Gli strumenti di pagamento e la MONETA BANCARIA

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Gli strumenti di pagamento e la MONETA BANCARIA
Gli strumenti di pagamento
e la
MONETA BANCARIA
Prof. Carlo Aprile
ITS Deledda - Lecce
Il concetto di pagamento
Il pagamento è l’atto mediante il quale il compratore si libera
dell’obbligazione derivante dall’acquisto di un bene o di un
servizio mediante il trasferimento della moneta dalla sua mano a
quella del venditore.
Oggi il pagamento, oltre alla moneta legale consegnata dal compratore al venditore, è
possibile grazie a un servizio reso ai due scambisti da un «terzo» (la banca) e all’utilizzo
della moneta bancaria.
I pagamenti mediante moneta bancaria si compiono in due distinte fasi: lo scambio degli
strumenti di pagamento e il regolamento.
Lo scambio dello strumento (ad es. stacco e consegna di un assegno) è indipendente dal
trasferimento di disponibilità monetaria (movimentazione del deposito bancario).
L’uso di uno strumento di pagamento è quindi basato su un rapporto di fiducia che si
alimenta con il possesso di adeguate informazioni sulle controparti e sulle loro banche.
Per questo la fase dello scambio è utilizzata anche per trasferire, anche in forma elettronica,
i documenti e/o tutte le informazioni che permettono di completare il regolamento.
Gli strumenti di pagamento:
dalla moneta alla moneta bancaria
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Per “moneta bancaria” si intende quel tipo di moneta che consente
di acquistare beni (ad esempio, la spesa) e servizi (ad esempio,
l’abbonamento ai trasporti urbani) senza che sia necessaria la
consegna del denaro contante.
La sostituzione della moneta bancaria al denaro contante nella
funzione di pagamento poggia su un insieme di strumenti
organizzati e gestiti dalle banche e da altri operatori specializzati
non bancari.
Il principale strumento attraverso il quale le banche consentono la
circolazione della moneta bancaria, ossia il suo effettivo utilizzo
negli scambi al pari del denaro contante, è rappresentato dal conto
corrente bancario.
Al conto corrente, che rappresenta uno dei prodotti bancari più
diffusi tra la collettività, è infatti generalmente associato l’utilizzo
dei mezzi di pagamento sostitutivi e quindi alternativi alle
banconote e alle monete (es. assegni, carte, bonifici).
Gli strumenti di pagamento
ALTERNATIVI al contante
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La moneta bancaria può assumere diverse forme:
– gli assegni bancari e circolari;
– le carte di pagamento (ad esempio, il bancomat e le carte di credito, le carte
prepagate )
– i bonifici e gli addebiti diretti
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Negli ultimi anni la moneta bancaria ha conosciuto una crescente
diffusione grazie ai progressi della tecnologia.
Ulteriori spinte a favore dell’impiego di mezzi di pagamento alternativi al
contante derivano anche dalla normativa volta a limitare l’uso del
contante per contrastare il riciclaggio di denaro proveniente da attività
criminose (D. Lgs. 231/2007 e succ. modifiche).
Assegno bancario e assegno circolare
Sono entrambi TITOLI DI CREDITO vale a dire
documenti che incorporano un particolare diritto:
LEGITTIMANO IL POSSESSORE AD ESIGERE,
DIETRO PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO
STESSO, LA PRESTAZIONE IN ESSO INDICATA.
L’assegno bancario
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L’assegno bancario, o chèque, è un titolo di
credito con il quale il cliente (traente) ordina alla
propria banca (trattario) di pagare a vista una
determinata somma di denaro (importo facciale)
a favore di un’altra persona (beneficiario).
L’assegno è un documento prestampato secondo
uno schema standard che riporta la
denominazione di assegno bancario e della banca
cui è rivolto l’ordine di pagare.
L’assegno è uno strumento di pagamento
sostitutivo del denaro contante perché è pagabile
a vista, può cioè essere pagato dalla banca al
momento della presentazione allo sportello.
L’assegno bancario
L’assegno bancario
I presupposti per l’emissione dell’assegno bancario sono:
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intrattenere un rapporto di conto corrente con una
banca con la quale deve essere anche stipulata una
“convenzione di assegno” che autorizzi l’emissione di
assegni e presso la quale deve essere “depositata la
firma ” che verrà apposta sugli assegni;

disporre nel conto corrente di una somma di denaro,
detta “provvista”, sufficiente ad eseguire il pagamento
ordinato dal cliente alla propria banca.
Elementi essenziali dell’assegno bancario
1) Luogo di emissione = luogo in cui viene emesso l’assegno.
2) Data di emissione = non è consentita l’emissione del titolo con data successiva (assegno "postdatato").
3) Importo in cifre = quando si emette un assegno bancario si presume che in banca sia depositata pari somma.
4) Importo in lettere = la cifra intera va scritta in lettere, mentre i decimali vanno scritti in cifre dopo la barra eventualmente con
un doppio zero (/00).
