Gli strumenti di pagamento e la MONETA BANCARIA
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Gli strumenti di pagamento e la MONETA BANCARIA
Gli strumenti di pagamento e la MONETA BANCARIA Prof. Carlo Aprile ITS Deledda - Lecce Il concetto di pagamento Il pagamento è l’atto mediante il quale il compratore si libera dell’obbligazione derivante dall’acquisto di un bene o di un servizio mediante il trasferimento della moneta dalla sua mano a quella del venditore. Oggi il pagamento, oltre alla moneta legale consegnata dal compratore al venditore, è possibile grazie a un servizio reso ai due scambisti da un «terzo» (la banca) e all’utilizzo della moneta bancaria. I pagamenti mediante moneta bancaria si compiono in due distinte fasi: lo scambio degli strumenti di pagamento e il regolamento. Lo scambio dello strumento (ad es. stacco e consegna di un assegno) è indipendente dal trasferimento di disponibilità monetaria (movimentazione del deposito bancario). L’uso di uno strumento di pagamento è quindi basato su un rapporto di fiducia che si alimenta con il possesso di adeguate informazioni sulle controparti e sulle loro banche. Per questo la fase dello scambio è utilizzata anche per trasferire, anche in forma elettronica, i documenti e/o tutte le informazioni che permettono di completare il regolamento. Gli strumenti di pagamento: dalla moneta alla moneta bancaria Per “moneta bancaria” si intende quel tipo di moneta che consente di acquistare beni (ad esempio, la spesa) e servizi (ad esempio, l’abbonamento ai trasporti urbani) senza che sia necessaria la consegna del denaro contante. La sostituzione della moneta bancaria al denaro contante nella funzione di pagamento poggia su un insieme di strumenti organizzati e gestiti dalle banche e da altri operatori specializzati non bancari. Il principale strumento attraverso il quale le banche consentono la circolazione della moneta bancaria, ossia il suo effettivo utilizzo negli scambi al pari del denaro contante, è rappresentato dal conto corrente bancario. Al conto corrente, che rappresenta uno dei prodotti bancari più diffusi tra la collettività, è infatti generalmente associato l’utilizzo dei mezzi di pagamento sostitutivi e quindi alternativi alle banconote e alle monete (es. assegni, carte, bonifici). Gli strumenti di pagamento ALTERNATIVI al contante La moneta bancaria può assumere diverse forme: – gli assegni bancari e circolari; – le carte di pagamento (ad esempio, il bancomat e le carte di credito, le carte prepagate ) – i bonifici e gli addebiti diretti Negli ultimi anni la moneta bancaria ha conosciuto una crescente diffusione grazie ai progressi della tecnologia. Ulteriori spinte a favore dell’impiego di mezzi di pagamento alternativi al contante derivano anche dalla normativa volta a limitare l’uso del contante per contrastare il riciclaggio di denaro proveniente da attività criminose (D. Lgs. 231/2007 e succ. modifiche). Assegno bancario e assegno circolare Sono entrambi TITOLI DI CREDITO vale a dire documenti che incorporano un particolare diritto: LEGITTIMANO IL POSSESSORE AD ESIGERE, DIETRO PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO STESSO, LA PRESTAZIONE IN ESSO INDICATA. L’assegno bancario L’assegno bancario, o chèque, è un titolo di credito con il quale il cliente (traente) ordina alla propria banca (trattario) di pagare a vista una determinata somma di denaro (importo facciale) a favore di un’altra persona (beneficiario). L’assegno è un documento prestampato secondo uno schema standard che riporta la denominazione di assegno bancario e della banca cui è rivolto l’ordine di pagare. L’assegno è uno strumento di pagamento sostitutivo del denaro contante perché è pagabile a vista, può cioè essere pagato dalla banca al momento della presentazione allo sportello. L’assegno bancario L’assegno bancario I presupposti per l’emissione dell’assegno bancario sono: intrattenere un rapporto di conto corrente con una banca con la quale deve essere anche stipulata una “convenzione di assegno” che autorizzi l’emissione di assegni e presso la quale deve essere “depositata la firma ” che verrà apposta sugli assegni; disporre nel conto corrente di una somma di denaro, detta “provvista”, sufficiente ad eseguire il pagamento ordinato dal cliente alla propria banca. Elementi essenziali dell’assegno bancario 1) Luogo di emissione = luogo in cui viene emesso l’assegno. 2) Data di emissione = non è consentita l’emissione del titolo con data successiva (assegno "postdatato"). 3) Importo in cifre = quando si emette un assegno bancario si presume che in banca sia depositata pari somma. 4) Importo in lettere = la cifra intera va scritta in lettere, mentre i decimali vanno scritti in cifre dopo la barra eventualmente con un doppio zero (/00). 