Regolamento Comunale Per istituzione disciplina e gestione Albo
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Regolamento Comunale Per istituzione disciplina e gestione Albo
COMUNE DI CAROSINO Provincia di Taranto REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISTITUZIONE, DISCIPLINA E GESTIONE DELL’ALBO COMUNALE E DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Approvato con deliberazione C.C. n.30 del 21 Luglio 2016 TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 Principi Il Comune di Carosino riconosce il ruolo dell’associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e intende valorizzarne la funzione, coerentemente con il principio costituzionale della sussidiarietà. Considera la sua presenza e radicamento sul territorio, una risorsa fondamentale capace di rappresentare i bisogni dei cittadini ed efficacemente interagire con l'Amministrazione nella definizione e realizzazione delle politiche sociali, di sviluppo della cultura, di tutela della salute e dell'ambiente, di valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni TITOLO II ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI Art. 2 Finalità ed oggetto E' istituito l'Albo comunale delle Associazioni articolato nelle seguenti sezioni : a) Sezione ambiente, scienza e sanità: tutela e valorizzazione dell’ambiente, del territorio, del paesaggio; promozione del dibattito, del confronto in campo scientifico; tutela della salute pubblica; b) Sezione cultura e tradizioni: promozione del dibattito, del confronto e della iniziativa culturale; delle libere scelte di formazione, della divulgazione nei diversi campi della cultura, della valorizzazione del patrimonio storico, artistico e delle tradizioni; c) Arte (cinema, teatro, danzo, musica): promozione e divulgazione delle diverse espressioni dell'arte. d) Sezione socio-assistenziale: tutela dei diritti civili inviolabili dei singoli e della collettività, promozione della persona senza distinzioni, diffusione del principio di solidarietà e inclusione sociale di categorie deboli; e) Sezione socio-educativa e religiosa: promozione di attività educative, formative e di relazione per la partecipazione alla vita sociale, promozione del dibattito sul senso religioso e sulla ricerca etica; g) Sezione sportiva e ludico-ricreativa: promozione di attività sportive, ludiche e ricreative; promozione della pratica sportiva e motoria. f) Sezione impegno civile: promozione dei temi e del dibattito sull’impegno civile, sulla legalità, sulla civile convivenza; g) Sezione economia, sviluppo del turismo sul territorio: promozione del dibattito sui temi dell’economia locale e globale, del lavoro, della formazione per il lavoro, valorizzazione a fini turistici del patrimonio locale. L'Albo è tenuto presso l'Ufficio Cultura e viene aggiornato annualmente. Ogni anno le Associazioni iscritte presentano autocertificazione attestante la permanenza dei requisiti richiesti per la iscrizione e la comunicazione di eventuali modifiche. Art. 3 Requisiti di iscrizione Possono richiedere l'iscrizione all' Albo le associazioni regolarmente costituite da almeno sei mesi che: −esercitino prevalentemente la loro attività nel territorio comunale e in favore dei cittadini del Comune di Carosino in via continuativa in uno dei settori di cui all'art. 2. −che costituiscano sezione locale di associazioni a carattere nazionale; −non perseguono finalità di lucro e non ripartiscono utili ai soci; −non fanno parte dell’articolazione politico amministrativa di alcun partito e/o di associazioni aventi finalità politiche −non siano organizzazioni sindacali, associazioni di categoria o che tutelino gli interessi economici dei propri associati. Art. 4 Modalità di iscrizione La domanda di iscrizione, redatta in carta semplice, secondo apposita modulistica, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal Responsabile locale e deve essere corredata della seguente documentazione: −copia dell'atto costitutivo o statuto o accordi fra gli aderenti redatti con atto formale; −codice fiscale dell' associazione; −elenco nominativo dei soci; −dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o responsabile locale inerente il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 e di accettazione della presente disciplina −copia dell'ultimo rendiconto consuntivo approvato, con esclusione delle associazioni nate nell' anno di presentazione della domanda; −relazione dettagliata sull'attività svolta e sui programmi che si intendono realizzare; −attestazione dell'assenza