La responsabilità senza colpa (1897)
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La responsabilità senza colpa (1897)
. (Publdicazione bimestrale) VOLUMIE XXIII - FASCIOOLO P”hbllcrtn Il 15 aprm Lu37 TORINO lwU.4 - MIlANO - FIRENZE FRATELLI BOCCA 1897 EDITORI L A RESPONf3ABILITh SEXZA LA RESPONSABILITA’ SENZA COLPA al corso di 1)iritto c i v i l e nella I t . ITnivcrsith di C~lnllh Signori, Sori ~‘6 dubbio che la scienza del diritto privato sia anch’essa in un periodo di agitazione e di rinovellamento. Non più ci contentiamo de’ vecchi assiomi tramandati, come articoli di fede, di giuristi in giuristi; e perfino l’autorita finora sacra e venerata do1 diritto romano è profondamente scossa. Ognuno di noi piil che alle viete formole tien fisso l’occhio a’ nuovi e crescenti bisogni sociali, A contempla ansioso e rat’tristato un dissidio stridente tra la vita e il diritko, tra IC prat,iche esigenze e la rigida immobilit8 do’ principi logislntivi. Epperò vediamo sorgere un nugolo di critici che senza tregua nè posa fanno guerra feroce alla privata legislazione. Xa essi Sene spesso nell’ardore della mischia oltrepassano il segno, bene spesso adoperano armi inadatte, e sovente ancora combattono senza conoscer prima e bene le posizioni nemiche. Codesti critici, cioè, invece di adoprarsi a provvedere al miglioramento del diritto esistente ne pretenderebbero . . . il totale sovvert,imsnto, o inveoe di sceverare con cura II dwtto costituito dal costituendo ne fanno deplorevole confusione, o trovano il male dove si potrebbe andando a fondo trovare il germe del bene: alcuni credono tutto fossilizzato ne’ codici di diritto privato, altri poi operando storpiature incredibili, sostituiscono spesso alla volontk della legge la loro voIontA individuale che non sempre è pi<1 corretta 0 pih rispondente a quelle norma del giusto che con lena affannata si vogliono raggiungere. COLPA 189 Perci da molti le nuove proposte di riforme sono guarilnte di mal’occhio: non tanto per le idee in sè, ma per quelli che le professano, i quali privi d’una seria e profonda coltura giuridica credono d’aver fatto gran cosa, se riescono a trovar modo di dire roba da chiodi del Diritto romano, e di tutta la tradizione giuridica, e servpndosi di frasi ampollose e vuote rubate al dizionario dei fisiologi, de’ biologi, o de’ chimici, declamanclo cou rettorica d;L gazzetta, tutt’altro che fine ed elegante, si spacciano i restauratori del Diritto, gli scopritori d i uuovi orizzotiti. Io certamente, come ben conlprendete, avrei a disdegno d’wsere annoverato tra custoro che pomposamente s’appellano fautori della nuova scuola. Na d’altra parte non posso nemmeno schierarmi tra coloro (se pur ve ne sono), i quali s’ostinano a credere che non debba toccarsi in alcun modo il codice civile, pel quale professano una specie di feticismo. E appunto per mostrarvi fin dal primo giorno l’indirizzo che io segoo, mi accingo a combattere uno dei principi del codice nostro, principio tradizionale e rispettato altamente da tutti, come ~~COUCWSO, cioè che ‘non v’è responsabili& civile senza colpa ,,. *Ula gii m’avvedo che molti di voi in Cuor loro avran gridato al paradosso. -- Come mai vuoi tu combattere un princiIlio xplo~ldnnte di tau to nat,urale evidenza7 come tu, pigmeo, vuoi geLtare nel fango ciò che giganti della scienza del Diritto han levato alle btelle? Il IHERING, questo profondo gitirista 0 filosofo a un temp_0, ha colla solita genialitA sen,tenziato che ’ il principio non v’Q responsabilitk senza colpa, 6 Cosi semplice come quello, del chimico, - 11011 esser la candela che brucia, ma J’ossigeno contenuto neIl*aria t) .1 Ed altri ancora l’han proclamato come principio che segna il più alto grado del progresso compiuto dalla giustizia del Dirilto romano : uu principio di ragione scrit,ta, di diritto naturale, epperG necessario, immutnvole, universale, eterno. * E tu n o n pertauto presumi di persuaderci del contrario? ’ h9udd?nomeat, I Permischte S c h r i f t e , pag. 199). ’ ZINK, L)ie ZSrwitttwy o!e.q Sachverhalts i m franz. Civilprocess 1 pag. 564, e FLESCH, ZZaf2pfticht etc. pag. 2.7 citati dal MATAJA, Das Recd de.9 Schademwattes etc. pag. 12. 190 I,A XESPONSAB[LIT~ SENZA COLPA Si, o signori, se lo permettete, io dimostrer0 come quel principio sia dovuto a ragioni d’ordine storico, non gi8 d’ordine logico ; comp non su base razionale, ma su d’un erroueo concetto siasi posato, e tuttora si regga. La base storica e il concetto erroneo sono la confusione dell’idea di pena con quella di risircimento di danni. ,. 11. Date meco nna rapida occhiata alla storia e ve ne convincerete. In principir, era la forza, diceva Fausto; e noi possiamo ripetere giustamente il medesimo. Nei primordi de’ popoli, quando vige il jlrz: phatae oiolentine, la vendetta & la !lase esclusiva del diritto penale. La pena non ha carattere pubblico ma privato : essa B dovuta in soddisfazione del torto arrecato, ed è dovuta non dall’iudividuo all’ individuo, ma dal gruppo familiare all’altro gruppo. Di qaì punto riguardo al1’ imputabilitk dell’agente : fatto il danno, caso o colpa che fosse, uomo o bruto l’agente, il risentimento era eguale, la soddisf’azionc era 1)arimeuti necessaria. Di qui ancora la pena era riparazione di danni, e la riparazione di danni rra pena. Unica era la causa del risentimento, la lesione patita, unica la sodo disfazioue, vendetta o composizione: unica era la fonte della responsabili&, unica la responsabilitk stessa. Questo fenomeuo storico a’avver0 ancora nell’antichissima legislazione romana. Ce l’attestano. i frammenti delle X11 tavole 8 noi pervenuti che comminavano la pena per il semplice fatto materiale ; ce l’attestano quali avanzi del diritto primitivo, nonostante i progressi compiuti, l’nctio <?P pauperie e le actio,les wxaìeti. ’ Ma raggentiliti i costumi, non pot& sembrare pih giusto qllell’equiparare il caso alla colpa, quel punire si il reo che l’innocente. senza dif%‘erenka alcuna. (L Haec ’ C f r . Ixsmux~;, I),Is Sc/culd~no~f~e~~t i7n riimisclr~~t Privntr~echt iuei V e r m i s c h t e Schriften. specialm. pag. 163 e 176) il qnsle cita CIcWRo, ~>ro T u l l i o , 5 bl, Topica, C. 17, GELL., XX, 1 .$ 15. 1G. 31: ecc. - FERBINI. daione di dmsr~i ~nall’ISr~ciclo~~cdia giur. ztul. voce Danni n. L-31. c LA RESPONSAHILITÀ SENZA COLPA 191 enim, diceva Cicerone, est tacita lex humanitatis ut ab homine consilii non fortuuae poeua repetatur. n1 Peri, se al principio della materialie del fatto si sostitui quello dell’imputabili& dall’agente, non si venne d’altra parte a separare il concetto di pena da quello d’indennizzo che restarono, come prima, confusi. Si limitA bensi il campo già troppo esteso della respousabilitb, ma non si distinse una responsabilitk ci. vile dalla penale. Onde restando unica come prima, unico restò ancora il principio fondamentale di essa: solo, non piil il fatto materiale del danno, ma il fatto morale della colpa fu reputato necessario come per la pena, Cosi per l’indennizzo; giacchè l’indennizzo era pena. E che fosse pena non può dubitarsi: la Ee:E Apuilia era ristretta a casi determinati,* fuori di questi non era possibile il diritto di risarcimento - nullullr ct~ì»le?~ sine Iege - ; 1’ azione per l’iudennitit era espressamente considerata come penale ; 3 l’obbligo de’ danni non passava agli eredi del danneggiante - in poenanl /xeres non succedit; ’ in caso d’insolvenza vi era in cambio la pena corporale - PM’ //014 luit il8 a e r e , Euit in corapore. ,5 Qual meraviglia quindi se solo l’atto illecito desse luogo a respousabilitA? - nulla poena sine crimine. Fu dunque la confusione de’ concetti di pena e (-li risarcimento di da.nni la ragion fondamentale del prin- t cipio non darsi respousabilità senza colpa. Principio che d’altra parte è pienamente conforme e coerente a tutto il sistema individualistico del Diritto romano: qui la volontà dell’individuo regna sovrana, essa B l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni, e perfino quando questa volont& realmente man. chi, non si sa farne di meno e si finge. Cosi lo stesso giudizio era considerato come una convenzione, in juciicio contra’ CIcm0, /)w T u l l i o , 3 51. ’ Cfr. 1. 13, # 2, D. VII, 1. 3 GAI, IV, 2; 1. 11, s 3 ; 1. ‘23, 5 8, D. IX, 2; 1. 18, $j 1. D. V, 1 ; Fj 9 1. IV, e 9 19, J, IV, 1:. C f r . REGELSBRROEH, Pondekten, (5 5 3 PAMVALONI, 0s.~. ese!