Guida alle polizze per la non autosufficienza e LTC

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Guida alle polizze per la non autosufficienza e LTC
Guida alle polizze
per la non
autosufficienza e LTC
Sommario
1. UniSalute, la prima Compagnia italiana specializzata
nell’assistenza sanitaria............................................. 5
2. Introduzione ........................................................... 6
3. Cosa si intende con assistenza socio-sanitaria.................. 6
4. Chi ha bisogno di prestazioni assistenziali....................... 6
5. Quanto costa l’assistenza socio-sanitaria........................ 8
6. Chi paga le prestazioni............................................... 9
7. Quali tipi di assicurazioni sono disponibili......................10
8. Quali sono le differenze fra polizze LTC
“a ripartizione” e “a capitalizzazione”......................... 11
9. Quanto costano le polizze..........................................12
10. Cosa coprono le polizze LTC......................................13
11. Cosa non è coperto.................................................14
12. Quali sono i vantaggi fiscali.......................................15
13. Cosa altro è necessario verificare prima dell’acquisto .....16
14. Un consiglio finale ..................................................17
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1. UniSalute, la prima compagnia italiana specializzata
nell’assistenza sanitaria
È proprio per rispondere al meglio all’emergere dei nuovi bisogni che caratterizzano
l’attuale evoluzione dell’assistenza sanitaria che è nata UniSalute. UniSalute è la
prima Compagnia che si dedica esclusivamente alla salute, con una rete di strutture
sanitarie convenzionate direttamente. Offre principalmente coperture assicurative
nell’ambito di programmi di employee benefit, rivolti ad aziende, istituzioni, enti
pubblici, associazioni e Fondi sanitari integrativi di categoria.
La rete di strutture sanitarie convenzionate, pubbliche e private (case di cura,
poliambulatori specialistici, centri diagnostici), è caratterizzata da un’elevata qualità delle prestazioni, qualità che viene costantemente monitorata da parte di una
direzione sanitaria costituita da UniSalute e composta da medici appositamente
reclutati.
UniSalute intende integrare le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale fornendo
servizi di qualità e svolgendo un ruolo attivo nell’assistere gli assicurati nel loro
rapporto con le strutture sanitarie. UniSalute paga direttamente le prestazioni alla
struttura sanitaria, senza alcun anticipo da parte del cliente, e offre ai propri assicurati l’aiuto nell’individuazione della miglior struttura per la risoluzione più tempestiva
e idonea del proprio bisogno, la prenotazione diretta delle prestazioni e la risoluzione
di problemi burocratici ed amministrativi.
UniSalute dispone infatti di una propria Centrale Operativa telefonica ac-cessibile con
numero verde in grado di offrire ai propri assicurati servizi di informazione, consulenza
medica, prenotazioni e prestazioni di urgenza.
Prodotti flessibili e modulari per la tutela degli assicurati con servizi integrati a
360°, reti di fornitori convenzionati e controllo della qualità, sono le caratteristiche che rendono unica la nostra offerta e che ci differenziano dal mercato.
UniSalute è presente anche in settori relativamente nuovi, come l’assistenza
ai non autosufficienti, con garanzie innovative che offrono non solo il rimborso
per le spese di assistenza domiciliare o il pagamento delle spese presso le strutture sanitarie, ma anche assistenza medica e sostegno psicologico ai famigliari
dell’assistito, per una servizio globale e di qualità.
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2. Introduzione
Quasi tutti sanno che esistono polizze che pagano le spese mediche, ma l’idea che esista una copertura che si impegni al pagamento delle spese domiciliari o al pagamento
di una casa di riposo per persone non autosufficienti non è così familiare.
Questa guida spiega cosa sono, e come funzionano, le assicurazioni per la non autosufficienza e Long Term Care (LTC), e come scegliere fra soluzioni diverse in maniera
informata.
