Estratto Regolamento.iscrizioni 17-18
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Estratto Regolamento.iscrizioni 17-18
REGOLAMENTO DI CIRCOLO REGOLAMENTO INTERNO Testo approvato dal Consiglio di Circolo in data 14/12/2016 Estratto ART. 8 ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 1. Le iscrizioni dei bambini alla scuola dell’infanzia e primaria si svolgono secondo le disposizioni previste dalla normativa ministeriale vigente. In regime di autonomia scolastica le disposizioni ministeriali sono integrate dai regolamenti interni degli Istituti o dei Circoli didattici. 2. Di norma l’iscrizione è presentata alla Scuola più vicina alla residenza del bambino, ma, in caso di disponibilità di posti, è possibile anche esprimere altre opzioni fondate sulla libertà di scelta dei genitori. 3. Con l’autonomia delle Scuole (1° settembre 2000) e la possibilità di differenziarsi, in parte, in base al Piano dell’Offerta Formativa, e dovendo inoltre conseguire la formazione delle classi con un numero di alunni il più possibile vicino al massimo previsto (per esigenze di contenimento della spesa pubblica), non è più possibile delimitare zone di competenza di ogni Scuola. Di conseguenza, possono essere accettate domande presso scuole diverse da quella di maggior vicinanza all’abitazione, compatibilmente con la disponibilità delle strutture ricettive e con i Regolamenti interni di ciascuna Scuola autonoma. 4. I servizi scolastici vengono erogati all’utenza mediante l’utilizzo di risorse dello Stato e dell’Ente locale comunale. A partire da questo presupposto, le iscrizioni alle Scuole dell’infanzia e alle Scuole primarie sono aperte prioritariamente a tutti i bambini residenti nella città di Bra e subordinatamente ai bambini residenti nei comuni limitrofi, in presenza di posti disponibili. 5. Gli alunni disabili sono inseriti nelle classi o nelle sezioni secondo un criterio di equa distribuzione nel Circolo e nel Plesso (di norma un alunno per ogni classe/sezione, salvo diverse valutazioni). 6. In caso di presenza di alunni disabili il numero complessivo degli alunni della classe subirà una riduzione, che, all’interno dei parametri legislativi, terrà conto della gravità del caso e degli obiettivi previsti dal Progetto Educativo Individualizzato (PEI). 7. Al fine di favorire la migliore integrazione degli alunni stranieri verranno sensibilizzate le famiglie e si adotteranno criteri di ammissione utili per favorire la frequenza di una Scuola con un’utenza mista (presenza di italiani e stranieri il più possibile corrispondente ai dati statistici cittadini). 8. Gli alunni stranieri sono accolti nelle classi e nelle sezioni secondo le modalità stabilite dal “Protocollo d’Accoglienza” elaborato da un gruppo di insegnanti della scuola dell’obbligo, coordinati dai Responsabili dell’ASL territoriale e approvato dai Collegi dei Docenti. 9. La facoltà di provvedere all'istruzione dei bambini obbligati, direttamente dai genitori o per mezzo di Scuola privata, deve essere esercitata entro il termine delle iscrizioni previsto dal Ministero, dandone ogni anno comunicazione scritta al Dirigente Scolastico competente per territorio. 10. Salvo esigenze diverse, entro un mese dal termine delle iscrizioni, la Direzione Scolastica pubblica i risultati delle ammissioni alle Scuole del Circolo (elenco unico per le classi prime di ogni Plesso e elenco unico degli alunni ammessi alle singole Scuole dell’infanzia). 11. Un’apposita Commissione provvederà in seguito alla formazione delle singole classi all’interno del Plesso e delle singole sezioni all’interno delle Scuole dell’infanzia, e i risultati saranno pubblicati entro la prima settimana di settembre. ART. 9 CRITERI PER L’AMMISSIONE DEI BAMBINI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA Premessa A partire dal 1° settembre 2000 le Scuole italiane sono diventate Scuole autonome e come tali, pur all’interno di un medesimo compito istituzionale, si sono parzialmente differenziate per le scelte culturali, educative, didattiche, organizzative esplicitate attraverso i Piani dell’Offerta Formativa. Anche le Scuole private che ne hanno fatto richiesta sono diventate Scuole paritarie (con autonomi Piani dell’Offerta Formativa) rientranti nel sistema formativo riconosciuto dallo Stato (Ministero Istruzione Università Ricerca). Le iscrizioni alle Scuole dell’infanzia paritarie hanno lo stesso valore dell’iscrizione alle Scuole statali e sono monitorate dagli stessi Uffici scolastici territoriali; pertanto, le doppie iscrizioni, anche con una Scuola