DISCIPLINARE DI GARA E NOTA ESPLICATIVA DEL BANDO

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DISCIPLINARE DI GARA E NOTA ESPLICATIVA DEL BANDO
COMUNE DI IMPERIA
Settore Porti e Demanio Marittimo
- Viale Matteotti, 157 - 18100 Imperia
Telefono (0183) 7011 e Fax (0183) 290691
Sito Internet http://www.comune.imperia.it
DISCIPLINARE DI GARA E NOTA
ESPLICATIVA DEL BANDO
AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA IN LOC.
BORGO PRINO IN CONCESSIONE AL COMUNE DI IMPERIA PER LE STAGIONI
BALNEARI 2016/2020
INDICE
ART. 1 - ATTI DI GARA...............................................................................................................2
ART. 2 – MODULISTICA DI GARA ...........................................................................................2
ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA (art. 34 del “CODICE”)........................................2
ART. 4.- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ..............................................................................3
ART. 5 - OGGETTO DELLA GARA, DOTAZIONI, ORGANICO MINIMO OBBLIGATORIO........3
ART. 6 - NORME GENERALI …………………………………………………………………………4
ART. 7 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E PUNTEGGI…………………………………………...6
ART. 8 - INDIRIZZO E MODALITA’ DI RICEZIONE DELLE OFFERTE………………………......7
ART. 9 – CONTENUTO DEL PLICO DA PRESENTARE.............................................................7
ART.10 – AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI……………………………………………………12
ART. 11 - ALTRE INFORMAZIONI …………………………………………………………………...12
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In esecuzione alle Determine Dirigenziali n. 254 del 11.02.2016 e n. 356 del 9.03.2016 è indetta
una pubblica gara per l’affidamento della gestione tecnica, ai sensi dell’art. 45 bis del Codice della
Navigazione, della spiaggia libera attrezzata denominata “Borgo Prino” in concessione al Comune
di Imperia, in conformità delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.163/2006, in quanto applicabili e delle
“Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi
stabilimenti balneari ” approvate con deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n° 512 del
21/05/2004 e modificate con D.G.R. n. 246 del 10.03.2015, nonché delle “Linee Guida per
l'apertura degli stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate”, approvate con D.G.R. n. 156 del
15.02.2013, così come modificate dalla D.G.R. n. 1057 del 2.08.2013.
ART. 1 - ATTI DI GARA
Gli atti di gara sono costituiti da:
1. Bando di gara
2. Disciplinare di gara e nota esplicativa del bando
3. Capitolato speciale d’appalto
4. Schema di contratto
ART. 2 – MODULISTICA DI GARA
Il bando e la modulistica di gara sono disponibili presso l’Ufficio Contratti dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,00 alle ore 12,00, sabato dalle 8 alle 11,00.
La modulistica di gara, allegata al presente Disciplinare di gara e nota esplicativa del bando, è
costituita dai seguenti modelli:
- mod.1 Domanda di partecipazione
- mod.2 Requisiti di ammissione
- mod.3 Iscrizione alla C.C.I.A.A.
- mod.4 Offerta
I modelli sono pubblicati integralmente e possono essere scaricati sul sito www.comune.imperia.it .
(“TUTTI I BANDI DI GARA E CONTRATTI”).
ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA (art. 34 del “CODICE”).
Possono presentare offerta tutti i concorrenti previsti dall’art. 34 del Codice dei contratti
(riportato al termine del presente Disciplinare*), qualora siano in possesso dei requisiti previsti al
successivo articolo 4.
Nel caso di ricorso all’A.T.I. del tipo orizzontale, per i raggruppamenti temporanei di
imprese e per i consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. d) e) e f) del Codice dei contratti, alla
capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti prescritti nella misura minima del 40%, mentre alle
mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10%, purché la
somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente bando di gara. L’impresa
mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.
I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti devono specificare le parti
del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o
consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del Codice dei contratti ovvero di partecipare
alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o
consorzio. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lettera f) del Codice
dei contratti.
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti, sono tenuti,
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pena l’esclusione, ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
E’ vietata altresì la partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile, quando concorre in
proprio, e delle singole consorziate.
ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE a pena di esclusione:
1) La gestione della Spiaggia libera Attrezzata sarà affidata ad un’impresa individuale o Società,
Cooperativa o Consorzio di Cooperative iscritta alla C.C.I.A.A. al momento della scadenza di
pubblicazione del bando (sono ammesse a partecipare le Ditte iscritte anche se a tale data
risultano in stato di inattività o sospensione dell’attività).
