Disabilità e diritti

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Disabilità e diritti
Questo documento vuole fornire un aiuto concreto alle famiglie che spesso si trovano ad
affrontare da sole iter burocratici complicati e tradurre paroloni sconosciuti per cercare di
ottenere il meglio per i propri figli con disabilità. Fa riferimento ad un’ottima guida creata da
FISH Piemonte ed AREA Onlus “Di.To 0-6 Disabilità a Torino – La guida alle risorse della città
per genitori e bambini”: sono state scelte, revisionate ed in parte aggiornate le informazioni che
potevano essere collegate alle disabilità neurologiche. Si rimanda alla guida completa per
ulteriori approfondimenti
Giornata Europea della Logopedia, 6 Marzo 2009
Disabilità e diritti.
Documento a cura di: Cattaneo A., Ramella B.
INDICE
Un piccolo ma fondamentale chiarimento
Pag.
3
Riconoscimento della condizione di invalido civile
Pag.
4
Visita medica e relativo verbale
Pag.
5
Domanda di aggravamento
Pag.
6
Istanza di ricorso
Pag.
6
Cittadini stranieri
Pag.
7
Fac-simile dei moduli per la richiesta
Pag.
8
Aiuti economici e agevolazioni fiscali
Pag.
12
Congedi
Pag.
12
Indennità mensile di frequenza
Pag.
15
Indennità di accompagnamento
Pag.
15
Aggiornamenti normativi 1° trimestre 2009
Pag.
17
Tassa automobilistica
Pag.
18
La ZTL per disabili
Pag.
19
Tessere per diversamente abili
Pag.
20
Buoni taxi
Pag.
21
Viaggiare in treno
Pag.
22
Barriere architettoniche
Pag.
23
Quadro riassuntivo delle agevolazioni
Pag.
24
Ausili
Pag.
27
Giornata Europea della Logopedia, 6 Marzo 2009
Disabilità e diritti.
Documento a cura di: Cattaneo A., Ramella B.
UN PICCOLO MA FONDAMENTALE CHIARIMENTO INIZIALE …
La certificazione di invalidità civile e la certificazione di handicap non sono la stessa cosa.
Una persona disabile è invalida civile soltanto dopo essere stata esaminata dalla commissione medicolegale competente.
Lo stesso vale per il certificato di handicap: una persona disabile non è "handicappata" finchè lo stato di handicap
non viene accertato dalla commissione medico-legale competente (L. 104/92, art. 4).
La persona con invalidità civile può anche non avere richiesto il certificato di handicap, e viceversa.
INVALIDITÀ CIVILE
L'invalidità civile è un giudizio di carattere sanitario.
Essa valuta la riduzione della capacità lavorativa della persona in funzione della gravità della patologia.
Dai 15 ai 65 anni di età il grado di invalidità viene espresso in percentuale.
Al di sotto dei 15 e al di sopra dei 65 anni l’invalidità l'invalidità corrisponde al grado di difficoltà a svolgere i
compiti e le funzioni proprie dell’età ed è espressa con codici regionali.
CERTIFICATO DI HANDICAP.
Il certificato di handicap è un riconoscimento medico legale e sociale che tiene conto di quanto la disabilità del
soggetto incida sulla sua vita personale e sociale.
L’handicap viene distinto in:
(a) stato di handicap
(b) stato di handicap in situazione di gravità.
In base al grado di handicap certificato la persona disabile ha diritto a fruire di determinati benefici in ambito fiscale,
lavorativo, familiare. La legge di riferimento è la L.104/92 e successive modifiche.
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RICONOSCIMENTO DELLA CONDIZIONE DI INVALIDO CIVILE
Per essere riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordomuto è necessario presentare una
domanda di accertamento dello stato di invalidante all'Azienda Sanitaria Locale di Residenza. A
seguito della domanda viene convocata una visita medico-legale per accertare se il richiedente possiede i
requisiti sanitari che prevedono il diritto all'erogazione di presidi e benefici economici riconosciuti dalla
legge vigente.
Come fare la domanda - Procedura
La domanda consiste nella compilazione di un modulo, tale modulo si differenzia a seconda se la persona
interessata al riconoscimento dell'invalidità civile sia minorenne o interdetto oppure maggiorenne.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

un certificato del medico curante (medico di base o medico specialista). Tale certificato deve indicare la
diagnosi con chiarezza e precisione e le eventuali difficoltà di natura fisica, mentale, sensoriale che derivano
dalle patologie certificate. Per il riconoscimento dello stato di cecità deve essere allegato un certificato medico
oculistico di struttura pubblica che attesti la cecità assoluta o parziale (residuo visivo non superiore ad un
ventesimo in entrambi gli occhi con correzione o ancora un residuo perimetrico binoculare inferiore al 10% in
entrambi gli occhi). Nel caso di sordomutismo è necessario allegare un certificato otorinolaringoiatrico
attestante la sordità prima dell'apprendimento del linguaggio parlato definibile entro il dodicesimo anno di
vita;

la fotocopia di un documento di identità valido;