paritaria, sono illegittime, in quanto generano confusione di dati e impediscono una chiara determinazione delle classi e degli organici degli insegnanti. In fase di iscrizione le Scuole cittadine attivano controlli incrociati e, in caso di doppie iscrizioni, i nostri uffici provvederanno alla trascrizione in coda alle eventuali liste d’attesa. Ai genitori viene richiesto di esprimere una possibilità di frequenza in una seconda Scuola del Circolo, al fine di favorire un’equa distribuzione degli alunni in tutte le Scuole, in base alla loro capienza. Considerando che in molte scuole della città sono presenti, annualmente, liste d’attesa e al fine di favorire una continuità di carattere didattico-educativo, non saranno possibili trasferimenti di alunni da una Scuola dell’infanzia all’altra, se non in presenza di trasferimento abitativo del nucleo familiare e comunque non nel corso dell’anno scolastico. A) CRITERI DI AMMISSIONE 1. I bambini vengono ammessi alla frequenza della scuola dell’infanzia scelta con priorità numero uno, fino al completamento dei posti disponibili, secondo i seguenti criteri generali: a. domande presentate nei tempi stabiliti per le iscrizioni b. bambini residenti nel Comune di Bra (concentrico o frazioni) c. bambini con bisogni educativi speciali (BES, ai sensi della DM 27/12/2012, CM n.8 06/03/2013) d. bambini con fratelli già frequentanti e. bambini, residenti o domiciliati, già frequentanti, trasferiti da Scuole di altre città (con nulla osta). 2. All’interno dei punti sopra specificati vengono considerati in ordine di precedenza i bambini di 5 anni, poi di 4 anni, infine di 3 anni. 3. Per i bambini di 3 anni sarà data priorità ai figli di famiglie biparentali in cui entrambi i genitori sono lavoratori o di famiglie monoparentali con il genitore lavoratore. 4.La situazione di lavoro dovrà essere documentata: - per i lavoratori dipendenti: dichiarazione con data e firma del datore di lavoro, attestante la sede lavorativa (denominazione, indirizzo), l’orario di servizio, la tipologia di contratto (tempo in/determinato), nel caso del contratto a tempo determinato, la data di scadenza. I lavoratori dipendenti di enti pubblici possono autocertificare i dati richiesti; - Per i collaboratori domestici: fotocopia del contratto di lavoro (con oscuramento dei dati riservati). - Per i lavoratori autonomi: autocertificazione su carta intestata con indicazione degli orari, della sede lavorativa (denominazione, indirizzo), e della partita IVA o codice fiscale aziendale, o visura camerale. - Tutte le domande dovranno avere come allegato un documento attestante la situazione lavorativa dei genitori. Le documentazioni saranno prese in considerazione se la situazione lavorativa è effettiva alla data di iscrizione dell’alunno alla Scuola. Eventuali documentazioni che attestino situazioni lavorative iniziate dopo il termine stabilito dal Ministero per le iscrizioni, non saranno prese in considerazione. 5. Successivamente saranno accolti i bambini di famiglie biparentali con un solo genitore lavoratore. 6. Infine verrà seguito un criterio di età anagrafica (da chi è nato prima a chi è nato dopo; in caso di nascita nello stesso giorno si segue il criterio dell’ordine alfabetico per cognome). 7. In caso i posti disponibili indicati nella priorità numero uno non fossero sufficienti, si passa a considerare la scelta numero due, tenendo conto degli stessi criteri sopra specificati (in questo caso verrà acquisita la conferma di disponibilità da parte dei genitori e saranno presi accordi anche con la Direzione di altre Scuole cittadine). 8. Qualora anche con questa ulteriore “apertura” (scelta della Scuola numero 2) i posti disponibili non fossero sufficienti, si procede alla compilazione di liste d’attesa. 9. Nel Circolo saranno compilate due liste d’attesa: una unica per le due Scuole “C. Collodi” e “Centro storico”, una specifica per la Scuola “G. Lagorio”. 10. In caso di necessità di compilazione di liste d’attesa, si terrà conto dei criteri generali sopra esposti. Ogni nuovo inserimento nella lista d’attesa, potrà comportare un nuovo ordine di collocazione nella lista d’attesa, in base ai criteri sopra esposti. 11. In caso, ad anno scolastico avviato, si liberassero dei posti conseguenti a trasferimenti di alunni a scuole di altri Comuni, verranno inseriti nuovi alunni in base all’ordine di iscrizione nelle liste d’attesa (entro il mese di febbraio di ogni anno, tranne gli alunni di 5 anni). Se un alunno non si presenta a scuola, senza giustificati motivi, dopo un mese verrà depennato dall'elenco degli iscritti. 