Consig gionale - Assemblea Legislativa
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REGIONE DELCUMBRIA Consig gionale Atti Consiliari VII LEGISLATURA ATTO A TTO DA Al N.1021 SOTTOPORSI FINI DEL ALL’ASSEMBLEA SOLO ESAME ex art. 2 7 della legge regionale 11/~/2000,n. 3 “Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni” “Relazione del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE. COMJ sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sulla attività svolta nell’anno 2000” Depositato al Servizio Assistenzaagli Organi, Iter Procedimenti e SistemaInformativo il 8.1.2002 Trasmessoalla I CommissioneConsiliare Permanente il 8.1.2002 CO.RE.COM. -UMBRIA COMITATO REGIONALE PERLE Comcmoh~ COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELL’UMBRIA (CO.RE.COM.) RELAZIONE AL CONSIGLIO ANNUALE REGIONALE Palazzo Caltjerini, Piazza Italia, 4 - 06121 PERUGIA -Tel. 075576.3260 - FAX 075576.3393 http://wvw.consiglioregumbria.org - e-mail: [email protected] CO.RE.COM. -UMBRIA COMITATO REGIONALE PERLE COMUNICAZIONI DICEMBRE 2001 Indice Premessa 1. 1.1 1.2 1.3 11sistema radiotelevisivo in Umbria II servizio pubblico della RA1 L’emittenza locale L’offerta radiotelevisiva dell’emittenza locale 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.j 3.6 2.7 L’intervento pubblico per l’emittenza locale Legge 28/2000 3. L’attivazione 4. Altre attività, iniziative e progetti realizzati dal CO.RE.COM. 5. 3.1 Legge regionale 3 /2000 Legge 448/2000 Premio di produzione radiotelevisiva Legge 150/2000 Convenzioni 2000 Sintesi conclusiva del Registro regionale delle imprese radiotelevisive La prospettiva delle deleghe deIl’Autorità Problemariche delle deleghe j. I. 1 Questioni di carattere generale (Delibere dell’Autorità nn. 52/99 53i99j 5.2 Funzioni e modalità di esercizio delle deleghe 5.2.I Funzioni proprie e$nzioni delegate 5.2.2 Modalità di conferimento delle deleghe 52.3 Modalità di esercizio della delega 52.3 Poteri sostitutivi 52.5 Funzioni delegabili j. 2.6 Quadro di una possibile nuova class~$cazionedelle deleghe 23 Contenuti delle finzioni delegabili pi& complesse 5.3.I Adozione del regolamento per 1‘organizzazionee la fenuta del registro degli operatori di comunicazione,di cui al1‘art. 1, comma 6, lett. a) n.5 Palauo Calderini, Piazza Italia, 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075576.3260 - Fax 075576.3393 http&ww.consiglioregumbria.org - e-mail: [email protected] CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE Pm LE Comamoh~ 5.3.2. DeJinizione dei criteri relativi alle tartJ%emassime per 1‘interconnessione e per l’accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all’art. I, comma 6, lett. a) n. 7 5.3.3 Emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per 1‘adozione da parte dì ciascun gestore di una Carta dì servizio di standard minimi per ogni comparto d’attività di cui al1‘art. 1 comma 6, lett. b) n. 2 5.3.4 Monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, dì cui al1‘art. 1, comma 6, lett. b) n. 13; 5.3.5 Funzioni di vigilanza e controllo, in materia dì 5.3.5.1 Esistenzadì fenomeni dì interferenze elettromagnetiche,di cui al1 ‘art. 1, comma 6, lett. a) n. 3 5.3.5.2 Rispetto dei tetti di radìokequenze compatibili con la salute umana, di cui al1 ‘art. 1, comma 6, lett. a) n. 15 5.3.5.3 Conformità alle prescrizioni dì legge dei servizi e dei prodotti che sonoforniti da ciascun operatore destinatario di concessioneo autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui al1‘art. 1, comma 6, lett. b) n. I 5.3.j. 4. Verifica del rispetto della normativa in materia di campagneelettorali 5.3.5.5. Modalità dì dìstribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunqueforma dt@ìsa,dì cui al1‘a. 1, comma 6, lett. b) n. 3 5.3.5.6. Rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui ali ‘a. 1, comma 6, lett. b) n.6 5.3.5.7. Rispetto della tutela delle minoranze linguistiche, di cui al1‘art. 1, comma 6, lett. b) n. 7 5.3.58. Rispetto delle norme in materia di diritto di retttJ?cadi cui al1 ‘art. 1, comma 6, lett. b) n. 8 (la relativa procedura riveste carattere urgente ed è immediatamente operativa, previo nulla-osta da parte del1‘Autorità che ne è informata tempestivamente) 5.3.5.9. Rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazionedì massa, di cui al1‘art. 1, comma 6, lett. b) n. 12 5.3.j.10 Rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all’art. 2 5.3.6 Funzioni istruttorie, in materia di 5.3.6.1 Controversie in tema di interconnessione e accesso alle injrastrutture di telecomunicazioni, di cui al1‘art. 1, comma 6, lett. a) n. 9 j. 3.6.2 Controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati, di cui al1‘art. 1, comma 6, lett. a) n. 10 5.4 Considerazioni sulle risorse da assegnareai CO.RE.COM in relazione alle deleghe 5.4.1. Metodi dì valutazione delle risorse 5.4.1.1. Unprimo metodo dì valutazione 5.4.1.2. Un secondo metodo di valutazione 5.4.1.3. Monitoraggio delle emittenfi radiotelevisive 5.5. Conclusioni Palazzo Calderini, Piazza Italia. 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075576.3260 - Fax 075576.3393 httpY/www.consiglioregumbria.org - e-mail: [email protected] RLGIONL DELL‘UMBRIA Consiglio Regionale .%@& CO.RE.COM. - UMBRIA COMITAT~REGI~NALEPER LE Cohmmmo~ 6. 6.7 6.2 Resoconto finanziario Premessa e sinfesi Prospetfo rendiconfo Allegati : elenchi emittenti, ripetitori Eienco emittenti 7.1 Elenco ripetitori 7.2 radiotelevisivi. Allegati: legislazione essenziale in materia radiotelevisiva Palazzo Calderini, Piazza Italia. 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075.576.3260 - Fax 075.576.3393 http://www.consiglioregumbria.org - e-mail: [email protected] CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PERLE COMUNICAZIONI PREMESSA La presente relazione, redatta ai sensi del comma 2 dell’art. 27 della Legge region& n.3/2000, che si trasmette al Consiglio regionale e all’Autorità perle Garanzie nelleCom~c~iofi, si riferisce non solo alla situazione del sistema delle comunicazioni in Umbria relativa all’anno 2000, bensì anche a quella dell’anno 2001 che volge al termine, avendo il CO.E.COM. ritenuto utile che maturasserosituazioni e si concludesseroalcune iniziative per fornire un quadro,il piti completo possibile. Per quanto riguarda invece l’attività svolta dall’organismo e il relativo consuntivo delle spese,da tempo definito presso la ragioneria dei Consiglio regionale, il riferimento specifico e all’anno 2000. La noma sopra richiamata prevede che il CO.RE.COM. relazioni sul sistema della comunicazione nella regione, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo. AI riguardo, poiché le competenzeattuali dell’organo si limitano alla comunicazioneradiotelevisiva, la relazione si occupanecessariamentedi quel solo aspetto. Le problematiche dell’attribuzione delle deleghe ai CO.RE.COM. da parte dell’Autorità, sono comunque state ampiamente discusse, in particolare il dirigente responsabile del CO:RE:COM. dell’Umbria, nella sua qualità di coordinatore del gruppo di lavoro tecnico del CoordinamentoNazionale dei CO.RE.COM.-CORERAT, ha redatto un articolato documento che è stato poi fatto proprio sia dal CO.RE.COM., sia dal Coordinamento e inviato alle Conferenze dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e a queha dei Presidenti delle Assemblee regionali e delle Province Autonome. In questa relazione è riportata un’ampia sintesi di detto documento. In questa fine anno del 2001, dopo le risoluzioni degli organi di coordinamento delle Giunte regionali, delle Assemblee regionali e dei CORECOM., si sono praticamente awiate le procedure per il rilascio delle deleghe con I’apertura di un “tavolo” fra Autorità, Giunte regionali, Consigli regionali e con la partecipazione “tecnica” del Coordinamento Nazionale dei CO.RE.COM.-CORERAT. Nel capitolo che riguarda 1’ attività del CO.RE.COM. sono illustrate le attività e le iniziative riferite all’anno 2000 che riguardano, più ampiamente,il sistemadelle comunicazioni. La relazione esponepoi il rendiconto finanziario, precedutoda una breve nota. Infine, vengono allegati materiali documentari sulla legislazione nazionale e regionale in materia di comunicazione insieme agli elenchi dei soggetti e delle strutture della comunicazione in Umbria. In conclusione di questa premessa, appare necessario svolgere alcune considerazioni di caratteregeneralesul sistemaradiotelevisivo regionale. 11numero di emittenti che hanno sedelegale nella regione o che in essahanno una sede operativa: 15 televisioni e 25 radio si rivela elevato rispetto al bacino d’utenza ed economico dell’Umbria, il che comportarisorse pubblicitarie limitate, considerato che attingono in Umbria anche numerose emittenti televisive e radiofoniche extra regionali il cui segnalecopre,in parte 0 in tutto, la nostra regione. Quanto alla quantità e alla qualità dell’offerta radiotelevisiva, la relazione contiene i risultati di due approfondite indagini commissionate dal COJECOM. dalle quali si evince un sistema Palazzo Calderini, Piazza Italia. 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075576.3260 - Fax 075576.3393 http://www.consiglioregumbria.org -e-mail: [email protected] CO.RE.COM. -UMBRIA COMITATO REGIONALE PERLE COMUNICAZIONI ancora fragile, ma in evoluzione, riguardo soprattutto aIl’informazione. E’ invece la programmazione extra informativa a registrare ancora carenzee, di contro, il ricorso massiccio alle televendite, fenomeno, in realtà, diffuso in tutto il sistema privato locale a livello nazionale, ai programmi di cartomanzia e a quelli di erotismo, questi ultimi, in verità.,non molto diffusi, senza considerarei collegamenti a circuiti nazionali o satellitari. Le emittenti rispondono in proposito che con risorse limitate non vi sono possibilità per produzioni di qualità. A questo punto, si inserisce il discorso dell’intervento pubblico di sostegno che riguarda sia l’innovazione tecnologica, sia I’attività ordinaria, In proposito, nella relazione sono contenuti dati che dimostrano un complesso di finanziamenti pubblici per I’emittenza umbra nei biennio non trascurabili, nell’ordine dei 4 miliardi, considerando provvidenze regionali (ex L.R. 3/2000), finanziamenti statali, rimborso di messaggi autogestiti, interventi di comunicazione istituzionale e pubblicitari. 1 finanziamenti statali previsti per il.futuro sono oltretutto in aumento. Al di là, comunque, dell’intervento pubblico che potrà essere incrementato anche a seguito della legge 150 sulla comunicazione, appare necessario che le emittenti umbre trovino forme di collaborazione e di sinergie fra loro sia dal punto di vista delle strutture della comunicazione, sia da quello della produzione. Il discorso è tanto più urgente se si considera la sfida del digitale che stapartendo e che impegnerà molto l’emittenza anche dai punto di vista economico. Strutture fragili rischiano infatti di soccombereall’inevitabile sfida tecnologica. Su1 piano della ricerca della qualità si inserisce l’iniziativa del premio di produzione radiotelevisiva “Comunicare l’Umbria”, indetto dal CO.RJZ.COM. per premiare le migliori produzioni radiofoniche e televisive regionali. Le stesse,ripetute indagini quantitative e qualitative sull’offerta radiotelevisiva in Umbria, commissionate dal CO.RE.COM., sono rivolte a una migliore conoscenzade1settore,al fine di stimolarne la crescita. La situazione dell’inquinamento elettromagnetico, problema che non investe direttamente, al momento, il CO.RE.COM., del quale comunque ci si è occupati a livello di consulenza,non appare in Umbria drammatica, con poche eccezioni che sono all’attenzione degli organi regionali. Al riguardo, l’innovazione tecnologica e l’avvento del digitale sono in grado di fare previsioni favorevoli per il futuro. Palazzo Calderini, Piazza Italia, 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075576.3260 - Fax 075576.3393 httpSwww.consiglioregumbria.org - e-mail: [email protected] CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PERLE COMUNICAZIONI 1. Il sistema radiotelevisivo in Umbria Il sistema radiotelevisivo regionale è caratterizzato dalla presenzadel servizio pubblico della RAI con la sua sederegionale e di numeroseemittenti private locali. 1.1 Il servizio pubblico della RAI La concessionariapubblica illumina sufficientemente con il proprio segnalel’intero territorio regionale, ad eccezione di alcune zone del Trasimeno compresetra i Comuni di Paciano, parte dei Comuni di Panicale, Magione e Piegaro, nonché limitate zone del temano quali Marmore e zone adiacenti. La programmazione quotidiana radiotelevisiva della Rai regionale è imperniata sull’informazione locale e prevedetre edizioni del TG3 in onda aIle ore 14,OO- 19,35 - 22,45 e due edizioni del Giornale radio dell’Umbria in onda alle ore 07,20 e alle ore 12,lO. Nel corso del 2000 la redazione giornalistica della Sede regionale per l’Umbria ha fornito diversi contributi a tutte le testate nazionali radiofoniche e televisive e ha collaborato, con collegamenti sulla rete nazionale, alla rubrica del TG3 nazionale “Italie” fornendo significativi contributi riguardanti specifiche e caratteristicherealtà locali. 1.2 L’emittenza locale L’emittenza locale privata è diffusa in modo alquanto uniforme sul territorio regionale e risponde a due tipologie : l’eminenza commerciale e l’emittenza comunitaria. Quest’ultima, definita come tale dalla legge c.d. Mammì (L. 223/90), è caratterizzatada una propria identità e costituisce una grande occasionedi ricomposizione culturale e di identità sociale ne1 territorio, nonché un fondamentale contributo al valore costituzionale del pluralismo nell’informazione e nella comunicazione. Le emittenti comunitarie, per il loro carattere tradizionalmente militante, essendo espressionedi una comunità, si rapportano positivamente con le altre realtà (locali , nazionali ed anche internazionali) idealmente vicine per le tematiche affrontate (oltre ad essernespessodiretta espressione)interagiscono con le realtà cuhurali più interessanti della società civile, con un’offerta al pubblico quanto mai vivace, spesso sperimentale ed antagonista, talvolta catalizzatrice di trasformazioni già in atto sul territorio. Nella provincia di Perugiahanno sedelegale ed operativa 15 emittenti radiofoniche di cui 10 commerciali e 5 comunitarie, mentre quelle della provincia di Terni sono 9, di cui 5 commerciali e quattro comunitarie. Le emittenti televisive che hanno sede legale ed operativa nella provincia di Perugia sono complessivamente6, tutte commerciali; nella provincia di Temi, invece, delle 5 presenti, 3 sono commerciali, 2 comunitarie. Quattro emittenti televisive locali trasmettono sul nostro territorio ed hanno la propria sede operativa in Umbria, mentre la sedelegale è fuori regione. Palazzo Calderini, Piazza Italia, 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075576.3260 - Fax 075.576.3393 http://www.consiglioregumbria.org - e-mail: [email protected] CO.RE.COM. -UMBRIA COMITATO REGIONALE PERLE COMUNICAZIONI Il territorio regionale viene altresì irradiato, a zone, da ben 9 emittenti televisive locali e da 5 emittenti radiofoniche locali, con sede legale ed operativa fuori regione, che trasmettono, comunque, anche in Umbria. Altrettanto numerose risultano le emittenti nazionali private che trasmettono grazie ad impianti propri, situati in Umbria: 12 emittenti televisive e 19 emittenti radiofoniche. L’emittenza privata locale e nazionale, fin qui riassunta, verrà meglio esplicitata ed elencata in appendice, come la descrizione della rete di trasmettitori operanti in Umbria, con l’indicazione della postazione e delle zone interessatedal servizio. Complessivamente,il sistema, come accennatoin premessae come approfondito più avanti, appare sovradimensionato rispetto sia al bacino di utenza, sia soprattutto alle potenzialità degli introiti pubblicitari , drenati oltretutto da emittenti extra regionali il cui segnale copre, in parte o in tutto, l’Umbria. La stessa qualità dei segnali non sempre è buona, tale da “scoraggiare” l’utenza. Al riguardo, c’è da segnalare che molte emittenti hanno fatto investimenti per l’innovazione tecnologica il che, nel medio termine, porterà a un miglioramento della ricezione dei segnali e, soprattutto, potrà avere effetti positivi sulla entità delle emissioni elettromagnetiche , laddove si è verificato che le stessesuperanoi limiti consentiti. 1.3 L’oferta radiotelevisiva dell’emittenza locale Il Comitato regionale per le comunicazioni, nell’ambito della sua attività di studi e ricerche sul sistema radiotelevisivo regionale, ha commissionato nell’ultimo quinquennio una serie di analisi sulla programmazione delle emittenti televisive, sulla produzione informativa delle emittenti radiofoniche e televisive, nonché la raccolta di opinioni e giudizi sul sistema dell’informazione locale da parte del pubblico e di leader di opinione, al fine di ampliare e approfondire e diffondere la conoscenzadel sistema stesso. Una prima indagine organica per l’Umbria è stata condotta negli anni 8647 (Mancini 1989) e tra i principali risultati, la ricerca mise in luce i seguenti aspetti caratterizzanti: - il sistema dei media informativi in Umbria ha manifestato un’incompiuta strutturazione; - la raccolta delle notizie, da parte delle redazioni ed i processo che porta alla loro produzione, ha evidenziato una forte dipendenza dalle fonti, con debole capacità di selezione e di rielaborazione delle notizie; - si è evidenziata una scarsa capacità di sviluppare autonomamente, da parte delle emittenti, inchieste, indagini, commenti e approfondimenti ed un’inclinazione ancora minore a fare giornalismo d’opinione. Tutto ciò, a suo tempo, aveva portato a concludere che i media informativi locali avessero un basso grado di influenza nei processidi formazione dell’opinione pubblica regionale ed, anzi, vi si collocasseroin posizione di marginalità. Quest’ultimo aspetto, riguardante il contributo dato dai mezzi d’informazione locale al dibattito pubblico e quindi al più generaleesercizio di democrazia, appare di particolare rilievo: un recente studio sul rapporto tra mercato politico, opinione pubblica e “riflessività sistemica” in Umbria ha riproposto la debolezza e l’inadeguatezzadel sistema dei media rispetto alla funzione di dar vita all’ “arena pubblica” (Marini 1998). Palazzo Calderini, Piazza Italia, 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075576.3260 - Fax 075.576.3393 http://www.consiglioregumbria.org - e-mail: [email protected] CO.RE.COM. -UMBRIA COMITATO REGIONALE PERLE COMUNICAZIONI Tali problematiche di carattere strutturale potevano essere considerate ormai tipi& del sistemaumbro dei media e, in particolare, dell’emittenza radiotelevisiva. Si è awertita, quindi l’esigenzadi raccogliere ulteriori elementi conoscitivi commissionando un’indagine su “La programmazione e l’informazione dell’eminenza privata in Umbria” che ha prodotto alcune conclusioni sulle quali è opportuno riflettere. Dal punto di vista della crescita di un “mercato” dei prodotti informativi, capace di valorizzare le risorse materiali ed umane investite, l’Umbria sembramostrarestoricamenteproblemi e aspetti di crisi innanzitutto riconducibili alla dimensione territoriale, cioè discendenti principalmente dalla limitata ampiezza dell’audience, e aggravati, poi, dalle specifiche abitudini di consumomediale della suapopolazione (Marini 1998). A tal proposito è utile ricordare alcuni aspetti strutturali dell’Umbria: una regione di dimensioni modeste, abituata da una popolazione di poco superiore alle 800.000 unità, con una propensione al consumo mediale allineata alle altre regioni del Centro-Nord e del Nord solo per televisione e radio, ma con un gap significativo rispetto a questestesseregioni nella lettura dei libri, di quotidiani e settimanali (Istat 1996. Audipress 1997, Marini 1998). Come quadro di riferimento per un discorso sui media in Umbria, va anche richiamata la problematica del dualismo territoriale, che fa delle province di Perugia e Terni due “mondi” relativamente poco integrati oltre che diversi per struttura economico-produttiva, per dinamica demografica,per rapporti extra-regionali, ecc. Va poi aggiunto un elemento di natura storico-culturale che consiste nel carattere policentrico del territorio e della comunità regionale: la realtà umbra si articola in una pluralità di piccoli centri urbani di antica e orgogliosa tradizione, ciascuno dei quali mantiene un proprio territorio di riferimento: la precedentee superataripartizione amministrativa in dodici comprensori corrispondeva in effetti ad una divisione in ambiti socio-economici dotati di specifica e, relativamente autonoma,identità, da molteplici punti di vista. Nello sviluppo dell’emittenza sia radiofonica che televisiva il dualismo provinciale e il policentrismo sembranoavereun ruolo di grandepeso. A questo proposito si deve tener presenteche, in generale,l’assoluta centralità di un preciso riferimento ad un territorio, tipico contrassegnodi identità per il mezzo locale, sia essogiornale che televisione o radio), si è spessorivelata un limite. In tal senso,lo sviluppo dell’emittenza televisiva umbra appareemblematico. La concorrenza di fatto sul duplice fronte interno (tra tutte le televisioni locali) ed esterno (con i network nazionali e con emittenti di province confinanti) ha evidenziato - abbastanzapresto nel corso dell’evoluzione del sistema - il cruciale problema delle dimensioni delle aziendeemittenti: un bacino di diffusione e di ascolto comunque circoscritto finisce inevitabilmente per comprimere in vario modo lo sviluppo aziendale. Il monitoraggio periodico di Datamedia/TV Bank ha sempre evidenziato la notevole distanza tra regioni che rappresentanobacini di adeguata ampiezza per lo sviluppo dei media e l’Umbria. La rilevazione relativa al pubblico delle emittenti locali mostra in modo lampante tale svantaggio: secondo una rilevazione del ‘95, nella classifica relativa alle emittenti televisive Palazzo Calderini, Piazza Italia, 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075576.3260 - Fax 075.576.3393 http://www.consiglioregumbria.org - e-mail: [email protected] CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PERLE COMUNICAZIONI dell’Italia centrale la prima emittente Umbra si collocava al 16” posto, con un dato di ascolto comprensivo anche della ricezione in areenon umbre. L’ampiezza della zona in cui un’emittente diffonde non è però ininfluente rispetto all’intensità del radicamento territoriale - comunitario. Uno studio sulle strategie di palinsesto (cioè sulle logiche delle scelte di programmazione) delle emittenti televisive umbre, ha messo in evidenza l’esistenza di una relazione inversa tra ampiezza del bacino di utenza, da una parte, e forza dell’identità territoriale delle emittenti, dall’altra. Questo va ricondotto al fatto che le emittenti maggiori, che coprono l’intero territorio regionale, hanno adottato strategie aziendali e di programmazione per i quali il riferimento al territorio si è molto affievolito e non costituisce più l’elemento caratterizzantedi tale emittenza. 1 ripetuti studi compiuti a partire compiuti a partire dalla fine degli anni ’ 70 sull’emittenza televisiva dell’Umbria hanno sempre sottolineato la combinazione, alquanto contraddittoria, tra incremento delle emittenti operanti sul territorio regionale e diffkoltà di crescita dimensionale (Baronti et al. 1979, Giacchè-Ponti 1983, Giacchè-Venti 1989). Attraverso al ricostruzione e l’analisi dei dati di ascolto rilevati tramite sondaggio (Datamedia 1997), si è evidenziato che per le radio esiste una correlazione tra diffusione, ascolto e fedeltà: infatti le stazioni che hanno diffusione più ampia sono anche quelle che mostrano un ascolto e una fedeltà maggiori. Per le televisioni la situazione appare opposta: i casi di piU alta fedeltà sono relativi alle emittenti con diffusione più circoscrittaTali risultati devono essere considerati come importante segnaledella maggiore propensionee capacitàdelle televisioni “di nicchia territoriale” di esprimere l’identità locale e di costruire su di essail rapporto con il pubblico. Riguardo alle radio sembra invece che la fidelizzazione dipenda dalle modalità di fruizione del mezzo e dei generi che lo caratterizzano(ad esempio ascolto della musica come passatempoin casao in automobile), favorendo le emittenti a più ampia coperturaterritoriale. A quanto evidenziatosi dai dati di ascolto, si ricollegano i risultati relativi alla produzione informativa. L’analisi dei macrogeneri informativi proposti dalle emittenti radiofoniche e da quelle televisive - e cioè informazione quotidiana, periodica e sportiva - mostra che l’offerta si diversifica in modo sensibile in relazione alle specifkità dei due mezzi. Nel caso delle radio la produzione informativa si concentra innanzitutto sui notiziari che si qualificano come programmi “ di flusso” grazie all’alto numero di edizioni, prevalentementebrevi, a caratterenazionale e locale. La maggiore offerta si deve tra l’altro al frequente ricorso a brevi notiziari nazionali forniti da agenzie di servizio; tale modalità di acquisizione delle informazioni risulta quasi del tutto inapplicabile dalle televisioni. Al contrario, queste ultime si impegnano in misura relativamente maggiore negli altri due macrogeneri, cioè informazione periodica e sportiva, la cui fruizione è resa senz’altro più appetibile dal corredo di immagini. Palazzo Caiderini. Piazza Italia, 4 - 06121 PERUGIA-Tel. 075.576.3260 - Fax 075.576.3393 http://wwwconsiglioregumbria.org - e-mail: [email protected] CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALEPER LE cOMLJNICAZIONI Questa divisione di molo nel campo dell’informazione non cofispon& ~010a specifici attributi tecnici dei mezzi, ma anche al fatto che - a parte alcune eccezioni - le televisioni esprimono una più completa caratterizzazionelocale. Il nucleo centrale della ricerca sull’informazione radio-televisiva, promossa dal CO.RE.COM. è rappresentatadall’analisi dei notiziari, e più esattamentedalla ricostruzione dello spazio assegnatoalle diverse areetematiche (cronaca,politica, economia ecc.). Sulla base del ruolo dell’informazione politica e dell’equilibrio tra la aree tematiche, si possono individuare tre modelli di giornalismo, accomunati della prevalenza delle notizie di caratterepolitico. Il primo è quello delle emittenti televisive a diffusione regionale che, nonostanteil maggior rilievo della politica, evidenzia il mix piu bilanciato tra le aree. Il secondo è rappresentato dalle emittenti a diffusione circoscritta, sia televisione che radiofoniche. fortemente concentratesulla coperturadell’attività politica e istituzionale. Va però specificato che, mentre le televisioni appaiono più equilibrate, le radio si basano prevalentementesul binomio politica-cronaca. Infine, il terzo modello, espresso dalle emittenti radiofoniche a diffusione regionale, presentacaratteristicheintermedie. Anche considerando il numero delle notizie, piuttosto che la loro durata, si conferma il primato della politica nelle emittenti “comprensoriali” (a diffusione cittadina o di area), mentre in quelle regionali sono i vari aspetti della cronacaa conquistareil vertice della “classifica”. La rilevanza attribuita alla politica risulta poi rafforzata dall’uso che se ne fa nella costruzione dei sommari e nella gerarchizzazionedelle notizie. La secondaricerca commissionatadal CO.RE.COM , curata da Rolando Marini, incentrata sui palinsesti locali radiotelevisivi, analizza le peculiarità dell’offerta radio-televisiva umbra sia in relazione alle caratteristiche proprie dei due mezzi che alla evoluzione tecnica e aziendale riguardante il rapporto tra livello locale e livello nazionale della produzione radio-televisiva. In generale, relativamente all’aspetto dell’offerta di programmi, l’osservazione diretta condotta da questa ricerca ha trovato la conferma di una tendenza già presente anche a livello nazionale, secondo la quale l’offerta televisiva si caratterizza per una maggiore varietà di generi, mentre quella radiofonica è fortemente concentratasu “musica e intrattenimento” con informazione di attualità e curiosità (il cosiddetto“programma radiofonico misto”) che, non a caso,identificano la radio commerciale per antonomasia. L’analisi della programmazione ha permesso, inoltre, l’individuazione delle strategie produttive e di palinsesto, come risultato di diversi fattori quali la struttura aziendale, la disponibili~di risorse tecniche, umane e finanziarie e gli indirizzi di orientamento al pubblico e al mercato. L’ampliamento della richiesta, e quindi del mercato, dell’informazione Iocale, la rilevanza che taleprocessoassegnaal ruolo della piccola e media eminenza insediata sul territorio, comporta l’esigenza di riflettere sulle logiche che orientano e definiscono l’informazione e la qualità dei prodotti a livello locale. Palazzo Calderini. Piazza Italia. 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075576.3260 - Fax 075576.3393 http://wvw.consiglioregumbria.org - e-mail: [email protected] CO.RE.COM. -UMBRIA COMITATO REGIONALE PERLE COMUNICAZIONI L’aumento della richiesta di informazione locale non è stata sempre accompagnatada una pari crescita del prodotto informativo, sul piano della qualità, anche se il panorama appare alquanto differenziato. Ne consegue che il consumo dell’informazione locale appare prevalentemente occasionale, owero non sufficientemente caratterizzatoda un processodi tidelizzazione tra emittenti e pubblico. Le osservazioni, sinteticamente riportate, permettono di delineare un quadro complessivo ancoradi modesto livello, dovuto principalmente alla scarsitàdi risorse, per ricavare le quali. molte delle emittenti non esitano a trasformarsi, per lunghi periodi della giornata, in una sorta di contenitori di piazzisti, maghi, cartomanti, presunti esperti di lotto e nurnerologia. D’altro canto, l’informazione che viene diffusa (per circa la meta sportiva) pare una risorsa da non sottovalutare per quello che rappresentain termini di identità e consapevolezzadei fruitori dei territori serviti. Il sistema locale radio-televisivo regionale sembra.,comunque, inserirsi in una linea di tendenzapositiva di implementazione delle redazioni, di aumento delle produzioni di qualità e di progressivo affinamento delle tecniche professionali degli operatori. Si tratta dunque di un patrimonio da custodire e da arricchire, per mezzo di politiche attive per il sostegnodell’emittenza locale, avendo di mira i processi di innovazione e integrazione tecnologica, nonché quelli di una più puntuale ed efficace specializzazione giornalistica (lingue straniere, economia, strumenti di lavoro) dei giovani che si affacciano in questo,a tratti selvaggio, mercato della comunicazione. 2. L’intervento pubblico per I’emittenza locaie Nell’ambito delle diverse attività del CO.FE.COM, particolare rilevanza e delicatezza assumeil lavoro di gestione delle varie e sostanzioserisorse finanziarie destinate alle emittenti radiotelevisive locali. Vedremo, sia pure in sintesi estrema, di esaminare analiticamente alcune normative di riferimento ed effetti prodotti. 2.1 Legge 28/2000 Inizieremo dalla Legge 22 febbraio 2000, n. 28 recante “disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazionepolitica “, meglio nota come “par condicio”. Come è noto, tale legge da la facoltà, alle emittenti radiofoniche e televisive locali, di poter trasmettere nelle occasioni in cui si svolgono consultazioni, appunto, elettorali o referendarie, messaggi politici autogestiti sia in forma gratuita ( con rimborso dello Stato nella misura di £. 41.OOOcadauno per le Televisioni e £. 13.000 cadauno per le radio) che a pagamento diretto da parte dei soggetti politici committenti. La gestione di tale attività è affidata al COJECOM. sulla base di regolamenti attuativi di volta in volta stabiliti dalla Autorità per le garanzienelle comunicazioni. Palazzo Calderini. Piazza Italia, 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075576.3260 - Fax 075576.3393 http://www.consiglioregumbria.org - e-mail: [email protected] REGIONE DELL’“~IBRIA Consiglii Regionale ‘e@@ CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PERLE COMUNICAZIONI Essaconsiste, tra I’aItro, nella raccolta deIIe offerte di disponibilità delle emittenti, nella verifica dei contenitori da inserire nei palinsesti di ogni singola emittente, nella determinazione delle somme da stanziare, per ogni campagna eIettoraIe, a titolo di rimborso per i messaggi autogestiti gratuiti trasmessi,nelia assegnazionealle singole emittenti dei Messaggi stessi (cosiddetti gratuiti, ma in realtà pagati dallo Stato nella misura di £. 41.OOOcadauno per Ie TV e £. 13.OOOcadauno per le radio), mediante elaborazioni di appositi piani conseguentiad operazioni di sorteggio. AI CO.RE.COM competono altresì Ia raccolta delle attestazioni congiunte dei messaggitrasmessi, I’attività istruttoria e di controllo delle richieste di rimborso ed, infine, gli atti di liquidazione dei rimborsi che però, materialmente, ai sensi dell’articolo 4, comma 5” della citata Legge 28/2000, verranno erogati dalla Giunta regionale con appositedeterminazioni. In Umbria, per Ie eiezioni regionali e per i Referendum della primavera 2000 sono stati resi disponibili, per Ie emittenti, complessivi 288. 168.182 milioni di cui 187.309.318 per le emittenti televisive e 100.858.863per le emittenti radiofoniche. Nell’anno 2001, per le elezioni politiche, Amministrative e per il Referendum de17 Ottobre scorso, sempre in Umbria, sono stati resi disponibili 289. 239.226 di cui 188.005.497 per Ie emittenti televisive e 101.233.729per le emittenti radiofoniche. In totale quindi ne1 biennio 2000 - 2001 il CO.RE.COM ha gestito, soltanto ai sensi della legge 28/2000, una disponibilità di risorse per le emittenti radiotelevisive locali pari a 577.407.408 milioni. 2.2 Legge regionale 3 /2000 Con tale legge regionale non si è soltanto istituito, prima regione in Italia, il CO.RE.COM., ma sono state dettate anche norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale . Con l’articolo 13 di tale legge Ia Regione dell’Umbria ha altresì disposto misure di sostegno per I’innovazione tecnologica delle emittenti iscritte al Registro regionale delle Imprese della Comunicazione radiotelevisiva, istituito pressoil CO.RE.COM dell’Umbria ed anche questo primo casoin Italia. Tali misure di sostegno, nella forma di contributi in conto capitale, sono state destinate aIl’acquisizione di strumenti ed apparecchiatureper l’adeguamento tecnologico degli impianti di produzione e trasmissione. Per I’anno 2000 le risorse a disposizione per le predette misure di sostegno sono state determinate,con la Legge regionale in parola, in £. 4OO.OOO.OOO. L’esame istruttorio delle richieste di ammissione a contributo avanzatedalle emittenti e la formazione delle graduatorie dei tre settori previsti e cioè Bassa Frequenza, Alta Frequenza, collegamenti telematici ad agenzie di informazione, sono stati affidati ad una Commissione composta da n. tre rappresentanti di Sviluppumbria e due rappresentanti del CO.RE.COM, questi nelle persone del Dr. Massimo Duranti, Dirigente responsabile del CO.RE.COM, e Carlo Bugiardini, Responsabiledella SezioneGestionedella Comunicazione. La Presidenzadi detta Commissioneè stataaffidata al Dr. Duranti. Palazzo Calderini, Piana Italia, 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075576.3260 - Fax 075576.3393 http://www.consiglioregumbrìa.org - e-mail: [email protected] Consiglio Regionale ‘@&fl@ CO.RE.COM. - UMBRIA C~~~ITAT~REGIONALEPER LE COMUNICAZIONI Detta Commissione ha , ormai da tempo, espletato gli incarichi conferitigli ed ha rimesso i verbali e le graduatorie alla Soc. Sviluppumbria per le operazioni di approvazione e di liquidazione delle risorse disponibili per I’anno 2000, pari , si ripete, a £. 400.000.000. Le emittenti radiofoniche richiedenti ed ammessea contributo sono staten. 7; Le emittenti televisive richiedenti ed ammessea contributo sono staten. 5. Gli atti di cui soprarisultano approvati da Sviluppumbria in data 03.12.2001. Per quanto concerne lo stanziamento per l’anno 2001 è prevista una somma di &. 100.000.000con un calo sensibile dell’intervento. 7.3 Legge 448/2000 D.M. 2 1.09.1999- Regolamento recante norme per la concessionealle emittenti televisive locali, titolari di concessione,dei benefici di cui all’articolo 45, comma 3, della legge 23 Dicembre 1998, n. 448. Particolarmente impegnativa è stata l’attività gestionale di tale Decreto, sia per le problematiche interpretative che esso ha innescato anche a livello nazionale, sia per la delicatezza dei compiti assegnatidal Ministero delle Comunicazioni a1 CO.RE.COM, compiti che riguardano praticamente tutta la fase organizzativa ed istruttoria di ogni singola domanda fino alla redazione della graduatoria finale da trasmettereal Ministero per le liquidazioni. Abbiamo prima parlato di problematiche interpretative emerseanchea livello nazionale. Anche in tale sede si è proficuamente espressoil contributo del CO.RE.COM dell’Umbria. E’ stata infatti accolta la proposta di modifica, in senso favorevole alle emittenti locali regionali, della norma che, nel 1999 consentiva ad emittenti extra regionali, operanti anche su bacini televisivi diversi da quello principale, di poter far pesare su ogni bacino, l’intero importo della media del fatturato. Oggi il fatturato complessivo di tali emittenti deve essere ripartito sulla base della consistenzapercentualeraggiunta in ogni singolo bacino televisivo servito. Ciò ha avuto una consistenteincidenza nei punteggi e quindi anchenelle graduatorie. Restanoancora,per la verità.,altre problematiche per la soluzione delle quali il CO.RE.COM dell’Umbria ha consegnatoproposte al Coordinamento nazionale. Solo per fare alcuni esempi ci riferiamo ai 3 principali punti tutt’ora in discussione e precisamente: 1) alla percentualizzazione anche del punteggio da assegnareal personale in servizio presso le emittenti con caratteristiche di operatività su più bacini regionali (cioè quelle emittenti extra regionali che coprono oltre il 70% della popolazione residenti in bacini televisivi diversi da quello principale). (Ai fini del punteggio da attribuire al personale che svolge attività giomahstica nelle emittenti locali ricordiamo inoltre il peso che potrebbe assumere, nella formazione delle future graduatorie, l’adeguamento dei rapporti di lavoro sulla base de1contratto collettivo sottoscritto dalla Associazione AER-ANTI-CORALLO e la Federazionenazionale della StampaItaliana). Palazzo Calderini. Piazza Italia, 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075576.3260 - Fax 075576.3393 http~/wwf.consiglioregumbria.org - e-mail: [email protected] CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PERLE COMUNICAZIONI 2) al riconoscimento di una qualche dignità di punteggio ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in ambito giornalistico poiché tale dignità, utili ai fini delle graduatorie per l’attribuzione delle prowidenze di cui alla Legge 448/98, potrebbe oltretutto favorire, in qualche maniera, la riduzione di lavoro nero e comunque esenteda ogni forma di contribuzione. Anche in questo settore gioverà ricordare lo specifico regolamento concordato,per la disciplina di tali rapporti di collaborazione, dal coordinamento AER-ANTI-CORALLO con la Federazionenazionale della Stampa. 3) All’allargamento della fascia, oggi limitata al 30%, delle emittenti utilmente collocate in graduatoria ed ammessea beneficiare dei 415degli stanziamenti previsti. Solo con riferimento alle risorse previste dalla Legge 448198,Il CO.RE.COM. dell’Umbria, nel triennio 1999/2001 ha gestito provvidenze statali per emittenti televisive locali pari a circa 2.750.000.000e più precisamente: -Nell’armo 1999 per le nove emittenti utilmente collocate in graduatoria è stata ottenuta una assegnazionecomplessivadi £. 613.656.000;(DM 27 luglio 2000) -Nell’anno 2000 per le n. 10 emittenti inserite in graduatoria è stata ottenuta una assegnazione complessivadi £. 638.433.915 (DM 13 11.2001) -Nell’anno 2001 per n. 10 emittenti, non disponendoa tutt’oggi del Decreto di riparto è prevedibile tuttavia una assegnazionedi circa £. 1.200.000.000visto che il monte prowidenze è passatoda £. 40 miliardi a 82 miliardi . Sappiamo.bene che l’erogazione materiale di tali provvidenze è stata caratterizzatada una lentezza esasperante,fino al punto di determinare critiche anche da parte della Corte dei Conti perché, in presenza di tali ritardi, non è stata nemrneno data attuazione alla norma prevista dall’articolo 145 della Legge 388/2000 che stabilisce l’erogazione automatica alle emittenti locali, in casodi ritardi procedurali nell’assegnazionedelle risorse, di un acconto pari al 90% del totale al quale avrebberodiritto. La cosasembra finalmente in fase di sblocco e comunque saràbene chiarire come su queste problematiche, nonostante la positività dei rapporti che intercorrono con il Ministero delle Comunicazioni, al CO.RE.COM non è stato possibile intervenire essendo questi un organo di garanziae di controllo e pertanto non portatore di alcuna caratteristica o responsabilitàsindacale. C’è infime da sottolineare con soddisfazione che, attività espletatenel triennio trascorsodal CO.RE.COM dell’Umbria, Cosi delicate come la gestione, l’istruttoria e la redazione delle graduatorie dei soggetti aventi diritto a provvidenze di rilevante consistenza,come quelle di cui trattasi, pur comportando anche esclusioni , non hanno tuttavia determinato alcun ricorso formale, cosainvece verificatasi in altre regioni. 2.4 Premio di produzione radiotelevisiva Nell’organizzare il Premio di produzione radiotelevisiva, giunto ormai alla sua terza edizione, il CO.RE.COM. ha ritenuto che esso dovesseconfigurarsi come un preciso segnale di Palazzo Calderini, Piazza Italia, 4 - 06221 PERUGIA - Tel. 075576.3260 - Fax 075576.3393 http:hww.consiglioregumbria.org - e-mail: [email protected] CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PERLE Coh4um~zIo~ attenzione verso l’emittenza umbra e come uno stimolo alla crescita qualitativa delle produzioni realizzate direttamente dalle emittenti stesse. Anche in questa iniziativa il CO.RE.COM., nel triennio, nonostante i noti limiti del suo bilancio, ha investito una somma pari a £. 45.000.000 per premi in denaro ai quali vanno aggiunti i 10 milioni che la Giunta regionale, con apprezzabile sensibilità, ha reso disponibili, per l’edizione 2001, a titolo di premio speciale. 2.5 Legge I50/2000 E prevedibile che prossimamente,ulteriori possibilità di lavoro, ancheper le emittenti locali, possano scaturire dalla attuazione della legge 7 giugno 2000, n, 150, concernente la “disciplina delle attività di informazione e di comunicazionedelle pubbliche amministrazione “. In particolare intendiamo riferirci alla realizzazione e trasmissione dei progetti di comunicazione a carattere pubblicitario previsti all’art. 13 della citata legge, con la diffusione sui mezzi di comunicazione di massa. Il finanziamento di tali progetti, pur nei limiti delle risorse disponibili, è previsto in bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il centro di responsabilità n. 17 “ Informazione ed editoria” . Per completezza enunciativa ci sembra giusto ricordare che le emittenti godono anche di altre consistenti agevolazioni sulle ‘tariffe TELECOM, ENEL e sui collegamenti ad agenzie di stampa. Palazzo Calderini, Piazza Italia. 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075576.3260 - Fax 075576.3393 http://w.consiglioregumbria.org - e-mail: [email protected] CO.RE.COM. -UMBRIA COMITATO REGIONALE PERLE COMUNICAZIONI 2.6 Convenzioni 2000 A riguardo, vengono citati alcuni esempi di pubbliche amministrazioni che hanno investito risorse economicheaffidando alle emittenti locali la propria comunicazioneistituzionale: Il Consiglio regionale dell’Umbria, in regime di convenzione, per l’anno 2000 ha previsto uno stanziamento Lit. 44.417.450, per l’anno 2001 di Lit. 48.838.918; Il Comune di Terni per l’anno 2000 ha stanziato circa Lit. 90.000.000, per l’anno 2001 circa Lit. 104.000; L’Azienda ospedaliera “S. Maria” di Terni, per l’anno 2000 ha sostenutouna spesadi circa 40 milioni. 2.7 Sintesi conclusiva In conclusione, nell’ultimo triennio, il CO.RE.COM. ha operato in maniera da mettere in grado le 13 emittenti Televisive e le 26 emittenti radiofoniche che compongono il sistema radiotelevisivo locale umbro, di poter disporre di una quantità di risorse, nazionali e regionali, calcolate in circa 4 miliardi. Non ci sembra davvero poca cosa soprattutto se si considera che, in buona sostanza,sono erogazioni da considerare“a fondo perduto”. Per quanto riguarda il futuro prossimo registriamo con soddisfazione l’aumento, previsto nell’art. 40, comma 15, della finanziaria 2002 approvatadal Senato,da 82 a 120 miliardi del fondo destinato alle prowidenze per l’emittenza locale. Per la prima volta a tali prowidenze potranno accedere anchele emittenti radiofoniche per le quali viene riservatauna quota pari ad un decimo e cioè pari a 12 miliardi. ammodernamento. Altra importante novità è costituita dal recenteregolamento (D.M. 24 Ottobre 2001,n. 407, in vigore dal 2.12.2001), con il quale il Ministero delle Comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, ha stabilito le modalità di attribuzione del contributo di oltre 35 1 miliardi nel triennio 2000/2002, a titolo di rimborso del 40% delle spese sostenute e da sostenereper l’adeguamento degli impianti al piano di assegnazione delle frequenze e per il loro ammodernamento. Certo, la data per la presentazione delle domande relative al 2000, fissata al 3 1.12.2000, può obiettivamente creare problemi. 3. Attivazione del Registro regionale delle imprese radiotelevisive Palazzo Calderini, Piazza Italia, 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075.576.3260 - Fax 075.576.3393 http://ww.consiglioregumbria.org - e-mail: [email protected] CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PERLE COMITNICA~IONI In attuazione dell’articolo 12 della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3, si è proweduto all’espletamento degli adempimenti necessari alla prima attivazione del Registro regionale delle imprese operanti nel settore delle comunicazioni radiotelevisive (R.R.I.C.). Detto registro, primo nel territorio nazionale, è stato pubblicato sul B.U.R. n. 63 del 13.12.2000 e constadi complessiven. 30 Imprese appartenentialle seguenticategorie: n. 7 emittenti televisive; n. 14 emittenti radiofoniche; n. 7 imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi; n. 2 concessionariedi pubblicità. Le n. 7 emittenti televisive iscritte,di cui n. 5 con sede in Perugia e n. 2 con sede in Terni, risultano avere natura giuridica di Sr1o Soc. Coop. a r. 1.per un ammontare complessivo di capitale socialepari a £. 3.886.435.000e quindi pari ad una media di £. 555.205.000. Delle n. 14 emittenti radiofoniche, di cui n. 9 con sedein Perugia e n. 5 con sede in Temi, n. 12 risultano avere natura giuridica di Sr1o Soc. Coop. a r. 1. per un ammontare complessivo di capitale sociale pari a £. 1.088.235.000(nondefinitivo) e quindi pari ad una media di E.90.686.250 (non defin.); n. 1 è una Sas ; n. 1 è una impresa no profit. Le tre emittenti comunitarie sono state conteggiate tra le società di capitali essendo società cooperativea r. 1.. Le n. 7 imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi hanno la seguentenatura giuridica: n. 4 Sr1 n. 1 Snc n. 2 Ditte individuali. Le n. 2 concessionarie di pubblicità sono una Sr1ed una Snc. L’iscrizione al R.R.I.C. è condizione essenzialeper poter accederealle prowidenze in conto capitale, a sostegnodell’innovazione tecnologica, previste dall’articolo 13 della legge regionale n. 3 12000. L’ammontare di tali prowidenze per i settori della bassa e della alta frequenza, nonché dell’informatizzazione, è stato fissato dall’articolo 3 1 della suddettalegge regionale in complessive £. 400.000.000. Per l’assegnazione di detta somma, una Commissione formata da n. 3 rappresentanti di Sviluppumbria e da n. 2 rappresentanti del CO.RE.COM., ha provveduto a redigere un apposto Bando che è stato pubblicato sul B.U.R. n. 22 del 09/ 0512001. Il Registro regionale delle Imprese operanti nel settoredelle comunicazioni radiotelevisive è stato gestito dal CO.RE.COM., nella fase di prima attivazione, su supporto cartaceo. Ora il Registro saràreso operativo anche su supporto digitale ed, osservandole necessariemisure di riservatezza, ogni singola Impresa verrà messa in grado di accedere telematicamente al proprio fascicolo e quindi, ove necessario,produrre nuova documentazione, o variazioni di quella già prodotta, che dovesseroverificarsi nel corso della propria attività. Palazzo Calderini. Piazza Italia. 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075576.3260 - Fax 075576.3393 http://wvw.consiglioregumbria.org - e-mail: [email protected] Consiglio Regionale ‘4$@9 CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PERLE COMUNICAZIONI 4) Attività, iniziative e progetti realizzati dal CO.RE.COM. Si riporta, di seguito, una sintesi cronologica delle principali attività svolte dal CO.RE.COM. nell’anno 2000. Gennaio2000 Il CO.RE.COM. dell’Umbria, primo in Italia, è stato istituito all’inizio dello scorso anno con Leggeregionale 1l-l-2000, n. 3 “Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)“. La legge regolamentala comunicazionenel suo complesso,stabilendo le modalità con le quali l’ente Regione intende comunicare al suo interno e all’esterno la propria attività istituzionale; prevede interventi economici a favore delle emittenti radiotelevisive locali mirati al sostegnodello sviluppo tecnologico, delle forme associativee della formazione professionale. Nel frattempo, in attesa delle nomine dei componenti il nuovo organo denominato CORECOM., Il CORERAT. presieduto da Enrico Viola e composto da Andrea Bassanelli, Tiziano Bertini Anna Maria Buoninsegni, Pasquale Graziani, Stefano Lupi, Germano Mancini, Guglielmo Mazzetti, Roberto Tacchi, ed ancora in carica a tutti gli effetti, ha tracciato il bilancio complessivodell’attività svolta in questi anni che può considerarsisenz’altro positivo per la fattiva collaborazionerealizzata con le emittenti locali, Rai compresa. Va ricordato anche l’impegno profuso dal CO.RE.RAT. per dotarsi di una nuova legge che ne stabilisseprecisamenteil ruolo e i compiti, di una nuova sederispondente alle esigenzeoperative della struttura e di una nuova struttura amministrativa. Marzo e aprile 2000 Il COREXAT., adempimentiquali: in regime di prorogatio, si è trovato ad espletare, alcuni importanti definizione dello schemadi regolamento del Comitato medesimo, come previsto dalla legge istitutiva del CORBCOM. e la predisposizione di un “codice etico” di comportamento dei componenti,dei dipendenti e dei consulenti; tutti gli adempimenti relativi alla vigilanza e controllo dello svolgimento della campagna elettorale per le consultazioni amministrative e referendarie, analisi del nuovo, complesso quadro normativo delineatosi con l’approvazionedella Legge 22 febbraio 2000, n. 28: ” Disposizioni per la parità di accessoai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”, nonché delle disposizioni emanate con delibere n. 29/2000 e 5512000 dall’Autorità per le garanzienelle comunicazioni e quelle emanatedalla Commissione parlamentare di Vigilanza per i servizi radiotelevisivi relative alla Rai regionale. Palazzo Calderini. Piazza Italia, 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075576.3260 - Fax 075576.3393 http:/Iwww.consiglioregumbria.org - e-mail: [email protected] CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PERLE COMUNICAZIONI In primo luogo l’organizzazione del monitoraggio della programmazione radiotelevisiva durante la campagnaelettorale per un periodo di almeno due mesi. Per attuare l’attività di monitoraggio è stato costituito un gruppo di ascolto i cui membri, selezionati in ordine ad esperienza pregressa concernente la materia giornalistica o quella dell’emittenza, sono stati preventivamente addestrati affinché avessero una conoscenza il più possibile dettagliata della normativa elettorale. L’organizzazione dell’attività di vigilanza e controllo si è svolto con la piena collaborazione della Guardia di Finanza e dell’Ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni. Il Comitato ha approvato la proposta di disciplinare, elaborata dall’Ufficio, per regolamentareeventuali procedimenti per l’accertamentodi violazioni che potrebbero verificarsi nel corso della campagna elettorale a carico delle emittenti; successivamenteha definito, sempre con l’approvazione dell’Autorità, il piano delle trasmissioni dei messaggi politici previsti dalla legge 28/2000 L’emittenza umbra ha risposto con grande spirito di collaborazione per rendere realmente possibile la comunicazione politica tra i soggetti politici e i cittadini: 9 emittenti televisive e tre radiofoniche hanno dato la loro disponibilità a trasmetteremessaggipolitici autogestiti gratuiti. Detti messaggi sono stati trasmessi gratuitamente per i soggetti politici richiedenti, ma rimborsati dallo Stato alle emittenti, tramite la Regione e il CO.RE.COM. A pieno regime, potevano esseretrasmessi in Umbria 4.692 messaggi (1.173 radiofonici e 3.519 televisivi) con relativi rimborsi pari al lit.14.076.000 per le radio e pari a lit. 140.760.000per le TV. In termini di durata, le 9 emittenti televisive hanno dedicato circa 147 ore alle trasmissioni di comunicazione politica; le 3 radio, complessivamente,49 ore. La sede regionale RAI, a partire da giovedì 30 marzo fino a venerdì 14 aprile 2000, dal lunedì al venerdì dalle ore 13.OOalle 13.30, ha programmato la messa in onda di trasmissioni di comunicazione politica per una durata complessiva di 5 ore e mezza articolate in confronti tra i candidati delle coalizioni, interviste e comunicazioni dedicatealle liste. Dette trasmissioni sono statereplicate anche su Radiotre dalle ore 14.08 alle 14.38. Semprenello stessoperiodo sono stati trasmessidalia Rai 110 messaggiautogestiti. L’attività di monitoraggio e di analisi svolta dal Comitato ha condotto ad importanti conclusioni. Va, ad esempio sottolineato, in chiave di evoluzione degli atteggiamenti nei confronti della comunicazione elettorale regolamentata dal principio della par condicio, che, nonostantela vigenza di norme nuove e alquanto difficili da applicare, l’opportunità rappresentatadai proventi economici prospettati - sia per i messaggi gratuiti sia per quelli a pagamento - ha fatto registrare una buona partecipazione delle emittenti alle attività comunicative elettorali. Naturalmente, il tipo di elezione ha mobilitato specialmentele emittenti a diffusione regionale. Dopo un inizio difficile, è stata comunque superata la fase decisamente critica, quella del primo impatto deila par condicio (1995), segnata - a livello sia nazionale che locale - dal disorientamento degli operatori della comunicazione via etere, dalla rinuncia a organizzare e trasmettere programmi o messaggi elettorali, nonché da vibrate proteste di emittenti singole e Palazzo Calderini. Piazza Italia. 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075576.3260 - Fax 075.576.3393 http://www.consiglioregumbria.org - e-mail: [email protected] REGICJNE DELCUMBRlA Consiglio Regionale qfJq& CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PERLE COMUNICAZIONI associate.Ciò può essereconsiderato l’esito di un processodi positivo adattamento ad un nuovo quadro di riferimento normativo (adattamentoriguardanteanchegli attori politici). 11 controllo quotidiano per fasce orarie ha riguardato 7 emittenti televisive e 6 emittenti radiofoniche che interessanol’ambito regionale. Le televisioni osservatesono state la Rai regionale, Umbria TV, Rte 24h, Tef, TelePerugia.,Nuova TeleTerni e Teleregione. Il monitoraggio delle emittenti radiofoniche ha invece riguardato la Rai (notiziari regionali), Augusta Perusia, Radio Gubbio, Radio Delta, Radio Galileo e Radio Subasio. All’informazione della Rai regionale, che - com’è noto - è ampiamente la più seguita dal pubblico dell’Umbria, è stata dedicata un’analisi del contenuto finalizzata alla misurazione dei tempi dedicati agli attori politici e agli attori istituzionali nell’informazione istituzionale, politica ed elettorale nei notiziari regionali. Più esattamente sono state analizzate le tre edizioni del T3 regionale e l’edizione delle 12,lO del GR3 regionale. Insediamentodel CO.RE.COM Martedì 11 aprile 2000 si è tenuta pressola sededi Piazza Italia, 4 la riunione di insediamento del CO.RE.COM., Comitato regionale per le comunicazioni, istituito, primo in Italia, con legge regionale 3/2000. Il CO.RE.COM. è organo decentratodell’Autorità per le Garanzienelle Comunicazioni, ma, prioritariamente, organo di consulenzae gestione della Regione in materia di comunicazione. Il nuovo organo è composto dal PresidenteEnrico Viola, membri: Andrea Bassanelli, Guido Maraspin, Guglielmo Mazzetti e Gianluca Procaccini. Hanno presenziato all’insediamento il Presidentedella Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale, che hanno portato il loro saluto e l’augurio di buon lavoro. In riferimento agli adempimenti di cui alla Delibera n. 5YOOKSP dell’Autorità per le garanzienelle comunicazioni, il Comitato ha approvato la proposta di piano di ripartizione degli spazi per i messaggi referendari autogestiti, elaborato dall’Ufficio e approvato dall’Autorità. Maggio 2000 Presentazionedel sistema informativo per il CO.RE.COM All’inizio del ‘99, il CO.RE.RAT., si è trasferito nei nuovi uffici di Piazza Italia, 4 (Palazzo Calderini), struttura sicuramente più consona alle necessità operative del Comitato e, oltretutto, collegata con la sede del Consiglio Regionale, mediante un ponte radio a microonde che consente l’interconnessionecon il sistema informativo del Consiglio stesso. Si è, quindi, instaurato un rapporto di collaborazione tra il CO.RE.COM., il Servizio Informatico del Consiglio regionale e la Società Soluzioni EDP di Firenze per la creazione di un progetto di software finalizzato alla gestione di tutta l’attività di competenzadel Comitato regionale per le Comunicazioni. La prima stesura di tale progetto è già stata sottoposta al Coordinamento Nazionale dei Comitati ove è stata accolta con notevole interesse, in quanto potrebbe costituire elemento di Palazzo Calderini, Piazza Italia. 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075576.3260 - Fax 075576.3393 http://www.consiglioregumbria.org - e-mail: [email protected] CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PERLE COMUNICAZIONI omogeneizzazione dell’attività di tutti i CO.RE.COM. d’Italia mediante una rete di trasmissione dati, che colleghi le strutture dei Comitati fra di loro e con 1’Autorit.à per le Garanzie nelle Comunicazioni e lo stessoMinistero. Giugno 2000 Giovedì 15 giugno, presso Palazzo Spada, sede del Consiglio Comunale di Terni, il Comitato regionale per le comunicazioni dell’Umbria ha incontrato i Sindaci della Provincia e le emittenti radiotelevisive locali che operanonel ternano. Il Presidente del CO.RE.COM., Prof. Enrico Viola, ha presentato i componenti il nuovo organismo ed ha illustrato i contenuti della Legge regionale n. 3/2000 che riguarda la comunicazione e l’emittenza radiotelevisiva locale, nonché l’attività, le competenzee le aspettative del nuovo Comitato. Si è svolto poi un interessante dibattito tra i responsabili delle emittenti ternane e il Comitato, incentrato su specifiche problematiche sollevate dalle stesseemittenti, in particolare le prowidenze previste dalla Legge regionale 3/2000 e la difficoltà di applicazione della Legge 28/2000 riscontrata nella trascorsacampagnaelettorale. Approvazione schemadella pianta organica della struttura di supporto del Comitato. La struttura prevista per il Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.) e la relativa proposta di organico, tengono conto della specificità e autonomia del Servizio così come individuato dall’art. 8 della L.R. 1511997.Dunque, della sua collocazione all’interno della struttura regionale, delle nuove funzioni attribuite dalla L.R. 3/2000 (quale organo di consulenza e gestione della Regione in materia comunicazione), di quelle già attribuite dalla normativa statale e, infine, del suo esserefunzionalmente organo decentratodell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, destinatario di funzioni delegate. Seppure proiettata nella prospettiva dell’esercizio delle deleghe dell’Autorità, la struttura prevista dovrà esserenecessariamenteverificata nel momento in cui verranno discusse le relative convenzioni. La struttura e il relativo organico prevedono un’articolazione funzionale nella quale l’organismo viene assistito direttamente da una segreteria, dipendente dal Dirigente responsabile che assolveanche a compiti di supportodi caratteregeneraleai servizi. L’articolazione funzionale della struttura prevede la creazione di 3 Sezioni che corrispondono a altrettante, specifiche tipologie di campi di intervento del CO.RE.COM. con relative, autonome funzioni amministrative. La sezione 1: “Gestione della comunicazione” La sezione 2: “Analisi della comunicazione” La sezione 3: “Strutture della Comunicazione” Infme, è prevista, a supporto diretto della presidenza,una segreteriacon un assistente. Palazzo Calderini, Piazza Italia. 