3. Cosa si intende con assistenza socio-sanitaria
È un concetto che va oltre le cure mediche e le cure assistenziali per includere tutte
le assistenze di cui il paziente può avere bisogno nel caso di una malattia cronica o di
una situazione di non autosufficienza (impossibilità di prendersi cura autonomamente
di se stessi) che duri per un certo periodo. Le prestazioni di assistenza possono essere
erogate in una residenza socio assistenziale, in una casa protetta, in una struttura per
malati cronici o anche a domicilio, in forma di aiuto nello svolgere operazioni quotidiane come il lavarsi e vestirsi.
Questa assistenza può servire anche ad una persona giovane o di mezza età che ha
avuto un infortunio molto grave o soffre di una malattia debilitante, ma, ovviamente,
nella maggior parte dei casi è destinata a persone anziane.
Per i casi nei quali non è necessario il ricovero in una RSA (residenza socio assistenziale), il problema fondamentale è quello dell’integrazione delle prestazioni in relazione
alla gravità dei casi: l’assistenza fornita dai familiari può essere integrata da prestazioni infermieristiche, prestazioni mediche domiciliari, assistenza di ascolto, pasti a
domicilio, assistenza in centri diurni che servono anche a dare un momento di respiro
a chi è impegnato in un’attività di assistenza faticosa.
Questi servizi non sono disponibili dappertutto, anche se singole prestazioni possono
essere facilmente reperite. Bisogna fare una valutazione delle soluzioni che esistono
in ciascun territorio; inoltre, poiché la responsabilità del settore socio-assistenziale fa
capo ai Comuni, è opportuno verificare il tipo di servizi che questi possono mettere a
disposizione e a quali condizioni.
4. Chi ha bisogno di prestazioni assistenziali
In base alle previsioni predisposte dall’ISTAT sulla futura evoluzione della popolazione,
la quota di coloro che superano i 65 anni di età passerà dal 20,1 % del 2008, al 31,3%
nel 2040. In termini assoluti si passerà da 11,9 milioni di over 65 del 2008 a 18,5 milioni
del 2040.
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Volendo distinguere nell’ambito degli anziani, coloro che hanno superato i 75 anni di
età e che presentano caratteristiche, necessità e comportamenti nettamente distinti,
passeranno, come quota della popolazione locale, dal 9,6% del 2008, al 16,6% nel 2040;
in termini assoluti si passerà da 5,7 milioni di individui, a 9,8 milioni nel 2040.
Tabella 11
Variazione stimata della popolazione anziana in percentuale sul totale della
popolazione italiana – anni 2008 - 2040
Classi di età
2008
2040
Over 65
20,1%
31,3%
Over 75
9,6%
16,6%
Over 85
2,4%
5,0%
La grande maggioranza della popolazione anziana è rappresentata da donne, in virtù
del fatto che la durata media della loro vita è superiore rispetto a quella degli uomini.
Esse rappresenteranno nel 2040 il 55% degli ultrasessantacinquenni ed oltre il 65% degli
ultraottantacinquenni.
Grafico 2
Stima della percentuale di donne e uomini over 65 e over 85 nel 2040, in Italia
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Fonte di tutti i grafici e tabelle: elaborazione Unisalute su ISTAT “Previsioni della popolazione 2007-2051”,
ISTAT “Condizioni di salute, fattori di rischio e ricorso ai servizi sanitari – anno 2005” e ISTAT Sistema di
Informazione Statistica sulla Disabilità “Studio sulla tematica della Non autosufficienza”.
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Per trarre delle previsioni circa il numero dei futuri anziani non autosufficienti si consideri, innanzitutto, come incide oggi la “disabilità” sulle diverse classi di età: in base a
stime ISTAT, nel 2005 vi erano in Italia 2.600.000 disabili, pari al 4,8% della popolazione
italiana superiore ai 6 anni. Di questi, 2.015.000 erano ultrasessantacinquenni, pari al
77,5% del totale disabili e al 18,8% della popolazione ultrasessantacinquenne, mentre
1.619.000 erano ultrasettantacinquenni, pari quindi al 62,3% del totale disabili e al 15%
della popolazione ultrasettantacinquenne.
