Le azioni aventi ad oggetto la responsabilità del vettore
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Le azioni aventi ad oggetto la responsabilità del vettore
Le azioni aventi ad oggetto la responsabilità del vettore aereo per danni ai passeggeri: competenza giurisdizionale o competenza territoriale? SOMMARIO: 1. La disciplina internazionale della responsabilità del vettore aereo per danni ai passeggeri – 2. Segue: le norme comunitarie – 3. L’art. 28 Conv. Varsavia e l’art. 33 Conv. Montreal: interpretazioni contrastanti – 4. Segue: la posizione della dottrina – 5. Segue: gli orientamenti giurisprudenziali italiani e stranieri – 6. Il foro esclusivo del consumatore – 7. Considerazioni critiche sull’orientamento della Cassazione italiana. – 8. Conclusioni 1. Il trasporto aereo di passeggeri è materia della quale il legislatore internazionale ha iniziato ad occuparsi sin dai primi decenni del XX secolo, quando i progressi della tecnica e l’intensificarsi degli scambi internazionali hanno reso necessaria una regolamentazione specifica del settore, con l’evidente scopo di evitare che nei trasporti internazionali si verificassero sovrapposizioni di normative applicabili ed in genere conflitti di legge. Questo obiettivo è stato raggiunto mediante la conclusione di convenzioni internazionali che disciplinano, in via sostanziale ed in maniera uniforme, svariati aspetti dei contratti di trasporto aereo di passeggeri (c.d. convenzioni di diritto materiale uniforme). Vale a dire che la materia del trasporto aereo internazionale di passeggeri è disciplinata in maniera identica da tutti gli ordinamenti giuridici dei Paesi aderenti, i quali, attraverso la ratifica dell’accordo internazionale, accettano di integrare le norme ivi previste nei rispettivi sistemi di leggi. Si sta parlando, in primo luogo, della Convenzione per l’unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, ratificata dall’Italia con L. 19 maggio 1932, n. 841, che disciplina in special modo il titolo di trasporto e la responsabilità del vettore per i danni cagionati al passeggero. La Convenzione di Varsavia è stata soppiantata da un successivo accordo internazionale firmato a Montreal il 28 maggio 19991, che aveva per obiettivo quello di rifondere, con gli opportuni adeguamenti, il contenuto della Convenzione di Varsavia e gli strumenti normativi internazionali ad essa collegati in un unico testo. Ne consegue che la prima convenzione, seppur formalmente rimasta in vita, trova attualmente applicazione residuale, essendo la Convenzione di Montreal intervenuta a disciplinare una materia già oggetto della Convenzione di Varsavia2. Le due citate convenzioni sono strumenti normativi internazionali c.d. “doppi” (convenzioni di diritto internazionale uniforme e processuale), in quanto oltre a disciplinare in maniera uniforme una determinata materia di diritto sostanziale, dettano anche delle disposizioni di diritto processuale, ed in particolare individuano dei criteri di collegamento per radicare davanti ad un determinato giudice nazionale le controversie aventi ad oggetto la responsabilità del vettore aereo per i danni cagionati ai passeggeri. Convenzione di Montreal per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, ratificata dall’Italia con L. 10 gennaio 2004, n. 12. 2 Si consideri peraltro che il D.l. 25 giugno 2008, n. 11, convertito con modificazioni nella L. 26 agosto 2008 n. 133, sulla semplificazione normativa, nel proprio allegato A ha incluso la L. 19 maggio 1932, n. 841 di ratifica della Convenzione di Varsavia del 1929 tra le norme da ritenersi abrogate, riconoscendo l’inattualità di tale strumento patrizio in seguito alla ratifica della Convenzione di Montreal. 1 199 A tal riguardo, dunque, al proprio articolo 28 la Convenzione di Varsavia recita: “L’azione per responsabilità dovrà essere promossa a scelta del richiedente, nel territorio d’una delle altre Parti contraenti, sia davanti il tribunale del domicilio del vettore, della sede principale del suo servizio o del luogo in cui egli possiede uno stabilimento per cura del quale il contratto è stato concluso, sia davanti il tribunale del luogo di destinazione. La procedura sarà regolata dalla legge del tribunale adito”. Analogamente alla Convenzione di Varsavia, la Convenzione di Montreal del 1999 all’art. 33 (rubricato “Competenza giurisdizionale”) stabilisce: “1. L'azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione (…) 4. Si applicano le norme procedurali del tribunale adito”. La Convenzione di Montreal all’art. 35 detta anche una regolamentazione dei termini di decadenza dell’azione. Dall’esame delle norme appena richiamate si può notare che entrambe le Convenzioni, quanto alla competenza giurisdizionale, evitano di indicare un foro generale, bensì fanno riferimento a fori speciali tassativi ed inderogabili per accordo delle parti, alternativi tra loro, con il precipuo scopo di limitare il fenomeno del forum shopping e di garantire, quindi, la facile rintracciabilità del luogo di svolgimento del giudizio. La ratio di una tale scelta legislativa consiste senza dubbio nel favorire la sicurezza nei rapporti commerciali e, in particolare, nel consentire al vettore di essere convenuto di fronte ad un numero limitato di possibili giudici, onde evitare le conseguenze, economiche e processuali, che deriverebbero dalla scelta del foro del domicilio del consumatore; scelta che, in considerazione della particolare natura del servizio offerto, comporterebbe il proliferare di giudizi potenzialmente connessi ed analoghi nell’oggetto davanti ad innumerevoli autorità giudiziarie di Paesi diversi. D’altra parte, la tutela del passeggero quale contraente generalmente più “debole” del contratto di trasporto può comunque considerarsi assicurata attraverso l’indicazione di più fori alternativi, in modo tale che possa essere scelto, tra i fori offerti dalla norma, quello che meglio si adatta alle sue esigenze. Va peraltro considerato che anche in altre convenzioni internazionali sul trasporto è possibile rinvenire la presenza di disposizioni processuali sull’indicazione del giudice competente che escludono il foro del passeggero: si ricordano ad esempio la Convenzione di Atene del 13 dicembre 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli3, come modificata dal Protocollo di Londra del 19 novembre 1976 e le Regole uniformi relative al contratto di trasporto internazionale ferroviario di persone (CIV - Appendice A alla Convenzione di Berna COTIF del 19804). Di tal ché è ragionevole ritenere che la ratio dell’art. 28 della Convenzione di Varsavia – art. 33 della Convenzione di Montreal rappresenti un principio regolatore della materia del diritto dei trasporti. 2. L’ambito di applicazione della Convenzione di Montreal si è notevolmente esteso soprattutto nel territorio europeo: l’Unione Europea negli ultimi anni ha intensificato 3 4 Non ratificata dallo Stato italiano. Ratificata dall’Italia con L. 19 dicembre 1984, n. 976. 200 la produzione normativa dedicata al trasporto aereo di passeggeri, nell’ottica di rafforzare la tutela dei consumatori/viaggiatori e di favorire la creazione di uno spazio interno libero da barriere alla circolazione delle persone. In questa prospettiva è da considerare anche la Decisione 2001/539/CE del 5 aprile 20015 mediante la quale il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato la Convenzione di Montreal, divenendone parte contraente, ed il Regolamento (CE) 889/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 maggio 20026 che, modificando il Regolamento (CE) n. 2027/1997 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti, ha recepito il contenuto della Convenzione di Montreal. Invero il Regolamento 889/2002 nei propri Considerando introduttivi afferma che “(1) Nel quadro della politica comune dei trasporti è importante garantire un adeguato livello di risarcimento ai passeggeri coinvolti in incidenti aerei(…). (2) Una nuova convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale è stata concordata a Montreal il 28 maggio 1999. Essa stabilisce nuove norme generali in materia di responsabilità in caso di incidenti per il trasporto aereo internazionale in sostituzione di quelle figuranti nella convenzione di Varsavia del 1929 e successive modifiche(…). (5) La Comunità ha firmato la convenzione di Montreal indicando la sua intenzione di diventarne parte ratificando l'accordo (…)” e sottolinea come “Nel mercato interno dell'aviazione è stata soppressa la distinzione tra trasporto nazionale ed internazionale ed è quindi opportuno avere all’interno della Comunità europea lo stesso livello e tipo di responsabilità sia per il trasporto internazionale sia per quello nazionale. Conformemente al principio di sussidiarietà, l'azione a livello comunitario è opportuna per creare un unico complesso di norme applicabili a tutti i vettori aerei della Comunità”. Ancora, all’art. 1 comma 2 il Regolamento statuisce che “Il presente regolamento attua le pertinenti disposizioni della convenzione di Montreal per quanto concerne il trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli, stabilendo alcune disposizioni complementari. Esso estende altresì l'applicazione di tali disposizioni ai trasporti aerei effettuati in un unico Stato membro”. Ne consegue che le norme stabilite dalla Convenzione in questione sono attualmente regolatrici della materia del trasporto aereo di passeggeri operato da vettori comunitari, anche se in voli diretti verso un territorio extracomunitario ed altresì se si tratta di voli meramente interni ai Paesi membri. In particolare, anche le disposizioni di carattere processuale contenute nella Convenzione troveranno applicazione nel medesimo ambito appena considerato. 3. Una questione fortemente dibattuta, sia in dottrina che in giurisprudenza7, fin dall’entrata in vigore della Convenzione di Varsavia, riguarda l’oggetto dell’art. 28 ora 33 della Convenzione di Montreal – ed in particolare se tale norma si limiti a disciplinare, per le controversie concernenti la responsabilità dei vettori aerei, la competenza giurisdizionale di un giudice nazionale rispetto a quello di un altro Stato contraente, oppure se essa giunga ad intervenire sui criteri di distribuzione interna della competenza territoriale come stabiliti dagli ordinamenti processuali di ciascun Paese aderente alla Convenzione. In altre parole, se i criteri di collegamento In GUCE L194 del 18 luglio 2001, p. 38 ss. In GUCE L140 del 30 maggio 2002, p. 2 ss. 7 V. note ai paragrafi 4 e 5 che seguono. 