la fotocopia del codice fiscale.
Se le patologie cui è affetto l'interessato possono comportare un riconoscimento della
condizione di invalido civile ed un riconoscimento della condizione di cieco civile per gravi
problemi di vista è necessario presentare due distinte domande ciascuna sull'apposito
modulo.
Se l'interessato è minorenne o interdetto, deve essere compilato il modulo "Istante minore anni 18 o interdetto" e
firmato osservando le seguenti indicazioni:
 richiedente minore di anni 18 – Se il richiedente è minorenne la domanda deve essere firmata dal legale
rappresentante specificando se trattasi di genitore o tutore.
 richiedente interdetto - Se il richiedente maggiorenne è stato dichiarato interdetto la domanda deve essere
firmata dal tutore.
Nel caso in cui l'interessato maggiorenne si trovi nell'impossibilità fisica di firmare la domanda (es. paralisi agli arti
superiori) o sia analfabeta, deve presentarsi personalmente con un documento in corso di validità all'ufficio
competente a ritirare le domande. L'impiegato, accertata l'identità dell'interessato, è tenuto ad indicare in calce al
modulo la motivazione dell'impossibilità a sottoscrivere.
Se l'interessato non può presentarsi personalmente per motivi di salute la domanda deve essere presentata dal
coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo
grado, oppure da altro soggetto indicando le motivazioni dell'impedimento.
LA VISITA MEDICA ED IL RELATIVO VERBALE
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Una volta presentata la domanda viene fissata la data della visita di accertamento durante la quale è possibile farsi
assistere dal proprio medico di fiducia. Si ricorda che è necessario, in corso di visita medica, esibire tutta la
documentazione sanitaria attestante le patologie certificate dal medico curante.
La visita viene effettuata dalla Commissione di prima istanza presso il Servizio di Medicina Legale dell'ASL di
residenza ad eccezione delle visite per il riconoscimento dello stato di cecità assoluta o parziale che sono effettuate
presso un'apposita Commissione medica provinciale istituita presso l'ASL 2 per la provincia di Torino e presso le
AASSLL competenti per territorio negli altri capoluoghi di provincia. A Torino la domanda presentata all'ASL di
residenza del richiedente viene successivamente trasmessa, d'ufficio, alla segreteria della Commissione medica
provinciale competente per il riconoscimento dello stato di cieco civile.
Nel caso in cui l'interessato sia impossibilitato a presentarsi a visita per gravi condizioni di salute è possibile
richiedere una visita domiciliare esibendo certificato del medico curante che attesta l'impossibilità dell'interessato a
lasciare il domicilio.
Effettuata la visita, la procedura prevede che il relativo verbale venga inviato alla Commissione medica di verifica. La
commissione medica di verifica valuta il giudizio espresso dalla commissione medica di prima istanza esaminando la
documentazione medica agli atti e, se lo ritiene necessario, convoca a nuova visita l'interessato o richiede ulteriore
documentazione sanitaria.
Una volta effettuata la valutazione da parte della Commissione medica di verifica, il verbale ritorna all'ASL di
competenza che provvede all'invio a domicilio del verbale.
Nel verbale viene indicato l'esito della visita medica (non invalido, invalido, cieco civile, sordomuto, minore o
invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età)
caratterizzato da un codice differente per ciascuna condizione e l'eventuale percentuale di invalidità civile.
Nel caso in cui venga riconosciuta una condizione di invalidità che dà diritto all'erogazione di provvidenze
economiche, l'A.S.L. provvede ad inviare all'INPS i dati necessari per le erogazioni economiche senza che
l'interessato presenti ulteriore domanda.
L'INPS provvederà ad inviare per posta all'interessato la richiesta di ulteriore documentazione utile ad accertare
requisiti non sanitari (reddito, iscrizione nelle liste speciali, ecc.).
NOTA BENE Le pratiche per l'assegno mensile, le pensioni e le indennità sono GRATUITE.
L'assegno mensile, le pensioni e l'indennità di frequenza sono erogabili se l'interessato ha un reddito personale non
superiore ad un limite stabilito annualmente per legge.
Requisito essenziale per ottenere l'assegno di invalidità mensile, oltre alla percentuale compresa tra il 74% ed il 99%,
è dato dall'iscrizione alle liste speciali di collocamento.
Per ottenere l'indennità di frequenza, erogata ai minori con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie
dell'età, è necessario presentare annualmente all'INPS un certificato di frequenza scolastica o di asilo nido oppure
un certificato attestante la frequenza di un centro di riabilitazione pubblico o convenzionato con l'ente pubblico,
non è ammessa la frequenza di presso strutture private.
Le indennità di accompagnamento per invalidità civile e quella per cecità assoluta, l'indennità speciale per cecità
parziale e l'indennità di comunicazione per sordomuti sono erogate indipendentemente dal reddito personale e
dall'età.
L'indennità di accompagnamento per invalidità civile non è riconosciuta se l'interessato è ricoverato a tempo pieno
presso una struttura, pubblica o privata, la cui retta è a totale carico dell'ente pubblico.
I MINORENNI possono essere riconosciuti:
 codice 01 "non invalido",
 codice 07 "minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età o
ipoacusico".
In questo caso si ha diritto all'esenzione pagamento ticket sanitario, protesi, ortesi e/o ausili ed
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indennità di frequenza (compatibilmente con il reddito annuo individuale e la frequenza di centri di
riabilitazione, scuole di ogni ordine e grado, compreso l'asilo nido). I minori che hanno compiuto i
sedici anni di età possono essere percentualizzati ai fini dell'iscrizione nelle liste collocamento speciali
del Centro per l'Impiego.
 codice 05 "invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con impossibilità a deambulare senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure codice 06 "invalido con totale e permanente
inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti
quotidiani della vita". In questo caso si ha diritto all'esenzione pagamento ticket sanitario, ortesi e/o
ausili e indennità di accompagnamento (svincolata dal reddito individuale). E' incompatibile con il
diritto a percepire l'indennità di frequenza.
 codice 08 "cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale
correzione".In questo caso si ha diritto all'esenzione pagamento ticket sanitario, protesi, ortesi e/o
ausili, pensione per ciechi parziali (compatibilmente con il reddito annuo individuale) e indennità
speciale per ciechi parziali (svincolata dal reddito individuale).
 codice 09 "cieco assoluto".In questo caso ha diritto all'esenzione dal pagamento del ticket sanitario,
protesi, ortesi e/o ausili e indennità di accompagnamento per ciechi assoluti (svincolata dal reddito
individuale).
 codice 10 "sordomuto".In questo caso ha diritto all'esenzione pagamento ticket sanitario, protesi, ortesi
e/o ausili ed indennità di comunicazione (indipendentemente dal reddito individuale).
Al compimento della maggiore età è necessario presentare domanda di
rivalutazione dello stato di invalidità civile per ottenere una percentualizzazione
della capacità lavorativa residua che permetta di mantenere i diritti acquisiti
rispetto alle prestazioni sanitarie e, se la percentuale è pari o superiore al 46%,
l'iscrizione alle liste speciali di collocamento ai fini dell'integrazione lavorativa.
Tale rivalutazione è indispensabile anche a ottenere i benefici economici previsti
quali l'assegno di invalidità e la pensione di inabilità.
Anche nel caso di sordomutismo e cecità è necessario presentare nuovamente
una domanda di accertamento di invalidità al compimento del diciottesimo anno
di vita.
DOMANDA DI AGGRAVAMENTO
Nel caso in cui una persona già dichiarata invalida presenti un peggioramento delle proprie condizioni di salute,
può presentare la domanda di aggravamento al fine di rivalutare lo stato di invalidità civile.
Per ottenere tale valutazione è necessario presentare la domanda presso il Servizio di Medicina Legale Settore
invalidi civili sito in Torino Via Farinelli 25 piano terra.
La modulistica è uguale a quella utilizzata per la presentazione della prima domanda di invalidità civile, ma nel caso
specifico, è indispensabile corredarla con la documentazione sanitaria attestante l'effettivo peggioramento dello
stato di salute (relazione di un medico specialista e/o esami). Inoltre è necessario allegare alla domanda la fotocopia
del precedente verbale di invalidità.
ISTANZA DI RICORSO AL GIUDIZIO ESPRESSO DALLA COMMISSIONE MEDICA DI PRIMA ISTANZA
Qualora la valutazione espressa dalla Commissione medica di prima istanza sia ritenuta inadeguata è possibile
inoltrare ricorso alla Commissione medica di seconda istanza presso: Ministero Economia e Finanze - Direzione
Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi Ufficio XIII° Via Casilina, 3 00182 Roma, allegando:
 copia del verbale di invalidità civile e della busta che conteneva il verbale stesso,
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 copia della documentazione sanitaria esaminata dalla commissione medica di prima istanza.
L'interessato o il suo legale rappresentante può presentare ricorso amministrativo al Ministero Economia e Finanze
entro 60 giorni dalla ricezione del verbale di invalidità.
Il Ministero Economia e Finanze ha tempo 180 giorni per esprimere un parere; trascorso tale periodo di tempo
senza alcuna risposta il ricorso si deve intendere respinto. In tal caso l'interessato può inoltrare ricorso legale al
giudice del lavoro presso il Tribunale ordinario di Torino.
In caso di risposta da parte del Ministero Economia e Finanze il nuovo verbale di invalidità sarà inviato
all'interessato, all'A.S.L. ed alla Regione quest'ultima provvederà all'invio del medesimo all'INPS di competenza.
Nel corso dei 180 giorni, previsti per la risposta da parte del Ministero Economia e Finanze,
non può essere presentata alcuna domanda di aggravamento.
CITTADINI STRANIERI
Specifiche disposizioni relative ai cittadini stranieri riguardano soltanto coloro che provengo da paesi
extracomunitari in quanto i cittadini provenienti da paesi dell'Unione Europea residenti in Italia hanno gli stessi
diritti degli italiani.
I cittadini stranieri extracomunitari residenti in Italia, adulti o minori, con regolare permesso di soggiorno, possono
presentare domanda di riconoscimento di invalidità civile.
L'eventuale riconoscimento della condizione di invalido civile, cieco civile o sordomuto dà diritto ai benefici
riconosciuti ai cittadini italiani, con le modalità ed i limiti sopra indicati, relativamente a:
 erogazione di protesi, ortesi e ausili,
 iscrizione nelle liste speciali,
 esenzione dal pagamento del ticket sanitario.
Fa eccezione l'erogazione delle prestazioni economiche derivanti dal riconoscimento di invalidità civile per la quale
è necessario che l'interessato sia titolare della carta di soggiorno, oppure, nel caso di minori, sia iscritto nella carta di
soggiorno di un genitore.
La carta di soggiorno è un documento rilasciato ai cittadini stranieri extracomunitari in possesso di regolare
permesso di soggiorno da almeno sei anni per motivi che consentono un numero indeterminato di rinnovi e che
possono dimostrare di possedere un reddito sufficiente a mantenere sé e familiari.
REGIONE PIEMONTE
Nella seduta di martedì 2 maggio, la Giunta ha approvato una serie di provvedimenti con lo scopo di snellire le procedure
burocratiche legate al riconoscimento dell'invalidità.
Le due leggi vigenti in materia di handicap e di accertamenti sanitari per stabilire il grado di invalidità e disabilità risultavano
talvolta non coordinate tra loro e, di conseguenza, il soggetto interessato veniva sottoposto a ripetute visite di accertamento per
finalità diverse.
La nuova delibera, che amplia e integra la nuova legge n. 80 del 9 marzo 2006, consente, a chi lo desidera, di poter svolgere
contestualmente le visite necessarie alla verifica dell'invalidità civile e alla certificazione dell'handicap, senza essere sottoposto a
due differenti controlli.
Inoltre, dopo il rilascio del documento attestante l'invalidità civile o la disabilità, il cittadino, nel richiedere il riconoscimento
delle agevolazioni cui ha diritto, non dovrà più fare nuove visite né produrre personalmente la documentazione. Saranno gli
uffici interessati ad acquisire i dati di cui hanno bisogno richiedendone la trasmissione per via telematica all'azienda sanitaria di
competenza.
Infine, la verifica dell'invalidità civile e dell'handicap per i cittadini con patologie prognosticate in fase terminale dovrà essere
effettuato dalle commissioni mediche competenti entro 15 giorni dalla presentazione della domanda (Torino, 02/05/2006)
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Fac-simile dei moduli per la richiesta
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AIUTI ECONOMICIE E AGEVOLAZIONI FISCALI
I genitori di figli portatori di handicap grave possono fruire di particolari agevolazioni:

prolungamento dell'astensione facoltativa o, in alternativa, una o due ore (a seconda
della durata dell'orario di lavoro) di permesso giornaliero retribuito, fino al terzo anno
di età del bambino;

tre giorni di permessi mensili retribuiti, fruibili anche in maniera continuativa, oltre il terzo anno di
età del bambino.
I riposi, i permessi e i congedi spettano al genitore lavoratore anche quando l'altro genitore non ne ha diritto.
Questo significa che il genitore lavoratore può fruire delle agevolazioni anche se la madre non lavora.
I permessi e il congedo per grave handicap non possono essere fruiti contemporaneamente.
I riposi e i permessi possono essere cumulati con il congedo parentale (astensione facoltativa di 6 mesi per la
madre e 7 mesi per il padre; 10/11 mesi se viene fruito da entrambi) e con il congedo per malattia del figlio.
I genitori possono fruire contemporaneamente l'uno dell'astensione facoltativa e l'altro dei permessi per i figli
disabili. Non è possibile, però, che lo stesso genitore fruisca contemporaneamente dei permessi per i figli disabili e
dell'astensione facoltativa nella stessa giornata.
La norma riconosce il diritto ai riposi, ai permessi e ai congedi, anche ai genitori adottivi e agli affidatari.
CONGEDO
La legge ha introdotto dal 1° gennaio 2001 un congedo straordinario retribuito per l'assistenza di figli che sono
portatori di grave handicap.
Il congedo ha la durata massima di due anni nell'arco della vita lavorativa e può essere frazionato (a giorni, a
settimane, a mesi ecc.)
A chi spetta:

Ai genitori, naturali o adottivi, e dal 27 aprile 2001 (data di entrata in vigore del decreto legislativo
che riordina i permessi e i congedi per i genitori di portatori di handicap grave) anche agli affidatari di
disabili per i quali è stata accertata la situazione di gravità; i genitori non possono fruire del congedo
contemporaneamente.

Ai fratelli o alle sorelle conviventi del portatore di handicap grave, in caso di decesso di entrambi i
genitori o quando questi ultimi siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio
handicappato perché totalmente inabili.
Non è possibile fruire del congedo parentale (astensione facoltativa) e del congedo per grave handicap
contemporaneamente.
Per ottenere il congedo sono richieste le stesse condizioni che permettono di fruire degli speciali congedi previsti
dalla legge sull'handicap (giorni di permesso mensili retribuiti, prolungamento dell'astensione facoltativa, permessi
orari retribuiti ecc.).
L'importo
Il congedo è retribuito con un'indennità pari all'ultima retribuzione percepita, è coperto dai contributi figurativi e
viene corrisposto per tutti i giorni per i quali il beneficio è richiesto. Per i periodi per i quali non è prevista attività
lavorativa (es. part-time verticale), il congedo non è riconosciuto.
L'indennità
non
può
essere
riconosciuta
ai
lavoratori
domestici
e
La domanda
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ai
lavoratori
a
domicilio.
La domanda di congedo (Mod-Hand4 per i genitori e Mod-Hand5 per fratelli e sorelle) deve essere presentata
all'Inps in duplice copia. Una di esse viene restituita dall'Inps per ricevuta all'interessato che la deve presentare al
datore di lavoro.
Alla domanda deve essere allegata, tra l'altro, la documentazione della ASL dalla quale risulti la gravità
dell'handicap.
La legge finanziaria 2004 ha abolito la norma secondo la quale al momento della domanda di congedo la gravità
dell'handicap doveva essere stata accertata da almeno cinque anni.
Le domande presentate prima del 1° gennaio 2004, respinte per mancanza del vecchio requisito dei cinque anni,
devono essere ripresentate.
CONGEDO STRAORDINARIO
Per l'assistenza di persone con handicap grave, la legge prevede un congedo straordinario indennizzato. La disabilità
si considera grave se la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l'autonomia personale, in modo da rendere
necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo.
A chi spetta

al coniuge, se convive con la persona gravemente disabile

ai genitori, naturali o adottivi, e agli affidatari di persone con disabilità per i quali è stata accertata la
situazione di gravità, in particolari condizioni:

ai fratelli o alle sorelle (alternativamente) conviventi con il soggetto portatore di handicap grave, se si
verificano le seguenti due condizioni:

entrambi i genitori sono deceduti o totalmente inabili

il fratello portatore di handicap grave non è coniugato o non convive col coniuge, oppure, se è
coniugato e convivente col coniuge, ricorre una delle seguenti situazioni:
o
il coniuge non lavora o è lavoratore autonomo
o
il coniuge ha espressamente rinunciato a usufruire del congedo
I requisiti
Per ottenere il congedo sono richiesti gli stessi requisiti che permettono di avere diritto alle speciali agevolazioni
previste dalla legge sull'handicap (giorni di permesso mensili retribuiti, prolungamento dell'astensione facoltativa,
permessi orari retribuiti).
La durata
Il congedo ha la durata massima di due anni nell'arco della vita lavorativa, può essere frazionato a giorni, a
settimane, a mesi.
L'indennita'
Il congedo è retribuito con un'indennità pari all'ultima retribuzione percepita ed è coperto da contributi figurativi.
Nel caso di part-time verticale, il congedo non è riconosciuto per i periodi per i quali non è prevista attività
lavorativa.
L'indennità non può essere riconosciuta ai lavoratori domestici e ai lavoratori a domicilio.
La domanda
I moduli di domanda di congedo straordinario sono disponibili presso gli uffici Inps e sul sito Internet dell’Istituto
www.inps.it, nella sezione “moduli”. La domanda deve essere presentata all’Inps in duplice copia. La copia che viene
restituita dall’Inps per ricevuta va presentata al datore di lavoro. Alla domanda deve essere allegata la
documentazione della Asl dalla quale risulti la gravità dell’handicap.
Ogni domanda per essere presa in esame deve contenere la documentazione indispensabile e le
informazioni indicate nel modulo, come previsto dall’articolo 1, comma 783 della legge 296/06.
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IL PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE E I PERMESSI PER MATERNITÀ
I genitori di figli con disabilità grave hanno diritto a particolari agevolazioni:

prolungamento del congedo parentale(astensione facoltativa). Il congedo parentale, nella generalità dei casi, è
di sei mesi entro i tre anni di vita del bambino e può essere prolungato fino al compimento degli otto anni di
età del bambino, per un periodo complessivo non superiore a undici mesi tra i due genitori. Nel caso di figli
con disabilità grave, la madre o il padre hanno diritto all'astensione fino al compimento dei tre anni di età del
bambino. In alternativa al congedo parentale, la madre o il padre hanno diritto a una o due ore (a seconda
della durata dell'orario di lavoro) di permesso giornaliero retribuito, fino al terzo anno di età del bambino;

tre giorni di permessi mensili retribuiti, da utilizzare anche in maniera continuativa, oltre il terzo anno di età
del bambino e fino a diciotto anni di età. I giorni di permesso non utilizzati non possono essere cumulati con
quelli del mese successivo.
I riposi, i permessi e i congedi spettano al genitore lavoratore anche quando l'altro genitore non ne ha diritto,
perchè non lavora o perchè svolge lavoro autonomo.
I permessi e il congedo per handicap grave non possono essere utilizzati dai due genitori contemporaneamente.
I riposi e i permessi possono essere cumulati con il congedo parentale (astensione facoltativa di 6 mesi per la madre
e 7 mesi per il padre; 10/11 mesi se viene utilizzato da entrambi) e con il congedo per malattia del figlio.
Se un genitore usufruisce dell'astensione facoltativa, l'altro può avere diritto nello stesso periodo, ai permessi
mensili per i figli con disabilità. Non è possibile, però, che lo stesso genitore utilizzi nella stessa giornata i permessi
per i figli disabili e l'astensione facoltativa.
La norma riconosce il diritto ai riposi, ai permessi e ai congedi anche ai genitori adottivi e agli affidatari.
La domanda
Per avere diritto ai permessi è necessario presentare un modulo di domanda corredato dai documenti che provino la
disabilità, agli uffici Inps e al proprio datore di lavoro. I moduli sono disponibili presso gli uffici Inps oppure sul sito
www.inps.it, nella sezione "moduli".
Ogni domanda per essere presa in esame deve contenere la documentazione ritenuta
indispensabile e le informazioni indicate nel modulo, come previsto dall’articolo 1, comma 783
della legge 296/06.
Chi paga
I permessi per assistenza alle persone con disabilità sono retribuiti dal datore di lavoro, il quale procede al relativo
conguaglio con i contributi dovuti all'Inps.
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L'INDENNITA’ MENSILE DI FREQUENZA
L'indennità mensile di frequenza è stata introdotta dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289 "Modifiche
alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla: legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme
integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di
un'indennità di frequenza per minori invalidi".
Requisiti necessari