5) Eventuale sbarratura = l'apposizione delle due barre trasversali e parallele ("assegno barrato") implica che l'assegno stesso può essere incassato esclusivamente presso la banca indicata tra le due barre. 6) Clausola NON TRASFERIBILE = tale clausola inserita sul fronte o sul retro del titolo ne interrompe la circolazione vale a dire che il possessore del titolo non può trasferire il titolo a stesso o ad altri. Tale clausola è obbligatoria in tutti gli assegni di importo superiore a € 1.000 . 7) Beneficiario = nome del destinatario, nel caso di assegno non trasferibile è l'unica persona abilitata ad incassare l'assegno. 8) Firma del traente/correntista = in questo spazio va apposta la firma leggibile del correntista. 9) Numero del conto corrente = in questo posto viene riportato il numero del c/c. 10) Numero = si tratta di un numero progressivo che permette di identificare l'assegno emesso. 11) Codice banca ABI = isentifica per l'Associazione Bancaria Italiana, indica il gruppo bancario) / sportello (CAB). 12) Parte inferiore = parte predisposta e destinata alla lettura magnetica (da non invalidare con scritte). L’assegno bancario La tutela nella circolazione L'emissione di assegni senza autorizzazione o senza fondi (in quest'ultimo caso tecnicamente si definisce assegno "senza provvista") a seguito della sua depenalizzazione costituisce un illecito amministrativo punito con sanzioni amministrative e con la "revoca di sistema" (L. n. 386/90 come modificata dal D.Lgs. n. 507/99). L'emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista obbliga le banche a procedere ad una segnalazione alla Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), archivio gestito dalla Banca d'Italia nel quale vengono raccolti e documentati gli utilizzi anomali di assegni bancari, assegni postali e carte di pagamento. Da tale segnalazione scaturisce l’impossibilità per il soggetto segnalato di emettere assegni per un periodo minimo di 6 mesi (c.d. revoca di sistema). L’assegno circolare L’assegno circolare è un titolo di credito con il quale la banca (emittente) promette di pagare a vista una determinata somma di denaro in favore della persona indicata nel titolo (beneficiario) L’assegno circolare incorpora un credito di sicura esigibilità perché è la banca che si impegna a pagare la somma su di esso indicata. Per richiedere un assegno circolare non è necessario che il richiedente abbia un rapporto di conto corrente con la banca emittente L’assegno circolare Elementi essenziali dell’assegno circolare 1) Denominazione della banca emittente. 2) Denominazione di assegno circolare inserita nel titolo. 3) La promessa incondizionata della banca emittente di pagare a vista una somma determinata. 4) L’'importo indicato sia in cifre sia in lettere. 5) Il nome del beneficiario. 6) Il luogo e la data di emissione. 7) La firma dell'istituto emittente, nella persona di un suo funzionario. 8) Un numero attribuito dalla banca emittente. 9) Una riga di cifre, stampata con inchiostro magnetico, la cui lettura, per mezzo di speciali lettori ottici, consente alla banca di velocizzare le operazioni di contabilizzazione e smistamento degli assegni. Le carte di pagamento Sono generalmente tessere plastificate che consentono di effettuare pagamenti senza l’utilizzo del contante. Per il loro utilizzo di solito è necessario usare un codice segreto (PIN) o apporre la propria firma. Si suddividono in: - carte di credito - carte di debito - carte prepagate Le carte di credito La carta di credito viene rilasciata sulla base di un contratto stipulato con la banca o con la società emittente. Essa consente al titolare di: • • effettuare acquisti di beni o servizi presso qualsiasi esercizio convenzionato con l'emittente stesso sulla base di un tetto massimo di spesa (in genere mensile) determinato dalla società che emette la carta; di prelevare contante presso gli sportelli automatici abilitati utilizzando il PIN cioè un codice personale segreto (PIN) che deve digitare, al fine di garantire la sicurezza dei servizi Una volta raggiunto il tetto di spesa la carta non può essere utilizzata ulteriormente fino alla scadenza del periodo di riferimento (in genere, la fine del mese). Il rimborso alla società emittente delle somme spese nell’arco del mese avviene a cadenza predefinita (es. giorno 15 del mese successivo) in unica soluzione o a rate, con addebito sul conto corrente o con pagamento all’emittente con altre modalità (ad es. assegno, vaglia). La restituzione è senza spese se effettuato in un’unica soluzione, se invece è ripartito nel tempo con restituzioni periodiche, le rate, è dovuto un tasso di interesse. La carta di credito può essere utilizzata solo dal titolare che deve apporre la propria firma sul retro della carta e sulla ricevuta di pagamento prodotta dal venditore del bene o servizio