5) Eventuale sbarratura = l'apposizione delle due barre trasversali e parallele ("assegno barrato") implica che l'assegno stesso può
essere incassato esclusivamente presso la banca indicata tra le due barre.
6) Clausola NON TRASFERIBILE = tale clausola inserita sul fronte o sul retro del titolo ne interrompe la circolazione vale a dire che
il possessore del titolo non può trasferire il titolo a stesso o ad altri. Tale clausola è obbligatoria in tutti gli assegni di importo
superiore a € 1.000 .
7) Beneficiario = nome del destinatario, nel caso di assegno non trasferibile è l'unica persona abilitata ad incassare l'assegno.
8) Firma del traente/correntista = in questo spazio va apposta la firma leggibile del correntista.
9) Numero del conto corrente = in questo posto viene riportato il numero del c/c.
10) Numero = si tratta di un numero progressivo che permette di identificare l'assegno emesso.
11) Codice banca ABI = isentifica per l'Associazione Bancaria Italiana, indica il gruppo bancario) / sportello (CAB).
12) Parte inferiore = parte predisposta e destinata alla lettura magnetica (da non invalidare con scritte).
L’assegno bancario
La tutela nella circolazione
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L'emissione di assegni senza autorizzazione o senza fondi (in
quest'ultimo caso tecnicamente si definisce assegno "senza
provvista") a seguito della sua depenalizzazione costituisce un
illecito amministrativo punito con sanzioni amministrative e
con la "revoca di sistema" (L. n. 386/90 come modificata dal
D.Lgs. n. 507/99).
L'emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista
obbliga le banche a procedere ad una segnalazione alla
Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), archivio gestito dalla
Banca d'Italia nel quale vengono raccolti e documentati gli
utilizzi anomali di assegni bancari, assegni postali e carte di
pagamento.
Da tale segnalazione scaturisce l’impossibilità per il soggetto
segnalato di emettere assegni per un periodo minimo di 6
mesi (c.d. revoca di sistema).
L’assegno circolare
L’assegno circolare è un titolo di credito con il quale
la banca (emittente) promette di pagare a vista una
determinata somma di denaro in favore della
persona indicata nel titolo (beneficiario)
L’assegno circolare incorpora un credito di sicura
esigibilità perché è la banca che si impegna a pagare
la somma su di esso indicata.
Per richiedere un assegno circolare non è
necessario che il richiedente abbia un rapporto di
conto corrente con la banca emittente
L’assegno circolare
Elementi essenziali dell’assegno circolare
1) Denominazione della banca emittente.
2) Denominazione di assegno circolare inserita nel titolo.
3) La promessa incondizionata della banca emittente di pagare a vista una somma
determinata.
4) L’'importo indicato sia in cifre sia in lettere.
5) Il nome del beneficiario.
6) Il luogo e la data di emissione.
7) La firma dell'istituto emittente, nella persona di un suo funzionario.
8) Un numero attribuito dalla banca emittente.
9) Una riga di cifre, stampata con inchiostro magnetico, la cui lettura, per mezzo di
speciali lettori ottici, consente alla banca di velocizzare le operazioni di
contabilizzazione e smistamento degli assegni.
Le carte di pagamento
Sono generalmente tessere plastificate che
consentono di effettuare pagamenti senza
l’utilizzo del contante. Per il loro utilizzo di solito
è necessario usare un codice segreto (PIN) o
apporre la propria firma.
Si suddividono in:
- carte di credito
- carte di debito
- carte prepagate
Le carte di credito
La carta di credito viene rilasciata sulla base di un contratto stipulato con la banca o con la società emittente.
Essa consente al titolare di:
•
•
effettuare acquisti di beni o servizi presso qualsiasi esercizio convenzionato con l'emittente
stesso sulla base di un tetto massimo di spesa (in genere mensile) determinato dalla società
che emette la carta;
di prelevare contante presso gli sportelli automatici abilitati utilizzando il PIN cioè un codice
personale segreto (PIN) che deve digitare, al fine di garantire la sicurezza dei servizi
Una volta raggiunto il tetto di spesa la carta non può essere utilizzata ulteriormente fino alla scadenza del
periodo di riferimento (in genere, la fine del mese).
Il rimborso alla società emittente delle somme spese nell’arco del mese avviene a cadenza predefinita (es.
giorno 15 del mese successivo) in unica soluzione o a rate, con addebito sul conto corrente o con pagamento
all’emittente con altre modalità (ad es. assegno, vaglia).
La restituzione è senza spese se effettuato in un’unica soluzione, se invece è ripartito nel tempo con restituzioni
periodiche, le rate, è dovuto un tasso di interesse.
La carta di credito può essere utilizzata solo dal titolare che deve apporre la propria firma sul retro della carta e
sulla ricevuta di pagamento prodotta dal venditore del bene o servizio acquistato.