@i&e nlle Il. f>Jl, 9: 1 , 2 7 , $f 6, 05 ut le!/. Aquitiam ( n e l I’R~*chiv. qiurzd., i884) nota 15 e gli autori ivi citati. - FERRINI, Azione di rlnmoi (20~. cit.) n. 39. ’ 1. 5, pr. D. 111, 6; 1. 35, D. XLIV, 7; 1. 38, D. L.. 17. - Cfr. IHE~1x0, Schddmo~ne~t, pag. 204; REOBLSREROER, op. cit., $ 53. ’ 1. 9, D. SLVIl, !+: 1. 28, $ 12, D. XLVIII, 19; 1. 24’8 3, 4 D. IV. -4 etc. 192 LA RESYOXSbBILITÀ SENZA COLPA ?Gtur ; atti forzosi eran supposti come volontari, esempio, il pignoramento giudiziale dichiarato tacita cowe,atio. Perciò tutte le fonti delle obbligazioni non sono che due ; fatto VOiontario lecito, e fatto volontario illecito5 contratto e delitto. Che la legge possa obbligare indipendentemente dalla volout,B non si concepisce, e quando s’ incontrano altre figure d’obbligazione, che non dipendono nè dal contratto n6 dal delitto, si cerca di ricondurle per forza a queste due, punsi ee C»W trnctrt, qunxi ed* tlelicto. 1 Na la confusione tra indennizzo e pena, notata nel Diritto romano, non è estranea alle altre legislazioni, sebbene il principio da cui si parte sia diverso, e diverse siano le oonsegueuze. Il Diritto germanico che, come l’antico romano, pone a fondamento d’ogni responsabilità il fatto materiale del danno, non distingue la pena dal risarcimento: e se vediamo che la re. sponsabilità per i danni passa agli eredi del danneggiante, egli P perch& a costoro passn ogni nlt8rn p e n a : d ir/ /~oemft2 hcrcs sctccedit. ? Ls confusione, benchè meno sensibilmente, si nota ancora nell’antico Diritto canonico. Anche questo, aome il germanico, e a differenza del romano, fa passare agli eredi l’obbligo del risarcimento del danno, senza il limite dell’arricchimento, o quello delle sostanze ereditarie. Per6 nel tempo stesso s’aggravano gli eredi delle pene inflitte a’ defunti, per es. la confisca in caso di scomunica. Xotivo comune era l’intento di giovare all’anima del defunto, adempiendosi dagli eredi quelle opere di penitenza che quegli vivo non aveva potuto. Ma sorsero poi gl’ int.erpreti, i quali ispirandosi piil che alla lettera, a’ principi di grande equitk e razionalitk che sono lo spirito vivificatore di quel Dirit,to, incomincinruno, inconsciameutrt fw-Re. a t,rncciare la prima volta la linea di distinzione tra iildenuizzo e pena, obbligaudo gli eredi a sopport,are il pagamento de’ danni, la pena non gik. Cosi Baldo ci può affermare * jure canonico heres tenetur ad int,eresse non ad poenam 7. 1 Cfr. DERNBCRG, Pnndekto~, 1, $ SO. 2 Cfr. SALVIOLI, Ln t~esponsobilith dell’erede e <iello famigliape’ delitti del deflbnto 1 Hic. itd. di .scie,lze giw~*. 1886Ì. LA RBSPOSSABILITÀ SENZA COLPA 193. Era un gran passo codesto: perchè negandosi una delle piti importanti e pratiche applicazioni del concetto esser pena l’indennizzo, veniva a negarsi il concetto stesso: ma il nuovo principio uon produsse tutte le conseguenze di cui era fecondo, perchi? non venne accolto nella sua interezza; e nella legislazione statutaria si nota ancora il perdurare dell’antico errore, in (luanto insieme coll’obbligo del risarcimento dei danni si faceva passare agli eredi la pena pecuniaria. l Ed, oh forza d’inveterate opinioni! la confusione tra pena pecunisria e indennizzo non la vediamo perpetuata fino a’ tempi nostri? Fu solo il nuovo codice penale che facendo fare un altro gran passo alla distinzione iniziata dal Diritto canonico, riusci a separare con taglio netto anche l’obbligo.. della multa da quello dell’indennitit, prescrivendo l’intrasmissibilità del primo; (art. 84 cod. pen.) e rese del tutto indipendente l’azione civile dalla penale, stabilendo che l’una non dovesse prescriversi nel tempo stesso che l’altra, quand’anche intentata insieme (art. 102, 103). Un altro passo ancora, l’ultimo passo, e si giunge a negare il principio che non si possa concepire responsabilità civile senza colpa, come senza colpa non si dà pena, 111. E invero, da questarapida rassegna storica mi sembra apparisca chiaro che se l’obbligo del risarcimento de’ danni fu basato esclusivamen te sulla colpa, e’ fu perch8 quest’ obbligo venw riguardato come pena. Ma se tal fondamento togliete via, vi sembrnri~ ancora giustificato quel principio? Io non credo, chO vi farei torto. Nè, quindi, vi sembrerA coerente e logico il sistema delle moderne legislazioni che pur tenendosi strette a quel principio, fanno gravare l’obbligo de’ danni anche sugli eredi, che pure non hanno colpa al mondo. Logico era il Diritto romano che s’atteneva saldamente alla mas- -194 LA BESPONSABILITb SENZA COLPA .sima in poennw heres non succedit : logici ancora il diritto canonioo, il germanico, lo statutario, che seguivano la massima opposta: una certa logici& e coerenza, almeno apparente, vi era, quando all’erede passava la pena pecuniaria: ma ora uou più. Se l’obbligo dell’indennizzo è esclusiva conseguenza della colpa, al pari della pena; come questa, Cosi quello dvvrk gravare esclusivamente sul colpevole. Nè varrebbe ricorrere all’insipiente finzione della rappresentanza ereditaria, ’ perchè in tutk’i modi, essa dovrebbe valere anche per la pena pecuniaria almeno. - Tutto ci6 star& bene - mi sento opporre - : ma dimo-strato il fondamento storico del principio che si ruol combattere, non si (t provato Cosi l’irragiouevolezza. C e r t o m o l t e volte ci0 ch’è storico è il contrapposto di cib ch’6 bo.r/ico; m a ~011 sempre. Come si puU conchiudere che la tradizione giuridica ha avuto tort,o a confondere i due coucet,ti? Non l’avrehJwro forse invece le moderne legislnzioni che uou ne accettano tutte le cousegneuze rigorose P 2 Signori, la differenza tra i due concetti, differenza intima e sostanziale, mi parve così nota e Cosi indubitata, da ritenerla come presupposto. Pur non sa& del tutto inutile spendervi attorno poche parole, giacchè si trova ancora de’ valorosi giuristi che la negano: e la negano appunto per puntellare il vecchio principio della colpa causa unica di responsabilite, che s’avveggono bene nxncar di base, ammessa quella distinzione. Si 8 detto: - conseguenza unica dell’atto illecito G il ristoramento del danno: quando codesto ristoran;ento B del danno ideale si chiama pena, quando del danno materiale 6 indennizzo. 3 - Jfa evidentemente così non si f:l che un mero giuo- ’ Contro questa tìnzione cfr. ci3 che ho detto nella mia monografin 1.~1 stcccessi,>f8e ftc’ clrbiti ecc. c*p, 1, s 1 e gli nut. ivi cit. (rl~d~i~io gitiVi!fiCO. vol. LVI]. 2 Anche nel Diritto nostro il CHIRONI, che perci r i t i e n e l o g i c a mente la responsabilitir senaa colpa essere una impossihiiiti giuridica, considera il risarcimento dei danni come Iona ~wivata. Cfr. C’ollxz colf.fiattuale n. 7, nota 1 a pag. 21 della 2a ediz. - Contro questo falso conc e t t o v e d i FERRISI 011. loc. cit. pag. 106. 3 WEMXWR D i e letztetz Gviittde von Staat, liecId und Strafe, pag. 249 e segg.; H E P P, .S’trafreehtssysteme. 11, pag. 770-802, le cui opinioni sono e s p o s t e d a l BINDING, Die AVornw,c ut& ihre L’el>et*tt~etuttg, 1, s 4 0 , pag. -74 e s e g . LA RESPONSABILITh SENZA COLPA 196. CO di parole, attribuendo alla voce danno un significato che noE ha: il danno in ultima analisi B sempre materiale, economico,. peroh valutabile in denaro. Un danno ideale nel senso di quegli autori non è danno. La identità dunque tra pena e. indennizzo è una fantasmagoria. - Altri B ricorso ad altro~ argomento. - u Come unico è il concetto del fatto illecito, oosi unioo dev’essere anche quello delle sue conseguenze. Tanto la coa.zione civile che la penale hanno 10 scopo di restaurare il rapporto ideale normale tra la volontit del danneggiante e quella del danneggiato (socie& civile o individuo da. essa protetto). Solo la coazione penale assume questo cbmpito immediatamente, epperò riesce un mezzo più energico: la. civile mediatamente soltanto, in quanto oltre contenere l’elemento della pena, ha uuo scopo più prossimo e determinato. ,,* Ma neanco ,questo ragionamento corre diritto ; perch8 oltre partire dal presnpposto che dovea dimostrarsi, cio8 esser sola l’azione illecita quella che genera l’obbligo dell’indennizzo, lascia inesplicato il fatto così costante e Cosi notevole che nella maggior parte de’ delitti accanto alla pena tu trovi l’obbligo. del risarcimento. Or se la pena & il mezzo energico e immediato per la restaurazione del diritt.0, a che serve quello ch’e. \ meno energico e mediato sol tanto? E divero, messe da parte le astruserie, la differenza sostanziale tra pena e risarcimento è innegabile, tranne non si voglia sostenere con i positivisti che per la pena si debba prescindere dnll’imputal$lith; ma questa stessa dottrina se riesce. n confondere la coazione civile con la penale, non sorregge, anzi avversa il priucipio romano e tradizionale, quindi non p o s s i a m o lwenderln in cot~siderezione.