Se si ipotizza che la quota degli anziani non autosufficienti sul totale degli anziani
resti sostanzialmente costante, assumendo le stime che prevedono tra il 2008 e il
2040 un aumento del numero degli ultrasessantacinquenni di 6,6 milioni di individui, e
mantenendo costante il dato del 2005 relativo al tasso di disabilità del 19% degli over
sessantacinque, si ottiene una stima dell’aumento del numero degli anziani non autosufficienti pari a 1.500.000 individui.
Tabella 2
Anziani disabili sul totale dei disabili in Italia – anno 2005
Disabilità – anno 2005
Classi di età
Numero disabili
% sul totale disabili
Disabili over 65
2.015.000
77,5%
Disabili over 75
1.619.000
62,3%
Disabili over 85
1.157.000
44,5%
Totale Disabili
2.600.000
*
* pari al 4,8% della popolazione italiana con più di 6 anni
5. Quanto costa l’assistenza socio-sanitaria
L’assistenza può essere molto costosa. Per avere un’idea dei costi dell’assistenza ai
non autosufficienti basti pensare che il costo medio mensile del ricovero in una “nursing home” (casa di cura) negli Stati Uniti è stato valutato in media a 3.000 $, con
punte fino a 6.000 $ e in Germania pari a 2.000 Euro. In Italia si può stimare che il costo
mensile del ricovero in una casa di cura si aggiri analogamente sui 2.000 – 3.000 Euro.
Tale costo, nei casi più gravi che necessitano anche di assistenza di tipo infermieristico-specializzata, potrà arrivare ai 5.000-6.000 Euro.
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Quanto all’assistenza domiciliare, in Italia non esistono stime precise dei costi, anche
perché, essendo in gran parte affidata alla famiglia, si tratta di costi “indiretti”. Prendendo ad esempio, invece, gli Stati Uniti, dove esiste una situazione maggiormente
istituzionale, avere un aiuto tre al giorno per lavare e vestire il malato, preparagli i
pasti costa e dargli un’assistenza sanitaria costa circa 2.200 $ al mese.
In Emilia-Romagna i costi vanno dai 18 Euro/ora per prestazioni di base ai 39 Euro/
ora per l’assistenza fisioterapica. Nella Regione Trentino Alto Adige, che assiste oltre
11.700 cittadini non autosufficienti, la Provincia di Bolzano fornisce un contributo,
che non è sufficiente a pagare integralmente l’assistenza domiciliare, da 500 a 1.800
Euro al mese.
6. Chi paga le prestazioni
La legge per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali sull’assistenza è stata riformata nel 2000 (Legge n. 328/00) per portare maggiore coordinamento nel settore. Essa non regolamenta la sola assistenza agli anziani, ma tutte le
forme di assistenza alla persona e alla famiglia attraverso il Fondo Nazionale per le
Politiche Sociali (FNPS) e prevede che i Comuni siano titolari delle funzioni gestionali
ed amministrative degli interventi locali, nonché siano presenti nella programmazione
regionale. Alle Regioni vengono demandati i compiti di coordinamento e programmazione degli interventi, mentre lo Stato determina i principi e gli obiettivi della politica
sociale attraverso il Piano socio-sanitario.
In realtà per il Fondo nazionale per la non autosufficienza sono stati stanziati soltanto
300 milioni di Euro per il 2008 e 400 milioni di Euro per il 2009 che si vanno ad aggiungere ai 26.103 milioni di Euro spesi nel 2007 per le pensioni di invalidità (invalidità
previdenziali e assistenziali), ai 930 milioni di Euro precedentemente stanziati per gli
interventi a favore dei minori, dei disabili e delle famiglie, e a quelli delle 4.226 IPAB
(Istituzioni di pubblica assistenza e beneficienza), stimati in 19.000 milioni di Euro.
Alcune Regioni hanno definito Fondi Regionali specifici.
