiedente ai sensi dei primo comma dell’articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103,
e la sottoscrizione del suo legale rappr~h.ante
accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento valido
ai sensi della legge 15 ma&o 1997, n. 127, art. 3;
b) la designazione della p,emona responsabile, agli effeti civili e penali, del programma di accesso da ammettere
alla trasmissione non&& l’accettazione da parte della medesima con sottoscrizione effettuata con le modaliti di cui al
punto CZ)(la persona indicata al punto b) pub coincidere con quella indicata al punto 4);
c) la specificazione sociale o culturale o politica e la consistenza organizzativa del richiedente, in relazione al
contenuto del programma proposto;
ti) l’indicazione, ai sensi del terzo comma dell’articolo 6 delkl,kgge 14 aprile 19i5, n. 103, di ogni elemento ut&
a comprovare la rilevanza dell’interesse sociale, culturale e informativo del programma di accesso proposto;
e) l’indicazione delle iniziative eventualmente assunte in ordine al contenuto della proposta di programma;
’ contenuto in sintesi del programma di accesso proposto e la sua durata presumibile con riferimento alle
mok.lk
di kalizzazione.
*
II richiedente
deve, inohe,
alleagre i seguenti documenti:
1) copia dello statuto deEnte, Istituto o Associazione;
2) copia del verbale da cui risulta la nomina del legale rappresentante dell’Ente, Istituto o Associazione, o elementi
di documentazione assimilabili;
3) dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata sotto la propria responsabilità, che attesti la carica ricoperta e
le funzioni svolte dallo stesso in seno alla organizzazione dell’Ente, Istituto o Associazione;
4) elenco e documentazione delle attività svolte dall’Ente, Istituto o Associazione, ne-3 ultimi 24 mesi, in relazione
al contenuto dd programma proposto.
NOTA: 1 documenti di ti ai punti 1,2,4, qualora non fossero intervenute variazioni, ~~CJ
successive richieste di accesso.
ritenuti validi an&e per eventi
Avv. GIUSEPPE
PELUSO- Direnore responsabile
Registrazione presso il Tribunale di Perugia deIl’ 1 mano 1995 - n. 4/9S - Stampa Grafica Salvi - Perugia
Supplementoordharion.
7 al 43ollettino Ufficiale» - seriegenerale-n
55deilBoftobre2CWO
Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 2O/c, legge 662196 - Fil. di Perugia
-_
REPUBBLICA
ITALIANA
BOLLETTINOUFFICIALE
PARTI
PRKMA e SECONDA
PERUGIA - 18 ottobre 2000
DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE
PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
Prezzo L 1.500
(IVA compresa)
- P E R IJ G 1 A
PARTE PRIMA
Sezione II
ATTI DELLA REGIONE
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO
REGIONALE
25 settembre 2000, n. 18.
Regolamento per il funzionamento
e I’organizzazione
e Codice
etico del Comitato regionale per le comunicazioni
(CO.RE.COM.).
2
SUppWO
Ordimrio
- n. 55 del 18 otrobre 2000
11. 1 al *Bollelrtino Ufficiales
SOMMARIO
PARTEPRIMA
$
Sezione 11
‘f,
AT+
DELIBERAZIONE
+i..A
DEL CONSIGiIO
“. ‘
REGIONE
REGIONALE
2.51settembre 2000, n. 18.
Regolamento
mitato region&
per il funzionamento
e l’o xzmbazione
per le comzmicazioni (C&E.COM.).
/
/
e Codice etico del Co-
TITOLO 1
JL COXEXOM.
SEEIONE1
FINALITAE FUNZIONI
Art.
h-t.
Art.
Art.
(Finaiità)
(Funzioni
(Funzioni
(Funzioni
1.
2.
3.
4.
.....,.......................,,.
proptie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
delegate) . , . . . . . . . . . , . . . . . . , . . . . . .
aTe2Presidente) . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
..
..
..
..
Pag.
»
»
»
SEZIONE11
DIMISSIONIEINCOMPATIBILITA
(Dimissioni) . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Segnalazione cause dì incompatibilità) . . . . . . . . . . . . . .
Al-t. 5.
Art. 6.
CONVOCAZIONE
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
TITOLO 11
E SVOLGIMENTO
5
5
DELLE SEDUTE
(Convocazione delle riz.mioni e ordine del giorno) .......
(Riunioni del C0.R.E.CQM.) ......................
(Svolgimento delle riunioni) ......................
(Assenze) ...................................
(Deliberazioni a!el CO.RE.COM.) ...................
(Verbale de& riunioni) ..........................
TITOLO
ORGANIZZAZIONE
111
E PROGRAMMAZIONE
DELLE ATrIVITA
..................................
13. (Struttura)
Art. 14. (Dirigente responsabiie) .........................
Art. 15. (Personale) ..................................
Art.
SVOLGIMENTO
a
»
6
6
6
»
»
s
7
7
7
D
TITOLO lv
DEI PROCEDIMENTI
Art. 16. (Ptincipi di trasparenza, di partecipazione e del contmhiittorio) ......................................
Art. 17. (ResponsabiIe del procedimento) ...................
Art. 18. (Audizioni) ..................................
55 del 18 ottobre 2000
3
SOMMARIO
TITOLO V
CODICE ETICO
-_
Art. 19. (Ambito di app2icazione) . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ . . . . . .
Art. 20. (P+cipi generaZi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . .
Art. 21. (Comportamento dei dipendenti durante il lavoro e doveri
dfimpazzialità)...............................
:. .Art. ,22. ,($hnportamento dei componenti e dei dipendenti nei rapporti privati e nella vita sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.k. 23. (Divieto di accettare doni o altre utilità) . . . . . . . . . . . . .
Art. 24. (Conflitto di interessi e obbligo di astensione) . . . . . . . . .
Art. 25. (Obbligo di riservatezza) . . _ _ . _ _ . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
Art. 26. (Rapporti con i mezzi di informazione) . _ . . . . . . . . . . . .
Art. 27. (Divieto di attività collaterali) _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art. 28. (Vigihza e controZ+sz4Z rispetto delle norme etiche) . . . .
/‘-.
:
c
Pag.
u
7
7
»
7
St.@k~Mo
.
om?inario n. 1 al aBollettino
Ufficiale,
i%iU-E PRIMA
- serie gerw&
- a 55 dei 18 ottobre 2000
seguito denominato CO.RE.COM.), è organo Nunziodell’Autorità per le garanzie nelle comuni-ioni
(di seguito denominata Autorità), nonché organodi
consulenza della Regione in materia di comunicazioni. A tal fine & titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate.
de
Sezione II
ATI’I DEIJA
REGIONE
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO
25 settembre 2000, n. 18.
REGIONALE
Regolamento per iI funiionamen~o
e Porganizzazione e Codice etico dei Comitato xyionale
gkr le comunicazioni
(CO.RE.COM.).
IL CONSIGLIO
REGIONALE
ViSta la proposta di atto amministrativo
di iniziativa del Comitato regionale per le comunicazioni
(CO.RE.COM.),
concernente:
aRegolamento
per il
funzionamento
e l’organizzazione
e Codice etico del
per
le
comunicazioni
Comitato
regionale
(CO.RE.COM.)», depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 4 luglio 2000 e trasmessa per
il parere alIa 1 commissione consiliare in data 6 luglio 2,000;
Vista la proposta di atto amministrativo
di iniziativa
del Comitato
regionale
per le comunicazioni
(CO.RE.COM.), concernente: aRegolamento per il funzionamento e l’organizzazione e Codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.) - Integrazione della proposta OriginariaD, depositata alla
Presidenza del Consiglio regionale in data 28 agosto
2000 e trasmessa per il parere alla 1 commissione consiliare in data 5 settembre 2000;
Vista la proposta di atto amministrativo
di iniziativa del Comitato regionale per le comunicazioni
(COAJZCOM.),
concernente:
aRegolm!nto
,per il
funzionamento
e l’organizzazion;e
e Codice etico del
comunicazioni
regionale
Comitato
per
(CO.RE.COM.) - Modificazioni
deila proposta originaria>, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 19 settembre 2000 e trasmessa per il parere alla 1 commissione consiliare in pari data;
Visto il parere e la relazione della 1 commissione illustrati dal relatore consigliere Melasecche;
Vista la legge regionale n. 3/2000;
Visto lo Statuto regionale,
Visto il Regolamento interno,
Con n. 25 voti favorevoli espressi all’unanimit8
nei
modi di legge dai 25 consiglieri presenti e votanti,
delibera:
- di approvare l’atto amministrativo
concernente:
aRegolamento per il funzionamento
e l’organizzazione e Codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM), composto di n. 28 articoli,
nel testo che segue:
TITOLO 1
IL CO.RE.COM.
7 Il Comitato
l
.
regionale
per le comunicazioni
(di
1. Sono funzioni proprie, le funzioni conferite al
CO.RE.COM. dalla normativa nazionale e regionale.
In particolare, il CO.RE.COM.:
a) formula proposte aI Consiglio di amrninistrazione della concessionaria
del servizio pubblico radiotelevisivo
in merito a programmazioni
regionali
che possano essere trasmesse sia in ambito nazionale
che regionale;
regionali
b) regola l’accesso alle trasmissioni
pr&rammate
dalla concessionaria pubblica;
/
c) definisce i contenuti delle collaborazioni
con
le realtà culturali e informative
delle regioni e i contenuti delle convenzioni
tra le sedi periferiche della
concessionaria pubblica, le Regioni e i concessionari
privati in ambito locale e ne coordina l’attuazione per
conto della Regione e in particolare, esprime parere
sulle convenzioni per la realizzazione di programmi e
servizi di interesse regionale previsti nel piano contenente le linee programmatiche
di comunicazione
int egrata;
4 esprime parere in ogni caso previsto da leggi 0
regolamenti in materia di comunicazioni
owero qualora richiesto dagli organi regionali, e in particolare
esprime parere sugli atti di seguito elencati:
1) per gli aspetti di sua competenza, in merito alle
linee programma tiche di comunicazione
inte,grata
approvate dalla Giunta e dal Consiglio regionale;
2) sulla destinazione di spese pubblicitarie
a favore
delle emittenti locali;
3) sulle deliberazioni
della Giunta regionale e
dell’Ufficio
di presidenza che prevedono le modalità
ed i criteri per l’individuazione
delle emittenti locali,
iscritte nel registro regionale delle imprese delle comunicazioni,
che producono e diffondono programmi e servizi giornalistici
anche di carattere locale, ai
fini dell’affidamento,
mediante convenzione,
della
realizzazione
di programmi e servizi radiotelevisivi;
4) sulle deliberazioni della Giunta regionale in materia di sostegno per l’innovazione
tecnologica;
5) in merito al parere sul piano di assegnazione
delle radiofrequenze
per la radiodiffusione
reso ai
sensi dell’articoio 3, commi 14 e 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
e) rileva il fabbisogno e le caratteristiche professionali ai fini della programmaz ione regionale in materia di formazione professionale concernente la realizzazione di appositi corsi di qualificazione
riservati
agli operatori della comunicazione;
fl prowede al monitoraggio
qualitativo e quantitativo di ogni forma di comunicazione di interesse regionale, in particolare
nell’ambito delle funzioni di
monitoraggio
delle trasmissioni
radiotelevisive
delegate daIl’Autori&
g) svolge attività di studio, ricerca e monitoraggio su materie attinenti le comunicazioni,
per istituzioni pubbliche umbre, sulla base di apposite convenzioni. In particolare, a tal fine:
1) assume iniziative atte a stimolare e sviluppare la
Su~Zemento ordiia7io t2.i1 al &cdlettino
Ufficiale~ - serie genede
formazione e la ricerca sulla comunicazione
mdiotelevisiva, anche attraverso la stipula di convenzioni
con universi&
organismi specializzati pubblici e privati, studiosi ed esperti;
2) per fornire un contributo allo sviluppo della qualificazione nel settore della comunicazione,
può stipulare apposite convenzioni con facoltà universitarie
o altre istituzioni formative, anche private, per l’effettuazione di periodi di tirocinio presso la sua struttura
da parte di laureati o studenti, senza oneri di alcun
genere;
3) cura ricerche e rilevazioni sull’assetto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nelle comunicazioni
e sulle relative implicazioni
nel
mercato;
4) può curare, direttamente o tramite istituti di ricerca specializzati, la rilevazione degli indici di ascolto delle emittenti radiofoniche
e televisive regionali
pubbliche e private, con le modalità previste dalI’Autorsi;
5) cura la tenuta del registro regionale delle imprese delIe comunicazioni.
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 5 bis del D.L. 30
gennaio 1995, n. 15, convertito in legge 29 mazzo
1995, n. .78, ‘nello svolgimento delle funzioni di cui
all’articolo 1, comma 13 della legge 31 luglio 1997, n.
249, il CO.RE.COM. si awale dell’Ispettorato
del Ministero delle comunicazioni
territorialmente
competente.
1. Il CO.RE.COM. esercita le funzioni di governo,
garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema
delle comunicazioni
delegate dall’Autorità
con apposita convenzjone, di cui all’articolo 5 del regolamento
relativo alla definizione delle materie di competenza
dell’Autorità,
allegato alla delibera dell’Autorità
garante n. 53 del 28 aprile 1999, nonche ogni altra funzione oggetto di delega.
2. Le convenzioni
di cui al comma 1, sottoscritte
dal Presidente dell’Autorità,
dal Presidente del Consiglio regionale, dal Presidente della Giunta regionale e
dal Presidente del COXECOM.,
indicano le singole
funzioni delegate nonché le risorse umane e finanziarie assegnate per prowedere al loro esercizio.
3. Le funzioni
delegate sono esercitate
dal
CO.RE.COM. nell’ambito e nel rispetto dei principi e
dei criteri direttivi stabiliti dall’Autorità,
al fine di assicurare il necessario coordinamento sull’intero territorio nazionale dei compiti di governo, di garanzia e
di controllo in terna di comunicazioni,
ad essa affidati dalla legge n. 249/1997.
4. Nell’esercizio
della delega, il CO.RE.COM. può
awalersi di tutti gli organi periferici dell’amministrazione statale di cui può awalersi l’Autoriti
ai sensi
della normativa vigente.
- n. 55 del 18 ottobre 2000
. -.
SEizoNE II
DIMISSIONIE INCOMPATIBILITA
Ari-s.
.
.
(Dimissioni)
1. Qual-ora uno o più componenti il CO.RE.COM.
intenda dimettersi presenta le proprie dimissioni, per
iscritto e motivatamente,
al Presidente del .Consiglio
regionale, tramite il Presidente del CO.RE.COM.. Il
Presidente del CO.RE.COM. presenta le proprie dimissioni al Presidente del Consiglio regionale.
.B..
_.
ArtA. _
(segrzalnzionecause di incompatibilità)
-
1. Allorché il Presidente venga a conoscenza di
eventuali cause di incompatibilità
di uno o più dei
componenti del CO.RE.COM., ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.
2. Eventuali cause di incompatibilità
concernenti
la persona del Presidente possono essere segnalate al
Presidente del Consiglio regionale dai singoli componenti del CO.RE.COM.
TITOLO II
CONVOCAZIONE
E SVOLGIMENTO
SEDUTE
DELLE
(ConV0cuZione oX?e 7222
e ordine del giorno)
1. 11 COXE.COM. si riunisce in via ordinaria nella
sede di Perugia. È ammessa la convocazione presso
altra sede.
2. Le riunioni del CO.RE.COM. sono convocate dal
Presidente
al quale compete la determirìazione
dell’ordine del giorno.
3. Qualora ne facciano richiesta almeno due dei
componenti del CO.RE.COM., un argomento è iscritto all’ordine del giorno e la riunione B convocata dal
Presidente senza indugio.
4. Per motivi di urgenza l’ordine del giorno può essere integrato dal CO.RJZ.COM., all’unanimità
dei
presenti, all’inizio di ciascuna seduta.
5. Degli argomenti oggetto della riunione
viene
data comunicazione
attraverso l’ordine del giorno
formulato dal Presidente. L’ordine del giorno è contenuto nell’atto di convocazione che deve pervenire ai
componenti
non oltre il quinto giorno precedente
quello fissato per la riunione. La. documentazione
relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno B a disposizione dei componenti dal giorno precedente la
riunione. In casi straordinari
di necessita e di urgenza il Presidente può convocare il CO.RE.COM., inviando awiso contenente l’ordine del giorno almeno
24 ore prima della riunione, anche a mezzo telegramma 0 via fax.
Art. 8..
1. Il Presidente esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal presente regolamento.
2. In casi straordinari
di necessità e di urgenza, il
Presidente pub adottare i provvedimenti
di competenza del CO.RE.COM., riferendone allo stesso entro
i tre giorni successivi per la convalida.
3. Il Presidente designa il componente che
sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
10
(Riunioni @el%O.RE.COM.)
1. Per la validita delle riunioni
del CO.RE.COM. è
necessaria la presenza dei Presidente o del sostituto
dallo stesso designato e di almeno due componenti.
2. Alle riunioni del CO.RE.COM. partecipa il Dirigente responsabile e, qualora ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente, i funzionari addetti ai settori cui
si riferiscono gli argomenti trattati ne1l’o.d.g.
Supplemento 07zlhmio n 1 al &ollettino
Uffici~er
Art. 9.
(Svolgimento delle n’unioni)
1. Quando si conclude l’istruttoria
e, comunque,
tutte le volte nelle quali il COREXOM.
debba adottare un prowedimento
che definisce un caso o un proil Presidente
o un membro
del
cedimento,
CORECOM.
dallo stesso designato, sulla-base delle
proposte trasmesse dagli uffici, introduce la fase della discussione, formulando
e iI!ustrando
le relative
condusioni.
Art. 10.
Mssenze)
?
1. 1 componenti che non possono partecipare alla
riunione ne informano tempestivamente
il Presidente
e debbono inviare la documentazione
idonea a giustificare l’assenza ai fini dell’applicazione
di quanto
previsto dall’articolo 21 della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3.
2.,Le assenze giustificate sono quelle indicate dalla
legge regionale nonché quelle dovute ai normali pefi&;.‘&
f&+.,
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;QJ2Em C0M.J
1. Le~kle1ibkioni
del CO.RE.COM., motivate e
numerate,~‘s&o’ adottate con il voto favorevole della
rnaggiotxnti
dei presenti e sono immediatamente
esecutive; In -caso di parità di voti, prevale il voto del
Presidente.
2. Il voto esempre palese. Il CO.RE.COM. può decidere di. deliberare a scrutinio segreto in casi eccezionali e motiirati.
Art. 12.
(yerhde de& riunioni)
1. Le’ funzioni di segretario verbalizzante
sono affidate ad un’funzionario
del CO.RE.COM., designato
dal dirigente.responsabile.
2. 11 segretano verbalizzante cura la redazione del
process,o~Iverbale della riunione dal’ quale risultano,
I’ordine delgiorno, con eventuali integrazioni,
i nomi
dei presenti,. ciascun .xgomento trattato, gli elementi
essenzidj :delle..kel+zion.i~..svolte e;. della .discussione,
nonché .l;&&&j~ni
I&&te
.’
3. 1 componenti possono far inserire dichiarazioni
a verbale, dandone preventivamente
lettura e trasmettendone il testo al segretario verbalizzante.
4. 1 processi verbali sono trasmessi ai componenti
prima deIla riunione nel corso della quale sono approvati.
5.1 processi verbali sono sottoscritti dal Presidente
e dal segretario verbalizzante.
6. 1 processi verbali delle riunioni
sono raccolti e
conservati a cura della segreteria.
ORGAMZZAZIONE
TITOLO III
HRO~$WAAZIONE
DELLE
Art. 13.
(Stmttufa~
1. Secondo quanto previsto dall’articolo
26 della
legge regionale n. 32000, per l’esercizio delle sue funzioni, il CO.RE.COM. b assistito da un’apposita stmt-
- serie geierde - ~f 55 dei 28 ottobre 2000
tura costituita ai sensi dell’articolo
8 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15.
2. L’ufficio dirigenziale & diretto da un dirigente responsabile, è articolato in sezioni e dispone di una
struttura di segreteria.
3. Èprevista
la figura di un dirigente vicario, ai
sensi dell’articolo 30, comma 1, della legge regionale
n. 15/1997.
4. Ciascuna sezione svolge le funzioni amministrative corrispondenti
ad uno specifico campo di intervento del CO.RE.COM., nell’ambito delle materie proprie o delegate allo stesso, da!f’Autoriti.
5. La segreteria, direttamente dipendente dalla direzione, assiste il CO.RE.COM. e in particolare, svolge compiti di verbalizzazione,
contabilità,
bilancio,
cura i rapporti con I’Autorità e con altri organi istituzionali.
6. Il CO.RE.COM. può awalersi di consulenze e
collaborazioni
da parte di soggetti pubblici e privati
di,ticonosciuta
indipendenza e competenza, attivate
dalla Regione. Le consulenze possono essere attivate
anche dal CO.RE.COM. stesso, nell’ambito della dotazione finanziaria ad esso assegnata, su proposta del
dirigente responsabile.
Art. 14.
(Dirigente res,vonsab&)
1. La direzione della struttura organizzativa
preposta al funzionamento
del CO.RE.COM. è attribuita al
dirigente responsabile, individuato
dalla Regione secondo quanto previsto
dalla legge regionale
n.
1511997, previa intesa con il CORECOM.
2. Il dirigente responsabile preposto alla direzione,
ai sensi dell’articolo
8 della legge regionale
n.
15/1997, risponde esclusivamente al CO.RE.COM. e
al suo Presidente.
3. Il dirigente responsabile, nell’ambito
della distinzione delle responsabilità
di cui al D.Lgs. n. 29
del 3 febbraio 1993, e successive modificazioni
ed integrazioni, in particolare:
a) partecipa alle riunioni del CORECOM.;
b) cura l’attuazione
delle deliberazioni
del
CORECOM.
e determina i relativi impegni di spesa;
c) prowede alla direzione delle unità organizzative, alla gestione e alla organizzazione
delle risorse
umane, strumentali e di controllo assegnate;
d) cura la gestione dell’apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo
29, commi 1 e 2 della legge regionale n. 3/2000;
e) prowede a richiedere al Consiglio regionale i
mezzi e le strutture adeguate per il funzionamento
della struttura, ai sensi dell’articolo 29, comma 3 della legge regionale n. 312000;
fl stipula contratti di consulenza e di collaborazione sulla base degli indirizzi e programmi annuali
del CO.RE.COM., secondo la normativa regionale.
Art. 15.
(Persona24
1. Ia dotazione organica della struttura operativa
de1 COREXOM.
B determinata daila Regione secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 15/1997,
d’intesa con l’Autoriti,
ai sensi dell’articolo
1, lett. B),
n. 4 della deliberazione dell’Autorità n. 52 dei 28 aprile 1999, contenente aIndividuazione
degli indirizzi
generali relativi ,ai Comitati regionali per le comuni-
.
Suppiemento ordinatio n. la2 4ollettino
Ufficialew - saie generale - n. 55 del 18 ottobre 2000
cationi,, su proposta del dirigente responsabile e su
conforme deliberazione del CO.RE.COM.
2. Nell’ambito della dotazione organica può essere
assegnato o trasferit’o al CO.R!XOM.:
a) personale di ruolo della Regione;
b) personale di ruolo del Ministero delle comunicazioni in base all’articolo 1, comma 14 della legge n.
24911997;
c) personale di ruolo degli enti locali.
7
2.1 dipendenti si obbligano ad osservare le disposizioni del presente Codice all’atto dell’assunzione
in
servizio, in qualsiasi veste, presso ii CO.RJXOM,,
ovvero all’atto della sottoscrizione
del contratto di lavo
ro.
3.1 consulenti e i collaboratori sono tenuti a rispettare le norme del Codice etico ed ii relativo impegno
doti
essere inserito nel contratto di consulenza
Art. 20.
(Princgii genefaZi)
TITOLO
IV
SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI
Art. 16.
delle
proprie
attività,
il
1. &lell’esercizio
CORECOM.
si ispira ai principi della trasparenza
della partecipazione
e del contraddittorio
stabiliti
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni,
confcrmemente
a quanto previsto dalla legge regionale 9 agosto 199 1, n. 2 1 e dalla
legge regionale 5 settembre 1994, n. 31.
2. In conformità
con quanto previsto dall’articolo
28 della legge regionale n. 312000, allo scopo di garantire la partecipazione
alla propria attività,
il
CO.RE.COM. attiva forme di consultazione con i soggetti pubblici e.privati, operanti nei settori della comunicazione
e della informazione
sugii atti fondamentali. In particolare, la partecipazione sarà attuata
sul programma di attività annuale, sulle relazioni
consuntive e su ogni altro argomento di interesse generale. Consultazioni
settoriali potranno essere svolte su speciiiche problematiche.
La data di convocazione dei soggetti interessati e i contenuti degli incontri, saranno comunicati
con adeguato anticipo
con annunci sul proprio sito web o con la pubblicazione nel BoZi!ettino Ufficiale della Regione o con specifiche circolari. Potranno anche essere previsti pareri scritti sulle materie in discussione, nel qual caso
saranno fissati i tempi per la loro trasmissione.
Art. 17.
(Responsabile del prwdimento)
1. Assumono la responsabilità
dei procedimenti
delle sezioni cui sono preposti i responsabili di sezione.
2. Il responsabile del procedimento
prowede agli
adempimenti necessari per lo svolgimento dell’attività istruttoria,
in conformità agli indirizzi dettati dal
diigente responsabile.
Art. 18.
(Audizioni)
1. Il responsabile del procedimento
può proporre
l’audizione dei soggetti interessati ai procedimenti.
TITOLO V
CODICE ETICO
Art. 19.
(Ambito di app.hzione)
1. Le disposizioni
dei presente Titolo, operano nei
confronti dei dipendenti del CO.RE.COM., dei suoi
consulenti e collaboratori,
nonche, in quanto applicabili, nei confronti dei componenti del CO.RE.COM.
1. 1 componenti e i dipendenti debbono tenere un
comportamento
ispirato a lealt& impanialita,
diligenza, nonché a correttezza personale, nella consapevolezza che l’attivitA del CO.RE.COM. é rivolta alla
soluzione di questioni di particolare delicatezza e coinvolge rilevanti interessi economici di soggetti operanti nei settori delle comunicazioni.
Art. 21.
(Gwnpoztamento
dei dipendenti dwante il lavoro e
,dove7ì dì imparzialità)
.-!
l.‘Il dipendente svolge la propria opera con impegno e costanza, attendendo quotidianamente
e con
solenia alle mansioni ed agii incarichi affidatigli.
2. Il comportamento del dipendente è volto a stabilire rapporti
di fiducia
e collaborazione
tra il
CO.RE.COM. e i soggetti interessati, a qualunque titolo, ail’attività da esso svolta. A tal fine il dipendente
manifesta disponibilità
e cortesia, usando un linguaggio semplice, motivando le risposte, cooperando con
riservatezza con quanti sono interessati al lavoro de
gli uffici.
3. Nel fruire dei beni e dei servizi a disposizione
-per il suo lavoro, il dipendente dovrà, in ogni momento, essere in grado di giustificarne l’uso come conforme al corretto esercizio della propria attività professionale, evitando sprechi ed impieghi inefficienti
degli stessi.
4.1 componenti e i dipendenti operano con imparzialità senza indulgere a trattamenti
di favore. Assumono le proprie decisioni nella massima trasparenza
e respingono indebite pressioni. .Non determinano,
né concorrono a determinare, situazioni di privilegio
e non ne fruiscono.
5. Nello svolgimento dei loro compiti, in particolare i dipendenti:
a) non assumono impegni, né fanno promesse
owerodanno
rassicurazioni
in ordine a questioni che
rientrino nella competenza del CO.RE.COM.;
b) non promuovono incontri informali
CON soggetti interessati, dedicati a questioni rilevanti ai fini
dell’attività
d’ufficio, né vi partecipano, se a ciò non
espressamente autorizzati dal dirigente responsabile,
in particolare, non partecipano ad incontri informali
aventi ad oggetto prowedimenti
non ancora deliberati dal CO.RE.COM. o non comunicati
formalmente
alle parti;
c) mantengono un comportamento
imparziale in
occasione di esami o di concorsi pubblici, nonché in
occasione di promozioni o trasferimenti.
Art. 22.
(Comportamento dei componenti e dei dipendenti nei
rapporti p?iWti e ne& vita sociale)
1.1 componenti e i dipendenti, nei rapporti privati,
evitano ogni abuso della propria posizione con 10 SCOpo di conseguire indebiti vantaggi per sé o per altri.
___.
. ..-_<...
--A--
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-..-..---.
SUpp~O
__
. ..
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-.
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Ordinario n 1 cri &Alettino
_ .^.._
Ufficia&
2. 1 dipendenti evitano di assumere incarichi di
rappresentanza in associazioni, circoli od altri organismi di qualsiasi natura, nonché di intrattenere rapporti con i soggetti esterni pubblici e privati, operanti
nei settori delle comunicazioni
e dell’informazione!
qualora da cib possano derivare obblighi o vincoli tah
da poter compromettere l’esercizio delle funzioni del
CO.RE.COM.
Art. 23.
(Dìvieto dì accettare doni o al@ utilitir)
1. Ai componenti e ai dipendenti è fatto divieto di
accettare, anche in occasioni di festi~tà. per se o per
altri, donativi o altre utiliti
da soggetti in qualsiasi
modo interessati dall’attività del CO.RE.COM., ad eccezione dei regali d’uso di modico valore.
2. Il soggetto che indipendentemente
dalla sua volontà, riceve doni o altre utilità di non modico valore,
comunica tempestivamente e per iscritto la circostanza al dirigente responsabile, prowedendo,
nel contempo, alla restituzione
di essi per il tramite del
CO.RE.COM.
Art. 24.
(Conflitto di interessi e obbligo di astensione)
1. 1 componenti
e i dipendenti
rispettivamente
nell’esercizio delle loro funzioni, non assumono decisioni e non svolgono attività inerenti alle loro mansioni, ove versino in situazioni di conflitto di interesse.
2. 1 componenti
hanno l’obbligo di astenersi in
ogni caso in cui esistano evidenti ragioni di opportunità.
Art. 25.
(Obbligo di riservtiezza)
1.1 componenti e i dipendenti sono tenuti al rispetto di ogni obbligo di riservatezza inerente alla qualità
rivestita. Nell’ambito delle funzioni delegate dall’Autorità al CO.RE.COM., i componenti ed i dipendenti
sono tenuti al rigoroso rispetto del segreto d’ufficio,
nei casi previsti dall’art. 8, commi 1 e 2, del Codice
etico dell’Autorità.
con i mezzi di informazione
..L
_
.
..
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.
- serie generale- n 55 del 18 ottobre 2000
nuti dal Presidente. Possono esserne incaricati anche
i componenti o il dirigente.
2. L’orientamento
del CO.RE.COM. sulle materie di
competenza b espresso, di norma, mediante comunicati ufficiali.
3. Il dipendente B tenuto ad evitare ogni dichiarazione pubblica concernente la sua attività lavorativa,
nonché ogni altra dichiarazione
che possa nuocere al
prestigio e all’immagine
del CO.RE.COM. ed evita di
intrattenere rapporti con i mezzi di informazione e di
sollecitare, in qualunque forma, anche la sempiice divulgazione
di notizie
concernenti
i lavori
del
i=O.RJLCOM.
Art. 27.
(Divieto di attività colhedi)
1. 1 dipendenti non possono in ogni caso svolgere
attività che impediscano o riducano l’adempimento
dei compiti di ufficio o che contrastino con esso.
2i,-La pubblicazione
di opere, saggi e articoli di
stampa, la partecipazione
a convegni, seminari e manifestazioni
da parte del dipendente in tale quali&
su materie di competenza dell’Autorità,
sono sottoposte alla preventiva autorizzazione
del dirigente responsabile.
Art. 28.
(Vigilanza e controllo sul rispetto delle nome etiche)
1. Eventuali violazioni alle norme etiche, commesse dal personale dipendente del CO.RE.COM., saranno esaminate dal dirigente responsabile del servizio
al quale competerà l’accertamento
della violazione
stessa e, ove del caso, l’attivazione
dei conseguenti
prowedimenti
previsti dal Contratto nazionale di lavoro per il comparto Regioni Enti locali.
2. Eventuali violazioni alle norme etiche commesse
dal Presidente e/o dai membri del CO.RE.COM., nonche dal dirigente responsabile del servizio, verranno
segnalate da uno o più membri del CO.RE.COM.,
nonché da chiunque ne abbia interesse, all’Ufficio di
presidenza del Consiglio regionale.
Consigliere
segretario
Marco Fasoio
Art. 26.
(Rapporti con i mezzi di informazione)
1. 1 rapporti
..
Presidente
R Vice presidente
VANNI0
sono te-
Aw. GIUSEPPEPELUSO - Direttore
BROZZI
respon~dde
Registrazione presso il Tribunale di Perugia deh’1 1 marzo 1995 - n. 4195 - Stampa Grsfica Veneta S.r.l. - Trebaseleghe (PD)
_._....Aa..>.
.. J
.-9
Pagina W
~.,eoge 7 oiuano
1 di5
2000 n. 1SO "Disciolina
delle
(pubblicata
delle
pubbliche
in gazzetta
ufficiale
attività
di
aministrazioni"
informazione
n. 136 del
13 giugno
e di
c OlSUniCazione
2000)
CAPO i.
-I‘PRINCIPI GENERALI
(Finalità
Art.
ed ambito
1.
di applicazione)
1. Le disposizioni
della presente
legge, in attuazione
dei principi
che regolano
la
trasparenza
e l'efficacia
dell'azione
amministrativa,
disciplinano
le attiviti
di
informazione
e di comunicazione
delle pubbliche
amministrazioni.
2. Ai fini
della presente
legge sono pubbliche
amministrazioni
quelle
indicate
all'articolo
1, comma 2, del decreto
legislativo
3 febbraio
1993, n. 29.
3. É fatta
salva la disciplina
vigente
relativa
alla pubblicità
legale od obbligatoria
degli atti
pubblici.
delle norme vigenti
4. Nel rispetto
in tema di segreto di Stato,
di segreto d'ufficio,
di tutela
della riservatezza
dei dati personali
e in conformith
ai comportamenti
richiesti
dalle carte deontoìogiche,
sono considerate
attività
di informazione
e di
comunicazione
istituzionale
quelle
geste in essere in Italia
o all'estero
dai soggetti
di cui al comma 2 e volte a conseguire:
ai mezzi di comunicazione
di massa, attraverso
stampa, audiovisivi
e
2) l'informazione
telematici.
strumenti
,
b) 'ia comunicazione
esterna
rivolta
ai cittadini,
alle collettività
e ad altri
enti
attraverso
ogni modalità
tecnica
ed organizzativa;
interna
reali zzata nell'ambito
di ciascun ente.
cl la comunicazione
5. Le attivi’à
e di comunicazione
c di informazione
sono, in particolare,
finalizzate
a:
la conoscenza delle disposizioni
no&Tative,
al fine di
e favorire
2) ill.us:rare
facilitarne
l'applicazione;
0) illustrare
le attività
delle
istituzioni
e il loro funzionamento;
cl favorire
l'accesso
ai servizi
pubblici,
promuovenàone li conoscenza;
6) oromuovere conoscenze allargate
e approfondite
su temi di rilevante
interesse
pubbìico
e sociale;
e) favorire
processi
interni
di semplificazione
delle procedure
e di modernizzazione
nonché la conoscenza deìl'awio
e dei percorso
dei procedimenti
degli apparati
amministrativi;
f) oromuovere l'iaunagine
deile
amministrazioni,
nonché ouella
deìl'Italia,
in Europa e
conoscenza e visibilità
ad eventi -d'importanza
locale,
regionale,
nel mondo, conferendo
nazionale
ed internazionale.
6 Le atrività
di inFormazione
e di comunicazione
in materia
l&ge non sono sogge;re ai limiti
imposti
offe rte ai pubblico.
istituzionale
(Forme,
di pubblicità,
di cui alla presente
soonsorizzazioni
e
Art. 2.
strumenti
e prodotti)
di informazione
e di comunicazione
cielle pubbliche
amministrazioni
si
1. Le attività
istituzionale
oltre
che per mezzo di programmi previsti
per la comunicazione
esplicano,
non pubblicitaria,
anche attraverso
la pubblicità,
le distribuzioni
o vendite
promozionali,
le affissioni,
l'organizzazione
di manifestazioni
e la partecipazione
a
rassegne specialistiche,
fiere
e congressi.
sono attuate
con ogni mezzo di
2. Le attività
di informazione
e di comunicazione
trasmissione
idoneo ad assicurare
la necessaria
diffusione
di messaggi,
anche attraverso
la strumentazione
grafico-editoriale,
le strutture
informatiche,
le funzioni
di
le reti civiche,
le iniziative
di comunicazione
integrata
e i siste.mi
sportello,
multimediali.
telematici
da comunicare
alla Presidenza
del Consiglio
dei ministri
e
3. Con uno 0 piu regolamenti,
8 del decreto
legislativo
28 agosto 1997,
alla Conferenza unificata
di cui all'articolo
n. 281, le pubbliche
amministrazioni
prowedono
alla diffusione
delle modalità
e delle
in attuazione
delle norme vigenti
in
forme di comunicazione
a carattere
pubblicitario,
materia.
Art. 3.
(Messaggi di utilità
sociale
e di pubblico
interesse)
14/07/2000
.
PaginaW
2di5
1. La Presidenza
del Consiglio
dei ministri
determina
i messaggi di utilità
sociale
owero di pubblico
interesse,
che la concessionaria
del servizio
pubblico
radiotelevisivo
pu0 trasmettere
a titolo
gratuito.
Alla trasmissione
di messaggi di
pubblico
interesse
previsti
dal presente
comma sono riservati
tempi non eccedenti
-il due
per cento di ogni ora di programmazione
e l'uno per cento dell'orario
settimanale
di
programmazione
di ciascuna
rete.
Le emittenti
private;'
radiofoniche
e televisive,
hanno
facoltà,
ove autorizzate,
di utilizzare
tali
messaggi per passaggi gratuiti.
2. Nelle concessioni
per la radiodiffusione
sonora e televisiva
é prevista
la riserva
di
tempi non eccedenti
l'uno per cento dell'orario
settimanale
di programmazione
per le
stesse finalità
e con le modalità
di cui al comma 1.
3. Fatto salvo quanto stabilito
dalla presente
legge e dalle disposizioni
relative
alla
comunicazione
istituzionale
non pubblicitaria,
le concessionarie
raàiotelevisive
e le
società
autorizzate
possono,:per
finalità
di esclusivo
interesse
sociale,
trasmettere
sociale.
messaggi di utilità
nel computo degli indici
di affol
lamento
4. 1 messaggi di cui al comma 3 non rientrano
giornaliero
né nel computo degli
indici
di affollamento
orario
stabiliti
dai presente
Il tempo di trasmissione
dei messaggi non puo, comunque, occuoare piti di
artiCOiO.
quattro
minuti
per ogni giorno
di trasmissione
per singola
concessionaria.
Tali messaggi
possono essere trasmessi
gratuitamente;
qualora
non
fossero,
il prezzo degli
spazi di
messaggi di utilità
sociale
non puo essere superiore
al
comunicazione
contenenti
cinquanta
per cento del prezzo di listino
ufficiale
indicato
ùaila concessionaria.
iO
(Formazione
Art.
4.
professionale)
1. ,Le amministrazioni
pubbliche
individuano,
nell'ambito
delle proprie
dotazioni
il personale
da adibire
attività
di informazione
e ài comunicazione
e
organiche,
programmano la formazione I secondo modelli
formativi
individuati
dai regolamento
di cui
all'articolo
5.
di formazione
sono svolte
dalla
Scuola suDe riore
2. Le attivitè
della pubblica
secondo le disposizioni
del decreto legislativo
30
1999, n. 287,
miriis'~azioce,
Le
di altre
amministrazioni
centrali,
dalle università,
con
dalle scuole soecia
parti colare
ri-erimento
ai corsi
di laurea in scienze della comunicazione
e materie
dal Centro di formazione
e studi
(FORME?,), nonché da strutture
pubbliche
e
formative
che adottano
i modelli
di cui al comma 1.
private
con finalitè
aile
lUgliO
lizzate
aS.Shiiate,
Art.
5.
IRegolamento)
17, comma 1, della
legge 23 agosto
1. Con regolamento
da emanare, ai sensi dell'articoio
modificazioni,
1988, n. 400, e successive
previa
intesa con la Conferenza
unificata
di
i all'articolo
8 dei decreto
legislativo
28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta
giorni
Gila
data di entrata
in vigore
della presente
legge, si prowede
alia individuazione
del personale
cia utilizzare
oresso le
amministrazioni
dei titoli
per l'accesso
prevede e
per le attività
di informazione
e di comunicazione.
11 medesimo regclamento
disciplina
altresi
gli interventi
formativi
e di aggiornamento
per il oersonale
che già
e di comunicazione.
svolge attività
di informazione
pubbliche
Art.
6.
(Strutture)
dai presente
Capo e, ove compatibili,
in
1. In conformità
alla discip,2 l'na àettata
11 e 12 del àecreto
legisiativo
3 febbraio
1993,
conformità
alle norme degli
articoli
e relative
disposizioni
attuative,
le attiviià
di
29, e successive
modificazioni,
informazione
si realizzano
attraverso
ii portavoce
e l'ufficio
stampa e quelle
di
comunicazione
attraverso
l'ufficio
per le relazioni
con ii pubblico,
nonché attraverso
gli sportelli
unici
della
analoghe strutture
quali gli sportelli
per il cittadino,
gli soortelli
polifunzionaii
e gli sportelli
per le imprese.
pubblica
amministrazione,
nell'ambito
del proprio
ordinamento
degli
uffici
2. Ciascuna amministrazione
definisce,
e del personale
e nei limiti
delle
risorse
disponibili,
le strutture
e i servizi
alle attività
di informazione
e comunicazione
e al
coordinamento,
finalizzati
in sede di prima applicazione
della presente
legge, le funzioni
di
confermando,
comunicazione
e cii informazione
al personale
che già le svolge.
n.
ioro
Art.
7.
fPortavocel
1. L'organo
di vertice
dell'amministrazione
pubblica
puo essere coadiuvato
da un
di diretta
collaborazione
anche esterno
all'amministrazione,
con compiti
portavoce,
fini
dei rapporti
di carattere
politico-istituzionale
con gli organi di informazione.
ai
Il
14/07/2000
PaginaW
3 di5
portavoce,
incaricato
dal medesimo organo, non puo, per tutta
la durata del relativo
incarico,
esercitare
attività
nei settori
radiotelevisivo,
del giornalismo,
della stampa.
e delle relazioni
pubbliche.
2. ~1 portavoce
é attribuita
una indennità
determinata
dall'organo
di vertice
nei limiti
delle risorse
disponibili
appositamente
iscritte
in bilancio
da ciascuna amministrazione
per le medesime finalità.
(Ufficio
per
Art. 8.
le relazioni
-_
con il pubblico)
1. L'attività
dell'ufficio
per le relazioni
con il pubblico
é indirizzata
ai cittadini
singoìi
e associati.
2. Le pubbliche
amministrazioni,
entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della
presente legge, prowedono,
nell' esercizio
della propria
potestà
regolamentare,
alla
e àlla riorganizzazione
degli uffici
ridefinizione
dei compiti
per le relazioni
con il
pubiilico
secondo i seguenti
criteri:
l'esercizio
dei diritti
di informazione,
di accesso e di partecipazione
di
a) garantire
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni;
b) agevolare
l'utiiizzazione
dei servizi
offerti
ai cittadini,
anche attraverso
l'illustrazione
àelle disposizioni
normative
e amministrative,
e l'informazione
sulle
delle
amministrazior?i
medesime;
strutture
e sui compiti
di interconnessione
telematica
e coordinare
le reti
c) promuovere l'adozione
di sistemi
civiche;
,mediante l'ascolto
àei cittadini
e lakomunicazione
interna,
6) attuare,
i processi
ài
verifica
della qualita
dei servizi
e ài gradimento
degli stessi
da parte degli utenti;
e) garantire
la reciproca
informazione
fra l'uff' icio per le relazioni
con il pubblico
e
relazioni
le altre.strutture
operanti
nell'amministrazione,
nonché fra gli uffici
per
consii
pubbìico
delle varie
amministrazioni.
3. Negli luffici
per
relazioni
con iì pubblico
l'individuazione
e
regolamentazione
ce' profili
professionali
sono affidate
alla contrattazione
ie
ie
ia
C3lietZiVa.
Art.
(Uffici
9.
stampa)
1. Le amministrazioni
pubbliche
di cui all'articolo
1, comma 2, àel decreto legislativo
Ci un ufficio
stampa,
3 febbraio
1903, n. 29, possono do:azsi,
anche in forma associata,
é in via priorizaria
inàirizzata
ai mezzi di informazione
di massa.