~ La differenza b iunegabile; perche eome sconoscere il principio che anche l’erede, cio& uu iucolpevule, & obbligato per i dauni, uou per la pena?. Come dimenticare che la pena è prestazione personale, non ’ i@ERKBL dDlfandluqjeu 1 , pag. ‘57, e Encykloptidie, 5 275, 281, cit. dal BINDING, ivi, $ 40, pag. 276. D Infatti il VENDZIAN IDanno e risarcimetato fuot-i dei contratti, n . 2 4 e seg. psg. 32 e seg.1 accogliendo la teoria positiva che pena e risarcimento di danni sono una cosa sola, ne deduce che come per l’una. Cosi lwr l’altro debba rigettarsi il fondamento della imputabilitA. 196 L A RESPOSSABILIT.4 SENZA C O L P A l’indennizzo ? che la pena 6 dovuta xlla societa, ed ha carnttere e s s e n z i a l m e n t e p u b b l i c o : 1’ indenuita xx prwtatn n un:r. persona privata ? E perfino! quando si tratta di pena pecuniaria, che pure ha Cosi graude somiglianza con 1’ indennizzo, tanto da essere stata trattata egualmente, per cii, che riguarda la trasmissione agli eredi, fino a’ giorni nostri, 11011 si puo parlare d’identità. Perchè basta notare come solo la pena pecuniaria sia convertit.a in pena corporale in caso d’ inso1venz.l. Tutte differenze codeste essenziali e caratteristiche, che: a fare dell’ontologia non del tutto a sproposito, ciwivano da quella che costituisce la sostanza intima de’ due concetti. Cioe la pena Q limitazione dell’attivita giuridica del colpevole senza essere contemporaneamente distruzione dello stato di cose diforme dal diritto, ment.re il risarcimento consiste appunto ilplla distruzione di questo stato: l’una ha scopo meramrnt,e snt,isfatt,orio per un torto irreparabile: l’altro iitr-ecc mira appuntc~ alla riparazione. l Sicchè la conseguenza di tutto questo discorso è che l’obbligo dell’ indennizzo 6 d’indole del tutto patrimoniale, quindi .come con le altre obbligazioni ha comune l’indole, comune ne ha ancora il fondamento. Ma qnal’e il fondamento comune di tutte le obbligazioni patrimoniali, e ve n’ 6 uno, cluaudo pure varie sono le cause, il contratto, il quasi contratto, il delitto? Che un fondamento unico debba esserci, appare da cii> ohe ogni obbligazione, qualunque sia la causa, t sempre (lue1 j?Lti8 ViUcEL~l6llL $7160 W2ceSSit~fk? UdUt/‘i?~giWZ6~*. Il contratto, il quasi contratto, l’at,to illecito sono fat,ti diversi iu se e clie llnrc\ producono lo stesso effetto. l’obbligazione : 110x1 som dunque essi le cause vere, perche o dovrebbero essere una sola e medesima cosa, o produrrebbero effetti diversi. V’è duuque una causa unica di quell’unico atfetto, che A la causa prima e mediata, e que’ fatti non sono che cause seconde e immediate. Ma qual’è questa causa suprema delle obbligazioni, qual!& questo principio atto a generare la necessitas che è l’anima, a dir così, dell’obbligazione medesima? Sarà forse la volonta? XOU possiamo crederlo; chè la rolonta umana di per si? stessa mu- LA RESPONSABIL1T.i SENZA COLPA 197 tevole e contingente non pu8 improntare a nessun fatto il il carattere di necessità. La volonta ‘z Ma essa nou ci spiega nemmeno l’obbligatorieta del cont,ratto, che, se non ci fosse altro, dovremtno chiamare con Fausto wt delirio del cuore, R niente piìl. Ci dev’essere qualcosa dunque superiore alla volontà, una forza che la domini e l’assoggetti: e questa forza è l’ordine morale giuridico. Un supremo precetto del Diritto è nemi- , nem tuedera, e il rispetto di questo precetto è anche la fonte di tutte le obbligazioni patrimoniali. Dove s’incontra una lesione del diritto patrimoniale altrui da evitare o da riparare, ivi è l’obbligazione. Perchè il contratto obbliga alla prestazione promessa? perchè altrimenti si lederebbe il patrimonio della persona che si è spogliata di alcuna cosa per riceveine l’equivalente, se la convenzione è onerosa; oppure ha acquistato il diritto a un vantaggio, che non gli si deo ritorre impunemente, se v’e donazione. Perchè, se la prestazione promessa non si effettua, v’è l’obbligo de’ danni, obbligo che deriva anche dal contratto come da fonte immediata? perchè devesi riparare il diritto violato, come nell’altra ipotesi devesi evitare che la violazione segua. - Perchè sorge l’obbligazione ne’ cosiddetti quasi contratti? perche altrimenti si avrebbe lesione del diritto altrui, se uno s’arricchisse a spese dell’altro, o uno ricavasse dalla cosa propria i lucri addossandone ad altri i rischi. - E che altro SR non la lesione del diritto altrui da riparare è la ragione dell’obbligazione per fatto illecito? Ora se ci6 6 Gera, appare anche vero che la lesione del diritto pno seguire in altre circostanze ancora, e in queste circostanze il lnincipio wmi3zem /adere esige rispetto assoluto, e genera ancora una volta l’obbligazione di ripararvi. Duuque il principio non v’ha responsabilità senza colpa, B tutt’altro che razionale, e di diritto naturale ! Invece di brillare per esattezza scientifica, è contaminato da inveterato errore: invece di essere un principio semplice come quello del chimico ricordato da IIIERINU, può meglio paragonarsi a uno dei tanti detti volgari, falsi in sè, ma che per la forza della tradizione. volgo e scienziati ripetono, come quello: -- il sole sorge, il sOle tramonta. j’ +.. T ;:. .: : ‘4 . . L: ‘., -, *: -. ’ : *: ; LA RESPONSABILITA LA RESPONSABILITÀ SENZA COLPA SENZA COLPA IV. Se della falsi& di un principio giuridico la migliore ri.prova b quella della sua pratica insufficienza, questa riprova 6 bell’e pronta. ChB io non dubito d’affermare che il yentimento di tale insufficienza, sia pure vago e confuso, B cowo al principio stesso. L’ebbero, come gik altri notO, l gli stessi giureconsulti romani, quando furori costretti a introdurre accanto alle due specie di obbligazioni tipiche quelle quasi ex contractu e quasi ex cEe2icto: perch8 così facendo vennero col fatto a mostrare che anche al di fuori del contratto, anche senza colpa, ci .poteva e doveva essere responsabili& Fu quest,o sentimento che trasse ancora gl’iuterpetri del medioevo ad estendere la responsabili& in fatti, se 11011 R parole, a casi iu cui realmente colpa non v’era. Io non far0 lunghe e prolisse citazioni. Ricorderi, solo il concetto della culpa leuis.kaa e quello corrispondente del caso fortuito che avevan gli antichi giuristi. Fu commuuis ophio, di cui restano le tracce anche oggi, ma che certo non ~6 conforme a’ veri principi romanistici, 2 che per la legge Aquilia dovesse rispondersi non solo della mancanza di diligenza di un buon padre di fimiglia, ma anche di quella che presterebbe uno diligentissimo, UJI uomo straordinario che esca fuori della volgare schiera, e raro s’incontra in questo basso mondo, uua specie di StCprL Xefw~c.~ Die Collision rechtmtissiger TiLteresse 10td die Schadelcsersatzp@iclrt bei ,*echtmiissigetl ZZa~dlzu~gen (Strassbarg, 1895) pag, 106 e seg. * Cfr. T’ANGERow, Pandekten, 1, # 1 0 7 - W~CIITER, Pand. 1, 8 8 7 - TVI~D~CHEID, Pnwlelite,L, 11, $ 46.5 - DI~RNBURU, Pmdekto~, 11, #‘lSL - EEOELJBERGBR, Pntdel<te7Z, 4 l’i!) - Cfr. a n c o r a HASSD, Die culpa, pag. 22 - PERXICE, Xw Leltre volt den SachbesctlAdiglLnge?z, p a g . c>4 NOYMSEN, Ueitrnge PU»I O6ligatio?lej~rec/rt, 111, 360 - COC~LIOLO, nell’dunrmrio critifco di giu).. p r a t i c a 1889, p a g . 71) s s e g . - ~OVEIU, 1st. (li D. IL, 11, 5 248 - CASTELLAI<!, D e l t a tex nyuilia (AN//. giur. vol. 2% p a g . 3 0 1 a seg.) - FIXRI~~I, dz. di dank (loc. cit. j II. IO-20. P e r 1 ’ inammissibilit& della colpa lievissima per la responuahilit~L extracontratt.uale anche secondo il Diritto nostro cfr. le giusta osservazioni del FERRINI. Op. cit.. n . 96-99, e Mosci, _Vuori studi e nuow dottrive artIh colpa, pag. 40-47. 