Hanno diritto di usufruire delle prestazioni tutti i cittadini italiani, quelli degli Stati UE
e gli extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno.
Ovviamente viene fatta una graduatoria alla quale hanno accesso prioritario innanzitutto le persone in stato di povertà, quelle con limitato reddito, quelle inabili, fisicamente o psichicamente, e quelle con difficoltà di inserimento nella vita sociale ed
attiva, e nel mercato del lavoro.
Considerando che le risorse sono certamente insufficienti, sembra che la possibilità di
accedere a forme di contribuzione pubbliche sia limitata alla parte più povera della
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popolazione e che gli altri debbano provvedere in maniera autonoma: per arrivare a
coprire l’intera popolazione in stato di bisogno le risorse dovrebbero essere aumentate
di almeno 15 miliardi di Euro entro il 2020.
7. Quali tipi di assicurazione sono disponibili
Se lo Stato non è in grado di offrire una copertura integrale per tutti, c’è bisogno di
un’integrazione privata. In questo settore le soluzioni di pagamento diretto sono estremamente rischiose (abbiamo visto i costi cui si può essere esposti) e spesso neanche le
Mutue offrono risposte, in quanto la copertura richiede elevate disponibilità finanziarie
che esse generalmente non hanno.
I migliori candidati sono quindi le Assicurazioni. Le coperture possono essere individuali
o collettive: queste ultime sono costituite da polizze sottoscritte generalmente da
Casse o Fondi sanitari in favore dei propri aderenti che possono essere i dipendenti di
un’azienda o di un intero comparto lavorativo (i dipendenti bancari ad esempio). Ovviamente le polizze collettive, consentendo una miglior ripartizione del rischio, sono
più convenienti.
L’assicurazione LTC si basa sullo stesso principio delle altre polizze, di pagare un premio ridotto, e certo, a fronte del rischio, incerto, di dover affrontare una spesa molto
maggiore. La polizza LTC è piuttosto nuova e solo poche Compagnie in Italia offrono
questo tipo di prodotto, per cui per gli esempi che seguono ci rifaremo anche alle esperienze di altri Paesi. Fondamentalmente vi sono due tipi di copertura che si rifanno ad
un modello “ad accumulazione” o a quello “a ripartizione”.
Nel primo caso, le polizze, collegate al ramo vita, consentono di accumulare dei risparmi in un fondo speciale che, al verificarsi dell’evento, pagherà un capitale una tantum,
oppure una somma prefissata per tutto il periodo nel quale si verifica la condizione di
non autosufficienza (anche tutta la vita).
Naturalmente tale indennità non sarà necessariamente sufficiente per pagare integralmente le spese: la rendita sarà in funzione di quanto versato e per quanto tempo,
anche se, in generale, si cerca di costruire un’indennità fra i 500 e i 3.000 Euro al mese
che sono quasi sufficienti a pagare integralmente la retta in una RSA, o coprono le
spese per un’assistenza domiciliare di alcune ore al giorno.
Nel secondo caso, modello “a ripartizione”, le polizze sono legate al ramo malattia.
Non vi è nessuna accumulazione e il premio pagato quell’anno serve a far fronte al
rischio di quell’anno. Nel caso si verifichi la condizione di non autosufficienza, la Com10
pagnia si impegna a pagare tutte le spese socio-assistenziali fino ad una cifra massima
mensile, per tutto il periodo nel quale si verifica la condizione di non autosufficienza.
Queste polizze trasformano l’indennità in servizi: sarà la Compagnia a contattare dei
fornitori di prestazioni domiciliari e, d’accordo con il medico del paziente, definire le
prestazioni di cui questi ha bisogno e a pagarle direttamente. Il vantaggio è quello di
poter usufruire di tariffe scontate da parte dei fornitori e quindi di avere a disposizione
una quantità di servizi maggiore.
Come detto, l’indennità/massimale potrebbe non essere adeguato a coprire tutte le
spese, a maggior ragione dopo un certo numero di anni, a causa dell’erosione dell’inflazione. Alcune polizze prevedono pertanto un aggiornamento del premio per l’inflazione, per cui l’indennità/massimale iniziale viene incrementato automaticamente di
un certo importo ogni anno. Talvolta la polizza LTC è offerta come integrazione ad una
polizza vita: in questo caso una parte del capitale della polizza viene pagato al beneficiario all’atto della perdita di autosufficienza, anziché al momento della morte.
8. Quali sono le differenza fra polizze LTC
“a ripartizione” e “a capitalizzazione”
I due tipi di copertura sono entrambi validi, ma, presentando caratteristiche molto
diverse, si rivolgono a due distinte tipologie di clienti.
La tipologia “a capitalizzazione”, infatti, richiede che il cliente abbia il tempo di
costituirsi un proprio capitale e quindi, se non vuole pagare un premio estremamente
elevato, deve cominciare a risparmiare in età non avanzata (entro i 45 anni, secondo
le simulazioni dell’ISVAP).
I principali vantaggi di questa soluzione sono che, in genere, anche se non diverrà non
autosufficiente, il cliente avrà la possibilità di rientrare in possesso almeno di una
parte del capitale maturato e che, optando per il capitale a scadenza, avrà maggiore
autonomia su come gestirsi la propria non autosufficienza.
Gli svantaggi sono legati al fatto che solitamente non sono coperte le situazioni di
non autosufficienza che potrebbero presentarsi prima dei 65 anni, ad esempio a seguito di un incidente stradale catastrofico, e che il tasso di adeguamento del capitale
all’inflazione può non tenere conto di situazioni particolari che si verificassero in
un orizzonte temporale molto distante. In sintesi è adatto a persone giovani, estremamente consapevoli dei rischi che corrono e con una capacità di gestire il proprio
danaro.
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Esiste anche la possibilità di sottoscrivere una polizza “in Point of need”, quando cioè
si sia già verificata la non autosufficienza. In questo caso il premio sarà ovviamente
elevatissimo e pari alla rendita per la durata della vita residua stimata dell’assicurato:
la convenienza a stipulare questo tipo di polizza sta nella speranza che la vita effettiva
residua sia superiore a quella attesa.
Le polizze che operano nell’ambito della “ripartizione” operano in base al concetto di
mutualità fra i vari assicurati, prescindendo dall’accumulo nel tempo.
Questo fa si che siano molto più economiche in confronto alle precedenti, se sottoscritte da persone anziane. Inoltre consentono di coprire, con costi estremamente ridotti,
anche i casi di non autosufficienza giovanili.
Poiché fra il periodo di sottoscrizione e quello di utilizzo corre un numero di anni minori, anche i problemi di inflazione e di potere d’acquisto della cifra messa a disposizione
sono meno importanti.
In conclusione è un prodotto adatto ad un pubblico di età medio-elevata, con una
maggiore esigenza di essere affiancato nella scelta delle soluzioni più vantaggiose in
caso di non autosufficienza.
9. Quanto costano le polizze
In generale i premi sono in funzione dell’età di sottoscrizione, dell’indennità mensile
definita al momento della sottoscrizione del contratto, di eventuali limitazioni nella
durata del beneficio fornito e di periodi di carenza.
Poiché il rischio aumenta con l’età, i premi saranno tanto più elevati quanto maggiore è
l’età di ingresso in polizza. Tuttavia, definita l’età di ingresso, generalmente il premio
rimane costante per tutta la vita, in quanto si tiene già conto dei rischi legati all’invecchiamento delle persone. Quindi quanto prima si sottoscrive, tanto meno si paga.
Esistono anche delle formule “a premio unico” con le quali si versa un premio una
tantum e si è coperti per tutta la vita. Naturalmente il premio dipende anche dall’ammontare dell’indennità/massimale e dalla durata della prestazione: normalmente
quest’ultima è prevista per tutta la vita, ma esistono anche prodotti che considerano
un periodo di tempo limitato (3-5 anni) nel quale viene erogata la rendita. Quest’ultima può essere giustificata dalla considerazione che la durata della vita in condizioni di
non autosufficienza è comunque limitata.