12. Cii attivita
stampa sono costituiti
da personale
iscritto
all'albo
nazionale
dei
2. Gli uffici
Taie dotazione
di personale
6 costituita
da àipendenti
delle
amminisirazioni
oubbliche,
anche in posizione
di comando o fuori
ruolo,
o da personale
in possesso dei titoli
individuati
dai
estraneo alìa pubblica
amministrazione
con le modalità
di cui ail'articolo
7,
regolamento
di cui all'articolo
j, utilizzato
3 febbraio
1993, n. 29, e successive
modificazioni,
nei
comma 5, àeì decreto legisla iivo
.
imiti
àelle risorse
àisuonibili
nei bilanci
di ciascuna
amministrazione
per le medesime
finalità.
stampa é diretto
da un coordinatore,
che assume la qualifica
di capo
3. L'ufficio
base delle direttive
imuartite
di vertice
ufficic
stampa, il quale,
assicnranào
il
organi di informazione,
àell'amministrczione,
cura i coliegamenti
con
chiarezza
e tempestività
delle comunicazioni
da fcrnire
massimo grado di trasparenza,
nelle materie di interesse
dell' amministrazione.
'ufficio
stampa non possono esercitare,
per tUti.
_. i coordinaiori
e 1 componenti
atiività
professionaìi
nei settori
raàiotelevisivo,
1~
duraia
àei
relativi
incarichi,
deroghe possono
dei giornalismo,
della simpa
e delle
relazioni
pubbliche.
esse re previste
dalla contrattazione
collettiva
di cui
comma j.
j. Negli uffici
stampa l'individuazione
e
regolamentazione
dei profili
professionali
sono affidate
alla contrattazione
colletiiva
nell'ambito
di una speciale
area di
con 1'interven:o
delle organizzazioni
rappresentaiive
della categoria
contrattazione,
Dall'attuazione
del presente
comma non devono derivare
nuovi o maggiori
dei giornalisti.
oneri a carico della finanza
pubblica.
giCi2ZliSii.
sulla
dall'organo
gli
A
deiì
Evencuaii
ai
ia
Ari.
(Disposizione
10.
finale)
1. Le disposizioni
del presente
Capo costituiscono
principi
fondamentali
ai sensi
li7 della Costituzione
e si applicano,
altresi,
alle regioni
a statuto
dell'a rticolo
e nel rispetto
àegìi
speciale
e alle province
autonome di Trento e di Rolzano nei limiti
statuti
e delle relative
norme di attuazione.
CAPO 11.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
14/07/2000
,.
Pagina W
4 di 5
(Programmi
Art.
11.
di comunicazione)
1. In conformità
a guanto previsto
dal Capo 1 della presente
legge e dall'articolo
12
del decreto legislativo
3 febbraio
1993, n. 29, e successive
modificazioni,
nonché dalle
direttive
impartite
dal Presidente
del Consiglio
dei ministri,
le amministrazioni
statali
elaborano
annualmente
il programma delle iniziative
di comunicazione
che
intendono
realizzare
nell'anno
successivo,
comprensivo
dei progetti
di cui all'articolo
13, sulla base delle indicazioni
metodologiche
del DiDartimento
per l'informazione
e
l'editoria
della Presidenza
del Consiglio
dei ministri.
Il programma é trasmesso
entro
il mese di novembre di ogni anno allo stesso Dipartimento.
Iniziative
ài comunicazione
non previste
dal programma possono essere promosse e realizzate
soltanto
per particolari
esigenze soprawenute
nel corso dell'anno
e sono tempestivamente
e contingenti
comunicate
al Dipartimento
per l'informazione
e l'editoria.
2. Per l'attuazione
dei programmi di comunicazione
il Dipartimento
per l'informazione
e
l'editoria
prowede
in particolare
a:
a) svolgere
funzioni
di centro di orientamento
e consulenza
per le amministrazioni
Il Dipartimento
puo
statali
ai fini
della messa a Punto àei programmi e delle procedure.
anche fornire
i supporti
organizzativi
alle amministrazioni
che ne facciano
richiesta;
D) sviluouare
adeguate attività
di conoscenza dei problemi
della comunicazione
pubblica
/.
presso le~amministrazioni;
di spazi pubblicitari,
c) stipulare,
con i concessionari
accordi
quadro nei quali
sono
definiti
i criteri
di massima delle
inserzioni
radiofoniche,
televisive
o sulla
stampa,
nonché le reìative
tariffe.
(Piano
Art.
12.
di comunicazione)
1. Sulla base dei programmi presentati
dalle
amministrazioni
statali,
il Dipartimento
per l'informazione
e l'editoria
predispone
annualmente
ii piano di comunicazione,
integrativo
del piano di cui all'articolo
12 del ciecreto legislativo
3 febbraio
1993, n.
29, e successive
modificazioni,
che é approvaio
dal Presidente
dei Consiglio
dei
mipi-- si-4--.
2:Una copia del piano approvato
é trasmessa alle amministrazioni.
Ciascuna
amministrazione
realizza
il piano per ie parti
di specifica
comuetenza anche awalendosi
della collaborazione
dei Dipartimento
per l'informazione
e l'ediioria.
Entro il 31
a gueiìo di riferimento,
gennaio del1 'anno successivo
i Ministri
trasmettono
al
-residenze
del Consiglio
dei ministri
una relazione
su guanto previsio
dal presente
comma.
Art.
13.
(Progetti
di comunicazione
a carattere
pubblicitario)
1. Le amministrazioni
dello
Stato SORO tenute aà inviare
al Dipartimento
per
ai fini
della
fonnuiazione
ài un preventivo
parere,
i
l'informazione
e l'editoria,
a carattere
pubblicitario
che prevedono ia àiffusione
dei
progetti
di comunicazione
di massa.
messaggi sui mezzi di comunicazione
contenere
indicazioni
circa
2. I progetti
di cui al comma 1 devono, in particolare,
i'obiettivo
della comunicazione,
la copertura
finanziaria,
ii contenuto
dei messaggi,
i
destinatari
e i soggetti
coinvolti
neiia realizzazione.
Deve, inoltre,
essere
specificata
la strategia
di diffusione
con previsione
delle modalità
e dei mezzi
ritenuti
piu idonei
al raggiungimento
della massima ef ficacia
della comunicazione.
3. Per le campagne di comunicazione
a carattere
pubblicitario,
le amministrazioni
delle
in relazione
al tipo di messaggio e ai destinatari,
Stato tengono conto, ove possibile,
anche delle testate
italiane
all'estero.
Art.
(Finanziamento
14.
dei progetti)
1. La realizzazione
dei progetti
di comunicazione
a carattere
pubblicitario
delle
integrativi
del piano di cui all'articolo
12 del decreto
amministrazioni
del.10 Stato,
modificazioni,
ritenuti
di particolare
legislativo
3 febbraio
1993, n. 29, e successive
utilità
sociale
o di interesse
pubblico,
é finanziata
nei limiti
delle
risorse
disponibili
in bilancio
per il Centro di responsabilità
n. 17 "Informazione
ed editoria"
dello stato di previsione
della
Presidenza
del Consiglio
dei ministri,
intendendosi
http~/~.aer.it/altrepag/normativa/legge100500.htm
14/07/2000
Pagina W
ridotta
in misura
legge 25 febbraio
5 di 5
corrispondente
1987, n. 67.
l'autorizzazione
Art.
(Procedure
di
spesa di cui
all'articolo
5 della
15.
di gara)
1. per la realizzazione
delle
iniziative
di comunicazione
istituzionale
a carattere
pubblicitario
la scelta
dei soggetti
professionali
esterni
é effettuata,
anche in deroga
ai limiti
previsti
olo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nel
dall'arti=
ce1 decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 157. A tali
fini,
rispetto
delle disposizioni
del Consiglio
dei ministri,
ai
con regolamento
da emanare, su proposta del Presidente
sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
entro guarantacingue
giorni
dalla data di entrata
in vigore
della
modificazioni,
i criteri
per la individuazione
dei soggetti
presente
legge, sono stabiliti
professionali
da invitare
all'e procedure
di selezione,
nonché per la determinazione
delle remunerazioni
per i servizi
prestati.
A tali
fini
si tien.e conto anche dei criteri
stabiliti
in materia
dall'Autorità
per le garanzie
nelle comunicazioni.
Art. 16.
(A.hrogazioni)
1. Sono abrogati
l'articolo
l'articolo
9 àella
legge
1987,
5, commi
6, 7 e 8, àelle legge 25 febbraio
modificazioni.
6 agosto 1990, n. 223, e,successive
n.
67, e
14/07/2000
.
.
+.. . -
GAZZEITAU~CULEDELLA
22-2-2000
REPUBBUCXITAI~ANA
Serie generale- 0. 43
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
-.
LEGGEi2 febir;ajo2900,n. 28.
!A Cameradei dcpumti ed il Senatodella Repubblicahanno approvato;
LL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
L
PROMULGA
,.-,,-
la
seguentelegge:
ArK. 1.
(Finalità e ambiro di applicazione)
1. La presente legge pornuove e discifine di garantire la parità di tranamento e I’imparzialid rispetto a tutti i soggetti politici l’accesso ai mezzi di informazione per Eacomunicazione pofitica.
2. Li3presente k=c pmmuo~e e disciplina
altresì, dIo stessofine, ~acsesso ai mezzi di
informazione durante le campagne per Telezione ai Parlamento europeo, per le elezioni
politiche, regiona?.i e anrmk&mtive e per
ogni referendwn.
plina, al
1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con impar-
-5-
zialità ed equid l’accesso aIl’informazione
e alìa commkazione politica
2. SIintende per comunicazione pohtica
radiotekkisiva ai fini della presente legge
la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di pro- .
grammi consenenti opinioni e valutazioni politiche. Alfa comunicazione politica si appfiGirlo Ie disposizioni dei Co& successivi.
Esse non si appiicano aDa difESone di notizie nei programmi di informazione.
3. È assicurata parità di coxxhzioni nell’esposizione di opinioni t posiponi politiche
nelle tribune palitiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioti in contraddittorio di progmmli politici, nei confronti,
nelle interviste e in ogni ahra trasmissione
nella quale assuma catanere rilevante l’esposizione di opinioni e vahnazioni politiche.
4. L’offerta di programmi di comticazione politica radiotelevisiva & obbligatoria
per le concekionarie radiofoniche nazionali
e per le concessionarie televisive nazionali
con obbligo di informazione cfit trasmenno
in chiaro. La partecipazione ai programmi
medesimi 5 in ogni caso gratuita.
5. La CQmmissione parlament%e per I’indirizzo generale e la vigiiarì~ dei sewizi radiotelevisivi, di seguito clenomiMta uCommissione», e l’Autoriti per le garanzie nelle
~municazioni, di seguito denominataaAutoriti, previa c0nsultazione tra loro e ciascuna
nell’ambito della propria competenza,stabilisconole regole per I’appiicazione della disciplina prevista dal presente articolo.
fa. 3.
(Messaggi politici autogestiti)
,y
1. Le emittenti radiofoniche t televisive
che offrono spazi di comunicazione politica
granrita ai sensi delI’articoio 2, comma 3,
possonotrasmettere messaggi politici autogestiti, gratuiti 0 a pagamento, di seguito dcnominati «messaggi».
2, La trasmissione di messaggi & facoltativa per le cmifxenti private e obbligatoria
per la concessionariapubblica, che provvede
a mettere a disposizi,one dei richiedenti fe
strutture tecniche necessarieper la rea.l.kaPone dei predetti messaggi.
3. 1 messaggi nicano la motivata esposizione di un programma 0 di un’opinione p
lirica t hanno una duram compresatra uno e
n-c minuti per le emittenti tcfevisivc e da
trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente. 1 messaggi non possono ìmerrompere altri programmi, hanno un’autonoma collocazione
nella progmmmazione e sono Irasmessi in
appositi contenitori, di Cui ogni ex&lente comunica alla Commissione o aU’Autori&, con
almeno quindici giorni di anticipo, la collocazione nel paIinsest0. 1 messaggi non sono
computati nel calcoio dei Iimiti dj affollamento pubbkitario previsti dalfa legge.
4. Per ciascuna emittente radjofo&a e televisiva nazionale gli spazi pg i messa&
-6-
3
~~possonosuperare~~percentodella.
:ff&va durata totale dei programmi di CO~~Capont politica aasmessi ai sensi del.'&colo
2, wm.ma 3, ddla mahimi emitgne 0 da medestia rete nell’amIho della
;m settimana e nelle stessefasce orarie.
Possanoessere previsti fino a un massimo
ii due contenitori per oti giornata di programmtiOI!e.
5. h emi#enti radiofoniche e tekvisive
hali che intendono trasmetiere messaggi
politici autogestiti a pagamento devono offtire spazi dì c0municazione politica o”ratmti
di cui afl’articofo 2 per m tempo pari a
quello dei messaggi efietivamente diffusi
nell’ambito di amenitori, che possono essere al massimo in numero di qxUtr0. Nessu11soggetto politico puh diffondere piiI di
due messaggi in ciascuna
giornata di prc+
wone
sulla m&sim.a emittente.
6. Gli spazi per i messaggi sono offerti in
condizioni di pariti di tranamento ai soggetti
politici rappresentati negli organi la cui elezione t richiamata alYarIicd0 1, comma 2.
L’assegnazione degii spazi in ciascun corìtenitoxy & effettuata mediante sorteggio. Gli
spazi spettanti 8 uI1 sogggo politico e non
UL&Z& SiOSI
pOSSUS’Kl
esSereO!kR.i &‘d&Q
soggetto politico. Ciascun messaggiopuò essere trasmessouna sola volta in ciascuncontenitore, Nessuno può difforxiere pia di un
messaggio nel medesìmo contezitore. Ogni
messaggio reca la denominazione «messaggio autogestito gratir.o~ 0 ~zxssaggio autogestito a pagamento» e I’indicazione dei soggetto commirtente.
7. Le emittenti nazionali possono trasmeftere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti. Le emittenti locali praticano
uno sconto del 50 per cezxosulle tariffe normalmente in vigore per i messaggipubbiiciti nelle stessefasce orarie.
8. L’Autoriti e la Commissione, ciascuna
nell’ambito delle rispettive competenze,fissano i criteri di rotazione per l’utiEzzo, nel
corso di ogni periodo m&x2e, degli spazi
per i messaggi autogestiti di cui ai commi
..
.. -
22-2-2000
GAZZERAUFFIUAZ.EDELL,AREWBBUCA~TAUANA
precedenti e adottano le eventuali ulteriori
disposizhi
necessarie per l’apphzione
della disc@@ prevista dal presente articolo.
Art. 4.
Srrie generale- e 43
gli spazi 6000 ripartiti in modo
pale tra.i due candidati ammessi;
d) per il rf$eten&w gli spazi sono ril&ti in misura ugde fra i favorwoli e i
onti aI quesito referendario.
maggio,
Daila data di pksentazione delle candiLatue per fc elezìonì dì cui dl’ artico~fo1,
muna 2, le e&tenti radiofoniche e teieviive tiodi
posono srasmettere
messaggi
usogestiti per la presentazione non in con&i&tcxio di &xe e progrank, secondo le
nodaliti srabilite dalla Commissione e dai3.
1. DE& dasa di convocazione dei comizi
elertordi h comunkazione politica tiO-teìevìsiva si svolge nelle seguenti forme: aibune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in conrtaddittorio di candidati e
dì programmi pdititi, hmisseeogniakra
forma che consenta il confronto tra le posi;
geni politiche e i candidati in com@zione.
i. La Commissione e l’Autoti& previa
1I
consultazione tra loro, e ciascuna neU’amWo
della propria competenza, regokmo il riparto
degli spazi tra i soggetti politici secondo i
seguenti criteri:
a) per il tempo intercorrente tra fa data
di convocazione dei comizi elettoti e la
data di presentazione delle candidature, gri
spazi sono ripartiti tra i SOggettìpolitici presenti nelle assemblee da rinnovare, nonchk
tra quelli in esse non rappresentati purch2
presenti nel Pariamento europeo 0 in une
dei due rami dei Parlamento;
b) per il tempo. ~tercorrente tra la dat;
di presentazione delle candidature e la dat;
di chiusura della campagna elettorale, g.l
spazi sono riparOti secondo il principio &lli
pari opportunit2 tra le coaiizioni e tra le listr
in compekione che abbiano presentato can
didature in collegi 0 circoscrìzioni che inte
ressino almeno un quarto degli elettori chia
mati alla consukazione, fatta salva I’tven
male presenza dì soggeti politici rappresen
Sativi di minoranze linguistiche riconosciute
tenendo conto del sistema elettorale da appli
care e dell'ambito territoride rii riferimento
c) per il tempo intercorrente tra 1;
prhna e la seconda votazione nel caso di bai
-7-
‘Autori&,
str& base dei seguenti criti:
gli spazi per i messaggi sono ripartiti
A, i diversi soggetti politici, a paziti di conGiani, ‘anche con rìferimenro alle fasce oraie di tzmissione;
b) i messaggi sono organk%i in modo
Wogestito, sono trasmessi gratuitamente e
kvono avere una dwata sticiente alla moivata esposizione di un programma o di
m’opìnione poMca, e comunque compresa,
a scada del richieden~ tra uno e tre minuti
?er le emittenti televisive e tra UTxSae novanta secondi per ie emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere
ahi program& nè essere interro& hanno
un’autonoma cokxazione nella programmaPone e sono w~~~~~essi
in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contetitori per ogni giornata di program0)
tIkEiZi0XE;
cl) i messaggi non sono computati nel
cakdo deì limiti di tiokmento pubbkitario previsti dalla legge;
e) cìasctm messaggio puh essere trasmessouna sola volta in ciascun contenitore;
f> nessun soggetto politico può diffondere piti di due messaggi in ciascuna giornata di programnazione;
8) ogni messaggio reca I’inchzioue
ccmessaggioatatogestitos e l’indicazione del
soggetto
commitsente.
4. La trasmissione dei messaggi autogestiti
di cui al comma 3 & obbligatoria per la con-
>gni ghnal8 di prOgrammaUone. Ciascun‘
;oggttto politico può disporre al massimo
ii ~11messaggi0sulla Stessaeminate iti cia;w &tnata di ptQg
‘one. L’Aut*
riti regola il riparto degh spazi per i messaggi m i soggetti polititi a pasit& di condizioni iìtxhe cm riferimento ahe fasce orarie
di n-asxnissione,e fissa iI numero complessivo dei messaggi da fipanire tra i soggetri
politici &3kdenti in relazione alle risorse
dispdgli in ciascca regione, avvalendosì
dei competenti’cumitd rtgionali per le CDmunicazioni 0, ove non ancora costituiti,
dei comitati regionali per i sexvizi radioteleVisiYi
Ta Le emittenti radiOfOtiChe e televisive
locali che accettano di Irasmettere messaggi
autogeshti a titolo grati10 ai sensi dei
ccmtni 5 e 6, nei termini è con fe mocMi&
di cui al cmnma 3, hamo facoltt di CEondert mtssaggi a pagamento. fino ad un massimo di due per ogni soggetto pokico per
ciascuna giornata di programnuione, alle
condizioni stabilite dal comma 7 dellkr?iaAo
3 e sondo le modaEtA di Cui alle lettere da
b) ‘i g) del comma 3 deI presente arsico~o.11
tempo complessivamentezkstinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento
deve essere,di norma pari, nell’ambito della
medesima sea quello destinato alla
diffusione dei rnBgg
aUtogesTitia tirolo
gratuito.
8. Le emittenti radiofoniche e televisive
nazionali e lodi wmunicano all’Autorità,
enm il quinto giorno successivo alIa data
di caì al comma 1. la cobcazione nel pak
sesto &.i conr.enitori.Fino ai completamento
deU,e operiuioni elettodi, Ogni successiva
modificazione deve essere comunicata alfa
md&ma Autorità con almeno cinque giorni
di imticipo.
9. A paBire dalla data di convocazionEdei
comip elettorali e fino alla chiusura della
campagna eletrotafe, la trasmissione sui
mezzi radiotelevisivi di messaggi di propadi cui al COrmIla 3, lettera c), ganda, pubbliciti 0 Cornuni&one #tira,
finO
a un massimo.& sei p
comuncpt denominati, è ammessaesclusiva-
cessionaria pubblica, che prowede 2 mettere
a disposizione dei richiedenti ie strutture tecniche ne&arie per fa realizzap~ne
dei predetti messaggi.
5. Alle emittenti radiofoniche e televisive
locali che accettano di &asmettere messaggi
autogestiti a titolo gmtuito, nei termini e
con le modalità di cui al comma 3, è Econosciuto un rimborso da parte dello Stato nella
misura definita entro il 31 gennaio di ogni
anno con deczzto del Ministro deIl? comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e deIla progmmmazione
econotica. Alle emitfetiti radiofoniche t riservato Ameno un terzo delIa somma Co&plessiva annualmente stanzia= In sede,,&
prima attuazione il tiborso. -per ciascim
messaggio autogestito è dererminato per le
8 emitteuti radiofoniche iu Sire ‘f2.000 e per
le emittenti televisive in Ere 40.000, indi~pendentemente dalla durata del messaggio. La
somma annualttlente se
è ripartita tra
IC regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano in proporzione al numero dei
cittadini iscritti nelle liste :ie#oraii di ciascuna regione e provincia autonoma Il rimborso t erogato, entro ì novanta giorni successivi aUa conchxioxie delle operazioni efettorali, per gli spazi effettkamente xmhzati e
congiuntamente attestati dalla eminate e dal
soggetto politico, nei limiti &Uc risorse dìspouibili, dalla regione che si awale, per
l’artivita istruttoria e l& gestione degh spazi
offerti dalle emittenti, del comitato regionale
per le comunictioni 0, ove tale organo non
sia ancora costituito, del comitatu regionale
per i servizi radiotelevisivi. Nella regione
TrentinO-Alt0 Adige il rimbOrs0 t erogato
dalle province autonoxne, che si awalgono,
per I’attivib isnurtoria, dei comitati pmv&
ciali per ì SeFJiZiradiotelevisivi sino aa is&
tuzione dei nuovi organi previsti dai comma
13 deU’articol0 1 della legge 31 lugli0 1997,
n. 249.
6. Per le emittemi di cui aI ~0-8
5 i
coIltenitori
sono PrCViSti
-8-
5
Serie generale
- n. 43
22-2-2000
mente secondo fa disciplina del ptesCntCarticolo. :.
10. Per le c+&azioni
referendarie la disciplina relativa alla diffusione della comunicazione politica e dei messaggi aUtog&iti di
cui ai coxnmi precedenti si applica dalla data
di indizione dei referendum.
11. La Commissione e 1’AUtotità, previa
consuktzione va loro, e ciascuna nell’ambito
della propria cumpetexE%,stabiliscono l’amdi diffusione di Cui ZLiCOXtlXli
bito te&xiafe
precedenti anche tenuto conto deUarilevanza
della consultazione sul tetitorio naziode.
Art. 5.
(Programmi d’infonnazìone nei mezzì
1. La Commissione e 1’Autorità, previa
consultazione tra loro e ciascuna nell’ambite
de!ia oroptia
competenza, definiscono, non
L
. oltre il quinto giorno successivoaIYindi2ione
dei comizi elettorali, i criteri specifici ti
quali, fino alfa chiwxa delle operazioni &
voto, debbono conformarsi h concessionarii
pub9lica e le emittenti radiotelevisive ptivate
nei programmi di informazione, al fme di ga
mntire la paziti di mttamenro, I’obiettitid
la completezza e !’ imparziautà dell’informa
zione.
2. Dalla data di convocazione dei comiz
elettorali e fino aU~‘chiusum delle opetion
di voto in qualunque trasmissione radiotele
visiva t vietato fornire, anche in forma indi
retta, inciicazi0n.i di voto 0 manifestare 1,
proprie preferenze di voto.
3. 1 registi ed i conduttori sono altresl tc
nuri ad un comportamento corretto ed impar
ziale nella gestione de! progqamma, così d;
non esexcitare,anche in fotma surrettizia, in
fluenza sulle libere scelte degli elettori,
4. Al comma 5 delI’ zrticolo 1 della legg
IO dicembre 1993, n. 515, le parole: 4 de
correre dal trentesimo
giorno precedenre 1
data delle votazioni per l’elezione della Ca
ma dei deputati e de1 Senato della Repub
lica~ sono sostituite d&e seguenti: Dalla
sta di convocazione dei comizi per le eieioni della Camera dei deputati e del Senato
eUa_~Repnbblicae fino alSa chiuswa delle
Iperazioni di voto*.
Art. 6.
(Imprese radiofoniche di partiti politici)
1. Le disposizioni degli arricoli da I a 5
lori si appkano alle imprese di radiodiffuiione sonora di cui all’articolo 11, comma
!, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e suc*ve
gnodS&oni Per tali imprese è co&nque vietata la cessione, a titolo sia one;Dsosia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
Art. 7.
(Messaggi polirici elertorali su quotiùìani
e periodici)
1. D& data di convocazione dei comizi
elettorali e fino 2 tutto il penultimo giorno
prima della data delle elezioni, gli editori
di fpotXìani e periodici, qualora intendano
difFondeE a qualsiasi titolo messaggi politici
elettorali, devono dame tempestiva comtmicazione sulle testate edite, per consentire ai
candidati e alle forze politiche l’accesso ai
relativi spazi in condizioni di patiti fra
loro. La comticzuione deve essere efkrtuata secondo le modalità e con i contenuti
stabiliti tiall’Auto&&.
2. Sono ammesse soltanto le ‘seguenti
forme di messaggio politico elettorale:
a) annunci di d%attiti, tavole rotonde,
conferenze, discorsi;
b) pubblicazioni destinate alla presexazione dei programmi delle liste, dei gruppi di
~rdidati e dei candidati;
c) pubblicazioni di confronto tra piti
C2tldidati.
-9-
6
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
noi si applicano q$ organi ufficiali di
srarkpa cjei partiti e dei movimenti politici
e alle stampe elettorali di listt, gruppi di
candidati e candidati. Non si applicano, altred, agli ahi quotidiani e periodici al di
fuoxi del periodo di cui al comma 1.
h) data in cui. t Sta?0realizzato il sori--’
iaggio.
-.
Aa. 9.
1. Dalla data di convocazione dei comizi
‘Alt. 8.
:lettod,i e fino alla chiusura delle operazioni
li voto 5 f&m divieto a tutte ie amministra(Sondaggi politici ed elftmuìi)
zioni puhMiche di svolgere at.tivitZìdi comuticazione ad eccezione di quelle effettuate in
1. Nei quindici giorni precedenti fa d+a Formaimpersonale ed indispensa’oifìper I’efdelle votazioni è vietato rendere pubblici o, fzace assolvimenm delle proprie funzioni.
comunque, diEondere i risultati di sonda@
2. Le emiti& radiotelevisive pubbliche e
demoscopici suIl’esito delle ekzioni e. ti@
private, su jdicazione de!le ishtzionì comorientamenti politici e di voto degli elettori, petenti, informauo i cittadini delle modali&
anche se tali -sondaggi Sono stati effettnati di voto e degii orari di aperturae di chiusura
in un periodo precedente a pdlo del diviero. dei seggi efettarali.
2. L’Autoriti determka i criteri obbligami in confotmiti dei quali devono essere
realizz2ti i sondaggi di cui al comma 1.
Ac. 10.
3. 3 risultati dei sondaggi reakati al di
fuori del periodo di cui al comma 1 possono
,
esserediffusi soltanto se accompagnati dalle
1. Le violazioni delle disposizioni di cai
seguenti indicazioni, ,d:Ue quali è responso
alla
presentelegge. nonch& di quelle emanate
bile il soggetto che ha realizato il sondaggio, e se contestualmente resi clisponìSli, da& Commissione e dall’Autoriti sono persecondo le
nella loro integraMi e con Ie medesimeindi- segnite d’uEcio da -t’ultima
Articolo. Ciascun
cazioni, su apposito sito informatico, istituito disposizioni del pente
soggetto
politico
iritcressato
puh, comunque,
t tenuto a cura del Dipartimento per I’infor&m&re
tali
violazioni
entro
diti giorni
mazione e I’editoria presso la Prekdenza del
dal fatto. La denuncia è comunicata anche
Consiglio dei ministrk
a mezzo telefrzx:
a) soggetro che ha reakzato il sondaga) aU’Autorit3;
gio:
b) all’anitrente ptivata 0 ad’eciitarr
b) committente e acquirente;
-pressocui & awenuta la violazione;
c) criteri seguiti per la fcrmazione del
c) al competente amirat regionale per
campione;
k ~~ticazioni
owem, ove il predetto ord) metodo di raccolta delle informa- gano non sia ancora costituito, al comitato
zioni t di elaborazione dei dati,
regionale per i servizi radiotelevisivi;
f) numero deUe persone interpehate e
d) cl gruppo della Guardia di finanza
universo di riferimento;
nella cui competenza territoriale rientra il do~7 domande rivolte;
tnidio dell’emittente o dell’editore. Il preg) pe=enhde delle persone che hanno detto gruppo della Guardia di finanza provrisposto a ciascuna domanda;.
vede al ritiro delie registrazioni interessate
-
10 -
7
.
22-2-2000
I/
GAZZEI-TAUFRUALEDELLAREPUBBLJ~ITALZANA
sedegemd? - & 43
dalla conxmicazione dell’Autorità o dalla de- gr:tti politici che siano stati direttamente dan- .
nr:ggiati dalla yiokione.
nuncia2atr-o ie successive dodici OIX
6. In caso di violazione dell’articolo 7,
2. L’Aut&
avvalendosi anche del com- 1’.Autoriti ordina all’editore interessato la
petente comitato regionale F le comunica- xrlessa a disposizione di spazi di pubticità
zioni owero, ove il predetto organo non sia ellettorale compensativa in favore dei soggetti
ancora costituito, del comitato regionde per Pditici che ne siano stati illegittimamente
i setie radiotelevisivi, nonch* del CONe:ScltLSi.
territoriale
del
Ministero
tente ispettorato
7. In caso di violazione &ll’tic010
8,
de& comunicazioni tq,della Guardia di fi‘Auto&& dina all’emittente o all’editore
n-,
pcede ad una istruttoria Sommaria yeres~o di dichiarare taie circcstan7a sul
e, rimestati i fatti, anche a mezzo telefax, JCZZQdi camnicazione che ha difkso il
sentiti gli interessati ed acquisite eventuali ondaggio con il medesimo rilievo, per fascia
controdeduzioni, & trasmettere entro venti- aia, collocazione e canmrisxiche editoquattro ore dalla contestazione, prowede iali, con cui i sondaggi StessiS0nOStati ptlbsenza indugio, e comunque entro le quaran- dwz&i.
fotto ore successive all’accertamento de&
8. Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4,
violazione o alla denuncia, in deroga ai ter
i, 6 e 7, l’Autorità ordina:
.mini e alle modalità proce&Wtti
previSte
a) fa trasmissione 0 la pubbkkorm.
dalia legge 24 novembre 1981, n. 689.
iuiche xipetuta a seconda della gravita, di
3. In caso di violazione degli articoli 2,4 , nessaggi recanti f’indicazione della vioiax
commi 1 e 2, e 6, l’Autoriti ordina alle emit w
itiene commessa;
tenti radiotelevisive la msmissione di prob) ove necessario, la trasmissione o h
grammi di comunicazione politica con preva
pubblicazione, anche ripetuta a secondadella
lente partecipazione dei soggetti politici cbt 1
pavia di retiche, ahe quali e dato un tisiano stati direttamente danneggiati dall è 1
salto ‘ion inferiore per fascia oraria, collocaviolazioni.
rione e caratkristiche editoriali, della cornu4. In caso di Yiolazime degli articoli 3 e :
nicazione & rettificare.
4, commi da 3 a 7, l’Autoriti ordina all’e!mittente interessata, oltre aIl’immediata scb9. L’Aut~riti puh, inoltre, adottare anche
spensione delle trasmissioni programmate i n uhiori prowedimenti d’urgenza al fine di
viokzione deUa presente legge:
ripristinare i’equilibrio nell’accesso tia CD4) fa messa a disposizione di Spa& a t 1- munitione politica
10.1 prowedimenti deY’Autorit& dì ti al
telo gratuito 0 a pagamento, per la trasmkspresente
arricolo possono essere impugnati
sione di messaggi politici autogestiti in f;avore dei soggetti danneggiati o illegittimi a- dinanzi al Tribunale amministrativo regbmente esclusi, in modo da ripristinare I’equi- nale (TAR) del Lazio entro Trenta giorni
daha comunicazione dei prowedimenti
librio tra le forze politiche;
b) se del caso, il ripristino dell’equi1i- stessi. Io caso di inerzia dell’Autori& entro
brio rra gli spazi destinati ai messaggi e 10 stesso termine i soggetti interessali posquelli destinati alla comunicazione politic a sono chiedere al TAR del Lazio, anche in
sede cautelare, la condanna dell’Autotità
gratuita
stessaa pmwedere entro tre giorni daIia pro5. In caso di violazione dell’art&10 : xltmzie In caso di richiesta cautelare, i sogl’Autoriti ordina al?emittente interessata 1 getti interessati possono trasmettere 0 depositrasmissione di setii di informazione ele tare memorie entro cinque giorni dalla notitarale Con prevalente partecipazione dei sor fica. II TAR del Lazio, indipendentemente
-
11 -
8
..
22-2-2000
serie gende - Xx.
GAZ~~;ETTAUFFI~NED~~I~BBLICA~TALIAN*
dalla suddivisione del tribunale in Seponi, si
proknzia- su& domanda di sospensione
nella prima camera di consiglio dopo ia SCIdenza del termine di cti al precedente periodo, e comunque non ola il settimo
giorno da questo. Le stesse regole si applicano per l’appdlo dinanzi al Consiglio di.
stato.
_.
Art. 12.
1. Agli oneri dmivanti daU'attuazione
deila presente legge, valutati in lire 20 mibardi a decorrere ddl'atm0 2oo0, si provvede ndante conisp~ndente riduzione dello
sIanziament0 iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell’ambito deìl’nniti
previsionale di base di parte corrente <<Fondo
speciale24dello stato di previsione deI MiniAlt. 11.
stero &l tesoro, del biìanciu e della programmti~ne
economica per I’anno 2000,
* (Obblighi di comunicazione)
parzialmente utikzando per gli auni 2000
1. Entro trenta giorni dak consultazione t 2002 I’aczantonarnento relativo aI medeelettoraie per I’elezione della Carneradei e. simo Ministtro e per l’anno 2001 l’accaxlIonamento relativo af Ministero delle finanze.
putati e del Senato d4.l.a Repubblica ed ti:
2. 11 Ministro del tesoro, del bilancio e
che nel caso di elezioni suppieriv+, i titobri
della
progmumazione economica t autoriz‘di emittenti radiotdevisive, nazionali e locali, e gli editori di quotidiani e pxiodìci co- zato ad apportare, con propri d&=ci, ie ocmunicano ai Presidenti delle Camere nonchk conenti variazioni di bilancio.
ai Collegio regionale di garanzia elettorale di
cui all’articoio 13 della legge 10 dictmbre
Art. 13.
1993, n. 515, i servizi di comurkazione po(Abrogazione di nonne)
litica ed i messaggi p&ih efktluati ai sensi
dei precedenti articoli, , i nominativi di coloro
1. Gli articoli i , commi 2. 3 e 4, 2, 5, 6 e
che vi hanno partecipato, gli spazi concessia 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono
titolo gratuito o a tariffa ridotta, giì introiti abrogati. .
realizzati ti i nominatiti dd soggetti che
Art. 14.
hanno prowcduro ai datiti pagamenti.
fEtima in vigore)
2 In caso di~jn0ss~xvanza degli obblighi
srabifiti dal comma 1, si applica ia sanzione
1. La presente legge entra in vigore il
amministrativa pemniaria da Ere dieci mi- giorno sux+sivo a quello della sua pubblicazione nella Ganna Uficiak.
lioni a lire cento milioti
La prcscntelegge,munita del sigillo deLloStaso,saA inserita nella RaaxAta uffitide de@ ani
italiana E fatto obbligo a chhmquesptti di osstm’ah e dr farfa OSS:N~~~
comeleggeMIo Stato.
normativi della Repubblica
Data a Roma, addì 22 febbraio2000
D’ALISA, Presidente del Consiglio dei Minimi
-
12 -
9
LAVORI PREPARAT0RI
.%nuzodello Rep&icn (atto n 4197):
Presentatoci&1Res~ente del Consiglio dei Miuhi
il 23 agosto 1999.
c
(D’alea)
kmencare per le 4uesLiou.ircgioti.
Esunìnato
dalla 1’ wmmissioae il 15. 16, 2!, p 23, 28. 29 e
50 seztembre1999;5.6 e 7 ottobre 1999.
Esaminato in aula il rl 13, 14,19 e 20 ottobre 1999t approvato
il 21 oaobre !999.
Ckmtra &i &puCati (ano n 6483):
lame&are per le questi& re$onali.
:,“t
%àmbrc
mmisaionc1999:’
il 10 19:
16 24
24et 30
25novcmhc
gennaio 2ooo:
1999.
Reiazione scritta annrmcìa~ il 25 gennaio 2VOO
(aao IL 64831Ardarorc on MASSA).
Esminaw in ada il 25,26 t 27 gennaio a#M, 1’ e 2 febbraio
2000 e approvato, an modificanopi, il 3 febbraio 2000.
Nota uuàrz 6:
- z’an 11.comma 2 deRalegge 25 febbraio !9a7, n q 0I.in
.Smufoddu Repubblia (atto u. 419713):
novo delfa legge5 agosto1981:n. 416.recante &szplna dellemww
in sede cdicrici e pmYidclze pe: l’cdltoria), è il seguencez
Ascguato alla 1’ commissione (Affari wsxitiouaiii
u2 Alle impreseradiofoaiche &t rìsz&ìno atre organi di par
re-mte. il 4 febbraio m, con Dami delle commissiolli 2’._5a,. 8’ e
citi p&ici rapprmntati in aimeno un ramo del FWammta, le grrati
parhmitare per le questioni r&onali.
Esaminatodalla 1’ commissioneI’8,9 e 10febbraio 2ooo.
Esaminato in auia il l5, 16 e 17 fehraio 200 e approvato i
18feMrai0 2oQD.
c) non Siam editori 0 wnuolliDo, dircLtammtc 0 itldkta
‘onedicuial comma 6 dell’ar, 9;
mente, 4qaD.i di iuftiene ctzispw
a outa tici str
dfl&iitoria d& ?rs
NOTE
dmza del Consiglio, ai susì della Iegge 5 agosto 1981,e 414 per
cminqnrnnio l9864990 un co~trilauto annuo fisso pari al 70per w
ddlamediadcioPstlrisPltanndaibilanadtgliultinidueesu9;
Il testo ddk note qui pybblicato i stata redatto dalSamminàstra- avendo &kfrnento per la prima a&icaziont agii esercizi 1985
e comunque uon superiorea 4
tiont caupctmtc per marena, ai se& dell’a? 10,comma3, del tcstc 1986, ìnùtsì gli annnortarn~
unico deh disposaoni sulla promu.&&me deUt Ie ’ sull’emana. -.
tiout dei decreti dd Residente della Rcoubhlica e sdPc
ufEh& della Repubbbiicaidiana. apprÒnro con l?Z.K 28 dicati
Notu d?an IO:
1985,n 1oSr al solo fmc di f&iiixzre b’kttura deik disposizioni d
ieggealle quali i operato il rinvio.Rtstano invariati iI valore c PeEca.
- La kggt 24 novembre1981.rt. 689, .-t=amodZ&e al zisrcs:
cia degli atti Itgisktivi qui tras&ti
penale.
. f
Dllbblitin:
kora arurt 4:
- 11testo de!l’arr !, comma 13.del!a legge31luglio 1997,n. 245
(k+zi~
dell’Autorità per le gazizic ne& comrmitiopi e uo~llc
su sxacm~delle teiecomuni~oni 2
t il seguate
43. L’Autoriti si avvale dcgii prgani del Mjnistcro delle t&xo
mticazio+ F Degoorgani del Mmzzcro du’imerno PEfasiclar+am $c:~sc.mzi
ditekwmlmicazioni
noncbc
degli
organi i
dc& wtuziom t& cui può a-te
avvakr& seco& k nom
vigersi. il Gamme per la radMiiusione t l’editoti Riconoscendo
Nota au’mt II:
- L’art. 13deLlalegge10dicembre 1993.c 515 (IXyiplina dd
aumasmc ckaorali DC l’dtionc alla Caroett dti dcwtan eal Sem
radiotcdcyjsi~o),
ahIbo dei dottori commetciatisti o tra i prohsori unhrshri
ruolo in materie tiuridiche. ammiuimativr 0 caxomick Oltre
comunicazione, sono fwz.iotientf
organi deit’Arrro& i comitat
rt ‘orali per.le ~unh.zioni.
che possonoisti&& con leggi regio
naf cnuo stl mesi dal!‘iuscdiameatq ei quali sono alueà araibuitc
teara amahemc svolte ti comitati xgiooati radiot&vi.
crmaucntepcrira port
mi lo Stato, le regioni e le provinc aucono~ di Ttmto e di Boteano
indi?dy gli i@r+zi gmerali rehtivi ai retiti
Pehicsti ai campo
ama. al cr~tez chmcompatibiiid degii amssì,ai modi organizzativi (
-
2 Noi p4sonc esserenominati cxnponcuti 0 suppkuti dei a
Icgiq i pariamau~ ~caali ed curo+ i axwigliezi ttgi0tdi
vmcd 0 comunali noncbèi componcnri delle rispettive guntt. Cor0
13 -
10
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Supplemento oniinario n, 7 al «Bollettino Ufficiale»
tr
- seriegenerale- n. 3 del 19gennaio2000
Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 2O/c, legge 662/96 - Fil. di Perugia
REPUBBLICA
ITALIANA
BOLLETTINO
UFFICIALE
DELLA
REGIONE
PARTI
PRIMA
e SECONDA
DELL’UMBRIA
PERUGIA
- 19 gianaio
DIFfEZlONE REDAZIONE E AMM!NfSTRAZlONE-PRESSO
Prez0
2000
L
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A
PARTEPRMA
Sezione 1
LEGGI
E REGOLAMENTI
_.,’
LEGGE REGIONALE
Norme in materia
locale e istituzione
(CO.RE.COM.).
IS00
(IVA compresa)
,
11 gennaio 2000, n. 3.
di qomunicazione
e di emittenza radiotelevisiva
del Comitato
regionale
per le comunicazioni
,
s
*
1
Supplanerrto odinarìo
n. 1 al *Bollettino
Ufficiaiew - suie gener& - IL. 3 del 19 gennaio 2000
3
SOMMARIO
PARTEPRLMA
Sezione 1
LEGGI
LEGGE REGIONALE
E REGOLAMENTI
Il gennaio 2000, n. 3.
’ Norme in materia di comunicazione
e di emittenza xadiotelevisiva locale e istituzione
del Comitato regionale per le comunicazioIli
(CO.RE.COM.)
. . . . . . . . . . . - _. . . . . . . . . . . . . -
Pag.
5
TITOLO 1
NORME
,- h-t.
GENERALI
1. (Fìndìfà) . . ‘iI-. . . . . . _ . _ . . . . . . . . . _ . . . . . _ _ . . .
5
TITOLO 11
COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE
-
Al-L.
2. (Obìertìvi)
. . . . . . . . . . . . _. _. . . . . . . _. . . . . . . .
-
Art.
3. (Forme, strumenti
-
Art.
4.
-
AK.
5. (Ufficio relazioni
-
Art.
6. (Bollettino
-
Art.
7. (Promozione deKmmagine)
-
Art.
8. (Porrmoce)
-
AR.
9. (Comunicati
-
Art. 10. (PubbZicitù) .
-
Art.
(Stnctture)
Il.
e prodotti)
. . . . . . . . . . . . . _ . _ _. .
5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
- URP) . . . . . . _ . _ . .
6
_i . _ _ _ _ . . . _ _ . . . _ _ . . . . . _ . .
6
con il pubblico
Vficiak)
_ _ . . . _ . . . . . _ . _ _ _ .’ . . .
6
__ . . . _. . _. . _. . . . . . . . . . __. . _____.
6
. . _. . . __. . . __. . . .
6
. . _. _. . . __. . . . . . . _. . . . . . . . . . .
6
di pubblica
utilità)
(Programmi radiotelevisivi
d’iniziativa
regiotu&)
_. . . .
TITOLO Irl
EMITTENTI
RADIOTELEVISM
-
Art. 12. .@egistro regionaIe delle imprf?se de& comunickoni)
-
Art.
13. (Sostegno per Z’innov~ione
Art.
14. (Forme associative per i servizi mdiotehisivi)
-
Art.
15. (Qualificazione
-
Art.
16.
(Parere
... ...
e formazione professionde) . . . . . . . . .
TITOLO Iv
E FUNZIONAMENTO
DEL CO.RE.COM.
del CQ.RE.CQM.) ..................
18. (Composizione e durati) ......................
.....................
19. (Cause di incompatibilità)
-
Art.
-
Art.
-
An.
-
ATA. 20. (Assenze dei mem.& a CO.RE.COM.)
...............................
Art. 21. (Dimissioni)
-
17. (Istituzione
....
del Pnzkiente) ......................
Art. 23. (Regolamento). ............................
AK. 24. (Indennità di funzione e rimborsi) ...............
Art. 25. (Funzioni) ................................
AXT. 22. (Funzioni
.
temzoiogica) . . . . . . . . . . .
sul piano d’assegnazione de.& radiofrequenze)
ISTITUZIONE
5
! . :. .....
.
6
, ’
.’ .
