Diritto doganale e delle accise
Transcript
Diritto doganale e delle accise
Diritto doganale e delle accise Gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità 43 (Tuld) i cui istituti sono stati riordinati con revisione delle procedure di accertamento e di controllo dal D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374 in attuazione di una serie di direttive comunitarie intervenute in materia. autore Massimo Scuffi Consigliere della Corte di Cassazione - Presidente di Sezione della Commissione tributaria provinciale di Milano La Relazione è pubblicata anche su Il Fisco (monografia) n. 19/2008 Tra i diritti di confine rientra pacificamente anche l’Iva assolta sulle importazioni (dai Paesi terzi) prevista dall’art. 70 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (3) la cui riscossione è riconosciuta in capo all’Ufficio doganale e non all’Ufficio Iva (4). I diritti di confine gravano esclusivamente sulle merci provenienti dagli Stati extra UE e sono accertati e L’obbligazione doganale ed i suoi presupposti liquidati dagli Uffici finanziari dei singoli Stati sulla base di una tariffa doganale unificata a livello europeo che assicura un trattamento impositivo uniforme con I tributi doganali, meglio detti diritti trasferimento del gettito direttamente alla doganali, sono quei diritti che la dogana è Comunità di essa costituendo “risorsa tenuta a riscuotere in forza di legge in propria”. relazione alle operazioni doganali (ad esempio, i diritti di visita sanitaria e la tassa portuale (2)) e tra essi sono ricompresi i diritti di confine costituiti dai dazi, dai prelievi e dalle altre imposizioni all’importazione o all’esportazione previsti dai Regolamenti comunitari nonché – per quanto concerne le merci in importazione – i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine e ogni altra imposizione o La CEE, infatti, è una unione doganale che si diversifica dalla zona di libero scambio (qual è la SEE per Paesi EFTA che liberalizza solo gli scambi interni con esclusione – tra l’altro – dei prodotti ittici ed agricoli) perché – oltre a vietare i dazi e le tasse ad effetto equivalente all’interno del mercato unico – adotta una tariffa comune verso i Paesi terzi. sovrimposta di consumo a favore dello Stato. Essi sono regolati dalla normativa base contenuta nel D.P.R. 23 gennaio 1973, n. Si tratta di una unione doganale perfetta perché consente la libera circolazione anche ai prodotti di Paesi terzi (in c.d. “libera pratica”), adotta una regolamentazione unitaria (codice doganale comunitario) soggetta di dolo o colpa grave (6)). a interpretazione uniforme attraverso il rinvio Il sorgere del rapporto d’imposta pregiudiziale ex art. 234 del Trattato CE presuppone dunque il duplice requisito a) (5), destina le entrate ricavate dalla tariffa dell’attraversamento della linea doganale; comune al bilancio comunitario. b) della destinazione al consumo della merce nel mercato interno ed in via Il giudice tributario – oggi – è dunque chiamato ad applicare – nel quadro delle definitiva impressa dalla dichiarazione doganale. disposizioni generali in materia doganale – non solo il D.P.R. n. 43/1973 (Tuld) e – per quanto di pertinenza – il D.P.R. n. 633/1972 ma anche il Reg. (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992 istitutivo del “Codice doganale comunitario” (CDC) riformulato nella nuova versione del Reg. (CE) n. 2700/2000 del 16 novembre 2000, ed il Reg. (CEE) n. 2454 del 2 luglio 1993 con le norme di attuazione (DAC). È la dichiarazione doganale (Documento Unico Amministrativo – DAU) che perfeziona il presupposto impositivo che la normativa comunitaria (art. 201 del codice di procedura civile) – in sintonia con la norma nazionale – identifica in una fattispecie “complessa” costituita da un elemento fattuale (introduzione nel territorio CE di merce proveniente da Paesi terzi) e da una determinazione di In tal senso egli opera come vero e proprio giudice comunitario. volontà (destinazione impressa dall’importatore al consumo mediante la dichiarazione doganale). Il presupposto dell’obbligazione tributaria doganale è specificato nell’art. Anche nella procedura di daziato 36 del Tuld che lo individua – per le merci sospeso allo stato estero – nella loro destinazione regolamento doganale interno di cui al al consumo entro il territorio doganale e – R.D. 13 febbraio 1896, n. 65, tuttora in per le merci nazionali – nella loro vigore per quanto non in contrasto con le destinazione al consumo fuori dal territorio disposizioni del D.P.R. n. 43/1973, ai stesso, presumendo immessa al consumo sensi dell’art. 347 di detto testo unico anche la merce indebitamente sottratta ai (dove è la stessa Dogana – in attesa di vincoli non avere informazioni sull’attendibilità della termini documentazione presentata dall’operatore prescritti ovvero non rinvenuta nel corso o sulla natura della merce dichiarata – a delle predette operazioni salvo che sia procrastinare il recupero degli eventuali andata distrutta o smarrita per caso maggiori diritti previa acquisizione di fortuito o forza maggiore (cioè per eventi idonea garanzia (7)) il dies a quo è fatto non imputabili al soggetto passivo a titolo risalire al momento dell’accettazione della doganali presentata alle (contrabbando), verifiche nei ai sensi dell’art. 164 del dichiarazione (8). Queste operazioni sostanzialmente Così pure in altre ipotesi di differimento della liquidazione e riscossione (9) il presupposto della obbligazione è sempre stato individuato nella importazione della merce e non nella determinazione finale del tributo (10). di godono un regime di sospensione di imposta destinato a venir meno (sin dall’origine) solo se l’importazione o l’esportazione si tramuti in definitiva. Il regime di sospensione presuppone dunque che la manipolazione del prodotto sia “usuale” o “perfezionativa” e Si tratta di procedure, queste, che che venga comunque assicurata l’identità della merce. incidono sulle sole fasi attuative attinenti all’accertamento e alla liquidazione dei diritti doganali e non anche sul presupposto dell’obbligazione e la data del suo sorgere, coeva a quella apposta sulla dichiarazione accettata (11). La manipolazione non deve incidere – invece – sulle”caratteristiche essenziali” così come individuate dal CDC (art. 24) in materia di “origine della merce” (riferibile al luogo in cui è avvenuta la lavorazione “sostanziale” che ha originato il prodotto Eseguendo l’importazione a daziato sospeso la merce è immessa in consumo non diversamente che per l’importazione definitiva sicché – sotto questo profilo – non vi è differenza tra l’una e l’altra nuovo) perché nel sistema doganale comunitario i regimi speciali o comunque agevolati comportano la necessità che le merci siano mantenute nello “stato” in cui si trovavano all’origine (12). fattispecie perché entrambe realizzano il medesimo esito doganale di liberare le Parimenti restano esenti da merci dal vincolo di indisponibilità (sia pur imposizione tutte quelle operazioni di a diverse condizioni). mero passaggio delle merci nel territorio doganale Si considera, invece, non avverato il (cosiddette operazioni di transito comunitario). presupposto al cospetto di operazioni di importazione e di esportazione solo temporanee che non comportano una destinazione finale al consumo nel nostro Paese ovvero in un Paese straniero ma solo l’assoggettamento della merce a determinate fasi di lavorazione, riparazione o trasformazione in vista del La base imponibile è generalmente costituita dal prezzo della merce al lordo di tutti i costi imballaggio, sopportati trasporto, assicurazione) sul (mediazione, carico-scarico, quale valore complessivo viene commisurata l’aliquota della tariffa doganale comunitaria. successivo rientro nel Paese di provenienza. Attualmente vige la Tariffa Doganale d’uso integrato comunitaria (TARIC) realizzata in forza di una “nomenclatura sensi degli artt. 4, n. 5), e 12 del codice combinata” doganale comunitario. che tiene conto delle caratteristiche merceologiche del prodotto ma anche di altri elementi tariffari per Dell’ITV non può invece formalmente renderla il più possibile uniforme in tutto il giovarsi il terzo ancorché per la medesima territorio dell’Unione europea. merce, ma quel parere può sicuramente costituire La TARIC si presenta come una raccolta sistematica – per settori un punto di riferimento privilegiato nell’ambito di indagini giudiziali eventualmente affidate a CTU. merceologici – di voci doganali nelle quali trovano collocazione le merci oggetto di scambi commerciali internazionali. L’informazione anche alla viene comunicata Commissione UE per l’aggiornamento della banca dati. Gli operatori economici, i quali intendono conoscere la voce doganale Se vi sono informazioni divergenti sulla pertinente nella quale rientra la merce che classificazione di una stessa merce, la intendono importare od esportare per il questione – ove non venga risolta tra gli calcolo dei dazi ovvero degli importi di Stati membri interessati – viene portata restituzione alle esportazioni di cui pos- all’esame dell’apposito Comitato per la sono beneficiare nell’ambito della politica classificazione delle merci: classificazione agricola comune, possono fare richiesta di che informazione tariffaria vincolante (ITV) omogenea e non può variare da uno Stato all’autorità doganale, che resta per l’effetto all’altro secondo valutazioni discrezionali vincolata nei confronti del destinatario per divergenti delle singole autorità con il un periodo di 6 anni dalla data della rischio comunicazione discriminatori tra gli operatori economici (art. 12 del codice doganale comunitario) così come la ITV deve rimanere di il più determinare possibile trattamenti interessati. resta impegnativa nei confronti di quello stesso destinatario per le autorità di tutti gli Stati membri (art. 11 del DAC) (13). Spetta al giudice nazionale – nell’ambito della inerente conflittualità – assumere le decisioni necessarie affinché Si tratta di una forma di “interpello” venga applicata una ITV conforme al specifico rispetto a quello “generalizzato” diritto previsto del giudice tributario facultato ad annullare la contribuente (art. 11 della L. 27 luglio determinazione dell’autorità doganale che 2000, n. 212) che sfocia in un “parere” (sul contrasta con la nomenclatura combinata modello del codice doganale tedesco del e dichiarare la corretta classificazione, 1898) costituente “decisione” ricorribile a così dallo Statuto dei diritti comunitario, cooperando restando alla quindi il applicazione uniforme anche di questo aspetto tecnico L’obbligazione ed i presupposti delle accise del diritto comunitario (14). L’Ufficio procede alla riscossione dei diritti sulla base dell’autoliquidazione operata con apposita dichiarazione dal Per quanto concerne il comparto delle dogana accise – comprendente per definizione (“bolletta doganale”) verificando poi la legislativa tutta l’imposizione indiretta sulla correttezza dei dati e procedendo, se del produzione e sui consumi prevista con la caso, denominazione presentatore alle recupero a della merce occorrenti posteriori in rettifiche degli con eventuali di “imposta di fabbricazione o di consumo” e corrispondenti sovrimposte – anche esso è maggiori tributi. stato completamente riordinato sotto le Da queste prime indicazioni già si spinte delle direttive comunitarie. intuisce come tale meccanismo impositivo, soprattutto per le eccezioni e/o esenzioni Il processo di allineamento comunitario che lo integrano, sia suscettibile di aprire della imposizione indiretta è iniziato con le vasti contenziosi tra il soggetto passivo disposizioni armonizzatrici del D.L. 30 d’imposta (che l’art. 38 del Tuld individua agosto 1993, n. 331, convertito, con nel “proprietario della merce” e – solidal- modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. mente – in “tutti coloro per conto dei quali 427 (che ha limitato le imposte di la merce è stata importata od esportata”) e fabbricazione l’Amministrazione (oggi minerali, oli lubrificanti e bitumi, bevande Agenzia delle Dogane) specie quando alcoliche e fiammiferi mentre le imposte di venga in discussione la determinazione consumo dell’imponibile, le modalità di applicazione elettrica, metano e tabacchi) e si è, da del corrispondente tributo, le esenzioni da ultimo, tradotto nella disciplina organica tariffa. contenuta nel D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. finanziaria 504 L’Italia è tra i Paesi più restrittivi nei controlli e le pratiche doganali che sembrano – peraltro – destinate ad alle alle (“Testo categorie categorie unico delle degli oli dell’energia disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative” - Tua). attenuarsi con la “modernizzazione” del codice doganale comunitario prefigurante L’art. 2 del Tua contiene – nel ridotto uno sdoganamento “centralizzato” presso novero dei prodotti imponibili – una Paesi prescelti per l’adeguatezza delle puntuale specificazione del presupposto strutture che permetterà all’operatore di impositivo utilizzarle indipendentemente dal luogo di fattispecie a formazione complessiva destinazione (15). che sorge al momento della fabbricazione che si sviluppa in una (16) (od importazione) del prodotto sottraggono all’imposizione a sensi sottoposto ad accisa ma l’esigibilità del dell’art. 4 del Tua (e dell’art. 37 del Tuld) tributo è posticipata all’atto di immissione solo quando si tratti di perdite di volume o al consumo del prodotto stesso nel di peso in dipendenza di fenomeni fisici, territorio dello Stato. chimici o biologici ovvero di dispersioni o vanificazioni della merce medesima Fino al momento dell’immissione al durante il deposito od il trasporto senza consumo le merci rimangono in un regime utilizzazione o manipolazione, per cui la fiscale perdita del bene dovuto a furto o rapina sospensivo, circolando nel territorio dell’UE e venendo tassate nel (che Paese di destinazione (per le merci “spossessamento”) non ne comporta il provenienti da Paesi terzi scontando so- venir meno, ma solo la sottrazione a vrimposte vantaggio di confine corrispondenti provocano dell’autore entrambi del lo delitto che all’accisa gravante sugli analoghi prodotti consente comunque al bene sottratto di interni). entrare nel circuito commerciale rimanendo così assoggettato ad imposta La circolazione intracomunitaria in (17). regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accisa deve avvenire esclusivamente tra Anche depositi fiscali (c.d. interconnessione) ed l’inerente attraverso apposita suscettibile di coinvolgere una pluralità di Ammini- soggetti l’utilizzo documentazione di (Documento strativo di Accompagnamento - DAA). in relazione conflittualità passivi alle accise giudiziaria come avviene è nella materia doganale. Le merci andate perdute o distrutte in L’art. 2 del decreto legislativo citato regime di sospensione per caso fortuito o annovera, infatti, come obbligati solidali forza il titolare del deposito fiscale dal quale maggiore (cioè per fatti non imputabili al soggetto passivo a titolo di avviene dolo o colpa grave ovvero a lui imputabili garante del pagamento del tributo) e per colpa lieve) o che hanno subito cali chiunque nei confronti naturali o tecnici (nei limiti di ammanco verifichino i presupposti fissati forfetariamente in via presuntiva da dell’imposta: appositi decreti ministeriali) fruiscono di un (sempre e comunque) e l’intermediario abbuono di imposta. tramite il quale viene immessa al consumo l’immissione in in consumo del pratica di il quale (il si esigibilità fabbricante la merce (compreso il trasportatore). È È stato peraltro precisato che i stato, infatti, quantitativi che risultano mancanti in sede fraudolenta di presentazione, verifiche e controlli si fabbricazione affermato evasione che in tema di dell’imposta di deve ritenersi assoggettato al tributo oltre che alle pagamento sanzioni penali non solo il produttore ma trasportatori) (18). dell’imposta (quali i chiunque sottragga o concorra a sottrarre il prodotto (nella specie olii minerali) all’accertamento ed al pagamento Tra gli obbligati alla corresponsione del tributo doganale è stato per lungo tempo ricompreso per fictio iuris anche la figura dell’imposta (18). dello spedizioniere doganale per fatti Il contenzioso sulle accise è praticamente assimilato a quello doganale rimandando gli artt. 3 e 14 del D.Lgs. n. 504/1995 alle disposizioni del D.P.R. n. 43/1973 – D.Lgs. n. 374/1990 – D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, in addebitabili all’importatore, relativamente a merce immessa al con-sumo in regime di sospensione di imposta in conseguenza della presentazione di false dichiarazioni di intenti. tema accertamento, liquidazione, pagamento e La prospettazione transitare riscossione dell’imposta. la spedizioniere I soggetti che faceva responsabilità si fondava sul sullo “rischio professionale” per essersi quegli fidato della bontà della dichiarazione rilasciata Le controversie aventi ad oggetto il dall’importatore ed aver omesso di recupero dei diritti doganali sono sovente controllarne la veridicità e trovava anche caratterizzate un qualche aggancio in una risalente da diversificazione soggettiva ancorché resti invariato il giurisprudenza presupposto oggettivo stante la pluralità di che l’utilizzo di documenti falsi rientrava obbligati “in solido” al pagamento dell’im- nella categoria dei rischi professionali che posta incombono sull’agente doganale, il quale (proprietario – detentore e/o comunitaria rispondere affermante presentatore della merce in dogana – tutti doveva dell’esazione dei coloro per conto dei quali è stata importata maggiori dazi richiesti dalla Dogana (19). od esportata). Peraltro, l’espressione “agente Altrettanto avviene per le accise dove doganale” utilizzata in quella decisione coobbligati con gli operatori professionali con riferimento agli operatori olandesi non che ricevono il prodotto sono i titolari del significava deposito fiscale per i quantitativi immessi dichiarante doganale (cioè mandatario con al consumo dal loro impianto. rappresentanza) senza Soggetti passivi del rapporto tributario affatto sibbene rappresentanza, riferimento si basava spedizioniere mandatario per sulla cui il figura – oltre il fabbricante o produttore – sono conosciuta nel diritto olandese di soggetto poi tutti coloro che concorrono a sottrarre che opera in nome proprio, con esclusione il del rapporto di mandato con rappresen- prodotto all’accertamento ed al tanza che è invece alla base della figura disapplicata dai giudici nazionali perché dello ritenuta incompatibile con l’art. 2.1 del spedizioniere doganale prevista dall’ordinamento italiano. Reg. (CEE) n. 1031/88 del Consiglio 10 aprile 1988 – entrato in vigore il 1° La giurisprudenza nazionale è venuta gennaio 1989 e riprodotto nell’art. 201, così ad evolversi mettendo in evidenza paragrafo 3, del CDC – restando escluso come il controllo spedizioniere effettuato dallo che essere solo rispondere poteva potesse es-sere chiamato a dell’adempimento documentale e quindi la sua eventuale dell’obbligazione doganale chi, come lo responsabilità non poteva che essere spedizioniere italiano, agiva in nome e per limitata alla non corrispondenza fra la conto dichiarazione che egli rendeva in dogana transitata in dogana (20). del proprietario della merce e la situazione oggettiva della merce così come risultava dalla documentazione fornita dall’importatore. La Corte in particolare ha messo in risalto il carattere regolamentare della norma Il richiamo “direttamente responsabilità applicabile” per il solo fatto e nel momento sussidiaria prevista dall’art. 41, comma 2, in cui la situazione di incompatibilità si del rivelarsi manifestava, senza necessità di alcuna pertinente solo in relazione alla imposta declaratoria formale prevalendo essa sulle complementare e suppletiva, la quale era disposizioni di diritto interno ancorché l’unica a chiamare in causa la diligenza anteriori (21). Tuld alla comunitaria poteva dun-que dello spedizioniere nell’espletamento del suo compito posto che l’estensione della Del resto l’Italia era stata già fatta sua responsabilità andava rintracciata oggetto di procedura di infrazione proprio nell’ambito dell’“intrinseco collegamento” per non aver adeguato tempestivamente con la normativa interna al principio espresso la sfera delle sue attribuzioni professionali. dalla disposizione comunitaria, tanto è che l’art. 41 del Tuld veniva poi abrogato Al contrario la dichiarazione di intento che dava diritto all’esenzione ineriva ad un comportamento eccedente il dall’art. 28 della L. 8 maggio 1998, n. 146 e riformulato l’art. 56 del Tuld. mero rapporto doganale di importazione ed Per effetto della nuova disciplina lo implicava un potere di ispezionare la spedizioniere o chiunque altro presenti la contabilità dell’impresa importatrice che lo merce per conto di altri diventa perciò spedizioniere non aveva. soggetto passivo dell’obbligazione tributaria solo quando agisce nell’ambito Tale normativa è stata quindi della rappresentanza “indiretta” diven- tando lui stesso dichiarante e dunque Non a caso l’art. 202 del CDC ricollega responsabile solidale con il rappresentato la coobbligazione delle persone diverse nell’obbligazione doganale (art. 38 del dall’importatore alla partecipazione Tuld). dell’evento alla consapevolezza od dell’irregolarità (sapevano o dovevano Situazione analoga si presenta con riferimento alla fiscalità interna sapere). (Iva all’importazione). Ed è stata prospettata anche una sorta di L’art. 8, comma 3, della L. 25 luglio 2000, n. 213 in funzione di interpretazione autentica ha, infatti, espressamente doganale lo dalla pagamento escluso spedizioniere responsabilità del tributo, a per fronte il di dichiarazione d’intento da lui presentata in dogana, tenendone responsabili soltanto coloro (cessionari, committenti, importatori) che tale dichiarazione avevano sottoscritto (22). incompatibilità rispetto alla norma comunitaria dell’art. 12 del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374 nella parte in cui prevede che lo spedizioniere (inter- nazionale) – il quale può beneficiare dell’ammissione semplificate abituali al alle pari interessati procedure degli da importatori frequenti arrivi dall’estero e come tali autorizzati – previa prestazione di idonea cauzione – a disporre immediatamente della merce a prescindere dalla presentazione in dogana (c.d. Anche in questo caso non si poteva esigere dallo spedizioniere di verificare la “franco sdoganato”) – resti solidalmente responsabile con il proprietario della merce. contabilità della impresa e, in relazione ad ogni singola operazione di importazione, accertare l’esistenza di un plafond Iva attualmente inclusione disponibile delle costituito operazioni con legislativa- mente previste (art. 68 del D.P.R. n. 633/1972) per poter usufruire Al contrario, lo spedizioniere va considerato responsabile nella misura in cui risulti da lui conosciuta o conoscibile la situazione di apparenza coprente l’irregolare introduzione della merce nel territorio comunitario. dell’esenzione di imposta. In tal senso la responsabilità può Ove si “responsabilità voglia risalire paritetica” alla dello spedizioniere per le operazioni doganali è necessario accertarne la colpevolezza, cioè la sua partecipazione dolosa o colposa. emergere dalle modalità con cui gli vengono impartite le istruzioni doganali o dalla fittizietà delle operazioni coeve ad ogni suo intervento ovvero da altri elementi anche presuntivi che escludano lo stato di sua buona fede (23). altrui richiamata dall’art. 1936 del codice In linea con la posizione autonoma rivestita dallo spedizioniere doganale rispetto al proprietario della merce si colloca poi l’ulteriore affermazione della giurisprudenza di legittimità (24) secondo cui, quando lo spedizioniere doganale, nell’eseguire le operazioni in dogana per conto del proprietario della merce, si avvale della facoltà di differire il pagamento dei tributi doganali, ai