esenzione da imposta di successione per trasferimento di quote
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esenzione da imposta di successione per trasferimento di quote
IMPOSTE E TASSE DIVERSE imposte e tasse ESENZIONE DA IMPOSTA DI SUCCESSIONE PER TRASFERIMENTO DI QUOTE SOCIALI SOMMARIO • SCHEMA DI SINTESI • INTERPRETAZIONE MINISTERIALE Art. 3, c. 4-ter D. Lgs. 31.10.1990, n. 346 - C.M. 22.01.2008, n. 3/E - C.M. 16.02.2007, n. 11/E - R.M. 26.07.2010, n. 75/E L’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso in cui, nell’ambito dell’asse ereditario, siano presenti azioni ordinarie, trasferite dal de cuius agli eredi i quali, prima dell’apertura della successione, detenevano una partecipazione indiretta nella società mediante altra società. L’operazione non può beneficiare delle agevolazioni in tema di esenzione dall’imposta di successione. Ö Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Art. 3, c. 4-ter D. Lgs. 346/1990 W Condizioni Ö Il mancato rispetto della condizione comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa (3) e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Ö • Oggetto del trasferimento devono essere quote o azioni emesse dai soggetti di cui all’art. 73, c. 1, lett. a) del Tuir. • L’esenzione spetta per il solo trasferimento di partecipazioni che consente agli aventi causa (discendenti o coniuge) di acquisire oppure integrare il controllo di diritto. Ö Nozione di controllo di diritto W W Requisiti per l’agevolazione Ö C.M. 22.01.2008, n. 3/E PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO Ö (1) Note (2) (3) AT Ö In caso di quote sociali e azioni di S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee e società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato, (1) il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo (2). Oggetto ESCLUSIONE DALL’IMPOSTA DI SUCCESSIONE Ö Ö I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli artt. 768bis e seguenti del Codice Civile, a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta di successione. .R Ö IO .IT SCHEMA DI SINTESI Trasferimento dal dante causa C.M. 16.02.2007, n. 11/E Ö Regime del trasferimento Ö Il soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di una società, ossia detiene più del 50% delle quote o azioni della società, con diritto di voto nella assemblea ordinaria. Ö • Se la partecipazione è frazionata tra più discendenti, l’agevolazione spetta esclusivamente per l’attribuzione che consenta l’acquisizione o l’integrazione del controllo da parte del discendente. • Se il trasferimento della partecipazione di controllo avviene a favore di più discendenti in comproprietà (art. 2347 C.C.) il beneficio è sempre riconosciuto (ove l’attribuzione consenta ai discendenti in comproprietà di acquisire o detenere il controllo societario). Soggetti di cui all’art. 73, c. 1, lett. a) D.P.R. 917/1986. Ai sensi dell’art. 2359, c. 1, n. 1 C.C. Art. 13 D. Lgs. 471/1997. R Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Ö Art. 2359, c. 1, n. 1 C.C. Aggiornato al 20.09.2010 A T I O N . 1 0 / 2 0 1 0 - 7771-R 37 IMPOSTE E TASSE DIVERSE imposte e tasse INTERPRETAZIONE MINISTERIALE VERIFICA DEI REQUISITI DI LEGGE • La verifica del requisito dell’acquisizione o integrazione del controllo previsto per la fruizione dell’agevolazione in questione deve essere effettuata anche in considerazione di quanto disposto dall’art. 2359, c. 2 del Codice Civile, ove si dispone che: .. ai fini dei nn. 1) e 2) del c. 1 si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; .. non si computano i voti spettanti per conto di terzi. • Controllo • Agevolare la successione nella gestione delle aziende di famiglia. • L’agevolazione spetta solo nel caso in cui gli aventi causa si impegnino a continuare l’attività del dante causa mantenendo il controllo delle società. Risulta, quindi, coerente la sua applicazione, anche nell’ipotesi in cui il controllo della società sia acquistato dall’avente causa per effetto della sommatoria tra le partecipazioni acquistate per successione e quelle di cui il beneficiario risultava già in possesso, anche se in via indiretta. IO .IT • Finalità della disciplina agevolativa Per il computo della percentuale di controllo assumono quindi rilievo, in aggiunta ai diritti di voto esercitabili direttamente dal soggetto beneficiario che detiene le partecipazioni, anche quelli che tale soggetto è in grado di esercitare per il tramite di società controllate. AT Computo della percentuale di controllo W .R Per le partecipazioni detenute in via indiretta, rilevaPartecipazioni no, ai fini del beneficio, solo quelle detenute per il detenute in tramite di società che il soggetto beneficiario controlla via indiretta ai sensi dell’art. 2359, c. 1, n. 1 del codice civile (50% + 1 delle azioni con diritto di voto). W W • Dichiarazione • Comproprietà dei discendenti R.M. 26.07.2010, n. 75/E 38 R A T I O N . 1 0 / 2 0 1 0 - • L’esenzione dall’imposta di successione è subordinata alla circostanza che gli aventi causa rendano apposita dichiarazione nella dichiarazione di successione, circa la loro volontà di proseguire l’attività d’impresa ovvero mantenere il controllo societario. • Anche nell’ipotesi in cui il controllo di diritto sia integrato tramite altri soggetti societari (controllo indiretto), la dichiarazione di impegno deve essere comunque resa esclusivamente dal soggetto avente causa del trasferimento (solo tale soggetto è tenuto al pagamento dell’imposta e risponde dell’eventuale decadenza dall’agevolazione fruita). • Se la partecipazione è frazionata tra più discendenti, l’agevolazione spetta esclusivamente per l’attribuzione che consenta l’acquisizione o l’integrazione del controllo da parte del discendente. • Se il trasferimento della partecipazione di controllo avviene a favore di più discendenti in comproprietà (art. 2347 C.C.), il beneficio di cui trattasi è sempre riconosciuto (ove l’attribuzione consenta ai discendenti in comproprietà di acquisire o detenere il controllo societario). • L’agevolazione si applica ai trasferimenti in regime di comproprietà in quanto, in base all’art. 2347 del Codice Civile, i diritti dei comproprietari sono esercitati da un rappresentante comune, che disporrà della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria. C.M. 22.01.2008, • Nell’ipotesi di comproprietà, i beneficiari sono in grado di esercitare il controllo della società per il n. 3/E tramite del rappresentante comune. • Tale possibilità non può essere invece riconosciuta nell’ipotesi in cui le partecipazioni risultino frazionate tra i coeredi. 7771-R Aggiornato al 20.09.2010 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata