Il Chimico Italiano - Consiglio Nazionale dei Chimici
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Il Chimico Italiano - Consiglio Nazionale dei Chimici
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 2 DCB - Roma Anno XVII • n.2 • aprile/maggio/giugno 2006 Il Chimico Italiano Periodico di informazione dei Chimici d’Italia n. 2 3° CONGRESSO INTERREGIONALE DEI DOTTORI CHIMICI DEL PIEMONTE E VALLE D’AOSTA Torino - Villa Gualino Programma indicativo (Il Congresso è aperto a tutti i Chimici d'Italia, le quote di partecipazione saranno comunicate successivamente) VENERDÌ 3 NOVEMBRE 2006 Destinatari: tutti i professionisti e/o responsabili aziendali Crediti FCC per gli Iscritti all’Ordine dei Chimici GIOVEDÌ 2 NOVEMBRE 2006 MATTINA I SESSIONE 9.15 – 10.45 Storia della Chimica nell’industria 10.45 – 11.00 Coffee break II SESSIONE 11.00 – 12.30 La Chimica nell’industria 12.30 – 13.00 Dibattito 13.00 – 14.15 Lunch POMERIGGIO I SESSIONE 14.15 – 15.45 Il Chimico Forense 15.45 – 16.00 Coffee break II SESSIONE 16.00 – 17.30 Il Chimico come CTU 17.30 – 18.00 Dibattito Cena di Gala MATTINA I SESSIONE 9.15 – 10.45 L’accreditamento del professionista 10.45 – 11.00 Coffee break II SESSIONE 11.00 – 12.30 Il Chimico nei Sistemi Qualità 12.30 – 13.00 Dibattito 13.00 – 14.15 Lunch POMERIGGIO I SESSIONE 14.15 – 15.45 Il Chimico nell’investigazione incendi 15.45 – 16.15 Dibattito 16.15 – 16.30 Chiusura lavori e saluto ai congressisti 16.30 – 17.00 Degustazione prodotti tipici locali 17.00 – 19.30 Consiglio Nazionale SABATO 4 NOVEMBRE 2006 9.30 – 13.00 Assemblea dei Presidenti (presso la sede dell’Ordine dei Chimici del Piemonte e Valle d’Aosta) Lunch e saluti Anno XVII • n.2 • aprile/maggio/giugno 2006 Il Chimico Italiano Bimestrale di informazioni giuridiche, economiche, professionali e tecniche dei Chimici d’Italia sommario n. 2 »EDITORIALE • Fare comunicazione, ovvero l’arte di farsi ascoltare 2 »DAL C.N.C. • Consiglio Nazionale dei Chimici - Delibera Nazionale dei Chimici 4 »DAGLI ORDINI • Ciao, Saverio » D A L L’ U N I V E R S I T À - D I P L O M I 7 7 »DAGLI ISCRITTI • Il Demone nascosto nelle Terre Rare • La paglia quieta il fulmine? • Chimica e mistero nelle vernici degli antichi liutai cremonesi 8 11 13 »CONGRESSI E CONVEGNI • Programma provvisorio su GIOVANI E PROFESSIONI Spedizione in abb. postale Art. 2, comma 20/C - legge 662/96 Filiale di Roma Editore CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI Direzione, redazione e amministrazione P.zza S. Bernardo, 106 - 00187 Roma Tel. 06.47883819 - Fax 06.47885904 E-mail: [email protected] Web: www.chimici.it Direttore responsabile ARMANDO ZINGALES Direttore editoriale ANTONIO RIBEZZO Revisori di Bozze ANTONIO DE PACE - CARLO BRESCIANI DANIELA BIANCARDI - SERGIO CARNINI Redazione BIANCARDI DANIELA - BRESCIANI CARLO CALABRESE ELIO - CARNINI SERGIO DE PACE ANTONIO - FACCHETTI SERGIO MAURIZI FERNANDO - MENCARELLI DOMENICO MUNARI TOMASO - OCCHIPINTI CARMELA RIBEZZO ANTONIO - RICCIO GIUSEPPE SCANAVINI LUCA - TAU FRANCO ZINGALES ARMANDO "Gli articoli e le note firmate esprimono soltanto l'opinione dell'Autore e non impegnano il Consiglio Nazionale dei Chimici né il Comitato di Redazione (CdR). L'accettazione per la stampa dei contributi originali di interesse scientifico e professionale nel campo della chimica è subordinato all'approvazione del CdR, previa revisione di tre Referee, scelti dal CdR tra gli esperti del settore. Quanto pubblicato nel Bollettino raccoglie gli atti ufficiali del Consiglio Nazionale dei Chimici". Coordinamento editoriale e stampa Just in Time - Tel. 06.88522032 Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 0032 del 18 gennaio 1990 ASSOCIATO ALL’USPI UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA 16 »FECS • Order Form: Environmental Science and Pollution Research (ESPR) Special Subscription Rates EuCheMS (formerly FECS) - ESPR 2006 To personale members of the National Environmental Chemistry Divisions of EuCheMS - Member Societies (European Association for Chemical and Molecular Sciences - EuCheMs) 17 » A S S O C I A Z I O N I E S I N D A C AT I • Contributi previdenziali 18 »DAI CONSIGLIERI • Principio di precauzione tra Cautela e Ragionevolezza. Un richiamo alla responsabilità per i tecnici. • Presentazione di alcune novità introdotte dal T.U. nella parte IV relativa ai rifiuti • Norme in materia ambientale 19 21 23 »CHIMICI ANTIDOPING • Un’atleta negativo ai controlli antidoping è sempre sicuramente pulito? 28 »CONGRESSI E SEMINARI • Inquinamento atmosferico e beni culturali. Protezione e conservazione del patrimonio culturale 30 »DAL CHIMICO FORENSE • 1° caso: Interventi degli iscritti • Considerazione del responsabile della rubrica • 2° caso » N O T I Z I E D A L L’ E U R O PA 31 32 33 34 Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675/1996, informiamo i lettori che i loro dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati da questa redazione e da enti e società esterne collegati solo per l’invio della rivista “IL CHIMICO ITALIANO” e di materiale promozionale relativo alla professione di chimico. Informiamo inoltre che, ai sensi dell’art. 13 della succitata Legge, i destinatari di “IL CHIMICO ITALIANO” hanno la facoltà di chiedere, oltre che l’aggiornamento dei propri dati, la cancellazione del proprio nominativo dall’elenco in nostro possesso, mediante comunicazione scritta a “IL CHIMICO ITALIANO” c/o Consiglio Nazionale dei Chimici - P.zza S. Bernardo, 106 - 00187 Roma 2 »EDITORIALE Il Chimico Italiano • n. 2 • apr/mag/giu 2006 Fare comunicazione, ovvero l’arte di farsi ascoltare di ANTONIO RIBEZZO L’ esperienza insegna che per quanto si faccia a favore della categoria, poco trapela, almeno stando alle richieste che pervengono o a quanto si legge e si sente nei media. Tutti noi stiamo avvertendo, negli ultimi tempi, sempre più l’esigenza di comunicare, informare, notificare ai vari soggetti in modo più sistematico quello che facciamo. Stiamo realizzando l’idea che veicolare la propria opinione insieme ai fatti conviene sempre. Comunicazione ed informazione interna, verso gli iscritti e gli Ordini territoriali, ed esterna, rivolta ai diversi pubblici, è però un’attività che non si può inventare. Non si può, ad esempio, instaurare un dialogo con i media sulla base di relazioni personali bensì basandosi sulla professionalità e conoscenza degli strumenti di comunicazione. Ciò perché una cosa è stabilire rapporti di conoscenza e stima,o fiducia,con chi può agevolare la comprensione reciproca,altra cosa è credere che comunicare equivalga a tessere una rete di rapporti clientelari retti da un professionista abile in relazioni pubbliche. Un ufficio stampa è una struttura preposta alla gestione dei rapporti con i media; esso non organizza soltanto le informazioni per i media ma interpreta anche i segnali che provengono da essi. Anche noi Chimici abbiamo questa esigenza. Alla luce dell’evoluzione dei sistemi di informazione si dovebbe costituire un Ufficio Media più che un Ufficio Stampa. L’obiettivo di fondo, nel nostro caso, è anche quello di favorire l’organizzazione Ordinistica nel raggiungimento della sua missione, ovvero dei suoi fini istituzionali, e di diffondere e migliorare la posizione del Chimico nella società. Ciò si realizza se ci si organizza al fine di contribuire ad aumentare l’influenza, o rafforzare il prestigio del Chimico, a costruire un’immagine positiva legata agli aspetti, e benefici, della nostra professione. L’ufficio operativo, stampa o media, dei Chimici deve essere sentito come un’esigenza da noi tutti. Esso deve diventare il punto di riferimento per quanto concerne l’informazione sia nei giornali che nel mondo della comunicazione in generale. Con la convinzione di dover agire in tal senso, occorre preliminarmente selezionare il target, ovvero i diversi pubblici cui l’informazione è veicolata attraverso i quotidiani, i periodici di settore, la radio e la televisione, le agenzie di stampa, internet, e-mail. Ritengo utile spendere qualche parola sulle agenzie di stampa poiché esse rappresentano il primo anello della catena dei media. Ad esse attingono i quotidiani poiché formano un filtro selettivo efficace di notizie operando, al tempo stesso, un severo lavoro di sintesi: ricavano dieci righi da comunicati di due pagine! Occorre tenere presente che ottenere il lancio di una notizia da una agenzia significa avere una immediata e grande diffusione. Magari non verrà pubblicata dai giornali, ma sicuramente la notizia trasmessa arriva sul tavolo dei redattori e capiservizio! Ed insistendo, qualcosa viene pubblicato se si è tempestivi e si sa farsi ascoltare, ovvero se la notizia è appetibile. Per quanto riguarda internet, esso ha un pubblico piuttosto eterogeneo. Ciò è importante poiché in internet, e-mail a parte, non si invia nulla ma si mette a disposizione del possibile lettore il materiale informativo. Anche qui occorre distinguere con precisione ciò che può da ciò che non deve o non può essere comunicato proprio perché l’interesse di un pubblico allargato è vario. Al fine di migliorare il rapporto fra noi chimici e la tempestività dell’informazione, ritengo molto utile il possesso dell’e-mail personale avente il dominio chimici.it. Quanto fin qui evidenziato ci permette di dire che l’espressione arte di comunicare deve essere corretta in arte di farsi ascoltare . In altre parole occorre trasformare il processo della comunicazione da spontaneo a sistematico ed orientato al risultato che vogliamo raggiungere. Occorre tenere presente sempre che comunicare bene è molto più difficile di quanto non si creda, che compito primario della buona comunicazione è quello di informare in modo chiaro attraverso canali appropriati, al tempo stesso cercando di centrare il target, ovvero coloro che rappresentano i destinatari del messaggio. Ciò perché l’eccesso di informazioni e messaggi a cui siamo sottoposti evidenzia la necessità di far pervenire il messaggio giusto alla persona, o gruppo, giusto. Cari Colleghi, occorre comunicare scientificamente con l’obiettivo cosciente di farsi ascoltare e tenendo costantemente presente che tanti sono gli uomini ed altrettante le diverse opinioni. Per concludere, per quanto ci riguarda, basta osservare che così come il ponte non è sostenuto da questa o quella pietra, ma dalla linea dell’arco che esse formano, anche l’informazione e la comunicazione è alimentata e sostenuta da ognuno di noi che, a vario livello, partecipa a diffondere, difendere e accrescere la cultura ed il lavoro del Chimico nella società. Il Chimico Italiano • n. 2 • apr/mag/giu 2006 DAL C.N.C.« "Il Consiglio Nazionale dei Chimici nel rendere pubblica la notizia relativa al premio assegnato al Collega Stelio Munari, già Consigliere Nazionale dei Chimici, si complimenta per il prestigioso riconoscimento ottenuto e ricorda il Collega Stelio per la costanza e professionalità dimostrata anche nell'assolvimento delle sue funzioni in seno al nostro Consiglio". 3 4 »DAL C.N.C. Il Chimico Italiano • n. 2 • apr/mag/giu 2006 Consiglio Nazionale dei Chimici Delibera Nazionale dei Chimici l Consiglio Nazionale dei Chimici premesso che ha già individuato un logo di cui ha provveduto alla registrazione, - ritiene opportuno ed utile la diffusione del logo aderendo anche a specifiche richieste pervenute da Ordini Territoriali e da Iscritti, - delibera di adottare per la concessione d’utilizzo del logo da parte degli Ordini territoriali e da parte degli iscritti le seguenti norme che sono parte integrante del manuale di immagine del logo stesso articolato nelle tre sezioni: manuale d’immagine CNC, manuale d’immagine Ordini Territoriali, manuale d’immagine iscritti. I » Norme per l’utilizzo del logo Chimici Il logo chimici, costituito da una lettera C stilizzata, è il segno distintivo unico della professione di Chimico. Il logo chimici è di proprietà esclusiva del Consiglio Nazionale dei Chimici, che stabilisce le norme d’uso, le integrazioni e varianti ritenute necessarie. Il logo chimici per la sua natura distintiva può essere utilizzato da parte del Consiglio Nazionale dei Chimici e dagli Ordini Territoriali su tutti i supporti realizzati per attività di natura istituzionale della professione e di quelli rappresentativi della professione. Il Consiglio Nazione dei Chimici concede l’utilizzo del logo chimici nella variante iscritti anche agli iscritti nell’Albo che ne fanno richiesta. Il logo chimici si presenta in quattro varianti: - logo chimici solo immagine, - logo chimici Consiglio Nazionale se accompagnato dall’emblema della Repubblica Italiana e dalla ragione CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; - logo chimici Ordini Territoriali se accompagnato dalla ragione dell’Ordine Territoriale, ad esempio ORDINE DEI CHIMICI DI __________ ), - logo chimici iscritti se accompagnato in modo inscindibile e non modificabile dalla indicazione di iscrizione nell’Albo dell’Ordine Territoriale dei Chimici seguito dal numero e sezione, ad esempio ALBO DEI CHIMICI DI _______ N 000/A (oppure N 000/B) Concessione d’utilizzo del logo chimici Ordini Territoriali A richiesta scritta il Consiglio Nazionale dei Chimici concede agli Ordini Territoriali dei Chimici l’utilizzo a titolo gratuito del logo chimici Ordini. A richiesta scritta il Consiglio Nazionale dei Chimici concede l’utilizzo del logo chimici iscritti agli iscritti nell’Albo professionale con il solo concorso spese come diritti di segreteria. Le norme d’uso riportate nel manuale operativo d’immagine devono essere tassativamente rispettate e fanno parte integrante delle concessioni d’utilizzo del logo chimici rilasciate agli Ordini Territoriali o agli iscritti nell’Albo. Il CNC si riserva ogni azione di tutela del logo nel caso di impiego indecoroso e disdicevole a unico giudizio insindacabile del CNC stesso, nel caso di impiego indebito da parte di soggetti non espressamente autorizzati, oppure nel caso di utilizzo difforme dalle norme d’uso, in particolare con colori, caratteri, dimensioni e grafica diversi da quelli autorizzati. La concessione d’utilizzo consiste sempre in un documento scritto rilasciato dal Consiglio Nazionale. La richiesta di utilizzo da parte degli Ordini Territoriali dei Chimici viene formalizzata al Consiglio Nazionale dei Chimici utilizzando il modello seguente. Al Presidente del Consiglio Nazionale dei Chimici Piazza San Bernardo, 106 - 00187 ROMA Oggetto = richiesta di concessione d’utilizzo del LOGO CHIMICI. Il sottoscritto…………………… Presidente dell’Ordine dei Chimici di …………………… con la presente chiede di poter utilizzare il logo chimici nella documentazione istituzionale dell’Ordine, ( chiede la concessione specifica per poter utilizzare il logo chimici come segue…………….), (chiede concessione specifica per poter utilizzare il logo chimici unitamente ad altri loghi e scritture secondo il progetto grafico allegato), si impegna ad attenersi scrupolosamente alle norme d’uso generali, ivi compreso il colore, il carattere di stampa ed i formati, e speciali che il Consiglio Nazionale dei Chimici imporrà nel dispositivo di concessione, accettando sin da ora le disposizioni per l’uso che potranno essere stabilite successivamente e tutte le decisioni del Consiglio Nazionale dei Chimici, si impegna a trasmettere al CNC, a richiesta dello stesso, copia dei modelli realizzati e informazioni sull’utilizzo fatto dall’Ordine del logo chimici. Luogo, data, firma del Presidente Il Consiglio Nazionale dei Chimici previa istruttoria rilascia concessione scritta d’utilizzo con le osservazioni e prescrizioni che ritiene opportuno allegando manuale operativo d’immagine in forma elettronica. Concessione d’utilizzo del logo chimici iscritti La concessione di utilizzo del logo chimici iscritti si attiene alle seguenti linee guida che divengono parte integrante della concessione d’utilizzo. il Chimico iscritto nell’Albo dispone già di un contrassegno professionale specifico, il timbro formato sigillo professionale regolamentato dal Codice deontologico. L’uso del timbro sigillo è riservato esclusivamente agli atti della professione di Chimico, come perizie, consulenze, studi, progetti, certificazioni per analisi chimiche, prodotti e impianti effettuati direttamente dal Chimico o sotto la propria completa responsabilità professionale. Il timbro sigillo professionale conferisce al documento sottoscritto dal Chimico un carattere distintivo, significando che il Chimico iscritto nell’Albo professionale nello svolgimento della prestazione professionale si è attenuto a scienza e coscienza nel rispetto delle norme di legge e delle norme di etica e DAL C.N.C.« Il Chimico Italiano • n. 2 • apr/mag/giu 2006 deontologiche per l’esercizio della professione di Chimico e pratica la formazione professionale continua; b) il logo chimici iscritti non è alternativo al timbro sigillo, ma integra sul piano della immagine e della identificazione verso terzi la presenza qualificante del Chimico professionista attraverso i documenti che riportano il logo stesso; c) il logo chimici iscritti concesso in utilizzo agli iscritti nell’Albo è costituito dal simbolo C stilizzato accompagnato in modo inscindibile e non modificabile dalla indicazione di iscrizione nell’Albo dell’Ordine Territoriale dei Chimici seguito dal numero e sezione, ad esempio ALBO DEI CHIMICI DI _________ N 000/A (oppure N 000/B); d) il logo chimici iscritti può essere utilizzato dal Chimico iscritto nell’Albo sulla propria carta intestata, sui propri biglietti da visita e simili isolatamente oppure unitamente ad altri contrassegni e sta a significare che quel professionista - ben individuato con nome e cognome e qualifica professionale e estremi di iscrizione nell’Albo - è iscritto nell’Albo dei Chimici e gode della pienezza professionale; e) nel caso di utilizzo assieme ad altri simboli e contrassegni è indispensabile che il logo chimici iscritti sia riprodotto in dimensioni e visibilità non inferiore agli altri simboli e contrassegni; sia inoltre riprodotto in colore esatto oppure in tonalità di nero-grigio stabilite nel manuale d’immagine soltanto se anche tutti gli altri simboli e contrassegni e scritte sono in nero-grigio; f ) il logo chimici iscritti può essere utilizzato anche sulla carta intestata di ditte, società, istituzioni soltanto in relazione al nome cognome e qualifica professionale di un chimico iscritto che in quella struttura ha funzioni direttive e/o di responsabilità professionale. Anche in questi casi è indispensabile che il logo chimici iscritti sia riprodotto in dimensioni e visibilità non inferiore agli altri simboli e contrassegni; sia inoltre riprodotto in colore esatto oppure in tonalità di nero-grigio stabilite nel manuale d’immagine soltanto se anche tutti gli altri simboli e contrassegni e scritte sono in nero-grigio; Il Chimico iscritto - dipendente o con rapporti professionali con una ditta, società, istituzione le quali utilizzino sulla propria carta intestata il logo chimici iscritti concesso in utilizzo al Chimico iscritto - è responsabile dell’utilizzo e deve segnalare all’Ordine Territoriale ed al Consiglio Nazionale gli eventuali abusi nell’utilizzo del logo chimici iscritti di cui ha la concessione d’utilizzo; anche nel caso di utilizzo del logo chimici iscritti su carta intestata di ditta, società, istituzione la concessione d’utilizzo viene rilasciata esclusivamente al Chimico iscritto che ne faccia richiesta secondo il modello allegato; Il logo chimici iscritti non può essere utilizzato in modo da creare equivoci su persone e organizzazioni così da trasferire indebitamente la funzione della immagine professionale di Chimico a soggetti e attività che non ricadono sotto la direzione e responsabilità del Chimico iscritto titolare della concessione d’utilizzo e che non ricadono sotto la giurisdizione dell’Ordine e del Consiglio Nazionale dei Chimici; le norme d’uso riportate nel manuale operativo d’immagine sezione logo chimici iscritti devono essere tassativamente rispettate e fanno parte integrante della concessione d’uso rilasciata al richiedente; la concessione d’utilizzo consiste sempre in un documento scritto rilasciato in unico esemplare dal Consiglio Nazionale; la concessione può essere disdetta in qualsiasi momento dall’interessato, può essere revocata o sospesa a discrezione del Consiglio Nazionale dei Chimici con atto scritto e motivato; il CNC si riserva ogni azione di tutela del logo chimici iscritti nel caso di impiego indecoroso e disdicevole a unico giudizio insindacabile del CNC stesso, oppure nel caso di impiego indebito da parte di soggetti non espressamente autorizzati, oppure nel caso di utilizzo difforme dalle norme d’uso, in particolare con colori, caratteri, dimensioni e grafica diversi da quelli autorizzati; La domanda di concessione d’utilizzo deve essere formalizzata con lettera raccomandata secondo il seguente modello. Al Presidente dell’Ordine dei Chimici di…. Via ………………………...…. Città …………… Oggetto = richiesta di concessione d’utilizzo del logo chimici iscritti. Il sottoscritto………………. iscritto nell’Albo dei Chimici dell’Ordine dei Chimici di……… con il numero…………, codice fiscale ……, esercente (non esercente) attività di libera professione di chimico, partita IVA …………, iscritto (non iscritto) all’EPAP con matricola…………………… dal…………………., con la presente a) chiede l’inoltro al Consiglio Nazionale dei Chimici della domanda - per poter utilizzare il logo chimici nella propria documentazione professionale, (di concessione specifica per poter utilizzare il logo chimici come segue………), (di concessione specifica per poter utilizzare il logo chimici unitamente ad altri loghi e scritture secondo il progetto grafico allegato), (di concessione specifica per poter utilizzare il logo sulla carta intestata della ditta, società, istituzione ……….......………… via…......