5 6 201 individuati dalla norma convenzionale abbiano mera rilevanza internazionale oppure se rilevino anche nello spazio interno dei singoli Stati. Per fare un esempio pratico, si consideri il caso di un passeggero italiano residente a Padova che citi in giudizio una compagnia aerea francese con sede a Roissy8 a causa dei danni materiali a lui cagionati dallo smarrimento del suo bagaglio in occasione di un volo con partenza da Lione e diretto a Venezia. Se l’art. 33 della Convenzione di Montreal si limitasse a dettare dei criteri di collegamento per individuare il giudice nazionale competente a conoscere della controversia, in base a detti criteri, il passeggero potrebbe agire in giudizio, a sua scelta, davanti all’autorità giudiziaria francese (giudice del luogo in cui ha sede il vettore) oppure davanti all’autorità giudiziaria italiana (giudice del luogo di destinazione del volo). La determinazione del giudice territorialmente competente spetterebbe poi, rispettivamente, all’ordinamento francese o italiano. Pertanto, se il passeggero, come plausibile, optasse per adire l’autorità giudiziaria italiana, dovrebbe rivolgersi al giudice di pace (o al tribunale, a seconda del valore della controversia) di Padova, in quanto foro inderogabile del consumatore ai sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo. Se invece preferisse utilizzare altri criteri di collegamento, ed adire il giudice francese, dovrebbe incardinare il giudizio in base all’ordinamento d’oltralpe, ed in particolare davanti al Tribunal d’Instance di Gonesse (o al Tribunal de Grande Instance di Pontoise, a seconda del valore della causa) quale foro generale del domicilio del convenuto ai sensi dell’art. 42 del codice di procedura civile francese, oppure il Tribunal d’Instance (o di Grande Instance) di Lione, quale giudice del luogo in cui è stato smarrito il bagaglio, ai sensi dell’art. 46 del suddetto codice. Qualora invece l’art. 33 in esame estendesse la propria portata fino ad intervenire nella individuazione dei giudici nazionali territorialmente competenti, il passeggero padovano avrebbe una scelta limitata tra il giudice di pace di Mestre (o il Tribunale di Venezia a seconda del valore della controversia) quale giudice del luogo di destinazione, ovvero il Tribunal d’Instance di Gonesse (o il Tribunal de Grande Instance di Pontoise, a seconda del valore della controversia) quale giudice del luogo della sede del vettore aereo. Le conseguenze di questa interpretazione non sono di poco conto, dal momento che essa comporta evidentemente una deroga alle disposizioni di diritto interno che regolano la distribuzione territoriale della competenza dei giudici. È infatti indiscutibile che la norma internazionale pattizia debba prevalere sul diritto interno, pena il venir meno dello Stato membro ai propri obblighi derivanti dalla ratifica della convenzione: ne consegue, almeno per quanto riguarda l’ordinamento italiano, che l’art. 33 della Convenzione di Montreal dovrebbe prevalere sull’art. 33 del Codice del Consumo italiano, nonostante quest’ultima sia una norma inderogabile nell’ordinamento interno. 8 Comune in cui è situato l’aeroporto parigino “Charles de Gaulle”. 202 4. La tesi dottrinale aperta verso quest’ultimo orientamento9 ha cominciato a svilupparsi considerando il dato letterale dell’art. 28 della Convenzione di Varsavia. Al riguardo, peraltro, va tenuto conto dell’assenza di una traduzione ufficiale in italiano del testo dell’accordo in questione: l’esame del dato testuale è stata operata, invero, in lingua francese. Orbene il testo autentico dell’art. 28 utilizza il termine compétence, che in lingua francese è solitamente inteso come competenza ratione materiae o ratione loci, quindi anche competenza territoriale, mentre per indicare il potere giudiziario in generale si fa riferimento alla compétence jurisdictionelle o alla jurisdiction. La Convenzione, quindi, avrebbe voluto fare riferimento al giudice territorialmente competente, non generalmente ad un giudice nazionale10. Peraltro, a prescindere da tale aspetto strettamente linguistico, questo orientamento fa soprattutto leva su di un’interpretazione sistematica del dato testuale, ed in particolare sul fatto che il legislatore internazionale pattizio ha, in un primo momento logico, individuato come giudici dotati di giurisdizione sotto il profilo internazionalprivatistico quelli dei Paesi che siano parti della Convenzione stessa (“L'azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli Stati parti [sottolineatura di redazione, ndr.]…)”, escludendo quindi i sistemi giudiziari di altri Stati; in un secondo momento logico, invece, si è addentrato nella determinazione del giudice territorialmente competente in ciascuno dei Paesi membri prima individuati (“…o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione.”). La distinzione tra questi due momenti logici potrebbe, quindi, corrispondere a due concetti distinti (competenza giurisdizionale per il primo e competenza territoriale per il secondo), entrambi presenti sia nell’art. 28 della Convenzione di Varsavia sia nell’art. 33 della Convenzione di Montreal11. Si ritiene, inoltre, che altre norme, quali l’art. 32 della Convenzione di Varsavia e l’art. 34 della Convenzione di Montreal, offrano agganci più chiari a criteri di competenza territoriale, ove individuano la sede di un possibile arbitrato su controversie relative al trasporto di merci in uno “dei luoghi di competenza dei tribunali previsti” nell’art. 28 della Convenzione di Varsavia o 33 della Convenzione di Montreal12. La tesi dottrinale più restrittiva risponde all’argomento sul dato letterale della norma controversa affermando che il “tribunal” della versione francese o la “court” di quella inglese sarebbero da intendersi in senso generico di “autorità giudiziaria”, senza pretesa di determinazione di una competenza interna. Diversamente opinando, si prospetterebbe una difficoltà nell’individuare a cosa far corrispondere il “tribunal” o la “court” in ciascun ordinamento interno di uno Stato parte della Convenzione. ARCHINARD, Quelque reflexions concernent l’application des articles 28 et 32 de la Convention de Varsovie dans le transport contractuel par air des merchandise, in Dir. aer., 1971, p. 316; VIDELA ESCALADA, Aeronautical Law, Alphen an den Rijn, 1979, pp. 589-590; MONTANARI, Sull’interpretazione della Convenzione di Varsavia in materia di giurisdizione e competenza territoriale nel trasporto aereo internazionale, in Dir. trasp., 1994, p. 189; BUSTI, Il contratto di trasporto aereo, Milano, 2001, p. 827 ss.; PUNZI, La risoluzione delle controversie concernenti il risarcimento dei danni, TULLIO (a cura di), La nuova disciplina del trasporto aereo, Napoli, 2006, p. 322. 10 In tal senso cfr. M ONTANARI , op. cit., p. 205. 11 La norma richiamata, infatti “prima pone l’adesione alla Convenzione come requisito della giurisdizione di un certo Stato e poi individua una serie di fonti territorialmente competenti [sottolineatura di redazione, ndr.].” V. BUSTI, op. cit., p. 829). 12 BUSTI, ivi. 9 203 D’altronde, il significato di “compétence” come circoscritto alla competenza territoriale potrebbe non essere attribuibile alla lingua francese tout court bensì al sistema giurisdizionale nazionale francese, e ciò non impedirebbe che in un diverso ordinamento il termine “compétence” possa avere una portata più ampia, che ricomprenda la nozione di competenza giurisdizionale. Argomento decisivo, peraltro, viene considerato quello del generico rinvio alla lex fori operato dalle due Convenzioni per disciplinare il funzionamento della procedura (“Si applicano le norme procedurali del tribunale adito”), disciplina nella quale confluirebbe anche la distribuzione territoriale interna delle competenze dei giudici13. 5. Un medesimo contrasto interpretativo sulla portata dell’art. 28 della Convenzione di Varsavia prima, e sull’art. 33 della Convenzione di Montreal poi, si riscontra nella giurisprudenza di svariati Paesi membri delle suddette convenzioni14. Un’esperienza del tutto particolare può però essere considerata la giurisprudenza francese, costantemente orientata all’applicazione dei criteri della norma pattizia come riferiti alla competenza territoriale del giudice15. Nella giurisprudenza italiana, invece, si registra un contrasto d’opinioni in particolare tra la giurisprudenza di merito e di legittimità. Invero l’entrata in vigore del Regolamento (CE) 261/2004, che istituisce diritti particolari a tutela dei passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato, ha fatto considerevolmente incrementare il contenzioso tra passeggeri e compagnie aeree accusate di non offrire adeguati standard di qualità; contenzioso che, presentando frequentemente un valore inferiore ad € 2.500,00 ha cagionato il “proliferare” di pronunce dei giudici di pace. Orbene, trattandosi di azioni che hanno ad oggetto la responsabilità del vettore aereo dei passeggeri, che è materia trattata, in maniera uniforme in tutto il territorio comunitario, dal Regolamento (CE) 889/2002, dovrebbe applicarsi la Convenzione di Montreal per il generico richiamo operato dalle norme comunitarie summenzionate, anche a situazioni che hanno ad oggetto voli interni ad un singolo Stato16. Cfr. CARBONE, Criteri di collegamento giurisdizionale e clausole arbitrali nel trasporto aereo: le soluzioni della Convenzione di Montreal del 1999, in Riv. dir. int. priv. proc,. 2000, p. 5 ss. 14 Per la tesi più restrittiva, favorevole ad un’interpretazione delle norme in termini di mera competenza giurisdizionale, v. New York Supreme Court, Appellate Division, 18 dicembre 1956, in Rev. Fr. dr. Aér., 1958, p. 195; U.S. District Court, Southern District of New York, 23 giugno 1964, in 9 Avi, 17.107; Bundesgerichthof, 23 marzo 1976, in ZLW, 1976, p. 255; Handelsgericht Zurich, 11 novembre 1983, in ZLW, 1984, p. 252. Per la tesi aperta ad un’individuazione dei giudici territorialmente competenti v. U.S. Court of Appeals for the 2nd circuit, 6 dicembre 1971, in 12 Avi, 17.143; New York Supreme Court, New York County, 20 settembre 1972, in 12 Avi, 17.619. 15 Cfr. App. Paris, 8 dicembre 1973, in Rev .Fr. dr. Aér., 1974, p. 287: la Corte ha sancito la competenza del Tribunal de Grande Instance di Evry-Corbeil quale foro del luogo di destinazione di un volo diretto all’aeroporto di Orly, e non il tribunale di Parigi, affermando implicitamente che si trattava di criteri di competenza territoriale e non di criteri di collegamento ad una giurisdizione nazionale; v. anche Cass. (fr.), 16 aprile 1975, in Rev .Fr. dr. Aér., 1975, p. 293; T.G.I. Montbeliard, 17 marzo 1992, in Rev .Fr. dr. Aér., 1992, p. 450. 16 Cfr. peraltro l’art. 941 cod. nav. come sostituito dall’art. 17 D. Lgs. 9 maggio 2005, n. 96: “Il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la responsabilità del vettore per lesioni personali del passeggero, è regolato dalle norme comunitarie ed internazionali in vigore nella Repubblica…”. 13 204 Invero non sono pochi i giudici di pace italiani che hanno aderito, seppur non sempre con motivazioni esaustive, alla tesi secondo la quale l’art. 33 della Convenzione di Montreal individua dei criteri di determinazione della competenza territoriale del giudice, che derogano a quanto stabilito dal codice di procedura civile17. Di opinione del tutto opposta è sempre stata, ed è tutt’ora, la Corte di Cassazione. Il Supremo Collegio italiano, invero, è unanime nel ritenere che l'art. 28 della Convenzione di Varsavia, con la previsione di criteri di collegamento ad uno dei fori alternativi contemplati dalla norma in oggetto, individui solo lo Stato aderente nel quale è giustificato radicare la giurisdizione per tali controversie, ed abbia invece lasciato all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato la disciplina del processo introdotto innanzi al giudice nazionale così individuato, disciplina necessariamente comprendente le regole della competenza territoriale interna, esse pure regole di procedura18. 17 Cfr. G.d.p. Bassano del Grappa, 24 marzo 2007, inedita: “nel caso de quo trova applicazione la Convenzione per l’unificazione firmata a Montreal il 28 maggio 1999 ed entrata in vigore in Italia il 28.06.2004. L’Unione Europea, con Regolamento CE n. 889/2002 del 3 maggio 2002, con cui ha modificato il regolamento CE n. 2027/97 in materia di responsabilità del vettore aereo per i danni provocati ai passeggeri, ha dato applicazione alla Convenzione di Montreal sia per il trasporto internazionale sia per quello nazionale. Ai sensi dell’art. 33, comma1, della suddetta Convenzione di Montreal, "l’azione per il risarcimento del danno promossa, a scelta dell’attore, nel territorio di uno degli Stati Parti, o davanti al Tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al Tribunale del luogo di destinazione". Tale normativa, recepita dall’Italia e dall’Unione Europea con regolamento CE, deroga alla disciplina prevista dagli artt. 18, 19 e 20 cpc e D. Lgs. 206/05 (foro del consumatore).”; G.d.p. Napoli, 9 maggio 2007, inedita: “Parte attrice sostiene che l’eccezione [di incompetenza territoriale, ndr.] deve considerarsi infondata in quanto per costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione i fori alternativi richiamati dall’art. 28 della Convenzione di Varsavia del 1929 integrano soltanto criteri di collegamento giurisdizionale, mentre non attengono all’individuazione della competenza territoriale interna, che rimane assoggettata al regime previsto dall’ordinamento giuridico in cui l’attore decide di intraprendere il giudizio… quanto eccepito dall’attore non è condivisibile, né applicabile al caso di specie, atteso che le pronunzie richiamate riguardano tutte la Convenzione di Varsavia, mentre alla fattispecie in esame, in ragione del tempo, trova applicazione quella di Montreal, espressamente recepita anche nelle condizioni generali di trasporto aereo che regolano il contratto stipulato tra le parti in causa…”; G.d.p. Como, 17 gennaio 2008, inedita: “l’eccezione rilevata in prima istanza dalla parte convenuta appare fondata ai sensi dell’art. 33 della citata Convenzione di Montreal nella specifica materia della responsabilità del vettore aereo nei trasporto internazionali.”; G.d.p. Gragnano, 30 gennaio 2008, inedita: “…la disciplina del foro competente per le cause concernenti le richieste di risarcimento dei danni patiti in relazione ad un contratto di trasporto aereo è contenuta nella Convenzione per l’unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Montreal il 28/05/1999, entrata in vigore in Italia il 28/06/2004. Tale Convenzione, la cui applicabilità è stata prevista sia per il trasporto internazionale, sia per quello nazionale dal Regolamento CE 889/2002, disciplina la responsabilità del vettore aereo per i danni provocati ai passeggeri.”; G.d.p. Castellammare di Stabia, 2 gennaio 2008, inedita: “… non essendo i Giudici di Pace di Castellammare di Stabia competenti per territorio, secondo la convenzione di Montreal, deve dichiararsi l’incompetenza per territorio di questo Giudice…”. 18 V. Cass. civ., sez. III, 15 luglio 2005, n. 15028, in Dir. trasp., 2007, p. 152 con nota di RAGAZZONI, Competenza giurisdizionale e competenza territoriale nel trasporto aereo. Nello stesso senso Cass. civ., sez. III, 26 maggio 2007, n. 11183 in Giust. civ. Mass., 2005, p. 5 e in Dir. maritt., 2007, p. 810 con nota di MEDINA, Giurisdizione e competenza nel diritto internazionale uniforme del trasporto aereo: “In materia di giurisdizione sulle controversie relative al trasporto aereo internazionale, l'art. 28 della convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 (ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 19 marzo 1932 n. 8541), come integrata dal protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955 (ratificato con l. 3 dicembre 1982 n. 1832), nella parte in cui individua i fori alternativi del luogo in cui il vettore ha il domicilio o la sede principale dell'impresa o uno stabilimento, ovvero quello del luogo di destinazione, attiene esclusivamente alla giurisdizione e non anche alla competenza interna, richiamando i fori alternativi solo come criteri di collegamento giurisdizionale e non come criteri di competenza, che rimane soggetta al regime interno dello Stato in cui l'attore decide di intraprendere il giudizio, atteso che il comma 2 del suddetto art. stabilisce che le regole di procedura tra le quali vi sono quelle determinanti anche la competenza territoriale - sono quelle del tribunale adito. Ne consegue 205 Da ultimo, anche le Sezioni Unite sono intervenute sulla materia, senza pronunciarsi direttamente sulla vexata quaestio ma fornendo un’interpretazione dell’art. 28 della Convenzione di Varsavia che non lascia adito a diverse prospettive: in una controversia avente ad oggetto un’azione risarcitoria promossa contro una compagnia aerea neozelandese per il danno conseguente al ritardo in partenza in un volo dalla Polinesia diretto a Napoli, la Cassazione si è limitata ad individuare il giudice nazionale competente, in base ai criteri di collegamento individuati dall’art. 28, così confermando implicitamente che l’art. 28 della Convenzione di Varsavia (ed analogamente l’art. 33 della versione di Montreal) non riguarda la competenza territoriale, ma solo la giurisdizione di uno Stato parte in controversie internazionali19. 6. Per concludere la rassegna degli orientamenti giurisprudenziali in materia di competenza (giurisdizionale) nelle controversie concernenti la responsabilità dei vettori aerei, non si può non accennare, come già anticipato supra20, ai contrasti che le norme internazionali e comunitarie in esame – anche in forza del richiamo operato dall’art. 942 cod. nav. – hanno generato con riferimento all’applicazione della normativa italiana a tutela dei consumatori. Invero, l’art. 33 del Codice del Consumo, il cui contenuto è la riproposizione dell’art. 1469-bis c.c., stabilisce che si presumono vessatorie21 fino a prova contraria – e pertanto sono da considerarsi nulle e come non apposte – le clausole contrattuali “che hanno per oggetto, o per effetto, di: ... u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio effettivo del consumatore”. Questa disposizione ha istituito implicitamente una forma di competenza territoriale esclusiva sconosciuta al codice di procedura civile, per tutte le controversie relative a contratti conclusi tra un professionista ed un consumatore22. Alla luce di tale disposizione, tutte le controversie aventi ad oggetto un contratto di trasporto aereo nazionale stipulato da un passeggero qualificabile come consumatore – che non utilizza il volo per scopi professionali – dovrebbero essere portate davanti al giudice territorialmente competente in base al domicilio del passeggero. Tuttavia, per le cause aventi ad oggetto la responsabilità del vettore per i danni cagionati al passeggero, adottando l’interpretazione dell’art. 33 della Convenzione di Montreal che il convenuto il quale, in una controversia instaurata da un passeggero contro il vettore per il risarcimento del danno da furto al bagaglio, eccepisca l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare nel primo atto difensivo la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei diversi e concorrenti criteri di collegamento previsti dagli art. 18, 19 e 20 c.p.c., dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito in base al criterio di competenza non contestato, senza che possa assumere rilievo la successiva indicazione di nuove ragioni di incompetenza”. 19 Cass. civ., sez. un., 14 giugno 2006, n. 13689, in Dir. trasp., 2007, p. 849 ss. con nota di VAGAGGINI, I fori competenti nel trasporto aereo internazionale e la nozione di stabilimento. 20 Cfr. p. 5. 21 Ai sensi dell’art. 33 Codice del Consumo, sono dette “vessatorie” le clausole contenute nei contratti tra professionisti e consumatori che “malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. Le clausole accertate come vessatorie sono nulle, mentre il contratto rimane valido per le sue restanti diposizioni. 22 L’art. 2 del Codice del Consumo definisce “consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” e “professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario”. 