esenzione da imposta di successione per trasferimento di quote

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esenzione da imposta di successione per trasferimento di quote
IMPOSTE E TASSE DIVERSE
imposte e tasse
ESENZIONE DA IMPOSTA DI
SUCCESSIONE PER TRASFERIMENTO
DI QUOTE SOCIALI
SOMMARIO
• SCHEMA DI SINTESI
• INTERPRETAZIONE MINISTERIALE
Art. 3, c. 4-ter D. Lgs. 31.10.1990, n. 346 - C.M. 22.01.2008, n. 3/E - C.M. 16.02.2007, n.
11/E - R.M. 26.07.2010, n. 75/E
L’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso in cui, nell’ambito dell’asse ereditario,
siano presenti azioni ordinarie, trasferite dal de cuius agli eredi i quali, prima dell’apertura della successione, detenevano una partecipazione indiretta nella società
mediante altra società. L’operazione non può beneficiare delle agevolazioni in tema
di esenzione dall’imposta di successione.
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Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non
inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente
alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione,
apposita dichiarazione in tal senso.
Art. 3, c. 4-ter
D. Lgs. 346/1990
W
Condizioni
Ö
Il mancato rispetto della condizione comporta la decadenza dal beneficio,
il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa (3)
e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe
dovuto essere pagata.
Ö
• Oggetto del trasferimento devono essere quote o azioni emesse dai soggetti
di cui all’art. 73, c. 1, lett. a) del Tuir.
• L’esenzione spetta per il solo trasferimento di partecipazioni che consente
agli aventi causa (discendenti o coniuge) di acquisire oppure integrare il
controllo di diritto.
Ö
Nozione
di controllo
di diritto
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W
Requisiti per
l’agevolazione
Ö
C.M.
22.01.2008,
n. 3/E
PARTECIPAZIONI
DI CONTROLLO
Ö
(1)
Note
(2)
(3)
AT
Ö
In caso di quote sociali e azioni di S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., società cooperative,
società di mutua assicurazione, società europee e società cooperative europee
residenti nel territorio dello Stato, (1) il beneficio spetta limitatamente alle
partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo (2).
Oggetto
ESCLUSIONE
DALL’IMPOSTA
DI
SUCCESSIONE
Ö
Ö
I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli artt. 768bis e seguenti del Codice Civile, a favore dei discendenti e del coniuge, di
aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta di successione.
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Ö
IO
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SCHEMA DI SINTESI
Trasferimento
dal dante
causa
C.M.
16.02.2007,
n. 11/E
Ö
Regime
del
trasferimento
Ö
Il soggetto dispone della maggioranza dei
voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di
una società, ossia detiene più del 50% delle
quote o azioni della società, con diritto di
voto nella assemblea ordinaria.
Ö
• Se la partecipazione è frazionata tra più discendenti, l’agevolazione spetta esclusivamente per l’attribuzione che
consenta l’acquisizione o l’integrazione del controllo da parte del discendente.
• Se il trasferimento della partecipazione di controllo avviene a favore di più discendenti in comproprietà (art.
2347 C.C.) il beneficio è sempre riconosciuto (ove l’attribuzione consenta ai discendenti in comproprietà di
acquisire o detenere il controllo societario).
Soggetti di cui all’art. 73, c. 1, lett. a) D.P.R. 917/1986.
Ai sensi dell’art. 2359, c. 1, n. 1 C.C.
Art. 13 D. Lgs. 471/1997.
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Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata
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Art.
2359,
c. 1, n. 1
C.C.
Aggiornato al 20.09.2010
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IMPOSTE E TASSE DIVERSE
imposte e tasse
INTERPRETAZIONE MINISTERIALE
VERIFICA DEI REQUISITI
DI LEGGE
• La verifica del requisito dell’acquisizione o integrazione del controllo
previsto per la fruizione dell’agevolazione in questione deve essere
effettuata anche in considerazione di quanto disposto dall’art. 2359,
c. 2 del Codice Civile, ove si dispone che:
.. ai fini dei nn. 1) e 2) del c. 1 si computano anche i voti spettanti a
società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta;
.. non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
• Controllo
• Agevolare la successione nella gestione delle aziende
di famiglia.
• L’agevolazione spetta solo nel caso in cui gli aventi
causa si impegnino a continuare l’attività del dante
causa mantenendo il controllo delle società.
Risulta, quindi, coerente la sua applicazione, anche
nell’ipotesi in cui il controllo della società sia acquistato dall’avente causa per effetto della sommatoria
tra le partecipazioni acquistate per successione e
quelle di cui il beneficiario risultava già in possesso,
anche se in via indiretta.
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• Finalità della
disciplina
agevolativa
Per il computo della percentuale di controllo assumono quindi rilievo, in aggiunta ai diritti di voto esercitabili
direttamente dal soggetto beneficiario che detiene le
partecipazioni, anche quelli che tale soggetto è in grado
di esercitare per il tramite di società controllate.
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Computo
della
percentuale
di controllo
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Per le partecipazioni detenute in via indiretta, rilevaPartecipazioni no, ai fini del beneficio, solo quelle detenute per il
detenute in tramite di società che il soggetto beneficiario controlla
via indiretta ai sensi dell’art. 2359, c. 1, n. 1 del codice civile (50%
+ 1 delle azioni con diritto di voto).
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• Dichiarazione
• Comproprietà
dei discendenti
R.M. 26.07.2010, n. 75/E
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• L’esenzione dall’imposta di successione è subordinata alla circostanza
che gli aventi causa rendano apposita dichiarazione nella dichiarazione
di successione, circa la loro volontà di proseguire l’attività d’impresa
ovvero mantenere il controllo societario.
• Anche nell’ipotesi in cui il controllo di diritto sia integrato tramite altri
soggetti societari (controllo indiretto), la dichiarazione di impegno deve
essere comunque resa esclusivamente dal soggetto avente causa del
trasferimento (solo tale soggetto è tenuto al pagamento dell’imposta e
risponde dell’eventuale decadenza dall’agevolazione fruita).
• Se la partecipazione è frazionata tra più discendenti, l’agevolazione
spetta esclusivamente per l’attribuzione che consenta l’acquisizione o
l’integrazione del controllo da parte del discendente.
• Se il trasferimento della partecipazione di controllo avviene a favore di
più discendenti in comproprietà (art. 2347 C.C.), il beneficio di cui
trattasi è sempre riconosciuto (ove l’attribuzione consenta ai discendenti in comproprietà di acquisire o detenere il controllo societario).
• L’agevolazione si applica ai trasferimenti in regime di
comproprietà in quanto, in base all’art. 2347 del Codice Civile, i diritti dei comproprietari sono esercitati
da un rappresentante comune, che disporrà della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria.
C.M.
22.01.2008, • Nell’ipotesi di comproprietà, i beneficiari sono in
grado di esercitare il controllo della società per il
n. 3/E
tramite del rappresentante comune.
• Tale possibilità non può essere invece riconosciuta
nell’ipotesi in cui le partecipazioni risultino frazionate
tra i coeredi.
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Aggiornato al 20.09.2010
Centro Studi Castelli S.r.l.
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