acquistato. Il venditore può verificare che la firma apposta sulla ricevuta sia proprio quella del titolare della carta chiedendo l’esibizione di un documento di identità al momento del pagamento. Tali controlli non possono avere luogo quando il pagamento è effettuato al telefono o via internet (pagamenti a distanza), dove l’utilizzo della carta avviene comunicando al venditore i dati della carta (numero, nome del titolare, data di emissione e scadenza e in alcuni casi un codice di sicurezza a tre cifre denominato CVV o CVC stampato sul retro della carta). Le carte di debito La carta di debito (es. bancomat) viene rilasciata in base a un rapporto contrattuale con la banca emittente. Essa consente al titolare di: • effettuare operazioni quali prelievi di contante entro un massimale di importo concordato, versamenti di contante o assegni, richiesta di estratto e saldo conto corrente, bonifici, pagamenti di utenze, ricariche telefoniche, ecc. presso gli sportelli automatici ATM (Automated Teller Machine, apparecchiature automatiche che il cliente attiva introducendo la carta e digitando il codice PIN); • effettuare acquisti di beni o servizi presso gli esercizi dotati di POS (Point of Sale, apparecchiature elettroniche che consentono il trasferimento delle informazioni necessarie per l'autorizzazione e la registrazione del pagamento). Gli importi dei prelievi effettuati presso gli sportelli automatici o degli acquisti effettuati presso gli esercizio convenzionati con l'emittente vengono addebitati sul conto corrente immediatamente o entro poche ore dal compimento dell’operazione. Le carte prepagate Le carte prepagate consentono di effettuare acquisti, prelievi di contante o altri pagamenti (es. bollette, ricariche telefoniche) sulla base di un importo versato in precedenza dal titolare alla società che ha emesso la carta. Le operazioni di pagamento e di prelievo fanno diminuire automaticamente l’importo versato dal titolare alla società che ha emesso la carta e una volta esaurita la somma versata, la carta non potrà più essere utilizzata se è non ricaricabile; altrimenti potrà essere ricaricata con un’ulteriore somma. Non è necessario essere titolari di un conto corrente presso una banca o altro intermediario. Negli ultimi anni si va diffondendo l’uso di carte prepagate dotate di codice IBAN valide per compiere alcune operazioni tipiche di chi ha un conto corrente quali accreditare lo stipendio, fare e ricevere bonifici, ricaricare il cellulare, acquistare e prelevare contanti, in Italia e all'estero. Il bonifico bancario Il bonifico bancario è un’operazione bancaria con la quale una persona (ordinante) dà un ordine alla propria banca di trasferire una somma di danaro sul conto corrente di una determinata persona (beneficiario) Il trasferimento viene effettuato con l'addebito della somma sul conto corrente dell'ordinante e il corrispettivo accredito sul conto corrente del beneficiario Quando il trasferimento avviene tra conti della stessa banca, il bonifico si chiama giroconto Il bonifico bancario Per la corretta esecuzione del bonifico è necessario indicare le coordinate bancarie del beneficiario o codice IBAN Dal 1 gennaio 2008 è in uso e, dal 30 giugno 2008 è obbligatorio per effettuare bonifici, il codice IBAN (International Bank Account Number), cioè la codifica internazionale che permette di identificare univocamente a livello internazionale un conto bancario (rappresentano l’”indirizzo” del conto) Il sistema è in uso nei Paesi della zona Euro, in Svizzera, Islanda, Danimarca e Gran Bretagna. L’Iban è un codice alfanumerico definito a livello internazionale e consiste in: Sigla Internazionale rappresentante la nazione (2 lettere) (IT = Italia) Numeri di controllo (2 cifre) CIN (Control Internal Number) = è un codice di controllo che viene generato dai codici CAB, ABI e dal numero di conto corrente ABI (Associazione bancaria Italiana) = è un codice composto da 5 cifre con il quale l’ABI individua la banca (non la singola filiale, bensì l’azienda bancaria). CAB (Codice di Avviamento Bancario) è un numero composto da 5 cifre e rappresenta l’agenzia o la filiale della banca. Numero di conto corrente (c/c) = è un codice alfanumerico, composto da 12 caratteri, che identifica il conto corrente presso la filiale. Se il numero di conto si compone di meno di 12 caratteri, il codice deve essere preceduto da zeri. Il bonifico bancario In Italia il codice IBAN è, pertanto, lungo 27 caratteri. Il codice è raggruppato in 6 stringhe da 4 caratteri e un’ultima di 3 caratteri oppure è espresso mantenendo separate le componenti ESEMPIO: IT02 V021 9305 2650 0000 0001 009 oppure IT 02 V 02193 05265 000000001009 Sigla internazionale : IT - Numeri di controllo: 02 - CIN: V - ABI: 02193 - CAB: 05265 - Numero di Conto corrente: 000000001009