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075576.3260 - Fax 075576.3393 http://www.consiglioregumbria.org - e-mail: [email protected] CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PERLE COMUNICAZIONI Il Comitato procede all’approvazione del Regolamento del Comitato e Codice etico di cui all’art. 12 della L, R. 3/2000, che viene pubblicato sul supplemento ordinario n. 1 al bollettino ufficiale regione Umbria n. 55 del 18 ottobre 2000. Luglio e agosto 2000 In attuazione dell’art. 12 della L.R. 11 gennaio 2000, n. 3, che prevede l’istituzione del Registro regionale delle imprese della comunicazione radiotelevisiva (R.R.I.C.), il Comitato procede all’approvazione del relativo Regolamento, che è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 2 al bollettino ufficiale Regione Umbria n. 49 del 13 settembre2000: Settembree ottobre 2000 Partecipazione al Forum nazionale della Federazione Nazionale della Federazione della Stampa italiana: Gubbio 13/15 ottobre 2000. Il Dr. Paolo ServentiLonghi, Segretarionazionale della FederazioneNazionale della Stampa italiana ha invitato il CO.RE.COM. dell’Umbria a collaborare, come avvenuto per l’anno ‘99, aIla realizzazione del secondoForum nazionale dell’informazione in programma a Gubbio nei giorni 13, 14, 15 ottobre 2000, pressoil Centro congressiS. Spirito di Gubbio, dedicato al rapporto tra nuovi media e qualità dell’informazione. Va ricordato che la partecipazionealla Io edizione del Forum è stata sicuramente costruttiva per il Comitato, per tanto, si è deciso di contribuire all’edizione 2000, concordando con gli organizzatori uno spazio riservato ad un’iniziativa che ha dato piena visibilità al contributo che il Comitato ha offerto: una sessioneparallela dedicata “La qualità dell’informazione locale”: svoltasi sabato 4 ottobre, alle ore 17,00. La sessioneè stata preceduta, nella mattinata, dalla riunione del CoordinamentoNazionale dei CO.RE.RAT./CO.RE.COM. Ai lavori, coordinati dal Presidente del CO.RE.COM., Enrico Viola, sono intervenuti il Ministro della Giustizia Piero Fassino e il Sottosegretario per il Dipartimento per l’Editoria Vincenzo Vita. Hanno portato il saluto del Consiglio regionale i Vice presidenti Vannio Brozzi e Fiammetta Modena e sono intervenute numerose personalità del mondo dell’informazione quali il Presidente del Coordinamento nazionale dei CO.RE.RAT./CO.RE.COM., prof. Giuseppe Scarcia, i professori. Stefano Bagnara ed Enrico Menduni dell’Università di Siena , il direttore del Corriere delI’Umbria, Federico Fioravanti , il capo redattore de La Nazione, Daniele Magrini, il Capo redattore de Il Messaggero, Sandro Petrollini, ed il rappresentantedi Telenorba , una delle più significative esperienzematurate da emittenti locali, Luca Mormone. Hanno portato un rilevante contributo alla discussione alcuni rappresentanti delle associazioni delle emittenti: Coordinamento AER, ANTI, CORALLO, FRT, CONNA, R.E.A, e i rappresentantidell’Ordine dei Giornalisti e della FederazioneNazionale della StampaItaliana. Palazzo Calderini, Piazza Italia, 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075.576.3260 - Fax 075576.3393 http&ww.consiglioregumbria.org - e-mail: [email protected] ConsIglio Regionale @@& CO,RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PERLE COMUNICAZIONI Nel corso della sessione è stata presentata, dal sociologo Prof. Rolando Marini, coautore della ricerca assieme alla Drssa Teresa Perrucci, una pubblicazione curata dal CO.RE.COM. dal titolo “La programmazione e l’informazione dell’emittenza privata in Umbria”. Tribune politiche tematiche regionali Il CORE.COM. dell’Umbria, con propria deliberazione n. 15 del 17 10 2000, ha disposto, di concerto con la Rai regionale, un primo ciclo sperimentale di tribune politiche tematiche regionali ed ha individuato i soggetti politici titolari del diritto a partecipare alle suddette trasmissioni di comunicazione politica, adempiendo così alle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentaredi Vigilanza per i servizi radiotelevisivi in data 21-6-2000 e 26-7-2000. La Rai regionale ha dedicato alle tribune, complessivamente, 240 minuti di programmazione, divisi in otto trasmissioni di 30 minuti ognuna. Le trasmissioni sono andate in onda ogni mercoledì dalle ore 13.00 alle 13,30 a partire dal 25 ottobre, fino al 13 dicembre 2000. Da sabato 28 ottobre a sabato 2 novembre sono stati trasmessi, invece, i messaggi autogestiti gratuiti per un tempo complessivo di 60 minuti. 1 temi, individuati dal CO.RE.COM., trattati nel corso delle tribune sono stati i seguenti: ‘Ricostruzione in Umbria”; “Ambiente e sviluppo”; “Salute, sicurezza, lavoro”; “Occupazione e impresa”. Novembre 2000 Approvazione nuovo regolamento per i programmi dell’accesso. In considerazione delle modificazioni apportate dalla Legge 6 Agosto 1990, n. 223, alla Legge n. 103/75, viene ravvisata l’opportunità, di procederealla adozione di un nuovo regolamento che preveda possibilità di accessoalle trasmissioni sia radiofoniche che televisive programmate dalla concessionariadel servizio pubblico, da parte dei soggetti di cui all’art.6 della legge 14 aprile 1975 n. 103 ed, in conseguenza,si è proweduto ad adeguare lo schema di domanda che gli interessatidovranno presentareal CO.RE.COM. Il suddetto regolamento è stato pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione Umbria in data 14 febbraio 2001 e sarà oggetto di una capillare campagna promozionale rivolta ai soggetti titolari del diritto di richiedere spazi relativamente ai programmi dell’accesso. Dicembre 2000 Disposizione secondo ciclo dì tribune politiche tematiche regionali Palazzo Calderini, Piazza Italia, 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075576.3260 - Fax 075576.3393 ht&p://www.consiglioregumbria.org - e-mail: [email protected] CO.RE.COM. -UMBRIA COMITATO REGIONALE PERLE COMUNICAZIONI Il Comitato, come previsto dall’art. 4, comma 4 della delibera 21-6-2000 e all’art. 4, comma 1, lett. b) della delibera 26-7-2000, emanateCommissione parlamentare di vigilanza per i servizi radiotelevisivi, dispone nuovo ciclo di tribune politiche aventi le stessecaratteristiche e le stesse modalità di svolgimento del primo, dedicateai seguentiargomenti: “Piano regionale di smaltimento dei rifiuti” “Agricoltura in Umbria tra qualità e salute” “D.A.P. Il documento annualeprogrammatico anchenell’ottica del federalismo”. Pareri sul piano di comunicazionedella Giunta regionale Il Comitato ha espressoil proprio parere sull’atto della Giunta Regionale n. 1427 del 4/12/2000, emanatoai sensidella Legge regionale 11 Gennaio 2000 n. 3, art.13, aventeper oggetto: “Sostegnoper l’innovazione tecnologica delle imprese radiotelevisive singole o associate.” In merito all’atto di cui trattasi, il Comitato ha formulato le seguenti osservazioni: l)Ai sensi dell’articolo 13 della Legge regionale n. 312000l’unico titolo abilitante a richiedere l’accesso ai contributi di cui trattasi è rappresentatodalla iscrizione delle Imprese al Registro regionale delle imprese operanti nel settoredelle comunicazioni (R.R.I.C.). Pertanto ,con riferimento alle parole “ atti abilitativi.. . . . ..” previste, nell’atto della G.R., per l’effettiva erogazionedei contributi, si ritiene non possanoesserepreviste altre condizioni oltre alla suddettaiscrizione al R.R.I.C.; 2) Ai fini di una maggiore chiarezzainterpretativa da parte del soggetto attuatore dei dispositivi finanziari del1d Legge regionale in questione, dopo la descrizione degli elementi oggetto di valutazione, e precisamentedopo le parole “per ogni settore” si ritiene opportuno riformulare la frase come segue: ‘i . . . .. e, distintamente per le quote assegnate alle emittenti televisive ed alle emittenti radiofoniche, va prevista una riserva del 10% a favore delle radio comunitarie e delle televisioni che, per Legge, sono assimilate alle radio comunitarie. Resta inteso che le emittenti comunitarie e assimilate concorrono al complesso dei finanziamenti e che le riserve scattano qualora tali emittenti non entrino utilmente nelle rispettive graduatorie”. Il Comitato ha, altresì, espressoparere sull’atto della Giunta Regionale n. 1426 del 4/12/2000, emanatoai sensi della Legge regionale 11 Gennaio 2000 n. 3, artt.2 e 4, aventeper oggetto: “Piano di comunicazione integrata”, decidendodi formulare le seguenti osservazioni: “Seguendo alla lettera le disposizioni normative e stante la ristrettezza dei tempi, si ritiene di dovere esprimere il parere richiesto limitatamente agli aspetti della comunicazione che possono attenere anche l’utilizzo del mezzo radiotelevisivo e l’attuazione complessiva della L.R.3/2000 riguardanti l’emittenza locale. In generale: comunque, si registra un primo tentativo positivo di “fotografare” la situazione esistentea livello di comunicazione, indicando nel metodo dell’ analisi, che dovrà coinvolgere tutte Palazzo Calderini, Piazza Italia. 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075.576.3260 - Fax 075.576.3393 http://wvw.consiglioregumbria.org - e-mail: [email protected] CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PERLE COMUNICAZIONI le strutture della Giunta regionale, il superamentodelle separatezzee consentire la progettazione di un piano integrato della comunicazione. Ad ogni buon conto, un simile piano, anchese alla suaprima redazione, non può prescindere dall’utilizzo del mezzo radiotelevisivo, non solo locale. Seppure il finanziamento previsto al Cap. 175 è da consideraredel tutto insufficiente, nelle proposte avanzatenon si rileva traccia di interventi da attuare attraverso radio e televisioni locali, A proposito dell’esiguita dello stanziamento, derivante dalla previsione della norma finanziaria della citata L.R.3/2000, si conferma quanto ebbe a osservareil Corerat nel parere, espressoil 26 ottobre 1999, sul Disegno di legge della Giunta regionale, riguardo all’entità e alla distribuzione dei finanziamenti per l’attuazione dei vari aspetti della normativa. In particolare, si lamentava la non previsione di finanziamento per i programmi di comune interesse ( art. 11) e analoga non previsione di intervento per la costituzione di forme di associazionismo fra emittenti ( art. 14). Venne risposto al riguardo che detti interventi e i relativi finanziamenti sarebberostati previsti nel Piano integrato. Fermo restando il giudizio di non corretta distribuzione dell’intero ammontare del finanziamento per tutti gli interventi contemplati e l’auspicio che nel bilancio di previsione per il 2001 \*enga previsto un incremento complessivo dell’intervento e una distribuzione dello stesso rispetto a tutti gli aspetti dalla legge, riguardo al Piano in oggetto, come accennato,non si prevede finanziamento alcuno per i programmi di comune interesse, né per l’associazionismo. Le due pre\isioni di legge sono citate nel Piano in esame,ma non trovano alcuna risposta. Pur nell’ambito delle ristrettezze, si potrebbero invece dare “segnali” di attenzione con interventi seppuresimbolici. Anche nelle altre iniziative, sulle quali non si esprimono giudizi per quanto in premessa,non si è ritenuto di prevedere,neanche laddove possibile, I’utilizzo del mezzo radiotelevisivo. Seppure non direttamente coinvolto nel Piano, manca almeno un richiamo alla volontà di prevedereinterventi per la formazione professionaleper il settoreradiotelevisivo. Riguardo all’utilizzo del Televideo regionale FUI, rinviando alle considerazioni più volte espressedal Corerat, la proposta di contrazione dell’impegno finanziario, legata a quella del monitoraggio da effettuare per verificare l’effettivo utilizzo del mezzo, appare al momento adeguata. Infine, per rimanere in tema di previsioni di legge, nel Piano non è fatto cenno alla individuazione di una somma per campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività (primo comma art. 10 della citata L.R.3/2000), fra le quali prevedere anche l’utilizzo del mezzo radiotelevisivo , al di là delle indicazioni del secondo cornrna dello stessoart. 10, superate dalla Legge 150/2000. In conclusione, si ritiene che, per quanto di competenza, le carenze indicate nel piano in oggetto, possanoesserein tutto o in parte superatee che, comunque, il prossimo Piano per il 2001, che si auspica venga predisposto contestualmenteal Bilancio di previsione, possaessereimprontato a un’attenzione maggiore per il sistemaradiotelevisivo pubblico e privato”. Progetti dell’UJcio redatti entro il 31- 12-2000. Istituzione dì periodi dì praticantato presso il Comitato regionale per le comunicazioni del1‘Umbria per 6/8 studenti o laureati Palazzo Calderini, Piazza Italia, 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075576.3260 - Fax 075.576.3393 http://w.consiglioregumbria.org - e-mail: [email protected] CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PERLE COMUNICAZIONI Come previsto dall’art. 2, comma 1, punto g) dei Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione e Codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni: “per fornire un contributo allo sviluppo della qualificazione nel settoredella comunicazione, può stipulare apposite convenzioni con Facoltà Universitarie o altre istituzioni formative, ancheprivate, per l’effettuazione di periodi di tirocinio presso la sua struttura da parte di laureati o studenti, senza oneri di alcun genere”. Il progetto elaborato ed approvato dal Comitato prevede un periodo di tirocinio praticoapplicativo, non retribuito e non ripetibile, della durata di tre/quattro mesi da svolgersi, sulla base dei risultati della selezione delle domandericevute, presso gli uffici del Comitato medesimo. Ogni periodo di stageprevede di impegnare 2 praticanti (almeno nella fase di awio di questaesperienza), per un totale di 8/6 posti disponibili nel corso di ogni anno, e saràrivolto: 1. a studenti iscritti almeno al terzo anno di corso di laurea, ovvero all’ultimo anno di corso di diploma universitario (delle Facoltà di seguito specificate), che abbiano sostenutoper lo meno 2 esami in materie riguardanti la comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici 0 tecnologici; 2. a laureati che abbiano conseguito il diploma di laurea da non più di due anni e con età comunque inferiore ai trent’anni, con esperienze di studio (tesi di laurea, corsi di specializzazione,esperienzedi praticantato) attinenti ai diversi aspetti della comunicazione. Detto progetto è stato inviato agli organi competenti per l’attivazione delle convenzioni con le due Università perugine. Analisi di fattibilità di un sistemadi monitoraggio continuo per la L.28/2000. La legge 28/2000 promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l’imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l’accesso ai mezzi di informazione per la comunicazionepolitica in periodi elettorali e non elettorali. La Commissione parlamentare di vigilanza per i servizi radiotelevisivi e I’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell’ambito delle proprie competenze, hanno emanato disposizioni applicative della suddetta legge al fine di definire le modalità con cui la comunicazione politica debba svolgersi nei periodi interessati da consultazioni elettorali e non, nonché criteri specifici riguardanti i programmi di informazione. Il CO.RE.COM., nello svolgimento delle funzioni di controllo e garanzia previste dalla normativa, prowede da anni al monitoraggio delle emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettonoprogrammi di comunicazione politica, nei periodi elettorali ed ha istituito un gruppo di esperti, coordinati dal Prof. Rolando Marini, che operano in base alla supervisione dell’Ufficio, awalendosi dell’ausilio della Guardia di Finanza e dell’Ispettorato territoriale Marche-Umbria per il controllo delle emittenti il cui segnalenon viene captato direttamente dalla sededel CO.RE.COM. Palazzo Calderini, Piazza Italia. 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075576.3260 - Fax 075576.3393 http://www.consiglioregumbria.org -e-mail: [email protected] CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PERLE CoMuNIcAzIohq Questa esperienza, ormai ampiamente sperimentata, ha dato risultati molto positivi sia perché ha favorito l’insorgere di un rapporto di stretta collaborazione tra Comitato ed emittenti, sia in termini di prevenzione delle possibili violazioni alla legge. Sulla scorta di quanto detto, è stato possibile elaborareuno schema di progetto che preveda un monitoraggio permanente, effettuato in parte proporzionalmente alla durata reale, in parte a campione, non solo nei periodi interessati dalle consultazioni elettorali, bensì tutto l’anno, mirato alle tipologie di trasmissioni radiofoniche e televisive di vario genere,compresa l’informazione, per le quali il CO.RE.COM. è chiamato dalle disposizioni di legge a svolgere compiti di controllo e vigilanza. Il progetto prevede l’utilizzo di quattro addetti al monitoraggio delle trasmissioni, utilizzati per sei ore al giorno, per cinque giorni alla settimana. Potrebbero esserecosì monitorate 120 ore settimanali. Viene previsto che gli addetti dovranno visionare le trasmissioni indicate dal CO.RE.COM., compilare un’appositaschedadi rilevazione dati che verrà predispostadall’Ufficio con l’ausilio di un esperto, segnalare eventuali, possibili, violazioni della normativa al Responsabile della sezione “analisi della Comunicazione” che valuterà caso per caso; dovranno altresì presentare al Comitato una dettagliata analisi dei dati raccolti. Si sottolinea che le 120 h di monitoraggio preventivate sarebberosufficienti per assicurareal CO.RE.COM. un “controllo, a rotazione, adeguato, delle trasmissioni di informazione e di comunicazione pclitica, rivolgendo particolare attenzione all’area della comunicazione politica, ove è più facilmente riscontrabile il rischio di violazione. Concorso regionale a premi di produzione radiotelevisiva; Al fine di contribuire alla crescita qualitativa delle emittenti locali e valorizzare le produzioni della sede regionale per l’Umbria della Rai e della Scuola di Giornalismo radiotelevisivo, il Comitato ha istituito la prima edizione del concorso regionale di produzione radiotelevisiva, a premi, “Comunicare Wmbriu”. Il concorso regionale ha ottenuto consensoe partecipazione da parte delle emittenti, per questo il Comitato ha deciso di proseguire quest’esperienzadimostratasi stimolante e costruttiva, sia per la promozione dell’immagine della regione, sia per l’accurata ricerca di riscoprire luoghi e situazioni che le emittenti hanno realizzato al fine di proporre immagini e situazioni originali e inedite dell’Umbria. La seconda edizione del concorso si è proposta di incoraggiare ulteriormente, ma in modo più diversificato, questaricerca sugli aspetti inediti del territorio e dalla realtà regionale. Il Concorso 2000 si è articolato in cinque sezioni: 1) 2) 3) 4) Produzioni di emittenti televisive locali umbre; Produzioni di emittenti radiofoniche locali umbre; Servizi e produzioni della Sederegionale per l’Umbria della RAI - Redazione T3. Servizi e produzioni sperimentali della Scuola di Giornalismo radiotelevisivo di Perugia. Palazzo Calderini, Piazza Italia. 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075576.3260 - Fax 075576.3393 httpzJ/www.consiglioregumbria.org - e-mail: [email protected] CO.RE.COM. -UMBRIA COMITATO REGIONALE PERLE COMUWAZIONJ 5) Siti o portali Internet sull’Umbria (lo edizione sperimentale). Le produzioni presentate al concorso dovevano ispirarsi ai temi proposti ed indicati dal Comitato: per le sezioni 1) - produzioni televisive, 3)- servizi e produzioni della Sede regionale per l’Umbria della RAI - Redazione TG 3, 4) - Servizi e produzioni sperimentali della Scuola di Giornalismo radiotelevisivo di Perugia si è pensatoad un’indagine sul territorio regionale il cui contributo si basassesoprattutto sulle immagini: “Il PAESAGGIO E LE MEMORIE STORICO - ARTISTICHE SONO PECULIARITA ECCELLENTI DELL’UMBRIA, DESCRITTE DA CELEBRI VIAGGIATORI, MA TUTTO QUESTO OGGI E’ MESSO A RISCHIO DA EMERGENZE AMBIENTALI” Per la sezione 2) - produzioni radiofoniche si è tenuto conto che le radio locali riescono a misurare al meglio il gradimento da parte del pubblico del prodotto musicale, più di quanto possanofare le radio nazionali. Tutto ciò rappresentaun’esperienzacomunicativa di grande rilievo tra medium e pubblico giovanile, un filo diretto che permette di osservarenon soltanto i gusti musicali, ma le tendenze,le aspirazioni e quant’altro i giovani affidano alla “loro radio”. Il titolo per la sezione riservataalle le radio è il seguente: “1 CONTENUTI DEL DIALOGO FRA MONDO GIOVANILE E RADIO LOCALI: MUSICA, MA NON SOLO MUSICA” Alle precedenti si è pensato di aggiungere una sezione dedicata ad intemet tenendo conto della duttilità del mezzo telematico che permette di raccogliere contributi audiovisivi, fotografici e grafici. Per la sezione 5) - siti e portali su intemet: il titolo prescelto è “L’UMBRIA E LO SPORT:STOR.IEVECCHIE E NUOVE DI CAMPIONI”. La cerimonia di premiazione si è tenuta a Bevagna, presso il teatro comunale Francesco Torti, la seradel 2 dicembre 2000. Paola Sensini, giornalista Rai, è statamadrina della serata. La giuria, designata dal Comitato ai sensi del regolamento del concorso medesimo, era compostada: PRESIDENTE: Prof. Enrico Viola MEMBRI: Enrico Vaime Dr. Mauro Roffl GianfrancoRicci Presidentedel Comitato regionale per le comunicazioni. Autore di programmi radiofonici e televisivi Direttore editoriale della rivista “MILLECANALI”, promotore del concorsonazionale “Oscar TV locali”. Giornalista de “La Nazione” Palazzo Calderini, Piazza Italia. 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075.576.3260 - Fax 075.576.3393 http://www.consiglioregumbria.org -e-mail: [email protected] RftlONL DEWuMS9J.a Consiglio Regionale ‘%BP CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PERLE COMUNICAZJONI Andrea Bassanelli membro del Comitato membro del Comitato Guglielmo Mazzetti membro del Comitato Guido Maraspin Gianluca Procaccini membro del Comitato Dirigente Responsabiledel Comitato. Dr. Massimo Duranti Il Dr. Duranti ha svolto le funzioni di Segretario della giuria . Esito del Concorso: per la sezione siti e portali intemet è stata premiata la Cooperativa di Lavoro “La terra invisibile” che ha realizzato il sito: www.terrainvisibile.it/. Per la sezione servizi prodotti dalla Rai - sederegionale per l’Umbria - redazione del TG3 sono stati premiati i contributi riguardanti il territorio di Città di Castello realizzati da Alessandra Forte e Giorgio Rinaldi. Per la sezione emittenti radiofoniche il terzo premio è stato assegnato a Radio Luce, il secondoa Radio Delta, il primo premio a Radio Onda Libera. Per la sezione emittenti televisive locali il terzo premio è stato assegnatoa Rte 24h, il secondoa Tele Umbria Viva, il primo premio a Radio Telediffusioni Umbre Aquesio. Problematiche del conferimento 5. CORJLCOM. - delle deleghe dall’Autorità ai Comitati regionali per le comunicazioni per le garanzie nelle comunicazioni - Premessa La legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, nel prevedere un unico organo di garanzia e controllo per tutto il sistema delle comunicazioni, ha anche configurato una forma di decentramentoregionale delle complessefunzioni che tale autorità è chiamata a svolgere. Ha infatti previsto I’istituzione dei Comitati regionali per le comunicazioni, definiti all’art. 1, comma 13 :” funzionalmente organi dell’Autorità”. La stessa norma prevede che I’Autorità, d’intesa con la Conferenza Stato Regioni, individui i criteri per l’istituzione dei CO.RE.COM. e approvi, sempre d’intesa con la ConferenzaStato Regioni, un regolamento per definire le materie che possonoessere delegate ai CORECOM. A questi due adempimenti, I’Autorità ha già proweduto con le delibere 52 e 53 del 1999.Nel frattempo, le Regioni e le Province autonome ( 14 su 21 al 15/10/2001) hanno approvato leggi istitutive dei nuovi organismi (ma non in tutte le Regioni sono stati ancoranominati i CO.RE.COM.). Occorre in proposito ricordare che la citata legge 249 prevede che i CO.RE.COM. continuino ad avere ruoli specifici di consulenza e gestione in materia di comunicazione per le rispettive Regioni, così come previsto nelle specifiche normative regionali. 5.1 Problematiche delle deleghe 5.1.I Questioni di carattere generale (Delibere del1‘Autorità nn. 52/99 - 53/99) Palazzo Calderini, Piazza Italia, 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075576.3260 - Fax 075576.3393 http://w.consiglioregumbria.org - e-mail: [email protected] c CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PERLE COMUNICAZION Il Regolamento per la definizione delle materie di competenza dell’Autorità delegabili ai CO.RE.COM. (allegato A alla Delibera n. 53/99), approvato ai sensi dell’art. 1, comma 13 legge 249/97, contiene in premessa le finalità che hanno ispirato il legislatore nella previsione dell’istituzione dei CO.RE.COM. quelle di “assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanziae di-controllo in tema i comunicazione”. Nel riferimento al comma 13 dell’art. 1 della Legge 249197,è poi esplicito il riconoscimento delle esigenzedi decentramentosul territorio, mentre è ribadito lo status dei CO.RE.COM. quali organi funzionali dell’Autorità, ai quali sono anche attribuite le competenze svolte dai Comitati per i servizi radiotelevisivi. Riguardo alla distinzione fra funzioni proprie e funzioni delegate, specificate all’art. 1 del Regolamento in questione, c’è da annotare che alcune di quelle definite “proprie “, derivanti dalla legislazione statalerisultano essere,allo stessotempo, anchefra quelle delegabili dall’Autorità. Ci si riferisce a quelle di controllo, vigilanza e istruttoria previste dalla Legge 2812000 sulla cosiddetta“par condicio”. Essendo,le stesse,già state attribuite specificatamenteda regolamenti dell’Autorità in occasionedi consultazioni elettorali e referendarie, dovranno essereconsideratecome “deleghe obbligatorie”, ma ugualmenteda definire con lo strumento della convenzione quanto a oneri da sostenereda parte dei CORECOM. e, in quantita non irrilevante, già sostenuti. Rispetto alla definizione degli organici, è prevista negli indirizzi che si pervenga a un’intesa f?a Regioni e Autorità. In proposito occorre dire che le Regioni diffkilmente approveranno organici senza avere in precedenzanon solo e non tanto il placet dell’Autorità, quanto la garanzia delle risorse per poterli attivare. Ciò significa che tali atti di intesa potranno essererichiesti alle Regioni solo in presenzadi bozze di convenzioni per le deleghe. E’ comunque anche possibile che le Regioni approvino organici, ma che ne prevedano l’attuazione solo a seguito della fuma delle convenzioni o che si preveda il ricorso, ordinariamente, a assunzioni a contratto a tempo determinato, rinnovabili, nell’ambito degli organigrammi approvati. Collegata a tale problematica, è la questionerelativa alle disposizioni del comma 14 dell’art.1 della legge 249/1997 che, per il reclutamento del personaledi ruolo dei CO.RE.COM., prevede si ricorra prioritariamente alle procedure di mobilita riferibili al personale degli Ispettorati territoriali del Ministero delle Comunicazioni. Tale norma appare sostanzialmente inapplicabile perché e presupponeche gran parte o tutte le Funzioni oggi esercitatedegli Ispettorati vengono delegate ai CO.RE.COM.; (vedi art. 5 - punto C - Delib. 53/99). Inoltre, sottintende che nella stipula delle convenzioni fra Autorità e CORECOM. intervenga anche il Ministero delle Comunicazioni il quale, nel frattempo, dovrebbe aver espletato tutte le sopra citate procedure di mobilità. Tutto ciò appariva praticabile, almeno in parte, con i decreti Bassanini sul riordino dei Ministeri, e con l’accorpamento delle Telecomunicazioni ad altro dicastero, ma con la nuova istituzione del Ministero delle Comunicazioni, detta previsione di legge non sembra più attuabile, se non col consenso del Ministero e nella previsione che alcune delle funzioni oggi esercitate, seppure saltuariamente,dagli Ispettorati per conto dell’Autorite, siano delegateai CO.RE.COM. Palazzo Calderini, Piazza Italia, 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075576.3260 - Fax 075576.3393 http://w.consiglioregumbria.org - e-mail: [email protected] CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PERLE COMUNICAZIONI Rimane però sempre valida e attuabile Per il futuro la normativa che prevede l’awalimento degli Ispettorati dai parte dei CO.RE.COM. Riguardo alle risorse finanziarie necessarieai CO.RE.COM. per l’esercizio delle deleghe, la più volte richiamata Delibera 52 dell’Autorità al punto 3 della lettera B dell’art. 1, prevede che al finanziamento pro-!-vedanoin parte le Regioni e in parte l’Autorita. Il principio appare riferirsi anche alle spesedi caratteregenerale sostenutedai CO.RE.COM. e, dunque, anch’esso da ripartire, come più avanti specificato. Menzione a parte viene fatta per lo status giuridico ed economico del personale, per il quale si rinvia alle leggi regionali istitutive. Al riguardo, si ritiene. di dover sottolineare che il personale da applicare ai CO.RE.COM. per l’assolvimento delle funzioni proprie e delegate, che verranno attribuite dall’Autorità, debba essere formato secondo le procedure che saranno stabilite con i regolamenti regionali attuativi della legge 150/2000 sulla Comunicazione della Pubblica Am.ministrazione. Riguardo allo specifico della quantificazione in termini economici del costo delle deleghe, la questione non appare di facile soluzione. Soprattutto, per alcune delle stessee per la commistione delle varie attività (proprie e delegate)dei CO.RE.COM. La struttura del CO.RE.COM. dovrà infatti provvedere unitariamente all’esercizio di tutte le funzioni ad essaattribuite a vario titolo. Ciò significa che molti degli oneri dovranno essereconsiderati di carattere generale e ripartiti con una percentuale da. stabilire; per alcune specifiche deleghe, invece, si dovrà quantificare l’onere aggiuntivo di personalee attrezzature. Riguardo, infine al regolamento interno previsto al punto 1) della lettera B dell’art. 1 della più volte citata Delibera dell’Autorità 52/99, le previsioni che sottolineano la necessità di disciplinare le modalità di consultazione dei soggetti della comunicazione, alludendo anche a un codice etico, del tipo di quello già adottato dall’Autorità, si ritiene che l’adesione a tale indirizzo non comporti particolari problemi. 5.2 Funzioni e modalità di esercizio delle deleghe Passandoa un esamepiù analitico, seguendolo schemadella citata delibera dell’Autorità n. 53/99 si pongono alcune questioni riguardo alle seguenticinque pro bfematiche: Funzioni proprie e funzioni delegate Modalità di conferimento delle deleghe Modalità di esercizio della delega Poteri sostitutivi Funzioni delegabili 5.2.1 Funzioni proprie efunzioni delegate Come accennatoin premessa,la distinzione fia funzioni proprie e delegate,in alcuni casi, è relativa. Ci si riferisce, ad esempio, alle previsioni di alcuni punti della Legge n. 28/2000 sulle attività di Palazzo Calderini, Piazza Italia, 4 - 06121 PERUGIA -Tel. 075576.3260 - Fax 075576.3393 httpSvww.consiglioregumbria.org - e-mail: [email protected] REGIONE oELVU~IIU Consiglio Regionale %@ CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PERLE COMUNICAZIONI vigilanza e controIlo sulla comunicazione politica attribuite direttamente ai CO.RE.COM., ma anche previste nell’ambito delle deleghe da attribuire. Fino ad ora, solo alcuni CO.RE.RAT./CO.RE.COM. hanno esercitato funzioni “attive” di vigilanza attraverso il monitoraggio, realizzato con gruppi di ascolto; gli altri si sono limitati a verificare Ie denunce di violazione pervenute. Al di là delle possibili modifiche annunciate, appare necessario che i tutti i CO.RE.COM. siano messi in condizione di poter monitorare le emittenti private e la stessaRAI regionale, come previsto dalla normativa e dalle deliberazioni della Commissione parlamentare di vigilanza. La questionerileva dunque ai fini degli oneri da prevederein convenzione. 52.2 Modalità di conferimento delle deleghe Riguardo al punto 2: modalità di conferimento della delega, dove si prevede che le stessesaranno attribuite “mediante la stipula di apposite convenzioni, nelle quali saranno specificate le singole funzioni nonché le risorse assegnateper prowedere al loro esercizio”, si pongono alcuni problemi interpretativi. Intanto, appare pacifico che 1’Autorità non ha I’obbligo di assegnare le deleghe contemporaneamentea tutti i Comitati. E’ da chiarire se la convenzionecon il singolo CO.RE.COM. debba essereunica o ne occorrano di distinte per ogni funzione, anche se apparepiù utile che sia unica, seppure contenente la specifica delle risorse almeno per gruppi di funzioni. L’ultimo problema è verificare se la convenzionedebba o meno conteneretutte Ie deleghe previste. Appare al riguardo possibile che vengano delegate, almeno all’inizio, solo alcune delle funzioni e nella forma della sperimentazione, riguardo soprattutto agli oneri che, in alcuni casi, saranno difficili da quantificare a priori. Le convenzioni, a secondadelle previsioni di ogni legge regionale (alcune non contengono però indicazioni) dovranno esserefirmate anche dai Presidenti dei CO.RE.COM., oltreché dai Presidenti delle Giunte regionali/Presidenti delle Province autonome e, appunto, se previsto, dai presidenti dei Consigli regionalikovinciali. Alla luce delle differenti opinioni in merito fra Giunte e Consigli regionali, si ritiene che la firma delle convenzioni possaesserecongiunta, intervenendo i Presidenti delle Giunte regionali /Province autonome,i Presidenti dei Consigli regionali/Consigli provinciali e i Presidenti dei CO.RE.COM. ognuno per le parti di propria competenza. 5.2.3 Modalità di esercizio della delega L’indicazione che I’esercizio delle deiegheda parte dei CO.RE.COM. dovrà rispettare i principi e i criteri direttivi stabiliti dall’Autorità appare corretta, ma occorre prevedere che alla definizione degli stessidovranno concorrerei CO.RE.COM. 5.2.4 Poteri sostitutivi Palazzo Calderini, Piazza Italia, 4 - 06121 PERUGIA -Tel. 075576.3260 - Fax 075576.3393 http://bww.consiglioregumbria.org - e-mail: [email protected] CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PERLE COMUNICAZIONI Le previsioni di questo aspetto della normativa appaiono corrette e non necessitanodi particolari interpretazioni. 5.2.5 Funzioni delegabili Passandoall’esame delle funzioni delegabili, occorre partire, come accennato,da una loro nuova classificazione, rispetto a quella fomita dall’art. 5 del citato Regolamento. Sono innanzi tutto da sottolineare le affermazioni del comma 1 di detto art. 5 laddove è scritto che “sono delegabili, in linea di principio, tutte le funzioni di governo, garanzia e controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni e che non pregiudichino la responsabilità generale dell’Autorità”. Detta disposizione appare assolutamente inequivocabile riguardo alla portata dei contenuti delle specifiche deleghepreviste. Quanto alla distinzione fra funzioni consultive, di gestione, vigilanza e controllo e istruttorie, così come previsto dal comma 2 del citato art. 5, si osservache appareutile una secondaclassificazione per materie, poiché sono previste per alcune delle stessediverse funzioni. Più in generale, appare improprio aver definito funzioni delegabili anche quelle meramenteconsultive. Oltre alla nuova classificazione per materie, appare al contempo subito utile operare un’altra classificazione in base al “peso” di gestione di ciascuna di esse,a prescinderedalla valenza assoluta di ognuna. Ciò al fine della successivaquantificazione economica. Al riguardo, rispetto all’impegno organizzativo e strumentale,si possonoindividuare tre livelli, che corrisponderannoa altrettanti livelli di costi, anchemolto differenziati. + Ordinario 6 Elevato + Molto elevato Nel primo livello vanno inserite tutte le funzioni consultive, nel secondo quelle di vigilanza e controllo sul diritto di rettifica, sul rispetto dei criteri per i sondaggie sulle posizioni dominanti; nel terzo le previste funzioni istruttorie e tutte le altre inerenti la vigilanza e il controllo. Palazzo Calderini, Piazza Itaiia. 4 - 06121 PERUGIA -Tel. 075576.3260 - Fax 075576.3393 http://www.consiglioregumbria.org - e-mail: [email protected] CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PERLE COMUNICAZIONI 5.2.6 Quadro di una possibile nuova cìass@azione delle deleghe: MATERIA FUNZIONE/I LIVELLO DI COSTO Registro comunicazione: operatori + funzioni consultive per adozione Ordinario regolamento + funzioni di gestioneper la tenuta Molto elevato Interconnessione e accesso + funzioni consultive per definizione Ordinario di infkstrutture criteri su tariffe massime telecomunicazioni: + funzioni di vigilanza e controllo Molto elevato sul rispetto dei diritti + funzioni istruttorie in materia di Molto elevato controversie Sondaggi: + funzioni consultive su regolamento Ordinario per pubblicazione e diffusione sondaggi Molto elevato + funzioni di vigilanza e controllo su rispetto criteri per Ordinario Servizio + funzioni consultive Concessione del di schemi pubblico: predisposizione convenzione Molto elevato trasmissioni + funzioni di gestione Monitoraggio radiotelevisive: + funzioni di vigilanza e controllo sia sul pluralismo, sia sulle voci di cui sotto, da esercitare anche a seguito di segnalazioni su l 3 modalità di distribuzione dei servizi e prodotti, inclusa la pubblicità +3 rispetto periodi minimi per utilizzo opere audiovisive +3 rispetto norme tutela minori minoranze tutela l 3 rispetto linguistiche nterferenzeelettromagnetiche: + funzioni di vigilanza e controllo in Molto elevato materia di esistenzadi fenomeni di interferenze elettromagnetiche tispetto tetti radiofrequenze + funzioni di vigilanze e controllo :ompatibili con ia salute: Molto elevato Palazzo Calderini, Piazza Italia, 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075576.3260 - Fax 075576.3393 httpz//www.consiglioregumbria.org - e-mail: [email protected] CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PERLE COMUNICAZIONI Elevato Conformità prescrizioni servizi + funzioni di vigilanza e controllo e prodotti ai concessionari o a autorizzati Verifica rispetto norme in + funzioni di vigilanza e controllo Molto elevato materia di campagne elettorali (collegate a monitoraggio) (L. 28) Diritto di rettifica + funzioni di vigilanza e controllo Elevato (in realtà si configura come funzione di gestione, essendo prevista l’immediata operatività delle procedure) Posizioni dominanti Elevato + funzioni di vigilanza e controllo Palazzo Calderini, Piazza Italia, 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075576.3260 - Fax 075576.3393 http://www.consiglioregumbria.org - e-mail: [email protected] CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PERLE COMUNICAZIONI 5 3. Contenuti delle funzioni delegabili pìU complesse Riguardo ai contenuti delle funzioni da delegare, una declaratoria possibile delle materie più significative, non necessitandole altre di particolari specificazioni, così come indicato daila legge 249/97 è la seguente: 53.1 Adozione del regolamentoper I ‘organizzazionee la tenuta del registro degli operatori di comunicazione,di cui al1 ‘art. 1, comma 6, lett. a) x.5; Devono essere iscritti nel Registro degli Operatori di Comunicazione i soggetti titolari di concessioneovvero di autorizzazionequali: le imprese concessionarie di pubblicità da diffondere tramite impianti radiotelevisivi o carta stampata; le imprese di produzione e distribuzione radiotelevisiva; le imprese editoriali ed agenziedi stampa; le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresal’editoria elettronica e digitale. Nel Registro devono inoltre esserecensite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio. L’Autoriti ha adottato apposito regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti all’iscrizione diversi da quelli già iscritti al registro esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. La delega relativa dovrà prevederedunque una forma di decentramentodel nuovo registro con relative funzioni autonome, nel quadro di appositadisciplina. 5.32 Dejìnizione dei criteri relativi alle tarife massimeper 1‘interconnessionee per l’accesso alle inj-astrutture dì telecomunicazioni, di cui all’art. 1, comma 6, lett. a) n. 7; con il termine di interconnessionesi intende il collegamento fisico e logico tra reti diverse per gestoree tipologia, al fine di consentireagli utenti collegati ad essedi comunicare reciprocamentee di accedereai servizi nonostantele differenze. L’apertura del mercato delle telecomunicazioni nel contesto ONP (Open Network Provision) ha imposto l’eliminazione delle restrizioni relative all’interconnessione tra reti telefoniche pubbliche fisse, sistemi di linee affittate, sistemi di comunicazione mobili ad uso pubblico e reti televisive via cavo e la definizione di un vero e proprio diritto di accessoalle infiastmtture esistenti a favore dei nuovi operatori. Dato che il presidio dell’accesso da parte dell’ex gestore monopolista costituisce il maggiore ostacolo ai nuovi entrati per raggiungere gli utenti finali, con la determinazione delle condizioni di accesso e di interconnessionevengono sanciti contemporaneamenteun obbligo per l’operatore incombente a mettere a disposizione dei nuovi entrati ad interconnettere i propri impianti per poter fornire al pubblico servizi sia in arealocale che in area geografica. In uno scenariocostituito da una pluralità di reti aperte tali diritti/doveri sono owiamente estesi a tutti i diversi operatori di TLC fra loro interconnessi. Di fatto l’interconnessione deve assicurare I’interoperabilità tra gli apparati ed i sistemi di rete e la compatibilità dei terminali; pertanto è necessariala determinazione di tariffe e Palazzo Calderini, Piazza Italia, 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075.576.3260 - Fax 075576.3393 http&ww.consiglioregumbria.org -e-mail: [email protected] CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PERLE COMUNICAZIONI modalità tecnico-operative per l’accessoalle reti, la raccolta del traffico, il transito e la terminazione secondocriteri trasparenti e non discriminatori. Le normative vigenti prevedono che vengano rese pubbliche tutte le informazioni e le specifiche tecniche necessarieai collegamenti tra le reti e che le condizioni economiche di offerta siano orientate ai costi effettivi. In particolare devono essere considerati i costi prospettici incrementali di lungo periodo comprensivi di una equa remunerazione del capitale impiegato negli investimenti a tali fmi impiegati; la Comunità Europea ha comunque indicato un tetto delle tariffe riferito alla media dei principali operatori europei (best-practise).Con l’uscita della “Proposta di fnterconnessionedi riferimento di Telecom Itali” del dicembre 1998 tutti gli Operatori di TLC hanno potuto pubblicare i loro listini prezzi relativamente ai servizi commercializzati. 5.3.3 Emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per 1‘adozione da parte dì ciascun gestore di una Carta di servizio di standard minimi per ogni comparto d’attività dì cui alì ‘art. 1 comma 6, lett. b) n. 2; viene previsto a carico degli operatori TLC che offrono reti pubbliche e servizi accessibili al pubblico, un obbligo a pubblicare, contestualmente al bilancio annuale, una relazione contenente una serie di indici qualitativi (tempi di fornitura del collegamento iniziale, percentuale di guasti per linea, di accesso,tempo di riparazione dei guasti, ecc.) e una Carta dei servizi che descrivano con precisione le tipologie dei servizi commercializzati ed i relativi livelli qualitativi. Particolare attenzione viene riservata alla fornitura del Servizio Universale che, come è noto, consiste in un “insieme minimo definito di servizi di determinata qualità disponibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni specifiche nazionali, ad un prezzo accessibile”. Fanno parte del Servizio Universale il servizio telefonia vocale, la fornitura dell’elenco abbonati, la fornitura di apparecchitelefonici pubblici a pagamento, la fornitura di un servizio a condizioni speciali per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali, i collegamenti e i servizi concernenti la cura di interessi pubblici nazionali con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza,di soccorsopubblico, di difesa nazionale, di giustizia, di istruzione e di governo. 5.3.4 Monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui al1‘art. 1, comma 6, lett. b) n. 13; + il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive si basa fondamentalmente su due diversi criteri: 1. accertarele eventuali violazioni di legge effettuate nel corso delle trasmissioni che interessano le materie della pubblicità (ad esempio art. 8 Legge 223/90 per la pubblicità nel corso di cartoni animati; Delib. 538/01/CSP Regolamento in materia di pubblicità e televendite; ecc.), dei messaggi di utilità sociale, delle televendite e della contemporaneità delle trasmissioni. Questo comprende anche l’analisi dei programmi o degli spot trasmessi in occasione di consultazioni elettorali o referendarie; 2. analizzare e valutare la qualità delle trasmissioni sulla base di criteri sociali, culturali anche in considerazionedella loro duratatemporale e delle modalità di messain onda Palazzo Calderini, Piazza Italia. 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075576.3260 - Fax 075576.3393 httpY/www.consiglioregumbria.org - e-mail: [email protected] CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PERLE COMUNICAZIONI 5.3.5 Funzioni di vigilanza e controllo, in materia di: 5.3.5.I Esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all’art. 1, comma 6, lett. a) n. 3, + consiste nella vigilanza e controllo dei disturbi causati durante la trasmissione di un’onda elettromagnetica. In particolare, per quanto riguarda la televisione, si verifica quando due segnali con la stessalunghezza d’onda si sovrappongono in parte o totalmente col risultato di rendere del tutto o parzialmente irriconoscibile l’immagine trasmessa.Le interferenze possono interessare vari utilizzatori di impianti radioelettrici quali l’amministrazione militare, il controllo del traffico aereo, aziende private o pubbliche ecc. Vi sono interferenze causateper effetto di un improprio coordinamentodelle trasmissioni ovvero per disturbi di tipo involontario causato spessodal malfunzionamento di apparecchiature.In caso di interferenze i fornitori del servizio si rivolgono all’autorità competente che nel caso attuale è rappresentatadal Ministero delle comunicazioni. Quest’ultimo prowede con appositi strumenti ad effettuare misure per verificarne l’entità e successivamentea rimuoverle anche con interventi coattivi. Da non dimenticare che per evitare l’insorgere di interferenze è spessopiù efficace una buona azione preventiva di sorveglianzadello spettro radioelettrico. 5.3.j.2 Rispetto dei tetti dì radiopequenze compatibili con la salute umana, di cui ai1‘art. 1, comma 6, Iett. a) n. 15, La materia appare alquanto controversa,nel senso che la legge quadro approvata dal Parlamento prevede la delega alle Regioni (e alle ARPA) e agli enti locali. Le singole Regioni stanno legiferando per il recepimento non senza contenzioso. Detta legge quadro non abroga le competenzedell’Autorità previste dalla legge 249, dunque ci si trova di fronte a una competenza concorrente. Occorre verificare se 1’Autorità intende comunque esercitare detta competenza delegandola ai Corecom, i quali dovrebbero verificare le singole situazioni legislative regionali per non creare sovrapposizioni di funzioni, ma semmai prevederesistemi di controllo parallelo. 5.3.5.3 Conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sonoforniti da ciascun operatore destinatario di concessioneo autorizzazione in base alla normativa vigente, dì cui ali ‘art. 1, comma 6, lett. b) n. 1; 1 soggetti che esercisconoemittenti radiotelevisive hanno vari vincoli in merito alla fornitura dei servizi e dei prodotti. Basti ricordare quelli riguardanti la quantità di servizi autoprodotti, requisito indispensabile per il mantenimento della concessioneministeriale e quelli riguardanti le percentuali di pubblicità. Poi, a titolo di esempio giova ricordare che le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana, indipendentementedalle modalità di trasmissione,devono riservareuna quota dei loro introiti netti annui derivanti dalla pubblicità alla produzione e all’acquisto di programmi audiovisivi, compresi i film in misura non inferiore al 40 per cento della quota suddetta e di Palazzo Calderini. Piazza Italia, 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075576.3260 - Fax 075.576.3393 http://www.consiglioregumbria.org - e-mail: [email protected] CO.RE.COM. -UMBRIA COMITATO REGIONALE PERLE COMUNICAZIONI programmi specificamente rivolti ai minori, di produzioni europee,ivi compresequelle realizzate da produttori indipendenti. Tale quota non può comunque essereinferiore al 10 per cento degli introiti stessi. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo destina una quota, stabilita dal contratto di servizio, dei proventi complessivi dei canoni di abbonamento alla produzione delle opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. Occorre inoltre precisare che il produttore è il responsabileeconomico e creativo di un programma televisivo. Le emittenti televisive, nell’organizzazione del proprio palinsesto, possono ricorrere all’autoproduzione dei programmi o all’acquisizione dei diritti sui programmi realizzati da altri, ivi inclusi i produttori indipendenti. In linea generale,le reti televisive pubbliche e private dedicano una parte rilevante del tempo di trasmissione complessivo alla produzione in proprio. Le ragioni ottengono, principalmente, sia alla caratterizzazione dell’immagine del canale televisivo conseguente alla produzione in proprio dei programmi, sia al fatto che, per alcuni tipi di programmi, come i telegiornali, l’esperienza e il Know how acquisito dalle emittenti a livello nazionale è tale da non rendere necessario il ricorso a produttori indipendenti. Dal punto di vista pratico, il produttore indipendente è colui che gestisceil budgetper la realizzazione di un programma, contatta e assume gli autori, intrattiene i rapporti con gli eventuali sponsore seguetutte le fasi della realizzazione con il potere di operare modifiche ad ogni livello. 5.3.3.4 Verifica del rispetto della normativa in materia di campagneelettorali; L’esercizio di questa funzione ha due aspetti distinti: quello amministrativo e quello del monitoraggio. La legislazione in materia è alquanto complessa e richiede capacità elevate di interpretazione della casistica. Il monitoraggio da effettuare costituisce un “appesantimento” del monitoraggio ordinario dell’emittenza che richiede un’impegnativa attività specifica. j. 3.5.j Modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunqueforma diffusa, di cui al1‘a. 1, comma 6, lett. b) n. 3; + vedi fornitura di servizi e prodotti 5.3.5.6 Rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui al1 ‘a. 1, comma 6, lett. b) n.6; Basti ricordare a titolo di esempio che è vietata la trasmissionedi programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori che contengono scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità. E’ comunquevietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la protezione o la rappresentazionein pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto. 1 film vietati ai minori di anni quattordici non possonoesseretrasmessiné integralmente né parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7. 5.3.5.7 Rispetto della tutela delle minoranze linguistiche, di cui al1 ‘art. 1, comma 6, lett. b) n. 7, Palazzo Calderini, Piazza Italia. 4 - 06121 PERUGIA-Tel. 075576.3260 - Fax 075576.3393 http://www.consiglioregumbria.org - e-mail: [email protected] REGIONE D6LL‘UMBRb Consiglio Regionale ‘4??@ CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PERLE C~~KJNKA~I~NI Alcuni riferimenti normativi: Decreto Presidente della Repubblica 29/09/97 Approvazione del contratto di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - RadiotelevisioneItaliana Spa Per quanto attiene l’attuale disciplina del servizio radiofonico e televisivo privato, la tutela delle minoranze linguistiche interessa la sola redazione del piano di assegnazionedelle frequenze e l’esercizio di impianti destinati esclusivamente alla ricezione e alla trasmissione via etere simultanea e integrale di segnali radiotelevisivi. Diversamente, le minoranze linguistiche sono maggiormentetutelate dall’attuale normativa inerente il servizio pubblico. 53.5.8. Rispetto delle norme in materia di diritto dì rett$ca di cui ali ‘art. 1, comma 6, ìett. b) n. 8 (la relativa procedura riveste carattere urgente ed è immediatamenteoperativa, previo nulla-osta da parte del1‘Autorità che ne è informata tempestivamente); Alcuni riferimenti normativi: + Legge 6 agosto 1990, n. 223. Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato; + Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verita, ha diritto di chiedere al concessionario privato o alla concessionariapubblica ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione che sia trasmessaapposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali. La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l’interessato può trasmettere la richiesta all’Autorità che prowede ai sensi di legge. Nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanzadell’obbligo di rettifica I’Autorità delibera l’irrogazione della sanzioneamministrativa del pagamentodi una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni e, nei casi più gravi, la sospensionedell’efficacia della concessioneo dell’autorizzazione per un periodo da uno a dieci giorni. 5.3.5.9 Rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e dtjusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazionedi massa,di cui al1‘art. 1, comma 6, lett. b) n. 12; Rientra fra le funzioni di monitoraggio 5.3.X IO Rispetto delle disposizioni relative al divieto dì posizioni dominanti, dì cui ali ‘art. 2, Nei settori delle comunicazioni sonore e televisive, anche nelle forme evolutive, realizzate con qualsiasi mezzo tecnico, della multimediahtà, dell’editoria anche elettronica e delle connessefonti di finanziamento, è vietato qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto la Palazzo Calderini, Piazza Italia, 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075576.3260 - Fax 075.576.3393 http://ww.consiglioregumbria.org - e-mail: [email protected] CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PERLE COMUNICAZIONI costituzione o il mantenimento di una posizione dominante da parte di uno stessosoggetto anche attraversosoggetti controllati e collegati. 5.3.6 Funzioni istruttorie, in materia di: 5.3.6.1 Controversie in tema di interconnessionee accessoalle in@astrutture di telecomunicazioni, di cui al1 ‘art. 1, comma 6, lett. a) n. 9; vedi sopra 5.3.6.2 Controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati, di cui al1‘art. I, comma 6, lett. a) n. IO; Gli utenti interessati possono proporre ricorso all’Autorità avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti da un apposito regolamento definito dalla stessaAutorità. Inoltre l’autorità riceve periodicamente un’informativa dai gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi di interruzione del servizio agli utenti, formulando eventuali indirizzi sulle modalità di interruzione. 5.4. Considerazioni sulle risorse da assegnareai CO.RE.COM in relazione alle deleghe Premessadi carattere generalesulle modalità di trasferimento dei fondi In base alla normativa nazionale e regionale/provinciale, ogni Corecom deve presentare entro gli ultimi mesi di ogni anno un preventivo di spesa per l’anno successivo al proprio Consiglio regionalekovinciale. Entro i primi mesi di ogni anno il CO.RE.COM. deve presentare il rendiconto finanziario delle spese sostenute, distintamente al proprio Consiglio regionale/Provinciale e all’Autorita per i fondi trasferiti per la gestione delle materie delegate. 54.1 Metodi di valutazione delle risorse 5.4.1.I Un primo metodo di valurazione delle risorse per l’attuazione delle delegheprevedeipotesi di ripartizione in percentualedei costi fi-a RegionUProvince autonomee Autorità. Al riguardo, si riporta un prospetto sintetico con considerazioni di carattere generale sulla valutazione degli oneri. Appare superfluo ricordare che detti oneri, almeno per alcune delle deleghe, sono variabili in funzione della dimensione delle Regioni/Province autonome per i diversi carichi di lavoro dipendenti dalla quantità e qualità dei soggetti della comunicazione nei confronti dei quali si svolgerà l’attività dei CO.RE.COM. Sono indicati una serie di capitoli che si riferiscono sia alle spesedi carattere generale che, come detto, dovrebbero essere anch’esse ripartite fra Autorità e RegionUProvince autonome, sia agli investimenti per attrezzature, sia alle spese di personale, prescindendo daIla valutazione delle singole deleghe e dal rispettivo peso. Palazzo Calderini, Piazza Italia. 4 - 06’lZl PERUGIA - Tel. 075576.3260 - Fax 075.576.3393 httpY/www.consiglioregumbria.org - e-mail: [email protected] CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PERLE COMUNICAZIONI PROSPETTO SULLA VALUTAZIONE DEGLI ONERI Oneri di carattere generale: + Indennità Presidentee membri + Sedee speseaccessorie + Funzionamento Oneri per attrezzature d’ufficio e tecnologiche: + Attrezzature d’uffkio + Informatizzazione + Apparati audiovisivi monitoraggio e archiviazione + Attrezzature per controlli radioelettrici e delle telecomunicazioni per il controllo + Attrezzature dell’inquinamento elettromagnetico + Ponti di collegamento e informatizzazione delle postazioni remote 3ner-iper il personale: In compartecipazione,da definire con le Regioni (ipotesi 50%-50%) Solo in parte in compartecipazione con le Regioni. Nel calcolo delle risorse da richiedere all’Autorità andrebbero computate almeno tutte le attrezzature aggiuntive rispetto a quelle delle quali sono dotati attualmente i Corerat-Corecom. In particolare, assume rilevanza notevole la dotazione di mezzi per controlli radioelettrici e per quelli delle telecomunicazioni, qualora la prima delle due funzioni venga integralmente delegata ai CORECOM, mentre è possibile che vengano delegate le funzioni, ma l’operatività venga garantita dagli Ispettorati territoriali del Ministero delle Comunicazioni con la formula dell’awalimento da parte dei CORECOM di tali uffici decentrati La questione è molto complessa,anche alla luce delle previsioni sui trasferimenti della legge 249 riguardo alla quale valgono le considerazioni contenutenella relazione. Si ritiene che debbano essereprevisti investimenti per la formazione e l’aggiornamento professionale, in accordo con 1’Autorità. In generale, si ritiene che ogni CO.RE.COM. debba avere una struttura-tipo omogenea, così come esemplificata nello schema sotto riportato, chedovrebbe comprenderecirca da 16 a 23 unità (a seconda delle dimensioni regionali), senza considerarela direzione. Per le singole sezioni o ambiti organizzativi dovrebbero essere previste implementazioni a seconda della dimensione della Regione/Provincia autonoma. A tal fine, come già accennato, si potrebbe ricorrere a contratti a tempo determinato per le singole professionalità. Per le attività di monitoraggio, qualoranon si decidessedi procedere ad appalti, ;i potrebbe ricorrere a prestazioni professionali Palazzo Calderini. Piazza Italia. 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075576.3260 - Fax 075576.3393 httpV/www,consiglioregumbria.org - e-mail: [email protected] per più o meno lunghi periodi ed anche a tirocinanti delle Facoltà di Scienze della Comunicazione, previe convenzioni con le rispettive Università degli studi Gli oneri relativi a questa fondamentale voce potrebbero essereripartiti nei modo seguente: I 2/3 della struttura tipo a carico delle Regionikovince autonome (corrispondenti, grosso modo, al personale mediamente in strutture di attuali servizio nelle CO.RE.COM./CO.RE.RAT.); 1/3 a carico dell’Autorità. Gli oneri per il personale(fisso e/o a tempo determinato) da implementare a seconda delle deleghe e a seconda della dimensione delle Regioni/Province autonome a carico dell’Autorità Palazzo Calderini. Piazza Italia. 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075576.3260 - Fax 075576.3393 http%ww.consiglioregumbria.org - e-mail: [email protected] RECIOIFE DELL‘UMBRIA Consiglio Regionale CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PERLE COMUNICAZIONI SCHEMA DELLA STRUTTURA TIPO DI UN CO.RE.COM. COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI CO.RE.COM. SEGRETERIA COMITATO DEL AssistenzaComitato, verbalinazione Funzioni istruttorie. Amministrazione e bilancio. Rapporti con I’Autotiq, organi regionali e altri soggetti istituzionali. Rapporti di awalimento organi penferici Stato SEZIONE 1 GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE Funzioni di governo, garanzia e controllo delle comunicazioni. Registro operatori della comunicazione. Prowedimenti, istrutto+e e pareri su funzioni proprie e delegatedall’Autorita nel settoreradiotelevisivo e delle comunicazioni. Accessoalle trasmissioni radiofonicheregionali (Legge 14/4/75n.103) Diritto di rettifica. Esperto in materia legislativa e amministrativa SEZIONE 2 AIVALISI DELLA COMUIVICAZIONE Osservatorioregionale sulla Comunicazione GestioneLegge 28/2000 - monitoraggio Prodotti della comunicazione (conformità). Editoria locale. Programmaattività Relazione annualesul sistemadella comunicazionenella regione. Contenuti dell’accesso(L. 103175) Studi, ricerche, documentazione, convegni. Esperto in materia di comunicazione SEZIONE 3 STRUTTURE DELLA COMUNICAZIONE Piano frequenze Controlli e verifiche compatibilità radioelettriche, interferenze. Telefonia mobile - contratti interconnessioni. Catastoimpianti teleradiodiffirsioni Palazzo Calderini, Piazza Italia. 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075576.3260 - Fax 075676.3393 http://www.consiglioregumbria.org- e-mail: [email protected] db‘;-/2u& L?.9& @M Consiglio Regionale ‘eg&V&?# CO.RE.COM. ettz%w& -UMBRIA COMITATO REGIONALE PERLE COMUNICAZIONI Esempi di costo medio di alcune voci Oneri per spesegenerali fisse per una sedeCO.RE.COM., nel casodi locazione, comprendenti, oltre al canone,le pulizie, l’energia elettrica, le spesedi riscaldamentoe condizionamento, condominiali. Ci si riferisce a una sededi circa 200 mq. posta in zona centrale in un capoluogo dell’Italia centrale. LSO-70.000.000 Oneri per il funzionamento di un CO.RE.COM. con struttura di medio livello : spesetelefoniche, postali, biblioteca, emeroteca, cancelleria, eccetto spese acquisto fax, fotocopiatrice, strutture informatiche e multimediali circa L. 25.000.000 (la voce non prevede speseper attività concernenti studi, ricerche, convegni e per attività inerenti funzioni proprie affidate dalle rispettive normative regionali/provinciali) Oneri per le indennità dei Presidenti e membri dei CO.RE.COM.: Nell’ipotesi di un CO.RE.COM. di quattro membri piU il presidentecon indennità del 20% di quella del Consigliere regionale per i membri e del 60% per il Presidente,l’onere è di circa L.250.000.000 all’anno. Nel caso estremo di un CO.RE.COM. con 8 membri e il Presidente e indennità fra le più elevate fra quelle previste dalle rispettive leggi regionali, l’onere sale fmo a L. 650.000.000 Oneri per il personale: Costo medio di un dirigente con responsabilitàdi direzione L-l 50.000.000 (con oneri riflessi) Costo medio di un dirigente L. 130.000.000(con oneri riflessi) Costo medio di un funzionario L. 65.000.000-75.000.000 (con oneri riflessi) a seconda se con responsabilità o meno della struttura Costo medio di un impiegato ex concetto L. 44.000.000 (con oneri riflessi) Costo medio di un impiegato esecutivo L.40.000.000 (con oneri riflessi) 5.4.1.2 Un secondo metodo di valutazione, molto più complesso, dovrà prevede l’analisi dei costi per le deleghe il cui peso è stato ritenuto “elevato” e “molto elevato”, ritenendo quella per le deleghe di peso “ordinario” più semplice, risolvendosi con il solo calcolo degli oneri per unità (variabili da situazione a situazione) di personaleaggiuntivo a quello della struttura -base. A titolo esemplificativo, si riportano di seguito alcune considerazioni sulla delega concernente il monitoraggio di radio e televisioni locali (compresala 3” rete RAI). Analogamente, si potranno esaminarele altre deleghe. Palazzo Calderini. Piazza Italia. 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075576.3260 - Fax 075576.3393 http&-vw.consiglioregumbria.org - e-mail: [email protected] CO.RE.COM. -UMBRIA COMITATO REGIONALE PERLE COMUNTCAZIONI 5.4.1.3 Monitoraggio delle emittenti radiotelevisive Nell’analisi delle problematiche e degli oneri relativi a questadelega, si potrebbe tener conto delle determinazioni assunte dall’Autorità riguardo al monitoraggio delle televisioni nazionali. L’apposito Gruppo di progetto ha stilato la metodologia e previsto i sistemi di rilevazione e, successivamente sono stati redatti i bandi di gara per l’affidamento, distintamente per il monitoraggio degli affollamenti pubblicitari e posizionamento delle interruzioni, e per il pluralismo socio politico , garanzia dell’utenza e obblighi di programmazione Detti bandi prevedono l’affidamento a società specializzate con oneri rilevanti. Il costo che si deduce dalle previsioni , rapportato a ogni emittente, se trasferito a livello delle televisioni locali, appare impossibile da sostenere, raggiungendo alcune decine di miliardi. Fermi restando gli standarddi rilevazione , che dovrebberoesserecomuni sia per le emittenti nazionali sia per le locali, si ritiene che per i COJECOM. possa essereutilizzata una metodologia semplificata. Intanto, si può prevedere che i CO.RE.COM. di piccole/medie dimensioni possanoeffettuare il monitoraggio (non solo delle televisioni, ma anche delle radio) direttamente, awalendosi di personale proprio e, in parte, da assumere a tempo determinato, oltre che dei tirocinanti (di cui disporre tutto l’anno attraversoconvenzioni con le Università) e di uno o più consulenti esperti in comunicazione . Un discorso a sé va fatto per le apparecchiaturedi registrazione,visionamento e archiviazione e per gli strumenti informatici di elaborazione dei dati per il monitoraggio. Le moderne tecnologie informatiche consentono di registrare (e di archiviare) su disco, con una unica apparecchiatura, numerose emittenti e di visionare le trasmissioni su monitor del computer inserendo contestualmentei dati rilevati in appositoprogramma. Ciò comporta investimenti iniziali consistenti (dell’ordine di alcune decine di milioni), ma i costi attuali potrebbero subire consistenti riduzioni in relazione alla quantità complessiva delle apparecchiature necessarie per i COJECOM. che volesseroeffettuare il monitoraggio direttamente. A monte vanno verificate le singole situazioni di ricezione dei segnali radiofonici e televisivi nel centro di monitoraggio. Poiché è improbabile che detti segnali siano tutti ricevibili da una unica postazione di monitoraggio, occorre prevedereponti di collegamento ( il cui costo è dell’ordine di alcune centinaia di milioni l’uno) o, in alternativa, l’organizzazione del ritiro sistematico dei supporti registrati, che apparemolto laboriosa, o la previsione di punti decentrati di registrazione da organizzare col supporto degli Ispettorati territoriali del Ministero delle Comunicazioni, che hanno sedi in tutti i capoluoghi di Provincia. Nei casi di CO.REZ.COM.medio- grandi è da prevedereconvenzioni per il monitoraggio con istituti universitari o affidamenti a società private mediante licitazioni, vista anche la distribuzione territoriale delle en-menti. 1 COXE.COM. dovranno poi prowedere all’elaborazione dei dati rilevati, alla loro analisi ed eventualmentealla loro diffusione. In ambedue i casi, appare economicamenteimpossibile eseguiremonitoraggi per tutte le radio e le televisioni locali 24 ore su 24 per 365 giorni all’armo. Al riguardo occorrerà prevedere un monitoraggio a rotazione, in alcuni casi a campione,e individuare a priori nei palinsesti di ciascuna emittente gli spazi orari occupati abitudinariamente da repliche di programmi e/o spazi occupati Palazzo Calderini, Piazza Italia. 4.- 06121 PERUGIA-Tel. 075.576.3260 - Fax 075576.3393 http://www.consiglioregumbtia.org - e-mail: [email protected] CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PERLE COMUNICAZIONI solitamente da televendite, cartomanzia, astrologia, erotismo, ecc. da monitorare solo per la durata ed eventuali interruzioni pubblicitarie. Specialmentenel caso di monitoraggio gestito direttamente dai CO.RE.COM., e in una certa misura anche nel caso di affidamento esterno, in considerazione dell’attività dì elaborazione e lettura dei dati, occorre prevedereinvestimenti per la formazione del personale 5.5. Conclusioni Entrambi i metodi di valutazione dei costi delle deleghe: quello indiretto che calcola costi fissi, generali, per strutture e costi del personale, fisso e a termine, e quello che, oltre ai costi fissi di caratteregenerale,analizza le speseper l’esercizio delle deleghe più onerose,un esempio del quale è stato delineato poco sopra, portano entrambi ad analoghi risultati economici. Il dettaglio potrà essere descritto con l’ausilio di tecnici e di analisti economici, anche in contraddittorio con fimzionati dell’Autorità. In ogni caso, occorre in partenza avere chiaro il quadro di riferimento certo delle possibili deleghe, poiché, come accennato in più occasioni, è da chiarire se 1’Autorità vorrà esercitare e dunque delegarefunzioni complessemolto onerose,come quelle dell’inquinamento elettromagnetico e delle interconnessioniradioelettriche. Vista la complessità delle deleghe, si ritiene che si possa dar avvio al processo di decentramento con la concessione di materie di contenuto significativo, ma di semplice attuazione, accanto a materie via via più complessecon forme dì sperimentazioneriguardo ai costi. 6. Rendicontofinanziario anno 2000 6.1 Premessae sintesi Nel presentare il rendiconto finanziario dell’esercizio 2000 (all.1) appare opportuno precisare che il CO.RE.COM., organo di consulenza e gestione della Regione in materia di comunicazione,pur essendo anche uno dei lineamenti che più qualificano il modello organizzativo dell’Autorità, volto a realizzare il decentramentonel territorio delle funzioni di governo, garanzia e controllo in tema di comunicazione, non avendo ancora ricevuto le deleghe previste dalla normativa, ha potuto contare esclusivamente sullo stanziamento reso disponibile dalla Regione dell’Umbria pari a complessive L. 362.500.000. Anche in tale situazione, tuttavia, il CO.RE.COM dell’Umbria è riuscito a far fronte alle necessità postegli non solo dalla sua funzione “regionale”, ma anche da quelle di essereorgano funzionale dell’Autorità, pur senzadeleghe, e da quelle, anch’essedi tutto rilievo e delicatezza, postegli da una seriedi funzioni affIdategli direttamente dal Ministero delle comunicazioni. Sotto questi ultimi aspetti vanno infatti inquadrate le spese, contenute in £.43.382.000, sostenuteper le funzioni di monitoraggio e controllo della comunicazione in occasionedi campagne elettorali e referendarie ai sensi della legge 28/2000, cosiddetta “ par condicio”, dei regolamenti attuativi emanati dall’Autorità, e per consulenze tecniche volte alla corretta formulazione di particolari pareri su materie di alto contenuto tecnologico. Palazzo Calderini, Piazza Italia, 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075576.3260 - Fax 075576.3393 http://www.consiglioregumbria.org - e-mail: [email protected] CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PERLE COMUNICAZIONI Altre spesehanno riguardato la gestioneordinaria del Comitato quali: o le indennità previste dalla Legge regionale 3/2000 per il Presidente e per i membri del CO.RJ%COM( £. 185.595.240- a fronte di uno stanziamentodi 211.500.000) D Gettoni di presenzaper membri ex CORERAT ( &. 2.447.000) o Missioni del Presidentee dei Membri (2. 5.402.468) a Cancelleria, supporti audiovisivi, manutenzioni attrezzature( &. 2.5 19.154) o Spesetelefoniche , fax etc. ( £. 4.371.741) o Riviste, quotidiani, pubblicazioni specializzate( £. 4.000.000) Sono state inoltre realizzate indagini, ricerche, studi, seminari di analisi e studio di problemi della comunicazione e della informazione, che in alcuni casi hanno richiesto iniziative editoriali specifiche ( £. 2 1.380.000) Un altro settore di spesaè rappresentatodalla organizzazionedella secondaedizione del Concorso regionale di produzione radiotelevisiva che ha richiesto complessivamente£. 26.411.500. Una somma pari a E.14.684.200 è stata utilizzata per l’organizzazione della Conferenza regionale e di altri Convegni nazionali (Forum Gubbio) su problematiche del sistema radiotelevisivo e su quello della comunicazione. Si è provveduto inoltre a potenziare la dotazione di attrezzatureaudiovisive del CO.RE.COM, destinate a funzioni di analisi, monitoraggio e vigilanza delle trasmissioni radiotelevisive ( £. 6.382240). In definitiva, si ritiene che si sia operata una corretta gestione delle risorse disponibili, anche con economie nella parte corrente e per le attività realizzate. L’avanzo di amministrazione è dovuto invece alla carenzadi personale che ha sostanzialmente impedito la realizzazione di ulteriori iniziative programmate. Palazzo Calderini, Piazza Italia. 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075.576.3260 - Fax 075.576.3393 http://ww.consiglioregumbria.org - e-mail: [email protected] REGIONE DEI,I:UMDI~IA ionale Consig Palazzo Calderini Piazza Italia. 4 - 06121 PERUGIA Tel. 075.5763260 - Fax 075576.3393 http://vww.consiglioregumbria.org E-mail: [email protected] CO.RE.COM COMITATO REGIONALE PER LE cOhfUNlCA7JONl 6.2 Prospetto rendiconto ALLEGATO1:CONSUNTIVOANNO2000 CONSUNTIVODISPESAANNO2000 Totale iapyyi Competenza Indcnnitl Gettoni Presidcntc di presenza Missioni e Membri membri del Prcsidcntc Cancelleria, supporti 185.595240 Co.rc.rat. -Fcbb/Marzo- e dei Membri audiovisivi e manutenzione attrezzature Spese telefoniche Pubblicazione Acquisto Totale Totale Stanziamento Residui mandati 168.772.906 16.822.334 211.500.000 ____--___-_ 2.447.000 2.447.000 ___---_-- 5.402.468 3.477.550 1.924.918 6.000.000 2.519.154 2.134.397 384.757 5.000.000 4.371.741 3.394.712 977.029 8.000.000 riviste e quotidiani 4.000.000 3.454.300 545.700 7.000.000 attrezzature audiovisive 6.382.240 3.000.000 3.382.240 6.000.000 14.684.200 14.093.000 591.200 21.380.000 7.980.000 13.400.000 25.000.000 300.000 ---_-------- 4.000.000 43.382.000 ------_---- 40.000.000 19.256.800 271.692.665 7.154.700 45.182.878 25.000.000 362.500.000 __------------ =-=== Conferenza regionale sii Inforninzionc E comunicazione c Convegni nazionali sui problemi radiotelevisivi c della Comunicazione Indagini, riccrcbc e studi SII problemi della comunicazionc,scminari di studio su nrobiematiche dell’informazione e della comunicazione e rcirtive attiviti editorirli Spese varie inerenti ospitaliti in occrsione di incontri e riunioni con nrcsenze da fuori reuionc COI~SII~CII~C esterne per adcmlrimenti inerenti vigilanza e controllo caninapne elettorali - uriinno di ascolto. Concorso rcgionalc di prod~~zio~~c radiotelevisiva - seconda edizione 300.000 43.382.000 26.411 SO0 316.875.543 ====_I -m== Totale Mardati Totale Residui Totale impegni 271.692.665 Competenza 45.182.878 3 16.875.543 Totale Totale Stanziamento anno 2000 impegni competenza Totale disponibilità 25000.000 362.500.000 3 16.875543 45.182.878 CO.RE.COM. -UMBRIA COMITATO REGIONALE PERLE Cohdummo~ 7. ALLEGATI 7.1 Elenco emittenti Elenco radio private della Provincia di Perugia Commerciali. 1. RADIO TIFEFWO 1 Via Plinio il Giovane, 10 - 06012 CITTÀ’ DI CASTELLO 2. RADIO SOLERAM TAM NETWORK- (Soc.Umbria Media) PiazzaP.Pasolini, 10 -06074 ELLERA (PG) 3. RADIO ASTRA/LATTE MIELE - (Soc.Umbria Media) PiazzaP.Pasolini, 10 - 06074 ELLERA (PG) 4. RA310 DELTA Via CesareBattisti, 63 - 06034 FOLIGNO 5. RADIO TADINO Via Biancospino - 06023 GUALDO TADINO 6. RADIO GUBBIO P.zzaOderisi, 3 - 06024 GUBBIO 7. RADIO TIBEX SOUND Via Giovanni Boccaccio Celalba, 27 - 06016 SAN GIUSTINO 8. RADIO ONDA LIBERA PiazzaMatteotti, 21 - 06019 UMBERTIDE 9. RADIO SUBY Loc.Colle dei Bensi - 06080 VIOLE D’ASSISI 10. RADIO SUBASIO 06080 VIOLE D’ASSISI Comunitarie: Palano Calderini, Piazza Italia. 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075.576.3260 - Fax 075.576.3393 http://wvw.consiglioregumbria.org -e-mail: [email protected] CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PERLE COMUNICAZIONI 1. RADIO AUT MEDIO TEVERE - 06059 TODI Via del Seminario, 15 2.UMBRIA RADIO Piazza IV novembre, 16 - 06 123 PERUGIA 3. RADIO LUCE C.P.34 - 06132 - SAN SISTO - PERUGIA 4. RADIO GENTE UMBRA P.z.zaFaloci Pulignani, 3 - 06034 FOLIGNO 5. R4DIO COMUNITA’ CRISTIANA Piazza Carlo Marx, 6 - 06019 UMBERTIDE Elenco radio private della Provincia di Terni Commerciali: 1. RADIO ANTENNA MUSICA Via Rapisardi, 2 - 05100 TERNI 2. RADIO GALILEO Corso Tacito, 25 - 05 100 TERNI 3. RADIO GAMMA STEREO Via delle Terre Amolfe, 46/G - Centro Commerciale “Città Verde” - 05 100 TERNI 4. RADIO STRANAMORE Corso Tacito, 25 - 05 100 TERNI 5. RADIO INCONTRO Via S.Giuseppe,25 - 05 100 TERNI Comunitarie: 1. R.T.U. AQUESIO Corso Cavour, 157 - 05018 ORVIETO 2. RADIO UMBRIA VIVA Località Raganella - 05020 FORNOLE DI AMELIA Palazzo Calderini, Piazza Italia, 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075576.3260 - Fax 075576.3393 http://www.consiglioregumbria.org - e-mail: corecomQconsiglioregumbria.org I CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATOREGIONALEPER LE Comcmoh7 3. RADIO KRISHNA CENTRALE Via C.Battisti, 155 - 05100 TERNI 4. RADIO T.N.A. Largo de’ Banderari, 1 - 05100 TERNI Elenco televisioni private della Provincia di Perugia Commerciali. 1. R.T.E. 24 H Via Pievaiola, Km. 5.800 - 06132 PERUGIA 2. T.E.F. StradaLacugnano-SanSisto- 06080 PERUGIA 3. UMBRIA TV Via Monteneri, 37 -06 129 PERUGIA 4. GUALDO TV 23 Via Val Sorda - 06023 GUALDO TADINO (PG) 5. TELE GUBBIO Corso Garibaldi, 26 - 06024 GUBBIO 6. TEVERE TV Via A.Grandi, l/A - 06012 CITTÀ’ DI CASTELLO (PG) Elenco televisioni private della Provincia di Terni Commerciali: 1. CANALE 8 Via Marco Claudio, 10 - 05100 TERNI 2. NUOVA TELETERNI Via Mastro Giorgio, 15 - 05100 TERNI 3. TELE GALILEO Corso Tacito, 25 - 05 100 TERNI Palauo Calderini. Piazza Italia, 4 - 06121 PERUGIA-Tel. 075576.3260 - Fax 075.576.3393 http://vww.consiglioregumbria.org - e-mail: [email protected] CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PERLE COMUNICAZIONI Comunitarie: 1. RTU AQUESIO Corso Cavour, 157 - 05018 ORVIETO 2. TELE UMBRIA VIVA Via Barbarasa,8 - 5 100 TERNI Emittenti locali con sedelegale fuori regione e sede operativa in Umbria: Televisioni: TELEPERUGIA - TELE ORVIETO 39 - RETE SOLE - RETE ORO. Emittenti locali con sede legalefiori regione, che trasmettonoanche in Umbria: Televisioni: TELE IDEA - TELESTUDIO - TELE REGIONE - TELE MAREMMA - TELE ETRURIA - TELE LUPA - TVA 40 - TELE LAZIO - TELE ROMA 56. Radio: RADIO BLU - RADIO FORMULA - RADIO VALTIBERINA - RADIO ORTE - RADIO ITALIA 5. Emittenti nazionali con impianti in Umbria, che trasmettono in Umbria: Televisioni CANALE 5 - ITALIA UNO - RETE 4 - TELEMONTECARLO - TELEMONTECARLO 2 - TELE PIU’ BIANCO - TELE PIU’ NERO - RETE A - TELE CAMPIONE - RETE MIA - TELE MARKET - ITALIA 7. Radio Palazzo Calderini, Piazza Italia, 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075576.3260 - Fax 075.576.3393 http://www.consiglioregumbria.org - e-mail: [email protected] CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PERLE COMXNICAZIONI RADIO ITALIA NT - RADIO MONTECARLO - RADIO DI - RADIO MARIA - RADIO CAPITAL - RADIO KIS KIS - RADIO 24 - ITALIA RADIO - RADIO RADICALE - RETE 105 RADIO LUNA - RADIO VERONICA - RADIO CUORE - RADIO ITALIA SOLO MUSICA ITALIANA - RADIO MILANO INTERNAZIONALE - RTL 120,5 MHz- RADIO DIMENSIONE SUONO - RADIO DONNA. 7.2 Elenco ripetitori In Umbria vi sono circa 60 siti di emissione, di seguito vengono indicate le principali postazioni e le zone irradiate: Postazione Prov. Bastiola Sant’Anna Gualdo Tadino Gubbio Monte Amato Monte Guadamelo Monte Malbe Monte Martano Monte Peglia Monte Pozzoni Monte Subasio RoccaRipesena SanFatucchio Sellano PG PG PG PG TR PG PG TR PG PG TR PG PG Zona interessata dal servizio Umbertide, Montone, Trestina, Badia Gualdo Tadino Gubbio Città di Castello, Umbertide Amelia, Guadamelo,Otricoli Perugia Todi e vallata del Tevere Province di Perugia e Temi Cascia,Norcia Perugia e vallata di Assisi e Spoleto Orvieto Lago Trasimeno e zona sud del lago Sellano e relative vallate Allegati: legislazione essenziale in materia radiotelevisiva Deliberazione 24 ottobre 2000. n. 17 “Nuovo regolamentoper i programmi dell’accesso radiotelevisivo”. Deliberazione del Consiglio regionale 25 settembre2000. n. 18 “Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione e Codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.). Legge 7 giugno 2000. n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”. Palauo Calderini, Piazza Italia. 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075.576.3260 - Fax 075576.3393 http://w.consiglioregumbria.org - e-mail: [email protected] CO.RE.COM. - UMBRIA COMITATO REGIONALE PERLE COMUNICAZIONI Legge 22 febbraio 2000, n. 28 “Disposizioni per la parità di accessoai mezzi di informazione durantele campagneelettorali e referendarie e per la comunicazione politica”. Legge regionale 11 gennaio 2000. n. 3 “Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.). Delibera n. 53/99 “Approvazione del regolamento relativo alla definizione deIle materie di competenzadell’Autorità per le Garanzienelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni”. Delibera n. 52/99 “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni”. Legge 3 1 luglio 1997.n. 249 “Istituzione deIl’Autorità per le garanzienelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”. Le,oae6 agosto 1990. n. 223 (1j “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (Va)“. Palazzo Calderini, Piazza Italia, 4 - 06121 PERUGIA - Tel. 075576.3260 - Fax 075576.3393 http://www.consiglioregumbria.org - e-mail: [email protected] INDICE Deliberazione 24 ottobre 2000. n. 17 “Nuovo regolamentoper i programmi dell’accesso radiotelevisivo”. Deliberazione del Consialio regionale25 settembre2000. n. 18 “Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione e Codice etico del Comitato regionaleper le comunicazioni (CORECOM.). Legge 7 giugno 2000. n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazionedelle pubbliche amministrazioni”. LeErre22 febbraio 2000. n. 28 “Disposizioni per la parità di accessoai mezzi di informazione durante le campagneelettorali e referendariee per la comunicazionepolitica”. Legge regionale 11 aennaio2000. n. 3 “Norme in materia di comunicazionee di emittenza radiotelevisivalocale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.). Delibera n. 53/99 “Approvazione del regolamentorelativo alla definizione delle materie di competenzadell’Autorità per le Garanzienelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni”. Delibera n. 52/99 “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazion?‘. Legge 3 1 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell’Autorità per le garanzienelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazionie radiotelevisivo”. Legge 6 agosto 1990. n. 223 (1) “Disciplina del sistemaradiotelevisivo pubblico e privato (Va)“. N:COFZCOMWoria\CO.V~ 2001Ih’DICE.doc Suppkvmehto ordinati0 n. 3 af ~Bolletino Ufficiale~~- serie generale - n. 7 del 14 febbraio 200 I Spedizione in abbonamento postale . Art.2. commaXVC.legge662196 - Fudi Perugia REPUBBLICA ITALiANA BOLLET’FINOUFFICIALE DELLA REGIONE DELL’-UMBRIA k7I PfìWA PERUGIA - 14 febbraio e.SECONDA Prezzo L 2.000 2001 (IVA compresa) QIREZOtìE REDAJONE E Ah!lMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA PARE PRIMA Sezione II COLATO DELIBERAZIONE Nuovo regolamento REGIONALE PER LE CORSUMCAZIOM (CO.RE.COM.) 24 ottobre 2000, n. 17. per i programrm * dell’accesso radiotelevisivo. 2 SUppleWo Il. 3 ai ~Bollettino Ufficiales -seriegenede-n.7 0niitlbO dei14f&braì02001 . SOMiMARIO PARTEPRIMA Sezione Ta COMITATO DELIBERAZIONE REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.) 24 ottobre 2000, n. 17. Pag. 3 FZEGOLAMENT 0 PER L’ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DEL SEFWIZIO PUBBLICO ._...._-....... = 4 - Schema di domanda .___................-.......--.-........-....-.......-....-.--...-----...-......-. Y 6 - Note per la compiiazione B 11 Nuovo regolamento per i programuu .,i.- - * dell’accesso radiotelevisivo ALLEGATI: della domanàa .. .._...._._...._....-.....--...--........-....... Supp&men&3ortihrio n 3 al d3ollettino Ufficiale= -seeegenemle-n. 7 del14f&bnaìo2001 3 PARTEPRmA Sezione II COMITATO REGIONikE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.) DELIBERAZIONE tiuovo 24 ottobre 2000, n. 17. regolamento per i programmi d&accesso radiotelevisivo. IL COMITATO Premesso che in Umbria è vigente attualmente un regolamento per l’accesso alle u-asmissioni regionali della conckionaria del servizio pubblico radio televisivo, da parte dei soggetti di cui a.lFart. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103. Ravvisata l’opportuniti, anche in considerazione delle modificazioni ap or-tate dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, aIla legge n. 103/7.X di procedere alla J ozione di un nuovo regolamento che preveda possibilità di accesso aile trasmissioni sia radiofoniche che televisive programmate dalla concessionaria del servizio pubblico; Considerato che in conseguenza sia altresì necessario adeguare lo schema di domanda che gli interessati dovranno presentare al CO.RE.COM. Vista la pro osta di regolamento, le note esplicative e lo schema di domanda predisposti dali a Sezione gestione della comunicazione di concerto con il Dirigente responsabile, che si allegano al presente verbale per farne parte integrante quale allegato aAaa; Ritenuto di condividere i contenuti degli elaborati di cui sopra ritenendoli conformi alle vigenti disposizioni in materia: Vista la legge 14 aprk 1975 n. 103; Viita la legge 6 agosto 1990 n. 223; con voti unanimi, delibera: elio attualmente vigente, lkmito regola- Di a provare, in sostituzione di mento vo Pto a disciplinare l’accesso ra 2 ‘ofonico e televisivo, da parte dei soggetti individuati all’art. 6 della legge 14 a rile 1975, n. 103, alle trasmissioni regionali programmate dalla concessionaria %el servizio pubblico radiotelevisivo; - Di approvare altresì le note esplicative e la modulistica per la presentazione al CORECOM. delle richieste di accesso, che vengonoallegate al suddetto regolamento; - Di dare mandato al Dirigente responsabile dell’Ufficio per la esecuzione de * adempimenti conseguenti concernenti, in particolare, la ubblicazione nel Bo 72rtino i?#ki& della Regione degli elaborati sopra citati e la P orodiffusionesui territorio nelle forme che verranno ritenute più opportune, avendo riguardo SO rattutto ai soggetti aventi titolo ad essere ammessi alle trasmissioni regionali del?l‘accesso programmate dalla concessionaria pubblica del servizio mdiotelevisivo. Il Pr-e ENRICO VIOLA 4 Suppiemro ordinario n. 3 al *Bollettino Ufficiale~ -serie generale- R 7 del 14 febbraio 2001 REGOLAMENTO PER L’ACCESSO RADIOFONKO E TELEVISIVO ALLE TRAS~&IISSIONI REGIONALI DEL SERVIZIO PUBBLJCO Art. 1. (Oggerto) 1. Ai sensi de!l’articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dell’articolo 7, comma 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3, l’accesso alle trasmissioni radiotelevisive regionali della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è disciplinato dalle disposizioni che seguono. Art. 2. (Richieste di accesso) 1.1 soogetti di cui all’articolo 6 della legge n. 103yi5, che intenclono accedere alle trasmissioni regionali diffuse in Umbria dalla sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, debbono presentarne richiesta al Comitato regionale per le comunicazioni (co.IE.coM.). 2. La richiesta, da ccmpilarsi in maniera distinta per quanto concerne !‘accesso alla radio e l’accesso alla te!evisione. redatta sulla base dello schema allegato al presente regoiamento, deve contenere: a) l’indicazione de! soggetto richiedente ai sensi del 1” comma àed’articoio 6 della legge n. 103/i5 e la sottoscrizione, autocetificata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento valido, de! suo legale rappresentante; b) la àesignazione della persona responsabile, agli effeti civiii e penaii. del programma dell’accesso da ammettere alla -,-asmissione, nonché l’accettazione da parte della medesima con sottosctizione autocetificata dalla fotocoma di un documento di riconoscimento valido. Il responsabile di cui alla lettemb) può coincidere con il soggerro di cJi alla lettera a); c) la specifica~one sociale 0 culturale 0 politica 2 la consistenza organizzativa de! soggetto tichiedente, in re!azione ai contenuto del programma proposto; d) l’indicazione, ai sensi del terzo comma dell’art.6 della legge 103/7S, di ogni elemento urile a comprovare la rilevanza dell’interesse sociale, culturale e informativo de! programma de!l’accesso proposto; e) l’indicazione delle iniziative eventualmente assunte in ordine al contenuto della proposta di progmmma; fl il contenuto, in sintesi, del programma dell’accesso proposto e la sua durata, con riferimento alle modalità di realizzazione. Art. 3. (Esame delle richieste di accesso) 1. Le richieste di accesso, redatte come indicato al precedente art. 2, dovranno pervenire al CO.RE.COM. entro e non oltre il primo giorno non festivo del mese precedente quello d’inizio del trimestre cui si riferisce la domanda. 2.’ Le domande di accesso pervenute entro i termini al CO.RE.COM. sono inserite con numerazione progressiva ne! protocollo generale e nell’apposito registro pubblico dell’accesso, previo riscontro della regoltiti delle domande stesse. 3. Ai fini delle deliberazioni previste al successivo articolo 5 ii Presidente del CO.RE.COM., o un suo delegato, di concerto con l’Ufficio, procede all’istruttotia delle singole domande pervenute, riferendo al CO.RE.COM. con relazione motivata, sulle proposte. Il CO.RE.COM. procede all’esame, ai sensi dell’art. 6 della legge 103l75, delle richieste di accesso, sulla base della relazionecheve.rmdistribuitaaimembtidelCO.RE.COM. unitamente alla convocazione della riunione. 4. Per ogni richiesta di accesso viene messo ai voti il testo della decisione con la relativa motivazione. Al-t. 4. (Ricorsi) 1. Awerso le deliberazioni de! CO.RR.COM sulle domande di accesso 2 ammesso ricorso, al CO.RE.COM medesimo, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla deliberazione oggetto dei ricorso. 2. 1 @orsi dovranno essere indirizzati al Presidente de! CCRE.COM. La discussione del ricorso, da svolgersi sulla base di una istruttoria curata dal Presidente stesso ‘0 da un componente del COXECOM. da lui delegato, di concerto con l’Ufficio, deve avere luogo entro venti giorni dalla ricezione del ricorso medesimo. 3. Il korso deve contenere l’indicazione dei motivi specifici su cui si fonda. 4. I ricorsi non sospendono l’esecuzione dei piani di pro=wmmazione trimestrale ai quali si riferiscono. 5. Le decisioni de! CO.RE.COM. sulle richieste di accesso e sui ricorsi vengono comunicate agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Art. 5. (Piano tn’mestrale delle trasmissioni) 1. Il CO.RE.COM. delibera i piani ttimestrah delle trasmissioni radiofoniche e televisive, ripartendo, tra i soggetti ammessi, secondo i criteri di cui al successivo comma 4, il tempo effettivamente reso disponibile, per ciascun tipo di accesso, dalla sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. 2. Il piano trimestrale delle trasmissioni dell’accesso verrà pubblicato nel sito Internet del CO.RE.COM. dell’Umbria www.corecom.umbria.it/. 3. Ciascuna delle trasmissioni consiste in un programma della durata minima non inferiore a tre minuti, riferito ad una sola richiesta di accesso. 4. L’attribuzione dei tempi assegnati awerx5 in esito alla formazione di una =graduatoria, tra le domande ritenute ammissibili, ottenuta dall’applicazione dei seguenti criteri: a) appartenenza del richiedente ad uno dei seguenti gruppi elencati, in ordine di importanza: 1) o”ruppi di rilevante interesse sociale, in particolare quelli operami nei settori educativo, assistenziale, amprofessionale, ricreativo, sportivo, artistibientale, co, turistico, etc.; 2) autonomie locali e loro organizzazioni associative; 3) enti ed associazioni politiche e culturali; 4) associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute; 5) gruppi etnici e linguistici; 6) confessioni religiose - loro articolazioni regionali; s~ppiemenro ordinario n. 3 al .BolIetino 7) sindacati nazionali - loro articolazioni UfFGale s -saie genenik - n. 7 dei 14 fzbbrtaio2001 regionali; 8) movimenti politici; 9) partiti e gruppi rappresentati in Parlamento, nel Consiglio regionale e nei Consigli provinciali e comunali; b) rilevanza sociale e culturale delle tematiche da affrontare nel programma e attualità dell’argomento proposto; c) precedenza alle organizzazioni che non hanno ancora beneficiato delle trasmissioni dell’accesso o che abbiano ottenuto trasmissioni in epoca più remota. S. In caso di pariti di posizione nella graduatoria si procederà per sorteggio. Il CO.RE.COM. si riserva la facoltà di verificare l’appartenenza di$iiarata dal soggetto ad uno dei rag=mppamenti previsti dai precedenti punti 2) e 3). 6. In allegato ai piani trimestrali sono indicate le domande di accesso respinte e le relative motivazioni. 7. La deliberazione del CO.RE.COM., di approvazione dei piani trimesmali, è trasmessa, per l’esecuzione, alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, sede regionale per l’Umbria e, per conoscenza, alla Sottocommissione parlamentare per l’accesso. 5 3. In caso di registrazione da effettuarsi con la collaborazione tecnica granrita della concessionaria, guest’ultima proweded a prendere gli opportuni accordi operativi con i soggetti ammessi all’accesso per il relativo trimestre. 4. In caso di trasmissioni che vertano sulle stesse tematiche e che si svolgano sotto forma di intervista, il CO.RE.CXlM si riserva la facoltà, sentiti i soggetti interessati, di proporne l’accorpamento e lo svolgimento, mediante interviste, in un’unica trasmissione, in cui a ciascun soggetto venga comunque assicurato il tempo che avrebbe avuto a disposizione in caso di trasmissione singola. Art. 7. (Esecuzione del piano trimestrale) 1. Il CO.RECOM. vigila sul rispetto degli impegni derivanti ai soggetti dall’ammissione all’accesso nonché dalle disposizioni di cui al penultimo comma dell’articolo 6 della legge 103/75. 2. 1 soggetti ammessi all’accesso radioFonico 0 televisivo nei piani trimestrali possono presentare al CO,.&%COM. esposti o osservazioni circa l’attuazione del’.piano o le eventuali difficoltà insorte nell’esercizio dell’accesso. Art. 8. (Entrata in vigore) 1. La registrazione dei programmi ammessi all’accesso potrà essere effettuata integralmente 0 parzialmente con mezzi propri esterni alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o con la collaborazione tecnica gratuita, per soddisfare esigenze minime di base, della concessionaria. 2. Il soggetto che ha registrato il programma in pro‘pria dovrà consegnarlo alla concessionaria entro e non oltre sette giorni lavorativi prima della data della trasmissione, al fine di consentire al CO.RE.COM. la vigilanza prescritta dalla legge. In caso di mancata consegna del programma entro tale termine, la concessionaria può disporre la soppressione della trasmissione, dandone immediata comunicazione aI CO.RE.COM. per le decisioni conseguenti. 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua nubblicazione nel Bollenino Uffìciak della Regione dell”iimbria. 2. Di esso sarà assicurata adeguata diffusione amaverso gli strumenti informativi ritenuti più idonei dal CO.RE.COM. ’ Art. 9. (Norma transitoria) 1. Fino all’entrata in vigore del presente regolamento avranno efficacia le vigenti norme regolamentari per l’accesso alle uasmissiom radiofoniche regionali della concessionaria pubblica del servizio pubblico wliotelevisivo. 6 Suppiemer~o odimrio n 3 ai *Bollettino Ufficb3ea-seriegenemk-n7dei14f&~2~1 SCHEMA DI DOMANDA PER L’ACCESSO RADIOI?ONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIil PUBBLICO n DOMANDA PER L’ACCESSO A ~sh&SIoM tiIOFOMCKE DOMAM>A PER L’ACCESSO A TRASMISSIOM (Barrare do la voce che interessa) TELEVISIVE Al COMJTATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.) deIi’Umbria Piazza Italia, 4 - Pahzo Caidehi 06121 Perugia . . . . . . . . . . . . . . . ..*........................... . . . . ..“...“..........~.........~....................~........~................................... (denominazionepI estesae sigla dcii’organ~e .b richiaicnsc) facentepartedi uno dei seguentigruppi previsti dall’akcolo 6 deila legge 103/1975: o gruppi di rilevante interessesociale, in parti~~la~~ quelti operanti nei settori educativo, assistenziale,professionde, ricreativo, sportivo, artistico, tluktko, etc. a autonomielocali e ioru organizzazioniassociative a enti e associazionipolii&e e cdturaii c assockuioninazionafide! movimento cooperativogiuridicamentericonosciute a gruppi etnici e linguistici a confessionireligiose - lom articohzioni regionali Q sindacatinazionali - loro articolazioni regionaii Q movimenti politici partiti e gruppi rappresentati in Pariamento, nel Consigiio regionale elo nei Consigli Provinciali e Comunaii (specificare) ... ... ... .- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..- ... ... ... ... .-. ... ... ... ... ... ... ... ,.. ... ... ._.... ... ... ._..--... .-- ... ... ... -.. -.. ... ... -.. ... ... ... ... ... .. ... ... 0 con sedein .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ...-. . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*............................... v& . .. . . . . . . . . . ..*...........*... . . . . . . . . . . . . ...*.. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..f... cap ..__....._................................................. recapitotelefonico ......................................................................................................................... rappnsentatoda.. ..................................................................................................... (nominaivo del IegA rqpruame) mt.. .. .a .............................................................. e r&iaEe il ........................................................ in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . supplementoordiitio n 3 d -Bollettino Ufficialer-sm’egenende-n? del14febbmio2001 . via .. ... . . . . . . . . . . .:. .. . . . . ..... . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .-.............................................‘.....~.....,..’t........... : : ,.........,,.............................. cap!:‘ 7 .< tef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,i. . . . . . .:.. . . . . . . . . . . . . . nellasuaqualità di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*...*.................................................... CHIEDE : _:- ai sensi dei primo comma deIl’articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e de&apposito Regolamento de] CO.RE.COM.dell’Umbria, di usufruire deil’accessoaila programmazioneradiofonica teievisiva 0 Datl sda conslstexm organizzativa. 11richiedentecomunica le seguenti informazioni: . . . . . .’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Datadiwxituzione Figura giuridica . . . . . .._................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...*.. (m di fato.w @ridia, cccr> /. ,‘1’ 3. principali organi slBtU& .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*.......................................... 2, (assemblea dei scci, gimm cscatbq stgrrtario.prrsidcnk=J 4, L’attivitA del richiedente si svolge in ambito Regionale I El 1 Provinciale Comunale AIUU. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .._............................. .. . (Spccifim: ==) CS. quartiere, fabbriche. scuola, 5. Altri elementi che il richiedente ritiene utile fornire ai fine di dare informazioni sulla consistenzaorganizzativa nel territorio nazionale (es. sedi regionaii, provinciali, comunali, intexwmrmali, zonesindatxli, dio@, sezioni, circoli, ecc) . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . &ntudi attivitA editoriali (indicare titoli e periodicitA . . . . . . . . . . . . ..*..........-....--. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . di riviste, collane di . . . . . libri, . . . . . . . . . . . . . . pubblicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*............*... &me) . . . . ..-..*....--......................................................................................*........ 6. Eventuali a!tivti di formazione e di informazione (corsi seminari convegni, ecc.) ,......................................-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~ Supplemento 8 Oniìn0rio n. 3 al cB0ktino Uf&kles - serie genemle . n. 7 oTell f&b&o 2001 7. Eventuali centri di studio, ricerca, documentazione,ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. EventuaIi altre attivitA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..-..-.-... . . ..f...................................~...................................................... Programma proposto 9. Titolo dei progamma (AncbcScprowkotio) .. . .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..-..............................................................-.................. 10. Contenutoin sintesi .,f= .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ““~.~.~~,~.~.““~.~.~.“~~~~...................~~........~.................................................. I .. . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..-....-............................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..f............................................................................................. 11. AI ccntauto del programmaproposto si collegano le seguentifinalità del richiedente: . sotto il profilo sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ..-................................................ . sotto ii profilo pOlitic .............................................................................................................. . sotto il profifo culturale ...................................................................... . sortaii profilo della consistenzaorganizzativa .................................................................................. ..- ................................... 12. Eventuali altri elementisuI contenuto del programma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~............................................ . . . . . . . . . . . . . . ..I............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Eventuali iniziative dei richiedente, in atto o in progetto,relative ail’argomentodte si vuole traaare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*.......................--.................................................................................. 14. II programmainteressa,a giudizio dei richiedente: P il pubbIico in generale R particolari categoriedi pubbko (izdiam quaii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..-...-.-. -..--....-.--.....................................................~......................... 15. La &hiesta di accessosi cuilega a fktti specifici 0 manifboni previste? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- . Supp&nzento odhario n. 3 al *Bollettino generah - n 7 dei 14 f&b&o 2001 Ufficiales - Lie 9 : no 0 ‘. si 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................................................... qtrali pericxio previ!Sb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . -. 5: .. .. 17. 11programmaprevedein linea di massima ,. cl diba#ito (mmaopwistodipasoue. .. ... ... .. . ...) < :. . - *. IIl Indrieste, documerrtari . intervento di una sola paona u altre fixme espressive 17 (~licscqueli / ,-.’ /” ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...1..... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... _ 1 SSci &o dibattiti, inmvia a solo a anche cl e richieste, precisarese si prevededi fbe esprimere: personeinteme d’organiaazione richiedente persone estemealf’organizazione richiedente (qufdi ,.. ... ... ... ... ... ... .. . . .. ... ... ... ... .. . . .. ... ... ... .. . .. . ... ... .. . . .. .. . . .. ... ... ... .. . ... .. . .. . ... .... .. ... ... ... ... .. . .. . .. ....... ... ......... ..............._) Finna deI legaie rapprz~entantedeil’organizzazione richiedente.* .,.......*............................................. (* akgare fotocopia di un documentodi riamoscimenro valido &. 127/97- art. 3J’) . 10 Sccpp~o onfbko DI-on R 3 d aBollettino Ufficiales -serie genemk - n. 7 del114 ft&bdo ,?oo~ DI ACCE’ITAZXONE DELLA RESPONSAJ3ILITA’ DEL PROGRAMMA DELL’ACCESSO RXCHIESTO DA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ -_ .Q sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b), del Regolamento per l’accesso radiotelevisivo l’orgau&azione ecbiedente designa quale responsabile, agli effetti civili e penali del programma di accessoda ammettere ah trasmissione, iUla Sii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..f.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na _.... a . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ... . . . . . . .. . . . il . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. ..-................... residentein .. . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . via .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ..-...................... li _. ,;che qui in calce, dichiara di accettare detta responsabiliita cap .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .. .. IMa sottos&itto/a autorizza il trattamento dei pmpri dati personali anchese qualificabili come dati sensibili e dichkra altre& di àver ottenuto analogo consensodai rappresentantelegaie e dagli altri aderenti all’organismo quaiora fossero individuabili in basealla documentazioneprodotta Fm per accttazione, del responsabiledel programmaproposto * .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (* allegarefotocopia di un documentodi riconoscimentovalido &. 127/97- ai. 31) SuppZementO odinurio n. 3 d l bollettino Ufiicide =-sen~egenerc&-n. 7 aTel14febbraio2001 11 -” :NOm PER LA C&PIihZIONE DELLA DOMANDA PER L’ACCESSO RADIOFONICO E TELEVXSIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DEL SERVIZIO PUBBLICO -_ Ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento per l’accesso radiotelevisivo, CO.RE.COM. dell’Umbria e deve contenere: : la ric&sta di accessodeve essere in&ata d a) l’indicazione del soggetto richiedente ai sensi dei primo comma dell’articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e la sottoscrizione del suo legale rappr~h.ante accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento valido ai sensi della legge 15 ma&o 1997, n. 127, art. 3; b) la designazione della p,emona responsabile, agli effeti civili e penali, del programma di accesso da ammettere alla trasmissione non&& l’accettazione da parte della medesima con sottoscrizione effettuata con le modaliti di cui al punto CZ)(la persona indicata al punto b) pub coincidere con quella indicata al punto 4); c) la specificazione sociale o culturale o politica e la consistenza organizzativa del richiedente, in relazione al contenuto del programma proposto; ti) l’indicazione, ai sensi del terzo comma dell’articolo 6 delkl,kgge 14 aprile 19i5, n. 103, di ogni elemento ut& a comprovare la rilevanza dell’interesse sociale, culturale e informativo del programma di accesso proposto; e) l’indicazione delle iniziative eventualmente assunte in ordine al contenuto della proposta di programma; ’ contenuto in sintesi del programma di accesso proposto e la sua durata presumibile con riferimento alle mok.lk di kalizzazione. * II richiedente deve, inohe, alleagre i seguenti documenti: 1) copia dello statuto deEnte, Istituto o Associazione; 2) copia del verbale da cui risulta la nomina del legale rappresentante dell’Ente, Istituto o Associazione, o elementi di documentazione assimilabili; 3) dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata sotto la propria responsabilità, che attesti la carica ricoperta e le funzioni svolte dallo stesso in seno alla organizzazione dell’Ente, Istituto o Associazione; 4) elenco e documentazione delle attività svolte dall’Ente, Istituto o Associazione, ne-3 ultimi 24 mesi, in relazione al contenuto dd programma proposto. NOTA: 1 documenti di ti ai punti 1,2,4, qualora non fossero intervenute variazioni, ~~CJ successive richieste di accesso. ritenuti validi an&e per eventi Avv. GIUSEPPE PELUSO- Direnore responsabile Registrazione presso il Tribunale di Perugia deIl’ 1 mano 1995 - n. 4/9S - Stampa Grafica Salvi - Perugia Supplementoordharion. 7 al 43ollettino Ufficiale» - seriegenerale-n 55deilBoftobre2CWO Spedizione in abbonamento postale Art. 2, comma 2O/c, legge 662196 - Fil. di Perugia -_ REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINOUFFICIALE PARTI PRKMA e SECONDA PERUGIA - 18 ottobre 2000 DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE Prezzo L 1.500 (IVA compresa) - P E R IJ G 1 A PARTE PRIMA Sezione II ATTI DELLA REGIONE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 25 settembre 2000, n. 18. Regolamento per il funzionamento e I’organizzazione e Codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.). 2 SUppWO Ordimrio - n. 55 del 18 otrobre 2000 11. 1 al *Bollelrtino Ufficiales SOMMARIO PARTEPRIMA $ Sezione 11 ‘f, AT+ DELIBERAZIONE +i..A DEL CONSIGiIO “. ‘ REGIONE REGIONALE 2.51settembre 2000, n. 18. Regolamento mitato region& per il funzionamento e l’o xzmbazione per le comzmicazioni (C&E.COM.). / / e Codice etico del Co- TITOLO 1 JL COXEXOM. SEEIONE1 FINALITAE FUNZIONI Art. h-t. Art. Art. (Finaiità) (Funzioni (Funzioni (Funzioni 1. 2. 3. 4. .....,.......................,,. proptie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . delegate) . , . . . . . . . . . , . . . . . . , . . . . . . aTe2Presidente) . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. Pag. » » » SEZIONE11 DIMISSIONIEINCOMPATIBILITA (Dimissioni) . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Segnalazione cause dì incompatibilità) . . . . . . . . . . . . . . Al-t. 5. Art. 6. CONVOCAZIONE Art. Art. Art. Art. Art. Art. 7. 8. 9. 10. 11. 12. TITOLO 11 E SVOLGIMENTO 5 5 DELLE SEDUTE (Convocazione delle riz.mioni e ordine del giorno) ....... (Riunioni del C0.R.E.CQM.) ...................... (Svolgimento delle riunioni) ...................... (Assenze) ................................... (Deliberazioni a!el CO.RE.COM.) ................... (Verbale de& riunioni) .......................... TITOLO ORGANIZZAZIONE 111 E PROGRAMMAZIONE DELLE ATrIVITA .................................. 13. (Struttura) Art. 14. (Dirigente responsabiie) ......................... Art. 15. (Personale) .................................. Art. SVOLGIMENTO a » 6 6 6 » » s 7 7 7 D TITOLO lv DEI PROCEDIMENTI Art. 16. (Ptincipi di trasparenza, di partecipazione e del contmhiittorio) ...................................... Art. 17. (ResponsabiIe del procedimento) ................... Art. 18. (Audizioni) .................................. 55 del 18 ottobre 2000 3 SOMMARIO TITOLO V CODICE ETICO -_ Art. 19. (Ambito di app2icazione) . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ . . . . . . Art. 20. (P+cipi generaZi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . Art. 21. (Comportamento dei dipendenti durante il lavoro e doveri dfimpazzialità)............................... :. .Art. ,22. ,($hnportamento dei componenti e dei dipendenti nei rapporti privati e nella vita sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .k. 23. (Divieto di accettare doni o altre utilità) . . . . . . . . . . . . . Art. 24. (Conflitto di interessi e obbligo di astensione) . . . . . . . . . Art. 25. (Obbligo di riservatezza) . . _ _ . _ _ . . . . . . . . . . . . . . .. . . . Art. 26. (Rapporti con i mezzi di informazione) . _ . . . . . . . . . . . . Art. 27. (Divieto di attività collaterali) _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 28. (Vigihza e controZ+sz4Z rispetto delle norme etiche) . . . . /‘-. : c Pag. u 7 7 » 7 St.@k~Mo . om?inario n. 1 al aBollettino Ufficiale, i%iU-E PRIMA - serie gerw& - a 55 dei 18 ottobre 2000 seguito denominato CO.RE.COM.), è organo Nunziodell’Autorità per le garanzie nelle comuni-ioni (di seguito denominata Autorità), nonché organodi consulenza della Regione in materia di comunicazioni. A tal fine & titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate. de Sezione II ATI’I DEIJA REGIONE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 25 settembre 2000, n. 18. REGIONALE Regolamento per iI funiionamen~o e Porganizzazione e Codice etico dei Comitato xyionale gkr le comunicazioni (CO.RE.COM.). IL CONSIGLIO REGIONALE ViSta la proposta di atto amministrativo di iniziativa del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.), concernente: aRegolamento per il funzionamento e l’organizzazione e Codice etico del per le comunicazioni Comitato regionale (CO.RE.COM.)», depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 4 luglio 2000 e trasmessa per il parere alIa 1 commissione consiliare in data 6 luglio 2,000; Vista la proposta di atto amministrativo di iniziativa del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.), concernente: aRegolamento per il funzionamento e l’organizzazione e Codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.) - Integrazione della proposta OriginariaD, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 28 agosto 2000 e trasmessa per il parere alla 1 commissione consiliare in data 5 settembre 2000; Vista la proposta di atto amministrativo di iniziativa del Comitato regionale per le comunicazioni (COAJZCOM.), concernente: aRegolm!nto ,per il funzionamento e l’organizzazion;e e Codice etico del comunicazioni regionale Comitato per (CO.RE.COM.) - Modificazioni deila proposta originaria>, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 19 settembre 2000 e trasmessa per il parere alla 1 commissione consiliare in pari data; Visto il parere e la relazione della 1 commissione illustrati dal relatore consigliere Melasecche; Vista la legge regionale n. 3/2000; Visto lo Statuto regionale, Visto il Regolamento interno, Con n. 25 voti favorevoli espressi all’unanimit8 nei modi di legge dai 25 consiglieri presenti e votanti, delibera: - di approvare l’atto amministrativo concernente: aRegolamento per il funzionamento e l’organizzazione e Codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM), composto di n. 28 articoli, nel testo che segue: TITOLO 1 IL CO.RE.COM. 7 Il Comitato l . regionale per le comunicazioni (di 1. Sono funzioni proprie, le funzioni conferite al CO.RE.COM. dalla normativa nazionale e regionale. In particolare, il CO.RE.COM.: a) formula proposte aI Consiglio di amrninistrazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in merito a programmazioni regionali che possano essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale; regionali b) regola l’accesso alle trasmissioni pr&rammate dalla concessionaria pubblica; / c) definisce i contenuti delle collaborazioni con le realtà culturali e informative delle regioni e i contenuti delle convenzioni tra le sedi periferiche della concessionaria pubblica, le Regioni e i concessionari privati in ambito locale e ne coordina l’attuazione per conto della Regione e in particolare, esprime parere sulle convenzioni per la realizzazione di programmi e servizi di interesse regionale previsti nel piano contenente le linee programmatiche di comunicazione int egrata; 4 esprime parere in ogni caso previsto da leggi 0 regolamenti in materia di comunicazioni owero qualora richiesto dagli organi regionali, e in particolare esprime parere sugli atti di seguito elencati: 1) per gli aspetti di sua competenza, in merito alle linee programma tiche di comunicazione inte,grata approvate dalla Giunta e dal Consiglio regionale; 2) sulla destinazione di spese pubblicitarie a favore delle emittenti locali; 3) sulle deliberazioni della Giunta regionale e dell’Ufficio di presidenza che prevedono le modalità ed i criteri per l’individuazione delle emittenti locali, iscritte nel registro regionale delle imprese delle comunicazioni, che producono e diffondono programmi e servizi giornalistici anche di carattere locale, ai fini dell’affidamento, mediante convenzione, della realizzazione di programmi e servizi radiotelevisivi; 4) sulle deliberazioni della Giunta regionale in materia di sostegno per l’innovazione tecnologica; 5) in merito al parere sul piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione reso ai sensi dell’articoio 3, commi 14 e 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223; e) rileva il fabbisogno e le caratteristiche professionali ai fini della programmaz ione regionale in materia di formazione professionale concernente la realizzazione di appositi corsi di qualificazione riservati agli operatori della comunicazione; fl prowede al monitoraggio qualitativo e quantitativo di ogni forma di comunicazione di interesse regionale, in particolare nell’ambito delle funzioni di monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive delegate daIl’Autori& g) svolge attività di studio, ricerca e monitoraggio su materie attinenti le comunicazioni, per istituzioni pubbliche umbre, sulla base di apposite convenzioni. In particolare, a tal fine: 1) assume iniziative atte a stimolare e sviluppare la Su~Zemento ordiia7io t2.i1 al &cdlettino Ufficiale~ - serie genede formazione e la ricerca sulla comunicazione mdiotelevisiva, anche attraverso la stipula di convenzioni con universi& organismi specializzati pubblici e privati, studiosi ed esperti; 2) per fornire un contributo allo sviluppo della qualificazione nel settore della comunicazione, può stipulare apposite convenzioni con facoltà universitarie o altre istituzioni formative, anche private, per l’effettuazione di periodi di tirocinio presso la sua struttura da parte di laureati o studenti, senza oneri di alcun genere; 3) cura ricerche e rilevazioni sull’assetto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nelle comunicazioni e sulle relative implicazioni nel mercato; 4) può curare, direttamente o tramite istituti di ricerca specializzati, la rilevazione degli indici di ascolto delle emittenti radiofoniche e televisive regionali pubbliche e private, con le modalità previste dalI’Autorsi; 5) cura la tenuta del registro regionale delle imprese delIe comunicazioni. 2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 5 bis del D.L. 30 gennaio 1995, n. 15, convertito in legge 29 mazzo 1995, n. .78, ‘nello svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 1, comma 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249, il CO.RE.COM. si awale dell’Ispettorato del Ministero delle comunicazioni territorialmente competente. 1. Il CO.RE.COM. esercita le funzioni di governo, garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall’Autorità con apposita convenzjone, di cui all’articolo 5 del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità, allegato alla delibera dell’Autorità garante n. 53 del 28 aprile 1999, nonche ogni altra funzione oggetto di delega. 2. Le convenzioni di cui al comma 1, sottoscritte dal Presidente dell’Autorità, dal Presidente del Consiglio regionale, dal Presidente della Giunta regionale e dal Presidente del COXECOM., indicano le singole funzioni delegate nonché le risorse umane e finanziarie assegnate per prowedere al loro esercizio. 3. Le funzioni delegate sono esercitate dal CO.RE.COM. nell’ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall’Autorità, al fine di assicurare il necessario coordinamento sull’intero territorio nazionale dei compiti di governo, di garanzia e di controllo in terna di comunicazioni, ad essa affidati dalla legge n. 249/1997. 4. Nell’esercizio della delega, il CO.RE.COM. può awalersi di tutti gli organi periferici dell’amministrazione statale di cui può awalersi l’Autoriti ai sensi della normativa vigente. - n. 55 del 18 ottobre 2000 . -. SEizoNE II DIMISSIONIE INCOMPATIBILITA Ari-s. . . (Dimissioni) 1. Qual-ora uno o più componenti il CO.RE.COM. intenda dimettersi presenta le proprie dimissioni, per iscritto e motivatamente, al Presidente del .Consiglio regionale, tramite il Presidente del CO.RE.COM.. Il Presidente del CO.RE.COM. presenta le proprie dimissioni al Presidente del Consiglio regionale. .B.. _. ArtA. _ (segrzalnzionecause di incompatibilità) - 1. Allorché il Presidente venga a conoscenza di eventuali cause di incompatibilità di uno o più dei componenti del CO.RE.COM., ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale. 2. Eventuali cause di incompatibilità concernenti la persona del Presidente possono essere segnalate al Presidente del Consiglio regionale dai singoli componenti del CO.RE.COM. TITOLO II CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO SEDUTE DELLE (ConV0cuZione oX?e 7222 e ordine del giorno) 1. 11 COXE.COM. si riunisce in via ordinaria nella sede di Perugia. È ammessa la convocazione presso altra sede. 2. Le riunioni del CO.RE.COM. sono convocate dal Presidente al quale compete la determirìazione dell’ordine del giorno. 3. Qualora ne facciano richiesta almeno due dei componenti del CO.RE.COM., un argomento è iscritto all’ordine del giorno e la riunione B convocata dal Presidente senza indugio. 4. Per motivi di urgenza l’ordine del giorno può essere integrato dal CO.RJZ.COM., all’unanimità dei presenti, all’inizio di ciascuna seduta. 5. Degli argomenti oggetto della riunione viene data comunicazione attraverso l’ordine del giorno formulato dal Presidente. L’ordine del giorno è contenuto nell’atto di convocazione che deve pervenire ai componenti non oltre il quinto giorno precedente quello fissato per la riunione. La. documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno B a disposizione dei componenti dal giorno precedente la riunione. In casi straordinari di necessita e di urgenza il Presidente può convocare il CO.RE.COM., inviando awiso contenente l’ordine del giorno almeno 24 ore prima della riunione, anche a mezzo telegramma 0 via fax. Art. 8.. 1. Il Presidente esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal presente regolamento. 2. In casi straordinari di necessità e di urgenza, il Presidente pub adottare i provvedimenti di competenza del CO.RE.COM., riferendone allo stesso entro i tre giorni successivi per la convalida. 3. Il Presidente designa il componente che sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. 10 (Riunioni @el%O.RE.COM.) 1. Per la validita delle riunioni del CO.RE.COM. è necessaria la presenza dei Presidente o del sostituto dallo stesso designato e di almeno due componenti. 2. Alle riunioni del CO.RE.COM. partecipa il Dirigente responsabile e, qualora ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente, i funzionari addetti ai settori cui si riferiscono gli argomenti trattati ne1l’o.d.g. Supplemento 07zlhmio n 1 al &ollettino Uffici~er Art. 9. (Svolgimento delle n’unioni) 1. Quando si conclude l’istruttoria e, comunque, tutte le volte nelle quali il COREXOM. debba adottare un prowedimento che definisce un caso o un proil Presidente o un membro del cedimento, CORECOM. dallo stesso designato, sulla-base delle proposte trasmesse dagli uffici, introduce la fase della discussione, formulando e iI!ustrando le relative condusioni. Art. 10. Mssenze) ? 1. 1 componenti che non possono partecipare alla riunione ne informano tempestivamente il Presidente e debbono inviare la documentazione idonea a giustificare l’assenza ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’articolo 21 della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3. 2.,Le assenze giustificate sono quelle indicate dalla legge regionale nonché quelle dovute ai normali pefi&;.‘& f&+., T: .:y”.-‘:-: ;.<:; ;:,.. -,..(; ..;.-.:+,;;j.. .:1. _. ,’ ‘.?L’: :. ;::%;‘- j$+.&m~&~ ;QJ2Em C0M.J 1. Le~kle1ibkioni del CO.RE.COM., motivate e numerate,~‘s&o’ adottate con il voto favorevole della rnaggiotxnti dei presenti e sono immediatamente esecutive; In -caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. 2. Il voto esempre palese. Il CO.RE.COM. può decidere di. deliberare a scrutinio segreto in casi eccezionali e motiirati. Art. 12. (yerhde de& riunioni) 1. Le’ funzioni di segretario verbalizzante sono affidate ad un’funzionario del CO.RE.COM., designato dal dirigente.responsabile. 2. 11 segretano verbalizzante cura la redazione del process,o~Iverbale della riunione dal’ quale risultano, I’ordine delgiorno, con eventuali integrazioni, i nomi dei presenti,. ciascun .xgomento trattato, gli elementi essenzidj :delle..kel+zion.i~..svolte e;. della .discussione, nonché .l;&&&j~ni I&&te .’ 3. 1 componenti possono far inserire dichiarazioni a verbale, dandone preventivamente lettura e trasmettendone il testo al segretario verbalizzante. 4. 1 processi verbali sono trasmessi ai componenti prima deIla riunione nel corso della quale sono approvati. 5.1 processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario verbalizzante. 6. 1 processi verbali delle riunioni sono raccolti e conservati a cura della segreteria. ORGAMZZAZIONE TITOLO III HRO~$WAAZIONE DELLE Art. 13. (Stmttufa~ 1. Secondo quanto previsto dall’articolo 26 della legge regionale n. 32000, per l’esercizio delle sue funzioni, il CO.RE.COM. b assistito da un’apposita stmt- - serie geierde - ~f 55 dei 28 ottobre 2000 tura costituita ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15. 2. L’ufficio dirigenziale & diretto da un dirigente responsabile, è articolato in sezioni e dispone di una struttura di segreteria. 3. Èprevista la figura di un dirigente vicario, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 15/1997. 4. Ciascuna sezione svolge le funzioni amministrative corrispondenti ad uno specifico campo di intervento del CO.RE.COM., nell’ambito delle materie proprie o delegate allo stesso, da!f’Autoriti. 5. La segreteria, direttamente dipendente dalla direzione, assiste il CO.RE.COM. e in particolare, svolge compiti di verbalizzazione, contabilità, bilancio, cura i rapporti con I’Autorità e con altri organi istituzionali. 6. Il CO.RE.COM. può awalersi di consulenze e collaborazioni da parte di soggetti pubblici e privati di,ticonosciuta indipendenza e competenza, attivate dalla Regione. Le consulenze possono essere attivate anche dal CO.RE.COM. stesso, nell’ambito della dotazione finanziaria ad esso assegnata, su proposta del dirigente responsabile. Art. 14. (Dirigente res,vonsab&) 1. La direzione della struttura organizzativa preposta al funzionamento del CO.RE.COM. è attribuita al dirigente responsabile, individuato dalla Regione secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 1511997, previa intesa con il CORECOM. 2. Il dirigente responsabile preposto alla direzione, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale n. 15/1997, risponde esclusivamente al CO.RE.COM. e al suo Presidente. 3. Il dirigente responsabile, nell’ambito della distinzione delle responsabilità di cui al D.Lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare: a) partecipa alle riunioni del CORECOM.; b) cura l’attuazione delle deliberazioni del CORECOM. e determina i relativi impegni di spesa; c) prowede alla direzione delle unità organizzative, alla gestione e alla organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo assegnate; d) cura la gestione dell’apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 29, commi 1 e 2 della legge regionale n. 3/2000; e) prowede a richiedere al Consiglio regionale i mezzi e le strutture adeguate per il funzionamento della struttura, ai sensi dell’articolo 29, comma 3 della legge regionale n. 312000; fl stipula contratti di consulenza e di collaborazione sulla base degli indirizzi e programmi annuali del CO.RE.COM., secondo la normativa regionale. Art. 15. (Persona24 1. Ia dotazione organica della struttura operativa de1 COREXOM. B determinata daila Regione secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 15/1997, d’intesa con l’Autoriti, ai sensi dell’articolo 1, lett. B), n. 4 della deliberazione dell’Autorità n. 52 dei 28 aprile 1999, contenente aIndividuazione degli indirizzi generali relativi ,ai Comitati regionali per le comuni- . Suppiemento ordinatio n. la2 4ollettino Ufficialew - saie generale - n. 55 del 18 ottobre 2000 cationi,, su proposta del dirigente responsabile e su conforme deliberazione del CO.RE.COM. 2. Nell’ambito della dotazione organica può essere assegnato o trasferit’o al CO.R!XOM.: a) personale di ruolo della Regione; b) personale di ruolo del Ministero delle comunicazioni in base all’articolo 1, comma 14 della legge n. 24911997; c) personale di ruolo degli enti locali. 7 2.1 dipendenti si obbligano ad osservare le disposizioni del presente Codice all’atto dell’assunzione in servizio, in qualsiasi veste, presso ii CO.RJXOM,, ovvero all’atto della sottoscrizione del contratto di lavo ro. 3.1 consulenti e i collaboratori sono tenuti a rispettare le norme del Codice etico ed ii relativo impegno doti essere inserito nel contratto di consulenza Art. 20. (Princgii genefaZi) TITOLO IV SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI Art. 16. delle proprie attività, il 1. &lell’esercizio CORECOM. si ispira ai principi della trasparenza della partecipazione e del contraddittorio stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, confcrmemente a quanto previsto dalla legge regionale 9 agosto 199 1, n. 2 1 e dalla legge regionale 5 settembre 1994, n. 31. 2. In conformità con quanto previsto dall’articolo 28 della legge regionale n. 312000, allo scopo di garantire la partecipazione alla propria attività, il CO.RE.COM. attiva forme di consultazione con i soggetti pubblici e.privati, operanti nei settori della comunicazione e della informazione sugii atti fondamentali. In particolare, la partecipazione sarà attuata sul programma di attività annuale, sulle relazioni consuntive e su ogni altro argomento di interesse generale. Consultazioni settoriali potranno essere svolte su speciiiche problematiche. La data di convocazione dei soggetti interessati e i contenuti degli incontri, saranno comunicati con adeguato anticipo con annunci sul proprio sito web o con la pubblicazione nel BoZi!ettino Ufficiale della Regione o con specifiche circolari. Potranno anche essere previsti pareri scritti sulle materie in discussione, nel qual caso saranno fissati i tempi per la loro trasmissione. Art. 17. (Responsabile del prwdimento) 1. Assumono la responsabilità dei procedimenti delle sezioni cui sono preposti i responsabili di sezione. 2. Il responsabile del procedimento prowede agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell’attività istruttoria, in conformità agli indirizzi dettati dal diigente responsabile. Art. 18. (Audizioni) 1. Il responsabile del procedimento può proporre l’audizione dei soggetti interessati ai procedimenti. TITOLO V CODICE ETICO Art. 19. (Ambito di app.hzione) 1. Le disposizioni dei presente Titolo, operano nei confronti dei dipendenti del CO.RE.COM., dei suoi consulenti e collaboratori, nonche, in quanto applicabili, nei confronti dei componenti del CO.RE.COM. 1. 1 componenti e i dipendenti debbono tenere un comportamento ispirato a lealt& impanialita, diligenza, nonché a correttezza personale, nella consapevolezza che l’attivitA del CO.RE.COM. é rivolta alla soluzione di questioni di particolare delicatezza e coinvolge rilevanti interessi economici di soggetti operanti nei settori delle comunicazioni. Art. 21. (Gwnpoztamento dei dipendenti dwante il lavoro e ,dove7ì dì imparzialità) .-! l.‘Il dipendente svolge la propria opera con impegno e costanza, attendendo quotidianamente e con solenia alle mansioni ed agii incarichi affidatigli. 2. Il comportamento del dipendente è volto a stabilire rapporti di fiducia e collaborazione tra il CO.RE.COM. e i soggetti interessati, a qualunque titolo, ail’attività da esso svolta. A tal fine il dipendente manifesta disponibilità e cortesia, usando un linguaggio semplice, motivando le risposte, cooperando con riservatezza con quanti sono interessati al lavoro de gli uffici. 3. Nel fruire dei beni e dei servizi a disposizione -per il suo lavoro, il dipendente dovrà, in ogni momento, essere in grado di giustificarne l’uso come conforme al corretto esercizio della propria attività professionale, evitando sprechi ed impieghi inefficienti degli stessi. 4.1 componenti e i dipendenti operano con imparzialità senza indulgere a trattamenti di favore. Assumono le proprie decisioni nella massima trasparenza e respingono indebite pressioni. .Non determinano, né concorrono a determinare, situazioni di privilegio e non ne fruiscono. 5. Nello svolgimento dei loro compiti, in particolare i dipendenti: a) non assumono impegni, né fanno promesse owerodanno rassicurazioni in ordine a questioni che rientrino nella competenza del CO.RE.COM.; b) non promuovono incontri informali CON soggetti interessati, dedicati a questioni rilevanti ai fini dell’attività d’ufficio, né vi partecipano, se a ciò non espressamente autorizzati dal dirigente responsabile, in particolare, non partecipano ad incontri informali aventi ad oggetto prowedimenti non ancora deliberati dal CO.RE.COM. o non comunicati formalmente alle parti; c) mantengono un comportamento imparziale in occasione di esami o di concorsi pubblici, nonché in occasione di promozioni o trasferimenti. Art. 22. (Comportamento dei componenti e dei dipendenti nei rapporti p?iWti e ne& vita sociale) 1.1 componenti e i dipendenti, nei rapporti privati, evitano ogni abuso della propria posizione con 10 SCOpo di conseguire indebiti vantaggi per sé o per altri. ___. . ..-_<... --A-- . .._ -..-..---. SUpp~O __ . .. .. w--e .. -.._._ -. -_.... Ordinario n 1 cri &Alettino _ .^.._ Ufficia& 2. 1 dipendenti evitano di assumere incarichi di rappresentanza in associazioni, circoli od altri organismi di qualsiasi natura, nonché di intrattenere rapporti con i soggetti esterni pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell’informazione! qualora da cib possano derivare obblighi o vincoli tah da poter compromettere l’esercizio delle funzioni del CO.RE.COM. Art. 23. (Dìvieto dì accettare doni o al@ utilitir) 1. Ai componenti e ai dipendenti è fatto divieto di accettare, anche in occasioni di festi~tà. per se o per altri, donativi o altre utiliti da soggetti in qualsiasi modo interessati dall’attività del CO.RE.COM., ad eccezione dei regali d’uso di modico valore. 2. Il soggetto che indipendentemente dalla sua volontà, riceve doni o altre utilità di non modico valore, comunica tempestivamente e per iscritto la circostanza al dirigente responsabile, prowedendo, nel contempo, alla restituzione di essi per il tramite del CO.RE.COM. Art. 24. (Conflitto di interessi e obbligo di astensione) 1. 1 componenti e i dipendenti rispettivamente nell’esercizio delle loro funzioni, non assumono decisioni e non svolgono attività inerenti alle loro mansioni, ove versino in situazioni di conflitto di interesse. 2. 1 componenti hanno l’obbligo di astenersi in ogni caso in cui esistano evidenti ragioni di opportunità. Art. 25. (Obbligo di riservtiezza) 1.1 componenti e i dipendenti sono tenuti al rispetto di ogni obbligo di riservatezza inerente alla qualità rivestita. Nell’ambito delle funzioni delegate dall’Autorità al CO.RE.COM., i componenti ed i dipendenti sono tenuti al rigoroso rispetto del segreto d’ufficio, nei casi previsti dall’art. 8, commi 1 e 2, del Codice etico dell’Autorità. con i mezzi di informazione ..L _ . .. . ..< . - serie generale- n 55 del 18 ottobre 2000 nuti dal Presidente. Possono esserne incaricati anche i componenti o il dirigente. 2. L’orientamento del CO.RE.COM. sulle materie di competenza b espresso, di norma, mediante comunicati ufficiali. 3. Il dipendente B tenuto ad evitare ogni dichiarazione pubblica concernente la sua attività lavorativa, nonché ogni altra dichiarazione che possa nuocere al prestigio e all’immagine del CO.RE.COM. ed evita di intrattenere rapporti con i mezzi di informazione e di sollecitare, in qualunque forma, anche la sempiice divulgazione di notizie concernenti i lavori del i=O.RJLCOM. Art. 27. (Divieto di attività colhedi) 1. 1 dipendenti non possono in ogni caso svolgere attività che impediscano o riducano l’adempimento dei compiti di ufficio o che contrastino con esso. 2i,-La pubblicazione di opere, saggi e articoli di stampa, la partecipazione a convegni, seminari e manifestazioni da parte del dipendente in tale quali& su materie di competenza dell’Autorità, sono sottoposte alla preventiva autorizzazione del dirigente responsabile. Art. 28. (Vigilanza e controllo sul rispetto delle nome etiche) 1. Eventuali violazioni alle norme etiche, commesse dal personale dipendente del CO.RE.COM., saranno esaminate dal dirigente responsabile del servizio al quale competerà l’accertamento della violazione stessa e, ove del caso, l’attivazione dei conseguenti prowedimenti previsti dal Contratto nazionale di lavoro per il comparto Regioni Enti locali. 2. Eventuali violazioni alle norme etiche commesse dal Presidente e/o dai membri del CO.RE.COM., nonche dal dirigente responsabile del servizio, verranno segnalate da uno o più membri del CO.RE.COM., nonché da chiunque ne abbia interesse, all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Consigliere segretario Marco Fasoio Art. 26. (Rapporti con i mezzi di informazione) 1. 1 rapporti .. Presidente R Vice presidente VANNI0 sono te- Aw. GIUSEPPEPELUSO - Direttore BROZZI respon~dde Registrazione presso il Tribunale di Perugia deh’1 1 marzo 1995 - n. 4195 - Stampa Grsfica Veneta S.r.l. - Trebaseleghe (PD) _._....Aa..>. .. J .-9 Pagina W ~.,eoge 7 oiuano 1 di5 2000 n. 1SO "Disciolina delle (pubblicata delle pubbliche in gazzetta ufficiale attività di aministrazioni" informazione n. 136 del 13 giugno e di c OlSUniCazione 2000) CAPO i. -I‘PRINCIPI GENERALI (Finalità Art. ed ambito 1. di applicazione) 1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, disciplinano le attiviti di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni. 2. Ai fini della presente legge sono pubbliche amministrazioni quelle indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 3. É fatta salva la disciplina vigente relativa alla pubblicità legale od obbligatoria degli atti pubblici. delle norme vigenti 4. Nel rispetto in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformith ai comportamenti richiesti dalle carte deontoìogiche, sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle geste in essere in Italia o all'estero dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire: ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e 2) l'informazione telematici. strumenti , b) 'ia comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa; interna reali zzata nell'ambito di ciascun ente. cl la comunicazione 5. Le attivi’à e di comunicazione c di informazione sono, in particolare, finalizzate a: la conoscenza delle disposizioni no&Tative, al fine di e favorire 2) ill.us:rare facilitarne l'applicazione; 0) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento; cl favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovenàone li conoscenza; 6) oromuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubbìico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione nonché la conoscenza deìl'awio e dei percorso dei procedimenti degli apparati amministrativi; f) oromuovere l'iaunagine deile amministrazioni, nonché ouella deìl'Italia, in Europa e conoscenza e visibilità ad eventi -d'importanza locale, regionale, nel mondo, conferendo nazionale ed internazionale. 6 Le atrività di inFormazione e di comunicazione in materia l&ge non sono sogge;re ai limiti imposti offe rte ai pubblico. istituzionale (Forme, di pubblicità, di cui alla presente soonsorizzazioni e Art. 2. strumenti e prodotti) di informazione e di comunicazione cielle pubbliche amministrazioni si 1. Le attività istituzionale oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione esplicano, non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi. sono attuate con ogni mezzo di 2. Le attività di informazione e di comunicazione trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i siste.mi sportello, multimediali. telematici da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri e 3. Con uno 0 piu regolamenti, 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, alla Conferenza unificata di cui all'articolo n. 281, le pubbliche amministrazioni prowedono alla diffusione delle modalità e delle in attuazione delle norme vigenti in forme di comunicazione a carattere pubblicitario, materia. Art. 3. (Messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse) 14/07/2000 . PaginaW 2di5 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri determina i messaggi di utilità sociale owero di pubblico interesse, che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo pu0 trasmettere a titolo gratuito. Alla trasmissione di messaggi di pubblico interesse previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti -il due per cento di ogni ora di programmazione e l'uno per cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete. Le emittenti private;' radiofoniche e televisive, hanno facoltà, ove autorizzate, di utilizzare tali messaggi per passaggi gratuiti. 2. Nelle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva é prevista la riserva di tempi non eccedenti l'uno per cento dell'orario settimanale di programmazione per le stesse finalità e con le modalità di cui al comma 1. 3. Fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge e dalle disposizioni relative alla comunicazione istituzionale non pubblicitaria, le concessionarie raàiotelevisive e le società autorizzate possono,:per finalità di esclusivo interesse sociale, trasmettere sociale. messaggi di utilità nel computo degli indici di affol lamento 4. 1 messaggi di cui al comma 3 non rientrano giornaliero né nel computo degli indici di affollamento orario stabiliti dai presente Il tempo di trasmissione dei messaggi non puo, comunque, occuoare piti di artiCOiO. quattro minuti per ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria. Tali messaggi possono essere trasmessi gratuitamente; qualora non fossero, il prezzo degli spazi di messaggi di utilità sociale non puo essere superiore al comunicazione contenenti cinquanta per cento del prezzo di listino ufficiale indicato ùaila concessionaria. iO (Formazione Art. 4. professionale) 1. ,Le amministrazioni pubbliche individuano, nell'ambito delle proprie dotazioni il personale da adibire attività di informazione e ài comunicazione e organiche, programmano la formazione I secondo modelli formativi individuati dai regolamento di cui all'articolo 5. di formazione sono svolte dalla Scuola suDe riore 2. Le attivitè della pubblica secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 1999, n. 287, miriis'~azioce, Le di altre amministrazioni centrali, dalle università, con dalle scuole soecia parti colare ri-erimento ai corsi di laurea in scienze della comunicazione e materie dal Centro di formazione e studi (FORME?,), nonché da strutture pubbliche e formative che adottano i modelli di cui al comma 1. private con finalitè aile lUgliO lizzate aS.Shiiate, Art. 5. IRegolamento) 17, comma 1, della legge 23 agosto 1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articoio modificazioni, 1988, n. 400, e successive previa intesa con la Conferenza unificata di i all'articolo 8 dei decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni Gila data di entrata in vigore della presente legge, si prowede alia individuazione del personale cia utilizzare oresso le amministrazioni dei titoli per l'accesso prevede e per le attività di informazione e di comunicazione. 11 medesimo regclamento disciplina altresi gli interventi formativi e di aggiornamento per il oersonale che già e di comunicazione. svolge attività di informazione pubbliche Art. 6. (Strutture) dai presente Capo e, ove compatibili, in 1. In conformità alla discip,2 l'na àettata 11 e 12 del àecreto legisiativo 3 febbraio 1993, conformità alle norme degli articoli e relative disposizioni attuative, le attiviià di 29, e successive modificazioni, informazione si realizzano attraverso ii portavoce e l'ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso l'ufficio per le relazioni con ii pubblico, nonché attraverso gli sportelli unici della analoghe strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli soortelli polifunzionaii e gli sportelli per le imprese. pubblica amministrazione, nell'ambito del proprio ordinamento degli uffici 2. Ciascuna amministrazione definisce, e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi alle attività di informazione e comunicazione e al coordinamento, finalizzati in sede di prima applicazione della presente legge, le funzioni di confermando, comunicazione e cii informazione al personale che già le svolge. n. ioro Art. 7. fPortavocel 1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica puo essere coadiuvato da un di diretta collaborazione anche esterno all'amministrazione, con compiti portavoce, fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. ai Il 14/07/2000 PaginaW 3 di5 portavoce, incaricato dal medesimo organo, non puo, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa. e delle relazioni pubbliche. 2. ~1 portavoce é attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità. (Ufficio per Art. 8. le relazioni -_ con il pubblico) 1. L'attività dell'ufficio per le relazioni con il pubblico é indirizzata ai cittadini singoìi e associati. 2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, prowedono, nell' esercizio della propria potestà regolamentare, alla e àlla riorganizzazione degli uffici ridefinizione dei compiti per le relazioni con il pubiilico secondo i seguenti criteri: l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di a) garantire cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; b) agevolare l'utiiizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione àelle disposizioni normative e amministrative, e l'informazione sulle delle amministrazior?i medesime; strutture e sui compiti di interconnessione telematica e coordinare le reti c) promuovere l'adozione di sistemi civiche; ,mediante l'ascolto àei cittadini e lakomunicazione interna, 6) attuare, i processi ài verifica della qualita dei servizi e ài gradimento degli stessi da parte degli utenti; e) garantire la reciproca informazione fra l'uff' icio per le relazioni con il pubblico e relazioni le altre.strutture operanti nell'amministrazione, nonché fra gli uffici per consii pubbìico delle varie amministrazioni. 3. Negli luffici per relazioni con iì pubblico l'individuazione e regolamentazione ce' profili professionali sono affidate alla contrattazione ie ie ia C3lietZiVa. Art. (Uffici 9. stampa) 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, àel decreto legislativo Ci un ufficio stampa, 3 febbraio 1903, n. 29, possono do:azsi, anche in forma associata, é in via priorizaria inàirizzata ai mezzi di informazione di massa. 12. Cii attivita stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei 2. Gli uffici Taie dotazione di personale 6 costituita da àipendenti delle amminisirazioni oubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale in possesso dei titoli individuati dai estraneo alìa pubblica amministrazione con le modalità di cui ail'articolo 7, regolamento di cui all'articolo j, utilizzato 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei comma 5, àeì decreto legisla iivo . imiti àelle risorse àisuonibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità. stampa é diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo 3. L'ufficio base delle direttive imuartite di vertice ufficic stampa, il quale, assicnranào il organi di informazione, àell'amministrczione, cura i coliegamenti con chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fcrnire massimo grado di trasparenza, nelle materie di interesse dell' amministrazione. 'ufficio stampa non possono esercitare, per tUti. _. i coordinaiori e 1 componenti atiività professionaìi nei settori raàiotelevisivo, 1~ duraia àei relativi incarichi, deroghe possono dei giornalismo, della simpa e delle relazioni pubbliche. esse re previste dalla contrattazione collettiva di cui comma j. j. Negli uffici stampa l'individuazione e regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione colletiiva nell'ambito di una speciale area di con 1'interven:o delle organizzazioni rappresentaiive della categoria contrattazione, Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori dei giornalisti. oneri a carico della finanza pubblica. giCi2ZliSii. sulla dall'organo gli A deiì Evencuaii ai ia Ari. (Disposizione 10. finale) 1. Le disposizioni del presente Capo costituiscono principi fondamentali ai sensi li7 della Costituzione e si applicano, altresi, alle regioni a statuto dell'a rticolo e nel rispetto àegìi speciale e alle province autonome di Trento e di Rolzano nei limiti statuti e delle relative norme di attuazione. CAPO 11. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO 14/07/2000 ,. Pagina W 4 di 5 (Programmi Art. 11. di comunicazione) 1. In conformità a guanto previsto dal Capo 1 della presente legge e dall'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché dalle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri, le amministrazioni statali elaborano annualmente il programma delle iniziative di comunicazione che intendono realizzare nell'anno successivo, comprensivo dei progetti di cui all'articolo 13, sulla base delle indicazioni metodologiche del DiDartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il programma é trasmesso entro il mese di novembre di ogni anno allo stesso Dipartimento. Iniziative ài comunicazione non previste dal programma possono essere promosse e realizzate soltanto per particolari esigenze soprawenute nel corso dell'anno e sono tempestivamente e contingenti comunicate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria. 2. Per l'attuazione dei programmi di comunicazione il Dipartimento per l'informazione e l'editoria prowede in particolare a: a) svolgere funzioni di centro di orientamento e consulenza per le amministrazioni Il Dipartimento puo statali ai fini della messa a Punto àei programmi e delle procedure. anche fornire i supporti organizzativi alle amministrazioni che ne facciano richiesta; D) sviluouare adeguate attività di conoscenza dei problemi della comunicazione pubblica /. presso le~amministrazioni; di spazi pubblicitari, c) stipulare, con i concessionari accordi quadro nei quali sono definiti i criteri di massima delle inserzioni radiofoniche, televisive o sulla stampa, nonché le reìative tariffe. (Piano Art. 12. di comunicazione) 1. Sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni statali, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria predispone annualmente ii piano di comunicazione, integrativo del piano di cui all'articolo 12 del ciecreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, che é approvaio dal Presidente dei Consiglio dei mipi-- si-4--. 2:Una copia del piano approvato é trasmessa alle amministrazioni. Ciascuna amministrazione realizza il piano per ie parti di specifica comuetenza anche awalendosi della collaborazione dei Dipartimento per l'informazione e l'ediioria. Entro il 31 a gueiìo di riferimento, gennaio del1 'anno successivo i Ministri trasmettono al -residenze del Consiglio dei ministri una relazione su guanto previsio dal presente comma. Art. 13. (Progetti di comunicazione a carattere pubblicitario) 1. Le amministrazioni dello Stato SORO tenute aà inviare al Dipartimento per ai fini della fonnuiazione ài un preventivo parere, i l'informazione e l'editoria, a carattere pubblicitario che prevedono ia àiffusione dei progetti di comunicazione di massa. messaggi sui mezzi di comunicazione contenere indicazioni circa 2. I progetti di cui al comma 1 devono, in particolare, i'obiettivo della comunicazione, la copertura finanziaria, ii contenuto dei messaggi, i destinatari e i soggetti coinvolti neiia realizzazione. Deve, inoltre, essere specificata la strategia di diffusione con previsione delle modalità e dei mezzi ritenuti piu idonei al raggiungimento della massima ef ficacia della comunicazione. 3. Per le campagne di comunicazione a carattere pubblicitario, le amministrazioni delle in relazione al tipo di messaggio e ai destinatari, Stato tengono conto, ove possibile, anche delle testate italiane all'estero. Art. (Finanziamento 14. dei progetti) 1. La realizzazione dei progetti di comunicazione a carattere pubblicitario delle integrativi del piano di cui all'articolo 12 del decreto amministrazioni del.10 Stato, modificazioni, ritenuti di particolare legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive utilità sociale o di interesse pubblico, é finanziata nei limiti delle risorse disponibili in bilancio per il Centro di responsabilità n. 17 "Informazione ed editoria" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, intendendosi http~/~.aer.it/altrepag/normativa/legge100500.htm 14/07/2000 Pagina W ridotta in misura legge 25 febbraio 5 di 5 corrispondente 1987, n. 67. l'autorizzazione Art. (Procedure di spesa di cui all'articolo 5 della 15. di gara) 1. per la realizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario la scelta dei soggetti professionali esterni é effettuata, anche in deroga ai limiti previsti olo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nel dall'arti= ce1 decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. A tali fini, rispetto delle disposizioni del Consiglio dei ministri, ai con regolamento da emanare, su proposta del Presidente sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive entro guarantacingue giorni dalla data di entrata in vigore della modificazioni, i criteri per la individuazione dei soggetti presente legge, sono stabiliti professionali da invitare all'e procedure di selezione, nonché per la determinazione delle remunerazioni per i servizi prestati. A tali fini si tien.e conto anche dei criteri stabiliti in materia dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Art. 16. (A.hrogazioni) 1. Sono abrogati l'articolo l'articolo 9 àella legge 1987, 5, commi 6, 7 e 8, àelle legge 25 febbraio modificazioni. 6 agosto 1990, n. 223, e,successive n. 67, e 14/07/2000 . . +.. . - GAZZEITAU~CULEDELLA 22-2-2000 REPUBBUCXITAI~ANA Serie generale- 0. 43 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI -. LEGGEi2 febir;ajo2900,n. 28. !A Cameradei dcpumti ed il Senatodella Repubblicahanno approvato; LL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA L PROMULGA ,.-,,- la seguentelegge: ArK. 1. (Finalità e ambiro di applicazione) 1. La presente legge pornuove e discifine di garantire la parità di tranamento e I’imparzialid rispetto a tutti i soggetti politici l’accesso ai mezzi di informazione per Eacomunicazione pofitica. 2. Li3presente k=c pmmuo~e e disciplina altresì, dIo stessofine, ~acsesso ai mezzi di informazione durante le campagne per Telezione ai Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regiona?.i e anrmk&mtive e per ogni referendwn. plina, al 1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con impar- -5- zialità ed equid l’accesso aIl’informazione e alìa commkazione politica 2. SIintende per comunicazione pohtica radiotekkisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di pro- . grammi consenenti opinioni e valutazioni politiche. Alfa comunicazione politica si appfiGirlo Ie disposizioni dei Co& successivi. Esse non si appiicano aDa difESone di notizie nei programmi di informazione. 3. È assicurata parità di coxxhzioni nell’esposizione di opinioni t posiponi politiche nelle tribune palitiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioti in contraddittorio di progmmli politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni ahra trasmissione nella quale assuma catanere rilevante l’esposizione di opinioni e vahnazioni politiche. 4. L’offerta di programmi di comticazione politica radiotelevisiva & obbligatoria per le concekionarie radiofoniche nazionali e per le concessionarie televisive nazionali con obbligo di informazione cfit trasmenno in chiaro. La partecipazione ai programmi medesimi 5 in ogni caso gratuita. 5. La CQmmissione parlament%e per I’indirizzo generale e la vigiiarì~ dei sewizi radiotelevisivi, di seguito clenomiMta uCommissione», e l’Autoriti per le garanzie nelle ~municazioni, di seguito denominataaAutoriti, previa c0nsultazione tra loro e ciascuna nell’ambito della propria competenza,stabilisconole regole per I’appiicazione della disciplina prevista dal presente articolo. fa. 3. (Messaggi politici autogestiti) ,y 1. Le emittenti radiofoniche t televisive che offrono spazi di comunicazione politica granrita ai sensi delI’articoio 2, comma 3, possonotrasmettere messaggi politici autogestiti, gratuiti 0 a pagamento, di seguito dcnominati «messaggi». 2, La trasmissione di messaggi & facoltativa per le cmifxenti private e obbligatoria per la concessionariapubblica, che provvede a mettere a disposizi,one dei richiedenti fe strutture tecniche necessarieper la rea.l.kaPone dei predetti messaggi. 3. 1 messaggi nicano la motivata esposizione di un programma 0 di un’opinione p lirica t hanno una duram compresatra uno e n-c minuti per le emittenti tcfevisivc e da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente. 1 messaggi non possono ìmerrompere altri programmi, hanno un’autonoma collocazione nella progmmmazione e sono Irasmessi in appositi contenitori, di Cui ogni ex&lente comunica alla Commissione o aU’Autori&, con almeno quindici giorni di anticipo, la collocazione nel paIinsest0. 1 messaggi non sono computati nel calcoio dei Iimiti dj affollamento pubbkitario previsti dalfa legge. 4. Per ciascuna emittente radjofo&a e televisiva nazionale gli spazi pg i messa& -6- 3 ~~possonosuperare~~percentodella. :ff&va durata totale dei programmi di CO~~Capont politica aasmessi ai sensi del.'&colo 2, wm.ma 3, ddla mahimi emitgne 0 da medestia rete nell’amIho della ;m settimana e nelle stessefasce orarie. Possanoessere previsti fino a un massimo ii due contenitori per oti giornata di programmtiOI!e. 5. h emi#enti radiofoniche e tekvisive hali che intendono trasmetiere messaggi politici autogestiti a pagamento devono offtire spazi dì c0municazione politica o”ratmti di cui afl’articofo 2 per m tempo pari a quello dei messaggi efietivamente diffusi nell’ambito di amenitori, che possono essere al massimo in numero di qxUtr0. Nessu11soggetto politico puh diffondere piiI di due messaggi in ciascuna giornata di prc+ wone sulla m&sim.a emittente. 6. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di pariti di tranamento ai soggetti politici rappresentati negli organi la cui elezione t richiamata alYarIicd0 1, comma 2. L’assegnazione degii spazi in ciascun corìtenitoxy & effettuata mediante sorteggio. Gli spazi spettanti 8 uI1 sogggo politico e non UL&Z& SiOSI pOSSUS’Kl esSereO!kR.i &‘d&Q soggetto politico. Ciascun messaggiopuò essere trasmessouna sola volta in ciascuncontenitore, Nessuno può difforxiere pia di un messaggio nel medesìmo contezitore. Ogni messaggio reca la denominazione «messaggio autogestito gratir.o~ 0 ~zxssaggio autogestito a pagamento» e I’indicazione dei soggetto commirtente. 7. Le emittenti nazionali possono trasmeftere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti. Le emittenti locali praticano uno sconto del 50 per cezxosulle tariffe normalmente in vigore per i messaggipubbiiciti nelle stessefasce orarie. 8. L’Autoriti e la Commissione, ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze,fissano i criteri di rotazione per l’utiEzzo, nel corso di ogni periodo m&x2e, degli spazi per i messaggi autogestiti di cui ai commi .. .. - 22-2-2000 GAZZERAUFFIUAZ.EDELL,AREWBBUCA~TAUANA precedenti e adottano le eventuali ulteriori disposizhi necessarie per l’apphzione della disc@@ prevista dal presente articolo. Art. 4. Srrie generale- e 43 gli spazi 6000 ripartiti in modo pale tra.i due candidati ammessi; d) per il rf$eten&w gli spazi sono ril&ti in misura ugde fra i favorwoli e i onti aI quesito referendario. maggio, Daila data di pksentazione delle candiLatue per fc elezìonì dì cui dl’ artico~fo1, muna 2, le e&tenti radiofoniche e teieviive tiodi posono srasmettere messaggi usogestiti per la presentazione non in con&i&tcxio di &xe e progrank, secondo le nodaliti srabilite dalla Commissione e dai3. 1. DE& dasa di convocazione dei comizi elertordi h comunkazione politica tiO-teìevìsiva si svolge nelle seguenti forme: aibune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in conrtaddittorio di candidati e dì programmi pdititi, hmisseeogniakra forma che consenta il confronto tra le posi; geni politiche e i candidati in com@zione. i. La Commissione e l’Autoti& previa 1I consultazione tra loro, e ciascuna neU’amWo della propria competenza, regokmo il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri: a) per il tempo intercorrente tra fa data di convocazione dei comizi elettoti e la data di presentazione delle candidature, gri spazi sono ripartiti tra i SOggettìpolitici presenti nelle assemblee da rinnovare, nonchk tra quelli in esse non rappresentati purch2 presenti nel Pariamento europeo 0 in une dei due rami dei Parlamento; b) per il tempo. ~tercorrente tra la dat; di presentazione delle candidature e la dat; di chiusura della campagna elettorale, g.l spazi sono riparOti secondo il principio &lli pari opportunit2 tra le coaiizioni e tra le listr in compekione che abbiano presentato can didature in collegi 0 circoscrìzioni che inte ressino almeno un quarto degli elettori chia mati alla consukazione, fatta salva I’tven male presenza dì soggeti politici rappresen Sativi di minoranze linguistiche riconosciute tenendo conto del sistema elettorale da appli care e dell'ambito territoride rii riferimento c) per il tempo intercorrente tra 1; prhna e la seconda votazione nel caso di bai -7- ‘Autori&, str& base dei seguenti criti: gli spazi per i messaggi sono ripartiti A, i diversi soggetti politici, a paziti di conGiani, ‘anche con rìferimenro alle fasce oraie di tzmissione; b) i messaggi sono organk%i in modo Wogestito, sono trasmessi gratuitamente e kvono avere una dwata sticiente alla moivata esposizione di un programma o di m’opìnione poMca, e comunque compresa, a scada del richieden~ tra uno e tre minuti ?er le emittenti televisive e tra UTxSae novanta secondi per ie emittenti radiofoniche; c) i messaggi non possono interrompere ahi program& nè essere interro& hanno un’autonoma cokxazione nella programmaPone e sono w~~~~~essi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contetitori per ogni giornata di program0) tIkEiZi0XE; cl) i messaggi non sono computati nel cakdo deì limiti di tiokmento pubbkitario previsti dalla legge; e) cìasctm messaggio puh essere trasmessouna sola volta in ciascun contenitore; f> nessun soggetto politico può diffondere piti di due messaggi in ciascuna giornata di programnazione; 8) ogni messaggio reca I’inchzioue ccmessaggioatatogestitos e l’indicazione del soggetto commitsente. 4. La trasmissione dei messaggi autogestiti di cui al comma 3 & obbligatoria per la con- >gni ghnal8 di prOgrammaUone. Ciascun‘ ;oggttto politico può disporre al massimo ii ~11messaggi0sulla Stessaeminate iti cia;w &tnata di ptQg ‘one. L’Aut* riti regola il riparto degh spazi per i messaggi m i soggetti polititi a pasit& di condizioni iìtxhe cm riferimento ahe fasce orarie di n-asxnissione,e fissa iI numero complessivo dei messaggi da fipanire tra i soggetri politici &3kdenti in relazione alle risorse dispdgli in ciascca regione, avvalendosì dei competenti’cumitd rtgionali per le CDmunicazioni 0, ove non ancora costituiti, dei comitati regionali per i sexvizi radioteleVisiYi Ta Le emittenti radiOfOtiChe e televisive locali che accettano di Irasmettere messaggi autogeshti a titolo grati10 ai sensi dei ccmtni 5 e 6, nei termini è con fe mocMi& di cui al cmnma 3, hamo facoltt di CEondert mtssaggi a pagamento. fino ad un massimo di due per ogni soggetto pokico per ciascuna giornata di programnuione, alle condizioni stabilite dal comma 7 dellkr?iaAo 3 e sondo le modaEtA di Cui alle lettere da b) ‘i g) del comma 3 deI presente arsico~o.11 tempo complessivamentezkstinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere,di norma pari, nell’ambito della medesima sea quello destinato alla diffusione dei rnBgg aUtogesTitia tirolo gratuito. 8. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali e lodi wmunicano all’Autorità, enm il quinto giorno successivo alIa data di caì al comma 1. la cobcazione nel pak sesto &.i conr.enitori.Fino ai completamento deU,e operiuioni elettodi, Ogni successiva modificazione deve essere comunicata alfa md&ma Autorità con almeno cinque giorni di imticipo. 9. A paBire dalla data di convocazionEdei comip elettorali e fino alla chiusura della campagna eletrotafe, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propadi cui al COrmIla 3, lettera c), ganda, pubbliciti 0 Cornuni&one #tira, finO a un massimo.& sei p comuncpt denominati, è ammessaesclusiva- cessionaria pubblica, che prowede 2 mettere a disposizione dei richiedenti ie strutture tecniche ne&arie per fa realizzap~ne dei predetti messaggi. 5. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di &asmettere messaggi autogestiti a titolo gmtuito, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, è Econosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con deczzto del Ministro deIl? comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e deIla progmmmazione econotica. Alle emitfetiti radiofoniche t riservato Ameno un terzo delIa somma Co&plessiva annualmente stanzia= In sede,,& prima attuazione il tiborso. -per ciascim messaggio autogestito è dererminato per le 8 emitteuti radiofoniche iu Sire ‘f2.000 e per le emittenti televisive in Ere 40.000, indi~pendentemente dalla durata del messaggio. La somma annualttlente se è ripartita tra IC regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste :ie#oraii di ciascuna regione e provincia autonoma Il rimborso t erogato, entro ì novanta giorni successivi aUa conchxioxie delle operazioni efettorali, per gli spazi effettkamente xmhzati e congiuntamente attestati dalla eminate e dal soggetto politico, nei limiti &Uc risorse dìspouibili, dalla regione che si awale, per l’artivita istruttoria e l& gestione degh spazi offerti dalle emittenti, del comitato regionale per le comunictioni 0, ove tale organo non sia ancora costituito, del comitatu regionale per i servizi radiotelevisivi. Nella regione TrentinO-Alt0 Adige il rimbOrs0 t erogato dalle province autonoxne, che si awalgono, per I’attivib isnurtoria, dei comitati pmv& ciali per ì SeFJiZiradiotelevisivi sino aa is& tuzione dei nuovi organi previsti dai comma 13 deU’articol0 1 della legge 31 lugli0 1997, n. 249. 6. Per le emittemi di cui aI ~0-8 5 i coIltenitori sono PrCViSti -8- 5 Serie generale - n. 43 22-2-2000 mente secondo fa disciplina del ptesCntCarticolo. :. 10. Per le c+&azioni referendarie la disciplina relativa alla diffusione della comunicazione politica e dei messaggi aUtog&iti di cui ai coxnmi precedenti si applica dalla data di indizione dei referendum. 11. La Commissione e 1’AUtotità, previa consuktzione va loro, e ciascuna nell’ambito della propria cumpetexE%,stabiliscono l’amdi diffusione di Cui ZLiCOXtlXli bito te&xiafe precedenti anche tenuto conto deUarilevanza della consultazione sul tetitorio naziode. Art. 5. (Programmi d’infonnazìone nei mezzì 1. La Commissione e 1’Autorità, previa consultazione tra loro e ciascuna nell’ambite de!ia oroptia competenza, definiscono, non L . oltre il quinto giorno successivoaIYindi2ione dei comizi elettorali, i criteri specifici ti quali, fino alfa chiwxa delle operazioni & voto, debbono conformarsi h concessionarii pub9lica e le emittenti radiotelevisive ptivate nei programmi di informazione, al fme di ga mntire la paziti di mttamenro, I’obiettitid la completezza e !’ imparziautà dell’informa zione. 2. Dalla data di convocazione dei comiz elettorali e fino aU~‘chiusum delle opetion di voto in qualunque trasmissione radiotele visiva t vietato fornire, anche in forma indi retta, inciicazi0n.i di voto 0 manifestare 1, proprie preferenze di voto. 3. 1 registi ed i conduttori sono altresl tc nuri ad un comportamento corretto ed impar ziale nella gestione de! progqamma, così d; non esexcitare,anche in fotma surrettizia, in fluenza sulle libere scelte degli elettori, 4. Al comma 5 delI’ zrticolo 1 della legg IO dicembre 1993, n. 515, le parole: 4 de correre dal trentesimo giorno precedenre 1 data delle votazioni per l’elezione della Ca ma dei deputati e de1 Senato della Repub lica~ sono sostituite d&e seguenti: Dalla sta di convocazione dei comizi per le eieioni della Camera dei deputati e del Senato eUa_~Repnbblicae fino alSa chiuswa delle Iperazioni di voto*. Art. 6. (Imprese radiofoniche di partiti politici) 1. Le disposizioni degli arricoli da I a 5 lori si appkano alle imprese di radiodiffuiione sonora di cui all’articolo 11, comma !, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e suc*ve gnodS&oni Per tali imprese è co&nque vietata la cessione, a titolo sia one;Dsosia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti. Art. 7. (Messaggi polirici elertorali su quotiùìani e periodici) 1. D& data di convocazione dei comizi elettorali e fino 2 tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di fpotXìani e periodici, qualora intendano difFondeE a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono dame tempestiva comtmicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l’accesso ai relativi spazi in condizioni di patiti fra loro. La comticzuione deve essere efkrtuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti tiall’Auto&&. 2. Sono ammesse soltanto le ‘seguenti forme di messaggio politico elettorale: a) annunci di d%attiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; b) pubblicazioni destinate alla presexazione dei programmi delle liste, dei gruppi di ~rdidati e dei candidati; c) pubblicazioni di confronto tra piti C2tldidati. -9- 6 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 noi si applicano q$ organi ufficiali di srarkpa cjei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di listt, gruppi di candidati e candidati. Non si applicano, altred, agli ahi quotidiani e periodici al di fuoxi del periodo di cui al comma 1. h) data in cui. t Sta?0realizzato il sori--’ iaggio. -. Aa. 9. 1. Dalla data di convocazione dei comizi ‘Alt. 8. :lettod,i e fino alla chiusura delle operazioni li voto 5 f&m divieto a tutte ie amministra(Sondaggi politici ed elftmuìi) zioni puhMiche di svolgere at.tivitZìdi comuticazione ad eccezione di quelle effettuate in 1. Nei quindici giorni precedenti fa d+a Formaimpersonale ed indispensa’oifìper I’efdelle votazioni è vietato rendere pubblici o, fzace assolvimenm delle proprie funzioni. comunque, diEondere i risultati di sonda@ 2. Le emiti& radiotelevisive pubbliche e demoscopici suIl’esito delle ekzioni e. ti@ private, su jdicazione de!le ishtzionì comorientamenti politici e di voto degli elettori, petenti, informauo i cittadini delle modali& anche se tali -sondaggi Sono stati effettnati di voto e degii orari di aperturae di chiusura in un periodo precedente a pdlo del diviero. dei seggi efettarali. 2. L’Autoriti determka i criteri obbligami in confotmiti dei quali devono essere realizz2ti i sondaggi di cui al comma 1. Ac. 10. 3. 3 risultati dei sondaggi reakati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono , esserediffusi soltanto se accompagnati dalle 1. Le violazioni delle disposizioni di cai seguenti indicazioni, ,d:Ue quali è responso alla presentelegge. nonch& di quelle emanate bile il soggetto che ha realizato il sondaggio, e se contestualmente resi clisponìSli, da& Commissione e dall’Autoriti sono persecondo le nella loro integraMi e con Ie medesimeindi- segnite d’uEcio da -t’ultima Articolo. Ciascun cazioni, su apposito sito informatico, istituito disposizioni del pente soggetto politico iritcressato puh, comunque, t tenuto a cura del Dipartimento per I’infor&m&re tali violazioni entro diti giorni mazione e I’editoria presso la Prekdenza del dal fatto. La denuncia è comunicata anche Consiglio dei ministrk a mezzo telefrzx: a) soggetro che ha reakzato il sondaga) aU’Autorit3; gio: b) all’anitrente ptivata 0 ad’eciitarr b) committente e acquirente; -pressocui & awenuta la violazione; c) criteri seguiti per la fcrmazione del c) al competente amirat regionale per campione; k ~~ticazioni owem, ove il predetto ord) metodo di raccolta delle informa- gano non sia ancora costituito, al comitato zioni t di elaborazione dei dati, regionale per i servizi radiotelevisivi; f) numero deUe persone interpehate e d) cl gruppo della Guardia di finanza universo di riferimento; nella cui competenza territoriale rientra il do~7 domande rivolte; tnidio dell’emittente o dell’editore. Il preg) pe=enhde delle persone che hanno detto gruppo della Guardia di finanza provrisposto a ciascuna domanda;. vede al ritiro delie registrazioni interessate - 10 - 7 . 22-2-2000 I/ GAZZEI-TAUFRUALEDELLAREPUBBLJ~ITALZANA sedegemd? - & 43 dalla conxmicazione dell’Autorità o dalla de- gr:tti politici che siano stati direttamente dan- . nr:ggiati dalla yiokione. nuncia2atr-o ie successive dodici OIX 6. In caso di violazione dell’articolo 7, 2. L’Aut& avvalendosi anche del com- 1’.Autoriti ordina all’editore interessato la petente comitato regionale F le comunica- xrlessa a disposizione di spazi di pubticità zioni owero, ove il predetto organo non sia ellettorale compensativa in favore dei soggetti ancora costituito, del comitato regionde per Pditici che ne siano stati illegittimamente i setie radiotelevisivi, nonch* del CONe:ScltLSi. territoriale del Ministero tente ispettorato 7. In caso di violazione &ll’tic010 8, de& comunicazioni tq,della Guardia di fi‘Auto&& dina all’emittente o all’editore n-, pcede ad una istruttoria Sommaria yeres~o di dichiarare taie circcstan7a sul e, rimestati i fatti, anche a mezzo telefax, JCZZQdi camnicazione che ha difkso il sentiti gli interessati ed acquisite eventuali ondaggio con il medesimo rilievo, per fascia controdeduzioni, & trasmettere entro venti- aia, collocazione e canmrisxiche editoquattro ore dalla contestazione, prowede iali, con cui i sondaggi StessiS0nOStati ptlbsenza indugio, e comunque entro le quaran- dwz&i. fotto ore successive all’accertamento de& 8. Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4, violazione o alla denuncia, in deroga ai ter i, 6 e 7, l’Autorità ordina: .mini e alle modalità proce&Wtti previSte a) fa trasmissione 0 la pubbkkorm. dalia legge 24 novembre 1981, n. 689. iuiche xipetuta a seconda della gravita, di 3. In caso di violazione degli articoli 2,4 , nessaggi recanti f’indicazione della vioiax commi 1 e 2, e 6, l’Autoriti ordina alle emit w itiene commessa; tenti radiotelevisive la msmissione di prob) ove necessario, la trasmissione o h grammi di comunicazione politica con preva pubblicazione, anche ripetuta a secondadella lente partecipazione dei soggetti politici cbt 1 pavia di retiche, ahe quali e dato un tisiano stati direttamente danneggiati dall è 1 salto ‘ion inferiore per fascia oraria, collocaviolazioni. rione e caratkristiche editoriali, della cornu4. In caso di Yiolazime degli articoli 3 e : nicazione & rettificare. 4, commi da 3 a 7, l’Autoriti ordina all’e!mittente interessata, oltre aIl’immediata scb9. L’Aut~riti puh, inoltre, adottare anche spensione delle trasmissioni programmate i n uhiori prowedimenti d’urgenza al fine di viokzione deUa presente legge: ripristinare i’equilibrio nell’accesso tia CD4) fa messa a disposizione di Spa& a t 1- munitione politica 10.1 prowedimenti deY’Autorit& dì ti al telo gratuito 0 a pagamento, per la trasmkspresente arricolo possono essere impugnati sione di messaggi politici autogestiti in f;avore dei soggetti danneggiati o illegittimi a- dinanzi al Tribunale amministrativo regbmente esclusi, in modo da ripristinare I’equi- nale (TAR) del Lazio entro Trenta giorni daha comunicazione dei prowedimenti librio tra le forze politiche; b) se del caso, il ripristino dell’equi1i- stessi. Io caso di inerzia dell’Autori& entro brio rra gli spazi destinati ai messaggi e 10 stesso termine i soggetti interessali posquelli destinati alla comunicazione politic a sono chiedere al TAR del Lazio, anche in sede cautelare, la condanna dell’Autotità gratuita stessaa pmwedere entro tre giorni daIia pro5. In caso di violazione dell’art&10 : xltmzie In caso di richiesta cautelare, i sogl’Autoriti ordina al?emittente interessata 1 getti interessati possono trasmettere 0 depositrasmissione di setii di informazione ele tare memorie entro cinque giorni dalla notitarale Con prevalente partecipazione dei sor fica. II TAR del Lazio, indipendentemente - 11 - 8 .. 22-2-2000 serie gende - Xx. GAZ~~;ETTAUFFI~NED~~I~BBLICA~TALIAN* dalla suddivisione del tribunale in Seponi, si proknzia- su& domanda di sospensione nella prima camera di consiglio dopo ia SCIdenza del termine di cti al precedente periodo, e comunque non ola il settimo giorno da questo. Le stesse regole si applicano per l’appdlo dinanzi al Consiglio di. stato. _. Art. 12. 1. Agli oneri dmivanti daU'attuazione deila presente legge, valutati in lire 20 mibardi a decorrere ddl'atm0 2oo0, si provvede ndante conisp~ndente riduzione dello sIanziament0 iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito deìl’nniti previsionale di base di parte corrente <<Fondo speciale24dello stato di previsione deI MiniAlt. 11. stero &l tesoro, del biìanciu e della programmti~ne economica per I’anno 2000, * (Obblighi di comunicazione) parzialmente utikzando per gli auni 2000 1. Entro trenta giorni dak consultazione t 2002 I’aczantonarnento relativo aI medeelettoraie per I’elezione della Carneradei e. simo Ministtro e per l’anno 2001 l’accaxlIonamento relativo af Ministero delle finanze. putati e del Senato d4.l.a Repubblica ed ti: 2. 11 Ministro del tesoro, del bilancio e che nel caso di elezioni suppieriv+, i titobri della progmumazione economica t autoriz‘di emittenti radiotdevisive, nazionali e locali, e gli editori di quotidiani e pxiodìci co- zato ad apportare, con propri d&=ci, ie ocmunicano ai Presidenti delle Camere nonchk conenti variazioni di bilancio. ai Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all’articoio 13 della legge 10 dictmbre Art. 13. 1993, n. 515, i servizi di comurkazione po(Abrogazione di nonne) litica ed i messaggi p&ih efktluati ai sensi dei precedenti articoli, , i nominativi di coloro 1. Gli articoli i , commi 2. 3 e 4, 2, 5, 6 e che vi hanno partecipato, gli spazi concessia 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono titolo gratuito o a tariffa ridotta, giì introiti abrogati. . realizzati ti i nominatiti dd soggetti che Art. 14. hanno prowcduro ai datiti pagamenti. fEtima in vigore) 2 In caso di~jn0ss~xvanza degli obblighi srabifiti dal comma 1, si applica ia sanzione 1. La presente legge entra in vigore il amministrativa pemniaria da Ere dieci mi- giorno sux+sivo a quello della sua pubblicazione nella Ganna Uficiak. lioni a lire cento milioti La prcscntelegge,munita del sigillo deLloStaso,saA inserita nella RaaxAta uffitide de@ ani italiana E fatto obbligo a chhmquesptti di osstm’ah e dr farfa OSS:N~~~ comeleggeMIo Stato. normativi della Repubblica Data a Roma, addì 22 febbraio2000 D’ALISA, Presidente del Consiglio dei Minimi - 12 - 9 LAVORI PREPARAT0RI .%nuzodello Rep&icn (atto n 4197): Presentatoci&1Res~ente del Consiglio dei Miuhi il 23 agosto 1999. c (D’alea) kmencare per le 4uesLiou.ircgioti. Esunìnato dalla 1’ wmmissioae il 15. 16, 2!, p 23, 28. 29 e 50 seztembre1999;5.6 e 7 ottobre 1999. Esaminato in aula il rl 13, 14,19 e 20 ottobre 1999t approvato il 21 oaobre !999. Ckmtra &i &puCati (ano n 6483): lame&are per le questi& re$onali. :,“t %àmbrc mmisaionc1999:’ il 10 19: 16 24 24et 30 25novcmhc gennaio 2ooo: 1999. Reiazione scritta annrmcìa~ il 25 gennaio 2VOO (aao IL 64831Ardarorc on MASSA). Esminaw in ada il 25,26 t 27 gennaio a#M, 1’ e 2 febbraio 2000 e approvato, an modificanopi, il 3 febbraio 2000. Nota uuàrz 6: - z’an 11.comma 2 deRalegge 25 febbraio !9a7, n q 0I.in .Smufoddu Repubblia (atto u. 419713): novo delfa legge5 agosto1981:n. 416.recante &szplna dellemww in sede cdicrici e pmYidclze pe: l’cdltoria), è il seguencez Ascguato alla 1’ commissione (Affari wsxitiouaiii u2 Alle impreseradiofoaiche &t rìsz&ìno atre organi di par re-mte. il 4 febbraio m, con Dami delle commissiolli 2’._5a,. 8’ e citi p&ici rapprmntati in aimeno un ramo del FWammta, le grrati parhmitare per le questioni r&onali. Esaminatodalla 1’ commissioneI’8,9 e 10febbraio 2ooo. Esaminato in auia il l5, 16 e 17 fehraio 200 e approvato i 18feMrai0 2oQD. c) non Siam editori 0 wnuolliDo, dircLtammtc 0 itldkta ‘onedicuial comma 6 dell’ar, 9; mente, 4qaD.i di iuftiene ctzispw a outa tici str dfl&iitoria d& ?rs NOTE dmza del Consiglio, ai susì della Iegge 5 agosto 1981,e 414 per cminqnrnnio l9864990 un co~trilauto annuo fisso pari al 70per w ddlamediadcioPstlrisPltanndaibilanadtgliultinidueesu9; Il testo ddk note qui pybblicato i stata redatto dalSamminàstra- avendo &kfrnento per la prima a&icaziont agii esercizi 1985 e comunque uon superiorea 4 tiont caupctmtc per marena, ai se& dell’a? 10,comma3, del tcstc 1986, ìnùtsì gli annnortarn~ unico deh disposaoni sulla promu.&&me deUt Ie ’ sull’emana. -. tiout dei decreti dd Residente della Rcoubhlica e sdPc ufEh& della Repubbbiicaidiana. apprÒnro con l?Z.K 28 dicati Notu d?an IO: 1985,n 1oSr al solo fmc di f&iiixzre b’kttura deik disposizioni d ieggealle quali i operato il rinvio.Rtstano invariati iI valore c PeEca. - La kggt 24 novembre1981.rt. 689, .-t=amodZ&e al zisrcs: cia degli atti Itgisktivi qui tras&ti penale. . f Dllbblitin: kora arurt 4: - 11testo de!l’arr !, comma 13.del!a legge31luglio 1997,n. 245 (k+zi~ dell’Autorità per le gazizic ne& comrmitiopi e uo~llc su sxacm~delle teiecomuni~oni 2 t il seguate 43. L’Autoriti si avvale dcgii prgani del Mjnistcro delle t&xo mticazio+ F Degoorgani del Mmzzcro du’imerno PEfasiclar+am $c:~sc.mzi ditekwmlmicazioni noncbc degli organi i dc& wtuziom t& cui può a-te avvakr& seco& k nom vigersi. il Gamme per la radMiiusione t l’editoti Riconoscendo Nota au’mt II: - L’art. 13deLlalegge10dicembre 1993.c 515 (IXyiplina dd aumasmc ckaorali DC l’dtionc alla Caroett dti dcwtan eal Sem radiotcdcyjsi~o), ahIbo dei dottori commetciatisti o tra i prohsori unhrshri ruolo in materie tiuridiche. ammiuimativr 0 caxomick Oltre comunicazione, sono fwz.iotientf organi deit’Arrro& i comitat rt ‘orali per.le ~unh.zioni. che possonoisti&& con leggi regio naf cnuo stl mesi dal!‘iuscdiameatq ei quali sono alueà araibuitc teara amahemc svolte ti comitati xgiooati radiot&vi. crmaucntepcrira port mi lo Stato, le regioni e le provinc aucono~ di Ttmto e di Boteano indi?dy gli i@r+zi gmerali rehtivi ai retiti Pehicsti ai campo ama. al cr~tez chmcompatibiiid degii amssì,ai modi organizzativi ( - 2 Noi p4sonc esserenominati cxnponcuti 0 suppkuti dei a Icgiq i pariamau~ ~caali ed curo+ i axwigliezi ttgi0tdi vmcd 0 comunali noncbèi componcnri delle rispettive guntt. Cor0 13 - 10 - ..-.--___ 14 L. 11 ._.___..__.,__. ____,_..__. -.-- .-.-- -. -.. .._ - . w-e...