Sono ammesse le sole imprese i cui fini statutari siano l’esercizio delle attività turistico –
balneari come definite dall’art. 11 comma 6 della legge n° 217 del 15/12/2011 ( legge
comunitaria 2010) in combinato disposto con l’art. 1, comma 1, del D.L. 5-10-1993 n° 400
convertito con modificazioni dalla legge 4-12-1993 n° 494 (normativa riportata al termine del
presente Disciplinare**).
2) I concorrenti, ai fini dell’ammissione alla gara, dovranno trovarsi nelle seguenti condizioni:
a) non essere titolari di concessione demaniale marittima avente per oggetto il mantenimento di
stabilimenti balneari e/o di gestione tecniche di strutture per la balneazione (incluse SLA),
anche al di fuori del territorio comunale. L’inammissibilità alla gara derivante dall’essere
titolari di concessioni demaniali marittime ha effetto anche nei confronti di quei soggetti (quali
Consorzi , A.T.I., …. ) che, pur non essendo direttamente titolari di concessioni demaniali
marittime, annoverano tra i loro aderenti titolari di tali concessioni.
b) essere titolari del patentino di salvamento (quanto all’attività di vigilanza a mare) (N.B.: tale
patentino può far capo anche a un socio o a un dipendente). Pertanto per partecipare alla gara è
necessario che i concorrenti (e più precisamente, la persona fisica che partecipa in qualità di
ditta individuale, il legale rappresentante, il socio o il dipendente effettivo della società
concorrente), abbiano, al momento della presentazione della domanda, già conseguito il
patentino di salvamento e siano in grado di documentarlo;
c) non avere debiti nei confronti del Comune a qualsiasi titolo;
d) non devono essere incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del Decreto
L.vo 163/2006 (requisiti soggettivi).
ART. 5 - OGGETTO DELLA GARA, DOTAZIONI, ORGANICO MINIMO
OBBLIGATORIO.
Descrizione
Affidamento della gestione della spiaggia libera attrezzata, ai sensi dell’art. 45 bis del Codice della
Navigazione, sita in Comune di Imperia e precisamente la Spiaggia libera attrezzata denominata
“Borgo Prino”, fronte mare ml 100 situata in Imperia loc. Borgo Prino con punto di ristoro.
Titolare diretta della relativa concessione demaniale marittima rimane la stessa Amministrazione
Comunale, che consegnerà al vincitore della gara il tratto di arenile nella condizione di stato in cui
si trova in considerazione che l'arenile non ha difese di protezione dai morosi.
Dotazioni:
L'Amministrazione Comunale renderà disponibili i seguenti
manutenzione ordinaria:
n. 6 servizi igienici di cui uno per portatori di handicaps;
n. 1 locale dispensa mq 30,1 (8,60x3,5);
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manufatti, soggetti a lavori di
n. 1 locale cucina di mq 22,78 (6,51x3,5);
n. 1 locale per preparazione pizze di mq 7,5 (2,5x3);
n. 1 locale infermieristica di mq 6,72 (4,20x1,60);
n. 1 magazzino;
n. 19 cabine incamerate;
nella concessione sono presenti:
n. 1 dehor di difficile rimozione di mq 94 con copertura in telo di plastica e pavimentazione
frangisole di circa mq 31;
n. 8 cabine di ricovero attrezzi giochi sotto il solettone;
n. 1 campo di beach volley;
giochi per bambini di cui mq 8 coperti.
Per l’esercizio della spiaggia il gestore deve garantire l’organico minimo di seguito indicato che è
obbligatorio a pena di esclusione dalla gara e che non verrà valutato ai fini del punteggio:
Organico di base obbligatorio:
Bagnini tempo pieno: n. 2
Addetti a tempo pieno: n. 2
Addetti a part-time:
n. 1
Totale addetti:
n. 5 (di cui 1 part-time)
Per la spiaggia devono essere garantiti minimo n. 50 ombrelloni n. 100 sdraio e lettini .