… città…….. nella cui organizzazione ha la seguente funzione professionale………….), b) si impegna ad attenersi scrupolosamente alle norme d’uso generali,ivi compreso il colore, il carattere di stampa ed i formati, e alle norme speciali che il Consiglio Nazionale dei Chimici imporrà nel dispositivo di concessione, Luogo, data, firma Il Presidente dell’Ordine Territoriale verifica la rispondenza dei dati riportati nella domanda e trasmette al Consiglio Nazionale una dichiarazione come da schema seguente. Al Presidente del Consiglio Nazionale dei Chimici Piazza San Bernardo, 106 - 00187 ROMA Oggetto = richiesta di concessione d’utilizzo del logo chimici iscritti da parte di iscritto nell’Albo.. Il sottoscritto………………………………. Presidente dell’Ordine dei Chimici di ……….... vista la domanda (allegata in copia) per la concessione d’utilizzo del logo chimici presentata dall’iscritto chimico dottor ……………... in data ………………. per - poter utilizzare il logo chimici nella propria 5 6 »DAL C.N.C. documentazione professionale, (concessione specifica per poter utilizzare il logo chimici come segue…………….), (concessione specifica per poter utilizzare il logo chimici unitamente ad altri loghi e scritture secondo il progetto grafico allegato), (concessione specifica per poter utilizzare il logo sulla carta intestata della ditta, società, istituzione …………… nella cui organizzazione ha la seguente funzione professionale…………………..............), attesta che il Chimico dottor……….nato a ………………………….. il…………………. è iscritto al numero ………… nell’Albo tenuto da questo Ordine, la cui esatta intestazione è “ORDINE DEI CHIMICI …………” svolge attività abituale di libero professionista (di dipendente dalla ditta/ente ………… Via….città……………con funzioni di ……), si impegna - ad esercitare il controllo del corretto impiego secondo le norme d’uso generali, ivi compreso il colore, il carattere di stampa ed i formati, e norme speciali che il Consiglio Nazionale dei Chimici imporrà nel dispositivo di concessione, - a trasmettere al CNC tutte le osservazioni del Il Chimico Italiano • n. 2 • apr/mag/giu 2006 caso relativamente all’utilizzo del logo chimici concesso, Luogo, data, firma il Consiglio Nazionale dei Chimici ricevuta la domanda con la dichiarazione del Presidente dell’Ordine Territoriale attiva apposita istruttoria della stessa in esito alla quale rilascia concessione scritta d’utilizzo con le osservazioni e prescrizioni che ritiene opportuno allegando manuale operativo d’uso in forma elettronica; Per la concessione d’utilizzo l’interessato anticipa al Consiglio Nazionale dei Chimici un diritto di segreteria quale concorso spese dell’importo stabilito dal Consiglio stesso. q) Copia della concessione d’utilizzo viene inviata al Presidente dell’Ordine Territoriale al quale spetta la sorveglianza sugli iscritti nel loro iter deontologico. r) Ogni due anni l’iscritto cui è stato concesso l’utilizzo del logo deve attestare al proprio Ordine Territoriale il corretto uso dello logo e altresì deve comunicare al CNC, pena la decadenza della concessione, la volontà a proseguire nell’utilizzo del logo, nonché dare dimostrazione di aver ottemperato al regolamento per la formazione continua del Chimico ( in corso di emanazione conformemente alle norme). s) La decadenza della concessione, per disdetta dell’interessato o per revoca o per sospensione oppure per decadenza, è sempre notificata dal Consiglio Nazionale dei Chimici sia all’interessato che all’Ordine Territoriale. t) Nel caso che l’iscritto concessionario del logo venga iscritto in altro Albo dei Chimici le incombenze di controllo vengono assunte dall’Ordine Territoriale di nuova iscrizione. Riscossione contributo 2006 al Consiglio Nazionale Il presente avviso, pubblicato sul bollettino ufficiale del Consiglio Nazionale dei Chimici e sul sito www.chimici.it costituisce notifica agli iscritti a sensi di legge. Il Consiglio Nazionale ha avviato le procedure per la riscossione del contributo dovuto dagli iscritti. Nel prossimo mese di settembre perverrà agli iscritti l’avviso di riscossione con scadenza 15 ottobre 2006. L’importo da versare per il 2006 è di 50,00 Euro, comprensivo di diritti di segreteria e rimborsi spese di esazione. Per i pagamenti effettuati dopo il 15 ottobre 2006 è dovuta, in aggiunta, la penale per ritardato pagamento, pari a 10,00 Euro. Chi non è in regola con i pagamenti per gli anni precedenti riceverà un bollettino comprensivo dei contributi non pagati e delle penalità per ritardato pagamento. Il pagamento può avvenire secondo una delle seguenti modalità: 1. Versamento su CC Postale mediante bollettino premarcato allegato all’avviso di pagamento. 2. Versamento in CC Postale compilando un bollettino in bianco: (CCP n. 42064022 – Consiglio Nazionale dei Chimici, Roma) 3. Pagamento con Carta di Credito (Salvo Buon Fine) inviando al CNC, anche mediante FAX il modulo di addebito allegato all’avviso di pagamento, ovvero inserendo i propri dati nel modulo disponibile on-line sul sito www.chimici.it 4. Versamento o bonifico (anche telematico) su: a. CC bancario del CNC presso la Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia Bissolati, via Bissolati, 2 – Roma (CIN: N; ABI: 01005; CAB: 03200; cc: 000000048431) b. ovvero sul Conto Bancoposta sopra indicato (CIN: R; ABI: 07601; CAB: 03200; CC 000042064022). Al momento del pagamento bisogna aver cura di rendere certa l’identificazione dell’iscritto (attraverso i suoi dati anagrafici, oltre al codice iscritto riportato sopra l’indirizzo nell’avviso di riscossione ed il codice fiscale) e l’anno di riferimento (contributo 2006) Raccomandiamo a tutti la puntualità nell’adempimento: l’attività del Consiglio Nazionale dipende dalla disponibilità delle risorse necessarie. Per informazioni sul tributo e possibile rivolgersi al Consiglio Nazionale dei Chimici: responsabile del procedimento è la signora Bruna Peri, Capo Ufficio Segreteria del CNC. Ai sensi dell’art. 7 L. 7.7.2000 n. 212 avverso il presente Atto è possibile proporre istanza di riesame al Consiglio Nazionale dei Chimici entro 30 giorni dalla notifica. DAGLI ORDINI« Il Chimico Italiano • n. 2 • apr/mag/giu 2006 Ciao, Saverio di MICHELE SCAPICCHIO I l prof. dott. Saverio Buffa, per molti anni Presidente dell’Ordine dei Chimici della Provincia di Foggia, non c’è più. Figura di grande spessore, come docente, come professionista e soprattutto come uomo, ha incarnato alla perfezione il ruolo del chimico, trasmettendo sempre la sua verve, la sua positività e il suo entusiasmo contagiosi. Originario della Sicilia, nacque a Castellammare del Golfo (TP) nel 1922, si laureò in chimica giovanissimo, con il massimo dei voti, presso l’Università di Palermo. Trasferitosi a Foggia, divenne subito docente di ruolo di Chimica e Merceologia presso l’Istituto Tecnico Commerciale ad indirizzo mercantile, presso cui ha svolto tutta la sua carriera scolastica. Conscio della importanza della esistenza di un laboratorio per l’insegnamento della chimica, si impegnò strenuamente affinchè il suo Istituto fosse dotato di una sala per l’analisi qualitativa, una per l’analisi quantitativa ed una per l’analisi merceologica; alla realizzazione del laboratorio ogni alunno disponeva del suo posto di lavoro: conquista, per l’epoca, eccezionale. Ma questo risultato era per Saverio solo l’inizio; infatti, con grande impegno e abnegazione, riuscì, coinvolgendo non solo la struttura scolastica, ma anche altri enti ed istituzioni, ad acquistare nuove e più moderne attrezzature, portando il laboratorio ad essere operativo anche per analisi conto terzi. Questa operatività fu poi riconosciuta sia dall’allora Ministero della Pubblica Istruzione sia da quello dell’Agricoltura, attraverso la concessione delle autorizzazioni al rilascio di certificazioni chimiche e merceologiche valide sia sul territorio nazionale che comunitario. E’ proprio nell’ambito di questo laboratorio che ebbi la fortuna di conoscere il Prof. Buffa; io giovane laureato in chimica, insegnante presso un altro istituto, fui convinto da lui a trasferirmi presso la sua scuola e a collaborare nel laboratorio dell’Istituto. Abbiamo lavorato fianco a fianco, tutti i giorni, fino a sera tarda, per offrire un servizio al mondo imprenditoriale agricolo e vitivinicolo, condividendo gioie, fatica, speranze, difficoltà. Ed è stato in quei lunghi e meravigliosi anni che è nata la stima, presto trasformatasi in amicizia, affetto, ammirazione per il professionista e per l’uomo. Egli sapeva ascoltare la voce di tutti, sapeva cogliere il meglio da tutti e, grazie alla sua alta capacità di sintesi, arrivava a conclusioni condivise da tutti. E’ stato insegnante di varie generazioni ed è sempre stato rispettato dagli alunni e dai colleghi, perché il suo lavoro era caratterizzato da severità e giustizia e perchè il suo modo di insegnare faceva trasparire in maniera chiarissima il suo amore per la chimica. Tutti i suoi alunni gli sono riconoscenti perché non ha impartito ad essi solo lezioni di chimica, ma è stato un esempio di moralità ed alto senso civico. Moralità, senso civico, opera di servizio sono stati anche i principi ispiratori della sua esperienza di presidente dell’Ordine. Egli credeva molto nella funzione degli Ordini ed il suo impegno nell’affermazione della figura del chimico è stato totale; è grazie a lui se adesso il nostro Ordine provinciale ha una sede, una struttura organizzativa, una continua e specifica funzionalità. Il suo operato è stato grandemente apprezzato anche dal Consiglio Nazionale che lo nominò componente del Collegio dei revisori dei conti. Caro Saverio, tutti noi colleghi chimici avremo sempre vivo il tuo ricordo, le tue lezioni professionali e di vita, i tuoi consigli, la tua disponibilità, il tuo sorriso. Abbiamo solo un modo per far sì che il tuo operato non vada sciupato: continuare a credere nella nostra professione, difendendola, come tu ci hai insegnato, con lo studio, con la perseveranza, con la capacità di ascolto, con la professionalità e con l’orgoglio di essere chimici. D A L L’ U N I V E R S I T À - D I P L O M I « Si informa che sono in distribuzione presso l’ufficio Esami di Stato dell’Università di Roma “La Sapienza” i diplomi di abilitazione per l’esercizio delle professioni relativi anni 1999-2000-2001. Dott.ssa A.Grandioso Caposettore Esami di Stato La Sapienza - Roma 7 8 »DAGLI ISCRITTI Il Chimico Italiano • n. 2 • apr/mag/giu 2006 Il Demone nascosto nelle Terre Rare di MARCO FONTANIa - MARIAGRAZIA COSTAb » Riassunto Alla fine del XIX secolo, il celebre fisico statunitense Henry A. Rowland volle cimentarsi nello studio e nell’isolamento degli elementi delle terre rare. Per via spettroscopica intravide quello che a tutti gli effetti sembrava un nuovo elemento e prematuramente ne pubblicò la scoperta. Nel riportare questo annuncio egli propose per il nuovo elemento il nome demonium, in virtù della tenacia con la quale questo corpo semplice era intimamente legato alle altre terre rare. Oggigiorno sappiamo che il presunto elemento di Rowland era in realtà una miscela di elementi delle terre rare già noti. Parole chiave: elementi, terre-rare, spettroscopia, storia della chimica » Extended Abstract At the end of the XIX century, the famous American physicist, Henry A. Rowland attempted the study and the isolation of some rare-earths elements. With the aid of spectroscopic analysis he caught a glimpse of what, to all the effects, seemed a new element. Prematurely he published that discovery. In that announcement he proposed the name demonium for the new element, in virtue of the tenacity with which this simple body was intimately linked to other rare-earths elements. Nowadays we know that Rowland’s presumed element was not new at all but a mixture of rare-earths elements. Keywords: elements, rare-earths, spectroscopy, history of chemistry. While testifying as an expert witness in a trial one day, Henry Rowland was asked during cross-examination what qualified him to serve as such a witness.“I am,” the professor replied, “the greatest living expert on the subject under discussion.” Some time later a friend, well aware of Rowland’s usual modest and unassuming manner, expressed his surprise at this uncharacteristically grandiose remark.“Well, what did you expect me to do?” Rowland asked.“I was under oath1. Del personaggio molto è stato detto e ancor più scritto: l’americano Henry Augustus III Rowland era famoso sia per il suo talento di fisico sperimentale che per la sua vita riservata e modesta. Alquanto inusuale fu l’episodio sopra citato, così come, unico nella sua brillante carriera, fu l’incidente al quale andò incontro nelle vesti di improvvisato chimico. » L’America provinciale va stretta al grande fisico Quando Henry Augustus III nacque il 27 novembre 1848, l’America non era ancora il paese tecnologicamente all’avanguardia che oggi conosciamo: sia i laboratori di ricerca che molti professori universitari peccavano di provincialismo e, al contrario di oggi, un uomo di scienza che avesse voluto perfezionarsi dopo la laurea avrebbe dovuto attraversare l’oceano Atlantico verso est, e soggiornare nei famosi laboratori RITRATTO DI HENRY A. ROWLAND inglesi, francesi o tedeschi. Dal nome poco fantasioso, ma di facile intuizione, Henry Augustus III era figlio del reverendo Henry Augustus II (1804-1859) e nipote di Henry Augustus I, anch’egli teologo e figlio di un religioso. Quest’ultimo univa alla fede più fervente un fanatismo politico anti-inglese fuori dal comune; sostenitore dell’indipendenza americana dalla corona britannica, non risparmiò nemmeno il pulpito dal quale predicava, per diffondere le sue idee. Benché il piccolo Rowland avesse seguito studi regolari, possedeva l’indole battagliera del bisnonno e mal sopportava lo studio dei classici. Egli era un fine sperimentatore elettrotecnico e desiderava studiare ingegneria; i a Dipartimento di Chimica Organica “U. Schiff” dell’Università di Firenze, via della Lastruccia, 13. (Firenze) 50019 Sesto Fiorentino. Telefono: 055-4573490; e-mail: [email protected] Laboratorio di Ricerca Educativa dell’Università di Firenze, via della Lastruccia, 3. (Firenze) 50019 Sesto Fiorentino. 1 Mentre era chiamato a testimoniare in qualità di esperto in un processo, nel contro interrogatorio fu chiesto a Henry Rowland che cosa lo qualificasse come testimone.“Sono senza dubbio” replicò il professore “il più grande esperto vivente nel settore”. Qualche tempo dopo un suo amico, conoscendo l’indole modesta di Rowland espresse la sua sorpresa per la sua pomposa sottolineatura.“Allora, che cosa ti aspettavi che facessi” chiese Rowland “ero sotto giuramento”. b In relazione alle norme di pubblicazione di contributi di interesse scientifico-professionale su “Il Chimico Italiano” il presente articolo è stato ricevuto il 26 aprile 2006 ed è stato accettato per la pubblicazione il 15 maggio 2006. DAGLI ISCRITTI« Il Chimico Italiano • n. 2 • apr/mag/giu 2006 genitori, che in un primo tempo avevano pensato di iscriverlo a Yale, si videro costretti ad immatricolarlo all’Istituto Tecnico Rensselaer (in seguito Politecnico), dove si laureò in ingegneria civile nel 1870. Trascorse un anno in Europa e soggiornò a lungo nel laboratorio di Hermann L. von Helmholtz (1821-1894) a Berlino (ANONIMO, 1901a). Gli aneddoti sulla sua vita e carriera scientifica, sono numerosi come quello che lo vede nel tentativo di pubblicare su una rivista americana il suo primo lavoro di fisica che venne respinto. Fu presto chiaro che la società scientifica americana era ancora di vedute ristrette, ma Rowland era guidato da una considerazione di sé piuttosto ingombrante che non lo fece demordere. Spedì il lavoro all’allora maggiorente della fisica mondiale, James C. Maxwell (1831-1879), il quale si affrettò a mandarlo alle stampe. Nel 1876 Henry Augustus III divenne professore alla Johns Hopkins University, forse la più prestigiosa università americana del tempo, dove rimase fino alla morte (ANONIMO, 1901b). Trascorse qualche anno e, nel 1883, in riconoscimento all’invenzione del reticolo di diffrazione omonimo, fu eletto membro della Società per l’avanzamento delle Scienze e ricevette il Rumford Prize. Anche da quelle posizioni privilegiate Rowland sentì l’angoscia di non potersi muovere liberamente, soggiogato da una scienza incapace di apprezzare a pieno il suo genio. I suoi colleghi finirono presto per considerarlo una figura ostile e intollerante. Sebbene sia autore di quasi 100 brevetti, il maggior contributo di Rowland alla scienza fu la messa a punto del reticolo di diffrazione concavo (ROWLAND H. A., 1884), capace di migliorare grandemente il potere di risoluzione degli spettrografi in uso alla fine del XIX secolo. Questi strumenti furono di fondamentale importanza per gli spettroscopisti suoi contemporanei e anche per quelli della generazione successiva. All’inizio degli anni trenta, Emilio G. Segré (1905-1989) riferì di aver osservato che, nel laboratorio del premio Nobel Pieter Zeeman (1865-1943), il reticolo di Rowland fosse lo strumento più prezioso (SEGRÉ E. G., 1995). 2 3 IMMAGINE DELL’ORIGINALE RETICOLO DI DIFFRAZIONE DI ROWLAND » Il figlio di un Pastore protestante scopre il Demonium Egli fu un abile ingegnere e inventore (ANONIMO, 1901a), versatile fisico e astrofisico (ROWLAND H. A., 1895); tuttavia rimane poco conosciuto il lato chimico della poliedrica figura di Rowland. Nel 1894, al termine di alcuni anni di un ambizioso e sistematico progetto di separazione e studio spettroscopico delle terre rare, egli pubblicò i risultati ai quali era giunto (ROWLAND H. A., 1894). Questo gruppo di 14 elementi, dalle proprietà chimiche così simili tra loro, è stato un vero rompicapo per chimici prima e fisici poi: il loro completo isolamento ed inquadramento ha richiesto ben 113 anni di lavoro. Partendo da scoperte assodate, Rowland si propose di studiare lo spettro di tutti gli elementi delle terre rare con il reticolo di diffrazione di sua invenzione. Così facendo egli credette di mettere la parola fine all’annosa questione delle terre rare, vera terra incognita per la comprensione della tavola periodica. Purtroppo per lui, sebbene utilizzasse uno strumento di indagine ben superiore a chi lo avesse mai preceduto, al pari di altri famosi colleghi incorse nelle insidie rappresentate dalla separazione chimica di questi elementi e, inevitabilmente, si trovò coinvolto nell’annuncio di una falsa scoperta. Per lo studio e la caratterizzazione delle terre rare egli si avvalse del materiale Con scarsa accuratezza egli le chiamò “ingredienti”. In questo caso sarebbe stato più corretto il termine costituente. fornitogli dal chimico Oliver Wolcott Gibbs (1822-1908) e dal mineralogista Frank Wigglesworth Clark (1847-1931) (CLARK F. W., 1902), mentre per l’identificazione del nuovo elemento ricorse ad un campione di ittrio impuro dono del professor G. Krüss di Monaco di Baviera. Il fisico statunitense al pari di una minoranza di scienziati suoi contemporanei credeva che alcune terre rare non fossero sostanze elementari. Seguendo questo pensiero Rowland ritenne che l’erbio, l’ittrio e il cerio, fossero in realtà una miscela di sostanze elementari ancora da isolare; per usare i termini di Rowland, diremo che egli scisse l’erbio nei suoi presunti costituenti e lo stesso fece con l’ittrio e con il cerio: le “sostanze costitutive2” furono indicate con le lettere a, b, i, d, h, n, c, k. Questo arbitrario sistema di classificazione unito al fatto che la pubblicazione apparve sulle Chemical News dirette da sir William Crookes (1832-1919), epigono della fallace teoria dei meta elementi, può far supporre che Rowland credesse in tutto ciò.Tuttavia risulta più attendibile l’ipotesi secondo la quale Rowland ritenesse ogni sostanza indicata con le lettere minuscole a, b, i, d, h, n, c, k un nuovo elemento delle terre rare (sebbene non lo indichi mai chiaramente) mentre l’erbio, il cerio e l’ittrio da lui esaminati risulterebbero miscele di elementi sconosciuti, (da cui il poco appropriato nome di “ingredienti”3 dell’erbio affidato alle sostanze b, i e d; “ingredienti” del cerio affidato alle sostanze n, k e c; mentre per i l’ittrio egli sarebbe stato in grado di trovarvi soltanto un nuovo componente, a. Henry Rowland al pari di molti altri investigatori iniziò il frazionamento delle terre rare partendo dai seguenti minerali: Samarskite, (Y,Fe3+,U)(Nb,Ta)5O4; Yttrialite: (Y,Th)2Si2O7; Gadolintite: Y2Fe2+Be2Si2O10 e Cerite: (La,Ce,Ca)9 (Mg,Fe3+)(SiO4)6[SiO3(OH)](OH)3. Egli, con attacco acido, disciolse i quattro campioni mineralogici in modo da ottenere una miscela di ossidi di La, Ce, Pr, Nd, Th, nonché sette nuove sostanze che indicò con le lettere a, b, i, d, h, n, c, k. Rowland cercò di separare questi ultimi elementi seguendo il metodo della cristallizzazione frazionata già comunemente impiegato per la separazione delle terre ceriche da quelle ittriche. La 9 10 »DAGLI ISCRITTI miscela costituita prevalentemente da ossidi delle terre rare ed indicata genericamente come L2O3 (dove L = La, Ce, Pr, Nd, a, b, i, d, h, n, c, k), fu disciolta in una soluzione di acido nitrico e quindi diluita con acqua. Dopo aver scaldato la soluzione fu aggiunto del solfato di sodio in dosi successive mantenendo la soluzione sotto agitazione fino alla completa scomparsa delle linee spettroscopiche del neodimio. Il precipitato venne separato dalla soluzione delle acque madri e trattato con potassa (KOH) e la miscela di ossidi, derivante da questa operazione (L2O3), venne sottoposta allo stesso ciclo di cristallizzazioni frazionate per una dozzina di volte. In questo modo Rowland ritenne di aver separato nelle prime frazioni gli elementi a, b, i, d, mentre quelle successive andavano arricchendosi degli elementi d, n, c, k. Infine, le ultime erano ricche del componente h. Tramite tecniche di cristallizzazione frazionata, Rowland riuscì ad isolare l’elemento a del quale riportò alcune proprietà dell’ossido e dell’ossalato, ma l’elemento al quale decise di dare un nome fu (d), a causa della sua persistenza ed ubiquità nei preparati da lui esaminati. Il fisico americano osservò che nel campione ittrico fornitogli da Krüss, la presenza della nuova sostanza, chiamata d, era più elevata che altrove. Per via spettroscopica Rowland osservò le bande di assorbimento della sostanza d anche in altri campioni di terre rare, ma anche da questi campioni non fu in grado di separarla dalle componenti b, i, h, n, c. A causa dei problemi di ordine chimico e, per il fatto che questa sostanza (d) fosse ovunque presente, Henry Augustus Rowland, suggerì di 4 5 Il Chimico Italiano • n. 2 • apr/mag/giu 2006 chiamarla demonium4: On account of the trouble caused by it and its universal presence, I propose the name demonium for it. Its principal spectrum line is at wave-length 4000,6 nearly. Ironicamente potremmo dire che la vita del demonium fu, fortunatamente, breve. Con altrettanta ironia e con apparente assenza di coerenza, William Crookes, editore del giornale che aveva