- +“.4 Supplemento oniinario n, 7 al «Bollettino Ufficiale» tr - seriegenerale- n. 3 del 19gennaio2000 Spedizione in abbonamento postale Art. 2, comma 2O/c, legge 662/96 - Fil. di Perugia REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PARTI PRIMA e SECONDA DELL’UMBRIA PERUGIA - 19 gianaio DIFfEZlONE REDAZIONE E AMM!NfSTRAZlONE-PRESSO Prez0 2000 L PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A PARTEPRMA Sezione 1 LEGGI E REGOLAMENTI _.,’ LEGGE REGIONALE Norme in materia locale e istituzione (CO.RE.COM.). IS00 (IVA compresa) , 11 gennaio 2000, n. 3. di qomunicazione e di emittenza radiotelevisiva del Comitato regionale per le comunicazioni , s * 1 Supplanerrto odinarìo n. 1 al *Bollettino Ufficiaiew - suie gener& - IL. 3 del 19 gennaio 2000 3 SOMMARIO PARTEPRLMA Sezione 1 LEGGI LEGGE REGIONALE E REGOLAMENTI Il gennaio 2000, n. 3. ’ Norme in materia di comunicazione e di emittenza xadiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioIli (CO.RE.COM.) . . . . . . . . . . . - _. . . . . . . . . . . . . - Pag. 5 TITOLO 1 NORME ,- h-t. GENERALI 1. (Fìndìfà) . . ‘iI-. . . . . . _ . _ . . . . . . . . . _ . . . . . _ _ . . . 5 TITOLO 11 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - Al-L. 2. (Obìertìvi) . . . . . . . . . . . . _. _. . . . . . . _. . . . . . . . - Art. 3. (Forme, strumenti - Art. 4. - AK. 5. (Ufficio relazioni - Art. 6. (Bollettino - Art. 7. (Promozione deKmmagine) - Art. 8. (Porrmoce) - AR. 9. (Comunicati - Art. 10. (PubbZicitù) . - Art. (Stnctture) Il. e prodotti) . . . . . . . . . . . . . _ . _ _. . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - URP) . . . . . . _ . _ . . 6 _i . _ _ _ _ . . . _ _ . . . _ _ . . . . . _ . . 6 con il pubblico Vficiak) _ _ . . . _ . . . . . _ . _ _ _ .’ . . . 6 __ . . . _. . _. . _. . . . . . . . . . __. . _____. 6 . . _. . . __. . . __. . . . 6 . . _. _. . . __. . . . . . . _. . . . . . . . . . . 6 di pubblica utilità) (Programmi radiotelevisivi d’iniziativa regiotu&) _. . . . TITOLO Irl EMITTENTI RADIOTELEVISM - Art. 12. .@egistro regionaIe delle imprf?se de& comunickoni) - Art. 13. (Sostegno per Z’innov~ione Art. 14. (Forme associative per i servizi mdiotehisivi) - Art. 15. (Qualificazione - Art. 16. (Parere ... ... e formazione professionde) . . . . . . . . . TITOLO Iv E FUNZIONAMENTO DEL CO.RE.COM. del CQ.RE.CQM.) .................. 18. (Composizione e durati) ...................... ..................... 19. (Cause di incompatibilità) - Art. - Art. - An. - ATA. 20. (Assenze dei mem.& a CO.RE.COM.) ............................... Art. 21. (Dimissioni) - 17. (Istituzione .... del Pnzkiente) ...................... Art. 23. (Regolamento). ............................ AK. 24. (Indennità di funzione e rimborsi) ............... Art. 25. (Funzioni) ................................ AXT. 22. (Funzioni . temzoiogica) . . . . . . . . . . . sul piano d’assegnazione de.& radiofrequenze) ISTITUZIONE 5 ! . :. ..... . 6 , ’ .’ . :4’ Su@meto ordinati0 n. 1 al l Bohtino UfFic5ab - se& genede- n. 3 del 19 gennaio 2000 SOMMARIO -Art. 26. (Smffura) . . . . . . . . *. . . . . . . . .f . . . . . . . . . . . . . delle affivitd) . , . . . . . . . . . . . . . . . -Art. 28. (Forme di consultazione) ...................... - Art. 29. (Finanziamento e gestione economica e finanziaria) . . .. -Art. 30. (Nonna transitoria) . , . . . . . . . . . f . . . . . . . . . . . . . . -Art. 27. (Programmazione . nrOL0 v NORME -Art. -Art. FINALI i ................... ..... 32. (Abrogazione) .............................. 31. (Nomra finanziaria) ............................. - LAVORI - NOTE.......................................... /'- PREPARATORI SUppWO OdkWiO n. 1 al .Bollettino U&iak~ 'PARTE PRIMA LEGGI E REGO11 gennaio 2000, n. 3. Nonne in materia dì comticazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzioni del Comitato I-Zgionale per le comticaponi (CO.RE.COM.). Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. IL PRESIDENi DELLA GIUNTA - )I 3 & 19 gamoi,0 2000 5 b) la comunicazione estema ai cittadini, sia singoli che associati, anche attraverso affissioni; c) la promozione dell’immagine della Regione iz Italia e all’estero, attraverso vari mezzi individuati in relazione alle diverse esigenze di promozione.. 2. rattivita d’informazione e comunicazione è, in! / particolare, finalizzata a: Sezione 1 LEGGE REGIONALE - se& gd REGIONALE PROMULGA la seguente legge: TlToLO 1 NORME GENERALI 1. Con la presente legge la Regione Umbria, in attuazione degli articoli 13, comma 3! e 14 dello Statuto regionale e con tiferimento alla legislazione nazionale vigente in materia: a) promuove la più ampia comunicazione istituzionale delle attività ‘proprie e degli orgoanismi. da essa funzionalmente od organicamente dipendenti, per garantire un qualificato rapporto informativo e di partecipazione tra cittadini e istituzioni; b) favorisce la più completa espressione delle esigenze e delle istanze della società umbra, promuovendo il più ampio pluralismo informativo, la qualificazione e valorizzazione delle imprese di comunicazione radiotelevisiva locale aventi sede nella regione, nonché la formazione delle diverse figure professionali; c) istituisce il Comitato regionale per le comuni? cazioni, di seguito denominato CO.RE.COM., ai sensi dell’art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare l’organizzazione, l’attività ed il funzionamento della Regione; c) favorire la conoscenza e l’accesso dei cittadini all’informazione dell’Ente ed ai suoi servizi; a> promuovere conoscenze allargate e approfondite di temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) promuovere l’irknagine dell’Umbria in Italia e’ nel mondo attraverso la valorizzazione d’iniziative e mediante una coordinata campagna con ogni possibi; le .mezzo pubblicitario. !- 3. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regio-$ nale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, : secondo le rispettive competenze, definiscono le modalità e gli strumenti tecnici idonei ad assicurare tempestivamente la più ampia diffusione delle notizie attraverso i mezzi d’informazione, adendosi anche delle emittenti e delle testate pubbliche e private d’informazione locale che operano in Umbria 4. Per le finalità del presente articolo la Giunta regionale e il Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, approvano entro il 30 settembre di ogni inteanno le linee programma tiche di comunicazione grata, recanti l’indicazione degli obiettivi, degli strumenti, della spesa e della relativa copertura finanziaria, sentito, per gli aspetti di sua competenza, il CO.RE.COM. Art. 3. (Fonne, stmmenfi e prodotti) .’ 1. Le attività d’informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le iniziative di comunicazione integrata ed-i sistemi telematici multimediali. Esse si esplicano anche attraverSO la pubblicità, l’organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi. 249. TrrOLO II COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 1. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di tutela della riservatezza dei dati personali ed in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attivita d’informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere dalla Regione, in Italia e tiestero, volte a conseguire: a) l’informazione ai mezzi di comunicazione, quali la stampa quotidiana e penodica, il sistema editoriale, le agenzie d’informazione, l’emittenza radiofonica e televisiva locale, nazionale e internazionale: 1. Le attività di informazione e di comunicazione si realizzano attraverso le apposite stnttture della Giunta regionale e del Consiglio regionale, definite in applicazione della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e dei prowedimenti attuativi della stessa. 2. Presso la Presidenza della Giunta regionale e presso la Presidenza del Consiglio regionale operano gli Uffici stampa, costituiti ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 22 aprile 1997, n.. 15 e composti da personale iscritto agli albi professionali dei giomaiisti, anche dipendente da amministrazioni pubbiiche, assunto con contratto a termine o a tempo indeterminato. Spetta ad esso, secondo le mansioni, il ttatfamento economico e normativo previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico. 3. 1 giornalisti preposti agli Uffki stampa, per la parte relativa alle attività di informazione, sono coor- 6 - Sup~Zernarto ordinmi’o fL 1 d &&ttino Ufficialo dinati da un giornalista, che assume la qusdifica di capo redattore, il quale opera sulla base degli indirizzi impartiti rispettivamente daila Presidenza della Giunta regionale e dalla Preside&. del Consiglio regionale. 4,I giornalisti degli Uffici stampa non possono assumere altri incarichi professionali se non formaimente autorizzati dall!Amrninistrazione. . . .. . ..,... :‘.“, . &-.:..:. . .’ . . : .. ._ pJiJjìc& $+g$% ?j ju@+;-. URp) - saie generale- n 3 del 19 gcnnaic 2000 2. Per la pubblicitA difisa in ambito locale, la Giunta regionale determina, ai sensi del comma 10 dell’art. 1 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 5445, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, la percentuale spettante alle emittenti locali operanti nei territori dei Paesi dell’Unione Europea, nonché alle emittenti radiotelevisive nazionali e locali operanti nei territori medesimi, sentito il parere del CO.RE.COM. . ‘. 1. L’U&&‘rekzioni con il pubblico- (UN’) svolge attività di comunicazione pubblica,’ di comunicazione interna e concorre ad assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa. 1. L.a Regione esplica la comunicazione istituzionale anche attraverso il Bofletiino Ufitiak che pubblica le leggi, i regolamenti, i decreti del Presidente della Giunta regionale ‘e gli altri atti della. Regione e degli enti locali dipendenti, di cui t prevista o richiesta la pubblicazione ai fini della cokscibilità legale degli stessi. Pubblica inoltre la normativa statale nelle materie di competenza della Regione in conformità alle . norme che ne regolano l’attività b Art. 7.:. _. (Pmnwzione d,ellhmà~*e) . . . .’ 1. L’attività di promozione dell’immagine si attua . ; .1 : attraverso: u) gli strumenti di comuni&one di massa a livello.regionale, nazionale e interriaz~onale; b). le attività editoriali della Regione; c) il coordinamento delle azioni di promozione e pubblicità istituzionale delIa Regione, svolte in base alle linee programmatiche di ‘comunicazione inte=grata cli cui al comma 4 dell’art. . . . 2. . . &L!Lq,. 1. Il Presidente della Giunikgionale può avvalersi, per tutta la durata delsuo-incarico, di un portavoce, che può essere scelto tra persone esterne alI’Amministrazione, anche ai fini dei’rapporti con gli organi d’informazione. 2. Il portavoce, per tutta la durata dell’incarico, non può esercitare altra attivita professionale, anche nei settori del giornalismo e della stampa o delle pub: ‘, bliche relazioni. 3. Al portavoce è at&ib&to .un compenso che, in ogni caso, non pub essere superiore a quello di capo redattore. ::’ : .. . ,,, . ;* (~.~.~~.~~U~~~,~~~~) 1. La Regione@& chiedere ai%oncessionari privati e alla concessionaria pubblica la trasmissione di comunicati di pubblica utilità; ai sensi dell’art. 10 comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Art. 10. Pubbktil ’ 1. b. Regione individua annuaimente una somma, per campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività. Art. 11. * (F&mmni radiot&ivi d’ì%Zativa regionale) 1..La Giunta regionale e l’ufficio di uresidenzk sulla base delle linee programmatiche di cui all’art. 2, comma 4, possono affidare la realizzazione di programmi e servizi radiotelevisivi, regolati da apposita convenzione, alle sole emittenti radiotelevisive locali iscritte nel registro di cui all’art. 12, che producono e e servizi giornalistici anche di diffondono pro =mi carattere locale, individuate secondo modalit& ecriteridefiniti con propria deliberazione, sentito il parere .del CORECOM. 2. La Regione.può stipulare con il servizio pubblico radiotelevisiuo, ai sensi dell’art. .7, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, convenzioni per lareakzzazione di programmi e servizi ài interesse regionale previsti nel piano di cui all’art. 2, comma 4, sentito il parere del CO.E.COM. TlTOLO m EMITIENTI R4DIOTELEVISM : ' Ai. 12. . (Reggtm regionaie deZleimprese delle comunicc&tti) 1. g istituito presso il CO.RE.COM. il registro regionale delle imprese operanti nel settore della comunicazione radiotelevisiva. 2. Allo stesso so~~‘~scritte: a) le emittenti rkiofoniche e televisive c:on sede legale in Umbria; :t, b) le-imprese di,produtione di programmi radici :, televisivi; c) le. concessi&xkrie di. pubblicità locale. 3. 1 requisiti e le modalità per l’iscrizione sono disciplinati da apposito regolamento che il CORECOM. dovrà emanare entro 60 giorni dalla sua costituzione. 4. L’iscrizione .al regisU regionale è condizione necessaria per l’accesso alle prowidenze di cui a$la presente legge. 5. L’elenco delle imprese iscritte nel registro è puh blicato annualmente nel BoZZetrino Ufficiale della Regione. Art. 13. (Sostegno.per . l7nmvazione tkxologìcn) ’ 1. La Regione, anche avvalentiosi delle società a partecipazione regionale, favorisce gli investimenti delle emittenti radiotelevisive singole o associate, iscritte al registti regionale di cui all’art. 12, finalizzati all’acquisizione e all’ammodernamento delle sUuttu.re e dei mkzzi per la produzione e la diffusione nel settore radiotelevisivo, mediante: a) sostegno per operazioni di locazione finanziaria destinate ail’aCquisizione di strumenti per la produzione e diffusione: b) contributi in’conto interessi per la wntxazione di mutui per investimenti diretti all’acquisizione e alkunmod emamento di mezzi e strutture di produzione; c) contributi in conto capitale, per I’adeguamento degli impianti di produzione e trasmissione. 2. La Giunta regionale, per le finalità indicate al comma 1, sentito il parere del CO.RE.COM.: a) definisce le modalid e i criteri per l’ammissibiliti e l’erogazione dei coneibuti; b) individua le imprese beneficiarie, sulla base di programmi e relativi piani di spesa;: c) stabilisce, entro il 30 giugno di ogni anno, la misura dell’abbattimento dei tassi di interesse di cui al comma 1, lettera b). x Art. 14. (Forme associative per i servizi radiotelevisivi) 1. Nell’ambito delle linee progktmmatiche di cui all’art. 2, comma 4, la Giunta regianale promuove la costituzione di forme associative fra le emittenti radiofoniche e h-a le emittenti televisive iscritte al registro di cui all’art. 12, per la gestione comune di una 0 più fasi dell’attività diretta alla produzione e alla ciiffusione dei servizi radiotelevisivi, anche attraverso la creazione di servizi comuni. La costituzione di forme associative avviene nella misura del cinquanta per cento più uno fra le emittenti radiofoniche e del cinquanta per cento più uno fra le emittenti televisive. 2. Lo stato di associato, secondo quanto previsto al comma 1, costituisce titolo preferenziale per l’accesSO alle prowidenze previste dalla presente legge. Art. 15. K (Qudificu.zione e fomtazio7ze p7vfessionaZe) 1. La Regione, d’intesa con l’ordine regionale dei giornalisti e l’associazione delia stampa umbra, può prevedere nell’ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale la reali=zione di appositi corsi di qualificazione e aggiomamento riservati agli operatori deIl’informazione, e corsi di qualificazione riservati agli operatori della comunicazione, con particolare riferimento al fabbisogno e alle caratteristiche professionali rilevate dal CORECOM. Art. 16. (Pareresul piano ~assegmzione aMe mdiofrepmue) 1. La Giunta regionale, sentito il CO.RE.COM., esprime il parere sul piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione, ai sensi dell’art. 3, commi 14 e 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni e ne dà comunicazione al Consiglio. TITOLOIv IsrITUZIOIoNE E ?XJNZIONAMENTO COREXOM. (Ist~‘0n.e DEL Art. 17. del COJUXOM.) 1. È istituito il CO.RE.COM., organo funzionale dell’Autoriti per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità, ai sensi dell’art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Il Comitato e altresl organo di consulenza della Regione in materia di comunicazioni. Art. 18. (Gmposizitme e dzurztal 1. Il CORECOM. & composto da quattro membri più il Presidente scelti fra soggetti in possesso di documentati requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione, in almeno uno dei suoi. aspetti, culturale, giuridico, economico e tecnologico. 2. Il Presidente del CO.RE.CGM:& eletto dal Consiglio regionale su proposta del Residente della Giunta regionale. 1 quattro membri sono altresf eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due; ai sensi della legge regionale.2 1 marzo 1995, n. 11 esuccessive modificazioni ed integrazioni. 1 membri del CO.RE.COM. sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, che viene comunicato all’Autorità 3.1 membri del CO.RE.COM. restano in carica cinque anni e non sono rieleggibili. Al rinnovo del CZZeyiCOM. si prowede, ai sensi della legge regiomatzo 1995, n. 11 e successive modificazioni ed-integrazioni, entro quarantacinque giorni dalla scadenza dei membri in carica; qualora tale termine rientri nell’ultimo semestre della legislatura regionale, lo stesso & prorogato di sette mesi. Art. 19. (Cause di inwnq7atibt7ità) 1. La carica di componente e di presidente del COXECOM. è incompatibile con: a) quella di parlamentare europeo e nazionale, di Ministro, di Consigliere e Assessore regionale, provinciale e comunale, di Sindaco, di Presidente della Provincia nonché con la carica di Presidente o direttore di enti pubblici economici e non, di nomina.govemativa, parlamentare, dei Consigli o delle Giunte regionali, provinciali e comunali; b) quella di membro di Segreterie nazionali, regionali, provinciali e comunali dei partiti e dei movimenti politici; o dipendente, di imc) quella di amministratore prese pubbkhe o private operanti nel settore radiotelevisivo o deIle telecomunicazioni, della pubblici& dell’editoria. anche multimediale, della rilevazione dell’ascolto e del monitoraggio, della progmmmazitx ne a livello sia nazionale che locale. 2. Sono altresl incompatibili i dipendenti regionali owero i titolari di rapporti di wIlaborazione 0 wnsulenza con i soggetti di cui alla lett. c) del comma 1. 3. L’incompatibilitCL, anche nel caso in cui essa sia soprawenuta, b contestata all’interessato dal Presidente del Consiglio regionale con il contestuale invito a far cessare la causa di incompatibiliti o a formulare osservazioni entro sette.giomi dalla comunicazione della contestazione. 4. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, il Presidente, ove ritenga sussistente la causa di incompatibiliti, propone al Consiglio regionale l’adozione del prowedimento di decadenza dandone comunicazione all’interessato. Art. 20. @.s~enzedei membri de2 CO.RE.COMJ 1. In caso di assenza non giustificata alle riunioni del CO.RE.COM. viene operata una trattenuta del due per cento sull’indennità. 2. L’assenza non giustificata a tre riunioni wnsecutive del CO.RE.COM. costituisce di diritto causa di decadenza dalla carica 3. E considerata giustificata l’assenza documentata per motivi di salute, per fona maggiore 0 per missione fuori sede, debitamente autorizzata. 4. Costituisce di diritto, in ogni caso, causa di decadenza dalla carica l’assenza per impedimento protrattasi per oltre sei mesi. 5. La decadenza di cui ai commi 2 e4 5 pronunciata dal Presidente del Consigho regionale. Art. 21. (Ymlissioni) 1. ‘Ledimissioni dei membri del CO.RE.COM. sono presentate al Presidente del Consigiio regionale. 2. In caso di dimissioni, decadenza, decesso, anche di .uno solo dei membri, si applica il comma 6 dell’art. 2 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 come modificata dalla legge regionale 21 marzo 1997, ri. 8, aggiunto dall’art. 2 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 18. (F~Otè). 1. Il Presidente: . a)t ha la’ rappresentanza legale del Comitato; b) convoca il Comitato, determina l’ordine del giorno delle sedute, le presiede, sottoscrive i verbali e le eventuali deliberazioni in esse adottate; c) cura i rapporti con gii Organi regionali e con I’Autorità. 2. Il Presidente designa il componente che lo sostituisce in casodi sua assenza 0 impedimenro. 1. Il CO.RE.COM. adotta, enuo due mesi dalla s-ua costituzione, un regolamento per il proprio funzìonamento e l’organizzazione dei lavori, che contiene, h-a l’altro, disposizioni per la convocazione e lo svolgimento delle sedute, nonché un acodice ericos di comportamento dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti, in cui sono dikipiinate le modalità di konsultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei setiori delle comunicazioni e dell’informazione. _/’ 2. Il regolamento è approvato dal Consiglio regionale e pubblicato nel Bdettino Uffici& della Regione. (hdemità Art. 24. di jiuuitme e tirnboni) 1. Al Presidente del CO.RE.COM. è attribuita un’indennità, per dodici mensilità, pari al sessanta per cento deIl’indennità mensile lorda spettante al consigliere regionale. 2. Ai componenti del CO.RE.COM. k attibuita un’indennità, per dodici mensilità, pari al venti per cento dell’indennità mensile lorda spettante al consigliere regionale. 3. Nel caso in cui, per giustificati motivi, il Presidente del CO.RE.COM. debba assentarsi per oltre un mese, al componente che ne assume le funzioni spetta, a partire dal secondo mese, e fino al sesto mese di supplenza, il doppio della sua indennità di funzione. L’indennità del Residente dopo il primo mese di asS~P, & ridotta del venti per cento e dell’ottanta per Cento per i restanti cinque mesi. 4. Ai componenti del CO.RECOM. che non risiedo- no e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del CO.RE.COM. b dovuto, per ogni giornata di seduta 0 per altre riunioni espressamente autorizzate dal Presidente, il rimborso delle spese di viaggio nella misura .prevista dall’art. 2 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9 e successive modificazioni. -. 5. Ai componenti del CO.RE.COM. che, con autorizzazione del Presidente, per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute. del CO.RE.COM., si .recano fuori regione in localith diverseda quelle di residenza, E dovuto il trattamento economico di missione previsto per i dirigenti regionali. AI-L 2s. (Fu.nzioni) 1.11 CO.FLE.COM. esercita le funzioni ad esso conferite dalla legislazione nazionale e regionale, nonché ai le funzioni espressam ente delegate dall’Autorità, sensi dell’art. 1, comma .13, delklegge 3 1 luglio 1997, n. 2’49, con le modalità stabilite dall’apposito regolamento. 2. Il CO.RE.COM. prowede al monitoraggio qualitativo e quantitativo & ogni forma di comunicazione di interesse regionale. 3. Il CO.RE.COM. pub svolgere attività di studio, ricerca e monitoraggio, su materie attinenti le comunicazioni, per istituzioni pubbliche umbre, sulla base di apposite convenzioni. ( 1. Il CO.RE.COM., per. l’esercizio delle sue funzioni, è assistito da apposita strutLura, costituita ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15, che pub anche avvalersi di personale a&egnato dal Ministero delle comunicazioni in base all’art. 1, comma 14 della legge 3 1 luglio 1997, n 249 e da personale di ruolo degli enti locali. L’organico della struttura b definito sentita l’Autoriti. i- .. 2. Nell’esplicaziork delIe sue funzioni, il COXEXOM. può awalersi anche di sogg&ti pubblici e privati di riconoscitita indipendenza e competenza. :;- . Art 27. 1. Entro il 15 settembre di ogni anno il CO.RE.COM. presenta al Consiglio regionale, per l’approvazione, ed all’Autorità, per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il progmmrna di attivi- tà per l’anno successivo, con I’indicazione del relativo fabbisogno finanziario. 2. Entro il 31 marzo di ogni anno il CO.RE.COM. presenta al Consiglio regionale e all’Autorità una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito re- gionale, con particAre rifexjtiento al settore radio- televisivo, nonché sull’attività-ivolta nell’anno precedente, dando conto nella stessa zkhe della gestione della propria dotazione finanziaria,‘sia per la parte relativa alle fudoni proprie sia per quella relativa alle funzioni delegate. 3. La Regione ‘rende pubbiici, attraverso gli SUUmenti infozmatki a propria disposizione, iì progmmma di attivi& e la rfkione conoscitiva sul sistema delle comunkazioni in ambito regionale e sull’attività svolta nell’tino precedente dal COJUXOM. . . SWMO Ordinorio tL. 1 d l ~ilCttiIl0 Ufficiale~ - suie g-a& Art. 28. (Fmme ,di consu2tazione) 1. Il CO.RE.COM. attua idonee forme di consuitazione sulle materie di sua competenza con la sede re; gionale della concessionaria del’ serviti0 pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, wn le associazioni degli uténti, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con l’ordine dei giornalisti, con I’Associazione stampa umbra, con gli organi dell’Amministrazione scolastica, con..le Organizzazioni sindacali dei lavoratori del cotiparto delle comunicazioni e con gli &ri.eventuali soggetti .’ collettivi interessati alle comunicazioni. 2. La Regione e il CO.RE.COM. organizzano tonfi renze regionali sulla informazione e sulla comunicazione. (Fitmuiamento Art. 29. e gestime e&omìca e fmanz2.G) 1. Per I’esercizio delle funziki pkoprie, conferite dalla legislazione statale e regionale, il CO.RE.COM. dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata, iscritta in apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale. 2. Nell’ambito ddle previsioni contenute nel pro,annuale di attività e delIa corrispondente dobilancio, finanziaria iscritta,, in il t&one COIECOM. ha autonomia gestionale e operativa, secondo le norme regionali in matk-ia di amministra... .’ zione e contabiliti. 3. Il CO.E.COM. si awale di mezzi e strutture adeguari, messi a disposizione dal Consiglio regionale. - Ro.3 & ]g g& 2000 9 sponibilità che sarà ‘prevista nel fondo globale del cap. 9710 del medesimo bilancio. 4. La Giunta regionale - a norma della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa 5. Per gii anni 2001 e successivi l’onere sa& annualmente determinato con legge di bilancio ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23. 6. Agli oneri di cui all’art. 24 si fa fronte con gli stanziamenti appositamente previsti nel bilancio del Consiglio regionale per gli anni 2000 e successivi. An. 32. fAhgazione) 1. Sono abrogate le leggi regionali 29 apriie 199 1, n. 10 e 16 giugno 1998, n. 20. La presente legge regionale sa,+ pubblicata nel Bellettino Ufficide della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla!osservare come legge della Regione dell’Umbria. Data a Perugia, addì 11 gennaio 2000 BRACALENTE Ar,. 30. .:z (Norma tramitoria) LAVORI PREPARATORI 1. In sede di prima appli&one della presente legge gli ormi regionali competk’nti prowedono alla elezione &! CO.RE.COM. entio’kenta giorni dalla _. sua enlxata in vigore. more della prin& elezione del 2. Nelle degli CO.RE.COM. e fino aIl’effettivo. jk&diamento organi, le funzioni sono eserci‘rate‘dal Comitato regionale radiotelevisivo, di cui dlj,,$gge regionale 29 aprile 1991, n. 10. -’/ Disegno di legge: - di iniziativa della Giunta regionale su proposta del Fresidente Bracalente, deIiberazione n. 1371 del 29 settembre 1999, atI0 mnsiliare n. 1833 (VI legihtura). - Assegnato per il parere alla 1 commissione mnsihre permanente rAffati istitionaii - Programmazione - Bilancio - Finanze e patrimonio - CXganiaazione e personate - Enti Ioc&. iI 20 ottobre 1999. - Effettuata sun’atto una audizione che si & svolta il 4 ne vembre 1999. - Testo Ucenziato dalla 1 commissione mnsiIiare permanente il 25 novembre 1999, mn parere e relazioni, illustrate or& mente, daJ presidente Pacioni, per la maggioranza, e dal mnsig&re Modena. per la minoranza (atto n. 1833/bis). - Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale. con emendamenti, nella seduta del 13 dicembre 1999, ddiberazione n. 749. - Legge vistata dal Commissario del Governo il 7 gennaio 2000. TlTOLOV .~ NORME FINALI Art.31. ‘.’ (Noma fmanziaki) 1. Per le finalità di cui all’&t:.i$&torizzata, per I’anno 2000, la spesa di lire 1OO.OOO.QOO con iscrizione, in termini di competenza e di. cassa, al cap. di nuova istituzione n. 175 denominato: &pese.per I’informazione e la comunicazioae.“iImezzo stampa, agenzie di informazione, emitteekadiofonica e televisiva locale, nazionale ed int&n&&aìe~. 2. Per le finalità di cui all’art: l3l~~~utOrit;ata, altres’i, per l’anno 2000, la spesa~diJk~400.000.000 con iscrizione, in termini di competen2a.e di cassa, al cap. di nuova istituzione n. 652.0:@& rubr. 2, ctg. 3) denominato: <Spese ‘per il sostegno.degli investimenti delle imprese radiotelevisitle’singple o associa. . . t-. 3. Al finanziamento dell,oner~~k$plessivo di lire 500.000.000 per l’anno 2000 si fa honte con pari di- 1 AW!SRXX - I] testo deh legge tiene pubbiicato mn kggiwtta delle note redatte dalla Segreteria gurera\e della F%s.idwza della Giunta regionale (SeMrio Segrstti della Giunta), ai s~1sidehr~4,cmuni 1,3e4dellakgge regionale 18 dicembre 1987, n. 54, al ~010 scopo df fadhrc la ktura delle dii~ni di legge modificate o alle quaE & operato U rinvio. Restano invariati il valore e ~&&acia degli atti legislativi qui trasa%i. . .- Suuolcmmto 10 ordinak n 1 d ~Bollatino Ufficialo NOTE Note orart. 1, WmmaUdCO: -U testo degli artf 13, comma 3 e .14 dello Statuto regionale appmvato wn legge 23 gennaio 1992, n. 44 (pubblicata nel S.O. da G.U. n. 26 del lo febbraio 1992 e nel E.U.R. n. 8 del 21 feb braio 1992), & il seguente: x13. okssis. 3. ha regione assicura Ia più ampia informazione degli Utenti sulla orgakzazione e sulia gestione dei suvizi pubblici anche OmLrsir - ai Eni del ConmIlo della loro efficia 14..-. & ,+.Rcgione riconosce nel ,@tto aik informazfone U presupposto’ fondamentale della partecipaPone ed un aspett essenziaie.dei diritti del cittadini. 2. Maua ia più ampia informazione sug?.iatti. sui progzammi e sufle iniziative di propria competenza, non& sul famzionamento di propri organi ed uffici. 3. La legge regola la pubbliciti ed il diritto di accesso agli atti della Regione>. - ll testo deIl’1, comma 13, della &ge 31 luglio 1997, n. 249, recante &tituzione deIl’AutoMa pe.r le garanzie nelle CDe ramunicazioni e norme sui sistemi deIle diotelevisivo~.(pubbIcata nel S-0. aila G-U; n. 177 del 31 luglio 1997). e il seguentez neueco~-omirrir~ al.- Aruo?ìt& perlegamn& 13. L’Autoriti si ade degli organi del’Mikter0 delle comu&azioni e degli organi del Ministero d&Wemo per la sicurezza e la regolarjta dei savip @i teiecomunkazioni nonche degli organi e delle istituzioni di cui pub attualmente avvalersi, se arndo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e I’editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio cessarle funzioni di governo, di gatanalhedisskurarelen zia e di conuollo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell’AutorWt i wmitatixgionali per le comunkadoni, che possono istituirsi wn leggixegionali entro sei mesi daEinsediamento, ai quali sono altre amibuite le competenze attualmente svolte dai wmitati.~ondkradiodevisivi. L’Autorith. dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo sfato, Ie regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzj generali relativi. ai requisiti richiesti ai wmponenti, ai criteri di incompatibW degli stessi, ai modi organhativi e di 6nanziamento dei comitati. Enpo il termine di ad al secondo p&iodO e in cas0 di inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate dai w operanti. L’Aut0riti d’iitesa wn mitati reglonafi ra&otd~ la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province ‘autonome di Trrnto’ edi Bobano adotta un regc~ lamento per deti le materie di * wmpucnza che possono essere delegate ai. wmitat5 regi@.&. per le wmunicazioni. Ndl’aplicazione deIle funzioni IAuto&& può richiederé la wnsulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Le wmunicazioni dirette an’Autorità sono esenti da bollo. L’Autoriti si coordina con i preposti organi dej Ministeri della difesa e dell’interno per & aspetti di oomune intere+ se. omisks. - saie arzra&- n 3 de2 19 ~erutuio 2000 prhratom (pubblicato nel SO. aIla G.U. n. 185 dd 9 agosto 1990), t il seguente: ~XO.Td&oma&c@on@mdio-Rmifia cOmmkatidi4ga%ìj%bbiiCL-07tZMS. 5. Il Governo. le Amministrszionl ddlo Stato. le Regioni e gli enti pubblici tex~&oriali, per soddisfke gravi ed eccezionali esigenze & pubblioa n‘ta. ndl’amblto intersmto da dette esigenze, possono chiedere ai conctsioti privati 0 alla concesdonarla pubblica la trasmissione gratuka di brevi wmunkati. Detti comunicati devono essere msmessi immediatamente. o!?zù&a . _: , Nota ai&. 10, comma 2. Il testo deIl’art 1, comma 10. del deuet0 legge 23 ottobre 1996, n. 545. recante ~Dkposizioni urgenti per I’esercitio dell’attività radiotdevisiva e delle telewmunicazioni~ (pubbficato ndla G.U. n. 249 del 23 ortobre 1996), wnvert&o in kgge. con modificazioni. dalla legge 23 dlwmbre 1996. n. 650 (in G.U. n. 300 del 23 dicembre 1996), k il seguente: fdecomuniwzioti Nota all’art. 4, wmni 1e2 Il kto ddl’ar~ 8 della legge regionale22 aprile 1997. IL 15, recante *Norme sull’orgzùzzazione degli uffici deIla Regione e sulla dirigenza regionale., (pubblicata nel B.U.& n. 21 del 28 aprile 1997), & il seguente: CS.-fJjkà&gm&ii~wmpnsidedi&cmi@mali- 1. Per Eavorim il n-0 supporto 0% . -’ e gestionale ad organismi regionali dotati di autonomia funzionale ai sensi delle norme istitutive, il Consiglio regionale, ITJfficio di presidenza del Consiglio e la Giunta regionale, per le rispettive competenze, possono istituire, ai di fuori delle direzioni regionali, uffici dirigenziali. 2. Gli uffici di cui al comma 1 sono equiparati ai servizi e sono canpi di spesa. 1 rdatlvl dirigenti rqxmsìbiii gestiscono autonomamente specifici capitoli del bilancio regionalea. No& all’art. 9, wmma ;cnieo: Il testo ddl’an. 10, wmma 5. della legge 6 ag0sto 1990, n. 223;recante l Dkclpllna del sìstema zadlatelevisiwz~ pubblico e 10. Il wmma 1 d9’artiwlo 9 de& le& 6 agost0 1990. n. . 2&. come modificato daIl’artiw10 Il-bis dd dccrrtdegge 27 agosto 1993,n. 323, wnveztito, con modificazioni. dalklegge 27 ortobre 1993, IL 422. t sostitu& dal seguente: ~1. Le amministrazioni stateli, gti enti pubblici territoriali, gii alti enti pubblici, mmpresi quelli economici, qua+ ultimi Umitatamente alla pubbkitk diffusa sul-territorio nazionale, sono tenuti a d-are alla pubblicità su emittenti tdevisive locau‘ operanti nei territi dei Paesi dell’Unione emwpea, nonch6 su emittenti radiofoniche nazionali e locali operanti nei tetritori dei medesimi paesi, almeno il 15 per cent0 deIle somme stanzia- : te in bilancio per le campagne pubblicitane e di prom0zione delle pr0pGe attivi& Gli enti pubblici terriroriaii, gli alti enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quali ewnomici, sono tenuti a destinarr rrlativamene alla pubbii& non difEus in ambito nazionale: almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio, per le campagne pubblicitarie e di prome zione delle proprie attività. su emitttnri tekvisive e radiofoniche locali operanti nù. pritori dei Paesi deil'Unione europea". Od.Cka. Nota flm. 11, wmma 2 Tl testo den’art 7, comma 2, de& legge 6 ago.kl990, n. 223 (si veda la nofa a&rL 9, comma unico), & iI seguente: c7. ComiIazi qi.maEpa i sedzi rrrdiotclnririn. - cb%issk 2. La concssione’di ad alktiwlo i, comma 2,.prevede forme di collaborazione wn le rcd& culturali e informative delle regionie6ssaiaiteriinbaseaiqudip0ss0nocsserestipuiate convenzioni tra le sedi petiferiche della wncessionaxia pubblica, le Regioni e j amcessionari privati in ambito locale. Il cornitata regionale per semlb radlotdevisivi detice i contenuti di tali wfhborazioni e. wnvahoni e ne axmìina Iattuspone per wnfo ddla Regione. omirxu. Noto tiort. 16, ~wmnta waiw: Il testo dell’art 3, commi 14 e 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (si veda la nota aIYatt. 9, comma unico), & il seguente: ~3.l%?+c.aponc&uc&~~-onHssir. 14. Nd rispett.0 de& obiettivi indicati nei commi daI7 all’l 1, il MInittero ddle poste e d9e tehotmmicazioni. sentite la wncarattere nazionale dei ccyionaxia pubblica e le ascùazionita titolari dl emIttenti 0 reti private, redige’10 schema di piano di esegmzione wn I’indicazione dd IIU~CKI e deIle earapuistiche dei bacini d’utenza, e la sonopone al parere delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 15. Le Regioni e Ie Provina nutonome, nul’esprimerc 4 par* re SulfO Schema dl piano di -0nC, pSS0n0 pr0p0m * tesi diverse di bacini, in dazione alle proprie cmttaistiche naturali, socio-ewnomkhe e cubraii. Esse possono, altre& d’intesa tra loro. proporre bdaf dl utenza wmprendenti titori wnBnanti. Decorsi sasanta #orai dalla dcaione dello schema di piano, senza che sia pervenuto il -re, de reso in senso favorevo1e:Chkks~. Noti esso si inten- all’art. 17, comma unico: Per il :es~deP’~ 1, comma 13.della legge 31 lugbo 1997, n. 249, si vedano le note all’ah 1, comma: unico. :. . Nora all’art. I8, wnu& 2 e 3: ::_ La legge regiorsle 21 marzo 1995, n,Jl, recante aDisciplina ddli nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amminisuativi~ (pubblicata nel B.U.R n. 16 del 29 marzo 1995). 5 stata modificata ed integrata con leggi regionali 21 marzo 1997, n. 8 (in B.U.R. n. IS dd 26 mko 1997) e 3O’giugno 1999, n. 18.(in B.U.R n. 38 dd 7 lugbi:1999). : ,. ‘8 Il testo dell’art. 2, comma 6, della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (si ve& la nota all’srt. 18. $ommi 2 e 3). k il seguente: 6. Ndleipotasi di nomine o design&,&i effetttite wn la procedura dd Voto limitato ai sensi dd commà S. la decadenza, le dimissioni o il decesso anche dì uno solo dei componenti comporta la ridezione dell’iitero orooano,;;.‘: . .‘I Nota all’art. 24. comma 4: ?.*: Il testo dell’att. 2 della legge regionale 26.febbraio 1981, n. 9 recante &.imborso delle spese di p:erma&ra nella sede regio naie e di missjone ai consiglkti regiopaljx (pubblicata nel R.U.R. n. 11 del 27 febbraio 1981), k.:il.seguente: ~2. Rimborso spese r&Zive ai tmsporti LAi wnsiglierì regionali & conisposto ahred per le magzgiori;~spese relative ai traspcti tra laloro residenza e la sede-regio&; un rimborso pari a un quinto dd costo di un litrc di:bcmtina super vigente nd tempo per ogni chilometro di percoaenza:pèr presenze a riunio ni degii organismi previsti dalloStatutaadAregoAamento interno àel coti$o regionale, nonche ~délxomitaxo di gestione dì cui dl’ar~ 2 legge regionale d,! 13 gennaioJ973, n. 8. 11rimborso di cui al precedente coni& non & wrrisposto ai consiglieri che usukuiscono di autovknxra .., : di setizio. Agli effetti della presente legge la residenza del consigkre che risieda fuori dd zerrkozio regionale si inrende sempre acquisita in un comune della regionex. . - .’ Nota aran 25. w- _ ::t?‘:I< ., 1: PerU testo deil’art 1. comma 13, d& legge31 luglio 1997, n. 249. sj veàano le note afl art. 1, comma~**cZ. -’; : < .” :. ‘_’ Note alSm. 26, comma 1: -Per il tasto dell’art. 8 della legge re$:onze 22 aprile 1997. n. 15, si ve& la nota all’srt. 14, commi 1 ,e~3.~1’ -Il testo.delYart. 1. comma 14. della legge-31 luglio 1997. n. 249 (si vedano le note all’art. 1. comma.unico). e il seguente: s I; Autorùd per le garanzie ne& conanzia~ziorti - Ornìsis. 14. Il reciutamento del personale di ruolo dei comitati regio nali per le wmunicazioni avviene prioritarjaniente mediante le procedure di mobilita previste dall’artic+~,4..comma 2. del de.’ ‘. :’ ‘.* Creto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modifi&~ IIi, daila legge 11 luglio 1995, n. 273, per il personale in ruolo dd h3inktem delle poste e ddie tdecomunjuzioni che, alIa data d,i entrata in vigore della presente legge, risulti applicato d reiatfvo ispeUOrat0 territoriale. Anabga prioriti e riwnosciuta d pde in posizionedi comando dalI’Rnte poste italiane presso di stessi ispenorati territoriali, nei limiti della dotazione organica dd Mini&%. stabilita dal deueto-legge 23 ottobre 1996, n. ~0, i cui effetti sono stati fatti saki dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. omissis.. Nota aU’an. 30,. commu 2: Ia kggeregiode 29 .apiiie 1991. n. 10, recante *Norme per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotele visivi*, * pubblicata nd B.U.R n. 22 delI’ maggio 1991. Nota aII’0n. 31. commi 4 e 5: n tsto da’art. S della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23. recune <Norme di contabilità regionale in attutione della leg ge 19 maggio 1976. n. 33% (pubblicata nd B.U.R n. 19 del 10 maggio 1978). e iI seguente: .S,&?& regiodi ari spesa. - Le leggi regionali che prevedono nuove 0 maggiori spese ne indicano I’ammontare e la wpertura wn riferimento al bilancio pluriennale. Le leggi regionali che~precedono attività 0 inrerventi a caratere continuativo o ricorrente deruminano di norma solo di obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di biiancio la determinazione dell’entità àella rdativa SPIn tal caso pub essere dato corso alle procedure e agii adempimenti previsti dalla legge, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l’obbligo dell’Amminisuazione di assumere impegni a norma del successiw art. 40. Le leggi regionali che àispongono spese cii carattere pluriennale indicano,cLi norma l’ammontare complessivo nonche la quota eventualmente a caricodel biìancio annuale in corso o già presentato d Consiglio rinviandoai successivi bilanci annuali la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi. La quantiEcazione annuaie della spesa può essere prevista per i casi in cui le leggi disciplinano interventi 0 s.eMzj per i quali la continuita e la regolarirà dell’erogazione della stessa spesa nd tempo assume UP interesse preminente. Le leggi che prevedono .opere od interventi la Eui esecuzione si prouagga per piu m, possono autorizzare la stipulazio ne di contratti o wmunque ksutione di obbfigarioni da parte della Regione nei limiti dell’iitera somma in esse indicata fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio. ai sensi dd successivo art. 40,sol~anto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nd wrSOdd relativo esercùiom. Note flan. -Per la legge regionale 29 aprile 1991. n. 10. si vedala nota all’art 30. comma 2. - La legge regionale 16 giugno 1998, n. 20, recante =Modigche da legge regionale 29 aprile 199 1, n. 10: Norme per il funzionamento del Comitato regjonale per i servizi radiotelevisivi*, e pubblicata nel B.U.R n. 41 dd 24 giugno 1998. . :.;.::.. j .., .. :i.. : * ‘.‘. :..,. .’ ,:,.t: . :.:. s’;‘..‘. . . ,. .’ ;i ,À$v~‘~IUSEPPE PELUSO - &eftore Registiione 32. wntma unico: presso il Tribunale di Pk$ &‘l respons&k i mano 1995- n. 4/95 - Stampa Grafirx Veneta S.rk - Trcbasckghe (PI)) csaginaW ’ , * ..: . . ’ : ‘2 . 1 di 5 ; Q-9 Aeviti t.ìhmlru#ìti z lielibera 53199 N#&j z 5 r= == E c E - .s :.. c .i = Lih.b~ FAQ 9 Mail; - = E J p* ; +74 P z - = --g Approvazione del regolamento relativo definizione delle materie di competenza dell’Autoriti per le Garanzie nelle Comunicazioni deiegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni Delibera (Articolo unico) Alleqato A (Regolamento alla ,7- = - Articolo 1 delegate Articolo 2 delega Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 - ) Funzioni proprie e funzioni Modalità di conferimento della Modalità di esercizio della delega Poteri sostitutivi Funzioni delegabili L’AUTORITA NELLA sua riunione del Consiglio del 28 aprile 1999; VISTA la lecoe 31 lualio 1997. n. 249 recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, ed in particolare l’arricolo 1, comma 13, che prevede l’istituzione, quale organo funzionale dell’Autorità, dei comitati regionali per le comunicazjoni; VISTO, altresì, che ii medesimo articolo 1, comma 13, prevede l’adozione da patte dell’Autorità. d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di un regolamento per la definizione delle materie di propria competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni. CONSIDERATO che i Comitati regionali per le comunicazioni, al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione loro demandate dall’articolo 1, comma 13. della leaae 31 lualio 1997. n. 249, in quanto funzionalmente organi dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, possono essere titolari di funzioni proprie e di funzioni delegate; VISTA la propria decisione, assunta nella riunione dei 2 febbraio 1999, nella quale è stato approvato lo schema del sopracitato regolamento trasmesso con nota del 4 febbraio 1999 alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e,fii Bolzano; TENUTO CONTO degli esiti dell’incontro tecnico del 24 febbraio 1999, nel corso del quale i rappresentanti delle regioni hanno avanzato richieste di modifica al testo di detto regolamento, accolte dal rappresentante dell’Autorità; htttx//www.comune.naDoli.it/agcom/prowlD53 99.htm 05/08/99 , Pa@aW 2di5 VISTO il testo dei regolamento in oggetto, trasmesso dail’Autorità con nota del 26 febbraio 1999, nella cui nuova stesura risultano recepite tutte le richieste avanzate dai rappresentanti delle regioni in sede tecnica: VISTA l’intesa sul regolamento proposto, espressa nella seduta dei 18 marzo 1999 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra io Stato, le regioni e le pr&ince autonome di Trento e,di Bolzano; VISTA la comunicazione del 22 marzo 1999 con la quale la Conferenza permanente per i rapporti tra io Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso l’atto relativo all’intesa espressa nella seduta del 18 marzo 1999 (Repertorio Atti n. 633); VISTA la propria delibera n. 52199 “Individuazione regionafi per le comunicazioni” di pari data; degli indirfzzi generali relativi ai Comitati UDfTA la relazione dei Commissario dott. Alfredo Meocci relatore ai sensi dell’articolo 32, comma 1, del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorfta; Articolo unico 1. L’Autorità adotta, ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il seguente regolamento per la definizione delle materie di propria competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni. 2. Il testo de! regolamento di cui ai precedente comma è nportato neii’aikgato delibera e ne costftuisce parte integrante e sostanziale. 3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A alla presente a quello della sua pubblicazione 4. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell’Autorità. Napoli, 28 aprile 1999 IL COMMISSARIO Alfredo Meocci Allegato A afla delibera RELATORE IL PRESIDENTE Enzo Cheii n. 53/99 del 28 aprile 1999 REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE MATERIE Dl COMPETENZA DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI DELEGABILI Al COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI (Ai sens~~dell’artfcoio 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249) I Comitati regionali per le comunicazioni, al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione loro demandate dall’articolo 1, comma 13 della legge n. 249 del 1997 in quanto funzionalmente organi deff’Autorftà per le 05/08/99 L -* Pa,ginaW , 3di5 garanzie nelle comunicazioni, sono titolari di funzioni proprie e di funzioni delegate. Art.1 Funzioni delegate proprie e funzioni -7 1Comita!i esercitano, come funzioni proprie, quelle loro conferite dalla legislazione statale, regionale e delle province autonome. I Comitati esercitano, altresi, le funzioni di competenza dell’Autorità che saranno loro delegate dalla stessa Autorità, a sensi dell’art. 1 , comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 secondo quanto stabilito dal presente regolamento. Art.2 Modalità .i e.,:.. di conferimento della delega Le funzioni di cui all’art. 1, comma 2, saranno delegate ai Comitati mediante la stipula di apposite convenzioni, nelle quali saranno specificate le singole funzioni delegate nonché le risorse assegnate per prowedere al loro esercizio. Art. 3 Modalità di esercizio della delega 1. Le funzioni delegate sono esercitate dai Comitati nell’ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall’Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull’intero territorio nazionale dei compiti (di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni) ad essa affidati dalla legge n. 249 del 1997. 2. Nell’esercizio della delega, i Comitati possono awalersi di tutti gli organi periferici dell’amministrazione statale di cui può awalersi I’Autorità ai sensi della normativa vigente. Art. 4 .?. z CI- Poteri sostitutivi In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del Comitato nell’esercizio delle funzioni delegate owero in caso di ripetuta violazione delle direjtive generali stabilite dall’Autorità, da cui derivi un grave pregiudizio all’effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla legge n. 249 del 1997, I’Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione dell’addebito al Comitato interessato nonché previa assegnazione, salvi i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l’omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui all’art. 3, comma 1. Ah5 Funzioni deiegabiii 1) Sono délegabili ai Comitati, in linea di principio, tutte le funzioni di governo, di garanzia e di controllo’di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni e che non pregiudichino la responsabilita generale assegnata in materia all’Autorita dalla legge n. 249 del 1997. 2) In particolare sono delegabili: htb:/bww.comune.napoli.if/agconl/prow/D53-99.htm 05/08/99 PaginaW 4 di 5 a) funzioni consultive, in materia di: adozione del regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all’art. 1, comma 6, lett. a) n. 5; _.definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per I’interconnessione e per l’accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all’art. 1, comma 6, lett. a) n. 7; emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l’adozione da parte di ciascun gestore di una Carta di servizio di standard minimi per ogni comparto d’attività, di cui all’art. 1 comma 6, lett. b) n. 2; adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all’art. 1 comma 6, lett. b) n. 12; predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all’art. 1 , comma 6, lett. b) n. 10; b) funzioni di gestione, con carattere prioritario, in materia di: tenuta del registro degli operatori di comunicazione, 1, comma 6, lett. a) n. 5; monitoraggio delle trasmissioni comma 6, lett. b) n. 13; radiotelevisive, di cui all’art. di cui all’art. 1, c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di: esistenza di fenomeni di interferenze all’art. 1, comma 6, lett. a) n. 3; elettromagnetiche, di cui rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all’art. 1, comma 6, lett. a) n. 8; rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili di cui all’art. 1, comma 6, lett. a) n. 15; con la salute umana, conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono fomiti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all’art. 1, comma 6, lett. b) n. 1; verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali; modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all’art. 1, comma 6, lett. b) n. 3; .i ‘I rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l’utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all’art. 1, comma 6, lett. b) n. 4; httu://www.comune.napoli.it/agcom/prow/D5399.htm 05/08/99 .** *PaginaW 5 di 5 rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all’art. 1, comma 6, lett. b) n. 6; rispetto della tutela delle minoranze linguistiche, comma 6, lett. b) n. 7; di cui all‘art. 1, rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui all’art. 1, comma 6, lett. b) n. 8 (la relativa procedura riveste carattere urgente ed è immediatamente operativa, previo nulla-osta da parte dell’Autorità che ne è informata tempestivamente); rispetto dei criteri ti& nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all’art. 1, comma 6, lett. b) n. 12; rispetto delle disposizioni di cui all’art. 2; relative al divieto di posizioni dominanti, d) funzioni istruttorie, in materia di: Y‘L.. . a:..1 Ic II /7- controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all’art. 1, comma 6, lett. a) n. 9; controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati, di cui all’art. 1, comma 6, lett. a) n. 10. http://~.comune.napoli.it/agcom/prowfD53-99.hbn 05/08/99 - .; Pagina W 1 di 3 Delibera tV’ 52199 tndividakione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionati per te Comunicazioni NEL- sua riunione di Consiglio del 28 aprile 1999; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante “Istituzione dell’Autorita per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, ed in particolare l’articolo 1, comma 13, che prevede l’istituzione dei comitati regionali per le comunicazioni, quali organi funzionali dell’Autorità; VISTO, altresì, che il medesimo artiCOl 1, comma 13, prevede l‘individuazione da pane dell’Autorità. d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. di indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di compatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati regionali per le comunicazioni; VISTA la propria decisione, assunta nella riunione del 2 febbraio 1999, nella quale è stato approvato lo schema di proposta concernente i sopra citati indirizzi generali, trasmesso con nota del 4 febbraio 1999 alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; ,.- TENUTO CONTO degli esiti dell’incontro tecnico del 24 febbraio 1999, nel corso del quale ; rappresentanti delle regioni hanno avanzato richieste di modifica al testo di detta proposta, accolte dai rappresentante dell’Autorità; VISTO il testo della proposta, trasmesso dall’Autorità con nota del 26 febbraio 1999. nella cui nuova stesura riSUltanO recepite tutte le richieste avanzate dai rappresentanti delle regioni in sede tecnica; VISTA l’intesa sugli indirizzi generali proposti, espressa nella seduta del 18 marzo 1999 dalia Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; VISTA la comunicazione del 22 marzo 1999 con la quale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso l’atto relativo all’intesa espressa nella seduta del 18 marzo 1999 (Repertorio Atti n. 632); UDITA la relazione del Commissario dott. Alfredo Meocci, relatore ai sensi dell’Articolo 32, comma 1, del regolamento concernente I’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità; Articolo 1 http&vw.agcom.it/prow/D52-99.hlm 09/09/99 , . ’ PaginaW 2 di 3 A) Gli indirizzi generali proposti, in ordine ai requisiti richiesti ai componenti, sono i seguenti: 1) la composizione ordinaria, compreso il Presidente, sia di norma, di cinque membri: -_ 2) essi siano in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici; 3) essi diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore; 4) il procedimento di nomina veda coinvolto il Consiglio regionale, con garanzia del ruolo delle opposizioni consiliari nella definizione delle procedure di elezioni non escludendo che, in analogia con quanto awiene per I’Autorità, il Presidente sia nominato direttamente dall’Esecutivo regionale, sentita la Commissione consiliare competente; -;;..: .:.;‘7 CL 5) la durata in carica sia, di norma, di cinque anni, con divieto& neleggibilità; 6) pei essi siano previste le seguenti incompatibilità, limitatamente x’ al solo periodo del mandato: a) Politiche: membro del Parlamento europeo e nazionale, del Governo, dei Consigli o delle Giunte regionali, provinciali e comunali; Sindaco; membro di nomina governativa, parlamentare, dei Consigli o delle Giunte regionali, provinciali e comunali - alla presidenza o direzione di enti pubblici economici e non: detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici. b) Economico-professionali: amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell’editoria anche multimediale, della rilevazione dell’ascolto e del monitoraggio della programmazione. a livello sia nazionale sia locale; dipendente regionale; titolare di rapporti di collaborazione 0 WWJlenZa attivi con i soggetti sopra indicati. I soci risparmiatori delle società commerciali (e delle società cooperative) non versano in situazione di incompatibilità: 7) tra le cause di decadenza dall’incarico, sia espressamente prevista una prolungata assenza non giustificata ai lavori del Comitato, tale da comportare una mancanza grave agli impegni assunti al momento dell’accettazione della nomina. La contestazione della causa di incompatibilità e l’adozione del relativo prowedimento di decadenza dovrebbero essere attribuite alla competenza del Presidente del Consiglio regionale, nel rispetto del principio del contraddittorio con l’interessato. Dovrebbe inoltre costituire oggetto di esplicita previsione normativa I’applicabilita delle disposizioni in tema di decadenza anche al Presidente del Comitato; 8) in caso di dimissioni, sia attribuita al Presidente del Consiglio regionale la competenza in ordine alla relativa valutazione e agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimjssionari nonché ad informare I’Autorità delle dimissioni e delle relitive sostituzioni. Il Presidente del Consiglio regionale ne dovrebbe essere investito tramite il Presidente del Comitato, competente a riceverle; 9) al Presidente e ai Componenti del Comitato sia attribuita una 09/09/99 PaginaW 3 di3 indennità di funzione; IO) al fine di assicurare il pieno esercizio delle proprie funzioni, ai Presidente del Comitato sia applicato l’istituto dell’aspettativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e l’istituto possa essere esteso, a richiesta, qualora vi sia un conferimento di incarichi determinati e definiti nel tempo, anche ai componenti del Comitato. Agli altri componenti del Comitato sia riconosciuta l’assenza -* giustificata dal luogo di lavoro per il tempo necessario per partecipare alle riunioni del Comitato e per l’esercizio del mandato, secondo le vigenti disposizioni di legge. B) Gli indirizzi generali proposti, in ordine ai modi organizzativi e di finanziamento, sono i seguenti 1) i Comitati, nella fase iniziale della propria attività, si dotino di un regolamento interno che, tra le altre norme organizzative, disciplini anche le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell’informazione; 2) entro il 15 settembre di ogni anno i Comitati presentino, al Consiglio regionaie per la relativa approvazione, ed all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la parte relativa alle fun&ni da essa delegate, il programma di attività per l’anno successivo, con l’indicazione del relativo fabbisogno finanziario ed entro il 31 marzo di ogni anno i Comitati predispongano una relazione, sia agli II organi regionali sia all’Autorità, sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonche sull’attività svolta nell’anno precedente e tali documenti siano resi pubblici a cura del Consiglio regionale stesso: 3) al finanziamento dei Comitati prowedano in parte le Regioni, per l’esercizio dei compiti legati a specitiche esigenze regionali, e in parte I’Autorità. per l’esercizio delle funzioni delegate. Per quanto riguarda invece lo status giuridico ed economico del personale, sembra opportuno che la relativa definizione sia affidata alla legge regionale; 4) i Comitati siano assistiti da un’apposita struttura, dotata di effettiva indipendenza. i cui organici siano determinati in sede regionale, secondo ie rispettive normative, d’intesa con I’Autorità. .. Articolo 2 1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. La presente delibera e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale dell’Autorità. Napoli, 28 aprile 1999 IL COMMISSARIO RELATORE IL PRESIDENTE Enzo Cheti Alfredo Meocci http://www.agcom.itiprow/D52-99.hnn 09fO9f99 -.:,. ..._. n.--‘- : .e.. _.._ --- .. .--... . .. .-.-_ DELLA REPUBBLICA ITALLANA SI PUBBLICATUTTI I GIORNINONFESTIVI OlREilONE E REDAZIONE PRESSO IL MINiSTEflO01 GWA E GIUSIIaA- UFFICIO PUMUCAZIONE LEGGIE OEC.iETl . VIA AflENULA 70 - 00100ROMA AMMINIST8AZiUNE PRESSO L1!iTlTUTO PUUGi?ARCO EZBXAUELLO STATO _ UBiIEiUA OELLO STATO . PIAI24G.VE30110. OottjnROMA- CMRALlNOZ3l81 PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 31 lugiio 1997 / .- ,,/.- LEGGE 31 Ing!io 1997, n. 249. Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo. -_.__ -’ -.... <.. - -__.. . 11-74997 supp~a7lento orda alla GPlm3T4 .. Sericgmcrolr-IL uFFIcxKE SOMMARIO-- LEGGE’21 lugiio 199’i, n. 249. - Istituzione de!Ii;lutorità per le garanzie nelle comunicazioni e nonne sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo . . . . . . . . Pag. Lavori pre~arrroti .............. .......................................... Xwerte2.22 ............................................................... -3- 5 » 27 )) 2-i -. LEGGE 21 luglio 1997, IL t49. Istituzione dell’Autoriti per le &uuie nelle comanicztzioni e aorme sui sistemi delle telecomtmiaPoni e tldiOt&TiSiVO. La Camera dei deputati ed il Senatodeila Repubblica hmao upprovato; / ,- ,.,-. 1 IL la PFGSIDENJX DELLA REPUBBLICA seguentelegge: AR. 1. (Aurotità per le garanzie nelle comunicazzni) 1. È istituita I’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», la quale opera in piena autonomia e con .intiipendenza di giudizio e di valutazione. 2. Ferme restando le attribuzioni di cui al decreto-legge lo dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71; il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assume la denominazionedi (<Ministero delle comuni&OIli» . 3. Sono organi dell’Autorità il presidente, la commissioneper le infkastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti -5- e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente deil’Autorità e da quattro commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. 11Senato delia Repubblica e la Camera dei deputati eleggono.quattro commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente deila Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando due nominativi, uno per la commissione per le infrastrutture e le reti, l’altro per la commissione per i servizi. e. i prodotti. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un commissario, la Camera competente procede all’eiezione di. un nuovo Commissario che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti I’Autorità. Al commissario che subentri quando mancano i 31-7-1997 ... , ! . &<. i .. - .-. ..’ a..a.&-.~2 2. -..-Z.L,.,, .. ‘. .-: t . : ..:Y . . s4tg&WOOnfinmiO~ . - .I & :.,nf-’ y.i-..-.-7 .-y.- .* ....y-...-...-.F-f’ ‘.h... : .. .. . .’ -=---’-,:=‘--,.y ~.UFFICIALE . .y.- -.: ‘--z:.:Y::. _ .-=: .- .. -. P-w-=T’.4 . s&egeJfa&-nl7? . .:, _ _. v mi- quelle-. da1’aise&ìre-alle stnx&re di roteziime ciirile7i.i sensi delI’artik1o Il ella ‘légge 24 febbraio 1995 II, ‘225, in $2~: colo 2;-iiiE%Z-8, deilàkggk ‘1-4 novembre 1995, n. 481. II presidente ,coiire per quanto riguarda le organizidell’Autorità è nominato con decreto dei ioni di volontariato e il Corpo nazionale Presidente della Repubbiica su proposta dei el S0CC0rS0alpino, e Ii’ approva,co_nesciuione delle bande attribuite in uso eschivo Presidente del. Consiglio dei ministri d’mtesa con il ‘Min.istro\~delle comurkazioni~ ‘La 1 .Ministe& della difesa che prow&i&aile designazione del non&ativd del presidente dative assegnazioni. Per quanto concerne = bande in compartecipazione’con il Minideil”Autorità è. previamente sottoposta ti parere deile competenti Commissioui paria- tero della difesa, 1‘Autorità prowede al mentari ai sensi dell’articolo 2. della ‘legge trevio coordiqamento con il medesimo; 3) definisce, fermo restando quanto -. 14 novembre 1995, n. 481. ,revi& dall’articoio 15 deiia legge 31. di: 4. .L.a Commissione pariamentare per F l’indirizzo generale e la vigilanza dei se&- c:embre 1996, n. 675, ,le misure di sicurezza zi rachote~evisivi verifica il rispetto -delle Cieile comunicazioni’ e promuove I’interven- <I norme previste dagii arricoli 1 e 4 della to degii ore& de! &r.istero delle comunilegge 14 gprile 1975, n. 103, dalla Iegie 25 czazionj per l’eliminazione delle interferenze giugnS 1993, n. 206, e dall’articolo 1 del I :iettromagnetiche, anche attraversola modidecreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, con-. Iicazione di impknti, semprechè conformi vertito, con modificazioni, daila legge 2Z; i~l’equiliòrio dei piani di assegnazione; 4) sentito il parere del Ministero dicembre 1996, n. 650. 5. Ai componenti deil’Autorità si appli-. (ielle comunicazioni e nei risperto della norcano le disposizioni di cui all’articolo 2 1mativa comunitaria, derermina gli mnakrd commi 8;9, 10 e 11; della iegge 14 novem 1 1per i decodifkatori in modo da favorire la fruibilità del servizio; bre. 1995, .n. 481. ‘; I ’ 5) cura la tenuta de1 registro degli 5. Le comnere@e dell’Autorità sono così /operatori di comunicazione al quale si deindividuate: - ./ .Y vono iscrivere in virtù della presentelegge i a) la commissione per le infrastrunur~: soggetti destinatari di concessioneowero di e le reti esercita le seguenti funzicni: autorizzazione in base aIla vigente normati.’ . - i)-&prhe parere ai Ministero delI<e va d+ parte dell’Autorità 0. delle amnmucomunicazi~riYsrill0 siherna del -piano na srrazioni competenri, Ie im+se concessio- :--> zionaie di- ~&ktizione delle frequenze d narie di pubbiicità da trasmetteremediante approvare : qu decreto dei .lG%nistrc defli impianti radiofonici 0 televisivi 0 da diffoncomunicaziozii; 1Sentiti gI.i organismi di Cu dere su giomaii quotidiani o pedodici; le ai comma 3 dell’articolo 3 della legge I imprese di produzione e distriiuzione. dei agosto 1990, n. 223; indicando Ie frequenz programmi radiofonici e televisivi, nouchè destinate al servizio di protezione civile, i, le imprese editriciVdi giornali quotidiani, di particolare per quanto rigua+a le organi2 periodici 0. riviste e le agenzie di stampa di zazioni di volontariato e ii Cotpo nazionai carattere nazionale, uonchè le imprese fornitrici di seti telematici e di teiecomunidei soc&so alpino; . 2) elabora, awaiendosi anche deg cazioni ivi compresa I’editotia elettronica e digitale; nei registro sono altresì censite ie organi’ dei. I$nistero delle comunicazikti sentite la concekionaria pubblica e le asse infrastrutture di diffusione operanti nel terciazioni a carattere nazionale dei titotari ( ritorio nazionaie. L’Autorita adotta apposito regolamento per l’or~niz2azione e la. tenuemittenti o reti private nei rispetto del pian ta dei registro e per la definizione dei critenazionale di ripartizione deile frequenze, piani di assegnazionedeile frequenze, COIT ri di individuazione dei soggetti tenuti - meno+Sr-txy a@i a&x-~pkfl~~~scà~er& or-, . dinaria ~~~~i ~PliEa il diviéto di wafers & G’-all,arti-m -.- -6- 31-74997‘ . ’ - .--* ..-.II- -F--Y ,. ,\._.. f. *. ..i.: . Siupplrmmu, .- ‘il _.. , I * -:- . .. alla adinuria .: . all’iscrizione diversi da-quelli gik iscritti al registro alla data di entrata in vigore della presente legge; ’ 6) dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al numero 5) sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta e i’organkazione del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale dehe impreseradioteievisive contenute nella legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modikazioni, e neila. legge 6 agosto 1990, n. 223, nonchè nei regokmenri di cui ai decreto del Presidente della Repubbiica 27 aprile 1982, n. 268, al decreto. del Presidente della Repubbiica 15 febbraio 1983, n. 49, e ai decreto del Presidente della Repubblica 27 n&zo 1992, n. 255. Gli arti reiativi ai ’ re@& di cui al presente numero esistenti presso l’ufficio dkl Garante per la radio&-Cone e I’ediroria sono trasferiti all’Autorità ai ti di quanto previsto dal numer0 3; 7) definisce criteri obietlki e traspareati anci~ticon Fiferimento aLle +ifEe massime, per l’interconnessione e’per I’accesso alle infrasrruuure di tekco~municazione secondo titexi di non dik * ‘one; 8) regola le relazioni tra gestori e udizaori delle infrastrutture - di telecomuy uicazioni e verifica che i. gestori di ini%- , smtmre di tekcomtinicaziom garan&cano j dirirri cii intercmnessione. e di. accesso alle infrasuntfure ai soggefti che gestiscono reti owero otino servizi di teh&mmicazione; promuove aamdi tecnologici tra gE operatori dei settore per evitare la proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul territorio; !J) sentite.le parti interessate, dirime le controversie in tema di interconnessiorx e accessoalle infrastrurrure di tekcomuni cazione entro novanta giorni dalla notifici della controversia; 10) riceve periodicamente un’infor mativa dai gestori del servizio pubblico d. telecomunicazioni sui casi di interruziont dei servizio agii utenti, formulando even tuali indirizzi sulle modalità di interruzione -7- ciIi utenti interessati.possono p’roporie ri- Cmso ailJ+torità ’ awerso le intemmioni. cle1 setio, nei casi previsti da un apposito regolamento detito dalla stessa‘Autorità, 11) individua, in conformità tia siormativa comunitaria, alle Ie& ai regola1nenti e in particolare a quanto previsto Irell’articolo 5, comma 5, l’ambito oggettivo -2 : soggettivo degii eventuali obblighi di-ser\rizio universale e le modalità di determinaitiene e ripartizione del retativo costo, e ne Ixopone ie eventuali modikazioni; 12) promuove l’intercormessione dei :Csiemi ,-nazionali di teiecomunicazione con (iueafi di altri Paesi; 13) determina, sentiti i soggetti inte1:essati che ne faccco richiesra, i criteri di ldefinizione dei piani di numerazione nazio1nale deIle reti e dei servizi-di tdecomunicazione, basati su tireri di obiettività, trasparenza, non disciimintione, equità etempestività; 14) interviene nelle controversie tra l’ente gesrore del servizi6 di telecomunicazioni e gli’ utenti privati, 15) vi& sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifka che tali tetri, anche per effetto congiunto di più emissioni elertromagnetiche,non vengano superati. Il rispetto di .tal.i indici rappresenta condizione obbligaroria per le licenze 0 le concessioni ah’insWazione di apparati con emissioni efernomagnetiche.II Ministero deil’ambienre, d’intesa con i.l Ministero della sanità e con il Ministero delle comnnicazioni, sentiti l’kxituto superiore di sanità e l’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA), fissa entro sesanta giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie; b) la commissione per i servizi e i prodotti: 1) vigila sulla conformità alle prescrizioni della legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessioneowero di autorizzazione in base alla vigente normativa _.. :- :: 2) emana direttive concernenti i lisulla ‘viALi generali- dì qualità dei serviz? e per SFposizioni vigenti suiliì. propagan& &dAicità e sull’informàzione politica nonl’ad&ione; da parte di ciascun gestore, di P’ u& carta del servizio recante f’indicazione à lè .l’osservama delle norÌne in mate’kiadi di ~uurdard ,minirni per, 8gni. comparto di elpità- di. trattamento e di parità di &&sso :. . .nc:l.le pubbiioazioni e nefla tmsmksione’ di . -tà; : .. 3) vigilk sulle modalità ,ck $is&iib~~- ir ~o~&azioni e di propaganda elettorale ed zione dei servizi e dei prtidotti, Musa la Qnani le norme di. attuazione; 10) ‘propone al Ministero delle ccpubblicità in qu&mq~~ forma diffusa, fatte salve ‘le com$erenze attribriite dalla legge :a u nmicazioni lo schema della convenzione diverse autorità, e può emakre re~olamè& a:r.+èssà alla concessione del servizio pubi ti, nel ris@to deile norme dell’Unione eu- blico ‘radiotelevisivo e verifica l’attuakone 2 ropea,’ p.er la disciplina delle reIazioni. tra degli obbli@ previsti nella suddetta.con- .:.. i ,enzione e in tutte le altre che vengono stige.st&i $i reti fisse-e mobili e cperatori che Idate dxal coriceSsionaria dei Servio ‘pubsvolgono..ittività di rivendita di servip di ~dicoe’anikkmkoni pubbliche. La Comtelecomunica&oni; nni&ione parlamentare per l’indirizzo gene4) assicura il tispetto dei periodi aie e Ia vigilanza--‘dei servizi-radiotdevisivi r miniini che debbono trakrere per l’ut%z- esprime parere obbligatoti0 entro trenta zazione delle opere audiovisive da parte deli @orni sullo schema. di convenzione e sui diversi iervizi a par$re.daUadata di .edizio-. E Czxmat.to di servizio Eon la contxsionaria ne di ci&mm op,era, in ossewanza de& 1 Cid servizio putjblico; inoltre, vigila in ordinormativa tigente,‘, .tekto conto anche d i. 1le. ail’attuazione delle Editi del predetto -_ eventuali diversiykcordi tra produttor$ . 5;eryizio pubblico; 5) in ji&i~’ di pubblicità sottc1 11) qxa le rilevazioni. degli indici qualsiasi’ forma e. di: teievendite, emana i re ii ascoito e di diffusione dei diversi mezzi golamenti auuativi delle dkposizioni di leg ti wmtmica;ione; vigiia3uila com%tezza ge e regoh .LWerazione crgan+ta tra i ielle idagiki sugfi- imiiià di~ascolto e.cti fomi&e ae~:prodotto 0 servizio .o ~‘gest0l-l iifhs%xte dei diversi in&zi di commnCa- i “‘1 di rete e-l’utche comporri-aquisizion~ Bone. flevati da altri sog&tti, -effettuando .--’ di info&azi&~ dall’utente, nonchè l’ualiz vexikhe. sìdla amgmità delle ikSdoif3gie e *ne &‘v&&~-‘&i & zazione , ,deLle informazioni: relative .agl a pnbld.i&. nonchè sui~‘~rno~5imiag@ @elle utti 6) verifica il rispetto nel settore ra,- trasmissioni. tdeviske e ‘sìdl%pGm . ik$le .. .diotefevisivo delle norme in. materia di tute:- imprese che svoigono -le ih* ti manik dei &ori anche tenendo conto dei codi[_ polazione ,dei dati tramite metodbic&ie conci.. di. autoregoiamentazi~ne miativi ai rapl- sapevoimeite enate owti tramiteia amporto t& televisione e minori e degli i.ndji- sapevole tuikazioe di ‘dati fahi è punita :r rizzi della Commissione parkukentare pe ai sensi deiikticoio 476, primo coq dei il’indirizzo generale e la vigilanza dei seti c&ice penale; laddove la riievazione degli incliti di ascolto non risponda a criteri’unizi radiotelevisiiri; l7) vigila sul rispetto deila tutela de: versaiistici del campionamento rispetto alia le minoranze linguistiche riconosciut:e popolazione 0 ai mezzi interessa& i’Autonefl’ambito dc1 settore dehe comunicaziorli rità può prowedere ad effettuare le rilevaPoni necessarie; ‘di massa; -8- - _* ..m-..--... . . . . ..-.- -. .. ,.. . . . .. _ .: ‘. -. -__ . .. --.,y 31-7-1997 .:’. . “:.. . . -._ ._. -Sfgdemem~ adìnari aha : 12) vé&ca .cbe la pubblicaPone e la diffwione dei sondaggi suii kzzi di Co-. muniazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti neil.‘apposito ,regolamento che essa stessa prowede ad emanare; 13) efEettua il mouitqaggio delle trasmissioni radiotelevisive; I 14) applica .le sanziorii previste dall’articolo 31 deila legge 6 agosto 1990, n. 223; 15) favorisce l’integrazione deile tecnologie e dell’offerta di se& di comuIkaziolli; il ansigiio: 1) seguala al Governo l’opportunità di’ ‘herver$$ anche legisiativ$ in relazione de innovazioni. recnologichti ed all’evoiuzione, sui piano interno ed intetionale, del settore deile comticazion& 2). garantisce l’appiicazione delle norme legislative suil’awso ai mezzi e alle inhshtture di comunicuione, anche +ttrii~erso la. pred%posizione di speciEci regolamenti; .3) piomuove ricerche e stiili in materia di innovazione tecnologica. e di svihp p nk.1 settore delle comunicazioni e ,&i servizi mukimediali, anche awalendosi dell’Istituto superiore delle poste, e deile ‘telecomu&zazio~& Che viene riordinati in «Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie deU’hformazion&, ai sensi deU’axticoio 12, comma 1, lettera b), de1 decreto-legge 1” dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71; 4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i prowedimenti di cui ai commi 11 e 22; 5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modikazioui, dalla legge 23 dicembre 1996, IL 650, sui criteri e sulle modalità per il rilascio delle licenze e dele autorizzazioni e per. la determinazione dii relativi contributi, nonchè il regolamento cj * -9- mi criteri e sulle modalità, di rilascio~deil~ roncekioni e delle autorizkioni in materia radiotekvisiva e per la determinazione, dei relativi. caqoni e tintriiuti; 6) propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per iI rilascio delle zoncessiouie delle autorizzazioni.in .materia radiotelevisiva sulla base dei regolamenti approvati dallo sk+o consigiio; 7) verifica i bilanci ed i dati reiativi tie hività ed aila proprietà dei soggetti autorizzati o concessionaridel servizio radioteJ.evisivo,secondomodalità stabilite con reg&m~nto; i-’ 8) accerta la effettiva sussistenz+di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque-vietate ai sensi della presente legge e adotra i conseguenti prowedimenti, 9) assume le funzioni e le competenze assegnateaI Garante per la radiodiffusione e l’editoria, esciuse le funkioni in precedenzaassegnateal Garante ai sensi de! comma 1 dell’kticolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che è abrogato; 10) accerta la mancata ow da parte della società amcessiomuia del servizio radioteIevisiv0 pubblico, de& indirizzi formulati dalla Commissione pariamentare per l’indixizzo generale. e -la vi@lama dei servizi radiotelevisivi & sensi degli articoli 1.e 4 della legge 14 aprile 1975, IL 103, e richiede alla concessionaria stessa l’attivazione dei procedimenti disciplinari pretiti dai, contqmi di lavoro nei coufronti dei dirigenti responsab* 11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della rehtiva documentazione, parere obbligatorio sui prowedimenk riguardanti operatori dei settore delle comunicazioni, predisposti dall’Autorità garante della concorrenzae del mercato in appiicaPone degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale texmine i prowedimenti sono adottati anche in mancanza di detto parere; 12) entro il 30 giugno di ogni anno presentaal Presidentedel Consiglio dei ministri per la trasmissioneal Pariamento una ielaziork suWattività’ svolta dall’Autoriti e . con l’~yidetiaziont degli’ elementi di cui s stli: .profmy& cii. lavoro; la. rehzio~~ ‘con-, : ~.&~‘@&ente comk. -’ * : 9!3~*A;uto&$: entro nomh @ti. &j tien;e;<fr;a.l’&r& &ti e ‘r&f&ti~&&$:‘~ settori di coqetenZa, in particolare per- . pr@o insediamento, -adotta un regolamento quanto attiene allo sviIupp0 tecnologk0, al- concernente l’organizizione e*if funziona. le risorse, ai redditi e ai +pitali, a.Uadi&- ., m-to, i bilanci, i rendkonfi e. Ia gestione sione-.potenziale ed effettiva, agii .ascoiti~e delle spese,.anche in deroga aile disposizi~ contabilità ge&&le clelld Stato, .alle letture rileva& ’ @a piu$alità dkk opi- n i . da onchè il trattamento giuridic0 ed econominioni presenti nel sistema informativo, alle. . nm -0 o %1 .pers0rlak-addetto, sulla base della partecipazioni incrociate tra klio, teiSsi*d ne; stampa quotidiana, stampa. pE@$ica! e iscipiina contenuta nella legge 14 novembre’ 19?5; n. 481, prevedendole modalità di altri mkzzi di c0nmn.icazione a litiello . _nasvoigimento. dei concorsi e le. procedureper ziorxile e. comunitario; 13) autoriZZai trasferimenti ,di ‘p&- 1’‘immissione nel ruolo del peynale -titc3%con contratto a tempo determinato ai priktà delle .&età che esercitano .l’attitita S'ensi dei comma 18. L’autorità p$wede :‘-radiotefevisiva previsti dalla legge c. .. .:...J . :__ 14) ~esercitatutte- le altre funzioni e all’ati$r+ma gestione delle spese pek il F,rofriio: funzionamento nei limiti del. fondo poteri qrevìsti nefla legie 14 .novkm* 1995;.nMl, nonchè tutte le altre funzioni I sCran&to: a tale -po nel’ bilanci9 dèUo dell’Autorità non espressamente attribuite . hto ed istitto in apposito capitolo deilo aGì commiss;On~per le ...-infrastnrtnne e le S,tato di previsione della spes%del Ministero reti ‘.e alla axnmissi~ne per i senrin’.c ‘i i le1 tesoro, L’Autorita. adtitta -regolamenti 5iUl.k modalità operative e comportamentali prodotti. _ e dei componenCki personale, dei. dirigenti ?. .k cor&eten+ indicate al. CO& 6 ti defla Autorità -attraversol’emanaz‘one di _ possono essere ritiibuìte con il regoia- ‘1m documento denominato Codio - eticr, mento di organk&ione dell’Autoriti di cui (lell.Xutorità per ie garanzie neUe.~,cornunifi ,: al comma 9.yy (zazioni. Tutte le delibere ed ? regolamenti 8. La separazione contabile. e ammini- (ii cui al- .presente c0mma sono adottati stralivq cui sori0 tenute le imprese operanti (k&‘Aukrità con il voto favckevoie della nei settore-destinake di concessioni o- au- 1inaggioranzì ‘assoluta dei suoi componenti. to@zaSoni, deve consentire l’evidenziazio10. Qualunque soggetto, poitatore & tite5 . -ne.dei.,axrispettivi per l’accesso .e l’in&re& pubblici o pri-vati, ntichè i$xtatori -:T-J cormqio’ne aUe infrasttur%ure~ di telecomu-. ldi interessi’ diffusi costituiti-‘in asi0CitiOni nicazione, l’evidenziazioni d&i oneri relai ' lo comitati, cui possa.derivare un prkgiuditivi’ al servipo universale e. q~eila~deil’atti- - :zio dai prowedimento, hanno f&z&à. di .de- . nunziare violazioni di norme di competenza vità di’ instabione- e gestione deile S-a-e separatada quella di fornitura. de1 dell’Autorità .e di intervenire nei procediseridzio e la ve$fica dell’insussistenza ti menti. 11. L’ Autorità disciplina con propri provsussidi ìncmciati e dì ‘pratiche’ c$ck.ninato rie. La separazionecontabile .deve essere at. vedimenti le modalità per la soiuzione non tuata nei termine previsto dal ,regoiamentc giurisdizionale delle controversie che posdi cui all’articolo 1, comma .2, ‘del detie. sono insorgere- fra utenti o categorie di to-legge 23,-òttobrel996, n: 545, convertito utenti ed un soggetto autorizzato o destinacoxi niodificazi&ì~ dalla legge 23 dicembre rario di licenze oppure tra sogetti autoriz1996, n. 650. Le imprese operanti nel setto zzati 0 destinatari di licenze tra loro. Per le re delle Telecomunicazionipubblicano entrc predette controversie, individuate con provdue mesi dall’approvazione del bilancio UI vedimenti dell’Autorità, non può proporsi documento riassnntivo dei dati di bilancjo ricorso in sede giurisdizionale tino a che - 10 - . -.‘.no~%a .. . stato esperito & t&&ivo obbliga-. torio dihxdazione da.&i3&re entro tqk ta: giorni dalla proposizione deihtanza all’Autorità, A tal Cne, i termini per agke in sede giurisdizionale sor10sospesi fino alla. scadenzadel termine per la conciusione del procedimento di conciliazione. 12 1 prowedimenti d@I’Au$orità definiscono le. proc&ure relative ài criteri. minimi adottati dalle istituzioni dell’Unione europea per la regolamentazione delle procedure non giurisdizionali a tutela dei consumatori e degli utenti. 1 criteri individuati dzdl’&~ torità nella detiizione delle predette procedure .axtituiscono princìpi per la dehizione delle cuntroversie che le parti concordid cii *ferire ad. aioiti. L 13. L’Autorità ii awale degli organi ‘del ’ ‘Ministero delle comunicazioni e degli Orgati de~~‘Ministerod3.l’intemo per la sicurez7 za e ‘la regolarità dei seti di telecomunicazioni nonchè de& organi e -delle istìtuzioni di cui puh’ attualmente awalersi, secondo le iorqe vigenti, il Garante per. la radhdiffusiane e l’edjtoria. ‘Riconoscendo le esigenze di decentramento-sul ,Jerritorio ‘e funzioni al Cne’di assi-e le nea di’ gove.fno~di g&anzia e di controllo in féma.:@ c&&nitione, sono funh~nalmente organi deWAuto;ità i comitati re&onai.i p.ei le axbuic&o~& che possono hituirsi coi leggi %egiox&‘&tk sei .mesi l’insediame&, ai .‘quali sbrio altresì attriiuite le anxipeterk a&&&nte svolte dai comitati regionali radioteiehivi. L’Autodà, d’intesa con ‘la Confereka permanénte per i rap porti tra 10 Stato; le redoni e le provine autonome cji Trento e di Bolzano, individuz gli iudirizzi generali reiativi ai requisiti ri. chiesti ai canyonenti, ai criteri di incompa~ h%i.kt degii stessi, ai modi organizzativi (: di finanziamento dei comitati. Entro il terI mine di cui al secondo periodo e in caso di inadempienza le. funzioni dei comitati regionaii per le comunicazioni sono 3ssicuratc: dai comitati regionali radiotelevisivi operauti:L’Autorità d’intesa con la Conferenza permanenteper i rapporti tra lo St$o, le res gioni e le province autonome di Trento e d.i - Bolzanoadoth un reg&mento per defiuire : maierie di sua Competenzache possono ssere dekgate ai comitati regionali per le smunicazioni. Nell’esplicazione delle tiiqni l’Autoriti può richiedere la cousufena. di soggetti 0, organismi di riconosciuta Idipendenza e competenza. Le comunicaioni dirette all’Autorità sono esenti da boi3. L’Autoriti si coordina con i preposti or$i dei h$inisteri della difesa e deil’interno ler’ gii aspetti di comune interesse. 14. II reciutamento del personale-di ruolo l iei comitati regionali per le comunica2ioni *tiene prioritaknente mediante le proce= l lure,~bi?~ .mobilità - previste dall’articolo 4, i nrn&a 2, del decreto-legge. 12 maggk I .995, n. 162, konvertito, con moticazioni, i. Mla legge 11 lugiio 1995, n. ;r73, per il I msonale in ruolo del Ministero delle poste : delle teiecomunicazioni che, alla data di mtrata in vigore della presente.kgge, ‘risulti rppiicato. al reiativo ispettorato tetitoriale. baloga priotità è riconosciuta ai personale a posizione’ dj comando dalEnte poste kdiane pres$o gli stessi ispettorati. territoriali, nei limiti deih dotazione.organica de1 Ministero, stabilita dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui ‘efE&ti%ono stati kàtti. salvi dalla legge 23 dichnbre 1996, . I a. 650. 15; Con decreto dei Mkstro delllkterno, di rhxerto co6i.l Ministm delle comunicazioni’ e con iI Ministm del’ tesoro, sono determinati le sktture; ti pkrscx@e ed i mezzi di cui si awale il.servizio.di polizia, delle te~ewmunickioni., nei limiti deile dotazioni organiche dei personaledek Ministero del,l’hterno e degli stanzianienti iscritti nello stato di previsione dello stessi Mhistero, rubrica sicurezza pubblia. Con decreto del Ministro delle h.rK-e, di concerto wn il A&&,tm dell’Aterno, con il biinktro ci& comm.ka&ni e ~0x1 il Ministri del tesoro, sono determinati le smme, il personale e i mezzi della Guardia di fhan~a per i compiti d’istituto nello specifico settore deila radiodiffusione e deil’editoria. 16. L’Autodà wilabora anche mediante scambi ed infor-mazioni.WIY Ie Ahorità e ie 11 - 3b7-199T.* : ’ ..._-.. . ... . .-. . ...- *. slppièmenm mfimrio ella- -. _... - i . ,-,. -.. _. ~~-~~~-..r’~:.‘ . UF??KIALE . ... . - . .. . Suicgrmmlc.-n m :., -, . . ..-.. . --- .-._ . ... . ?,. .. ;dai ’ amministrazioni competenti degli Stati este- teil’ambito del. pers&ak. dip&nte Figus:..-$ ag ‘fie ‘6 ‘agevoiq~.:+p&~ .jup iIvfinis&: .de& wmk-$e’.& &+. la” e . . i. ; &&“:’ ‘L.. . ‘C.&j.‘.de, ‘-te. delie. chmpe‘17. È Muito il ruolo. organico,del. per& 1‘editoria purchè in poti naie..di@endentedeU’Autorit$ tiei. limite. di tenze e dei requisiti. di- professionalità ed duecentosessantauuità. ti+ dehitiva. de- esperienza richiesti pei I’espietametito deile .. ‘-: . . ! . _ terminazione. della.pianta organica~si pro=- s;ingole funzioni, de con decreto def Residente de1 Consi&o 21: All’Autorità si applicano le’.d&posidei ministri. su proposti gel. Ministro delle ioni. di cui ail’artiwlo 2 della regge 14 nowmunica&oui di concerto. con ii Mkii&o @xnbre-1995, & 481; non derogate daile didel tesoro e con ilMinistro per lg ‘%&zi& qosizioni ddla presente le&. ‘Le disposi. pubbiica, su parere conforme deWAut@à, Soni del comma 9, limitatamente aila deroin base ah rilevazione dei carichi di.lavo- $aa’alle norme su& wntabktà generale defro, anche .mediante il ricorso alle procedme .q “S,tàto, non& dei “commi 16 e 19 ‘dei di. mobilità ,previste dalla nomxxtiva.vi&& ?resexiteartiwio si appiicanu’ hhe ‘al&i’zL ,e compati%hente* con gii xtanziakenti~ or- re Autoriti ‘istitu& .daila’ ie&e 14 nove& i-... 1 dinali: di bilanciol previsti per il funzionaxe 1995, n. 481,’ senza oxkri a && .del.h : : ..: sp&o*,’ , *. rne& dell’Autorità. . 18: L”Autorit& in ag&tmta ai personaie . ‘Z’C& effetto daikdata’di entrata~in di ruoio, puh assumere.direttamente dipen- Agore del reg&me&o dì oqanh&ione denti con wntratto a tempo determinato, di: 1previsto .cJalw-a 9. &l presenti.zticolo, scipunato dalle nonne di diritto privato; in/ ’sotio abrogati i commi 11,2, 3, 4,& 12 e 13 numero~non superiore a sessantauni& cont ,dell’articolo, 6. della légqe 6 agosto 1990, le- modali& previste dall’artiwlo &- comma1 n. 223; non& il secondo comma derarti30, defla legge l$ y%nbE 1995, IL48L wlò 8 della legge 5 agosto l981; n. 416. 19.. L’A&& +Y avvaIe& per mothk . Co? effetto dalli data jii fxdrafa in +i&m te esigenze, +.&@eniienti dello Stato o dii ah-e amd&&iotii pubbiiche o di entii deUe norme di cui ai commi 11 .:e 12 del pubbiici co&cah ti posizione di fuori ruoici presenti ktiwio SonOabiogati. i -commi’ 7 e _ neile forme previsk dai rispettivi ordina . 8 dd’articoh 6 della legge’ 6 agosto.1990, xxle&-oweru. in atqx&ìh ai sensi derar- . n-223. È abrogata &xesI ogrknox& inticolci 13. del dkcreta-dei Pre+d+e de& L Compatiile con le dSpo&ionideUa preRepubbiickIX luglio. 1980, 1~382, e sue. sente le=. D&a data det:sno-kediamen- -1 to- I’Autorità subex& nei pr&&nenti am- ‘..> cssive modikzio& in numeru noE supe. &+.m e ‘@j&i@te && &&Iiore, wmpiessivam~ a trenta unità t: per norr.oitri il .2O’per a&o deik qual% I +à,dei rapporti attivi e:pa&#hcznti T che diiigenpali, lasciando non coperto m ai Garante per la radi*one ‘T. - e,.l’edi:. corrispondqnte numero di posti &ruoio. A t toria. :z. && no~~.giorm-‘fi ‘& & personale di cui.al presente &una è coni s sposta l?indennità prevista dail’articoio 4:1 entrata in vigore della. @esente legge, su del decreto deFPreside&e della Repubbtic a proposta dei Ministro delle comunicazioni, sono emanati uno 0 più rkg&un~.ai.sen10 luglio 1991, n. 231... 20. In sede di prima attuakne delia pre si. dell’articolo 17, wmma 5 della legge 23 sqte legge’f’&torità può prowedere ai re agosto 1988, n. 400, per individuare le ciu&ento dei personale di ruoio, nella mi competenze trasferite, woBIinare le funzic+ sura massima dei 50 per cento dei posti di ni deil’Autorità con quelle delle pubbliche sponiiili nella pianta organica, mediantr amministrazioui interessate dal trasferimenapposita selezione proporzionalmente alli to di competenze, riorgakzare 0 sopprime-. funzioni ed alle competenze trasfexitc re gli uffici .di dette amministrazioni e rive- - 12 - “:’ .-.s . de&; E rekkive~piante.organiche. A deconere dakdata di entrata in vigore dei regoiaminti sono abrogatele disposizioni legislative c regolamentariche disciplinano gii L& fici soppressi 0..riorgankzati, inckate nei regolamenti stessi 24. Presso il Ministero delle comunicazioni è, istituito un Fonun permanente per le comunicazioni-:composto ohre che da rappresentanti deflo stessa Ministero da esperti di riconosciuta competenza. e da operatori del settore. Il Fonun per le comunicazioni ha compiti di studio e di proposta nel settore deila mukimediahtà e detle nuove tecnologie della. axnunicazione. L%Xituzione del Forum non comporta oneri finanziari ‘aggiuntivi per lo Stato. ’ >25. Fino. all’entrata in funzione deU’Au’ torità il Ministero.delle comunicazioni svoige le. funzioni attriiuite . aU’Aurorità dalla presentelegge, salvo quelle atmibuite al Garante perla radiodiffusione e l’editoria, anche ai Eni. di quanto previsto dall’articolo l-bis del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, ccin.verfito,con modi&azior& da.Ua degge 30 hxglio 1994, n. 474. 26. 1 ricorsi awerso i prowedimenti deil’Autorità rientrano nella giuriscikone esdusiva del giudice amministrativo. La competenzadi. primo grado è attribuita in via esciusiva ed inderogabile. ai tribunale . .. amrmmmbo regionale del Lazio. 27. Il tribunale amministrativn regionale del Lazio, chkmato a.prontmciarsi suila domanda di sospensione di prowediment deil’Autorità, può dekire immediatamentr il giudizio nei ‘merito, con motkizione ix forma abbreviata Le medesime disp&zion si applicano davanti ai Consiglio di Stato ti caso di domanda di sospensione della seri,, terza appella& Tutti i termini processual sono ridotti della metà ed iI dispositivo del. la sentenzaè pubbiicato, entro sette giorn dalla data delkiienza con deposito in can celleria. Nel caso di concessione dei prov vedimento cautelare,i’udienza di discussio ne det merito della causa deve essere ceie braia entro sessantagiorni. Con Ia sentenzi che d&isce iI giudizio amminisrrativo i - iudice pronuncia.specihmente sulle speE.del processocauteiare; Le parti interessa: hanno&oltà di proporre appello contro i sentenzapronunciata cial kihnak ammjistrativo regionale del Lazio subito dopo la ubblicazione del dispositivo, .coh riserva .ei motivi, che dovranno essere proposti ntro trenta giorni dalla noti&xzione deha entenza. ,Artche in caso di’ appello ‘immeiato. si applica l’articolo 33 della le&e 6 kembre 1971, n. 1034. 28. È istituito presso 1’Autorità un Coni$io nazionale degii utenti, composto da :rpe+ Gesignati daile associazioni rappreNenta@ve delle varie categorie degii ‘utenti lei ‘Seti- di telecomunicazioni e radioteferisivi fra persone.pardcolarmente q&cati in campo giuridico, sociologico, psicolo$co, pedagogico, educativo e m-mediae, che si sono. distinte neffa affermazione fei diritti e della dignità deila persona ‘o ielle particokiri esigenze di tuteia dei mino5. Il [email protected] nazionale degli utenti esprine pareri e ’ formuia proposte all’Autorità, r,l Parlamento e al Governo e a tutti gli oraxismi pubblici e privati, che hanno wm&enza in materia audiovisiva 0 svolgono attività in questi settori su tutte.Ie questioni zoncementi la sahguardia dei diritti e le . legittime esigenze dei cittadim, qnaii soggetti attivi del. processo comunicativo, promuovendo altresì ‘kiziative di conhnto e di dibattito su detti temi. Con proprio regolamento 1’Autorità detta i criteri per la designazione, I’organizazione e il funzionamento dei Consiglio nazionale degli urenti e f?ssail numero dei suoi componenti il quale non deve esseresuperiore a undici. 1 pareri e le propoSte che attengono aila tutela dei diritti di ti all'articolo 1, domma 1, deila legge 31 dicembre 1996, 11,675,sono trasmessi d Cayate per la protezione dei dati personali. 29. 1 soggetti che nelle comuniczioni ricixieste m’autorità espongono dati contabili 0 fam concernenti l’esercizio della propria attività non rispondenti ai vero, sono puniti con le pene previste dail’articoio 2621 dei codice civile. 13 - - 30.. 1 soggetti che; non provyedono,. nef ’ ; tennini;.e+n;le ‘*‘~-+&&i& nmdaiit& prescrii**co-- &i~d~en& &f & e: && 2. Gli atti@ridici,.le~operaPoni~di c¢rapone ele: intese:che contrastanocon i - &&G &, &- .d” p&nk. &aia,‘ . sono .. .:: 1. n&iiE ‘~&hies~ dillri4lltoritii sono puniti . m ti. 3. 1 soggetti cixe Operino nei settlk di c& *‘la kùzìone. amministrativa pecunkia cl ti ai comma 1 sono obbligati a &munica, da l.& un miliorie. a lire.Sduecentomilioni re : all’Autorità e all’Autoriti garante della irrogata daila stessq +ltorità. .31. 1 soggetti che non cktemperano‘agh a xrcorrenza e. del mercato .:lc in& Je le ordini e.‘aUe diffide deil’Autorità, impartiti - .O] perazioni di concentrazione,di. cui sono ai sensi deila yresente legge,:,san: .pti$ * piarti- il ..firte dell’esercizio dek rispettive . .. .: 3mpetenze,~ . can la Sanpone amministrativa pecuniaria .a 4: ‘CAutorità vigila sull’andamento e da lire’ venti milioni ‘a lire cinquecento -miull’evoluzione dei mercati relativi. ai settori lioni; Sii I’inottempercznzaximda prowei -cui al comma 1, rendendo pubblici ..&r dim&i adottali in ordine alla violazione pposke retazioni annuali’~ai- Padamento i delle nqrmc sulie postioni dominanti, ‘si isdtati deile anali, eEett&e. . ;3 . applica a ci2scun. soggetto interessato un2 5. L”&tori~ con ‘proprio regolamento, .-.sanzione‘ amministiva pecuniaria norì in do&, qei rispetto dei criteri di pkecipaferi0r.e %i 2 per cento’e non :superiore al 5 ione se trasparenza di cui aIla legge 7 agoper cento”def fattm&o réa&zat@ daIlo stés. to 1990, n. 241, e. successivemodikkoso soggetto nefl’ultbno esercizio chiuso an U, disciplina i prowedìmenti di cui al comteriormente alla notifkazione. della conte ua 7, i relativi pmcdimenti. e ‘Ie niodal3à stazione. Le sanzioni we .pecu ii comunicazione. ,In +rtiahe debbono niarie prevjste dai +erite comma sono ir ssere assicurati la notika. dell’apertura rogate- dall’Auto&& ~efl’istnsttoria ai soggetti interessa& la pos32. Nei casi.p&v$ti dai commi 29,30 I SIità di @esti di presentareproprie dedu31, se la violazio&’ è jii particdare graviti riom. in .ogni stadio deU’ismtto* iI potere 0 reiterata, p&é&ere~disposta nei Confront ieFAntorità di richiedere ai sogetti intedel titolare ‘di li& 0’ .autorizzazione ( essati%. a terzi che ne siano in p0sseSo di concessione anche la ‘sospensione BeU’atti.-- i fornire-informazioni e di esibire’documenti Viti& per un periodo non superiore ai’ s$:i ,ltili an’istmttoria ostessa.L’hrità è tenu1 a a. rispetbre.gli obbiighk e.rkwfatePa mesi;- ovvero la revoca .. jhertz& aila tnteh dek persone o deile im- :‘-=; 1prese su notizie, informazioni e dati in con- .-’ Eormità alla-normativa in materia-di tutela Idelle persone e. di altri soggetti rispetto ai trattamento di dati person’ali. 6, Ad. uno stesso sog$to’o ‘a so&eti 1. Nei setsori delle comunicazioni sonarre wntrobti da 0 coilegali a-soggetti i quali a e televisive, anche nelle forme ‘evolutive loro volta controUin0 aitri titolari pi conce+ realizzate con qualsiasi mezzo teknico, dehla sione in base ai critti individnati nella vimuhimediaiità, dell’editoria anche elettroni- gente nokitiva, non possono ‘essere riIaca e delle connessefonti di finanziamento3, scitie concessioni nè autordaA~ni che è vietato qualsiasi atto 0 comportameniLO amsentana di hradiare~piii del 20 per cento deile reti televisive o radioavente .per’ oggèno 0 per effetto la costi0l- rispettivamente ie foniche analogiche e dei programmi televiPone 0 2 tiantenimento di una posizior t0 sivi o radiofonici numerici, in ambito nadominante da parte di uno stessosoggeb eZiOIXdej trasmessi su frequenze tenesti, anche attraversa soggetti controìlati e coli l sulla base dei piano deile frequenze. Al. fine gati. - 14 - . .-___ .-e ._ 3Wl99j * . ..-.. . . “2 S~&~~JUO or&& . . . . .,.... alla GAZZEITA UFFK3AL.E~ -._.. '1 . . . te le &&$itl in &bito naziònde é:bde, deU’ev.t&ti& insuf&ienza ti kq&@ disipniii2i-;in alcune aree di se,p+zio; g) riserve per’ la difhsione dei. canali radiabili per ia diffusione del segnale rai iofonico .e televisivo di emittenti estere in ivore delle minoranze linguistiche riconocinte e per emittenti locali che trasmettono eiie lingue delle stesse minoranze. -. . di &hsentire I’av&o dei mer&i nel. rispetto dei principi dei pluralismo e della concorrenza, relativamente‘gi programmi~ teiev&ivi 0 radiofonici numerici l’Autodà può stabilire un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti .nel presente comma L’Autorità può stabilire per l’imittenza radiofonica in ahbit nazionale una percentuale maggiore ‘al 20 per cento nel rispetto dei principi de1 phralismo e deiia concorrenza. Nel piano nazionale di ‘kegnazione deile frequenze, redatto per l’ubikione degli impianti sentite le regioni e, aI fine di tutelare le minoranze linguistiche, d’intesa con le regioni Valle d’Aosta e Feti-Venezia Giulia e con le province auIonoie di Trento e di Bolzano, I’Autorità , fissi il numero delle reti e dei programnii irradiabti in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e delle frequenze pianikate secnndo i seguenti criteri: a) locahzazione comune degli im-’ pianti; b) parametri radioeletici stabiliti ini modo .uniforme seando srandard interna-~iioiahente riconosciuti, tenendo conto d!i un adeguatoperiodo transitorio per adegxx+ re la simazj~ne attuale; c) segnali ricevibili senza disturbi; d) riserre di tieque& per la difEusio*ne. del segnaleradiofo&& e televisivo COI1. teczzoiogiadigitale ed uso integrato dei sa,tellite, ‘Bel cavo e dei ponti radio su fre quenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di radiodiffusione; e) riserva in favore dell’erniaenza televisiva in ambito locale di un terzo dei canaii irradiabili per ogni bacino di utenza‘,. t ulteriori risorse possono essere assegnatj ail’emittenza locale successivamente alI; pianificazione. 1 bacini. televisivi sono (ii I norma coincidenti CORil territorio della rfb, gione, quelli radiofonici con, il territori 0 della provincia; fi equivalenza, nei limiti delle comp: tibilità tecniche, in termini di copertura dcr; territorio e comunque bilanciamento, su tut- 7. L’ Autorità, adeguandosial mutare dei: caratteristiche dei mercati ed avendo ripardo ai criteri indicati’ nei commi 1 e 8, erma restando 13nullità di cui d comma 3, .do&i prowedimenti necessari per eiimiad6 impedire il formarsi delle posizioni ti cui al comma 1 o comunqu? lesive dei hrahno~ Qualora ne risconti l’esistenza, Ipre c’istruttotia nel rispetto déf principio leì contraddittorio, ai’ termine della quale nterviens af5nchè esse vezi~o sollecita1nente rimosse; qualora accerti il compi1nento di atti o di operazioni idonee a det exminare una si@azione vietata ai sensi dei Cmmni 1 e .2 &e inibisce la.prkx2ione e (xdina Ia rimozione degii effe& Ove I’Aut orità ritenga di dover dispok [email protected] che i,ncidano sulla s~~~rturadel.L’impÌ& impo1lendo dismissioni di aziende o & rami di iizienda, è tenuta a determinare nel prowefiimento stesso un congmo%h&ik entro il tquale prowedere alla dismikioqe; tale ter-1mine non può esserecomun@e superiore a tiodici mesi. In ogni c&o le dis+sizioni relative ai limiti di hxentrazione di cui al !presente articolo si applicano in sede di rilascio owero di rinnovo delle concessioni e ’delle autorizzazioni. 8. Nell’esercizio dei propri poteri I’Autorità applica i seguenti cited: a) i soggetti destinatari di concessi& televisive in ambito nazionale anche per il servizio pubblico, di autoxkzazioni per trasmissioni codificate in ambito nazionale, owero di enuabi i prowedimenti possono raccogliere proventi per Una qUOti non Superiore d 30 per cento dele risorse dei settore teievisivo in ambito nazionale riferito alle Uas&z$oni via etere tenestre e Coti15- -7.c: -oy!‘..-‘.“: I . - - . . ._“.W.. . ,r, . ., .:- . Ii @ov~uti’di cui’ al’ precdente periodo’ .~:Y,-?rt,: ,?.qc--*.q w&;J@+ji.f?~m~:, && -mento 8 ‘dei ‘..‘*~t...,~~-‘~‘.‘4,~“,~~\: s&-&$I~. $ubbhx .,e?+Gipet$o ..: dei ’ di& defl’wo; ,no&& da.‘pubblici& nazionale e l&de, .da’~~~~.~p~~-~~i~vendite e da ute.. spansoriz&zìod-.proventi’ da convenzioni ‘wn so&etti pubbiiti; ric&i-ha offerta tele-’ visiva a pagàmeng ‘$’ netto delle spettanze delle agenzie di inte~ediazion~. II ca.icoio, per ciascun soggetto, dei rkavi derivanti da offerta teievisiva a pagamento è +siderato nelIa misura dei 50 per cento per un periodo di tre. anni a condizione che tale offerta sia effetnka eschsivamente su cavo 0 .da. .sateUite; la’qu0t.a di cui al. primo -periodo della .presente letteti nari:.può esskre superiore al 25 per.cento dora il-fatturato lqr: do ComplessiGodei soggetti autorizzàti per trasm&joG &efie EI& l@qs$m~to sia uguale 0 superiore al 20 per cento Gel fatrurato globale del settore televisivi> nazionaie; b) i soggetti destiuat&i.di &ncessioni c) i e:sogg&:,~Z~~autorizzazioni per _fk&te&i”ieleik~~~$a . -...<!..,‘75A^ llIL~> ..&Vo owero via sateihte possono.,,~cc@&e”’ proventi non superi& al 3Ojk ‘cento.‘$el thale delle risorse ..riferito .al $z%.i”~d~iIe emittenti televisive. naziou&..~iri~‘A&~o.~ e deile emittenti via sG&itel’ Al Crxi di konshire I’av- vio dei me~:.;l~~ ~~,itO. &j principi dei pluraiismo~ e ‘deh ‘&xic@&z& 1’Autorità determina un periodo .kansitorio nel quaie non vengorio ap@k& i limiti previsri nella presente lettera.j.Nei ‘&s6 “di prograrnrui offerti in modo coorcji+o, ‘i limiti di cui alla presente lettera ‘si’@$itio con riferimento alle singole ..d.. .’emittenti via cavo .i* I. Glelisive ‘.‘: .: - owero ,yi$ satellite che wmpongono ‘l’offerta; .I.,. . :.’ -1: ...7::1 i .. d) i. Soggetti khe comun@e--det&gono partetipazioni in hpkse operanti nei settori della radiotelevisione e dell’editoria di giomaii quotidiani e. periodici possonoracwgliere, sommando i ricavi dei due.se,!oi, proventi. .non superiori al 20 per Conto.dei totale nazionale delle risorse derivanti da pubblicità, spettanze per televendite, sponSOriZZZiOni, proventi da conveuzioni con soggetti. pubbiici, finanziamento .det servizio pubk$ko, ricavi da offerta televisiva a pagamento; vendite e abbonamenti di qkotidkni e periodici, dal mercato deil’editoria etettronica desIinata al ~&ISEXI~delle famiglie; è 7 ?,J fatta salva la disciplina stie imprese:&& ci di $jornali ‘quotidiani 0 pericdici di cui alla leae’ agosto J981, IL 416, e successive modificazioui. E fatto salvo il rispetto dei limiti per singolo settore previsti daIla presente legge; . 1 e) le wnccssionarie di pubbiicità possono raccogliere nei sAori radiofonico ov. vero teievisivo risorse economiche non oltre le quote previsie nelle lettere a), b), c) e.d). L’impresa coricessionaria di pubbkità, wntroUata da o ‘collegata ad un soggetto destinatario di concessione 0 auhrizkione radioteievisiva, puh racwgliere‘pubbiicità anche per altri soggetti destinatari di concessione in ambito locale, .nei limiti previsti dal primo periodo della prkexite lettera ed a ‘*l> condizione che detta impresa oorxesGouaria. raccolga in esciusiva la pubbiicik per il soggetto concessionario 0 autorizzato che la controlIa 0 è ad essa whgato. -. 9. Qualora anche uni solo dei’ limiti quantitativi indicati neUe lettere al, b) e c) dei comma 8 sia stato raggiunto mediante intese 0 concentrazioni, l’Autoriti prowede; nei rispetto del principio def. wntraddittorio, ~ai sensi del comma 7. Se i soggetti che esercitano l’attività radiotelevisiva superano, al momento dell’entrata in vigore deila presente legge, i limiti di cui al CO~Qma 8, mediante lo sviluppo spontaneo dell’impresa che non determini una postio- 16 - -. . . . jl. .::.-iiii!. n;:-.. - .&..i’. .::- . .. -.’ . ..? ne dominante nè elimini o riduca ii pluralismo e la. concorrenza, l’Autorità, con atto motivato e infiirmaton~ il Pariarné&& n& prowede ai sksi dei comma 7. Ai fini della verifica, da compiere prhna della data di rilascio owero di rinnovo deiie concessioni e delle autorizzazioni, I’Autorità invita i soggetti interessati a dimostrare, entro i. termini pretisa.& mediante idonea documentazione, la insussistenzadi una posizione dominante vietata pereh& la quota raggiunta è inferiore ai limiti di cui aI comma 8 owero perchè, pur essendostati superati i’li&ti di cui ai cskma 8 ne1 mercato di riferimento, individuati -tenendo conto, tra l’altro, defl’esistenza 0 meno di vincoli tecnici, economici 0 giuridici all’ingresso nel mercito di riferimento, della possrbiiità di access8 ai fattori di produzione, delle dimen’ sioni e de1 numero dei concorrenti e deila strntfm degli stessi non si ~otigura una posizione dominante vietata. Compete in ogni caso att’Autoriià effettuare ogni altro opportuno accertamento ai fkre di verificare l’esatta sitnazione in essere. 10.11MitidiallaLcomma8nonsiap.plicano ai soggetti d-1 di una coni cessione .teievisNa 0 radiofonica su fiequeaze terrestri 0 di Una autorizzazione per offertx televisiva a pagamento via cavo 0 via sateiIite, in entrambi i casi per l’irradi& rione di un soto progrknna nazionale. 11. II superamento dei liririti quantitativi relativi ailkquisizione di risorse economiche indicati nel comrna~8 deve essere verihfo nell’ambito di un congruo periodo di tempo, in ogni caso non superiore ai dodici mesi. 13 L’Amori& in occasione della reiazione* ai Parlamento sulle caratteristiche dei mercati di riferimento, deve pronunciarsi espressamentesulla adeguatezza dei limiti indicati nei presente articolo. 13. Al Ene di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, ai destinatari di concessioni radioteievisive in chiaro su frequenze terrestri è consentita, previa autorizzazione deil’Auto- A-UF%IALE .-y. . . . - ._.. serie gene?& - 0 lff rità, la trasmissione.simuitanea SUaltri man’ mi‘n. ..-: ; ,.. 14. Ai fini della defjnizione di poskione dominante, i. soggetti..che raccolgono puhbiicità per una quota @eriore ‘al 50 per cento de1fatturata f,ji una emittente, e i produttori e i distributori di prodtioni audiovisive che su base annua forniscono aprodotti ad una emittente teievisiva in Chiaro per una percentuale superiore al 35 per cento de1 tempo’ di diffusione giornaliero o al 35 per cento .deila fascia di maggiore ascolto, così come definita dall’&torità,. sono equiparati ad un soggetto destinatario di concessione o .autorizzazione..Nei tempo di diffusior$‘+kn vengono conteggiate le interruzioiii puhbiicitarie e le tefevendite. 15. Ai fbi.deUa appkazione de1 comma 8, aila concessionariadi pubblicità che raccoglie una quota superiore al 50 per cento dei proventi derivanti da pubbiicità, sponsorizzazioni e spettanze da televendite di ciascun sowggsto destina&io: di con-ioni owero autorizzazioni radioteievisive è imputato l’intero, ammontare dei proventi ad esso derivanti da puMAkit& sponso~oni e spettanze da tdevendite. 16. ‘Ai lini della individuazione deffe posizioni dominanti vietate dalla presente kgge si considerano anche-le partecipazioni al capitale acquisite 0 comunque possedute per il tramite di società anche indirettamente confroilate, di società fiducbrie 0 per interposta persona:Si considerano acquish le partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentementeanche in conseguenza 0 in co&2ssione ad operazioni di _ fusione, scissione, scorporo, trasferimento d’azienda o simili che interessino ti soggetti, Allorchè tra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma conciusi,. in ordine all’esercizio concertato del voto, o comunque afia gestione deUa società, diversi dak mera consukazione tra soci, ciascuno dei soci è considerato, ai fbi deita presente legge, come titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi controUate. 17 - “;. -. . ..-. .--.-y_ Tkk .- .“. _. ,. :- ._ ..--<-. . .. .: *. ,zZETTA UFRCIALE 1 . . lo 17:‘k&i Sukste,, .< deila presenteieggk i! controlaqcfie con..rifyhGènto. a soggetti società, nei casi . previsti daTarticoIo 2359, commi. primo ,e secondo, del codice civile. \ 18. Il controllo si consideraesistentenella forma dell’influ&a dominante, salvo prova contraria, ailorchè rjcorra una !delle seguenti situazioni: ’ r , 1% . g) esistenzadi un soggetto che, da solo o in base alla concertazionecon altrisoci, abbia la possibilità di esercitarela maggioranza. dei .voti dell’assembleaordinaria’o di notiire, o revocare la maggioranza deeti *tratori; :, . k) .sussist&za di ‘&porti, anche tra soci, ,$i’ carattire fi.nanPario e orDgmizzativo:0 ecotiomico idonei a consegke uno dei seguenti effetti; ., 1) la trasmissione degli utili e dehe perdite; 2) ti coordinamento della gestione dell’impresa con quella di altre imprese ti fini del perse~ento- di uno scopo ccnume; .;k; j. 3) I~atfriiuzione di poteri maggior rispetto a quelli derivanti dallexzioni 0 daile quote possedute; -. 4).1~attriiuzione a soggetti diversi & quefll &$&n&i in base all’assetto proprie. taria di poteri rieUa scelta degli amminism. tori e d+, -dirigenti deUe imprese; c) l’assoggettamentoa direzione comu ne, che può. risultare anche iri base alle ca rattexistiche della.composizione degli organ amministrativi 0 .per ahi significativi c qua.LScati elementi. diversi scricgm;mlc- i. in ddle liante. accordi $, tipo associativoanche con rperaf~xi. cii. comunkazione desti&& .di noncessione,autorkzazione, licenza o COnunque iscritti nei regi&0 di cui aU’ar&oo 1, comma 6,. lettera c), numero 51, della Iresente’ legge: La piattaforma è aprt$ alla ttilizuione di chi ne faccia richiesta in lase a titolo idoneo, secondo prirxìpi di rasparenz& di. concorrenza e di non. disc+ rhazjone. L’Autorità vigiia suila costitutione e sulla gestione deila piattaforma, g-aantendo, mediante l’adozione .‘di specifici hwedimenti, ancheai sensi dei.commi 3 1 : 32 deU’articdo. -1, l’osservanza dei +xìpi.di~traspare~ di concorrenzae di ,..‘: ?on dis@minazione tra i soggetti pubblici e privati; nonchè tra i soggetti partecipanti G’akcordo di cui al presentecomma e soggetti teti che intendano distriiuire proprie Zasmisioui mediante la stessapiattaforma 20. Ai. fini dell’applicazione degli articoii 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n 250, e defi’articoio 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, nI 323, convertito, con modi&azior& dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per trasmissioni quotidiane si intendonOyue.Ue effettuate nei tite orario previsto dahe suddette dispostio~ con kequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana.o~in alternativa, a centoventi giorni ak semesEe. Art 3-. 1. È consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data di enm in vigore della presente legge la prosecuzione dell’eserci19. IÌr deroga. alle disposizioni dei pre zio della radiodiffusione souora e teievhjiva sente articoio,. salvo quanto previsto da in chiaro in ambito nazionale e locale ho comma 8, lettera cj, la. società concessiona ai. rilascio delle. nuove concessioni owero ria ‘dei se&o pubblico radiotelevisivo e I; .finò alla reiezione della domanda-e comunsocietà concessionariadef setio pubblicc que non oltre. il 30 aprile 1998. 2. L’Autorità approva il piano nazionale di telecomunicazioni, tra loro congiunta mente, possono partecipare ad una piatta di assegnazione delle frequenze di cui forma unica per. trasmissioni digitali da sa all’articolo 2, comma 6, entro e non oltre fi tetite e via cavo e per trasmissioni Codifi 31 gennaio 1998. Stia base del piano natate in forma analogica su reti terrestri, me zionaie di assegnazionedelle frequenze SO- 18 - -. -. -. .C -..-e . .” no rilasciate, entro e non oltre il 30 aprile - 1998, le riuovi* concessioni radiotelevisive p&te.-.Tdj krxicessioni, che hmo una durati di sei anni, possono essere .+sciate, nel rispetto delle con&zioni detite in un re&&ento adottato dail’Autorità tenendo conto anche dei principi di cui aI comma 3, a società per azioni, in accom~clita’ per azioni, a responsabjlità lhi,tata~ e cooperative. Le società di cui. al, presente commi devono esseredi nazionaiità italiana owero di uno Stato appartenenteail’Unione europea. Il c~ntrallo delle società da parte dilsoggetti di cittadinanza 0 nazionalità di Stati non appartene& all’Uni& europea è consentito a condizione &e detti ‘Stati pratichinc nei u&onti dell’Italia un trattamento ti effeha. reciprocità, fatte salve Ie disposiLbo& .derivanti da accordi internazionali. G1: amminisuatori delle società richiedenti lz concessionenon devono’ aver riportato con danna irrevocabile a pena detentiva per de lino noo colposo superiore a sei mesi e no1 devono essere stati sottoposti a misura d sicxepa 0 di prevenzione. L’&u!orit& li miraBme3te &h radiodifhsione sonora, autorizzata ad una derapa per le scadenz previste al comma 1 ,e per quelle previst per la predisposizione del piano naziotie di assegnazionee del’ conseguente rikcic cielIe conccssio& quaiora Ia compks& dei piano radiofonico impedisca la sua ste. sua nei tempi indkati. LI $ano dovrà c& munque essbe ehborato entro il 31 dicem bre 1998 e il rilascio deile reiative conces sioni dovrà awenire entT0 e. non ohe il 3C aprile 1999. In caso di deroga è ~nsentit; la prosecuzione dell’esercizio. della radio diffusione sonoradi ti al.comma 1, ho a riìastio deile nuove concessioni owero tic alla reiezione della doknda e comunqu non oltre il 30 aprile ,.1999. 3. Ai fini del rilascio deile concession radiotelevisive il regolamento di cui a comma-2, emanato dopo aver sentito le asisociazioni a carattere nazionale dei titola ti di emictenri o reti private, prevede: - a) per. le emittenti radiotefevisive na-...7: ‘7 ;. ma& . . . .;. _SC’..: 1) una &*~a&&$$.~e la prevjsione di norme che consentano la assima’trasparenza societaria anche con jerimento ai commi~ 16 e 17 dell’articolo 2) una distinzione~ kì i soggetti rikdenti, delle emittenti- che, in base ai agetto editoriale presentato, garantiscano m proposta di produzioni destiate. a dixsificare l’offerta, in kfazione aIle conciiorti di mercato, Una quota rilevante di au-’ Iproduzione e di produzione italiana ed uoea,,. una consistente programmakone mah. ail’info~~~.~azione, un adeguato nuLerodi addeh, piani di investimento coorinari con il progeno editoriale; b) per le emittenti radiotelevisive locali la r&iiodifhSione sonora ntionaie, i seuenti criteri direttivi: 1) la sempBica@one delle condizioi, dei .requisiti sog,gettivi e delle procedure i rilascio ,deUe concessioni; 2) la distinzione - delle emittenti raEotelevisive locali in emittenti iventi scopi schsivamente axnmerciali ed emittenti ZJII-obblighi di informazione in base a ‘cri:eri che verranno stabiliti dall’Autori& ‘La ~ssibilità di accedere a prowidexke ed inz2nm anche già previsti da precede& ciispsizioni di legge, è risemata in’& &cfUsivi alle emittenti con obblighi di infO-zione ed alle emittenti di cui all’artkdo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223; 3) la previsione di norme atte a favorire la messa in aynune di strutture di produzione e di trasmissione, gii investimenti tecnici e produttivi, le- compravendite di aziende, impianti o rami di aziende, le dismissioni e, le fusioni nonchè la cosrituzione di consorzi di servizi e l’ingresso delle emittenti radiotelevisive lockii nel mercato dei servizi di teiecomunicazioni; 4) la possibilità per le emittenti radiotekvisive locali di trasmettere program19 - .%, : _^ m... . ihi i&&nativi differenzi& per non. oltre un quin@ delle ore di .kasInissione giornaliera in relazione ‘&e ‘diverse aree territoriali comprese.nel bacino. di utenza; . 5) la previsione,cb norme. specifiche in materia di pubblicità, sponsorizazioni e televendite; ’ .6) .in attesa che il .Governo emani uno 0. più. reg&me&i nei’ coafronti !!dègli: esercenti la radiodiffusione sonora:e’ televisiva. in ambito locale, le sanzioni previste daJl’artiw10 31. della legge 6 agosto.l990, IL.223, sono Iidotte ad: un decimo;. . ‘. .7) nei sistema radioteievisivo ‘.nazionale, assximonopaikolare valore le emirtenti loti che decidono di dedicare almeno. il 70’ pfx cento della programmazione.morytenika quotidiana a temi di chiara utilità sociale, quali salute, sanità e servizi socia& e classilicabili come vere.e proprie emirtenti cii servizio. Le emittenti locali a pro,=mazione monotematica di chiara utilità sociale dovranno essere considerate anche nella divisione \dMa parre di pubblicità pubblica. riserrata,:‘alleemittenti locali ed alle radio l&é&o& ai sensi di quanto previsto dd . wmma 1 deil’articolo 9 deila legge 6 agosto 1990, n. 223, wme SOS& tuito dall’articolo Il-Kr del decreto-legge 27 a&xto 1993, IL 323;.wnvertit0, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 425 e, da ultimo, dall’artiw~o 1, comma 10, del decreto-legge 23 ..ottobre 1996, n. 545,. convertito, con m0&cazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le emittenti locali che assumonole caratteristiche e l’impegno previsto dal primo periodo hannct diritto prioritario ai rimborsi ed alle riduzioni tarifke previsti daU’artic010~7 de& legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall’articolc 7 del decreto-legge27 agosto 1993; n. 323: convertito, ~,-wnm0diCcazioni, dalla legge 27 ottobrè 1993, 11.422. Ad integrazione delle leggi sopracitate,per le emittenti locali che dedicanoalmeno il 70 per cento de& propria programman‘one ad un tema d! chiara utilità sociale, la misura dei rimbors: e delle riduzioni viene stabilita sia pef le 4. *.;... .“.. agenzie di i+orr&ion~ $Cper le spe$e ektniche, telefc&he e. di, te&&nuni~oni, compr.esol’uso del tieUite,‘k&. nrisnra prevista dalla norme vigenti. 4. Nell’ambito del riassetto del pi&o nati0nale di assegnazionedelle kqn&e, le itesse, in via prioritaria, ‘sono assegnateai ioggetti titolari della concessiOnecomtita.. ia: .. 5:. Le wncessioni relative alle emittenti adiotelevisive in ambito nazionale devono :@sentire l’irradiazione dei pr@grammi’.sez0ndo i criteri tecnici. stabiliti nell’artico10 2, comma 6, e wmunque l’irradiazionè del ;egmle- in Un~areiage%graficache wmpren- ; ._ ia almeno 1W per cento del territorio e rutti ~:capOìuoghi di provincia. Le concesiiOni. relative alle emittenti radiofoniche in Mbito nazionale devono, cimsentire l’irraìiazione del seguale in un’area ge0gr&ca :he comprenda almeno il 60 per kento de! Xzritorio e tutti i CapolUoghidi provincia. Il Tiano nazionale di assegnazionedeile frequenze riserva almeno un terzo ?iei programmi irradiabili all’emittenza. teIevisiva locale e, di nqrma, il 70 @er0ento’dei prtiv.mmi irradiab~ all’emittenza‘ radiofonica i c ambito locale. Nel piano nazionale di asse-azione delle freqnenze è prevista una tisem di fkquenze:-: ‘.. a) per le emittenti radiotelevisive 10cili e radiofoniche ntioIi& che difEondono produzioni ar.lw etniche e religiose e che si impegnano a non amettere più del 5 per cento di pubblicità p& ogni ora di diffusione. La wncessione a tali emittenti può essere.rilastise le stessesono Wstituite da asrocihzio~nriconosciute 0 non riconosciute, fondazioni 0 woperativti prive di scqo di lucro; . b) per l’introduzione CM savizi~ di EIdiodiffusione sonora e televisiva digitale così come previsto dall’articolo 2 Comma 6, lettera d). L’esercizio della radiodiffusione sonora e teievisiva digitale èr concesso alla concessionaria dei servizio pubbliw e ai concessionari 0 autorizzati’ per la tele+ sione e la radiodiffusione sonora in modu- -2O.. .: . -. I, . . -\:a-u5-y ..--4 ._ deì. serv~tio~pubbko radiotelevisivo è tenu- -. sjva in &bito nazhaie che superino i Smiti previsti dall’articolo 2, comma 6,; possono proseguire in-via transitorio SucCessivamente alla data.dei 30,aprilè 1998, l’esercizio delle reti eccedenti gli stessi limiti, nel rispetto degli.. obblighi stabiliti per le emittexiti nazionali televisive destinatarie d ~còncessione,a~wndizione che le trasmissio ni siano effeEuate contemporaneamente SI kquenzeterrestri e via sateLlite 0 .via caw e, successivamente al termine di. cui a comma 7, esciusivarnente via cavo 0 vi; <kateate. 7. L’Auto&à, in relazione ail’effeuivo congruo mjhxppo dell’utenza dei programm radiotelevisivi via satellite e via cavo, indi ca iI temine entro il quale i programmi b radiati dd3e exrjjttenti di cui al comma devono esseretrasmessi esc!usivamente ti satdite 0 via cavo. . 8;. -All’entrati in vigore della presenr legge 1)Autorità dispone la don deli’uso delle frequenze che a parere deU st&a-, non sonoindispensabili ai sogget esercenti Ymtà radioteievkiva per l’ilTi minazioue den’area dì semkio e de1 bac no. L’Autti assegna,anche in via provv soria,.taLbqnenzeai destinatari’di concxz sioni 0 ‘autorkkoti radiotelevisive in an bito nazionale e Iocaie che hanno un grad di coperarra della. popokzione inferiore :al 90 per cento ‘di quella residente nel territcE.. ti0 cui si ‘riferisce la concessicne‘ 0 I’autr5rizzaione. Sono èscinse datl’assegnazione, che comunque è attuata nel. rispetto dei criteti Stabiliti dalla Corte costituzionale cc3n la sentenza 7 dicembre 1994, n. 420% le emittenti che trasmettono in forma codific ata. Le disposizioni dì cui al presente cornma sono attuate fino all’entrata in funzioine dell’Auto& dal Ministero delle comunic rioni. 