199 ~GO»LO, se mi permettete d’adoperare un linguaggio modernissimo. Una cosiffatta diligenza in buona sostanza riesce a quella di un pedantissimo uomo che non da un passo senEa pensare e ripensare, provare e riprovare, dubitar df tutti e di tutto per poi finire col non moversi addirittura e non far nulla per paura di far male. l Sicchè appare evidente che rispondere della colpa hevissima è rispondere di un fatto che all’uomo, preso com’è nel suo tipo ordinario e comune,‘quale realmente si trova nella vita pratica (specie nell’odierna dove l’attivi% si spiega così vertiginosamente) non è punto imputabile; 6 rispondere di un caso fortuito a farla breve. E allo stesso scopo menava il concetto assoluto ed obbiettivo del (raso fortuito pel quale s’i~ltendeva tutto ciò che umanamente era impossibile prevedere ed evitare. Onde tutto ciò che astratt,amente avrebbe potuto essere previsto ed evitato, non era caso ; e se ne doveva rispondore, sebbene nel fatto singolg non potesse, data la diligenzrc ordinaria, esser previsto, nB colla forza di cui comunemente si dispone, essere evitato. Cosi gli antichi, pur mantenendo saldo in parole l’assioma ‘casus non praestantur - ch’essi non osavano mettere in dubbio, lo violavano realmente, credendo fossero romane quelle loro teorie./ Ma la tendenza ad estendere la responsabilità s’accentua maggiormeute nella moderna giurisprudenza. Tendenza che si mostra non ~010 nel seguire il vecchio concetto della colpa levissima, ma nel condannare a’ danni, anche quando non $6 fatto illecito, ma esercizlg d’un proprio diritto, come per i &tnlli prodotti da intlwtrie Insalubri e pericolose ; s nello stor- i i I Cfr. 11. 98. ’ Che auohe WBCRTER! I’nad. 1, # 87, pag. 147; e FERRINI, Op. cit., debbano risarcirsi i danni che ue derivano, quando si eccedono i limiti della concessione, 6 indubitato; ma la quistione nasce, quando pure osservati diligentemente qua’ limiti, provengano danni pei vicini. C’è allora obbligo di risarcimento ? Rispondono affermativam e n t e : F~AREIJO, (Arc/~ivio gifc~.i(Zico, vol. 3 ; pag. 31-~30); GIORGI, OUDliy., T, n. 418, 426, e le d e c i s i o n i giudiziali ivi citate; FERKISI, 01). e l o c . c i t . , 11. 64; Coar,~o~o, nell’..lw~. c r i t i c o d i yic;r.., an. 1, pag. !1; BIAN0111. Co130 (li cwl. civ., IS, p. V, n. 118, pag. 1169 e seg. Xegativamente, clIllwN1. COI~‘lC, 11, pag. :;77. A rlir vsro le ragioni addotte da’ primi sono fondate su considerazioni d’ordine generale, più che sulla legge positlvn. - Geggasi d a c\ltimo s u l l a quistione UANIPLIZTTI, f~‘crcolth o*rutn rftrll~ nu~orizzazio~ìi e coibcessiowi u,,L>,cinist,,ft/ir:l, :lfii. it. per l e sciem<, giri~9Jic/~e, vol. X-11, l>ag. 361 e 8eg.) 1’ - 200 Lh RESPOXSABILITÀ L A RESPOXSABJLLTÀ i piincipi della legge scritta ammettendo senz’altro 1’ inversione dell’onere della prova (1 ricorreudo alla t,eoria contrattuale, e talvolta perfino nel ravvisare una colpa dove colpa non c’e, ed è ridicolo ammett,erla. Esempio notevolissimo una sentenza della corte suprema di Baviera, che gli scrittori tedeschi riportano, la quale decise che l’esercizio dell’ industria ferroviaria è necessariamente e in se stesso un fatto colposo ! E ci0 per lo scopo, certamente buono, di addossare all’ impresa la responsabilita di quegli eventi che in se considerati sono fortuiti, ma pure Rollo connessi all’eseroizio della ferrovia. c’hct pih ? Perfìuo alle stesse legislazioni nc~n sono oggi stonosciuti molti e svariati casi in cui si risponde del danno senza colpa. Ni limito alla legge nostra, notando così alla sfuggita. ’ V’B l’obbligo d’indennita in caso di espropriazione per pubblica rItiEtA, nell’esercizio del diritto d’aquedotto e passaggio forzosa: ma esso non deriva ne da oontratto nè da quasi contratto nè da fatto illecito : se la convenzione interviene, è per determinare la misura dell’indennita da pagare, ma l’obbligo stesso scende dalla legge. a Nè sul contratto, nè YLII delitto si fonda la responsabilita di chi revoca la proposta non ancora accettata, quando l’altra parte, prima d’averne notizia, aveva gia impreso l’esecuzione (art. 36 cod. com.) h’oii contratto, parche qnesto non era ancora formato; non fatto illecito, perchè la revoca & un diritto che la legge stessa cspresxameute riconosce. 3 E dov’t’ la colpa nella responsnbilita assoluta del padrone 0 del committente per le malefatte de’ suoi dipendenti / cere 1 In alcuue logislaaioni, c o m e il cod. austr. $ 1310, il cod. federale svizzero delle obblig. art, 63, e il cod. civ. gorm. 5 329 si ammette in cerrti liiuiti e in carte c o n d i z i o n i c h e dni brui d e l b a m b i n o o 1le1 pazzo che abbiano arrecato de’ d a n n i , s i possa preudere qusnto i: ne. cessario al risarcimento. LR stessa soluzione credono possibile nel Diritto nostro GIORC)I, V., n. 15G, CHIlIONI, COlpn eatrac.. 1, n. 1’31. ConttL. e giIIst.rrmente, ~ISRRINJ, 0,). 6 kIC. Cit.. 1 1 . ‘i2. 3 C f r . I-W~IFH, Ilarrtlclu. a76f ei!tefte GefTtlcr~, pag. 7 0 sec ’ R~~GEI,~I~~I~G~~I~, noll’/~:,t<felrc«?L~1’.s Iiudbtcch II, # 24‘2 - Covlr~l,l~O L.. IA rvs~)o~~snDiiit;r rlell’ofjèreitte per. 111 vewcn dclltz pi0pPtcL ’ GiW. it. v o l . 471. - S~xoxc~r,r,r, Il siteuzio ttol Diritto ciai[e. u. 10 (ltendicouti del R. 1st. lombardo di SC. e lett. S O C. 1I7 vol. 32). SEXZA COLPA 201 e commessi nell’esercizio delle loro incombenze (art. 1163) 1 rlell’armatore per i fatti del capitano e della gente d’equipagnio (art,. 4!)1 cod. coni.); del proprietario per i danni prodotti dalla rovina dell’edifizio o da.gli animali ? ? 1 giuristi, 6 vero, uel loro pedantesco attaccamento al Diritto romano, parlano in questi casi di colpa presunta jwis et de jwe: ma non si avveggono Cosi che vengono ad esprimere lo stesso concetto con false frasi, giacche una siffatta colpa non essendo effettiva non è colpa: e non s’avveggono come debbano trovarsi :i mal partito e cadere in contraddizione seco stessi, quando interrogati se quella responsabilita abbia luogo per le persone giuridiche, concordemente affermano : perchè come puo esser questo, SO per tali persone non può darsi giammai la possibilitk di coll~a reale? E dov’e finalmente la colpa del mandante ch’e obbligato a risarcire al mandatario tutti i danni sofferti in occasione degl’incarichi assunti, e del depositante che deve indennizzare il depositario di tutte le perdite di cui il deposito può essergli stato owasione (art. 1754, lSGf>i)? Qui non v’e altra ragione se non il rapporto di cansalita tra il fatto ’ LA magaioranaa degli scrittori francesi e italiani vi ravvisa una presuuzioue di aoll~a,,j~#.is et <le jure : il Cfi.uoNr, 01~. cit., TI, pag. G9 parteudo dal principio della ~.a~~~rcsentatrsa, ritiene trottarsi di col a propria del lradrouo o impreuditorc in quanto exli volle che in un IAterminato campo la persona (le1 rappresentante fosse tenuta come la p r o p r i a Contro si 1’ uno che l’alt,ro concetto cfr. le giuste e serie osservazioni dell'UN(t~~R, ')p. cit. e 1101 ~~~:RllJhr, op. cit., n. 116. * L,z responsabilita per dauui dati dagli animali B considerata come assoluta da: MAKUAI~, Kqdicqlion, du code, vol. IV. art. 1385, LAROYuiikur3, Obli!f. art. 1385, n. (’J. - ZAOUARIAE-CROME, Ilandbuch des franziis. Civilrechts,, 11, # 418, e la giurispxdenza francese ivi citata a nota :J ; 11 UBHY IW Tlau, COCWS <Ia d~oit ci&. Iv, 4$ 4 4 8 , n. lo. - T~~~or,o~~sz, Coulrats, VllI, n . G55. - Criiitori~~ Collxa c&vzc. 11, n. :%X9 - UKC;ER, Ua~!~lcln aut cigeue G’efhhr pg. $0 e seg. I n v e c e LAURENT, XS, G7G e C+IO~WI, CJW,i+, V, 400, e nel Foro italiano, 1890 credono trattarsi di ulla l)rosnuzlone semplice di colpa che nrnmette prora iri contrario. CIIO In rosl~ousabilitb per i danni <lell’odiGzio ne’ limiti della legge non possa essere esclusa dalla prova della mancanza di colpa, l’affermano priricipnlmeute l~~~nr,o~nn, Coutmt.s, VITI, n. G57 - I,AR~MBI$:RE, art. IYlcfÌ, 11. 't. - Sorr~ì~>aT. i'mifd tla respousabilité, n. 141;s - ZACI~ARIAE CWUI~:, 1 T. s 414, nota IO. uN(:ER, op. Cit., pag. 'ih - $Ì?RRlSI, q). P /oc. cit., 11. 131 e >\T%WRI-T'ACCA, COnSide,‘W d. stor.ico-!liu>.i<iic/lo sul risnr*ci~!cC~d« <Ii drcuni, e .specidfuc~cte sd visavc. d i clnn7~i cnqionrrti .sc~~..za colj~«, pag. 3L e se%. - 11 (:IOR01, 0bbi. 1’111, n. 410 sostiene che si trntki Ili responsabilita‘ foudatn non su colpa presunta ma su colpa da provarsi. V e d i peri> contro di lui GIANNIXI nell’Archivio g i u r i d i c o vol. TAVII. 202 LA RKSPONSABILITB compiuto nell’interesse di una persona, e i danni derivatine. Se non vi fossero stati il mandato o il deposito, il danno non sarebbe nato: ma il dare un mandato o l’affidare una cosa in deposito & forse colpa? ’ 11 sentimento dunque dell’insufficienza del principio romano & cresciuto a dismisura ne’ tempi nostri. E qual maraviglia se per il prodigioso moltiplicarsi di ardite industrie, per 1’ impiego di macchine ognor crescente, per 1’ Ils0 delle cieche ma posseuti forze naturali assoggettate all’uomo, SOIIO oggi Cosi frequenti i grandi d;wni, danni cha nessuna fanf,asia umana avrebbe potuto immaginare al tempo del tribuno Aquilio? Qonl meraviglia, se nella s«ci&i attuale perlino i danni derivanti da eventi naturali e per si: stessi fortuiti, si tende a non farli sopportare all’economia privata, ma a ripa].tirli tra l’ih in modo tale che riescano poco sensibili per cinscuno individuo, mediante gl’istituti di assicurazione ? QLX~~ meraviglia iufiue se un principio individua.listico, qual’& quello tramandatoci da’ Romani ripugna alla coscienza giuridica in tempo, in cui l’elemento soci Ile tende non solo ad armonizzarsi coll’elemento individuale, che è bene desiderato, ma perfino a sopraffarlo ? Ed è invero di graude interesse sociale clw i grandi clarini nou vengano sop1)ortnt.i da singoli individui, sl)rlcie qunndo questi nppnrten,<*on0 alle c l a s s i discreduto, e 11011 solo mancano della forza necessaria per evitarli 0 prevenirli ma son costretti ad esporvisi ; e che invece vengano in modo equo ripartiti. v. LA RESPONSABILITA SENZA COLPA SaNZA COLPA l 203 proverbio ’ chi rompe paga ,, dovrebbe nella sua rude assolutezza assorgere a dignità di principio giuridico. ’ Al fondamento della colpa sottentrerebbe quello della mera causalità, alla volontà cosciente il tatto materiale ; al principio romano accolto dalle genti civili quello di popoli e tempi barbari, Na noi, se non possiamo rigettare a priori questo concetto, non ci sentiamo peri, di doverlo accogliere a braccia aperte, cnme fanno gli amatori di novita: dobbiamo prima indagare se innanzi alla ragione e al Diritto sia giustificabile, se le conheg~lenze si:u10 utili 0 no, sn il bene sperato non venga tlistrutto dal male cha ne nascerebbe. E divero q u a l i ra- / gioui :tdtluco110 i fautori di questo principio obbiettivo, come lo chiamano ? Sentiamo. V’ ha !:hi dice : - per quanto 1.essi 11 danneggiante sia senza colpa, pure il danneggiato & piti inl~(JceIl+B di lui: dunque il danno dev’essere risentito dal primo. ? - ilIa Cosi viene a far capolino il vecchio concetto per cui la colpa a unica causa di responsabilità, perchè quando si fa il confronto tra un pia innocente e un meno innocente, a cui si addossa il danno, B evidente che si riesce, senza volerlo, n considerare quest’ ultimo come in condizione morale inferiore all’altro 0 quindi in colpa. E non i! poi strano parlare di uno piCi e d’un meno innocent,e? Se nella colpa v’ è possibilità di gradazione, non ce ne puh essere nella mancanza di colpa: 0 si è innocenti 0 non si 8. Se percio danneggiante e danneggiato sono nella stessa posizione giuridica, è necessaria un’ altra ragione per decidere chi debba sopportare il peso del danno. - Altri poi ra,giona così: -- Prima del danno era perfettamente uguale la condizione giuridica de due concittadini: se l’uno danueggiato dall’altro non VRnisse rijarcito, s’ avrebbe la mostruosità della disuguaglian- \ I In Italia l’ha sostenuto il CA V A G N A R I C., La resl~onsabilith civile xelltr. ,!jiurisprudercra (Scuola positiva, an. V, 1895) senza validi argomenti, e prima il VIGNJWIAN (UUTULO e risarcimento fuori de’ contratti, cap. 1, n. 20, e 24: e tutto il oap. II), per0 con maggiore rigore scientihco nella trattazione. Ma il maggior torto di questi autori B il credere quella teoria non contl aria ai principi del nostro codice civile; il VENEZIAN va anche più in 18, credendola conforme allo stesso Diritto ronlano. a BINMNO, Die Nownew 1, pa,c. 471 - GIERKE, Die Saziale Auf- gabe des Privntrechts, pag, 33. . ..: .’ :‘, 204 LA BESPONSABILITÀ SENZA COLPA za del diritto : il diritto sarebbe sopraffatto dal torto. ’ Na si pud opporre che se del risarcimento non v’e altra ragione che quella della mera causalitk, 1’ ineguaglianza ginridica, e quindi 1’ ingiustizia, s’avrebbe piuttosto facendo sol>port,are il danno all’autore materiale e involontario (101 rat+ & . Perclib qnnnclo chi 6 d a n n e g g i a t o p e r c a s o , motti;~nlo per evento naturale, sopporta il dana0, se non si puo dire Z yi~sto ch’egli lo sopporti, si pni) dire almeno ch’ q? wcc,ssfr,*i0, quindi uon gli si fa torto alcuno. Xa il torto c’ 6, se il danno si fa gravare su chi nemmeno da necessita, naturale sarrbbe costretto a subirlo. E poi, come si p~~<j dire che altrimenti il torto vincerebbe il diritto? Ci6 presuppone che il danneggiante abbia torto, ed ecco come costoro che così ragionano, ricadono senza addarsene nel vecchio pregiudizio della resp~nsabilitk per colpa. - Nè 6 sufficiente il dire, che il principio attivo dere aopport.are le conseguenze del proprio operare: ’ perchb questo si comprende, quando l’attivitA originaria8 sia stata volontaria, cosciente, non gik quando essa sia stata fatale e meccanica: l a t e s i d e l l a responsabilitit pel sc~n~~lice fatto materiale è pi& ampia di quel principio e non resta Cosi giustificata. - V’ ha finalmente chi disperato si butta cnpofitto nel pii1 cupo e desolante fatalismo: - l’uomo, egli dice, soggiace al destino: il suo destino, sacondo il sno merito, gli è additato da una forza superiore contro di cui non p~l8 dar di cozzo: il destino tosi appare come merito o colpa doll’uomo e quindi, anche senza sua volontà, diventa causa di fatti buoni o cattivi. 3 - i\Ia simile teoria non mette conto confutarla, e ci affrettiamo piuttosto a conchiudere che, nwondo ingiustificabile, il principio obbiettivo tlella semplice cnusalitk materiale non puU essere posto a fondamento della reeponsabilitk senza colpa, e non lm& d e t r o n i z z a r e l ’ a l t r o snbbiatt.ivo della causalitk giuridica, cioè della colpa. Dice bene n que- 205 sto proposito ~‘UNGER, che l’on si possono seguire nella materia de’ danni principj assoluti ed esclusivi ; anche in questo campo si afferma l’indole compromissoria del diritto, che non tollera un logico e couseg;enziaIe andamento, ma cerca di corrispondere a’ variamente avviluppati bisogni della vita che 11011 lbrocede sernpro in linea retta. E divero il principio ohbiettivo messo a base della responsabilitk senza colpa riuscirebbe sovente nelle stesse sne applicazioni ingiusto, socialmente dannoso 0 anche immorale. I n g i u s t o , perchè molte volte mkcherebbe Ia ragione per cui piuttosto chi fu strumento materiale del caso, che chi ne fu colpito, debba sopportare il danno. - Socialmente dannoso, perche avrebbe per risultato finale la distruzione de’ piccoli patrimoni in favore de’ grandi, e invece di riuscire a tutela delle classi povere servirebbe ad assicurare il ricco e il capitalista dell’intangibilit,& della sua fortuna. ’ Immorale finalmente, perchè produrrebbe conm pratica conseguenza. non gi& l’aumento di diligenza nell’individuo, o UJ~ maggiore rispetto de’ diritti altrui, ma addirittura la spensieratezza e la uoncwanza. Poichè se per diligenza che io metta nelle mie operazioni, sarL sempre responsabile de’ danni che H’ avessero a derivare, meglio è agire 7, vàuvera e n proprio libito, ch6 le conseguenze non saran diverse. LA RESPOGSABILITÀ SENZA COLPA VI. Il principio dìinque della colpabilità non può andar distrutto e sostituito dall’altro della causalitlt mat,erialo. PoichA se nun B giusto nel SL~O esclusivo imperio, ha per+ come giit fu notato da altri, * un’importanza peclagogico-educativa, in quanto tende R prevenire la negligenza c? rende l’uomo attento a 1~0~1 ledere i diritti altrui, se vuole che rimangano salvi i suoi. t Or se 6 Cosi, dovremo noi dire che i casi di responsabilità ’ Cf. le giuste osservazioni confortate da esempi pratici che fa con- tra quella teoria assoluta, FERRINI op. cit., Il. !)2. ’ X~TAJA, D a s Rechl tles ,Scha(leuersatzes / Leipzig 1388) psg. 32. ~~‘atio~~~clUlconomie vom Stantlpudle der 206 Li RESPONSABILITÀ SENZA LA COLPA senza colpa debbano essere ecceziunali, e non riposino su COmunì fondamento che abbia ragione e import,anza di principio generale. Ki!l lo crediamo, ma siamo piuttosto convinti c h e a c c a n t o :llla rcsponsabilitC p e r c o l p a powa st,are quelia s e n z a c o l p a , uon in rappoïto di subordinazione c o m e d’eccezione a regola, ma coordinate tra loro per lo scopo comune della riparazione del diritt.0 leso, e indipendenti per ‘ci0 che ne riguarda il fondamento. E di vero, se é principio SO~UIO d e l Diritt.0 il r~ea,iwnz loedew, se questo principio è il fondamento delle obbligazioni patrimoniali. ngui volta ch'esso 6 (.. . applicabile, ogni volta che c’è una Irsioue di diritto da evitare n riparare. nascerà l’obbligazione. &Ia la lesione del diritto pu0 aversi solo quando una attività giuridica si contrappone a d s.!tra attiviiH gil1rirlica e l a l i m i t a in n1odo chi n e deril i d i s u g u a g l i a n z a . Ii che puU seguire iil due mutli: o esorbitai!