12. I bambini di due anni e mezzo di età potranno essere iscritti, ma potranno essere ammessi alla frequenza solo in caso di disponibilità di posti e in caso di raggiunta ed effettiva autonomia funzionale (uso dei servizi igienici). L’iscrizione, senza la frequenza, non comporta vantaggi o priorità per l’anno successivo; in questo caso l’iscrizione alla Scuola dell’infanzia dovrà nuovamente essere effettuata l’anno successivo (in cui il bambino compie tre anni). 13. Per gli alunni già iscritti e frequentanti sarà sufficiente la compilazione di un modulo di conferma di iscrizione per il successivo anno scolastico, come primo atto necessario per la determinazione dei posti disponibili nella Scuola. B) COMMISSIONE – TEMPI – RICORSI 14. L’esame delle domande, l’ordine delle ammissioni, la formazione di eventuali liste d’attesa saranno frutto del lavoro di un’apposita Commissione nominata dal Dirigente scolastico. I risultati del lavoro della Commissione saranno presentati ad un genitore designato dal Consiglio di Circolo e al Dirigente Scolastico. Al Dirigente Scolastico è demandata la facoltà decisionale per tutte quelle situazioni particolari che non trovano riscontro nei criteri generali esplicitati nel presente Regolamento. 15. Al termine delle iscrizioni (il cui periodo è stabilito dal Ministero) la Scuola esamina le domande, e, salvo esigenze diverse, entro un mese dal termine delle iscrizioni pubblica i risultati; avverso i risultati delle ammissioni o non ammissioni è possibile presentare ricorso al Dirigente Scolastico, entro 10 giorni. 16. Il Dirigente Scolastico, sentita la Commissione, valuterà i ricorsi e risponderà (in forma scritta) entro i 10 giorni successivi al ricevimento in Ufficio del ricorso. 17. Qualora il genitore non si ritenesse soddisfatto, potrà avanzare ricorso al TAR entro 60 giorni. ART. 10 CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 1. Sarà evitata, nell'assegnazione dei bambini alle diverse sezioni, qualsiasi discriminazione in base alla condizione etnica, religiosa, sociale ed economica delle famiglie degli alunni. 2. Sulla base dei dati di osservazione acquisiti durante le giornate di “Scuola aperta” e considerando l’esigenza dei bambini di avere dei punti di riferimento precisi per il primo ingresso istituzionale nel gruppo dei pari, una commissione interna ai singoli plessi, designata dal Dirigente e coordinata dall’insegnante fiduciaria procede alla composizione nominativa delle sezioni, tenendo conto di: a. formazione delle sezioni con alunni delle tre età (3 – 4 – 5 anni) b. distribuzione degli alunni con bisogni educativi speciali (BES, ai sensi della DM 27/12/2012, della CM n.8 06/03/2013) c. equa composizione numerica delle sezioni d. equa distribuzione delle etnie nelle sezioni e. equa distribuzione dei maschi e delle femmine In base agli elementi raccolti vengono formate sezioni eterogenee al loro interno e, per quanto possibile, omogenee fra loro. 3. La composizione delle sezioni sarà comunicata alle famiglie entro la prima settimana di settembre. 4. Stando ai risultati di numerose e qualificate ricerche in ambito educativo e scolastico a livello internazionale, eventuali alunni gemelli verranno preferibilmente inseriti in sezioni diverse, per dar modo ad ogni individuo di seguire un proprio percorso autonomo di sviluppo e di crescita. 5. Lo stesso principio educativo sarà seguito anche in caso di fratelli o di sorelle. 6. Casi di alunni con esigenze educative speciali (es. segnalazione dei servizi sociali, alunni disabili, bambini di 5 anni trasferiti da altri Comuni in corso d’anno) saranno valutati dal Dirigente, sentiti gli insegnanti del plesso, per il miglior inserimento nelle sezioni (anche in deroga al numero massimo previsto). ART. 11 CRITERI PER L’AMMISSIONE DEI BAMBINI ALLA SCUOLA PRIMARIA 1. I genitori che intendono iscrivere anticipatamente (a 5 anni) i propri figli alla Scuola primaria, dovranno acquisire un parere (scritto e firmato) da parte delle insegnanti della Scuola dell’Infanzia, da consegnare al Dirigente Scolastico (DS) in busta chiusa, contestualmente alla presentazione delle domande di iscrizione alla Direzione. 2. Per favorire la continuità educativo-didattica, non saranno possibili trasferimenti di alunni da una Scuola primaria all’altra, se non in presenza di trasferimento abitativo del nucleo familiare e comunque non nel corso dell’anno scolastico. 