4 - ito, di trasformare una deUe sue reti telesive in una emittente che non può awarsi di risorse pubblicitarie. Nei piano pre. :ntato all’Autori@ si prevedono apposite >luzioni per le regioni Valle d’Aosta, Friu-Vene& Giulia e per ie .province autonote di Trento-e di.Boizano d’intesa,.rispectia&f& con.le regioni e con le @mince, a itela’ delle tiorake linguistiche e in .una lgica di cooperazione transfrontahera aeinittente di cui .al secondo periodo non i’appkano i limiti. previsti d&articoio 5 ommi 6 e 8. L’A.utorit&, valutato. il piano li rii~tturaziciiie,’ sentita.-lii Commissione rariamentare per l’indirirzo generaie.e la $&nza dei servizi radioteievisiv& indica 1 termine ,entro, cui deve essere istituita ‘emittente. di’ cui al pr&nte ,coryn~ contekaknente all’indicazione’ dei temine di ti al comma 7.’ 10: La diffusione r&otelevisiva via sa@lite originata dal texritorio nazionale, xmpresa quella &‘f&la codi&ìta, è sogi getta ad autokazione riIascia.ta.dall’Autoità owero, tio aila sua costkkone, dai Ministero delle comunicazioni, sulla base di m apposito regolamento. Il. Nessun soggetto può’essere destinatario di più di una concessione teievisiva su jfrequenze teatri in ambito: 'nazionde per jla trasmissione di programmi in foma co(dificata. 1 soggetti legittimamente esercenti :alla data di entrata in vigore defIa presente legge più reti tfdevisive in arnbitq nazionale in forma codificata devono, ai fmi di quanto previsto dai comma 2 del presente articolo, dal 31 dicembre 1997, trasferire via cavo o via satellite le trasmissioni irradiate da una delle loro reti. Ciascun operatore può proseguire lresercizio di due reti fino ai 30 aprile 1998. A partire dalla data indicata 21 - \ ‘, .. nek precedente periodo* la. r$F &cedente ptib*e&& esercitatain via transitoria, alle stesse condizioni e nei: termini:.previsti dai &nmi~ 6 e 7.-L’Autorità idotta un -apposito regolamento ‘che disciplina ’ le trasmissioni “i. codice. su frequenze terrestri e tiene contò;. neU’indic&ione del termine di cui al corrirna~7; deila.partic&re natura di tale t+ po’ di “tkts&sioni. L’ Autorità owerq,! &6 al morné~to del ‘funzionamento ,d&Autoriti- stèSsa;il Ministero delle comuni~onì, in via prowiso~. prima 3eIl’approvazione dkl’ piano. nazionak di zi&egnaziorie .d&e frequ&e+“assegk le frequenze #I+e, anche’ a kj$ito del tkferikento ti &vo o ti satdlit~’ delle reti di ti & presente&Ìnma, ai ti&e&mari 0 autcrizzati in ambito ‘GZioAie’ e locaie che si trovano neUe Co&fioj$ pr&& a a-a ‘8. Ge0 J&I& ne dj novanta giorni’ il Ministero de& COmunicazio.ni“adotta,&la base deile norme cStexi&é~,~nejlaprksente legge e nei re&akento $retito l’articolo 1, c&n& 2 i l via u.0. Scino abrogate le norme dell’artiChio 11, comm&1 e 2, del decre$-legg?; 27 agO&sì19?3,,IL’323, Cpnvertito, Con ni*CapOn;.dalla legjje ~27~+tob;rel993, n. 425 in cqmasto .an !a, mpI”ente le&e. . l2- Restano.salti gIi +&ti prodotrisi m .&ii deila previgente disc@& in particolare per ciò che.afiiene.ai ‘@rocedimen@ sanzionatcri incorso, alle viohzioni contestate e,dle sanzioqi appìicat~ 13. ,A partire dal P gennaio 1998.& &nmobili, composti da più unità abitative di nuova costmzione 0 quelli soggetti a ristrutturazione generale, per la kezione deile trasmksioni radiotelevisive satellitari si atialgono”di norma di antenne collettive e possono installare 0 utilizare reti via cave per distriiuire neile singole unità le trasmisSioni ricevute mediante antenne Gilettive. Entro Centottanta ,giorni daIla data & entrata in vigore della presente legge i co- .I .- :cJl 2 .B;k &+.v..& ;f $z.-?*;Ji !&il&Gnano: &: qgoimento. si,&-- ioqe ,~~~~~p~~~~~~~~~~:~~e trakksioni ~radig$~~&ivC Sateti& _& ceri-ri storici aI 5.k ‘di girantire la salvaguardia Legli aspetti paesaggistici. .14. Gli intenknti per la red&&one di ltiovi impianti: O- per ..la riqm&one di peili esistenti, concernenti la distribuzione tU’intemo degli eMici. e aelle abitazioni di egnali provenienti da reti via cavo 0 via ateIlite, ‘sono soggetti ad TVA nella misura leI ,4 per cento. Analoga misura si applica tgli ab+namenti alla diffusione radiote~eti;iva con accesso condizionato effettuata jn kna. digitale a :mezzo-di reti via cavo 0~::.) tia satellite, nonchè ai. relativi. decodificato-“.-. i di;&&’ 15.:’@l’aiticoio 1, cknrna 2, della-legge 14 novembre 1995, n. 481, sono soppresse e seguenti parole: «ivi compresaai soii Eni id presente comrnz~l’esercizio del credi:o,». ‘. h7. Le imprese di radio~ilcfige televisiva operanti in ambito locale possono effettuare coIlegamenti in diretta sia attraverso. ponti mobili, s+ attraversocollegamenti temporanei in occasione di awenimenti di cronaca, politica, spettacolo,cuItura, sport, amiito. I . . - zzEfip.u-CIAU~. I ,... -...-...ywy-..:;--y -_\ 2’ serie genede . . &. In _ . ..- _-. * .-,. * ._...e .18. Sono consentite le acquisikioni, da ~xnbre. 1996,. n. 650, è ’ sostituito ti se. UeTlkz :’ * . park ‘di: società di Capitali;: ~di+indOlla-, rie svoigenti attiviti di3àciG*hne SO- ’ 42. Iir sede di prima applicazione i sognera’ e televisiva di cui aU’artkolo 1 del de- ;etti-di cai ai cirmmi.~ 30 e’ ‘31 sono tecreto-legge 23 ottobre ‘1996, n. 545, conver- uti ad &emperare ai prowedimenti di ‘cui tito, con modificazioni, dalla kgge. 23 di- i suddetti commi. entro. il .3 1 ottobre . cembre .1996, IL 650, costit&e in società .997». cooperative a respiabilità limitata. 24. Il canone di concessione per il servi19. 50 ai riIa& delle hove conces50. di radiodiffusione sonora digitale terresiimi per la radiodifEusiorie-‘sonora <oho consentiti il trasferimento e la cessione di itre. non è dovuto dagli interessati per un leriodo-, di dieci armi. knpianti 0 rami di azienda tra concessionari tidiofouici nazionali 0 tra questi e gli autokati di ‘cui agli articoli 38 e seguenti deikt. 4. -. la lese 14 aprile 1975, n. 103, secondq le mdalità di cui’ ail’articolo 1, coinnia .13, dei decreto-legge 23 ottobre 19%, IL 545, 1. L’hstakzione non in ~hsiva delle. Fnvèr&o, con modi&&ioni, dalla legge ki di tefecomuuicahone. tia cavo 0. che ,23 dicembrb ‘1996, n. 650.. . tikzano tieque& texxkri è’ subordinata, 20. 1. canoni di conces&one reiati on decorrenza’dalla data: di entrata in viall’anittenza ra&oteJevis*a privata in ,am ;ore della preseute legge? al rilascio di libjto locale sono,dovuti dai, mor&nto dei 6 cevimknto del prowedimehtti di’ cxxxa%sicÈ e& da parte dell’Autorità. A -decorrere ne. & parre deIl’interessato- OVe la concks talla stessa data l’esercizio delle ‘reti di texomuniwzi~ne e la forr3itura di se& di siche venga ricevuta nel co1Iso dell’armo 7 sono- subordinati .al daelewmuni~oni canone è dovuto in pr+zion$. ai mesi ‘In autorizz+oni da parte ci0 di lka2.e e terconeuti cou la fme dell’a&0 st&so~ CkU’ Autori&. L’installazione 6, gaziogi ter21. ’A decorrere dalla dati di en&’ iIn bestriper i servizi via. satellite discipiina~a vigore della presente legge, i trakferimeh i ’iti sasi deile.yrocedure previste nel decreto di azioni 0 di quote di società concessio~ ,- 1,egidativo 11 febbraio. 1997, u. 55, è sogiie private sono czGs4xtiti.a condizione che geettaad autorizzazione rilasciata dall’AutoI’asseuo prcipxiefarioche. ne derivi sia conl- Iit& fo&e a qGan& stabilito nel. comma 2 de:l I 2. Le licenze e lk autorizzazioni di cui al preiente articolo. lna 1 sono dasciate suila base delle di22. Le nonne ii cui~all~art@lo 4 dell = 4~izioui Contenutenel regolamento di ti legge 6 agosto 1990, n. 223; si applicano, a 1alParti& 1, comma. 5 del decreto-legge mxiizio~e che le imprese radiotelevisive nle :23 ottobre 1996, IL 545, convertito, wn mo!a dificaponi, dalla legge 23 dicembre 1996, chiedano l’applicazione, anche in .asseru dei piani di assegnazione deile ikequemz b, 650. radiofouiche e televisive e dei piani te& J3. L’&aUazione delle reti. di teiecomuiiali di coordinamento. In ti caso si farà r nic&one cfie transitano su beni pubblici è ferimento alle aree ove .sonO ubicati gI.i inn- S&or&&ì ai rilascio di concessione per rpianti di diffusione e cii ‘collegamento ese l’uso dei suolo fxxbblicoda parte dei comuti e c0mu.nql.xin modo non discriminatoti0 citi dalle imprese radiotefevisive. 23. Il comma 45 deil’articolo 1 de1 dt- tra i diversi soggetti richiedenti. In taii concessioni i comuni possono prevedere obbiicrete-legge 23 ottobre 1996, n. 545, conve Cito, con modificazioni, c@a. legge 23 C ghi di natura civh. A tal fine* l’Autoriti -23- L-y. ,“.y : ..+ ‘L .-2. .- ..-.. . .. . .L, -. . . . .. . . -’ . _-.-’ .-.._.-- -.-..- .. .;- m-.__ . . . ._.w...h __. _-.-- .-* . - :. ” ._ ’ - - -. _ _. . _ - . . .-..,* ..:.= - J-r ‘5 -. : :;;‘-e+a m rego&& &&jg~ h fi& nq generaleIe, modaIit~ ed i. limiti‘ &k:.& . ~o+so&. ksere. previ& gii &&obbligl;i’, la cui. validità si kktetide.an@i&‘de Concessi016 p-ed~~tem&x~e, hsci&,:‘su richie- missione- nazionale per le socie& c&i borsa sta dei’ comu@ intekssiti ..’ L’institione (CONSOB) ai sensi ‘del..decretodei. Presidelle reti ;forsaJi, così cotie detiite in ti dente.. de& Repubblica 31 marzo 1975, . apposito regolamento emanato daUTA.utò~ n. 136, qualora .superi I’ammontare di btturità, è soggettae+sivamente & r&w&‘di rato determinato dall’Autorità, alla quale licenza da parte deila stessaiAuiorit& 1 wxn@eteanche di. definire i criteri per la seprowedimenti di cui al presente...comma, ,p+uione contabile deil’attività entro, sei ‘nonchè le concessioni di radiodifksione mesi dalla data di entrata in vigore della previste nei piano di assegnazione.costitu& presente legge. stono dMiarazione di pubblica utilità, in5. Gli il$hi 'oggetto.di concessioneradifferibi,lità e urgeniza delle relative .opere. diOteievisiya potiono essereum anch&:j Lk aree acquisite entrano a far partè.del pa- pef~eladisQyibuzionedi’ seti di tei&mu- .hAi in&ponii~e del tiune. Per l’ac- ti&i~ni. In tal caso, i dest&t&..& conq&&ione dei gare* autorkazioni e nuila c=ssiom in ambito locale sono teriuti aUa osti previ& in. materia. ambientale; edibia separazione axìtabile defl’attiviti Gidiotefee sanitaria è indetta, ài sknsi ‘d&‘arti~io14 deh legge 7 agosto 1990, n. 241, e suc- *i-q da quella svolta nel settore:.deileteiementre i desbnatzuidi cxmCessfie mod&a.zi&i,’ una axfeznza. di c~muni~oni, -servizi Alle re? i+izzate ai sensi degii ar- cesiioni per emittenti nazionali SOnotenuti ticoli 184.e 214 del: testo unico in materia a 6oSituire stieti separateperla gestione pstaltg:&.ban&~~ta e &i telecomunicazio- ckgi~inlpiallti. Le dispo$ziolli di cui arpteni, approvato.%kn .decreto dei Presidente Sexiti5comma hanno effiki& a&corr&e deUa R-ì 29 marzo 1973, n. 156, si ‘Ball’adeguamento degli’ &@nti .aI piano de& kequenze, [email protected] disposizioni deilo stesso testo nazionale di assegnazionee adeguamento che comunque -deve awenire unico: rekuke alle Iimitazioni lègali della entro centottanta giorni daU’apprMzione pmprietk e. al’ diritto di servi& Sono co* muTque,htte salve.le compf$enze in mate- dei piallo stesso. 6. Le società titolari ti servia di pubblì- .. ria pdca ti urbaaistica delle. regionr;a stabS0 speciale e delle proViil= autono&& Ca,utilità. che h-0 reabato~ pe? Ie pro- c’ 4, Le società che installano 0 esercitano prìe;esigeuze, reti di tekconxmi~on~ sole ‘reti:di. telecOmuuicaziouie’ gii . operatoti na tenute a wstituire società separataper lo svolgkuento di qualunque attività nei setto‘che sw tdi reti fixniscono~servizi di tei& municazioni sono obbligati, ne1 ~termine -re delle tekcomunicazior& La società amprevisto dal regolamtio dj cui au’artic.oio cessiouaria del servizio pubblico di tekco1,. comma 2, deI decreto-legge 23 ottobre municazioni non può assumeie.partecipai 1996, z 545, convertito, con modificazioni, Ooni dirette o indirette, attraverso società dalla legge 23 dicembre 1996,-n. 650, z te- controllate 0 controllanti, owero collegate, nere separata contabilità delle attività ri- nelle società titolari di servizi di pubblica guidanti ~‘rkìpettivamente I’insZallazione e utilità che hanno reaikato le predette re& l’esercizio delle reti nonchè deile attività ti- nè acquisire diritti reah o di obbligazione guardanti la fornitura dei servizi. Le società sulle stesse reti. titolari di licenze di te~ecornuni~oni sono 7. L’AUtorità conferma alle società conaltresì- obbiigke a tenere separata.contabi- cessionarie dei servizio pubblico radiotelelità delle attività svolte in ordine a& fo& visivo e di telecomunicazioni le vigenti tura del servizio universale. La contabilità concessioni con annesseconvenzioni. L’in. ., .j’,. . 24 - . -- . sUone delle m ezlargabanda Arti 5: . . ‘della :società coricessiixxtria. del . se&0 pubblico. di telecomunicazioni è ([*erc~nnessìon~ acgsso _ soggetta alla’ concessionedi cui ai comma . e servizio zu&ersaIe) . -. 3.’ L’installazione, 1 ésercipo e la ‘fornitura deila rete nonchè la fornitura dei servizi di 1. 1 soggetti destinatari di licenze o autotele&municazìoni da parte delle società di ci zzazione per la installazione delle reti ovcui ai. commi. 5 e 6 xouo sub&dipati al rila- V ero per la fornitura di servizi di. telecomuscio ‘dei prowedimenti: di c+ ai commi 1,. 2 .nicazioni, nonchè i soggetti titolari di autoe 3 def presentearticolo, nOn&è al rispetro r;izzazione per l’esercizio di reti regolano i dei principi di obiettività, trasparenza e non r;apporti di interconnessione e di accesso discriminazione. S uila base di negoziazione nei rispetto. deIle 8. Sulle reti di tekcomunicazioni posso- r egole emanare dall’Autorità e dei seguenti ni essereofferti hnrti i servizi di teiecomti- F~rincìpi: nicazioui. Fino al’ 10 gennaio 1998’ la con,iij,.promozione di un mercato competicessionaria del skvizio pubblico di tekot ivo!delle reti e dei servizi; municazioni wnsewi l’es&kvità per l’ofbj garanzia del.Yinterconnessionetra le ferta di%tefefoik vocale, fatta saiva comun-. . eti e i se& sui meroari locali, nazionali e &e ‘la. possiiilità di sperimentazione dc1 r CMl’Unione europea; parte dei Soggetti che ne abbiario fatto r-ic) garanzia di comunicazione tra i term chiesta all’Autorità, ottenendone auto* 1 &d.i degli utenti ove compatibili, di non zione. Fino. alla stessadata le società desti w iiscriminazione e di proporzionalità di ob( natarie di concessioni in esciusiva per te!e d.ig.hi e di diriti tra g,b operatori ed i comunicazioni non possono realizzare pro tornitori. , duzioni raciiotefevisive. La concessionari;3 I def setio pubblica di te~ecomunicazioni 3 La re&nerazione de& obblighi de! non può essexedestinataria diretramente (3 -!jetio universale è disciplinata in base ai Mirettamente di concessioni radicke1evkive 1princìpi di cui al regolamento di atruazione su frequenze terreSti in chiaro nè fomir e ,di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, programmi o servizi nè raccogliere pubbli - <n. 545, convertito, con modiikazioni, dalla cità per i con~onari ~radiotefevisivi na.- legge 23 dicembre 1996, n. 650. zionati e iodi su kequenze terrestri i n 3. 1 sqgeffi autorizzati all’offerta cii serChiarO. vizi, di tekcomuniCa2ioni ai sensi dell’arti9. L’offerta def servizio di telefonia VCb- colo 4 hi31~10diritto di accesso alle reri cale è soggetta.dal 1” gennaio 1998 a re@i-, L’accesso può essere limitato M’Autoti me di prezzo. La concessionaria dei se?rli- per ragioni ai: zio pubblico di tekcomunicazioni, per Kn a) sime= di funzionamento della periodo non superiore a due anni dalla datLa rete; * di eqaata k vigore della presente legge; è bj mantenimento dell’integrità della soggetta per il servizio di telefonia vocaie a rete; regime tarifko. Le tariffe sono determin; cj interoperabilità dei seti, qualora te ai sensi deil’articolo 2, comma 18, deh ricorrano comprovati motivi di interesse gelegge 14 novembre ‘1995, n. 481, ccIIl nerale di natura non economim l’obiettivo del ribiianciamento tariffario e 4. Se ricorrono ragioni di protezione dei. dell’orientamento ai costi. L’Autorità esere dati ache permuli, riservatezza delIe incita la sorvegiianza sui prezzi praticati adotta i provvedimenti necessari ad assicr!l- formaponi trasmesse 0 registrate e tutela della sfera privata I’aca~so può essere lirare condizioni di effettiva concorrenza. da parte ,.-. -, *--\ ..-/. - 25 - - - 5’ . --.y; +s .y .!. ..*.- .I AZETA-UFFICIALE mitato dai Garaute.per la protezione dei dal ti per$onali, di intesa con .J’Autorità. 5. Gli’ obblighi di fornitura di1 servizio universate, ivi inciusi queili concernenti la cura di interessi pubblici kionali, con speciEco riguardo ai, seti di pubblica sicurezza, di soccorso+bbiico, di diksanaziouale,. di @otezioue. che, di giustizio diistruzione e di Governo, e ie ‘prvd&i di sceita da parte defI’Autorità dei soggetti tenuti al loro adempimento sono fksati secondo i criteri stabiliti dall’Union euro-Pa ,, 6. &&Xsposizioni di cui ak’articolo 4 deh.. presente legge e ai presente. articolo possono esseremodifkte su propoh del hhi&ro delle comunicazioui, secondo ‘le procedure dell’articolo 17, comma 2, della Iegge 23 agosto 1988, n. 400, sentite I’Autorità e le compe:exti Commissioni pariamenhri. .I .: .-T.-y- .-.. SCnegurcmlc-li177 ::a.;:r. ,. .Y~o.ooo-o .’ .-.* m ragione d’Emo, SI provvede::. i ..: a) quanto ad aknu~ lire 32.090.000.000 mediante utilizzo delle. riscke .finauzitie già destinate aI hzionamento deI.lJUfficio del. Girante per la radi-ione .e i’editotia; .b) quanto ad’annue lire 2O.miliardi con le mòdalità di cui all’articolo 2, comma 38, Mera b), e cmmi successivi, della legge 14. novembre 1995, n. 481. \. 2‘ Secondo le steksemodalità può esskre istitit~, ove n-sari0 e con criteri di parametrazione che tengano conto dei costi,del17.afUvirà,un c&i.spe~o per i servizi”“i resi~,d&‘Autoiità in base a bisposizioui di legge, ‘ivi compresa Ia, ~xmta dei registro degli ‘operatori. 3. U Ministro del tesoro è autorizzato ad -porrare, con propri decrej le occorrenti variazioni di bilancio. ArL 7. (Entrata ùi vigore). 1.. All’onere derivante dall’appkazione in lire della -qresente legge, valutato - 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivoa queilo della sua pubblicazione neiia Gazzerta U@5ale. La presente legge, mtnita de! $gillo dello Stato, sarà inserita nega Raccolta &&Je degli ati normativi deh. Rqnbblica it.aliam E fatm obbiigo a chiunque -e:ti di osservarla e di farla osservare com2 legge de!Io Stato. Data a Roma, addì 3 1 lugiio 1997 SCÀLFARO PRODI, Presidente de! Consiglio dei Ministri MACCAMCO, nicmioni - 26 - Ministro delle posre e delle teìecomu- .2. . .: .. LAVORI PREPARATORI * . . . . *’ . saafo dcaoRqrprboiic;t (atmB. iozl]: ddk postee &Be tdcann~ooi (M~crx%o) il 19lugiio’1996. F+lw&- dii i4iukrm . AssegmoaIIasmmm;aianc(Lavori pubbki~, iu sale rcfkaitc, iI 23 luglio 1996; con pareri r ’ ’ dda (r c&mdoae it 26 seaadrc 1996; f8.9.23, 26rmrn,1941;8,15,16,w~1997.c7~gio1997. -itlaulaii20e21maggi0 1997capprwatoil12maggio caeradci?iepaad(atto W ottobre 1996;X 19 novanbd .=?g +.;r ?; .. \.deile commissi oni IS, 2., 3’, 4., Y, 6’ c l(r, 1996; 23 gcunaio 1997; 11, 13, 19, .& 25, 1997. P 3755): coBnkiani ritmite W (C+ra) c IX (TrSporKii, in Scdc refcre3tc. il 28 maggio 1997, con par+ ddlc commimoai I. 9 tiunitc VTI c M. il 5. IS, 24.26 giugno 1997; 1, 7. 8 luglio 1997. Esaleaco dalle commkioti Esaxnam in aula il 9 c 15 Iugiio 1997 e approvato, con modiErziani. il 16 luglio !9Yi. - axnmisiouc (Lwori pubbliti}, ia sede rckreotc. il 21 lugiio 1997,con asrtri Je!le commissioni 1’. 2.. 3., 7, 6’, T, Il’, 1T AsqnamaUa8* mmissionc pc~lc questiom regionaii. e 13~cddla~mpcrgli~~delleComrmiràeurope=e~au, Assqnco~5ccaiIaS~cormms+i one. iu saie dc!ibcrante, il 22 lugiip-l&. Eizaleato daila 3’ cornmkione il P luglio 1997 e qprovaro il W luglio L997. PC eioni di urgrrza si OIIICKU la puo’oiiuzionc dc!k note aiIa prcscau legge. ai SC& dcil’tm. 3. comma 5. de! regohucz~to di csaz&one ctecrcn dei Prcsid.cace~Rcpubbliu cd.lepubblicrda! tmZ0 rrmf3 dello dispoaiioni sulla promuigaionc deh leggi suila csrmmbonccic EoP uSciali della Rcpuboliu kiianz approvato wn D.P.R. 14 mazzo 1986. n. i-!7. In sapplcmcxo or<fiparioaila Gaazcrza Uffuh - serie ~CICK& - &! 25 agasro 1997. si proti& aila ripubblitionc dei BO d&la picaxr&ato dr& pubblicazioni aotikaii ptire dalI’ar~. 10. comma 3, dc! LXO, unico appmwo con D.P.R. 28 dkznbrc 1985, ==kIs n. 10%. non& di note sinucic!~ a margine di ciasxu comma o gru@ di comrm. stampare in motio czxa@co. c!x individuino in modo 1997,n. 127. COUKUDZO dCgii SKSSi.ai SUSi dd.lO S-0 art. 10, COUKOIa j-h+ aggiIulro daii’tarr. li.nmma 3.ci.ctilcggcI5maggio sodil 97Ga87 ‘DOMENICO CORlTSXNI. -. \ , diremre (965MiO) Roma - Lstim~~ POiigafb e iha dcilo Stato - 5 - RADIODIFFUSIONE .E TELEVISIONE agosto 1990, n.223 L. 6 CILI L. 6 agosto 1990, n. 223 (1). Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (Ila). 1 Am. TITOLO fonici 1 - Diffusione e televisivi TITOLO 11 - Norme di programmi radio. . . . . . . . per la radiodiffusione: Capo 1 - Disposizioni generali . . . . Capo 11 - Norme 2-E per la radiodiijuione _ . . . _ . . . . . i 6-24 111 - Norme per la concessionaria del servizio puDOlico . . . . . . 35-18 privata 2. .:. ‘: ; 1 Capo TITOLQ III’- TITOLO IV - Sanzioni TITOLO V via cavo Diffusione Norme . . 29 . 30-31 . 3241 . . . . . . transitorie e finali Allegato TITOLO Diffusione di programmi 1 radiofonici e televisivi 1. Princi~ generali. - 1. La diffusione di programmi radiofonici 0 te!evisivi, realizzata Con qualsiasi mezzo tecnico, ha carattere di preminente interesse generale. 2. Il piuralismo. I’obiettività, la completezza e !‘imparzialità dell’informazione, l’apertura alle ditendenze politiche, sociali, cultuverse opinioni, raIi e re!igiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, rappresentano i principi fondamentali del sistema radiotelevi-CA sivo che si realizza con il concorso di soggetti 2 pubblici e privati ai sensi della presente legge. TITOLO Norme per 11 la radiodiffusione Capo 1 - Disposizioni generali 2. Servizio pubblico e radiodifiusione. - 1. La radiodiffusione di programmi radiofonici e teievisivi è effettuata dalla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Può inoltre essere affidata mediante concessione, ai sensi della presente legge, ai soggetti di cui all’articolo 16, nonché mediante autorizzazione secondo le moda(1) Pubblicata nella Gaiz Uff. 9 agosto 1990. n. 185. S.O. (Ua) Per il regolamento di attuazione. vedi il D.P.R. 27 marzo 1992. n: 2SS, riportato al n. ULVI. L’art. 1. L. 31 iuglio 1997, n. 249, riportata al n. ULXXII. ha abrogzato tutte le disposizioni concernenti la tenuta c I’organiaaaaione del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radioteievisive. ivi comprese quelle contenute 1161 lità di cui agli articoli 38 e seguenti della le oe 14 aprile 1975, n. 103 (2). e successive mo &.I r- p cazioni. 2. Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato mediante concessione ad una società per azio ni a totale partecipazione pubblica. La concessione importa di diritto l’attriòuzione alla concessionana della qualifica di società di interesse nazionale ai sensi dell’articolo 2461 del codice civile. Ai fini dell’osservanza dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica lo novembre 1973, n. 691 (Ua). nella Provincia di Boizano riveste carattere di interesse nazionale il servizio pu’bblico radiotelevisivo in ambito provinciale e locale (3). 3. Nei titoii 11. IV e V deila presente legge la società di cui al comma 2 è definita « concessionaria pubblica », i titolari di concessione di cui all’articolo 16 per radiodiffusione sia sonora che televisiva ed in ambito sia nazionale che locale sono.globalmente definiti « concessionari privati “; malora negli stessi titoli ci si riferisca ad una. specifica cateooria dei titolari di concessione di cui all’articolo 16. !‘espressione « concessionari privati » è comulerata con il riferimento alla radiodiffusione sonora o televisiva e all’ambito nazionale o locale. 4. Nei titoli Ii, IV e V deila presente iegge le espressioni « trasmissioni » e « programmi » riportate senza specificazioni si intendono riferite a trasmissioni o programmi sia radiofonici che televisivi. 3. Pianificazione delle radiojrequenze. - 1. I.J pianificazione dde radiofrequenze è effettuata mediante il piano nazionale di ripartizione ed il piano nazionale di assegnazione secondo le modalità di cui al presente articolo. 2. Il piano nazionale di ripartizione indica le bande di frecuenze utilizzabili dai vari servizi di telecomunicazioni. 3. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti i Ministeri de!l’intemo, della difesa, dei trasporti e della marina mercantile, gli altri Ministeri eventualmente interessati, le concessionarie dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico interessate, nonché il Consiglio sunetiore tecnico delle poste, àe!le telecomunicationi e deil’automazione, predispone, nel rispetto delle convezioni e dei reg.olamenti internazionali in materia di trasmissiom radioelettriche, ii piano nazionale di ripartizione de!Ie radiofrequenze. 4. 11 piano Cosi predisposto viene trasmesso ai Ministeri dell’interno, de!la difesa. dei trasporti e deIla marina mercantile ed all’ufficio del Ministro per il coordinamento della *protezione civile i quaIi. entro trenta giorni aall’invio, possono proporre motivate modifiche alle parti del piano che riguardino i settori di propria competenza. 5. Il piano di ripartizione è auprovato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro de!le poste e delle telecomuninel presente provvedimento. (2) Riportata al n. CiXXI. (l/a) Riponato alla voce TRE-~-ALT0 Amc.5. (3) 11 D.P.R. 28 luglio 1995. n. 31S (Gap. Uff. 29 luglio 1995, n. 176). in esito al referendum indetto con D.P.R. S aprile 1995 (Gaza. Uff. 11 aprile 1995, n. 85). ha abrogato il presente comma 2 limitatamente dle parole aa totale ottobre 1997 &” . C\ 51 r CE 1290 1 RADIODmwSIONE L.6agosto1990,n.Z23 cazioni,. previa deliberazione del Consigiio dei ministn. 6. 11 piano di ripartizione è aggiornato, con le modalitj. previste nei commi 3, 4 e 5, ogni cinque anni ed ogni qualvolta il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ne rawisi la necessità. 7. 11 piano nazionale di asseparione delle radiofrequenze per la radiodiffusione, d’ora in avanti denominato piano di assegnnauone, è redatto nei rispetto deIle indicazioni contenute nel piano nazionale di ripartizione delle. ’ radiofrequenze e determina le aree di servizio degli impianti, e per ciascuna area la localizzazione possibilmente comune degli impianti ed i parametri radioelettrici, degli stessi, nonché la frequenza assegnata a ciascun imuianto. La determinazione delle tiree di servizio deve essere effettuata in modo da consentire la ricezione senza disturbi in dette aree del maggior numero possibile --‘i programmi di radioalffusione sonora e tele.i. ;iva. Tale determinazione dovrà considerare la possibilità di utilizzazione di tutti i collegamenti .. ‘i telecomunicazione e degli impianti dr radiocl--.‘iffusione delle Iconcessionarie dei servizi di teiecomunicazioni ’ ad uso pubblico àisponibili per collegamenti trasmissivi televisivi. 8. Il piano di assepazione suddivide il territorio nazionale in bacmi di utenza, i quali risui:ano ciall’aggregazione di una pluralità di aree di servizio e vengono àeterminati tenendo conto àe!la entità numerica della popoiarione servita, della àistriòuzione àeila popoiazione residente e àelle condizioni geografiche, urbanistiche, socioeconomiche e culturali àella zona. 0. 1 bacini di utenza per la radioàiffusione televisiva àevono consentire la coesistenza del maggior numero possibile di impianti eà una aàeguata pluralità ài emittenti e reti. Essi coincidono, cii regola, con il territorio deile sin.gole regioni: possono altresi comprenàere piti regioni. parti ài esse o parti di regioni diverse purché contigue, ove ciò si renàa necessati in relazione ai parametri indicati al comma 8. 10. 1 bacini di utenza per la raàiodiffusione nora devono consentire la coesistenza àel maggior numero di emittenti e reti specificamente Ale zone con maggiore densità di popolazione. c ;; bacini di utehanno di regola dimensioni analoghe a quelle delle province o delle aree metropolitane; essi possono comprendere piU province, parti di esse o oarti di province diverse purché contigue ove ci0 si renda necessario in relazione alle caratteristiche sociali, etniche e culturali della zona ed al reàdito medio pro cdpire degli abitanti. 11. 11 piano di assegnazione, assicurate alla concessionaria pubblica le frequenze necessarie al conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo! individua il numero di impianti atto a garantlre la diffusione del maggior numero di programmi nazionali e locali in ciascun bacino di utenza. Potranno essere previsti anche impianti che operano su parti limitate dei ha Fffeyo ? decorpuobkinone del presente decreto Lnella Gazzetta Ufficiaie. (3/a) La Corte,,costituzionale. con sentenza 17-24 gennaio 1991, n. 21 (Gazz Uff. 30 gennaio 1991. n. 5 - Serie speciale), ha dichiarato l’illegitrimiti dell’art. 3, quattordicesimo comma, nella parte in cui non prevede l’intesa. nei sensi espres;~ecc&& 1162 pibz&i L’abroyione glomo successivoa quelo della E TELEVISIONE bacini di utenza. 1 criteri per I’assegnazione delle frequenze ai titolari di concessione nazionale o locale sono quelli stabiliti dall’articolo 16. Per esercizio in ambito nazionale si intende quello effettuato con rete che assicuri la diffusione in almeno il 60 per cento del territorio nazionale. Per esercizio in ambito locale si intende quello che garantisce la diffusione in almeno il 70 per cento del tetitorio del relativo bacino di utenza o della parte assegnata di detto bacino. Per ragioni di carattere tecnico è ammesso che le emittenti o le reti locali possano coprire anche il territorio di bacini di utenza limitrofi limitatamente ad una porzione non superiore al 30 per cento àel territorio di questi ultimi. 12. 11 piano di assegnazione riserva alla radiodiffusione televisiva in ambito locale, in ogni bacino ài utenza, il 30 per cento dei programmi ricevibili senza disturbi. 13. Il piano di assegnazione riserva comunque alla radiodiffusione sonora in ambito locale, in ogni baci& di utenza, l’emissione contemporanea di almeno il 70 per cento dei programmi ricevibili senza disturbi. 14. Se1 risDerto degli obietrivi indicati nei commi dal 7 alIi! 1, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, redige lo schema ài Diano di assegnazione con l’indicazione del nuniero e delle caratteristiche dei bacini d’utenz2, e la sottopone al oarere delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano (Zia). 15. LZ Regioni e le Province autonome, nell’esprimere il parere sullo schema di piano di asseFazione, possono proporre ipotesi diverse ài i bacmi, in relazione alle proprie caratteristiche ; naturaii. socio-economiche e culturali. Esse pos- i SOLIO, aitresi. d’intesa tra loro, proporre bacini. : ài utenza comnrenàenti tetirori confinanti. Decorsi sessanta giorni àalla ricezione dello schema di piano, senza che sia pe.-venuto il parere, esso l si intenàe reso in senso favorevoIe. 16. 11 Ministro delle uoste e delle telecomunicazioni, acquisiti i pareri Selle Regio+, redige un nuovo schema di piano di asseynauone che è sotroposto al parere del Consipho superiore tecnico àelle posie, delle telecomumcazioni e dell’automazione. Decorsi sessanta giorni dal ricevimento àell’atto senza che sia intervenuto il parere, esso si intende reso in senso favorevole. 17. Il piano di assegnazione è apDrovat0 con àecreto de! Presidente della Repubblica, su proposta àel -Uinistro deile poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. 18. Il piano di assegnazione è aggiornato ogni cinque anni e comunque ogni qualvolta sia moàificato il piano ài ripartizione delle frequenze ovvero il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ne ravvisi 12 necessità. 10. Le Regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani territoriali di coordinamento si in motivazione, fra lo Stato e le Province autonome di Boizano e di Trento relarivamente alla localizzazione deoli impianti di cui al settimo comma dello stesso art. 3: ottobre 1997 RADIODIFFUSIONE E TELEVfSIONE L 6 agosto 1990, n. 223 owero adottano piani territoriali di coordinamener conformarsi alle indicazioni conto specifici cementi la Pocalizzazione degli impianti previste dal piano di assegnazione. Qualora le Regioni e le province autonome di Trento. e di Bolzano non prowedano entro sessanta miomi dall’approvazione del piano, il Presidente Jel Consiglio dei ministri, su proposta del IMinistro delle poste e delle telecomunicazioni, nomina commissari ad atta per l’adeguamento owero per l’adozione degli specifici piani territoriali di coordinamento. 1 CDmuni adeauano gli strumenti urbanistici ai piani territoria r!I dl. coordinamento entro sessanta giorni àalla loro adozione o adeguamento. Qualora i comuni entro detto termine non prowedano, le indicazioni contenute nei piani territoriali di coordinamento costituiscono adozione di variante degli strumenti ur’banistici e non necessitano di autorizzazione regionale preventiva [3/b). 20. Il Ministro delle Deste e delle telecomunicazioni cura gli adempimenti connessi all’attuazione del piano di assegnazione e trasmette annualmente una relazione ai Presidenti àelle Camere. er eliminare tempe21. Le misure necessarie anstivamente le interferenze ePettromagnetiche, che attraverso la soooressione e la modificazione di imoianti. purché- non modifichino l’equilibrio delle -strutture del Diano di assegnazione, sono adottate. ne! rispetto degli accordi internazionali in vigore, dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che ne dà comunicazione nella reiazione annuale ài cui al comma 20. 4. Nomze trrbanisriche. - 1. Il rilascio della concessione di cui all’articolo 16 o della concessione Der servizio pubblico eauivale a dichiarazione &i pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere connesse e dà titolo per richieàere alle autorità c0mDeten.i le necessarie concessioni ed autorizzazioni per la installazione degli impianti nelle località indicate dal piano di assegnazione e, conseguentemente, nei piani territoriali di coordinamento. 2. 1 comuni, ricevuta la domanda di concessione edilizia àai concessionari privati o dalla concessionaria pubblica, prowedono ad acquisire o, se del caso,- ad occupare d’urgenza e ad espropriare, ai sensi della legge 22 ottobre 19 / 1. n. 865 (4) e successive moalricazioni, l’area indicata dal piano di assegnazione e dal piano territoriale di coordinamento Der l’installazione degli im ianti, anche se già di proprietà degli stessi ric rii edenti, che viene a far pane del patrimonio rowedono altresì a indisponibile dei comuni; rilasciare la concessione edI5.xzia, anche nelle more della procedura di esDroptio, ed a concedere contestualmente ai richiedenti il diritto di sunerficie sulle aree acquisite 0 espropriate per l’installazione de-li impianti. L’indennità in caso di a norma dell’anicolo esproprio e determinata 13, terzo comma, .àella legge 15 gennaio 1885. n. 2892 (5), sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell’ultimo decennio, il reddito dominica(3lb) La Cone costituzionale, con sentenza li-24 gennaio 1991.n. 21 (Gazz. Uff. 50,sTnnaio 1991.n. 5 - Serje specialrl. ha dichiarato I’iilegittimtta dell’art. 3, diciannovesimo comnella parte in cui non prevede un congruo nei sensi espressi in motivazioni, alle Province e di Trento ijj ordine all’esercizio dei poteri sostitutivi ma. previsti. ’ (4) Riportata 1163 ak.l voce CASE POPOURI ED ivi le rivalutato di cui a li articoli 22 e seguenti del decreto del Presi 2 ente della Re ubblica 29 settembre 1973, n. 597 (6). La doman cra si intende accolta qualora il comune non deliberi entro novanta giorni-dalla ricezione. La concessione del diritto di superficie ha durata pari al periodo di tempo nel auale il SO *etto resta titolare della concessione ér radiodi *ksione sonora 0 televisiva owero de Ple concessioni er i servizi di telecomunicazione. La delibera d!I concessione del diritto di superficie è accomuagnata da una convenzione tra il comune ed il concessionario, da stipuiarsi per atto pubblico, che è trascritto resso il competente ufficio dei registri immobiFlari. La convenzione prevede un canone di concessione secondo parametri che saranno definiti nel regolamento di cui all’articolo 36, nonché il corris ettivo delle opere di urbanizzazione, i termini iii. mizio e ultimazione dei lavori connessi agli edifici ed agli impianti, le sanzioni in caso di inosservanza àegli obblighi posti con l’atto di concessione. 3. Neircasi ài estinzione della concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva di cui al 16 o della concessione comma 21 dell’articolo per servizio pubblico, il comune revoca il diritto di superficie, che è concesso, previa domanda, al concessionario privato 0 alla concessionaria pubblica eventualmente subentranti. Per la domanda valgono le norme di cui al comma 2. 4. Il soggetto al quale è stato revocato il diritto di superficie è tenuto, a richiesta del soggetto subentrante, a rimuovere i propri impianto owero a venderli allo stesso soggetto subentrante. In entrambi i casi il soggetto subentrante liauida al soggetto al quale è stato revocato il &ritto di superficie una somma determinata tenendo conto delle spese sostenute per l’installazione degli impianti e dell’ammortamento verificatosi fino alla data di revoca del diritto di stmerficie. nonché delle eventuali spese di rimozioné, secondo modalità che saranno definite àal regolamento di cui all’articolo 36. 5. Le norme di cui al presente articolo non si a plicano alle aree su cui insistono gli impianticP- ei Dnvati . . di cui all’articolo 32 nelle more della pronuncia sulla domanda di concessione, nonché per il periodo di tempo in cui gli stessi soggetti restano titolari della concessione, a meno che tali soggetti non ne richiedano l’aoplicazione. Le norme Si cui al presente articolo non si aDplican0 altresì alle aree su cui insistono oli i-mDianti della concessione Dubblica. in funzione alla data di entrata in visore della presente legge, fino alla estinzione della concessione, a meno che la stessa concessionaria non ne richieda l’applicazione. 6. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975. n. 103 (61a) (7). 5. Collegamenti di telecomunicazione. - 1. La concessione di cui all’articolo 16 owero la con(5) Riposata alla voce ESPROpRI~IONt (6) Riportato ah voce DELLE REDDITI PERSONE Gt”t?IDICHE (IMPOSTE PER P~JBBLIC.~ PERSONE FISICXE tna-ri. E DFJ.LE Wt). (6/a) Riportata al n. CIXXI. (7) Vrdl, anche. l’art. 3, D.L. 27 agosto 1993. n. 323, riporKLIO al n. CiLXIV nonche l’art. 3. comma 22. L. 31 luglio 1997. n. 149. riportata al n. C&XXII. ECONOMtCHE. ottobre 1997 . - PAG. 178 C LEGGE cm 2”o RADIODIFITJSXONE E TELEVISIONE L 6 agosto 1990, n. 223 per servizio ubblico costituiscono titolo per utilizzare i col Pegamenti di telecomunicazione necessati a coprire I’area da servire, utilizzabili unicamente nei limiti previsti dalle concessioni. 2. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (7la). cessione 6. Garante per la radiodiffusione e l’editoria. 1. E istituito il Garante per la radiodiffusione e l’editoria (7lb). 2. Il Garante è nominato con decreto’del Presidente della Repubblica, su proposta formulata dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d’intesa tra loro, tra coloro che abbiano ricoperto la carica di giudice della Corte costituzionale owero che ricoprano o abbiano ricooe.rto la carica di presidente di sezione della Corre di cassazione 0 equiparati, -:,:a i nrofessori universitari ordinari nelle disci-.ine ‘giuridiche. aziendali od economiche, nonhé tra esnerri di riconosciuta competenza nel & L 2ttore delle corriunicazioni di massa- (7/b). 3. Il Garante ‘aura in carica un qumquennio e non può essere confermato; per tutta la durata dell’incarico non puo esercitare, Senza. aicuna atavità profession amministratore ài enti pubblici o privati né ricoprire cariche e!ettive, né avere interessi diretti 0 indiretri in imprese operanti nel settore (7/b) (7iC). 4. .A.X’ar:o ce!!‘accerxzione della nomina il Garante, se dipendente de!lo Stato, è collocato fuori ruoio: se professore universiratio, è collocato in aszetrativa T;b). pari 2. X1 Garante compete una retribuzione a quelia snettante ai giudici àella Corre costituzionale (Yibi. 6. Alle cinenàenze de! Garante è posto un ufficio con~os~o ài dinenàenti dello Stato e di altre amminikazioni oubbliche, collocati fuori ruolo ne!la forxe oretiste dai risoettivi ordinamenti, il cui servizio presso !‘ufficio del Garante e equiparato ac o-si effetto di legge a uello prestato 3 1 provenienza - elle rispettive armrninistrazioni i! ~ti~contingente è àetemiinato, su proposta ..,el Garante meaesimo, con decreto del Presidenàe! Consigiio dei ministri, di concerto con e il.: Ministro ael tesoro. Tale decreto è emanato entro e non oitre novanta giorni dalla pubblicazione cella presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 7. Le spese ài funzionamento dell’ufficio del Garante sono noste a carico di un fondo stanziato a raie scopo nei bilancio dello Stato e iscritto ad anposito - caoitolo àello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della zestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti (7/b). 8. Le norme concernenti l’organizzazione e il funzionamento àell’ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilit8 generale dello Stato, sono a rovate con decreto àel Presidente della Repub &Tma da emaCilaj Riportata al n. CIXXI. (7Ib) Per l’a’brqgazione delle disposizioni contenute nel presente comma, vedi I’an. 1. L. 31 luglio 1997, n. 249, riportata al n. CXXUI. (7k) CommaCosi modificato dall’art. 4-bis. D.L. 19 ottobre 1164 narsi entro tre mesi dalla data di entrata in vi ore della presente legge, previa deliberazione de9 Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con del tesoro e su parere conforme del il Ministro Garante stesso (7/b). 9. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante può awalersi dell’opera di consulenti o di società di consulenti. 10. Il Garante, al fine dell’espletamento dei compiti assegnatigli dalla presente legge, provvede: a) a tenere il registro nazionale delle imprese radiotelevisive di cui all’anicolo 12 della nresente le me e il registro nazionale della stampa di cui afi: articolo 11 della lep.oe 5 agosto 198 1, n. 416 (8), e successive mo ifxazioni; b) ad esaminare i bilanci e l’annessa documentazione dei concessionari privati, dei titolari di auto tizzazione di cui all’articolo 38 della legge 14 a rile 4975, n. 103, e della concessionaria pubb Yrea.. nonché, ove lo ritenga, bilanci e àocumentazioni delle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità; c) a compiere l’attività istruttoria ed ispettiva necessaria per lo svolgimento delle funzioni di cui al nresente comma, awalendosi anche dei compete& organi dell’Amministrazione delle poste e tielle telecomunicazioni, nonché dei servizi di controllo e vigilanza dell’Amministrazione finanziaria àello Stato ‘ed altresì esercitando, con riferimento alle imprese di cui all’articolo 12 della presente legge, i poteri revisti dall’articolo 9, terzo e quarto comma, %ella le--e 5 agosto 198 1, n. 416 (8). e. successive moc&azioni ed integrazioni, per il Garante dell’attuazione della legge sull’editoria: d) a svolgere l’attività e ad adottare i prowedimenti previsti dall’articolo 3 1; e) a vigilare sulla rilevazione e pubblicazione àeoli indici di ascolto delle emittenti e reti radiofoniche e televisive pubbliche e nrivate anche awalendosi di organismi speciali-zzati. 11. Sono trasferite al Garante le funzioni già attribuite dalla legge 5 agosto 198 1, n. 416, e successive modificazioni ed integmzioni. al Garante dell’attuazione della legge sull’editoria. Sono abrogati i commi terzo e quarto dell’articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (8). 12. Il Garante si awale dell’ufficio del Garante dell’attuazione àella le-ce sull’editoria fino all’entrata in funzione de&fficio di cui al comma 6. 11 decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 8 determina la data a decorrere dalla quale è soppresso l’ufficio del Garante dell’attuazione della legge sull’editoria e dalla quale sono abro ati i cot%& auinto, sesto, settifio e ottavo del B‘articolo 8 della leooe 5 aeosto 198 1, n. 416 (7/b) (8). 13. Il Garante predis one annualmente una relazione sull’attività svoPta e sullo stato di applicazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento, a cura del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si tiferisce (7Jb). -1 1992. n. u)8. riportato al n. UL..IX. (8) Riportata alla voce E%TENAZIONALE PERLh CELLULOSA E PERLA CARTA. ottobre 1997 FUDIODIFFtJSIONE E TELEVISIONE L. 6 agosto 1990, 11.223 7. Comirafi regionali per i Servizi radiotelevisivi. - 1. Ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato almeno a due terzi dei membri da eleggere e da scegliersi fra esperti di comunicazione radiotelevisiva, un comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Il comitato regionale è organo di consulenza della regione in materia radiotelevisiva, in particolare per quanto riguarda i compiti assegnati alle Regioni dalla presente legge. Il comitato altresì formula proposte al consiglio di amministrazione della concessioprogrammazioni resia in amregola l’accesso alle trasmissioni programmate dalla con2. La concessione di cui all’articolo 2, comma 2. prevede forme di collaborazione con le realtà culturali e informative delle regioni e fissa i criteri in base ai quali possono essere stipulate convenzioni tra le sedi periferiche della concessionaria pubblica, le Regioni e i concessionari privati in ambito locale. Il comitato regionale per servizi radiotelevisivi definisce i contenuti di tali collaborazioni e convenzioni e ne coordina I’attuazihe per conto della Regione. 3-, I-e Regioni discinlinano il funzionamento dei comitatrregionali per i servizi radiotelevisivi. 4. Le province autonome di Trento e di Bolzano prowedono alla costituzione di comitati provinciali Der i servizi radioteLevisivi, in conformità alle -disDositioni del presente articOiO. 5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e il Garante possono awalersi dei comitati rezionali e dei comitati provinciali di Trento e diBolzano per lo svolgiménto de!le loro funzioni. 6. E abrogato l’articolo 5, L. 14 aprile 1975, n. 103 @la). 8. Disposizioni sulla pubblicirà. - 1. La pub‘blicità radiofonica e televisiva non deve offendere la dignità della persona, non deve evocare discriminazioni di razza, sesso e nazionali+,. non deve offendere convinzioni religiose ed laeali, non deve indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l’ambiente, non deve arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, e ne è vietato l’inserimento nei programmi di cartoni animati. 2. La pubblicità televisiva e radiofonica deve essere riconoscibile come tale ed essere àistinta dal resto dei programmi con mezzi ottici o acustici di eviàente percezione. 2-bis. E fatto divieto alla concessionaria pubblica e ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva ài trasmettere sigle e messaggi pubblicitari con riore a yella ordqaria s,s,‘ep&?g?s f%y 3. In re azione a uanto previsto dalla direttiva del Consiglio de le Comunità europee del 3. ottobre 1989 (89/552/CEE) l’inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali è consentito negii intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali e cinematografiche. Per (8h) Riportsra al, n. qX!. (8/b) Comma ag?unto aall ar:: n. 447, ri$onata a la voce SumA altre disDosizioni del citato art. (81~1V&i. anche, l’art. 2. D.L. 11. L. Z6v”br;C;J9~~ PuaaLIC.+. 12. 19 ottobre , ‘LEGGE PhG. CILI 179 C le opere di durata programmata superiore a quarantacinque minuti è consentita una ulteriore interruzione per ogni atto 0 tem 0. E consentita una ulteriore interruzione se la a urata programmata dell’opera supera di almeno venti minuti due o più atti o tempi di quarantacinque minuti ciascuno. 4. 11 Garante, sentita un’apposita commissione, composta da non oltre cin ue membri e da lui stesso nominata tra persona ?.ltà di riconosciuta competenza, determina le opere di alto valore anistico, nonché le trasmissioni a carattere educativo e reliioso che non nossono subire interruzioni pubblicitarie. 5. E vietata la nubblicità radiofonica e televisiva dei medicinali’e delle cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni emana con proprio decreto norme sull’inserimento dei messaggi pubblicitari in attuazione degii arricoli 13, 13 e 16 della direttiva del Consiglio delle Comunità eiiropee del 3 ottobre 1989 (891552KEE). 6. ia trasmissione di messaggi..pubblicitari da parte della concessionaria pubblica non può eccedere il 4 per cento dell’orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora; un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva (84 7. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non può eccedere il 13 per cento dell’orario giornaliero di programm azione ed il 18 per cento ài ogni ora: una eventuale eccedenza, comunque non superioré al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva. Un identico limite è fissato per i concessionari privati autorizzati, ai sensi dell’articolo 21 a trasmettere in contemnoranea su almeno dodici bacini di ute.nza, con riferimento al tempo in contemporanea. di prog rammazione 8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei concessionari privati non può eccedere per ogni ora di programmazione, rispettivamente, il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, er la radiodiffusione sonora nail 5 per cento zionale 0 lo cape da parte di concessionaria a carattere comunitario. Un’eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o in quella successiva (9). 9. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale non può eccedere il 20 per cento di ogni ora di proorammazione e il 13 per cento di ogni ora e ai ogni giorno di programm azione. Un’eventuale eccedenza, comunaue non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva (91a). otrobre 1996, n. 545, rioonato al n. cIu[XI. (9/a) Comma così modi’fiuto dall’art. 3, DL 1992. n. 408. riportato al n. UW. 19 ottobre 1992. n. 408, r$ariato al n. ULIX. (9) Comma tosi sostituito dall’art. 1. comma 18, D.L. 23 1241 febbraio 1997 RADIODIFFUSIONE E TELEVISIONE L 6 agosto 1990, n. 223 9-b& Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità da pane dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale è portato al 20 per cento se comprende forme di ubblicità come le offerte fatte direttamente al pu % blico ai fini della vendita, dell’acquisto o de1 nole oio di prodotti o pure restando i Pimiti della fornitura di servizi, k-mi di affollamento giornaliero e orafio di cui al comma 7 per le forme di pubblicità diverse dalle offerte di cui al resente comma. Per i medesimi concessionari I*P tempo di trasmissione dedicato a tali fonne di offerte non deve comunque superare un’ora e 12 minuti al giorno (9/b). 9-ter. Per quanto riguarda i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità. qualora siano comprese le altre forme di pubblicità di cui al comma 9-k. come le offerte fatte direttamente al è Po-taro al 35 per cento, fermo restan Bukbl+, 0 il limiaffollamento orario e oiomaliero per gli EAi i’ ài cui al comma 9 (9h) ei-auater. Ai concessionari privati Der la radio“. ‘kione televisiva in ambito gli indici cdi Cui al comma 9:ter si applicanolocale a partire dal 31 dicembre L 1993 9/b). I ocale è riservata ai conces10. La pubblicità sionari privati per la radiodiffusione in ambito ei-tanto i concessionari privati per la locale: radiodi -fL sione sonora e televisiva in ambito nazionale e la concessionaria pubblica devono trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente, e con l’iaentico contenuto, su tutti i bacini serviti. 1 concessionari privati che abbiano ottenuto la autorizzazione di cui all’articolo 21, possono trasmettere, oltre alla pubblicità nazionaie., pubblicità locale diversificata per ciascuna interrompendo zona oggetto della autorizza-ione, temporaneamente l’interconnessione. 11. Sono nulle e si hanno uer non auposte le clausoie dei contratti di pubblicità che impongono ai concessionari privati di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari. 12. Ai sensi della presente legge per sponsorizza+ne si intende ogni contributo dl un impresa D’ -1ica 0 privata, non imnegnata in attività teo di produzione di. opere Ie .ve o radiofoniche “ovisive o radiofoniche, al finanziamento di allo scopo di promuovere il suo nola sua immagine, le sue attivita o i suoi prodotti. 13. 1 programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri: u) il contenuto e la programmazione di una trasmissione s onsorizzata non possono in nessun caso essere in K uenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabiiità e l’autonomia editoriale dei concessionari privati o della concessionaria pubblica nei confronti delle trasmissioni; b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome o il logotipo dello sponsor all’inizio o alla fine del programma: b-bis) non devono stimolare all’acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor (%) Comma ag-iunro dall’art. 3. DL 19 ottoòre 1992. n. 408, riportato aP n. C/L.X 11comma 9-ter è stato, successivtunente. Cosi sostixuiro dall’art. 9, D.L. 27 agosto 1993. n. 323. riporta10 al. n. CLXIV. (9k) Lettera aggiunta dall’art. 3, D.L 19 ottobre 1992. n. 408. ripomto al n. CLIX. 1242 o di un terzo, specialmente facendo riferimenti s ecifici di carattere promozionale a detti proBotti 0 servizi (9k). 14. I programmi non possono essere sponsorizzati da oersone fisiche o oiuridiche la cui attivita principale consista nella fabbricazione o vendita di sigarette o di altri prodotti dei tabacco, nella fabbricazione o vendita di superalcolici, nella fabbricazione o vendita di medicinali owero nella prestazione di cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica. 15. CI programmi sponsorizzati sono considerati messaggi pubblicitari nella misura minima del 2 per cento della durata dei rogrammi stessi da comorendersi nel limite di afFollamento ziomalierol @id). Il Garante, entro centottanta gi;mi dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che prowede, entro novanta giorni, con decreto, una più dettagliata regolamentazione in materia di sponsorizzazioni, sia per la concessionaria pubblica- sia -r i concessionari privati (91e). 16. Entro 1.30 .F ciurmo di ciascun anno il Presidente del ConsiglL &i ministri, su prooosta àel IMinistro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro delle parteci azioni statali e sentiti il Garante ed il Consiglio a ei ministri. stabilisce il limite massimo degli mtroiti pubblici: tari quale fonte accessoria di proventi che la concessionaria pubblica potrà conseguire nell’anno successivo. Tale limite viene fissato an licando! a quello stabilito per l’anno precedente, T a variazmne percentuale prevista per il gettito pubblicitario radiotelevisivo per l’anno in corso. Ove il gettito pubblicitario previsto si discosti da auello effettivo, il limite massimo degli introiti pubblicitari per l’anno successivo terrà conto dell’aumento o della diminuzione verificatisi. li. Le disnosizioni di cui ai commi 6 e 16 del presente’anicolo e la normativa di cui alla legge 14 anrile 1975, n. 103 9/b), articolo 15. hanno validità fino al 3 1 dicem b re 1992. In tempo utile il Garante propone, nella relazione annuale di cui al comma 13 dell’articolo 6, in relazione alle nuove dimensioni comunitarie e all’andamento del mercato pubblicitario, le necessarie .ed op emme modificazioni alla suddetta normativa. 1P Governo prowede alle conseguenti iniziative legislative. 18. L’articolo 2 1, L. 14 aprile 1975, n. 103 (9/f), è abrogato. 9. Destinazione della uubblicità dello Stato e degli enti p;bblici Meskggi di utilità sociale. - 1. Le amministrazioni statali, oli enti uubolici territoriali! gli altri enti pubblici: compresi quelli economici, questi ultimi Iimitatamente alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale,. sono t2gutL.a destinare alla pubblicità su enmtentr ..-_- .._ televtstve dei. Paesi - .;.- .---. ---.locali operanti nei-territori del1 Unione radio_ . - . - eGi-opea, nonché su emittenti foniche- nazionali e locali operanti nei territori dei medesimi Paesi, almeno il 15 per cento delle er le campagne somme stanziate in bilancio pubblicitarie. e ,di gromozione aelle proprie atti‘v%cGIi enti pub lici remtoriali, gli altri enti (9(d) Periodo soppresso dall’art. n. 408, riportato al n. ULIX. 3, D.L. 19 ottobre 1992. (9/e) Comma Cosi modificato dall’art. 3, D.L. 19 ottobre 1992. n. 408. riportato al n. CLIX. (9x) RiportoLa al n. C/XXI. febbraio - 1997 R4DIODIFFUSIONE E TELEvxs10m L. 6 agosto 1990, n. 223 pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi i quelli economici, sono tenuti a destinare, relati- ! vamente alla pubblicità non diffusa in --.-an35Eo -,_ _._...-.1 cc----delle somme nauonaIe;-almen5 11 L> pFr?ént~ stanziate 111bilancio, per le cam-Ix&~~lìcitar$e-e+di-promozicme-ddlecpr(>prie attività; - sa emittenti--televisivee -radiofoniché”locali operanti nei territori dei Paesi dell’Unione europea (91 ). cii‘-Z-La Presidenza del Consiglio dei ministri termina i messaggi di utilità sociale owero di ’ interesse delle Amministrazioni dello Stato che . la concessionaria pubblica è obbligata a trasmettere. Alla trasmissione dei messaggi di interesse pubblico previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il 2 per cento di ogni ora di programmazione e 1’1 per cento dell’orario settimanale di programmazione di ciascuna rete. 11. Azioni positive per la pari’’ opportunità. 1. La concessionaria .$$+&-&yf-pF& privati per la radiodi in ambito nazionale, sono tenuti a promuovere azioni nositive volte ad eliminare condizioni di dispari& tra i’ due sessi in sede di assunzioni, organizzazione e distribuzione del lavoro, nonché di assegnazione di posti di responsabilità. 2. 1 concessionari di cui al comma 1 sono tenuti, ogni due anni, a redigere un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli e della remunerazione effettiva da trasmettere alla Commissione nazionale per la parità e le ari opportunità tra uomo e donna, di cui alla Pegge 22 giugno 1990, n. 164. 10. Telegiornali e ,gioTaIi radio - Rettifica Comunicati di orgam pubblici. - 1. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici contextte negli avicoli 5 e 6, L. 8 febbraio 1948, n. 4i (10); i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili. , 2. Chiunque si -ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità, ha diritto di chiedere al concessionario rivato o alla concessionaria pubblica owero alPe persone àa loro àeiegate al controllo della trasmissione che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali. 3. La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rertifica sia stata effettuata, l’interessato può trasmettere la richiesta al Garante, che proweàe ai sensi àe! comma 4. 4. Fatta salva la comnetenta dell’autorità giudiziaria oràinaria a tuiela dei diritti sog=ettivi, nel caso in cui il concessionario privato 0 Ta concessionaria pubblica ritengano che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la auestione al Garante che si pronuncia nei termine-di cinaue giorni. Se il Garante ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest’ultima. preceduta dall’indicazione àella pronuncia del Garante stesso, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima. 3. Il Governo. le .4mministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di oubblica necessità, nell’ambito interessato da dette esigenze, possono chiedere ai concessionari privasi o alla concessionaria pubblica la trasmissione gratuita di brevi comunicati. Detti comunicati devono essere trasmessi immediatamente. 6. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 22, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103 (11). 13. Registro nazionale delle imprese radiotelevisive. - 1. E istituito il registro nazionale delle imprese radiotelevisive la cui tenuta è affidata al Garante. 2. Son&.soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro ‘la concessionaria pubblica, i concessionari privati, le imprese autorizzate ai sensi degli anicoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (1 1), nonché le imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli impiantj radiofonici e teievisivi. 3. Le modalità per l’iscrizione nel registro, nonché le disposizioni Der il suo funzionamento, sono stabilite nel regolamento previsto dall’articolo 36. 4. Sono nulli i contrasti stipulasi tra la concesubblica ’ i. .concessionari privati e le . . nazionahta italiana di produzione, di distribuzione Sei programmi o concessionarie di oubblicità quando una delle parti contraenti non kia iscritta nel registro nazionale. 3. hiei casi in cui è costituita in forma di società per azioni 0 in accomandita per azioni 0 a responsabilità limitata, la società soggetta all’obbligo, di cui al comma 2 è tenuta a chiedere l’iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive dei proni-i soci, ivi comprese società, dei soci delle società alle ouab sono intestate le azioni o quote della società che esercita l’impresa. nonché dei soci delle società che comunaue la controllano direttamente o indirettamente, con l’inàicazione del numero delle azioni o dell’entità delle quote da essi possedute. L’obbligo di iscrizione si aoplica ai soci costituiti da persone fisiche qualora possiedano almeno il 2 per cento delle azioni o quote àella società che esercita l’impresa radiotelevisiva, delle società alle auali sono intestate azioni 0 uote della società Che esercita l’impresa owero 8 ella società che comunque la controllano direttamente o indirettamente. 