sensi degli artt. 78 e 79 del Tuld, stipulando all’uopo con la società di assicurazioni una polizza fideiussoria, sostitutiva garantita nel debito inerente a detti tributi, a tale compagnia, che per il suddetto titolo sia stata escussa dall’Amministrazione finanziaria, deve essere riconosciuto diritto di surrogazione e regresso (artt. 19491951 del codice civile) nei confronti del proprietario importatore, il quale, nonostante il ricorso all’attività dello spedizioniere, è l’unico soggetto passivo del rapporto e, quindi, codice civile ricollegano rispettivamente la surrogazione ed il regresso a favore del fideiussore resta l’obbligazione del proprietario importatore mentre contratta dall’operatore quella doganale per avvalersi delle modalità di pagamento previste dal sistema delineato dal Tuld si interpone quale accessorio del debito principale come tale rientrando nella garanzia prestata dal fideiussore ex art. 1942 del codice civile (25). della cauzione ed identificante l’obbligazione tributario civile alla quale gli artt. 1949 e 1959 del dell’obbligazione Di conseguenza, i rapporti tra proprietario importatore e spedizioniere che li contraddistinguono (quali il mancato pagamento dei diritti doganali con le somme ricevute dal primo da parte del secondo) sono da considerare momenti interni che non interferiscono sul debito di imposta o sulla fideiussione non essendo opponibili né al creditore (Amministrazione finanziaria) né al garante (istituto assicuratore). garantita. In conclusione, il comportamento dello Si è sostenuto che non ha senso parlare di nuovo rapporto obbligatorio – aggiuntivo ovvero novativo, insorto in capo allo spedizioniere per effetto della convenzione del pagamento periodico o differito al quale il proprietario rimarrebbe estraneo non avendovi partecipato né avendovi tratto beneficio. spedizioniere che – incaricato dall’importatore di versare le imposte doganali e fornito della relativa provvista – non adempie l’incarico anche attuando una condotta palesemente fraudolenta e penalmente rilevante attraverso la contraffazione dei documenti (quale, ad esempio, la costituzione di bollette false), non esonera il contribuente importatore Se l’obbligazione tributaria garantita resta il debito di imposta gravante sul proprietario importatore, l’obbligazione dall’assolvimento dell’obbli-gazione tributaria che rimane a suo carico a prescindere dal fatto che il delegato abbia frutto di comportamento abusivo e frau- agito in maniera negligente o scorretta. dolento del beneficiario (27). La figura del garante entra in gioco Secondo i principi civilistici, invero, non assume rilevanza il fatto che il mandante abbia fornito la provvista allo spedizioniere perché il comportamento negligente o scorretto del delegato, tanto ai danni del rappresentato, quanto ai danni del terzo, rileva solo ai fini dei rapporti interni fra mandante e mandatario, legittimando solamente il primo all’azione di rivalsa per l’indebito arricchimento dello stesso e, eventual-mente, per il risarcimento dei anche nel documento di cauzione dei diritti doganali denominato Carnet TIR, titolo che rende il trasporto internazionale di merci su strada senza che il carico, allorché vengano attraversate più frontiere – sia soggetto al pagamento di dazi o tasse equivalenti presso gli uffici doganali di passaggio né debba sottostare a controlli ulteriori a quelli normalmente previsti presso la dogana danni patiti. possibile di partenza e quella di destinazione27. Tra i soggetti obbligati – come si è Ogni Stato aderente alla Convenzione visto sopra – rientrano anche i garanti. TIR abilita un ente all’emissione dei I regimi doganali assistiti da garanzia carnets nonché ad assumerne la garanzia che consentono all’Amministrazione, a verso le Autorità dello Stato in cui è sito fronte dell’inadempimento dell’obbligato l’ufficio doganale di entrata nel momento principale, l’escussione diretta del garante in cui le merci sono accettate in transito. quale coobbligato solidale con il soggetto In Italia l’ente garante istituito allo garantito sono tipiche dei depositi e dei scopo regimi di transito. è rispondere l’Unioncamere del chiamato pagamento dei a diritti L’atto costitutivo di garanzia globale doganali non solo per le merci menzionate per le operazioni di transito comunitario nel carnet TIR ma anche per ogni altra (artt. 189 e seguenti del CDC e 359 e che si trovi comunque stivata all’interno seguenti del DAC) obbliga il garante ad del veicolo. effettuare il pagamento fino alla concorrenza dell’importo massimo ga- Il carnet TIR preso in carico dall’ufficio rantito “a prima richiesta scritta” delle doganale di partenza resta valido per tutto autorità competenti, sicché resta preclusa il l’opponibilità dell’operazione di eccezioni attinenti le tragitto fino al all’ufficio completamento doganale di vicende del rapporto garantito e le sue destinazione e per l’adempimento delle modalità di gestione, salvo l’exceptio doli conseguenti obbligazioni deve esse-re a qualora la richiesta appaia prima facie propria volta prestata in favore di Union- camere garanzia fideiussoria a prima munque richiesta da parte della ditta che intende pagamento, non derivando nullità da una iscriversi al registro e quindi avvalersi del imperfetta progressione cronologica (28). inoltrata l’intimazione di relativo regime. Secondo l’espressa previsione della L’art. 8, comma 7, della Convenzione, Convenzione (versione 1959) l’ambito prevede che, allorché le somme diventino della esigibili, reclamarle comminate penalità, incluse le sanzioni autorità amministrative depenalizzate, a meno che competenti devono, nella misura del pos- la responsabilità penale (che è personale) sibile, chiederne il pagamento alla(e) sia sussistente al momento di operatività persona(e) della garanzia e solo successivamente “prima all’associazione di garante le direttamente tenuta(e) a pagarle”. garanzia comprende anche le (quando l’obbligazione del garante ha acquisito il suo definitivo contenuto) la È stato ritenuto che questa regola non istituisce a favore del garante un beneficio di preventiva escussione che è principio di sanzione penale sia stata modificata in sanzione amministrativa (29). Il trattamento natura “eccezionale” che può derivare solo tariffario da convenzione tra le parti o da espressa indicazione nella legge perché derogatorio del criterio generale di solidarietà che L’origine della merce oggetto di rende corresponsabili – a scelta del credi- importazione nel territorio della Comunità tore – i soggetti del rapporto di garanzia europea ha influenza determinante ai fini istituito per rafforzare il credito dell’Erario. del trattamento daziario. Tanto meno introduce una condizione Proprio l’origine, unitamente alla di proponibilità dell’azione contro l’istituto quantità, al tipo, al valore della merce garante dichiarata in dogana concorre a costituire ma soltanto prescrive che l’intimazione sia rivolta con precedenza al base di calcolo dell’imposizione daziaria. soggetto obbligato in via principale – quale trasportatore della merce – in funzione L’origine può giocare a favore come a meramente strumentale all’adempimento. sfavore dell’importatore: prodotti originari di Paesi terzi possono scontare dazi Il fatto poi che la disposizione particolarmente consistenti (c.d. dazio specifichi che tale priorità venga rispettata antidumping) ovvero esserne esentati in solo nei “limiti del possibile” esclude tutto od in parte (è il caso dei prodotti dei conseguenze Paesi in via di sviluppo). caducatorie dalla sua inosservanza temporale laddove risulti co- Vi è una differenza sostanziale tra i insuperabili limiti quantitativi (a due istituti. Il dazio antidumping è misura contingente o a massimale) per evitare protettiva che esse – invadendo il mercato – a beneficio degli Stati appartenenti alla Comunità in relazione all’importazione di particolari danneggino i produttori locali. prodotti provenienti da Paesi terzi ad un prezzo più La Comunità può unilateralmente basso di quello praticato sul mercato accordare vantaggi daziari ad un certo nazionale (ad esempio, la Corea del Sud). gruppo di paesi (c.d “Sistema delle Preferenze Le disposizioni dei vari provvedimenti comunitari che istituiscono dazi antidumping considerano, infatti, oggetto stipulare Generalizzate”) appositi accordi ovvero bilaterali identificando i prodotti che beneficiano della preferenza tariffaria. di dumping un prodotto quando il suo prezzo all’esportazione verso la Comunità è inferiore al valore normale di un prodotto simile. di scegliere per la determinazione del valore in dogana il prezzo pagato in una transazione precedente a quella sulla cui base è avvenuta la dichiarazione in dogana (facoltà concessa a determinate condizioni dall’art. 147 del DAC) possa contrapporsi un identico viene fornita alla dogana comunitaria presso la quale è effettuata l’operazione di Si discute peraltro se alla libertà dell’operatore La prova dell’origine da tali Paesi potere dell’Amministrazione doganale sulla base del medesimo cri- importazione mediante l’esibizione di appositi certificati che debbono scortare la merce e vengono emessi – su richiesta degli esportatori – dalle autorità competenti del Paese di origine del prodotto: l’EUR 1 per i Paesi con cui l’Unione europea ha sottoscritto appositi accordi; il FORM A per i Paesi che beneficiano di preferenze tariffarie generalizzate . terio. Il concetto di origine è differente da Sulla questione è stato proposto dalla quello di provenienza. Corte di Cassazione quesito pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 234 del Trattato tuttora pendente (30). Il primo attiene al fatto che una merce è stata realizzata in un certo luogo, il secondo al fatto che essa giunga da un Il sistema tariffario preferenziale trae invece origine da accordi doganali di agevolazione daziaria riconosciuti ai Paesi in via di sviluppo dalla CE sulla base di elenchi di merci specifiche ed entro determinato Paese dove è stata interamente realizzata (in tale caso il concetto di origine e di provenienza coincidono) oppure è stata ivi oggetto di lavorazione o trasformazione nella misura e secondo le condizioni fissate dai vari autenticità della relativa documentazione o Regolamenti ed Accordi preferenziali (le l’esattezza delle informazioni. cui linee generali si rinvengono nel Capitolo II del Titolo II del CDC e nel titolo IV° del DAC). In tal senso dispone il Reg. (CEE) n. 693/88 della Commissione del 4 marzo 1988 sull’applicazione delle preferenze In questo caso le tali merci – pur tariffarie (ed analogamente il Reg. (CEE) originarie da altri Paesi – acquistano n. 343/92 della Commissione del 22 l’origine dove l’operazione è avvenuta. gennaio 1992) che disciplina la procedura di inchiesta (invio del certificato al c.d. Ad esempio, ai fini dell’applicazione della preferenza tariffaria, vige per l’area controllo a posteriori) con eventuale sospensione del regime agevolativo. Asean (Brunei, Duressalam, Indonesia, Malaysia, Laos, Singapore, Tailandia, Tale controllo è consentito nei tre anni Vietnam) la regola del cumulo regionale successivi secondo cui l’origine preferenziale viene dell’importazione mediante procedimenti riconosciuta ai prodotti alla cui fabbrica- di cooperazione amministrativa tra le zione concorrono i Paesi dell’area con un autorità doganali dello Stato membro apporto o valore aggiunto del 60%. presso all’effettuazione cui sono state effettuate le importazioni e quelle del Paese terzo Mentre l’origine non preferenziale emittente ovvero mediante missioni comporta assoggettamento della merce disposte all’aliquota daziaria così come prevista Commissione per la lotta antifrode. degli organi esecutivi della dalla tariffa doganale comune, l’origine preferenziale comporta l’applicazione di L’art. 26 del CDC ha riordinato un’aliquota daziaria ridotta od addirittura sistematicamente la normativa previgente l’esenzione. dispersa in numerosi testi regolamentari di settore – stabilendo che – anche nel caso Pertanto, le regole che distinguono l’origine preferenziale per il trattamento daziario più favorevole che comportano sono più rigide delle altre e la loro applicazione costantemente monitorata dai servizi della Comunità. in cui l’origine delle merci venga comprovata mediante presentazione di documenti, l’autorità doganale può sempre richiedere in caso di seri dubbi qualsiasi altra prova complementare per accertarsi che l’origine indicata risponda alle regole comunitarie. L’autenticità e regolarità di questi certificati può essere fatto oggetto di riscontro a posteriori per sondaggio o quando vi sia motivo di dubitare sulla Tale controllo può anche transitare da missioni disposte dagli organi esecutivi della Commissione per la lotta antifrode e misure cautelari personali. (Uclaf ed oggi Olaf a sensi del Reg. (CE) n. 1073/1999 del Parlamento e del I rapporti riguardanti inchieste “interne” Consiglio del 25 maggio) di propria ini- vengono, ziativa o su segnalazione degli Stati all’Autorità giudiziaria dello Stato membro membri (che si avvalgono di propri servizi, interessato in Italia Svad). ottenute riguardino fatti suscettibili di infatti, trasmessi quando le dall’Olaf informazioni rilievo penale (tale comunicazione è faL’Olaf fissa le condizioni e le modalità coltativa nei rapporti “esterni”). delle inchieste in materia di lotte alle frodi, alla corruzione ed a qualsiasi altra attività Il rapporto ed i documenti allegati illegale pregiudizievole per gli interessi possono essere perciò prodotti dal P.M. in della CE ed ha potere di accesso ed dibattimento e può essere citato l’ufficiale acquisizione Olaf come testimone per confermare la documentale presso gli organismi comunitari in caso di gravi relazione. irregolarità transfrontaliere o su domanda L’attività dell’Olaf è in grado così di di uno Stato membro. tener Al termine dell’inchiesta gli investigatori redigono un rapporto finale comprendente una sintesi dei fatti, le conclusioni dell’inchiesta e le raccomandazioni sul luogo di (più lunghe) rogatorie né sembra incontrare limiti di esercizio essendo i mezzi di indagine disciplinati dai Regolamenti comunitari di efficacia immediata nello Stato seguito più opportuno. all’espletamento non preclusi da ragioni di incompatibilità con i principi fondamentali I risultati di queste indagini sono poi quelli che determinano il recupero a posteriori dei dazi esentati o ridotti in base a certificazioni invalide o comunque irregolari. dell’ordinamento e/o di ordine pubblico o buon costume che condizionano l’acquisizione di mezzi di prova assunti per rogatoria all’estero (art. 729 del codice di procedura penale) (31). Quanto alla natura della irregolarità, La relazione elaborata dall’Olaf ha valenza probatoria (l’art. 9 del Reg. (CE) n. 1073/1999 dispone che le relazioni elaborate dai funzionari Olaf hanno valore di elementi di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari dello Stato membro) e può essere utilizzata per disporre perquisizioni, chiedere sequestri va detto che l’esenzione daziaria presuppone la genuinità del certificato di origine, cioè la sua regolarità formale e sostanziale per cui non rileva – ai fini dell’insorgenza del diritto al recupero – che si tratti di falsità materiale od ideologica, cioè di certificato emesso da autorità diversa da quella deputata al suo rilascio (32). beneficiare dell’origine preferenziale delle Anche un certificato di origine “ignota” merci e che le investigazioni comunitarie – perché mancante della documentazione a per verificare il rispetto dell’accordo in corredo da cui sia possibile accertare la cooperazione con le autorità giamaicane – provenienza della accertavano confermare l’origine considerato merce e dunque dichiarata “certificato va concessione essere composti anche da filati di origine cinese. inesatto” autorizzante il recupero a posteriori per indebita invece del regime preferenziale. I certificati EUR 1 risultavano così irregolari quanto allo Stato di origine, ma tale irregolarità non era stato possibile accertare da quelle autorità a seguito Né occorre un procedimento dell’inganno perpetrato dalle intermedio secondo le regole nazionali esportatrici rivolto a convalidare la non autenticità del proporzioni e poi erano scomparse. che avevano ditte alterato le documento utilizzato per il recupero dei dazi in franchigia, l’ordinamento Il rapporto Olaf aveva, infatti, stabilito comunitario prevedendo che siano gli che le società esportatrici giamaicane non stessi organi dell’esecutivo comunitario a avevano conservato per i tre anni previsti fornire le conclusioni – tramite le disposte dall’Accordo la relativa documentazione commissioni di inchiesta – cui le autorità contabile e dunque gli importatori si nazionali debbono attenersi nel riscontro dovevano caricare del recupero daziario di validità o meno dei certificati di origine non operando l’esimente della buona fede (33). (35). Naturalmente spetta all’autorità doganale fornire la prova dell’irregolarità del certificato ma, ove questa verifica a posteriori non sia possibile per mancanza di dati disponibili conservati dal- l’esportatore, l’onere si inverte spettando al debitore dimostrare l’esattezza dei fatti rappresentati e dunque la loro autenticità Invero la Corte di Giustizia ha precisato che le autorità competenti dello Stato membro tenute, prima accertamento doganali, a importatore di a non notificare posteriori statuire in sono avvisi dei ordine di dazi alla possibilità di non procedere al recupero e possono basarsi sulle conclusioni di una commissione d’inchiesta comunitaria, (34). anche se, riponendo affidamento sui Così è avvenuto in una serie di casi di certificati EUR 1 rilasciati in buona fede revisioni daziarie a posteriori a carico delle dalle competenti autorità del Paese di ditte italiane importatrici dei prodotti tessili esportazione, esse non hanno riscosso giamaicani che secondo l’“Accordo di dazi Cotonou” dell’importazione e, anche se queste ul- ACP-UE avrebbero dovuto doganali al momento time autorità hanno contestato le agroalimentari nell’ambito della politica conclusioni della commissione d’inchiesta, agricola comune e che veniva, invece, con vertendo esse sull’interpretazione della falsa documentazione importata in Italia il normativa doganale comunitaria (36). cui operatore veniva così a godere dell’esenzione Si tratta di un regime, dunque, che rende di regola irrilevante che il merce daziaria comunitaria conservare per propria che non della pretendeva essersi dichiarante abbia agito “in buona fede ed sostanzialmente realizzato il presupposto in modo diligente” ignorando l’irregolarità impositivo da cui è derivata la mancata riscossione proveniente da un Paese comunitario dei dazi che avrebbe dovuto pagare se verso altro Paese comunitario) (39). tale irregolarità non fosse (merce direttamente stata Nell’occasione i Supremi Giudici hanno commessa. statuito che non rilevava che la merce Come stabilito dalla stessa Corte (37) la buona fede dell’importatore non lo esime dalla sua responsabilità l’adempimernto per dell’obbligazione doganale, essendo egli il dichiarante della merce importata quand’anche scortata da certificati inesatti o falsificati a sua fosse giunta come tale in Italia quando – accompagnata ab origine da T1 per l’esportazione verso Paesi terzi – era stata poi occultamente reintrodotta con falsi T2 L nel territorio della Comunità, posto che, avendo già beneficiato della restituzione del prelievo (a favore dell’esportatore), insaputa. La Comunità, infatti, non è tenuta a sopportare le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori dei suoi fosse di produzione e provenienza belga e cittadini rientranti nel rischio aveva perso fiscalmente la caratteristica di merce comunitaria per cui le agevolazioni a tale status connesse non potevano profittare all’importatore. dell’attività commerciale contro il quale gli operatori economici ben possono premunirsi nell’ambito dei loro rapporti La merce andava dunque trattata come di provenienza da Paese terzo (Iugoslavia). negoziali. Sulla base di codesto filo conduttore si Veniva nell’occasione statuito che i è pronunziata la Corte di Cassazione (38) diritti doganali si rendono dovuti per il in tema di transito comunitario in un caso semplice fatto che non esiste un titolo di valido frode comunitaria realizzata per ottenere l’esenzione che dall’esportatore-produttore belga per mer- presuppone – senza soluzione di con- ce apparentemente destinata ai Paesi tinuità – la genuinità della documentazione terzi (Libano) via Iugoslavia, per sfruttare che certifica la provenienza e destinazione la restituzione all’esportazione dei prodotti della merce, restando pertanto fattore neutro il mancato coinvolgimento autonoma ma solo circostanza aggravante dell’importatore nel disegno criminoso del comma 1 (41) – che l’operatore posto in essere dall’esportatoreproduttore. economico – beneficiario della tariffa preferenziale, Insomma – salvo le deroghe delle quali si dirà oltre – in materia doganale è di regola invertito il principio civilistico secondo cui la buona fede si presume (essendo la malafede a dover essere di volta in volta dimostrata). il quale risponde delle dichiarazioni inesatte dell’esportatore (o dell’autorità doganale di provenienza che non ha effettuato i dovuti controlli sull’origine prima di rilasciare i certificati) – non è imputabile di dolo o colpa (salvo il caso di frode o collusione) per aver utilizzato il beneficio daziario e dunque È pacifico, del resto, che i trattamenti agevolativi – che si pongono come eccezione alla regola generale di imponibilità – vanno riconosciuti solo nella misura in cui soddisfino in concreto tutte le condizioni di forma e di sostanza, gravando sempre sul soggetto passivo che intenda avvalersi di disposizioni non sottostà al principio di colpevolezza sancito dall’art. 5 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (42). La contabilizzazione a posteriori e le deroghe comunitarie: il concetto di buona fede derogatorie del regime ordinario l’onere di dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti (40). quella procedura di calcolo o ricalcolo dei Un temperamento al rigore di tali principi è stato applicato dalla giurisprudenza di merito solo sul piano sanzionatorio nel caso di irrogazione da parte dell’ufficio La contabilizzazione a posteriori è delle sanzioni amministrative previste dall’art. 303 del Tuld. È stato osservato – al di là dell’esegesi letterale secondo cui il comma 1 della norma fa riferimento solo alle difformità riscontrate in ordine alla quantità, qualità e valore della merce e non alla diversa origine mentre il comma 3, che più genericamente allude all’accertamento dei maggiori diritti, non costituisce fattispecie dazi esclusi od applicati in misura inferiore al momento dell’accettazione della merce in dogana. In questo caso la contabilizzazione deve avvenire entro due giorni dalla data in cui l’autorità doganale si è resa conto della situazione ed è in grado di calcolare l’importo legalmente dovuto determinando il soggetto obbligato al pagamento. Il debitore dell’obbligazione doganale è il dichiarante o – all’occorrenza – la persona in nome della quale è stata effettuata la dichiarazione di importazione. Si è visto che, il fatto che il dichiarante abbia agito in modo diligente ignorando dichiarazione in dogana, dalla regolamentazione vigente. una irregolarità da cui è derivata la mancata riscossione dei dazi che avrebbe Il Reg. (CE) n. 2913/92 del 12 ottobre dovuto pagare se tale irregolarità non 1992 (in vigore dal 1° gennaio 1994) fosse stata commessa, è irrilevante sulla conteneva sua qualità di debitore che discende dagli stabilendo effetti giuridici connessi alla formalità della lettera b)] che non si procede alla con- anzidetta dichiarazione. tabilizzazione a posteriori quando l’importo equivalente nell’art. 220 disposizione [paragrafo 2, dei dazi legalmente dovuto non è stato Sono peraltro previste dal CDC nelle contabilizzato