/ do dalla ljrcpria Sfr1.a giuridica, e Alora si ha l’atto illecito; ’ oppure esercicaiido il diritto proprio ma col sacrificio del (Ilritto altrui, reso necessario dall’esercizio del proprio, che al/ c trimenti rimarrebbe esso stesso sacrificato. Or se due sono le possibili ipotesi di lesione, in tutt’e due vi sarà l’obbligo di ripararvi. Se per la prima soccorre la responsallilità per colpa, nella seconda si dovrà anche rispondere, sebbene senza colpa. Cosi tanto l’una che l’altra responsabilira p r e s u p p o n g o n o uu principio attivo, nel senso fi!osofico dell’espressione, cioè una causa dei danno, non materiale soltanto ma volontaria e cc+sciente. Sc10 in uua l ’ a z i o n e v o l o n t a r i a h a d e l l ’ i l l e c i t o , i n q u a n t o & determinatZa da cattiva intenzione o a c c o m p a g n a t a 8 negligenza: nell’altra invece, sebbene per necessità di cose a b b i a p e r e%tto di ledere i diritti alt.rui, & lecita ed ollesta. Cosicchè i l principilj fondamentale d e l l a responsabilit5 SCI~R colpa si ndtiiliiastra wser (1uoslo : - clii esergoitn un diritto 0 un’attivitit lecita deve sopportarne le conseguenze dannose che ricadono sul patrimonio altrui, allo stesso modo c h e l e a v r e b b e sopportate se avessero oolpitn direttan1ent.e il proprio. Cosi poste>, il principio appare di evident,e ragionevolezza, e confermato dal buon senso. Ciascun sa che nella vita, come n o n v’ 6 bene senza mistura di male, Cosi non T’ h a l u c r o RESPONSABILITÀ SENZA COLPA 207 rischio, non vantaggi senza danni : non v’ ha rose senza spilie, dice il volgare proverbio. Or se ciascuno si rassegna a sopportare de’ mali (e quali e quanti !) per raggiungere una meta agognata; se il proprietario comprende bene come la grardino pot& distruggere la speranza di copioso ricolto o di lieta vendemmia, se il commerciante sa che, come pui, far subiti e favolosi guada,gni, Cosi, e con maggior probabiliti, pui, cadere nel baratro del fallimento, e Cosi via, perchA non vorrh trovarsi giusto sopportare que’ danni che derivanti dall’esercizio rii un diritto nostro, connessi a que’ vautaggi che consegniamo, 0 ‘ci ripromettiamo, invece di cadere sopra di noi e le cose nostre, colpiscono altri e le cose loro? Non è forse u n a veri& di fatto, piil c h e u n p r i n c i p i o g i u r i d i c o , q u e l l a espressa dall’aforisma ’ c u i u s commoda ejus et incommoda n ? E non 6 forse immorale p inginsto sottrarsi da questa, io direi, leggo n a t u r a l e , f a c e n d o subire qne’ danni da chi a.ppunto di ,1u0’ vantaggi che ne snu causa, nulla risente 0 non li cerca, e nou ha messo niente tri suo per procacciarseli? C e r t o Cosi 8, o signori; ma molte volte, voi ben lo sapete, il buon senso si nasconde per paura del senso comune, o, per dir meglio, dell’opinione volgare che spesso scambia la verit8, cou lo semplici lustre. Ed i q u e s t a v o l t a u n b r o c a r d o , c h e si fa passare per principio giuridico, anzi articolo di fede, quello che ci si pone di contro e tenta soffocare il senso morale e di giustizia. Voi già l’avete ripetuto in mente vostra: ’ qui jure suo utitur, nen$nem laedit. n - La sapienza romana / ha parlato e non v’ W che ridire : Boma Zocuta est, causa fìnita ext. Io invece non m’arrendo. Potrei dire prima di tutto, se volessi contentarmi di ragioni generiche, che anche codesto & un principio informato al rigido individualismo romano, 0 cluiiidi ingiusto ; gïuxlli: SR il Diritto L secondo l’alto concetto di Dante /IOIU~W’S ad hominem popo,‘tio, n o n p u ò p r e scindere dall’elemento sociale, e se l’esigenze della societk no11 debbono sopraffare quelle dell’individuo, non debbono nemmeno essere sopraffatte da queste. Potrei dire: quel principio si fonda sul concetto d’un diritto assoluto che si esplica , senza riguardo altrui, e tale concetto ripugna tanto a’ principi elementari della scienza giuridica, da non esserci bisogno senza . ‘, ‘, 208 LA RESi'ONSABILIT_i SENZA COLPA LA RESPONSABILITÀ di confutazione alcuna. Na tutto questo io non vo’ dire; iuvoto iuvece l’autorita stessa del dirit.to romano, e quella d e ' suoi pii1 strenui cultori, per mostrarvi la falsa intelligenza di quel ditkwio. ’ l? cosa risaputa che ne’ frauunenti delle leggi romane non trovawi teorie generali ed astratte, ma decisioni di casi-pratici, di cui i giureconsulti adducono la ragione; la quale certamente può aver valore generale, ma solo ne’ limiti segnati dall’ analogia del caso deciso. Percii, a questo bisogna riferirsi per sapere la giusta portata di una mayyima, che presa a e6, parrebbe essere un principio assoluto e universale. Or bene il famoso ditterio di cui parliamo, fu la ragione di decidere di alcune ipotesi di fatto, in cui l’esercizio del tliritto proprio non aveva leso l’altrui, ma aveva soltanto imp e d i t o ad altri un vantaggio di fatto ca.gionnto unicamentti dal non esercizio del diritto. Il proprietario d’un fondo v’innalza un edifizio e così toglie la veduta al proprietario dell’edifizio di fronk. Gli deve risarcire ~lnostjo d a n n o ? N o ; perchk qui non v’e danno, non v’è lesione cli diritto, giacchè chi soffre la privazione della veduta non avea diritto ad averla. ’ Ma muta la scena : il proprietario scava tanto profondamente nel suo terreno da mettere in pericolo la solidità dell’edifizio vicino: dovrà risarcire il danno? Si, riyponde il giureconsulto; eppure anche qui c’ 6 l’esercizio di 1711 d i ritto proprio ! :; Qual’altra è la ragioue della diEerenza, se non che qui ~‘6 veramente una lesione di diritto? Dunque quella masyima significa soltanto che non v’ha obbligo di risarcimento per la lesione d’un semplice interesse altrui causata dall’esercizio del diritto proprio, perchè non v’e danno, nel senso giu-ridico, non v’è lesione di diritto. Ma non dice gi& che sia impossibile la lesione d’un diritto per causa d’esercizio di altro diritto, nè che quella iesione, seguita ohe fosse, non yia Ilot,n 1 3Cf. - PDRNICE, REGEL~BEKGER, Lnbeo, 11, Pnudektex, 12 9 54 DERNBURQ, FERRINJ, f’mrdekten, 1, dam; pag. 41# dziomz di floc. cit.) n. 10. Cf. anche PROUDHON, Propri&. n. 6X-640; -- cod. ? civ.. 1" II. 118 1. 26, 1X, D, p. SXXIX, 2. ’ 1. 24, D, XSXIS. 2. - a&TZERI-VACW., B I A N C H I , Corso 01). C i t . , ,,Rg. 16. <ti SESZA COLPA 209 da riparare. L’una cosa sarebbe negare una veritk di fatto, l’altra una flagrante violazione della giustizia. Così A, o signori. Ogni diritto, il diritto in se, & esseri-zialmente relativo : di diritti assoluti nel vero senso della parola, non ve n’è e non può esservene: giacchè l’idea di diritto importa quella di relazione, e ogni diritto è essenzialmente limitato dalla coesistenza de’ diritti eguali che si esercitano dagli uomini insieme consociati. Perciò molte volte la legge fissa il limite impreteribile all’esercizio d’un determinato diritto, talvolta non lo fissa, ma tal’altra ancora permette che l’esercizio d’un diritto valichi il confine naturale che gli segnerebbe il diritto altrui. Ora, sia quando la legge Iissa i limiti del diritto, sia quando non fissandoli esplicitamente lascia in vigore il principio generale che ogni diritto è limitato dalla coesi$enza del diritto altrui, eccedere questi limiti è atto illecito che sorpassa la potest& giuridica dell’ind i v i d u o , e da luogo alla responyabilit8 per colpa. Ma v’ha talora de’ diritti che non possono esercitarsi senza sacrifizio di diritti altrui, v’ha attività per quanto lecite e necessarie, per tanto produttive di danni che sebbene prevedibili non sono evitabili: a allora la legge non può impedire l’esplicazione cli tali attività, limitare l’esercizio di que’ diritti, percl& ciò non sarebbe limitazione ma distruzione. Sorge Cosi inevitabilmente una collisione o conflitto tra i vari diritti, uno de’ quali deve prevalere sull’ altro. Ora i principi che regolano tale collisione non è nostro intendimento esporre; filosofi e giuriyti se iìe sono occupati ampiamente. Ciò che solo a me importa rilevare si è che giammai un diritto de-v’essere interamente sacrificato a un altro diritto, sia pure di forza prevalente. Il diritto pia debole deve cedere al piti forte, non già nel senso ch’esso debba perire addirittura, ma in tluello, io direi, ch’esso debba darsi indietro, mutar di posto per lasciare all’altro libero il campo ch’esso prima occupava. Il diritto, cioè, deve subire delle alterazioni, delle modificazioni, ma rimaner distrutto non può. Giacchè quello che giustifica l’invasione nel diritto altrui per esercitare il diritto proprio, altro non è che lo stnto cli necessità. Ora lo stato di necessità non può giustificare se non ciò ch’e stret- 210 LA RESPONSABILITA SLNZA CU L PA tamente necessario; e necessaria si presenta, com’è chiaro, solo l’alt,erazione o modit?cazione del diritto altrui, non gik la completa negazione: ossia si rende necessaria la lesione del diritto nella sua forma speciale 0 nel suo normale contenutu, 110~ gii la mancauza di ogni obbligo di riparazione, compenso, o indenni&. Quest’ ultima cosa riuscirebbe ingiusta, perchb senza fondamento in necessilit di sorta. ’ ,Sicchk la legge permettendo l’esercizio di certi diritti e di certe attivi& che trae seco inevitabilmente delle lesioni de’ diritti altrui, non autorizza e rende lecita la lesione stessa: se per neceesit,a di cose 110n puh, come ne’ casi ordinari, cnusu,uz idflctn7)L sewaw, B giwC0 c h e p r o v v e d a ~~u.st C~T~O)L ~:ILZ~~C>~~U~~~~~~ ww~dlizw~ ~/JCY,YJ. 2 Itestn Cosi, R p a r e r mio? pienamt>nte ~instifìc;~ta l a resp~~n- sabilit8 senza colpa col principio dell’ attivi& 1ecit.a spiegata nel proprio interesse, che torna anch’esco ad essere il principio di causalitk cosciente e volontaria. - Chi agisce nel propri.0 interesse. agisce a proprio rischio: l’esercizio del diritto lwoprio non (leve produrre la negazione del diritto altrui -. sono per me principi giuridici di assiomatica evidenza. 3 1-11. Finalmente la nostra teoria riceve maggior luce dalle pratiche applicazioni di cui 6 Seconda: io ne voglio segnalare tre sole che per la loro importSanza han dat,o e danno ancora molto a pensare e discutere. ’ Il concett.0 cout,rnrio pare siri stato accolto CIR g i u r e c o n s u l t i ro. mani. Cf. 1. 29. $ 3 e 49 # 1 D. Ad 1. arpil. IS, 2 e FERRISI 01). 0 loc. cit., n. 13. Se1 I)ir. n o s t r o animoftono I’ol~bli~o <leI risnr~irnor~to (:LofwI, ObbJiy.. Ie, II. 1%; CItInosI, Collm edt~nc.. 11, n. 522. nega FLWRISI, op. c i t . , n. 90. ’ ~TEl?X3AClI. op. Cit., pag. 14. ‘.C,t’. p e r l a t e o r i a espost,a NERKEL. o p e r a c i t a t a . I n fomlo, il p r i n c i p i o (la cui sialno partiti B rlnello accolto nuclre dal LACREW, Pd0cipps (le tiroit ciril, SS. ill8 e s e g . . mil egli si appose malo 3. r i t e n e r l o Riomesso dal Diritto vigente: peruii> giustaluunte lo confuta il CHIRuxi, f_'o/[~n. 0. 294: che perb ha torto, yunndo pRrlnudo in generale, dice priva di t’ondnmento, giuridico In reslwnsabilit~h smza colpa. c o m e hn torto il Mosca, K~ocz stdi e wow dottriw sulla colpa: pnz. $7. -18 di contentarsi (li metterla in bnrlett:>. LA RESPOKSABILITA SENZA COLI'A 21; E in prima io toccherb degl’infortuni del lavoro: argom e n t o , 6 vero, che ormai 6 diventato un luogo c o m u n e a n che troppo, ma non perciò è meno grave e spinoso. E percotali infortuni principalmente la teoria romana della colpa si è mostrata insnlficiente, disadatta a’ tempi nuovi e condannabile. - La statistica col rigore delle cifre ci dimostra chesolo il venti per wnto delle disgra.zie che colpiscono i miseri lavoratori addetti alle officine delle grandi industrie, 6 dovuto, a colpa dell’imprenditore o industriale, il resto al caso. Vedete dunque che buon pro possa fare la teoria romana. Ag-giungete ancora negli stessi fatti in cui la colpa ~‘6, la difficolt21. della prova, la lunghezza cit>’ giudizi, I’impossibilit& iw cui di frwlnente si trova l’operaio o la sua famiglia di dimostrare i fatti che inducono la colpa, e intenderete facilmente come l’operaio resti anche allora senza tutela di sorte. NB leteorie escogitate da giuristi e magistrati, violando i principi CIella legge positiva, menano a buon risultato, L’ inversione dell’onere della prova, il ravvkwe una colpa in w ipso, furono pessimi ripieghi, che ‘se provvidero s casi singoli, non potevano valere a costituire quella tutela efficace che si richiedeva, perch8 si restava sempre nel campo ristrettissimo della responsabilitk per colpa. NB meglio si avvisarono que’ giuristi, e que magistrati che ciecamente li seguirono, ricorrendo alla cosiddetta teoria contrattuale, cioi: immaginando che utlo degli o b b l i g h i d e r i v a n t i dal contratto di lavoro fosse quello di restituire l’operaio sano e salvo a sè stesso. l Poichii, anche data per vera quest,a che non 6 s e n o n f i n z i o n e , essi non pensarollo forse che si risponde d’inadempimento di, obblighi contrattuali solo quando v’è colpa, e così le disgrazie dipendenti dal caso resterebbero sempre a carico dell’ope- 212 LA LA RESPOXSABILIT;~ SESZ.4 COLPA rai&! Q uindi si viene per altra ria alla vieta o rigettata teorica dell’ inversione dell’ onere della prova, senza ottenerne miglior risultato pratico. Bisogna dunque valicare gli angusti confini della co!pa, per trovare il rimedio che con t’ant’nusia si cerca. Ed il principio che noi abbiamo posto a fondamento della responsabilità senza colpa è il solo che possa s(,ddisfare tale esigenza. i Il padrone o imprendit,ore come gc~de i vantaggi della propria industria, così ne sopporti le colwguenze dannose. Come sopporta le spese della produzione. il logoramento o la distruzione delle macchine, e tutti i rischi del capitale fisso e del circolante, sopporti Cosi anche quelli che colpiscono quest’alt,ro fattore e il piil importante drlln produzione, il lavoro, sopporti i danni che dall’esercizio tlell’industria derivano a’ miseri lavoratori. E per danni intendo non solo quelli subitanei e violenti, come la morte o le lesioni corporali, ma anche quelli lenti 0ccult.i c meno avvertiti, ma non meno esiziali, cioè i morbi che logorano l’eiiistenza a quegI’infelici addetti ad industrie walsaue e insalubri. Ed ecco che la cosiddetta teoria del rischio industriale nulla ha di’ particolare o strano, ma rientra in una piU larga, b*ellerale e comprensiva. Poichit, senza dubbio, l’imprenditore o industriale esercita un diritto proprio, un’attività lecita anzi I necessaria esercitando l’industria, e senza dubbio tutti i danni che ne provengono non A in poter suo d’evitare, quantunque sian prevedibili, e le statistiche sono li che lo rendono avvisato: ma d’altra parte codesti sono danni che derivano dalla sua attivi+,& la quale senza di loro non potrebI.>e spiegarsi, sori danni connessi a’ vantaggi ch’egli riceve ; li sopporti dunque senza trincerarsi dietro la compiacente teoria del caso. Ed B degno di alta lode percit l’ultimo progetto sulla legge per gl’ infortuni del lavoro, approvato dalla Camera de’ deputati, dove quel principio senza tanti scrupoli, risolutamente s’abbracciava. y Che esso principio venga riconoscinto è I’importante : in qual modo poi debba seguire la riparazione de’ danni, RESPONSABILITk SE,YZA GO&PA 213 quistione secondaria e puramente economica, che presnppone pert accolta lit teoria della responsabilitit senza colpa. E il miglior modo certamente i: quello dell’assicurazione obbligatoria, auche perclk obbligando 1’ industriale a pagare un premio fisso, e costringendo l’operaio a contentarsi dell’indennit,k dovuta dalia compagnia d’assicurazione, ancorche inferiore al danno patito, riesce a una certa ripartizione del danno, senza aggravare di tr,oppo il patrimonio dell’industriale che non corre perciò pericolo di rovina economica. Nè meno importante k l’applicazione che della nostra teoria potrebbe farsi per risolvere le gravi e insolubili quistioni c:l~e tllltotli si agitallc, ititorno alla responsabilitk dello Stato H delle altre pubbliche amministrazioni.’ Poichè, anche a volere accogliere la teoria dell’assoluta responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dello Stato per i fatti de’ suoi funzionari, resta pur sempre vero che secondo i prinoipi del nostro Diritto, lo Stato non risponde quando il danno non possa &ttribuirsi a colpa del funzionario, e tauto meno si può parlare della sua responsabilitk diretta; quando un atto del Governo in sb stesso legittimo e compiuto nell’interesse pubblico venga a ledere il diritto del privato, perchè qui non v’B colpa veruna. È vero che per alcune specie di danni arrecati juw dallo Stato, come i danni di guerra, z quelli causati da opere intra.prese sul suolo pubblico con danno della proprietà privata, come i riaccordi di strade, 3 la dottrina e la giurisprudenza han creduto di trqvare la ragione della responsahilitit: ma quanta incertezza, quante inutili e infondate distinzioni, quante contraddizioni! E qual meraviglia, se la legge posi- ,b 1 Cfr. su di cii> OIILANIM, ,<jdyJio d’una nuova teorica sul f o n d a wwato yicwidico della respomabiik civile, a proposito della responsaWità diretta dello Stnto (Arch. di Dir. pubblico, an. 3”, 1893). 1 Cfr. GABBA, I&stioG di Dir. civ., pag. 363 e seg. - CnIRoNI, C o l p a extrac., II, n. 309. - FIRRINI, op. e l o c . c i t . , n. 9 1 ohe ch ~~‘J?Jl~?R, Uebe,* HepaA’tio~~ der Iiriepschiiden. 7 Danno al privato il diritto al risarcimento C ENNI. Studi di diritto pul~blico, ecc. - G A B B A , QctistiofG di diritto civile, pag. 79 a seg. GIOIWI, Ob6. V, II. 184-146. - BIANCIII, Servilk Zegnli, n . 28-3’7 - a la decisioni ivi citate. - ATZERI-VACCA, op. cit,, pag. 24. - Contro: J?EKRINI, op. e loc. cit., II. à6-Bi che non ravvisa nella legge positiva alcun fondnmento di qneL1’oyiuioue. 214 LA REWONSABILIT~ SENZA COLPA tiva non presta alcun e6cace aiuto? Accolta invece la teoria da noi propugnata, tutto riescirebbe semplice e pimo: ~0 gli atti della pubblica amministrazione, quand’anche leciti, sono nell’interesse comune, se l’attivita dello Stato B utile all’intera società, non puh parer giusto che il danno che ne proviene sia risentito dal solo privato: l’intera socie& che della varia e molteplice attivi& dello Stato si giova, sopporti i danni che anche senza colpa d’alcuno ne derivano all’individuo singolo. Lo Stato dunque risarcisca i danni che souo connessi all’esercizio del suo potere. Cosi verrebbe ancora ad esser risoluta la quistione che tanto appassiona gli animi sulla indennità da prestare alle vittime degli errori giudiziarì. hTe minore infine è l’interesse sociale che vengano risarciti i danni Cosi gravi e così frequenti che incolgono a’ viaggiatori, Cosi intimamente connessi all’ indole speciale de’ moderni mezzi di trasporto, come le strade ferrate. Mai, come oggi, è necessario proclamare il principio del pretore romano: ’ publice utile est sine metu et periculo per itinera commeari ,, (1. 1 5 1, 2 D. 1X, 3) ! Il timore e il pericolo sono continui, per la frequenza e la gravita, de’ disastri, e d’altra parte tutto il complicato meccanismo dell’amministrazione ferroviaria, gli ordini e i coutrordini, gli avvisi e i segnali sono sottratti a.lla vigilanza del viaggiatore, il quale 6 in Piona balia e discrezione del vettore. Risponda pure la societa, e per forza tlel contratto, delle disgrazie causate da colpa de’ suoi dipendenli; ma è Cosi facile scolpare un disgraziato ferroviere che dovrebbe avere ben altro che la tradizionale diligenza del bwus p. f., e a cui i cent,0 occhi d’Argo e lo nltrettanto braccia di Briareo basterebbero appena per tutto osservare, per provvedere a tutto: ed 8 cosa ancor piir facile e solita che le disgrazie derivanti tlr~ll’oseroizio dalle ferrovie non sinno dovute a colpa anche lievissima di alcuno, Onde segue che la massima pal’te delle disgrazie resta sanza riparazione, o intanto gli azionisti iutnrcano il laut, dividendo, che non rappresenta Cosi il giusto profitto del capitale impiegato, perche non dimiuuitn dalla quota dovuta per la sopportazione di tutti i rischi inerelkti alla lucrosa industria. Dunque anche qui la teoria della responsabilita senza colpa produrrebbe i suoi benefici frutti. e LA RESPONSABILITÀ s&NZA COLPA un autorevole esempio nica. 1 CP 216 l’ha gia dato la legislazione germa- VIII. Sento farmi un’ultima obbiezione. Illa non t’accorgi tu degl’inconvenienti prat’ici che da siffatta teoria derivano? Fa che l’industriale sia obbligato all’assicnrazione degli operai, e vecirai che i prod~~tti dell’iu~dustria rincariranno, perchà certo I’indwtriale non vorrk vendere i prodotti al di sotto delle spese di costo, sicchi? i danni li sopporteranno in fin de’ conti i consumatori. Fa che lo Stato debba rispondere di tutti i danni che da’ suoi atti vengono a’ privati, ed eccoti un nuovo balzello, la cui entrata serva a tale scopo. Fa che le societk ferroviarie siano obbligate a pagare tutti danni che accadono quotidianamente per gli scontri di treni, scoppi di macchine, fra.ne di gallerie, e vedrai che il costo del biglietto, la tariffa per trasporto di merci, cresceranno graudemeute e il danno in t’onclo lo sopporteranno tutti i viaggiatori e tutti i mittenti, anche quelli che non sono colpiti da nessuno accidente. Ala questo rimprovero si risolve in un encomio. Certo c~~nseglienz:~. ultima della nostra t,eoria i: le ripartizione del danno: ma è un male codesto o non piuttosto un bene? Non 6 forse una costante tendenza della moclerna economia sociale di provvedere quanto e pi8 possibile alla ripartizione de’ danni; perchè il danno che gravando su di un solo distruggerebbe il patrimonio piil vistoso, ripartito su molti che corrono rischio eguale, addiventa quasi impercettibile, e si evita Cosi lo squilibrio delle fortune private, e i rapidi impoverimenti piiL frecluruti (lo’ sribiti giw.(Iu.gr~i P E non solo conforme a’ postulati dell’economia, ma anche all’esigenze etiche si manifesta quel risultato : poiche per la legge di caritih o amore universale, 0, se yi piace meglio, di solidariet& umana, è sentimento 15 216 LA BESPOSSABILITÀ SEXZA COLPA e dovere partecipare quant’8 possibile alle sventure de’ nostri fratelli per alleviarle. La morale nel Diritto! Questo sia, o giovani, il uostro ideale, questa la meta costante delle nostre fatiche. A che tanto studiare le antiche e moderne leggi, a che tanto assottigliare d’ingegni, se nessun bene s’arreca all’umanità sofferente, se non s’affretta l’avvento del regno della. .giustizia. sogno degli uomini antichissimi, sospiro dl tutti I buonl. preghiera de’ credenti? Certo noi poco ri possiamo, ma non trascuriamo di fare quel poco. Cosi almeuo non ci t,ormeuterb il rimnrso che affannava gi& l’anima buona di Cino da Pistoia che vicino al termiue di sua vita in un sonetto lamentava amaramente gli anni perduti nel vano studio di leggi umane e non sempre giuste, invece di attendere H quello della legge eterna, piena d’amore e di giustizia. In alt,o: dunque, gl’intelletti, iu alto i cuori! Catania, 14 gennaio E9i. N ICOLA C OVIELLO . ESEGESI DELL’ART. 58 COD. COMM. ( Diritto internnziouale privato conlmerciale) Un nostro autorevole commercialista ’ - che fu membro della commissione compilatrice e di quella coordinatrice del codice di commercio in vigore - chiude la sua illustrazione dell’art. 65 testualmente Cosi: ’ Insomma, esso non poteva essere peggio pensato 0 peggio scritto n. Lo spietato ma meritato giudizio non 6 dunque sospetto!. . . Eare volte, forse mai, un disposto crea all’interprete la curiosa condizione dell’articolo che ci proponiamo di spiegare. La lettera della legge, per quanto involuta, di una interpretazione, parzialmente sorretta dai lavori preparatori, che 4 in aperto conflitto coi principi del nostro diritto internazionale privato; - la conciliazione desiderata di quei principi con la norma in esame suggerisce una interpretazione diversa, piti specialmente appoggiata alla infelice dicitura del]’ articolo ; - mentre, infine, la gravità delle conseguenze della prima intcrprotazione e l’arbitrio pur ingegnoso della seconda, persuade noi ad accogliere un temperamento che &, a sua volta, una terza interpretazione ! . . , In verità, una norma suscettiva di spiog:~zioni Cosi tliwpnrate non resiste alla critica; convince solo che ne F: urgente la riforma!. . . A ben intendere le diverse interpretazioni delle quali si B fatto cenno e, in genere, per la lucida intelligenza dell’articolo , giova scinderlo nei tre distinti provvedimenti che sancisce e ragionarne partitamente. 1 VIDARI, COIWJ di diritto commerciale, 4a ed. 111, n. 2360 psg. 220.