MATERIALE PREVISTO PER IL SERVIZIO DI SOCCORSO E DI ASSISTENZA
BAGNANTI A CARICO DEL GESTORE
1) Maglietta di colore rosso con la scritta “SALVATAGGIO”;
2) Fischietto;
3) Postazione di salvataggio sopraelevata dal piano spiaggia min. 1,5 mt;
4) Binocolo;
5) 200 m di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle;
6) un paio di pinne;
7) pattino di salvataggio dotato di salvagente anulare munito di sagola galleggiante
(almeno 25 mt);
8) due salvagente anulari di tipo conforme con sagola galleggiante (almeno 25 mt);
9) pennone, bandiera rossa, bandiera gialla;
10)Materiale di primo soccorso:
Cassetta di pronto soccorso
Pallone ambu
Tre bombole individuali di ossigeno, da un litro, senza riduttori di pressione
Cannula di respirazione bocca a bocca
Tiralingua e apribocca
ART. 6 - NORME GENERALI
Il gestore della spiaggia libera attrezzata assume la veste di titolare di impresa di servizi alla
balneazione con annesso esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande di cui
alla Legge Regionale n. 1/2007 T.U.C.; in questa veste deve acquisire preventivamente le
autorizzazioni amministrative richieste dalla legge.
Il gestore svolge la propria attività mediante l’offerta al pubblico dei servizi previsti nel
Capitolato e di ogni altro servizio che egli ritenga autonomamente di intraprendere, salvo il
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rispetto dei limiti e degli obblighi stabiliti nel Capitolato e nello schema di contratto.
La stagione di apertura della struttura di servizio della spiaggia libera attrezzata è compresa
di norma dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno, obbligatoriamente dal 1° giugno al 15
settembre. Al di fuori della stagione balneare è consentito utilizzare le strutture balneari per elio
esposizione secondo le norme e leggi vigenti.
Gli orari di apertura del chiosco-bar e delle altre attività svolte dal gestore sono ugualmente
stabiliti con ordinanza di balneazione del Dirigente Settore Porti e Demanio marittimo.
I manufatti di servizio necessari per la gestione della struttura dovranno essere conformi a
quanto stabilito nelle Linee guida delle spiagge libere attrezzate approvate dalla Regione Liguria
con Deliberazione n° 512 del 21/05/2004.
Al gestore competono la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’arenile, il decoro, la
pulizia ed il mantenimento dei servizi minimi essenziali di cui alle Linee guida della Regione
Liguria approvate dalla Regione Liguria con Deliberazione n° 512 del 21/05/2004 (servizi
minimi essenziali gratuiti: pulizia, sorveglianza, salvamento, servizi igienici).
In aggiunta ai servizi essenziali gratuiti, la spiaggia libera attrezzata può fornire a richiesta,
dietro corrispettivo le prestazione di servizi quali:
- Cabine ad uso spogliatoio;
- Ombrelloni;
- Sdraio e lettini;
- Aree attrezzate per il gioco.
Le tariffe per i servizi essenziali alla balneazione devono mantenersi al di sotto dei limiti
massimi, stabiliti dal Comune con Deliberazione di Giunta Comunale.
TABELLA TARIFFE GIORNALIERE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE STAGIONE
BALNEARE 2016
Cabina
Ombrellone
Lettino
Sdraio
Giornaliero
Max € 6,00
Max € 4,00
Max € 10,00
Max € 6,00
Sarà facoltà del gestore ampliare l'offerta di beni e servizi funzionali alla balneazione oltre le
tipologie illustrate in tabella con libertà di determinare le relative tariffe; così come potranno
essere introdotte formule agevolate per l'utenza rispetto alle tariffe concordate, nel rispetto di
quanto previsto dalle Linee Guida regionali e fermo restando l'importo massimo a giornata per
singole tipologie di utilizzo.