206 come norma che detta regole di competenza territoriale, si pone il problema dell’incompatibilità delle due regole di competenza esclusiva. Ad ogni modo, nonostante il Codice del Consumo sia norma di introduzione successiva alla riforma dell’art. 941 cod. nav. e alla legge di ratifica della Convenzione di Montreal, si dovrebbe senz’altro concludere per la prevalenza dei fori individuati in base alla Convenzione rispetto al foro esclusivo del consumatore, se differente. Ciò sulla base dei principi, ormai indiscutibili, di prevalenza delle norme comunitarie ed internazionali pattizie rispetto a norme nazionali incompatibili, anche se posteriori23. Su tale contrasto né la suprema corte comunitaria né quella nazionale hanno ancora avuto occasione di pronunciarsi; tuttavia, dato il recente orientamento della Cassazione sull’interpretazione dell’art. 33 della Convenzione di Montreal, con buona probabilità il problema verrebbe risolto alla radice dalla Suprema Corte italiana, sostenendo che comunque il foro del consumatore continuerebbe ad applicarsi una volta che il giudice italiano è stato individuato come il giudice competente alla luce dei criteri di cui all’art. 33. La presenza di una corrente giurisprudenziale di merito che adotta l’opposta interpretazione, e vede nell’art. 33 dei criteri di competenza territoriale, ha comunque alimentato una qualche incertezza, e non mancano pronunce che tendono a fare salvo il foro del consumatore, con parallela esclusione dei fori esclusivi indicati dall’art. 3324. 7. In conclusione, ci sia permesso di svolgere alcune considerazioni critiche sull’orientamento della Cassazione italiana in materia di interpretazione dell’art. 33 della Convenzione di Montreal. È evidente come la Suprema Corte sia giunta alla propria conclusione basandosi su prassi ben diffuse del diritto internazionale processuale: generalmente ciascun ordinamento nazionale prevede un proprio sistema di diritto internazionale processuale, nel quale individua certi criteri di collegamento della controversia con il giudice italiano; gli strumenti normativi convenzionali a livello internazionale risolvono le difficoltà di sistemi giuridici nazionali vari e differenti uniformando i criteri di collegamento. La Convenzione di Bruxelles del 1968 è un chiaro esempio di questa prassi nell’ambito del continente europeo. Orbene, in base a tale tecnica legislativa, i criteri di cui all’art. 33 della Convenzione di Montreal sono stati classificati come criteri di collegamento afferenti alla giurisdizione di uno Stato, e non alla competenza territoriale interna. D’altronde, se così fosse, l’art. 33 della Convenzione di Montreal del 1999 sarebbe un unicum nel panorama delle 23 Si rileva che l’art. 1469-bis cod. civ. è stato introdotto dalla Legge Comunitaria 1994 (L. 6 febbraio 1996 n. 52, art. 25) in sede di adattamento della Direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori; tuttavia il Regolamento (CE) n. 889/2002, che rinvia alla Convenzione di Montreal, essendo norma posteriore e di applicazione diretta in tutto il territorio comunitario, senza dubbio è prevalente rispetto alle disposizioni a prima vista incompatibili della surrichiamata Direttiva. 24 Cfr. G.d.p. Crotone, 28 novembre 2005, in Dir. trasp., 2007, p. 185, con nota di FIORE, La responsabilità del vettore nel trasporto di merci su strada: lata culpa dolo (non) equiparatur, secondo cui l’art. 1469-bis c. c., quale norma inderogabile a tutela dei consumatori, prevarrebbe sulla Convenzione di Varsavia del 1929; e G.d.P. Catanzaro, 19 settembre 2006, in Giud. pace, 2007, p. 164, che applica il foro esclusivo del consumatore senza nemmeno prendere in considerazione l’esistenza di norma sopranazionali che regolano la competenza (giurisdizionale) in materia di trasporto aereo. 207 norme di diritto internazionale uniforme: per effetto di una norma sopranazionale i sistemi processuali nazionali vengono derogati, almeno quanto alla competenza territoriale e solo nella specifica materia della responsabilità dei vettori aerei. Tuttavia, le osservazioni sviluppate dalla più recente dottrina, sia italiana che straniera, contengono numerosi aspetti del tutto condivisibili, e la presenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati, come quello francese, in tal senso, favoriscono una chiave di lettura dell’art. 33 della Convenzione verso la tesi della competenza territoriale. Vale la pena di considerare un ulteriore elemento: le sentenze che negano la tesi della competenza territoriale hanno sostenuto che l’art. 28, comma 2°, della Convenzione del 1929, nell’affermare che “la procedura sarà regolata dalla legge del tribunale adito”, abbia indicato che la competenza, essendo materia procedurale, è regolata dalla lex fori; ne deriverebbe in Italia l’applicazione degli art. 18 ss. del c.p.c. Tale tesi, tuttavia, omette di considerare che anche la giurisdizione è materia procedurale e, quindi, il solo riferimento testuale alla procedura del giudice adito non sembra del tutto idoneo a risolvere la questione. In secondo luogo, il dato letterale della norma è del tutto inusuale rispetto ad analoghe disposizioni contenute in altre convenzioni di diritto internazionale processuale: il riferimento