6. Alle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante -li impianti radiofonici e televisivi privati si al comma 2 (9/g) Comma così sostituito prima dall’xt. 1l-b+, D.L. 27 agosto 1993, n. 323, riportato al n. CUIV e poi dail’arr. 1, comma 10, D.L. 23 ottobre 1996. n. 545. riportato al n. ULXXI. ” (10) Riportata alla voce STAMPA. (11) Riportata al n. UXXI. (Illa) L’art. 1. L 31 luglio 1997, n. 249. riponarn al n. CIIXXII. ha abrogato tute le disposizioni concernenti la tenuta e l’organizzazione del Reeistro nazionale della szunpa e del Registro nazionale deIle imprese mciioteievisive. ivi comprese quelle contenute nel presente articolo. 1165 ottobre 1997 - PAG. 182 C IuDIODIFRlSIONE E TEms10NE L. 6 agosto 1990, n. 223 13. Trasferimenti di proprietà delle imprese radiotelevisive e relative comunicazioni. - 1. Deve essere data comunicazione scritta al Garante ai fini dell’iscrizione nel registro di cui all’articolo 12 di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, delle imprese costituite in forma individuale owero di azioni o quote di società SO eette all’obbligo dell’iscrizione di cui all’artico Po 12, comma 2, che interessino più del 10 per cento del capitale sociale e quando successivi trasferimenti di quote inferiori al 10 per cento abbiano superato tale limite; tale limite è ridotto al 2 er cento per le società per azioni quotate in! E orsa. La comunicazione deve essere data con atto notificato ai sensi di leg.ge da entrambe le parti interessate entro dieci giorni dal trasferimento. 2. Nella comunicazione devono essere indicati l’o metto del trasferimento, il nome o la ragione sociale dell’avente causa, nonOF enominazione ché il titolo e le condizioni in base ai quali il trasferimento è effettuato. 3. Le disposizioni del presente articolo si ap~.licano in ogni caso ai trasferimenti per effetto dei quali un sine010 sogeetto 0 più soggetti colle:ie.gati ai sensi de?l’articofo 2359 del coarce civile c vengano a disporre di una uota di capitale o di proprietà superiore al 19a per cento. 4. L.e disposizioni dei presente articolo si ap plicano altresì al trasferimento di azioni o quote delle società intestatarie di azioni o quote di società soggette all’obbligo dell’iscrizione di cui all’articolo 12, comma 2. 5. L’efficacia dei trasferimenti di cui al presente anicolo, anche tra le parti, è subordinata alla iscrizione nel registro di cui all’articolo 12. 6. Le persone fisiche e le società che controllano una società soggetta all’obbligo di iscrizione di cui all’articolo 12, comma 2, anche attraverso intestazioni fiduciarie delle azioni o delle quote per interposta persona, nonché attraverso società direttamente o indirettamente controllate 0 collegate, devono darne comunicazione scritta alla società controllata ed al Garante entro dieci giorni dal fatto o dal negozio che determina l’acqujsizione del controllo. 1. Deve essere data altresì comunicazione scritta. nei termini di cui al comma 1, deoli +:cordi parasociali o di sindacato di voto i;a I soci di società operanti nei settori disci linati Alla presente legge, nonché di ogni modi l! xazioc -ne intervenuta negli accordi o atti predetti. Le comunicazioni devono essere eA ettuate da parre di coloro che sti ulano l’accordo o partecipano Bel sindacato. alla istituzione 14. Biianci dei concessionari. - [I. 1 concessionari privati e la concessionaria pubblica devono presentare al Garante, entro il 31 lugiio di secondo il ogni anno, i propri bilanci redatti modello aporovato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante. 2. Al bilancio devono essere allegati i dati relativi ai programmi trasmessi, con l’indicazione dell’impresa di produzione o di distribuzione da cui sono stati acquistati, owero, se autoprodotti. con l’indicazione delle somme destinate alla realizzazione di programmi ori-inali: sono altresì allegati i dati relativi alla pucbblicità trasmessa, con l’indicazione delle imprese concessionarie e dei relativi proventi, alle sponsorizzazioni, nonché un elenco in cui siano nominativamente indicati i finanziatori, i sottoscrittori owero i datori ualsiasi titolo di somme o altri corrispettivi a“9 avore dei concessionari di cui al comma 1. 3. La concessionaria pubblica, i concessionari privati per radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale, nonché i concessionari in ambito locale che realizzino ricavi annui su eriori a 10 miliardi di lire devono far cero Ti care il bilancio a società aventi i requisiti di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 (12). all’uopo autorizzate dalla Commissione nazionale le società e la borsa. Tale obbligo decorre dal Y=esercizio succeSSivo a quello in cui, tispettivamente. hanno ottkwto la concessione o hanno superato il ricavo annuo soora indicato. 4. Nel caso di falsità nei bilanci si applica la sanzione di cui all’articolo 2621 del codice civile] (12/a). X5. Divieto di oosizioni dominanti nell’ambito dei mezzi di conkzicazione di massa e obblighi dei concessionari. - 1. Al fine di evitare nosizioni dominanti nell’ambito dei mezzi di comunicazione di massa è fatto divieto di essere titolare: a) di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imorese editrici di uotidiani la cui tiratura annua-abbia supewro ne7 l’anno solare precedente il 16 er cento della tiratura complessiva dei gioma pi quotidiani in Italia; b) di più di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura superi 1’8 er cento della tiratura comnlessiva dei giom 5. 1 in Italia: c) di più di due concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura complessiva sia inferiore 2 quella prevista dalla lettera b). 2. Gli atti di cessione, i contratti di affitto o affidamento in gestione di imprese operanti nel settore delle comunicazioni di massa, nonché artecipazioni il trasferimento tra vivi di azioni o quote di società operanti nel me2 esimo settore sono nulli ove, per loro effetto, uno stesso sooPetto anche attraverso soggetti controllati o collegati realizzi più del 20 er cento delle risorse di complessive del settore Belle comunicazioni massa o più del 2.5 per cento delle predette risorse nel caso in cui il medesimo soggetto consegua entrate nel settore della comunicazione di massa per almeno due terzi dei propri introiti complessivi. 3. Ai fini dell’applicazione del comma 2, per risorse complessive del settore della comunicazione di massa si intendono i ricavi derivanti (lì) Riportato alla voce Pom. TELEGRAFI E TELEFONI. (1Ua) Abrogato dall’art. 1. comma 46. D.L. 25 ottobre 1996. n. 545. riportato al n. CILXXI. ,,.; 1166 ottobre 1997 RADIODIFFUSIONE E TELEVISIONE L 6 agosto 1990, n. 223 dalia vendita di quotidiani e periodici, da vendite o utilizzazione di prodotti audiovisivi, da abbonamenti a giornali, periodici o emittenti radiotelevisive, da pubbiicitk da canone e altri contributi pubblici a carattere continuativo. 4. Le concessioni in ambito nazionale riguardanti sia la radiodiffusione televisiva che sonora, rilasciate complessivamente ad un medesimo soggetto, a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessioni, non possono superare il 25 per cento del numero di reti nazionali previste dal piano di asseanazione e comunque il numero il ‘controllo o colle amento, ai sensi deli’akicolo 37 della presente 9egge, con società titolari di concessione, owero, per le persone fisiche o giuridiche non societarie, la ìitolarità di aziom o di auote nelle misure indicate dall’articolo 2339 del-ccdice civile o l’esistenza dei vincoli contrattuali ivi previsti: inoltre ogni autorizzazione ad esercitare impianti rioetitori di programmi radiofonici o televisivi esteri di cui aeli articoli 38~ e seouenii della le-me 14 amile lg775, n. 103 (13), e’ szccessive modi%azioni, equivale a titolarità di una concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale. 6. Ge imprese concessionarie di pubblicità, di produzione o di distribuzione di programmi, che operano nei settore radiotelevisivo, devono presentare al Garante, entro il 31 luglio di ogni anno, i pronri bilanci, corredati da un documento da cui hsultino analiticamente gli elementi contabili relativi ai contratti stipulati con i concessionari rivati, con la concessionaria pubblica e con i tito Pan . di autorizzazione ai sensi dell’articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (13). Tale documento c compilato sulla base di modelli, anj? rovati previste dal comma - con14,lee modalità 1 del articolo deve contenere l’inàicazione dei sogmetti con i auali sono stati stinulati i contrattq, le eventuali clausole di eschkva, gli eventuali minimi garantiti pattuiti, i pagamenti eseguiti in favore di ogni soggetto ed ogni altro elemento ritenuto necessario ai fini dell’accertamento dell’osservanza delle disposizioni della presente legge] (13/a). -7. i.la concessio7. Qualora i concessionari privati, ubblica o i titolari di autorizzazione ai naria sensi Bell’articolo 38 della leze 14 anrile 1975. i-i. 103 (13), si trovino in sitù&oni di controllo o di colle.gamento nei confronti di imprese concessionarie di pubblicità, Queste ultime non posubblici& per più di tre reti sono raccogliere televisive naziona 1!1, o due reti nazionali e tre reti locali 0 una rete nazionale e sei locali ivi comprese quelle di cui sono titolari i so.ggetti controllanti 0 collegati: eventuali ulteriori contratti stipulati dalle imprese concessionarie di pubblicità di cui al resente comma devono avere per oggetto pubb Picità da diffondere con mezzi diversi da quello radiofonico e televisivo e comunque in misura non superiore al 2 per cen(Eh) Con sentenza 5-7 dicembre 1994. n. 420 (Gaza. Uff. 14 dicembre 1994.n. 51 - Serie speciale) la Cone costituzionalr ha dichiarato I’illegitrimita cosrituzionale dell’art. 15. quano comma, nella parte relativa alla radiodiffusione tele. visiva. (13) BipoAata al n. c/XXI. (I3/a) Commaabrogato daIl’art. 1, comma 46. D.L. 23 otto124.5 to degli investimenti pubblicitari compiessivi dell’anno precedente. Le stesse disposizioni si applicano alle società concessionarie di pubblicità che abbiano iI controllo di imprese titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva o che siano ad esse collegate. 1 contratti stipulati in difformità dalle norme di cui al presente comma sono nulli. 8. 1 concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti all’osservanza delle legoi e delle convenzioni internazionali in materia ai telecomunicazioni e di utilizz+ione delle opere dell’ingegno. 9. E vietata la trasmissione di messaggi cifrati o di carattere sublimale. IO. E vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengano scene di violenza gratuita o pomo rafiche, che inducano ad atteggiamenti di intol f eranza basati su differenze di razza. sesso, reiigione 0 nazionalirà. 11. EAomunque vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto. 12. In caso di violazione del divieto di cui al comma 11 del presente articolo si sanzioni previste 8alI’arricolo IS aprile 1962, n. 16 1 (14), intendendosi per c ra del locale la disattivazione dell’impianto. 15 1 film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi né int~gralrnente né parzialmente prima delle ore 22.~0 e àopo le ore 7. 14. 1 concessionari privati e la concessionaria pubblica non possono trasmettere opere cinematografiche salvo accordo contrario tra gli aventi diritto e il concessionario, prima che sia trascorso un termine di due anni dall’inizio della programmazione di tale opera nelle sale cinematografiche in uno àegli Stati appanenenti alla comunità economica europea; nel caso di opere cinematografiche coprodotte dal concessionario, tale termine è ridotto ad un anno. 15. 1 concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti a trasmettere il medesimo pro ramma su tutto il territorio per il auale è n-Basciata la concessione. Il regolamento & cui all’articolo 36 e la concessione ai cui all’articolo 2, comma 2. determinano i casi in cui è ammessa deroga a tale obbiigo. 16. Le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 8 si applicano a decorrere dal 1’ gennaio 1993 limitatamente alle opere ultimate per le uaii i concessionari hanno acauisito i diritti 4a la utilizzazione antecedentemente al 30 giugno 1990. Capo 11 - Norme per la radiodiffusione privara 16. Concessione per l’installazione e 1’eserci:io di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privala. - 1. La radiodiffusione sonora o televisiva da parte di soggetti diversi dalla concessionabre 1996. n. 545, riportato al n. C/LXXI. (14) Riportata alla voce CINEMATOGRAFIA. febbraio 1997 ti 1 z ( ;9O / RmIODxFFu5IONE L6agosto199fkn.223 ria pubblica è subordinata al rilascio di concessione ai sensi del resente anicolo. La concessiodei relatine è rilasciata anc K e per l’installazione vi impianti. 2. La concessione può essere riksciata per l’esercizio in ambito nazionale di singole reti owero in ambito locale di singole emittenti e reti ai sensi dell’articolo 3. La concessione non è trasferibile salvo quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 17. ha la durata di sei anni ed è rinnovabile. Nell’atto di concessione sono determinate le frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, la potenza, l’ubicazione e l’area da servire da parte dei suddetti im ianti, nonché gli altri elementi previsti dal rego Pamento di cui all’articolo 36. 3. La concessione per radiodiffusione sonora. è rilasciata per radiodiffusione a carattere commerciale 0 a carattere comunitario sia nazionale che locale. 4. La radiodiffusione sonora a carattere comxj rciale è esercitata dai soggetti di cui ai commi --La radiodiffusione sonora a carattere comudall’assenza dello scopo da fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose, nonché societa cooperative costituite ai sensi dell’articolo 2511 del codice civile, che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e che prevedano nello statuto le clausole di cui alle lettere u). b) e c) dell’articolo 26 del decreto legislativo de! Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947. numero 1577 (IS), ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 195 1, n. 302. La relativa concessione è rilasciata senza obbligo ài cauzione, sia in ambito nazionale che locale, ai soggetti preàetri i auali si obblighino a trasmettere programmi ori$nali autoprodotti che hanno tiferimento alle istanze indicate per almeno il 50 per cento (15/a) dell’orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21. hon sono consicierate pro rammi origi‘i autoproàotti le trasmissioni di3 rani musica1. intervallate da messaggi pubblicitari da brevi del conduttore della stessa trasmissioindicato nel regolamento di cui 6. Non è consentita la trasformazione della concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in concessione per radiodiffusione sonora a carattere commerciale. 7. La concessione per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito nazionale nonché per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale può essere rilasciata esclusivamente a societk di capitali o cooperative, costituite in Italia 0 in altri Stati appanenenti alla Comunità economica europea, con capitale sociale non inferiore a 3 miliardi di lire se ha per ogoerto la radiodiffusione televisiva owero a 500 maioni di lire se ha per oggetto la radiodiffusione sonora. (15) Riponato alla voce COOPEJUZONE E E TELEvIsro~ La concessione per la radiodiffusione televiin ambito locale pub essere rilasciata esclu, sivania) persone fisiche, in possesso della cittadinanza italiana o di uno deeli altri Stati aooanenenti alla Comunità economica europea, cL prestino cauzione per un importo non inferiore a lire 300 milioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’avicolo 36; b) enti di cui all’articolo 12 del codice civile, riconosciuti dallo Stato italiano o da altri Stati a partenenti alla Comunità economica europea, c rl e prestino cauzione non inferiore a lire 300 milioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 36; c) società costituite in Italia 0 in altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, ad esclusione delle società semplici, con capitale non inferiore a lire 300 milioni. 9. La concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale può essere rilasc$&a esclusivamente ai sog etti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8. Gf I- -obblighi di cauzione sono per essi ridotti ad un terzo. 10. Le società richiedenti la concessione devono possedere all’atto della domanda i requisiti di cui all’articolo 17. commi 1 e 2. 11. La concessioné ‘non puo essere rilasciata a società che non abbiano per oggetto sociale l’esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all’informazione ed allo spettacolo. 12. La concessione non può essere rilasciata ad enti pubblici, anche economici, a società a prevalente partecipazione pubblica e ad aziende ed istituti di credito. 13. La concessione non può, altresì essere rilasciata a coloro che abbiano riportato condanne a. pena detentiva per .delitti *non colposi o che siano sottoposti al e misure di prevenzrone previste dalla legge 27 dicembre i956, n. 1422 (16). e successive modificazioni e integrazioni, 0 alle misure di sicurezza nreviste dagli articoli 199 e seguenti del codice ’ enale. La c%ncessione non può essere altresì n-Pasciata a coloro ai quali ne sia stata revocata altra, ottenuta anche per ambito locale diverso. 14. Ai fini dell’applicazione dei divieti -previsti al comma 13 nei confronti delle società di capitali, si ha riguardo alle persone degli amministratori. Per le altre società si ha riguardo alle persone de . amministratori e dei soci. 15. Al Pe concessioni previste dalla presente licano le dis * osizioni di cui agli aniIO-te7. PO-024aTe7 e lo-ouinauies leTe CO71 10. si aRbis. della legoe 3 3 maggio’ 1965: n. 575 (16 , ‘e successive mo&ficazioni, nonché dell’anice 1o 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (16). 16. Le concessioni sono rilasciate alla radiodiffusione a carattere comunitario fino al 25 per cento del totale delle concessioni asseonabili in ogni ambito o bacino sulla base delle Frequenze drsponibili. 17. Il rilascio della concessione awiene sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della COOPERAIVE. (ISIa) Per la variazione della percentuale vedi, anche, l’an. 1. comma 17: D.L. 23 ottobre 1996. n. 35. riuorrato al n. C/JJXI. (16) Riponata aila voce SICUREM PUBBLICA. 1246 febbraio 1997 at RADIODIFFUSIONE L 6 potenzialità economica, della qualità della prokrammazione previsra e dei progetti radioelettrizi e tecnoloeici. Per i richiedenti che abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive si tiene anche conto della presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e servizi informativi autoprodotti, con particolare ri,o;uardo per i sogoetti ammessi ai benefici di cui all’articolo 11 àeTla legge 25 febbraio 1987, n. 67 (li), del personale dipendente con particolare riguardo a quello con contratto, giornalistico e degli indici di ascolto rilevati. In’sede di rinnovo si tiene altresì conto delle eventuali sanzioni comminate ai sensi della presente legge. Con re=olamento di cui all’articolo 36, sono stabiliti & modalità ed ogni altro elemento utile per il rilascio e uer il rinnovo della concessione. 18. E comunque requisito essenziale per il rilascio delle concessioni in ambito locale l’impegno dei richiedenti a destinare almeno il 20 per ro=rammazione settimanale all’in-. cento della formazione. Xi &i almeno il 50 per cento all’informazione’ locale, notizie e servizi, e a programmi comunque legati alla realra locale di carattere non commerciale (17/a). 19.$ La concessione in ambito nazionale è rilasciata con decreto del IMinistro delle ooste e àe!le te!ecomunicazioni, sentito il Consi$io dei ministri. La concessione in ambito locale è rilasciata con àecreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. 20. L’atto con cui viene rilasciata la concessione a soggetti non titolari di impianti già in funzione alla dara di entrata in vigore della presente ìegge stabiiisce un termine, non superiore a cenrottanta giorni, entro cui deve avere inizio la regoiare trasmissione di programmi. 2 1. La concessione prevista nel presente Capo si estingue: al per scadenza’ del termine di àurata, ove non ve-riga rinnovata: del concessionario; b) per rinuncia c) Der morte 0 soorawenuta incapacità legale del iiroiare o, nel caso in cui titoiare sia una persona giuridica. quando questa si estingua; di fallimento. 4 per dichiarazione 22. La nerdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla presente legge comporta la ciecaàenza della concessione. 23. Ai fini della concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale non si applica la condizione del limite minimo di caoitale sociale di cui alla lettera c) del comma 8 ‘de! presente articolo. IT. Disposizioni sulle società titolari di concessione e sui trasferimenti. - 1. La maggioranza delle azioni o delle quote delle società concessionarie private costituite in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a res onsabilità limitata, e comunque un numero c?I azioni o quote che consenta il controllo delle società stesse 0 il loro collegamento, non può appartenere o in qualunque modo essere intestata a perso(17) Riponata E PER LA alIn vocc E.NTENAZIONALE PER LA E TELEVISIONE agosto1990,n. 223 ne fisiche, giuridiche, società, con o senza perso nalità giuridica, di cittadinania 0 nazionalit& estera, né a società fiduciarie. Lo stesso divieto vale per le azioni o quote delle società che direttamente o iridirettamente controllino le società concessionarie private. 1 divieti di cui ai precedenti periodi relativamente alle società estere non si applicano nei confronti di società costituite in Stati appanenenti alla Comunita economica europea o in Stati che pratichino nei confronti dell’Italia un trattamento di reciprocità. 1 titolari di quote di partecipazione a societa concessionarie private non aventi personalità giuridica devono possedere la cittadinanza 0 la nazionalità italiana o di uno degli Stati appartenenti alla Comuniti economica europea. 2. Qualora i concessionari privati siano costituiti in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, la mag=ioranza delle azioni aventi diritto di voto e de%e quote devono essere intestate a persone fisiche ,,Q‘a società in nome collettivo o in accomandita semplice owero a societa per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata purché siano comunque individuabili le persone fisiche che detengono o controllano le azioni aventi diritto di voto. 3. Ai fini dell’applicazione del comma 2 le società con azioni quotate in borsa che esercitino le imnrese soaoette all’obbligo dell’iscrizione di cui all’arricolo?.2, comma 2.; che siano intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di auote delle societa che esercitano le imprese anzidette, sono equiparate alle persone fisiche. 4. Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società concessionarie private a soggetti diversi da quelli previsti dall’articolo 16 o dall’articolo 12, comma 2, è nullo. E arimenti nullo il trasferimento 2 qualunque tiro P0 di aziosi o quote di società concessionarie private nelle iporest in cui l’assetto della proprietà che ne aerivi risulti contrario al disposto del comma 2. 5. Nei casi di trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni 0 quote di società concessionarie private che interessino più àel 10 per cento àel canitale sociale o più del 2 per cento se trattasi di società quotate in borsa. o di trasferimento per effetto del quale un singolo soggetto 0 più soggetti collegati ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile vengano a disporre di una quota di capitale o di roprietà superiore al 10 per cento del capitale del Pa societa -concessionaria privata, la stessa società è tenuta ad inoltrare domanda di conferma della concessione, con la stessa scadenza di Quella originale, cui il Ministro assente. sentito il Garante. Nel caso di trasferimento di imprese individuali il titolare delle quali era in possesso di concessione ai sensi del presente articolo. il titolare subentrante è tenuto ad inoltrare domanda di conferma della concessione con la stessa scadenza di quella originaria, cui il Ministro assente, sentito il Garante. orme sugli impianti e le radiofrequenze 1. Il IMinistro delle poste e delle telecomunicazioni potra, in considerazio- CELLULOSA CARTA. (171~1)Comma cosi sostituito dall’nrr. 1. comma 21, D.L. 25 ottobre 1996. n. 545. riponato al n. CILXXI. 1247 febbraio 19% ‘PAG 186 C cz Z& RADIODIFFUSIONE E TELEVISIONE L 6 agosto 1990, IL 223 .;. Y ne delle finalirà di cui ai commi 9 e 10 dell’anicolo 3 o in relazione alle esigenze di carattere romuovere urbanistico, ambientale o sanitario, intese tra i concessionari privati per Finstallazione e l’esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, nonché per la costituzione di consorti al fine dell’esecuzione e manutenzione di opere connesse ai rispettivi impianti owero al fine della realizzazione ed esecuzione in comune di impianti serventi uno stesso bacino di utenza. 2.. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, qualora sia previsto che gli impianti dei concessionari privati debbano avere caratteristiche diverse da quelle di fatto possedute, prescrive le necessarie modifiche, fissando altresì un termine, non superiore a sei mesi, entro il quale devono essere apportate. 3. Si applicano ai concessionari privati le norme concernenti la protezione delle radiocomunicazioni relative all’assistenza e alla sicurezza del ‘o di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110 (18), ,i disposizioni sono estese, in quanto applicabifrequenza assegnate ai servizi altri servizi pubblici essenziali. pubblica emergenza e per un periodo di sempo non superiore alla durata della stessa, il Presidente del Consiglio dei ministri, su roposta dei Ministri della difesa, dell’interno e 2 elle poste e delle telecomunicazioni, può disporre che le radiofrequenze assegnate ai concessionari privati siano femnoraneamente utilizzate dai competenti organi dello Stato che ne abbiano necessita. 19. Numero massimo di concessioni consemite per la radiodiffusione sonora e televisiva privala. - 1. Le concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale rilasciate al medesimo seg. getto non possono essere in numero superiore a una all’interno di ogni bacino di utenza e a tre con riferimento a ‘bacini di utenza diversi: in tali bacini, che possono essere contigui, purché nel loro insieme comprendano una popolazione non superiore a 10 milioni di abitanti, e consentita anche la programmazione unificata siall’intero arco della giornata. Entro tale limiil numero dei bacini contigui . . di pouolazione -uò essere esteso fino a quattro nell’area meric %male. 2. Le concessioni per la radiodiffusione sonora in ambito locale rilasciate al medesimo soggetto non possono essere in numero superiore a una all’interno di ciascun bacino di utenza e a sette 3. Chi ha ottenuto la concessione per radiodiffusione televisiva di cui al comma 1 può ottenere la concessione per radiodiffusione sonora in ambito locale a condizione che per lo stesso bacino di utenza il numero delle domande per il settore radiofonico non sia superiore al numero di fre- quenze da assegnare. Alla stessa condizione chi ha già ottenuto una concessione per radiodiffusione locale ne può ottenere una seconda nel medesimo ambito territoriale. 4. Non si può-essere contemporaneamente titolari di concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale e locale. 5. Ai fini dell’ap licazione del presente anice. lo, alla titolarità Bella concessione è e uiparato il controllo o colle amento, ai sensi del9 ‘articolo 37 della presente ‘i egge, con società titolari di concessione, owero, per le persone fisiche o giuridiche non societarie, la titolarità di azioni o di quote nelle misure indicate dall’articolo 2359 del codice civile o l’esistenza dei vincoli contrattuali ivi previsti. 20. Obblighi concernenti /a programmazione dei concessionari. - 1. 1 concessionari privati er la radiodiffusione sonora e televisiva in amICito locale +io tenuti a trasmettere programmi per nm di otto ore oinrnaliere_e per non meno di sessantaquattro ore settimanali. Su quest’ultimo limite si calcola la percentuale di pro. grammi informativi locali prevista dal comma 18 dell’articolo 16. 2. 1 concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere per non meno di dodici ore giornaliere e per non meno dr novanta ore W 3. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive 0 consistenti in immagini fisse. 4. 1 concessionari privati devono tenere un registro, conforme al modello an rovato con decreto del Ministro delle poste e .d%le telecomunicazioni e bollato e vidimato in conformità alle disuosizioni dell’articolo 2215 del codice civile, cui devono essere annotati settimanalmenre i dati relativi ai programmi trasmessi, nonché la loro provenienza o la specificazione della loro autoproduzione. 5. I concessionati privati sono altresì tenuti a conservare la registrazione dei yw*. per i tre mesi successivi alla data I trasmissione dei programmi stessi. 6. 1 soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere, quotidianamente, telegiornali 0 giornali radio. 21. Autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea. - 1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte di concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale, che operano in bacini di utenza diversi, è subordinata ad autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base di reventive intese tra i concessionari privati che è rilasciata ai sinPa richiedano. L’autorizzazione goli concessionari privati owero ai consorzi da essi costituiti secondo le forme previste dal regolamento di cui all’articoio 36. (18) Riponata alla voce NAVICMONE AEREA. 1248 febbraio 1997 -. RADIODIFFUSIONE VOCE E TELEVISIONE L. 6 agosto1990,n. 223 2. L’autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le sei ore, salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non revedibili secondo le forme previste dal rego Pamento di cui all’articolo 36. 3. Le emittenti che operano ai sensi del presente articolo sono considerate emittenti esercenti reti locali. 22. Canoni e tasse. - 1. 1 titolati delle concessioni oer radiodiffusione a carattere commerciale e delle autorizzazioni previste ‘dal presente Cano sono tenuti al pagamento di un canone anFiu0 nelle misure seguenti: a) per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito locale: lire cinque milioni: 6).per le concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito locale: lire venti milioni (181a); er radiodiffusione soc) per le concessioni nora in ambito nazionale: 7.ire cinque milioni per ogni bacino di utenza sonora previsto dal piano dili;;ynazione fino ad un massimo di lire cento 6) per le concessioni per radiodiffusione televisiva in I àmbito nazionale: lire venti milioni oer omi bacino di utenza televisiva previsto dal piano- di assegnazione (18/a); e! di cui all’articolo 21 -, Der _ le autorizzazioni concernenti la trasmissione di programmi televisivi: lire cinque milioni per ciascuno dei bacini di utenza serviti (181a); fl Der le autorizzazioni di cui all’articoio 21 conckkenti la trasmissione ài programmi radiofonici: un milione ài lire per ciascuno dei bacini di utenza serviti 2. 1 concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario sono obbligati al pagamento dei canoni di cui al comma 1 e àelIe tasse di cui al comma 6 nella misura del 75 per cento. 3. L’animontare dei canoni previsti dal comma 1 e aggiornato ogni tre anni con decreto clel -Ministro delle ooste e delle telecomunicazioni, di conc,.=-oc con‘il Ministro del tesoro. in relazione alla variazione de! tasso di inflazione verificatasi ne! triennio. tx-ecedente. 4. I canoni di concessione di cui al comma i- 1 sono versati, entro il 31 gemaio .li di ciascun .= anno. a favore dell’.kmministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con imputazione aà aDnosito capitolo dello stato di previsione àell'entrata. 5. Ove la concessione 0 l’autorizzazione vengano rilasciate nel corso dell’anno il canone dodei mesi delvuto è àeterminato in roporrione l’anno per i quali vale Pa concessione 0 l’autorizzazione. Il canone non è dovuto per le autoriz(181a) Il DM 18 febbraio 1994 (Gaza. Uff. 21 aprile 1994. n. 92) ha disposto l’aumento dei canoni nella misura del 16.9% a decorrere dal 1” agosro 1993. Successivamente I’an. 2. DM. 7 maggio 1994 (Gazz..Uff. 23 se:rembre 1997, n. 133) ha aumentato i canoni, a decorrere dal Io agosto 1996. del 13.5%. (19) Riponaro alla voce CONCESSIONI COVERNATIVE (TASSE suuE). (70) Aggiunge Ia lette= c&s) al comma 2 dell’art. 65, D.P.R. ZZ dicembre 1986. n. 917. [ZII) Riponara alla voc$ E.xrs NAZIONALE PSR LA CELLULOSA E PER LA URTA. (Zl/a) Comma Cosi sostituito dall’art. 7. D.L. 27 aoosto 1993. n. 323, riportato al n. CLXIV. Vedi. anche, l’art. 45. comma 4. L. 23 dicembre 1998. n. 48. riportata alla 1067 290 LT9x.a CYLI PAG. 187 C zazioni di cui all’articolo 21 rilasciate per perio di inferiori a trenta giorni e a carattere non reiterativo. 6. Dopo la- voce n. 127 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (19). e successive modificazioni, sono aggiunte le voci riportate nella tabella allegata. 7. 1 canoni di concessione riguardano l’esercizio di emittenti o reti comprendenti gli impianti di diffusione e di collegamento. 23. Misure di sostegno della radiodiffusione. 1. . v-0). 2. Le R&$o& ion p;o&io pio&edi&ekti, possono disporre agevolaziòni a favore àei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale, in particolare con riferimento alla copenura dei costi di installazione e gestione degli impianti. 3. Ai concessionari oer la radiodiffusione televisiva in ambito locale, owero ai soggetti autorizzati pei la radiodiffusione televisiva locale di cui all’kticolo 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano auotidianamente, nelle ore comprese tra le Oi,OO*e le 23.00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su awenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si a plicano i benefici di cui al comma 1 dell’artico Po‘ 11 della L. 25 febbraio 1987, n. 67 (21), Cosi come modificato dall’articolo 7 della L. 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della L. 5 agosto 1981, n. 4 16 (21). e suc:essive modificazioni ed integrazioni (2lia). - 2Li. Reri della concessionaria pubblica e controllo di imprese concessionarie di pubblicità. 1. Con l’atto di concessione di cui all’articoio 3 della legge 14 aorile 1975, n. 103 (22), possono. essere assentite alla concessionaria pubblica tre reti televisive e tre reti radiofoniche oltre, ove richiesto dai Presidenti dei Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, una rete radiofonica riservata esclusivamente a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari (Ua). 2. Le imorese concessionarie di pubblicità che si trovino i’n situazioni di controllo o collegamento con la concessionaria pubblica possono raccogliere pubblicità anche per tre ren radiofoniche della concessionaria stessa. 3. Al di fuori dei casi regolati dal comma 7 dell’articolo 15,. il controllo di imprese concessionarie di pubblxità che raccolgano in esclusiva o comunque abbiano raccolto nell’anno groedente oltre il 50 per cento del fatturato pu btrcitario di una emittente radiofonica o televisiva nazionaIe si considera, agli effetti delle norme voce DEUO AMMINISR.+~IONE STATO. (22) Riportata DEL PATRIMONIO E comimrri GENERALE al n UXXI. (21/a) L’an. 1. L. 23 dicembre 1996. n. 666 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1996. n. 304). in materia di trasmissione radiofonica delle sedute parknentari. ha così disposto: .~Art. 1. 1. Le somme, dovute Der effetto della convenzione tra il iMinistero delle poste e delle telecomunicazioni e la Centro di proàuzione S.p.a., approvara con decreto ministeriale il 21 novembre 1994 ed avente ad oggetto il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, non urilizzate entro il 31 dicembre 1996. sono mantenute nel conto dei residui del capitolo 1099 dello stato di previsione del Ministero delle poste e delle tekcomunicaaioni per essere utilizzate nell’esercizio successivok febbraio1999 PAG. LEGGE 188 cILI c della della VOCE 290 R4DIODlFFUSIONE E TELEVISIONE L 6 agosto 1990, n. 223 presente legge, equivaiente alla titolarità concessione di cui all’articolo 16. Capo III - Nonne per Lu concessionaria zio pubblico del sen?i- 25. Consiglio di amministrazione della concessionaria ptrbbiica. - [l. Il Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica è nominato dalla Commissione par!amentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi subito dopo la costituzione di que’sra all’inizio della legislatnra. 2. Tl Consiglio di amministrazione dura in cnrica per I’intera durata della legislatura. 3. 11 comma 2 dell’alTicolo 6 del D.L. 6 dicembre 1984, n. 807 (33), convexito, con modificazioni, dalla L. 4 febbraio 1985, n. 10, è abrogato] (23/a). 26. Riserva a favore di opere comunitan’e e na~-;onali. - [l. A decorrere dalla data di rilascio 27. Norme sul canone di aòbonamenro. - 1. A decorrere dal 1’ .gennaio dell’anno successivo a quello di entrata m vigore della presente lesge è soppresso il canone dl abbonamento suppienvo dovuto dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni televisive a colori previsto dall’articolo 15, quarto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103 (23/c). 2. 11 pagamento del canone di abbonamento alla televisione consente la detenzione di uno o più apparecchi televisivi ad uso privato da giugno 1993, n. 206, ripor(231b)Articolo abrogato til’ari. 122. riportata 1068 al n. UWCXII. 2. L. 50 aprile 1998. n. parte dello stesso sognetto nei luoghi propria residenza o &mora. adibiti a 28. Consiglio -nAtivo degli utenri. - 1. E istituito presso l’Ufficio del Garante un Consiglio consultivo degli utenti composto da membri nominati dai Garante tra le associazioni rappresenLative delle catFg?rie di utenti radiotelevisivi e tra esperti scelti m base alle competenze in materia di difesa degli interessi degli utenti. 2. Il Garante è tenuto ad emanare un regplamenLo che detti i criteri attraverso cui procedere alla nomina dei rappresentanti di cui al comma 1 fissando il numero dei consiglieri e le norme di funzionamento (24). TITOLO Diffusione 111 via cavo 29. Deleo .: - 1. Il Governo è deleoato ad emanare, entr 0s sei mesi dalla data 2 entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno 0 più decreti aventi valore di legge ordinaria per modificare le disposizioni contenute nel titolo II della legge i 4 aprile 1975, n 103 (23ic), concernenti oli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo con l’osservanza dei sea-uenti criteri direttivi: sonori e a) la àistribuzione ài rogrammi televisivi via cavo mono o pPuricanale è subordinata aà autorizzazione rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; b) la durata dell’autorizzazione, i requisiti per otteneria e gli obblighi dei soggetti autorizzati sono fissati tenendo conto di que!li previsti per le concessioni disciplinate dalla presente legge; c) i richiedenti l’autorizzazione devono ser-virsi dei mezzi di telecomunicazione dei gestori del servizio Dubblico; ne! caso in cui non vi sia disponibilitàdei mezzi pubbiici l’installazione e l’esercizio delle reti e degli impianti sono oggetto di aDDosite concessioni; e duDlid)- allo SCODO di evitare interferenze cazioni devono- essere disciDlinati i rapponi con i gestori di reti e servizi di telecomunicazione, nonché le modalità ài distribuzione dei programmi agli utenti; e) il titolare dell’autorizzazione sarà tenuto al pagamento di un canone e di una tassa di conceSsione governativa il cui ammontare è da determinare in correlazione a quelli stabiliti per le analoghe concessioni rilasciate per la radiodiffusione. 2. Le aurorizzazioni di cui al presente articolo sono equiparate alle concessioni ai sensi e per gii effetti di cui agli articoli 15 e 19 della presente legge. TITOLO IV Sanzioni 30. Disposizioni penali. - 1. Nel caso di trasmissioni radiofoniche o televisive che abbiano (131~)Riponata al n. UG..I. (1~) 11regolamento auprovato il 12 settembre 1990 (Gazz. UEE. 18 settembre 1990‘. n. 218) è riportato alla voce ESTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA. febbraio 1999 RADIODIFFUSIONE E TELEVISIONE L. 6 agosto1990,n. 223 carattere di oscenità il concessionario privato o la concessionaria pubblica owero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione è nito con le pene previste dal p timo comma l’articolo 528 del codice pena e. 2. Si a piicano alle trasmissioni le disposizioni di cui agf i articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (25). 3. Salva la responsabilità di cui ai commi 1 e 2 e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui al comma 1 che ner colpa omettano di esercitare sul contenuto de!le trasmissioni il controllo necessario ,ad impedire la commissione dei reati di cui ai commi 1 e 2 sono puniti, se nelle trasmissioni in oggetto è commesso un reato, con la pena stabilita uer tale reato diminuita in misura non eccedente un terzo. 4. Xe1 caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell’attribuzione di un fatto determinato, si applicano ai soometti di cui al comma 1 le sanzioni previste dalrarticoio 13 de!la legge 8 febbraio 1948, n. 47 (25). 5. Per i reati di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articoìo si annlicano le disposizioni di cui ai!‘ahcolo 21 dellalegge 8 febbraio 1948, numero 47 (25j. Per i reati ai cui al comma 4 il foro comnetenre e determinato dal Iuogo di residenza del12 nersona offesa. 6. S&o ouniti con le oene stabilite dall’articolo j-Cs dei-de ceto-legge- 8 aprile 19i4, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 3: 6. e successive modificazioni, il titolare di concessione di cui all’articolo 16 o di concessione ner setiio puòblico ovvero la,persona dagii stessi delegata che violi le disposizioni di cui azii axicoii :2. !3. 14, li e di cui al comma 2 dZil’articoio 37 della oresente legge. Le stesse pene si auuiicano agii kministratori della società titoiarg kii concessione ai sensi dell’articolo 16 o o che cocii concessione per servizio pubòlico direttamente o indirettamuncue !a conrroiiano mente, che non trasmettano al Garante l’elenco àei propri soci. i. . . . ., . . . . . . . . . (26). 31. .Sar.zloni amtzinistrative di comperenza del Garante e del Mir,i.s:ro delle poste e delle telecomLtnica::or,i. - i. 11 Garante, in caso di inosservanza de!le disposizioni di cui agli articoli 8, esciuso ii comma 10, 9, 20, 21 e 26, disnone i necessari accettarmenri e contesta gli addebiti agli interessati. assegnando un terminè non superiore (26/a). a auindici giorni per le giustificazioni 2: Trascorso raie temine o quando le oiustificazioni risuitino inadeguate il Garante diffida. gli interessati a cessare dal comnortamento illeglttimo entro un termine non superiore a quindici giorni a tal fine assegnato. 3. Ove il comnoKament0 illegittimo persista oltre il ternine indicato al comma 2, owero nei casi di mancata, incomnleta o tardiva osservanza dell’obbligo di rettifica di cui ai commi 2. 3 e 4 dell’articcio 10 owero ancora nei casi di inosservanza àei divieti di cui all’articolo 8, comma 10, e di cui ai. commi da 8 a 15 dell’articolo 15, il Garante delibera l’irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni e, nei casi piti gravi, la sospensione dell’efficacia della concessione o dell’autorizzazione per un periodo da uno a dieci giorni. Le stesse saixzioni Si applicano qualora la rettifica sia effettuata a seeuito del nroceciimento di cui al con-una 4 dell’ar&olo 10, *salvo diversa determinazione del Garante ove ricorrano giustificati motivi (26/a). 4. Per le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle norme richiamate nel comma 1, si applicano, in quanto non diversamente previsto, le norme contenute nel capo 1, sezioni 1 e 11, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (27). 5. Nei casi di recidiva nelle stesse violazioni entro l’arco di trecentosessantacinque giorni il Garante dispone la sospensione dell’efficacia della concessione e dell’autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più oravi propone fla revoca della concessione o delI’&torizzazioAe. 6. Qualora il titolare di una o più concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale venga a trovarsi nelle conciizioni previste dal comma 1 dell’articolo 15 per fatti diversi dall’aumento delle tirature o abbia superato i limiti di cui al comma 2 SeIl’articolo 15, per fatti diversi dall’aumento del fatturato dei proori mezzi, nonché i limiti di cui al comma 4 dell’articolo 15, il Garante invita il titolare medesimo a promuovere e a compiere gli atti necessari per ottemperare ai divieti entro un termine contestualmente assegnato non superiore a trecentosessanta giorni. 7. Nel caso di inosservanza de!l’invito il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni revoca la concessione su roposta del Garante. 8. Il IMinistro del Pe poste e delle telecomunicazioni, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 5, e 18, owero delle restrizioni contenute nel regolamento di cui alF articolo 36 e nell’atto di concessione o autorizzazione, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termme non superiore a quindici giorni per le giustificazioni. 9. Trascorso tale termine, il Ministro diffida gli interessati a cessare dal comportamento illeg!ttimo, entro un termine non superiore a quindici giorni a tal fine assegnato. 10. Ove il combortamenro illegittimo persista, il Ministro delibera l’irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 3 ad un massimo di lire 100 milioni nonche, nei casi più gravi, la sospensione dell’efficacia della concessione o dell’autorizzazione per un periodo fino a trenta giorni. 11. Per le sanzioni ammmistrative conseguenti alla violazione delle nonne richiamate nel comma 8, si applicano, in quanto non diversamente previsto, le norme contenute nel capo 1. sezioni 1 e 11. della legge 24 novembre 1981, n. 689 (27). 12. Per i casi di recidiva il Ministro dispone, (25) Riponata alla voce Suhw.. (26) Sosutuisce l’art. 195. D.P.R. 29 marzo 1973. n. 1% xi~onato alla +oce Porr;. T~LECRAFS E ELEFONI. 126ia) Comma tosi modificato dall’an. 8. D.L. 27 agosto 1993. n. 525; nDortac0 al n. CJLXV. (27) Riporrara ‘alla voce ORDxNAhtuYrO GXXJDQX.~RXO. 1167 ottobre 1997 - PAG. RADIODIFFUSIONE E TELEVISIONE L 6 agosto 1990, Il. 223 190 C nei casi più gravi, la sospensione deil’efficacia della concessione o dell’autorizzazione per un eriodo da tre a dodici mesi owero la revoca deTl a concessione 0 autorizzazione. 13. Il Ministro delibera la revoca della concessione o dell’autorizzazione nei seguenti casi: a) di condanna penale irrevocabile alla quale consegue il divieto di rilascio della concessione o dell’autorizzazione; b) di perdita dei requisiti previsti per il rilascio della concessione o della autorizzazione; c) di proposta del Garante, formulata ai sen’ si dei commi 5 e 7. 14. Ove la condanna penale o la perdita dei requisiti soggettivi riguardino il rappresentante legale della persona giuridica titolare della concessione, la revoca di cui al comma 13 ha luogo se il rappresentante stesso non venga sostituito entro sessanta giorni dal verificarsi dell’evento. 15. La revoca della concessione o dell’autorizzazione comporta la cancellazione dal registro di 12. cui all’articolo 16.. 1 direttori dei Circoli delle costruzioni telec+*che e telefoniche seylano senza ritardo al .uarante ed al Mmtstero elle poste e delle telecoi municazioni le, violazioni alle disposizioni richiamate dal, presente arricolo. 17. Le’somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo spettano esclusivamente allo Stato (27/a). TITOLO Nome transitorie V e finali 82. Autorizzazione alla prosecuzione nell’esercizio. - 1. 1 privati, che alla data di entrata in vigore della resente legge eserciscono impianti per la ra d! odiffusione sonora 0 televisiva in ambito nazionale o locale e i connessi colle.gamenti di telecomunicazione, sono autorizzati a proseguire nell’esercizio degli impianti stessi, a condizione che abbiano inoltrato domanda per il rilascio della concessione di cui all’alricolo 16 entro sessanta giorni dalla data di entrata m-k vigore della presente legge e fino al rilascio -ella concessione stessa owero fino .alla reiezione della domanda e comunque non oltre settec --T’entotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (27/b). 2. Nel tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente leege e il rilascio della concessione stessa owero &-io alla reiezione della domanda owero ancora la scadenza dei settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della resente legge non è ammessa modificazione de Ha funzionalità tecnico-operativa degli imoianti di cui al comma 1, ad eccezione di intervetiti derivanti da provvedimenti di organi giurisdizionali o del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110 28), finalizzati al coordinamento e alla campati L ilità elettromagnetica con impianti radioelettrici ed in particolare con impianti dei servizi pubblici nazionali ed esteri, dei 27/a) Per la riduzione, in via transitoria. ad un decimo de le sanzioni previste dal presente art. 31, vedi l’art. 3. L 31 lu Iio !997. n. 249, riportata al n. ULXXII. (27/b) 8 ed’1, anche, l’art. 1, D.L 19 ottobre 1992. n. 407, ripomto al n. CILVIII. Per la proroga del termine di CUI al comma 1, vedi l’art. 2. D.L 27 agosto 1993, n. 323. I 1168 servizi di navigazione aerea e di assistenza al volo e delle emittenti private già esistenti. Sono altresì ammessi interventi, autorizzati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, che non modifichino i parametri radioelettrici degli impianti. 3. 1 privati di cui al comma 1 sono autorizzati a proseguire nell’esercizio degli impianti alla ulteriore condizione che rendano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge comunicazione contenente i dati e gli elementr previsti dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807 (28/a), convertito con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, corredata dalle schede tecniche previste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 346 del 18 dicembre 1984. 4. II vietata la detenzione da parte dei privati di cui al presente articolo di freauenze non indispensabilfilper l’illuminazione delfarea di servizio e del bacino. 5. L’inosservanza delle disposizioni di cui al presente, articolo owero la radiodiffusione di trasmissioni consistenti in immaoini 0 segnali sonori fissi o ripetitivi, comporta Pa disattivazione degli impianti da parte del Ministro delle poste e aelle telecomunicazioni. 6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche a-gli esercenti di impianti di ripetizione di segnali esteri (29). 33. Nome per i soggerri aurorizzari. - 1. Le norme di cui agli articoli 10; 11; ai commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell’artiColo 13, anche se non finalizzate all’iscrizione nel re ‘str0 nazionale delle imprese radiotelevisive; 2% articolo 14; ai commi 6 e da 8 a 15 dell’articolo 15; al comma 3 dell’arcicolo 20 nonché le connesse disposizioni sanzionaai contorie di cui agli articoli 30 e 31 riferentisi cessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito rispettivamente nazionale e locale, si applicano ai soggetti di cui all’articolo 32 i quali eserciscano rispettivamente, alla data di entrata in vigore della presente le.gge, reti nazionali owero emittenti e reti locali, così come definite ai sensi del comma 11 dell’articolo 3 e del comma 3 dell’articolo 21. 2. Le norme di cui agli articoli 8 (fatto salvo quanto disrsosto dal comma 16 dell’articolo 15); 9; ai commi 7 e 15 dell’articolo 15; ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell’articolo 20; all’articolo 26, nonché le connesse disposizioni sanzionatorie di cui all’articolo 3 1, hanno efficacia a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge: i concessionari privati esercenti attività di ra xiz diffusione sonora in ambito nazionale e locale hanno efficacia a decorrere dal settecentotrentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge: a tal fine le norme riferentisi ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva rispettivamente in ambito nazionale e locale si applicano ai soggetti di cui riportato al n. CILXIV. (28) Riportata alla voce NAVIGAZIONE AEREA. (28/a) Riportato al n. CBIXXIX. (29) Vedi, anche, il D.L. 27 agosto 1993, n. 323, riportato al n. CILXIV. ottobre 1997 :: RADIODIFFUSIONE E TELEVISIONE L 6 agosto 1990, n. 223 all’articolo 32 i quali eserciscano ris ettivamente, alla data di entrata in vigore de lYa presente legge, reti nazionali, owero emittenti e reti locali, cos1 come definite ai sensi del comma 11 dell’articolo 3 e del comina 3 dell’articolo 21. Fino al 31 dicembre 1992 (29/a), la ercentuale di cui al primo periodo del comma 7 Beil’articolo 15 è fissata al 3 per cento e gli eventuali ulteriori contratti di cui al medesimo periodo possono riguardare anche emittenti televisive locali. 3. In sede di prima applicazione della presente legge le disposizioni di cui all’articolo 1.5, comma 1, si applicano a decorrere dal trecentosessantacinquesrmo giorno successivo a quello del rilascio della concessione e comunque non oltre il settecentotrentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine la concessione & revocata di diritto e gli im ianti vengono disattivati qualora il titolare de Pla concessione non abbia ottemperato alle dispositioni medesime. 4. 1 SO getti i quali, alla data di entrata in ià conseguivigore de fi a presente legge, abbiano to una posizione vietata ai sensi cfel comma 2 dell’articolo 15. sono obbligati ad adempiere al disposto di detto comma entro il termine massimo di settecentotrenta giorni. In caso di inadempienza il Garante àispone la disattivazione degli impianti televisivi ovvero, qualora la concentrazione sia realizzara senza l’a porto di reti televisive. la dismissione forzata cr,I società o di parteci azioni o di Quote, ovvero ancora lo scorporo e Pa vendica fo&ata di attività esercite da società controllate o collegate ai soggetti di cui al presente comma. 34. Disposizioni rrunsitorie. - 1. Il primo piano ài assegnazione viene definito sulla base del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze vigente alla data di entrata in vigore della resente legge. Gli im ianti censiti ai sensi del r artxolo 4 dei decreto- Pegge 6 dicembre 1984, . n. 807 (29/b), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, costituiscono elementi per la definizione del piano stesso che è redatto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero delle poste e deIle telecomunicazioni, sentita l’apposita commissione nominata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che può avvalersi della collaborazione di enti, società ed esperti scelti con le modalità ed alle condizioni previste dall’articolo 380 del testo unico a \yvato con decreto del Presidente della Repub oca IO gennaio 1957, n. 3 (30). 2. Fino a quando non sarà emanato il decreto del Presidente della Repubblica di a rovazione dePpe radiofredel piano nazionale di rrpartizione quenze di cui all’articoio 3, la ripartizione delle radiofrequenze stesse è re olata dal decreto del Ministro delie poste e de“1le telecomunicazioni 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983. e successive modificazioni ed integrazioni. VOCE 290 LECCE PAG CILI l!l 3. In sede di prima applicazione della presente leg e costituisce, a partth di condizioni, titolo pre 9 erenziale per il nlascio della concessione di cui all’articolo 16 l’esercizio di impianti per la radiodifftisione sonora e. televisiva ai sensi dell’articolo 32 qualora gli esercenti abbiano fatto domanda e ris ettino le condizioni di cui allo stesso articolo P2 e ferma restando l’applicazione dei criteri di cui al comma 17 dell’articolo 16. Il suddetto titolo preferenziale com orta che i trasferimenti di cui al comma 1 del rparticolo 13 determinano la decadenza della concessione se effettuati entro quattro anni dal rilascio della concessione stessa qualora la vendita di azioni o di quote determini il passaggio del controllo delle società. 4. In sede di prima applicazione della presente leg e. in deroga a quanto previsto dal comma 1 f ell’articolo 19, possono essere assentite due concessioni per radiodiffusione sonora o televisiva ad un medesimo soggetto per un solo bacino di u@xza qualora nello stesso *bacino esercisca e abbia esercito continuativamente, a partire dalla data di entrata in vigore della legge 4 febbraio 1985, n. 10, impianti per i quali è stata inoltrata nei termini la comunicazione di cui all’articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807 (29/b), convertito, con modificazioni. dalla redetta lege n. 10 del 1985, e purché rispetti 3 e condizioni 3.I cui all’articolo 32 della presente legge. 5. Le concessioni previste nella presente legge 7. In sede di prima applicazione della presente legoe i Presidenti dei Senato della Repubblica e BeIIa Camera dei deputati nominano per un triennio il Garante dell’attuazione della legge sull’editoria in carica alla data di entrata in vigore della resente le oe Garante er la radiodiffusione e Peditoria. E>sclusa la !?acoltà di conferma di cui al comma 3 dell’articolo 6 (30/a). 35. Emissione radio!elevisiva da Campione d’lintese a disciplinare talia. - 1. Le disposizioni l’emissione radioteIevisiva proveniente da Campione d’Italia sono adottate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni d’intesa con il Ministro degli affari esteri. in conformità alle norme di cui alla presente legge. 36. Regolamento di affuazione. - 1. Il regolamento di attuazione è emanato entro novanta giorni dall’approvazione del piano di assegnazione con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. sentiti il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e deil’automazione e il Garante, nonché le competenti (2913)Termine rorogato al Io ottobre 1994 dall’art. 4. D.L. 19 ottobre P992. n. 408. ri onato ai n. CILIX. (29/b) Riportato al n. C/XXXI >p. (30) Riportato alla voce b4PIECATI CIVILI DELLO STATO. (301a)‘Vedi. anche. l’art. 1, D.L. 19 ottobre 1992. n. 407. riportato ai n. ULVII. 85.5 febbraio 1993 LEffiB EJ- CILI RADIODIFFUSIONE E TELEVISIONE L. 6 agosto 1990, n. 223 Commissioni parlamentari, che esprimono il ire!: rere entro umdici giorni dalla trasmissione lo schema 3 I regolamento. Con lo stesso rocedimento sono adottate le successive modr 3 mazioni del regolamento. 37. Norme sulle società - Società comrollate e rocietà collegate. - 1. Ai fini della presente legge costituiscono controllo e collegamento la sussistenza dei z-a porti tonfi urati come tali nell’articolo 2359 de Pcodice civt f e, ancorché tali rapporti siano realizzati congiuntamente con altri soggetti tramite società direttamente o indirettamente controllate o tramite intestazione fiduciaria o mediante accordi parasociali. Si ritiene esistente, saho rova contraria, l’influenza dominante prevista Bal primo comma dell’articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere iinanziario o organizzativo che consentano anche una sola delle seguenti attività: JI) la comunxazione degli utili o delle coordinamento della gestione con quella di altre to in lire 6.900 milioni per l’anno 1990, in lire 5.100 milioni Der l’anno 1991 e in lire 6.300 milioni a decorr&re dall’anno 1992, si Provvede mediante utilizzo di uira corrispondente uota delle maggiori entrate previste dall’artico ?o 22. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ALLEGATO (33) (articolo 22) /-/f dell’imimprese c) una distribuzione degli utili o delle perdi:e diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapForti stessi; 4 attribuzione di poteri maggiori rispetto 1 quelli derivanti dal numero delle azioni o delle ossedu te; quote a soggetti diversi da 4 f attribuzione iegittimati in base all’assetto proprietario relJi l P?:eri nella scelta degli amministratori e dei dirizenti di imprese radiotelevisive, nonché dei direttori delle testate trasmesse. 2. Ai fini àe!la uresente le ge le società in xome collettivo e in accoman 3 Ita semplice deboono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche. 38. Equiparazione Der la ripetizione dei canali sIeri. - 1. Ai fini della applicazione delle norme J, presente legge, ai concessionari privati in LO nazionale sono eauinarati i titolari di ai sensi dell’akticoìo 38 della leg1975, n. 103 (31). 39. Attuazione di dirertiva. - 1. Con la presenattuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 891552ICEE). :e legge è data 40. Disposizioni transitorie a favore della rafiodiffusione sonora. - 1. Fino al 3 1 dicembre 1990 restano in vigore le agevolazioni e le provvilenze previste, per la radiodiffusione sonora, dal :omma 1 dell’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (32). 41. Co errura finanziaria. - 1. All’onere deritante dal r: attuazione della presente legge. valuta(31) Riportata (32) Riportala : PER LA al n. UXXI. alla voce ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA CARTA. (33) L’allegalo che si omette. ag iunre i nn. 12% 129 e 30 alla tabella allegata aI D.P.R. f 6 ouobre 1972. n. 641. .iportato alla voce CONCESSIONI COVERNATIVE GASSE SULLE). Sb febbraio 1993