Obblighi del gestore derivanti dalle linee guida
Nella spiaggia libera attrezzata il gestore può svolgere il noleggio di attrezzature per la balneazione
nell’osservanza dei seguenti limiti, stabiliti dal documento “ Linee guida per le spiagge libere e
libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari ” approvato con
deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n° 512 del 21/05/2004 e modificato con
deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 246 del 10.03.2015:
a) Devono essere garantite le condizioni di accesso libero e gratuito con esplicitazione,
attraverso apposito cartello tipo, indicato nelle linee guida regionali di cui alla Deliberazione
della Giunta Regionale n. 512/2004, ben visibile all’ingresso dell’area in concessione, dei
servizi gratuiti e di quelli a pagamento ivi prestati;
b) deve essere garantita la visitabilità e l’effettiva possibilità di accesso al mare delle persone
diversamente abili ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104;
c) devono essere favorite le migliori e più ampie condizioni di accesso evitando percorsi
obbligati che prefigurino controlli del gestore sull’utente o per cui l’utente si senta in dovere di
richiedere un servizio a pagamento;
d) è consentita la stipula di abbonamenti settimanali o quindicinali per le attrezzature da
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spiaggia quali sedie a sdraio, ombrelloni e lettini limitatamente al cinquanta per cento delle
attrezzature poste sull'arenile;
e) la superficie occupata dai volumi di servizio di qualunque natura (chioschi bar, spogliatoi,
docce, servizi, ecc.) non può superare il 20% dell’area in concessione e comunque non eccedere
50 mq di superficie coperta; tale limite può essere derogato, previo nulla osta regionale, in caso
di particolari dimensioni della spiaggia o particolare offerta di servizi; ai fini del computo di cui
sopra non si tiene conto delle superfici utilizzabili poste al di sotto di infrastrutture esistenti
(quali, ad esempio, strade e passeggiate a mare), fermo restando che in tal caso occorre ridurre
al minimo l’occupazione della spiaggia;
f) tutte le strutture devono essere di facile rimozione, realizzate preferibilmente in legno e poste
in posizione idonea a produrre il minore impatto visivo e ingombro al libero transito verso il
mare nonché essere corredate da elementi di arredo a verde;
g) il numero di cabine spogliatoio non può essere superiore a 10;
h) l’eventuale noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini avviene giornalmente e su richiesta fermo
restando che almeno il 50% dell’area in concessione e il 50% del fronte mare deve rimanere
libero da ogni tipo di attrezzatura del gestore. Le attrezzature potranno essere collocate anche in
assenza o in attesa del cliente in tal caso devono essere rispettate le seguenti distanze minime
calcolate fra i paletti degli ombrelloni ovvero di altri sistemi di ombreggio: m 2,5 tra le file e m
2,00 fra gli ombrelloni sulla stessa fila.
i) Poiché l'estensione del fronte mare lo permette sono consentite attività complementari alla
balneazione purché connesse all’uso del mare. In ogni caso l’occupazione da parte di queste
attrezzature deve rientrare nella quota del 50% dell’area in concessione di cui al punto
precedente.
Canone annuale
A fronte dell’affidamento in gestione della SLA il gestore si obbliga a versare al Comune il canone
annuale provvisorio in € 11.979,69.#, così ripartito € 10.890,63# di canone demaniale marittimo ed
€ 1.089,06.# di imposta regionale da corrispondere al Comune per titolarità della concessione
demaniale marittima, tassa regionale e spese accessorie, salvo aggiornamenti del canone pari agli
eventuali incrementi del canone corrisposto dal Comune allo Stato.
ART. 7 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E PUNTEGGI
(come da art. 2.2 del Capitolato - Criteri di valutazione delle proposte)
L'aggiudicazione dell'appalto andrà al concorrente che avrà formulato l'offerta sulla base dei
sottoriportati elementi di valutazione:
criterio A – documentabile esperienze nella gestione di S.L.A. e/o spiaggia in concessione
max. 10 su 100 – punti 1 per anno (effettiva gestione di spiaggia) max 10,
Verrà valutata ai fini del punteggio solo l'esperienza in capo alla società concorrente ed al suo
legale rappresentante persona fisica.
criterio B – valutazione del progetto per la gestione del servizio max 90 su 100
soluzioni volte a migliorare l'accessibilità e la •
Con strutture di facile rimozione
fruizione dell'arenile da parte di soggetti max punti 5;
diversamente abili. max punti 25
•
Con addetti dedicati per un
massimo di due unità max punti 10 per
addetto.
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Azioni volte a migliorare i servizi rivolti alla •
Con arredi e/o interventi max
balneazione. max punti 25
punti 5;
•
Con addetti dedicati per un
massimo di due unità max punti 10 per
addetto.
Iniziative diverse di intrattenimento, svago e relax •
Con addetti dedicati per un
collaterali ai servizi di balneazioni. max punti 20
massimo di due unità max punti 10 per
addetto.
Iniziative diverse collaterali ai servizi di balneazione •
Con addetti dedicati per un
per l'infanzia (anni 0 -12). max punti 20
massimo di due unità max punti 10 per
addetto.
ART. 8 - INDIRIZZO E MODALITA’ DI RICEZIONE DELLE OFFERTE
Il plico, dovrà essere, a pena di esclusione, idoneamente sigillato e dovrà pervenire entro il
termine perentorio previsto dal bando di gara al seguente indirizzo: Comune di Imperia – Viale
Matteotti 157 - 18100 Imperia.
E’ altresì facoltà dei concorrenti consegnare il plico a mano all’Ufficio Protocollo della Stazione
appaltante, nel qual caso sarà onere del soggetto partecipante ottenere dall’Ufficio l’attestazione con
data certa dell’avvenuta presentazione del plico.
L’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore
13.00 e pomeriggi di lunedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30.
Sui plichi, oltre all’esatta indicazione della ragione sociale del mittente con relativo indirizzo,
numero di Partita I.V.A. e codice fiscale, dovrà essere riportato l’oggetto della gara.
L’invio del plico avverrà comunque, ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei
plichi pervenuti dopo la scadenza.
Il recapito intempestivo dei plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, rimane ad
esclusivo rischio dei concorrenti.
I plichi pervenuti in tempo utile non potranno essere più ritirati per nessuna motivazione e
pertanto saranno aperti il giorno fissato per la gara.
La documentazione pervenuta per partecipare alla presente procedura di affidamento non potrà
essere restituita al mittente per alcuna motivazione, ma rimarrà acquisita agli atti di gara.
ART. 9 - CONTENUTO DEL PLICO UNICO DA PRESENTARE
Il plico dovrà contenere al suo interno due buste:
BUSTA A) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” (Domanda di partecipazione Modello
1; Requisiti di ammissione Modello 2; Iscrizione alla C.C.I.A.A. Modello 3;
Documento comprovante cauzione provvisoria)
BUSTA B) “OFFERTA”
Ciascuna di esse dovrà recare all’esterno:
- l’indicazione del mittente;
- l’oggetto dell’appalto.
La busta B) dovrà essere controfirmata sui lembi di chiusura e - a pena di esclusione - essere
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idoneamente sigillata.
BUSTA A)
I) Domanda di partecipazione - (Modello n.1).
Il concorrente dovrà allegare le seguenti dichiarazioni firmate dal legale rappresentante e accompagnate
dalla fotocopia ancorché non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, nonché i certificati
previsti:
1) domanda di partecipazione, in bollo con l’indicazione dell’oggetto, del n. di telefono, di fax e ove in
possesso indirizzo e-mail nonché della partita IVA, e/o codice fiscale, con la quale il concorrente:
a) chiede di essere ammesso alla gara e dichiara di autorizzare la Stazione appaltante all’utilizzo del
fax per l’invio di ogni comunicazione, attesta di avere esaminato tutti gli elaborati di gara e di aver
preso atto dell’attuale stato dei luoghi e delle condizioni delle aree e delle strutture esistenti
nell’ambito delle concessioni oggetto di affidamento;
b) si impegna a gestire la spiaggia nei modi e nei termini stabiliti dal Capitolato speciale d’appalto;
c) pena esclusione dichiara di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione dell’attività
imprenditoriale ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs.81/2008 per lavoro sommerso o irregolare o per gravi
violazioni delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
d) pena esclusione dichiara l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lettera a), d), e), f), g),
h) ed i) dell’art. 38 del Codice dei contratti e precisamente:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. 16.03.1942 n. 267, o nei cui riguardi sia in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
d) che – nell’anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione - non ha violato il
divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e che
la violazione è stata rimossa;
e) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che non ha commesso un errore
grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova
da parte della stazione appaltante;
g) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti;
h) che a carico dell’impresa, ai sensi del comma 1-ter, non risulta alcuna iscrizione nel
casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione
o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
sono stabiliti;
e) pena esclusione dichiara che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla
Legge n. 383 del 2001 oppure si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383
del 2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
f) pena esclusione dichiara la non applicazione all’impresa della sanzione interdittiva prevista dall’art.
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi
di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (art. 38, comma 1, lett. m );
g) pena esclusione dichiara, ai sensi dell’art.38, comma 1, lett. m-quater, alternativamente:
1)
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con
alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
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2)
di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti che si
trovano, rispetto a se stessi, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
3)
di essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti che si trovano,
rispetto a se stessi, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, ma di aver
formulato l’offerta autonomamente. In quest’ultima ipotesi il concorrente dovrà aggiungere al plico
una busta sigillata contenente documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha
influito sulla formulazione dell’offerta. Tale busta deve indicare all’esterno la dicitura “dimostrazione
dell’autonomia dell’offerta”;
h) pena esclusione dichiara di non essere stato vittima, nell’anno antecedente la pubblicazione del
bando, dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203 o essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di non avere omesso la denuncia dei fatti all’autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689 (art. 38, comma 1, lett. m-ter ).
Tale dichiarazione (lett. m ter) dovrà, a pena di esclusione, essere resa da parte dei seguenti soggetti:
• in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico;
• in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico;
• in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico;
• in caso di altre società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore
tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
i) pena esclusione dichiara che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l );
j) pena esclusione dichiara l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui
all’art. 41 del Dlgs 198/2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della legge
246/2005);
k) pena esclusione dichiara l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui
all’art. 44 del Dlgs 286/1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero).
2) pena esclusione dichiarazione in carta semplice dell’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1
lettere b) e c) nelle forme di cui al primo periodo del comma 2 dell’art. 38 del Codice dei contratti.
Per quanto riguarda la lettera b) si precisa quanto segue “nei cui confronti è pendente procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423
(legge abrogata. Ora occorre fare riferimento all'art. 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, c.d.
Codice Antimafia) o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575
(legge abrogata. Ora occorre fare riferimento all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, c.d.
Codice Antimafia);
Tale dichiarazione ( lett. b e c) dovrà, a pena di esclusione, essere resa da parte dei seguenti soggetti:
• in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico;
• in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico;
• in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico;
• in caso di altre società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore
tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
3) Pena l’esclusione dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dalla quale risulti
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando:
a) non è stato sostituito né è cessato dalla carica il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa in
dividuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di socie
tà con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
ovvero
b) qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione, che nei loro confronti non sia stata
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pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e
professionale. E’ comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari;
ovvero
c) qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione e sia stata pronunciata, nei loro confronti,
sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e
professionale oppure condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari, che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata, di cui si allega copia della documentazione comprovante.
Ai fini delle dichiarazioni relative ai requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti, si ricorda che:
•
pena esclusione devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale, indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica abbia beneficiato
della non menzione;
•
pena esclusione ai fini del comma 1, lettera c) dell’articolo 38, il concorrente è obbligato a dichiarare tutte le sentenze di condanna, senza o con il beneficio della non menzione, passate in giudicato, i decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 C.P.C.,
c.d. “patteggiamento”); lo stesso non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è
stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
•
ai fini del comma 1, lettera g) dell’articolo 38 del D.Lgs 163/2006, si intendono gravi le violazioni che
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’articolo
48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
•
ai fini del comma 1, lettera i) dell’articolo 38 del D.Lgs 163/2006, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge
25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
4) Pena l’esclusione, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio - di cui alle lettere
b) e c) art. 34 del D.lgs 163/2006 - concorrente alla gara con l’indicazione dei consorziati per i quali il
consorzio concorre.
L’impresa esecutrice indicata in sede di gara dovrà presentare, pena l’esclusione del consorzio stesso, i
documenti di seguito indicati:
• I) dichiarazione del Legale Rappresentante da cui risultino i nominativi di tutti gli amministratori
muniti dei poteri di rappresentanza, nonché dei direttori tecnici;
• II) dichiarazione del Legale Rappresentante nella quale dichiara quanto indicato alle lettere b) – c) –
d) - e) - f)- g) - h)- i), j) e k) del precedente punto 1;
• III) documenti di cui ai precedenti punti 2, 3, 4.
5) Pena l'esclusione, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di impegno a garantire l’organico
minimo obbligatorio previsto dal disciplinare e dal capitolato per la spiaggia per la quale si partecipa alla
gara.
II) Dichiarazione dei REQUISITI DI AMMISSIONE a pena di esclusione del concorrente che
attesti (Modello n. 2):
a) di non essere titolare di concessioni demaniali marittime avente per oggetto il mantenimento
di stabilimenti balneari e/o di gestioni tecniche di strutture per la balneazione anche al di
fuori del territorio comunale;
b) di essere titolari del patentino di salvamento (quanto all’attività di vigilanza a mare) (N.B.:
tale patentino può far capo anche a un socio o a un dipendente);
c) di non avere debiti nei confronti del Comune di Imperia a qualsiasi titolo;
d) di aver preso atto dell’attuale stato dei luoghi e delle condizioni delle aree e delle strutture
esistenti nell’ambito delle concessioni oggetto di affidamento.