accettato l’articolo di Rowland, pubblicò - quasi a giro posta e dalle pagine della stessa rivista - una secca smentita delle scoperte del fisico americano (CROOKES W., 1894). Rowland’s substances are already known by accepted elements; the white yttrium oxalate and oxide are - [ for chemists] far from novelties. Dopo la battuta di arresto, rappresentata dal fallace annuncio della scoperta del demonium e delle altre sei “sostanze”, Rowland non abbandonò completamente lo studio delle terre rare ed ottenne ottimi spettri d’arco dei lantanidi (ROWLAND H. A., TATNALL R. R., 1895), dello zirconio e del vanadio (ROWLAND H. A., HARRISON C. N., 1897a) e di molti altri elementi (ROWLAND H. A., HARRISON C. N., 1897b). » La tragica conclusione Il 4 giugno 1890 Henry Augustus III si sposò con Henrietta Harrison. La letizia dell’evento fu però di breve durata: non passò molto tempo che gli fu diagnosticata una grave forma di diabete, all’epoca una malattia incurabile. Sapendo di dover presto morire, Rowland desiderò assicurare alla famiglia una futura agiatezza economica. Egli trascorse l’ultimo decennio della sua vita nell’affannosa ricerca di com- mercializzare alcuni suoi brevetti, come per esempio il telegrafo multiplo5, il quale, sebbene fosse tecnicamente valido, ebbe fortuna solo dopo la sua morte. Tanto la sua salute deperiva, quanto la sua fama di fisico andava spandendosi al di fuori dei confini statunitensi: nel 1890 ricevette il Grand Prix dell’esposizione universale di Parigi; fu il primo americano a ricevere (1895) la medaglia Matteucci della Società Italiana delle Scienze e, nel 1899, fu eletto socio straniero della Royal Society of London. Henry Augustus III morì il 16 aprile 1901 a Baltimora. Per suo espresso desiderio fu cremato e le sue ceneri furono murate in una parete dello scantinato di casa, dove aveva allestito il laboratorio personale; solamente in seguito esse trovarono la definitiva sistemazione in una apposita nicchia presso la John Hopkins University. BIBLIOGRAFIA ANONIMO. - Nature, vol. 64, (1901)a, p. 16 ANONIMO. - Science, vol. 36, (1901)b, p. 681 CLARK F. W. - Smithsonian Institution Archives, Record Unit 7320 National Museum of Natural History, Division of Mammals, Biographical File, 1860-1973 and undated, (1902), box 14, folder 24. CROOKES W. - Chemical News, vol. 70, (1894), p. 81 ROWLAND H. A. - Phil. Mag., vol. 17, (1884), p. 25 ROWLAND H. A. - Chicago Astr.Journal, vol. 2, (1895), p. 117 ROWLAND H. A. - Chemical News, vol 70 (1894), p. 68 ROWLAND H. A., TATNALL R. R., - Chicago Astr. Journal, vol. 2, (1895), p. 3 ROWLAND H. A., HARRISON C. N. - Chicago Astr. Journal, vol. 7, (1897)a, p. 17 ROWLAND H. A., HARRISON C. N. - Chicago Astr. Journal, vol. 7, (1897)b, p. 22 SEGRÉ E. G. – “Autobiografia di un fisico”, Ed. Il Mulino, Bologna, I, (1995) Probabilmente, se la scoperta fosse stata confermata, questo nome in italiano sarebbe stato demonio. Nel 1906 durante l’eruzione del Vesuvio, il telegrafo multiplo di Rowland fu usato dal governo italiano per trasmettere i messaggi da Napoli al resto della penisola. Per un certo tempo, questi messaggi furono l’unico mezzo di collegamento tra la città partenopea e l’Italia. DAGLI ISCRITTI« Il Chimico Italiano • n. 2 • apr/mag/giu 2006 La paglia quieta il fulmine? Un’invenzione controversa di Alexandre Lapostolle (1749-1831) di MARCO TADDIAa » Riassunto Il fisico francese Alexandre Lapostolle (1749-1831), autore di un trattato sui parafulmini e paragrandine (1820), tradotto in italiano da Antonio Bodei (1821), sosteneva che la corda di paglia era un’alternativa efficace ed economica ai conduttori metallici posti a protezione degli edifici. Il suo suggerimento, ben accolto dal pubblico ma criticato dagli scienziati, desta curiosità e viene rivisto sulla base di dati elettrici più attuali. Parole chiave: Fulmini, parafulmini, grandine, storia della scienza e della tecnologia » Extended Abstract Alexandre Lapostolle (1749-1831), French physic, was the author of a treatise on lightning rods (1820), translated from French to Italian by Antonio Bodei (1821). He argued that the straw provides a valid and cheap alternative to the metallic conductors used in lightning rod to protect buildings. Although the public was interested in Lapostolle’s straw-rope lightning rod, the scientists were sceptical. Just out of curiosity, the Lapostolle’s suggestion is worth to be revised by means of more recent electrical data. Keywords: Lightning, lightning rod, hail, history of science and technology Ogni anno, purtroppo, le cronache estive riferiscono di gravi disgrazie provocate dai fulmini. Tuttavia, per la maggior parte di noi, i fulmini sono rimasti eventi spettacolari, meno temibili di un tempo, quando i racconti che descrivevano gli effetti distruttivi della folgore erano tali da provocare terrore e sbigottimento.Valga per tutte l’esplosione di una polveriera della Repubblica di Venezia, sita nei sotterranei della Rocca bresciana di S. Nazzaro, che il 18 agosto 1769 distrusse un sesto della città e seppellì circa seimila persone (MILLER, 1869). Nel contesto di un’economia rurale priva di protezioni economiche, anche la grandine era considerata un flagello perché in pochi minuti poteva compromettere il raccolto della stagione. Per cogliere il significato, non solo economico, di tale rovina basta incrociare lo sguardo desolato dell’agricoltore che mostra all’obiettivo del telegiornale i frutti del campo devastato da una grandinata. Oggi si sa che i fulmini sono scariche elettriche tra due punti di una nube, tra due nubi e tra nube e suolo. Le scariche sono favorite da un accumulo di cariche elettriche (campi da 0,1 kV/cm nella nube e 0,3 kV al suolo) e si verificano quando il campo elettrico supera i 3-5 kV/cm. L’intensità di corrente della scarica discendente è dell’ordine del centinaio di ampere, quella della controscarica ascendente può raggiungere qualche centinaio di kA e quella delle scariche ascendenti qualche kA (Guerrini D., 2002). Anche i mezzi per proteggere le strutture e il loro contenuto dall’azione dei fulmini sono ben noti e oggetto di norma (C.E.I 81.1, 1995). Vengono utilizzati captatori ad asta, fune o maglia, con opportune calate e dispersori a terra. Un tempo però le idee erano confuse e ci si sentiva indifesi. E’ naturale perciò che i mezzi suggeriti dalla scienza per limitare gli effetti dei fulmini e della grandine (o gragnuola), trovassero un’accoglienza quasi entusiastica, assicurando la fama ai loro inventori. Per tal motivo, l’americano Benjamin Franklin (17061790), cui si deve una nuova interpretazione dei fenomeni elettrici, è ricordato soprattutto per l’invenzione del parafulmini e non per la teoria dell’unico fluido elettrico. Franklin fu il primo a stabilire un parallelo fra il fulmine e l’e- lettricità. Nel 1749, Franklin pubblicò una memoria che descriveva le esperienze da farsi per sottrarre alle nubi temporalesche la loro elettricità per mezzo delle punte. Il fisico francese Dalibard ne diede dimostrazione il 10 maggio 1752 con l’aiuto di una sbarra di ferro isolata, alta 33 metri, innalzata nel giardino di Marly. A distanza di circa un mese lo stesso Franklin, che non era al corrente del lavoro di Dalibard, eseguì nei dintorni di Filadelfia il famoso esperimento dell’aquilone recante una punta metallica per catturare l’elettricità atmosferica. Alla corda aveva appeso una chiave e a questa un cordone di seta per legare l’aquilone ad un albero. Toccando la chiave Franklin non osservò alcun effetto, tranne quando una leggera pioggerella, riducendo la resistenza elettrica della corda, fece sì che ESPERIMENTO CON LA BOTTIGLIA DI LEYDA la mano avvertisse una scintilla. Aveva scoperto il potere che hanno le punte di accumulare elettricità aumentando il potenziale a un livello tale da vincere la resistenza dell’aria. Un anno dopo, un esperimento simile, effettuato con uno strumento di sua invenzione, costò la vita al fisico di Pietroburgo Georg Richman (1711-1753). Da queste ricerche nacque il parafulmini che tuttavia, a Università di Bologna, Dipartimento di Chimica “Giacomo Ciamician” In relazione alle norme di pubblicazione di contributi di interesse scientifico-professionale su “Il Chimico Italiano” il presente articolo è stato ricevuto il 16 maggio 2006 ed è stato accettato per la pubblicazione il 30 maggio 2006. 11 12 »DAGLI ISCRITTI specie in Italia, tardò a diffondersi, con conseguenze drammatiche. Ciò indusse la stampa a fornire le necessarie istruzioni e raccomandazioni (GIORNALE AGRARIO, 1838). Meno celebre di Franklin è Alexandre Lapostolle (1749-1831), fisico di Amiens, al quale il vecchio dizionario biografico universale Hoepli (1907) associa il “paragrandine”. Troppo poco per capire di che si tratta ma, in assenza di altre citazioni, è una traccia che si è rivelata preziosa per ricostruire una storia dimenticata. Essa prende lo spunto dal recente ritrovamento, ad opera di chi scrive, di un manoscritto di autore sconosciuto che riferisce una notizia pubblicata sulla Gazzetta di Lugano del settembre 1829 (N.1836). Si tratta di una corrispondenza da Parigi, datata 26 luglio 1829, che riporta una scoperta dello stesso Lapostolle professore di chimica nel dipartimento francese della Somme. Così riferisce la Gazzetta: “Una corda di paglia è sostituita a quei conduttori metallici di cui con grande spesa sono armati alcuni edifici; ecco il parafulmini infallibile, e poco costoso, che propone il Sig. Lapostolle. Le esperienze che si sono fatte alla presenza di vari dotti, hanno, dice egli, dimostrato, che la materia di cui è composto il fulmine, e che non è altro che il fluido elettrico, penetra la corda di paglia, che gli si oppone, e viene ora, per questa via, nel seno della terra si quietamente che la mano che la tiene non ne sente il passaggio. Il Sig. Lapostolle assicura inoltre che questo parafulmini è anche un eccellente paragrugnola e che ciascuna di queste La redazione de Il Chimico Italiano • n. 2 • apr/mag/giu 2006 preparazioni, che non costa più che due franchi, può garantire una superficie di sessanta jugeri di terra”. Convinto dell’efficacia della sua scoperta, il Sig. Lapostolle invita i coltivatori a munire le loro case ed i loro campi del parafulmini e paragragnuola (paragrandine), prevedendo già “l’epoca felice in cui il fulmine e la gragnuola, divenute impotenti , e soggette all’industria dell’uomo, non potranno più cagionargli timore, o danno alcuno.” Lapostolle era autore di un Traité des parafoudres et des paragrêles en cordes de paille, précédé d’une météorologie électrique (Lapostolle, 1820) tradotto anche in italiano (Lapostolle, 1821). Secondo Lapostolle la paglia aveva una conducibilità elettrica che nemmeno il ferro e il rame possedevano. L’opera fu accolta con favore eccetto che dall’Académie des Sciences. E’ naturale che gli esperti fossero perlomeno perplessi. La paglia è un isolante e benché una volta bagnata dalla pioggia la sua conducibilità elettrica aumenti (come dimostrato anche dalla cordicella di Franklin), il paragone con i conduttori metallici sembra frutto di un abbaglio. L’invenzione contestata di Lapostolle offre tuttavia l’occasione per rivedere alcuni dati interessanti sulla conducibilità elettrica del legno (materiale vegetale come la paglia). Pochi sanno, forse, che la conducibilità elettrica di varie specie di legno aumenta addirittura di un fattore 1013-1015 passando da un contenuto di umidità prossimo a zero alla saturazione delle fibre. La resistività del legno secco è 1014-1016 ohm·m, quella del legno saturo di umidità è 103-104 ohm·m (SIMPSON W., TENWOLDE A, 1999), ma resta ben lontana da quella del rame (1,678 ·10-8 ohm·m, 293 K) e da quella del ferro (9,61·10-8 ohm·m, 293 K) (Handbook of Chemistry and Physics, 2005-2006). Perciò, sarebbe come minimo imprudente fidarsi di un parafulmini di paglia, anche se bagnata. Del resto, ora come allora, che cosa pretendere con due franchi? BIBLIOGRAFIA AA.VV., Handbook of Chemistry and Physics, 86th ed, CRC Press, 2005-2006. p. 12-39 GUERRINI D. (a cura di) - “Fulmini e parafulmini” Servizio Impiantistica e Sicurezza sul Lavoro ASL, Informativa Tecnica a cura di , fasc. 1, 2002 LAPOSTOLLE A. - “Traité des Parafoudres et des Paragrêles en cordes de Paille, précédé d’une Météorologie Electrique; présentée sous un nouveau jour, et terminé par l’analyse de la Bouteille de Leyde” - Amiens, de l’imprimerie de CaronVitet, 1820. Edizione italiana: “Trattato sul modo di preservare le abitazioni dal fulmine e le campagne dalla grandine del sig. Lapostolle. Opera volgarizzata dal francese dal signor Antonio Bodei” Milano: per Vincenzo Ferrario, 1821. MILLER G.A., - “Trattato elementare di fisica-chimica” - Tipografia Fratelli Bertola, Piacenza, 1869, p. 475. SIMPSON W., TENWOLDE A. - “Physical Properties and Moisture Relations of Wood”, in “Forest Products Laboratory. Wood handbook— Wood as an engineering material”. Gen. Tech. Rep. FPL–GTR–113. Madison, WI: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory, 1999, chap. 3, p. 1-25 SN - Giornale agrario lombardo-veneto e continuazione degli annali universali di agricoltura di industria e d’arti economiche, 1838, serie 2, vol. 10, fasc. 9 e 10, p. 154-158 Il Chimico Italiano Periodico di informazione dei Chimici d’Italia invita i propri lettori ad inviare contributi scritti di argomenti tecnico-scientifico o di attualità per la professione. Le norme per la pubblicazione si trovano sul sito www.chimici.it nella rubrica “La rivista on-line” REDAZIONE: P.zza S. Bernardo, 106 - 00187 Roma - Tel. 06.47883819 - Fax 06.47885904 -e-mail: [email protected] DAGLI ISCRITTI« Il Chimico Italiano • n. 2 • apr/mag/giu 2006 Chimica e mistero nelle vernici degli antichi liutai cremonesi di GIORGIO MAGGI » Riassunto Il lavoro raccoglie una serie di suggestioni, analisi, ipotesi fatte da autori diversi sulla formulazione delle antiche vernici cremonesi per liuteria ed in particolare delle vernici di Stradivari ritenute, dagli esperti del settore, esteticamente ed acusticamente impossibili da riprodurre. I migliori ricercatori hanno stabilito con analisi spettroscopiche che le vernici degli antichi liutai cremonesi erano costituite da uno strato turapori del legno di natura inorganica a base silicea e da strati successivi di resine di provenienza orientale indurite per saponificazione, colorate con lacche non coprenti a base vegetale e impure di elementi come pollini, cristalli, cere che fanno presumere l’uso di complesse ed originali formulazioni. Nella memoria scritta si vuole chiarire il ruolo delle diverse figure del chimico insegnante come educatore alla complessità e del chimico analista come supporto all’artista nell’approfondimento delle caratteristiche proprie della materia. Si vuole altresì recuperare la figura del chimico “epistemologo della scienza” che non è solo freddo indagatore della realtà oggettiva ma sempre più spesso è chiamato a fornire una personale sintesi nella interpretazione di dati scientifici e storici. Parole chiave: vernice, violino, mistero, analisi, stratificazione, preparazione vitrea) » Extended Abstract The job collects a series of suggestions, analysis, hypothesis, written by different authors, on the formulation of the ancient cremonese varnishes for stringed instruments and particularly of the Stradivari’s varnishes, considered, from the experts of the sector, aesthetically and acoustically impossible to reproduce. The best researchers have established with spectroscopic analysis that the varnishes of the ancient cremonese makers of stringed instruments was constituted by a liquid resistent layer of the wood of inorganic nature to flinty base (mineral ground ) and from following layers of resins ( rubble) of oriental origin hardened for saponification, colored with non covering vegetable base lacquers impure of elements such as pollens, crystals, waxes that make to suppose the use of complex and original formulations In written memory we want to clarify the role of the different figures of the chemical teacher and the chemical analyst as educator to the complexity but also as support to the artist in the close examination of the characteristics proper of the matter. it also tries to recover the figure of the chemist “epistemolog of science” that it is not only a cold inquiring of the objective reality but more and more he is often called to furnish an one man show synthesis in the interpretation of scientific and historical data Key words: (varnish, violin, mystery, analysis, stratification, mineral ground) L’idea nasce da lontano: la tesi sperimentale a Pavia nel ’75 sulle proprietà di alcuni cristalli liquidi con appendice a carattere epistemologico sulle antiche vernici per Liuteria con il prof Riganti, prof. Curti in Chimica Inorganica, e Prof. Sanesi in Chimica-Fisica. Le frequentazioni mie e del papà, ex-insegnante di viola alla scuola di Liuteria, violista in orchestre e collezionista in giro per il mondo, con tanti bravi liutai da Sacconi e Sgarabotto ai nostri cremonesi d’adozione e non,ma anche con indimenticabili artisti come Oistrach, Menuin, Gavazzeni. L’incontro con studiosi di storia cremonese come Nicolini, Gualazzini, Puerari, Santoro, Monterosso, Ferrari Barassi. I lontani corsi regionali di Liutologia, le prime esperienze di collaborazione tecnico scientifica in multinazionali e il successivo incarico nella direzione di laboratorio chimico farmaceutico e cosmetologico, lo stimolante impegno nell’Ordine dei Chimici e l’attuale esperienza di insegnante in Scienze chimiche e Biologiche al Liceo Artistico di Crema e Cremona. Si rafforza l’idea che sia possibile, nonostante i diversi impegni, continuare a raccogliere notizie per quella vecchia tesi di laurea, per poter, anche con inconfessata presunzione, realizzare un sogno forse paradossale ma che credo di poter condividere con i lettori: incontrare il “Genio” e, da chimico, curiosare nei suoi pensieri e nella sua opera. (Il Genio che, va sottolineato, è anche e soprattutto Artifex: artista e artigiano, creatore e scienziato). Il genio da Socrate a Galileo e Leonardo, a Stradivari, continuamente confronta, soprattutto nell’arte, l’osservazione induttiva, l’ipotesi, e la regola deduttiva sia nel reale, che nel “segreto” di esperienze spesso uniche perché non perfettamente riproducibili nemmeno dall’artista stesso. Genio che è “ talento che da regola all’arte “ nella tradizione kantiana ma che è anche mediatore tra il finito e l’infinito, l’inventio e la creazio- In relazione alle norme di pubblicazione di contributi di interesse scientifico-professionale su “Il Chimico Italiano” il presente articolo è stato ricevuto il 5 maggio 2006 ed è stato accettato per la pubblicazione il 22 maggio 2006. 13 14 »DAGLI ISCRITTI ne del sublime nell’idea romantica. Il Genio che continuamente rinnova la sua genialità, porta con sé segreti e misteri profondi, complessi anche nella contraddittorietà e nella varietà infinita delle loro verità, che non è forse ammesso violare e che spesso molti ingenuamente assicurano di aver individuato con parziali scoperte e pesanti semplificazioni. È lecito in buona sostanza ad un chimico, che artista non è anche se spesso possiede doti di creatività, ragionare per abduzione? permettersi una ricerca che abbia rigore scientifico e poi superarla sino a sognare di indovinare, da pochi e scarni dati, teorie che spiegano lontane metodiche, antiche formulazioni come le vernici dei Cremonesi? Qual è comunemente la reale funzione del chimico in un simile contesto? Il chimico analizza la materia per controllare cicli di lavorazione nella produzione, per valutare parametri ambientali, o anche per orientare un approccio mirato ad esempio nel restauro artistico. Il chimico spesso si trova costretto a dover spiegare la sua funzione che non è solo quella di semplice analista della realtà fenomenica ma anche quella dell’interprete della scoperta e della sintesi dell’evento scientifico all’interno di un modello sperimentale. Anche per questa ragione il chimico mantiene costantemente rapporti di studio e relazione con realtà specifiche: attualmente nei corsi moderni di laurea in Scienze dei Beni Culturali si studia “Archeometria”, la disciplina che rappresenta il collegamento naturale tra discipline scientifiche, artistiche ed umanistiche. Dunque ecco il punto da cui partire per parlare di chimica delle vernici: una domanda che potrebbe esser letta come ingenuità o come provocazione: si può analizzare l’enigma delle vernici barocche cremonesi, scoprirne gli elementi base, tentare di riprodurre la formula di Stradivari le sue trasparenze, le sue proprietà acustiche ? Il buon chimico, memore della cipolla di Leibnitz, seguace di Wittgenstein nella critica del mistero, scettico al pari di Wilde e Svevo e memore delle riflessioni di Einstein, («La più bella e profonda emozione che possiamo avere è il senso del mistero. Sta qui il senso di ogni arte e di ogni vera scienza»), sorriderà sornione alla domanda e potrebbe rispondere con sicurezza: desideri che io ricerchi qualitativamente la presenza di resinati metallici? oppure mi Il Chimico Italiano • n. 2 • apr/mag/giu 2006 chiedi di individuare stratigraficamente la percentuale di Si, Ca, Al nella vernice da analizzare? Vuoi una valutazione statistica sulla presenza di pollini e cristalli di lacca colorata inglobati nel medium trasparente o ti serve uno studio legato alle caratteristiche di tonalità, trasparenza, saturazione, brillantezza identificativi di modelli diversi di colore nelle vernici? (penso sarebbe stimolante confrontare il castagno chiaro dorato di Testore, con il bruno di Gasparo da Salò e gli arancione caldo o ambra dorata di Stradivari con tecnologia CIE Yxy). Sei interessato a una datazione del supporto ligneo? (analisi dendrocronologiche, al radiocarbonio e spettroscopiche sulla racemizzazione di alcuni composti organici sono di routine in laboratori specializzati).Vuoi ad esempio individuare eventuali ritocchi durante precedenti restauri, e magari evidenziare la storia di questi dai lontani ai più recenti (tecniche di riflettografia all’IR per gli strati profondi e di osservazione all’UV per indagini superficiali nei dipinti sono utilizzate con competenza da operatori nelle Accademie d’Arte; taluni hanno acquisito particolare abilità nell’uso di luce di Wood o luci monocromatiche nell’individuazione di prodotti coprenti e colle) oppure mi