3. Per ciascun bambino con bisogni educativi speciali (B.E.S) residente nel Comune di Bra, la Scuola valuterà il modello di tempo-scuola più idoneo, in base alle caratteristiche del bambino stesso. L’iscrizione al Plesso sarà concordata con la famiglia e avrà la precedenza su tutti gli altri criteri di seguito indicati. Nell’interesse del minore e in un’ottica di reale inclusione, sin dall’inizio dell’ultimo anno di frequenza della Scuola dell’infanzia, i docenti di Scuola dell’infanzia presenti nel GLI organizzeranno incontri tra genitori dei bambini con BES, gli insegnanti di Scuola dell’infanzia coinvolti e il Dirigente scolastico, o un suo delegato, volti ad individuare la soluzione didattico organizzativa più confacente alle caratteristiche e alle esigenze di ogni alunno (nel caso in cui il numero degli alunni sia compatibile con il numero delle classi attivate). In caso di esubero degli alunni rispetto al numero delle classi attivate (rilevato prima delle iscrizioni), sarà compito del GLI stabilire anticipatamente i criteri di ammissione degli alunni alla Scuola. A) CRITERI PER L’AMMISSIONE DEI BAMBINI AL TEMPO PIENO 4. I bambini sono ammessi alla classe prima della Scuola primaria funzionante a tempo pieno (compreso il tempo mensa) fino a compimento dei posti disponibili, secondo il seguente ordine di priorità: a) richiesta di iscrizione entro i termini previsti b) bambini residenti nel comune di Bra (concentrico o frazione); la residenza dovrà risultare come acquisita entro il mese precedente a quello previsto per le iscrizioni c) figli di famiglie biparentali in cui entrambi i genitori sono lavoratori o di famiglie monoparentali con il genitore lavoratore. Per le modalità di documentazione della situazione lavorativa, vedi sopra: Criteri di ammissione dei bambini alla Scuola dell’infanzia. d) bambini con fratelli già frequentanti la scuola a tempo pieno e) figli di famiglie biparentali in cui un solo genitore sia lavoratore, residenti nel Comune di Bra f) figli di famiglie biparentali in cui entrambi i genitori sono lavoratori o di famiglie monoparentali con il genitore lavoratore residenti nei comuni limitrofi g) a parità di condizioni, verranno iscritti gli alunni in base a un criterio di precedenza stabilito in base all'ordine alfabetico. B) CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLE CLASSI A TEMPO NORMALE 5. Gli alunni esclusi dal tempo pieno saranno accolti prioritariamente al plesso del Circolo a tempo normale. In caso di esuberi, verrà seguito un criterio di maggiore vicinanza della residenza alla scuola. C) COMMISSIONE – TEMPI – RICORSI 6. L’esame delle domande e l’ordine delle ammissioni saranno frutto del lavoro di un’apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico. I risultati del lavoro della Commissione saranno presentati ad un genitore designato dal Consiglio di Circolo e al Dirigente Scolastico. Al Dirigente Scolastico è demandata la facoltà decisionale per tutte quelle situazioni particolari che non trovano riscontro nei criteri generali esplicitati nel presente Regolamento. 7. Al termine delle iscrizioni (il cui periodo è stabilito dal Ministero) la Scuola esamina le domande, e, salvo esigenze diverse, indicativamente entro un mese dal termine delle iscrizioni (la scadenza verrà fissata di anno in anno) pubblica i risultati; avverso i risultati delle ammissioni o non ammissioni è possibile presentare ricorso al Dirigente Scolastico, entro 10 giorni. 8. Il Dirigente Scolastico, sentita la Commissione, valuterà i ricorsi e risponderà (in forma scritta) entro i 10 giorni successivi al ricevimento in Ufficio del ricorso. 9. Qualora il genitore non si ritenesse soddisfatto, potrà avanzare ricorso al TAR entro 60 giorni. ART. 12 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA La Commissione citata, raccolti dalle insegnanti delle scuole dell’Infanzia presenti sul territorio dati utili per la formazione di classi prime il più possibile “equilibrate” dal punto di vista cognitivo e relazionale, forma le classi utilizzando i seguenti criteri: a. equo inserimento degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) b. equa composizione numerica degli alunni c. equa distribuzione delle etnie d. dati forniti dagli insegnanti delle scuole d'Infanzia e. equa distribuzione dei maschi e delle femmine f. indicazione da parte della famiglia di legami positivi con un coetaneo ( se compatibile con tutti i criteri precedentemente espressi) Eventuali gemelli verranno inseriti in classi diverse, al fine di consentire uno sviluppo autonomo delle personalità individuali (tranne in caso di altre necessità adeguatamente motivate e documentate). *************