Il venditore può verificare che la firma apposta sulla ricevuta sia proprio quella del titolare della carta
chiedendo l’esibizione di un documento di identità al momento del pagamento. Tali controlli non possono
avere luogo quando il pagamento è effettuato al telefono o via internet (pagamenti a distanza), dove l’utilizzo
della carta avviene comunicando al venditore i dati della carta (numero, nome del titolare, data di emissione e
scadenza e in alcuni casi un codice di sicurezza a tre cifre denominato CVV o CVC stampato sul retro della
carta).
Le carte di debito
La carta di debito (es. bancomat) viene rilasciata in base a un rapporto contrattuale
con la banca emittente.
Essa consente al titolare di:
• effettuare operazioni quali prelievi di contante entro un massimale di importo
concordato, versamenti di contante o assegni, richiesta di estratto e saldo conto
corrente, bonifici, pagamenti di utenze, ricariche telefoniche, ecc. presso gli
sportelli automatici ATM (Automated Teller Machine,
apparecchiature
automatiche che il cliente attiva introducendo la carta e digitando il codice PIN);
• effettuare acquisti di beni o servizi presso gli esercizi dotati di POS (Point of Sale,
apparecchiature elettroniche che consentono il trasferimento delle informazioni
necessarie per l'autorizzazione e la registrazione del pagamento).
Gli importi dei prelievi effettuati presso gli sportelli automatici o degli acquisti
effettuati presso gli esercizio convenzionati con l'emittente vengono addebitati sul
conto corrente immediatamente o entro poche ore dal compimento dell’operazione.
Le carte prepagate
Le carte prepagate consentono di effettuare acquisti, prelievi di contante o
altri pagamenti (es. bollette, ricariche telefoniche) sulla base di un importo
versato in precedenza dal titolare alla società che ha emesso la carta.
Le operazioni di pagamento e di prelievo fanno diminuire automaticamente
l’importo versato dal titolare alla società che ha emesso la carta e una volta
esaurita la somma versata, la carta non potrà più essere utilizzata se è non
ricaricabile; altrimenti potrà essere ricaricata con un’ulteriore somma.
Non è necessario essere titolari di un conto corrente presso una banca o altro
intermediario.
Negli ultimi anni si va diffondendo l’uso di carte prepagate dotate di codice
IBAN valide per compiere alcune operazioni tipiche di chi ha un conto
corrente quali accreditare lo stipendio, fare e ricevere bonifici, ricaricare il
cellulare, acquistare e prelevare contanti, in Italia e all'estero.
Il bonifico bancario
Il bonifico bancario è un’operazione bancaria con la
quale una persona (ordinante) dà un ordine alla
propria banca di trasferire una somma di danaro sul
conto corrente di una determinata persona
(beneficiario)
Il trasferimento viene effettuato con l'addebito della
somma sul conto corrente dell'ordinante e il
corrispettivo accredito sul conto corrente del
beneficiario
Quando il trasferimento avviene tra conti della
stessa banca, il bonifico si chiama giroconto
Il bonifico bancario
Per la corretta esecuzione del bonifico è necessario indicare le coordinate
bancarie del beneficiario o codice IBAN
Dal 1 gennaio 2008 è in uso e, dal 30 giugno 2008 è obbligatorio per effettuare
bonifici, il codice IBAN (International Bank Account Number), cioè la codifica
internazionale che permette di identificare univocamente a livello internazionale un
conto bancario (rappresentano l’”indirizzo” del conto)
Il sistema è in uso nei Paesi della zona Euro, in Svizzera, Islanda, Danimarca e
Gran Bretagna. L’Iban è un codice alfanumerico definito a livello internazionale e
consiste in:
Sigla Internazionale rappresentante la nazione (2 lettere) (IT = Italia)
Numeri di controllo (2 cifre)
CIN (Control Internal Number) = è un codice di controllo che viene generato
dai codici CAB, ABI e dal numero di conto corrente
ABI (Associazione bancaria Italiana) = è un codice composto da 5 cifre con il
quale l’ABI individua la banca (non la singola filiale, bensì l’azienda bancaria).
CAB (Codice di Avviamento Bancario) è un numero composto da 5 cifre e
rappresenta l’agenzia o la filiale della banca.
Numero di conto corrente (c/c) = è un codice alfanumerico, composto da 12
caratteri, che identifica il conto corrente presso la filiale. Se il numero di conto si
compone di meno di 12 caratteri, il codice deve essere preceduto da zeri.
Il bonifico bancario
In Italia il codice IBAN è, pertanto, lungo 27 caratteri.
Il codice è raggruppato in 6 stringhe da 4 caratteri e un’ultima di 3 caratteri
oppure
è espresso mantenendo separate le componenti
ESEMPIO:
IT02 V021 9305 2650 0000 0001 009
oppure
IT 02 V 02193 05265 000000001009
Sigla internazionale : IT - Numeri di controllo: 02 - CIN: V - ABI: 02193
- CAB: 05265 - Numero di Conto corrente: 000000001009