chiedi test di qualità sulle preparazioni e sui coloranti che pensi di utilizzare? Un ricercatore sa ad esempio campionare e differenziare elementi significativi all’analisi utilizzando la fluorescenza in UV (la proprietà di alcuni componenti della vernice di emettere fluorescenza può essere sfruttata per modulare il processo di pulizia da sovrapposizioni successive durante il restauro). L’Università di Torino e La Sapienza di Roma ad esempio per prime hanno proposto analisi di pigmenti inorganici utilizzando tecniche di “XRF” (X Ray Fluòrescence), estrarre dati da una semplice analisi spettrografia all’assorbimento atomico o più recentemente, utilizzare tecniche a raggi gamma, ultrasuoni, termometriche e di microscopia elettronica che disponga anche di dispositivi selettivi di indagine spettrografia (microscopio elettronico a scansione SEM e ESEM con microsonda a raggi x in spettroscopia EDX). Va chiarito che il buon chimico non è mai solo nella acquisizione di dati analitici ma dispone di competenze diverse nell’ambito delle specificità professionali che si ritrovano all’interno dell’Ordine o che con esso comunica- no, si che il dato storico (la rilettura di antichi ricettari e di formulazioni rinascimentali e barocche) si completi con quello puramente analitico della osservazione, confronto e ricerca. Da quali esperienze di indagine merceologica e chimico fisica partire? La storia dell’uso della vernice si può far risalire già ad una sintesi di Brunetto Latini che nel Tresor (1294) ne definisce le proprietà ed al Cennini che ne indica gli utilizzi. Il racconto delle esperienze analitiche sui prodotti vernicianti per liuteria è vario e si può datare alle prime osservazioni di Eugene Mailand (contemporaneo del famoso liutaio J.B.Vuillaume) nel 1859 per passare a George Fry nel 1904 che rilevano nelle vernici classiche una componente grassa; Fierz David nel 1946 osserva le proprietà dicroiche delle vernici cremonesi (dovute a forme ossidate di trementina di larice ed alla presenza di particolari cristalli di lacca) rispetto a quelle veneziane e napoletane ma anche sottolinea la disparità tra formulazioni utilizzate prima e dopo il settecento prima e dopo cioè che venissero importate dall’oriente nuove resine (come la gommalacca) e venissero sperimentate nuove tecniche di purificazione della materia prima (per il Villavecchia la presenza di boro in una vernice indica gommalacca raffinata). Per primo Fierz David sostiene quanto fosse importante la preparazione della cassa risonante del violino con un opportuno turapori mentre nello stesso periodo il prof. Renato Mancia pubblica, nel suo manuale sul restauro delle opere d’arte, alcuni studi di tipo micrografico che individuano la presenza di particolari tipi di polline e cristalli (girasole e lacca di robbia) in schegge della vernice di Stradivari. Si devono a Joseph Michelmann, appena dopo la seconda guerra mondiale, le prime serie analisi in assorbimento atomico di alcuni campioni dal violoncello di Stradivari “Principe Gurski” del 1697. L’analisi, evidenziando la presenza di particolari impurezze metalliche (abnorme per un prodotto a sola base vegetale) di Al e Si ma anche Fe e Ca ed altri elementi, dimostra che attualmente la vernice è caratterizzata da molecole saponificate di resinati metallici: Michelmann ipotizza che il Liutaio conoscesse la formula della loro preparazione ma non nega che questi elementi possano provenire da tecniche di preparazione del colorante, da siste- DAGLI ISCRITTI« Il Chimico Italiano • n. 2 • apr/mag/giu 2006 mi di raffinazione delle resine, da precedenti preparazioni turapori del legno o dal semplice trattamento di “pomiciatura”. Pierre Coulomb nel 1951 interpreta la presenza di alte quantità di silicio nello strato a contatto del legno con l’uso del “cosiddetto”vetro solubile: una particolare molecola a formula Na2O nSiO2 utilizzata in soluzione acquosa nel settecento comunemente per conservare legno ed… uova. William Fulton, Claire Barlow e Geary Baese tra il 1974 e il 1993 individuano nel primo strato di vernice una componente minerale (mineral ground) e organica (rubble) ipotizzando l’antico uso di propoli, gum turpentine e cere. Negli anni settanta Simone Sacconi pubblica il suo “I segreti di Stradivari” e riorganizza intelligentemente le diverse esperienze sull’argomento ricostruendo la vernice dei classici attraverso tre fasi: 1) imbibizione (la chiama “ossificazione”) del legno con una preparazione vitrea (silicati sol.) e levigatura con sostanze naturali a base silicea (es: asprella o erba cavallina); 2) strato di vernice isolante composto da gomme ed idrati di carbonio; 3) la vera e propria vernice nella quale trementina di larice, propoli, cere ed oli siccativi venivano cotti (saponificati) con molecole a reazione alcalina come calce o anche allume e successivamente portati in soluzione con solventi alcolici e terpenici misti a trigliceridi. Si devono a C.Y. Barlow e J. Woodhouse, due scienziati della Università Inglese di Cambridge, i più recenti (1989) risultati sulla analisi della vernice di un Violoncello del 1711 di Stradivari con un microscopio elettronico SEM (Scanning Electron Micrograph). I risultati della ricerca confermano la presenza di strati di diversa formulazione: un primo strato con alta percentuale di elementi come silice ed allumina e strati successivi in cui fondono resine, oli siccativi, pigmenti organici e cristalli di lacca. E’ certo lecito studiare la scienza dell’Artifex, acquisirne le galileiane “sensate esperienze”, e “certe dimostrazioni”, è certo stimolante identificarsi con esso cercando di sondarne le convinzioni e da queste tentare di ricavar- ne certezze: spesso ingenue sono le conclusioni di Mayne Coe, chimico in pensione residente in Florida, che registra nel 1991 (U.S. Patent 5018422) il “segreto di Stradivari” a base di tung oil (olio di legno) e quelle di un biologo residente in Texas (famoso in internet … basta digitare vernish violin su un qualunque motore di ricerca) che, grande appassionato di misteri, ma anche ottimo commerciante di violini, sogna formulazioni di Stradivari a base di gamberetti, succo d’uva, concime ed urina bovina... e dichiara di provare sempre un forte desiderio di estrarre nascostamente campioni di vernice da analizzare alla vista degli strumenti del Cremonese… Io come insegnante di Chimica e Scienze in un Liceo Artistico penso di avere un compito importante: stimolare nei ragazzi il senso dell’avventura delle Scienze discutendo con loro criticamente la conoscenza, approfondendo l’episteme senza trascurare alcunché, nemmeno i risultati controversi e i paradossi etici di quel mio lontano collega del Far West. Un insegnante di Scienze può, attraverso i suoi giovani allievi, continuamente rinnovare e riproporre un processo induttivo di conoscenza in cui la scienza fonde nell’arte e nella tradizione, può anche permettere l’evolversi del senso critico senza soffocare il desiderio di provare e sperimentare sempre nuove soluzioni: diventa stimolante chiedere consiglio all’artista liutaio, vederlo lavorare riscoprendo con lui i lavori di Fierz, Coulomb, Michelmann, Fulton, Barlow e Woodhouse, ridiscutendo le ricette del trattato di Bonanni sulla “Vernice detta alla Cinese” e del più recente “I segreti di Stradivari“ di Sacconi ma anche consultando gli appunti di Cozio di Salabue, estimatore di Stradivari, e riappropriandosi delle sue formule. Nel manoscritto, Cozio sostiene di aver ricevuto notizie certe sulla vernice di Stradivari da un intimo amico di questi: “ho ricevuto la seguente ricetta… e che sia quella dell’Antonio Stradivari…: gomma lacca oncie 4; sandracca oncie 2; mastice in lacrime oncie 2; sangue di drago … 40; zafferano mezza dramma; una pinta di spirito rettificato. E dopo la soluzione fatta al fuoco vi si incorporano oncie 4 di trementina di Venezia e poi si cola il tutto con un panno lino piuttosto raro ma fine di filato”. Credo di poter concludere così tentando di sdrammatizzare un argomento così difficile da analizzare… implorando l’indulgenza del lettore e quella del sommo Liutaio, l’intimità del quale anch’io ho tentato di violare: benevolenza certa, non fosse altro per il motivo che l’amico, a cui Antonio aveva rivelato in gran segreto la sua formula, si chiamava Maggi proprio come me e che la mia bisavola, nonna Ceruti, cugina di Giovan Battista (ultimo tra i liutai classici cremonesi) e come me smemorata, da qualche parte della casa doveva aver pur nascosto quella Bibbia di casa Stradivari, avuta chissà come, e nelle cui pagine interne il Maestro aveva vergato la sua eccezionale quanto discussa formula segreta! BIBLIOGRAFIA Cennino d’Andrea Cennini, ”Il Libro dellArte, Firenze”, 1437 Fierz David G.Fry, “The Varnishes of the Italian Violin makers”, Stevens & Sons, London, 1904 Mailand, E., «Decouverte des ancienes vernis Italienes», Lahure, Paris, 1859 Michelman J.,“Violin Varnish”, Cincinati, Ohio, 1946 Renzo Bacchetta,“Il carteggio di Cozio di Salabue” di (Cremona) P.Coulomb, “Vernici per violini”, Ind.Vernice, Milan, 42-6 S.F.Sacconi,“I Segreti di Stradivari”, Cremona, 1972 William M. Fulton May 1972 and July 1997 SCAVM Bulletins William M. Fulton,“Old Italian Varnish”, Strad, 1972 Chemical Abstracts altri autori consultati: De Mayerne, Alessio Piemontese, Pietro Andrea Mattoli, T. Rosello, A. Libavio, G. Calestani, PhilipoJacobo Hartmann, R.Boyle, Christophoer Love Morley, Jean Zahn, Pierre Pomet, Hubert Le-Blanc, P.Shaw, G. Lewis, P. Arduino, J.F. Watin, F. Agricola, A.Guidotti, Filippo Bonnani, Johann Melchoir Muller, P.F. Tingry, .J.-C. Maugin, L. Marucci, J.F.L. Merimee, Blanchard, C.L.Eastlake, G. Secco-Suardo, O. Guerini e C. Ricci, G.H. Hurst, R.P. Johnson J.C. Richards, G. Fry, R.P. Johnson, J.C. Richards, Thomas Brachert, Hilditch, Howard, Boynton, Gifford, Pollens, Seher, Wilson. 15 »CONGRESSI E CONVEGNI PROGRAMMA PROVVISORIO DEL CONVEGNO SU Il Chimico Italiano • n. 2 • apr/mag/giu 2006 ORGANIZZATO DALL’ORDINE DEI CHIMICI DELLA TOSCANA IN COLLABORAZIONE CON IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI GIOVANI E PROFESSIONI c/o il VivaHotel Alexander viale Guidoni, 101 20 ottobre 2006 FIRENZE 16 MATTINA POMERIGGIO ore 09,00 Registrazione partecipanti ore 09.30 – 09,45 saluti Presidente dell’Ordine dei Chimici della Toscana Dott. Lario Agati ore 14,30 – 15,00 1 intervento Avvocato su aspetti legali della professione ore 15,00 – 15,30 1 intervento Commercialista su aspetti fiscali della professione ore 15,30 – 16,00 1 intervento EPAP su aspetti previdenziali della professione ore 16,00 – 17,00 1 intervento rappresentante di una compagnia di assicurazioni su aspetti assicurativi della professione ore 17,00 Tavola rotonda ore 18,00 Saluti del Presidente dell’Ordine dei Chimici della Toscana Dott. Lario Agati interventi di colleghi che illustreranno le proprie esperienze in settori lavorativi particolari: ore 09,45 – 10,05 ore 10,05 – 10,25 ore 10,25 – 10,45 - farmaceutico - alimentare - incendi ore 10,45 Coffee break ore 11,15 – 11,35 - cosmetica ore 11,35 – 11,55 - chimico di porto ore 11,55 – 12,15 intervento di carattere generale del Presidente del Consiglio Nazionale dei Chimici Prof. Armando Zingales ore 12,15 discussione ore 13,00 Pranzo Il Convegno è esteso a tutti gli Ordini territoriali. Quota di partecipazione da definire. Per maggiori informazioni contattare la segreteria dell’Ordine dei Chimici della Toscana dal 30 agosto p.v. al numero 055/4368753 o inviare una e-mail all’indirizzo [email protected]. A settembre sarà inviato per posta elettronica a tutte le segreterie degli Ordini Territoriali il programma definitivo. Il Chimico Italiano • n. 2 • apr/mag/giu 2006 FECS« Order Form: Environmental Science and Pollution Research (ESPR) Special Subscription Rates EuCheMS (formerly FECS) - ESPR 2006 To personale members of the National Environmental Chemistry Divisions of EuCheMS - MemberSocieties (European Association for Chemical and Molecular Sciences - EuCheMs) Yes, I order one of the four versions of ESPR to a special-subscription discount of 50%: ISPR - Environ Sci & Pollut Res Special Subscription Rates 2006 • 6 issues a 64 pages Regular Rate 50% discount Only in print € 142,00 € 71,00 Combination of print and online (10% plus the printed version) € 156,00 € 78,00 Online only (20% off the printed version € 114,00 € 87,00 IP-Access including the printed version € 184,00 € 92,00 IP-Access including the printed version € 425,00 € 213,00 The prices are without Postage and value tax (7%) Handing and Pastage: Europe: € 13,00; Germany: € 15,40; World wide/air mail € 26,20 Version 1 Version 2 Version 3 Version 4: Up to 3 users Version 4: Unlimited In the Federal Republic of Germany plus 7% VAT (value tax). EU customers only (1993 EC Directive): Non-VAT registered customers must pay VAT. If you are VAT-registered, please enter your VAT-registration number: _______________________________ I pay by ❑ credit card: Master/Diners/Visa/American Express (indicate company, card holder, card number and valid date) ❑ check made payable to ecomed publishers (Veriagsgruppe Hüthing Jehie Rehm GmbH) ❑ bank transfer: ecomed publishers (Veriagsgruppe Hüthing Jehie Rehm GmbH), Bay, Landesbank München (BLZ: 700 500 00), Account No.: 36010 (BIC-Code: BYLADEMM, IBAN DE16 7005 0000 0000 0360 10) Date, Signature __________________________________________________________________________________________ My address is: Last name: First name: Organisation: Street / No.: Postal Code / City / Country: Phone / Fax: E-mail: Ust. ID-/VAT-No.: Please return by fax: +49-(0)6221-489-407 This Order Form is also available at http://www.scientificjournals.com/sj/EuCheMS Almut Beate Heinrich, Publisher editor, ecomed publishers (Varlagsgruppe Hüting Jehie Rehm GmbH) Im Welher 10, D-69121 Heldelbeg, Germany T: +49 (0)6221/489-154 / F: +49 (0) 6221/489-407; [email protected]: www.scientificjournals.com 17 18 » A S S O C I A Z I O N I E S I N D A C AT I Il Chimico Italiano • n. 2 • apr/mag/giu 2006 Contributi previdenziali Inedita richiesta ai laboratori dei chimici-clinici1 S ono recentemente pervenuti a tutti gli operatori della sanità accreditata, già convenzionata, richieste di contributi previdenziali a favore dell’Enpam,ovvero della cassa di previdenza dei medici. Tale obbligo contributivo si fa derivare dalla applicazione di una legge,la 243/04, che impone a tutte le società mediche accreditate il versamento a favore dell’Enpam riferito al totale del fatturato prodotto nell’anno corrispondente. Noi chimici, nella persona del SiChiLPsindacato dei chimici liberi professionisti, contestiamo una tale applicazione che appare se non indebita almeno non-costituzionalmente corretta. Infatti se è vero che “tutti” i cittadini sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva - art. 53 della Costituzione - l’applicazione de iure di un istituto riservato al professionista e non alla società, risulta inespressiva di capacità contributiva del soggetto obbligato al versamento. Infatti secondo la richiesta pervenuta, il contributo chiesto non è ancorato al 1 reddito del soggetto assicurato - il medico per l’Empam, l’Epap per il chimico, ecc. – ma un soggetto giuridico diverso: il fatturato del laboratorio accreditato con il S.S.N. Ma il contributo risulta incostituzionale anche se riferito all’art. 38 della Cost.ne ove si afferma il principio secondo il quale l’assistenza privata è libera. Il contributo viene ancorato ad un parametro quale il fatturato che è svincolato dal reddito del professionista assicurato, e quindi privo di quel nesso tendenziale che caratterizza l’obbligo costituzionale. D’altro canto il fatturato del laboratorio non esprime la capacità contributiva del professionista, unico soggetto che il base all’art. 53 della Cost.ne è obbligato al versamento. Ma vieppiù. Il reddito prodotto da un soggetto accreditato - il laboratorio nel caso di specie è il risultato del lavoro concorrente di più soggetti – chimici, medici, biologi, tecnici, ecc. - che , se soci, contribuiscono alla formazione del fatturato in parola. Se anche fosse possibile scorporare tale fatturato - il che non è - ai soggetti anzidetti, non si capisce la richiesta dell’Enpam rivolta al totale dello stesso. L’Ente di previdenza, infatti, nella sua richiesta identifica il fatturato con il medico che spesso non è neanche presente nella compagine societaria come nel caso di effettuazioni di prestazioni di analisi chimico-cliniche. Altra incongruenza è quella relativa alla richiesta del contributo solo alle società che operano in tale settori e non agli altri soggetti singolarmente addetti, con ciò contravvenendo al principio di uguaglianza previsto dall’art. 3 della Cost.ne Italiana. In conclusione, se versamento alla Previdenza deve esser fatto, giustizia e coerenza vogliono che ogni soggetto coinvolto debba poter versare alla propria Cassa, cosa che allo stato attuale della richiesta non è. Riteniamo che sia ora che l’Epap faccia la sua parte coinvolgendo quanti di dovere affinché si faccia chiarezza in un campo, quello previdenziale, che incide sulle aspettative pensionistiche dei chimici. Antonio Ribezzo maggio 2006 » N O V I TA’ Cravatta e foulard in seta con la tavola periodica degli elementi Sono disponibili le cravatte e i foulards con la tavola periodica degli elementi. Per effettuare gli ordini inviare una e.mail a: [email protected] Il costo è di 15,00 Euro cad. + spese di spedizione. Colori disponibili, pubblicati sul sito www.chimici.it: • Cravatta: grigio perla, avorio, bordeaux e blu • Foulard: avorio e terra di Siena Il Chimico Italiano • n. 2 • apr/mag/giu 2006 DAI CONSIGLIERI« Principio di precauzione: tra Cautela e Ragionevolezza. Un richiamo alla responsabilità per i tecnici di TOMASO MUNARI A i più addentro alle questioni ambientali non è sicuramente passata inosservata l’emanazione, pubblicazione ed entrata in vigore (con una metafora calcistica già “a tempo scaduto”) del D. Lgs. 152-2006 il nuovo “Testo Unico” sull’ambiente. Lasciando ad altra sede l’analisi di dettaglio del ponderoso documento mi preme porre l’attenzione sulla Parte Sesta del TU, quella relativa al “danno ambientale” e più precisamente il riferimento al “Principio di Precauzione”1. Nella normativa Italiana erano già, ovviamente, presenti molti degli aspetti organizzati nel nuovo articolato, ma non risulta che fosse mai stato fatto un riferimento esplicito al “Principio di Precauzione”2. Sinceramente riferirsi a questo Principio quando si legifera sul “danno ambientale” e sulle responsabilità degli operatori3 non pare per nulla corretto. Ritengo che, anche con tutti i richiami4 alle interpretazioni ufficiali europee su cosa debba intendersi per “Principio di Precauzione”, questo riferimento sia l’ennesimo chiodo sulla bara della ragionevolezza e sul rigore scientifico. 1 Prima di addentrarsi nella questione ritengo sia necessario effettuare una digressione su cosa effettivamente debba intendersi per “Principio di Precauzione”5. In più occasioni la normativa Europea ha fatto riferimento al “Principio”, soprattutto in ambito sanitario6 ma sfortunatamente, al momento della prima introduzione, non venne chiaramente definito che cosa dovesse intendersi con questo. Nel 2000 la Commissione Europea, su indicazione del Consiglio, sentì la necessità di chiarire che cosa si dovesse intendere con questo “Principio” e quando fosse corretto fare riferimento a questo7. In sintesi, “secondo la Commissione, il principio di precauzione può essere invocato quando gli effetti potenzialmente pericolosi di un fenomeno, di un prodotto o di un processo sono stati identificati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, (…) [e] questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza. Il ricorso al principio si iscrive pertanto nel quadro generale dell’analisi del rischio. La Commissione sottolinea che il princi- pio di precauzione può essere invocato solo nell’ipotesi di un rischio potenziale, e che non può in nessun caso giustificare una presa di decisione arbitraria. Il ricorso al principio di precauzione è pertanto giustificato solo quando riunisce tre condizioni, ossia: l’identificazione degli effetti potenzialmente negativi, la valutazione dei dati scientifici disponibili e l’ampiezza dell’incertezza scientifica.”8 Inoltre la Commissione Europea indica che le misure risultanti dal ricorso al principio di precauzione devono essere proporzionate e successive ad una oggettiva valutazione del rischio. Chiarito cosa, a livello europeo, si intenda per “Principio di Precauzione”, e quando sia sensato fare riferimento a questo, ritorniamo al nostro problema normativo. Pur riconoscendo che quanto affermato dalla Commissione Europea è brevemente richiamato dal testo Unico all’art. 301, comma 29, l’avere associato, in una coabitazione forzata, le azioni di Prevenzione e Ripristino [in caso di danno ambientale] con gli adempimenti amministrativi da seguire in caso di evidente, o sospetta, contaminazio- TU: Art. 301 (Attuazione del principio di precauzione). Principio enunciato nel Trattato di Amsterdam (1997) nella sua modifica al Trattato di Istituzione della Comunità Europea. Il principio di precauzione è affermato, ma non definito, al comma 2 dell’art. 174 del trattato Istitutivo della CE “…[La politica ambientale Comunitaria] è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga».” 3 Definiti dal TU all’art. 302, comma 4. 4 TU art. 301 comma 2, comma 4 e comma 5. 5 I riferimenti riportati sono tutti relativi a documenti ufficiali UE. 6 In particolare Art. 7 del REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. 