per un errore dell’autorità versioni succedutesi nel tempo specifiche doganale eccezioni che si traducono in fattispecie di ragionevolmente scoperto dal debitore esonero dal recupero posticipato dei dazi. avendo questi agito in buona fede e ri- che non poteva essere spettato tutte le condizioni previste dalla Le deroghe alla contabilizzazione a posteriori si rinvengono nel Reg. (CE) n. normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana. 1679/1979 (art. 5, paragrafo 2) e – quindi – a far tempo dal 1° gennaio 1994 – nel Reg. (CEE) n. 2913/92 220, 19 dicembre 2000) ha, infine, integrato paragrafo 2b poi rinovellato dal Reg. (CE) tale ultima disposizione precisando che n. 2700 del Parlamento e del Consiglio del quando la posizione preferenziale di una 16 novembre 2000) secondo il portato merce è stabilita in base ad un sistema di interpretativo cooperazione della (art. Il Reg. (CE) n. 2700/2000 (in vigore dal giurisprudenza amministrativa che comunitaria intervenuta a definirne e coinvolge l’autorità di un Paese terzo, il dettagliarne il contenuto (43). rilascio da parte di queste ultime di un certificato – ove si riveli inesatto – Il Reg. (CE) n. 1697/79 (in vigore dal 1° luglio 1980) all’art. 5, paragrafo 2, costituisce un errore che non poteva essere scoperto. stabiliva che le autorità competenti hanno facoltà di non procedere al recupero a Il rilascio di un certificato inesatto posteriori dell’importo dei dazi qualora tali non costituisce tuttavia un errore in tal dazi non siano stati riscossi a causa di un senso, se il certificato si basa su di una errore delle autorità competenti che non situazione poteva essere ragionevolmente scoperto dall’esportatore salvo che risulti che le dal debitore purché costui abbia, dal canto autorità che hanno rilasciato il certificato suo, agito in buona fede ed osservato tutte erano le ragionevolmente dovuto essere informate disposizioni previste, per la sua fattuale informate inesatta od riferita avrebbero che le merci non avevano diritto al regime procedere alla preferenziale. posteriori dell’importo contabilizzazione dei a dazi asseritamene dovuti ed il debitore ha La buona fede del debitore può essere ovviamente il diritto di opporvisi. invocata qualora questi possa dimostrare che – per la durata delle operazioni Già la Suprema Corte aveva avuto commerciali in questione – ha agito con modo di statuire sul precedente Reg. diligenza per assicurarsi che sono state (CEE) n. 1697/79 (47) che l’art. 5, rispettate tutte le condizioni per il tratta- paragrafo 2, per questa parte va interpre- mento preferenziale. tato nel senso che – ove non siano soddisfatte tutte le condizioni poste dalla Il debitore non può tuttavia invocare la buona fede qualora Commissione proceda a recupero a posteriori del dazio europea abbia pubblicato in G.U.C.E. un e può far valere tale diritto soggettivo avviso in cui sono segnalati fondati dubbi avanti circa la corretta applicazione del regime impugnando il provvedimento che tale preferenziale recupero ha disposto. da la norma – il debitore ha diritto a che non si parte del paese all’Autorità giudiziaria ordinaria beneficiario. Tre restano tuttora le condizioni - base La Corte di Giustizia (44) ha chiarito che queste disposizioni aggiunte dal Reg. che debbono ricorrere cumulativamente per impedire il recupero a posteriori. (CE) n. 2700/2000 al testo originario dell’art. 220 [paragrafo 2, lettera b)] del A) Occorre – innanzitutto – che i dazi non siano stati riscossi per un Reg. (CE) n. 2913 del 12 ottobre 1992 – errore ancorché di natura sostanziale – restano sorte anteriormente alla entrata in vigore del Regolamento del 2000 stante il loro carattere essenzialmente interpretativo in funzione di migliorare la certezza rafforzare la tutela del diritto e dell’affidamento dell’operatore economico (45). stesse autorità competenti. applicabili in via eccezionale anche alle obbligazioni delle B) L’errore da queste ultime commesso deve essere di natura tale da non poter essere ragionevolmente riconosciuto dal debitore in buona fede, nonostante la sua esperienza professionale e diligenza di cui è tenuto a dar prova. I giudici comunitari (46) hanno altresì enucleato – nell’interpretazione del testo C) Il debitore deve aver osservato tutte comunitario – le condizioni al ricorrere le disposizioni previste per la sua delle quali l’autorità doganale non può dichiarazione in dogana dalla normativa vigente. zione (ad esempio, l’irregolarità risulti nota e Ulteriori specificato pronunzie le hanno nozioni meglio di diligenza (48): in ordine al concetto di autorità competente, in mancanza di una definizione precisa nella normativa considerata può tale essere non soltanto l’autorità cui spetta procedere al recupero anche (di importazione) quella certificato di rilascio preferenziale ma del (di autorità di La riconoscibilità dell’errore deve valutata alle autorità che hanno posto in essere i presupposti su cui riposava il legittimo affidamento dell’operatore, deve essere cioè provocato da un comportamento “attivo” delle conto della in volta se le circostanze peculiari del caso, sia di diritto che di fatto, consentivano al debitore di rilevarlo quali la complessità della normativa di settore, il lasso di tempo in cui le autorità hanno perseverato nonostante il numero e l’importanza delle operazioni poste in essere dal G.U.C.E. l’errore deve essere imputabile tenendo precisa natura di esso, accertando di volta debitore, pubblicazione esportazione); dalle esportazione). essere comunitaria, favorita autorità competente, di errore riconoscibile e di financo delle o la disposizioni l’omessa nell’ordinamento mancata sulla trasposizione del Paese di provenienza, l’esperienza professionale dell’ operatore rilevarlo (che gli agevolmente), consenta la di diligenza dimostrata dal dichiarante (quando nutra dei dubbi, nell’assumere i chiarimenti del caso), la sua buona fede nel fornire tutte medesime. le informazioni necessarie previste dalle Non vi rientra quindi l’errore indotto da dichiarazioni inesatte dell’esportatore di cui non si debba valutare o verificare la validità (la semplice astensione od omissione dell’Amministrazione preposta norme nazionali e comunitarie alle competenti autorità doganali (ovviamente nei limiti dei dati e dei documenti che l’operatore può ragionevolmente conoscere ed ottenere). non può di regola creare alcuna legittima aspettativa) salvo il caso che il primo abbia riposto affidamento nella conoscenza da parte delle autorità del suo Paese dei dati di fatto occorrenti per il rilascio delle certificazioni ed esse autorità non abbiano sollevato alcuna obiezione sulle indicazioni contenute nella dichiara- Insomma, il principio che si ricava è che la responsabilità dell’operatore sussiste in via generale e può essere esclusa solo quando la mancata riscossione dei dazi ab origine sia stata causata da un errore delle autorità competenti che non poteva essere ragionevolmente scoperto dal debitore in tuazione di caos normativo esistente a buona fede e sempre che tale errore sia causa dipeso da un comportamento attivo del- interessante i Paesi balcanici. dello stato di belligeranza l’ufficio. Da questo peculiare contesto storico Il fatto doloso od un raggiro veniva desunta l’estraneità dell’esportatore – ripetesi – non esime dell’importatore l’operatore trattamento agevolato, non potendo quegli dall’adempiere la sua obbligazione (49). aveva fruito del agevolmente scoprire – nonostante la sua esperienza Entro questo paradigma interpretativo vanno collocate le singole fattispecie litigiose rimesse alla valutazione di merito del giudice nazionale per la verifica – sui dati fattuali acquisiti agli atti di causa – della sussistenza o meno delle condizioni ostative al recupero a posteriori dei dazi doganali, che l’intervento regolatore del giudice di legittimità – in tale ambito – non potendo, di regola, estendersi oltre il vizio di motivazione (50). professionale – l’errata attestazione, trattandosi di certificati in allora compilati dalla competente autorità amministrativa e dunque formalmente corretti anche per la dogana italiana che aveva accettato le relative dichiarazioni presentate secondo la vigente normativa, né risultando implicata la negligenza o l’artificio dell’operatore bensì un fenomeno di incertezza politico-amministrativa inavvertita dall’importatore e non causata da un’inesatta rappresentazione dei fatti da Vediamo alcuni esempi. parte dell’esportatore che faceva dunque risorgere la clausola equitativa La buona fede è stata ravvisata in un caso in cui l’inesattezza dei certificati generale di tutela dell’affidamento incolpevole (51). (importazione di zeolite) risultava risalire alla Camera di commercio di Lubiana che aveva illegittimamente rilasciato, senza averne i poteri, i modelli Eur 1 che successivamente l’autorità amministrativa della Bosnia aveva invalidato in quanto Diversamente è stato invece argomentato con la conferma del giudizio di imputabilità dell’importatore da parte del giudice del merito sulla base del contenuto di rapporto comunitario con l’esito delle indagini ivi riportate da cui risultava che la emessi da soggetti non autorizzati. ditta esportatrice di Macao (autoradio) era Erano, dunque, non certificati falsi risalenti a condotta dell’esportatore ma certificati dichiarati non autentici per ragioni di carenza di potere dell’una autorità rispetto ad altra, stante la si- stata appositamente costituita con capitale della casa madre di Hong Kong al fine di eludere il dazio antidumping in allora imposto dalla CEE sulla merce di provenienza cinese mentre le autorità di quel Paese non erano state in grado di comprovare l’origine dei prodotti, sicché mondiale legittimo si appalesava il recupero a operatori di praticare prezzi competitivi sul posteriori non potendo essere in tale mercato situazione goduto il trattamento daziario rispetto al momento dell’esportazione. al con fine di consentite versamento in agli anticipo agevolativo. Ebbene, nel caso di bollette emesse a Risolutiva è stata considerata nella tale scopo dalla Dogana e costituenti titolo fattispecie la circostanza del controllo in favore delle aspiranti esportatrici per economico-societario tra ottenere l’anticipo, queste venivano girate imprese con trasferimento di produzione in a terzi – come previsto dall’art. 260 del periodo sospetto, avendo il giudice fatto Regolamento implicita adesione alla presunzione di 1896 – di tal ché si rendeva problematico elusione sancita dall’art. 25 del CDC che il recupero – una volta accertata la prefigura l’eventualità che la lavorazione o mancata esportazione – stante la difficoltà trasformazione di merci sia stata effettuata di inquadrare la fattispecie nel negozio al solo scopo di eludere le disposizioni traslativo applicate rendere il giratario responsabile verso dalla realizzato Comunità alle merci provenienti da determinati Paesi (52). del nazionale credito doganale (cessione) del per l’Amministrazione del rimborso del prefinanziamento in luogo od insieme al Su altro versante, le regole generali del girante inadempiente. diritto cambiario hanno impedito al terzo incolpevole di essere avvinto dalle conseguenze di frode consumata in tema di restituzioni all’esportazione di prodotti agricoli verso Paesi terzi che consentono di usufruire – in regime di prefinanziamento – dell’anticipo delle somme che saranno oggetto di restituzione all’atto dell’esportazione definitiva previa messa sotto controllo doganale del prodotto e costituzione di una cauzione (maggiorata) Infatti il principo di cartolarità del diritto incorporato nelle bollette (cui è applicabile la disciplina degli artt. 1992 e seguenti in materia di titolo di credito) non consentiva di opporre al terzo le vicende a monte cui quegli non aveva preso parte e dunque – in difetto di comprovata collusione – non poteva causalmente rispondere delle obbligazioni inadempiute dall’esportatore verso l’Erario (53). a garanzia dell’effettività dell’esportazione. Il regime del prefinanziamento è stato Si trattava delle sovvenzioni erogate dal FEOGA (Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia) destinate a compensare la differenza tra il prezzo dei prodotti agricoli sul mercato UE e quello più basso praticato nel resto del mercato comunque soppresso con il Reg. (CE) n. 1713/2006 della Commissione del 20 novembre 2006 (in vigore dal 1° gennaio 2007) proprio per la complessità delle procedure amministrative-contabili e la difficoltà dei controlli che esigeva. Abuso del diritto ed elusione La Corte ha nell’occasione spiegato che, perché si possa parlare di pratica abusiva, occorre la concomitante presenza di due elementi, l’uno oggettivo La materia doganale con riferimento ai regimi agevolativi (e alle e l’altro soggettivo: restituzioni all’esportazione) è stata interessata da a) la prova (spettante molteplici frodi comunitarie che hanno all’Amministrazione portato alla configurazione del concetto di competente) abuso commerciale non è stata conclusa per del diritto quale mezzo di salvaguardia contro i fenomeni elusivi. nazionale che l’operazione uno scopo economico ma solo per ottenere delle sovvenzioni a carico del La Corte di Giustizia ha stabilito il principio l’applicazione comunitario che di solito della accompagnano tali operazioni sicché normativa comunitaria non può estendersi al rispetto formale delle condizioni fino a ricomprendere i comportamenti prescritte dalla normativa comunitaria abusivi degli operatori economici, vale a non dire dell’obbiettivo da essa perseguito; le che bilancio operazioni realizzate – non si accompagna il rispetto nell’ambito delle transazioni commerciali normali – bensì al solo scopo b) di la volontà di ottenere il beneficiare abusivamente dei vantaggi vantaggio derivante dalla normativa previsti dal diritto comunitario (54). comunitaria mediante creazione artificiosa delle condizioni per il suo Anche il sistema comunitario, infatti, ottenimento: elemento questo esigente non è immune dal rischio – comune a tutti la prova (anche gli ordinamenti giuridici – di pratiche che dell’Amministrazione) di una collusione formalmente ossequiano la regola ma che tra – in sede di applicazione – ne abusano. l’importatore della merce nel Paese l’esportatore essa a carico comunitario e terzo. La fattispecie presa in considerazione riguardava una operazione di esportazione ad U dove – per usufruire delle restituzioni all’esportazione – la merce veniva consegnata al destinatario extracomunitario e da questi poi restituita, senza alcuna utilizzazione medesimi mezzi, all’esportatore. e con i Il principio di divieto di comportamenti abusivi è stato trasposto e sviluppato anche nel settore affine dell’Iva (55) sul rilievo che la lotta contro ogni possibile frode, evasione ed abuso è obiettivo riconosciuto e promosso dalla VI Direttiva, n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977 sull’armonizzazione delle legislazioni in tema di imposta sulla cifra di effetto lecito (non esclusività). affari (56). Come ben messo in rilievo dalla Corte La Corte di Giustizia ha, nel caso, affermato che le operazioni realizzate “al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale” e senza un autonomo obbiettivo economico – ancorché eseguite in forma apparentemente corretta quale una cessione di beni o una prestazione di servizi nell’esercizio di una attività economica – sono sostanzialmente elusive in quanto dirette a procurare concessione è benefici contraria la cui all’obiettivo perseguito dalla normativa comunitaria di settore. indebita detrazione dell’Iva, l’istituto dell’abuso del diritto ha inteso aggiungere alla tradizionale comportamenti bipartizione dei dei contribuenti (fisiologico ovvero osservante la norma che consente la piena detraibilità Iva e patologico ovvero violativo della norma che prevede dell’imposta) l’indetraibilità un tertium assoluta genus in dipendenza del comportamento elusivo del contribuente stesso (per ottenere il recupero dell’Iva detratta e l’eventuale Recentemente, comunque, la Corte di Cassazione (57), ha, sul punto, investito, con di Cassazione (58) in una fattispecie di rinvio pregiudiziale, la Corte di Giustizia per conoscere se l’espressione utilizzata nella decisione Halifax di “operazione compiuta essenzialmente per conseguire un vantaggio fiscale” sia equivalente, più ampia o più restrittiva di rimborso). Trampolini di lancio complesse ed fraudolente sono per articolate stati attivare manovre a lungo rappresentati dai cosiddetti plafonds Iva e dalle connesse dichiarazioni di intento che rientrano nel campo di azione doganale e nella inerente conflittualità. quella “compiuta senza valide ragioni economiche all’infuori di un vantaggio fiscale” e quindi se il limite dell’abuso di diritto operi quando le ragioni economiche siano assolutamente irrilevanti e non marginali una od possibile spiegazione alternativa. Il soggetto passivo che effettui continue operazioni attive in regime di detassazione (cessioni all’importazione e cessioni intracomunitarie) viene sempre a trovarsi in situazione di credito verso l’Erario perché il saldo delle poste passive (cessione di beni e prestazioni effettuate) Il problema nodale da risolvere resta, infatti, quello di stabilire se sia da riservare e poste attive (acquisti e prestazioni ricevute) sarebbe quasi sempre positivo. un trattamento differenziato al caso in cui l’unico scopo del negozio sia quello di eludere (esclusività) rispetto al caso in cui il negozio produca anche un ulteriore Per ovviare a questo effetto distorsivo il legislatore ha previsto la possibilità, per i soggetti che svolgono la propria attività economica con gli operatori esteri (in di partenza ma tassate a destino nello pratica Stato di arrivo per cui il cessionario gli esportatori abituali acquisiscono tale status cessioni all’esportazione che effettuando (missing trader o società cartiera ed interposta) dopo aver rivenduto quella intracomunitarie per corrispettivi superiori stessa merce al terzo con addebito dell’Iva al 10% del volume di affari) di acquistare in rivalsa consente a quest’ultimo il e/o importare beni in sospensione di recupero dell’imposta mediante detrazione imposta nei limiti del plafond costituito dai o rimborso nell’esercizio di impresa e corrispettivi delle cessioni registrati nel quindi corso dell’anno o dei 12 mesi precedenti. all’Erario. Il plafond costituisce, un’agevolazione riversarla La particolarità della frode carosello consiste nella circolarità dell’operazione esportatori di ridurre il loro credito verso dove A – cedente (Stato membro) vende a l’Erario la B – cessionario (altro Stato membro) – neutralità dell’imposta e richiede per il suo che vende al terzo – C (Stato membro del utilizzo di una dichiarazione di intenti da cessionario) il quale può a sua volta consegnare al fornitore e da presentare in rivendere ad A realizzando ancora una dogana. cessione intracomunitaria c.d. a “zero contempo consente senza agli al che dunque, scompare assicurando rate”. Il rispetto di tale normativa – ancorché garantito dalla previsione di reato che Di regola cedente e cessionario punisce chiunque attesta falsamente di agiscono di concerto ma il terzo può trovarsi nelle condizioni richieste dalla essere soggetto inconsapevole. legge per acquistare od importare beni o servizi senza pagamento dell’Iva – è stato sovente disatteso tramite mendaci dichiarazioni di intenti che hanno in passato coinvolto anche gli spedizionieri (59). La Corte di Giustizia è intervenuta più volte sul punto (60) fissando dei paletti sul principio di colpevolezza esclusa in capo al soggetto che deduca l’imposta pagata a monte “senza sapere od essere in grado di sapere” che nella catena delle cessioni Tra le frodi Iva connesse al fenomeno elusivo hanno assunto negli ultimi tempi in cui si iscrive la propria, altra precedente o successiva sia inficiata da frode (61). particolare rilievo in settori caratterizzati da prodotti ad alto costo e facilmente Nella filiera delle cessioni la trasportabili (computers e cellulari) le responsabilità per il mancato versamento cosiddette frodi carosello che sfruttano il dell’imposta da parte di uno degli operatori sistema secondo cui le operazioni in- richiede tracomunitarie sono detassate nello Stato consapevolezza se non un consilium dunque una certa fraudis quale partecipazione all’intento e ne diventa complice. fraudolento da parte del soggetto cui si Strumenti di reazione contesti la possibilità di detrarre l’Iva da ed onere della prova altri evasa. La Corte di Lussemburgo ha così specificato che operazioni si è visto, i precedenti vanno comunitari costituiscono la fonte primaria valutate singolarmente ed il carattere di dell’elaborazione giurisprudenziale in tema una determinata operazione nella catena di elusione fiscale perché nell’ordinamento delle cessioni non può essere modificato italiano le pratiche di aggiramento della da successivi, norma tributaria sono prese in con- dovendo essere riconosciuto il diritto alla siderazione solo in fattispecie tipizzate detrazione a meno che l’Amministrazione (62). eventi le Come precedenti o dimostri – sia pur indiziariamente – che il soggetto passivo aveva o poteva avere La mancanza di una clausola conoscenza della natura fraudolenta della antielusiva generale ha portato la Corte di operazione del proprio dante causa. Cassazione a recuperare il principio dell’“abuso del diritto” elaborato dalla Fermo dunque il principio che dalle giurisprudenza comunitaria in materia operazioni illecite realizzate da società a doganale e di Iva facendo propri – nei capo settori e per le operazioni fiscali non della catena non discende automaticamente il disconoscimento della interessate rilevanza fiscale delle operazioni a valle antielusive – quei principi generali costruiti poste in essere dal terzo, sarà compito del sull’interpretazione di regolamenti e di- giudice di merito – sulla base dell’impianto rettive comunitarie che la stessa Corte di istruttorio Giustizia acquisito – escluderne la da ha specifiche demandato disposizioni al giudice buona fede solo se il quadro indiziario nel nazionale di applicare, verificando in quale faccia concreto – secondo le regole interne presumere una vigenti in materia di onere della prova – se partecipazione (per nella fattispecie sottoposta al suo esame pagamento, sussistano gli elementi costitutivi di un quegli ha fondatamente consapevole modalità e sua tempi operato di frazionabilità delle consegne nella stessa comportamento abusivo. giornata, emissione di più fatture anziché una sola, assenza di un magazzino), In tal senso si è orientata anche indipendentemente dal fatto che tragga o l’Amministrazione meno beneficio dall’operazione perchè in riconoscere la possibilità di evidenziare una situazione del genere il soggetto fenomeni elusivi a prescindere da una passivo collabora con gli autori della frode norma positiva che attribuisca tale potere finanziaria nel [circ. n. 67/E del 13 dicembre 2007 (in “il ultimo periodo, della L. 27 luglio 2000, n. fisco” n. 48/2007, fascicolo n. 1, pag. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) 6993)]. secondo cui “Le violazioni di rilievo esclusivamente tributario non possono Gli strumenti di reazione sono quelli previsti dall’ordinamento interno essere causa di nullità del contratto”. da adattare alle singole fattispecie: Si è così sostenuto che le pattuizioni contenute in un contratto che siano dirette A) la nullità del contratto per mancanza di causa (art. 1418 del codice civile) quale scopo economico delle operazioni poste in essere solo per conseguire un risparmio fiscale ad eludere, in tutto od in parte, la normativa fiscale non implicano di per sé la nullità del contratto stesso, trovando nel sistema tributario le relative sanzioni (65). (63); B) la nullità del contratto stipulato in frode alla legge (art.1344 del codice civile) e cioè per eludere norme imperative quali sono quelle tributarie poste a tutela dell’interesse generale del concorso paritario alla spesa pubblica a sensi dell’art. 53 della È stato comunque affermato che l’Amministrazione finanziaria ha sempre il potere di accertare l’eventuale simulazione del contratto in grado di pregiudicare la percezione del giusto tributo senza la necessità di instaurare un preventivo giudizio simulatorio così come il giudice tributario ha il dovere – in caso di Costituzione (64). contestazione – di controllare incidenter Al cospetto di forme di abuso degli tantum attraverso l’interpretazione del schemi contrattuali civilistici piegati a fini negozio l’esattezza di tale accertamento distorsivi (66). senza alcun vantaggio economico che giustifichi l’operazione compiuta, facendo in pratica assumere Questa regola è stata applicata in un fiscalmente ad un negozio gli effetti propri caso in cui l’intento abusivo è stato del negozio aggirato, non è peraltro ravvisato pacifico che si possano far valere le importazione conseguenze dei rimedi civilistici, visto comunitario (da parte di plurimi operatori che sovente trattasi di configurazioni apparenti che coprivano il reale acquirente caratterizzate da autonomia e/o atipicità della merce che intendeva sfruttare dazi negoziale doganali di favore). e vige pur sempre in operazioni di banane fittizie nel di territorio nell’ordinamento il principio – che si vuole negatorio di una clausola antielusiva Nell’occasione è stato stabilito che generale – basato sull’art. 10, comma 3, l’Amministrazione ha l’obbligo istituzionale di applicare l’imposta di sua competenza nel contenzioso tributario dalle note limita- in ordine a tutti gli atti che ritiene vi zioni alla prova orale (art. 7, comma 4, del debbano soggiacere e, dunque, anche di D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) che accertare la presenza di una eventuale erano inesistenti (salvo lo scrutinio di simulazione in grado di pregiudicare il ammissibilità diritto istruttorio da parte del giudice) quando la dello Stato alla percezione e rilevanza del mezzo dell’esatto tributo con conseguente potere materia del giudice di verificare, in caso di giurisdizione ordinaria a sensi dell’art. 9 contestazione, l’esattezza di tale indagine del codice di procedura civile. rientrava nell’ambito della attraverso l’interpretazione del negozio o Questa dei negozi giuridici ritenuti simulati (67). diminutio nell’assetto delle garanzie che le parti solevano trovare nel Il Giudice di legittimità non ha ancora processo civile (estese anche al processo fornito univoche risposte sul rapporto tra amministrativo abuso del diritto e strumenti giuridici tributario deriva – nel quale trovano previsti scopo ingresso i “mezzi di prova” previsti dal antielusivo tanto è, che la questione della codice di procedura civile compresa la “rilevabilità d’ufficio” di eventuali cause di prova testimoniale con la sola esclusione nullità di contratti è stata rimessa al Primo del Presidente della Corte per una possibile formale) (71) determina una disparità pronunzia a Sezioni Unite (68). probatoria sulla quale potrebbe calare il dall’ordinamento a – giuramento da e cui il processo dell’interrogatorio portato abolitivo delle Corte di Giustizia in I più recenti orientamenti della Corte di virtù del “principio di effettività e pienezza Cassazione volti a recuperare gli strumenti della tutela giurisdizionale” che non deve giuridici del diritto civile in funzione rendere impossibile o eccessivamente antielusiva mantengono in ogni caso gravoso l’esercizio di un diritto rispetto al fermo il principio che l’onere della prova quale potrebbe risultare “indispensabile” il grava mezzo sempre sull’Amministrazione ancorché in termini di presunzione (69) e probatorio non ammesso dall’ordinamento. senza alcun limite probatorio ove si tratti di patti simulatori stipulati in frode alle Invero già la Corte Costituzionale – intervenendo sui mezzi di prova occorrenti pretese dell’Erario (70). per dimostrare la mancata traslazione del Non può essere peraltro sottaciuto che – almeno in particolari circostanze – occorrerebbero elementi istruttori più risolutivi rispetto al quadro indiziario e documentale fornito dalle parti e, dunque, quei riscontri testimoniali oggi ostacolati carico fiscale ai fini del rimborso dei tributi sui consumi ed escludendo che l’onere probatorio andasse in ipotesi assolto esclusivamente per via documentale – aveva avuto modo di segnalare che “in caso contrario si sarebbe determinata una sicura lesione del diritto di agire in giudizio 25, comma 1, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, del solvens” (72). n. 504) non essendo consentita una diversità La Corte di Giustizia (73) precisava di differenti produzione produzione. documentazione tributario del medesimo prodotto in dipendenza delle ancora sullo stesso tema che la mancata della trattamento tecniche di gestione della contabile dopo la scadenza del termine legale per la loro conservazione non po- Ebbene i funzionari teva valere a trarre alcuna conclusione dell’Amministrazione erano stati interrogati dell’avvenuto carico nel giudizio in allora promosso avanti fiscale, lasciando così supporre che – all’Autorità giudiziaria ordinaria per il re- laddove fosse impossibile fornire i dovuti cupero della differenza d’accisa onde ragguagli della verificare se il comportamento di costoro documentazione d’appoggio – non vi avesse influito sul processo decisionale fossero molte alternative a mezzi di prova del contribuente sviandolo dalla corretta di natura diversa da quella orale. procedura in trasferimento legittimo del difetto nella convinzione di semplificare gli adempimenti burocratici Aggiungasi che il divieto di assumere come sostenuto dal contribuente o – come mezzi di prova testimoniale in situazioni invece ritenuto dal Giudice del merito del genere potrebbe anche rappresentare valutando quelle risultanze orali – la scelta un la fosse stata il frutto di una autonoma Convenzione dei diritti dell’Uomo sul piano determinazione per ottenere un risparmio del diritto di difesa (74). di imposta non avallato dagli organi momento di contrasto con controllori che si erano limitati a fornire Vediamo un esempio concreto. generiche informazioni sulle metodologie applicabili. In tema di accise sugli spiriti era accaduto che una società utilizzasse separatamente le due componenti alcoliche confluite nel prodotto finale sfruttando l’abilitazione ad operare in deposito libero ed aggiungendo nell’opificio l’ingrediente vino (a tassazione zero) successivamente componente all’acquisto acquavite in tal della modo eludendo il principio secondo cui l’accisa complessiva pagata sui componenti non deve essere inferiore a quella dovuta sul prodotto derivante dalla loro miscela (art. Siffatta istruttoria non potrebbe aver oggi luogo avanti alle Commissioni tributarie ove al fenomeno elusivo fosse da opporre – nei termini suesposti – la regola dell’affidamento incolpevole come causa giustificativa della contestata condotta evasiva sulla base del disposto dell’art. 10, comma 2, della L. 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente). La Corte di Cassazione chiamata poi a verificare tipologia dell’ingiunzione fiscale (da essa dif- principi ferenziandosi solo nel termine per fare sull’affidamento incolpevole (75), dopo opposizione: 15 giorni l’una ex art. 82, averne ribadito l’immanenza in tutti i comma 2, del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. rapporti di diritto pubblico (per cui le sue 43 e trenta giorni l’altra ex art. 3 del R.D. n previsioni non operavano esclusivamente 639/1910) ed è stata per lungo tempo con riferimento alle sanzioni ma erano strumento indispensabile per attivare la suscettibili di intaccare anche la nascita e procedura la esigibilità dell’obbligazione tributaria l’ordine di pagare sotto pena degli atti (76)), precisava – a conferma della esecutivi la somma dovuta (art. 2) e decisione c.d. valendo – una volta vidimata e resa “apparenza del diritto” presupponeva una esecutiva dal Pretore (poi sostituito dal seria al visto intendentizio ed alla fine abolito) – cospetto di una situazione ragionevol- per procedere all’esecuzione sui beni del mente attendibile indotta dalle disposizioni debitore a mezzo dell’ufficiale giudiziario in vigore e non poteva trovar luogo in (artt. 5 e seguenti del R.D. n. 639/1910). ed applicazione nella nella descritta l’esatta inquadrabile fattispecie dei impugnata – incolpevole che la aspettativa coattiva contenendo essa situazioni dove il dettato normativo – al di là delle informazioni e consigli forniti dei L’ingiunzione ha, infatti, sempre funzionari – non presentava incertezze tali assolto la funzione di precetto per l’ordine da indurre alla scelta sbagliata. di pagamento che conteneva e – al tempo L’azione di recupero: l’ingiunzione, il ruolo e l’opposizione stesso – di titolo esecutivo su cui tale ordine si fondava, titolo che, mentre nell’esecuzione privata, è costituito dal provvedimento del giudice munito di formula o dalla convenzione delle parti L’art. 82 del Tuld prescriveva che i spedita in forma esecutiva, diritti dovuti dalla dogana e non pagati in nell’ingiunzione si traduceva nello stesso tutto od in parte fossero riscossi dal atto impositivo contenente la liquidazione contabile doganale con le norme stabilite dei diritti compiuta dall’Amministrazione dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulle procedente. disposizioni relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate Tale duplice caratteristica è rimasta patrimoniali dello Stato e degli altri enti conservata nel settore doganale e delle pubblici, dei proventi del demanio pubblico imposte di fabbricazione (accise) che e di pubblici servizi e delle tasse sugli costituiscono gli esempi più eclatanti in cui affari. l’ingiunzione ha continuato a mantenere intatta L’ingiunzione doganale era la funzione di comunicazione formale al debitore dell’obbligazione individuazione dell’esistenza tributaria dei principali e di elementi concessionari tutti i compiti in precedenza spettanti agli riscossione esattori, dei crediti compresa portati la dalle costitutivi della medesima, avverso la ingiunzioni fiscali, tra i quali i diritti doga- quale il contribuente era in grado di nali reagire con lo strumento dell’opposizione. all’Amministrazione doganale in persona del L’ingiunzione (ancorché preceduta da la cui riscossione contabile doganale era rimessa secondo le procedure di cui al testo unico del 1910. invito di pagamento che ne costituiva l’atto di messa in mora (77)) ha mantenuto È stato peraltro osservato che la così la sua precipua funzione accertativa disposizione dell’art. 130 del D.P.R. n. integrando un atto bivalente rivolto a 43/1988, abrogativa di tutte le disposizioni portare la pretesa fiscale a conoscenza regolanti – mediante rinvio al R.D. n. del contribuente ed a formare il titolo per 639/1910 – “la riscossione coattiva delle l’eventuale esecuzione forzata. imposte, dei diritti doganali, delle tasse sulle concessioni governative e di ogni Questa natura ricognitiva ha trovato unanime conforto nella giurisprudenza di legittimità da sempre consapevole di questa funzione l’accertamento contenuto sostanziale nell’affermare del credito nell’ingiunzione di che tributario era manifestazione atto della pretesa fiscale suscettibile – anche a prescindere dalla idoneità a costituire titolo esecutivo in assenza del visto pretorile – di definitività ed incontestabilità ove non fosse stata proposta opposizione nei altra entrata, diritto o accessorio …” veniva ad incidere sulla vigenza dell’art. 82 del Tuld solo nel senso di abolire nell’ingiunzione di pagamento la funzione di precetto e titolo esecutivo azionabile in forme diverse dalla procedura di riscossione a mezzo ruolo tramite il concessionario, consentito non avvalersi essendo della più procedura regolata dagli artt. 5 e seguenti del R.D. n. 639/1910 che dalle modalità di formazione ed esecuzione del ruolo prescindeva. termini di legge (78). Il sistema normativo introdotto dal La sopravvivenza dell’ingiunzione ha, però, incontrato un deciso ostacolo con l’entrata in vigore del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato, che ha generalizzato le modalità di riscossione mediante ruolo (già previste per le imposte dirette dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) attribuendo ai D.P.R. n. 43/1988 non ha inteso perciò dettare norme in tema di accertamento (ed al sistema di reazione del contribuente avverso l’ingiunzione) ma solo disciplinare la riscossione coattiva affidandola al ruolo per cui l’art. 82 del D.P.R. n. 43/1973 era da intendersi abrogato solo nella parte in cui faceva propria la riscossione forzosa del diritto doganale attraverso il richiamo quindicinale in allora stabilito dalla norma al testo unico n. 639/1910, cioè ai dell’art. momenti procedimentali di cui agli artt. 5 e l’esercizio in concreto del diritto di difesa seguenti di detto testo unico. che poteva essere soddisfatto in modo non Numerose seguendo pronunzie questa di legittimità impostazione (79) 82 del Tuld complesso documentale non impediva attraverso che la prova di regola contrassegnava le vicende doganali (82). hanno perciò superato quelle isolate sentenze del 1998 (80) (ma seguite da numerose decisioni di merito) che avevano assegnato all’art. 130 del D.P.R. n. 43/1988 una valenza abrogativa “integrale” dell’art. 82 del D.P.R. n. 43/1973, espungendo dall’ordinamento l’ingiunzione doganale a far tempo dalla entrata in vigore del servizio di riscossione Quanto al ruolo formato a sensi delle disposizioni dell’art. 67 del D.P.R. n. 43/1988, l’art. 11 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151 (convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 202) stabiliva che l’opposizione (anche contro gli avvisi di mora) dovesse essere proposta avanti alle Commissioni tributarie. (1° gennaio 1990) ed hanno invece ribadito l’orientamento secondo il quale Sulla coesistenza di tale regime l’ingiunzione è “sopravvissuta” all’entrata processuale diversificato rispetto a quello in vigore del D.P.R. n. 43/1988 (fino in all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 26 opposizione all’ingiunzione e/o agli atti febbraio 1999, n. 46 sul riordino della prodromici contestabili avanti all’Autorità disciplina della riscossione che ha escluso giudiziaria ordinaria si pronunziava la la necessità del titolo esecutivo per le Corte entrate dello Stato aventi causa in rapporti giurisdizione ritenendola scelta razionale di diritto pubblico) valendo quale atto ed insindacabile del legislatore (83). allora vigente di per Cassazione le cause in sede di di impositivo con efficacia accertativa della pretesa erariale idonea ad introdurre un giudizio sulla debenza dell’imposta. La norma veniva comunque abrogata dall’art. 71 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 a far tempo dalla data di Né sono state ravvisate violazioni insediamento delle nuove Commissioni costituzionali per l’eccessiva ristrettezza tributarie – 1° aprile 1996 – e – rientrata del opposizione nuovamente in vigore per effetto dell’art. all’ingiunzione di pagamento perché in più 12 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, occasioni la Corte di Cassazione ha convertito, con modificazioni, nella L. 24 affermato ottobre termine (81) discrezionalità termini esigenze per fare che del diversificati rientrava nella legislatore a processuali, seconda ed il 1996, n. 556 – veniva fissare definitivamente abolita con decorrenza 1° delle luglio 1999 dall’art. 37 del D.Lgs. n. termine 46/1999. te”, L’attrazione alla cognizione in via riconvenzionale, vuoi delle “implicitamente” instando per il rigetto Commissioni (1° gennaio 2002) di tutte le dell’opposizione) esercita una domanda controversie in materia doganale e di che accise, ad opera dell’art. 12 della L. 28 riconosciuto in tutto od in parte il diritto di dicembre 2001, n. 448, ha poi risolto ogni recupero così azionato (86). è appunto quella di vedere problema al riguardo. Va ancora osservato che, quale sia il Ciò premesso, va segnalato che la luogo della commessa infrazione per la Corte di Cassazione ha in genere sempre quale la dogana italiana ha emesso sostenuto che la cognizione del giudice ingiunzione di pagamento, l’opposizione del merito non può mai arrestarsi alla fase va sempre proposta avanti alla giuri- preliminare di verifica di legittimità formale sdizione nazionale (87). dell’atto ingiuntivo ma deve estendersi al merito della pretesa erariale in esso Per il recupero dei diritti doganali in espressa sulla cui fondatezza è tenuto a relazione a merce in transito con carnet statuire sulla base degli elementi di prova TIR che non risulti pervenuta alla dogana addotti dall’ente creditore e contrastati dal di soggetto ingiunto (84). emettere ingiunzione di pagamento spetta destinazione, la competenza ad poi inderogabilmente alla dogana di parProva questa necessariamente che essere non deve offerta con introduzione di apposita domanda posto che è lo stesso atto notificato alla tenza (art.145, ultimo comma, del Tuld) alla quale va assimilato anche l’ufficio doganale di passaggio in regime di transito comunitario (88). controparte – e da questa impugnato – ad integrare gli estremi della domanda sulla Le attribuzioni della dogana di quale il giudice è chiamato a pronunciarsi destinazione restano infatti circoscritte ove non sussistano ragioni a tal fine all’invio della documentazione pertinente preclusive (85). alla dogana di partenza, essendo la prima in grado solo di accertare il dato negativo Invero, nell’ambito di del mancato arrivo ma non ad attivare la all’ingiunzione, procedura amministrativa di recupero di l’Amministrazione, che assume sul piano dazi e penalità che nessuna disposizione dell’onere della prova la posizione di le attribuisce, tanto meno sul piano attore integrativo della normativa comunitaria. opposizione in senso del giudizio sostanziale (non diversamente da quanto avviene nel procedimento monitorio ex art. 633 del In un caso di specie è stato perciò codice di procedura civile) ove ne chieda stabilito che, quale fosse il luogo di conferma in giudizio (vuoi “espressamen- insorgenza dell’obbligazione doganale ai fini della contabilizzazione dei diritti da art. 82 del D.P.R. n. 43/1973 attivata esigere, era da escludere la competenza successivamente all’entrata in vigore del della circoscrizione doganale di Bologna, D.Lgs. n. 374/1990, stante – non solo – la luogo di distribuzione della merce, non ritenuta abrogazione, a norma dell’art. 130 essendo ufficio di partenza (Rotterdam), del D.P.R. n. 43/1988, delle disposizioni ufficio di passaggio e neppure ufficio di regolanti la riscossione coattiva dei diritti destinazione (dogana di Torino dove doganali a sensi del testo unico del 1910, andava appurata la merce): competenza – ma – altresì – per il mancato avvio questa – a rilevanza “esterna” la cui preventivo della procedura di cui all’art. 11 mancanza in capo all’ente creditore non del D.Lgs. n. 374/1990 riferita a tutte le poteva che travolgere l’ingiunzione ed ipotesi ogni pretesa ad essa connaturata (89). divenuto definitivo. L’istituto della revisione Il procedimento di revisione di revisione dell’accertamento dell’accertamento è lo strumento che consente di intervenire a posteriori sulla dichiarazione doganale e – quindi – successivamente allo svincolo delle merci L’ingiunzione doganale ha trovato un adottando i provvedimenti necessari alla ulteriore ostacolo alla sua sopravvivenza regolarizzazione anche a seguito dell’entrata in vigore della stessa sulla base di nuovi elementi o di disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 374/1990 quelli non correttamente valutati. della dichiarazione sul riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento La revisione dell’accertamento e controllo in attuazione delle Direttive n. costituisce, pertanto, il mezzo attraverso il 79/695/CEE e n. 82/57/CEE della Com- quale missione 1981 propria iniziativa o su istanza di parte, (procedure di immissione in libera pratica) sottopone a riesame il procedimento di e Direttive n. 81/177/CEE del Consiglio 24 accertamento già concluso ponendovi febbraio 1981 e n. 82/347/CEE della rimedio quando contenga elementi inesatti Commissione 23 aprile 1982 (procedura di ed incompleti. L’art. 11, comma 5, del esportazione delle merci comunitarie), che D.Lgs. n. 374/1990 – adottando analoga ha formulazione del riformulato 17 ex dicembre novo la revisione l’Amministrazione a quella doganale contenuta di nel dell’accertamento abrogando (art. 24) le previgente art. 74 – prescrive che, quan- precedenti disposizioni degli artt. 74 e 76 do, dalla revisione emergano inesattezze, del D.P.R. n. 43/1973. omissioni, errori riguardo agli elementi Ciò è accaduto soprattutto in virtù delle ricordate pronunzie della Corte di Cassazione del 1998 che avevano ritenuto illegittima la procedura ingiunzionale ex posti a base dell’accertamento l’ufficio procede alla rettifica redigendo “avviso di accertamento suppletivo e di rettifica” costituente la decisione amministrativa che comunica l’obbligazione al soggetto indagine tecnicomerceologica ma solo passivo (an) con la contabilizzazione a valutative – interpretative del trattamento posteriori dell’importo dei dazi ancora da dovuti (quantum) e che può essere documentazione alternativamente impugnata instaurando giuridica). Con l’entrata in vigore del l’apposito procedimento previsto per la D.Lgs. risoluzione delle controversie doganali dell’assolutezza (artt. 66 e seguenti del Tuld) ovvero pro- giurisprudenziali muovendo ricorso giurisdizionale. l’Amministrazione riconoscere n. sulla di base corredo 46/1999 dei ed della (indagine alla menzionati del luce arrêts 1998, mutava indirizzo ritenendo che nella previsione dell’art. 11 Già in passato la giurisprudenza di legittimità (90) aveva avallato l’indirizzo dell’Amministrazione secondo cui non sempre occorreva passare all’istituto della revisione dell’accertamento per procedere al recupero dei dazi, bastando attivare il rimedio generale di cui agli artt. 81, comma 2, ed l’ingiunzione 82 di del Tuld, pagamento cioè per la riscossione dei diritti doganali maturati successivamente alla liquidazione. del D.Lgs. n. 374/1990 dovesse rientrare qualsiasi ipotesi di revisione, rettifica o controllo eccezione liquidazione dei diritti di dogana fosse una differente qualificazione delle merci importate in relazione alla loro intrinseca natura (indagine fattuale) e non anche nei casi in cui – impregiudicata tipologica, senza in pratica alcuna ogni liquidazione dei diritti dovendo essere variato solo con la procedura di revisione suscettibile di originare controversia (amministrativa) doganale [circ. 19 aprile 2000 n. 79/D (in “il fisco” n. 19/2000, pag. 6493)]. infatti destinato solo ai casi in cui la nuova da posteriori elemento contributivo nel determinare la Il procedimento di revisione si riteneva determinata a l’identificazione Ciò nondimeno non è stato condiviso dalla Suprema Corte il rilievo secondo cui il mancato esperimento della procedura di revisione renderebbe di per sé illegittima la pretesa fiscale l’ingiunzione doganale azionata in assenza con di avviso di rettifica ex art. 11 del D.Lgs. n. 374/1990. soggettiva ed oggettiva degli elementi fiscalmente rilevanti – la nuova liquidazione originava da una diversa classificazione tariffaria o da una errata individuazione applicabile del (come regime nelle daziario ipotesi di irregolarità e/o falsità dei certificati di origine preferenziali FORM A e EUR 1) per i quali non erano richieste ulteriori La Corte ha, infatti, ritenuto (91) che la mancanza (o procedimento la parzialità) amministrativo del non porterebbe comunque alla caducazione ipso iure della pretesa impositiva, ovviamente se motivata nell’an e nel quantum, non essendo rinvenibile nell’ordinamento il diritto soggettivo del corroborata dalla stessa giurisprudenza contribuente ad un previo procedimento europea che ha messo in evidenza