testuale al “tribunale adito” fa presupporre che il momento applicativo della normativa procedurale interna sia successivo alla proposizione della domanda, proposizione che, in quanto presupposto dell’azione, pretende di essere portata avanti al giudice competente, di tal che le norme di competenza non potrebbero che essere dedotte sulla base della Convenzione stessa. Infine, va sottolineato che la disciplina del diritto dei trasporti, e del diritto aeronautico in particolare, è connotata da una forte carattere di specialità, di tal che si potrebbe anche validamente affermare che il legislatore internazionale abbia provveduto a disporre in materia procedurale in deroga al principio, ancora ben affermato, della esclusività della lex fori per tutte le questioni afferenti lo svolgimento del giudizio. Si può pertanto ragionevolmente condividere la corrente dottrinale, fatta propria, tra gli altri, dalla giurisprudenza francese e da parte della giurisprudenza di merito italiana, secondo la quale l’art. 33 della Convenzione di Montreal (già art. 28 della Convenzione di Varsavia) delinea dei criteri di distribuzione territoriale della competenza dei giudici e non dei criteri di collegamento alla giurisdizione di uno Stato parte. 8. Certo è che una pronuncia della Corte di Giustizia comunitaria su questo tema contribuirebbe a dipanare un dubbio interpretativo che vede così forti divergenze tra le giurisprudenze nazionali. Invero, il richiamo alla Convenzione di Montreal del 1999 operato dal Regolamento 889/2002 potrebbe condurre la Corte di Lussemburgo a pronunciarsi sulla portata di una norma di origine non comunitaria, quanto meno per le controversie aventi ad oggetto trasporti aerei effettuati da vettori comunitari. Al riguardo è da sottolineare un recente intervento della Corte di Giustizia25 in una controversia concernente il diritto alla corresponsione della compensazione pecuniaria 25 CGCE 9 luglio 2009, in causa C-204/08 Rehder c. Air Baltic, tratta dal sito eur-lex.europa.eu (non ancora pubblicata in Raccolta). 208 di cui all’art. 7 Reg. 261/2004 in seguito alla cancellazione di un volo comunitario. I giudici europei, tuttavia, hanno affermato che la prestazione della compensazione pecuniaria costituisce “un diritto ad un indennizzo forfetario e standardizzato del passeggero a seguito della cancellazione del volo e prescinde dal diritto al risarcimento dei danni sancito all’art. 19 della Convenzione di Montreal”. Purtroppo, avendo considerato che la questione del diritto alla compensazione pecuniaria ex art. 7 Reg. 261/2004 non era inerente alla Convenzione di Montreal, si è persa l’occasione di prendere posizione sulla materia qui trattata26. La Corte, infatti, una volta esclusa l’applicabilità della Convenzione di Montreal al caso in esame, si è limitata a determinare la competenza giurisdizionale del giudice in base al Regolamento (CE) 44/2001, considerando la compensazione pecuniaria alla stregua di un diritto spettante al passeggero in forza di una prestazione di servizi e pertanto rientrante a pieno titolo nel sistema comunitario di determinazione delle competenze giurisdizionali nazionali. Nel caso specifico è stato stabilito che ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. b) del Regolamento 44/2001, in forza del quale un soggetto può essere convenuto davanti ad un giudice nazionale diverso da quello del proprio domicilio se si tratta del giudice del luogo di prestazione del servizio oggetto di controversia, la causa potrà essere promossa dal passeggero indifferentemente avanti il giudice dello Stato membro di partenza oppure di arrivo, atteso che entrambi – e solo questi – presentano uno stretto collegamento con il servizio prestato dal vettore aereo. Peraltro, questa pronuncia avrà conseguenze di non poco conto circa l’applicabilità dell’art. 33 della Convenzione di Montreal alle controversie tra un passeggero ed un vettore comunitari aventi ad oggetto le prestazioni di cui al Regolamento 261/2004. Nel caso di richieste risarcitorie tra le medesime parti ed in occasione del medesimo volo fondate invece sulla Convenzione di Montreal, si potrebbero quindi verificare spiacevoli interferenze con la disciplina della competenza di cui all’art. 33, il quale potrebbe non risultare compatibile con il sistema di competenze giurisdizionali di Bruxelles. Il sistema di competenze comunitario, invero, in base all’interpretazione fornita dalla richiamata sentenza, per le controversie fondate sulle prestazioni di cui al Regolamento 261/2004, prevede anche la competenza del giudice nazionale dello Stato in cui è situato il luogo di partenza, criterio del tutto escluso dalla Convenzione di Montreal, sia che venga interpretato come norma sulla giurisdizione nazionale sia che venga invece inteso come criterio di distribuzione territoriale della competenza. 26 Va considerato altresì che la sentenza comunitaria appena richiamata introduce un importante elemento interpretativo della natura della prestazione di cui all’art. 7 Reg. 261/2004, escludendo che sia assimilabile ad una prestazione risarcitoria come disciplinata dalla Convenzione di Montreal. 209