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III)) Pena l’esclusione dichiarazione sostitutiva che la Ditta è iscritta nel Registro delle Imprese
della Camera di Commercio (Modello 3) al momento della scadenza di pubblicazione del
bando (sono ammesse a partecipare le Ditte iscritte anche se a tale data risultano in stato di
inattività o sospensione dell’attività) e che i fini statutari rientrano nell’esercizio delle attività
turistico – balneari come definite dall’art. 11 comma 6 della legge n° 217 del 15/12/2011 ( legge
comunitaria 2010) in combinato disposto con l’art. 1, comma 1, del D.L. 5-10-1993 n° 400
convertito con modificazioni dalla legge 4-12-1993 n° 494.
Specificando altresì: numero di iscrizione, data d’iscrizione, durata della/Ditta/
Cooperativa/Consorzio e data termine, codice attività, forma giuridica della/della Ditta/
Cooperativa/Consorzio concorrente, organi di amministrazione, persone che li compongono
(indicare nominativi ed esatte generalità) e i poteri loro conferiti.
IV) Pena l’esclusione documento comprovante l’avvenuta costituzione di Deposito cauzionale
provvisorio, mediante polizza fideiussoria, pari al 2% del canone quinquennale e precisamente:
€ 1.198,00
In alternativa potrà essere presentata la ricevuta di una cauzione provvisoria di pari importo,
anche in contanti, con versamento alla tesoreria comunale: BANCA CARIGE, VIA BERIO 2,
IMPERIA -ONEGLIA IBAN: IT41F0617510500000001403790 specificando la causale
(versamento cauzione provvisoria gara SLA Borgo Prino).
Nel caso in cui la garanzia venga presentata nella forma di polizza fideiussoria, la stessa dovrà
avere durata di giorni 180 dalla data di scadenza della gara, dovrà operare a prima richiesta,
senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma
richiesta entro il limite dell’importo garantito entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi
dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati e
contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario.
Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo
l’aggiudicazione della gara, mentre quello dell’aggiudicataria resterà vincolato e dovrà essere
valido fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.
BUSTA B)
Offerta
L’offerta, in bollo, deve essere contenuta in busta chiusa e sigillata, separata dalla restante
documentazione di gara e deve contenere:
1) Dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/00 con cui la persona fisica titolare della ditta
individuale o legale rappresentante di società/Ditta attesta gli anni di esperienza di effettiva
gestione di S.L.A. e/o spiagge in concessione. Si precisa che il concorrente che risulterà
aggiudicatario dovrà fornire la documentazione comprovante quanto dichiarato.
2) presentazione di progetto per la gestione del servizio sviluppato in base agli elementi di
valutazione di cui al criterio B) del punto 2.2 del capitolato.
Sulla busta nella quale è inserita l’offerta si dovrà riportare “Busta B – Offerta”, il nome e ragione
sociale del concorrente e l’oggetto dell’appalto.
L’offerta, dovrà essere firmata dal Titolare dell’impresa, se trattasi di Azienda individuale o dal
legale rappresentante se trattasi di Società.
L’offerta non sottoscritta non è valida.
L’offerta sarà valutata secondo i criteri di valutazione delle proposte cui al Capitolato 2.2 .
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ART. 10 - AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI
Nella prima seduta pubblica, fissata nel Bando di gara, la Commissione giudicatrice
provvederà:
- alla verifica dei plichi giunti al Protocollo del Comune entro il termine stabilito dal bando ed
alla apertura di quelli risultati regolari;
– all’accertamento, per ciascuno dei plichi pervenuti, della presenza e della regolarità della
domanda di ammissione e dei requisiti richiesti.
In seduta pubblica, si procederà all’apertura della Busta “B” (Offerta) presentata dai
concorrenti ammessi alla gara, al fine della verifica del contenuto.
In successive sedute riservate la Commissione procederà all’esame delle proposte presentate
e provvederà all’attribuzione dei punteggi previsti dal Capitolato e dal presente Disciplinare di
gara.
In data da destinarsi non appena terminate le fasi di analisi delle proposte ammesse, data e
luogo che verranno comunicati a tutte le ditte partecipanti e in seduta pubblica verrà data lettura
dei punteggi ottenuti e della graduatoria.
Con successivo provvedimento del dirigente competente, si provvederà:
- alla formale approvazione della graduatoria definitiva;
- alla assegnazione della spiaggia al vincitore della gara.
L’aggiudicazione avverrà al soggetto che avrà ottenuto il punteggio più elevato, che si
otterrà dalla somma dei punteggi come stabiliti nei Criteri di valutazione delle proposte di cui
al punto 2.2 del Capitolato di gara.
L’aggiudicazione sarà immediatamente valida e vincolante per il concorrente vincitore,
mentre per l’Amministrazione Comunale lo diverrà solo dopo l’espletamento degli
accertamenti antimafia e dopo la verifica dei requisiti dichiarati nell’offerta.
Se l’aggiudicatario non provvederà alla firma del contratto nel termine fissato, si
applicheranno le disposizioni previste dalla normativa vigente.
ART. 11 - ALTRE INFORMAZIONI
Non sarà ammesso a gara e quindi all’apertura delle offerte il soggetto risultato aggiudicatario di un
lotto relativo alla gara di affidamento delle SLA A) Borgo Foce o SLA B) “ex Sorriso d'Italia”.
In caso di riscontrata irregolarità nelle dichiarazioni essenziali, la Stazione Appaltante assegna al
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di
inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente è escluso dalla gara.
E’ facoltà della Stazione Appaltante comunicare e richiedere documenti ed informazioni a mezzo
fax.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In presenza di due o
più offerte valide che presentino lo stesso punteggio, l’appalto verrà aggiudicato mediante sorteggio. Con avviso sul sito internet www.comune.imperia.it nella sezione “Bandi, avvisi ed esiti” nei
giorni immediatamente successivi all’aggiudicazione, sarà data comunicazione del nominativo dell’aggiudicatario.
L’affidatario della gestione della Spiaggia, prima della stipula del contratto, dovrà costituire una
cauzione definitiva per un importo pari al 10% sull’importo quinquennale del canone da presentare
mediante fideiussione bancaria a prima richiesta prestata da istituto bancario autorizzato
all’esercizio del credito, a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dalla gestione nonché dal contratto
che l’affidatario stesso sarà tenuto a sottoscrivere con il Comune.
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La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, prima della stipula del contratto, a stipulare una polizza
assicurativa presso primaria compagnia debitamente autorizzata, a copertura e garanzia dei rischi
derivanti da responsabilità civile nei confronti di terzi utenti. Tale polizza dovrà avere validità per
tutto il periodo di assegnazione della gestione e con il massimale di €. 3.000.000,00 per ogni
sinistro.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti sui concorrenti
prima di stipulare il contratto con l’aggiudicatario.
Sono a carico dell’appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione
compresi quelli tributari.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese sono dal Comune di
Imperia trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula
e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Imperia.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere
all’aggiudicazione definitiva, senza che la Ditta che ha presentato migliore offerta possa vantare
alcun diritto o richiesta di compenso al riguardo.
IL DIRIGENTE SETTORE LEGALE E CONTRATTI
Dott. Sergio Roggero
* Art. 34 Codice dei contratti. 34. Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici.
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale
esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c)
del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni
dell’articolo 37;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37;
f-bis) operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
**L. 15-12-2011 n. 217
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010.
Art. 11 Comma 6
Si intendono quali imprese turistico-balneari le attività classificate all' articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed
e), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
494, che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le attività di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo. Al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari
e la tutela della concorrenza, non possono essere poste limitazioni di orario o di attività, diverse da quelle applicate agli
altri esercizi ubicati nel territorio comunale, per le attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali le attività ludicoricreative, l'esercizio di bar e ristoranti e gli intrattenimenti musicali e danzanti, nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Fermo restando
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quanto previsto dall'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le attività di intrattenimento musicale e di svago danzante
ivi previste non sono soggette a limitazioni nel numero degli eventi, nelle modalità di espletamento e nell'utilizzo degli
apparati tecnici e impiantistici necessari allo svolgimento delle manifestazioni. Per gli eventi di intrattenimento musicale e danzante si applicano i limiti di rumorosità previsti per le attività a carattere temporaneo stabiliti dalle regioni in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
**D.L. 5-10-1993 n. 400
Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime.
Art. 1 Comma 1
La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività
portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:
a) gestione di stabilimenti balneari;
b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
e) esercizi commerciali;
f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione
di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.
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