come amministrativo interno ed al compiuto tale svolgimento restando precedente Proposta di regolamento sul sempre “eventuale” l’instaurazione della codice doganale comunitario (90/C 128/1) controversia doganale (amministrativa) e che esplicitamente subordinava il ricorso riservato all’operatore di adire l’Autorità alle Autorità giudiziarie ad un previo giudiziaria per far valere in quella sede le ricorso innanzi alle autorità doganali. delle sue fasi, normativa si distingua dalla proprie ragioni a garanzia di una tutela immediata della sfera dei propri diritti che Dunque il legislatore comunitario – nel verrebbe compromessa solo se l’una fase disporre solo a grandi linee questo iter condizionasse l’esercizio dell’altra: vincolo procedimentale – non ha escluso che il questo da tempo definitivamente espunto diritto dal settore dell’imposizione indiretta da all’operatore numerose Corte direttamente ad una istanza indipendente Costituzionale (92) che hanno dichiarato qual è l’Autorità giudiziaria (94), con il ché l’illegittimità pronunzie della nazionale di possa rivolgersi consentire ad saltum costituzionale delle restando escluso in radice che esista una disposizioni che sede amministrativa naturale dalla quale dell’azione non sia dato prescindere (o la cui giurisdizionale in assenza di preventivo conclusione occorra attendere) per attiva- ricorso amministrativo. re la fase giurisdizionale contro l’atto sopravissute precludevano l’esercizio Rapporti tra azione amministrativa ed azione giurisdizionale impositivo doganale. Il diritto al ricorso resta, dunque, connotato da alternativita per cui – ove Secondo il Codice doganale non venga dato corso allo stadio resta affatto comunitario (Reg. n. 2913/92 (CEE) 12 amministrativo ottobre disposizioni pregiudicato il principio di “effettività” della procedurali sono senz’altro applicabili – tutela giurisdizionale che è l’unica a dover secondo i principi generali – a tutte le liti essere pendenti all’atto della loro entrata in vigore giudiziaria preposta alla tutela dei diritti (93), il ricorso amministrativo previsto in soggettivi con pienezza del rispetto del prima fase dall’art. 243 non costituisce contradditorio (95). uno 1992) stadio le cui “necessitato” – assicurata non avanti all’Autorità per l’introduzione del ricorso giurisdizionale La regola è ripresa anche nella Proposta del nuovo codice doganale (previsto in seconda fase). comunitario (30 novembre 2005) redatta Questa interpretazione risulta nell’ambito del programma comunitario di Lisbona che all’art. 24 enuncia il diritto al ricorso esercitabile in duplice fase giudiziaria (primo e secondo grado) con Nella norma comunitaria – infatti – è possibilità di concorso in primo grado contenuta la presenza della disgiunzione dell’autorità doganaleamministrativa. “o” in luogo della congiunzione “e” tra i due Corollario del principio è che presupposti applicativi dell’istituto – (fumus boni iuris evidenziato dai fondati ancorché la sospensione dell’esecuzione dubbi sulla conformità della decisione alla dell’atto impositivo sia rimessa all’Autorità normativa doganale e periculum in mora doganale a norma dell’art. 244 del codice costituito doganale comunitario – non resta impedita l’interessato) così che sarà bastevole uno all’autorità giudiziaria adita con ricorso ex dei due requisiti alternativamente all’altro art. 243 del codice doganale comunitario per ottenere la sospensione (97) . dal danno irreparabile per di disporre analoga sospensione per conformarsi all’obbligo di assicurare piena efficacia al diritto comunitario (96). La sospensione peraltro – ove siano in discussione dazi (all’importazione o doganali all’esportazione) – Le decisioni delle autorità doganali (su dovrà essere sempre condizionata alla cui infra) che – secondo il codice doganale costituzione di una garanzia nell’interesse comunitario dell’autorità – sono immediatamente doganale, sacrificabile a applicabili anche in presenza di ricorso favore del debitore d’imposta solo allorché [artt. 7 e 244 Reg. (CE) n. 2913/92] la prestazione si riveli pregiudizievole per devono comunque – al pari di ogni altro le sue condizioni economiche e sociali. atto impositivo – essere azionate in exeCome si vede nel contemperamento cutivis e perciò richiedono – per la sospensiva – la presenza del titolo di riscossione a mezzo ruolo perché si possa rinvenire – al di là dell’apparenza del diritto (fumus boni iuris) – anche il pericolo degli interessi in gioco – pur trattandosi di “risorse proprie” della Comunità – il codice doganale comunitario intende soprattutto tutelare l’operatore economico rispetto alle determinazioni dell’autorità doganale nello nel ritardo (periculum in mora). svolgimento delle operazioni commerciali. Mentre, peraltro, tali requisiti debbono sussistere congiuntamente l’accoglimento della cautela a sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992, in materia doganale la norma tributaria va coordinata con l’art. 244 del Reg. (CE) 2913/92 che costituisce corollario del diritto al ricorso ex art. 243. Quanto al meccanismo dei rimedi per “concorrenti” (amministrativo e giurisdizionale) il sistema è venuto in parte ad incrinarsi per effetto della istituita “unitarietà” della giurisdizione tributaria realizzata con l’ampliamento delle materie di competenza delle Commissioni tributarie in virtù del disposto dell’art. 12, comma 2, della L. n. 448/2001 (in vigore Tuld (cui rimanda il procedimento di dal 1° gennaio 2002) che ha riformulato revisione e rettifica ex art. 11 D.Lgs. n. l’art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992. 374/1990). La tutela prevista per giustiziale taluni amministrativa tributi minori e Trattasi, infatti, di procedura di natura prevalentemente “fattuale e tecnica” soprattutto nel settore doganale ed in rientrante, quello collegato delle accise (ricorso nell’ambito dell’attività amministrativa di gerarchico ex art. 1 del D.P.R. 24 novem- accertamento bre 1971, n. 1199) è stata, infatti, ritenuta qualificazione, il valore, l’origine della implicitamente la merce) cui è stata apportata l’ulteriore riconduzione delle relative controversie semplificazione della eliminazione della all’intera “seconda abrogata disciplina del poiché contenzioso come sub procedimento, (contestazioni istanza” che sulla consentiva tributario quale delineata dal D.Lgs. n. impugnazione al Ministro delle finanze 546/1992 avrebbe reso incompatibili le della decisione adottata dal Direttore previgenti disposizioni che prevedevano la compartimentale proponibilità del ricorso amministrativo soppressione dei Collegi consultivi dei avverso i relativi atti di imposizione e/o periti (stante il loro mancato riordino) che irrogazione di sanzioni, vista la mancanza erano chiamati per la loro competenza di disposizioni di raccordo temporale con il tecnica a fornire un parere obbligatorio ricorso ancorché non vincolante al Direttore della proporsi avanti nel alle Commissioni prescritto termine da di seguita dalla dogana (98). decadenza (60 giorni) dalla notificazione dell’atto. Lo stesso procedimento vale poi – stante l’espresso rinvio operato dall’art. 3, In tal senso si pronunziava la circ. n. comma 2, del Tua – per le controversie 25/E del 21 marzo 2002 dell’Agenzia delle sulla classificazione dei prodotti ai fini Entrate (in “il fisco” n. 13/2002, fascicolo n. dell’accisa. 2, pag. 1848) e la circ. n. 41/D del 17 La giugno 2002 dell’Agenzia delle Dogane (in “il fisco” n. 29/2002, fascicolo n. 2, pag. 4227) in linea con il parere espresso del- determinazione di vertice costituisce decisione impugnabile avanti alla giustizia tributaria. l’Avvocatura generale dello Stato. Invero, nella prospettiva comunitaria, Il gravame amministrativo è stato, peraltro, preservato nei procedimenti rivolti alla risoluzione delle controversie doganali disciplinate dagli artt. 65 e seguenti del già si è detto che per decisione dell’autorità doganale (e ciò vale anche per le accise amministrate dalla stessa Agenzia) deve intendersi qualsiasi determinazione amministrativa in campo doganale che intervenga su un caso via definitiva – la volontà autoritativa particolare con effetti giuridici per un dell’ente pubblico nelle materie contem- determinato numero di soggetti e dunque plate dall’art. 2 del decreto legislativo qualsiasi citato. atto vedimentale impositivo scaturito e/o dai prov- controlli a posteriori, quale che sia il nomen iuris utilizzato, purché nel suo Il provvedimento conclusivo delle contenuto Dogane, una volta impugnato avanti alla “sostanziale” risulti idoneo a portare a Commissione tributaria, provoca il riesame conoscenza la pretesa dell’Amministra- giudiziario della controversia altrimenti zione e a rendere possibile l’esercizio del mancante sul merito della pretesa vagliata diritto di difesa. solo in sede di contenzioso am- ministrativo. Quindi, accanto agli atti impositivi di accertamento e rettifica (99) (compresi gli avvisi di tassazione e gli inviti La decisione direttoriale espressa con di statuizione di rigetto del ricorso non è ex pagamento) si pongono le deliberazioni se meramente confermativo dell’avviso di risolutive della (eventuale) controversia rettifica od altro atto contestato. amministrativa: atti tutti immediatamente applicabili a sensi dell’art. 7 del codice doganale comunitario immediatamente e dunque ricorribili avanti all’Autorità giudiziaria. Si ha un atto meramente confermativo (la c.d. conferma impropria), infatti, quando l’Amministrazione, di fronte a un’istanza di riesame, si limita a dichiarare l’esistenza di un suo precedente Né può sostenersi a contrario che la provvedimento, senza compiere alcuna “determinazione di vertice” dell’Agenzia nuova istruttoria e senza una nuova non motivazione. sarebbe ricompresa tra gli atti espressamente elencati dall’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. In tal caso l’Amministrazione si esime dal prendere posizione sulle questioni La lettura di tale articolo incentrata sollevate con la nuova istanza, limitandosi sull’elencazione tassativa degli atti che ad un rifiuto pregiudiziale di riesame, con il consentono quale l’accesso al controllo nega, anche implicitamente, giudiziario è da ritenersi ormai superata l’esistenza delle condizioni per valutare il alla luce dell’orientamento consolidato merito dell’istanza stessa limitandosi a della rilevare Suprema Corte (100) che esiste un precedente tendenzialmente rivolto ad includere nella provvedimento e che non vi sono ragioni previsione normativa ogni atto – anche di per ritornare sulle proprie decisioni (101). natura “provvedimentale” che esprima – in Al contrario si ha conferma in senso territoriale delle Commissioni tributarie) “proprio” quando l’Amministrazione entri dovendosi piuttosto accertare le modalità nel merito della istanza e, dopo aver ed il contenuto dell’atto confermativo per riconsiderato i fatti e i motivi prospettati dal verificare se possieda o meno autonoma richiedente, si esprima in senso negativo. valenza (103). Anziché limitarsi ad una constatazione di fatto dell’esistenza di un precedente provvedimento, l’Amministrazione in Rapporti tra azione amministrativa ed azione giurisdizionale questo caso, inizia un vero e proprio procedimento di riesame, valutando nuovamente la situazione di fatto e di Secondo Codice doganale comunitario (Reg. n. 2913/92 (CEE) 12 ottobre diritto. il 1992) le cui disposizioni procedurali sono senz’altro applicabili – La conferma in senso proprio, sebbene pervenga alle stesse conclusioni cui era giunto il precedente provvedimento e ne reiteri le statuizioni, è, comunque, un atto che si sostituisce al precedente, come fonte di disciplina del rapporto am- secondo i principi generali – a tutte le liti pendenti all’atto della loro entrata in vigore (93), il ricorso amministrativo previsto in prima fase dall’art. 243 non costituisce uno stadio “necessitato” per l’introduzione del ricorso giurisdizionale (previsto in seconda fase). ministrativo. Il vecchio provvedimento è, quindi, assorbito dal nuovo, che, con efficacia ex tunc, viene ad operare in sostituzione di Questa risulta corroborata dalla stessa giurisprudenza europea che ha messo in evidenza come tale quello (102). interpretazione normativa si distingua dalla precedente Proposta di regolamento sul La Corte di Cassazione ha, pertanto, negato – in base a tali principi – la tesi dell’“accessione” propugnata dall’Amministrazione secondo decisione si all’atto doganale impositivo cui la codice doganale comunitario (90/C 128/1) che esplicitamente subordinava il ricorso alle Autorità giudiziarie ad un previo ricorso innanzi alle autorità doganali. aggiungerebbe (argomentando dal paragrafo 4.1 della circ. n. 26/D del 4 aprile 2002) che distingue i provvedimenti di riforma o di accoglimento parziale da quelli integrali di conferma, ancorché ai fini della parametrazione della competenza Dunque il legislatore comunitario – nel disporre solo a grandi linee questo iter procedimentale – non ha escluso che il diritto nazionale all’operatore di possa rivolgersi consentire ad saltum direttamente ad una istanza indipendente qual è l’Autorità giudiziaria (94), con il ché restando escluso in radice che esista una Le decisioni delle autorità doganali (su sede amministrativa naturale dalla quale cui infra) che – secondo il codice doganale non sia dato prescindere (o la cui comunitario conclusione occorra attendere) per attiva- applicabili anche in presenza di ricorso re la fase giurisdizionale contro l’atto [artt. 7 e 244 Reg. (CE) n. 2913/92] impositivo doganale. devono comunque – al pari di ogni altro – sono immediatamente atto impositivo – essere azionate in exeIl diritto al ricorso resta, dunque, cutivis e perciò richiedono – per la connotato da alternativita per cui – ove sospensiva – la presenza del titolo di non venga allo stadio riscossione a mezzo ruolo perché si possa resta affatto rinvenire – al di là dell’apparenza del pregiudicato il principio di “effettività” della diritto (fumus boni iuris) – anche il pericolo tutela giurisdizionale che è l’unica a dover nel ritardo (periculum in mora). amministrativo essere dato corso – non assicurata avanti all’Autorità giudiziaria preposta alla tutela dei diritti Mentre, peraltro, tali requisiti debbono soggettivi con pienezza del rispetto del sussistere congiuntamente contradditorio (95). l’accoglimento della cautela per a sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992, in La regola è ripresa anche nella Proposta del nuovo codice doganale comunitario (30 novembre 2005) redatta nell’ambito del programma comunitario di materia doganale la norma tributaria va coordinata con l’art. 244 del Reg. (CE) 2913/92 che costituisce corollario del diritto al ricorso ex art. 243. Lisbona che all’art. 24 enuncia il diritto al ricorso esercitabile in duplice fase giudiziaria (primo e secondo grado) con possibilità di concorso in primo grado dell’autorità doganaleamministrativa. Nella norma comunitaria – infatti – è contenuta la presenza della disgiunzione “o” in luogo della congiunzione “e” tra i due presupposti applicativi dell’istituto (fumus boni iuris evidenziato dai fondati Corollario del principio è che – ancorché la sospensione dell’esecuzione dell’atto impositivo sia rimessa all’Autorità doganale a norma dell’art. 244 del codice doganale comunitario – non resta impedita all’autorità giudiziaria adita con ricorso ex dubbi sulla conformità della decisione alla normativa doganale e periculum in mora costituito dal danno irreparabile per l’interessato) così che sarà bastevole uno dei due requisiti alternativamente all’altro per ottenere la sospensione (97) . art. 243 del codice doganale comunitario di disporre analoga sospensione per conformarsi all’obbligo di assicurare piena efficacia al diritto comunitario (96). La sospensione peraltro – ove siano in discussione (all’importazione dazi o doganali all’esportazione) – dovrà essere sempre condizionata alla proponibilità del ricorso amministrativo costituzione di una garanzia nell’interesse avverso i relativi atti di imposizione e/o dell’autorità a irrogazione di sanzioni, vista la mancanza favore del debitore d’imposta solo allorché di disposizioni di raccordo temporale con il la prestazione si riveli pregiudizievole per ricorso le sue condizioni economiche e sociali. proporsi doganale, sacrificabile avanti nel alle Commissioni prescritto termine da di decadenza (60 giorni) dalla notificazione Come si vede nel contemperamento dell’atto. degli interessi in gioco – pur trattandosi di “risorse proprie” della Comunità – il codice doganale comunitario intende soprattutto tutelare l’operatore economico rispetto alle determinazioni dell’autorità doganale nello svolgimento delle operazioni commerciali. In tal senso si pronunziava la circ. n. 25/E del 21 marzo 2002 dell’Agenzia delle Entrate (in “il fisco” n. 13/2002, fascicolo n. 2, pag. 1848) e la circ. n. 41/D del 17 giugno 2002 dell’Agenzia delle Dogane (in “il fisco” n. 29/2002, fascicolo n. 2, pag. Quanto al meccanismo dei rimedi “concorrenti” (amministrativo e 4227) in linea con il parere espresso dell’Avvocatura generale dello Stato. giurisdizionale) il sistema è venuto in parte ad incrinarsi per effetto della istituita “unitarietà” della giurisdizione tributaria realizzata con l’ampliamento delle materie di competenza delle Commissioni tributarie in virtù del disposto dell’art. 12, comma 2, della L. n. 448/2001 (in vigore dal 1° gennaio 2002) che ha riformulato Il gravame amministrativo è stato, peraltro, preservato nei procedimenti rivolti alla risoluzione delle controversie doganali disciplinate dagli artt. 65 e seguenti del Tuld (cui rimanda il procedimento di revisione e rettifica ex art. 11 D.Lgs. n. 374/1990). l’art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992. Trattasi, infatti, di procedura di natura La tutela prevista per giustiziale taluni amministrativa tributi minori e soprattutto nel settore doganale ed in quello collegato delle accise (ricorso gerarchico ex art. 1 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) è stata, infatti, ritenuta implicitamente abrogata poiché la riconduzione delle relative controversie all’intera disciplina del contenzioso tributario quale delineata dal D.Lgs. n. 546/1992 avrebbe reso incompatibili le previgenti disposizioni che prevedevano la prevalentemente rientrante, “fattuale come sub e tecnica” procedimento, nell’ambito dell’attività amministrativa di accertamento (contestazioni sulla qualificazione, il valore, l’origine della merce) cui è stata apportata l’ulteriore semplificazione della eliminazione della “seconda istanza” che consentiva impugnazione al Ministro delle finanze della decisione adottata dal Direttore compartimentale seguita dalla soppressione dei Collegi consultivi dei risolutive della (eventuale) controversia periti (stante il loro mancato riordino) che amministrativa: atti tutti immediatamente erano chiamati per la loro competenza applicabili a sensi dell’art. 7 del codice tecnica a fornire un parere obbligatorio doganale ancorché non vincolante al Direttore della immediatamente dogana (98). all’Autorità giudiziaria. comunitario e dunque ricorribili avanti Lo stesso procedimento vale poi – Né può sostenersi a contrario che la stante l’espresso rinvio operato dall’art. 3, “determinazione di vertice” dell’Agenzia comma 2, del Tua – per le controversie non sulla classificazione dei prodotti ai fini espressamente elencati dall’art. 19 del dell’accisa. D.Lgs. n. 546/1992. La determinazione di vertice costituisce decisione impugnabile avanti alla giustizia tributaria. sarebbe ricompresa tra gli atti La lettura di tale articolo incentrata sull’elencazione tassativa degli atti che consentono l’accesso al controllo giudiziario è da ritenersi ormai superata Invero, nella prospettiva comunitaria, già si è detto che per decisione dell’autorità doganale (e ciò vale anche per le accise amministrate dalla stessa Agenzia) deve intendersi qualsiasi determinazione amministrativa in campo doganale che intervenga su un caso particolare con effetti giuridici per un determinato numero di soggetti e dunque qualsiasi atto vedimentale impositivo scaturito e/o dai purché nel controlli suo a contenuto “sostanziale” risulti idoneo a portare a conoscenza la pretesa dell’Amministrazione e a rendere possibile l’esercizio del diritto di difesa. accertamento e rettifica (99) (compresi gli di tassazione Suprema Corte (100) tendenzialmente rivolto ad includere nella previsione normativa ogni atto – anche di natura “provvedimentale” che esprima – in via definitiva – la volontà autoritativa dell’ente pubblico nelle materie contemplate dall’art. 2 del decreto legislativo citato. Il provvedimento conclusivo delle Dogane, una volta impugnato avanti alla Commissione tributaria, provoca il riesame giudiziario della controversia altrimenti mancante sul merito della pretesa vagliata solo in sede di contenzioso am- ministrativo. Quindi, accanto agli atti impositivi di avvisi della prov- posteriori, quale che sia il nomen iuris utilizzato, alla luce dell’orientamento consolidato e gli inviti di pagamento) si pongono le deliberazioni La decisione direttoriale espressa con statuizione di rigetto del ricorso non è ex se meramente confermativo dell’avviso di rettifica od altro atto contestato. giunto il precedente provvedimento e ne reiteri le statuizioni, è, comunque, un atto Si ha un atto meramente confermativo (la c.d. conferma impropria), infatti, quando l’Amministrazione, di fronte a che si sostituisce al precedente, come fonte di disciplina del rapporto am- ministrativo. un’istanza di riesame, si limita a dichiarare l’esistenza di un suo precedente Il vecchio provvedimento è, quindi, provvedimento, senza compiere alcuna assorbito dal nuovo, che, con efficacia ex nuova istruttoria e senza una nuova tunc, viene ad operare in sostituzione di motivazione. quello (102). In tal caso l’Amministrazione si esime La Corte di Cassazione ha, pertanto, dal prendere posizione sulle questioni negato – in base a tali principi – la tesi sollevate con la nuova istanza, limitandosi dell’“accessione” ad un rifiuto pregiudiziale di riesame, con il dall’Amministrazione secondo quale decisione si nega, anche implicitamente, doganale propugnata cui la aggiungerebbe l’esistenza delle condizioni per valutare il all’atto merito dell’istanza stessa limitandosi a paragrafo 4.1 della circ. n. 26/D del 4 rilevare precedente aprile 2002) che distingue i provvedimenti provvedimento e che non vi sono ragioni di riforma o di accoglimento parziale da per ritornare sulle proprie decisioni (101). quelli integrali di conferma, ancorché ai fini che esiste un impositivo (argomentando dal della parametrazione della competenza Al contrario si ha conferma in senso territoriale delle Commissioni tributarie) “proprio” quando l’Amministrazione entri dovendosi piuttosto accertare le modalità nel merito della istanza e, dopo aver ed il contenuto dell’atto confermativo per riconsiderato i fatti e i motivi prospettati dal verificare se possieda o meno autonoma richiedente, si esprima in senso negativo. valenza (103). Anziché limitarsi ad una constatazione di fatto dell’esistenza di un precedente provvedimento, l’Amministrazione in Prescrizione, decadenza e rapporti con l’azione penale questo caso, inizia un vero e proprio procedimento di riesame, valutando nuovamente la situazione di fatto e di diritto. La conferma in senso proprio, sebbene pervenga alle stesse conclusioni cui era Le condizioni per la contabilizzazione ed il recupero dei dazi a posteriori – prima dell’entrata in vigore del codice doganale comunitario (1° gennaio 1994 ) – erano regolate dal Reg. (CEE) n. 1697/1979 (in vigore dal 1° luglio 1980) sul quale è stata ricalcata la corrispondente disposizione nell’art. 84 del Tuld che contiene la del doganale comunitario (art. 221 sia nel- disciplina la originaria versione del 1992 sia nella riscossione dei diritti doganali, periodo riformulazione operata dal Reg. (CE) originariamente