7 Comunicazione della Commissione al Consiglio sul principio di precauzione (Com 2000/0001) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0001:FIN:IT:PDF 8 Sicurezza dei Prodotti Alimentari - Strategia Europea in materia di Sanità: http://europa.eu/scadplus/leg/it/lvb/l32042.htm 9 quando il legislatore afferma, in relazione al ricorso a misure di protezione nei confronti di pericoli - anche solo potenziali - per l’ambiente, che “L’applicazione del principio (…) concerne il rischio che comunque possa essere individuato a sèguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva” 2 19 20 »DAI CONSIGLIERI ne ambientale10, precedendo tutto questo con un riferimento al “Principio di Precauzione”, (esplicitato anche in un potere del Ministro dell’Ambiente di adottare - in qualsiasi momento in applicazione di detto principio - misure di prevenzione) è, a mio parere, un cocktail esplosivo che potrà creare non pochi appigli per irragionevoli posizioni ultra cautelative. Per quale motivo? Perché l’interpretazione “corrente” del Principio di Precauzione così come ogni riferimento al “Principio della Cautela”, in ambito ambientale, non sono coerenti con quanto definito in sede europea, essendo molto spesso utilizzati, strumentalmente, per inficiare qualsiasi valutazione scientifica oggettiva in materia sanitaria ed ambientale. Questo deriva dal fatto che, invece di considerare le valutazioni in materia ambientale un campo strettamente riservato agli esperti, esse sono erroneamente contemplate nell’ambito del senso comune. E’ un fatto incontrovertibile che la maggior parte delle persone ritiene che si possa seriamente discutere di ambiente (o se per questo di salute) anche senza alcuna preparazione scientifica specifica. Orbene mentre è assolutamente chiaro il perché alcune questioni (quali l’ambiente, l’economia, la salute, o la pace nel mondo) possano essere di interesse comune; sfugge completamente per quale motivo alcune di esse siano diventate patrimonio dei “discorsi da Bar/Osteria/Barbiere” alla stregua del calcio o del tempo atmosferico11. Questo “qualunquismo” ambientale porta con se un pesante fardello: molto spesso le norme ambientali sono dettate da persone prive di competenze specifiche12 ed allo stesso modo le attività in ambito ambientale (sia imprenditoriali che di verifica e controllo) sono perseguite da soggetti non sempre dotati delle competenze necessarie. L’esproprio dall’ambito tecnico della materia ambientale ha come risultato 10 l’incapacità da parte del sistema-nazione di comprendere la reale consistenza dei problemi ambientali, dai più insignificanti a più grandi, portando ad una valutazione delle problematiche ambientali non già per la loro dimensioni effettive ma piuttosto per la loro rispondenza all’interpretazione letterale della norma (troppo spesso scritta in un italiano confuso ed approssimativo). Tutto ciò ha come risultato il dispendio indistinto e non focalizzato delle risorse temporali ed economiche, in perfetta antitesi con uno dei principi cardine dell’ambiente, l’uso oculato delle risorse. Come se non bastasse questo substrato diventa terreno fertile per posizioni demagogiche portate avanti da catastrofisti, sedicenti esperti in materia ambientale, e/o àncora di salvezza per amministratori e funzionari non particolarmente competenti o politici in cerca di facili consensi. Ritengo quindi assolutamente necessario un recupero da parte degli esperti veri, e il Chimico lo è per formazione culturale, della funzione oggettivarazionale-scientifica, in materia ambientale. Il recupero da parte dei tecnici della posizione discriminante di filtro oggettivo per ogni valutazione in campo ambientale deve essere ribadita e difesa in ogni sede: quando si devono “produrre” nuove norme; quando si devono rispettare; quando si devono far rispettare. Altresì voglio richiamare la responsabilità, dei tecnici presenti in ogni sede, di “riattivare il cervello” e, se del caso, portare avanti un’opera informativa/divulgativa ogni qual volta una questione ambientale viene affrontata in maniera approssimativa. Ritornando al TU, il riferimento al “Principio di Precauzione” non può, e non deve,essere inteso in antitesi ad una valutazione scientifica ragionata dei problemi ambientali, ma deve avere valore Il Chimico Italiano • n. 2 • apr/mag/giu 2006 di ulteriore stadio di valutazione nel caso in cui le verifiche scientifiche oggettive non portino a risultati conclusivi. Queste valutazioni possono e devono condizionare gli indirizzi e le linee guida delle norme per la tutela della salute e dell’ambiente ma nulla hanno a che vedere con la valutazione preliminare da realizzare in caso di eventi potenziali di contaminazione ambientali e/o addirittura metro di giudizio nella quantificazione di un danno ambientale. A conclusione si rimanda ancora a quanto indicato dalla Commissione Europea in relazione agli orientamenti da seguire nel ricorso al “Principio di precauzione”: “L’attuazione di una strategia basata sul principio di precauzione dovrebbe iniziare con una valutazione scientifica quanto più completa possibile, identificando in ciascuna fase il grado di incertezza scientifica.” “Una valutazione scientifica degli effetti potenzialmente negativi dovrebbe essere adottata sulla base dei dati disponibili nel momento in cui si considera se siano necessarie misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana, animale o vegetale.” “Tutte le parti in causa dovrebbero essere coinvolte nel modo più completo possibile nello studio delle varie opzioni di gestione del rischio, una volta che i risultati della valutazione scientifica e/o della valutazione del rischio siano disponibili. La procedura dovrebbe essere quanto più possibile trasparente.” Invocare il principio di precauzione non consente (…) di derogare ai principi generali di una buona gestione dei rischi. I principi generali comportano: · la proporzionalità, · la non discriminazione, · la coerenza, · l’esame dei vantaggi e degli oneri derivanti dall’azione o dalla mancanza di azione, · l’esame dell’evoluzione scientifica.13 Art. 304 e riferimento a questo nell’art. 242. NB: Il fatto che molti, senza alcun riferimento a dati reali, si sentano in diritto di dichiarare che “non ci sono più mezze stagioni” potrebbe essere una delle cause primigenie dell’approccio superficiale ai problemi climatici/ambientali (!) 12 Esempi di questo sono: la fissazione di valori numerici/tabellari senza alcun riferimento a metodiche analitiche, a valori di fondo naturali, o alle fonti scientifiche da cui sono desunte; o al contrario con riferimenti a norme tecniche di fatto del tutto inapplicabili, ed inapplicate per la loro complessità, nella prassi giornaliera (ad es. UNI 10802 per il campionamento dei rifiuti). 13 Vedi nota 7 11 DAI CONSIGLIERI« Il Chimico Italiano • n. 2 • apr/mag/giu 2006 Presentazione di alcune novità introdotte dal T.U. nella parte IV relativa ai rifiuti di DOMENICO MENCARELLI I punti salienti dell’ultima versione, di maggiore interesse per il Professionista chimico, sono rappresentati dai seguenti titoli. » 1°) “Alleggerimento” dei rifiuti industriali soggetti alla disciplina. Dal disposto degli artt. 181, commi 4, 7, 12, 13, 14, 183, si deduce una delegificazione della gestione dei rifiuti per i produttori, in quanto: Al comma 14:“i soggetti che producono, trasportano e utilizzano materie prime secondarie, combustibili, prodotti nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo non sono sottoposti alla normativa dei rifiuti a meno che non se ne disfi, non abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsene” quindi pertanto una materia dopo una operazione di recupero può essere utilizzata come prodotto e così viene sottratta alla condizione di rifiuto con il solo unico limite che abbia le caratteristiche che verranno fissate in futuri decreti governativi.; L’Art. 183, lett. H): include anche la semplice operazione di “cernita” tra le operazioni di recupero, dopo della quale un rifiuto potrebbe quindi diventare materia prima; L’ Art. 183, lettera n) introduce la definizione di “sottoprodotto” non soggetto alla disciplina dei rifiuti quando è riutilizzato direttamente dall’impresa che lo ha prodotto o commercializzato a condizioni economicamente favorevoli, per il consumo o per l’impiego, in un successivo processo produttivo senza la necessità di operare “trasformazioni preliminari”, che ora vanno intese come qualsiasi operazione che faccia perdere al rifiuto la sua identità e le sue caratteristiche merceologiche. Ne consegue che qualsiasi operazione che non muta le caratteristiche merceologiche del rifiuto non viene considerata trattamento e pertanto legittima l’esclusione dalla normativa dei rifiuti. Art. 181, commi 4 e 7 introduce “accordi di programma” tra soggetti economici interessati al fine di favorire forme di recupero che consente agli stessi di derogare alla normativa dei rifiuti. » 2°) Estensione della definizione di “raccolta differenziata” L’Art. 183, c. 1, punto f ) definisce la “raccolta differenziata”: raccolta idonea, secondo i criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta e/o al momento della lavorazione, compresa la frazione organica umida, destinata al recupero”. Viene posposta la R.D. anche al momento della lavorazione, per cui è R.D. anche quella “multimateriale”. Di fatto questo legittima la scelta di non sovraccaricare il cittadino con una miriade di frazioni differenti di rifiuti da discriminare, permettendo la separazione di alcune tipologie anche a posteriori (es. metallo-vetro-plastica). Essa è inoltre finalizzata al recupero non soltanto di materia prima ma, implicitamente, anche al recupero di energia. Si introduce pertanto il concetto di recupero di energia. » 3°) Ampliamento del concetto di “deposito temporaneo”. All’art. 183, c. 1, lett. m) viene completamente ribaltata la posizione della giurisprudenza di Cassazione in quanto si Si ringrazia il collega Tomaso Munari per la collaborazione prestata stabilisce che il rispetto dei limiti quantitativi e i limiti temporali costituiscono “due diverse modalità alternative a scelta del produttore”, alleggerendosi così la disciplina dei controlli. Inoltre ai sensi dell’art. 208, c. 17, si ipotizza il “deposito temporaneo” anche se gestito da un soggetto diverso dal produttore, purché autorizzato, Il produttore viene pertanto esonerato da qualsiasi responsabilità. Anche questa norma è positiva in quanto fa chiarezza su posizioni che in passato hanno ingenerato un certo numero di interpretazioni discordanti. » 4°) Catasto rifiuti All’art. 189 si introduce come novità l’esonero dall’obbligo di comunicazione annuale delle imprese ed enti che recuperano rifiuti non pericolosi (tutti, non solo gli imprenditori artigiani con meno di tre dipendenti), che tuttavia hanno l’obbligo di tenere il registro di carico e scarico (obbligo dal quale erano prima esonerati). Questa norma in linea di massima è da ritenersi migliorativa rispetto alla precedente in quanto il numero di dipendenti non influenza di certo la natura peculiare di un rifiuto. » 5°) Registro di carico e scarico Sono ora soggetti a tale adempimento anche gli artigiani con meno di tre dipendenti. Comunque i termini dell’adempimento vengono ulteriormente allungati (da 7 a 10 giorni per produttori, intermediari e trasportatori, da 24 ore a 2 giorni lavorativi per i gestori). Si concorda con la norma più snella 21 22 »DAI CONSIGLIERI anche se si sarebbe dovuto ben specificare per i sanitari la tempistica di registrazione. » 6°) Formulario di identificazione per il trasporto Le novità introdotte dall’art. 193, con le quali si concorda riguardano: l’esenzione per i trasporto di rifiuti che non superi i 30 chili o 30 litri al giorno effettuati dal produttore viene limitata ora solo ai trasporti di “rifiuti non pericolosi effettuati in modo occasionale o saltuario dal produttore”; scompare il limite di 30 Kg o litri inteso come “giornaliero” che invece ora diventa di 30 Kg/litri ad ogni singolo trasporto; si consente ricorso durante il trasporto a “soste tecniche purché siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 48 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti dalla circolazione”, eludendosi così il divieto di stoccaggio durante il trasporto sostenuto invece più volte dalla Cassazione. Non si concorda di contro con la completa deregulation introdotta dalla novità: si estende l’esenzione dall’obbligo al trasporto dei fanghi per l’agricoltura. » 7°) Albo Nazionale Gestori Ambientali. Con l’art. 212: si reintroduce l’obbligo di iscrizione per “le imprese che esercitano la raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi che non eccedono i 30 chilogrammi al giorno o i 30 litri al giorno” che però sono iscritte all’Albo “a seguito di una semplice scritta, senza che la richiesta sia soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e alla idoneità tecnica e senza che vi sia l’obbligo di nomina del responsabile tecnico”; si attribuisce all’Albo la competenza delle iscrizioni alle procedure semplificate che oggi sono effettuate presso le Province, le quali comunque conservano il loro potere di controllo. Norma tutto sommato valida benché di fatto si esautorino le Province di alcune competenze loro peculiari come organo istituzionale di controllo. Ciò fa scaturire però l’indubbio vantaggio di una gestione unitaria ed organica dell’iter autorizzatorio. » 8°) Autorizzazioni e iscrizioni All’art. 208 si prevede: una autorizzazione unica sia per la costruzione dell’impianto che per la gestione dell’attività; la durata dell’autorizzazione passa da 5 a 10 anni; alla scadenza, in caso di mancata risposta dopo la domanda di rinnovo, l’attività può proseguire fino alla pronuncia espressa; particolari agevolazioni sono previste in caso di rinnovo per le imprese registrate EMAS e ISO 14001; le autorizzazioni devono essere comunicate all’Albo Gestori che redige un elenco accessibile anche per via informatica. » 9°) Assimilazione dei rifiuti urbani Con l’art. 195, c.2, lett. e), relativa alle competenze dello Stato, si introduce una importante novità relativamente alla possibilità di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti dalle attività industriali, che, secondo le previsioni del legislatore, viene ridotta solo ai rifiuti prodotti negli uffici e nelle mense, escludendone i rifiuti che si formano nelle aree industriali. Inoltre l’assimilazione sarà possibile solo per le imprese con superfici limitate anche in rapporto alla popolazione dei comuni di residenza. Si concorda parzialmente con la norma che sancisce definitivamente la differenza tra rif. urbano ed altro. Il Chimico Italiano • n. 2 • apr/mag/giu 2006 Ciò porta con se l’inevitabile diminuzione, almeno apparente, dell’impegno del chimico nell’emissione delle certificazioni di assimilabilità » 10°) Autorità d’ambito Nella testo di decreto una parte importante viene occupata dalla disciplina del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (art. 148) che prevede la nascita di una autorità d’ambito territoriale ottimale della “Autorità d’Ambito”, cioè di una struttura dotata di personalità giuridica alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente e alla quale è demandata l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata di rifiuti, che nello specifico consiste nelle seguenti attività: realizzazione degli impianti, gestione del servizio di raccolta, raccolta differenziata, trasporto commercializzazione e smaltimento di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all’interno dell’ATO. L’intera organizzazione del servizio viene ora agganciata alla normativa relativa alla riforma dei servizi pubblici locali, con l’intento prioritario di garantire il rispetto delle normative nazionali e comunitarie sull’evidenza pubblica, pertanto la scelta del soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dovrà avvenire obbligatoriamente con evidenza pubblica. Nella fase transitoria i soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore di queste nuove regole, potranno continuare a gestirlo fino alla costituzione del servizio da parte dell’autorità d’Ambito e comunque fino alla scadenza posta dal D.Lgs. 267/2000, cioè fino al 31 dicembre 2006, poiché la normativa sui servizi pubblici locali stabilisce che a tale data dovranno cessare tutti i servizi che non sono stati acquisiti o con gara, o, se anche attribuiti in via diretta, purché gestiti da società interamente pubblica, o da società mista con socio privato scelto tramite procedura di evidenza pubblica. Il Chimico Italiano • n. 2 • apr/mag/giu 2006 DAI CONSIGLIERI« Osservazioni relative al decreto legislativo recante Norme in materia ambientale parte quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” di DOMENICO MENCARELLI I l decreto legislativo ha raccolto in un unico strumento legislativo la disciplina dei rifiuti. Non appare che tale finalità sia stata compiutamente perseguita. Si ritiene infatti che la proposta sia incompleta e non sempre chiara e talora in contrasto con i disposti dell’Unione Europea. In tale scenario, nel contesto di un articolato che pure prospetta innovazioni legali interessanti, sono avanzate per gli articoli ritenuti meno chiari e/o incompleti, alcune considerazioni di merito circa il contenuto, tenuto anche conto del fatto che il testo approvato potrebbe anche contenere riferimenti a norme abrogate, dichiarate anticostituzionali o attualmente oggetto di contenzioso con le istituzioni europee. » Considerazioni di merito Articolo 181 “Recupero dei rifiuti” Al c. 4 è previsto che “Le autorità competenti promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati e con le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, al fine di favorire il riutilizzo, il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti, nonché l’utilizzo di materie prime secondarie, di combustibili o di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata….. detti accordi e contratti di programma potranno….. stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie e con il ricorso a strumenti economici.” Il c. 7 specifica inoltre che “le imprese o le associazioni rappresentative, .… possono stipulare con il MATT, di concerto con il MAP,appositi accordi di programma… per definire i metodi di recupero dei rifiuti destinati all’ottenimento delle materie prime secondarie, di combustibili o di prodotti.” Il c. 12 prevede che “La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero, che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti perché le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possano essere usati in un processo industriale o commercializzati come materia prima secondaria, combustibile o come prodotto riciclato da collocare, a condizione che il detentore non se ne disfi, non abbia intenzione o non abbia l’obbligo di disfarsene”. Al comma 14 è previsto infine che “i soggetti che producono, trasportano o utilizzano materie prime secondarie, combustibili o prodotti nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, non sono sottoposti alla normativa sui rifiuti, a meno che se ne disfino, abbiano deciso o abbiano l’obbligo di disfarsene”. Commenti Si evidenzia che, sulla base di quanto esposto, mediante l’Accordo o il contratto sarebbe possibile stabilire adempimenti amministrativi per la raccolta, la messa in riserva e il trasporto dei rifiuti diversi da quelli previsti dalla normativa tecnica nazionale. Ne deriva come peraltro specificato dal comma 12 e dal comma 14, che i soggetti beneficiari non sarebbero sottoposti alla normativa sui rifiuti con la conseguente sottrazione di notevoli quantità di rifiuti dal regime di controlli. Il testo, non tenendo conto dell’obiettivo di un miglioramento ambientale che un Accordo di programma dovrebbe perseguire, sembra consentire a coloro che aderiscono agli Accordi di sottrarsi ad ogni regolamentazione. Ciò sembrerebbe in contrasto con il dettato comunitario, anche per l’illegittima definizione di “materie prime secondarie”, che causa una difformità di applicazione delle norme da settore produttivo a settore produttivo con l’aggravante della eliminazione di controlli sul ciclo di gestione dei rifiuti. Inoltre dall’art. 181 si evince (c.10) che sarà l’Albo Nazionale Gestori Ambien- tali (articolo 212) la struttura destinata a raccogliere le informazioni, senza chiarire un coordinamento con le Province che, fino ad ora, raccoglievano le informazioni in merito alle aziende che effettuano il recupero di rifiuti in procedura semplificata. Sembrano perciò carenti i commi 7 – 9 – 10 e si ritiene utile il coordinamento dell’art. 181 con le modifiche richieste in ordine alla definizione di rifiuto nell’ambito dei commenti all’articolo 183. Conclusioni Ne deriva, da un punto di vista pratico, che una materia, dopo una operazione di recupero può essere utilizzata come prodotto e così viene sottratta alla condizione di rifiuto con il solo unico limite che abbia le caratteristiche che verranno fissate in futuri decreti governativi. Articolo 182 “Smaltimento dei rifiuti” Il c. 1 prevede che lo smaltimento dei rifiuti sia effettuato “in condizioni di sicurezza previa verifica dell’impossibilità tecnica ed economica della esperibilità delle operazioni di recupero di cui all’art. 5” del decreto medesimo, senza chiarire peraltro quale sia il soggetto deputato a tale verifica, che peraltro risulterà ancor più complicata se si considera che ogni singola impresa, in base a quanto stabilito dal summenzionato articolo 5, potrebbe concordare, nell’ambito dei singoli accordi e contratti di programma stipulati con il MATT, diverse modalità tecniche con cui effettuare il recupero dei rifiuti. Si potrebbe verificare il caso che la stessa tipologia di rifiuto, recuperata nell’ambito di processi produttivi diversi, possa essere sottoposta a diverse modalità di raccolta, ed a differenti adempimenti amministrativi per la raccolta e per la messa in riserva. Il c. 3 lettera a) prevede l’obbligo di autosufficienza degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani non peri- 23 24 »DAI CONSIGLIERI colosi negli ambiti territoriali ottimali, con il rischio di provocare una abnorme crescita di impianti sul territorio. Questa è una logica che non tiene in nessun conto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità di gestione. Il c. 5 prevede che “E’ vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti…. Sono esclusi dal divieto le frazioni di rifiuti urbani raccolte in modo differenziato per le quali è sempre permessa la libera circolazione sul territorio nazionale al fine di favorire quanto più possibile il loro recupero, privilegiando il concetto di prossimità agli impianti di recupero”. Il secondo periodo appare equivoco, poiché induce a pensare di poter eludere quanto disposto dal primi periodo. Il c. 8 permette addirittura lo smaltimento della FOS prodotta dal trattamento meccanico dei rifiuti urbani negli impianti di depurazione delle acque reflue. Conclusioni Ciò appare incongruo dal punto di vista tecnico Articolo 183 “ Definizioni” Comma 1 Lettera f: la “raccolta differenziata” è definita come “la raccolta idonea, secondo i criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta e/o al momento della lavorazione compresa la frazione organica umida, destinate al recupero”. La definizione include pertanto anche le frazioni provenienti dalla “lavorazione” (compresa la fazione organica umida). Ma cosa si intende con il termine lavorazione? Se tale definizione, come da una prima interpretazione, dovesse ricomprendere nella R.D. anche le frazioni merceologiche ottenute dalla selezione meccanica del rifiuto indifferenziato, verrebbe scoraggiata di fatto la raccolta differenziata e sarebbero complicate le successive, delicate ed importanti operazioni di recupero di materia. Conclusioni: La R.D. è tale anche al momento della lavorazione, per cui è R.D. anche quella multimateriale, ed essa è inoltre finalizzata al recupero non soltanto di materia prima, ma implicitamente anche di energia. Lettera g: la definizione di “smaltimento”, pur facendo riferimento alle operazioni previste nell’allegato B, viene integrata con una formulazione equivoca: “ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta”. Sembrerebbe che non solo un rifiuto ma anche una “sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico” possa di fatto rientrare nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti anche con la possibilità di prescindere dalla fase di raccolta. Commenti Si sente la necessità di una formulazione più chiara. Lettera n: viene introdotta ex novo una definizione di “sottoprodotto”. che non trova riscontro nella legislazione comunitaria né in quella nazionale. Le medesime osservazioni valgono per la definizione di “materia prima secondaria” (lettera q); le materie prime secondarie vengono escluse anch’esse dal regime dei rifiuti già ai sensi dell’art. 181 comma 14 a condizione che vengano disciplinate da apposite norme tecniche o accordi di programma, che ne garantiscano comunque la tracciabilità fino all’impianto di effettivo reimpiego (art. 181 comma 7). Conclusioni: Dalla lett. n) si evince una definizione di “sottoprodotto” non soggetto alla disciplina dei rifiuti quando è riutilizzato direttamente dall’impresa che lo ha prodotto o commercializzato a condizioni economicamente favorevoli, per il consumo o per l’impiego, in un successivo processo produttivo senza la necessità di operare “trasformazioni preliminari”, che ora vanno intese come qualsiasi operazione che faccia perdere al rifiuto la sua identità e le sue caratteristiche merceologiche,. Ne consegue che qualsiasi operazione che non muta le caratteristiche merceologiche del rifiuto non viene considerata trattamento e pertanto legittima l’esclusione dalla normativa dei rifiuti. Lettera o: la definizione di “frazione umida” ricomprende anche la parte che proviene dalla selezione/trattamento dei rifiuti urbani, cioè anche le frazioni merceologiche ottenute dalla selezione meccanica del rifiuto indifferenziato, scoraggiando di fatto la raccolta differenziata e complicando notevolmente le successive operazioni di recupero di materia. Conclusioni Sarebbe opportuna una definizione che specifichi la frazione umida come rifiuto organico putrescibile proveniente da selezione/trattamento di RSU. Lettera p: nella definizione di “frazione secca”vengono utilizzati i termini “ bassa Il Chimico Italiano • n. 2 • apr/mag/giu 2006 Putrescibilità.