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In alcuni casi, poi, sono previsti dei “periodi di carenza”, cioè si considerano un certo
numero di giorni di inabilità prima che si abbia diritto a percepire l’indennità. Tale
periodo varia fra 0 e 100 giorni. Una carenza di 20 giorni, ad esempio, significa che il
calcolo dell’indennità decorre dal ventunesimo giorno. Evidentemente periodi di carenza più lunghi riducono il costo della copertura, per cui i due metodi per ridurne il
costo sono iniziare i pagamenti da giovane ed accettare una carenza elevata.
Nella scelta si tenga conto che in media la durata di una situazione di non autosufficienza dovuta a tumori è di 1,8-2 anni. Diverso è il caso della non autosufficienza dovuta a cause psichiche (Alzheimer) o a esiti di incidenti, per i quali la durata della vita
residua può superare i 12-15 anni. La polizza deve quindi offrire un supporto concreto
per sostenere il lungo periodo di degenza dell’individuo.
10. Cosa coprono le polizze LTC
Bisogna sottolineare che le polizze LTC hanno una logica diversa dalla “Pensione di inabilità” dell’Inps: quest’ultima certifica l’impossibilità da parte del cittadino a svolgere
qualsiasi lavoro, mentre le polizze intervengono quando la persona è nell’impossibilità
di compiere alcune funzioni fondamentali della vita quotidiana.
La maggior parte delle polizze LTC, infatti, paga l’indennità alla perdita di un certo
numero di ADL (activities of daily living, capacità di compiere gli atti elementari della
vita: lavarsi, vestirsi, mangiare, muoversi), solitamente 3 su 4, oppure in caso di malattia mentale invalidante quale l’Alzheimer.
Le definizioni dettagliate degli ADL sono le seguenti:
• nutrirsi: capacità di portarsi il cibo, preparato da una terza persona, alla bocca da
un piatto o scodella;
• vestirsi: capacità di indossare tutti i tipi di vestiario e di protesi eventualmente
necessarie, inclusa la capacità di prenderle dal luogo dove sono normalmente custodite;
• lavarsi: capacità di entrare ed uscire dal bagno, compiere in autonomia le funzioni
igieniche; entrare ed uscire dalla vasca o dalla doccia od utilizzare una spugna per
lavarsi senza l’aiuto di altre persone;
• muoversi: capacità di cambiare posizione, come alzarsi dal letto, trasferirsi su una
poltrona o su una sedia a rotelle e viceversa.
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In mercati più avanzati (Francia) le polizze hanno due livelli di copertura: per la perdita di 2 ADL (o comunque per situazioni di non autosufficienza parziale) pagano un’indennità/massimale ridotto, mentre per situazioni più gravi viene previsto il rimborso
o il pagamento integrale.
Negli Usa vi sono modelli più sofisticati che considerano non semplicemente la presenza o la mancanza di una capacità a compiere determinati atti, ma, con un sistema a
punteggio, cercano di tener conto anche di situazioni intermedie.
In alcuni casi, per cercare di superare la difficoltà psicologica legata alla sottoscrizione
di un contratto che si attiva solo in condizioni molto gravi, alcune Compagnie, nell’ambito delle polizze a capitalizzazione, prevedono che esse garantiscano comunque, al
compimento del 75° anno, la messa a disposizione del capitale maturato anche se, a
quel momento, non si è verificato il caso di perdita di autosufficienza.
11. Cosa non è coperto
Tutte le polizze contengono delle limitazioni ed esclusioni, altrimenti il prezzo sarebbe
troppo alto. In generale si parla di:
Periodo di carenza
Spesso le garanzie di polizza non decorrono subito, ma l’assicuratore chiede un periodo
di osservazione dello stato di salute dell’assicurato per evitare situazioni in cui qualcuno fosse già malato al momento della sottoscrizione del contratto. In generale non vi
è nessun ritardo dell’effetto se la non autosufficienza deriva da infortunio. Il periodo
di osservazione dura un anno se la non autosufficienza deriva da malattia, tre anni se
deriva da malattia mentale.