fissato (a far tempo dalla 2700/2000). data indicata nelle bollette od in mancanza della prescrizione della dalla data di esigibilità dei diritti) in cinque Ebbene, quando le autorità competenti anni e poi ridotto a tre anni (con effetto dal accertano che i dazi all’importazione o 1° maggio 1991) a seguito delle legge all’esportazione legalmente dovuti per la comunitaria del 1990 (art. 29, comma 1, merce dichiarata per un regime doganale della L. 29 dicembre 1990, n. 428) (104). comportante l’obbligo di effettuarne il pagamento non sono richiesti in tutto od in Anche per la norma nazionale, qualora parte al debitore, esse iniziano un’azione il mancato pagamento – totale o parziale di recupero dei dazi non riscossi. dei diritti – abbia causa da un reato (di regola truffa ai danni dello Stato e falso Tale azione non può essere, peraltro, continuato), l’anzidetto termine viene più avviata dopo la scadenza del termine spostato – per così dire – in avanti di 3 anni a decorrere dalla data di iniziando a decorrere dalla data in cui il contabilizzazione decreto o la sentenza, pronunziati nel dell’importo originariamente richiesto o – se non vi è procedimento stata contabilizzazione – a decorrere dalla irrevocabili. penale, sono diventati data in cui è sorto il debito doganale relativo alla merce in questione. Il credito per l’accisa – in ipotesi di reato – si prescrive invece in 5 anni a far Tale termine non è, però, applicabile, tempo dalla scoperta dell’illecito: termine quando tali autorità non abbiano potuto interrotto quando viene esercitata l’azione determinare l’importo esatto dei dazi a penale che riprende a decorrere dopo il causa di un “atto passabile di una azione passaggio in giudicato della sentenza che giudiziaria definisce il giudizio (art. 15 del D.Lgs. 26 repressiva (o perseguibile penalmente)”: in questo caso l’azione di ottobre 1995, n. 504). recupero si esercita conformemente alle disposizioni vigenti in materia negli Stati I comportamenti omissivi previsti dal membri, tali intese, sia quelle comunitarie Tua devono essere peraltro intesi alla sia quelle nazionali (art. 4, paragrafo 23, stregua di un comportamento doloso e/o del codice doganale comunitario) fraudolento del soggetto attuato ai fini dell’evasione totale o parziale del tributo, Per quanto riguarda l’Italia le ivi ricompresa l’omessa od incompleta corrispondenti disposizioni si rinvengono segnalazione da parte dell’interessato di fatti che incidono sul diritto o la misura quest’ultimo della prestazione (L. 30 dicembre 1991, n. l’interpretazione fornita dalla Corte di 412) (105). Giustizia) di prescrizione (107) il secondo quale prevale nell’ordinamento nazionale in presenza di Parte della individuato la giurisprudenza ha irrevocabilità del provvedimento penale in quella situazione che non consente l’ulteriore proseguibilità del fatto come reato in forza di qualsiasi pronunzia del giudice penale (106) specie alla luce dell’ampia previsione dell’art. 411 del codice di procedura penale che contempla l’utilizzo del decreto illecito penale che ne consente la prorogatio, restando così superato (al cospetto di tale condizione) il principio civilistico interno secondo cui la decadenza opera per il solo fatto oggettivo del trascorrere del tempo senza alcuna possibilità di proroga, sospensione, interruzione (108). di archiviazione anche per provvedimenti di Qualche perplessità ha contrassegnato estinzione ex artt. 150 e seguenti del l’individuazione del momento in cui debba codice penale (amnistia e prescrizione in scattare la postergazione dell’azione di particolare) per i quali è difficilmente recupero dei diritti evasi. ipotizzabile una riapertura delle indagini che richiede specifici ed ulteriori Secondo un criterio di specialità presupposti (art. 414 del codice di pro- gerarchica delle fonti normative che vede cedura civile) e, dunque, a quel momento la prevalenza del dettato comunitario ha ricollegato la decorrenza del termine (109) prescrizionale ex art. 84 del D.P.R. n. giudiziaria repressiva” la cui definizione 43/1973. impinge la “causa di reato” della norma per nazionale Quando l’omesso pagamento dipende penalmente” “atto passabile (oggi “atto nella di azione perseguibile specificazione da erroneo od inesatto accertamento della contenuta nella versione del 2000 del qualità, quantità valore od origine della codice doganale comunitario) non può merce, torna applicabile il termine di assolutamente farsi riferimento all’inizio decadenza già di 6 mesi per la revisione dell’azione penale (art. 405 del codice di dell’accertamento come previsto dall’art. procedura penale) nelle forme tassative e 74 e poi portato a 3 anni (con decorrenza vincolanti previste dal nostro ordinamento dal 15 giugno 1991) dopo l’abrogazione di (artt. 416 e seguenti del codice di tale norma sostituita con l’art. 11 del procedura penale). D.Lgs. n. 374/1990. Invero Il termine di decadenza l’espressione utilizzata – triennale secondo le direttive fornite dal giudice coincide con il termine stabilito dalla comunitario (110) sulle quali ha fatto leva norma parte della giurisprudenza di legittimità comunitaria (qualificato (111) – andrebbe riferita a qualsiasi atto che, obbiettivamente considerato, integri una fattispecie astrattamente prevista È questo – in sostanza – l’evento procedimentale che deve intervenire come reato dal diritto penale nazionale nell’arco temporale stabilito per il recupero senza che sia necessario verificare anche a posteriori al fine di prolungarne la durata se per esso sia iniziata o possa essere senza conseguenze caducatorie dalla sua iniziata l’azione penale. inosservanza (112). Tale interpretazione è parsa peraltro Il beneficio accordato dalle disposizioni troppo ampia perché verrebbe in tal modo nazionali e comunitarie alle attività di consentito al giudice dell’opposizione alla accertamento pretesa fiscale di sanare in ogni tempo – prolungamento del termine prescrizionale attraverso incidenter quando uno stesso fatto costituisca al tantum della fattispecie astratta di reato – tempo stesso fonte di un obbligazione la doganale una mancata valutazione attivazione da parte e delle infrazioni fatto-reato va con il perciò dell’Amministrazione nel trasmettere la raccordato all’apertura delle indagini che denunzia a deve – ovviamente – avvenire “prima”e conoscenza in ragione del proprio ufficio non “dopo” lo spirare del termine di legge (art. 331 del codice di procedura penale) (113). di reati di cui venga nel corso della sua attività accertativa circoscritta ad un preciso periodo (3 anni) in collaborazione coordinata con Anche se la Corte di Giustizia ha di gli recente stabilito che la qualificazione di un organismi dell’esecutivo comunitario nei atto, come “atto passabile di un’azione controlli cosiddetti a posteriori. giudiziaria repressiva” che autorizza il recupero a posteriori al di là del termine di Si finirebbe – in altre parole – per prescrizione – oltre a rientrare nella legittimare una azione di recupero senza competenza delle autorità doganali – va limiti temporali a discapito della certezza effettuata esclusivamente nell’ambito ed ai dei rapporti giuridici. fini di un procedimento amministrativa che ha di lo natura scopo di È stato perciò sostenuto che ciò che va consentire di rimediare ad una percezione posto in evidenza ai fini prescrizionali è scorretta od insufficiente dei dazi e non l’ipotesi delittuosa che sta alla base rappresenta della notitia criminis, primo atto “esterno” commissione di una infrazione penale che prefigura il nodo di commistione tra (114). constatazione di fatto reato e presupposto di imposta destinato ad essere sciolto all’esito del giudizio penale. Ove non condizioni, è ricorrano giocoforza le predette prendere in considerazione – ai fini del corso della decorre infatti – per la norma comunitaria prescrizione – il periodo normale a far – dalla data di nascita dell’obbligazione tempo dalla data di contabilizzazione doganale (risalente – a sensi dell’art. 201 (bollette) o – in mancanza – dalla data di del codice doganale comunitario – al esigibilità [art. 84, lettera d), del D.P.R. n. momento dell’immissione in libera pratica 43/1973] debito con l’accettazione della dichiarazione in doganale (art. 221, paragrafo 3, del codice dogana) e – per la norma nazionale (ove doganale comunitario). manchi la liquidazione dei diritti sulla od insorgenza del bolletta) – dalla data in cui essi sono La data di esigibilità – in materia divenuti esigibili. doganale – coincide con il giorno di effettuazione dell’operazione (di Il diritto all’esazione non è peraltro importazione) che segna il verificarsi di differito e/o condizionato al momento in tutti gli elementi costitutivi della pretesa cui viene definitivamente liquidato il tributo tributaria. ma rimane intimamente collegato al momento di insorgenza dell’obbligazione È questo l’evento certo ed obiettivo tramite l’effettuazione dell’operazione di della nascita dell’obbligazione doganale importazione che segna il verificarsi di tutti che – come già si è detto – coincide con la gli destinazione al consumo nel territorio tributaria (116). elementi costitutivi della pretesa comunitario (altrimenti detta immissione in libera pratica) a seguito dello svincolo della merce su dichiarazione dell’importatore (art. 36 del Tuld). La sospensione dell’esazione potrebbe semmai influire sulla decorrenza degli interessi moratori presupponente il previo accertamento di debenza del dazio Anche nel sistema a “daziato sospeso” che – come si è visto sopra – non attiene alla fase “genetica” del rapporto obbligatorio ma – semmai – alla sua fase “esecutiva “, la bolletta non è in grado di esplicare effetto sospensivo od interruttivo sul termine triennale previsto sia dall’art. sospeso (117) (ancorché talune pronunzie – proprio in tema di applicazione dell’art. 86 del Tuld – abbiano ribadito come l’esigibilità del credito sia equipollente a quella di sua insorgenza (118)) ma non sul momento di nascita dell’obbligazione medesima. 221 del codice doganale comunitario per la comunicazione al debitore dell’importo contabilizzato dei dazi dovuti, sia dall’art. 84 del Tuld per l’esercizio dell’azione di riscossione dei diritti doganali (115). Senza considerare giurisprudenza costituisce che comunitaria riferimento la stessa – che interpretativo privilegiato per il giudice nazionale – proprio in tema di recupero a posteriori di Il (comune) termine di prescrizione dazi non corrisposti dal debitore per il perciò regime il ingannatrice e fraudolenta imputabile al di soggetto obbligato tale da comportare per affermare che la sospensione della ri- il creditore una vera e propria impossibilità scossione alla data di accettazione della di agire, non una mera difficoltà di dichiarazione doganale non influisce – una accertamento del suo credito (121). doganale pagamento che ha ne avuto impone occasione risalire ad una condotta volta ripristinato il regime – sul calcolo dei dazi legalmente dovuti a tale data rispetto È questa l’unica causa pertinente di alla quale non opera la già accordata sospensione legale prevista dall’art. 2941, sospensione (119). n. 8), del codice civile che va peraltro fattualmente Neppure il rinvio alla norma nazionale (art. 2935 del codice civile), che stabilisce come la prescrizione incomincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere esercitato, varrebbe a spostare prefigurata e dimostrata dall’Amministrazione nel contesto in cui agisce che – evidentemente – non può identificarsi in quello in cui sia intervenuto un decreto di archiviazione nel corso di parallelo procedimento penale. l’esigibilità (la cui nozione – come si è visto – è insorgenza equipollente del credito) dell’accertamento e/o a al quella di momento scoperta della irregolarità legittimante l’invalidazione dei titoli ed il conseguente esercizio dell’azione di recupero. Una diversa interpretazione – anche in questo caso – finirebbe per sospendere sine die il termine per la contabilizzazione che gli eventi di penale rilevanza possono procrastinare nella misura in cui siano il portato investigativo di indagini e controlli che vanno tendenzialmente attivati dalle Il principio actio nondum nata non prescribitur arresta prescrizione solo il corso della al cospetto di impedimenti giuridici a far valere il diritto, non a fronte di impedimenti soggettivi od ostacoli di fatto che trovino causa nell’ignoranza e/o nel ritardo con cui si procede ad accertare l’illecito rispetto al quale il comportamento del debitore potrebbe influire solo in quanto fosse individuato un occultamento doloso del debito (120). autorità preposte nei termini fissati dalla legislazione nazionale e comunitaria a garanzia della speditezza dei traffici internazionali (122). Rimborso dell’indebito tributario e traslazione dell’imposta La verifica di compatibilità tra diritto nazionale e diritto comunitario ha in larga parte influenzato i meccanismi procedurali occorrenti per attuare le pretese creditorie discendenti dall’indebito Esclusa la configurabilità di altre cause di sospensione legale, occorrerebbe tributario. conformemente a proprio diritto interno – Va premesso che, in mancanza di una tengano conto della possibilità che le disciplina comunitaria in materia di diritto tasse processuale, incorporate nel prezzo e trasferite sugli spetta all’ordinamento giuridico nazionale stabilire le modalità dei indebite possano essere state acquirenti. ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza La stessa Corte Costituzionale (124) delle norme comunitarie, sempre che tali ha del resto stabilito che il diritto alla modalità non siano meno favorevoli di ripetizione ex art. 2033 del codice civile quelle che riguardano ricorsi analoghi di (che di regola si fonda su presupposti di natura interna (“principio di equivalenza”) natura “oggettiva” quali il pagamento sine né rendano praticamente impossibile o causa) si atteggia diversamente in materia estremamente gravoso l’esercizio dei diritti tributaria e può essere legittimamente conferiti limitato od escluso dal legislatore per dall’ordinamento giuridico comunitario (“principio di effettività”) (123). evitare solvens, Si tratta del naturale corollario al diritto ad un ricorso effettivo ed ad un giudice un ingiusto allorché il arricchimento peso del economico dell’imposta sia stato trasferito su altri soggetti. imparziale oggi espresso anche nell’art. Va ricordato che, in tema di ripetizione 47 della Carta dei diritti fondamentali. da indebito, è stato per lungo tempo in Pertanto, ove la legislazione interna regoli il rimborso in maniera differenziata e comunque tale da renderne impossibile od estremamente difficile l’esercizio, essa potrà essere sempre disapplicata (in via diretta o previa remissione della questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia) per Italia diversificato l’onere probatorio a seconda che si trattasse di prelievi contrastanti con l’ordinamento comunitario (norme del Trattato UE e di diritto comunitario derivato, in primis regolamenti e direttive) quali le tasse e/o misure di effetto equivalente ai dazi doganali ovvero di prelievi contrastanti con disposizioni contrasto con i canoni sovra enunciati. legislative interne (si pensi al vasto L’imposizione in materia doganale e sui consumi è stato il vero banco di prova contenzioso interessante le acciaierie per il rimborso dell’addizionale Enel ritenuta dall’Amministrazione per l’applicazione di tali principi. finanziaria appli- cabile ai consumi quantunque esenti Occorre precisare che l’ordinamento comunitario non contiene alcuna regola generale sulle limitazioni al rimborso ma non osta che i giudici nazionali – dall’imposta erariale sull’energia utilizzata come materia prima nei processi produttivi) (125). Nel caso di indebito comunitario – sotto le spinte giurisprudenza proclamata dalla Corte di Giustizia – ha – inizialmente prima – svincolato la prova da ogni disapplicato dai giudici nazionali l’art. 19 limitazione documentale (129) e – da del D.L. 30 settembre 1982, n. 688, ultimo – ha dichiarato l’illegittimità della convertito, con modificazioni, nella L. 27 restante novembre 1982, n. 873 (regolante la inversione ripetizione dei diritti doganali) perché contrasto con il canone di ragionevolezza subordinava garantito dall’art. 3 della Costituzione comunitaria della – il è stato rimborso alla prova (negativa) e documentale da parte del regolamentazione dell’onere sulla probatorio per (130). solvens della mancata traslazione del carico tributario sul consumatore finale (126) . Fissati i criteri di riparto dell’onere della prova la Corte di Giustizia è stata chiamata, a questo punto, ad occuparsi Tale indirizzo portava il legislatore alla delle modalità del suo esercizio onde non riformulazione di cui all’art. 29 della L. 29 fosse resa eccessivamente difficile per il dicembre contribuente la ripetizione dell’indebito. 1990, n. 428, norma costantemente interpretata nel senso che spetta all’Amministrazione Ciò finanziaria resistente provare in positivo – trattandosi è avvenuto attraverso due importanti decisioni. di eccezione in senso proprio (cioè di fatto Con la prima, emessa nell’ambito di impeditivo al diritto rimborso e non di fatto costitutivo del diritto stesso (127)) – che vi è stata traslazione del peso economico una procedura di infrazione a carico dell’Italia (131), la Corte di Lussemburgo – valutando dell’imposta sul consumatore. sfavorevolmente amministrativa e quella la prassi degli organi Nel caso di indebito nazionale ha giurisdizionali adusa a negare il rimborso continuato invece, a rimanere in vigore ora al cospetto di importatore abituale in l’art. del D.L. n. 688/1982 stabilente normale gestione e non in stato di l’inversione della prova (in negativo) a insolvenza sottoponentesi all’imposizione carico del contribuente onerato della presso tutte le dogane senza muovere dimostrazione scritta della mancata trasla- obiezioni zione del tributo quale fatto costitutivo negativo a sensi dell’art. 116 del codice di della sua azione di rimborso (128). procedura civile i casi di rifiuto di esibi- (132) ora a valorizzare in zione dei libri contabili anche quando Tale ingiustificata disparità probatoria fosse scaduto il termine di conservazione è stata opportunamente eliminata da un delle relative scritture (art. 2220 del codice duplice Corte civile) sul presupposto che alla scadenza Costituzionale che – ponendosi sulla linea del decennio, dopo la richiesta giudiziale dell’effettività della tutela giurisdizionale di intervento della rimborso, l’interessato fosse perfettamente conscio dell’utilità di tale soggetto che lo pretende, non essendo documentazione (133), ha dichiarato che dato presumerlo in via automatica dalla tali conclusioni portavano ad istituire mera inclusione del tributo nel prezzo, ingiustificate presunzioni in danno del potendo tale aumento determinare anche richiedente il rimborso per cui – così una flessione delle vendite (come in caso interpretando l’art. 29 della L. n. 428/1990 di offerte e/o domande espresse per – l’Italia veniva a meno ai suoi obblighi “consumi non essenziali”). verso il Trattato. Impostazione questa che certamente La Corte di Cassazione (134) – aprirà il varco ad articolate analisi seguendo l’iter argomentativo della Corte economiche e di bilancio da affidare alla di Giustizia – veniva di conseguenza a consulenza tecnica nell’esercizio dei poteri precisare che la traslazione dell’onere istruttori tributario ostativa alla restituzione del- dall’art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992, non l’imposta poteva essere – sì – provata vedendosi dall’Amministrazione finanziaria mediante l’Amministrazione finanziaria sarebbe in ricorso a presunzioni, ma esse dovevano grado di validamente opporsi al rimborso comunque dei tributi traslati (137). avere i requisiti prescritti conferiti in al giudice qual tributario altro modo dall’art. 2729 del codice civile. Va d’altra parte segnalato che – nel Criterio questo peraltro vanificato dalla settore dell’imposizione sui consumi – la legge comunitaria 2006 che ha escluso domanda spesso si presenta anelastica o che la traslazione possa essere dedotta rigida perché determinata da un bisogno dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni generalizzato di utilizzo di quel prodotto, (così integrando l’art. 29 della L. n. talchè la giurisprudenza di merito è venuta 428/1990) (135). in qualche caso ad argomentare che non sarebbe prefigurabile un pregiudizio I Giudici di legittimità affermavano economico per gli operatori economici al nell’occasione anche un altro importante cospetto di prodotti energetici che non principio subiscono (ricavato consolidata d’ufficio giurisprudenza da una flessioni per le cicliche comunitaria variazioni di imposta in quanto non secondo la quale la traslazione in sé non sostituibili con succedanei destinati a legittima mai il rifiuto di rimborso se non svolgere la stessa funzione, di con- comporta per l’operatore un arricchimento seguenza la traslazione, priva di peso sul senza volume vendite, venendo a causare un causa (136)) evidenziando la necessità di una ulteriore dimostrazione e indebito cioè che il rimborso abbia determinato un preclusivo della ripetizione (138). ingiustificato arricchimento in capo al arricchimento del solvens Sulla necessità della prova limitazioni corrispondenti a quelle già dell’arricchimento si è pronunziata anche vigenti per le azioni di rimborso nazionali la Corte di Cassazione in tema di imposta (142). di consumo sulle banane (139) che il CTU Non con insindacabile valutazione aveva accertato traslata importatrice dalla cooperativa soci cooperatori ai (commercianti grossisti) mediante versamenti integrativi da parte di questi ultimi dei maggiori costi sopportati così è avvenuto in materia doganale dove i giudici del Lussemburgo hanno adottato una interpretazione ben più rigorosa con riferimento all’art. 29 della L. n. 428/1990 nella parte contenente la precisazione che il termine quinquennale previsto dall’art. 91 del Tuld per la doman- compresi gli oneri fiscali. da di rimborso era da intendersi ridotto al È stato anche nell’occasione ribadito che la traslazione automaticamente non comporta l’arricchimento del soggetto che chiede ed ottiene il rimborso perché, anche qualora completamente inserita l’imposta nel flessione delle dal di tre anni novantesimo a giorno successivo all’entrata in vigore della legge stessa. La Corte – pur ribadendo che le prezzo soggetto passivo potrebbe nondimeno una decorrere decadenziale sia praticato e così trasferita sugli acquirenti, il subire termine vendite dall’aumento del prezzo o comunque non ricavare vantaggio per obbligo o prassi di riversamento delle somme rimborsate sui modalità di restituzione delle imposte nazionali indebitamente riscosse competevano al diritto nazionale così come ogni questione relativa alla possibile applicazione retroattiva di tali modalità – ha messo ancora una volta in evidenza come la retroattività non deve mai soggetti percossi. compromettere il rispetto del principio di La seconda importante decisione della Corte di Giustizia in materia è intervenuta effettività nella specie ritenuto violato dalla norma surrichiamata (143). a fare chiarezza sui termini per far valere il diritto al rimborso (140). Rispondendo alla questione pregiudiziale sul punto sollevata da un Come è noto, in passato era stato Tribunale civile italiano (prima salvato il termine di decadenza triennale dell’ampliamento della giurisdizione tri- previsto per il rimborso delle tasse CCGG butaria) (144), la Corte di Giustizia ha sulle società (141) sul rilievo che i limiti statuito che il diritto comunitario osta comunitari all’applicazione retroattiva di un termine potevano essere ritenuti operanti solo ove comportanti privazione di totale all’esercizio del diritto, non invece – eventualmente più restrittivo del termine di come era nel caso di quell’imposta – ricorso precedentemente applicabile alle