… basso tenore di umidità…. rilevante contenuto energetico” senza specificare alcun riferimento numerico neanche per il Potere Calorifico Inferiore, con la conseguenza di ricomprendere nella R.D. anche le frazioni merceologiche ottenute dalla selezione meccanica del rifiuto indifferenziato. Commenti: Si ritiene opportuno che fossero stati indicati valori di riferimento di putrescibilità, umidità, potere calorifico. Lettera t: per definire contenuti e usi del “compost da rifiuti” (compreso il compost grigio da FOS – come da lettera o di questo stesso comma) viene prevista l’emanazione di apposite norme tecniche. Commenti Sarebbe stato sufficiente prevedere quale debba essere la destinazione della FOS (non certo l’invio a impianti di depurazione - art.182, comma 7). Articolo 186 “Terre e rocce da scavo” Appare inopportuno reintrodurre la disposizione, già dettata dalla Legge “Lunardi” (21 dicembre 2001, n. 443), che esclude dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti le “terre e rocce da scavo”. Si cita in merito il recente Ricorso della Commissione della Comunità Europea contro la Repubblica italiana, del 2 maggio 2005 (causa C-194/05) che ha stabilito quanto segue: “La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana, nella misura in cui ha escluso le terre e le rocce da scavo destinate all’effettivo riutilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, dall’ambito di applicazione della disciplina nazionale sui rifiuti, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell’articolo 1(a) della Direttiva 74/442/CEE sui rifiuti come modificata dalla Direttiva 91/156/CE”. Commenti L’intero articolo 186 appare dunque in contrasto con la CEE. Articolo 189 “Catasto dei rifiuti” Il c.3 elimina l’obbligo per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi di presentare la dichiarazione MUD. Tale esonero appare in contrasto con i doveri di divulgazione delle informazioni assegnati al catasto dei rifiuti nel medesimo articolo. Conclusioni Si introduce come novità l’esonero dall’obbligo di comunicazione annuale delle imprese ed enti che recuperano rifiuti non pericolosi (tutti, non solo gli imprenditori artigiani con meno di tre dipendenti), che tut- Il Chimico Italiano • n. 2 • apr/mag/giu 2006 tavia hanno l’obbligo di tenere il registro di carico e scarico (obbligo dal quale erano prima esonerati). Il c. 5 soffre di una cattiva formulazione laddove fa riferimento ai “soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilabili” per la comunicazione di dati che riguardano la produzione di rifiuti urbani e speciali raccolti nel proprio territorio. Commenti Si avverte la necessità di chiarire se detti soggetti siano, in realtà, i soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all’articolo 202. Artico 193 “Trasporto dei rifiuti” Il c. 4 precisa che non costituiscono attività di trasporto le attività di conferimento dei rifiuti urbani presso le aree ove sono collocati i contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani. Commenti Si ritiene tuttavia opportuno l’inserimento, alla fine del comma 4, delle parole “né alle attività di conferimento dei rifiuti urbani presso le aree ove sono collocati i contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani”. Il c. 8 esclude dall’obbligo di compilare il formulario i trasportatori di fanghi, creando le condizioni per eludere qualsiasi controllo. Conclusioni Le novità introdotte dall’art. 193 riguardano: l’esenzione per il trasporto di rifiuti che non superi i 30 chili o 30 litri al giorno effettuati dal produttore viene limitata ora solo ai trasporti di “rifiuti non pericolosi effettuati in modo occasionale o saltuario dal produttore”; scompare il limite di 30 Kg o litri inteso come “giornaliero” che invece ora diventa di 30 Kg/litri ad ogni singolo trasporto; si estende l’esenzione dall’obbligo al trasporto dei fanghi per l’agricoltura; si consente ricorso durante il trasporto a “soste tecniche purché siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 48 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti dalla circolazione”, eludendosi così il divieto di stoccaggio durante il trasporto sostenuto invece più volte dalla Cassazione. Articolo 195 “Competenze dello Stato” Si evidenziano, di seguito, alcune attribuzioni affidate alle competenze dello Stato che potrebbero creare elementi di criticità. DAI CONSIGLIERI« Comma 1 - lettera l) l’individuazione di obiettivi di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti; - lettera m) la determinazione di criteri generali per la elaborazione dei piani regionali di cui all’articolo 199, con particolare riferimento alla determinazione, d’intesa con la Conferenza Stato Regioni, delle linee guida per la individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali da costituirsi ai sensi dell’articolo 200 ed il coordinamento dei piani stessi; - lettera n) la determinazione, relativamente all’assegnazione della concessione del servizio integrato per la gestione integrata dei rifiuti, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni delle linee guida per la definizione, con procedura ad evidenza pubblica, delle gare d’appalto e dei relativi capitolati, anche con riferimento agli elementi economici relativi gli impianti esistenti; - lettera o) la determinazione, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle linee guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali, anche con riferimento alla riscossione della tassa sui rifiuti urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità; - lettera q) l’indicazione dei criteri generali per l’organizzazione e l’attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Commenti I succitati compiti appaiono in contrasto con le competenze regionali e con quelle delle Autorità d’ambito che dovranno disciplinare il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 201. In particolare lo Stato non ha competenze per definire le Linee Guida, di competenza regionale, in materia di: • Gare. Si evidenzia infatti il contrasto con quanto previsto dalla sentenza 272/2004 della Corte costituzionale in materia di ripartizione di competenze fra Stato e Regioni, sentenza secondo la quale lo Stato deve limitarsi ad indicare le forme di gestioni compatibili con i principi di concorrenza, lasciando alle Regioni la disciplina specifica sulle modalità di gara e di affidamento. Commenti Si riterrebbe pertanto opportuna l’eliminazione, alla lettera n) del comma 1. Di conseguenza va eliminato il riferimento riportato al comma 1 dell’art 203. Alla lettera g) “competenza a definire un Piano nazionale di comunicazione e conoscenza ambientale… da inserire nel Documento di Programmazione economica e finanziaria” Commenti. Nel riconoscere l’importanza di questa disposizione, non risultano però chiari i contenuti e gli obiettivi di tale piano che andrebbero pertanto specificati. C.2. lett. e) appare impropria l’attribuzione allo Stato sulla determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione: “lett. e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, derivanti da enti e imprese esercitate su aree con superficie non superiore ai 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie non superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti… Commenti Si ritiene che tale disposizione comporti una sensibile riduzione del gettito tariffario. La norma va oltre alle competenze dello Stato, poiché interessa competenze locali. La definizione di specifici criteri quali-quantitativi per l’assimilazione dovrebbe infatti far capo all’Autorità d’ambito o ai Comuni. Si ritiene, pertanto, opportuna la sostituzione dell’art. 195, comma 2 lett.e) con il seguente: e) la determinazione dei criteri generali qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Lett. m): si richiede che l’individuazione delle tipologie di rifiuti che possono essere smaltiti direttamente in discarica venga concordata in sede di Conferenza Stato Regioni. Commenti Pertanto sarebbe opportuno inserire nel testo della lettera m) dopo la parola “individuazione” le parole “d’intesa con Conferenza Stato Regioni”. Lett. s): fra le competenze dello Stato viene anche prevista l’individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati alla gestione di accumulatori. Commenti E’ bizzarro che una competenza così spiccatamente tecnica venga delegata allo Stato. Si evidenzia il mancato recepimento di quanto previsto dalla sentenza 25 26 »DAI CONSIGLIERI 272/2004 della Corte costituzionale in materia di ripartizione di competenze fra Stato e Regioni, sentenza secondo la quale lo Stato deve limitarsi ad indicare le forme di gestioni compatibili con i principi di concorrenza, lasciando alle Regioni la disciplina specifica sulle modalità di gara e di affidamento. Di fatto sarebbero in vigore due leggi nazionali diverse (la norma generale, il Testo Unico Enti locali e le nome di settore) che prevedono modalità di affidamento diverse, mentre verrebbero chiaramente superati i limiti di competenza dello Stato e invase prerogative delle Regioni. Una tale prospettiva consegna il settore ad una ulteriore e non sopportabile fase di crisi e di incertezza. Articolo 197 “Competenze delle Province” Le competenze delle Province sono assai ridotte sia in merito alle attività di programmazione, sia per quanto attiene autorizzazioni e di controlli. Tra le competenze della Provincia scompaiono i seguenti compiti già assegnati dal c. 1 art. 20 del D.Lgs. 22/97: a) le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale; f) l’iscrizione delle imprese e degli Enti sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 ed i relativi controlli; g) l’organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati ai sensi dell’art. 23. Le competenze lett. a) e g) vengono assunte dalle costituende Autorità d’ambito. Commenti Non si comprende la finalità di questa disposizione dal momento che le Province sono titolari delle attività di controllo ed ispezione sugli impianti. Articolo 199 “Piani regionali” c. 3 lett. e) non esplica pienamente in base a quali criteri siano individuati gli ambiti territoriali più meritevoli. Articoli 200, 201 e 202 Commenti Si ritiene, in generale, che debba essere opportunamente specificato che, ove non sia costituita l’Autorità d’ambito, le funzioni ad essa attribuita dallo schema di Decreto legis- lativo vengano svolte dai Comuni. Articolo 201 “Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti” Il c. 5 lettera b) non chiarisce il significato “impianti a tecnologia complessa” Commenti Sarebbe consigliabile un chiarimento nel comma 5. Articolo 202 “Affidamento del servizio” La previsione di un gestore unico dovrebbe essere intervenire gradualmente. Inoltre non è prevista l’opzione dell’affidamento in house (contrariamente quanto avviene per la gestione delle risorse idriche), e si usa una terminologia non chiara in materia di gare. Commenti Si auspica, pertanto, anche alfine di scongiurare un palese eccesso di delega rispetto alla legge. che il c. 1 dell’art. 202 possa essere così riscritto: 1. L’Autorità d’ambito, nel rispetto del piano d’ambito e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito, delibera la forma di gestione fra quelle di cui all’articolo 113, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Articolo 205 “Misure per incrementare la raccolta differenziata” Viene ripresa la definizione di “frazione organica umida” e si dispone che detta frazione, separata fisicamente dopo la raccolta, può contribuire al conseguimento degli obiettivi di RD da raggiungere in ogni ATO. Commenti Si riterrebbe più logico non computare la parte biodegradabile derivata da trattamento meccanico (impropriamente fisico nel testo) in quanto le due frazioni organiche del rifiuto (quella derivata da R.D. e quella derivata da separazione meccanica) si differenziano dal punto di vista chimico-fisico:(minore impatto ambientale, più bassa concentrazione metalli pesanti, di contaminanti organici ed inorganici nell’organico da R.D.). Anche le destinazioni finali sono ben differenti (finalità agronomiche se trasformate in ammendanti e finalità ambientali se trasformate in materiali tecnici). Invece il concetto di “frazione organica umida”, come già detto sopra, propone nella R.D. anche le frazioni merceologiche ottenute dalla selezione meccanica Il Chimico Italiano • n. 2 • apr/mag/giu 2006 del rifiuto indifferenziato, con ciò sfavorendo le azioni di raccolta differenziata e conseguentemente le operazioni di recupero di materia. Viene infatti precisato che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata” Articolo 208 ”Autorizzazioni ed iscrizioni” Prevede: una autorizzazione unica sia per la costruzione dell’impianto che per la gestione dell’attività; la durata dell’autorizzazione passa da 5 a 10 anni; alla scadenza, in caso di mancata risposta dopo la domanda di rinnovo, l’attività può proseguire fino alla pronuncia espressa; particolari agevolazioni sono previste in caso di rinnovo per le imprese registrate EMAS e ISO 14001; le autorizzazioni devono essere comunicate all’Albo Gestori che redige un elenco accessibile anche per via informatica. Articolo 210 “Autorizzazioni in ipotesi particolari” Tra le “autorizzazioni in ipotesi particolari”, al c. 5 è sancito il non obbligo di autorizzazione per il deposito temporaneo. Commenti Si ritengono dette esclusioni illegittime ed in contrasto con il dettato europeo. Articolo 212 “Albo Nazionale Gestori Ambientali” E’ previsto ai c. 20 e 21, che: “Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate…. e le imprese che trasportano i rifiuti indicati nella lista verde di cui al Regolamento (CEE) 259/93…. sono iscritte all’Albo mediante l’invio di comunicazione di inizio di attività alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente.” “Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio di attività le Sezioni regionali e provinciali prendono atto dell’avventa iscrizione e inseriscono le imprese di cui al comma 20 in appositi elenchi dandone comunicazione al Comitato Nazionale, alla Provincia territorialmente competente ed all’interessato. Commenti Tali disposizioni esautorano definitivamente le Province dalle attività di controllo L’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali viene anche arricchito di Il Chimico Italiano • n. 2 • apr/mag/giu 2006 ulteriori sezioni specifiche, quali ad esempio (comma 24) quella dedicata alle imprese firmatarie degli accordi di programma previsti dall’articolo 181, comma 7, e dall’articolo 206, e presso l’Albo vengono costituiti nuovi registri: • registro delle imprese autorizzate alla gestione di rifiuti (Comma 26) • registro delle imprese, che effettuano attività di smaltimento dei rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione dei rifiuti stessi ai sensi dell’articolo 215 (Comma 27) • registro delle imprese, che svolgono operazioni di recupero dei rifiuti ai sensi dell’articolo 216 (Comma 28). Al comma 8 è previsto che le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano i trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno, non sono sottoposte alle garanzie finanziarie previste dallo stesso articolo e alle valutazione sulla capacità finanziaria e sulla idoneità tecnica nonché sono escluse dall’obbligo di nomina di un responsabile tecnico. Commenti Detta esenzione appare illegittima Articolo 213 “Autorizzazioni Integrate Ambientali” Risulta di difficile comprensione la formulazione di cui al comma 1 lettera b). Articolo 214 “Determinazioni delle attività e delle caratteristiche per l’ammissione alle procedure semplificate” La formulazione del comma 4 risulta in contrasto con quanto riportato nel decreto legislativo 133/05 di recepimento della direttiva sull’incenerimento che infatti non prevede, per i nuovi DAI CONSIGLIERI« impianti, l’autorizzazione semplificata. Articolo 216 “Operazioni di recupero” E’ previsto, al comma 1, che l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti svolte in procedura semplificata possono essere intraprese, decorsi novanta giorni dalla comunicazione d’inizio di attività alla Sezione competente dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali che ne dà notizia alla Provincia territorialmente competente. Tale disposizione esautora le Province da attività di controllo precedentemente loro assegnate. Al c. 3 è previsto che “Ai fini della razionalizzazione della raccolta differenziata e di altre, frazioni merceologiche omogenee, quali rifiuti elettrici ed elettronici o rifiuti ingombranti, la Pubblica Amministrazione, tenuto conto della possibilità di miglior valorizzazione dei materiali raccolti, può richiedere al CONAI di farsi carico, tramite i soggetti di cui agli articoli 45, comma 3 lettere a) e c), e 47, del ritiro e dell’avvio al riciclo di tali frazioni. A tal fine può stipulare specifici accordi volontari con il CONAI, volti a raggiungere gli obiettivi sopra citati nel rispetto dei criteri direttivi dei sistemi di gestione di cui all’articolo 237. Appare incongruo che i Consorzi di filiera dei materiali di imballaggio si debbano fare carico della raccolta di frazioni di rifiuti di diversa natura quali addirittura rifiuti ingombranti e RAEE. Si ha ragione di criticare l’intero comma 3. Articolo 224 “Consorzio Nazionale Imballaggi” Con riferimento al comma 3, si ritiene importante introdurre il principio in base al quale i proventi dei Consorzi devono essere destinati principalmente allo sviluppo delle raccolte differenziate nelle aree dove queste sono assenti o carenti, e solo in via residuale ad altri operatori della catena del recupero, a meno che non si determinino forti squilibri di mercato per specifici materiali in situazioni ben delimitate nel tempo, che generano uno squilibrio economico delle attività di recupero/riciclo e quindi l’impossibilità pratica di raggiungere gli obiettivi. Il mercato deve, in altri termini, essere lasciato libero di contribuire in maniera spontanea agli obiettivi di recupero/riciclaggio senza interferenze da parte di meccanismi che operano in maniera artificiosa. In tal senso, quindi, i vari organismi di gestione dovrebbero agire solo in maniera sussidiaria, e non alternativa, al mercato. Articolo 227 “Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto” Si ripropone il Decreto di recepimento della direttiva sui RAEE approvato a luglio 2005, a dispetto della definizione da esso avanzata di “apparecchiature usate” che comporterà una procedura di infrazione da parte dell’UE. Articolo 229 “Combustibile da rifiuti e combustibile da rifiuti di elevata qualità” Al fine di evitare distorsioni interpretative dell’articolo, si ritiene utile specificare che gli incentivi vengono attribuiti alla totalità del CDR e del CDR-Q e non solamente alla frazione biodegradabile degli stessi. E R R ATA C O R R I G E « Errata corrige al n.3/4 2005, ovvero…. Quando refuso coincide con…confuso! Vorrei segnalare un curioso errata-corrige a sua volta errato comparso sull'ultimo numero (5/6, ottobre-novembre-dicembre 2005) della rivista "il chimico italiano". A pagina 5 si corregge in tre punti un