di finalità di lucro; −attestazione sulla composizione nominativa degli organi dell'associazione; −fotocopia non autenticata di un documento di identità del Presidente/legale rappresentante. La domanda incompleta può essere integrata su richiesta dell'Amministrazione nei termini dalla stessa indicati. Le associazioni iscritte ad albi e registri nazionali, regionali e provinciali sono iscritte d'ufficio nell'Albo Comunale, previa presentazione dell'avvenuta iscrizione nei suddetti albi, a condizione che abbiano una propria sede nel Comune di Carosino. Art. 5 Registrazione all'Albo Comunale delle Associazioni La domanda di iscrizione deve essere inoltrata entro il 30 settembre di ogni anno. Per le associazioni nate successivamente l'iscrizione all' Albo potrà avvenire in qualunque momento, decorsi sei mesi dalla regolare costituizione della stessa. La registrazione viene effettuata dall'ufficio Cultura previa verifica del possesso dei requisiti previsti. Il procedimento di registrazione deve concludersi con determinazione del Responsabile del Servizio Cultura entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuale documentazione integrativa. Art. 6 Finalità e caratteristiche dell'Albo L'albo ha finalità di censimento delle realtà associative presenti sul territorio. L'albo è pubblico, consultabile in apposita sezione del portale istituzionale del Comune di Carosino e depositato presso l'ufficio Cultura che ne cura l'aggiornamento e la verifica dei requisiti degli iscritti. L'iscrizione è gratuita. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per avere titolo : −ad accedere ad interventi economici a sostegno di attività ordinarie annuali manifestazioni o iniziative programmate, contributi straordinari; − a stipulare convenzioni al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale; − a partecipare con diritto di voto alle attività della Consulta di cui al titolo III Art. 7 Cancellazione La cancellazione dall' Albo viene disposta con atto del Responsabile del Servizio Cultura nei seguenti casi: −su richiesta dell'Associazione; −a seguito di verifica della cessazione di uno o più requisiti di iscrizione all'Albo; −svolgimento di attività in contrasto con le finalità e i principi ispiratori delle attività dell'Ente. TITOLO III CONSULT A COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI Art. 8 Finalità Il presente Regolamento disciplina la costituzione, le finalità e i compiti nonché il funzionamento degli organi della Consulta delle associazioni attraverso la quale il civico Ente e l'associazionismo locale perseguono le seguenti finalità: a) favorire e tutelare la partecipazione dei cittadini in forma associata; b) promuovere la cultura civile e democratica della comunità di Carosino, ispirata ai valori della solidarietà, della non violenza, della pace, della multiculturalità e della integrazione dei popoli e della partecipazione attiva alla vita sociale; c) istituire ambiti di confronto e di programmazione tra l'Amministrazione comunale e le Associazioni, integrando le specifiche esigenze e le differenti sensibilità verso obiettivi generali e comuni; d) promuovere la collaborazione ed il coordinamento tra le varie realtà associative presenti sul territorio; e) diffondere la conoscenza e lo scambio reciproco di informazioni e di esperienze delle singole Associazioni. Art. 9 Costituzione e durata E' costituita la Consulta delle Associazioni: a) è un organo di partecipazione che rappresenta le esigenze delle Associazioni in relazione alle specifiche attività di ciascuna; b) è la sede per il libero confronto e per la promozione di progetti condivisi; c) esercita funzioni consultive e propositive nei confronti dell'Amministrazione comunale con la quale collabora sia nella promozione della democrazia partecipativa dei cittadini, sia nella elaborazione – a richiesta o di propria iniziativa – di studi, istanze, relazioni e proposte; Essa è priva di scopi politici. Alla Consulta aderiscono, su base volontaria, associazioni, enti e organizzazioni operanti sul territorio comunale ed iscritte all'Albo delle Associazioni. Ad essa non possono aderire partiti politici o associazioni sindacali o aventi finalità politiche e tutti coloro che difendono interessi economici e/o di categoria. L'Amministrazione Comunale, promotrice della Consulta, ne favorisce l'attività, pone a disposizione i mezzi per il suo funzionamento e concede l'uso di propri locali per gli incontri, previa richiesta con preavviso di almeno sette giorni. L'Amministrazione al fine di incentivare le iniziative ed i progetti proposti dalla Consulta e che prevedano la collaborazione di tre o più realtà associative che ne facciano parte, può destinare una apposita voce del bilancio di previsione a contributi economici a sostegno delle iniziative della Consulta. L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare alla Consulta delle Associazioni la organizzazione o la co-organizzazione di specifici eventi e/o iniziative e/o manifestazioni di natura istituzionale. Art. 10 Organi della Consulta Sono organi della Consulta: • L'Assemblea dei Delegati delle Associazioni; • Il Comitato di Coordinamento. Gli organi della Consulta hanno la durata di due anni, rinnovabili solo una volta. Art. 11 Assemblea dei Delegati delle Associazioni L'Assemblea dei delegati è il massimo organo decisionale della Consulta. E' composta da due delegati (uno effettivo ed uno supplente) designati da ciascuna delle associazioni appartenenti alla Consulta. I membri supplenti possono partecipare all' Assemblea senza diritto di voto. In caso di assenza, i membri effettivi sono sostituiti dai supplenti con pienezza di diritti. Non sono ammesse ulteriori deleghe. Un membro può rappresentare una sola Associazione. Ogni Associazione può sostituire in qualsiasi momento i propri rappresentanti (effettivo e supplente) inviando apposita comunicazione scritta all'ufficio Cultura. Il Sindaco o suo delegato è invitato permanente senza diritto al voto. Su invito del Comitato di Coordinamento possono partecipare ai lavori dell'Assemblea senza diritto al voto rappresentanze esterne alla Consulta ai fini di consultazione, promozione ed integrazione dei programmi. L'Assemblea elegge il Comitato di Coordinamento. La votazione avviene con voto segreto. Spetta all'Assemblea determinare le direttive generali e i programmi di attività, esprimere pareri e verificarne l'attuazione da parte del Comitato. L'Assemblea si riunisce di norma almeno due volte nell'anno su convocazione del Coordinatore o su richiesta di almeno i due terzi dei suoi componenti o su richiesta della Giunta Comunale. Le sedute dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione è sufficiente 1/3. Le sedute sono presiedute dal Coordinatore della Consulta; in caso di sua assenza, assume la presidenza dell'Assemblea il Vice Coordinatore o altro componente del Comitato di Coordinamento La validità delle decisioni è acquisita con voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche e tutti i cittadini possono assistervi. All'Assemblea spetta formulare e presentare all'Amministrazione comunale proposte e pareri su argomenti di partecipazione popolare e solidarietà sociale, determinare i programmi di attività della Consulta, favorire la diffusione delle iniziative, la conoscenza e lo scambio tra le Associazioni. Art. 12 Il Comitato di Coordinamento Il Comitato di Coordinamento è eletto dall'Assemblea dei delegati secondo criteri di rappresentatività dei diversi settori dell'associazionismo, come individuati nell'art. 2 del presente Regolamento. Gli aventi diritto al voto esprimeranno un numero massimo di due preferenze per ciascuna sezione e risulteranno eletti due rappresentanti per sezione che abbiano conseguito il maggior numero di voti. Il Comitato di Coordinamento nomina al proprio interno il Coordinatore, il Vice Coordinatore e il Segretario. E' l'organo di coordinamento della Consulta e lo strumento per realizzare gli orientamenti e le proposte scaturite dall'Assemblea, non è previsto per questo alcun compenso. Ai lavori del Comitato di coordinamento possono partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco o suo delegato. Tutte le decisioni del Comitato di Coordinamento sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, per la validità della seduta è necessario che siano presenti almeno la metà dei componenti. Il Segretario cura la tenuta dei verbali e il deposito degli atti e documenti da sottoporre all' Assemblea dei Delegati. Copia dei verbali resta a disposizione dell'Amministrazione Comunale e di tutti delegati dell' Assemblea. Art. 13 Norme transitorie e finali Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, alle associazioni presenti sul territorio comunale verrà inviata apposita scheda di rilevazione per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo e moduli per la domanda di nuova iscrizione all'Albo nonché per l'adesione alla Consulta. L'Assemblea dei delegati, in fase di prima applicazione del presente regolamento, è convocata e presieduta dal Sindaco o suo delegato.