decadenza più breve ed domande di rimborso di imposte nazionali incompatibili con il diritto comunitario Il diritto doganale e delle accise è un quando non sia garantito un periodo comparto transitorio sufficiente a consentire ai profondamente inciso gli atti comunitari e contribuenti, che pensavano inizialmente che di avvalersi del precedente termine di operatività ricorso, di disporre di un termine ra- trassegnano i rapporti collaborativi tra gionevole giudice nazionale ed organi giurisdizionali per reclamare il diritto al rimborso qualora il loro ricorso risulti già tributario costituisce sul ambito dei quale hanno privilegiato meccanismi che di con- europei. tardivo alla luce del nuovo termine. Questo Per cui – nell’ipotesi di sostituzione di binomio particolarmente è stato esaltato dalla un termine di decadenza triennale ad un nomofilachia dell’organo di vertice della termine di prescrizione quinquennale – un giustizia tributaria, la V Sezione civile della periodo transitorio di 90 giorni doveva Corte di Cassazione, che ha sempre essere considerato insufficiente ed il operato nel fornire – come si evince dagli periodo minimo che non fosse tale da esempi menzionati – una interpretazione rendere eccessivamente difficile l’esercizio comunitariamente del diritto al rimborso era da individuare in legislazione nazionale secondo la chiave un periodo pari a sei mesi. di lettura offerta dalla Corte di Giustizia in della . sede Sulla stessa linea interpretativa – in Commissione UE nelle materie di sua tema di rimborso delle accise sottoposto dal orientata Tua alla regola generale (art. 14 del rinvio pregiudiziale o dalla competenza esclusiva. della decadenza biennale a far tempo dal pagamento di D.Lgs. n. Le soluzioni prospettate e le guidelines suggerite sulle varie problematiche 504/1995) – la Corte di Cassazione onde contenziose evitare il c.d. effetto “ghigliottina” quanto ai importante allineare la giurisprudenza alla versamenti anteriori al biennio precedente continua evoluzione di questa importante la vigenza della norma (che scontavano il branca del diritto fiscale europeo e quanto più vi abbia contribuito il portato interpretativo lungo termine prescrizionale) ha ritenuto che – in difetto di un regime transitorio – il termine di decadenza dovesse farsi decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo e non dalla data del pagamento (145). Conclusioni attestano del giudice di legittimità. quanto sia NOTE (2) Cass., n. 2721 del 27 marzo 1997 (in banca dati “fisconline”). (3) Cass., n. 10047 del 1° agosto 2000 (in banca dati “fisconline”). (4) Cass., n. 12333 dell’8 ottobre 2001 (in “il fisco” n. 46/2001, pag. 14782). (5) Il rinvio pregiudiziale è frutto della ripartizione di compiti tra giudice nazionale e Corte di Giustizia, “custode” dell’interpretazione del diritto comunitario e tenuta a fornire al giudice remittente la corretta chiave di lettura sul significato e la portata della norma del Trattato (e degli atti derivati quali i Regolamenti e le Direttive) indicandogli se essa precluda o meno (osta o non osta) l’applicazione della legge nazionale. Si tratta di un procedimento da giudice (nazionale) a giudice (comunitario) che integra e completa – sul piano ermeneutico – la cooperazione giudiziaria – agevolando, l’uno attraverso i lumi forniti dall’altro, l’esercizio del potere di disapplicazione (o di convalidazione della norma interna compatibile). Il rinvio pregiudiziale è mezzo “facoltativo” per il giudice nazionale di I e II istanza (dunque per le Commissioni tributarie provinciali e regionali), “obbligatorio” per il giudice nazionale di ultima istanza (cioè la Sez. tributaria della Corte di Cassazione) salvo che la norma da interpretare risulti chiara, venga in gioco questione identica ad altra già sollevata e risolta in via pregiudiziale, risulti irrilevante sull’esito del giudizio, si sia formata giurisprudenza consolidata sul punto. Il giudice nazionale deve verificare d’ufficio la compatibilità del diritto interno con le disposizioni comunitarie a prescindere da specifiche deduzioni e motivi di impugnazione (Cass., n. 4703 del 28 marzo 2003, in “il fisco” n. 19/2003, fascicolo n. 1, pag. 2987) ed anche in sede di legittimità, ancorché sia un processo chiuso, indipendentemente da qualsiasi domanda (Cass., SS.UU., n. 26948 del 18 dicembre 2006, in “il fisco” n. 5/2007, fascicolo n. 1, pag. 741). Il rinvio di interpretazione serve ad uniformare l’applicazione del diritto comunitario mediante una interpretazione centralizzata e può avere ad oggetto atti vincolanti e non, in pratica tutto il sistema giuridico comunitario. In pendenza di rinvio il giudizio va sospeso così come prevede lo Statuto della Corte (lo stesso avviene anche per le questioni non manifestamente infondate di illegittimità costituzionale rimesse alla Corte Costituzionale), fermo restando che il giudice potrà sempre medio tempore adottare provvedimenti cautelari di sospensione (art. 47 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) ove la legge nazionale risulti di sospetta incompatibilità (od incostituzionalità). La cooperazione con la Commissione è stata invece attuata dal giudice di legittimità tramite lo strumento informale di consultazione informativa rappresentato dalla Comunicazione per acquisire elementi tecnicogiuridici di valutazione su particolari regimi fiscali in materia di aiuti di Stato (Cass., ord. n. 3525 del 17 febbraio 2006, in “il fisco” n. 10/2006, fascicolo n. 1, pag. 1550). (6) Il furto della merce non determina, infatti, il venir meno della obbligazione doganale (Cass., n. 2942/1984). (7) In tale contesto si iscrive il disposto dell’art. 61 del D.P.R. n. 43/1973 che autorizza la dogana a liquidare provvisoriamente i diritti sulla base della dichiarazione ed a rilasciare la merce verso prestazione di cauzione per gli eventuali maggiori tributi quando, per esigenze tecniche ovvero per disposizioni legislative o amministrative, non sia possibile determinare i caratteri, la natura o la composizione dei prodotti importati, vi sia – insomma – obbiettiva incertezza sul regime daziario applicabile. (8) Cass., n. 11020/1994 e n. 9908/1994. 8 (9) Cass., n. 6622/1997 e n. 10184 del 17 ottobre 1997 (in banca dati “fisconline”). (10) Diversa è la procedura semplificata (artt. 232 e 233 del D.P.R. n. 43/1973, poi sostituiti dagli artt. 12 e seguenti del D.Lgs n. 374/1990) dove è previsto che le imprese industriali e commerciali la cui attività sia alimentata da frequenti arrivi di determinate merci dall’estero possono essere autorizzate a disporre subito della merce dopo l’arrivo a prescindere dallo sdoganamento presso la dogana del luogo di destinazione. In questo caso il procedimento di accertamento e liquidazione dei diritti è eseguito a posteriori e periodicamente attraverso l’esame delle scritture e contabilità aziendali che l’impresa è tenuta a mettere a disposizione degli organi doganali. L’autorizzazione alla procedura semplificata non esime l’impresa autorizzata dal presentare la dichiarazione doganale risultando soltanto invertito – rispetto alla procedura ordinaria – il rapporto cronologico tra presentazione della dichiarazione e disponibilità della merce. In deroga al disposto dell’art. 36 del Tuld il momento di insorgenza dell’obbligazione si individua in questo caso nella data di conseguimento della disponibilità della merce da parte dell’importatore e non nella data di presentazione della dichiarazione, lo spostamento cronologico del presupposto risultando giustificato dall’esigenza immediatamente della merce. di disporre (11) Cass., n. 11020/1994 e n. 9908/1994. (12) Cass., n. 16114 del 20 luglio 2007 (in banca dati “fisconline”). (13) Il codice doganale comunitario prevede accanto alla ITV anche l’IVO (informazione vincolante in materia di origine della merce) con validità di tre anni. (14) Corte di Giustizia, ord. 19 gennaio 2005, C206/03, Smithkline. Nell’occasione la Corte, su rinvio pregiudiziale dell’High Court of Justice (in tema di classificazione di cerotti alla nicotina), stabiliva che, se una autorità competente fornisce una erronea informazione tariffaria vincolante, il giudice nazionale è tenuto, a sensi dell’art. 10 del Trattato, ad adottare, nell’ambito delle sue competenze, tutte le misure necessarie affinché detta informazione sia annullata e venga fornita una nuova ITV conforme al diritto comunitario. (15) L’agenda di Lisbona della Commissione europea ha in preparazione una nuova versione del vigente codice comunitario doganale con diminuzione e semplificazione delle procedure doganali per velocizzare gli scambi, rafforzare le garanzie ed implementare il ricorso alla autorizzazione unica che, emessa in uno Stato membro, è destinata ad assumere valenza generale all’interno della Comunità senza necessità di reiterare le formalità già espletate (proposta di Regolamento istitutivo del Codice doganale aggiornato Com (2005) 608 def. del 30 novembre 2005). La dichiarazione elettronica ed il sistema di transito informatizzato completano questo quadro destinato non solo all’applicazione delle misure tariffarie ma – soprattutto – a quelle riguardanti la sicurezza e la lotta contro le merci contraffatte [c.d. procedure di sorveglianza di cui al Reg. (CE) n. 1383/2003 del 22 luglio 2003]. 16 Il concetto di fabbricazione rimanda all’atto finale del processo produttivo o di trasformazione preordinato alla successiva immissione al consumo del bene finito. 17 Cass., n. 12428 del 28 maggio 2007 (in “il fisco” n. 29/2007, fascicolo n. 1, pag. 4327). 18 Cass., n. 11145/2006. (18) Cass., n. 20826/2005 e n. 11145/2006 in tema di oli minerali. (19) Corte di Giustizia, sent. 13 novembre 1984, C98 e n. 230/1983, Van Gend en Loos. (20) Cass., n. 3623/2006. (21) Cass., n. 10047 del 1° agosto 2000 e n. 14312 del 26 settembre 2003 (in banca dati “fisconline”). (22) Cass., n. 9702/2003. (23) Cass., n. 21226/2006. (24) Cass., n. 5053/1998, n. 1399/1999 e n. 845/2002 dopo le fondamentali decisioni delle SS.UU., n. 499/1993 e n. 500/1993. (25) Cass., n. 4575 del 1° marzo 2006 (in banca dati “fisconline”). (26) Cass., n. 19194 del 6 settembre 2006 (in banca dati “fisconline”), in fattispecie in cui il garante eccepiva il diritto alla liberatoria od allo svincolo avendo l’obbligato principale compiuto operazioni in esubero rispetto all’ammontare di garanzia per mancata osservanza dell’obbligo di vigilanza periodica della dogana sulle operazioni di transito. (27) Il regime TIR (Transport International Routier) è stato istituito con la Convenzione di Ginevra del 10 gennaio 1959 al fine di semplificare le formalità doganali cui sono soggetti i trasporti internazionali di merci su strada ed è stato successivamente modificato da una seconda Convenzione adottata a Ginevra il 14 novembre 1975 ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 12 agosto 1982, n. 706. Nell’ambito della Comunità europea, a seguito dell’abolizione delle frontiere interne tra Stati membri, le spedizioni in regime TIR sono ammesse unicamente quando il trasporto ha inizio o destinazione in un Paese terzo. (28) Cass., n. 2848/2008. (29) Cass., n. 11323/1995. (30) Cass., ord. n. 13313 del 7 giugno 2006 (in “il fisco” n. 29/2006, fascicolo n. 1, pag. 4561). (31) Analogamente a quanto avvenuto per i prodotti tessili dai Caraibi (vedi oltre) l’Olaf ha sventato pure il tentativo di aggirare la normativa comunitaria di restrizione quantitativa alle importazioni di aglio dalla Cina con falsi certificati di origine dalla Giordania consentendo l’apertura di procedimento penale a carico dell’importatore con acquisizione nel processo – tuttora pendente – della documentazione istruttoria raccolta. Il Reg. (CE) n. 2454/93 prevede, poi, dettagliatamente la procedura da seguire nella cooperazione amministrativa rivolta al corretto rilascio dei certificati di origine (ai sensi dell’art. 94 il Paese beneficiario dell’esportazione – d’ufficio o su richiesta della Comunità – è tenuto, infatti, ad effettuare con sollecitudine le inchieste necessarie per individuare e prevenire le violazioni ed in tali inchieste può direttamente partecipare la Comunità stessa). (32) Cass., n. 19195 del 6 settembre 2006 (in banca dati “Fisconline”). (33) Corte di Giustizia, sent. 9 marzo 2006, C293/04, Beemsterboer. (34) Ibidem. risultino scortate da un unico documento di trasporto emesso in uno Stato membro (art. 70/b del Reg. (CE) n. 223/77). (35) Ex multis, Comm. trib. prov. di Milano, Sez. XXXI, n. 73 del 20 giugno 2006. (40) Cass., n. 17638 del 1° settembre 2004, n. 14146 del 24 settembre 2003 e n. 4598 del 29 marzo 2002 (tutte in banca dati “fisconline”). (36) Corte di Giustizia, sent. 14 maggio1996 C153/94, Faroe Seafood. (41) Cass., n. 2590/1999. (37) Corte di Giustizia, sent. 17 luglio 1997, C97/95 Pascoal & Filhos. (38) Cass., n. 5007 del 5 marzo 2007 (in “il fisco” n. 15/2007, fascicolo n. 1, pag. 2225). (39) Il regime di transito comunitario – disciplinato dai Regolamenti n. 222/77 e n. 223/77 con successive modificazioni – si articola in due tipi fondamentali ed in misure di semplificazione. a) Il transito comunitario esterno concerne le merci allo Stato estero la cui importazione è assoggettata ai diritti previsti dalla tariffa doganale comune e che debbono formare oggetto di una dichiarazione compilata sul formulario T1 (art. 1, paragrafo 2, del Reg. n. 222/77). Questo regime è utilizzato (tra l’altro) per la merce destinata alla esportazione verso Paesi terzi che beneficiano – ove si tratti di prodotti agroalimentari – delle restituzioni all’importazione nell’ambito della politica agricola comune (merce equiparata – per fictio iuris – a quella allo Stato estero). b) Il transito comunitario interno riguarda invece le merci riconosciute esenti da ogni imposizione comunitaria perché originarie dalla Comunità o perché considerate in libera pratica nella Comunità stessa (essendo già stati riscossi i prelievi doganali) e che debbono formare oggetto di una dichiarazione compilata sul formulario T2 (art. 1, paragrafo 3, del Reg. (CEE) n. 223/77). c) Quando le merci non circolano in regime di transito comunitario e sono spedite direttamente da un Paese membro ad un altro Paese membro il carattere comunitario delle stesse è invece attestato dal documento T2 L (art. 70/a del Reg. (CE) n. 223/77). Come precisa l’art. 69 del citato Regolamento che disciplina le modalità di snellimento delle procedure il documento T2 L non può essere rilasciato per le merci destinate ad essere esportate fuori dal territorio della Comunità ovvero per le quali sono state assolte le formalità doganali di esportazione per la concessione delle restituzioni all’esportazione verso Paesi terzi nel quadro della politica agricola comune [(lettera a) e lettera b)]. Le merci scortate da T2 L – inoltre – non perdono il loro carattere comunitario anche se attraversano uno Stato non membro purché (42) Comm. trib. prov. di Milano, Sez. XXXI, sent. n. 182 del 30 marzo 2007 e Comm. trib. prov. di Trieste, Sez. VII, sent. n. 93 del 26 ottobre 2004. Contra la ris. dell’Agenzia delle Dogane 26 novembre 2005 che fornisce – su parere dell’Avvocatura di Stato – una interpretazione estensiva del comma 1 dell’art. 303 alla luce del complesso delle disposizioni del Tuld che regolano la dichiarazione doganale (che deve contenere indicazione di origine e provenienza ex art. 57) per cui il controllo non può non estendersi anche all’origine della merce con tutte le conseguenze che ne derivano. (43) Da ultimo Corte di Giustizia, sent. 14 novembre 2002, C251/00, Ilumitronica e sent. Beemsterboer, cit. (44) Ibidem. (45) Il Codice Doganale Comunitario del 1992 e del 2000 rappresentano – invece – un corpo normativo nuovo rispetto al precedente Reg. (CEE) n. 1697/79 e dunque non applicabile – salvo le disposizioni procedurali che operano su tutti i rapporti in corso – alle importazioni effettuate quando non erano ancora in vigore (Corte di Giustizia sent. 7 settembre 1999, C61/88, De Haan Beheer BV). (46) Corte di Giustizia Sentenza Ilumitronica cit. che sul punto rimanda alla sentenza Pascoal & Filhos, cit. (47) Cass., n. 71/1996. (48) Corte di Giustizia, sent. 1° aprile 1993, C250/91 HP France; 14. maggio 1996, C153/94 e C-204/94, Fareoer; 27 gennaio 1991, C-348/89 Mecanarte; 19 ottobre 2000, C15/99 Sommer; 12 dicembre 1996, C-38/95 Foods Import; 26 giugno 1990, C-64/89 Deutsche Fernsprecher. (49) Cass., n. 21775/2005. (50) Cass, n. 22015/2006, cit. (51) Cass., n. 22141 del 16 ottobre 2006 e – negli stessi termini – Cass., n. 13065 del 1° giugno 2006 (entrambe in banca dati “fisconline”). (52) Cass., n. 20380/2006. (53) Cass., 19156 del 15 dicembre 2003 e n. 335 dell’11 gennaio 2006 (entrambe in banca dati “fisconline”). (54) Corte di Giustizia, sent. 14 dicembre 2000, C110/99, Emsland-Starke. (55) Corte di Giustizia, sent. 21 febbraio 2006, C255/02, Halifax. (56) La Suprema Corte (Cass., n. 18219/2007), ha fatto il punto sul valore di questa fondamentale direttiva affrontando il problema dell’interpretazione conforme ad una disposizione in malam partem per il contribuente non ancora recepita e dunque inoperante contro di lui. La Corte ha dato atto di ben conoscere il principio secondo il quale quando le direttive comunitarie risultano incondizionate e sufficientemente precise sono self executing negli ordinamenti interni direttamente a favore dell’amministrato per garantirlo contro norme nazionali vessatorie e contrastanti con la disciplina comunitaria, mentre, non possono essere utilizzate a favore dall'amministrante, che – destinatario del principio comunitario – non l’abbia recepito, perché in caso contrario il Governo nazionale inadempiente trarrebbe inammissibilmente vantaggio dalle proprie inosservanze. In sostanza, si è detto, una direttiva non può avere un effetto verticale “a rovescio” facendo nascere di per sé obblighi diretti a carico dei privati cittadini né le sue disposizioni possono essere invocate in quanto tali contro i singoli vincolati soltanto agli atti legislativi e regolamentari che lo Stato destinatario della direttiva è obbligato ad emanare (in tal senso, Corte di Giustizia, sent. 26 febbraio 1986, C152/84, Marshall e sent. 8 ottobre 1987, C80/86 Kolpinghuis Nijmegen VB). La Cassazione ha, peraltro, osservato come il principio vada contemperato con quell’altro il quale obbliga il giudice nazionale ad interpretare comunque il proprio diritto interno alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde cercare di conseguire il risultato utile contemplato dall’art. 249, comma 3, del Trattato (ex multis Corte di giustizia, ord. 17 ottobre 2003, C-35, Markus Vogel) e così richiamando la c.d. “interpretazione conforme” invocabile sia nelle controversie “verticali” sia in quelle “orizzontali” (dove la direttiva non potrebbe di regola esser fatta valere dinanzi ad un giudice nazionale da un soggetto privato contro un altro soggetto) in linea con altre pronunzie comunitarie (Corte di Giustizia, sent. 5 ottobre 1984, da C397/01 a C-403/01, Pfiffer e 27 giugno 2000, da C-240 a C244/98, Oceano Grupo Editorial ). Perciò se il giudice non potesse basarsi su una direttiva inattuata per modificare in senso sfavorevole al singolo l’interpretazione di una disposizione interna “istituendo od aggravando una responsabilità non desumibile dal contesto nazionale” perché in tal modo finirebbe indirettamente a far valere nei confronti del singolo il portato di quella direttiva non ancora recepita nell’ordinamento e tanto contrastando con i principi generali di certezza del diritto e di irretroattività salvaguardati dal diritto comunitario (Corte di Giustizia, 26 febbraio 1986, C152/84), nulla impedirebbe che il contenuto generale di quella direttiva possa essere dal giudice comunque utilizzata per pervenire ad una interpretazione aderente non solo agli elementi già ricavabili dal sistema nazionale ma soprattutto conforme al portato della giurisprudenza comunitaria. Il criterio dell’“interpretazione conforme” coinvolge, infatti, la direttiva in quanto tale indipendentemente dall’effetto che produce e dal soggetto nei confronti del quale si fa valere, rappresentando l’enunciato principio uno degli aspetti (se non il fondamentale) della supremazia del diritto comunitario nel suo impatto con l’ordinamento nazionale. Un conto, dunque, è l’effetto diretto delle direttive non recepite, altro conto è l’obbligo a carico delle autorità degli Stati membri di applicare il principio del “primato” considerando il portato delle direttive come interpretato dalla Corte di Giustizia un irrinunciabile parametro di legittimità delle disposizioni nazionali in qualsiasi contesto esse vengano invocate. Le sentenze emesse dalla Corte di Giustizia hanno, infatti, efficacia erga omnes applicandosi non solo alla controversia pendente innanzi al giudice nazionale che ha richiesto, in via di rinvio pregiudiziale, l’intervento del giudice comunitario, ma anche a tutte quelle altre controversie aventi ad oggetto la stessa questione di diritto risolta dal giudice comunitario. Tale efficacia è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale a tutte le sentenze emesse dal giudice comunitario [ex multis, Corte Cost. n. 113 del 23 aprile 1985 (in banca dati “fisconline”) n. 389/1989 e n. 168/1991] e persino a quelle che – definiscono un procedimento di infrazione aperto dalla Commissione nei confronti di uno degli Stati membri (ibidem Corte Cost. n. 389/1989) donde – ha concluso la Corte – ben a ragione si poteva riconoscere ad esse un’efficacia non dissimile da quella, selfexecuting, propria dei regolamenti e delle direttive comunitarie applicandosi direttamente nell’ordinamento interno di ciascuno Stato membro e concorrendo – al pari delle prime due tipologie – a formare il “diritto vivente” dell’Unione europea. (57) Cass., ord. n. 21371 del 4 ottobre 2006 (in “il fisco” n. 42/2006, fascicolo n. 1, pag. 6585). (58) Cass., n. 10353 del 5 maggio 2006 (in “il fisco” n. 21/2006, fascicolo 1, pag. 3299) in tema di detrazione d’imposta da parte di società costituita solo per compiere una operazione economica isolata prima di mettersi in stato di liquidazione (acquisto e vendita di immobile dopo averlo ristrutturato). (59) Prima che intervenisse la L. n. 28/1997 a modificare la lettera c) del comma 1 dell’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972 (norma questa innovativa e non di interpretazione autentica secondo Cass., n. 18789/2006) occorreva il requisito dell’inerenza nel senso che l’acquisto senza pagamento di imposta nei limiti del plafond disponibile era limitato ai beni destinabili all’esportazione ed ai servizi inerenti all’attività di esportazione per cui era giocoforza costituire plafonds spendibili separatamente per categorie, pena il rischio di “splafonamento” comportante pagamento dell’imposta con le correlate sanzioni. La nuova formulazione ha oggettivizzato il plafond (unico e misto) utilizzabile nella sua interezza per ogni tipo di acquisto o prestazione senza vincoli di destinazione (cioè indipendentemente dal tipo di operazioni che hanno contribuito alla formazione dello stesso). (60) Corte di Giustizia, sentenza 12 gennaio 2006, cause riunite C-354/03, C-355/03 e C-484/03 Optigen (in banca dati “fisconline”) e sentenza 6 luglio 2006, C-439/04 e C-440/04 Axel Kittel. (61) Per frenare il fenomeno è strato introdotto nel 2005 l’art. 60-bis nel D.P.R. n. 633/1972 che – norma antifrode che ha accolto l’invito contenuto nell’art. 21 della VI Direttiva di utilizzare l’istituto della coobbligazione quale deterrente – ha fissato la solidarietà nel pagamento dell’Iva tra cedente e cessionario qualora il primo non l’abbia versata ed il prezzo di cessione risulti inferiore a quello normale (sottocosto) salva la prova contraria spettante al cessionario. Sull’esperienza del Regno Unito, il principio di solidarietà è stato peraltro riservato solo a determinate categorie di prodotti a rischio, determinati con D.M. 22 dicembre 2005 (autoveicoli e motoveicoli, cellulari, personal computer). (62) In