precedente articolo in cui viene indicata una formula errata dell'acido tereftalico e dei suoi derivati. La correzione pero' non e' esatta in quanto l'acido tereftalico ha formula HOOC-C6H4-COOH e non HOOC-C6H6COOH come riportato. I tre gruppi evidenziati col cerchietto (C4H4) e corretti come C6H6 vanno quindi ri-corretti come C6H4. Scusandoci del refuso, la Redazione ringrazia il collega dott. Davide Congiu per la preziosa segnalazione. In riferimento all'articolo "Radiazioni non ionizzanti" apparso sul n° 1/2006 de "Il Chimico italiano" si segnala che autrice dell'articolo è la dottoressa Patrizia Verduchi del Consiglio dell'Ordine e non, come erroneamente scritto, il Prof. Luigi Campanella. Il Segretario Dott. L. Ginestroni 27 28 »CHIMICI ANTIDOPING Il Chimico Italiano • n. 2 • apr/mag/giu 2006 Un’atleta negativo ai controlli antidoping è sempre sicuramente pulito? Un’intervista con il collega Dario d’Ottavio di DOMENICO MENCARELLI C on stupore (non ne ero informato), misto ad ovvio compiacimento, ho casualmente seguito la trasmissione televisiva su RAI 1 “Sabato, Domenica &….”, andata in onda domenica 23 aprile u.s., nel corso della quale è stato intervistato il collega D. D’Ottavio. La scritta in sovrimpressione lo presentava come coordinatore, per conto del CNC, nella lotta contro il doping. Una buona occasione per segnalarci in prima linea in lodevoli iniziative. Una rassegna documentaristica sullo stato dell’arte, una breve introduzione di una graziosa presentatrice, poi l’intervista ad un primo invitato. Quindi la parola al nostro collega, a suo agio oramai di fronte a telecamere e riflettori, pure a dispetto dei continui trilli telefonici, che tendevano a spezzettare la presentazione. Ho apprezzato la sua cura a ribadire l’impegno dei Chimici su questo fronte ed il suo scrupolo (e non è la prima volta) di mettere in guardia da particolari principi, anche di recente formulazione ed introduzione sul mercato, di facile reperimento anche a basso costo, che possono indurre la fattispecie di doping, talora anche “invisibile” o meglio, (come da sua precisazione), ”nascosto” e pertanto non sempre agevolmente rilevabile. In termini scientifici egli mirava a puntualizzare la impossibilità, in particolari situazioni, di evidenziare “tutte” le sostanze vietate e che la negatività di un test è sempre relativa al limite di rilevabilità del metodo e della strumentazione utilizzata. Precisazioni avanzate con una certa difficoltà, considerati gli insistenti trilli telefonici che talora lo dis- turbavano (come da sua ammissione). Era poi la volta del Prof. L. Frati, Preside della Facoltà di Medicina - Roma e Presidente della Commissione Antidoping del CONI, intervistato in collegamento telefonico. L’illustre ospite mostrava di non concordare con il D’Ottavio circa la non sempre sicura esaustività dei controlli, legata alla sensibilità del metodo. Faceva notare che a suo parere non è possibile sfuggire ai controlli, essendo sempre ben rilevabili nei liquidi organici presenze indesiderate, ancorché in tracce minime. Non si è potuto ascoltare la attesa replica di D’Ottavio, per mancanza di tempo, e rimaneva insoddisfatta la legittima curiosità dei telespettatori; infatti dai collegamenti telefonici che si manifestavano nel corso del dibattito è lecito supporre che il programma fosse accompagnato da un lusinghiero indice di ascolto. Anche gli addetti ai lavori, e fra questi i Colleghi che si erano sintonizzati, restavano insoddisfatti ed in particolare non potevano ragionevolmente formulare una risposta alla naturale domanda che era logico porsi e che è contenuta nel titolo di questo articolo. L’intervista che segue, sollecitata da D’Ottavio, intende nei suoi propositi colmare questa lacuna, replicare al Prof. Frati e porre chiarezza su un argomento così attuale ed importante. D.: Il prof. Frati, nella trasmissione del 23 Aprile, in risposta a Tua precedente asserzione, affermava testualmente: ”per lo meno nei laboratori antidoping del CONI gli strumenti sono di altissima sensibilità ed in grado di rilevare tutte le sostanze della lista proibita internazionale”. Ciò sembrerebbe in contrasto con quanto da Te affermato in precedenza circa la possibilità di potenziali negatività analitiche anche sul contrappunto di assunzioni di particolari molecole. Come avresti controbattuto in diretta T.V. alle affermazioni del Prof. Frati, se Te ne fosse stata offerta la possibilità? R.: Avrei ribadito con fermezza quanto da me espresso in precedenza, ovvero, che un atleta negativo ai controlli antidoping può non essere sempre considerato del tutto pulito: dico pulito, non negativo. D.: Perché introduci questa distinzione linguistica? R.: Perché alcune molecole non possono essere rilevate dai laboratori, ancorché sofisticati e prestigiosi come quello diretto dal collega Botrè (cui si riferiva il Prof. Frati), in quanto non siamo ancora in grado di determinare alcuni principi e pratiche vietate (vedi insulina, IGF, trasfusioni autologhe, etc.). Va anche detto che altre sostanze sono ricercate soltanto in competizione (come gli stimolanti). Ricordo che l’uso degli stimolanti al di fuori delle competizioni favorisce sia il recupero che l’aumento dei carichi di lavoro in allenamento. Personalmente ritengo che questa pratica sia da considerarsi doping a tutti gli effetti. Inoltre esistono tecniche di sostituzione del campione, quali la cateterizzazione, che vanificano ogni qualsivolglia tipologia di controllo. Infine i diuretici (ancorché ricercati ai Il Chimico Italiano • n. 2 • apr/mag/giu 2006 controlli ma assunti a distanza dagli stessi) possono fare scendere la concentrazione urinaria delle sostanze vietate al di sotto dei limiti di sensibilità delle metodiche utilizzate. D.: Sì, d’accordo; ma il Prof. Frati, se ho ben inteso, sembra alludere ad apparecchiature ad elevata sensibilità, dunque in grado di poter evidenziare anche assunzioni minime. R.: Non capisco perché il Prof. Frati abbia inteso pretendere di correggere la mia affermazione, laddove si consideri che sul sito SINAL al laboratorio n°. 368 (Laboratorio Antidoping di Roma), vengono correttamente riportati i limiti di sensibilità e/o rilevabilità, a conferma della veridicità scientifica di quanto ho sostenuto in trasmissione, proprio in virtù della mia esperienza chimica. D.: Perché allora, considerata la verità CHIMICI ANTIDOPING« scientifica delle Tue affermazioni, il Prof. Frati avrebbe inteso correggerti,o comunque manifestare un parziale disaccordo? R.: Non saprei, forse per avere una risposta esauriente la domanda dovrebbe essere rivolta al Prof. Frati. La mia convinzione scaturisce dall’esperienza di Chimico consolidata sia nel campo della chimica tossicologica che della chimica analitica clinica. Vorrei inoltre aggiungere ulteriori note in merito all’intervista TV. Nutro seri dubbi che come affermato in trasmissione si ricerchino tutte le molecole della lista internazionale. Infatti essa comprende anche le sostanze “affini”, tra l’altro non comprese nell’elenco previsto nella nostra normativa in cui prevale la certezza del diritto; l’episodio relativo al THG (tetraidrogestrinone) insegna. Sempre in merito a questo delicato argomento mi piace introdurre questa sottolineatura: si consideri il valore di soglia per accertare la positività al nandrolone (pari a 2,00 ng/ml), valore stabilito sommando alla mediana della distribuzione di una popolazione normale, quattro deviazioni standard. In questo caso un dato pari a 1.99 ng/ml, ovvero “negativo”, può asseverare con assoluta certezza la mancata assunzione della sostanza? Queste doverose puntualizzazioni chiudono l’intervista e forniscono, a detta dell’intervistato, una chiara risposta al quesito introdotto dal titolo. Cioè può talora accadere, anche se ovviamente con una bassa frequenza, che un’atleta negativo possa non essere pulito. In conclusione D’Ottavio ha ben inteso puntualizzare: dato che il doping è un fenomeno multidisciplinare forse sarebbe meglio evitare le “invasioni di campo”. Abbiamo chiesto al Prof. Luigi Frati una replica sull'articolo pubblicato, il professore ci ha risposto con questo messaggio: E' ovvio che la mia affermazione circa l'alto livello della strumentazione del laboratorio dell'Acqua Acetosa è riferita alla tipologia di analisi della lista WADA-CONI. E' ovvio che la ricerca di altre sostanze, note o meno, potrebbe richiedere strumentazione o metodi diversi o non ancora a punto, magari di pertinenza di un'attività di ricerca e non di accertamento, che deve rispondere a precise norme tecnico giuridiche. Con i più cordiali saluti, Luigi 29 30 »CONGRESSI E SEMINARI Il Chimico Italiano • n. 2 • apr/mag/giu 2006 Congresso Seriale Inquinamento atmosferico e beni culturali. Protezione e conservazione del patrimonio culturale Udine 5-7 dicembre Programma Scientifico di Massima MARTEDÌ 5 DICEMBRE 08.30 – 09.30 Registrazione 09.30 – 10.30 Indirizzi di saluto Valutazione e misura del danno Moderatore: E. Chiacchierini, Università di Roma “La Sapienza” 10.30 – 11.00 L. Campanella, Università di Roma “La Sapienza” Aspetti termodinamici dei processi di degrado ambientale dei beni culturali. 11.00 – 11.30 Coffee break 11.30 – 11.50 D.I. Donato, Università di Palermo Consolidamento di reperti lignei con metodiche innovative. Studi per la valutazione dell’impatto ambientale. 11.50 – 12.10 L. Zerbi, Politecnico di Milano Recenti sviluppi di spettroscopia vibrazionale nella diagnostica chimica dei beni culturali. 12.10 – 12.30 F. Lo Coco, Università di Udine Valutazione del danno da inquinamento dei beni culturali. Applicazioni della Glow Discharge Mass Spectrometry (GDMS). Moderatore: A. Zappalà, Università di Udine 15.00 – 15.30 A. Casoli, Università di Parma Un approccio analitico multidisciplinare per la valutazione del danno ambientale sui beni culturali. 15.30 – 15.50 A. von Bohlen, ISAS, Dortmund, Germany Ultra-micro analysis in conservation science using total reflection X-ray fluorescence spectrometry. 15.50 – 16.10 P. Bonanni, APAT, Roma Impatto dell’inquinamento atmosferico sui beni di interesse storico-artistico esposti all’aperto. L’impegno dell’APAT. 16.10 – 16.30 A.M. Giovagnoli, Istituto Centrale per il Restauro, Roma L’effetto dell’inquinamento atmosferico sul patrimonio di interesse storico-artistico. La ricerca e la diagnostica condotte dall’Istituto Centrale per il Restauro. Moderatore: V. Riganti, Università di Pavia 16.30 – 18.30 Sessione posters MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE Interventi di Protezione e Restauro Moderatore: L. Campanella, Università di Roma “La Sapienza” E. Chiacchierini, Università di Roma “La Sapienza” Valutazione dei costi negli interventi di protezione e restauro dei beni culturali. 11.00 – 11.30 Coffee break 11.30 – 11.50 L. Ciraolo, Università di Messina Scelte decisionali negli interventi per la tutela e il restauro dei beni culturali. 11.50 – 12.10 A. Siani, Università di Roma “La Sapienza” Conservazione in ambienti interni ed esterni: il microclima. 12.10 – 12.30 A. Colombini, Università di Pisa Le caratteristiche dei leganti nelle superfici pittoriche. Conservazione e consolidamento Moderatore: A. Colombini, Università di Pisa 15.00 – 15.30 A. Zappalà, Università di Udine Le norme ISO e UNI relative all’ambiente di conservazione in musei, archivi e biblioteche. 15.30 – 15.50 M.G. Plossi, Università di Udine Inquinamento e conservazione dei materiali librari e di archivio. 15.50 – 16.10 A. Gorassini, Università di Udine Restauro, conservazione e consolidamento di beni culturali. 16.10 – 16.30 M.S. Montanari, Ministero per i Beni e le attività culturali, Roma Inquinamento biologico. Un approccio classico e innovativo ai fini della conservazione dei beni culturali. 10.30 – 11.00 GIOVEDÌ 7 DICEMBRE InTavola Rotonda Moderatori: L. Campanella, E. Chiacchierini, Università di Roma “La Sapienza” 10.30 – 12.30 Ricercatori ed Enti Istituzionali (Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici, APAT; Istituto Centrale Restauro; Ministero per i beni e le attività culturali) a confronto per la valutazione del danno, restauro, conservazione e consolidamento dei beni culturali. Università degli Studi di Udine • Dip. di Scienze Economiche: Via Tomadini, 30/A - Tel. 0423 2491-249330 - Fax 0423 24229 Il Chimico Italiano • n. 2 • apr/mag/giu 2006 DAL CHIMICO FORENSE« 1° CASO Per il primo caso trattato dalla rubrica “Il Chimico forense” a pag. 12 del n. 1/2006 della nostra rivista, la redazione ha ricevuto delle interessanti opinioni ed argomentazioni da parte di alcuni Colleghi, che ringrazio vivamente per il loro interessamento. Con l’autorizzazione degli autori, come preannunciato, pubblichiamo qui di seguito gli interventi ricevuti. 1° (in ordine di arrivo). Intervento del collega dr. Fabrizio Fulignoli 2° Intervento del collega dr. Flavio Noè 3° Intervento della collega dr.ssa Donatella Dainese Interventi degli iscritti di FABRIZIO FULIGNOLI - ordine dei Chimici Lazio M i riferisco all'articolo a pagina 12 del numero genn/febb/mar 2006 per sottoporre la mia opinione. Le schede di sicurezza hanno valore solo ai fini della sicurezza e, a prescindere dalle ragioni meramente formali, non caratterizzano la funzione e neppure il valore commerciale di un formulato. Nel caso in questione abbiamo: 1. il titolo in MBAS definisce gli equivalenti di tensioattivo anionico pre- senti ma non fornisce alcuna informazione sulla molecola dello stesso e sulla distribuzione dei pesi molecolari che caratterizzano il tensioattivo stesso. Per questo motivo i due prodotti potrebbero differire in "performance" in base alla scelta del o dei tensioattivi anionici effettivamente impiegati 2. Similmente si può dire del BIAS che è relativo al contenuto di tensioattivo non ionico. 3. Le schede esplicitano solo gli ingredienti che hanno rilevanza ai fini tossicologici (con particolare riguardo all'igiene del lavoro) e se superano le percentuali indicate dalla legislazione sulle sostanze pericolose.Per questo motivo non è dato sapere se i due prodotti differivano per ingredienti efficaci ma contenuti a livelli che consentivano di ometterne la menzione nella scheda. mercato. Le informazioni saranno redatte conformemente alla Guida alla redazione della Scheda informativa in materia di sicurezza di seguito riportata". Segue la spiegazione del contenuto di ognuno dei 16 punti che compongono le SDS. Al punto 9 sono elencate le proprieta' chimico-fisiche da considerare, e per quanto detto sopra, devono essere dati accurati e veritieri, tanto che sempre il DM 07/09/02 prescrive che tutti i dati riportati nelle SDS devono servire all'utilizzatore per soddisfare i requisiti! Di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 25 (rischio chimico), e che le SDS devono essere preparate da un tecnico competente. Questo secondo me sgombra il campo dal fatto che servirebbe un bollettino di analisi firmato da un chimico: non puo' essere che i dati riportati non corrispondano a realta'. Per lo stesso principio non puo' essere neppure accettata l'affermazione che "le schede vengono copiate ed i dati ricavati da altre fonti", pratica molto diffusa ma pericolosa visto che la responsabilita' di quanto scritto sulla SDS ricade sempre sul responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato. La coincidenza dei dati chimico-fisici riportati sulla SDS non significa pero' che si tratta del medesimo prodotto: si tratta di dati che non garantiscono una univoca identificazione del prodotti, difatti non sono previsti spettri o altre caratterizzazioni che permettono di risalire ad una unica sostanza/preparato; d'altra parte il DM 07/09/02 al punto 2.1 dell'allegato recita "Non e' necessario fornire la composizione completa (natura degli ingredienti e loro concentrazione) benche' possa essere utile una descrizione generale dei compo- di FLAVIO NOÈ N ella disputa fra le due aziende, con gli elementi messi a disposizione dalla nostra rivista, secondo il mio parere emerge che l'azienda che ha emesso la seconda scheda di sicurezza, pur essendosi comportata in maniera scorretta, da un punto di vista legislativo non puo' essere accusata di nulla. Le schede di sicurezza devono essere redatte conformemente al DM 7 settembre 2002 (GU 26/10/2002, n.252). Su tale decreto sono espressamente e chiaramente elencati i contenuti minimi delle schede di sicurezza e le relative modalita' di compilazione. Nell'allegato al DM altresi scritto che "La responsabilita' delle informazioni figuranti nelle suddette voci (i 16 punti che compongono le SDS - ndr) incombe alla persona responsabile dell'immissione della sostanza /preparato sul 31 32 »DAL CHIMICO FORENSE nenti e delle relative concentrazioni." Per concludere ritengo l'azienda incriminata debba essere assolta. La motivazione comunque non risiede in quanto dichiarato dai vari consulenti, ma piu' semplicemente nel fatto che Mancando la descrizione completa, e non ritenendo i dati chimico-fisici riportati nella SDS non idonei a determinare in maniera univoca la singola Il Chimico Italiano • n. 2 • apr/mag/giu 2006 sostanza, non si hanno elementi per stabilire se effettivamente si tratta della medesima sostanza. di DONATELLA DAINESE - Ordine dei Chimici della Provincia di Modena Ritengo che l’obbligo di redazione della scheda di sicurezza si rifaccia alla legislazione comunitaria Europea in tema di responsabilità del produttore per danno da prodotti non sicuri; l’obbligo di pagamento delle royalty, invece, alla normativa internazionale sui brevetti ovvero a quel diritto soggettivo, d autore, a cui la giurisprudenza Italiana accorda tutela extracontrattuale. Ciò premesso, concordo con il CTU riguardo alla non idoneità della scheda di sicurezza ad accertare l illecito di violazione del diritto d autore. Considerazione del responsabile della rubrica di SERGIO CARNINI L etti i contributi dei Colleghi, ho l’impressione che il titolo dato al caso n. 1 sia stato in qualche modo fuorviante e che potrebbe rendere meglio l’idea se fosse così corretto: “i possibili significati dei dati analitici espressi nella scheda di sicurezza di un prodotto chimico”. Si può, infatti, condividere l’opinione del Collega dr.Fabrizio Fulignoli,secondo cui le schede di sicurezza hanno valore solo ai fini della sicurezza. Punto. Però, se interrompessimo qui le nostre considerazioni, la soluzione del problema resterebbe incompleta. Credo si possa proseguire nella ricerca di un chiarimento soddisfacente considerando che un risultato analitico, liberamente fornito dal produttore con la pubblicazione sulla scheda, vuoi tecnica, vuoi di sicurezza o quant’altro, non perde il suo significato chimico anche se applicato ad altri campi. La misura di una grandezza è sicuramente indipendente dagli scopi della misura stessa. Semmai la sua precisione ed accuratezza potranno essere scelte in funzione degli scopi. Peraltro i risultati analitici, dovunque siano essi riportati, non possono essere sottovaluti senza trascinare l’immagine della Chimica in una rappresenta- zione di superficialità e di poca consistenza. Non dimentichiamo quanto questa scienza, ancorchè benemerita, sia anche pericolosa se male utilizzata. E’ ovvio quindi che il risultato di un’analisi chimica quali-quantitativa espresso per una determinata sostanza, specie se pericolosa, vada prodotto e gestito da persone qualificate, e, soprattutto, che non possa essere copiato da altre fonti e neppure calcolato teoricamente. Approssimare dei dati riguardanti la sicurezza costituisce un pericolo ed è un vero controsenso. Il sottoscritto concorda anche con gran parte dell’intervento del collega dr. Flavio Noè e della collega dr.ssa Donatella Dainese che, giustamente, rimandano al DM 07/09/2002, secondo cui i dati pubblicati devono essere accurati, veritieri e sotto la responsabilità di chi avvia il prodotto sul mercato. Se ne deduce, quindi, che i dati riportati nelle due schede in questione sono, non solo per i destinatari ma per tutti i lettori in generale, veritieri. Salvo palese prova contraria, ovviamente. Tornando al problema contingente e considerando gli elementi che abbiamo a disposizione, è lecito pensare che una delle due schede, la più recente per data di pubblicazione, sia stata molto probabilmente copiata dall’altra, con qualche piccolo cambiamento intenzionale ma non sostanziale. E’ inevitabile, a questo punto, il dubbio riguardo a come mai non siano stati cambiati anche i valori dei principi attivi determinati, se i due prodotti sono davvero e significativamente differenti? Un’ulteriore interessante osservazione è la seguente. E’ statisticamente assai improbabile che un numero così elevato di parametri presentino dei valori coincidenti nei risultati di due distinte analisi chimiche, anche se eseguite sullo stesso campione. Ciò può accadere, tuttavia, quando la determinazione analitica non venga eseguita su ogni singola confezione del prodotto, ma ripetuta solo in caso di significative modifiche apportate alla composizione del prodotto stesso. Modifiche che evidentemente non sono state apportate. A meno che la seconda scheda, quella di pertinenza della parte attrice, non sia errata o falsa. Qualità, queste, che la parte attrice non ha mai dichiarato. L’ultima considerazione riguarda la possibilità o meno di ritenere i due prodotti tecnicamente (ed anche commer- Il Chimico Italiano • n. 2 • apr/mag/giu 2006 cialmente) uguali. Propendo per l’affermazione positiva per i seguenti motivi. Premesso che dobbiamo ritenere veritieri i dati esposti nelle tabelle delle due schede, possiamo procedere al loro confronto: 1. notiamo la coincidenza del valore di 11 parametri, valori talvolta espressi con tre cifre significative; 2. si rileva inoltre la coincidenza del modo insolito di esprimere il valore del COD e del BOD5 in mg/grammo invece di mg/litro, come si riscontra universalmente per le soluzioni od i liquidi in generale; 3. si segnala anche la coincidenza di un probabile errore analitico riguardante il COD, il BOD5 o la biodegradabilità della miscela. Infatti il rapporto COD/ BOD5 (circa 6,7) è elevato e attribuibile a sostanza, o miscela di sostanze, con scarsa biodegradabilità che viene tuttavia indicata come > 90 %; 4. l’ultima affermazione interessante DAL CHIMICO FORENSE« del CTU riguarda, infine, la considerazione secondo cui il totale delle sostanze che presentano valori coincidenti in definitiva costituiscono solo il 7% dell’intera miscela e che, quindi, il rimanente non è qualitativamente e quantitativamente determinato. Vorrei perfezionare e completare questa affermazione ricordando i valori del COD e del BOD; 5. La composizione quali-quantitativa del rimanente 93% della miscela è affidata appunto ai valori del COD e BOD cioè della domanda di ossigeno chimico e di ossigeno biologico da parte della miscela. E’ sufficiente una piccola modifica strutturale o quantitativa delle molecole presenti per modificare la domanda di ossigeno chimico e biologico. Considerate le numerosissime variabili possibili, non può essere che due miscele, sia pure con minime differenze, presentino un COD ed un BOD uguali. Quindi non sappiamo quali siano le sostanze contenute nel 93 % delle due soluzioni, se esse siano una sola o molteplici, ma sappiamo che esse sono uguali per struttura e per concentrazione; 6. In conclusione, possiamo affermare che i due prodotti sono uguali perché è il produttore stesso che ce lo conferma con i dati pubblicati sotto la sua responsabilità. il sottoscritto per valutare la situazione e redigere una perizia tecnica. I dati. Risultato non conforme: Zinco mg/l = 1,74 Limite: Tab.C (L 319/76) mg/l = 1 interrompere questa catena di interpretazioni errate ed autoreferenziali. La conclusione è che il legale rappresentante dell’azienda non se la sente di andare in giudizio e patteggia, per una violazione che, a mio avviso, non aveva alcun fondamento. Finalmente, una tabella di riferimento inserita in una legge abbastanza recente mi ha dato manforte fornendomi i mezzi per promuovere la comprensione delle mie argomentazioni da parte dei non addetti ai lavori ed anche, purtroppo, di qualche collega. Mi piacerebbe confrontare la mia linea difensiva con la vostra.Vi invito ad inviarla, se volete, e sul prossimo numero pubblicheremo tutto per una possibile condivisione delle varie idee. Grazie per l’attenzione e Vi consiglio di leggere il prossimo caso, qui di seguito. Mi sembra parimenti singolare. A proposito. Se avete esperienze interessanti da descrivere e discutere, od anche dubbi o perplessità da chiarire tutti insieme, “Il Chimico forense” non aspetta altro. Forza, dunque. Notizia importante. La rubrica ha in progetto di allestire dei corsi, possibilmente professionalizzanti, di Chimica Forense, coinvolgendo gli Ordini periferici e con l’aiuto di altre professionalità. Forse a Roma ed a Milano. Se siete interessati potreste sostenere il progetto inviando la vostra opinione in merito. 