:4’
Su@meto
ordinati0 n. 1 al l Bohtino
UfFic5ab - se& genede-
n. 3 del 19 gennaio 2000
SOMMARIO
-Art.
26. (Smffura)
. . . . . . . . *. . . . . . . . .f . . . . . . . . . . . . .
delle affivitd) . , . . . . . . . . . . . . . . .
-Art.
28. (Forme di consultazione)
......................
- Art. 29. (Finanziamento e gestione economica e finanziaria) . . ..
-Art.
30. (Nonna transitoria) . , . . . . . . . . . f . . . . . . . . . . . . . .
-Art.
27. (Programmazione
. nrOL0 v
NORME
-Art.
-Art.
FINALI
i ...................
.....
32. (Abrogazione) ..............................
31. (Nomra finanziaria)
.............................
-
LAVORI
-
NOTE..........................................
/'-
PREPARATORI
SUppWO
OdkWiO
n. 1 al .Bollettino
U&iak~
'PARTE PRIMA
LEGGI E REGO11 gennaio 2000, n. 3.
Nonne in materia dì comticazione
e di emittenza
radiotelevisiva
locale e istituzioni
del Comitato I-Zgionale per le comticaponi
(CO.RE.COM.).
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario
del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENi
DELLA GIUNTA
- )I 3 & 19 gamoi,0 2000
5
b) la comunicazione
estema ai cittadini, sia singoli che associati, anche attraverso affissioni;
c) la promozione dell’immagine della Regione iz
Italia e all’estero, attraverso vari mezzi individuati
in
relazione alle diverse esigenze di promozione..
2. rattivita
d’informazione
e comunicazione
è, in!
/
particolare, finalizzata a:
Sezione 1
LEGGE REGIONALE
- se& gd
REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
TlToLO 1
NORME GENERALI
1. Con la presente legge la Regione Umbria, in attuazione degli articoli 13, comma 3! e 14 dello Statuto regionale e con tiferimento alla legislazione nazionale vigente in materia:
a) promuove la più ampia comunicazione
istituzionale delle attività ‘proprie e degli orgoanismi. da
essa funzionalmente
od organicamente
dipendenti,
per garantire un qualificato rapporto informativo
e di
partecipazione tra cittadini e istituzioni;
b) favorisce la più completa espressione delle esigenze e delle istanze della società umbra, promuovendo il più ampio pluralismo informativo,
la qualificazione e valorizzazione
delle imprese di comunicazione radiotelevisiva locale aventi sede nella regione,
nonché la formazione delle diverse figure professionali;
c) istituisce il Comitato regionale per le comuni?
cazioni, di seguito denominato CO.RE.COM., ai sensi
dell’art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n.
a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione;
b) illustrare l’organizzazione,
l’attività ed il funzionamento della Regione;
c) favorire la conoscenza e l’accesso dei cittadini
all’informazione
dell’Ente ed ai suoi servizi;
a> promuovere conoscenze allargate e approfondite di temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
e) promuovere l’irknagine
dell’Umbria in Italia e’
nel mondo attraverso la valorizzazione
d’iniziative e
mediante una coordinata campagna con ogni possibi;
le .mezzo pubblicitario.
!- 3. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regio-$
nale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale,
:
secondo le rispettive competenze, definiscono le modalità e gli strumenti
tecnici idonei ad assicurare
tempestivamente la più ampia diffusione delle notizie
attraverso i mezzi d’informazione,
adendosi
anche
delle emittenti e delle testate pubbliche e private d’informazione locale che operano in Umbria
4. Per le finalità del presente articolo la Giunta regionale e il Consiglio regionale, secondo le rispettive
competenze, approvano entro il 30 settembre di ogni
inteanno le linee programma tiche di comunicazione
grata, recanti l’indicazione
degli obiettivi, degli strumenti, della spesa e della relativa copertura finanziaria, sentito, per gli aspetti di sua competenza, il
CO.RE.COM.
Art. 3.
(Fonne, stmmenfi e prodotti)
.’
1. Le attività d’informazione
e di comunicazione
sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo
ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi,
anche attraverso
la strumentazione
editoriale,
le
strutture informatiche,
le funzioni di sportello, le iniziative di comunicazione
integrata ed-i sistemi telematici multimediali.
Esse si esplicano anche attraverSO la pubblicità,
l’organizzazione
di manifestazioni
e
la partecipazione
a rassegne specialistiche,
fiere e
congressi.
249.
TrrOLO II
COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE
1. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di tutela
della riservatezza dei dati personali ed in conformità
ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche,
sono considerate attivita d’informazione
e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere dalla Regione, in Italia e tiestero,
volte a conseguire:
a) l’informazione
ai mezzi di comunicazione,
quali la stampa quotidiana e penodica, il sistema editoriale, le agenzie d’informazione, l’emittenza radiofonica e televisiva locale, nazionale e internazionale:
1. Le attività di informazione e di comunicazione
si
realizzano attraverso le apposite stnttture della Giunta regionale e del Consiglio regionale, definite in applicazione della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15
e dei prowedimenti
attuativi della stessa.
2. Presso la Presidenza della Giunta regionale e
presso la Presidenza del Consiglio regionale operano
gli Uffici stampa, costituiti ai sensi dell’art. 8 della
legge regionale 22 aprile 1997, n.. 15 e composti da
personale iscritto agli albi professionali dei giomaiisti, anche dipendente da amministrazioni
pubbiiche,
assunto con contratto a termine o a tempo indeterminato. Spetta ad esso, secondo le mansioni, il ttatfamento economico e normativo previsto dal contratto
nazionale di lavoro giornalistico.
3. 1 giornalisti
preposti agli Uffki stampa, per la
parte relativa alle attività di informazione, sono coor-
6 -
Sup~Zernarto ordinmi’o fL 1 d &&ttino
Ufficialo
dinati da un giornalista, che assume la qusdifica di
capo redattore, il quale opera sulla base degli indirizzi impartiti
rispettivamente
daila Presidenza della
Giunta regionale e dalla Preside&.
del Consiglio regionale.
4,I giornalisti degli Uffici stampa non possono assumere altri incarichi professionali
se non formaimente
autorizzati
dall!Amrninistrazione.
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pJiJjìc&
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URp)
- saie generale- n 3 del 19 gcnnaic 2000
2. Per la pubblicitA
difisa
in ambito locale, la
Giunta regionale determina, ai sensi del comma 10
dell’art. 1 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 5445,
convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, la percentuale spettante alle emittenti locali operanti nei
territori dei Paesi dell’Unione Europea, nonché alle
emittenti radiotelevisive
nazionali e locali operanti
nei territori
medesimi,
sentito
il parere
del
CO.RE.COM.
. ‘.
1. L’U&&‘rekzioni
con il pubblico- (UN’) svolge
attività di comunicazione
pubblica,’ di comunicazione interna e concorre ad assicurare la trasparenza
dell’attività amministrativa.
1. L.a Regione esplica la comunicazione
istituzionale anche attraverso il Bofletiino Ufitiak
che pubblica
le leggi, i regolamenti, i decreti del Presidente della
Giunta regionale ‘e gli altri atti della. Regione e degli
enti locali dipendenti, di cui t prevista o richiesta la
pubblicazione
ai fini della cokscibilità
legale degli
stessi. Pubblica inoltre la normativa statale nelle materie di competenza della Regione in conformità alle
.
norme che ne regolano l’attività
b
Art. 7.:. _.
(Pmnwzione d,ellhmà~*e)
. . . .’
1. L’attività di promozione dell’immagine
si attua
. ; .1 :
attraverso:
u) gli strumenti di comuni&one
di massa a livello.regionale,
nazionale e interriaz~onale;
b). le attività editoriali della Regione;
c) il coordinamento delle azioni di promozione e
pubblicità istituzionale
delIa Regione, svolte in base
alle linee programmatiche
di ‘comunicazione
inte=grata cli cui al comma 4 dell’art.
. . . 2.
.
.
&L!Lq,.
1. Il Presidente della Giunikgionale
può avvalersi, per tutta la durata delsuo-incarico,
di un portavoce, che può essere scelto tra persone esterne alI’Amministrazione,
anche ai fini dei’rapporti
con gli organi d’informazione.
2. Il portavoce, per tutta la durata dell’incarico,
non può esercitare altra attivita professionale, anche
nei settori del giornalismo e della stampa o delle pub: ‘,
bliche relazioni.
3. Al portavoce è at&ib&to .un compenso che, in
ogni caso, non pub essere superiore a quello di capo
redattore.
::’
: ..
. ,,,
. ;* (~.~.~~.~~U~~~,~~~~)
1. La Regione@& chiedere ai%oncessionari
privati
e alla concessionaria pubblica la trasmissione di comunicati di pubblica utilità; ai sensi dell’art. 10 comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
Art. 10.
Pubbktil
’ 1. b. Regione individua annuaimente una somma,
per campagne pubblicitarie
e di promozione
delle
proprie attività.
Art. 11. *
(F&mmni
radiot&ivi
d’ì%Zativa regionale)
1..La Giunta regionale e l’ufficio di uresidenzk sulla base delle linee programmatiche
di cui all’art. 2,
comma 4, possono affidare la realizzazione
di programmi e servizi radiotelevisivi,
regolati da apposita
convenzione, alle sole emittenti radiotelevisive
locali
iscritte nel registro di cui all’art. 12, che producono e
e servizi giornalistici
anche di
diffondono pro =mi
carattere locale, individuate secondo modalit& ecriteridefiniti
con propria deliberazione, sentito il parere
.del CORECOM.
2. La Regione.può stipulare con il servizio pubblico
radiotelevisiuo,
ai sensi dell’art. .7, comma 2, della
legge 6 agosto 1990, n. 223, convenzioni per lareakzzazione di programmi e servizi ài interesse regionale
previsti nel piano di cui all’art. 2, comma 4, sentito il
parere del CO.E.COM.
TlTOLO m
EMITIENTI R4DIOTELEVISM
:
'
Ai. 12.
.
(Reggtm regionaie deZleimprese delle comunicc&tti)
1. g istituito presso il CO.RE.COM. il registro regionale delle imprese operanti nel settore della comunicazione radiotelevisiva.
2. Allo stesso so~~‘~scritte:
a) le emittenti rkiofoniche
e televisive c:on sede
legale in Umbria;
:t,
b) le-imprese di,produtione
di programmi radici
:,
televisivi;
c) le. concessi&xkrie di. pubblicità locale.
3. 1 requisiti e le modalità per l’iscrizione sono disciplinati
da
apposito
regolamento
che
il
CORECOM.
dovrà emanare entro 60 giorni dalla
sua costituzione.
4. L’iscrizione
.al regisU
regionale è condizione
necessaria per l’accesso alle prowidenze
di cui a$la
presente legge.
5. L’elenco delle imprese iscritte nel registro è puh
blicato annualmente
nel BoZZetrino Ufficiale della Regione.
Art. 13.
(Sostegno.per
. l7nmvazione tkxologìcn)
’
1. La Regione, anche avvalentiosi delle società a
partecipazione
regionale, favorisce gli investimenti
delle emittenti
radiotelevisive
singole o associate,
iscritte al registti regionale di cui all’art. 12, finalizzati all’acquisizione
e all’ammodernamento
delle
sUuttu.re e dei mkzzi per la produzione e la diffusione
nel settore radiotelevisivo,
mediante:
a) sostegno per operazioni di locazione finanziaria destinate ail’aCquisizione
di strumenti per la produzione e diffusione:
b) contributi in’conto interessi per la wntxazione di mutui per investimenti diretti all’acquisizione
e
alkunmod emamento di mezzi e strutture di produzione;
c) contributi in conto capitale, per I’adeguamento degli impianti di produzione e trasmissione.
2. La Giunta regionale, per le finalità indicate al
comma 1, sentito il parere del CO.RE.COM.:
a) definisce le modalid e i criteri per l’ammissibiliti e l’erogazione dei coneibuti;
b) individua le imprese beneficiarie, sulla base di
programmi e relativi piani di spesa;:
c) stabilisce, entro il 30 giugno di ogni anno, la
misura dell’abbattimento
dei tassi di interesse di cui
al comma 1, lettera b).
x
Art. 14.
(Forme associative per i servizi radiotelevisivi)
1. Nell’ambito delle linee progktmmatiche
di cui
all’art. 2, comma 4, la Giunta regianale promuove la
costituzione di forme associative fra le emittenti radiofoniche e h-a le emittenti televisive iscritte al registro di cui all’art. 12, per la gestione comune di una 0
più fasi dell’attività diretta alla produzione e alla ciiffusione dei servizi radiotelevisivi,
anche attraverso la
creazione di servizi comuni. La costituzione di forme
associative avviene nella misura del cinquanta per
cento più uno fra le emittenti radiofoniche
e del cinquanta per cento più uno fra le emittenti televisive.
2. Lo stato di associato, secondo quanto previsto al
comma 1, costituisce titolo preferenziale per l’accesSO alle prowidenze previste dalla presente legge.
Art. 15. K
(Qudificu.zione
e fomtazio7ze
p7vfessionaZe)
1. La Regione, d’intesa con l’ordine regionale dei
giornalisti e l’associazione delia stampa umbra, può
prevedere nell’ambito della programmazione
regionale in materia di formazione professionale la reali=zione di appositi corsi di qualificazione
e aggiomamento riservati agli operatori deIl’informazione,
e
corsi di qualificazione
riservati agli operatori della
comunicazione, con particolare riferimento
al fabbisogno e alle caratteristiche professionali
rilevate dal
CORECOM.
Art. 16.
(Pareresul piano ~assegmzione aMe
mdiofrepmue)
1. La Giunta regionale, sentito il CO.RE.COM.,
esprime il parere sul piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione,
ai sensi dell’art.
3, commi 14 e 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e
successive modificazioni
e ne dà comunicazione
al
Consiglio.
TITOLOIv
IsrITUZIOIoNE E ?XJNZIONAMENTO
COREXOM.
(Ist~‘0n.e
DEL
Art. 17.
del COJUXOM.)
1. È istituito il CO.RE.COM., organo funzionale
dell’Autoriti
per le garanzie nelle comunicazioni,
di
seguito denominata Autorità, ai sensi dell’art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Il Comitato
e altresl organo di consulenza della Regione in materia di comunicazioni.
Art. 18.
(Gmposizitme e dzurztal
1. Il CORECOM.
& composto da quattro membri
più il Presidente scelti fra soggetti in possesso di documentati requisiti di competenza ed esperienza nel
settore della comunicazione,
in almeno uno dei suoi.
aspetti, culturale, giuridico, economico e tecnologico.
2. Il Presidente del CO.RE.CGM:& eletto dal Consiglio regionale su proposta del Residente della Giunta
regionale. 1 quattro membri sono altresf eletti dal
Consiglio regionale con voto limitato a due; ai sensi
della legge regionale.2 1 marzo 1995, n. 11 esuccessive modificazioni
ed integrazioni.
1 membri
del
CO.RE.COM. sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, che viene comunicato
all’Autorità
3.1 membri del CO.RE.COM. restano in carica cinque anni e non sono rieleggibili.
Al rinnovo del
CZZeyiCOM. si prowede, ai sensi della legge regiomatzo 1995, n. 11 e successive modificazioni
ed-integrazioni,
entro quarantacinque
giorni dalla
scadenza dei membri in carica; qualora tale termine
rientri nell’ultimo semestre della legislatura regionale, lo stesso & prorogato di sette mesi.
Art. 19.
(Cause di inwnq7atibt7ità)
1. La carica di componente e di presidente del
COXECOM.
è incompatibile
con:
a) quella di parlamentare europeo e nazionale, di
Ministro, di Consigliere e Assessore regionale, provinciale e comunale, di Sindaco, di Presidente della
Provincia nonché con la carica di Presidente o direttore di enti pubblici economici e non, di nomina.govemativa, parlamentare,
dei Consigli o delle Giunte
regionali, provinciali
e comunali;
b) quella di membro di Segreterie nazionali, regionali, provinciali
e comunali dei partiti e dei movimenti politici;
o dipendente, di imc) quella di amministratore
prese pubbkhe
o private operanti nel settore radiotelevisivo o deIle telecomunicazioni,
della pubblici&
dell’editoria.
anche multimediale,
della rilevazione
dell’ascolto e del monitoraggio,
della progmmmazitx
ne a livello sia nazionale che locale.
2. Sono altresl incompatibili
i dipendenti regionali
owero i titolari di rapporti di wIlaborazione
0 wnsulenza con i soggetti di cui alla lett. c) del comma 1.
3. L’incompatibilitCL,
anche nel caso in cui essa sia
soprawenuta,
b contestata all’interessato
dal Presidente del Consiglio regionale con il contestuale invito
a far cessare la causa di incompatibiliti
o a formulare osservazioni entro sette.giomi dalla comunicazione della contestazione.
4. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del
termine di cui al comma 3, il Presidente, ove ritenga
sussistente la causa di incompatibiliti,
propone al
Consiglio regionale l’adozione del prowedimento
di
decadenza dandone comunicazione
all’interessato.
Art. 20.
@.s~enzedei membri de2 CO.RE.COMJ
1. In caso di assenza non giustificata alle riunioni
del CO.RE.COM. viene operata una trattenuta del due
per cento sull’indennità.
2. L’assenza non giustificata a tre riunioni wnsecutive del CO.RE.COM. costituisce di diritto causa di
decadenza dalla carica
3. E considerata giustificata l’assenza documentata
per motivi di salute, per fona maggiore 0 per missione fuori sede, debitamente autorizzata.
4. Costituisce di diritto, in ogni caso, causa di decadenza dalla carica l’assenza per impedimento protrattasi per oltre sei mesi.
5. La decadenza di cui ai commi 2 e4 5 pronunciata dal Presidente del Consigho regionale.
Art. 21.
(Ymlissioni)
1. ‘Ledimissioni
dei membri del CO.RE.COM. sono
presentate al Presidente del Consigiio regionale.
2. In caso di dimissioni, decadenza, decesso, anche
di .uno solo dei membri, si applica il comma 6
dell’art. 2 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11
come modificata
dalla legge regionale 21 marzo
1997, ri. 8, aggiunto dall’art. 2 della legge regionale 30
giugno 1999, n. 18.
(F~Otè).
1. Il Presidente: .
a)t ha la’ rappresentanza legale del Comitato;
b) convoca il Comitato, determina l’ordine del
giorno delle sedute, le presiede, sottoscrive i verbali e
le eventuali deliberazioni
in esse adottate;
c) cura i rapporti con gii Organi regionali e con
I’Autorità.
2. Il Presidente designa il componente che lo sostituisce in casodi sua assenza 0 impedimenro.
1. Il CO.RE.COM. adotta, enuo due mesi dalla s-ua
costituzione, un regolamento per il proprio funzìonamento e l’organizzazione
dei lavori, che contiene, h-a
l’altro, disposizioni
per la convocazione e lo svolgimento delle sedute, nonché un acodice ericos di comportamento
dei componenti,
dei dipendenti
e dei
consulenti, in cui sono dikipiinate
le modalità di
konsultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati,
operanti nei setiori delle comunicazioni
e dell’informazione.
_/’
2. Il regolamento è approvato dal Consiglio regionale e pubblicato nel Bdettino
Uffici&
della Regione.
(hdemità
Art. 24.
di jiuuitme
e tirnboni)
1. Al Presidente del CO.RE.COM. è attribuita un’indennità, per dodici mensilità, pari al sessanta per
cento deIl’indennità mensile lorda spettante al consigliere regionale.
2. Ai componenti
del CO.RE.COM. k attibuita
un’indennità,
per dodici mensilità, pari al venti per
cento dell’indennità
mensile lorda spettante al consigliere regionale.
3. Nel caso in cui, per giustificati
motivi, il Presidente del CO.RE.COM. debba assentarsi per oltre un
mese, al componente che ne assume le funzioni spetta, a partire dal secondo mese, e fino al sesto mese di
supplenza, il doppio della sua indennità di funzione.
L’indennità del Residente dopo il primo mese di asS~P, & ridotta del venti per cento e dell’ottanta per
Cento per i restanti cinque mesi.
4. Ai componenti del CO.RECOM. che non risiedo-
no e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel
luogo di riunione del CO.RE.COM. b dovuto, per ogni
giornata di seduta 0 per altre riunioni espressamente
autorizzate dal Presidente, il rimborso delle spese di
viaggio nella misura .prevista dall’art. 2 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9 e successive modificazioni.
-.
5. Ai componenti del CO.RE.COM. che, con autorizzazione del Presidente, per ragioni attinenti al loro
mandato e diverse dalla partecipazione
alle sedute.
del CO.RE.COM., si .recano fuori regione in localith
diverseda quelle di residenza, E dovuto il trattamento
economico di missione previsto per i dirigenti regionali.
AI-L 2s.
(Fu.nzioni)
1.11 CO.FLE.COM. esercita le funzioni ad esso conferite dalla legislazione nazionale e regionale, nonché
ai
le funzioni
espressam ente delegate dall’Autorità,
sensi dell’art. 1, comma .13, delklegge 3 1 luglio 1997,
n. 2’49, con le modalità stabilite dall’apposito regolamento.
2. Il CO.RE.COM. prowede al monitoraggio
qualitativo e quantitativo
& ogni forma di comunicazione
di interesse regionale.
3. Il CO.RE.COM. pub svolgere attività di studio, ricerca e monitoraggio,
su materie attinenti le comunicazioni, per istituzioni
pubbliche umbre, sulla base
di apposite convenzioni.
(
1. Il CO.RE.COM., per. l’esercizio delle sue funzioni, è assistito da apposita strutLura, costituita ai sensi
dell’art. 8 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15,
che pub anche avvalersi di personale a&egnato dal
Ministero delle comunicazioni
in base all’art. 1, comma 14 della legge 3 1 luglio 1997, n 249 e da personale di ruolo degli enti locali. L’organico della struttura
b definito sentita l’Autoriti.
i- ..
2. Nell’esplicaziork
delIe
sue funzioni,
il
COXEXOM.
può awalersi anche di sogg&ti pubblici
e privati di riconoscitita
indipendenza e competenza. :;- .
Art 27.
1. Entro
il 15 settembre
di ogni anno il
CO.RE.COM.
presenta al Consiglio regionale, per
l’approvazione,
ed all’Autorità,
per la parte relativa
alle funzioni da essa delegate, il progmmrna di attivi-
tà per l’anno successivo, con I’indicazione del relativo
fabbisogno finanziario.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno il CO.RE.COM.
presenta al Consiglio regionale e all’Autorità una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito re-
gionale, con particAre
rifexjtiento
al settore radio-
televisivo, nonché sull’attività-ivolta
nell’anno precedente, dando conto nella stessa zkhe della gestione
della propria dotazione finanziaria,‘sia
per la parte
relativa alle fudoni
proprie sia per quella relativa
alle funzioni delegate.
3. La Regione ‘rende pubbiici, attraverso gli SUUmenti infozmatki
a propria disposizione, iì progmmma di attivi& e la rfkione
conoscitiva sul sistema
delle comunkazioni
in ambito regionale e sull’attività svolta nell’tino
precedente dal COJUXOM.
. .
SWMO
Ordinorio tL. 1 d l ~ilCttiIl0
Ufficiale~ - suie g-a&
Art. 28.
(Fmme ,di consu2tazione)
1. Il CO.RE.COM. attua idonee forme di consuitazione sulle materie di sua competenza con la sede re;
gionale della concessionaria del’ serviti0 pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, wn le associazioni degli uténti, con la Commissione regionale per le pari opportunità,
con l’ordine
dei giornalisti, con I’Associazione stampa umbra, con
gli organi dell’Amministrazione
scolastica, con..le Organizzazioni
sindacali dei lavoratori
del cotiparto
delle comunicazioni
e con gli &ri.eventuali
soggetti
.’
collettivi interessati alle comunicazioni.
2. La Regione e il CO.RE.COM. organizzano tonfi
renze regionali sulla informazione
e sulla comunicazione.
(Fitmuiamento
Art. 29.
e gestime e&omìca
e fmanz2.G)
1. Per I’esercizio
delle funziki
pkoprie, conferite
dalla legislazione statale e regionale, il CO.RE.COM.
dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata, iscritta in apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale.
2. Nell’ambito
ddle previsioni contenute nel pro,annuale di attività e delIa corrispondente
dobilancio,
finanziaria
iscritta,,
in
il
t&one
COIECOM.
ha autonomia gestionale e operativa,
secondo le norme regionali in matk-ia di amministra... .’
zione e contabiliti.
3. Il CO.E.COM. si awale di mezzi e strutture
adeguari, messi a disposizione
dal Consiglio regionale.
- Ro.3 & ]g g&
2000
9
sponibilità
che sarà ‘prevista nel fondo globale del
cap. 9710 del medesimo bilancio.
4. La Giunta regionale - a norma della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa
5. Per gii anni 2001 e successivi l’onere sa& annualmente determinato con legge di bilancio ai sensi
dell’art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.
6. Agli oneri di cui all’art. 24 si fa fronte con gli
stanziamenti appositamente previsti nel bilancio del
Consiglio regionale per gli anni 2000 e successivi.
An. 32.
fAhgazione)
1. Sono abrogate le leggi regionali 29 apriie 199 1,
n. 10 e 16 giugno 1998, n. 20.
La presente legge regionale sa,+ pubblicata nel Bellettino Ufficide della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla!osservare come legge della Regione dell’Umbria.
Data a Perugia, addì 11 gennaio 2000
BRACALENTE
Ar,. 30.
.:z
(Norma tramitoria)
LAVORI PREPARATORI
1. In sede di prima appli&one
della presente legge gli ormi
regionali competk’nti prowedono
alla
elezione &! CO.RE.COM. entio’kenta
giorni dalla
_.
sua enlxata in vigore.
more
della
prin&
elezione
del
2. Nelle
degli
CO.RE.COM. e fino aIl’effettivo. jk&diamento
organi, le funzioni sono eserci‘rate‘dal Comitato regionale radiotelevisivo,
di cui dlj,,$gge regionale 29
aprile 1991, n. 10.
-’/
Disegno di legge:
- di iniziativa della Giunta regionale su proposta del Fresidente Bracalente, deIiberazione n. 1371 del 29 settembre 1999,
atI0 mnsiliare n. 1833 (VI legihtura).
- Assegnato per il parere alla 1 commissione mnsihre permanente rAffati istitionaii
- Programmazione - Bilancio - Finanze e patrimonio - CXganiaazione e personate - Enti Ioc&.
iI 20 ottobre 1999.
- Effettuata sun’atto una audizione che si & svolta il 4 ne
vembre 1999.
- Testo Ucenziato dalla 1 commissione mnsiIiare permanente il 25 novembre 1999, mn parere e relazioni, illustrate or&
mente, daJ presidente Pacioni, per la maggioranza, e dal mnsig&re Modena. per la minoranza (atto n. 1833/bis).
- Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale. con
emendamenti, nella seduta del 13 dicembre 1999, ddiberazione
n. 749.
- Legge vistata dal Commissario del Governo il 7 gennaio
2000.
TlTOLOV
.~
NORME FINALI
Art.31.
‘.’
(Noma fmanziaki)
1. Per le finalità di cui all’&t:.i$&torizzata,
per
I’anno 2000, la spesa di lire 1OO.OOO.QOO
con iscrizione, in termini di competenza e di. cassa, al cap. di
nuova istituzione n. 175 denominato: &pese.per I’informazione
e la comunicazioae.“iImezzo
stampa,
agenzie di informazione,
emitteekadiofonica
e televisiva locale, nazionale ed int&n&&aìe~.
2. Per le finalità di cui all’art: l3l~~~utOrit;ata,
altres’i, per l’anno 2000, la spesa~diJk~400.000.000
con
iscrizione, in termini di competen2a.e di cassa, al
cap. di nuova istituzione n. 652.0:@&
rubr. 2, ctg.
3) denominato: <Spese ‘per il sostegno.degli
investimenti delle imprese radiotelevisitle’singple
o associa. . .
t-.
3. Al finanziamento
dell,oner~~k$plessivo
di lire
500.000.000 per l’anno 2000 si fa honte con pari di-
1
AW!SRXX - I] testo deh legge tiene pubbiicato mn kggiwtta delle note redatte dalla Segreteria gurera\e della F%s.idwza
della Giunta regionale (SeMrio Segrstti
della Giunta), ai s~1sidehr~4,cmuni
1,3e4dellakgge
regionale 18 dicembre
1987, n. 54, al ~010 scopo df fadhrc
la ktura delle dii~ni di legge modificate o alle quaE & operato U rinvio. Restano invariati il valore e ~&&acia degli atti legislativi qui trasa%i.
.
.-
Suuolcmmto
10
ordinak
n
1 d ~Bollatino
Ufficialo
NOTE
Note orart. 1, WmmaUdCO:
-U testo degli artf 13, comma 3 e .14 dello Statuto regionale
appmvato wn legge 23 gennaio 1992, n. 44 (pubblicata nel S.O.
da G.U. n. 26 del lo febbraio 1992 e nel E.U.R. n. 8 del 21 feb
braio 1992), & il seguente:
x13. okssis.
3. ha regione assicura Ia più ampia informazione degli Utenti
sulla orgakzazione
e sulia gestione dei suvizi pubblici anche
OmLrsir
- ai Eni del ConmIlo della loro efficia
14..-. & ,+.Rcgione riconosce nel ,@tto aik informazfone U
presupposto’ fondamentale della partecipaPone ed un aspett
essenziaie.dei diritti del cittadini.
2. Maua
ia più ampia informazione sug?.iatti. sui progzammi e sufle iniziative di propria competenza, non& sul famzionamento di propri organi ed uffici.
3. La legge regola la pubbliciti ed il diritto di accesso agli atti
della Regione>.
- ll testo deIl’1, comma 13, della &ge 31 luglio 1997, n.
249, recante &tituzione
deIl’AutoMa pe.r le garanzie nelle CDe ramunicazioni e norme sui sistemi deIle
diotelevisivo~.(pubbIcata
nel S-0. aila G-U; n. 177 del 31 luglio
1997). e il seguentez
neueco~-omirrir~
al.- Aruo?ìt& perlegamn&
13. L’Autoriti si ade degli organi del’Mikter0
delle comu&azioni e degli organi del Ministero d&Wemo per la sicurezza e la regolarjta dei savip @i teiecomunkazioni
nonche degli
organi e delle istituzioni di cui pub attualmente avvalersi, se
arndo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e I’editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio
cessarle funzioni di governo, di gatanalhedisskurarelen
zia e di conuollo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell’AutorWt i wmitatixgionali
per le comunkadoni, che possono istituirsi wn leggixegionali
entro sei mesi
daEinsediamento, ai quali sono altre amibuite le competenze
attualmente svolte dai wmitati.~ondkradiodevisivi.
L’Autorith. dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
sfato, Ie regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
individua gli indirizzj generali relativi. ai requisiti richiesti ai
wmponenti, ai criteri di incompatibW
degli stessi, ai modi organhativi e di 6nanziamento dei comitati. Enpo il termine di
ad al secondo p&iodO e in cas0 di inadempienza le funzioni dei
comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate dai w
operanti. L’Aut0riti d’iitesa wn
mitati reglonafi ra&otd~
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province ‘autonome di Trrnto’ edi Bobano adotta un regc~
lamento per deti
le materie di * wmpucnza che possono
essere delegate ai. wmitat5 regi@.&. per le wmunicazioni.
Ndl’aplicazione
deIle funzioni IAuto&& può richiederé la wnsulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e
competenza. Le wmunicazioni
dirette an’Autorità sono esenti
da bollo. L’Autoriti si coordina con i preposti organi dej Ministeri della difesa e dell’interno per & aspetti di oomune intere+
se. omisks.
- saie arzra&-
n 3 de2 19
~erutuio 2000
prhratom (pubblicato nel SO. aIla G.U. n. 185 dd 9 agosto 1990),
t il seguente:
~XO.Td&oma&c@on@mdio-Rmifia
cOmmkatidi4ga%ìj%bbiiCL-07tZMS.
5. Il Governo. le Amministrszionl ddlo Stato. le Regioni e gli
enti pubblici tex~&oriali, per soddisfke gravi ed eccezionali esigenze & pubblioa n‘ta. ndl’amblto intersmto da dette esigenze, possono chiedere ai conctsioti
privati 0 alla concesdonarla pubblica la trasmissione gratuka di brevi wmunkati.
Detti comunicati devono essere msmessi immediatamente.
o!?zù&a .
_:
,
Nota ai&.
10, comma 2.
Il testo deIl’art 1, comma 10. del deuet0 legge 23 ottobre
1996, n. 545. recante ~Dkposizioni urgenti per I’esercitio
dell’attività radiotdevisiva e delle telewmunicazioni~
(pubbficato ndla G.U. n. 249 del 23 ortobre 1996), wnvert&o in kgge.
con modificazioni. dalla legge 23 dlwmbre 1996. n. 650 (in G.U.
n. 300 del 23 dicembre 1996), k il seguente:
fdecomuniwzioti
Nota all’art.
4, wmni
1e2
Il kto ddl’ar~ 8 della legge regionale22 aprile 1997. IL 15,
recante *Norme sull’orgzùzzazione
degli uffici deIla Regione e
sulla dirigenza regionale., (pubblicata nel B.U.& n. 21 del 28
aprile 1997), & il seguente:
CS.-fJjkà&gm&ii~wmpnsidedi&cmi@mali-
1. Per Eavorim il n-0
supporto 0% .
-’ e gestionale
ad organismi regionali dotati di autonomia funzionale ai sensi
delle norme istitutive, il Consiglio regionale, ITJfficio di presidenza del Consiglio e la Giunta regionale, per le rispettive competenze, possono istituire, ai di fuori delle direzioni regionali,
uffici dirigenziali.
2. Gli uffici di cui al comma 1 sono equiparati ai servizi e
sono canpi di spesa. 1 rdatlvl dirigenti rqxmsìbiii
gestiscono
autonomamente specifici capitoli del bilancio regionalea.
No& all’art. 9, wmma ;cnieo:
Il testo ddl’an. 10, wmma 5. della legge 6 ag0sto 1990, n.
223;recante l Dkclpllna del sìstema zadlatelevisiwz~ pubblico e
10. Il wmma 1 d9’artiwlo
9 de& le& 6 agost0 1990. n.
.
2&. come modificato daIl’artiw10 Il-bis dd dccrrtdegge
27
agosto 1993,n. 323, wnveztito, con modificazioni. dalklegge
27 ortobre 1993, IL 422. t sostitu& dal seguente:
~1. Le amministrazioni
stateli, gti enti pubblici territoriali, gii
alti enti pubblici, mmpresi quelli economici, qua+ ultimi Umitatamente alla pubbkitk
diffusa sul-territorio nazionale, sono
tenuti a d-are
alla pubblicità su emittenti tdevisive locau‘
operanti nei territi
dei Paesi dell’Unione emwpea, nonch6 su
emittenti radiofoniche nazionali e locali operanti nei tetritori
dei medesimi paesi, almeno il 15 per cent0 deIle somme stanzia- :
te in bilancio per le campagne pubblicitane e di prom0zione
delle pr0pGe attivi& Gli enti pubblici terriroriaii, gli alti enti
pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quali ewnomici, sono tenuti a destinarr rrlativamene alla pubbii&
non difEus in ambito nazionale: almeno il 25 per cento delle somme
stanziate in bilancio, per le campagne pubblicitarie e di prome
zione delle proprie attività. su emitttnri tekvisive e radiofoniche locali operanti nù. pritori
dei Paesi deil'Unione europea".
Od.Cka.
Nota flm.
11, wmma
2
Tl testo den’art 7, comma 2, de& legge 6 ago.kl990,
n. 223
(si veda la nofa a&rL 9, comma unico), & iI seguente:
c7. ComiIazi qi.maEpa
i sedzi rrrdiotclnririn. - cb%issk
2. La concssione’di
ad alktiwlo
i, comma 2,.prevede forme di collaborazione wn le rcd& culturali e informative delle
regionie6ssaiaiteriinbaseaiqudip0ss0nocsserestipuiate
convenzioni tra le sedi petiferiche della wncessionaxia pubblica, le Regioni e j amcessionari privati in ambito locale. Il cornitata regionale per semlb radlotdevisivi detice
i contenuti di
tali wfhborazioni
e. wnvahoni
e ne axmìina Iattuspone per
wnfo ddla Regione. omirxu.
Noto tiort.
16, ~wmnta
waiw:
Il testo dell’art
3, commi 14 e 15, della legge 6 agosto 1990, n.
223 (si veda la nota aIYatt. 9, comma unico), & il seguente:
~3.l%?+c.aponc&uc&~~-onHssir.
14. Nd rispett.0 de& obiettivi indicati nei commi daI7 all’l 1,
il MInittero ddle poste e d9e tehotmmicazioni.
sentite la wncarattere nazionale dei
ccyionaxia pubblica e le ascùazionita
titolari dl emIttenti 0 reti private, redige’10 schema di piano di
esegmzione wn I’indicazione dd IIU~CKI e deIle earapuistiche dei bacini d’utenza, e la sonopone al parere delle Regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
15. Le Regioni e Ie Provina nutonome, nul’esprimerc 4 par*
re SulfO Schema dl piano di -0nC,
pSS0n0 pr0p0m *
tesi diverse di bacini, in dazione alle proprie cmttaistiche
naturali, socio-ewnomkhe
e cubraii.
Esse possono, altre&
d’intesa tra loro. proporre bdaf dl utenza wmprendenti titori wnBnanti. Decorsi sasanta #orai dalla dcaione
dello
schema di piano, senza che sia pervenuto il -re,
de reso in senso favorevo1e:Chkks~.
Noti
esso si inten-
all’art. 17, comma unico:
Per il :es~deP’~
1, comma 13.della legge 31 lugbo 1997, n.
249, si vedano le note all’ah 1, comma: unico.
:.
.
Nora all’art. I8, wnu& 2 e 3:
::_
La legge regiorsle 21 marzo 1995, n,Jl, recante aDisciplina
ddli nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amminisuativi~ (pubblicata nel B.U.R n. 16 del 29 marzo
1995). 5 stata modificata ed integrata con leggi regionali 21
marzo 1997, n. 8 (in B.U.R. n. IS dd 26 mko 1997) e 3O’giugno
1999, n. 18.(in B.U.R n. 38 dd 7 lugbi:1999).
: ,. ‘8
Il testo dell’art. 2, comma 6, della legge regionale 21 marzo
1995, n. 11 (si ve& la nota all’srt. 18. $ommi 2 e 3). k il seguente:
6. Ndleipotasi di nomine o design&,&i effetttite wn la procedura dd Voto limitato ai sensi dd commà S. la decadenza, le
dimissioni o il decesso anche dì uno solo dei componenti comporta la ridezione dell’iitero orooano,;;.‘:
.
.‘I
Nota all’art. 24. comma 4:
?.*:
Il testo dell’att. 2 della legge regionale 26.febbraio 1981, n. 9
recante &.imborso delle spese di p:erma&ra
nella sede regio
naie e di missjone ai consiglkti regiopaljx (pubblicata nel
R.U.R. n. 11 del 27 febbraio 1981), k.:il.seguente:
~2. Rimborso spese r&Zive ai tmsporti LAi wnsiglierì regionali & conisposto ahred per le magzgiori;~spese relative ai traspcti tra laloro residenza e la sede-regio&;
un rimborso pari
a un quinto dd costo di un litrc di:bcmtina super vigente nd
tempo per ogni chilometro di percoaenza:pèr presenze a riunio
ni degii organismi previsti dalloStatutaadAregoAamento
interno àel coti$o
regionale, nonche ~délxomitaxo di gestione dì
cui dl’ar~ 2 legge regionale d,! 13 gennaioJ973, n. 8.
11rimborso di cui al precedente coni& non & wrrisposto ai
consiglieri che usukuiscono di autovknxra
.., : di setizio.
Agli effetti della presente legge la residenza del consigkre
che risieda fuori dd zerrkozio regionale si inrende sempre acquisita in un comune della regionex.
.
- .’
Nota aran
25. w-
_ ::t?‘:I< .,
1:
PerU testo deil’art 1. comma 13, d& legge31
luglio 1997, n.
249. sj veàano le note afl art. 1, comma~**cZ.
-’;
: < .” :.
‘_’
Note alSm. 26, comma 1:
-Per il tasto dell’art. 8 della legge re$:onze 22 aprile 1997. n.
15, si ve& la nota all’srt. 14, commi 1 ,e~3.~1’
-Il testo.delYart. 1. comma 14. della legge-31 luglio 1997. n.
249 (si vedano le note all’art. 1. comma.unico). e il seguente:
s I; Autorùd per le garanzie ne& conanzia~ziorti - Ornìsis.
14. Il reciutamento del personale di ruolo dei comitati regio
nali per le wmunicazioni avviene prioritarjaniente
mediante le
procedure di mobilita previste dall’artic+~,4..comma
2. del de.’
‘.
:’
‘.*
Creto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modifi&~
IIi, daila legge 11 luglio 1995, n. 273, per il personale in ruolo dd
h3inktem delle poste e ddie tdecomunjuzioni
che, alIa data d,i
entrata in vigore della presente legge, risulti applicato d reiatfvo
ispeUOrat0 territoriale. Anabga prioriti e riwnosciuta d pde in posizionedi comando dalI’Rnte poste italiane presso di
stessi ispenorati territoriali, nei limiti della dotazione organica
dd Mini&%. stabilita dal deueto-legge 23 ottobre 1996, n. ~0,
i cui effetti sono stati fatti saki dalla legge 23 dicembre 1996, n.
650. omissis..
Nota aU’an. 30,. commu 2:
Ia kggeregiode
29 .apiiie 1991. n. 10, recante *Norme per
il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotele
visivi*, * pubblicata nd B.U.R n. 22 delI’ maggio 1991.
Nota aII’0n. 31. commi 4 e 5:
n tsto da’art. S della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.
recune <Norme di contabilità regionale in attutione
della leg
ge 19 maggio 1976. n. 33% (pubblicata nd B.U.R n. 19 del 10
maggio 1978). e iI seguente:
.S,&?& regiodi ari spesa. - Le leggi regionali che prevedono nuove 0 maggiori spese ne indicano I’ammontare e la wpertura wn riferimento al bilancio pluriennale.
Le leggi regionali che~precedono attività 0 inrerventi a caratere continuativo o ricorrente deruminano di norma solo di
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando
alla legge di biiancio la determinazione dell’entità àella rdativa
SPIn tal caso pub essere dato corso alle procedure e agii adempimenti previsti dalla legge, con esclusione degli atti dai quali
comunque sorga l’obbligo dell’Amminisuazione
di assumere
impegni a norma del successiw art. 40.
Le leggi regionali che àispongono spese cii carattere pluriennale indicano,cLi norma l’ammontare complessivo nonche la
quota eventualmente a caricodel biìancio annuale in corso o già
presentato d Consiglio rinviandoai successivi bilanci annuali la
determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi.
La quantiEcazione annuaie della spesa può essere prevista
per i casi in cui le leggi disciplinano interventi 0 s.eMzj per i
quali la continuita e la regolarirà dell’erogazione della stessa
spesa nd tempo assume UP interesse preminente.
Le leggi che prevedono .opere od interventi la Eui esecuzione
si prouagga per piu m,
possono autorizzare la stipulazio
ne di contratti o wmunque ksutione
di obbfigarioni da parte della Regione nei limiti dell’iitera somma in esse indicata
fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio. ai sensi dd successivo art. 40,sol~anto le somme
corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nd wrSOdd relativo esercùiom.
Note flan.
-Per la legge regionale 29 aprile 1991. n. 10. si vedala nota
all’art 30. comma 2.
- La legge regionale 16 giugno 1998, n. 20, recante =Modigche da legge regionale 29 aprile 199 1, n. 10: Norme per il funzionamento del Comitato regjonale per i servizi radiotelevisivi*,
e pubblicata nel B.U.R n. 41 dd 24 giugno 1998.
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,À$v~‘~IUSEPPE PELUSO - &eftore
Registiione
32. wntma unico:
presso il Tribunale di Pk$
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respons&k
i mano 1995- n. 4/95 - Stampa Grafirx Veneta S.rk - Trcbasckghe (PI))
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FAQ 9 Mail;
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Approvazione
del regolamento
relativo
definizione
delle materie di competenza
dell’Autoriti
per le Garanzie nelle
Comunicazioni
deiegabili ai Comitati
Regionali per le Comunicazioni
Delibera
(Articolo unico)
Alleqato
A (Regolamento
alla
,7-
=
-
Articolo 1 delegate
Articolo 2 delega
Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 -
)
Funzioni proprie e funzioni
Modalità di conferimento
della
Modalità di esercizio della delega
Poteri sostitutivi
Funzioni delegabili
L’AUTORITA
NELLA sua riunione del Consiglio del 28 aprile 1999;
VISTA la lecoe 31 lualio 1997. n. 249 recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo”, ed in particolare
l’arricolo 1, comma 13, che prevede l’istituzione, quale organo funzionale dell’Autorità, dei
comitati regionali per le comunicazjoni;
VISTO, altresì, che ii medesimo articolo 1, comma 13, prevede l’adozione da patte
dell’Autorità. d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, di un regolamento per la definizione delle materie di
propria competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni.
CONSIDERATO che i Comitati regionali per le comunicazioni, al fine di assicurare le
necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione loro
demandate dall’articolo 1, comma 13. della leaae 31 lualio 1997. n. 249, in quanto
funzionalmente organi dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, possono essere
titolari di funzioni proprie e di funzioni delegate;
VISTA la propria decisione, assunta nella riunione dei 2 febbraio 1999, nella quale è stato
approvato lo schema del sopracitato regolamento trasmesso con nota del 4 febbraio 1999
alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e,fii Bolzano;
TENUTO CONTO degli esiti dell’incontro tecnico del 24 febbraio 1999, nel corso del quale i
rappresentanti delle regioni hanno avanzato richieste di modifica al testo di detto
regolamento, accolte dal rappresentante dell’Autorità;
htttx//www.comune.naDoli.it/agcom/prowlD53 99.htm
05/08/99
, Pa@aW
2di5
VISTO il testo dei regolamento in oggetto, trasmesso dail’Autorità con nota del 26 febbraio
1999, nella cui nuova stesura risultano recepite tutte le richieste avanzate dai rappresentanti
delle regioni in sede tecnica:
VISTA l’intesa sul regolamento proposto, espressa nella seduta dei 18 marzo 1999 dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra io Stato, le regioni e le pr&ince autonome di Trento
e,di Bolzano;
VISTA la comunicazione del 22 marzo 1999 con la quale la Conferenza permanente per i
rapporti tra io Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso
l’atto relativo all’intesa espressa nella seduta del 18 marzo 1999 (Repertorio Atti n. 633);
VISTA la propria delibera n. 52199 “Individuazione
regionafi per le comunicazioni” di pari data;
degli indirfzzi generali relativi ai Comitati
UDfTA la relazione dei Commissario dott. Alfredo Meocci relatore ai sensi dell’articolo 32,
comma 1, del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorfta;
Articolo
unico
1. L’Autorità adotta, ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il
seguente regolamento per la definizione delle materie di propria competenza che possono
essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni.
2. Il testo de! regolamento di cui ai precedente comma è nportato neii’aikgato
delibera e ne costftuisce parte integrante e sostanziale.
3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
A alla presente
a quello della sua pubblicazione
4. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel
Bollettino ufficiale dell’Autorità.
Napoli, 28 aprile 1999
IL COMMISSARIO
Alfredo Meocci
Allegato A
afla delibera
RELATORE
IL PRESIDENTE
Enzo Cheii
n. 53/99 del 28 aprile 1999
REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE
DELLE MATERIE Dl COMPETENZA DELL’AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI DELEGABILI Al COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI
(Ai sens~~dell’artfcoio 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249)
I Comitati regionali per le comunicazioni, al fine di assicurare le necessarie funzioni di
governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione loro demandate dall’articolo 1,
comma 13 della legge n. 249 del 1997 in quanto funzionalmente organi deff’Autorftà per le
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L
-*
Pa,ginaW
,
3di5
garanzie nelle comunicazioni,
sono titolari di funzioni proprie e di funzioni delegate.
Art.1
Funzioni
delegate
proprie
e funzioni
-7
1Comita!i esercitano, come funzioni proprie, quelle loro conferite dalla legislazione statale,
regionale e delle province autonome.
I Comitati esercitano, altresi, le funzioni di competenza dell’Autorità che saranno loro
delegate dalla stessa Autorità, a sensi dell’art. 1 , comma 13, della legge 31 luglio 1997, n.
249 secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
Art.2
Modalità
.i
e.,:..
di conferimento
della delega
Le funzioni di cui all’art. 1, comma 2, saranno delegate ai Comitati mediante la stipula di
apposite convenzioni, nelle quali saranno specificate le singole funzioni delegate nonché le
risorse assegnate per prowedere al loro esercizio.
Art. 3
Modalità
di esercizio
della delega
1. Le funzioni delegate sono esercitate dai Comitati nell’ambito e nel rispetto dei principi e dei
criteri direttivi stabiliti dall’Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull’intero
territorio nazionale dei compiti (di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni)
ad essa affidati dalla legge n. 249 del 1997.
2. Nell’esercizio della delega, i Comitati possono awalersi di tutti gli organi periferici
dell’amministrazione statale di cui può awalersi I’Autorità ai sensi della normativa vigente.
Art. 4
.?.
z
CI- Poteri sostitutivi
In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del Comitato nell’esercizio delle funzioni
delegate owero in caso di ripetuta violazione delle direjtive generali stabilite dall’Autorità, da
cui derivi un grave pregiudizio all’effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla legge n.
249 del 1997, I’Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione
dell’addebito al Comitato interessato nonché previa assegnazione, salvi i casi di urgenza, di
un congruo termine per rimuovere l’omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei
principi e criteri direttivi di cui all’art. 3, comma 1.
Ah5
Funzioni
deiegabiii
1) Sono délegabili ai Comitati, in linea di principio, tutte le funzioni di governo, di garanzia e di
controllo’di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni e che non pregiudichino la
responsabilita generale assegnata in materia all’Autorita dalla legge n. 249 del 1997.
2) In particolare sono delegabili:
htb:/bww.comune.napoli.if/agconl/prow/D53-99.htm
05/08/99
PaginaW
4
di 5
a) funzioni consultive, in materia di:
adozione del regolamento per l’organizzazione e la tenuta del
registro degli operatori di comunicazione, di cui all’art. 1, comma
6, lett. a) n. 5;
_.definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per
I’interconnessione e per l’accesso alle infrastrutture di
telecomunicazioni, di cui all’art. 1, comma 6, lett. a) n. 7;
emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità
dei servizi e per l’adozione da parte di ciascun gestore di una
Carta di servizio di standard minimi per ogni comparto d’attività, di
cui all’art. 1 comma 6, lett. b) n. 2;
adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei
sondaggi, di cui all’art. 1 comma 6, lett. b) n. 12;
predisposizione dello schema di convenzione annessa alla
concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all’art. 1
, comma 6, lett. b) n. 10;
b) funzioni di gestione, con carattere prioritario,
in materia di:
tenuta del registro degli operatori di comunicazione,
1, comma 6, lett. a) n. 5;
monitoraggio delle trasmissioni
comma 6, lett. b) n. 13;
radiotelevisive,
di cui all’art.
di cui all’art. 1,
c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:
esistenza di fenomeni di interferenze
all’art. 1, comma 6, lett. a) n. 3;
elettromagnetiche,
di cui
rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle
infrastrutture di telecomunicazioni,
di cui all’art. 1, comma 6, lett.
a) n. 8;
rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili
di cui all’art. 1, comma 6, lett. a) n. 15;
con la salute umana,
conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che
sono fomiti da ciascun operatore destinatario di concessione o
autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all’art. 1,
comma 6, lett. b) n. 1;
verifica del rispetto della normativa in materia di campagne
elettorali;
modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la
pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all’art. 1, comma 6,
lett. b) n. 3;
.i
‘I
rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per
l’utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi,
di cui all’art. 1, comma 6, lett. b) n. 4;
httu://www.comune.napoli.it/agcom/prow/D5399.htm
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.** *PaginaW
5 di 5
rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela
dei minori, di cui all’art. 1, comma 6, lett. b) n. 6;
rispetto della tutela delle minoranze linguistiche,
comma 6, lett. b) n. 7;
di cui all‘art. 1,
rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui all’art. 1,
comma 6, lett. b) n. 8 (la relativa procedura riveste carattere
urgente ed è immediatamente operativa, previo nulla-osta da
parte dell’Autorità che ne è informata tempestivamente);
rispetto dei criteri ti&
nel regolamento relativo alla
pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di
comunicazione di massa, di cui all’art. 1, comma 6, lett. b) n. 12;
rispetto delle disposizioni
di cui all’art. 2;
relative al divieto di posizioni dominanti,
d) funzioni istruttorie, in materia di:
Y‘L..
.
a:..1
Ic
II
/7-
controversie in tema di interconnessione e accesso alle
infrastrutture di telecomunicazioni,
di cui all’art. 1, comma 6, lett.
a) n. 9; controversie tra ente gestore del servizio di
telecomunicazioni e utenti privati, di cui all’art. 1, comma 6, lett. a)
n. 10.
http://~.comune.napoli.it/agcom/prowfD53-99.hbn
05/08/99
- .;
Pagina W
1 di 3
Delibera tV’ 52199
tndividakione
degli indirizzi
generali relativi ai Comitati
Regionati per te Comunicazioni
NEL-
sua riunione di Consiglio del 28 aprile 1999;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante “Istituzione dell’Autorita per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo”, ed in particolare l’articolo 1, comma 13, che prevede l’istituzione
dei comitati regionali per le comunicazioni, quali organi funzionali dell’Autorità;
VISTO, altresì, che il medesimo artiCOl 1, comma 13, prevede l‘individuazione da
pane dell’Autorità. d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. di indirizzi generali
relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di compatibilità degli stessi, ai
modi organizzativi e di finanziamento dei comitati regionali per le comunicazioni;
VISTA la propria decisione, assunta nella riunione del 2 febbraio 1999, nella quale
è stato approvato lo schema di proposta concernente i sopra citati indirizzi
generali, trasmesso con nota del 4 febbraio 1999 alla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
,.-
TENUTO CONTO degli esiti dell’incontro tecnico del 24 febbraio 1999, nel corso
del quale ; rappresentanti delle regioni hanno avanzato richieste di modifica al
testo di detta proposta, accolte dai rappresentante dell’Autorità;
VISTO il testo della proposta, trasmesso dall’Autorità con nota del 26 febbraio
1999. nella cui nuova stesura riSUltanO
recepite tutte le richieste avanzate dai
rappresentanti delle regioni in sede tecnica;
VISTA l’intesa sugli indirizzi generali proposti, espressa nella seduta del 18 marzo
1999 dalia Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
VISTA la comunicazione del 22 marzo 1999 con la quale la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano ha trasmesso l’atto relativo all’intesa espressa nella seduta
del 18 marzo 1999 (Repertorio Atti n. 632);
UDITA la relazione del Commissario dott. Alfredo Meocci, relatore ai sensi
dell’Articolo 32, comma 1, del regolamento concernente I’organizzazione ed il
funzionamento dell’Autorità;
Articolo
1
http&vw.agcom.it/prow/D52-99.hlm
09/09/99
,
.
’ PaginaW
2 di 3
A) Gli indirizzi generali proposti, in ordine ai requisiti richiesti ai componenti, sono i
seguenti:
1) la composizione ordinaria, compreso il Presidente, sia di norma,
di cinque membri:
-_
2) essi siano in possesso dei necessari requisiti di competenza ed
esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti
culturali, giuridici, economici e tecnologici;
3) essi diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema
politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore;
4) il procedimento di nomina veda coinvolto il Consiglio regionale,
con garanzia del ruolo delle opposizioni consiliari nella definizione
delle procedure di elezioni non escludendo che, in analogia con
quanto awiene per I’Autorità, il Presidente sia nominato
direttamente dall’Esecutivo regionale, sentita la Commissione
consiliare competente;
-;;..:
.:.;‘7
CL
5) la durata in carica sia, di norma, di cinque anni, con divieto&
neleggibilità;
6) pei essi siano previste le seguenti incompatibilità, limitatamente
x’ al solo periodo del mandato:
a) Politiche: membro del Parlamento europeo e
nazionale, del Governo, dei Consigli o delle Giunte
regionali, provinciali e comunali; Sindaco; membro di nomina governativa, parlamentare, dei Consigli o
delle Giunte regionali, provinciali e comunali - alla
presidenza o direzione di enti pubblici economici e
non: detentore di incarichi elettivi o di
rappresentanza in partiti politici.
b) Economico-professionali: amministratore o
dipendente di imprese pubbliche o private operanti
nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni,
della pubblicità, dell’editoria anche multimediale,
della rilevazione dell’ascolto e del monitoraggio
della programmazione. a livello sia nazionale sia
locale; dipendente regionale; titolare di rapporti di
collaborazione 0 WWJlenZa attivi con i soggetti
sopra indicati. I soci risparmiatori delle società
commerciali (e delle società cooperative) non
versano in situazione di incompatibilità:
7) tra le cause di decadenza dall’incarico, sia espressamente
prevista una prolungata assenza non giustificata ai lavori del
Comitato, tale da comportare una mancanza grave agli impegni
assunti al momento dell’accettazione della nomina.
La contestazione della causa di incompatibilità e l’adozione del
relativo prowedimento di decadenza dovrebbero essere attribuite
alla competenza del Presidente del Consiglio regionale, nel
rispetto del principio del contraddittorio con l’interessato. Dovrebbe
inoltre costituire oggetto di esplicita previsione normativa
I’applicabilita delle disposizioni in tema di decadenza anche al
Presidente del Comitato;
8) in caso di dimissioni, sia attribuita al Presidente del Consiglio
regionale la competenza in ordine alla relativa valutazione e agli
adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti
dimjssionari nonché ad informare I’Autorità delle dimissioni e delle
relitive sostituzioni. Il Presidente del Consiglio regionale ne
dovrebbe essere investito tramite il Presidente del Comitato,
competente a riceverle;
9) al Presidente e ai Componenti del Comitato sia attribuita una
09/09/99
PaginaW
3 di3
indennità di funzione;
IO) al fine di assicurare il pieno esercizio delle proprie funzioni, ai
Presidente del Comitato sia applicato l’istituto dell’aspettativa
prevista dalle vigenti disposizioni di legge e l’istituto possa essere
esteso, a richiesta, qualora vi sia un conferimento di incarichi
determinati e definiti nel tempo, anche ai componenti del Comitato.
Agli altri componenti del Comitato sia riconosciuta l’assenza
-*
giustificata dal luogo di lavoro per il tempo necessario per
partecipare alle riunioni del Comitato e per l’esercizio del mandato,
secondo le vigenti disposizioni di legge.
B) Gli indirizzi generali proposti, in ordine ai modi organizzativi e di finanziamento,
sono i seguenti
1) i Comitati, nella fase iniziale della propria attività, si dotino di un
regolamento interno che, tra le altre norme organizzative, disciplini
anche le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e
privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell’informazione;
2) entro il 15 settembre di ogni anno i Comitati presentino, al
Consiglio regionaie per la relativa approvazione, ed all’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni per la parte relativa alle fun&ni da
essa delegate, il programma di attività per l’anno successivo, con
l’indicazione del relativo fabbisogno finanziario ed entro il 31 marzo
di ogni anno i Comitati predispongano una relazione, sia agli
II organi regionali sia all’Autorità, sul sistema delle comunicazioni in
ambito regionale nonche sull’attività svolta nell’anno precedente e
tali documenti siano resi pubblici a cura del Consiglio regionale
stesso:
3) al finanziamento dei Comitati prowedano in parte le Regioni,
per l’esercizio dei compiti legati a specitiche esigenze regionali, e
in parte I’Autorità. per l’esercizio delle funzioni delegate. Per quanto
riguarda invece lo status giuridico ed economico del personale,
sembra opportuno che la relativa definizione sia affidata alla legge
regionale;
4) i Comitati siano assistiti da un’apposita struttura, dotata di
effettiva indipendenza. i cui organici siano determinati in sede
regionale, secondo ie rispettive normative, d’intesa con I’Autorità.
..
Articolo 2
1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La presente delibera e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino
ufficiale dell’Autorità.
Napoli, 28 aprile 1999
IL COMMISSARIO RELATORE IL PRESIDENTE
Enzo Cheti
Alfredo Meocci
http://www.agcom.itiprow/D52-99.hnn
09fO9f99
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DELLA REPUBBLICA
ITALLANA
SI PUBBLICATUTTI
I GIORNINONFESTIVI
OlREilONE
E REDAZIONE
PRESSO
IL MINiSTEflO01 GWA E GIUSIIaA- UFFICIO
PUMUCAZIONE
LEGGIE OEC.iETl
. VIA AflENULA
70 - 00100ROMA
AMMINIST8AZiUNE
PRESSO
L1!iTlTUTO
PUUGi?ARCO
EZBXAUELLO
STATO
_ UBiIEiUA
OELLO
STATO
. PIAI24G.VE30110. OottjnROMA- CMRALlNOZ3l81
PARTE
PRIMA
Roma - Giovedì, 31 lugiio 1997
/ .- ,,/.-
LEGGE 31 Ing!io 1997, n. 249.
Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.
-_.__
-’ -.... <..
- -__..
.
11-74997
supp~a7lento orda
alla GPlm3T4
..
Sericgmcrolr-IL
uFFIcxKE
SOMMARIO--
LEGGE’21 lugiio 199’i, n. 249. -
Istituzione de!Ii;lutorità per le garanzie nelle comunicazioni e nonne sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo
. . . . . . . . Pag.
Lavori pre~arrroti
..............
..........................................
Xwerte2.22 ...............................................................
-3-
5
»
27
))
2-i
-.
LEGGE 21 luglio 1997, IL t49.
Istituzione
dell’Autoriti
per le &uuie
nelle comanicztzioni
e aorme sui sistemi delle telecomtmiaPoni
e
tldiOt&TiSiVO.
La Camera dei deputati ed il
Senatodeila Repubblica hmao upprovato;
/ ,- ,.,-.
1
IL
la
PFGSIDENJX DELLA REPUBBLICA
seguentelegge:
AR. 1.
(Aurotità per le garanzie
nelle comunicazzni)
1. È istituita I’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, di seguito denominata
«Autorità», la quale opera in piena autonomia e con .intiipendenza di giudizio e di
valutazione.
2. Ferme restando le attribuzioni di cui
al decreto-legge lo dicembre 1993, n. 487,
convertito, con modificazioni, dalla legge
29 gennaio 1994, n. 71; il Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni assume la
denominazionedi (<Ministero delle comuni&OIli»
.
3. Sono organi dell’Autorità il presidente,
la commissioneper le infkastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti
-5-
e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente
deil’Autorità e da quattro commissari. Il
consiglio è costituito dal presidente e da
tutti i commissari. 11Senato delia Repubblica e la Camera dei deputati eleggono.quattro commissari ciascuno, i quali vengono
nominati con decreto del Presidente deila
Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando due nominativi, uno per la commissione per le infrastrutture e le reti, l’altro per la commissione
per i servizi. e. i prodotti. In caso di morte,
di dimissioni o di impedimento di un commissario, la Camera competente procede
all’eiezione di. un nuovo Commissario che
resta in carica fino alla scadenza ordinaria
del mandato dei componenti I’Autorità. Al
commissario che subentri quando mancano
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31-7-1997
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roteziime ciirile7i.i sensi delI’artik1o Il
ella ‘légge 24 febbraio 1995 II, ‘225, in $2~:
colo 2;-iiiE%Z-8,
deilàkggk
‘1-4 novembre 1995, n. 481. II presidente ,coiire per quanto riguarda le organizidell’Autorità è nominato con decreto dei ioni di volontariato e il Corpo nazionale
Presidente della Repubbiica su proposta dei el S0CC0rS0alpino, e Ii’ approva,co_nesciuione
delle bande attribuite in uso eschivo
Presidente del. Consiglio dei ministri d’mtesa con il ‘Min.istro\~delle comurkazioni~ ‘La 1 .Ministe& della difesa che prow&i&aile
designazione del non&ativd del presidente dative assegnazioni. Per quanto concerne
= bande in compartecipazione’con il Minideil”Autorità è. previamente sottoposta ti
parere deile competenti Commissioui paria- tero della difesa, 1‘Autorità prowede al
mentari ai sensi dell’articolo 2. della ‘legge trevio coordiqamento con il medesimo;
3) definisce, fermo restando quanto
-.
14 novembre 1995, n. 481.
,revi&
dall’articoio 15 deiia legge 31. di:
4. .L.a Commissione pariamentare per F
l’indirizzo generale e la vigilanza dei se&- c:embre 1996, n. 675, ,le misure di sicurezza
zi rachote~evisivi verifica il rispetto -delle Cieile comunicazioni’ e promuove I’interven- <I
norme previste dagii arricoli 1 e 4 della to degii ore& de! &r.istero delle comunilegge 14 gprile 1975, n. 103, dalla Iegie 25 czazionj per l’eliminazione delle interferenze
giugnS 1993, n. 206, e dall’articolo 1 del I :iettromagnetiche, anche attraversola modidecreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, con-. Iicazione di impknti, semprechè conformi
vertito, con modificazioni, daila legge 2Z; i~l’equiliòrio dei piani di assegnazione;
4) sentito il parere del Ministero
dicembre 1996, n. 650.
5. Ai componenti deil’Autorità si appli-. (ielle comunicazioni e nei risperto della norcano le disposizioni di cui all’articolo 2 1mativa comunitaria, derermina gli mnakrd
commi 8;9, 10 e 11; della iegge 14 novem 1 1per i decodifkatori in modo da favorire la
fruibilità del servizio;
bre. 1995, .n. 481. ‘; I ’
5) cura la tenuta de1 registro degli
5. Le comnere@e dell’Autorità sono così
/operatori di comunicazione al quale si deindividuate: - ./ .Y
vono iscrivere in virtù della presentelegge i
a) la commissione per le infrastrunur~: soggetti destinatari di concessioneowero di
e le reti esercita le seguenti funzicni:
autorizzazione in base aIla vigente normati.’ .
- i)-&prhe parere ai Ministero delI<e va d+ parte dell’Autorità 0. delle amnmucomunicazi~riYsrill0 siherna del -piano na srrazioni competenri, Ie im+se concessio- :-->
zionaie di- ~&ktizione delle frequenze d narie di pubbiicità da trasmetteremediante
approvare : qu decreto dei .lG%nistrc defli impianti radiofonici 0 televisivi 0 da diffoncomunicaziozii; 1Sentiti gI.i organismi di Cu dere su giomaii quotidiani o pedodici; le
ai comma 3 dell’articolo 3 della legge I imprese di produzione e distriiuzione. dei
agosto 1990, n. 223; indicando Ie frequenz programmi radiofonici e televisivi, nouchè
destinate al servizio di protezione civile, i, le imprese editriciVdi giornali quotidiani, di
particolare per quanto rigua+a le organi2 periodici 0. riviste e le agenzie di stampa di
zazioni di volontariato e ii Cotpo nazionai carattere nazionale, uonchè le imprese fornitrici di seti
telematici e di teiecomunidei soc&so alpino;
.
2) elabora, awaiendosi anche deg cazioni ivi compresa I’editotia elettronica e
digitale; nei registro sono altresì censite ie
organi’ dei. I$nistero delle comunicazikti
sentite la concekionaria pubblica e le asse infrastrutture di diffusione operanti nel terciazioni a carattere nazionale dei titotari ( ritorio nazionaie. L’Autorita adotta apposito
regolamento per l’or~niz2azione e la. tenuemittenti o reti private nei rispetto del pian
ta dei registro e per la definizione dei critenazionale di ripartizione deile frequenze,
piani di assegnazionedeile frequenze, COIT ri di individuazione dei soggetti tenuti
- meno+Sr-txy a@i a&x-~pkfl~~~scà~er& or-,
. dinaria ~~~~i ~PliEa il diviéto di wafers
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. all’iscrizione diversi da-quelli gik iscritti al
registro alla data di entrata in vigore della
presente legge;
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6) dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al numero 5) sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta e i’organkazione del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale
dehe impreseradioteievisive contenute nella
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modikazioni, e neila. legge 6 agosto 1990,
n. 223, nonchè nei regokmenri di cui ai decreto del Presidente della Repubbiica 27
aprile 1982, n. 268, al decreto. del Presidente della Repubbiica 15 febbraio 1983, n. 49,
e ai decreto del Presidente della Repubblica
27 n&zo 1992, n. 255. Gli arti reiativi ai
’ re@& di cui al presente numero esistenti
presso l’ufficio dkl Garante per la radio&-Cone e I’ediroria sono trasferiti all’Autorità ai ti di quanto previsto dal numer0 3;
7) definisce criteri obietlki e traspareati anci~ticon Fiferimento aLle +ifEe
massime, per l’interconnessione e’per I’accesso alle infrasrruuure di tekco~municazione secondo titexi di non dik
* ‘one;
8) regola le relazioni tra gestori e
udizaori delle infrastrutture - di telecomuy
uicazioni e verifica che i. gestori di ini%- ,
smtmre di tekcomtinicaziom garan&cano j
dirirri cii intercmnessione. e di. accesso alle
infrasuntfure ai soggefti che gestiscono reti
owero otino servizi di teh&mmicazione; promuove aamdi tecnologici tra gE
operatori dei settore per evitare la proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul
territorio;
!J) sentite.le parti interessate, dirime
le controversie in tema di interconnessiorx
e accessoalle infrastrurrure di tekcomuni
cazione entro novanta giorni dalla notifici
della controversia;
10) riceve periodicamente un’infor
mativa dai gestori del servizio pubblico d.
telecomunicazioni sui casi di interruziont
dei servizio agii utenti, formulando even
tuali indirizzi sulle modalità di interruzione
-7-
ciIi
utenti interessati.possono p’roporie ri-
Cmso ailJ+torità ’ awerso le intemmioni.
cle1 setio,
nei casi previsti da un apposito
regolamento detito dalla stessa‘Autorità,
11) individua, in conformità tia
siormativa comunitaria, alle Ie& ai regola1nenti e in particolare a quanto previsto
Irell’articolo 5, comma 5, l’ambito oggettivo
-2
: soggettivo degii eventuali obblighi di-ser\rizio universale e le modalità di determinaitiene e ripartizione del retativo costo, e ne
Ixopone ie eventuali modikazioni;
12) promuove l’intercormessione dei
:Csiemi ,-nazionali di teiecomunicazione con
(iueafi di altri Paesi;
13) determina, sentiti i soggetti inte1:essati che ne faccco richiesra, i criteri di
ldefinizione dei piani di numerazione nazio1nale deIle reti e dei servizi-di tdecomunicazione, basati su tireri di obiettività, trasparenza, non disciimintione, equità etempestività;
14) interviene nelle controversie tra
l’ente gesrore del servizi6 di telecomunicazioni e gli’ utenti privati,
15) vi& sui tetti di radiofrequenze
compatibili con la salute umana e verifka
che tali tetri, anche per effetto congiunto di
più emissioni elertromagnetiche,non vengano superati. Il rispetto di .tal.i indici rappresenta condizione obbligaroria per le licenze
0 le concessioni ah’insWazione di apparati
con emissioni efernomagnetiche.II Ministero deil’ambienre, d’intesa con i.l Ministero
della sanità e con il Ministero delle comnnicazioni, sentiti l’kxituto superiore di sanità e l’Agenzia nazionale per la protezione
dell’ambiente (ANPA), fissa entro sesanta
giorni i tetti di cui al presente numero,
tenendo conto anche delle norme comunitarie;
b) la commissione per i servizi e i
prodotti:
1) vigila sulla conformità alle prescrizioni della legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore
destinatario di concessioneowero di autorizzazione in base alla vigente normativa
_..
:- ::
2) emana direttive concernenti i lisulla
‘viALi generali- dì qualità dei serviz? e per SFposizioni vigenti suiliì. propagan&
&dAicità
e
sull’informàzione
politica
nonl’ad&ione; da parte di ciascun gestore, di P’
u& carta del servizio recante f’indicazione à lè .l’osservama delle norÌne in mate’kiadi
di ~uurdard ,minirni per, 8gni. comparto di elpità- di. trattamento e di parità di &&sso
:.
. .nc:l.le pubbiioazioni e nefla tmsmksione’ di
.
-tà;
:
..
3) vigilk sulle modalità ,ck $is&iib~~- ir ~o~&azioni e di propaganda elettorale ed
zione dei servizi e dei prtidotti, Musa la Qnani le norme di. attuazione;
10) ‘propone al Ministero delle ccpubblicità in qu&mq~~ forma diffusa, fatte
salve ‘le com$erenze attribriite dalla legge :a u nmicazioni lo schema della convenzione
diverse autorità, e può emakre re~olamè& a:r.+èssà alla concessione del servizio pubi
ti, nel ris@to deile norme dell’Unione eu- blico ‘radiotelevisivo e verifica l’attuakone
2
ropea,’ p.er la disciplina delle reIazioni. tra degli obbli@ previsti nella suddetta.con- .:..
i ,enzione e in tutte le altre che vengono stige.st&i $i reti fisse-e mobili e cperatori che
Idate dxal coriceSsionaria dei Servio ‘pubsvolgono..ittività di rivendita di servip di
~dicoe’anikkmkoni
pubbliche. La Comtelecomunica&oni;
nni&ione parlamentare per l’indirizzo gene4) assicura il tispetto dei periodi aie e Ia vigilanza--‘dei servizi-radiotdevisivi
r
miniini che debbono trakrere per l’ut%z- esprime parere obbligatoti0 entro trenta
zazione delle opere audiovisive da parte deli @orni sullo schema. di convenzione e sui
diversi iervizi a par$re.daUadata di .edizio-. E
Czxmat.to di servizio Eon la contxsionaria
ne di ci&mm op,era, in ossewanza de& 1 Cid servizio putjblico; inoltre, vigila in ordinormativa tigente,‘, .tekto conto anche d i. 1le. ail’attuazione delle Editi del predetto
-_
eventuali diversiykcordi tra produttor$
.
5;eryizio pubblico;
5) in ji&i~’
di pubblicità sottc1
11) qxa le rilevazioni. degli indici
qualsiasi’ forma e. di: teievendite, emana i re
ii ascoito e di diffusione dei diversi mezzi
golamenti auuativi delle dkposizioni di leg
ti wmtmica;ione; vigiia3uila com%tezza
ge e regoh .LWerazione crgan+ta tra i
ielle idagiki sugfi- imiiià di~ascolto e.cti
fomi&e ae~:prodotto 0 servizio .o ~‘gest0l-l iifhs%xte dei diversi in&zi di commnCa- i “‘1
di rete e-l’utche comporri-aquisizion~
Bone. flevati da altri sog&tti, -effettuando .--’
di info&azi&~ dall’utente, nonchè l’ualiz
vexikhe. sìdla amgmità delle ikSdoif3gie
e *ne
&‘v&&~-‘&i
&
zazione , ,deLle informazioni: relative .agl a
pnbld.i&. nonchè sui~‘~rno~5imiag@
@elle
utti
6) verifica il rispetto nel settore ra,- trasmissioni. tdeviske e ‘sìdl%pGm . ik$le
.. .diotefevisivo delle norme in. materia di tute:- imprese che svoigono -le ih*
ti manik dei &ori anche tenendo conto dei codi[_ polazione ,dei dati tramite metodbic&ie conci.. di. autoregoiamentazi~ne miativi ai rapl- sapevoimeite enate owti tramiteia amporto t& televisione e minori e degli i.ndji- sapevole tuikazioe
di ‘dati fahi è punita
:r
rizzi della Commissione parkukentare pe ai sensi deiikticoio 476, primo coq
dei
il’indirizzo generale e la vigilanza dei seti
c&ice penale; laddove la riievazione degli
incliti di ascolto non risponda a criteri’unizi radiotelevisiiri;
l7) vigila sul rispetto deila tutela de: versaiistici del campionamento rispetto alia
le minoranze linguistiche riconosciut:e popolazione 0 ai mezzi interessa& i’Autonefl’ambito dc1 settore dehe comunicaziorli rità può prowedere ad effettuare le rilevaPoni necessarie;
‘di massa;
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31-7-1997
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adìnari
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: 12) vé&ca .cbe la pubblicaPone e
la diffwione dei sondaggi suii kzzi di Co-.
muniazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti neil.‘apposito
,regolamento che essa stessa prowede ad
emanare;
13) efEettua il mouitqaggio delle
trasmissioni radiotelevisive; I
14) applica .le sanziorii previste
dall’articolo 31 deila legge 6 agosto 1990,
n. 223;
15) favorisce l’integrazione deile
tecnologie e dell’offerta di se& di comuIkaziolli;
il ansigiio:
1) seguala al Governo l’opportunità
di’ ‘herver$$ anche legisiativ$ in relazione
de innovazioni. recnologichti ed all’evoiuzione, sui piano interno ed intetionale,
del settore deile comticazion&
2). garantisce l’appiicazione delle
norme legislative suil’awso ai mezzi e alle inhshtture di comunicuione, anche +ttrii~erso la. pred%posizione di speciEci regolamenti;
.3) piomuove ricerche e stiili in materia di innovazione tecnologica. e di svihp
p nk.1 settore delle comunicazioni e ,&i
servizi mukimediali, anche awalendosi
dell’Istituto superiore delle poste, e deile ‘telecomu&zazio~& Che viene riordinati in
«Istituto superiore delle comunicazioni e
delle tecnologie deU’hformazion&, ai sensi
deU’axticoio 12, comma 1, lettera b), de1
decreto-legge 1” dicembre 1993, n. 487,
convertito, con modificazioni, dalla legge
29 gennaio 1994, n. 71;
4) adotta i regolamenti di cui al
comma 9 e i prowedimenti di cui ai commi
11 e 22;
5) adotta le disposizioni attuative del
regolamento di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modikazioui, dalla legge
23 dicembre 1996, IL 650, sui criteri e sulle
modalità per il rilascio delle licenze e dele
autorizzazioni e per. la determinazione dii
relativi contributi, nonchè il regolamento
cj
*
-9-
mi criteri e sulle modalità, di rilascio~deil~
roncekioni e delle autorizkioni in materia
radiotekvisiva e per la determinazione, dei
relativi. caqoni e tintriiuti;
6) propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per iI rilascio delle
zoncessiouie delle autorizzazioni.in .materia
radiotelevisiva sulla base dei regolamenti
approvati dallo sk+o consigiio;
7) verifica i bilanci ed i dati reiativi
tie hività ed aila proprietà dei soggetti
autorizzati o concessionaridel servizio radioteJ.evisivo,secondomodalità stabilite con
reg&m~nto;
i-’ 8) accerta la effettiva sussistenz+di
posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque-vietate ai sensi della presente legge e adotra i conseguenti prowedimenti,
9) assume le funzioni e le competenze assegnateaI Garante per la radiodiffusione e l’editoria, esciuse le funkioni in
precedenzaassegnateal Garante ai sensi de!
comma 1 dell’kticolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che è abrogato;
10) accerta la mancata ow
da parte della società amcessiomuia del
servizio radioteIevisiv0 pubblico, de& indirizzi formulati dalla Commissione pariamentare per l’indixizzo generale. e -la vi@lama dei servizi radiotelevisivi & sensi degli articoli 1.e 4 della legge 14 aprile 1975,
IL 103, e richiede alla concessionaria
stessa
l’attivazione dei procedimenti disciplinari
pretiti dai, contqmi di lavoro nei coufronti
dei dirigenti responsab*
11) esprime, entro trenta giorni dal
ricevimento della rehtiva documentazione,
parere obbligatorio sui prowedimenk riguardanti operatori dei settore delle comunicazioni, predisposti dall’Autorità garante
della concorrenzae del mercato in appiicaPone degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge
10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale texmine i prowedimenti sono adottati anche in
mancanza di detto parere;
12) entro il 30 giugno di ogni anno
presentaal Presidentedel Consiglio dei ministri per la trasmissioneal Pariamento una
ielaziork suWattività’ svolta dall’Autoriti e . con l’~yidetiaziont
degli’ elementi di cui
s
stli: .profmy& cii. lavoro; la. rehzio~~ ‘con-, : ~.&~‘@&ente comk. -’
* : 9!3~*A;uto&$: entro nomh @ti. &j
tien;e;<fr;a.l’&r& &ti e ‘r&f&ti~&&$:‘~
settori di coqetenZa, in particolare per- . pr@o insediamento, -adotta un regolamento
quanto attiene allo sviIupp0 tecnologk0, al- concernente l’organizizione e*if funziona. le risorse, ai redditi e ai +pitali, a.Uadi&- ., m-to, i bilanci, i rendkonfi e. Ia gestione
sione-.potenziale ed effettiva, agii .ascoiti~e delle spese,.anche in deroga aile disposizi~
contabilità ge&&le clelld Stato,
.alle letture rileva& ’ @a piu$alità dkk opi- n i . da
onchè il trattamento giuridic0 ed econominioni presenti nel sistema informativo, alle. . nm
-0
o %1 .pers0rlak-addetto, sulla base della
partecipazioni incrociate tra klio, teiSsi*d
ne; stampa quotidiana, stampa. pE@$ica! e iscipiina contenuta nella legge 14 novembre’ 19?5; n. 481, prevedendole modalità di
altri mkzzi di c0nmn.icazione a litiello
. _nasvoigimento. dei concorsi e le. procedureper
ziorxile e. comunitario;
13) autoriZZai trasferimenti ,di ‘p&- 1’‘immissione nel ruolo del peynale -titc3%con contratto a tempo determinato ai
priktà delle .&età che esercitano .l’attitita
S'ensi dei comma 18. L’autorità p$wede :‘-radiotefevisiva previsti dalla legge c. ..
.:...J
. :__ 14) ~esercitatutte- le altre funzioni e all’ati$r+ma
gestione delle spese pek il
F,rofriio: funzionamento nei limiti del. fondo
poteri qrevìsti nefla legie 14 .novkm*
1995;.nMl, nonchè tutte le altre funzioni I sCran&to: a tale -po nel’ bilanci9 dèUo
dell’Autorità non espressamente attribuite . hto ed istitto in apposito capitolo deilo
aGì commiss;On~per le ...-infrastnrtnne e le S,tato di previsione della spes%del Ministero
reti ‘.e alla axnmissi~ne per i senrin’.c ‘i i le1 tesoro, L’Autorita. adtitta -regolamenti
5iUl.k modalità operative e comportamentali
prodotti.
_
e dei componenCki personale, dei. dirigenti
?. .k cor&eten+ indicate al. CO& 6 ti defla Autorità -attraversol’emanaz‘one di
_ possono essere ritiibuìte
con il regoia- ‘1m documento denominato Codio - eticr,
mento di organk&ione
dell’Autoriti
di cui (lell.Xutorità per ie garanzie neUe.~,cornunifi
,:
al comma 9.yy
(zazioni. Tutte le delibere ed ? regolamenti
8. La separazione contabile. e ammini- (ii cui al- .presente c0mma sono adottati
stralivq cui sori0 tenute le imprese operanti (k&‘Aukrità
con il voto favckevoie della
nei settore-destinake di concessioni o- au- 1inaggioranzì ‘assoluta dei suoi componenti.
to@zaSoni, deve consentire l’evidenziazio10. Qualunque soggetto, poitatore & tite5
. -ne.dei.,axrispettivi per l’accesso .e l’in&re& pubblici o pri-vati, ntichè i$xtatori -:T-J
cormqio’ne aUe infrasttur%ure~
di telecomu-. ldi interessi’ diffusi costituiti-‘in asi0CitiOni
nicazione, l’evidenziazioni d&i oneri relai ' lo comitati, cui possa.derivare un prkgiuditivi’ al servipo universale e. q~eila~deil’atti- - :zio dai prowedimento, hanno f&z&à. di .de- .
nunziare violazioni di norme di competenza
vità di’ instabione- e gestione deile S-a-e
separatada quella di fornitura. de1 dell’Autorità .e di intervenire nei procediseridzio e la ve$fica dell’insussistenza ti menti.
11. L’ Autorità disciplina con propri provsussidi ìncmciati e dì ‘pratiche’ c$ck.ninato
rie. La separazionecontabile .deve essere at. vedimenti le modalità per la soiuzione non
tuata nei termine previsto dal ,regoiamentc giurisdizionale delle controversie che posdi cui all’articolo 1, comma .2, ‘del detie. sono insorgere- fra utenti o categorie di
to-legge 23,-òttobrel996, n: 545, convertito utenti ed un soggetto autorizzato o destinacoxi niodificazi&ì~ dalla legge 23 dicembre rario di licenze oppure tra sogetti autoriz1996, n. 650. Le imprese operanti nel setto zzati 0 destinatari di licenze tra loro. Per le
re delle Telecomunicazionipubblicano entrc predette controversie, individuate con provdue mesi dall’approvazione del bilancio UI vedimenti dell’Autorità, non può proporsi
documento riassnntivo dei dati di bilancjo ricorso in sede giurisdizionale tino a che
-
10 -
.
-.‘.no~%a
.. . stato esperito & t&&ivo obbliga-.
torio dihxdazione
da.&i3&re entro tqk
ta: giorni dalla proposizione deihtanza
all’Autorità, A tal Cne, i termini per agke
in sede giurisdizionale sor10sospesi fino alla. scadenzadel termine per la conciusione
del procedimento di conciliazione.
12 1 prowedimenti d@I’Au$orità definiscono le. proc&ure relative ài criteri. minimi
adottati dalle istituzioni dell’Unione europea per la regolamentazione delle procedure
non giurisdizionali a tutela dei consumatori
e degli utenti. 1 criteri individuati dzdl’&~
torità nella detiizione delle predette procedure .axtituiscono princìpi per la dehizione delle cuntroversie che le parti concordid
cii *ferire ad. aioiti.
L 13. L’Autorità ii awale degli organi ‘del
’ ‘Ministero delle comunicazioni e degli Orgati de~~‘Ministerod3.l’intemo per la sicurez7
za e ‘la regolarità dei seti
di telecomunicazioni nonchè de& organi e -delle istìtuzioni di cui puh’ attualmente awalersi, secondo le iorqe vigenti, il Garante per. la
radhdiffusiane e l’edjtoria. ‘Riconoscendo
le esigenze di decentramento-sul ,Jerritorio
‘e funzioni
al Cne’di assi-e
le nea
di’ gove.fno~di g&anzia e di controllo in féma.:@ c&&nitione,
sono funh~nalmente
organi deWAuto;ità i comitati re&onai.i p.ei
le axbuic&o~& che possono hituirsi coi
leggi %egiox&‘&tk sei .mesi l’insediame&, ai .‘quali sbrio altresì attriiuite le
anxipeterk a&&&nte svolte dai comitati
regionali radioteiehivi. L’Autodà, d’intesa con ‘la Confereka permanénte per i rap
porti tra 10 Stato; le redoni e le provine
autonome cji Trento e di Bolzano, individuz
gli iudirizzi generali reiativi ai requisiti ri.
chiesti ai canyonenti, ai criteri di incompa~
h%i.kt degii stessi, ai modi organizzativi (:
di finanziamento dei comitati. Entro il terI
mine di cui al secondo periodo e in caso di
inadempienza le. funzioni dei comitati regionaii per le comunicazioni sono 3ssicuratc:
dai comitati regionali radiotelevisivi operauti:L’Autorità d’intesa con la Conferenza
permanenteper i rapporti tra lo St$o, le res
gioni e le province autonome di Trento e d.i
-
Bolzanoadoth un reg&mento per defiuire
: maierie di sua Competenzache possono
ssere dekgate ai comitati regionali per le
smunicazioni. Nell’esplicazione delle tiiqni l’Autoriti può richiedere la cousufena. di soggetti 0, organismi di riconosciuta
Idipendenza e competenza. Le comunicaioni dirette all’Autorità sono esenti da boi3. L’Autoriti si coordina con i preposti or$i dei h$inisteri della difesa e deil’interno
ler’ gii aspetti di comune interesse.
14. II reciutamento del personale-di ruolo l
iei comitati regionali per le comunica2ioni
*tiene prioritaknente mediante le proce= l
lure,~bi?~
.mobilità - previste dall’articolo 4, i
nrn&a 2, del decreto-legge. 12 maggk I
.995, n. 162, konvertito, con moticazioni, i.
Mla legge 11 lugiio 1995, n. ;r73, per il I
msonale in ruolo del Ministero delle poste
: delle teiecomunicazioni che, alla data di
mtrata in vigore della presente.kgge, ‘risulti
rppiicato. al reiativo ispettorato tetitoriale.
baloga priotità è riconosciuta ai personale
a posizione’ dj comando dalEnte poste
kdiane pres$o gli stessi ispettorati. territoriali, nei limiti deih dotazione.organica de1
Ministero, stabilita dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui ‘efE&ti%ono stati
kàtti. salvi dalla legge 23 dichnbre 1996,
.
I
a. 650.
15; Con decreto dei Mkstro delllkterno, di rhxerto co6i.l Ministm delle comunicazioni’ e con iI Ministm del’ tesoro, sono
determinati le sktture; ti pkrscx@e ed i
mezzi di cui si awale il.servizio.di polizia,
delle te~ewmunickioni., nei limiti deile dotazioni organiche dei personaledek Ministero del,l’hterno e degli stanzianienti iscritti
nello stato di previsione dello stessi Mhistero, rubrica sicurezza pubblia. Con decreto del Ministro delle h.rK-e, di concerto
wn il A&&,tm dell’Aterno, con il biinktro
ci&
comm.ka&ni
e ~0x1 il Ministri
del
tesoro, sono determinati le smme, il personale e i mezzi della Guardia di fhan~a
per i compiti d’istituto nello specifico settore deila radiodiffusione e deil’editoria.
16. L’Autodà wilabora anche mediante
scambi ed infor-mazioni.WIY Ie Ahorità e ie
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3b7-199T.* : ’
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slppièmenm mfimrio ella- -.
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amministrazioni competenti degli Stati este- teil’ambito del. pers&ak. dip&nte
Figus:..-$ ag ‘fie ‘6 ‘agevoiq~.:+p&~
.jup iIvfinis&: .de& wmk-$e’.&
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‘C.&j.‘.de, ‘-te.
delie. chmpe‘17. È Muito il ruolo. organico,del. per& 1‘editoria purchè in poti
naie..di@endentedeU’Autorit$ tiei. limite. di tenze e dei requisiti. di- professionalità ed
duecentosessantauuità. ti+ dehitiva. de- esperienza richiesti pei I’espietametito deile
.. ‘-: . . ! .
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terminazione. della.pianta organica~si pro=- s;ingole funzioni,
de con decreto def Residente de1 Consi&o
21: All’Autorità si applicano le’.d&posidei ministri. su proposti gel. Ministro delle ioni. di cui ail’artiwlo 2 della regge 14 nowmunica&oui di concerto. con ii Mkii&o
@xnbre-1995, & 481; non derogate daile didel tesoro e con ilMinistro per lg ‘%&zi&
qosizioni ddla presente le&. ‘Le disposi. pubbiica, su parere conforme deWAut@à,
Soni del comma 9, limitatamente aila deroin base ah rilevazione dei carichi di.lavo- $aa’alle norme su& wntabktà generale defro, anche .mediante il ricorso alle procedme .q “S,tàto, non& dei “commi 16 e 19 ‘dei
di. mobilità ,previste dalla nomxxtiva.vi&&
?resexiteartiwio si appiicanu’ hhe ‘al&i’zL ,e compati%hente* con gii xtanziakenti~ or- re Autoriti ‘istitu& .daila’ ie&e 14 nove& i-...
1
dinali: di bilanciol previsti per il funzionaxe
1995,
n.
481,’
senza
oxkri
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.del.h
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sp&o*,’ , *.
rne& dell’Autorità.
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18: L”Autorit& in ag&tmta ai personaie . ‘Z’C&
effetto daikdata’di entrata~in
di ruoio, puh assumere.direttamente dipen- Agore del reg&me&o dì oqanh&ione
denti con wntratto a tempo determinato, di: 1previsto .cJalw-a
9. &l presenti.zticolo,
scipunato dalle nonne di diritto privato; in/ ’sotio abrogati i commi 11,2, 3, 4,& 12 e 13
numero~non superiore a sessantauni& cont ,dell’articolo, 6. della légqe 6 agosto 1990,
le- modali& previste dall’artiwlo &- comma1 n. 223; non& il secondo comma derarti30, defla legge l$ y%nbE 1995, IL48L wlò 8 della legge 5 agosto l981; n. 416.
19.. L’A&&
+Y avvaIe& per mothk .
Co? effetto dalli data jii fxdrafa in +i&m
te esigenze, +.&@eniienti dello Stato o dii
ah-e amd&&iotii
pubbiiche o di entii deUe norme di cui ai commi 11 .:e 12 del
pubbiici co&cah ti posizione di fuori ruoici presenti ktiwio SonOabiogati. i -commi’ 7 e _
neile forme previsk dai rispettivi ordina . 8 dd’articoh 6 della legge’ 6 agosto.1990,
xxle&-oweru. in atqx&ìh ai sensi derar- . n-223. È abrogata &xesI ogrknox& inticolci 13. del dkcreta-dei Pre+d+e de& L Compatiile con le dSpo&ionideUa preRepubbiickIX luglio. 1980, 1~382, e sue. sente le=. D&a data det:sno-kediamen- -1
to- I’Autorità subex& nei pr&&nenti am- ‘..>
cssive modikzio&
in numeru noE supe. &+.m
e ‘@j&i@te
&& &&Iiore, wmpiessivam~
a trenta unità t:
per norr.oitri il .2O’per a&o deik qual% I +à,dei rapporti attivi e:pa&#hcznti T
che diiigenpali, lasciando non coperto m ai Garante per la radi*one ‘T. - e,.l’edi:.
corrispondqnte numero di posti &ruoio. A t toria.
:z.
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no~~.giorm-‘fi
‘&
&
personale di cui.al presente &una è coni s
sposta l?indennità prevista dail’articoio 4:1 entrata in vigore della. @esente legge, su
del decreto deFPreside&e della Repubbtic a proposta dei Ministro delle comunicazioni,
sono emanati uno 0 più rkg&un~.ai.sen10 luglio 1991, n. 231...
20. In sede di prima attuakne delia pre si. dell’articolo 17, wmma 5 della legge 23
sqte legge’f’&torità può prowedere ai re agosto 1988, n. 400, per individuare le
ciu&ento dei personale di ruoio, nella mi competenze trasferite, woBIinare le funzic+
sura massima dei 50 per cento dei posti di ni deil’Autorità con quelle delle pubbliche
sponiiili nella pianta organica, mediantr amministrazioui interessate dal trasferimenapposita selezione proporzionalmente alli to di competenze, riorgakzare 0 sopprime-.
funzioni ed alle competenze trasfexitc re gli uffici .di dette amministrazioni e rive-
-
12 -
“:’
.-.s
.
de&; E rekkive~piante.organiche. A deconere dakdata di entrata in vigore dei regoiaminti sono abrogatele disposizioni legislative c regolamentariche disciplinano gii L&
fici soppressi 0..riorgankzati, inckate nei
regolamenti stessi
24. Presso il Ministero delle comunicazioni è, istituito un Fonun permanente per
le comunicazioni-:composto ohre che da
rappresentanti deflo stessa Ministero da
esperti di riconosciuta competenza. e da
operatori del settore. Il Fonun per le comunicazioni ha compiti di studio e di proposta
nel settore deila mukimediahtà e detle nuove tecnologie della. axnunicazione. L%Xituzione del Forum non comporta oneri finanziari ‘aggiuntivi per lo Stato.
’ >25. Fino. all’entrata in funzione deU’Au’ torità il Ministero.delle comunicazioni svoige le. funzioni attriiuite . aU’Aurorità dalla
presentelegge, salvo quelle atmibuite al Garante perla radiodiffusione e l’editoria, anche ai Eni. di quanto previsto dall’articolo
l-bis del decreto-legge 31 maggio 1994,
n. 332, ccin.verfito,con modi&azior& da.Ua
degge 30 hxglio 1994, n. 474.
26. 1 ricorsi awerso i prowedimenti
deil’Autorità rientrano nella giuriscikone
esdusiva del giudice amministrativo. La
competenzadi. primo grado è attribuita in
via esciusiva
ed inderogabile. ai tribunale
. ..
amrmmmbo regionale del Lazio.
27. Il tribunale amministrativn regionale
del Lazio, chkmato a.prontmciarsi suila domanda di sospensione di prowediment
deil’Autorità, può dekire immediatamentr
il giudizio nei ‘merito, con motkizione ix
forma abbreviata Le medesime disp&zion
si applicano davanti ai Consiglio di Stato ti
caso di domanda di sospensione della seri,,
terza appella& Tutti i termini processual
sono ridotti della metà ed iI dispositivo del.
la sentenzaè pubbiicato, entro sette giorn
dalla data delkiienza con deposito in can
celleria. Nel caso di concessione dei prov
vedimento cautelare,i’udienza di discussio
ne det merito della causa deve essere ceie
braia entro sessantagiorni. Con Ia sentenzi
che d&isce iI giudizio amminisrrativo i
-
iudice pronuncia.specihmente sulle speE.del processocauteiare; Le parti interessa: hanno&oltà di proporre appello contro
i sentenzapronunciata cial kihnak ammjistrativo regionale del Lazio subito dopo la
ubblicazione del dispositivo, .coh riserva
.ei motivi, che dovranno essere proposti
ntro trenta giorni dalla noti&xzione deha
entenza. ,Artche in caso di’ appello ‘immeiato. si applica l’articolo 33 della le&e 6
kembre 1971, n. 1034.
28. È istituito presso 1’Autorità un Coni$io nazionale degii utenti, composto da
:rpe+ Gesignati daile associazioni rappreNenta@ve
delle varie categorie degii ‘utenti
lei ‘Seti- di telecomunicazioni e radioteferisivi fra persone.pardcolarmente q&cati in campo giuridico, sociologico, psicolo$co, pedagogico, educativo e m-mediae, che si sono. distinte neffa affermazione
fei diritti e della dignità deila persona ‘o
ielle particokiri esigenze di tuteia dei mino5. Il [email protected] nazionale degli utenti esprine pareri e ’ formuia proposte all’Autorità,
r,l Parlamento e al Governo e a tutti gli oraxismi pubblici e privati, che hanno wm&enza in materia audiovisiva 0 svolgono
attività in questi settori su tutte.Ie questioni
zoncementi la sahguardia dei diritti e le .
legittime esigenze dei cittadim, qnaii soggetti attivi del. processo comunicativo, promuovendo altresì ‘kiziative di conhnto e
di dibattito su detti temi. Con proprio regolamento 1’Autorità detta i criteri per la designazione, I’organizazione e il funzionamento dei Consiglio nazionale degli urenti e
f?ssail numero dei suoi componenti il quale non deve esseresuperiore a undici. 1 pareri e le propoSte che attengono aila tutela
dei diritti di ti all'articolo
1, domma 1,
deila legge 31 dicembre 1996, 11,675,sono
trasmessi d Cayate per la protezione dei
dati personali.
29. 1 soggetti che nelle comuniczioni
ricixieste m’autorità espongono dati contabili 0 fam concernenti l’esercizio della
propria attività non rispondenti ai vero,
sono puniti con le pene previste dail’articoio 2621 dei codice civile.
13 -
-
30.. 1 soggetti che; non provyedono,. nef ’
; tennini;.e+n;le
‘*‘~-+&&i&
nmdaiit& prescrii**co--
&i~d~en&
&f
&
e: &&
2. Gli atti@ridici,.le~operaPoni~di c&centrapone ele: intese:che contrastanocon i
- &&G
&,
&-
.d” p&nk.
&aia,‘
.
sono
..
.:: 1.
n&iiE ‘~&hies~ dillri4lltoritii sono puniti . m ti.
3. 1 soggetti cixe Operino nei settlk di
c& *‘la kùzìone. amministrativa pecunkia
cl
ti
ai comma 1 sono obbligati a &munica, da l.& un miliorie. a lire.Sduecentomilioni
re : all’Autorità e all’Autoriti garante della
irrogata daila stessq +ltorità.
.31. 1 soggetti che non cktemperano‘agh a xrcorrenza e. del mercato .:lc in& Je le
ordini e.‘aUe diffide deil’Autorità, impartiti - .O] perazioni di concentrazione,di. cui sono
ai sensi deila yresente legge,:,san: .pti$ * piarti- il ..firte dell’esercizio dek rispettive
. ..
.:
3mpetenze,~ .
can la Sanpone amministrativa pecuniaria .a
4: ‘CAutorità vigila sull’andamento e
da lire’ venti milioni ‘a lire cinquecento -miull’evoluzione
dei mercati relativi. ai settori
lioni; Sii I’inottempercznzaximda prowei -cui al comma 1, rendendo pubblici ..&r
dim&i adottali in ordine alla violazione
pposke retazioni annuali’~ai- Padamento i
delle nqrmc sulie postioni dominanti, ‘si
isdtati deile anali, eEett&e. .
;3
. applica a ci2scun. soggetto interessato un2
5. L”&tori~
con ‘proprio regolamento, .-.sanzione‘ amministiva pecuniaria norì in
do&, qei rispetto dei criteri di pkecipaferi0r.e %i 2 per cento’e non :superiore al 5 ione se trasparenza di cui aIla legge 7 agoper cento”def fattm&o réa&zat@ daIlo stés. to 1990, n. 241, e. successivemodikkoso soggetto nefl’ultbno esercizio chiuso an
U, disciplina i prowedìmenti di cui al comteriormente alla notifkazione. della conte
ua 7, i relativi pmcdimenti.
e ‘Ie niodal3à
stazione. Le sanzioni we
.pecu
ii comunicazione. ,In +rtiahe
debbono
niarie prevjste dai +erite comma sono ir
ssere assicurati la notika. dell’apertura
rogate- dall’Auto&&
~efl’istnsttoria ai soggetti interessa& la pos32. Nei casi.p&v$ti dai commi 29,30 I SIità di @esti di presentareproprie dedu31, se la violazio&’ è jii particdare graviti
riom. in .ogni stadio deU’ismtto* iI potere
0 reiterata, p&é&ere~disposta nei Confront ieFAntorità di richiedere ai sogetti intedel titolare ‘di li&
0’ .autorizzazione ( essati%. a terzi che ne siano in p0sseSo di
concessione anche la ‘sospensione BeU’atti.-- i fornire-informazioni e di esibire’documenti
Viti& per un periodo non superiore ai’ s$:i ,ltili an’istmttoria ostessa.L’hrità
è tenu1
a
a.
rispetbre.gli
obbiighk
e.rkwfatePa
mesi;- ovvero la revoca
..
jhertz& aila tnteh dek persone o deile im- :‘-=;
1prese su notizie, informazioni e dati in con- .-’
Eormità alla-normativa in materia-di tutela
Idelle persone e. di altri soggetti rispetto ai
trattamento di dati person’ali.
6, Ad. uno stesso sog$to’o ‘a so&eti
1. Nei setsori delle comunicazioni sonarre wntrobti da 0 coilegali a-soggetti i quali a
e televisive, anche nelle forme ‘evolutive loro volta controUin0 aitri titolari pi conce+
realizzate con qualsiasi mezzo teknico, dehla sione in base ai critti individnati nella vimuhimediaiità, dell’editoria anche elettroni- gente nokitiva, non possono ‘essere riIaca e delle connessefonti di finanziamento3, scitie concessioni nè autordaA~ni che
è vietato qualsiasi atto 0 comportameniLO amsentana di hradiare~piii del 20 per cento
deile reti televisive o radioavente .per’ oggèno 0 per effetto la costi0l- rispettivamente
ie
foniche analogiche e dei programmi televiPone 0 2 tiantenimento di una posizior
t0
sivi o radiofonici numerici, in ambito nadominante da parte di uno stessosoggeb
eZiOIXdej trasmessi su frequenze tenesti,
anche attraversa soggetti controìlati e coli
l sulla base dei piano deile frequenze. Al. fine
gati.
-
14 -
.
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3Wl99j
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S~&~~JUO or&&
. . . .
.,....
alla GAZZEITA UFFK3AL.E~ -._..
'1
.
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te le &&$itl in &bito naziònde é:bde,
deU’ev.t&ti& insuf&ienza ti kq&@
disipniii2i-;in alcune aree di se,p+zio;
g) riserve per’ la difhsione dei. canali
radiabili per ia diffusione del segnale rai
iofonico .e televisivo di emittenti estere in
ivore delle minoranze linguistiche riconocinte e per emittenti locali che trasmettono
eiie lingue delle stesse minoranze.
-.
.
di &hsentire I’av&o dei mer&i nel. rispetto
dei principi dei pluralismo e della concorrenza, relativamente‘gi programmi~ teiev&ivi
0 radiofonici numerici l’Autodà può stabilire un periodo transitorio nel quale non
vengono applicati i limiti previsti .nel presente comma L’Autorità può stabilire per
l’imittenza radiofonica in ahbit nazionale
una percentuale maggiore ‘al 20 per cento
nel rispetto dei principi de1 phralismo e
deiia concorrenza. Nel piano nazionale di
‘kegnazione deile frequenze, redatto per
l’ubikione degli impianti sentite le regioni
e, aI fine di tutelare le minoranze linguistiche, d’intesa con le regioni Valle d’Aosta e
Feti-Venezia Giulia e con le province auIonoie di Trento e di Bolzano, I’Autorità
, fissi il numero delle reti e dei programnii
irradiabti in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e
delle frequenze pianikate secnndo i seguenti criteri:
a) locahzazione comune degli im-’
pianti;
b) parametri radioeletici stabiliti ini
modo .uniforme seando srandard interna-~iioiahente riconosciuti, tenendo conto d!i
un adeguatoperiodo transitorio per adegxx+
re la simazj~ne attuale;
c) segnali ricevibili senza disturbi;
d) riserre di tieque& per la difEusio*ne. del segnaleradiofo&& e televisivo COI1.
teczzoiogiadigitale ed uso integrato dei sa,tellite, ‘Bel cavo e dei ponti radio su fre quenze terrestri per i collegamenti tra gli
impianti di radiodiffusione;
e) riserva in favore dell’erniaenza televisiva in ambito locale di un terzo dei canaii irradiabili per ogni bacino di utenza‘,.
t
ulteriori risorse possono essere assegnatj
ail’emittenza locale successivamente alI;
pianificazione. 1 bacini. televisivi sono (ii
I
norma coincidenti CORil territorio della rfb,
gione, quelli radiofonici con, il territori 0
della provincia;
fi equivalenza, nei limiti delle comp:
tibilità tecniche, in termini di copertura dcr;
territorio e comunque bilanciamento, su tut-
7. L’ Autorità, adeguandosial mutare dei: caratteristiche dei mercati ed avendo ripardo ai criteri indicati’ nei commi 1 e 8,
erma restando 13nullità di cui d comma 3,
.do&i prowedimenti necessari per eiimiad6 impedire il formarsi delle posizioni
ti cui al comma 1 o comunqu? lesive dei
hrahno~ Qualora ne risconti l’esistenza,
Ipre c’istruttotia nel rispetto déf principio
leì contraddittorio, ai’ termine della quale
nterviens af5nchè esse vezi~o sollecita1nente rimosse; qualora accerti il compi1nento di atti o di operazioni idonee a det exminare una si@azione vietata ai sensi dei
Cmmni 1 e .2 &e inibisce la.prkx2ione
e
(xdina Ia rimozione degii effe& Ove I’Aut orità ritenga di dover dispok [email protected] che
i,ncidano sulla s~~~rturadel.L’impÌ& impo1lendo dismissioni di aziende o & rami di
iizienda, è tenuta a determinare nel prowefiimento stesso un congmo%h&ik entro il
tquale prowedere alla dismikioqe; tale ter-1mine non può esserecomun@e superiore a
tiodici mesi. In ogni c&o le dis+sizioni relative ai limiti di hxentrazione di cui al
!presente articolo si applicano in sede di rilascio owero di rinnovo delle concessioni e
’delle autorizzazioni.
8. Nell’esercizio dei propri poteri I’Autorità applica i seguenti cited:
a) i soggetti destinatari di concessi&
televisive in ambito nazionale anche per il
servizio pubblico, di autoxkzazioni per trasmissioni codificate in ambito nazionale,
owero di enuabi i prowedimenti possono
raccogliere proventi per Una qUOti non Superiore d 30 per cento dele risorse dei settore teievisivo in ambito nazionale riferito
alle Uas&z$oni via etere tenestre e Coti15-
-7.c:
-oy!‘..-‘.“:
I
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Ii @ov~uti’di
cui’ al’ precdente
periodo’
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w&;J@+ji.f?~m~:,
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-mento 8
‘dei
‘..‘*~t...,~~-‘~‘.‘4,~“,~~\:
s&-&$I~. $ubbhx .,e?+Gipet$o
..: dei ’ di&
defl’wo;
,no&& da.‘pubblici& nazionale
e l&de, .da’~~~~.~p~~-~~i~vendite e da
ute..
spansoriz&zìod-.proventi’ da convenzioni
‘wn so&etti pubbiiti; ric&i-ha offerta tele-’
visiva a pagàmeng ‘$’ netto delle spettanze
delle agenzie di inte~ediazion~. II ca.icoio,
per ciascun soggetto, dei rkavi derivanti da
offerta teievisiva a pagamento è +siderato
nelIa misura dei 50 per cento per un periodo di tre. anni a condizione che tale offerta
sia effetnka eschsivamente su cavo 0 .da.
.sateUite; la’qu0t.a di cui al. primo -periodo
della .presente letteti nari:.può esskre superiore al 25 per.cento dora il-fatturato lqr:
do ComplessiGodei soggetti autorizzàti per
trasm&joG &efie
EI& l@qs$m~to sia
uguale 0 superiore al 20 per cento Gel fatrurato globale del settore televisivi> nazionaie;
b) i soggetti destiuat&i.di &ncessioni
c) i e:sogg&:,~Z~~autorizzazioni per _fk&te&i”ieleik~~~$a
. -...<!..,‘75A^ llIL~> ..&Vo owero
via sateihte possono.,,~cc@&e”’ proventi
non superi& al 3Ojk ‘cento.‘$el thale delle risorse ..riferito .al $z%.i”~d~iIe emittenti
televisive. naziou&..~iri~‘A&~o.~
e deile emittenti via sG&itel’ Al Crxi di konshire I’av-
vio dei me~:.;l~~
~~,itO.
&j
principi
dei
pluraiismo~ e ‘deh ‘&xic@&z& 1’Autorità
determina un periodo .kansitorio nel quaie
non vengorio ap@k& i limiti previsri nella
presente lettera.j.Nei ‘&s6 “di prograrnrui offerti in modo coorcji+o, ‘i limiti di cui alla
presente lettera ‘si’@$itio con riferimento
alle singole ..d..
.’emittenti
via cavo
.i* I. Glelisive
‘.‘: .:
-
owero ,yi$ satellite che wmpongono ‘l’offerta; .I.,. .
:.’
-1: ...7::1 i
..
d) i. Soggetti khe comun@e--det&gono
partetipazioni in hpkse operanti nei settori della radiotelevisione e dell’editoria di
giomaii quotidiani e. periodici possonoracwgliere, sommando i ricavi dei due.se,!oi,
proventi. .non superiori al 20 per Conto.dei
totale nazionale delle risorse derivanti da
pubblicità, spettanze per televendite, sponSOriZZZiOni,
proventi da conveuzioni con
soggetti. pubbiici, finanziamento .det servizio
pubk$ko, ricavi da offerta televisiva a pagamento; vendite e abbonamenti di qkotidkni
e periodici, dal mercato deil’editoria etettronica desIinata al ~&ISEXI~delle famiglie; è 7
?,J
fatta salva la disciplina stie imprese:&&
ci di $jornali ‘quotidiani 0 pericdici di cui
alla leae’ agosto J981, IL 416, e successive modificazioui. E fatto salvo il rispetto
dei limiti per singolo settore previsti daIla
presente legge;
.
1
e) le wnccssionarie di pubbiicità possono raccogliere nei sAori radiofonico ov.
vero teievisivo risorse economiche non oltre
le quote previsie nelle lettere a), b), c) e.d).
L’impresa coricessionaria di pubbkità, wntroUata da o ‘collegata ad un soggetto destinatario di concessione 0 auhrizkione radioteievisiva, puh racwgliere‘pubbiicità anche per altri soggetti destinatari di concessione in ambito locale, .nei limiti previsti
dal primo periodo della prkexite lettera ed a ‘*l>
condizione che detta impresa oorxesGouaria.
raccolga in esciusiva la pubbiicik per il
soggetto concessionario 0 autorizzato che la
controlIa 0 è ad essa whgato.
-.
9. Qualora anche uni solo dei’ limiti
quantitativi indicati neUe lettere al, b) e c)
dei comma 8 sia stato raggiunto mediante
intese 0 concentrazioni, l’Autoriti prowede; nei rispetto del principio def. wntraddittorio, ~ai sensi del comma 7. Se i soggetti
che esercitano l’attività radiotelevisiva superano, al momento dell’entrata in vigore
deila presente legge, i limiti di cui al CO~Qma 8, mediante lo sviluppo spontaneo
dell’impresa che non determini una postio-
16 -
-.
. . . jl.
.::.-iiii!.
n;:-..
- .&..i’.
.::-
.
..
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.
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ne dominante nè elimini o riduca ii pluralismo e la. concorrenza, l’Autorità, con atto
motivato e infiirmaton~ il Pariarné&& n&
prowede ai sksi dei comma 7. Ai fini della verifica, da compiere prhna della data di
rilascio owero di rinnovo deiie concessioni
e delle autorizzazioni, I’Autorità invita i
soggetti interessati a dimostrare, entro i. termini pretisa.& mediante idonea documentazione, la insussistenzadi una posizione dominante vietata pereh& la quota raggiunta è
inferiore ai limiti di cui aI comma 8 owero
perchè, pur essendostati superati i’li&ti di
cui ai cskma 8 ne1 mercato di riferimento,
individuati -tenendo conto, tra l’altro,
defl’esistenza 0 meno di vincoli tecnici,
economici 0 giuridici all’ingresso nel mercito di riferimento, della possrbiiità di access8 ai fattori di produzione, delle dimen’ sioni e de1 numero dei concorrenti e deila
strntfm degli stessi non si ~otigura una
posizione dominante vietata. Compete in
ogni caso att’Autoriià effettuare ogni altro
opportuno accertamento ai fkre di verificare
l’esatta sitnazione in essere.
10.11MitidiallaLcomma8nonsiap.plicano ai soggetti d-1
di una coni
cessione .teievisNa 0 radiofonica su fiequeaze terrestri 0 di Una autorizzazione per
offertx televisiva a pagamento via cavo 0
via sateiIite, in entrambi i casi per l’irradi&
rione di un soto progrknna nazionale.
11. II superamento dei liririti quantitativi
relativi ailkquisizione di risorse economiche indicati nel comrna~8 deve essere verihfo nell’ambito di un congruo periodo di
tempo, in ogni caso non superiore ai dodici
mesi.
13 L’Amori& in occasione della reiazione* ai Parlamento sulle caratteristiche dei
mercati di riferimento, deve pronunciarsi
espressamentesulla adeguatezza dei limiti
indicati nei presente articolo.
13. Al Ene di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, ai destinatari di concessioni radioteievisive in chiaro su frequenze terrestri è
consentita, previa autorizzazione deil’Auto-
A-UF%IALE
.-y.
.
.
.
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serie gene?& - 0 lff
rità, la trasmissione.simuitanea SUaltri man’ mi‘n.
..-:
; ,..
14. Ai fini della defjnizione di poskione
dominante, i. soggetti..che raccolgono puhbiicità per una quota @eriore ‘al 50 per
cento de1fatturata f,ji una emittente, e i produttori e i distributori di prodtioni audiovisive che su base annua forniscono aprodotti ad una emittente teievisiva in Chiaro per
una percentuale superiore al 35 per cento
de1 tempo’ di diffusione giornaliero o al 35
per cento .deila fascia di maggiore ascolto,
così come definita dall’&torità,. sono equiparati ad un soggetto destinatario di concessione o .autorizzazione..Nei tempo di diffusior$‘+kn vengono conteggiate le interruzioiii puhbiicitarie e le tefevendite.
15. Ai fbi.deUa appkazione de1 comma
8, aila concessionariadi pubblicità che raccoglie una quota superiore al 50 per cento
dei proventi derivanti da pubbiicità, sponsorizzazioni e spettanze da televendite di ciascun sowggsto destina&io: di con-ioni
owero autorizzazioni radioteievisive è imputato l’intero, ammontare dei proventi ad
esso derivanti da puMAkit& sponso~oni e spettanze da tdevendite.
16. ‘Ai lini della individuazione deffe posizioni dominanti vietate dalla presente kgge si considerano anche-le partecipazioni al
capitale acquisite 0 comunque possedute
per il tramite di società anche indirettamente confroilate, di società fiducbrie 0 per interposta persona:Si considerano acquish le
partecipazioni che vengono ad appartenere
ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentementeanche in conseguenza 0 in co&2ssione ad operazioni di _
fusione, scissione, scorporo, trasferimento
d’azienda o simili che interessino ti soggetti, Allorchè tra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma conciusi,. in ordine
all’esercizio concertato del voto, o comunque afia gestione deUa società, diversi dak
mera consukazione tra soci, ciascuno dei
soci è considerato, ai fbi deita presente
legge, come titolare della somma di azioni
o quote detenute dai soci contraenti o da
essi controUate.
17 -
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Tkk .- .“.
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,zZETTA UFRCIALE
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Sukste,,
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deila presenteieggk i! controlaqcfie con..rifyhGènto.
a soggetti
società, nei casi . previsti
daTarticoIo 2359, commi. primo ,e secondo,
del codice civile.
\
18. Il controllo si consideraesistentenella forma dell’influ&a
dominante, salvo
prova contraria, ailorchè rjcorra una !delle
seguenti situazioni:
’
r , 1%
.
g) esistenzadi un soggetto che, da solo o in base alla concertazionecon altrisoci, abbia la possibilità di esercitarela maggioranza. dei .voti dell’assembleaordinaria’o
di notiire, o revocare la maggioranza deeti *tratori;
:, .
k) .sussist&za di ‘&porti, anche tra soci, ,$i’ carattire fi.nanPario e orDgmizzativo:0
ecotiomico idonei a consegke uno dei seguenti effetti;
.,
1) la trasmissione degli utili e dehe
perdite;
2) ti coordinamento della gestione
dell’impresa con quella di altre imprese ti
fini del perse~ento- di uno scopo ccnume;
.;k; j.
3) I~atfriiuzione di poteri maggior
rispetto a quelli derivanti dallexzioni 0 daile quote possedute;
-. 4).1~attriiuzione a soggetti diversi &
quefll &$&n&i in base all’assetto proprie.
taria di poteri rieUa scelta degli amminism.
tori e d+, -dirigenti deUe imprese;
c) l’assoggettamentoa direzione comu
ne, che può. risultare anche iri base alle ca
rattexistiche della.composizione degli organ
amministrativi 0 .per ahi significativi c
qua.LScati elementi.
diversi
scricgm;mlc- i. in
ddle
liante. accordi $, tipo associativoanche con
rperaf~xi. cii. comunkazione desti&&
.di
noncessione,autorkzazione, licenza o COnunque iscritti nei regi&0 di cui aU’ar&oo 1, comma 6,. lettera c), numero 51, della
Iresente’ legge: La piattaforma è aprt$ alla
ttilizuione
di chi ne faccia richiesta in
lase a titolo idoneo, secondo prirxìpi di
rasparenz& di. concorrenza e di non. disc+
rhazjone. L’Autorità vigiia suila costitutione e sulla gestione deila piattaforma, g-aantendo, mediante l’adozione .‘di specifici
hwedimenti, ancheai sensi dei.commi 3 1
: 32 deU’articdo. -1, l’osservanza dei
+xìpi.di~traspare~
di concorrenzae di ,..‘:
?on dis@minazione tra i soggetti pubblici e
privati; nonchè tra i soggetti partecipanti
G’akcordo di cui al presentecomma e soggetti teti che intendano distriiuire proprie
Zasmisioui mediante la stessapiattaforma
20. Ai. fini dell’applicazione degli articoii
4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n 250, e
defi’articoio 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, nI 323, convertito, con modi&azior&
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per trasmissioni quotidiane si intendonOyue.Ue effettuate nei tite orario previsto dahe suddette dispostio~ con kequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana.o~in alternativa, a centoventi giorni ak semesEe.
Art 3-.
1. È consentita ai soggetti legittimamente
operanti alla data di enm in vigore della
presente legge la prosecuzione dell’eserci19. IÌr deroga. alle disposizioni dei pre zio della radiodiffusione souora e teievhjiva
sente articoio,. salvo quanto previsto da in chiaro in ambito nazionale e locale ho
comma 8, lettera cj, la. società concessiona ai. rilascio delle. nuove concessioni owero
ria ‘dei se&o pubblico radiotelevisivo e I; .finò alla reiezione della domanda-e comunsocietà concessionariadef setio pubblicc que non oltre. il 30 aprile 1998.
2. L’Autorità approva il piano nazionale
di telecomunicazioni, tra loro congiunta
mente, possono partecipare ad una piatta di assegnazione delle frequenze di cui
forma unica per. trasmissioni digitali da sa all’articolo 2, comma 6, entro e non oltre fi
tetite e via cavo e per trasmissioni Codifi 31 gennaio 1998. Stia base del piano natate in forma analogica su reti terrestri, me zionaie di assegnazionedelle frequenze SO-
18 -
-.
-.
-.
.C
-..-e
.
.”
no rilasciate, entro e non oltre il 30 aprile
- 1998, le riuovi* concessioni radiotelevisive
p&te.-.Tdj krxicessioni, che hmo una durati di sei anni, possono essere .+sciate,
nel rispetto delle con&zioni detite in un
re&&ento adottato dail’Autorità tenendo
conto anche dei principi di cui aI comma 3,
a società per azioni, in accom~clita’ per
azioni, a responsabjlità lhi,tata~ e cooperative. Le società di cui. al, presente commi devono esseredi nazionaiità italiana owero di
uno Stato appartenenteail’Unione europea.
Il c~ntrallo delle società da parte dilsoggetti
di cittadinanza 0 nazionalità di Stati non
appartene& all’Uni& europea è consentito a condizione &e detti ‘Stati pratichinc
nei u&onti dell’Italia un trattamento ti
effeha. reciprocità, fatte salve Ie disposiLbo& .derivanti da accordi internazionali. G1:
amminisuatori delle società richiedenti lz
concessionenon devono’ aver riportato con
danna irrevocabile a pena detentiva per de
lino noo colposo superiore a sei mesi e no1
devono essere stati sottoposti a misura d
sicxepa 0 di prevenzione. L’&u!orit& li
miraBme3te &h radiodifhsione sonora,
autorizzata ad una derapa per le scadenz
previste al comma 1 ,e per quelle previst
per la predisposizione del piano naziotie
di assegnazionee del’ conseguente rikcic
cielIe conccssio& quaiora Ia compks&
dei piano radiofonico impedisca la sua ste.
sua nei tempi indkati. LI $ano dovrà c&
munque essbe ehborato entro il 31 dicem
bre 1998 e il rilascio deile reiative conces
sioni dovrà awenire entT0 e. non ohe il 3C
aprile 1999. In caso di deroga è ~nsentit;
la prosecuzione dell’esercizio. della radio
diffusione sonoradi ti al.comma 1, ho a
riìastio deile nuove concessioni owero tic
alla reiezione della doknda e comunqu
non oltre il 30 aprile ,.1999.
3. Ai fini del rilascio deile concession
radiotelevisive il regolamento di cui a
comma-2, emanato dopo aver sentito le asisociazioni a carattere nazionale dei titola ti
di emictenri o reti private, prevede:
-
a) per. le emittenti radiotefevisive
na-...7: ‘7
;.
ma& . .
. .;. _SC’..:
1) una &*~a&&$$.~e
la prevjsione di norme che consentano la
assima’trasparenza societaria anche con
jerimento ai commi~ 16 e 17 dell’articolo
2) una distinzione~ kì i soggetti rikdenti, delle emittenti- che, in base ai
agetto editoriale presentato, garantiscano
m proposta di produzioni destiate. a dixsificare l’offerta, in kfazione aIle conciiorti di mercato, Una quota rilevante di au-’
Iproduzione e di produzione italiana ed
uoea,,. una consistente programmakone
mah. ail’info~~~.~azione,
un adeguato nuLerodi addeh, piani di investimento coorinari con il progeno editoriale;
b) per le emittenti radiotelevisive locali
la r&iiodifhSione sonora ntionaie, i seuenti criteri direttivi:
1) la sempBica@one delle condizioi, dei .requisiti sog,gettivi e delle procedure
i rilascio ,deUe concessioni;
2) la distinzione - delle emittenti raEotelevisive locali in emittenti iventi scopi
schsivamente axnmerciali ed emittenti
ZJII-obblighi di informazione in base a ‘cri:eri che verranno stabiliti dall’Autori& ‘La
~ssibilità di accedere a prowidexke ed inz2nm
anche già previsti da precede& ciispsizioni di legge, è risemata in’& &cfUsivi alle emittenti con obblighi di infO-zione ed alle emittenti di cui all’artkdo
16,
comma 5, della legge 6 agosto 1990,
n. 223;
3) la previsione di norme atte a favorire la messa in aynune di strutture di
produzione e di trasmissione, gii investimenti tecnici e produttivi, le- compravendite
di aziende, impianti o rami di aziende, le
dismissioni e, le fusioni nonchè la cosrituzione di consorzi di servizi e l’ingresso delle emittenti radiotelevisive lockii nel mercato dei servizi di teiecomunicazioni;
4) la possibilità per le emittenti radiotekvisive locali di trasmettere program19 -
.%,
:
_^
m...
.
ihi i&&nativi differenzi& per non. oltre un
quin@ delle ore di .kasInissione giornaliera
in relazione ‘&e ‘diverse aree territoriali
comprese.nel bacino. di utenza;
. 5) la previsione,cb norme. specifiche
in materia di pubblicità, sponsorizazioni e
televendite;
’
.6) .in attesa che il .Governo emani
uno 0. più. reg&me&i nei’ coafronti !!dègli:
esercenti la radiodiffusione sonora:e’ televisiva. in ambito locale, le sanzioni previste
daJl’artiw10 31. della legge 6 agosto.l990,
IL.223, sono Iidotte ad: un decimo;. . ‘.
.7) nei sistema radioteievisivo ‘.nazionale, assximonopaikolare valore le emirtenti
loti
che decidono di dedicare almeno. il
70’ pfx cento della programmazione.morytenika quotidiana a temi di chiara utilità
sociale, quali salute, sanità e servizi socia&
e classilicabili come vere.e proprie emirtenti cii servizio. Le emittenti locali a pro,=mazione monotematica di chiara utilità sociale dovranno essere considerate anche
nella divisione \dMa parre di pubblicità
pubblica. riserrata,:‘alleemittenti locali ed alle radio l&é&o&
ai sensi di quanto previsto dd
. wmma 1 deil’articolo 9 deila legge 6 agosto 1990, n. 223, wme SOS&
tuito dall’articolo Il-Kr del decreto-legge
27 a&xto 1993, IL 323;.wnvertit0, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993,
n. 425 e, da ultimo, dall’artiw~o 1, comma
10, del decreto-legge 23 ..ottobre 1996,
n. 545,. convertito, con m0&cazioni, dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le emittenti locali che assumonole caratteristiche e
l’impegno previsto dal primo periodo hannct
diritto prioritario ai rimborsi ed alle riduzioni tarifke previsti daU’artic010~7 de&
legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall’articolc
7 del decreto-legge27 agosto 1993; n. 323:
convertito, ~,-wnm0diCcazioni, dalla legge
27 ottobrè 1993, 11.422. Ad integrazione
delle leggi sopracitate,per le emittenti locali che dedicanoalmeno il 70 per cento de&
propria programman‘one ad un tema d!
chiara utilità sociale, la misura dei rimbors:
e delle riduzioni viene stabilita sia pef le
4. *.;...
.“..
agenzie di i+orr&ion~ $Cper le spe$e
ektniche, telefc&he e. di, te&&nuni~oni, compr.esol’uso del tieUite,‘k&. nrisnra
prevista dalla norme vigenti.
4. Nell’ambito del riassetto del pi&o nati0nale di assegnazionedelle kqn&e,
le
itesse, in via prioritaria, ‘sono assegnateai
ioggetti titolari della concessiOnecomtita..
ia: ..
5:. Le wncessioni relative alle emittenti
adiotelevisive in ambito nazionale devono
:@sentire l’irradiazione dei pr@grammi’.sez0ndo i criteri tecnici. stabiliti nell’artico10
2, comma 6, e wmunque l’irradiazionè del
;egmle- in Un~areiage%graficache wmpren- ; ._
ia almeno 1W per cento del territorio e
rutti ~:capOìuoghi di provincia. Le concesiiOni. relative alle emittenti radiofoniche in
Mbito nazionale devono, cimsentire l’irraìiazione del seguale in un’area ge0gr&ca
:he comprenda almeno il 60 per kento de!
Xzritorio e tutti i CapolUoghidi provincia. Il
Tiano nazionale di assegnazionedeile frequenze riserva almeno un terzo ?iei programmi irradiabili all’emittenza. teIevisiva
locale e, di nqrma, il 70 @er0ento’dei prtiv.mmi
irradiab~ all’emittenza‘ radiofonica
i
c ambito locale. Nel piano nazionale di asse-azione delle freqnenze è prevista una
tisem di fkquenze:-: ‘..
a) per le emittenti radiotelevisive 10cili
e radiofoniche ntioIi&
che difEondono
produzioni ar.lw
etniche e religiose e
che si impegnano a non amettere più del
5 per cento di pubblicità p& ogni ora di
diffusione. La wncessione a tali emittenti
può essere.rilastise
le stessesono Wstituite da asrocihzio~nriconosciute 0 non riconosciute, fondazioni 0 woperativti prive
di scqo di lucro;
.
b) per l’introduzione CM savizi~ di EIdiodiffusione sonora e televisiva digitale
così come previsto dall’articolo 2 Comma
6, lettera d). L’esercizio della radiodiffusione sonora e teievisiva digitale èr concesso
alla concessionaria dei servizio pubbliw e
ai concessionari 0 autorizzati’ per la tele+
sione e la radiodiffusione sonora in modu-
-2O..
.: .
-. I,
.
.
-\:a-u5-y
..--4
._
deì. serv~tio~pubbko radiotelevisivo è tenu-
-.
sjva in &bito nazhaie che superino i Smiti previsti dall’articolo 2, comma 6,; possono proseguire in-via transitorio
SucCessivamente alla data.dei 30,aprilè 1998, l’esercizio delle reti eccedenti gli stessi limiti,
nel rispetto degli.. obblighi stabiliti per le
emittexiti nazionali televisive destinatarie d
~còncessione,a~wndizione che le trasmissio
ni siano effeEuate contemporaneamente SI
kquenzeterrestri e via sateLlite 0 .via caw
e, successivamente al termine di. cui a
comma 7, esciusivarnente via cavo 0 vi;
<kateate.
7. L’Auto&à, in relazione ail’effeuivo
congruo mjhxppo dell’utenza dei programm
radiotelevisivi via satellite e via cavo, indi
ca iI temine entro il quale i programmi b
radiati dd3e exrjjttenti di cui al comma
devono esseretrasmessi esc!usivamente ti
satdite 0 via cavo. .
8;. -All’entrati in vigore della presenr
legge 1)Autorità dispone la don
deli’uso delle frequenze che a parere deU
st&a-, non sonoindispensabili ai sogget
esercenti Ymtà
radioteievkiva per l’ilTi
minazioue den’area dì semkio e de1 bac
no. L’Autti
assegna,anche in via provv
soria,.taLbqnenzeai destinatari’di concxz
sioni 0 ‘autorkkoti
radiotelevisive in an
bito nazionale e Iocaie che hanno un grad
di coperarra della. popokzione inferiore :al
90 per cento ‘di quella residente nel territcE..
ti0 cui si ‘riferisce la concessicne‘ 0 I’autr5rizzaione. Sono èscinse datl’assegnazione,
che comunque è attuata nel. rispetto dei criteti Stabiliti dalla Corte costituzionale cc3n
la sentenza 7 dicembre 1994, n. 420% le
emittenti che trasmettono in forma codific ata. Le disposizioni dì cui al presente cornma sono attuate fino all’entrata in funzioine
dell’Auto& dal Ministero delle comunic
rioni.
4
-
ito, di trasformare una deUe sue reti telesive in una emittente che non può awarsi di risorse pubblicitarie. Nei piano pre.
:ntato all’Autori@ si prevedono apposite
>luzioni per le regioni Valle d’Aosta, Friu-Vene& Giulia e per ie .province autonote di Trento-e di.Boizano d’intesa,.rispectia&f& con.le regioni e con le @mince, a
itela’ delle tiorake
linguistiche e in .una
lgica di cooperazione transfrontahera
aeinittente di cui .al secondo periodo non
i’appkano i limiti. previsti d&articoio 5
ommi 6 e 8. L’A.utorit&, valutato. il piano
li rii~tturaziciiie,’ sentita.-lii Commissione
rariamentare per l’indirirzo generaie.e la
$&nza dei servizi radioteievisiv& indica
1 termine ,entro, cui deve essere istituita
‘emittente. di’ cui al pr&nte ,coryn~ contekaknente all’indicazione’ dei temine di
ti al comma 7.’
10: La diffusione r&otelevisiva via sa@lite originata dal texritorio nazionale,
xmpresa quella &‘f&la codi&ìta, è sogi
getta ad autokazione riIascia.ta.dall’Autoità owero, tio aila sua costkkone, dai
Ministero delle comunicazioni, sulla base di
m apposito regolamento.
Il. Nessun soggetto può’essere destinatario di più di una concessione teievisiva su
jfrequenze teatri in ambito: 'nazionde per
jla trasmissione di programmi in foma co(dificata. 1 soggetti legittimamente esercenti
:alla data di entrata in vigore defIa presente
legge più reti tfdevisive in arnbitq nazionale
in forma codificata devono, ai fmi di quanto previsto dai comma 2 del presente articolo, dal 31 dicembre 1997, trasferire via
cavo o via satellite le trasmissioni irradiate
da una delle loro reti. Ciascun operatore
può proseguire lresercizio di due reti fino ai
30 aprile 1998. A partire dalla data indicata
21 -
\
‘,
..
nek precedente periodo* la. r$F &cedente
ptib*e&& esercitatain via transitoria, alle
stesse condizioni e nei: termini:.previsti dai
&nmi~ 6 e 7.-L’Autorità idotta un -apposito
regolamento ‘che disciplina ’ le trasmissioni
“i. codice. su frequenze terrestri e tiene contò;. neU’indic&ione del termine di cui al
corrirna~7; deila.partic&re natura di tale t+
po’ di “tkts&sioni. L’ Autorità owerq,! &6
al morné~to del ‘funzionamento ,d&Autoriti- stèSsa;il Ministero delle comuni~onì,
in via prowiso~. prima 3eIl’approvazione
dkl’ piano. nazionak di zi&egnaziorie .d&e
frequ&e+“assegk le frequenze #I+e, anche’ a kj$ito del tkferikento ti &vo o ti
satdlit~’ delle reti di ti & presente&Ìnma,
ai ti&e&mari
0 autcrizzati in ambito ‘GZioAie’ e locaie che si trovano neUe Co&fioj$ pr&& a a-a
‘8. Ge0 J&I&
ne dj novanta giorni’ il Ministero de& COmunicazio.ni“adotta,&la base deile norme
cStexi&é~,~nejlaprksente legge e nei re&akento $retito l’articolo
1, c&n& 2
i
l
via u.0. Scino abrogate le norme dell’artiChio 11, comm&1 e 2, del decre$-legg?; 27
agO&sì19?3,,IL’323, Cpnvertito, Con ni*CapOn;.dalla legjje ~27~+tob;rel993, n. 425
in cqmasto .an !a, mpI”ente le&e. .
l2- Restano.salti gIi +&ti prodotrisi m
.&ii deila previgente disc@& in particolare per ciò che.afiiene.ai ‘@rocedimen@
sanzionatcri incorso, alle viohzioni contestate
e,dle sanzioqi appìicat~
13. ,A partire dal P gennaio 1998.& &nmobili, composti da più unità abitative di
nuova costmzione 0 quelli soggetti a ristrutturazione generale, per la kezione deile trasmksioni radiotelevisive satellitari si
atialgono”di norma di antenne collettive e
possono installare 0 utilizare reti via cave
per distriiuire neile singole unità le trasmisSioni ricevute mediante antenne Gilettive. Entro Centottanta ,giorni daIla data &
entrata in vigore della presente legge i co-
.I
.- :cJl 2 .B;k &+.v..&
;f $z.-?*;Ji
!&il&Gnano:
&: qgoimento.
si,&--
ioqe ,~~~~~p~~~~~~~~~~:~~e
trakksioni ~radig$~~&ivC Sateti& _& ceri-ri storici aI 5.k ‘di girantire la salvaguardia
Legli aspetti paesaggistici.
.14. Gli intenknti per la red&&one di
ltiovi impianti: O- per ..la riqm&one
di
peili esistenti, concernenti la distribuzione
tU’intemo degli eMici. e aelle abitazioni di
egnali provenienti da reti via cavo 0 via
ateIlite, ‘sono soggetti ad TVA nella misura
leI ,4 per cento. Analoga misura si applica
tgli ab+namenti alla diffusione radiote~eti;iva con accesso condizionato effettuata jn
kna. digitale a :mezzo-di reti via cavo 0~::.)
tia satellite, nonchè ai. relativi. decodificato-“.-.
i di;&&’
15.:’@l’aiticoio 1, cknrna 2, della-legge
14 novembre 1995, n. 481, sono soppresse
e seguenti parole: «ivi compresaai soii Eni
id presente comrnz~l’esercizio del credi:o,». ‘.
h7. Le imprese di radio~ilcfige televisiva operanti in ambito locale possono effettuare coIlegamenti in diretta sia attraverso. ponti mobili, s+ attraversocollegamenti temporanei in occasione di awenimenti di cronaca, politica, spettacolo,cuItura, sport, amiito.
I
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zzEfip.u-CIAU~.
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serie genede . . &. In
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_-. * .-,.
* ._...e
.18. Sono consentite le acquisikioni, da ~xnbre. 1996,. n. 650, è ’ sostituito ti se.
UeTlkz :’ * .
park ‘di: società di Capitali;: ~di+indOlla-,
rie svoigenti
attiviti di3àciG*hne
SO- ’ 42. Iir sede di prima applicazione i sognera’ e televisiva di cui aU’artkolo 1 del de- ;etti-di cai ai cirmmi.~ 30 e’ ‘31 sono tecreto-legge 23 ottobre ‘1996, n. 545, conver- uti ad &emperare ai prowedimenti di ‘cui
tito, con modificazioni, dalla kgge. 23 di- i suddetti commi. entro. il .3 1 ottobre
. cembre .1996, IL 650, costit&e in società .997».
cooperative a respiabilità
limitata.
24. Il canone di concessione per il servi19. 50 ai riIa& delle hove conces50.
di radiodiffusione sonora digitale terresiimi per la radiodifEusiorie-‘sonora <oho
consentiti il trasferimento e la cessione di itre. non è dovuto dagli interessati per un
leriodo-, di dieci armi.
knpianti 0 rami di azienda tra concessionari
tidiofouici nazionali 0 tra questi e gli autokati di ‘cui agli articoli 38 e seguenti deikt. 4.
-.
la lese 14 aprile 1975, n. 103, secondq le
mdalità di cui’ ail’articolo 1, coinnia .13,
dei decreto-legge 23 ottobre 19%, IL 545,
1. L’hstakzione non in ~hsiva delle.
Fnvèr&o, con modi&&ioni,
dalla legge
ki di tefecomuuicahone. tia cavo 0. che
,23 dicembrb ‘1996, n. 650.. .
tikzano tieque& texxkri è’ subordinata,
20. 1. canoni di conces&one reiati
on decorrenza’dalla data: di entrata in viall’anittenza ra&oteJevis*a privata in ,am
;ore della preseute legge? al rilascio di libjto locale sono,dovuti dai, mor&nto dei 6
cevimknto del prowedimehtti di’ cxxxa%sicÈ e& da parte dell’Autorità. A -decorrere
ne. & parre deIl’interessato- OVe la concks talla stessa data l’esercizio delle ‘reti di texomuniwzi~ne e la forr3itura di se& di
siche venga ricevuta nel co1Iso dell’armo 7
sono- subordinati .al daelewmuni~oni
canone è dovuto in pr+zion$.
ai mesi ‘In
autorizz+oni da parte
ci0
di
lka2.e
e
terconeuti cou la fme dell’a&0 st&so~
CkU’ Autori&. L’installazione 6, gaziogi ter21. ’A decorrere dalla dati di en&’ iIn bestriper i servizi via. satellite discipiina~a
vigore della presente legge, i trakferimeh i ’iti sasi deile.yrocedure previste nel decreto
di azioni 0 di quote di società concessio~ ,- 1,egidativo 11 febbraio. 1997, u. 55, è sogiie private sono czGs4xtiti.a condizione che geettaad autorizzazione rilasciata dall’AutoI’asseuo prcipxiefarioche. ne derivi sia conl- Iit&
fo&e a qGan& stabilito nel. comma 2 de:l I 2. Le licenze e lk autorizzazioni di cui al
preiente articolo.
lna
1 sono dasciate suila base delle di22. Le nonne ii cui~all~art@lo
4 dell = 4~izioui
Contenutenel regolamento di ti
legge 6 agosto 1990, n. 223; si applicano, a 1alParti&
1, comma. 5 del decreto-legge
mxiizio~e che le imprese radiotelevisive nle :23 ottobre 1996, IL 545, convertito, wn mo!a dificaponi, dalla legge 23 dicembre 1996,
chiedano l’applicazione, anche in .asseru
dei piani di assegnazione deile ikequemz b, 650.
radiofouiche e televisive e dei piani te& J3. L’&aUazione delle reti. di teiecomuiiali di coordinamento. In ti caso si farà r
nic&one cfie transitano su beni pubblici è
ferimento alle aree ove .sonO ubicati gI.i inn- S&or&&ì
ai rilascio di concessione per
rpianti di diffusione e cii ‘collegamento ese l’uso dei suolo fxxbblicoda parte dei comuti e c0mu.nql.xin modo non discriminatoti0
citi dalle imprese radiotefevisive.
23. Il comma 45 deil’articolo 1 de1 dt- tra i diversi soggetti richiedenti. In taii concessioni i comuni possono prevedere obbiicrete-legge 23 ottobre 1996, n. 545, conve
Cito, con modificazioni, c@a. legge 23 C ghi di natura civh. A tal fine* l’Autoriti
-23-
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&&jg~
h fi&
nq generaleIe, modaIit~ ed i. limiti‘ &k:.&
. ~o+so&. ksere. previ& gii &&obbligl;i’,
la cui. validità si kktetide.an@i&‘de Concessi016 p-ed~~tem&x~e, hsci&,:‘su
richie- missione- nazionale per le socie& c&i borsa
sta dei’ comu@ intekssiti ..’ L’institione
(CONSOB) ai sensi ‘del..decretodei. Presidelle reti ;forsaJi, così cotie detiite in ti dente.. de& Repubblica 31 marzo 1975, .
apposito regolamento emanato daUTA.utò~ n. 136, qualora .superi I’ammontare di btturità, è soggettae+sivamente & r&w&‘di
rato determinato dall’Autorità, alla quale
licenza da parte deila stessaiAuiorit& 1 wxn@eteanche di. definire i criteri per la seprowedimenti di cui al presente...comma, ,p+uione contabile deil’attività entro, sei
‘nonchè le concessioni di radiodifksione mesi dalla data di entrata in vigore della
previste nei piano di assegnazione.costitu& presente legge.
stono dMiarazione di pubblica utilità, in5. Gli il$hi
'oggetto.di concessioneradifferibi,lità e urgeniza delle relative .opere. diOteievisiya potiono essereum
anch&:j
Lk aree acquisite entrano a far partè.del pa- pef~eladisQyibuzionedi’ seti di tei&mu- .hAi
in&ponii~e del tiune. Per l’ac- ti&i~ni.
In tal caso, i dest&t&..& conq&&ione dei gare* autorkazioni e nuila
c=ssiom in ambito locale sono teriuti aUa
osti previ& in. materia. ambientale; edibia
separazione axìtabile defl’attiviti Gidiotefee sanitaria è indetta, ài sknsi ‘d&‘arti~io14 deh legge 7 agosto 1990, n. 241, e suc- *i-q da quella svolta nel settore:.deileteiementre i desbnatzuidi cxmCessfie mod&a.zi&i,’ una axfeznza. di c~muni~oni,
-servizi Alle re? i+izzate ai sensi degii ar- cesiioni per emittenti nazionali SOnotenuti
ticoli 184.e 214 del: testo unico in materia a 6oSituire stieti separateperla gestione
pstaltg:&.ban&~~ta e &i telecomunicazio- ckgi~inlpiallti. Le dispo$ziolli di cui arpteni, approvato.%kn .decreto dei Presidente Sexiti5comma hanno effiki& a&corr&e
deUa R-ì
29 marzo 1973, n. 156, si ‘Ball’adeguamento degli’ &@nti .aI piano
de& kequenze,
[email protected] disposizioni deilo stesso testo nazionale di assegnazionee
adeguamento
che
comunque
-deve awenire
unico: rekuke alle Iimitazioni lègali della
entro
centottanta
giorni
daU’apprMzione
pmprietk e. al’ diritto di servi& Sono co*
muTque,htte salve.le compf$enze in mate- dei piallo stesso.
6.
Le
società
titolari
ti
servia
di
pubblì- ..
ria pdca
ti urbaaistica delle. regionr;a
stabS0 speciale e delle proViil= autono&& Ca,utilità. che h-0 reabato~ pe? Ie pro- c’
4, Le società che installano 0 esercitano prìe;esigeuze, reti di tekconxmi~on~ sole ‘reti:di. telecOmuuicaziouie’ gii . operatoti na tenute a wstituire società separataper lo
svolgkuento di qualunque attività nei setto‘che sw tdi reti fixniscono~servizi di tei&
municazioni sono obbligati, ne1 ~termine -re delle tekcomunicazior& La società amprevisto dal regolamtio dj cui au’artic.oio cessiouaria del servizio pubblico di tekco1,. comma 2, deI decreto-legge 23 ottobre municazioni non può assumeie.partecipai
1996, z 545, convertito, con modificazioni, Ooni dirette o indirette, attraverso società
dalla legge 23 dicembre 1996,-n. 650, z te- controllate 0 controllanti, owero collegate,
nere separata contabilità delle attività ri- nelle società titolari di servizi di pubblica
guidanti ~‘rkìpettivamente I’insZallazione e utilità che hanno reaikato le predette re&
l’esercizio delle reti nonchè deile attività ti- nè acquisire diritti reah o di obbligazione
guardanti la fornitura dei servizi. Le società sulle stesse reti.
titolari di licenze di te~ecornuni~oni sono
7. L’AUtorità conferma alle società conaltresì- obbiigke a tenere separata.contabi- cessionarie dei servizio pubblico radiotelelità delle attività svolte in ordine a& fo&
visivo
e di telecomunicazioni le vigenti
tura del servizio universale. La contabilità concessioni con annesseconvenzioni. L’in.
.,
.j’,.
.
24 -
.
--
.
sUone
delle m
ezlargabanda
Arti 5: .
.
‘della :società coricessiixxtria. del
. se&0
pubblico. di telecomunicazioni è
([*erc~nnessìon~ acgsso
_
soggetta alla’ concessionedi cui ai comma .
e
servizio
zu&ersaIe)
.
-.
3.’ L’installazione, 1 ésercipo e la ‘fornitura
deila rete nonchè la fornitura dei servizi di
1. 1 soggetti destinatari di licenze o autotele&municazìoni da parte delle società di ci zzazione per la installazione delle reti ovcui ai. commi. 5 e 6 xouo sub&dipati al rila- V ero per la fornitura di servizi di. telecomuscio ‘dei prowedimenti: di c+ ai commi 1,. 2 .nicazioni, nonchè i soggetti titolari di autoe 3 def presentearticolo, nOn&è al rispetro r;izzazione per l’esercizio di reti regolano i
dei principi di obiettività, trasparenza e non r;apporti di interconnessione e di accesso
discriminazione.
S uila base di negoziazione nei rispetto. deIle
8. Sulle reti di tekcomunicazioni posso- r egole emanare dall’Autorità e dei seguenti
ni essereofferti hnrti i servizi di teiecomti- F~rincìpi:
nicazioui. Fino al’ 10 gennaio 1998’ la con,iij,.promozione di un mercato competicessionaria del skvizio pubblico di tekot
ivo!delle
reti e dei servizi;
municazioni wnsewi l’es&kvità per l’ofbj garanzia del.Yinterconnessionetra le
ferta di%tefefoik vocale, fatta saiva comun-. .
eti
e
i se& sui meroari locali, nazionali e
&e ‘la. possiiilità di sperimentazione dc1 r
CMl’Unione europea;
parte dei Soggetti che ne abbiario fatto r-ic) garanzia di comunicazione tra i term
chiesta all’Autorità, ottenendone auto*
1
&d.i
degli utenti ove compatibili, di non
zione. Fino. alla stessadata le società desti w iiscriminazione
e di proporzionalità di ob(
natarie di concessioni in esciusiva per te!e
d.ig.hi e di diriti tra g,b operatori ed i
comunicazioni non possono realizzare pro
tornitori.
,
duzioni raciiotefevisive. La concessionari;3 I
def setio
pubblica di te~ecomunicazioni
3 La re&nerazione de& obblighi de!
non può essexedestinataria diretramente (3 -!jetio
universale è disciplinata in base ai
Mirettamente di concessioni radicke1evkive 1princìpi di cui al regolamento di atruazione
su frequenze terreSti in chiaro nè fomir e ,di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996,
programmi o servizi nè raccogliere pubbli - <n. 545, convertito, con modiikazioni, dalla
cità per i con~onari
~radiotefevisivi na.- legge 23 dicembre 1996, n. 650.
zionati e iodi su kequenze terrestri i n
3. 1 sqgeffi autorizzati all’offerta cii serChiarO.
vizi, di tekcomuniCa2ioni ai sensi dell’arti9. L’offerta def servizio di telefonia VCb- colo 4 hi31~10diritto di accesso alle reri
cale è soggetta.dal 1” gennaio 1998 a re@i-, L’accesso può essere limitato M’Autoti
me di prezzo. La concessionaria dei se?rli- per ragioni ai:
zio pubblico di tekcomunicazioni, per Kn
a) sime=
di funzionamento della
periodo non superiore a due anni dalla datLa rete; *
di eqaata k vigore della presente legge; è
bj mantenimento dell’integrità della
soggetta per il servizio di telefonia vocaie a rete;
regime tarifko. Le tariffe sono determin;
cj interoperabilità dei seti,
qualora
te ai sensi deil’articolo 2, comma 18, deh ricorrano comprovati motivi di interesse gelegge 14 novembre ‘1995, n. 481, ccIIl nerale di natura non economim
l’obiettivo del ribiianciamento tariffario e
4. Se ricorrono ragioni di protezione dei.
dell’orientamento ai costi. L’Autorità esere
dati
ache permuli, riservatezza delIe incita la sorvegiianza sui prezzi praticati
adotta i provvedimenti necessari ad assicr!l- formaponi trasmesse 0 registrate e tutela
della sfera privata I’aca~so
può essere lirare condizioni di effettiva concorrenza.
da parte
,.-.
-,
*--\
..-/.
-
25 -
-
- 5’
. --.y;
+s
.y
.!.
..*.-
.I
AZETA-UFFICIALE
mitato dai Garaute.per la protezione dei dal
ti per$onali, di intesa con .J’Autorità.
5. Gli’ obblighi di fornitura di1 servizio
universate,
ivi inciusi queili concernenti
la
cura di interessi pubblici kionali, con speciEco riguardo ai, seti
di pubblica sicurezza, di soccorso+bbiico, di diksanaziouale,. di @otezioue. che, di giustizio diistruzione e di Governo, e ie ‘prvd&i
di
sceita da parte defI’Autorità dei soggetti tenuti al loro adempimento sono fksati secondo i criteri stabiliti dall’Union euro-Pa
,,
6. &&Xsposizioni di cui ak’articolo 4
deh.. presente legge e ai presente. articolo
possono esseremodifkte su propoh del
hhi&ro delle comunicazioui, secondo ‘le
procedure dell’articolo 17, comma 2, della
Iegge 23 agosto 1988, n. 400, sentite I’Autorità e le compe:exti Commissioni pariamenhri.
.I .:
.-T.-y- .-..
SCnegurcmlc-li177
::a.;:r. ,.
.Y~o.ooo-o
.’ .-.*
m ragione d’Emo, SI provvede::. i
..:
a) quanto ad aknu~ lire 32.090.000.000
mediante utilizzo delle. riscke .finauzitie
già destinate aI hzionamento deI.lJUfficio
del. Girante per la radi-ione
.e i’editotia;
.b) quanto ad’annue lire 2O.miliardi con
le mòdalità di cui all’articolo 2, comma 38,
Mera b), e cmmi successivi, della legge
14. novembre 1995, n. 481.
\. 2‘ Secondo le steksemodalità può esskre
istitit~, ove n-sari0
e con criteri di parametrazione che tengano conto dei costi,del17.afUvirà,un c&i.spe~o per i servizi”“i
resi~,d&‘Autoiità in base a bisposizioui di
legge, ‘ivi compresa Ia, ~xmta dei registro
degli ‘operatori.
3. U Ministro
del tesoro è autorizzato ad
-porrare, con propri decrej le occorrenti
variazioni di bilancio.
ArL 7.
(Entrata ùi vigore).
1.. All’onere derivante dall’appkazione
in
lire
della -qresente legge, valutato
-
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivoa queilo della sua pubblicazione neiia Gazzerta U@5ale.
La presente legge, mtnita de! $gillo dello Stato, sarà inserita nega Raccolta &&Je degli ati normativi deh. Rqnbblica it.aliam E fatm obbiigo a chiunque -e:ti di osservarla e di farla osservare
com2 legge de!Io Stato.
Data a Roma, addì 3 1 lugiio 1997
SCÀLFARO
PRODI, Presidente de! Consiglio dei Ministri
MACCAMCO,
nicmioni
-
26 -
Ministro
delle posre e delle teìecomu-
.2.
.
.:
..
LAVORI PREPARATORI
*
.
.
.
.
*’ .
saafo dcaoRqrprboiic;t
(atmB. iozl]:
ddk postee &Be tdcann~ooi
(M~crx%o) il 19lugiio’1996.
F+lw&- dii i4iukrm
.
AssegmoaIIasmmm;aianc(Lavori pubbki~, iu sale rcfkaitc, iI 23 luglio 1996; con pareri
r
’ ’ dda (r c&mdoae
it 26 seaadrc 1996; f8.9.23,
26rmrn,1941;8,15,16,w~1997.c7~gio1997.
-itlaulaii20e21maggi0
1997capprwatoil12maggio
caeradci?iepaad(atto
W ottobre 1996;X 19 novanbd
.=?g
+.;r
?;
.. \.deile
commissi
oni
IS, 2., 3’, 4., Y, 6’ c l(r,
1996; 23 gcunaio 1997; 11, 13, 19, .& 25,
1997.
P 3755):
coBnkiani
ritmite W (C+ra)
c IX (TrSporKii, in Scdc refcre3tc. il 28 maggio 1997, con par+ ddlc commimoai
I. 9
tiunitc VTI c M. il 5. IS, 24.26 giugno 1997; 1, 7. 8 luglio 1997.
Esaleaco dalle commkioti
Esaxnam in aula il 9 c 15 Iugiio 1997 e approvato, con modiErziani. il 16 luglio !9Yi.
-
axnmisiouc (Lwori pubbliti}, ia sede rckreotc. il 21 lugiio 1997,con asrtri Je!le commissioni 1’. 2.. 3., 7, 6’, T, Il’, 1T
AsqnamaUa8*
mmissionc pc~lc questiom regionaii.
e 13~cddla~mpcrgli~~delleComrmiràeurope=e~au,
Assqnco~5ccaiIaS~cormms+i
one. iu saie dc!ibcrante, il 22 lugiip-l&.
Eizaleato daila 3’ cornmkione il P luglio 1997 e qprovaro il W luglio L997.
PC eioni di urgrrza si OIIICKU la puo’oiiuzionc dc!k note aiIa prcscau legge. ai SC& dcil’tm. 3. comma 5. de! regohucz~to di csaz&one
ctecrcn dei Prcsid.cace~Rcpubbliu
cd.lepubblicrda! tmZ0 rrmf3 dello dispoaiioni sulla promuigaionc deh leggi suila csrmmbonccic
EoP uSciali della Rcpuboliu kiianz approvato wn D.P.R. 14 mazzo 1986. n. i-!7.
In sapplcmcxo or<fiparioaila Gaazcrza Uffuh
- serie ~CICK& - &! 25 agasro 1997. si proti&
aila ripubblitionc
dei BO d&la picaxr&ato dr& pubblicazioni aotikaii ptire
dalI’ar~. 10. comma 3, dc! LXO, unico appmwo con D.P.R. 28 dkznbrc 1985,
==kIs
n. 10%. non& di note sinucic!~ a margine di ciasxu comma o gru@ di comrm. stampare in motio czxa@co.
c!x individuino in modo
1997,n. 127.
COUKUDZO
dCgii SKSSi.ai SUSi dd.lO S-0
art. 10, COUKOIa j-h+ aggiIulro daii’tarr. li.nmma 3.ci.ctilcggcI5maggio
sodil
97Ga87
‘DOMENICO CORlTSXNI.
-. \
,
diremre
(965MiO) Roma - Lstim~~ POiigafb
e iha
dcilo Stato - 5
-
RADIODIFFUSIONE
.E TELEVISIONE
agosto
1990,
n.223
L. 6
CILI
L. 6 agosto 1990, n. 223 (1).
Disciplina del sistema radiotelevisivo
pubblico e privato (Ila).
1
Am.
TITOLO
fonici
1 - Diffusione
e televisivi
TITOLO
11 - Norme
di programmi radio. . . . . .
. .
per la radiodiffusione:
Capo 1 - Disposizioni
generali
. .
. .
Capo 11 - Norme
2-E
per la radiodiijuione
_ . . . _
. .
. . .
i 6-24
111 - Norme per la concessionaria
del servizio puDOlico . . . .
. .
35-18
privata
2.
.:.
‘:
;
1
Capo
TITOLQ
III’-
TITOLO
IV - Sanzioni
TITOLO
V
via cavo
Diffusione
Norme
. .
29
.
30-31
.
3241
. . . . . .
transitorie
e finali
Allegato
TITOLO
Diffusione
di programmi
1
radiofonici
e televisivi
1. Princi~ generali. - 1. La diffusione
di programmi radiofonici
0 te!evisivi,
realizzata
Con
qualsiasi mezzo tecnico, ha carattere di preminente interesse generale.
2. Il piuralismo.
I’obiettività,
la completezza e
!‘imparzialità
dell’informazione,
l’apertura alle ditendenze politiche, sociali, cultuverse opinioni,
raIi e re!igiose, nel rispetto delle libertà e dei
diritti garantiti dalla Costituzione, rappresentano
i principi
fondamentali
del sistema radiotelevi-CA sivo che si realizza con il concorso di soggetti
2 pubblici
e privati
ai sensi della presente legge.
TITOLO
Norme
per
11
la radiodiffusione
Capo 1 - Disposizioni
generali
2. Servizio pubblico e radiodifiusione.
- 1. La
radiodiffusione
di programmi
radiofonici
e teievisivi è effettuata dalla società concessionaria
del
servizio pubblico radiotelevisivo.
Può inoltre essere affidata mediante concessione, ai sensi della
presente legge, ai soggetti di cui all’articolo
16,
nonché mediante autorizzazione
secondo le moda(1) Pubblicata nella Gaiz Uff. 9 agosto 1990. n. 185. S.O.
(Ua) Per il regolamento di attuazione. vedi il D.P.R. 27
marzo 1992. n: 2SS, riportato al n. ULVI. L’art. 1. L. 31
iuglio 1997, n. 249, riportata al n. ULXXII. ha abrogzato
tutte le disposizioni concernenti la tenuta c I’organiaaaaione
del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale
delle imprese radioteievisive. ivi comprese quelle contenute
1161
lità di cui agli articoli 38 e seguenti della le oe
14 aprile 1975, n. 103 (2). e successive mo &.I r- p
cazioni.
2. Il servizio pubblico radiotelevisivo
è affidato mediante concessione ad una società per azio
ni a totale partecipazione
pubblica. La concessione importa di diritto l’attriòuzione
alla concessionana della qualifica
di società di interesse
nazionale ai sensi dell’articolo
2461 del codice
civile. Ai fini dell’osservanza
dell’articolo
10 del
decreto del Presidente della Repubblica
lo novembre 1973, n. 691 (Ua). nella Provincia di Boizano riveste carattere di interesse nazionale il
servizio pu’bblico radiotelevisivo
in ambito provinciale
e locale (3).
3. Nei titoii 11. IV e V deila presente legge la
società di cui al comma 2 è definita « concessionaria pubblica », i titolari
di concessione di
cui all’articolo
16 per radiodiffusione
sia sonora
che televisiva ed in ambito sia nazionale che locale sono.globalmente
definiti « concessionari privati “; malora
negli stessi titoli ci si riferisca
ad una. specifica cateooria dei titolari
di concessione di cui all’articolo
16. !‘espressione « concessionari privati » è comulerata
con il riferimento alla radiodiffusione
sonora o televisiva e
all’ambito nazionale o locale.
4. Nei titoli Ii, IV e V deila presente iegge le
espressioni
« trasmissioni » e « programmi » riportate senza specificazioni
si intendono riferite
a trasmissioni
o programmi
sia radiofonici
che
televisivi.
3. Pianificazione
delle radiojrequenze.
- 1. I.J
pianificazione
dde radiofrequenze
è effettuata
mediante
il piano nazionale di ripartizione
ed
il piano nazionale
di assegnazione secondo le
modalità di cui al presente articolo.
2. Il piano nazionale di ripartizione
indica le
bande di frecuenze utilizzabili
dai vari servizi di
telecomunicazioni.
3. Il Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti i Ministeri
de!l’intemo,
della difesa, dei trasporti e della marina mercantile, gli
altri Ministeri
eventualmente
interessati, le concessionarie
dei servizi di telecomunicazioni
ad
uso pubblico interessate, nonché il Consiglio sunetiore
tecnico delle poste, àe!le telecomunicationi e deil’automazione,
predispone, nel rispetto
delle convezioni e dei reg.olamenti internazionali
in materia di trasmissiom
radioelettriche,
ii piano nazionale di ripartizione
de!Ie radiofrequenze.
4. 11 piano Cosi predisposto
viene trasmesso
ai Ministeri dell’interno,
de!la difesa. dei trasporti e deIla marina mercantile ed all’ufficio
del Ministro per il coordinamento
della *protezione civile i quaIi. entro trenta giorni aall’invio,
possono proporre motivate modifiche alle parti del
piano che riguardino
i settori di propria competenza.
5. Il piano di ripartizione
è auprovato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro de!le poste e delle telecomuninel presente provvedimento.
(2) Riportata al n. CiXXI.
(l/a) Riponato alla voce TRE-~-ALT0 Amc.5.
(3) 11 D.P.R. 28 luglio 1995. n. 31S (Gap. Uff. 29 luglio
1995, n. 176). in esito al referendum indetto con D.P.R.
S aprile 1995 (Gaza. Uff. 11 aprile 1995, n. 85). ha abrogato
il presente comma 2 limitatamente dle parole aa totale
ottobre
1997
&”
.
C\
51
r
CE
1290
1
RADIODmwSIONE
L.6agosto1990,n.Z23
cazioni,. previa deliberazione del Consigiio dei
ministn.
6. 11 piano di ripartizione è aggiornato, con
le modalitj. previste nei commi 3, 4 e 5, ogni
cinque anni ed ogni qualvolta il Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni ne rawisi la necessità.
7. 11 piano nazionale di asseparione delle radiofrequenze per la radiodiffusione, d’ora in avanti denominato piano di assegnnauone, è redatto nei rispetto deIle indicazioni contenute nel
piano nazionale di ripartizione delle. ’ radiofrequenze e determina le aree di servizio degli impianti, e per ciascuna area la localizzazione possibilmente comune degli impianti ed i parametri
radioelettrici,
degli stessi, nonché la frequenza
assegnata a ciascun imuianto. La determinazione delle tiree di servizio deve essere effettuata
in modo da consentire la ricezione senza disturbi in dette aree del maggior numero possibile
--‘i programmi di radioalffusione sonora e tele.i. ;iva. Tale determinazione dovrà considerare la
possibilità di utilizzazione di tutti i collegamenti
.. ‘i telecomunicazione e degli impianti dr radiocl--.‘iffusione delle Iconcessionarie dei servizi di teiecomunicazioni ’ ad uso pubblico àisponibili
per
collegamenti trasmissivi televisivi.
8. Il piano di assepazione suddivide il territorio nazionale in bacmi di utenza, i quali risui:ano ciall’aggregazione di una pluralità di aree
di servizio e vengono àeterminati tenendo conto
àe!la entità numerica della popoiarione servita,
della àistriòuzione àeila popoiazione residente e
àelle condizioni geografiche, urbanistiche, socioeconomiche e culturali àella zona.
0. 1 bacini di utenza per la radioàiffusione
televisiva àevono consentire la coesistenza del
maggior numero possibile di impianti eà una
aàeguata pluralità ài emittenti e reti. Essi coincidono, cii regola, con il territorio deile sin.gole
regioni: possono altresi comprenàere piti regioni.
parti ài esse o parti di regioni diverse purché
contigue, ove ciò si renàa necessati in relazione
ai parametri indicati al comma 8.
10. 1 bacini di utenza per la raàiodiffusione
nora devono consentire la coesistenza àel maggior numero di emittenti e reti specificamente
Ale zone con maggiore densità di popolazione.
c ;; bacini di utehanno di regola dimensioni
analoghe a quelle delle province o delle aree metropolitane; essi possono comprendere piU province, parti di esse o oarti di province diverse
purché contigue ove ci0 si renda necessario in
relazione alle caratteristiche
sociali, etniche e
culturali della zona ed al reàdito medio pro cdpire degli abitanti.
11. 11 piano di assegnazione, assicurate alla
concessionaria pubblica le frequenze necessarie
al conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo! individua il numero di impianti atto a garantlre la diffusione del maggior
numero di programmi nazionali e locali in ciascun bacino di utenza. Potranno essere previsti
anche impianti che operano su parti limitate dei
ha Fffeyo ? decorpuobkinone del
presente decreto Lnella Gazzetta Ufficiaie.
(3/a) La Corte,,costituzionale. con sentenza 17-24 gennaio
1991, n. 21 (Gazz Uff. 30 gennaio 1991. n. 5 - Serie speciale),
ha dichiarato l’illegitrimiti
dell’art. 3, quattordicesimo
comma, nella parte in cui non prevede l’intesa. nei sensi espres;~ecc&&
1162
pibz&i
L’abroyione
glomo successivoa quelo
della
E TELEVISIONE
bacini di utenza. 1 criteri per I’assegnazione delle
frequenze ai titolari di concessione nazionale o
locale sono quelli stabiliti dall’articolo 16. Per
esercizio in ambito nazionale si intende quello
effettuato con rete che assicuri la diffusione in
almeno il 60 per cento del territorio nazionale.
Per esercizio in ambito locale si intende quello
che garantisce la diffusione in almeno il 70 per
cento del tetitorio
del relativo bacino di utenza
o della parte assegnata di detto bacino. Per ragioni di carattere tecnico è ammesso che le emittenti o le reti locali possano coprire anche il
territorio di bacini di utenza limitrofi limitatamente ad una porzione non superiore al 30 per
cento àel territorio di questi ultimi.
12. 11 piano di assegnazione riserva alla radiodiffusione televisiva in ambito locale, in ogni
bacino ài utenza, il 30 per cento dei programmi
ricevibili senza disturbi.
13. Il piano di assegnazione riserva comunque
alla radiodiffusione
sonora in ambito locale, in
ogni baci& di utenza, l’emissione contemporanea
di almeno il 70 per cento dei programmi ricevibili senza disturbi.
14. Se1 risDerto degli obietrivi indicati nei commi dal 7 alIi! 1, il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei
titolari di emittenti o reti private, redige lo schema ài Diano di assegnazione con l’indicazione
del nuniero e delle caratteristiche dei bacini d’utenz2, e la sottopone al oarere delle Regioni e
delle province autonome di Trento e Bolzano (Zia).
15. LZ Regioni e le Province autonome, nell’esprimere il parere sullo schema di piano di asseFazione, possono proporre ipotesi diverse ài i
bacmi, in relazione alle proprie caratteristiche ;
naturaii. socio-economiche e culturali. Esse pos- i
SOLIO, aitresi. d’intesa tra loro, proporre bacini. :
ài utenza comnrenàenti tetirori
confinanti. Decorsi sessanta giorni àalla ricezione dello schema
di piano, senza che sia pe.-venuto il parere, esso l
si intenàe reso in senso favorevoIe.
16. 11 Ministro delle uoste e delle telecomunicazioni, acquisiti i pareri Selle Regio+, redige
un nuovo schema di piano di asseynauone che
è sotroposto al parere del Consipho superiore
tecnico àelle posie, delle telecomumcazioni e dell’automazione. Decorsi sessanta giorni dal ricevimento àell’atto senza che sia intervenuto il parere, esso si intende reso in senso favorevole.
17. Il piano di assegnazione è apDrovat0 con
àecreto de! Presidente della Repubblica, su proposta àel -Uinistro deile poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri.
18. Il piano di assegnazione è aggiornato ogni
cinque anni e comunque ogni qualvolta sia moàificato il piano ài ripartizione delle frequenze
ovvero il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ne ravvisi 12 necessità.
10. Le Regioni, anche a statuto speciale, nonché
le province autonome di Trento e di Bolzano
adeguano i piani territoriali
di coordinamento
si in motivazione, fra lo Stato e le Province autonome di
Boizano e di Trento relarivamente alla localizzazione deoli
impianti di cui al settimo comma dello stesso art. 3:
ottobre
1997
RADIODIFFUSIONE
E TELEVfSIONE
L 6 agosto 1990, n. 223
owero adottano piani territoriali
di coordinamener conformarsi
alle indicazioni
conto specifici
cementi la Pocalizzazione
degli impianti previste
dal piano di assegnazione. Qualora le Regioni e le
province autonome di Trento. e di Bolzano non
prowedano
entro sessanta miomi dall’approvazione del piano, il Presidente Jel Consiglio dei ministri, su proposta del IMinistro delle poste e delle
telecomunicazioni,
nomina commissari
ad atta
per l’adeguamento
owero per l’adozione
degli
specifici piani territoriali
di coordinamento.
1 CDmuni adeauano gli strumenti urbanistici
ai piani
territoria r!I dl. coordinamento
entro sessanta giorni àalla loro adozione o adeguamento. Qualora i
comuni entro detto termine non prowedano,
le indicazioni contenute nei piani territoriali
di coordinamento costituiscono
adozione di variante degli strumenti ur’banistici e non necessitano di autorizzazione
regionale preventiva [3/b).
20. Il Ministro
delle Deste e delle telecomunicazioni cura gli adempimenti
connessi all’attuazione del piano di assegnazione e trasmette annualmente una relazione ai Presidenti àelle Camere.
er eliminare
tempe21. Le misure necessarie
anstivamente le interferenze ePettromagnetiche,
che attraverso la soooressione e la modificazione
di imoianti. purché- non modifichino
l’equilibrio
delle -strutture
del Diano di assegnazione, sono
adottate. ne! rispetto degli accordi internazionali
in vigore, dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
che ne dà comunicazione
nella reiazione annuale ài cui al comma 20.
4. Nomze trrbanisriche.
- 1. Il rilascio della
concessione di cui all’articolo
16 o della concessione Der servizio pubblico eauivale a dichiarazione &i pubblica utilità, indifferibilità
ed urgenza per le opere connesse e dà titolo per richieàere alle autorità c0mDeten.i le necessarie concessioni ed autorizzazioni
per la installazione
degli
impianti nelle località indicate dal piano di assegnazione e, conseguentemente,
nei piani territoriali di coordinamento.
2. 1 comuni, ricevuta la domanda di concessione edilizia àai concessionari privati o dalla concessionaria pubblica, prowedono
ad acquisire o,
se del caso,- ad occupare d’urgenza e ad espropriare, ai sensi della legge 22 ottobre 19 / 1. n.
865 (4) e successive moalricazioni,
l’area indicata dal piano di assegnazione e dal piano territoriale di coordinamento
Der l’installazione
degli
im ianti, anche se già di proprietà
degli stessi
ric rii edenti, che viene a far pane del patrimonio
rowedono
altresì a
indisponibile
dei comuni;
rilasciare la concessione edI5.xzia, anche nelle more della procedura di esDroptio, ed a concedere
contestualmente
ai richiedenti
il diritto di sunerficie sulle aree acquisite 0 espropriate
per l’installazione de-li impianti. L’indennità
in caso di
a norma dell’anicolo
esproprio
e determinata
13, terzo comma, .àella legge 15 gennaio 1885.
n. 2892 (5), sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell’ultimo
decennio, il reddito dominica(3lb) La Cone costituzionale,
con sentenza li-24 gennaio
1991.n. 21 (Gazz. Uff. 50,sTnnaio 1991.n. 5 - Serje specialrl.
ha dichiarato I’iilegittimtta dell’art. 3, diciannovesimo comnella parte in cui non prevede un congruo
nei sensi espressi in motivazioni, alle Province
e di Trento ijj ordine all’esercizio dei poteri sostitutivi
ma.
previsti.
’
(4) Riportata
1163
ak.l
voce
CASE
POPOURI
ED
ivi
le rivalutato
di cui a li articoli 22 e seguenti
del decreto del Presi 2 ente della Re ubblica 29
settembre 1973, n. 597 (6). La doman cra si intende
accolta qualora il comune non deliberi entro novanta giorni-dalla
ricezione. La concessione del
diritto
di superficie
ha durata pari al periodo
di tempo nel auale il SO *etto resta titolare della
concessione
ér radiodi *ksione
sonora 0 televisiva owero de Ple concessioni
er i servizi di telecomunicazione.
La delibera d!I concessione del diritto di superficie
è accomuagnata da una convenzione tra il comune ed il concessionario,
da
stipuiarsi
per atto pubblico,
che è trascritto
resso il competente ufficio dei registri immobiFlari. La convenzione prevede un canone di concessione secondo parametri che saranno definiti
nel regolamento
di cui all’articolo
36, nonché
il corris ettivo delle opere di urbanizzazione,
i
termini iii. mizio e ultimazione dei lavori connessi agli edifici ed agli impianti,
le sanzioni in
caso di inosservanza àegli obblighi posti con l’atto di concessione.
3. Neircasi ài estinzione della concessione per
la radiodiffusione
sonora o televisiva di cui al
16 o della concessione
comma 21 dell’articolo
per servizio pubblico, il comune revoca il diritto
di superficie,
che è concesso, previa domanda,
al concessionario
privato 0 alla concessionaria
pubblica
eventualmente
subentranti.
Per la domanda valgono le norme di cui al comma 2.
4. Il soggetto al quale è stato revocato il diritto di superficie è tenuto, a richiesta del soggetto
subentrante,
a rimuovere i propri impianto owero a venderli
allo stesso soggetto subentrante.
In entrambi i casi il soggetto subentrante liauida
al soggetto al quale è stato revocato il &ritto
di superficie
una somma determinata
tenendo
conto delle spese sostenute per l’installazione
degli impianti e dell’ammortamento
verificatosi
fino alla data di revoca del diritto di stmerficie.
nonché delle eventuali spese di rimozioné, secondo modalità che saranno definite àal regolamento di cui all’articolo
36.
5. Le norme di cui al presente articolo non
si a plicano alle aree su cui insistono gli impianticP- ei Dnvati
.
. di cui all’articolo
32 nelle more
della pronuncia
sulla domanda di concessione,
nonché per il periodo di tempo in cui gli stessi
soggetti restano titolari della concessione, a meno che tali soggetti non ne richiedano l’aoplicazione. Le norme Si cui al presente articolo non
si aDplican0 altresì alle aree su cui insistono
oli i-mDianti della concessione Dubblica. in funzione alla data di entrata in visore della presente
legge, fino alla estinzione della concessione, a
meno che la stessa concessionaria non ne richieda l’applicazione.
6. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni
concesse ai sensi degli articoli
38 e 43 della legge 14 aprile
1975. n. 103 (61a) (7).
5. Collegamenti
di telecomunicazione.
- 1. La
concessione di cui all’articolo
16 owero la con(5) Riposata alla voce ESPROpRI~IONt
(6) Riportato ah voce
DELLE
REDDITI
PERSONE
Gt”t?IDICHE
(IMPOSTE
PER P~JBBLIC.~
PERSONE FISICXE
tna-ri.
E DFJ.LE
Wt).
(6/a) Riportata al n. CIXXI.
(7) Vrdl, anche. l’art. 3, D.L. 27 agosto 1993. n. 323, riporKLIO al n. CiLXIV nonche l’art. 3. comma 22. L. 31 luglio
1997. n. 149. riportata al n. C&XXII.
ECONOMtCHE.
ottobre
1997
.
- PAG.
178
C
LEGGE
cm
2”o
RADIODIFITJSXONE
E TELEVISIONE
L 6 agosto 1990, n. 223
per servizio
ubblico costituiscono
titolo per utilizzare
i col Pegamenti di telecomunicazione necessati a coprire I’area da servire, utilizzabili unicamente
nei limiti previsti
dalle concessioni.
2. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni
concesse ai sensi degli articoli
38 e 43 della legge 14 aprile
1975, n. 103 (7la).
cessione
6. Garante per la radiodiffusione
e l’editoria.
1. E istituito il Garante per la radiodiffusione
e l’editoria
(7lb).
2. Il Garante è nominato con decreto’del Presidente della Repubblica,
su proposta
formulata
dai Presidenti del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati,
d’intesa tra loro, tra
coloro che abbiano ricoperto la carica di giudice
della Corte costituzionale
owero che ricoprano
o abbiano ricooe.rto la carica di presidente
di
sezione della Corre di cassazione 0 equiparati,
-:,:a i nrofessori universitari
ordinari
nelle disci-.ine ‘giuridiche.
aziendali od economiche,
nonhé tra esnerri di riconosciuta
competenza nel
&
L 2ttore delle corriunicazioni
di massa- (7/b).
3. Il Garante ‘aura in carica un qumquennio
e non può essere confermato; per tutta la durata
dell’incarico
non puo esercitare,
Senza. aicuna atavità
profession
amministratore
ài enti pubblici o privati né ricoprire cariche e!ettive, né avere interessi
diretti
0 indiretri
in imprese operanti nel settore (7/b)
(7iC).
4. .A.X’ar:o ce!!‘accerxzione
della nomina il Garante, se dipendente de!lo Stato, è collocato fuori
ruoio: se professore universiratio,
è collocato in
aszetrativa
T;b).
pari
2. X1 Garante compete una retribuzione
a quelia snettante ai giudici àella Corre costituzionale (Yibi.
6. Alle cinenàenze de! Garante è posto un ufficio con~os~o ài dinenàenti dello Stato e di altre
amminikazioni
oubbliche, collocati fuori ruolo
ne!la forxe oretiste
dai risoettivi
ordinamenti,
il cui servizio presso !‘ufficio del Garante e equiparato ac o-si effetto di legge a uello prestato
3 1 provenienza
- elle rispettive
armrninistrazioni
i! ~ti~contingente
è àetemiinato,
su proposta
..,el Garante meaesimo, con decreto del Presidenàe! Consigiio
dei ministri,
di concerto con
e il.: Ministro
ael tesoro. Tale decreto è emanato
entro e non oitre novanta giorni dalla pubblicazione cella presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
7. Le spese ài funzionamento
dell’ufficio
del
Garante sono noste a carico di un fondo stanziato a raie scopo nei bilancio dello Stato e iscritto
ad anposito - caoitolo
àello stato di previsione
del Ministero
del tesoro. Il rendiconto
della zestione finanziaria
è soggetto al controllo
della
Corte dei conti (7/b).
8. Le norme concernenti
l’organizzazione
e il
funzionamento
àell’ufficio
del Garante, nonché
quelle dirette a disciplinare
la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni
sulla contabilit8 generale dello Stato, sono a rovate con
decreto àel Presidente della Repub &Tma da emaCilaj Riportata al n. CIXXI.
(7Ib) Per l’a’brqgazione delle disposizioni contenute nel
presente comma, vedi I’an. 1. L. 31 luglio 1997, n. 249,
riportata al n. CXXUI.
(7k) CommaCosi modificato dall’art. 4-bis. D.L. 19 ottobre
1164
narsi entro tre mesi dalla data di entrata in
vi ore della presente legge, previa deliberazione
de9 Consiglio dei ministri,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con
del tesoro e su parere conforme del
il Ministro
Garante stesso (7/b).
9. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante può
awalersi
dell’opera
di consulenti
o di società
di consulenti.
10. Il Garante, al fine dell’espletamento
dei
compiti assegnatigli
dalla presente legge, provvede:
a) a tenere il registro nazionale delle imprese radiotelevisive
di cui all’anicolo
12 della nresente le me e il registro nazionale della stampa
di cui afi: articolo
11 della lep.oe 5 agosto 198 1,
n. 416 (8), e successive mo ifxazioni;
b) ad esaminare i bilanci e l’annessa documentazione dei concessionari
privati, dei titolari
di auto tizzazione di cui all’articolo
38 della legge
14 a rile 4975, n. 103, e della concessionaria
pubb Yrea.. nonché, ove lo ritenga, bilanci e àocumentazioni
delle imprese di produzione o di distribuzione
di programmi
o concessionarie
di
pubblicità;
c) a compiere l’attività
istruttoria
ed ispettiva necessaria per lo svolgimento
delle funzioni
di cui al nresente comma, awalendosi
anche dei
compete&
organi dell’Amministrazione
delle poste e tielle telecomunicazioni,
nonché dei servizi
di controllo
e vigilanza
dell’Amministrazione
finanziaria
àello Stato ‘ed altresì esercitando, con
riferimento
alle imprese di cui all’articolo
12
della presente legge, i poteri
revisti dall’articolo
9, terzo e quarto comma, %ella le--e 5 agosto
198 1, n. 416 (8). e. successive moc&azioni
ed
integrazioni,
per il Garante dell’attuazione
della
legge sull’editoria:
d) a svolgere l’attività e ad adottare i prowedimenti
previsti
dall’articolo
3 1;
e) a vigilare sulla rilevazione e pubblicazione
àeoli indici di ascolto delle emittenti e reti radiofoniche e televisive
pubbliche
e nrivate anche
awalendosi
di organismi
speciali-zzati.
11. Sono trasferite
al Garante le funzioni già
attribuite
dalla legge 5 agosto 198 1, n. 416, e
successive modificazioni
ed integmzioni.
al Garante dell’attuazione
della legge sull’editoria.
Sono abrogati i commi terzo e quarto dell’articolo
8 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (8).
12. Il Garante si awale dell’ufficio
del Garante
dell’attuazione
àella le-ce sull’editoria
fino all’entrata in funzione de&fficio
di cui al comma
6. 11 decreto del Presidente della Repubblica di
cui al comma 8 determina
la data a decorrere
dalla quale è soppresso l’ufficio del Garante dell’attuazione
della legge sull’editoria
e dalla quale
sono abro ati i cot%& auinto, sesto, settifio
e
ottavo del B‘articolo 8 della leooe 5 aeosto 198 1,
n. 416 (7/b) (8).
13. Il Garante predis one annualmente una relazione sull’attività
svoPta e sullo stato di applicazione della presente legge, che è trasmessa
al Parlamento,
a cura del Presidente del Consiglio dei ministri,
entro il 31 marzo dell’anno
successivo
a quello cui si tiferisce
(7Jb).
-1
1992. n. u)8. riportato al n. UL..IX.
(8) Riportata alla voce E%TENAZIONALE
PERLh CELLULOSA
E PERLA CARTA.
ottobre
1997
FUDIODIFFtJSIONE
E TELEVISIONE
L. 6 agosto 1990, 11.223
7. Comirafi regionali per i Servizi radiotelevisivi. - 1. Ogni consiglio
regionale elegge, con
voto limitato
almeno a due terzi dei membri
da eleggere e da scegliersi fra esperti di comunicazione radiotelevisiva,
un comitato
regionale
per i servizi radiotelevisivi.
Il comitato regionale
è organo di consulenza della regione in materia
radiotelevisiva,
in particolare
per quanto riguarda i compiti assegnati alle Regioni dalla presente legge. Il comitato altresì formula
proposte
al consiglio di amministrazione
della concessioprogrammazioni
resia in amregola l’accesso alle
trasmissioni
programmate
dalla con2. La concessione di cui all’articolo
2, comma
2. prevede forme di collaborazione
con le realtà
culturali
e informative
delle regioni e fissa i
criteri in base ai quali possono essere stipulate
convenzioni
tra le sedi periferiche
della concessionaria pubblica,
le Regioni e i concessionari
privati in ambito locale. Il comitato regionale
per servizi radiotelevisivi
definisce i contenuti
di tali collaborazioni
e convenzioni e ne coordina
I’attuazihe
per conto della Regione.
3-, I-e Regioni discinlinano
il funzionamento
dei comitatrregionali
per i servizi radiotelevisivi.
4. Le province autonome di Trento e di Bolzano prowedono
alla costituzione
di comitati provinciali Der i servizi radioteLevisivi,
in conformità alle -disDositioni
del presente articOiO.
5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e il Garante possono awalersi dei comitati
rezionali
e dei comitati provinciali
di Trento e
diBolzano
per lo svolgiménto de!le loro funzioni.
6. E abrogato l’articolo
5, L. 14 aprile 1975,
n. 103 @la).
8. Disposizioni
sulla pubblicirà.
- 1. La pub‘blicità radiofonica
e televisiva non deve offendere la dignità della persona, non deve evocare
discriminazioni
di razza, sesso e nazionali+,.
non
deve offendere
convinzioni
religiose
ed laeali,
non deve indurre a comportamenti
pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l’ambiente, non
deve arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, e ne è vietato l’inserimento
nei programmi
di cartoni animati.
2. La pubblicità
televisiva e radiofonica
deve
essere riconoscibile
come tale ed essere àistinta
dal resto dei programmi
con mezzi ottici o acustici di eviàente percezione.
2-bis. E fatto divieto alla concessionaria
pubblica e ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva ài trasmettere
sigle e
messaggi pubblicitari
con
riore a yella
ordqaria
s,s,‘ep&?g?s
f%y
3. In re azione a uanto previsto dalla direttiva del Consiglio de le Comunità europee del 3.
ottobre 1989 (89/552/CEE) l’inserimento
di messaggi pubblicitari
durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche,
liriche e musicali
è consentito negii intervalli
abitualmente
effettuati nelle sale teatrali e cinematografiche.
Per
(8h) Riportsra
al, n. qX!.
(8/b) Comma ag?unto aall ar::
n. 447, ri$onata a la voce SumA
altre disDosizioni del citato art.
(81~1V&i. anche, l’art. 2. D.L.
11. L. Z6v”br;C;J9~~
PuaaLIC.+.
12.
19 ottobre
,
‘LEGGE
PhG.
CILI
179
C
le opere di durata programmata superiore a quarantacinque
minuti
è consentita una ulteriore
interruzione
per ogni atto 0 tem 0. E consentita
una ulteriore interruzione
se la a urata programmata dell’opera
supera di almeno venti minuti
due o più atti o tempi di quarantacinque
minuti
ciascuno.
4. 11 Garante, sentita un’apposita
commissione, composta da non oltre cin ue membri e da
lui stesso nominata tra persona ?.ltà di riconosciuta competenza, determina le opere di alto valore
anistico, nonché le trasmissioni
a carattere educativo e reliioso
che non nossono subire interruzioni
pubblicitarie.
5. E vietata la nubblicità radiofonica
e televisiva dei medicinali’e
delle cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
emana con
proprio decreto norme sull’inserimento
dei messaggi pubblicitari
in attuazione degii arricoli 13,
13 e 16 della direttiva del Consiglio delle Comunità eiiropee del 3 ottobre 1989 (891552KEE).
6. ia trasmissione
di messaggi..pubblicitari
da
parte della concessionaria
pubblica non può eccedere il 4 per cento dell’orario
settimanale
di
programmazione
ed il 12 per cento di ogni ora;
un’eventuale
eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata
nell’ora antecedente o successiva
(84
7. La trasmissione
di messaggi pubblicitari
televisivi
da parte dei concessionari
privati per
la radiodiffusione
televisiva in ambito nazionale
non può eccedere il 13 per cento dell’orario
giornaliero di programm azione ed il 18 per cento
ài ogni ora: una eventuale eccedenza, comunque
non superioré al 2 per cento nel corso di un’ora,
deve essere recuperata
nell’ora antecedente
o
successiva. Un identico limite è fissato per i concessionari privati autorizzati, ai sensi dell’articolo 21 a trasmettere in contemnoranea su almeno
dodici bacini di ute.nza, con riferimento
al tempo
in contemporanea.
di prog rammazione
8. La trasmissione
di messaggi pubblicitari
radiofonici
da parte dei concessionari privati non
può eccedere per ogni ora di programmazione,
rispettivamente,
il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 20 per cento
per la radiodiffusione
sonora in ambito locale,
er la radiodiffusione
sonora nail 5 per cento
zionale 0 lo cape da parte di concessionaria
a
carattere comunitario.
Un’eventuale eccedenza di
messaggi pubblicitari,
comunque non superiore
al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere
recuperata nell’ora antecedente o in quella successiva (9).
9. La trasmissione
di messaggi pubblicitari
televisivi da parte dei concessionari
privati
per
la radiodiffusione
televisiva in ambito locale non
può eccedere il 20 per cento di ogni ora di proorammazione
e il 13 per cento di ogni ora e
ai ogni giorno di programm azione. Un’eventuale
eccedenza, comunaue non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata
nell’ora
antecedente
o successiva (91a).
otrobre 1996, n. 545, rioonato al n. cIu[XI.
(9/a) Comma così modi’fiuto dall’art. 3, DL
1992. n. 408. riportato al n. UW.
19 ottobre
1992. n. 408,
r$ariato al n. ULIX.
(9) Comma tosi sostituito dall’art. 1. comma 18, D.L. 23
1241
febbraio
1997
RADIODIFFUSIONE
E TELEVISIONE
L 6 agosto 1990, n. 223
9-b& Il tempo massimo di trasmissione
quotidiana dedicato alla pubblicità
da pane dei concessionari privati per la radiodiffusione
televisiva in ambito nazionale è portato al 20 per cento
se comprende forme di ubblicità come le offerte
fatte direttamente
al pu % blico ai fini della vendita, dell’acquisto
o de1 nole oio di prodotti o pure
restando i Pimiti
della fornitura
di servizi, k-mi
di affollamento
giornaliero
e orafio di cui al comma 7 per le forme di pubblicità
diverse dalle offerte di cui al resente comma. Per i medesimi
concessionari
I*P tempo di trasmissione
dedicato
a tali fonne di offerte non deve comunque superare un’ora e 12 minuti al giorno (9/b).
9-ter. Per quanto riguarda i concessionari
per
la radiodiffusione
televisiva in ambito locale, il
tempo massimo di trasmissione
quotidiana
dedicato alla pubblicità.
qualora siano comprese le
altre forme di pubblicità
di cui al comma 9-k.
come le offerte fatte direttamente
al
è Po-taro al 35 per cento, fermo restan Bukbl+,
0 il limiaffollamento
orario e oiomaliero
per gli
EAi i’ ài cui al comma 9 (9h)
ei-auater. Ai concessionari
privati Der la radio“.
‘kione
televisiva
in
ambito
gli indici
cdi Cui al comma 9:ter si applicanolocale
a partire dal
31 dicembre L 1993 9/b).
I ocale è riservata ai conces10. La pubblicità
sionari privati per la radiodiffusione
in ambito
ei-tanto i concessionari
privati
per la
locale:
radiodi -fL sione sonora e televisiva in ambito nazionale e la concessionaria
pubblica devono trasmettere messaggi pubblicitari
contemporaneamente, e con l’iaentico contenuto, su tutti i bacini serviti. 1 concessionari
privati
che abbiano
ottenuto la autorizzazione
di cui all’articolo
21,
possono trasmettere,
oltre alla pubblicità
nazionaie., pubblicità
locale diversificata
per ciascuna
interrompendo
zona oggetto della autorizza-ione,
temporaneamente
l’interconnessione.
11. Sono nulle e si hanno uer non auposte le clausoie dei contratti di pubblicità
che impongono ai
concessionari privati di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.
12. Ai sensi della presente legge per sponsorizza+ne
si intende ogni contributo
dl un impresa
D’ -1ica 0 privata, non imnegnata in attività teo di produzione
di. opere
Ie .ve o radiofoniche
“ovisive
o radiofoniche,
al finanziamento
di
allo scopo di promuovere il suo nola sua immagine, le sue attivita o i suoi prodotti.
13. 1 programmi
sponsorizzati
devono rispondere ai seguenti criteri:
u) il contenuto e la programmazione
di una
trasmissione s onsorizzata non possono in nessun
caso essere in K uenzati dallo sponsor in maniera
tale da ledere la responsabiiità
e l’autonomia
editoriale dei concessionari privati o della concessionaria pubblica nei confronti delle trasmissioni;
b) devono essere chiaramente
riconoscibili
come programmi
sponsorizzati
e indicare il nome o il logotipo dello sponsor all’inizio
o alla
fine del programma:
b-bis) non devono stimolare all’acquisto
o
al noleggio dei prodotti
o servizi dello sponsor
(%) Comma ag-iunro dall’art. 3. DL 19 ottoòre 1992.
n. 408, riportato aP n. C/L.X 11comma 9-ter è stato, successivtunente. Cosi sostixuiro dall’art. 9, D.L. 27 agosto 1993.
n. 323. riporta10 al. n. CLXIV.
(9k) Lettera aggiunta dall’art. 3, D.L 19 ottobre 1992.
n. 408. ripomto al n. CLIX.
1242
o di un terzo, specialmente
facendo riferimenti
s ecifici di carattere promozionale
a detti proBotti 0 servizi (9k).
14. I programmi
non possono essere sponsorizzati da oersone fisiche o oiuridiche la cui attivita
principale
consista nella fabbricazione
o vendita
di sigarette o di altri prodotti dei tabacco, nella
fabbricazione
o vendita di superalcolici,
nella
fabbricazione
o vendita di medicinali owero nella prestazione di cure mediche disponibili
unicamente con ricetta medica.
15. CI programmi
sponsorizzati
sono considerati messaggi pubblicitari
nella misura minima del
2 per cento della durata dei rogrammi stessi da
comorendersi
nel limite di afFollamento ziomalierol @id). Il Garante, entro centottanta gi;mi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, propone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che prowede, entro novanta giorni, con decreto, una più dettagliata regolamentazione
in materia di sponsorizzazioni,
sia per la concessionaria
pubblica- sia
-r i concessionari
privati (91e).
16. Entro 1.30
.F
ciurmo di ciascun anno il Presidente del ConsiglL &i ministri, su prooosta àel
IMinistro delle poste e delle telecomunicazioni,
di
concerto con il Ministro
delle parteci azioni statali e sentiti il Garante ed il Consiglio a ei ministri.
stabilisce il limite massimo degli mtroiti pubblici:
tari quale fonte accessoria di proventi che la concessionaria
pubblica potrà conseguire nell’anno
successivo. Tale limite viene fissato an licando! a
quello stabilito per l’anno precedente, T a variazmne percentuale prevista per il gettito pubblicitario
radiotelevisivo
per l’anno in corso. Ove il gettito
pubblicitario
previsto si discosti da auello effettivo, il limite massimo degli introiti pubblicitari
per
l’anno successivo terrà conto dell’aumento o della
diminuzione
verificatisi.
li. Le disnosizioni
di cui ai commi 6 e 16
del presente’anicolo
e la normativa
di cui alla
legge 14 anrile 1975, n. 103 9/b), articolo
15.
hanno validità fino al 3 1 dicem b re 1992. In tempo utile il Garante propone, nella relazione annuale di cui al comma 13 dell’articolo
6, in relazione alle nuove dimensioni
comunitarie
e all’andamento del mercato pubblicitario,
le necessarie
.ed op emme modificazioni
alla suddetta normativa. 1P Governo prowede alle conseguenti iniziative legislative.
18. L’articolo
2 1, L. 14 aprile 1975, n. 103 (9/f),
è abrogato.
9. Destinazione
della uubblicità
dello Stato e
degli enti p;bblici
Meskggi
di utilità sociale.
- 1. Le amministrazioni
statali, oli enti uubolici
territoriali!
gli altri enti pubblici: compresi quelli economici,
questi ultimi
Iimitatamente
alla
pubblicità
diffusa sul territorio
nazionale,. sono
t2gutL.a
destinare
alla pubblicità
su enmtentr
..-_- .._
televtstve
dei. Paesi
- .;.- .---. ---.locali operanti nei-territori
del1 Unione
radio_ . - . - eGi-opea, nonché su emittenti
foniche- nazionali
e locali operanti nei territori
dei medesimi Paesi, almeno il 15 per cento delle
er le campagne
somme stanziate in bilancio
pubblicitarie.
e ,di gromozione
aelle proprie atti‘v%cGIi
enti pub lici remtoriali,
gli altri enti
(9(d) Periodo soppresso dall’art.
n. 408, riportato al n. ULIX.
3, D.L. 19 ottobre 1992.
(9/e) Comma Cosi modificato dall’art. 3, D.L. 19 ottobre
1992. n. 408. riportato al n. CLIX.
(9x) RiportoLa
al n. C/XXI.
febbraio
-
1997
R4DIODIFFUSIONE
E TELEvxs10m
L. 6 agosto 1990, n. 223
pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi i
quelli economici, sono tenuti a destinare, relati- !
vamente
alla pubblicità
non diffusa in --.-an35Eo
-,_ _._...-.1
cc----delle somme
nauonaIe;-almen5
11 L> pFr?ént~
stanziate 111bilancio, per le cam-Ix&~~lìcitar$e-e+di-promozicme-ddlecpr(>prie
attività; - sa
emittenti--televisivee -radiofoniché”locali
operanti
nei territori
dei Paesi dell’Unione
europea (91 ).
cii‘-Z-La
Presidenza del Consiglio dei ministri
termina i messaggi di utilità
sociale owero di ’
interesse delle Amministrazioni
dello Stato che .
la concessionaria pubblica è obbligata a trasmettere. Alla trasmissione dei messaggi di interesse
pubblico previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il 2 per cento di ogni
ora di programmazione
e 1’1 per cento dell’orario
settimanale di programmazione
di ciascuna rete.
11. Azioni positive per la pari’’ opportunità.
1. La concessionaria .$$+&-&yf-pF&
privati per la radiodi
in ambito nazionale, sono tenuti a promuovere
azioni nositive volte ad eliminare
condizioni
di
dispari&
tra i’ due sessi in sede di assunzioni,
organizzazione
e distribuzione
del lavoro, nonché
di assegnazione di posti di responsabilità.
2. 1 concessionari
di cui al comma 1 sono tenuti, ogni due anni, a redigere un rapporto sulla
situazione
del personale maschile e femminile
in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione
professionale,
dei livelli e della remunerazione
effettiva da trasmettere alla Commissione
nazionale per la parità
e le ari opportunità
tra uomo e donna, di cui
alla Pegge 22 giugno 1990, n. 164.
10. Telegiornali
e ,gioTaIi
radio - Rettifica
Comunicati di orgam pubblici. - 1. Ai telegiornali e ai giornali
radio si applicano
le norme
sulla registrazione
dei giornali e periodici contextte negli avicoli
5 e 6, L. 8 febbraio
1948,
n. 4i (10); i direttori dei telegiornali
e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati
direttori
responsabili. ,
2. Chiunque si -ritenga leso nei suoi interessi
morali o materiali
da trasmissioni
contrarie
a
verità, ha diritto
di chiedere al concessionario
rivato o alla concessionaria pubblica owero alPe persone àa loro àeiegate al controllo
della
trasmissione che sia trasmessa apposita rettifica,
purché questa ultima non abbia contenuto
che
possa dar luogo a responsabilità
penali.
3. La rettifica
è effettuata entro quarantotto
ore dalla ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti
a quelli
della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza
che la rertifica sia stata effettuata,
l’interessato
può trasmettere
la richiesta
al Garante,
che
proweàe
ai sensi àe! comma 4.
4. Fatta salva la comnetenta dell’autorità
giudiziaria oràinaria
a tuiela dei diritti
sog=ettivi,
nel caso in cui il concessionario privato 0 Ta concessionaria pubblica ritengano che non ricorrono
le condizioni per la trasmissione
della rettifica,
sottopongono
entro il giorno successivo alla richiesta la auestione al Garante che si pronuncia
nei termine-di cinaue giorni. Se il Garante ritiene
fondata la richiesta di rettifica, quest’ultima.
preceduta dall’indicazione
àella pronuncia
del Garante stesso, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima.
3. Il Governo. le .4mministrazioni
dello Stato,
le Regioni e gli enti pubblici
territoriali,
per
soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di oubblica necessità, nell’ambito
interessato
da dette
esigenze, possono chiedere ai concessionari
privasi o alla concessionaria pubblica la trasmissione gratuita di brevi comunicati. Detti comunicati
devono essere trasmessi immediatamente.
6. Sono fatte salve le disposizioni
di cui all’articolo 22, primo comma, della legge 14 aprile
1975, n. 103 (11).
13. Registro nazionale delle imprese radiotelevisive. - 1. E istituito
il registro nazionale delle
imprese radiotelevisive
la cui tenuta è affidata
al Garante.
2. Son&.soggetti
all’obbligo
dell’iscrizione
nel
registro ‘la concessionaria
pubblica, i concessionari privati, le imprese autorizzate ai sensi degli
anicoli
38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n.
103 (1 1), nonché le imprese di produzione
o di
distribuzione
di programmi
o concessionarie
di
pubblicità
da trasmettere
mediante gli impiantj
radiofonici
e teievisivi.
3. Le modalità
per l’iscrizione
nel registro,
nonché le disposizioni
Der il suo funzionamento,
sono stabilite nel regolamento previsto dall’articolo 36.
4. Sono nulli i contrasti stipulasi tra la concesubblica ’ i. .concessionari
privati
e le
. .
nazionahta
italiana di produzione, di
distribuzione
Sei programmi
o concessionarie di
oubblicità
quando una delle parti contraenti non
kia iscritta
nel registro
nazionale.
3. hiei casi in cui è costituita in forma di società per azioni 0 in accomandita
per azioni 0 a
responsabilità
limitata, la società soggetta all’obbligo, di cui al comma 2 è tenuta a chiedere
l’iscrizione
nel registro nazionale delle imprese
radiotelevisive
dei proni-i soci, ivi comprese società, dei soci delle società alle ouab sono intestate le azioni o quote della società che esercita
l’impresa. nonché dei soci delle società che comunaue la controllano
direttamente
o indirettamente, con l’inàicazione
del numero delle azioni
o dell’entità
delle quote da essi possedute. L’obbligo di iscrizione
si aoplica ai soci costituiti
da persone fisiche qualora possiedano almeno
il 2 per cento delle azioni o quote àella società
che esercita l’impresa radiotelevisiva,
delle società alle auali sono intestate azioni 0 uote della
società Che esercita l’impresa owero 8 ella società che comunque la controllano
direttamente
o
indirettamente.
6. Alle imprese di produzione o di distribuzione di programmi
o concessionarie
di pubblicità
da trasmettere mediante -li impianti radiofonici
e televisivi privati si
al comma 2
(9/g) Comma così sostituito prima dall’xt. 1l-b+, D.L. 27
agosto 1993, n. 323, riportato al n. CUIV e poi dail’arr.
1, comma 10, D.L. 23 ottobre 1996. n. 545. riportato al
n. ULXXI.
”
(10) Riportata alla voce STAMPA.
(11) Riportata al n. UXXI.
(Illa) L’art. 1. L 31 luglio 1997, n. 249. riponarn al n.
CIIXXII. ha abrogato tute le disposizioni concernenti la
tenuta e l’organizzazione del Reeistro nazionale della szunpa e del Registro nazionale deIle imprese mciioteievisive.
ivi comprese quelle contenute nel presente articolo.
1165
ottobre
1997
- PAG.
182
C
IuDIODIFRlSIONE E TEms10NE
L. 6 agosto
1990, n. 223
13. Trasferimenti
di proprietà delle imprese radiotelevisive
e relative comunicazioni.
- 1. Deve
essere data comunicazione
scritta al Garante ai
fini dell’iscrizione
nel registro di cui all’articolo
12 di ogni trasferimento,
a qualsiasi titolo, delle
imprese costituite
in forma individuale
owero
di azioni o quote di società SO eette all’obbligo
dell’iscrizione
di cui all’artico Po 12, comma 2,
che interessino più del 10 per cento del capitale
sociale e quando successivi trasferimenti
di quote inferiori
al 10 per cento abbiano
superato
tale limite; tale limite è ridotto al 2 er cento
per le società per azioni quotate in! E orsa. La
comunicazione
deve essere data con atto notificato ai sensi di leg.ge da entrambe le parti interessate entro dieci giorni dal trasferimento.
2. Nella comunicazione
devono essere indicati
l’o metto del trasferimento,
il nome o la ragione
sociale dell’avente
causa, nonOF enominazione
ché il titolo e le condizioni
in base ai quali il
trasferimento
è effettuato.
3. Le disposizioni
del presente articolo
si ap~.licano in ogni caso ai trasferimenti
per effetto
dei quali un sine010 sogeetto 0 più soggetti colle:ie.gati ai sensi de?l’articofo 2359 del coarce civile
c vengano a disporre di una uota di capitale o
di proprietà
superiore
al 19a per cento.
4. L.e disposizioni
dei presente articolo
si ap
plicano altresì al trasferimento
di azioni o quote
delle società intestatarie
di azioni o quote di
società soggette all’obbligo
dell’iscrizione
di cui
all’articolo
12, comma 2.
5. L’efficacia
dei trasferimenti
di cui al presente anicolo, anche tra le parti, è subordinata
alla iscrizione nel registro di cui all’articolo
12.
6. Le persone fisiche e le società che controllano una società soggetta all’obbligo
di iscrizione
di cui all’articolo
12, comma 2, anche attraverso
intestazioni
fiduciarie
delle azioni o delle quote
per interposta persona, nonché attraverso
società direttamente
o indirettamente
controllate
0
collegate, devono darne comunicazione
scritta alla società controllata
ed al Garante entro dieci
giorni dal fatto o dal negozio che determina l’acqujsizione
del controllo.
1. Deve essere data altresì
comunicazione
scritta. nei termini
di cui al comma 1, deoli
+:cordi parasociali
o di sindacato di voto i;a
I soci di società operanti nei settori disci linati
Alla presente legge, nonché di ogni modi l! xazioc -ne intervenuta
negli accordi o atti predetti. Le
comunicazioni
devono essere eA ettuate da parre
di coloro che sti ulano l’accordo o partecipano
Bel sindacato.
alla istituzione
14. Biianci dei concessionari.
- [I. 1 concessionari privati e la concessionaria
pubblica devono presentare al Garante, entro il 31 lugiio di
secondo il
ogni anno, i propri bilanci redatti
modello aporovato con decreto del Ministro
delle
poste e delle telecomunicazioni,
di concerto con
il Ministro
del tesoro, da emanarsi
entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante.
2. Al bilancio devono essere allegati i dati relativi ai programmi
trasmessi, con l’indicazione
dell’impresa
di produzione
o di distribuzione
da
cui sono stati acquistati, owero, se autoprodotti.
con l’indicazione
delle somme destinate alla realizzazione
di programmi
ori-inali:
sono altresì
allegati i dati relativi
alla pucbblicità trasmessa,
con l’indicazione
delle imprese concessionarie
e
dei relativi proventi,
alle sponsorizzazioni,
nonché un elenco in cui siano nominativamente
indicati i finanziatori,
i sottoscrittori
owero i datori
ualsiasi titolo di somme o altri corrispettivi
a“9 avore dei concessionari
di cui al comma 1.
3. La concessionaria
pubblica, i concessionari
privati
per radiodiffusione
sonora o televisiva
in ambito nazionale, nonché i concessionari
in
ambito locale che realizzino ricavi annui su eriori a 10 miliardi
di lire devono far cero Ti care
il bilancio
a società aventi i requisiti di cui all’articolo
8 del decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1975, n. 136 (12). all’uopo
autorizzate
dalla Commissione
nazionale
le
società e la borsa. Tale obbligo decorre dal Y=esercizio succeSSivo a quello in cui, tispettivamente.
hanno ottkwto
la concessione o hanno superato
il ricavo annuo soora indicato.
4. Nel caso di falsità nei bilanci si applica
la sanzione di cui all’articolo
2621 del codice
civile] (12/a).
X5. Divieto di oosizioni dominanti
nell’ambito
dei mezzi di conkzicazione
di massa e obblighi
dei concessionari.
- 1. Al fine di evitare nosizioni dominanti
nell’ambito
dei mezzi di comunicazione di massa è fatto divieto di essere titolare:
a) di una concessione per radiodiffusione
televisiva in ambito nazionale,
qualora si abbia
il controllo
di imorese editrici di uotidiani
la
cui tiratura annua-abbia
supewro ne7 l’anno solare precedente il 16 er cento della tiratura complessiva dei gioma pi quotidiani
in Italia;
b) di più di una concessione per radiodiffusione televisiva
in ambito nazionale, qualora si
abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura superi 1’8 er cento della tiratura comnlessiva
dei giom 5. 1 in Italia:
c) di più di due concessioni per radiodiffusione televisiva
in ambito nazionale, qualora si
abbia il controllo
di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura
complessiva
sia inferiore
2
quella prevista
dalla lettera b).
2. Gli atti di cessione, i contratti
di affitto
o affidamento
in gestione di imprese operanti
nel settore delle comunicazioni
di massa, nonché
artecipazioni
il trasferimento
tra vivi di azioni
o quote di società operanti nel me2 esimo settore
sono nulli ove, per loro effetto, uno stesso sooPetto anche attraverso soggetti controllati
o collegati
realizzi più del 20 er cento delle risorse
di
complessive
del settore Belle comunicazioni
massa o più del 2.5 per cento delle predette risorse nel caso in cui il medesimo soggetto consegua
entrate nel settore della comunicazione
di massa
per almeno due terzi dei propri introiti
complessivi.
3. Ai fini dell’applicazione
del comma 2, per
risorse complessive
del settore della comunicazione di massa si intendono
i ricavi derivanti
(lì) Riportato
alla voce Pom. TELEGRAFI
E TELEFONI.
(1Ua) Abrogato dall’art. 1. comma 46. D.L. 25 ottobre
1996. n. 545. riportato al n. CILXXI.
,,.;
1166
ottobre
1997
RADIODIFFUSIONE
E TELEVISIONE
L 6 agosto 1990, n. 223
dalia vendita di quotidiani e periodici, da vendite
o utilizzazione
di prodotti audiovisivi,
da abbonamenti a giornali, periodici o emittenti
radiotelevisive, da pubbiicitk
da canone e altri contributi
pubblici
a carattere continuativo.
4. Le concessioni in ambito nazionale riguardanti sia la radiodiffusione
televisiva che sonora,
rilasciate
complessivamente
ad un medesimo
soggetto, a soggetti controllati
da o collegati a
soggetti i quali a loro volta controllino
altri titolari di concessioni, non possono superare il 25
per cento del numero di reti nazionali
previste
dal piano di asseanazione e comunque il numero
il ‘controllo o colle amento, ai sensi deli’akicolo
37 della presente 9egge, con società titolari
di
concessione, owero, per le persone fisiche o giuridiche non societarie, la ìitolarità
di aziom o
di auote nelle misure indicate dall’articolo
2339
del-ccdice civile o l’esistenza dei vincoli contrattuali ivi previsti: inoltre ogni autorizzazione
ad
esercitare impianti
rioetitori
di programmi
radiofonici
o televisivi esteri di cui aeli articoli
38~ e seouenii della le-me 14 amile lg775, n. 103
(13), e’ szccessive modi%azioni,
equivale a titolarità di una concessione per la radiodiffusione
sonora o televisiva
in ambito nazionale.
6. Ge imprese concessionarie
di pubblicità,
di
produzione o di distribuzione
di programmi,
che
operano nei settore radiotelevisivo,
devono presentare al Garante, entro il 31 luglio di ogni
anno, i pronri bilanci, corredati da un documento da cui hsultino
analiticamente
gli elementi
contabili relativi ai contratti stipulati
con i concessionari
rivati, con la concessionaria
pubblica
e con i tito Pan . di autorizzazione
ai sensi dell’articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (13).
Tale documento c compilato sulla base di modelli, anj? rovati
previste dal comma
- con14,lee modalità
1 del articolo
deve contenere l’inàicazione
dei sogmetti con i auali sono stati stinulati
i
contrattq, le eventuali clausole di eschkva,
gli
eventuali minimi garantiti pattuiti,
i pagamenti
eseguiti in favore di ogni soggetto ed ogni altro
elemento ritenuto necessario ai fini dell’accertamento dell’osservanza
delle disposizioni
della
presente legge] (13/a).
-7.
i.la concessio7. Qualora i concessionari privati,
ubblica o i titolari
di autorizzazione
ai
naria
sensi Bell’articolo
38 della leze 14 anrile 1975.
i-i. 103 (13), si trovino in sitù&oni
di controllo
o di colle.gamento nei confronti
di imprese concessionarie di pubblicità,
Queste ultime non posubblici&
per più di tre reti
sono raccogliere
televisive naziona 1!1, o due reti nazionali
e tre
reti locali 0 una rete nazionale e sei locali ivi
comprese quelle di cui sono titolari
i so.ggetti
controllanti
0 collegati: eventuali
ulteriori
contratti stipulati
dalle imprese concessionarie
di
pubblicità di cui al resente comma devono avere per oggetto pubb Picità da diffondere
con mezzi diversi da quello radiofonico
e televisivo
e
comunque in misura non superiore al 2 per cen(Eh) Con sentenza 5-7 dicembre 1994. n. 420 (Gaza. Uff.
14 dicembre 1994.n. 51 - Serie speciale) la Cone costituzionalr ha dichiarato I’illegitrimita cosrituzionale dell’art. 15.
quano comma, nella parte relativa alla radiodiffusione tele.
visiva.
(13) BipoAata al n. c/XXI.
(I3/a) Commaabrogato daIl’art. 1, comma 46. D.L. 23 otto124.5
to degli investimenti
pubblicitari
compiessivi
dell’anno
precedente.
Le stesse disposizioni
si
applicano alle società concessionarie di pubblicità che abbiano iI controllo
di imprese titolari
di concessione per la radiodiffusione
sonora e
televisiva o che siano ad esse collegate. 1 contratti stipulati
in difformità
dalle norme di cui al
presente comma sono nulli.
8. 1 concessionari
privati e la concessionaria
pubblica
sono tenuti all’osservanza
delle legoi
e delle convenzioni
internazionali
in materia ai
telecomunicazioni
e di utilizz+ione
delle opere
dell’ingegno.
9. E vietata la trasmissione di messaggi cifrati
o di carattere
sublimale.
IO. E vietata la trasmissione di programmi che
possano nuocere allo sviluppo psichico o morale
dei minori, che contengano scene di violenza gratuita o pomo rafiche, che inducano ad atteggiamenti di intol f eranza basati su differenze di razza. sesso, reiigione
0 nazionalirà.
11. EAomunque
vietata la trasmissione di film
ai quali sia stato negato il nulla osta per la
proiezione o la rappresentazione
in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto.
12. In caso di violazione del divieto di cui al
comma 11 del presente articolo si
sanzioni previste 8alI’arricolo
IS
aprile 1962, n. 16 1 (14), intendendosi per c
ra del locale la disattivazione
dell’impianto.
15 1 film vietati ai minori di anni quattordici
non possono essere trasmessi né int~gralrnente
né parzialmente
prima delle ore 22.~0 e àopo
le ore 7.
14. 1 concessionari
privati e la concessionaria
pubblica non possono trasmettere opere cinematografiche salvo accordo contrario tra gli aventi
diritto e il concessionario,
prima che sia trascorso un termine di due anni dall’inizio
della programmazione
di tale opera nelle sale cinematografiche in uno àegli Stati appanenenti
alla comunità economica
europea; nel caso di opere
cinematografiche
coprodotte dal concessionario,
tale termine
è ridotto ad un anno.
15. 1 concessionari
privati e la concessionaria
pubblica sono tenuti a trasmettere il medesimo
pro ramma su tutto il territorio
per il auale
è n-Basciata la concessione. Il regolamento & cui
all’articolo
36 e la concessione ai cui all’articolo
2, comma 2. determinano
i casi in cui è ammessa
deroga a tale obbiigo.
16. Le disposizioni
di cui al comma 3 dell’articolo 8 si applicano
a decorrere dal 1’ gennaio
1993 limitatamente
alle opere ultimate
per le
uaii i concessionari
hanno acauisito
i diritti
4a la utilizzazione
antecedentemente
al 30 giugno
1990.
Capo 11 - Norme
per la radiodiffusione
privara
16. Concessione per l’installazione
e 1’eserci:io
di impianti di radiodiffusione
sonora e televisiva
privala. - 1. La radiodiffusione
sonora o televisiva da parte di soggetti diversi dalla concessionabre 1996. n. 545, riportato al n. C/LXXI.
(14) Riportata alla voce CINEMATOGRAFIA.
febbraio
1997
ti
1 z
( ;9O
/
RmIODxFFu5IONE
L6agosto199fkn.223
ria pubblica è subordinata
al rilascio di concessione ai sensi del resente anicolo. La concessiodei relatine è rilasciata anc K e per l’installazione
vi impianti.
2. La concessione può essere riksciata
per l’esercizio in ambito nazionale di singole reti owero in ambito locale di singole emittenti
e reti
ai sensi dell’articolo
3. La concessione non è
trasferibile
salvo quanto disposto dal comma 5
dell’articolo
17. ha la durata di sei anni ed è
rinnovabile.
Nell’atto
di concessione sono determinate le frequenze sulle quali gli impianti sono
abilitati
a trasmettere,
la potenza, l’ubicazione
e l’area da servire da parte dei suddetti im ianti,
nonché gli altri elementi previsti dal rego Pamento di cui all’articolo
36.
3. La concessione per radiodiffusione
sonora.
è rilasciata
per radiodiffusione
a carattere commerciale 0 a carattere comunitario
sia nazionale
che locale.
4. La radiodiffusione
sonora a carattere comxj rciale è esercitata dai soggetti di cui ai commi
--La radiodiffusione
sonora a carattere comudall’assenza dello scopo
da fondazioni, associazioni riconosciute
e non riconosciute
che siano
espressione di particolari
istanze culturali,
etniche, politiche e religiose, nonché societa cooperative costituite ai sensi dell’articolo
2511 del codice civile, che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione
sonora a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e che prevedano nello statuto le clausole di
cui alle lettere u). b) e c) dell’articolo
26 del
decreto legislativo
de! Capo provvisorio
dello
Stato 14 dicembre 1947. numero 1577 (IS), ratificato, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 195 1,
n. 302. La relativa concessione è rilasciata
senza
obbligo ài cauzione, sia in ambito nazionale che
locale, ai soggetti preàetri i auali si obblighino
a trasmettere
programmi
ori$nali
autoprodotti
che hanno tiferimento
alle istanze indicate per
almeno il 50 per cento (15/a) dell’orario
di trasmissione giornaliero
compreso tra le ore 7 e
le ore 21. hon sono consicierate pro rammi origi‘i autoproàotti
le trasmissioni
di3 rani musica1. intervallate
da messaggi pubblicitari
da brevi
del conduttore della stessa trasmissioindicato nel regolamento
di cui
6. Non è consentita
la trasformazione
della
concessione per la radiodiffusione
sonora a carattere comunitario
in concessione per radiodiffusione sonora a carattere
commerciale.
7. La concessione per la radiodiffusione
sonora a carattere commerciale
in ambito nazionale
nonché per la radiodiffusione
televisiva in ambito nazionale può essere rilasciata esclusivamente
a societk di capitali o cooperative, costituite
in
Italia 0 in altri Stati appanenenti
alla Comunità
economica europea, con capitale sociale non inferiore a 3 miliardi
di lire se ha per ogoerto
la radiodiffusione
televisiva owero a 500 maioni
di lire se ha per oggetto la radiodiffusione
sonora.
(15) Riponato alla voce
COOPEJUZONE
E
E TELEvIsro~
La concessione per la radiodiffusione
televiin ambito locale pub essere rilasciata esclu,
sivania) persone fisiche, in possesso della cittadinanza italiana o di uno deeli altri Stati aooanenenti alla Comunità economica europea, cL prestino cauzione per un importo non inferiore
a
lire 300 milioni secondo le modalità stabilite dal
regolamento
di cui all’avicolo
36;
b) enti di cui all’articolo
12 del codice civile,
riconosciuti
dallo Stato italiano o da altri Stati
a partenenti
alla Comunità economica europea,
c rl e prestino cauzione non inferiore
a lire 300
milioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo
36;
c) società costituite
in Italia 0 in altri Stati
appartenenti
alla Comunità economica europea,
ad esclusione delle società semplici, con capitale
non inferiore
a lire 300 milioni.
9. La concessione per la radiodiffusione
sonora in ambito locale a carattere commerciale può
essere rilasc$&a esclusivamente
ai sog etti di cui
alle lettere a), b) e c) del comma 8. Gf I- -obblighi
di cauzione sono per essi ridotti
ad un terzo.
10. Le società richiedenti
la concessione devono possedere all’atto della domanda i requisiti
di cui all’articolo
17. commi 1 e 2.
11. La concessioné ‘non puo essere rilasciata
a società che non abbiano per oggetto sociale
l’esercizio
di attività
radiotelevisiva,
editoriale
o comunque attinente
all’informazione
ed allo
spettacolo.
12. La concessione non può essere rilasciata
ad enti pubblici,
anche economici,
a società a
prevalente partecipazione
pubblica e ad aziende
ed istituti
di credito.
13. La concessione non può, altresì essere rilasciata a coloro che abbiano riportato
condanne
a. pena detentiva per .delitti *non colposi o che
siano sottoposti al e misure di prevenzrone previste dalla legge 27 dicembre i956, n. 1422 (16).
e successive modificazioni
e integrazioni,
0 alle
misure di sicurezza nreviste dagli articoli
199
e seguenti del codice ’ enale. La c%ncessione non
può essere altresì n-Pasciata a coloro ai quali
ne sia stata revocata altra, ottenuta anche per
ambito locale diverso.
14. Ai fini dell’applicazione
dei divieti -previsti
al comma 13 nei confronti delle società di capitali, si ha riguardo alle persone degli amministratori. Per le altre società si ha riguardo alle persone de . amministratori
e dei soci.
15. Al Pe concessioni
previste
dalla presente
licano le dis * osizioni di cui agli aniIO-te7. PO-024aTe7 e lo-ouinauies
leTe
CO71 10.
si aRbis.
della legoe 3 3 maggio’ 1965: n. 575 (16 , ‘e successive mo&ficazioni,
nonché dell’anice 1o 24 della
legge 13 settembre
1982, n. 646 (16).
16. Le concessioni sono rilasciate alla radiodiffusione a carattere comunitario
fino al 25 per
cento del totale delle concessioni asseonabili in
ogni ambito o bacino sulla base delle Frequenze
drsponibili.
17. Il rilascio della concessione awiene sulla
base di criteri oggettivi che tengano conto della
COOPERAIVE.
(ISIa) Per la variazione della percentuale vedi, anche,
l’an. 1. comma 17: D.L. 23 ottobre 1996. n. 35. riuorrato
al n. C/JJXI.
(16) Riponata aila voce SICUREM
PUBBLICA.
1246
febbraio
1997
at
RADIODIFFUSIONE
L 6
potenzialità
economica, della qualità della prokrammazione previsra e dei progetti radioelettrizi e tecnoloeici.
Per i richiedenti
che abbiano
già effettuato trasmissioni
radiotelevisive
si tiene anche conto della presenza sul mercato, delle
ore di trasmissione
effettuate,
della qualità dei
programmi,
delle quote percentuali
di spettacoli
e servizi informativi
autoprodotti,
con particolare ri,o;uardo per i sogoetti ammessi ai benefici
di cui all’articolo
11 àeTla legge 25 febbraio 1987,
n. 67 (li), del personale dipendente con particolare riguardo a quello con contratto, giornalistico
e degli indici di ascolto rilevati. In’sede di rinnovo si tiene altresì conto delle eventuali sanzioni
comminate ai sensi della presente legge. Con re=olamento di cui all’articolo
36, sono stabiliti
& modalità ed ogni altro elemento utile per il
rilascio e uer il rinnovo della concessione.
18. E comunque requisito essenziale per il rilascio delle concessioni in ambito locale l’impegno dei richiedenti
a destinare almeno il 20 per
ro=rammazione
settimanale
all’in-.
cento della
formazione. Xi &i almeno il 50 per cento all’informazione’ locale, notizie e servizi, e a programmi comunque legati alla realra locale di carattere non commerciale
(17/a).