Se la situazione di non autosufficienza si verificasse in questo periodo la Compagnia non
è tenuta a pagare le prestazioni, ma rimborserà solo il premio versato.
Condizioni preesistenti
La Compagnia potrebbe richiedere che passi un certo periodo di tempo prima che la
polizza paghi uno stato di non autosufficienza dovuto ad una malattia evidenziatasi
prima della stipula della polizza. Questa esclusione viene chiamata “Condizione preesistente”. Alcune Compagnie escludono per sei mesi le conseguenze di condizioni
preesistenti. Se la condizione di non autosufficienza si presentasse in questo periodo
di sei mesi la Compagnia avrebbe diritto a negare permanentemente il pagamento
dell’indennità.
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Esclusioni specifiche
È importante, prima dell’acquisto, capire cosa è coperto e cosa non lo è. Ad esempio,
spesso vengono escluse le conseguenze di alcune (o tutte) le malattie mentali. Certamente sono escluse le conseguenze di alcoolismo e di abuso di droghe che portassero
a stati di non autosufficienza e così pure le cure necessitate da situazioni di guerra o
di automutilazione.
Graduazione delle cure
La maggior parte delle polizze opera qualunque sia il tipo di prestazione richiesta.
All’estero è possibile trovare qualche Compagnia che richiede un periodo di assistenza
domiciliare prima di passare alla fase dell’assistenza residenziale, o chi differenzia
l’indennità in funzione del tipo di cure di cui si ha bisogno.
In alcuni casi potrebbe essere prevista anche una graduazione dell’indennità in funzione del numero di ADL perse.
Ovviamente, minori sono le restrizioni, migliore è la copertura.
12. Quali sono i vantaggi fiscali
Per le polizze LTC individuali e collettive non veicolate attraverso Casse e Fondi il
Decreto del Ministero delle Finanze del 22 Dicembre 2000 ha esteso anche a questo
tipo di assicurazione i benefici fiscali in vigore per le polizze vita che consistono nella
detrazione d’imposta del 19% sui premi versati con il massimo di 1.291 Euro/anno. Tale
somma fa cumulo con quella delle altre assicurazioni detraibili (vita e infortuni) per
cui chi avesse già detratto 500 Euro come premio per una polizza vita potrà portare in
detrazione solo il 19% di un premio massimo di 791 Euro.
Tali vantaggi fiscali si applicano purché i contratti siano di lunga durata (per tutta la
vita o pari alla durata della durata del rapporto di lavoro per le polizze collettive o
almeno 10 anni con obbligo di rinnovo da parte della Compagnia) e non esista diritto
di interrompere il contratto da parte della Compagnia (diritto che, invece, viene riconosciuto all’Assicurato).
A partire dal 2010, per le polizze collettive veicolate attraverso Casse e Fondi, il Decreto Turco del 31 Marzo 2008 riconosce, a tutti i soggetti che eroghino almeno il 20%
delle proprie prestazioni nei settori dell’assistenza odontoiatrica e/o assistenza agli
anziani, la deducibilità fino a 3.615,20 Euro del contributo versato. Se tale contributo
è versato in tutto o in parte dalle aziende a seguito di contratto di lavoro o di regolamento aziendale, viene riconosciuta inoltre la deducibilità dei contributi dal reddito
d’impresa, previo assoggettamento di un contributo di solidarietà del 10% al posto
della piena contribuzione.
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13. Cosa altro è necessario verificare prima dell’acquisto
Pur essendo le condizioni contrattuali delle varie Compagnie generalmente molto simili, vi sono, tuttavia, alcune opzioni da considerare nell’acquisto delle polizze LTC.
Età massima di ingresso
L’età massima di ingresso in copertura varia a seconda delle polizze: evidentemente
questo è un fattore di cui tenere conto se si ha già una certa età.
