30 03 2016 Autocertificazione per non pagare il canone Rai: termini

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30 03 2016 Autocertificazione per non pagare il canone Rai: termini
Autocertificazione per non pagare il canone
Rai: termini e casi
Autocertificazione sul Canone Rai in bolletta per i contribuenti che non posseggono la tv, o che
hanno presentato la richiesta di suggellamento o che appartengono a una famiglia in cui già un
membro sta pagando: i tre casi in cui occorre inviare la comunicazione al fisco.
Scade il 30 aprile, per chi vorrà valersi della raccomandata tradizionale, e il 10 maggio, per chi
invece preferisce la modalità telematica, il termine per l’invio dell’autocertificazione per non
pagare il canone Rai. Autocertificazione che andrà inviata all’Agenzia delle Entrate secondo le
istruzioni e il modello scaricabili qui “Come inviare l’autocertificazione di non possesso TV”.
Chi dovrà inviare l’autocertificazione?
Saranno tenuti a inviare l’autocertificazione – a meno che non vogliano pagare il canone Rai – i
seguenti soggetti:
– coloro che non posseggono (o meglio, non detengono) una televisione;
– coloro che, negli anni passati, hanno presentato la richiesta di disdetta dell’abbonamento per
suggellamento e, da allora, non abbiano acquistato un nuovo apparecchio televisivo.
– coloro che, pur avendo intestato un contratto della luce su un’utenza residenziale, appartengono a
un nucleo familiare in cui un membro sta già pagando il canone Rai sulla propria bolletta
elettrica. Per esempio è il caso in cui il marito e la moglie siano intestatari di due utenze della luce
per due immobili diversi: per evitare che su entrambe le bollette venga addebitato l’abbonamento tv
uno dei due dovrà inviare l’autocertificazione in commento;
– coloro che sono residenti all’estero e hanno una casa in Italia senza televisore.
L’autocertificazione può essere presentata:
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direttamente dal contribuente o dall’erede mediante invio di raccomandata a.r. spedita a
Agenzia delle entrate – Ufficio Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 –
10121 Torino;
direttamente dal contribuente mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate
dall’Agenzia delle entrate;
tramite invio telematico a mezzo degli intermediari abilitati.
Per l’anno 2016, l’invio deve essere curato entro il 30 aprile se effettuato con raccomandata a.r., ed
entro il 10 maggio per gli invii telematici.
Invece, perché possa avere valore per il 2017, l’autocertificazione va inviata tra il 1° luglio 2016 e il
31 gennaio 2017.
Non potranno autocertificare niente, e quindi dovranno pagare il canone, tutti coloro che usano
l’apparecchio televisivo solo come monitor per il computer, per vedere i DVD o anche se non
guardano mai i canali della Rai, perché il principio dietro l’imposta è la detenzione di un
apparecchio atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.
Che succede se non si invia l’autocertificazione?
Chi, trovandosi in una delle tre condizioni appena elencate, dimentichi di inviare
l’autocertificazione o lo ignori del tutto, troverà la bolletta addizionata con il canone Rai. Se
deciderà arbitrariamente di pagare solo la parte della bolletta relativa alla fornitura della luce e non
quella relativa al canone Rai, si esporrà al rischio di un accertamento fiscale. In quella sede, non
potrà opporre, all’Agenzia delle Entrate, il pagamento comunque effettuato da un altro membro
della famiglia (ipotesi n. 3) o le prove di non detenzione della tv (ipotesi n. 1 e n. 2): infatti, i
termini per l’invio dell’autocertificazione sono perentori e il mancato rispetto non consente
“sanatorie” in extremis, anche in presenza della prova certa di non debenza del canone. Insomma,
bisognerà pagare comunque.
Presentazione del modello
Il modello è disponibile qui. Come detto, la presentazione dell’autocertificazione deve avvenire
telematicamente tramite applicazione web disponibile sul sito internet dell’agenzia delle Entrate,
usando le credenziali Fisconline o Entratel. La modalità di presentazione cartacea è consentita solo
se non è possibile la trasmissione online. In questo caso, il modello, insieme a una copia di un
valido documento di identità del dichiarante, deve essere inviato a mezzo servizio postale in plico
raccomandato senza busta (fogli piegati in tre e spillati) all’indirizzo Agenzia delle Entrate, ufficio
di Torino 1, S.A.T. – sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. Il modello si
considera presentato nella data di spedizione che risulta dal timbro postale.
La presentazione telematica può essere fatta direttamente dal contribuente (o erede) oppure
tramite intermediario abilitato, il quale dovrà consegnare al dichiarante una copia della ricevuta
rilasciata dall’agenzia delle Entrate e conservare l’originale della dichiarazione sostitutiva
sottoscritta dal dichiarante insieme alla copia del documento di identità del dichiarante stesso e alla
delega alla presentazione. La dichiarazione si considera presentata nella data che risulta dalla
ricevuta rilasciata in via telematica dalle Entrate. Le dichiarazioni sostitutive cartacee presentate
prima della pubblicazione del modulo si considerano comunque valide, a condizione che siano state
rese a norma dell’articolo 47 del Dpr 445 del 2000 e contengano tutti gli elementi chiesti dal
modello per la dichiarazione resa.
Termini di presentazione
Per il 2016, la dichiarazione sostitutiva, inviata con raccomandata, va spedita dal 1° gennaio al 30
aprile 2016, e in via telematica fino al 10 maggio 2016; essa ha effetto per l’intero canone dovuto
per il 2016. La dichiarazione tramite servizio postale dal 1° maggio 2016 ed entro il 30 giugno
2016, e in via telematica dall’11 maggio 2016 al 30 giugno 2016, ha effetto per il canone dovuto per
il secondo semestre solare del 2016. La dichiarazione presentata dal 1° luglio 2016 ed entro il 31
gennaio 2017 ha effetto per l’intero canone del 2017.
Termini di presentazione dal 2017 in poi
Per gli anni successivi, la dichiarazione sostitutiva presentata entro il 31 gennaio dell’anno di
riferimento, a partire dal 1° luglio dell’anno precedente, ha effetto per l’intero canone dovuto per
l’anno solare di riferimento. La stessa dichiarazione, presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno
dell’anno solare di riferimento, ha effetto per il canone dovuto per il semestre solare successivo a
quello di presentazione.
A chi spetta l’esenzione per il canone RAI
I soggetti esenti dal pagamento sono: tutti coloro che hanno un’età pari o superiore ai 75 anni con
un reddito annuale fino a 8 mila euro per il 2016, 2017 e 2018, i militari delle Forze armate italiane
e gli agenti diplomatici e consolari accreditati sul suolo italiano.
http://www.laleggepertutti.it/116159_autocertificazione-per-non-pagare-il-canone-rai-termini-e-casi