tema di imposizione indiretta la qualificazione del negozio ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro va operata a prescindere dal titolo e dalla forma apparente ma in base alla sostanza ed ai suoi effetti a sensi del disposto dell’art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, mentre in tema di imposizione diretta l’art. 10 della L. 29 dicembre 1990, n. 408 consente all’Amministrazione finanziaria di disconoscere i vantaggi fiscali derivanti da una serie di operazioni elencate dalla norma (concentrazioni, cessioni, scorpori, trasformazioni, riduzioni di capitale) per ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta. L’art. 7 del D.Lgs 8 ottobre 1997, n. 358 (che ha introdotto l’art. 37-bis nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) ha poi reso inopponibili all’Amministrazione finanziaria tutti gli atti ed i negozi – anche tra loro collegati – che risultino diretti ad aggirare obblighi e divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte e rimborsi con riferimento – anche in questo caso – a specifiche operazioni societarie e finanziarie (fusioni, scissioni, liquidazioni, conferimenti, eccetera). (63) Cass., n. 20398 del 21 ottobre 2005 (in “il fisco” n. 45/2005, fascicolo n. 1, pag. 7113) sul trattamento fiscale del dividend washing, compravendita di titoli azionari con modalità tali da sottrarre alla tassazione il dividendo (possibilità oggi stroncata dalla ricordata norma antielusiva ex art. 7 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358); Cass., n. 22932 del 14 novembre 2005 (in banca dati “Fisconline”) sul trattamento fiscale del dividend stripping o coupon stripping, costituzione o trasferimento di usufrutto su azioni per evitare la ritenuta sul dividendo. (64) Cass., n. 20816 del 26 ottobre 2005 (in banca dati “Fisconline”) riguardante cessione di usufrutto su azioni per usufruire del credito di imposta sui dividendi. (65) Cass., n. 4785 del 26 giugno 2007 (in banca dati “Fisconline”) che si pone in consapevole contrasto con la Cass., n. 3328/2002. (66) Cass., n. 12353 del 10 giugno 2005 (in “il fisco” n. 30/2005, fascicolo n. 1, pag. 4761). (67) Cass., n. 21226/2006. (68) Cass., ord. n. 12301 del 24 maggio 2006 (in “il fisco” n. 28/2006, fascicolo n. 1, pag. 4396, con commento di R. Lunelli). (69) Cass., n. 12353 del 10 giugno 2005, cit. e Cass., n. 1057 del 18 gennaio 2008 (in “il fisco” n. 5/2008, fascicolo n. 1, pag. 817). (70) Cass., n. 10353 del 5 maggio 2006 (in “il fisco” n. 21/2006, fascicolo n. 1, pag. 3299). (71) Art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1988, n. 80. (72) Corte Cost, sent. n. 114 del 21 aprile 2000 (in banca dati “Fisconline”). (73) Corte di Giustizia, sent. 9 dicembre 2003 C129, Comm.CE c/Italia (in “il fisco” n. 2/2004, fascicolo n. 1, pag. 284). (74) Va segnalato che la CEDU se nel caso Ferrazzini (sent. 12 luglio 2001 su ricorso n. 44795/1998) aveva decretato l’inapplicabilità dei principi del giusto processo (art. 6 della Convenzione) alla materia tributaria (ancorché con riferimento alla ragionevole durata del processo) una maggiore sensibilità (evidenziata anche dalle dissenting opinions che hanno accompagnato la decisione assunta in adunanza plenaria per l’interesse generale suscitata della questione) sembra emersa nel caso Jussila (sent. 23 novembre 2006 su ricorso n. 73053/2001) nella quale si discuteva della celebrazione di una udienza orale all’interno del processo (finlandese ispirato a spiccata cartolarità come quello italiano) per esperire la prova testimoniale con audizione dei funzionari dell’Amministrazione che avevano operato l’accertamento fiscale irrogando le relative sanzioni. In tale occasione la Corte di Strasburgo evidenziava che l’assenza di pubblica udienza od il divieto di prova testimoniale nel processo tributario erano compatibili con il principio del giusto processo purché da siffatti divieti non derivasse un “grave pregiudizio” alla posizione processuale del ricorrente sul piano probatorio non altrimenti rimediabile. (75) Cass., n. 18218 del 29 agosto 2007 (in “il fisco” n. 36/2007, fascicolo n. 1, pag. 5382). (76) Cass., n. 17576 del 10 dicembre 2002 (in “il fisco” n. 1/2003, fascicolo n. 1, pag. 137) e Cass., n. 21513 del 6 ottobre 2006 (in “il fisco” n. 40/2006, fascicolo n. 1, pag. 6281). (77) L’invito di pagamento emesso ai sensi dell’art. 93 del Regolamento doganale di cui al R.D. 13 febbraio 1865, n. 65 (tuttora in vigore per quanto non incompatibile con le disposizioni del D.P.R. n. 43/1973 a sensi dell’art. 347 del detto testo unico) rappresenta l’atto attraverso il quale l’Amministrazione finanziaria, conclusa la propria attività di accertamento, esteriorizza gli esiti di tale controllo rendendo edotto il contribuente della maggior pretesa avanzata nei suoi confronti ed invitandolo ad assolvere il proprio debito verso l’Erario, pena l’avvio della procedura esecutiva sulla base della successiva ingiunzione. Tanto era ritenuto sufficiente – almeno fino a quando la giurisdizione tributaria – in materia doganale e di accise, è rimasta incentrata presso l’Autorità giudiziaria ordinaria (art. 9 del codice di procedura civile) priva di poteri di annullamento di atti amministrativi (ma solo di eventuale disapplicazione) e facultata, perciò, alla autonoma valutazione di merito sul rapporto fiscale sottostante, per far sorgere nel destinatario l’interesse ad agire (art. 100 del codice di procedura civile) all’accertamento negativo del debito di imposta a fronte dello stato d'incertezza sull’esistenza e la portata dei presupposti impositivi indotto da tale atto di intimazione (Cass., n. 22015/2006) Le Sezioni Unite in sede di giurisdizione hanno ultimamente stabilito che il principio secondo il quale in materia tributaria non è ammessa l’azione di accertamento negativo troverebbe applicazione anche nelle controversie doganali introdotte ratione temporis avanti al giudice ordinario occorrendo anche in quella sede un atto concreto di esercizio della pretesa fiscale [Cass., SS.UU, n. 24011 del 20 novembre 2007 (in “il fisco” n. 45/2007, fascicolo n. 1, pag. 6575, con commento di P. Turis)]. Ove peraltro si ritenga l’invito di pagamento (o l’avviso di tassazione) atto rappresentativo sia pure in via anticipata della volontà impositiva contenente gli elementi necessari a portare a conoscenza del contribuente l’an ed il quantum della pretesa dell’Amministrazione non ne dovrebbe essere preclusa la contestazione giudiziaria alla luce dell’interpretazione ampia dei provvedimenti impugnabili (Cass., n. 22869/2004 e SS.UU., n. 7388 del 27 marzo 2007, in “il fisco” n. 14/2007, fascicolo n. 1, pag. 2058) e della onnicomprensività della nozione di “decisione ricorribile” definita dall’art. 4, comma 5, del codice doganale comunitario come “‘qualsiasi atto amministrativo relativo alla normativa doganale, che deliberi su un caso particolare avente effetti giuridici per una o più persone determinate o determinabili’…” (Cass., n. 3918 del 15 febbraio 2008, in banca dati “fisconline”). (78) Ex multis, Cass., n. 6271/1979, n. 856/1981, n. 1527/1996 e – da ultimo – sulla decadenza preclusiva – in assenza di tempestiva opposizione – di ogni questione relativa alla legittimità intrinseca dell’ingiunzione, Cass., n. 11145/2006, cit. (79) Ex multis da Cass., n. 12761 del 2 settembre 2002 e 10923 dell’11 luglio 2003 (entrambe in banca dati “fisconline”), a Cass., n. 21668/2006, n. 19194 del 6 settembre 2006 cit., n. 22139/2006, n. 24079 del 10 novembre 2006 (in banca dati “fisconline”), n. 2848/2008, cit. (80) Cass., n 6242 del 23 giugno 1998 e 10542 del 23 ottobre 1998 (entrambe in banca dati “fisconline”). (81) Cass., n. 4741/1986 e n. 10655/1992. (82) Il termine di quindici giorni fissato a pena di decadenza per l’opposizione avverso l’ingiunzione al pagamento dei diritti doganali può essere superato solo allorché si neghi la sussistenza in astratto ed in generale del potere di imporre la prestazione, vigendo invece il limite temporale quando si contesti la ricorrenza in concreto di fatti integranti i presupposti dell'obbligo (Cass., n. 2572/1994). (83) Cass., SS.UU, n. 714 del 15 ottobre 1999 (in banca dati “fisconline”). (84) Contra, Cass., n. 1807/1996 secondo cui qualora l’ingiunzione ai sensi del R.D. n. 639/1910 venga annullata perché emessa in una situazione di carenza di potere, l’annullamento per tale vizio imporrebbe al giudice di arrestarsi all’invalidazione della stessa, senza possibilità di pervenire al giudizio di merito sul rapporto. L'ingiunzione, infatti, potrebbe costituire veicolo di accesso al giudizio sul rapporto se fossero contestati i presupposti di fatto della pretesa fatta valere con la ingiunzione medesima, non quando fosse contestato anche o solo perché emessa da autorità incompetente o in una situazione di carenza di potere. In tal caso, infatti, ove la sussistenza di tali vizi risultasse accertata, l’atto verrebbe travolto senza residuare un qualsiasi effetto, compreso quello processuale di dare accesso al giudizio sul rapporto. (85) Cass., n. 19197 del 6 settembre 2006 (in banca dati “fisconline”). (86) Cass., n. 9777 del 18 giugno 2003 (in banca dati “fisconline”), n. 10132/2005, 16067/2005. (87) Cass., SS.UU, n. 27172 del 28 dicembre 2007 (in “il fisco” n. 3/2008, fascicolo n. 1, pag. 457) in tema di ingiunzione emessa dalla dogana italiana nonostante l’incerta immissione al consumo della merce nello Stato; ibidem, Cass., SS.UU, n. 760 del 17 gennaio 2006 (in “il fisco” n. 26/2006, fascicolo n. 1, pag. 4081, con commento di D. Placido) in tema di cartelle esattoriali emesse dall’Autorità e secondo la legge italiana ancorché l’obbligazione fosse sorta all’estero. (88) Cass., n. 555 del 21 gennaio 1994 (ud. del 18 novembre 1991) (in banca dati “fisconline”), n. 743/1991, n. 7302/1994. (89) Cass., n. 20362 del 20 settembre 2006 (in banca dati “fisconline”). 90) Ex multis, Cass., n. 4527 del 6 luglio 1983, n. 236 del 21 settembre 1984, n. 1380 del 2 maggio 1992 e n. 4892 del 18 maggio 1994 (tutte in banca dati “fisconline”). (91) Ex multis, Cass., n. 19195 del 6 settembre 2006 (in banca dati “fisconline”). (92) Corte Cost., sent. n. 406 del 23 novembre 1993, n. 360 del 27 luglio 1994, n. 56 del 24 febbraio 1995, n. 233 del 4 luglio 1996 (tutte in banca dati “fisconline”). (93) Corte di Giustizia, sent. De Haan Beheer BV, cit. (94) Corte di Giustizia, sent. 11 gennaio 2001, C1799, Kofisa. (95) Cass., n. 22140/2006. (96) Corte di Giustizia, sent. 11 gennaio 2001 C226/99 Siples (in banca dati “fisconline”). (97) Corte di Giustizia, sent. 17 luglio 1997, C130/95, Giloy. (98) La controversia doganale può essere instaurata prima o dopo l’emissione dell’atto di accertamento. Nel primo caso apre una fase di contradditorio nell’ambito dello stesso procedimento di accertamento. Nel secondo caso la contestazione si appunta contro un atto specifico come l’avviso di rettifica e si connota come sorta di ricorso amministrativo ancorché atipico che si conclude con la decisione definitiva del direttore regionale delle Dogane. La controversia doganale svolge l’essenziale funzione di tentare la composizione del conflitto insorto tra il privato e la dogana in sede amministrativa attraverso il contradditorio tra il contribuente e l’ufficio al fine di prevenire il ricorso alla giurisdizione tributaria. (99) Anche l’avviso di rettifica emesso a conclusione del procedimento ex art. 11 del D.Lgs n. 374/1990 va ricondotto al concetto di decisione e non di mero atto interno con la conclusione che, ove non sia stato impugnato in sede civile od amministrativa, preclude la reintroduzione del giudizio di merito sull’an ed il quantum del debito doganale attraverso l’opposizione alla successiva ingiunzione impugnabile solo per vizi suoi propri, in tal caso valendo come richiesta di adempimento di debito resosi ormai definitivo (Cass., n. 15553 del 7 luglio 2006, in banda dati “fisconline”). (100) Cass., n. 21045 dell’8 ottobre 2007 (in banca dati “fisconline”) e SS.UU, n. 16293 del 24 luglio 2007 (in “il fisco” n. 44/2007, fascicolo n. 1, pag. 6427). (101) Cons. di Stato, sent. n. 2315/2007. (102) Cons. di Stato, sent. n. 2834/2007. (103) Cass., n. 21530 del 15 ottobre 2007 (in “il fisco” n. 414/2007, fascicolo n. 1, pag. 6043). (104) Trattandosi di termine di prescrizione – a differenza della decadenza – soggiace alla disciplina dell’interruzione ex art. 2943 del codice civile (ad esempio, per effetto di avviso-invito di pagamento medio tempore notificato) iniziando a decorrere da tale comunicazione un nuovo periodo di prescrizione a sensi dell’art. 2945 del codice civile (Cass., n. 2849 del 7 febbraio 2008, in banca dati “fisconline”). (105) È stata esclusa l’ipotesi criminosa (e dichiarata prescritta l’azione di recupero) nel caso in cui un produttore di birra aveva usato come base di calcolo per la determinazione dell’accisa il grado alcolico e non il grado plato (come stabilito dall’art. 34 del Tua) ma dalle registrazioni – correttamente effettuate – era possibile accertare analiticamente i quantitativi da riprendere a tassazione sul dichiarato (Comm. trib. prov. di Milano, Sez.XXXI, sent. n. 331 del 29 giugno 2007). (106) Cass., n. 8139/1990. (107) Corte di Giustizia, sent. 6 novembre 1997 C261/96 Conserchimica. (108) Cass., n. 19193 del 6 settembre 2006 (in banca dati “fisconline”). (109) Cass., n. 8044/1995. (110) Corte di Giustizia, sent. 27 novembre 1991, C-273/90, Meico-Fell. (111) Cass., n. 7751/1997 e n. 11499/1997. (112) Cass., n. 21377 del 4 ottobre 2006 (in banca dati “fisconline”). (113) Cass., n. 19195/2006, cit. (114) Corte di Giustizia, sent. 18 dicembre 2007, C-26/06, Fazenda Publica. (115) Cass., n. 21227 del 29 settembre 2006 (in “il fisco” n. 40/2006, fascicolo n. 1, pag. 6288). (116) Cass., n. 5493/1979. (117) Cass., n. 11085/1996. (118) Cass., n. 6622/1997. (119) Corte di Giustizia, sent. 24 settembre 1998, C-413/96, Sportgoods (in banca dati “fisconline”). (120) Cass., n. 7898/1994 e n. 14249/2004. (121) Cass., n. 1222/2004. (122) Cass., n. 19193 del 6 settembre 2006 (in banca dati “fisconline”). (123) Corte di Giustizia, sent. 14 dicembre 1995, C-312/93, Peterbroeck. (124) Corte Cost., sent. n. 332 del 9 luglio 2002 (in “il fisco” n. 31/2002, fascicolo n. 1, pag. 5050). (125) Le problematiche sorte in materia risalgono alla disposizione dell’art. 2 della L. 31 ottobre 1966, n. 940, che stabiliva – dopo l’enumerazione dei casi di “esenzione” – la “non assoggettabilità” all’imposta dell’energia elettrica impiegata negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento dei processi industriali veri e propri (venendo così avallato l’indirizzo legislativo previgente – a partire dal testo unico del 1923 – secondo cui era destinato a rimanere assoggettato all’imposta solo il riscaldamento dei locali di opifici industriali che non avesse interessato il processo produttivo). Con le istituite addizionali come stabilito con il D.L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, in L. 27 gennaio 1989, n. 20 (ivi art. 6) e con il DL. 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, in L. n. 27 novembre 1989, n. 384 (ivi art. 6) esse tornavano applicabili anche alle ipotesi di “esenzione” dall’imposta erariale di consumo sicché veniva ad aprirsi un vasto contenzioso sull’interpretazione di tali ultime norme sostenendosi – da parte dell’Amministrazione – che l’addizionaleimposta autonoma non abbisognevole di riferimento ad una imposta di base – andava a colpire tanto i consumi “esenti” quanto quelli “non assoggettati” fin ab origine, nel mentre le imprese contribuenti opponevano il generale principio secondo cui l’energia utilizzata nei processi produttivi non era stata mai considerata come fatto generatore dell’obbligazione tributaria sicché – rimanendo esentata dalla relativa imposta base – non poteva scontare neppure l’addizionale attesane la natura “accessoria”. Il conflitto ampio e radicale portava quindi alla emanazione del D.L. 28 giugno 1995, n. 250 (convertito, con modificazioni, nella L. n. 349/1995) che – interpretando autenticamente le disposizioni dei succitati decreti legge – stabiliva nell’art. 4 che le addizionali colà previste si applicavano anche ai consumi per la energia elettrica impiegata negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al (126) Corte di Giustizia, sent. 9 novembre 1983 C199/82 S. Giorgio. (127) Cass., n. 2089 del 4 febbraio 2004 (in “il fisco” n. 17/2004, fascicolo n. 1, pag. 2633). (128) Cass., n. 4080/1997. (129) Corte Cost, sent. n. 14 del 20 aprile 2000 (in banca dati “fisconline”) che ha dichiarato la incostituzionalità in parte qua dell’art. 19 del D.L. n. 688/1982. (135) Art. 21 della L. 6 febbraio 2007, n. 13. compimento di processi industriali veri e propri (primo periodo) ma non all’energia elettrica utilizzata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici, ivi comprese le lavorazioni siderurgiche e delle fonderie (secondo periodo). L’Amministrazione andava così a sostenere che solo la prima parte della novella del 1995 aveva valore interpretativo mentre la seconda parte – introducendo una sottodistinzione non contenuta nelle precedenti disposizioniaveva carattere innovativo e si applicava dal momento della sua entrata in vigore con salvezza – perciò – della soggezione all’addizionale delle situazioni pregresse. La giurisprudenza di merito e – quindi – di legittimità (Cass., n. 6776 del 26 luglio 1996, in banca dati “fisconline”) respingeva peraltro questa tesi confermando il principio di retroattività della disposizione in parola e così giustificando la scelta di privilegiare i consumi di energia elettrica economicamente strategici nell’interesse pubblico dell’economia nazionale rimasto immutato fin dal tempo della introduzione delle imposte addizionali. Oggi il principio è pacifico, fermo restando l’onere in capo al soggetto che invochi l’esenzione della rigorosa dimostrazione dell’utilizzo dell’energia elettrica come materia prima insostituibile e non come semplice forma di produzione del calore e – in quanto tale – sostituibile (Cass., n. 22021/2004). Per contro la preventiva installazione di speciali congegni di sicurezza o di apparecchi atti ad impedire l’impiego di energia elettrica a scopo diverso da quello dichiarato è stata ritenuta non produrre effetti preclusivi al diritto alle esenzioni od agevolazioni utilmente esercitabile mediante i mezzi istruttori previsti dalla legge (in specie CTU), diversi dunque dagli accorgimenti tecnici stabiliti dal D.Lgs. n. 504/1995 (Tua) per rendere più agevoli accertamenti e controlli contabili-amministrativi (Cass., n. 12431 del 28 maggio 2007, in banca dati “fisconline”). (130) Corte Cost, sent. n. 332 del 9 luglio 2002 (in “il fisco” n. 31/2002, fascicolo n. 1, pag. 5050). (131) Corte di Giustizia, sent. Comm.CE c/Italia, cit. (132) Cass., n. 2844/1996. (133) Cass., n. 2089 del 4 febbraio 2004, cit. (134) Cass., n. 13054 del 14 luglio 2004 (in banca dati “fisconline”). (136) Corte di Giustizia, sent. 2 ottobre 2003, C147/01, Weber’s Wine (in “il fisco” n. 40/2003, fascicolo n. 2, pag. 6168). (137) Tale mezzo istruttorio servirebbe ad acquisire gli indispensabili elementi conoscitivi per la verifica – sulla scorta della documentazione contabile messa a disposizione dal contribuente (in particolare bilanci e fatture) – non solo dell’esistenza o meno della traslazionedel carico fiscale ma anche se vi sia stato indebito arricchimento su quanto traslato in termini di margine di profitto, dovendo allo scopo l’esperto (138) Comm. trib. prov. di Milano, Sez. XXXI, sent. n. 87 del 13 settembre 2005 che ha escluso danno in capo ai cedenti degli oli lubrificanti il cui prezzo di vendita includeva l’imposta. (139) Cass., n. 11224 del 16 maggio 2007 (in banca dati “fisconline”). (140) Corte di Giustizia, sent. 24 settembre 2002, C-255/00, Grunding Italiana (in “il fisco” n. 47/2002, fascicolo n. 1, pag. 7563). (141) La norma sulla decadenza (art. 13 del D.P.R. n. 641/1972) è stata ritenuta comprensiva di qualsiasi tassa erroneamente pagata quale fosse la causa dell’indebito pagamento, senza possibilità di far valere il più lungo termine di prescrizione decennale (Cass., SS.UU., n. 3458 del 12 aprile 1996, in banca dati “fisconline”). La legittimità del termine è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale che ha precisato come l’uso dell’avverbio “erroneamente” senza ulteriori specificazioni evoca il dato “oggettivo” di un pagamento comunque non dovuto (Corte Cost, ord. n. 365 del 19 dicembre 2003, in “il fisco” n. 3/2004, fascicolo n. 1, pag. 441). (142) Per la verità diversi erano stati inizialmente i riferimenti della Corte di Giustizia secondo cui – fino al momento della corretta trasposizione di una direttiva nella legge nazionale – lo Stato membro non sarebbe stato abilitato ad eccepire la tardività dell’azione giudiziaria avviata nei suoi confronti per la tutela dei diritti riconosciuti da tale direttiva non essendo in quel momento i singoli posti in grado di avere piena conoscenza dei loro diritti (sent. 25 luglio 1991, C-208/90 Emmott). Peraltro la soluzione sviluppata in tale sentenza era giustificata dalle circostanze peculiari del caso (prestazioni assistenziali) in cui la decadenza arrivava a privare totalmente la ricorrente della possibilità di far valere il suo diritto alla parità di trattamento in virtù della direttiva non conosciuta. In successiva occasione la stessa Corte di Giustizia aveva, infatti, modo di precisare la legittima applicazione delle regole nazionali che non fossero lesive del diritto del singolo in se stesso ma si limitassero a circoscriverne la portata fissando il momento del suo esercizio, in discernere le componenti economiche dei prezzi praticati dall’impresa da analizzare e raffrontare con i relativi costi. Sull’assolvimento dell’onere mediante ordine di esibizione della documentazione contabile del contribuente, inclusa copia dei bilanci sociali che costituiscono documenti di sintesi delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie dell’impresa vedasi Cass., n. 26144/2005. pratica la discrezionalità del legislatore nazionale nello stabilire le modalità procedurali rimanendo subordinata al solo fatto che esse non risultassero di minor favore rispetto all’iter previsto per analoghe azioni restitutorie (che nel campo tributario soggiacciono – come è noto – a ristretti termini di perenzione proprio per esigenze di definizione dei rapporti contribuente-Fisico) né rendessero sostanzialmente impossibile – per le particolari circostanze – l’esercizio del diritto medesimo (sent. 6 dicembre 1994, C410/92, Johnson). Nei medesimi termini si pronunziava ancora la Corte in tema di restituzione dei diritti di registrazione di società verso il Ministero dell’industria danese (sent. 2 dicembre 1997, C-188/95, Fantask, in banca dati “fisconline”) e nella controversia in cui era parte proprio il Ministero delle finanze italiano – venendo definitivamente a statuire come il diritto comunitario non vieta ad uno Stato membro di opporre alle azioni di ripetizione di tributi riscossi in violazione di una direttiva un termine nazionale di decadenza che decorra dalla data di pagamento dei tributi anche se – a tale data – la direttiva non è stata ancora direttamente attuata nell’ordinamento nazionale (sent. 15 settembre 1998, C260/96, Spac). In tal senso si orientava anche la Suprema Corte escludendo – in virtù dell’anzidetto portato comunitario – incompatibilità della norma sulla decadenza (quanto a durata e decorrenza) con i principi del diritto comunitario come pure contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 23, 24 e 113 della Carta Costituzionale (Cass., n. 7176 del 9 luglio 1999, in “il fisco” n. 10/2000, pag. 2866, con commento di S. Trovato). (143) Il divieto di retroattività della disposizione fiscale trova espressa enunciazione nell’art. 3 della L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente). (144) Tribunale di Trento, ord. 6 giugno 2000 (145) Cass., n. 16469/2004.