Alcune polizze non prevedono l’assicurabilità di persone al di sotto di una certa età
in quanto il rischio è molto limitato. In questo modo, però, si perde l’opportunità di
pagare per tutta la vita un premio modesto che, ricordiamolo, è legato all’età di ingresso in polizza.
Queste limitazioni si riferiscono solo all’età di ingresso, in quanto, una volta entrati in
garanzia, la polizza dura tutta la vita.
Durata del pagamento dell’indennità
Sebbene nella maggior parte dei casi la perdita di autosufficienza sia definitiva, potrebbe anche verificarsi che l’assicurato riprenda le proprie capacità (ad esempio dopo
le conseguenze di un grave incidente stradale).
Normalmente il pagamento dell’indennità viene sospeso alla perdita delle condizioni
che lo determinavano.
Alcune polizze, in altri Paesi, prevedono formule più complicate quali il passaggio di
un certo periodo di tempo fra due situazioni di non autosufficienza, o il pagamento
dell’indennità solo per un episodio nella vita, oppure ancora solo per un periodo limitato di tempo (3-5 anni).
Rinnovabilità
Tutte le polizze LTC sono automaticamente rinnovabili: la Compagnia non ha mai il
diritto di recedere dal contratto, tranne il caso in cui l’assicurato non abbia pagato il
premio o abbia riportato dichiarazioni inesatte nel questionario anamnestico.
Il premio della polizza non può essere aumentato al singolo assicurato per un aggravamento del rischio; è consentito, invece, un aumento per tutti gli assicurati, se le condizioni attuariali dovessero cambiare (tassi di morbilità o di senescenza molto diversi
da quelli ipotizzati in polizza).
La durata della copertura e le condizioni di rinnovo devono essere riportate nel frontespizio della polizza.
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Clausola di restituzione
Con questa clausola la Compagnia si impegna a restituire il capitale maturato, calcolato secondo le regole espresse nella polizza stipulata se, al raggiungimento di una certa
età, non si è verificata la condizione di non autosufficienza. Tale clausola aumenta
generalmente il prezzo della polizza.
Sospensione dei pagamenti
Questa clausola consente al beneficiario di sospendere il pagamento dei premi durante
il periodo in cui riscuote l’indennità. Va verificata l’esistenza di limitazioni a questo
diritto che è solitamente offerto in tutti i contratti.
Informazioni sanitarie
Il questionario sanitario è molto importante perché è sulla base di quello che la Compagnia decide l’assicurabilità della persona.
Di conseguenza, la compilazione del questionario deve essere accurata, completa e
veritiera.
In caso contrario, la Compagnia potrebbe avanzare legittimamente riserve sul pagamento dell’indennità.
Cambio di assicuratore
Se si cambia assicuratore c’è il rischio che la nuova polizza richieda un nuovo periodo di
carenza o una nuova valutazione delle condizione preesistenti. Va verificato che la nuova copertura venga emessa in condizioni di “continuità assicurativa” con la polizza precedente, come se l’assicuratore non fosse cambiato. Generalmente questa condizione
viene praticata sulle coperture collettive, mentre è più rara su quelle individuali.
14. Un consiglio finale
Le polizze sono contratti legali. Prima di acquistare una polizza è importante leggere
e capire completamente tutte la clausole. È importante, anche se difficile, leggere
la polizza qualora guide o materiali di vendita, che non hanno alcun valore legale,
non fossero adeguatamente esaustive. Non si abbia timore di chiedere consulenza, ad
esempio al proprio Agente di Assicurazione, o di cercare informazioni su internet per
la spiegazione di clausole poco chiare. Eventualmente ci si può far affiancare in questa
operazione da una persona di fiducia, senza farsi prendere dalla fretta o dalla pressione commerciale del venditore. È opportuno ricordare che, dalla data di firma del
contratto, si hanno a disposizione 10 giorni lavorativi per recedere dall’accordo senza
incorrere in alcuna penalità.
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Service Group
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