2° CASO di SERGIO CARNINI I l secondo episodio che propongo alla vostra attenzione riguarda la vicenda occorsa ad una azienda, una tessitura e tinto-stamperia di tessuti. I fatti. L’Unità Operativa Chimica di un ex P.M.I.P esegue correttamente il prelievo di un campione di acque reflue dell’azienda da inviare all’analisi chimica di controllo, stante il riferimento della tabella C della L 319/76 (siamo nel 1997). Il legale rappresentante della ditta viene a conoscenza dei risultati dell’analisi in seguito a citazione in giudizio per superamento dei limiti tabellari riguardanti il parametro Zinco. Tutto il resto è in ordine. Il Legale incaricato della difesa chiama Toccato un tasto per me dolente per via di una ventennale battaglia ancora in corso su argomenti simili, preparo una perizia a mio avviso soddisfacente ed inattaccabile. Blindata, direi in gergo. La presento all’avvocato che la inoltra al Giudice titolare il quale mi comunica che le mie argomentazioni sono affascinanti ma che, purtroppo, la Giurisprudenza è di avviso contrario. Al che rispondo che qualcuno dovrà pur 33 34 » N O T I Z I E D A L L’ E U R O PA Il Chimico Italiano • n. 2 • apr/mag/giu 2006 Le comunicazioni a seguito riportate nella rubrica “Notizie dall’Europa” sono tratte dagli ultimi numeri di “CORDIS”, bollettino dell’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee. » Il Consiglio raggiunge un accordo sulle prospettive finanziarie La prospettiva di una transizione uniforme dal Sesto al Settimo programma quadro ha ricevuto slancio nelle prime ore del 17 dicembre, quando i leaders europei sono usciti dalla riunione del Consiglio di Bruxelles per annunciare che era stato raggiunto un accordo sul bilancio comunitario 2007-2013. Dopo oltre 30 ore di quello che il Presidente in carica del Consiglio e primo ministro britannico Tony Blair ha definito come "un negoziato straordinariamente complesso", i leader europei hanno convenuto un bilancio europeo massimo di poco superiore agli 862 miliardi di euro per il periodo delle prossime cosiddette prospettive finanziarie dell'Unione. Questo importo prevede 22 miliardi di euro in meno rispetto al compromesso proposto dalla Presidenza lussemburghese a giugno ed è di 273 miliardi di euro inferiore alla proposta avanzata originariamente dalla Commissione nel 2004. Quanto al suo impatto sulle attività di ricerca e sviluppo (R&S) dell'Unione europea, il compromesso non riesce a soddisfare la proposta di raddoppiare il bilancio destinato al 7PQ presentata in origine dalla Commissione. Tuttavia, l'accordo finale, proposto dalla Presidenza britannica prima del vertice di Bruxelles, afferma che "i fondi comunitari per la ricerca dovrebbero [...] essere aumentati in modo tale che entro il 2013 le risorse disponibili siano superiori del 75 per cento in termini reali rispetto al 2006". Il Consiglio ha inoltre sostenuto la proposta della Commissione volta a istituire, in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti, uno strumento di finanziamento per la condivisione del rischio, del valore massimo di 10 miliardi di euro, da destinare alle attività di R&S. I capi di Stato e di governo dell'Unione europea hanno altresì approvato la creazione di un "Fondo globale di adeguamento" volto a fornire sostegno a chi ha perso il posto di lavoro a seguito della globalizzazione. In risposta all'accordo, il Presidente della Commissione José Manuel Barroso ha ammesso che "non era proprio ciò che voleva la Commissione", ma ha precisato: "Si tratta di un segnale politico di estrema importanza per l'Europa. L'Europa ha evitato la paralisi. L'Europa è di nuovo in movimento. In caso di mancato accordo, il prezzo da pagare sarebbe stato altissimo". Il Presidente Barroso ha proseguito: "Temo che vi sia ancora uno squilibrio tra i compiti affidati all'Unione europea e i fondi che le vengono assegnati per realizzarli. Dovremo dire chiaramente ai cittadini che i tagli convenuti dagli Stati membri non saranno privi di conseguenze. Con questo bilancio, sono molte le cose che non si possono fare". Il Presidente del Parlamento europeo, Josep Borrell, è apparso meno rassegnato del suo omologo della Commissione sull'esito del vertice, precisando che l'accordo rappresenta solo l'inizio dei negoziati."[L']accordo raggiunto dal Consiglio non è la fine del processo. Segna l'inizio dell'ultima fase dei negoziati con il Parlamento europeo e la Commissione. Senza volere pregiudicare le posizioni che verranno adottate dal Parlamento europeo, rilevo che la posizione del Consiglio è ancora molto lontana da quella dell'istituzione da me presieduta". Il Presidente francese Jacques Chirac, tuttavia, ha dichiarato che questo è un buon accordo per l'Europa e ha affermato che il primo ministro Blair ha dato prova di grande coraggio in una difficile situazione politica. Angela Merkel, il nuovo cancelliere tedesco, è stata a sua volta ampiamente elogiata per il lavoro svolto dietro le quinte al fine di raggiungere un compromesso. Per leggere l'accordo del Consiglio sulle prospettive finanziarie, consultare: http://www.fco.gov.uk/Files/kfile/FinancialPerspecti ve_16Dec.pdf » Accordo politico sulla nuova normativa comunitaria sulle sostanze chimiche Dopo due anni di accesi dibattiti, il 13 dicembre il Consiglio "Competitività" ha raggiunto un accordo politico sul progetto di regolamento per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimi- che (REACH). Il nuovo regolamento comunitario REACH sostituirà 40 atti giuridici esistenti e creerà un sistema integrato unico di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione dei prodotti chimici. REACH garantirà che vengano colmate le lacune relative alle informazioni esistenti sulle proprietà pericolose di circa 30.000 sostanze chimiche, e che le informazioni necessarie sull'impiego sicuro delle sostanze vengano trasmesse lungo la catena di approvvigionamento industriale, al fine di contenere i rischi per i lavoratori, i consumatori e l'ambiente. REACH invertirà l'onere della prova, in modo tale che spetterà all'industria - vale a dire, ai produttori e agli importatori di sostanze chimiche -, e non alle autorità pubbliche, assumersi la responsabilità di fornire le informazioni necessarie e di adottare misure efficaci di gestione del rischio. Il Consiglio ha appoggiato il compromesso adottato dal Parlamento europeo sulle procedure di registrazione,che prevede una diminuzione del numero di sostanze chimiche da sottoporre obbligatoriamente a test che passano così da 30.000 a circa 12.500. I ministri si sono inoltre espressi a favore della condivisione dei dati, al fine di ridurre al minimo le duplicazioni dei test, compresa la sperimentazione sugli animali. I temi "autorizzazione" e "sostituzione" sono stati al centro del dibattito. Mentre alcune delegazioni hanno sottolineato l'importanza di fornire forti incentivi o di prevedere addirittura obblighi di sostituzione delle sostanze pericolose, altre delegazioni si sono dette preoccupate dell'impatto sull'industria qualora si decidesse di adottare condizioni eccessive per l'autorizzazione. L'accordo del Consiglio ha tentato di trovare un equilibrio tra queste due opinioni divergenti. La proposta prevede che le autorizzazioni non possano essere rilasciate sulla base del controllo adeguato nel caso di sostanze che siano persistenti, bioaccumulative e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulative (vPvB). Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'autorizzazione - il Parlamento aveva proposto una revisione entro cinque anni - i ministri hanno dichiarato che le revisioni andrebbero stabilite individualmente caso per caso, e hanno inoltre afferma- Il Chimico Italiano • n. 2 • apr/mag/giu 2006 to che le società che richiedono l'autorizzazione per sostanze pericolose dovrebbero dimostrare che i rischi possono essere opportunamente controllati, nonché fornire informazioni su possibili alternative. Il Consiglio ha inoltre approvato l'istituzione di una nuova Agenzia europea delle sostanze chimiche, che avrà sede a Helsinki (Finlandia). L'agenzia gestirà la registrazione delle sostanze mediante la compilazione di una banca dati. Inoltre, ricoprirà un ruolo importante nella valutazione e autorizzazione delle sostanze. La Commissione europea ha accolto con favore l'accordo politico del Consiglio. Il vicepresidente della Commissione e commissario europeo per le Imprese e l’industria Günter Verheugen ha affermato: "Questo accordo pone fine a un lungo periodo di incertezza per l'industria e la aiuta a elaborare piani adeguati per affrontare la sfida impegnativa della conformità ai nuovi requisiti. L'accordo del Consiglio rappresenta un compromesso ragionevole. Siamo riusciti nell'intento di rendere REACH più efficace e realizzabile, di mantenere la competitività dell'industria comunitaria, e - punto fondamentale - di ridurre l'onere a carico delle piccole e medie imprese". Il commissario europeo per l'Ambiente Stavros Dimas ha aggiunto: "Questo accordo rappresenterà un netto miglioramento in termini di tutela della salute e dell'ambiente. Ridurrà l'incidenza delle malattie collegate alle sostanze chimiche e consentirà agli utenti e ai consumatori di operare scelte informate sulle sostanze con cui vengono in contatto. Incoraggerà inoltre l'innovazione e costituirà un incentivo importante per indurre l'industria a sostituire le sostanze chimiche pericolose con altre più sicure". Non tutti però sono così soddisfatti. I gruppi ambientalisti accusano gli Stati membri di sostenere condizioni meno rigorose per l'autorizzazione delle sostanze chimiche tossiche stabilite dal Parlamento europeo: il testo approvato in prima lettura chiedeva la sostituzione, laddove possibile, di sostanze chimiche pericolose con sostanze alternative più sicure, mentre il testo approvato dal Consiglio afferma semplicemente che le società dovrebbero essere incoraggiate ad agire in tal senso. In un comunicato congiunto pubblicato il 13 dicembre, associazioni ambientaliste e organizzazioni di tutela delle donne, della salute e dei consumatori hanno espresso la propria delusione in quanto i ministri dell'UE "non hanno N O T I Z I E D A L L’ E U R O PA « colto un'opportunità irripetibile di proteggere le persone e l'ambiente dalla minaccia di sostanze chimiche tossiche". Sottolineano che il rafforzamento dei requisiti di sostituzione approvati dal Consiglio per le PBT e le vPvB rappresentano solo una parte di tutte le sostanze chimiche pericolose, e che altre sostanze chimiche cancerogene che possono compromettere la riproduzione, nonché le sostanze che danneggiano gli ormoni, non saranno interessate da tali requisiti, benché esistano alternative più sicure. Un altro punto di disaccordo riguarda la proposta di riduzione dei dati sulla sicurezza che i produttori di sostanze chimiche sarebbero obbligati a fornire, in particolare per le sostanze prodotte in quantità minime (vale a dire, sostanze prodotte o importate per un totale compreso tra una e dieci tonnellate). Il comunicato esorta il Parlamento europeo a riaffermare nel 2006 in sede di seconda lettura il proprio sostegno a favore della "sostituzione obbligatoria". Risulta che neppure l'industria sia completamente soddisfatta. L'UNICE (l'Unione delle confederazioni europee dell'industria, e dei datori di lavoro) ha accolto con favore un accordo che "si ferma a metà strada relativamente all'approccio interamente basato sui rischi sostenuto dall'industria". Sebbene si dichiarino soddisfatte della riduzione dei requisiti di informazione per le sostanze in quantità minima, che renderà REACH più efficace sotto il profilo dei costi per le piccole e medie imprese (PMI), le confederazioni dei datori di lavoro rappresentate dall'UNICE ritengono che il controllo adeguato dell'impiego delle sostanze più pericolose dovrebbe costituire una condizione sufficiente per un'autorizzazione illimitata. Poiché il testo concordato differisce dalla proposta adottata dal Parlamento europeo il 17 novembre, la posizione comune formale del Consiglio, la cui approvazione era programmata nel maggio 2006, durante la Presidenza austriaca, dovrà tornare in Parlamento per una seconda lettura ai sensi della procedura di codecisione. Si prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio prenderanno una decisione definitiva su REACH nell'autunno del 2006. La Commissione prevede che il regolamento che ne deriverà entrerà in vigore nella primavera 2007, mentre i requisiti operativi di REACH verranno verosimilmente applicati a partire dal 2008. Per ulteriori informazioni consultare: http://europa.eu.int/comm/enterprise/reach/ind ex_en.htm » La Finlandia lancia un nuovo programma di assunzione per ricercatori stranieri di alto livello La Finlandia ha lanciato un nuovo programma di finanziamento destinato ad attrarre ricercatori stranieri di spicco o ad incoraggiare i migliori ricercatori finlandesi che lavorano all'estero a tornare nel proprio paese. Il "Finland Distinguished Professor Programme" (FiDiPro) è un'iniziativa congiunta dell'Accademia della Finlandia e dell'Agenzia nazionale per la tecnologia, Tekes. Esso risponde a un invito che il Consiglio di Stato finlandese ha rivolto alle agenzie di finanziamento pubblico affinché mettano a punto nuovi metodi e strumenti che attraggano i ricercatori stranieri. Nell'ambito dell'invito a presentare candidature, le università e gli istituti di ricerca finlandesi possono partecipare per ottenere finanziamenti che coprano le retribuzioni e le spese di viaggio dei professori ricercatori per un periodo compreso tra due e cinque anni. Il finanziamento può inoltre essere utilizzato per compensare le spese legate alla ricerca e al trasferimento dei familiari. I ricercatori prescelti possono essere accompagnati anche dai componenti principali dei propri gruppi di ricerca, le cui spese saranno in parte sostenute tramite i finanziamenti del programma. Per poter ottenere il finanziamento, i ricercatori operanti all'estero devono essere riconosciuti a livello internazionale e avere un solido curriculum sotto il profilo della formazione nel settore della ricerca. Le sovvenzioni saranno destinate in particolare ai ricercatori impegnati nelle principali discipline di importanza strategica per le università e gli istituti di ricerca finlandesi. Il sito web del FiDiPro descrive così l'incarico dei ricercatori: "Il ricercatore prescelto parteciperà attivamente alle attività del/dei gruppo/i di ricerca al/ai quale/i è stato assegnato. Il ricercatore potrà impartire un numero ridotto di istruzioni scientifiche e dovrà soprattutto trasferire le conoscenze e il knowhow specifici negli ambienti di ricerca finlandesi". Scopo ultimo del programma è innal- 35 36 » N O T I Z I E D A L L’ E U R O PA zare il livello di know-how in Finlandia sul piano scientifico e tecnologico e internazionalizzare maggiormente il sistema di ricerca nazionale. Le candidature dovranno essere presentate dalle università e dagli istituti di ricerca finlandesi piuttosto che dai singoli ricercatori. Per ulteriori informazioni consultare il seguente indirizzo web: http://www.fidipro.fi » Secondo una relazione, Cipro vanta il miglior programma di ricerca nel settore delle TIC tra i nuovi Stati membri Una relazione sui programmi di ricerca in materia di tecnologie dell'informazinone e della comunicazione (TIC) nei nuovi Stati membri dell'UE e nei paesi candidati ha assegnato al programma sviluppato da Cipro la valutazione più alta. La relazione è stata elaborata dal progetto ALIPRO, finanziato nell'ambito della sezione dedicata alle tecnologie della società dell'informazione (TSI) del Sesto programma quadro (6PQ). ALIPRO ha riunito 14 organizzazioni, una da ognuno dei nuovi Stati membri e dai paesi candidati, oltre ad una proveniente dalla Germania. I partner hanno condotto congiuntamente un'analisi comparativa di 32 programmi di ricerca dei paesi partecipanti. Quello cipriota ha registrato il valore medio più alto (3.75 su 4) nella valutazione comparativa, seguito dai programmi di Ungheria, Estonia, Bulgaria, Lituania e Polonia.Tutti questi programmi,secondo la relazione, sono allo stesso livello di quelli di riferimento (il programma TSI del 6PQ, il programma CELTIC di EUREKA e tre programmi tedeschi). I partner hanno riscontrato che le aree più deboli comuni a tutti i programmi valutati erano l'apertura, la capacità finanziaria e la qualità gestionale. Nella relazione si osserva che tali risultati denotano una difficoltà nell'allineare i programmi nazionali nel contesto della creazione di uno Spazio europeo della ricerca (SER). All'interno della relazione, si richiama l'attenzione sul carattere etereogeneo e frammentario dei programmi valutati e sulla variazione delle priorità di ricerca in ogni paese. Soltanto due dei programmi presi in esame riguardavano le tecnologie mobili, mentre quattro di essi erano classificati come orientati alle TSI. Si è inoltre riscontrato che anche i programmi di ricerca nazionali generali non assegnano priorità alle TSI. Il Chimico Italiano • n. 2 • apr/mag/giu 2006 Da notare, inoltre, come i bilanci differiscano in maniera sostanziale, anche quando i valori nominali sono convertiti in standard di potere d'acquisto (PPS). Per esempio il programma TSI bulgaro ha un bilancio annuale pari a 134.000 euro in termini di PPS, mentre il bilancio del programma equivalente nella regione tedesca della Bavaria è di 4,5 milioni di euro. In conclusione, la relazione osserva una caratteristica comune della ricerca in tutti i paesi valutati: le politiche e le strategie di ricerca, compresi i programmi di ricerca, sono stati influenzati fortemente dal processo di integrazione europea. "In generale, tale influenza è stata evidenziata dalla rielaborazione dei sistemi nazionali pubblici di finanziamento della ricerca sulla falsariga dei programmi quadro comunitari e degli obiettivi del SER e della strategia di Lisbona", si afferma nella relazione. Si tratta sicuramente di una buona notizia per i promotori dello Spazio europeo della ricerca, anche se tale aspetto ha contribuito a rendere più difficoltoso il compito dei partner ALIPRO. Per consultare il testo integrale della relazione, visitare: http://alipro.eurescom.de/documents/ALIPRO_D3 _benchmarking_results_en.zipattrarre ricercatori NORME PER LA PUBBLICAZIONE SU IL “IL CHIMICO ITALIANO” Si ricorda che l’accettazione per la stampa di articoli aventi interesse scientifico e professionale è subordinato all’approvazione del Comitato di Redazione previa revisione di due Referee. Si ricorda , altresì, che i lavori presentati per la pubblicazione sulla rivista Il Chimico Italiano non devono essere stati pubblicati o contemporaneamente presentati ad altre riviste. Per quanto prima, gli Autori devono conformarsi alle “Istruzioni per gli Autori” presenti nel sito www.chimici.it ed alle norme ivi contenute. La Redazione ELENCO delle COMMISSIONI CONSILIARI • Deontologia, magistratura, ordinamento professionale Zingales - Tau • Organizzazione Convegni, Congressi, incontri con gli Ordini e C.N.C. Occhipinti - De Pace - Maurizi - Ribezzo - Scanavini • Parlamento, leggi e Commissioni Parlamentari Zingales - Bresciani - Maurizi - Mencarelli - Munari Ribezzo • Pari opportunità Biancardi - Occhipinti • Rapporti con Enti ed Istituzioni Zingales - Calabrese - Facchetti - Mencarelli -Tau • Scuola, Università e Ricerca Zingales - Facchetti - Riccio - Scanavini - Tau • Stampa, informazione e comunicazione Ribezzo - Biancardi - Bresciani - Carnini - De Pace • Studi e pareri, relazioni internazionali e attività preparatoria e di approfondimento Facchetti - Munari - Carnini * I nomi sottolineati riportano i Consiglieri Coordinatori della Commissione Il Chimico Italiano • n. 2 • apr/magg/giu 2006 • Formazione e aggiornamento professionale Maurizi - Carnini - Riccio w w w. c h i m i c i . i t
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