essere residente in Italia

essere cittadini italiani o cittadini comunitari residenti da più di tre mesi in Italia, o essere iscritti sulla
carta di soggiorno del genitore

essere minore di anni 18

frequentare, anche in modo non continuo, un centro di riabilitazione, la scuola di ogni ordine e grado
a partire dalla scuola materna, il centro di formazione professionale

essere stato riconosciuto "minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie
dell'età oppure essere ipoacustico che presenta un una perdita uditiva superiore a 60 decibel"

essere privo di reddito o con un reddito non superiore a € 4.382,43 riferito all'anno 2008.
Incompatibilità
Non hanno diritto all'indennità mensile di frequenza coloro che:

percepiscono l'indennità di accompagnamento

percepiscono la speciale indennità per i ciechi parziali

percepiscono l'indennità di comunicazione
È possibile scegliere il trattamento economico più favorevole tra l'indennità mensile di frequenza ed eventuali altre
indennità.
Importo dovuto
Per l'anno 2009 l'importo mensile è di € 255,13. Tale importo viene corrisposto da ottobre a giugno.
Frequenza di centri di riabilitazione o corsi
La concessione dell'indennità di frequenza ai minori riconosciuti invalidi civili è subordinata alla frequenza continua
o anche periodica di:

centri ambulatoriali o centri diurni socioeducativi, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati,
purché operanti in regime di convenzione, specializzati nel trattamento terapeutico o nella
riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap

scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di
formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi. A
seguito di una recente sentenza della Corte Costituzionale anche la frequenza all'asilo dà diritto a
percepire l'indennità di frequenza.
La frequenza di centri di riabilitazione e/o di scuole deve essere opportunamente certificata, il certificato di
INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO
L’indennità di accompagnamento è stata istituita a favore delle persone completamente inabili, che non possono
svolgere gli atti quotidiani della vita senza un aiuto costante. L’indennità non è incompatibile con lo svolgimento
di una attività lavorativa dipendente o autonoma, qualora la persona abbia una residua capacità di lavoro.
Il riconoscimento di questa prestazione è indipendente dall’età e dal reddito.
I requisiti
Per ottenere l’indennità di accompagnamento è necessario avere i seguenti requisiti:
Giornata Europea della Logopedia, 6 Marzo 2009
Disabilità e diritti.
Documento a cura di: Cattaneo A., Ramella B.
-
il riconoscimento di un’invalidità totale (non essere in grado di deambulare o di svolgere autonomamente
gli atti quotidiani della vita tipici dell’età).
-
la cittadinanza italiana e la residenza in Italia. Ne hanno diritto anche i cittadini dell’Unione Europea e loro
familiari (coniuge e figli a carico), residenti in Italia, che hanno svolto un lavoro dipendente o autonomo
in uno degli stati dell’Unione. Possono fruire della prestazione anche i cittadini extracomunitari titolari di
carta di soggiorno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno.
L’indennità di accompagnamento è incompatibile con le prestazioni simili concesse per
cause di servizio, lavoro o guerra (in questo caso si può scegliere il trattamento più
favorevole) e viene sospesa qualora la persona disabile sia ricoverata gratuitamente in
strutture per lunga degenza con pagamento delle retta a carico dello Stato (o di ente
pubblico). Continua, invece, a essere pagata durante i periodi di ricovero per terapie.
Coloro che percepiscono l’indennità di accompagnamento devono presentare, entro il 31
marzo di ogni anno, una dichiarazione di responsabilità nella quale specificano se sono
ricoverati a titolo gratuito in istituti a lungodegenza o in cliniche per la riabilitazione con
retta a totale carico di enti pubblici. Per compilare la dichiarazione bisogna utilizzare il
modulo che l’Inps invia al domicilio e che va restituito o alla propria sede Inps, alla sede
Asl competente per territorio oppure al Comune di residenza. Se la dichiarazione non
viene consegnata, l’Inps provvede al controllo dei requisiti.
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Disabilità e diritti.
Documento a cura di: Cattaneo A., Ramella B.
AGGIORNAMENTI NORMATIVI – 1° TRIMESTRE 2009
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili.
In base all’attuale normativa, le principale agevolazioni riguardano:

Figli a carico

Veicoli

Sussidi tecnici e informatici

Spese sanitarie

Assistenza personale

Abbattimento barriere architettoniche
Le agevolazioni riguardanti Iva, Irpef, bollo auto e imposta sui passaggi di proprietà sono fruibili di norma anche da
parte dei familiari del disabile (cioè: coniuge, fratelli, sorelle, suoceri, nuore e generi, adottanti, nonché figli e
genitori, in mancanza dei quali subentrano i discendenti o ascendenti più prossimi), quando il disabile stesso sia da
considerare a carico in base al proprio reddito personale complessivo. Fanno eccezione i casi specifici previsti dalla
normativa e indicati in dettaglio dalla Guida.
Da ricordare che nell’anno 2009, in base al decreto legge 185/2008, convertito nella L. 2/2009 (misure anticrisi),
è previsto un bonus per le famiglie a basso reddito, è possibile, cioè, usufruire di un beneficio nella misura di 1.000
euro se nel nucleo familiare vi sono figli a carico del richiedente portatori di handicap, riconosciuto come tale ai
sensi della legge 104 del 1992 e il reddito complessivo familiare non è superiore ad euro 35.000.00.
Per i contribuenti con disabilità che non possono recarsi presso gli sportelli, l’Agenzia delle entrate ha attivato un
servizio di assistenza fiscale domiciliare da parte di funzionari qualificati. Per usufruirne è possibile rivolgersi alle
Associazioni che operano nel settore, ai servizi sociali degli enti locali, ai coordinatori del servizio delle Direzioni
regionali dell’Agenzia.
Informazioni e chiarimenti si possono avere rivolgendosi ai centri di assistenza telefonica, al numero 848.800.444
dal lunedì al venerdì dalle alle 17, il sabato dalle 9 alle 13, oppure agli sportelli degli Uffici locali dell’Agenzia delle
entrate.
Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti: importi e limiti reddituali per il 2009
Tipo di provvidenza
Importo
2009
Limite di reddito
2008
2009
2008
Pensione ciechi civili assoluti
275,91
267,09
14.886,28
14.480,81
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)
255,13
246,97
14.886,28
14.480,81
Pensione ciechi civili parziali
255,13
246,97
14.886,28
14.480,81
Pensione invalidi civili totali
255,13
246,97
14.886,28
14.480,81
Pensione sordomuti
255,13
246,97
14.886,28
14.480,81
Assegno mensile invalidi civili parziali
255,13
246,97
4.382,43
4.242,42
Indennità mensile frequenza minori
255,13
246,97
4.382,43
4.242,42
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti
755,71
733,41
Nessuno
Nessuno
Indennità accompagnamento invalidi civili totali
472,00
465,09
Nessuno
Nessuno
Indennità comunicazione sordomuti
236,15
233,00
Nessuno
Nessuno
Indennità speciale ciechi ventesimisti
180,11
176,00
Nessuno
Nessuno
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major
458,20
443,56
Nessuno
Nessuno
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Disabilità e diritti.
Documento a cura di: Cattaneo A., Ramella B.
VIAGGIARE
TASSA AUTOMOBILISTICA
Secondo l'articolo 10 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 , possono ottenere
l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, prevista per i disabili, coloro che,
essendo proprietari di veicoli, rientrano nei seguenti casi:
a.
persona disabile dichiarata grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 per
ridotte o impedite capacità motorie ( o comunque in possesso di indennità di
accompagnamento );
b.
persona che abbia fiscalmente a carico una persona disabile dichiarata grave ai sensi dell'art. 3 comma 3
della legge 104/92 per ridotte o impedite capacità motorie ( o comunque titolare di indennità di
accompagnamento ) ;
c.
persona con disabilità psichica o mentale che abbia l'indennità di accompagnamento (ex art. 1, L .
18/1980);
d.
persona che abbia fiscalmente a carico una persona con disabilità psichica o mentale che abbia l'indennità
di accompagnamento (ex art. 1, L . 18/1980);
e.
persona non vedente o sordomuta assoluta;
f.
persona che abbia fiscalmente a carico una persona non vedente o sordomuta assoluta;
g.
invalido con ridotte o impedite capacità motorie con veicolo adattato (adattamento risultante dalla carta
di circolazione e dalla patente speciale).
Possono essere esentati solo veicoli con cilindrata non superiore a:

2.000 cc se dotati di motore a benzina;

2.800 cc se diesel.
L'esenzione può essere concessa per un solo veicolo.
Il trasferimento da un veicolo ad un altro di un'esenzione già in essere può essere effettuato soltanto se il veicolo
precedentemente esentato sia stato oggetto di:

radiazione;

vendita;

furto.
L'esenzione concessa ha effetto soltanto per il futuro per cui non ha efficacia retroattiva: eventuali mancati
pagamenti relativi ad anni già scaduti potranno essere contestati, con conseguente applicazione delle sanzioni
previste dalla legge per i casi di omesso versamento. Ne deriva altresì che il riconoscimento dell'esenzione non dà
diritto al rimborso delle tasse pagate per gli anni trascorsi.
L'esenzione, una volta concessa, viene rinnovata anno per anno senza necessità di ulteriori adempimenti.
Allorquando però il certificato medico-legale attestante l'invalidità riporta un termine per la revisione dello stato di
disabilità, l'esenzione stessa viene automaticamente chiusa alla scadenza del predetto termine.
Vanno, inoltre, comunicati al Settore Tributi della Regione Piemonte (entro trenta giorni dal loro verificarsi) tutti
quei fatti tali da modificare la situazione in base alla quale l'esenzione è stata riconosciuta (guarigione del disabile,
cessazione della condizione di persona fiscalmente a carico, eccetera), compresa la vendita del veicolo oggetto di
esenzione.
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Disabilità e diritti.
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Come ottenere l'esenzione
Per ottenere l'esenzione gli interessati devono consegnare oppure spedire a mezzo posta, entro novanta giorni dalla
scadenza prevista per il pagamento della relativa tassa automobilistica, agli uffici del Settore Tributi, Piazza Castello,
71 - 10123 Torino (orario per il pubblico da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00) il modulo
accompagnato dalla documentazione specificata all'interno dello stesso.
In alternativa la richiesta può essere depositata presso:

gli URP regionali che hanno sede in ogni capoluogo di provincia;

gli sportelli dei Concessionari della Riscossione.
In allegato alla domanda vanno presentati i seguenti documenti:

copia della carta di circolazione nella quale il proprietario risulti essere il disabile o la persona che lo ha
fiscalmente a carico;

copia della patente (per il caso di cui al precedente punto g);

autocertificazione (per i casi di cui ai precedenti punti b), d) ed f) in cui si dichiara che il disabile è persona
fiscalmente a carico del proprietario del veicolo che si vuole esentare;

copia conforme all'originale del certificato medico-legale attestante lo stato di disabilità.
Nel caso in cui la situazione che dà diritto all'esenzione si verifichi durante l'ultimo anno fiscale, e quindi non possa
essere documentabile, è possibile ciononostante ottenere il beneficio esibendo il certificato di stato di famiglia.
Effettuata l'istruttoria dell'istanza, Il Settore Tributi provvederà a darne comunicazione dell'esito (positivo o
negativo) al richiedente. Nel caso di istanza tempestivamente inoltrata, ma non accolta, il richiedente è tenuto al
pagamento della tassa, ma non è tenuto a corrispondere gli interessi e le sanzioni previste nel caso di ritardato
pagamento.
frequenza deve essere inviato ogni anno alla sede INPS di competenza.
LA ZTL PER I DISABILI
Destinatari: Residenti a Torino con capacità deambulatoria sensibilmente ridotta, ciechi assoluti e
altre patologie individuate dall'ASL di competenza.
Consente: Transito in ZTL Ordinaria, nelle vie e nelle corsie riservate, aree pedonali etc.
Sosta negli spazi appositamente riservati ai disabili.
I possessori di contrassegno invalidi rilasciato da altro comune che si recano spesso in Città possono, motivando la
richiesta (dichiarazione del datore di lavoro, ecc.), registrare le targhe dei veicoli (massimo 5) che utilizzano e su cui
sarà esposto il loro contrassegno invalidi. Questo permetterà loro di evitare la procedura di esenzione a posteriori.
Validità: fino a 5 anni
Costo: 4,81 € (3 € costo del permesso + 1,81 € diritti di segreteria)
Come richiederlo: Rivolgersi all'Ufficio Permessi della Città
Al ritiro del contrassegno, occorre presentare la dichiarazione del numero di targa dei veicoli (fino a 5) da abbinare
al permesso per la circolazione nelle aree controllate dalle telecamere:
Variazioni alle modalità di pagamento per i permessi Disabili (Contrassegno H)
Dal 1° gennaio 2009, per i soli permessi disabili (contrassegno H), sarà possibile pagare le spese di rilascio e rinnovo
permessi direttamente alla Cassa dell'Ufficio Permessi. Per le altre tipologie di contrassegno rimane valido il solo
pagamento con versamento su c.c.p.
Questi gli importi da corrispondere:

Contrassegno H - Disabili: € 3,00
Uffici Postali nei pressi dell' Ufficio Permessi:
Via San Francesco da Paola 40 - orari: 8.30 - 14.00
Via Maria Vittoria 24 - orari: 8.30 - 14.00
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Disabilità e diritti.
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Per ogni permesso è necessario versare anche i diritti di segreteria (€ 0,52) e i diritti di permesso (€ 1,29).
L'importo complessivo di € 1,81 dovrà essere corrisposto in contanti, al ritiro del permesso, presso lo sportello Cassa
dell'Ufficio Permessi.
Per ogni permesso ritirato è necessario portare una marca da bollo di 14,62 €, oltre a quella apposta sulla domanda.
Nel caso in cui l'importo della ricevuta (comprensiva dell'importo versato su c.c.p., dei diritti di segreteria e di
permesso) superi i 77,47 €, si dovrà anche portare una sola marca da bollo di 1,81 €.
TESSERE PER DIVERSAMENTE ABILI
La tessera di libera circolazione è un documento di viaggio regionale che permette a
particolari categorie di utenti, ed in alcuni casi all'eventuale accompagnatore, di viaggiare
gratuitamente sulle linee urbane ed extraurbane finanziate dalla Regione Piemonte con Legge Regionale 4 gennaio
2000 n. 1.
Dal 1° novembre 2001, la tessera di libera circolazione è valida anche per viaggiare in treno. La tessera, consente al
suo possessore e all'eventuale accompagnatore di viaggiare su tutti i treni regionali e diretti aventi origine e
destinazione in città piemontesi. Inoltre, può essere utilizzata sui treni interregionali di competenza della Regione
Piemonte con Origine o Destinazione esterna alla Regione Piemonte come meglio dettagliato nell'allegato.
Hanno diritto al rilascio della tessera di libera circolazione i residenti nella Regione Piemonte che rientrino in una
delle seguenti categorie:

ciechi assoluti e ciechi ventesimisti (la gratuità del viaggio e' consentita all'eventuale accompagnatore)

sordomuti

"grandi invalidi" (invalidi: di guerra, civili di guerra e per servizio), appartenenti alle categorie dalla Iª alla
IVª; viene rilascia una tessera che permette la gratuità del viaggio all'eventuale accompagnatore a coloro
che appartengono alla Iª categoria con una super invalidità;

disabili (invalidi civili e del lavoro) con una percentuale di invalidità non inferiore al 67% (nei casi nei casi
di invalidità al 100% la gratuità del viaggio è consentita anche all'eventuale accompagnatore)"

i minori invalidi (la gratuità del viaggio e' consentita anche all'eventuale accompagnatore)

ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti nello svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età
(art. 6 del D.Lgs. 509/1988)
I residenti della Provincia di Torino (ad eccezione dei residenti nel Comune di Torino che potranno rivolgersi
presso il centro Servizi Cliente GTT S.p.A., C.so Francia 6 - Torino) possono richiedere agli sportelli sottoelencati la
tessera cartacea o, in alternativa, la tessera elettronica "conctactless ticket" nominativa che consente di viaggiare
anche sulla linea metropolitana di Torino;
I residenti nei Comuni dell'area metropolitana potranno richiedere la tessera di libera circolazione presso GTT S.p.A,
Centro Servizi al Cliente, C.so Francia n. 6 o, in altrenativa, presso i Circondari della Provincia di Torino
I residenti nei Comuni di Beinasco, Carmagnola, Grugliasco e Moncalieri e Venaria potranno richiedere la tessera di
libera circolazione sia agli sportelli predisposti in ciascun Comune, sia presso GTT S.p.A, Centro Servizi al Cliente,
C.so Francia n. 6 e sia presso i Circondari della Provincia di Torino.
Per le domande presentate agli sportelli dei Circondari della Provincia di Torino o dei Comuni di Beinasco,
Carmagnola, Grugliasco e Moncalieri dovranno essere presentati i seguenti documenti:

Domanda (Modello A o B);

Carta d’identità;

Certificato di invalidità in originale o dichiarazione sostitutiva di notorietà;
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
Solo per il rilascio delle tessere elettroniche "Contactless ticket" la ricevuta di versamento, intestata a GTT
S.p.A. c/c n. 19774108, causale Tessera elettronica di libera circolazione, importo bollettino € 5,40;
La tessera cartacea sarà rilasciata immediatamente.
La tessera elettronica "conctactless ticket" nominativa, sarà spedita direttamente all’indirizzo indicato dal
richiedente da GTT S.p.A. entro 30 giorni dalla domanda.
La domanda di rilascio potrà essere presentata anche tramite una terza persona, a mezzo posta o a mezzo fax: in
questi casi dovrà essere
allegata una
copia fotostatica del documento
d’identità del
richiedente.
La sostituzione di tessere per smarrimento, furto (casi documentati da denuncia alle competenti autorità da allegare
alla richiesta) o deterioramento (caso comprovato o anch’esso documentato da denuncia) dovrà avvenire con le
stesse modalità.
BUONI TAXI
Il servizio trasporti mediante Buoni Taxi, gestito dal Comune di Torino in
collaborazione con la G.T.T., è riservato ai ciechi assoluti e ai disabili con grave
impedimento
motorio
che
non
possono
accedere
ai
mezzi
pubblici.
Il servizio è rivolto ai residenti in Torino con età superiore a due anni.
I conducenti dei taxi convenzionati devono esporre sul lunotto posteriore della vettura un contrassegno circolare di
colore gialloblu.
La persona disabile può farsi accompagnare da:
- due persone se usufruisce del taxi
- una persona se usufruisce del servizio "minibus attrezzato" GTT.
Come ottenere i buoni
Occorre presentarsi all’Ufficio Servizio Taxi muniti di documento di riconoscimento e di certificato d’invalidità. Alla
persona invalida, o ad una persona delegata, dopo la compilazione dell’apposito modulo, viene consegnata una
lettera di convocazione per la visita medica, da effettuarsi presso la sede di Medicina Legale dell’Asl 2 in Via San
Marino 10.
Una apposita Commissione Tecnica vaglia le domande e attribuisce le corse mensili che variano a secondo delle
necessità documentate (lavoro, studio, cure, ecc..).
Ottenuta l’assegnazione del servizio il richiedente deve recarsi presso l’ufficio G.T.T. per acquistare il blocchetto di
60 buoni taxi (ogni buono equivale al costo di 1,00 EURO per un totale di 60,00 EURO).
Il Comune rimborsa fino ad un massimo di 821,17 Euro. Nel caso il totale delle 60 corse effettuate superi suddetta
cifra, la quota eccedente sarà a carico dell’utente e dovrà essere versata alla G.T.T. al rilascio del successivo
blocchetto.
Utilizzo del servizio con autovettura
La prenotazione della vettura dev’essere effettuata telefonando ai numeri 011 5730 o 011 5737, a meno che la
persona invalida non si trovi nei pressi di un parcheggio taxi. In questo caso l’unica accortezza da seguire è verificare
che il taxista sia convenzionato.
Utilizzo del servizio con minibus attrezzato
Nel caso in cui la Commissione Medica autorizzi l’uso del minibus attrezzato ( mezzo autorizzato alle persone che
non siano in grado di effettuare in autonomia passaggi posturali dalla carrozzina al taxi) occorre rivolgersi al
Servizio Pulmini Attrezzati G.T.T. e la prenotazione deve essere effettuata con almeno 24 ore di anticipo.
Dove presentare la domanda

Ufficio Servizio Buoni Taxi per disabili - Via Palazzo di Città 9/11 Tel. 011 4421633 - fax 011.4421613

Ufficio G.T.T. - Via Chisone 10/a - Tel. 011 5764565

Servizio Pulmini Attrezzati G.T.T. - Tel. 011 5682315
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Disabilità e diritti.
Documento a cura di: Cattaneo A., Ramella B.

Ufficio Buoni Taxi - Passepartout - Via San Marino 10 Tel. 011 4428020 - Fax 011 4428019
Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.comune.torino.it/gtt
VIAGGIARE IN TRENO
La Carta blu è una tessera gratuita nominativa ed è riservata ai titolari
dell'indennità di accompagnamento, di cui alla Legge n° 18/80 e successive
modificazioni ed integrazioni e ai titolari di indennità di comunicazione, di cui
alla Legge n° 381 del 26 maggio 1970, residenti in Italia.
La Carta viene rilasciata presso le Sale Blu e le biglietterie di Stazione.
La validità della Carta Blu è di cinque anni. Qualora l'invalidità sia stata dichiarata revisionabile, la validità della Carta
è pari a quella dichiarata nella certificazione di inabilità rilasciata e comunque non superiore ai cinque anni.
La Carta consente al titolare l'acquisto di un unico biglietto, alla tariffa standard intera prevista per il treno
utilizzato, valido per sé e per il proprio accompagnatore.
Tuttavia, nel caso di utilizzo di treno ES* city, ES*, ES* Fast, AV, AV Fast o di servizio in vettura letto o cuccetta,
viene emesso un unico biglietto, valido per due persone, il cui importo è pari al prezzo del servizio richiesto più un
cambio servizio a prezzo intero.
In caso di salita in treno senza biglietto, si viene regolarizzati senza applicazione delle agevolazioni di prezzo
menzionatee con il pagamento delle soprattasse previste.
Il biglietto deve essere esibito al Personale di Bordo unitamente alla Carta e ad un documento di identificazione
personale.
Nel caso di richiesta di rinnovo di Carta Blu contrassegnata dalla sigla "P", rilasciata all'avente diritto nel caso di
invalidità dichiarata permanente, non è necessario procedere alla presentazione della documentazione attestante la
titolarità all'indennità di accompagnamento.
La Carta Blu è valida solo sui percorsi nazionali e non è cumulabile con altre agevolazioni, ad eccezione della
riduzione accordata ai ragazzi ed agli elettori.
Sui treni internazionali i clienti non vedenti o diversamente abili in possesso della certificazione richiesta per i viaggi
in servizio nazionale possono usufruire della tariffa ridotta "Disabled" e i loro accompagnatori della tariffa ridotta
"Disabled Companion" .Sui treni Artesia notte e sul trenhotel Salvador Dalì è prevista una tariffa ridotta solo per
l'accompagnatore. Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.ferroviedellostato.com
BARRIERE ARCHITETTONICHE
Grazie al contributo riconosciuto dalla legge 13/89, è possibile ridurre le spese da sostenere
per effettuare lavori all'interno della propria abitazione oppure in parti comuni, purchè la
persona disabile abbia la residenza anagrafica nell'edificio oggetto della richiesta di
contributo oppure si impegni a trasferirla a lavori ultimati.
Qualora sia impossibile, per impedimenti tecnici o giuridici, effettuare lavori in muratura, il contributo può essere
richiesto per l'acquisto di beni immobili che consentano ugualmente di superare le barriere architettoniche.
Ad esempio, se non è possibile eliminare una rampa di scale in modo da consentire l'accesso al piano rialzato, il
contributo
può
essere
richiesto
ugualmente
per
l'acquisto
di
una
pedana
mobile.
Nel caso in cui siano necessari lavori nelle parti comuni di un condominio, è necessario richiedere il consenso
dell'Assemblea condominiale.
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Documento a cura di: Cattaneo A., Ramella B.
Per ottenere il contributo non è necessario che la casa sia di proprietà della persona handicappata, il contributo può
essere richiesto anche se l'abitazione è in affitto, purchè ci sia il consenso del padrone di casa, ma le spese sono a
carico di chi abita l'alloggio.
CHI HA DIRITTO AL CONTRIBUTO
Hanno diritto al contributo ai sensi della legge 13/89:
-
le persone disabili, indipendentemente dal tipo di disabilità (fisica, sensoriale, mentale, psichica) che
sostengono direttamente le spese per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
-
coloro che hanno in carico i soggetti disabili di cui al punto precedente in quanto genitori o tutori;
-
le persone che sostengono le spese in qualità di proprietario dell'immobile o parente o altro soggetto allo
scopo di adattare l'alloggio o facilitare l'accesso all'edificio in cui risiede una persona disabile;
-
i condomini dove risiedono gli stessi soggetti, per le spese di adeguamento relative a parti comuni;
-
i centri o istituti residenziali per l'assistenza alle persone handicappate.
Hanno diritto al contributo coloro che sostengono le spese, ma la richiesta di contributo
deve sempre essere presentata dalla persona disabile anche se le spese sono a sostenute da una
persona diversa; in questo caso la domanda, presentata e firmata dalla persona disabile, deve
essere controfirmata da chi sostiene le spese.
Come fare la domanda
La domanda deve indicare tutti gli interventi da realizzare che possono essere di diversa natura a seconda che siano
finalizzati a favorire l'accesso all'edificio oppure riguardino l'adeguamento dell'alloggio.
Normalmente sono indicate due tipologie di interventi:
A. accesso all'immobile o alla singola unità immobiliare.
B.
fruibilità e visibilità dell'alloggio.
Se l'eliminazione delle barriere architettoniche comporta la realizzazione di più opere tutte finalizzate a garantire
una delle due tipologie di intervento, ad esempio: la costruzione di una rampa di accesso e l'installazione di un
comando a distanza per l'apertura del portone di ingresso (interventi che riguardano l'accesso all'immobile),
oppure l'allargamento delle porte interne e l'adattamento del bagno (interventi che riguardano la fruibilità
dell'alloggio), deve essere presentata una sola domanda.
Se, invece, l'eliminazione delle barriere architettoniche riguarda sia l'accesso all'edificio, si ala fruibilità dell'alloggio
(la costruzione di una rampa d'accesso e l'adattamento del bagno), si possono presentare due domande distinte,
una per ciascun tipo dio intervento.
La stessa persona non può presentare più di due domande l'anno, una per tipologia di intervento.
La domanda deve essere presentata entro il 1° marzo di ogni anno, prima di iniziare i lavori per
l'eliminazione della barriere architettoniche. Le domande presentate dopo il 1° marzo saranno
prese in considerazione l'anno successivo.
Dopo la presentazione della domanda, gli interessati possono realizzare direttamente le opere senza attendere la
conclusione del procedimento amministrativo, sopportando il rischio dell'eventuale mancata concessione del
contributo
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Disabilità e diritti.
Documento a cura di: Cattaneo A., Ramella B.
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE AGEVOLAZIONI
Tratto da: Agenzia delle entrate (aggiornata con la normativa in vigore a maggio 2008)
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Disabilità e diritti.
Documento a cura di: Cattaneo A., Ramella B.
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NOTE AL QUADRO RIASSUNTIVO DELLE AGEVOLAZIONI
(1) TIPO DI HANDICAP
A - Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il disabile in senso generale, definito dalla legge come “colui che
presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di
relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”
(indipendentemente dalla circostanza che fruisca o meno dell’assegno di accompagnamento).
B - Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il non vedente, il sordomuto, i portatori di handicap psichico o mentale
(di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento) e i disabili con grave limitazione
della capacità di deambulazione (o affetti da pluriamputazioni) riconosciuti affetti da handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3
della legge n. 104 del 1992.
C - Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda il disabile con impedite o ridotte capacità motorie ma non affetto da
handicap grave, indipendentemente dalla circostanza che fruisca o meno dell’assegno di accompagnamento. Per questi disabili il
veicolo deve essere adattato (nei comandi di guida o nella carrozzeria), ovvero dotato di cambio automatico (prescritto dalla
commissione ASL).
D - Il trattamento fiscale indicato su questa riga riguarda indistintamente qualsiasi contribuente, a prescindere dalla condizione
di disabile.
(2) FAMILIARE DEL DISABILE
Le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo auto e imposta sui passaggi di proprietà) sono sempre fruibili anche da parte di un familiare del
disabile (cioè: coniuge, fratelli, sorelle, suoceri, nuore e generi, adottanti, nonché figli e genitori, in mancanza dei quali
subentrano i discendenti o ascendenti più prossimi), quando il disabile stesso sia da considerare a carico in quanto il proprio
reddito personale complessivo, al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l’abitazione principale e pertinenze, è non
superiore a 2.840,51 euro. Fanno parzialmente eccezione a questa regola le spese di riga 6 e 7, le quali sono deducibili dal
reddito complessivo se sostenute per familiari rientranti nell’elencazione precedente anche quando questi non sono fiscalmente
a carico. La detrazione forfetaria per il mantenimento del cane guida spetta esclusivamente al non vedente (e non anche alle
persone cui risulta fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta. Per quanto
riguarda l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata, nei casi in cui il beneficio è subordinato al fatto che la cessione o prestazione
sia effettuata personalmente nei confronti del disabile (cioè per le agevolazioni di riga 1 e 2) è stabilito, limitatamente alle
agevolazioni auto, che il beneficiario dell’operazione può anche essere un familiare del disabile rispetto al quale il disabile stesso
sia da considerare fiscalmente a carico.
(3) ESENZIONE BOLLO AUTO E TRASCRIZIONE AL PRA
Per poter fruire della esenzione permanente dal pagamento del bollo auto l’auto deve essere adattata se il disabile è affetto da
minorazione di tipo fisico/motorio. Per i disabili affetti dal tipo di handicap indicato alla lettera B della nota n. 1 l’agevolazione
spetta anche senza che il veicolo risulti adattato. L’agevolazione spetta senza limiti di valore dell’autoveicolo. I limiti di cilindrata
sono quelli previsti per le agevolazioni Iva (2000 cc se a benzina, o 2800 cc se diesel). Nel caso in cui il disabile possieda più
auto, l’esenzione spetta per una sola di esse, a scelta dell’interessato, che dovrà indicare nella comunicazione all’ufficio
finanziario la sola targa del veicolo prescelto. L’esenzione dalle imposte di trascrizione per la registrazione al pubblico registro
automobilistico spetta per l’acquisto di auto sia nuove che usate, ma non compete a sordomuti e non vedenti.
(4) AGEVOLAZIONI IVA 4% AUTO
L’aliquota agevolata spetta per veicoli nuovi o usati, purché, per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma non affetti
da “handicap grave”, si tratti di veicoli adattati prima dell’acquisto (o perché così prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte
appositamente eseguire dallo stesso rivenditore) alla particolare minorazione di tipo motorio da cui è affetto il disabile. In questi
casi si richiede il possesso della patente speciale (che potrà essere conseguita anche entro un anno dall’acquisto), salvo che il
disabile non sia in condizioni di conseguirla (perché minore, o perché impedito dall’handicap stesso). Non ci sono ai fini Iva
limiti di valore, ma limiti di cilindrata (fino a 2000 cc, se a benzina, ovvero fino a 2800 cc, se con motore diesel).
L’agevolazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro
il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal PRA.
(5) DETRAZIONE IRPEF AUTO
A differenza di quanto stabilito per l’Iva, non sono previsti limiti di cilindrata. La detrazione spetta per un solo veicolo nel corso
di quattro anni e nei limiti di un importo di 18.075,99 euro. Si prescinde dal possesso di qualsiasi patente di guida. Si può fruire
dell’intera detrazione per il primo anno, ovvero si può optare, alternativamente, per la ripartizione della stessa in quattro quote
annuali di pari importo. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo
beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pra. In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato
entro il quadriennio spetta, sempre entro il predetto limite, al netto dell’eventuale rimborso assicurativo.
(6) CUMULO AGEVOLAZIONI IVA - IRPEF
In linea di principio, la detraibilità integrale della spesa ai fini Irpef coincide quasi sempre con l’applicabilità dell’aliquota
agevolata del 4%. Per maggiore precisione, tuttavia, si veda ai fini Iva la nota (8) comprendente l’elenco dei beni assoggettati ad
Iva del 4%.
(7) SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI
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Documento a cura di: Cattaneo A., Ramella B.
Ai soli fini Iva, devono sussistere le seguenti condizioni: per sussidi tecnici e informatici s’intendono quelli costituiti da
apparecchiature e dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche (sia di comune reperibilità, sia
appositamente fabbricati), da utilizzare a beneficio di soggetti impediti (o anche limitati) da menomazioni PERMANENTI di
natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio. I sussidi debbono avere la finalità di assistere la riabilitazione, ovvero di facilitare
la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente, l’accesso all’informazione e alla
cultura.
(8) IVA AGEVOLATA
Al di fuori dell’Iva agevolata sui veicoli e sui sussidi tecnici e informatici (già indicata nel quadro riassuntivo delle agevolazioni)
si elencano di seguito gli altri beni soggetti ad Iva agevolata del 4%: - protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale
permanenti (compresi pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, materassi ad
aria collegati a compressore alter- nativo, cuscini jerico e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine da comodo,
cateteri, ecc., ceduti per essere utilizzati da soggetti per i quali sussista apposita documentazione probatoria in ordine al carattere
permanente della menomazione); - apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico/chirurgiche), oggetti ed apparecchi per
fratture (docce, stecche e simili), oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l’audizione
ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una
deficienza o una infermità; - poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione,
compresi i servoscala ed altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite
capacità motorie; - prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere
direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.
(9) ACQUISTO CANI GUIDA
La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale. La detrazione spetta per un
solo cane e può essere calcolata su un importo massimo di 18.075,99 euro. Tale limite comprende anche le spese per l’acquisto
degli autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente.
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GLI AUSILI
Per ausili si intende qualsiasi prodotto, strumento, attrezzatura o sistema tecnologico che può essere utilizzato da
una persona disabile per prevenire, compensare, alleviare o eliminare una menomazione o una disabilità.
Tutti i dispositivi di protesi, ortesi ed ausili compaiono in un elenco suddiviso in tre parti, il Nomenclatore
Tariffario delle Protesi e degli Ausili Tecnici.
Si può consultare presso:

L’Ufficio Protesi delle ASL;

L’Informa Handicap dell’ASL 1 in via San Secondo 29 bis;

Sul sito htpp://portale.siva.it/servizi/guida/il_nomenclatore_tariffario.htm
La seguente tabella dà un’idea di com’è composto l’elenco
(dalla guida Di.To Disabilità a Torino- iniziativa editoriale FISH Piemonte e AREA Onlus)
ELENCO
COSA COMPRENDE
ESEMPI
1
Protesi, ortesi e ausili costruiti su
Calzature ortopediche, dispositivi
misura (oppure in serie, ma
ottici correttivi, apparecchi
personalizzati) e destinati
ortopedici per arti inferiori (es.tutori
esclusivamente al bambino. La loro
per caviglie) o superiori (es. tutori
applicazione deve essere eseguita da
per la spalla), carrozzine, ausili per la
un tecnico abilitato su prescrizione
posizione seduta, altro
del medico specialista.
2
Ausili tecnici fabbricati in serie.
Cuscino da decubito, sollevatore,
Possiamo ritirare questo tipo di ausili vestiti e calzature, pannolini,
direttamente all’ASL (in questo caso
macchine da scrivere e sistemi di
non paghiamo nessun costo
elaborazione testi, ecc.)
aggiuntivo), oppure rivolgerci a una
ditta di nostra fiducia, pagando
l’eventuale differenza di prezzo
esistente fra l’ausilio da noi
acquistato e la cifra che l’ASL
stabilisce di rimborsare per esso
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ELENCO
COSA COMPRENDE
ESEMPI
3
Dispositivi che possono essere
Apparecchi attinenti la funzione
acquistati direttamente dalle ASL e
respiratoria (ventilatori), apparecchi
assegnati in comodato d’uso al
per il recupero della funzione
bambino (quindi finchè nostro figlio alimentare (apparecchio
ne ha bisogno). L’ASL ne garantisce
alimentatore), ausili per iniezione (p.
la funzionalità per tutto il periodo di
es. microinfusore), apparecchiature
utilizzo
di sollevamento (p.es. montascale)
Qualora il dispositivo che si cerca non sia compreso negli elenchi si ricorre al concetto di riconducibilità.
E’ necessario che il dispositivo sia in qualche modo riconducibile, ovvero sia simile, assomigli per funzione, ad uno
che è in elenco.
Il medico specialista potrà prescrivere comunque l’ausilio necessario per il bambino, indicando che si tratta di un
dispositivo riconducibile, riportando sul certificato il codice di quello incluso nel nomenclatore a cui si riconduce
l’ausilio prescritto.
L’ASL potrà autorizzare la spesa solo per l’importo riportato sull’elenco del Nomenclatore: l’eventuale differenza di
prezzo rimane a carico della famiglia.
L’iter necessario per richiedere i dispositivi può essere schematizzato nel seguente schema
(dalla guida Di.To Disabilità a Torino- iniziativa editoriale FISH Piemonte e AREA Onlus)
TAPPA
DESCRIZIONE
A COSA PRESTARE ATTENZIONE
1: MEDICO CURANTE
il pediatra di famiglia farà una
Sulla prescrizione deve essere indicata
PRESCRIZIONE DI VISITA
la diagnosi e la motivazione della
SPECIALISTICA
richiesta (es. prescrizione ausili
per…)
2: MEDICO SPECIALISTA del SSN
(dipendente o convenzionato)
Il medico specialista effettua la
La prescrizione deve essere
PRESCRIZIONE del dispositivo
accompagnata da un’ampia
compilando un apposito MODULO
informazione sulle caratteristiche
REGIONALE
funzionali e terapeutiche del
dispositivo e sul modo di utilizzarlo
3: DITTA FORNITRICE
La ditta fornisce un preventivo
Il preventivo è richiesto per i
relativo alla fornitura del dispositivo
dispositivi dell’elenco 1. per i
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prescritto
dispositivi dell’elenco 2 e 3 non
sempre è necessario.
4:UFFICIO PROTESI ASL
L’Ufficio Protesi emette
L’autorizzazione può essere TACITA,
l’AUTORIZZAZIONE relativa
dopo venti giorni dalla richiesta la
all’importo di spesa indicato dal
ASL non si pronuncia.
preventivo.
5: FORNITURA DISPOSITIVI
ELENCO 1: presso le officine
i dispositivi rimarranno di proprietà
ortopediche autorizzate.
dell’utente.
ELENCO 2: l’utente effettua
L’utente paga l’eventuale differenza
l’acquisto presso una ditta
di prezzo;
autorizzata e di fiducia,
oppure la ASL effettua l’acquisto e lo
fornisce all’utente,
L’utente non paga nulla.
oppure la ASL ha già nei propri
magazzini quel dispositivo e lo dà
all’utente in prestito d’uso.
L’utente non paga nulla.
ELENCO 3: la ASL acquista
I dispositivi rimangono di proprietà
direttamente i dispositivi senza alcun
dell’ASL e vengono dati in uso al
intervento economico da parte
bambino.
dell’utente.
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6: COLLAUDO
Va effettuato dal MEDICO
Il collaudo può essere fatto da un
SPECIALISTA che ha fatto la
altro medico della stessa unità
prescrizione ENTRO 20 GIORNI
operativa;
dalla data di consegna dell’ausilio.
E’ necessario prenotare una visita
specialistica presso il medico che ha
richiesto l’ausilio
Sull’impegnativa del medico curante
deve comparire chiaramente la
dicitura VISITA PER COLLAUDO
Se dopo 20 giorni dalla consegna del
Se il medico collaudatore verifica che dispositivo il fornitore non ha
l’ausilio non corrisponde a quanto
ricevuto alcuna comunicazione da
prescritto o sono necessarie delle
parte della ASL, il collaudo si intende
variazioni, il fornitore è tenuto a
effettuato e quindi il fornitore non è
modificare il dispositivo.
più tenuto ad intervenire.
Esistono dei benefici fiscali per l’acquisto di ausili tecnici ed informatici.
Per avere diritto ai benefici di natura fiscale è essenziale che al bambino sia stata riconosciuta la condizione di
handicap o invalidità (legge 104/92).
I benefici fiscali che si potranno ottenere sono:

Riduzione dell’IVA al 4% sull’acquisto di ausili tecnici ed informatici; è necessario presentare al rivenditore
copia del certificato di handicap o invalidità, la prescrizione dell’ausilio da parte dello specialista della ASL di
appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale (cioè la reale utilità) tra l’ausilio e la disabilità.

Detrazione fiscale del 19% della spesa sostenuta; è necessario conservare la fattura relativa all’acquisto
effettuato, essere in possesso della certificazione di invalidità o di handicap e di un certificato del pediatra di
famiglia in cui si afferma che l’ausilio è finalizzato a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione del bambino.
Questa documentazione va conservata, ma non è necessario allegarla alla dichiarazione dei redditi.
I due benefici possono essere sommati.
Anche a scuola il bambino ha diritto a poter utilizzare dispositivi che lo aiutino negli atti quotidiani.
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La scuola possiede dei fondi speciali con i quali può acquistare ausili e attrezzature necessari per il percorso didattico
degli alunni con disabilità.
La legge infatti prevede che le scuole siano dotate di attrezzature tecniche e di sussidi didattici per favorire
l’integrazione scolastica degli alunni disabili.
Tali attrezzature rimarranno in dotazione dell’istituto scolastico.
Generalmente è il medico fisiatra della ASL a certificare la necessità dell’alunno, affinchè la scuola possa procedere
ad acquistare gli ausili e i sussidi adatti.
Per ulteriori informazioni
www.necessitaeducativespeciali.it
.
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