19.$ La concessione in ambito nazionale è rilasciata con decreto del IMinistro
delle ooste e
àe!le te!ecomunicazioni,
sentito il Consi$io
dei
ministri. La concessione
in ambito locale è rilasciata con àecreto del Ministro
delle poste e
delle telecomunicazioni.
20. L’atto con cui viene rilasciata
la concessione a soggetti non titolari di impianti già in funzione alla dara di entrata in vigore della presente
ìegge stabiiisce un termine, non superiore a cenrottanta giorni, entro cui deve avere inizio la
regoiare trasmissione
di programmi.
2 1. La concessione prevista nel presente Capo
si estingue:
al per scadenza’ del termine di àurata, ove
non ve-riga rinnovata:
del concessionario;
b) per rinuncia
c) Der morte 0 soorawenuta
incapacità legale del iiroiare o, nel caso in cui titoiare sia una
persona giuridica.
quando questa si estingua;
di fallimento.
4 per dichiarazione
22. La nerdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla presente legge comporta la ciecaàenza della concessione.
23. Ai fini della concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale non si applica la
condizione del limite minimo di caoitale sociale
di cui alla lettera c) del comma 8 ‘de! presente
articolo.
IT. Disposizioni sulle società titolari di concessione e sui trasferimenti.
- 1. La maggioranza
delle azioni o delle quote delle società concessionarie private costituite
in forma di società per
azioni, in accomandita per azioni o a res onsabilità limitata,
e comunque un numero c?I azioni
o quote che consenta il controllo
delle società
stesse 0 il loro collegamento, non può appartenere o in qualunque modo essere intestata a perso(17) Riponata
E
PER
LA
alIn vocc E.NTENAZIONALE
PER
LA
E TELEVISIONE
agosto1990,n. 223
ne fisiche, giuridiche,
società, con o senza perso
nalità giuridica,
di cittadinania
0 nazionalit&
estera, né a società fiduciarie.
Lo stesso divieto
vale per le azioni o quote delle società che direttamente o iridirettamente
controllino
le società
concessionarie
private. 1 divieti di cui ai precedenti periodi relativamente
alle società estere
non si applicano nei confronti di società costituite in Stati appanenenti
alla Comunita economica
europea o in Stati che pratichino
nei confronti
dell’Italia un trattamento di reciprocità. 1 titolari
di quote di partecipazione
a societa concessionarie private non aventi personalità giuridica devono possedere la cittadinanza
0 la nazionalità italiana o di uno degli Stati appartenenti
alla Comuniti
economica europea.
2. Qualora i concessionari
privati siano costituiti in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità
limitata,
la
mag=ioranza
delle azioni aventi diritto di voto
e de%e quote devono essere intestate a persone
fisiche ,,Q‘a società in nome collettivo o in accomandita semplice owero a societa per azioni,
in accomandita per azioni o a responsabilità
limitata purché siano comunque individuabili
le
persone fisiche che detengono o controllano
le
azioni aventi diritto
di voto.
3. Ai fini dell’applicazione
del comma 2 le società con azioni quotate in borsa che esercitino
le imnrese soaoette all’obbligo
dell’iscrizione
di
cui all’arricolo?.2,
comma 2.; che siano intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di auote
delle societa che esercitano le imprese anzidette,
sono equiparate
alle persone fisiche.
4. Il trasferimento
a qualunque titolo di azioni
o quote di società concessionarie
private a soggetti diversi da quelli previsti
dall’articolo
16
o dall’articolo
12, comma 2, è nullo. E arimenti
nullo il trasferimento
2 qualunque tiro P0 di aziosi o quote di società concessionarie private nelle
iporest in cui l’assetto della proprietà
che ne
aerivi risulti contrario al disposto del comma 2.
5. Nei casi di trasferimento,
a qualsiasi titolo, di
azioni 0 quote di società concessionarie
private
che interessino più àel 10 per cento àel canitale sociale o più del 2 per cento se trattasi di società
quotate in borsa. o di trasferimento
per effetto del
quale un singolo soggetto 0 più soggetti collegati
ai sensi dell’articolo
2359 del codice civile vengano
a disporre di una quota di capitale o di roprietà
superiore al 10 per cento del capitale del Pa societa
-concessionaria
privata, la stessa società è tenuta
ad inoltrare domanda di conferma della concessione, con la stessa scadenza di Quella originale, cui
il Ministro assente. sentito il Garante. Nel caso di
trasferimento
di imprese individuali
il titolare delle quali era in possesso di concessione ai sensi del
presente articolo. il titolare subentrante è tenuto
ad inoltrare domanda di conferma della concessione con la stessa scadenza di quella originaria, cui
il Ministro assente, sentito il Garante.
orme sugli
impianti e le radiofrequenze
1. Il IMinistro delle poste
e delle telecomunicazioni
potra, in considerazio-
CELLULOSA
CARTA.
(171~1)Comma cosi sostituito dall’nrr. 1. comma 21, D.L.
25 ottobre 1996. n. 545. riponato al n. CILXXI.
1247
febbraio
19%
‘PAG
186
C
cz
Z&
RADIODIFFUSIONE
E TELEVISIONE
L 6 agosto 1990, IL 223
.;.
Y
ne delle finalirà di cui ai commi 9 e 10 dell’anicolo 3 o in relazione alle esigenze di carattere
romuovere
urbanistico,
ambientale o sanitario,
intese tra i concessionari privati per Finstallazione e l’esercizio
di impianti
di radiodiffusione
sonora e televisiva,
nonché per la costituzione
di consorti al fine dell’esecuzione
e manutenzione di opere connesse ai rispettivi impianti owero
al fine della realizzazione ed esecuzione in comune di impianti
serventi uno stesso bacino di
utenza.
2.. Il Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni, qualora sia previsto che gli impianti dei
concessionari
privati debbano avere caratteristiche diverse da quelle di fatto possedute, prescrive le necessarie modifiche,
fissando altresì un
termine, non superiore a sei mesi, entro il quale
devono essere apportate.
3. Si applicano ai concessionari privati le norme concernenti la protezione delle radiocomunicazioni relative all’assistenza e alla sicurezza del
‘o di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110 (18),
,i disposizioni
sono estese, in quanto applicabifrequenza assegnate ai servizi
altri servizi pubblici essenziali.
pubblica
emergenza e per un
periodo di sempo non superiore alla durata della
stessa, il Presidente del Consiglio dei ministri,
su roposta dei Ministri
della difesa, dell’interno
e 2 elle poste e delle telecomunicazioni,
può disporre che le radiofrequenze
assegnate ai concessionari privati siano femnoraneamente
utilizzate
dai competenti organi dello Stato che ne abbiano
necessita.
19. Numero massimo di concessioni consemite
per la radiodiffusione
sonora e televisiva privala.
- 1. Le concessioni per la radiodiffusione
televisiva in ambito locale rilasciate al medesimo seg.
getto non possono essere in numero superiore
a una all’interno
di ogni bacino di utenza e a
tre con riferimento
a ‘bacini di utenza diversi:
in tali bacini, che possono essere contigui, purché nel loro insieme comprendano
una popolazione non superiore a 10 milioni
di abitanti,
e
consentita anche la programmazione
unificata siall’intero arco della giornata. Entro tale limiil numero dei bacini contigui
. . di pouolazione
-uò essere esteso fino a quattro nell’area meric %male.
2. Le concessioni per la radiodiffusione
sonora
in ambito locale rilasciate al medesimo soggetto
non possono essere in numero superiore
a una
all’interno
di ciascun bacino di utenza e a sette
3. Chi ha ottenuto la concessione per radiodiffusione televisiva di cui al comma 1 può ottenere
la concessione per radiodiffusione
sonora in ambito locale a condizione che per lo stesso bacino
di utenza il numero delle domande per il settore
radiofonico
non sia superiore al numero di fre-
quenze da assegnare. Alla stessa condizione
chi
ha già ottenuto una concessione per radiodiffusione locale ne può ottenere una seconda nel
medesimo ambito territoriale.
4. Non si può-essere
contemporaneamente
titolari di concessioni o autorizzazioni
per la radiodiffusione
sonora o televisiva in ambito nazionale e locale.
5. Ai fini dell’ap licazione del presente anice.
lo, alla titolarità
Bella concessione è e uiparato
il controllo o colle amento, ai sensi del9 ‘articolo
37 della presente ‘i egge, con società titolari
di
concessione, owero, per le persone fisiche o giuridiche non societarie, la titolarità
di azioni o
di quote nelle misure indicate dall’articolo
2359
del codice civile o l’esistenza dei vincoli contrattuali ivi previsti.
20. Obblighi
concernenti
/a programmazione
dei concessionari.
- 1. 1 concessionari
privati
er la radiodiffusione
sonora e televisiva in amICito locale +io tenuti a trasmettere programmi
per nm
di otto ore oinrnaliere_e
per non
meno di sessantaquattro
ore settimanali.
Su quest’ultimo
limite si calcola la percentuale
di pro.
grammi informativi
locali prevista
dal comma
18 dell’articolo
16.
2. 1 concessionari privati per la radiodiffusione
sonora e televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere per non meno di dodici ore giornaliere e per non meno dr novanta ore W
3. Non si considerano
programmi
le trasmissioni meramente ripetitive 0 consistenti in immagini fisse.
4. 1 concessionari
privati devono tenere un registro, conforme al modello an rovato con decreto del Ministro
delle poste e .d%le telecomunicazioni e bollato e vidimato in conformità
alle disuosizioni dell’articolo
2215 del codice civile, cui
devono essere annotati settimanalmenre
i dati
relativi ai programmi
trasmessi, nonché la loro
provenienza
o la specificazione
della loro autoproduzione.
5. I concessionati
privati
sono altresì tenuti
a conservare la registrazione
dei yw*.
per
i tre mesi successivi alla data
I trasmissione
dei programmi
stessi.
6. 1 soggetti titolari
di concessione per la radiodiffusione
sonora o televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere, quotidianamente,
telegiornali
0 giornali
radio.
21. Autorizzazione
per la trasmissione
di programmi in contemporanea.
- 1. La trasmissione
di programmi in contemporanea
da parte di concessionari privati per la radiodiffusione
sonora
o televisiva in ambito locale, che operano in bacini di utenza diversi, è subordinata
ad autorizzazione rilasciata
con decreto del Ministro
delle
poste e delle telecomunicazioni,
sulla base di
reventive intese tra i concessionari
privati che
è rilasciata ai sinPa richiedano. L’autorizzazione
goli concessionari
privati owero ai consorzi da
essi costituiti
secondo le forme previste dal regolamento di cui all’articoio
36.
(18) Riponata alla voce NAVICMONE AEREA.
1248
febbraio
1997
-.
RADIODIFFUSIONE
VOCE
E TELEVISIONE
L. 6 agosto1990,n. 223
2. L’autorizzazione
abilita
a trasmettere
in
contemporanea
per una durata giornaliera
non
eccedente le sei ore, salvo il caso di trasmissioni
informative
per eventi eccezionali e non revedibili secondo le forme previste dal rego Pamento
di cui all’articolo
36.
3. Le emittenti che operano ai sensi del presente articolo sono considerate
emittenti
esercenti reti locali.
22. Canoni e tasse. - 1. 1 titolati delle concessioni oer radiodiffusione
a carattere commerciale e delle autorizzazioni
previste ‘dal presente
Cano sono tenuti al pagamento di un canone
anFiu0 nelle misure seguenti:
a) per le concessioni per radiodiffusione
sonora in ambito locale: lire cinque milioni:
6).per le concessioni per radiodiffusione
televisiva in ambito locale: lire venti milioni (181a);
er radiodiffusione
soc) per le concessioni
nora in ambito nazionale: 7.ire cinque milioni per
ogni bacino di utenza sonora previsto dal piano
dili;;ynazione
fino ad un massimo di lire cento
6) per le concessioni per radiodiffusione
televisiva in I àmbito nazionale: lire venti milioni
oer omi bacino di utenza televisiva previsto dal
piano- di assegnazione (18/a);
e!
di cui all’articolo
21
-, Der
_ le autorizzazioni
concernenti la trasmissione di programmi
televisivi: lire cinque milioni per ciascuno dei bacini
di utenza serviti (181a);
fl Der le autorizzazioni
di cui all’articoio
21
conckkenti
la trasmissione ài programmi
radiofonici: un milione ài lire per ciascuno dei bacini
di utenza serviti
2. 1 concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario
sono obbligati
al pagamento dei canoni di cui al comma 1 e
àelIe tasse di cui al comma 6 nella misura del
75 per cento.
3. L’animontare
dei canoni previsti dal comma
1 e aggiornato
ogni tre anni con decreto clel
-Ministro delle ooste e delle telecomunicazioni,
di conc,.=-oc con‘il Ministro del tesoro. in relazione alla variazione de! tasso di inflazione verificatasi ne! triennio. tx-ecedente.
4. I canoni di concessione di cui al comma
i- 1 sono versati, entro il 31 gemaio
.li
di ciascun
.= anno. a favore dell’.kmministrazione
delle poste
e delle telecomunicazioni
con imputazione
aà aDnosito capitolo
dello stato di previsione
àell'entrata.
5. Ove la concessione 0 l’autorizzazione
vengano rilasciate nel corso dell’anno il canone dodei mesi delvuto è àeterminato
in roporrione
l’anno per i quali vale Pa concessione 0 l’autorizzazione. Il canone non è dovuto per le autoriz(181a) Il DM
18 febbraio 1994 (Gaza. Uff. 21 aprile
1994.
n. 92) ha disposto l’aumento dei canoni nella misura del
16.9% a decorrere dal 1” agosro 1993. Successivamente
I’an. 2. DM. 7 maggio 1994 (Gazz..Uff. 23 se:rembre 1997,
n. 133) ha aumentato i canoni, a decorrere dal Io agosto
1996. del 13.5%.
(19) Riponaro alla voce
CONCESSIONI
COVERNATIVE
(TASSE
suuE).
(70) Aggiunge Ia lette=
c&s) al comma 2 dell’art.
65,
D.P.R. ZZ dicembre 1986. n. 917.
[ZII) Riponara alla voc$ E.xrs NAZIONALE PSR LA CELLULOSA
E
PER
LA
URTA.
(Zl/a) Comma Cosi sostituito dall’art. 7. D.L. 27 aoosto
1993. n. 323, riportato al n. CLXIV.
Vedi. anche, l’art.
45. comma 4. L. 23 dicembre 1998. n. 48. riportata alla
1067
290
LT9x.a
CYLI
PAG.
187
C
zazioni di cui all’articolo
21 rilasciate per perio
di inferiori
a trenta giorni e a carattere
non
reiterativo.
6. Dopo la- voce n. 127 della tariffa annessa
al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (19). e successive
modificazioni,
sono aggiunte
le voci riportate
nella tabella allegata.
7. 1 canoni di concessione riguardano
l’esercizio di emittenti o reti comprendenti
gli impianti
di diffusione
e di collegamento.
23. Misure di sostegno della radiodiffusione.
1. .
v-0).
2. Le R&$o& ion p;o&io
pio&edi&ekti,
possono disporre agevolaziòni
a favore àei concessionari privati per la radiodiffusione
sonora a
carattere comunitario
in ambito locale, in particolare con riferimento
alla copenura
dei costi
di installazione
e gestione degli impianti.
3. Ai concessionari
oer la radiodiffusione
televisiva in ambito locale, owero ai soggetti autorizzati pei la radiodiffusione
televisiva locale di
cui all’kticolo
32, che abbiano registrato la testata televisiva
presso il competente
tribunale
e che trasmettano
auotidianamente,
nelle ore
comprese tra le Oi,OO*e le 23.00 per almeno un'ora, programmi
informativi
autoprodotti
su awenimenti politici,
religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali,
si a plicano i benefici di cui
al comma 1 dell’artico Po‘ 11 della L. 25 febbraio
1987, n. 67 (21), Cosi come modificato dall’articolo 7 della L. 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli
di cui agli articoli 28, 29 e 30 della L. 5 agosto
1981, n. 4 16 (21). e suc:essive modificazioni
ed
integrazioni
(2lia).
-
2Li. Reri della concessionaria
pubblica e controllo di imprese concessionarie di pubblicità.
1. Con l’atto di concessione di cui all’articoio
3 della legge 14 aorile 1975, n. 103 (22), possono.
essere assentite alla concessionaria
pubblica tre
reti televisive e tre reti radiofoniche
oltre, ove
richiesto dai Presidenti dei Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, una rete radiofonica riservata
esclusivamente
a trasmissioni
dedicate ai lavori parlamentari
(Ua).
2. Le imorese concessionarie
di pubblicità
che
si trovino i’n situazioni di controllo o collegamento con la concessionaria
pubblica possono raccogliere pubblicità
anche per tre ren radiofoniche
della concessionaria
stessa.
3. Al di fuori dei casi regolati dal comma 7
dell’articolo
15,. il controllo di imprese concessionarie di pubblxità
che raccolgano in esclusiva
o comunque abbiano raccolto nell’anno groedente oltre il 50 per cento del fatturato pu btrcitario di una emittente
radiofonica
o televisiva
nazionaIe si considera, agli effetti delle norme
voce
DEUO
AMMINISR.+~IONE
STATO.
(22) Riportata
DEL
PATRIMONIO
E comimrri
GENERALE
al n UXXI.
(21/a) L’an. 1. L. 23 dicembre
1996. n. 666 (Gazz. Uff.
30 dicembre 1996. n. 304). in materia di trasmissione radiofonica delle sedute parknentari.
ha così disposto: .~Art.
1. 1. Le somme, dovute Der effetto della convenzione tra
il iMinistero delle poste e delle telecomunicazioni e la Centro
di proàuzione S.p.a., approvara con decreto ministeriale il
21 novembre 1994 ed avente ad oggetto il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, non urilizzate entro il 31 dicembre 1996. sono mantenute nel conto
dei residui del capitolo 1099 dello stato di previsione del
Ministero delle poste e delle tekcomunicaaioni
per essere
utilizzate nell’esercizio successivok
febbraio1999
PAG.
LEGGE
188
cILI
c
della
della
VOCE
290
R4DIODlFFUSIONE
E TELEVISIONE
L 6 agosto 1990, n. 223
presente legge, equivaiente
alla titolarità
concessione
di cui all’articolo
16.
Capo III - Nonne
per Lu concessionaria
zio pubblico
del sen?i-
25. Consiglio di amministrazione
della concessionaria ptrbbiica. - [l. Il Consiglio di amministrazione della concessionaria
pubblica
è nominato dalla Commissione par!amentare
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi subito dopo la costituzione
di que’sra all’inizio della legislatnra.
2. Tl Consiglio di amministrazione
dura in cnrica per I’intera
durata della legislatura.
3. 11 comma 2 dell’alTicolo
6 del D.L. 6 dicembre 1984, n. 807 (33), convexito,
con modificazioni, dalla L. 4 febbraio 1985, n. 10, è abrogato] (23/a).
26. Riserva a favore di opere comunitan’e
e na~-;onali. - [l. A decorrere dalla data di rilascio
27. Norme sul canone di aòbonamenro.
- 1.
A decorrere dal 1’ .gennaio dell’anno successivo
a quello di entrata m vigore della presente lesge
è soppresso il canone dl abbonamento suppienvo
dovuto dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni
televisive a colori previsto dall’articolo
15, quarto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103 (23/c).
2. 11 pagamento del canone di abbonamento
alla televisione
consente la detenzione
di uno
o più apparecchi
televisivi
ad uso privato
da
giugno 1993, n. 206, ripor(231b)Articolo abrogato til’ari.
122. riportata
1068
al n. UWCXII.
2. L. 50 aprile 1998. n.
parte dello stesso sognetto nei luoghi
propria
residenza o &mora.
adibiti
a
28. Consiglio
-nAtivo
degli utenri. - 1. E
istituito
presso l’Ufficio del Garante un Consiglio
consultivo
degli utenti composto da membri nominati dai Garante tra le associazioni rappresenLative delle catFg?rie di utenti radiotelevisivi
e
tra esperti scelti m base alle competenze in materia di difesa degli interessi
degli utenti.
2. Il Garante è tenuto ad emanare un regplamenLo che detti i criteri attraverso cui procedere
alla nomina dei rappresentanti
di cui al comma
1 fissando il numero dei consiglieri
e le norme
di funzionamento
(24).
TITOLO
Diffusione
111
via
cavo
29. Deleo .: - 1. Il Governo è deleoato ad emanare, entr 0s sei mesi dalla data 2 entrata in
vigore della presente legge, sentite le competenti
Commissioni
parlamentari,
uno 0 più decreti
aventi valore di legge ordinaria
per modificare
le disposizioni
contenute nel titolo II della legge
i 4 aprile 1975, n 103 (23ic), concernenti
oli impianti di diffusione
sonora e televisiva via cavo
con l’osservanza
dei sea-uenti criteri
direttivi:
sonori e
a) la àistribuzione
ài rogrammi
televisivi
via cavo mono o pPuricanale è subordinata aà autorizzazione
rilasciata
dal Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni;
b) la durata dell’autorizzazione,
i requisiti
per otteneria e gli obblighi dei soggetti autorizzati sono fissati tenendo conto di que!li previsti per
le concessioni
disciplinate
dalla presente legge;
c) i richiedenti
l’autorizzazione
devono ser-virsi dei mezzi di telecomunicazione
dei gestori
del servizio Dubblico; ne! caso in cui non vi sia
disponibilitàdei mezzi pubbiici l’installazione
e
l’esercizio delle reti e degli impianti sono oggetto
di aDDosite concessioni;
e duDlid)- allo SCODO di evitare interferenze
cazioni devono- essere disciDlinati
i rapponi
con
i gestori di reti e servizi di telecomunicazione,
nonché le modalità ài distribuzione
dei programmi agli utenti;
e) il titolare dell’autorizzazione
sarà tenuto
al pagamento
di un canone e di una tassa di
conceSsione governativa
il cui ammontare è da
determinare
in correlazione
a quelli stabiliti
per
le analoghe concessioni rilasciate per la radiodiffusione.
2. Le aurorizzazioni
di cui al presente articolo
sono equiparate
alle concessioni ai sensi e per
gii effetti di cui agli articoli 15 e 19 della presente legge.
TITOLO
IV
Sanzioni
30. Disposizioni
penali. - 1. Nel caso di trasmissioni
radiofoniche
o televisive che abbiano
(131~)Riponata al n. UG..I.
(1~) 11regolamento auprovato il 12 settembre 1990 (Gazz.
UEE. 18 settembre 1990‘. n. 218) è riportato alla voce ESTE
NAZIONALE
PER
LA
CELLULOSA
E
PER
LA
CARTA.
febbraio
1999
RADIODIFFUSIONE
E TELEVISIONE
L. 6 agosto1990,n. 223
carattere di oscenità il concessionario
privato o
la concessionaria
pubblica owero la persona da
loro delegata al controllo della trasmissione
è
nito con le pene previste dal p timo comma
l’articolo
528 del codice pena e.
2. Si a piicano alle trasmissioni
le disposizioni
di cui agf i articoli
14 e 15 della legge 8 febbraio
1948, n. 47 (25).
3. Salva la responsabilità
di cui ai commi 1 e
2 e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui
al comma 1 che ner colpa omettano di esercitare
sul contenuto de!le trasmissioni
il controllo necessario ,ad impedire la commissione
dei reati di
cui ai commi 1 e 2 sono puniti, se nelle trasmissioni in oggetto è commesso un reato, con la pena
stabilita uer tale reato diminuita
in misura non
eccedente un terzo.
4. Xe1 caso di reati di diffamazione
commessi
attraverso
trasmissioni
consistenti
nell’attribuzione di un fatto determinato, si applicano ai soometti di cui al comma 1 le sanzioni previste dalrarticoio
13 de!la legge 8 febbraio
1948, n. 47
(25).
5. Per i reati di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articoìo si annlicano le disposizioni
di cui
ai!‘ahcolo
21 dellalegge 8 febbraio 1948, numero 47 (25j. Per i reati ai cui al comma 4 il foro
comnetenre e determinato dal Iuogo di residenza
del12 nersona offesa.
6. S&o ouniti con le oene stabilite dall’articolo j-Cs dei-de ceto-legge- 8 aprile 19i4, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 giugno
1974, n. 3: 6. e successive modificazioni,
il titolare
di concessione di cui all’articolo
16 o di concessione ner setiio
puòblico ovvero la,persona dagii stessi delegata che violi le disposizioni
di cui
azii axicoii
:2. !3. 14, li e di cui al comma 2
dZil’articoio
37 della oresente legge. Le stesse pene si auuiicano agii kministratori
della società
titoiarg kii concessione ai sensi dell’articolo
16 o
o che cocii concessione per servizio pubòlico
direttamente
o indirettamuncue !a conrroiiano
mente, che non trasmettano
al Garante l’elenco
àei propri soci.
i. . . .
.,
. . . . . . . . . (26).
31. .Sar.zloni amtzinistrative
di comperenza del
Garante e del Mir,i.s:ro delle poste e delle telecomLtnica::or,i. - i. 11 Garante, in caso di inosservanza de!le disposizioni
di cui agli articoli
8,
esciuso ii comma 10, 9, 20, 21 e 26, disnone i necessari accettarmenri e contesta gli addebiti agli
interessati. assegnando un terminè non superiore
(26/a).
a auindici giorni per le giustificazioni
2: Trascorso raie temine
o quando le oiustificazioni risuitino
inadeguate il Garante diffida. gli
interessati a cessare dal comnortamento
illeglttimo entro un termine non superiore
a quindici
giorni a tal fine assegnato.
3. Ove il comnoKament0
illegittimo
persista oltre il ternine
indicato al comma 2, owero nei
casi di mancata, incomnleta o tardiva osservanza
dell’obbligo
di rettifica di cui ai commi 2. 3 e 4
dell’articcio
10 owero ancora nei casi di inosservanza àei divieti di cui all’articolo
8, comma 10,
e di cui ai. commi da 8 a 15 dell’articolo
15, il
Garante delibera l’irrogazione
della sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire
10 milioni a lire 100 milioni e, nei casi piti gravi,
la sospensione dell’efficacia
della concessione o
dell’autorizzazione
per un periodo da uno a dieci
giorni. Le stesse saixzioni Si applicano qualora la
rettifica sia effettuata a seeuito del nroceciimento
di cui al con-una 4 dell’ar&olo
10, *salvo diversa
determinazione
del Garante ove ricorrano giustificati motivi (26/a).
4. Per le sanzioni amministrative
conseguenti
alla violazione delle norme richiamate nel comma
1, si applicano, in quanto non diversamente previsto, le norme contenute nel capo 1, sezioni 1 e
11, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (27).
5. Nei casi di recidiva nelle stesse violazioni
entro l’arco di trecentosessantacinque
giorni il
Garante dispone la sospensione dell’efficacia
della concessione e dell’autorizzazione
per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più oravi
propone fla revoca della concessione o delI’&torizzazioAe.
6. Qualora il titolare di una o più concessioni
per la radiodiffusione
televisiva in ambito nazionale venga a trovarsi nelle conciizioni previste dal
comma 1 dell’articolo
15 per fatti diversi dall’aumento delle tirature o abbia superato i limiti di
cui al comma 2 SeIl’articolo
15, per fatti diversi
dall’aumento
del fatturato dei proori mezzi, nonché i limiti di cui al comma 4 dell’articolo
15,
il Garante invita il titolare medesimo a promuovere e a compiere gli atti necessari per ottemperare ai divieti entro un termine contestualmente
assegnato
non superiore
a trecentosessanta
giorni.
7. Nel caso di inosservanza de!l’invito
il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
revoca
la concessione su roposta del Garante.
8. Il IMinistro del Pe poste e delle telecomunicazioni, in caso di inosservanza delle disposizioni
di cui agli articoli 10, comma 5, e 18, owero delle
restrizioni
contenute nel regolamento di cui alF articolo 36 e nell’atto di concessione o autorizzazione, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati,
assegnando un
termme non superiore a quindici giorni per le
giustificazioni.
9. Trascorso tale termine, il Ministro
diffida
gli interessati a cessare dal comportamento
illeg!ttimo, entro un termine non superiore a quindici giorni a tal fine assegnato.
10. Ove il combortamenro
illegittimo
persista,
il Ministro
delibera l’irrogazione
della sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma da
un minimo di 3 ad un massimo di lire 100 milioni
nonche, nei casi più gravi, la sospensione dell’efficacia della concessione o dell’autorizzazione
per
un periodo fino a trenta giorni.
11. Per le sanzioni ammmistrative
conseguenti
alla violazione delle nonne richiamate nel comma
8, si applicano, in quanto non diversamente previsto, le norme contenute nel capo 1. sezioni 1 e
11. della legge 24 novembre 1981, n. 689 (27).
12. Per i casi di recidiva il Ministro
dispone,
(25) Riponata alla voce Suhw..
(26) Sosutuisce l’art. 195. D.P.R. 29 marzo 1973. n. 1%
xi~onato
alla +oce Porr;. T~LECRAFS E ELEFONI.
126ia) Comma tosi modificato dall’an. 8. D.L. 27 agosto
1993. n. 525; nDortac0 al n. CJLXV.
(27) Riporrara ‘alla voce ORDxNAhtuYrO
GXXJDQX.~RXO.
1167
ottobre 1997
- PAG.
RADIODIFFUSIONE
E TELEVISIONE
L 6 agosto 1990, Il. 223
190
C
nei casi più gravi, la sospensione deil’efficacia
della concessione o dell’autorizzazione
per un eriodo da tre a dodici mesi owero la revoca deTl a
concessione 0 autorizzazione.
13. Il Ministro delibera la revoca della concessione o dell’autorizzazione
nei seguenti casi:
a) di condanna penale irrevocabile
alla quale
consegue il divieto di rilascio della concessione
o dell’autorizzazione;
b) di perdita dei requisiti previsti per il rilascio della concessione o della autorizzazione;
c) di proposta del Garante, formulata
ai sen’
si dei commi 5 e 7.
14. Ove la condanna penale o la perdita dei requisiti soggettivi riguardino
il rappresentante
legale della persona giuridica titolare della concessione, la revoca di cui al comma 13 ha luogo se
il rappresentante
stesso non venga sostituito
entro sessanta giorni dal verificarsi
dell’evento.
15. La revoca della concessione o dell’autorizzazione comporta la cancellazione dal registro di
12.
cui all’articolo
16.. 1 direttori dei Circoli delle costruzioni
telec+*che
e telefoniche seylano
senza ritardo al
.uarante ed al Mmtstero
elle poste e delle telecoi municazioni
le, violazioni alle disposizioni
richiamate dal, presente arricolo.
17. Le’somme versate a titolo di sanzioni amministrative
per le violazioni previste dal presente
articolo spettano esclusivamente allo Stato (27/a).
TITOLO
Nome
transitorie
V
e finali
82. Autorizzazione
alla prosecuzione
nell’esercizio. - 1. 1 privati, che alla data di entrata
in vigore della
resente legge eserciscono
impianti per la ra d! odiffusione
sonora 0 televisiva
in ambito nazionale o locale e i connessi colle.gamenti di telecomunicazione,
sono autorizzati
a
proseguire
nell’esercizio
degli impianti
stessi, a
condizione
che abbiano inoltrato
domanda per
il rilascio della concessione di cui all’alricolo
16 entro sessanta giorni dalla data di entrata
m-k vigore della presente legge e fino al rilascio
-ella concessione stessa owero fino .alla reiezione della domanda e comunque non oltre settec --T’entotrenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge (27/b).
2. Nel tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente leege e il rilascio
della concessione stessa owero &-io alla reiezione della domanda owero ancora la scadenza dei
settecentotrenta
giorni dalla data di entrata in vigore della resente legge non è ammessa modificazione de Ha funzionalità
tecnico-operativa
degli
imoianti di cui al comma 1, ad eccezione di intervetiti derivanti da provvedimenti
di organi giurisdizionali
o del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
con le procedure di cui alla legge
8 aprile 1983, n. 110 28), finalizzati
al coordinamento e alla campati L ilità elettromagnetica
con
impianti
radioelettrici
ed in particolare
con impianti dei servizi pubblici nazionali ed esteri, dei
27/a) Per la riduzione, in via transitoria. ad un decimo
de le sanzioni previste dal presente art. 31, vedi l’art. 3.
L 31 lu Iio !997. n. 249, riportata al n. ULXXII.
(27/b) 8 ed’1, anche, l’art. 1, D.L 19 ottobre 1992. n. 407,
ripomto al n. CILVIII. Per la proroga del termine di CUI
al comma 1, vedi l’art. 2. D.L 27 agosto 1993, n. 323.
I
1168
servizi di navigazione aerea e di assistenza al volo
e delle emittenti private già esistenti. Sono altresì
ammessi interventi,
autorizzati
dal Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni
con le procedure
di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, che non
modifichino
i parametri
radioelettrici
degli impianti.
3. 1 privati di cui al comma 1 sono autorizzati
a proseguire nell’esercizio
degli impianti alla ulteriore condizione
che rendano entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge comunicazione
contenente i dati e gli elementr previsti
dall’articolo
4, comma 1, del
decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807 (28/a), convertito con modificazioni,
dalla legge 4 febbraio
1985, n. 10, corredata dalle schede tecniche previste dal decreto del Ministro
delle poste e delle
telecomunicazioni
13 dicembre 1984, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
n. 346 del 18 dicembre
1984.
4. II vietata la detenzione da parte dei privati
di cui al presente articolo di freauenze non indispensabilfilper l’illuminazione
delfarea di servizio
e del bacino.
5. L’inosservanza
delle disposizioni
di cui al
presente, articolo
owero la radiodiffusione
di
trasmissioni
consistenti in immaoini 0 segnali sonori fissi o ripetitivi,
comporta Pa disattivazione
degli impianti
da parte del Ministro
delle poste
e aelle telecomunicazioni.
6. Le disposizioni
di cui ai precedenti commi
si applicano anche a-gli esercenti di impianti di
ripetizione
di segnali esteri (29).
33. Nome per i soggerri aurorizzari.
- 1. Le
norme di cui agli articoli
10; 11; ai commi 1, 2,
3, 4, 6 e 7 dell’artiColo
13, anche se non finalizzate all’iscrizione
nel re ‘str0 nazionale delle imprese radiotelevisive;
2% articolo 14; ai commi 6
e da 8 a 15 dell’articolo
15; al comma 3 dell’arcicolo 20 nonché le connesse disposizioni
sanzionaai contorie di cui agli articoli 30 e 31 riferentisi
cessionari privati per la radiodiffusione
sonora
e televisiva in ambito rispettivamente
nazionale
e locale, si applicano ai soggetti di cui all’articolo
32 i quali eserciscano rispettivamente,
alla data
di entrata in vigore della presente le.gge, reti nazionali owero emittenti
e reti locali, così come
definite ai sensi del comma 11 dell’articolo
3 e
del comma 3 dell’articolo
21.
2. Le norme di cui agli articoli 8 (fatto salvo
quanto disrsosto dal comma 16 dell’articolo
15);
9; ai commi 7 e 15 dell’articolo
15; ai commi
1, 2, 4, 5 e 6 dell’articolo
20; all’articolo
26,
nonché le connesse disposizioni
sanzionatorie
di
cui all’articolo
3 1, hanno efficacia a decorrere
dal trecentosessantacinquesimo
giorno dalla data
di entrata in vigore della presente legge:
i concessionari
privati esercenti attività di ra xiz
diffusione
sonora in ambito nazionale e locale
hanno efficacia a decorrere dal settecentotrentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della
presente legge: a tal fine le norme riferentisi
ai concessionari
privati
per la radiodiffusione
sonora e televisiva rispettivamente
in ambito nazionale e locale si applicano ai soggetti di cui
riportato al n. CILXIV.
(28) Riportata alla voce NAVIGAZIONE
AEREA.
(28/a) Riportato al n. CBIXXIX.
(29) Vedi, anche, il D.L. 27 agosto 1993, n. 323, riportato
al n. CILXIV.
ottobre
1997
::
RADIODIFFUSIONE E TELEVISIONE
L 6 agosto 1990, n. 223
all’articolo
32 i quali eserciscano ris ettivamente, alla data di entrata in vigore de lYa presente
legge, reti nazionali, owero emittenti e reti locali, cos1 come definite ai sensi del comma 11
dell’articolo
3 e del comina 3 dell’articolo
21.
Fino al 31 dicembre 1992 (29/a), la ercentuale
di cui al primo periodo del comma 7 Beil’articolo
15 è fissata al 3 per cento e gli eventuali ulteriori
contratti
di cui al medesimo periodo possono
riguardare
anche emittenti
televisive
locali.
3. In sede di prima applicazione della presente
legge le disposizioni di cui all’articolo
1.5, comma
1, si applicano a decorrere dal trecentosessantacinquesrmo giorno successivo a quello del rilascio della concessione e comunque non oltre il
settecentotrentesimo
giorno dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Trascorso tale termine la concessione & revocata di diritto
e gli
im ianti vengono disattivati
qualora il titolare
de Pla concessione non abbia ottemperato
alle dispositioni
medesime.
4. 1 SO getti i quali, alla data di entrata in
ià conseguivigore de fi a presente legge, abbiano
to una posizione vietata ai sensi cfel comma 2
dell’articolo
15. sono obbligati ad adempiere al
disposto di detto comma entro il termine massimo di settecentotrenta
giorni. In caso di inadempienza il Garante àispone la disattivazione
degli
impianti televisivi ovvero, qualora la concentrazione sia realizzara senza l’a porto di reti televisive. la dismissione forzata cr,I società o di parteci azioni o di Quote, ovvero ancora lo scorporo
e Pa vendica fo&ata di attività esercite da società
controllate
o collegate ai soggetti di cui al presente comma.
34. Disposizioni rrunsitorie. - 1. Il primo piano ài assegnazione viene definito sulla base del
piano nazionale di ripartizione
delle radiofrequenze vigente alla data di entrata in vigore della resente legge. Gli im ianti censiti ai sensi
del r artxolo
4 dei decreto- Pegge 6 dicembre 1984,
.
n. 807 (29/b), convertito, con modificazioni,
dalla
legge 4 febbraio 1985, n. 10, costituiscono
elementi per la definizione
del piano stesso che
è redatto entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge dal Ministero delle poste e deIle telecomunicazioni,
sentita l’apposita commissione nominata dal Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni,
che può
avvalersi della collaborazione
di enti, società ed
esperti scelti con le modalità ed alle condizioni
previste dall’articolo
380 del testo unico a \yvato con decreto del Presidente della Repub oca
IO gennaio 1957, n. 3 (30).
2. Fino a quando non sarà emanato il decreto
del Presidente della Repubblica di a rovazione
dePpe radiofredel piano nazionale di rrpartizione
quenze di cui all’articoio
3, la ripartizione
delle
radiofrequenze
stesse è re olata dal decreto del
Ministro
delie poste e de“1le telecomunicazioni
31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983. e successive modificazioni
ed integrazioni.
VOCE
290
LECCE
PAG
CILI
l!l
3. In sede di prima applicazione della presente
leg e costituisce,
a partth di condizioni,
titolo
pre 9 erenziale per il nlascio della concessione di
cui all’articolo
16 l’esercizio di impianti
per la
radiodifftisione
sonora e. televisiva ai sensi dell’articolo
32 qualora gli esercenti abbiano fatto
domanda e ris ettino le condizioni
di cui allo
stesso articolo P2 e ferma restando l’applicazione
dei criteri di cui al comma 17 dell’articolo
16.
Il suddetto titolo preferenziale
com orta che i
trasferimenti
di cui al comma 1 del rparticolo 13
determinano
la decadenza della concessione se
effettuati
entro quattro anni dal rilascio della
concessione stessa qualora la vendita di azioni
o di quote determini
il passaggio del controllo
delle società.
4. In sede di prima applicazione della presente
leg e. in deroga a quanto previsto dal comma
1 f ell’articolo
19, possono essere assentite due
concessioni per radiodiffusione
sonora o televisiva ad un medesimo soggetto per un solo bacino
di u@xza qualora nello stesso *bacino esercisca
e abbia esercito continuativamente,
a partire dalla data di entrata in vigore della legge 4 febbraio
1985, n. 10, impianti per i quali è stata inoltrata
nei termini la comunicazione
di cui all’articolo
4 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807 (29/b),
convertito,
con modificazioni.
dalla
redetta lege n. 10 del 1985, e purché rispetti 3 e condizioni
3.I cui all’articolo
32 della presente legge.
5. Le concessioni previste nella presente legge
7. In sede di prima applicazione della presente
legoe i Presidenti dei Senato della Repubblica
e BeIIa Camera dei deputati nominano per un
triennio il Garante dell’attuazione
della legge sull’editoria
in carica alla data di entrata in vigore
della resente le oe Garante
er la radiodiffusione e Peditoria. E>sclusa la !?acoltà di conferma
di cui al comma 3 dell’articolo
6 (30/a).
35. Emissione radio!elevisiva
da Campione d’lintese a disciplinare
talia. - 1. Le disposizioni
l’emissione
radioteIevisiva
proveniente
da Campione d’Italia sono adottate dal Ministro
delle
poste e delle telecomunicazioni
d’intesa con il
Ministro
degli affari esteri. in conformità
alle
norme di cui alla presente legge.
36. Regolamento di affuazione. - 1. Il regolamento di attuazione
è emanato entro novanta
giorni dall’approvazione
del piano di assegnazione con decreto del Presidente della Repubblica
su proposta dei Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
previa deliberazione
del Consiglio dei ministri.
sentiti il Consiglio superiore
tecnico delle poste, delle telecomunicazioni
e deil’automazione
e il Garante, nonché le competenti
(2913)Termine rorogato al Io ottobre 1994 dall’art. 4.
D.L. 19 ottobre P992. n. 408. ri onato ai n. CILIX.
(29/b) Riportato al n. C/XXXI >p.
(30) Riportato alla voce b4PIECATI CIVILI DELLO STATO.
(301a)‘Vedi. anche. l’art. 1, D.L. 19 ottobre 1992. n. 407.
riportato ai n. ULVII.
85.5
febbraio
1993
LEffiB
EJ- CILI
RADIODIFFUSIONE E TELEVISIONE
L. 6 agosto 1990, n. 223
Commissioni parlamentari,
che esprimono
il
ire!:
rere entro umdici giorni dalla trasmissione
lo schema 3 I regolamento. Con lo stesso rocedimento sono adottate le successive modr 3 mazioni
del regolamento.
37. Norme sulle società - Società comrollate
e
rocietà collegate. - 1. Ai fini della presente legge
costituiscono
controllo
e collegamento
la sussistenza dei z-a porti tonfi urati come tali nell’articolo 2359 de Pcodice civt f e, ancorché tali rapporti
siano realizzati congiuntamente
con altri soggetti
tramite società direttamente
o indirettamente
controllate o tramite intestazione fiduciaria
o mediante accordi parasociali.
Si ritiene esistente,
saho rova contraria, l’influenza
dominante prevista Bal primo comma dell’articolo
2359 del codice civile quando ricorrano
rapporti di carattere
iinanziario
o organizzativo
che consentano anche
una sola delle seguenti attività:
JI) la comunxazione
degli
utili
o delle
coordinamento
della gestione
con quella di altre
to in lire 6.900 milioni
per l’anno 1990, in lire
5.100 milioni Der l’anno 1991 e in lire 6.300 milioni a decorr&re dall’anno 1992, si Provvede mediante utilizzo di uira corrispondente
uota delle
maggiori
entrate previste dall’artico ?o 22.
2. Il Ministro
del tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
ALLEGATO (33)
(articolo
22)
/-/f
dell’imimprese
c) una distribuzione
degli utili o delle perdi:e diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da
quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapForti stessi;
4 attribuzione
di poteri maggiori
rispetto
1 quelli derivanti dal numero delle azioni o delle
ossedu te;
quote
a soggetti diversi da
4 f attribuzione
iegittimati
in base all’assetto proprietario
relJi
l P?:eri nella scelta degli amministratori
e dei dirizenti di imprese radiotelevisive,
nonché dei direttori delle testate trasmesse.
2. Ai fini àe!la uresente le ge le società in
xome collettivo e in accoman 3 Ita semplice deboono in ogni caso essere costituite
soltanto da
persone fisiche.
38. Equiparazione
Der la ripetizione dei canali
sIeri. - 1. Ai fini della applicazione
delle norme
J,
presente legge, ai concessionari
privati in
LO nazionale sono eauinarati
i titolari
di
ai sensi dell’akticoìo
38 della leg1975, n. 103 (31).
39. Attuazione
di dirertiva. - 1. Con la presenattuazione alla direttiva
del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989
891552ICEE).
:e legge è data
40. Disposizioni
transitorie
a favore della rafiodiffusione
sonora. - 1. Fino al 3 1 dicembre
1990 restano in vigore le agevolazioni e le provvilenze previste, per la radiodiffusione
sonora, dal
:omma 1 dell’articolo
11 della legge 25 febbraio
1987, n. 67 (32).
41. Co errura finanziaria. - 1. All’onere deritante dal r: attuazione della presente legge. valuta(31) Riportata
(32) Riportala
: PER
LA
al n. UXXI.
alla voce
ENTE
NAZIONALE
PER
LA
CELLULOSA
CARTA.
(33) L’allegalo che si omette. ag iunre i nn. 12% 129 e
30 alla tabella allegata aI D.P.R. f 6 ouobre 1972. n. 641.
.iportato alla voce CONCESSIONI
COVERNATIVE
GASSE
SULLE).
Sb
febbraio
1993